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L'invalido civile tra tutela formale e realtà - INCA Lombardia

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Quaderni<br />

di Medicina Legale del Lavoro<br />

Supplemento<br />

al Notiziario Inca<br />

N. 1/2007<br />

L’invalido <strong>civile</strong><br />

<strong>tra</strong> <strong>tutela</strong> <strong>formale</strong><br />

e <strong>realtà</strong>


Supplemento<br />

al Notiziario Inca<br />

N. 1/2007<br />

direttore responsabile<br />

Enrico Cardile<br />

redazione<br />

Sonia Cappelli<br />

Via G. Paisiello 43<br />

00198 Roma<br />

Tel. (06) 855631<br />

Fax (06) 85352749<br />

E-mail:<br />

comunicazione-informazione@inca.it<br />

proprietà e amminis<strong>tra</strong>zione<br />

Ediesse srl<br />

Via dei Frentani 4/a<br />

00185 Roma<br />

Tel. (06) 44870283/260<br />

Fax (06) 44870335<br />

abbonamento Notiziario inca<br />

annuo € 25,00 - estero € 50,00<br />

una copia € 4,00<br />

C/C post. n. 935015<br />

intestato a Ediesse srl<br />

Via dei Frentani 4/a - 00185 Roma,<br />

indicando la causale<br />

di versamento «Notiziario Inca»<br />

Spedizione in abbonamento<br />

postale 45% comma 20/b art. 2,<br />

legge 662/1996 Filiale di Roma<br />

iscritto al n. 363/83 del Registro<br />

delle pubblicazioni periodiche<br />

del Tribunale di Roma<br />

il 22.12.1983<br />

Progetto grafico: Antonella Lupi<br />

Stampa: Tipografia O.GRA.RO. srl<br />

Vicolo dei Tabacchi, 1 - Roma<br />

CHIUSO IN TIPOGRAFIA<br />

IL 20 FEBBRAIO 2007<br />

Questo Quaderno è stato curato da:<br />

Cristiana Brambilla, Ferdinando Brandi,<br />

Gianpiero Cassina, Lelia Della Torre,<br />

Adalberto Ferioli, Mariaclara Guerrieri<br />

del Coordinamento medico legale<br />

dell'Inca Cgil <strong>Lombardia</strong><br />

http://www.inca.lombardia.it/consulenza/indicemedico.htm<br />

e per l'Ufficio Stampa Inca Cgil nazionale da:<br />

Sonia Cappelli e Enrico Cardile


Quaderni<br />

di Medicina Legale del Lavoro<br />

◗ Presentazione 5<br />

di Lelia Della Torre<br />

▼ Relazioni<br />

◗ Criteriologia medico-legale dell’invalidità <strong>civile</strong> 13<br />

di Cristiana Brambilla<br />

◗ Il ruolo «sanitario» dell’Inps <strong>tra</strong> sistema di verifica degli accertamenti 23<br />

sui disabili e gestione delle statistiche in materia di invalidità<br />

di Federico Cattani<br />

◗ Attività di accertamento di invalidità <strong>civile</strong>, disabilità, 35<br />

handicap: <strong>tra</strong> complessità, esigenze, limiti<br />

di Valeria Rossi, Maria Luisa Redaelli, Claudio Mendicino,<br />

Roberto Dighera, Andreina Elena<br />

◗ L’invalido <strong>civile</strong> <strong>tra</strong> «<strong>tutela</strong>» e «<strong>realtà</strong>»: 61<br />

l’esperienza della Provincia autonoma di Trento<br />

di Fabio Cembrani<br />

◗ Gli aspetti psico-sociali negletti 107<br />

di Franca Zoli<br />

◗ Verbale di invalidità: ricadute sull’inserimento lavorativo 113<br />

di Marino Bottà<br />

◗ Il ruolo del medico del lavoro della Asl nella valutazione 117<br />

delle capacità lavorative dei portatori di handicap e il suo ruolo<br />

nel Comitato tecnico provinciale Disabili<br />

di Giuseppe Leocata<br />

◗ Il ruolo del medico di medicina generale nella documentazione 155<br />

sanitaria della domanda<br />

di Concetta Delbeato<br />

3<br />

Sommario


Sommario<br />

4<br />

▼ Allegati<br />

◗ 1. Considerazione medico-legale sul grado si autonomia (85%) 164<br />

◗ 2. Sentenza n. 6116 del Tribunale di Milano sul riconoscimento 167<br />

del diritto alla percezione della indennità di accompagnamento<br />

◗ 3. Considerazione medico-legale sul grado di autonomia (100%) 170<br />

◗ 4. Relazione di parere valutativo medico-legale in tema 174<br />

di cecità <strong>civile</strong> e grave handicap ex lege 104/92<br />

◗ 5. Considerazione medico-legale per il riconoscimento 176<br />

dell’indennità di accompagnamento<br />

◗ 6. Relazione di Ctu su un caso di inabilità al lavoro 183<br />

comportante diritto di assistenza continuativa<br />

▼ Approfondimenti<br />

◗ Sentenza n. 101/06 della Corte di Appello di Brescia, Sezione Lavoro. 187<br />

Rigetto del ricorso presentato dall’Inps, che aveva contestato<br />

l’esposizione alle polveri di amianto oltre i valori limite legislativamente<br />

previsti e lo condanna alla rivalutazione del periodo contributivo<br />

ai fini pensionistici


Quaderni<br />

di Medicina Legale del Lavoro<br />

Presentazione<br />

di Lelia Della Torre *<br />

Nell’attività di consulenza medicolegale di Patronato si è verificata<br />

nell’ultimo decennio una restrizione delle prestazioni concesse<br />

ai soggetti che richiedono di essere riconosciuti invalidi civili<br />

con conseguente aumento del contenzioso giudiziario. Verifiche e controlli<br />

ripetuti, previsti da leggi emanate nel corso degli anni per contingenze<br />

politiche ed economiche, hanno alla fine penalizzato soltanto i veri invalidi.<br />

Nella quasi totalità dei casi patrocinati dall’Inca in sede di giudizio<br />

viene concessa la prestazione richiesta o riconfermata la valutazione espressa<br />

prima della revoca con conseguente spreco di denaro pubblico (spese di<br />

funzionamento delle commissioni mediche di verifica, spese legali, interessi<br />

maturati, ecc.) e inutili vessazioni dei soggetti. Si riportano in tabella e<br />

in allegato alcuni casi emblematici <strong>tutela</strong>ti in giudizio dall’Inca.<br />

Inoltre è emerso che, nonostante i riferimenti tabellari, i criteri valutativi<br />

differiscono da una commissione all’al<strong>tra</strong> come se mancassero momenti di<br />

analisi, riflessione, confronto a livello di Asl e regionale.<br />

Anche le modalità organizzative e procedurali delle varie commissioni<br />

sembrano variare da una Asl all’al<strong>tra</strong> in modo significativo.<br />

Invece caratteristica comune a tutte le Commissioni sembra essere quella<br />

di privilegiare l’aspetto valutativo medico-legale a scapito degli aspetti psicosociali.<br />

Il cittadino che si rivolge alla Commissione invalidi lo fa per le<br />

più svariate ragioni: richiesta di protesi, di occupazione, di benefici economici,<br />

di indennità di accompagnamento, di parcheggio facilitato, ecc. Una<br />

preliminare attenta analisi dei bisogni potrebbe indirizzare correttamente<br />

il soggetto e forse evitare inutili sedute di Commissione.<br />

La presenza in Commissione del medico specialista in medicina del lavoro<br />

poi dovrebbe garantire per i soggetti riconosciuti invalidi una corretta<br />

valutazione delle capacità lavorative residue oltre che delle limitazioni alla<br />

* Coordinamento medico-legale Inca Cgil <strong>Lombardia</strong><br />

5<br />

Presentazione


Invalidità <strong>civile</strong><br />

6<br />

mansione; le capacità e limitazioni indicate hanno importanti ripercussioni a livello<br />

del Comitato tecnico provinciale per l’inserimento lavorativo dei disabili;<br />

ma si è a conoscenza che tempi e modalità di espressione dei giudizi da parte<br />

del medico del lavoro variano notevolmente da una Commissione all’al<strong>tra</strong> e da<br />

una Asl all’al<strong>tra</strong>.<br />

Anche il ruolo svolto dal medico di medicina generale è diverso da una Asl all’al<strong>tra</strong>;<br />

spesso non viene adeguatamente valorizzata la sua importante funzione<br />

di corretta informazione per il cittadino in merito a come documentare in modo<br />

esaustivo la domanda (indicando in particolare quali referti sia utile allegare)<br />

con conseguente duplicazioni di tempi, esami e visite.<br />

Per quanto attiene al riconoscimento di handicap grave andrebbe avviata una<br />

riflessione in merito al significato di «riduzione della autonomia personale in<br />

modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo<br />

e globale nella sfera individuale o in quella di relazione con connotati di gravità»<br />

che spesso viene fatto coincidere con la necessità di accompagnamento.


Tabella 1: casi <strong>tutela</strong>ti in giudizio dall’<strong>INCA</strong> (elementi <strong>tra</strong>tti dalle relazioni di CTU)<br />

iter età DIAGNOSI DEFICIT MOTIVAZIONI<br />

FUNZIONALI<br />

D. M.<br />

96 accomp.<br />

97 revoca<br />

99 CTU accomp<br />

C.i A.<br />

98 non accomp<br />

1999 decesso<br />

2002 CTU agli atti: non accomp<br />

P. F.<br />

1995 non accomp<br />

97 CTU inden accomp<br />

Z. G.<br />

1999 accomp<br />

2000 revoca<br />

2002 CTU accomp<br />

V. R.<br />

1990 accomp<br />

1999 revoca<br />

2002 CTU accomp<br />

M. G.<br />

1995 non accomp<br />

1997 CTU accomp dalla data<br />

della domanda<br />

66<br />

78<br />

44<br />

61<br />

61<br />

60<br />

Insufficienza respiratoria<br />

da BPCO in O2 terapia;<br />

cuore polmonare; cardiopatia<br />

ipertensiva; DMID<br />

complicato da retinopatia<br />

e nefropatia; poliartrosi;<br />

obesità<br />

Emisindrome dx; cecità<br />

OD; esiti frattura femore<br />

dx ed omero dx<br />

Cerebropatia post morbillosa<br />

con grave ritardo dello<br />

sviluppo psicomotorio<br />

in particolare del linguaggio<br />

(non possibile somminis<strong>tra</strong>re<br />

il test di Wais)<br />

Emiplegia dx secondaria<br />

ad ictus<br />

Epilessia in <strong>tra</strong>ttamento<br />

Paraparesi flaccida arti inferiori,<br />

vescica neurologica<br />

e rettoplegia da frattura<br />

lussazione L1<br />

Oligofrenia grave post<br />

meningite (incapacità ad<br />

effettuare il test di Wais),<br />

grave ipoacusia, disartria,<br />

deficit visivo<br />

Decubito obbligato semiseduto<br />

Deambulazione incerta<br />

per brevi <strong>tra</strong>tti; passaggi<br />

posturali non autonomi<br />

Deambulazione a base allargata<br />

incerta con tendenza<br />

alla retropulsione<br />

Non conosce l’uso del<br />

denaro; si veste e si lava<br />

autonomamente; deve<br />

essere accompagnato al<br />

lavoro; lavora a tempo<br />

pieno come addetto all’imballaggio<br />

e pulizie<br />

Arto sup dx plegico con<br />

mano serrata a pugno<br />

Arto inf dx plegico spastico<br />

Deambula a piccoli passi<br />

solo se sostenuto<br />

Passaggi posturali difficili<br />

Stazione eretta mantenuta<br />

per pochi minuti<br />

Deambula per brevi <strong>tra</strong>tti<br />

con tutore agli arti inf, bastoni<br />

brachiali ed assistito<br />

da terzi<br />

Passaggi posturali autonomi<br />

Disorientato nel tempo e<br />

nello spazio.<br />

Incapacità di comprensione,<br />

non conosce l’uso del<br />

denaro; si veste e va in<br />

bagno da solo<br />

Non miglioramento delle<br />

patologie dal ’96 anzi<br />

peggioramento documentato<br />

della cardiopatia<br />

Nessun documento clinico<br />

evidenzia l'impossibilità<br />

a compiere gli atti<br />

quotidiani della vita; deambulazione<br />

autonoma<br />

seppure difficile<br />

Non è in grado di prendere<br />

decisioni autonome<br />

ma solo di compiere atti<br />

ripetitivi e preordinati<br />

per imitazione<br />

Non autonomia di movimento<br />

Non miglioramento dal<br />

’99<br />

Patologia immodificata<br />

dal 1990<br />

Non in grado di deambulare<br />

e di compiere gli atti<br />

quotidiani della vita autonomamente<br />

Non in grado di svolgere i<br />

compiti e le funzioni proprie<br />

dell’età né gli atti<br />

quotidiani della vita<br />

7<br />

Presentazione


Invalidità <strong>civile</strong><br />

8<br />

A. C.<br />

97 non accomp<br />

99 CTU accomp dalla data<br />

della domanda<br />

L. F.<br />

97 accomp<br />

98 revoca<br />

2001 CTU accomp dalla revoca<br />

L. G.<br />

95 accomp<br />

97 revoca<br />

2000 CTU accomp dalla revoca<br />

P. M.<br />

97 non accomp<br />

98 CTU accomp dalla data di CTU<br />

G. F.<br />

95 accomp<br />

96 revoca ed invalidità del 60%<br />

98 CTU 85%<br />

2000 sentenza appello accomp<br />

dalla revoca<br />

62<br />

73<br />

69<br />

81<br />

57<br />

Paralisi flaccida (esiti PAA)<br />

ed esiti lesioni fratturative<br />

arto inf sin<br />

gonartrosi bilaterale<br />

spondilartrosi ed osteoporosi<br />

Afasia globale ed emiplegia<br />

in esiti ictus cerebri<br />

Cardiopatia<br />

DMID<br />

Idrocefalo e sindrome cerebellare<br />

in esito ematoma<br />

Cardiopatia dilatativa<br />

Ipoacusia<br />

Grave cifoscoliosi dorsale;<br />

poliartrosi diffusa con<br />

osteoporosi; incontinenza<br />

urinaria<br />

Emiparesi sin con perdita<br />

funzionale pressoché<br />

completa arto sup e grave<br />

ipoastenia arto inf<br />

quale esito di emorragia<br />

cerebrale<br />

Passaggi posturali con<br />

aiuto<br />

Deambulazione incerta<br />

con zoppia e frequenti cadute<br />

Impossibilità assoluta di<br />

comunicazione<br />

Passaggi posturali autonomi<br />

ma difficoltosi<br />

Deambulazione autonoma<br />

con andatura falciante<br />

Arto sup dx atteggiato in<br />

flessione con mano serrata<br />

a pugno<br />

Deambulazione incerta<br />

atassica a gambe allargate<br />

eseguita per brevi <strong>tra</strong>tti;<br />

passaggi posturali con<br />

aiuto; non autonomo per<br />

l'igiene e la cura della<br />

persona<br />

Passaggi posturali autonomi<br />

ma con appoggio laterale;<br />

deambulazione a<br />

piccoli passi con base allargata<br />

e in assenza di<br />

ostacoli<br />

Deambulazione possibile<br />

per brevi <strong>tra</strong>tti (100-<br />

150 metri) con uso di tripode<br />

Necessita di aiuto per<br />

alimentarsi in modo<br />

completo, per l’igiene<br />

personale, per vestirsi<br />

Lavora come impiegato<br />

con uso VDT e cuffia telefonica<br />

(si reca al lavoro in<br />

taxi)<br />

Pur essendo in grado di<br />

compiere qualche passo<br />

con l’ausilio del solo<br />

bastone non può mettere<br />

in atto una deambulazione<br />

autonoma intesa<br />

come capacità di<br />

<strong>tra</strong>nsazione nello spazio<br />

necessaria a garantire<br />

l'autosufficienza<br />

Nessuna autonomia<br />

non essendo in grado di<br />

comunicare né di compiere<br />

alcun movimento<br />

finalistico<br />

Deambulazione compromessa<br />

Limitazioni nell'autonomia<br />

degli atti quotidiani<br />

della vita<br />

Impossibilità a svolgere<br />

gli atti quotidiani della<br />

vita per l’età avanzata e<br />

perché la deambulazione<br />

ed i passaggi posturali<br />

non sono completamente<br />

autonomi; non è<br />

documentato il grado di<br />

autonomia precedente<br />

la visita di CTU<br />

CTU (in allegato n. 1):<br />

deambulazione molto<br />

limitata ma non impossibile;<br />

è in grado di compiere<br />

buona parte degli<br />

atti quotidiani<br />

Sentenza (in allegato n.<br />

2): condizione di grave<br />

impedimento sia alla<br />

deambulazione sia ad<br />

operazioni elementari…<br />

non osta il fatto che<br />

svolga attività lavorativa…


D. S.<br />

99 non accomp<br />

2002 accomp dalla domanda<br />

C. N.<br />

99 non accomp<br />

2001 CTU accomp dalla domanda<br />

C. V.<br />

99 cieco con residuo non grave<br />

handicap<br />

2002 CTU cieco assoluto e grave<br />

handicap dalla data di CTU<br />

F. M.<br />

2005 cieco con residuo<br />

2006 CTU cieco assoluto dalla<br />

domanda<br />

C.G.<br />

97 non accomp<br />

98 CTU accomp dalla data di CTU<br />

L. B.<br />

92 accomp<br />

98 revoca<br />

2001 accomp<br />

89<br />

74<br />

46<br />

66<br />

86<br />

74<br />

Esiti interventi artroprotesi<br />

anca dx e grave coxartrosi<br />

anca sin<br />

Artrosi diffusa<br />

Adenok prostata<br />

BPCO<br />

Cardiopatia<br />

Ipoacusia mista<br />

Sindrome atassica da polineuropatia<br />

sensitivo motoria<br />

Ipovisus in cataratta<br />

Fibrillazione atriale<br />

Enfisema bolloso<br />

Cieco assoluto per retinite<br />

pigmentosa bilaterale<br />

Cieco assoluto per esiti cataratta<br />

congenita e glaucoma<br />

plurioperato<br />

Gonartrosi bilaterale severa<br />

Poliartrosi<br />

Emiparesi dx da ictus cerebri<br />

Cardiopatia ischemica<br />

Ipertrofia prostatica<br />

Subanchilosi anche con<br />

difficoltà alla deambulazione(compie<br />

solo qualche<br />

passo con girello), ai<br />

passaggi posturali, a mantenere<br />

la postura assisa<br />

Passagi posturali non autonomi<br />

Deambulazione possibile<br />

soltanto per brevi <strong>tra</strong>tti a<br />

base allargata<br />

ODV conta dita a 30 cm<br />

OSV 1/20 cc<br />

Campo visivo ristretto bilateralmente<br />

ridotto a<br />

meno di 5° e decen<strong>tra</strong>to<br />

inferiormente con conseguente<br />

visione tubulare<br />

Referto 2004:<br />

ODV 1/100 cc con campo<br />

visivo entro i 5°<br />

OSV moto manu<br />

Referto 2005:<br />

ODV moto manu<br />

OSV percezione luce<br />

Campo visivo non eseguibile<br />

Deambulazione limitata a<br />

pochi passi in ambito domestico<br />

con appoggio laterale<br />

Passagi posturali parzialmente<br />

autonomi<br />

Deambulazione con quadrupede<br />

per brevi <strong>tra</strong>tti<br />

Deve essere aiutato nei<br />

passaggi supino-seduto<br />

Incontinenza urinaria<br />

CTU (in allegato n. 3)<br />

Impossibilità a deambulare<br />

senza l’aiuto permanente<br />

di un accompagnatore<br />

Limitazioni importanti<br />

negli atti quotidiani della<br />

vita (lavarsi, vestirsi)<br />

Non deambulazione<br />

Non possesso di quel minimo<br />

di funzioni vegetative<br />

e di relazione indispensabili<br />

a permettere<br />

lo svolgimento degli atti<br />

quotidiani<br />

CTU (in allegato n. 5):<br />

per quanto attiene all’acuità<br />

visiva dovrebbe<br />

essere considerato cieco<br />

parziale ma la contemporanea<br />

riduzione<br />

del campo visivo configura<br />

globalmente una<br />

compromissione totale<br />

In base alla circolare n.<br />

464 del 19.11.04 anche<br />

la riduzione del campo<br />

visivo con residuo binoculare<br />

inferiore al 3% è<br />

estremamente invalidante<br />

tanto quanto la<br />

riduzione dell’acutezza<br />

visiva al moto manu ed<br />

alla percezione luce in<br />

quanto non consente la<br />

deambulazione<br />

Età avanzata<br />

Ridotta autonomia<br />

Non agli atti documentazione<br />

probatoria sul<br />

grado di autonomia precedente<br />

alla data di CTU<br />

Deambulazione non autonoma<br />

Impossibilità ad alimentarsi<br />

ed a lavarsi in autonomia<br />

9<br />

Presentazione


Invalidità <strong>civile</strong><br />

10<br />

N.V.<br />

82 accomp<br />

2005 revoca<br />

2006 CTU accomp dalla revoca<br />

B. V.<br />

98 60%<br />

99 CTU 75% dalla domanda<br />

B. M.<br />

2001 60%<br />

2004 CTU 74% dalla domanda<br />

C. M.<br />

92 77%<br />

96 revoca 60%<br />

99 CTU > 74% dal 1992<br />

C. S.<br />

96 85%<br />

97 60 % revoca<br />

99 CTU 85% dalla revoca<br />

40<br />

52<br />

53<br />

56<br />

58<br />

Artrite reumatoide cronica<br />

ad esordio giovanile (M<br />

di Still)<br />

Artroprotesi d’anca bilaterale<br />

Fusione sottoas<strong>tra</strong>galica<br />

piede sin<br />

Esiti ustione al volto, collo,<br />

tronco ed arto sup dx<br />

Schizofrenia cronica di tipo<br />

paranoideo<br />

Esiti sostituzione valvole<br />

mi<strong>tra</strong>lica e aortica in valvulopatia<br />

da pregressa<br />

malattia reumatica<br />

Esiti intervento per ernia<br />

discale L5-S1<br />

Esiti isterectomia<br />

Ipotonotrofia mano e polso<br />

dx da pregressi interventi<br />

di aneurisectomia<br />

Psicosi cronica ipocondriaca<br />

Ipoacusia bilaterale<br />

Diabete mellito NID<br />

Esiti interventi per ernie<br />

discali lombari in discoartrosi<br />

Quadrantectomia per ca<br />

mammella dx<br />

Obesità<br />

Polineuropatia diabetica<br />

arti inferiori<br />

Deambulazione difficoltosa<br />

possibile solo con<br />

bastone canadese<br />

Disfunzionalità moderata<br />

delle mani per fenomeni<br />

artritici deformanti<br />

Apatia severa con rifiuto<br />

vita sociale ed attiva; patologia<br />

insorta da oltre 13<br />

anni, aggravata e cronicizzata<br />

negli ultimi due<br />

anni<br />

Dispnea da sforzo mediolieve<br />

6442: 41-50%<br />

Segni sofferenza radicolare<br />

arto inf dx<br />

7321: 21-30%<br />

Isterectomia in età fertile<br />

6603: 25%<br />

Per analogia: paresi arto<br />

dominante con deficit di<br />

forza lieve<br />

7340: 21-30%<br />

Relazione psichiatrica: vive<br />

isolata, quando frequenta<br />

i parenti «si ammala»<br />

con somatizzazioni<br />

multiple; passa a letto<br />

molte ore del giorno; il<br />

marito deve assistere la<br />

paziente nella gestione<br />

della casa e in parte della<br />

paziente stessa<br />

7010 rigidità rachide lombare<br />

30%<br />

7105 obesità 30%<br />

8006 mammectomia 34%<br />

7321 lesione nervosa arto<br />

inf sin 21%<br />

CTU (in allegato): deambulazione<br />

autonoma solo<br />

in ambiente domestico<br />

Non sono possibili tutti<br />

gli atti quotidiani della vita<br />

di un soggetto normale<br />

di corrispondente età<br />

Certificazioni specialistiche<br />

del ’97 documentano<br />

gravità e cronicità della<br />

patologia; alla voce tabellare<br />

1210 è prevista una riduzione<br />

della capacità lavorativa<br />

del 70-80% per<br />

«sindrome schizofrenica<br />

cronica con disturbi del<br />

comportamento …»<br />

La percentuale complessiva<br />

deriva dalla possibilità<br />

di modulare la valutazione<br />

tabellare in relazione<br />

alla tipologia del<br />

soggetto (età anagrafica,<br />

persistenza o meno<br />

del dolore, ecc…) ed alla<br />

sua attività lavorativa<br />

Natura cronica della patologia<br />

a carattere evolutivo<br />

e/o irreversibile<br />

Nella revisione non sono<br />

state considerate l’obesità<br />

e la patologia diabetica


A. P.<br />

1987 100%<br />

1997 75% revoca<br />

1999 CTU 100% dalla revoca<br />

L. T.<br />

1994 75% 1995 60% revoca<br />

1999 > 74% dal 1994<br />

T. M.<br />

1987 90%<br />

1997 revoca<br />

1999 CTU 82% dalla revoca<br />

I. M.<br />

1991 >2/3<br />

1994 revoca<br />

1999 CTU >2/3<br />

Z. M.<br />

1991 100%<br />

1997 85% revoca<br />

1999 CTU 100% dal giugno ’98<br />

50<br />

68<br />

68<br />

65<br />

66<br />

Psicosi schizofrenica<br />

Leucemia linfatica cronica<br />

in terapia<br />

Diabete mellito NID<br />

Ipertensione arteriosa con<br />

retinopatia<br />

Obesità con complicanze<br />

artrosiche<br />

Stenosi mi<strong>tra</strong>lica di grado<br />

medio, ipertensione arteriosa<br />

e fibrillazione striale<br />

Artrodesi anca dx atriale in<br />

esiti artroprotesi<br />

Spondiloartrosi dorsolombare<br />

Gonartrosi dx<br />

Obesità, spondilartrosi<br />

Insufficienza venosa arti<br />

inf<br />

Sindrome depressiva<br />

Artrite reumatoide polidistrettuale<br />

(soprattutto arti)<br />

e linfedema secondario<br />

arto inf sin<br />

Dall'età di 27 anni ripetuti<br />

ricoveri in psichiatria e<br />

perdita del lavoro; da anni<br />

in cura presso il CPS<br />

Globuli bianchi 38500 di<br />

cui 32550 linfociti<br />

Obesità 158 cm Kg 90<br />

Limitazione movimenti<br />

flessoestensione ginocchia<br />

6442 41%<br />

7202 41%<br />

7223 35%<br />

7010 o 7003 31%<br />

Riduzione del 70% della<br />

motilità delle ginocchia e<br />

del rachide con notevole<br />

difficoltà alla deambulazione<br />

possibile solo con<br />

stampelle<br />

Ulcera trofica gamba dx<br />

Edema malleoli<br />

Passaggi posturali autonomi<br />

ma eseguiti con fatica;<br />

deambulazione per<br />

brevi <strong>tra</strong>tti a piccoli passi<br />

con bastone e supervisione<br />

Movimenti di presa e pinza<br />

pollice-dita quasi aboliti<br />

Vestizione assistita<br />

Cronicizzazione ed aggravamento<br />

della patologia<br />

nel corso degli anni con<br />

definitivo ritiro dal lavoro;<br />

nessun miglioramento al<br />

momento della revoca<br />

Situazione consolidata<br />

da anni: le patologie sono<br />

preesistenti gli anni<br />

’94-95 e sono rimaste<br />

invariate se non cronicizzate<br />

Non sussistono le condizioni<br />

per la revoca dell’assegno<br />

sulla base delle<br />

vecchie tabelle dell’epoca(1991)<br />

non essendosi<br />

verificato nessun<br />

miglioramento; anzi si è<br />

verificato un peggioramento<br />

della patologia artrosica<br />

L’artrite reumatoide è caratterizzata<br />

da un lento e<br />

progressivo peggioramento<br />

ma la terapia può<br />

temporaneamente attenuare<br />

i disturbi clinici e<br />

funzionali; è certificato<br />

un peggioramento dal<br />

maggio ’98 con dipendenza<br />

nelle comuni attività<br />

della vita quotidiana<br />

11<br />

Presentazione


Quaderni<br />

di Medicina Legale del Lavoro<br />

Criteriologia medico-legale dell’invalidità <strong>civile</strong><br />

di Cristiana Brambilla *<br />

▼ Alle origini del sistema: la capacità lavorativa<br />

Per poter comprendere più compiutamente l’attuale sistema valutativo medico-legale<br />

nell’ambito della invalidità <strong>civile</strong>, occorre necessariamente fare un passo indietro nel<br />

tempo e ripercorrere l’evoluzione storica che il sistema di Sicurezza sociale ha avuto negli<br />

anni, risalendo fino alle sue origini.<br />

Le prime forme di «beneficenza» sociale affondano le radici già nella seconda metà<br />

1800. È infatti del 30/8/1862 la prima legge italiana che prevede interventi a favore<br />

«deficienti fisici e psichici per minorazioni congenite o acquisite (storpi, paralitici, ciechi,<br />

idioti e alienati)», per «infermi per malattie croniche o anche acute», per «invalidi<br />

al lavoro». Nel 1934 a Firenze venne istituito l’«Ente nazionale di lavoro per i ciechi»,<br />

il quale «...ha per iscopo di assicurare una occupazione remunerativa ai ciechi di<br />

ambo i sessi, idonei al lavoro, con preferenza ai ciechi di guerra». Nel 1942 la legge<br />

12/5/42 n. 889 istituisce «l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti<br />

adulti» che ha, fra i suoi intenti, quello di «…preparare ed avviare i sordomuti<br />

alla vita sociale, mettendoli in grado di partecipare all’attività intellettuale e produttiva<br />

della Nazione; di agevolare il loro collocamento al lavoro… di migliorare, nel periodo<br />

post-scolastico, l’attitudine e la capacità alle varie attività professionali…».<br />

Le prime emanazioni legislative furono tutte di questo tipo, finalizzate cioè a garantire<br />

un posto di lavoro a chi, rispetto agli altri cittadini, si trovasse «svantaggiato», non<br />

solo a causa di una minorazione fisica (cecità o infermità di guerra), ma anche per il<br />

suo stato sociale (orfani, vedove di guerra).<br />

Alle radici del sistema dunque, nell’intento originario del legislatore, troviamo la volontà<br />

di integrare nel mondo del lavoro il soggetto in stato di bisogno, di svantaggio<br />

sociale.<br />

E tale spirito ha permeato per lungo tempo la nos<strong>tra</strong> legislazione.<br />

Anche le prime leggi degli anni ’60 sono tutte improntate a tale scopo.<br />

* Medico legale - consulente Patronato Inca Cgil Monza (Mi)<br />

13<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

14<br />

La legge 5/10/1962 n. 1539 all’art. 3 c. 1 cita: «hanno diritto ad essere assunti al lavoro…<br />

coloro che… siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacità lavorativa in<br />

misura non inferiore ad un terzo…».<br />

Con la legge n. 625 del 6/8/1966 viene introdotto un assegno mensile di assistenza (dunque<br />

un beneficio economico), ma solo per coloro che fossero inabili totali, cioè completamente<br />

incapaci al lavoro (rimanendo quindi ancora come intento primario quello di integrare<br />

l’invalido nel mondo del lavoro).<br />

La legge 482 del 1968 è poi intervenuta a riordinare in modo organico tutta la normativa<br />

rivolta all’inserimento lavorativo degli invalidi, introducendo l’aliquota obbligatoria di assunzione<br />

per le aziende e il principio dello scorrimento con la lista d’attesa, stabilendo<br />

un’unica procedura operativa e un unico organo di gestione (normativa poi superata dalla<br />

legge 68/99 che ha introdotto il collocamento mirato, abolendo la lista d’attesa).<br />

Tuttavia in questi stessi anni, quando ancora tutte le emanazione legislative erano rivolte in<br />

questo senso, in concreto si cominciava già a prendere atto dell’insufficienza della norma e<br />

della necessarietà di inserire benefici economici per la sussistenza di chi, invalido, rimanesse<br />

comunque disoccupato a causa della sua infermità: la legge 13/10/1969 n. 743 introduce<br />

per la prima volta provvidenze economiche per le invalidità non totali, ma superiori ai<br />

due terzi (quindi con residua capacità lavorativa).<br />

E ancor di più negli anni settanta, a fronte di una situazione economica del paese molto difficile,<br />

con l’aumento del costo del lavoro e sempre maggiori difficoltà concrete per l’inserimento<br />

degli invalidi, cambia il punto di riferimento: dalla <strong>tutela</strong> del lavoro al sussidio economico.<br />

La legge 118 del 10/3/1971 introduce i benefici economici che tutti conosciamo:<br />

assegno di invalidità per invalidi superiori a due terzi e pensione di invalidità per invalidi totali<br />

al 100%. E di seguito nel 1980, con legge n. 18 dell’11/2/1980, l’indennità di accompagnamento,<br />

per chi avesse perso non solo la capacità di lavoro ma anche l’autosufficienza<br />

personale.<br />

Il sistema poi, col passare degli anni, andò via via lentamente deteriorandosi, degenerando<br />

verso un sempre più crescente spirito di assistenzialismo, tanto da divenire una sorta di ammortizzatore<br />

sociale della disoccupazione, che ebbe come risultato quello di svuotare l’accertamento<br />

medico-legale di ogni fondamento tecnico e di ogni rigore metodologico valutativo,<br />

svilendo sempre più il fondamento scientifico medico-legale, fino a ridurre tutto ad una<br />

«macchina burocratica» di certificazione cartacea avulsa dalla <strong>realtà</strong> biologica della persona.<br />

Si arriva così agli anni ottanta, che risultano caratterizzati da una serie di interventi legislativi<br />

ispirati dal tentativo di imporre il recupero di un rigore metodologico-valutativo medico-legale.<br />

E contemporaneamente, a causa della crisi finanziaria dell’epoca, interventi tesi<br />

anche al contenimento della spesa pubblica. Vengono così emanati provvedimenti restrittivi<br />

per ridurre gli esborsi economici: la legge 508 del 1988, che ha abrogato l’assegno di accompagnamento<br />

per i minori; il d.m. 509 del 1988, che ha elevato le percentuali di invali-


dità necessarie per poter godere del collocamento obbligatorio (dal 34% al 46%) e dell’assegno<br />

(dal 67% al 75%); provvedimenti tesi ad eliminare ogni forma clientelare e di favoritismo<br />

(il d.l. sulla certificazione di strutture sanitarie pubbliche); provvedimenti tesi ad<br />

uniformare l’operato delle varie commissioni, in modo da evitare differenze valutative su<br />

casi analoghi (l’introduzione delle tabelle, «indicative» ma in certo qual modo anche «vincolanti»:<br />

la prima tabella, prevista dall’art. 2 della legge 18 del 1980, con la successiva circolare<br />

esplicativa n. 10 del 10 aprile 1981 e successivamente il nuovo sistema Tabellare introdotto<br />

col d.m. 5/2/1992).<br />

Fu il d.l. n. 509 del 1988 che preannunciò l’emanazione della tabella del 1992, attualmente<br />

ancora in vigore, e proprio in questo decreto si trovano le radici di una vera <strong>tra</strong>sformazione<br />

del sistema di sicurezza sociale.<br />

▼ Il superamento dell’unico parametro della capacità<br />

lavorativa: il danno anatomico, il danno funzionale<br />

Il d.lgs. n. 509 del 1988 introdusse grosse novità.<br />

All’art. 1 vi si afferma chiaramente che la valutazione deve essere espressa in ordine al danno<br />

funzionale permanente; le infermità devono essere accertate at<strong>tra</strong>verso indagini cliniche,<br />

strumentali e di laboratorio; la dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione;<br />

gli accertamenti diagnostici devono essere effettuati presso le strutture del Ssn o della<br />

Sanità militare; la determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa<br />

deve basarsi:<br />

1) sull’entità della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale;<br />

2) sulla possibilità o meno di applicazione di una protesi, che permetta di recuperare la funzione;<br />

3) sull’importanza che riveste l’organo o apparato in attività lavorative.<br />

L’art. 4, circa le menomazioni in concorso o in coesistenza riafferma che il danno globale<br />

non deve derivare dalla somma dei singoli valori percentuali, ma si deve considerare l’incidenza<br />

reale sulla validità complessiva del soggetto. Per le infermità coesistenti si richiama la<br />

formula a scalare.<br />

All’art. 5 si ribadisce, come già veniva specificato nella circolare n. 10/1981, esplicativa della<br />

vecchia tabella, che non devono essere considerate le minorazioni fino al 10%, a meno<br />

che non agiscano in concorrenza.<br />

In apparenza non sembrano esservi novità particolari: ancora, come prima, il riferimento<br />

alla capacità lavorativa, che fu fondante di tutto il sistema fin dall’inizio; ancora il riferimento<br />

alla possibilità di protesizzazione come riduttiva, migliorativa della menomazione; ancora<br />

la formula a scalare; ancora l’esclusione delle microinvalidità.<br />

Ma in questo d.l., ormai di quasi 20 anni fa, erano già presenti importanti elementi innovativi:<br />

si comincia a parlare di «danno funzionale», di «danno anatomico».<br />

15<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

16<br />

Alcuni autori hanno voluto vedere in questo riferimento al danno «anatomico» il superamento<br />

del parametro della capacità lavorativa e l’innovazione dell’introduzione di una sorta<br />

di «danno biologico».<br />

E d’al<strong>tra</strong> parte la nota sentenza costituzionale fondante del danno biologico (sentenza n.<br />

184 del 14/7/1986) è proprio di questi anni.<br />

Il professor Barni, in una serie di postille medico-legali di commento al d.l. (resp. civ. prev.<br />

1994; 527) scriveva chiaramente: «…danno funzionale permanente, in altri termini sinonimo<br />

di danno alla salute», poi però mitigava il concetto specificando che tale danno dovesse<br />

comunque intendersi sempre nella sua «proiezione lavorativa». Più arditamente la dottoressa<br />

Fratello, del Ministero della Sanità, al Congresso di Roma sull’invalidità <strong>civile</strong> del<br />

giugno 1990, riferendosi all’«entità della compromissione funzionale», richiamata all’art. 1<br />

del d.l., affermava che «questa prima componente dello stato di invalidità è praticamente<br />

sovrapponibile a quella che in tempi recenti è stata identificata nel danno biologico o danno<br />

alla salute».<br />

Di fatto è innegabile che la tabella valutativa emanata col d.m. 5/2/1992, risenta, in molti<br />

punti, dell’influenza del «danno biologico».<br />

E non poteva che essere così, dal momento che lo stesso d.l. 509/1988, anticipando l’uscita<br />

della nuova tabella, specificava che essa sarebbe stata elaborata «…sulla base della classificazione<br />

internazionale delle menomazioni elaborata dall’Oms...».<br />

La classificazione Oms, pubblicata nel 1980, era già una classificazione riferita alle conseguenze<br />

delle malattie, non una classificazione di malattie.<br />

L’Oms distingueva già nel 1980: menomazione - disabilità - handicap o meglio impairment<br />

- disability - handicap.<br />

Secondo l’Oms impairment è ogni anomalia, disturbo, deficit o perdita a carico di strutture<br />

o funzioni fisiologiche, anatomiche, psicologiche.<br />

Per esempio avremo impairments o menomazioni della capacità intellettiva, del linguaggio,<br />

dell’udito, oculari, viscerali, scheletriche, deturpanti (sul piano estetico).<br />

Disability: <strong>tra</strong>dotto in italiano con il termine di disabilità. Va inteso come qualunque limitazione,<br />

deficit, carenza nella capacità di svolgere un’attività nel modo o nei limiti ritenuti<br />

normali per un essere normale, sano. L’incapacità di realizzare un compito che un soggetto<br />

normale, sano, in grado di portare a termine.<br />

Si distinguono disabilità del comportamento, della comunicazione, della cura della propria<br />

persona, locomotorie, ecc.<br />

Infine l’handicap, cioè lo svantaggio sociale dipendente dalla disabilità. Dall’impairment<br />

deriva la disability, da cui dipende l’handicap.<br />

Non interessa quale sia la malattia, la patologia iniziale; da questa deriverà un impairment,<br />

una o più disability e, sul piano sociale, diversi handicap (una trombosi cerebrale potrà per<br />

esempio provocare una grave afasia permanente, con menomazione della capacità di espri-


mersi e quindi del linguaggio, disabilità nella comunicazione e handicap nell’integrazione<br />

sociale, occupazionale e nell’auto-sufficienza economica).<br />

Una stessa disability, in contesti sociali diversi potrà dar luogo ad handicap differenti. Ma<br />

da uno stesso impairment derivano sempre le stesse disability.<br />

La classificazione Oms considera la persona nella sua globalità. Essa rappresenta quel passaggio<br />

da una valutazione monodimensionale (capacità lavorativa) ad una valutazione multidimensionale<br />

(handicap), che nella nuova tabella si percepisce solo in maniera sfumata,<br />

mentre nella legge 104/92 è evidente in tutta la sua novità.<br />

Nella prima parte della tabella d.m. 5/2/1992, «Modalità d’uso», si legge testualmente: «la<br />

nuova tabella fa riferimento all’incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa...<br />

il danno funzionale permanente riferito alla capacità lavorativa, che deve intendersi come<br />

capacità lavorativa generica…». Viene quindi chiaramente ribadito il parametro della<br />

capacità lavorativa generica, che è solo lievemente (e in misura del tutto insufficiente) mitigato<br />

dalla possibilità di variare di cinque punti percentuali in più o in meno rispetto al valore<br />

di base «…nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini<br />

del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica».<br />

Come fa notare il dottor Mauro Martini in un interessante articolo pubblicato sulla «Rassegna<br />

di Medicina Legale Previdenziale» del 1994, la capacità lavorativa in occupazioni confacenti<br />

alle attitudini non sta a metà fra la generica e la specifica, ma è piuttosto «l’espressione<br />

di una capacità lavorativa in evoluzione, strettamente legata all’età del soggetto».<br />

Cinque punti non servono praticamente a nulla ai fini della personalizzazione del giudizio;<br />

sappiamo benissimo che colui che ha una perdita completa della capacità lavorativa generica<br />

di tipo operaio, può mantenere completamente integra la sua capacità lavorativa specifica<br />

(tipico il caso dell’impiegato, che svolge attività d’ufficio, che diventa paraplegico agli<br />

arti inferiori).<br />

D’al<strong>tra</strong> parte se pensiamo che lo strumento tabellare è stato introdotto dal legislatore allo<br />

scopo di uniformare l’operato valutativo delle commissioni, non poteva, di necessità, essere<br />

diversamente, in quanto una maggiore larghezza valutativa avrebbe lasciato troppo spazio<br />

alla soggettività di giudizio.<br />

Per quanto poi riguarda la concorrenza delle menomazioni la tabella si esprime in tal senso:<br />

«...sono funzionalmente in concorso fra loro le menomazioni che interessano lo stesso organo<br />

o lo stesso apparato».<br />

Qui pare essere privilegiato, nella definizione di concorrenza o coesistenza, il criterio anatomico<br />

di organo o apparato (danno anatomico), ma più avanti si legge: «...sono in coesistenza<br />

le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti <strong>tra</strong> loro» (danno<br />

funzionale). È chiaro che si <strong>tra</strong>tta di organi e apparati in senso funzionale e non anatomico:<br />

si <strong>tra</strong>tterà quindi non dell’apparato osteoarticolare, o muscolare, o nervoso, ma dell’organo<br />

della deambulazione, della prensione, della vista, della comunicazione verbale e così via.<br />

17<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

18<br />

Il d.m. 5/2/1992 elenca 426 voci di malattie contro le precedenti 96 della tabella del 1980.<br />

Eppure è ancora incompleto e carente per molti casi: manca del tutto, per esempio, l’apparato<br />

circolatorio.<br />

Deve vicariare a questa carenza l’abilità della Commissione valutatrice, mediante l’utilizzo<br />

del «criterio analogico», ma abbastanza frequentemente capita di trovare patologie difficilmente<br />

inquadrabili, anche con criterio analogico, in una voce di riferimento. O, ancora peggio,<br />

spesso capita di trovare patologie esplicitamente previste in una voce della tabella, con<br />

una percentuale valutativa fissa che mal si adegua al caso specifico dell’invalido che ci troviamo<br />

di fronte (per esempio per la polimiosite è prevista una valutazione fissa – ! – del 35%;<br />

anche per l’artrite reumatoide è prevista una valutazione fissa, come pure per la trisomia 21).<br />

Per diverse patologie invece la tabella prevede una graduazione dell’entità del deficit con una<br />

scala che distingue tre gradi, lieve-medio-grave per l’apparato respiratorio, urinario e psichico,<br />

e quattro classi di gravità per l’apparato cardiocircolatorio, digerente ed endocrino.<br />

Sono classi funzionali, in alcuni casi riprese dalla clinica: per l’app. cardiocircolatorio si <strong>tra</strong>tta<br />

della classificazione NYHA; per l’apparato respiratorio l’insufficienza viene graduata in base<br />

all’indice di Tiffenau (Vems/Cv), del consumo di ossigeno e dell’eventuale presenza di<br />

complicanze cardiache; per il digerente si considerano le alterazioni funzionali, la perdita di<br />

peso, la presenza di segni ematochimici di malassorbimento; l’insufficienza renale viene graduata<br />

in base alla clearence della creatinina; per il diabete, il controllo metabolico e la presenza<br />

di complicanze; per l’obesità l’indice di massa corporea; per il deficit psichico si fa riferimento<br />

al quadro generale, ai disturbi comportamentali, al grado di tolleranza agli stress,<br />

al Q.I. calcolato col test di Wais. Il pregio di questa standardizzazione con parametri per lo<br />

più obiettivi ha chiarito, una volta per tutte, cosa debba intendersi per insufficienza lieve,<br />

media, grave.<br />

Le valutazioni proposte per le diverse classi sono sempre a fascia di 10 punti, ma vi sono dei<br />

salti (inevitabili) fra una classe e l’al<strong>tra</strong> che sembrano irrigidire il sistema valutativo. Per esempio:<br />

miocardiopatia con insufficienza cardiaca lieve 21-30, moderata 41-50, grave 71-80,<br />

gravissima 100. Nel passaggio da moderata a grave c’è un vuoto di 20 punti che chiaramente<br />

non deve essere vincolante, in quanto reso elastico dalla possibilità di ricorso al criterio<br />

analogico.<br />

Un limite di tutte le voci tabellari è rappresentato dal fatto che esse tengono conto, nel proporre<br />

il valore percentuale corrispondente, della natura, del grado e dell’entità della patologia,<br />

ma in nessuna considerazione viene tenuta l’età della persona, mentre è del tutto evidente<br />

che una stessa menomazione potrà essere marcatamente più invalidante in un anziano,<br />

piuttosto che non in un soggetto giovane, che sicuramente ha maggiori capacità di adattamento,<br />

di recupero, di riabilitazione, di riqualificazione.<br />

Quanto alla possibilità di recupero funzionale, la tabella, circa la possibilità di protesizzazione,<br />

prevede che le protesi debbano considerarsi un fattore di attenuazione e pertanto


«possono comportare una riduzione della percentuale di invalidità» a condizione che siano<br />

applicabili, ben tollerate e funzionali.<br />

Il principio è assolutamente chiaro e corretto.<br />

Meno chiaro è se le voci della tabella relative alle amputazioni (tutte voci con percentuale<br />

fissa) considerino già o meno la protesizzazione: in alcuni casi è specificato, in altri no e il<br />

giudizio è lasciato alla libera interpretazione della Commissione.<br />

Da ultimo mi sembra che la tabella sia carente in ordine a due principi, tipici del sistema<br />

previdenziale Inps, ma ormai più che assodati in medicina legale: il concetto di usura e il<br />

concetto di cascami di validità.<br />

Il problema dell’usura meriterebbe di essere maggiormente o comunque più esplicitamente<br />

considerato, soprattutto ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro (per esempio la<br />

«scoliosi ad una curva superiore a 40°» è tabellata 31-40% e non dà diritto al collocamento<br />

al lavoro).<br />

Anche il concetto di cascami di validità dovrebbe essere preso maggiormente in considerazione,<br />

sia nella valutazione dell’inabilità assoluta 100%, sia ai fini della concessione dell’indennità<br />

di accompagnamento.<br />

▼ Dal danno anatomico-funzionale ai «compiti e funzioni<br />

proprie dell’età»: …danno biologico?<br />

Se da un lato il d.m. 5/2/1992 riafferma il criterio della capacità lavorativa, dall’altro, contemporaneamente<br />

la nuova tabella, con<strong>tra</strong>ddicendo se stessa, inserisce, nell’ambito dell’elenco<br />

delle voci tabellari, alcune patologie che nessuna incidenza hanno sulla capacità lavorativa;<br />

anzi, nessuna incidenza hanno, più in generale, non solo dal punto di vista lavorativo<br />

ma neppure dal punto di vista, più genericamente, disfunzionale.<br />

Si <strong>tra</strong>tta di vere e proprie voci di puro danno biologico: danno anatomico, danno all’integrità<br />

psico-fisica della persona, senza riflessi disfunzionali o lavorativi concretamente rilevabili.<br />

Ne sono un chiaro esempio:<br />

◗ nefrectomia con rene superstite integro (25%);<br />

◗ ptosi renale bilaterale non complicata (15%);<br />

◗ rene a ferro di cavallo non complicato (11-20%);<br />

◗ distacco di retina operato con recupero della funzione (5%);<br />

◗ corioretinite-esiti cicatriziali senza riduzione del visus o di campo (5%);<br />

◗ anorchidia (20%);<br />

◗ isterectomia totale in età fertile (25%);<br />

◗ mammectomia (34%).<br />

La tabella inoltre comprende anche l’apparato fisiognomico, con danni di tipo puramente<br />

estetico:<br />

19<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

20<br />

◗ cicatrici derturpanti del viso (11%);<br />

◗ mutilazione grave del naso (11-20%);<br />

◗ scalpo subtotale (21%);<br />

◗ scalpo totale (35%);<br />

◗ perdita o gravissima deformazione dei due padiglioni auricolari senza compromissione<br />

uditiva (25%);<br />

◗ perdita o gravissima compromissione di un padiglione auricolare senza compromissione<br />

uditiva (11%).<br />

Sono voci a cui corrisponde sempre una percentuale di valutazione non particolarmente alta,<br />

che certo non permette di raggiungere, da sola, nessuno dei benefici previsti per legge.<br />

Di fatto però tali voci sono presenti e, se presenti, devono avere un senso.<br />

Ecco qui dunque il «ponte di passaggio» fra la vecchia concezione d’invalido come uomolavoratore<br />

(invalido = il soggetto non più capace di lavorare) e la nuova concezione di invalido,<br />

come persona, come soggetto svantaggiato, non solo nel mondo del lavoro, ma in tutti<br />

gli aspetti della vita sociale.<br />

E questa chiave di passaggio appare ancora più evidente nella valutazione dei soggetti ul<strong>tra</strong>65enni,<br />

coloro che hanno già perso, per età, la capacità lavorativa.<br />

È ancora il d.l. 509/88 che ha svincolato la valutazione del soggetto ul<strong>tra</strong>sessantacinquenne<br />

dalla capacità lavorativa, introducendo, all’art. 6, il parametro di riferimento alle «funzioni<br />

e compiti proprio dell’età», con una connotazione profondamente «biologica» (l’«integrità<br />

psico-fisica» della persona).<br />

Nel 1998, con Circolare ministeriale 27/7/1998, il Ministero è intervenuto a chiarire che<br />

le percentuali valutative della tabella si riferiscono alla incapacità lavorativa, parametro che<br />

non può essere esteso all’ul<strong>tra</strong>65enne, non più in età lavorativa, il quale dovrà essere valutato<br />

«in base alla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della<br />

loro età» e nel chiarire una volta per tutte il concetto il Ministero ha suddiviso in tre fasce<br />

le difficoltà del soggetto anziano: lievi (<strong>tra</strong> 1/3 e 2/3), medio-gravi (<strong>tra</strong> 2/3 e 99%) e gravi<br />

(totali 100%).<br />

Evidente appare il richiamo alla parte esplicativa della Tabella, dove vengono riportati, per<br />

quasi tutti gli apparati, 4 livelli di compromissione: lieve, media, grave, gravissima.<br />

Al riguardo scrivono De Mercurio e altri nel 2002 sulla «Rassegna di Medicina Legale Previdenziale»<br />

XV n. 1: «…sorge lecito domandarsi se le varie Commissioni siano effettivamente<br />

preparate ad esprimere una serie di valutazioni basate sul differente impatto che una<br />

medesima menomazione ha sulla capacità lavorativa generica, su quella specifica, sulle difficoltà<br />

persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, ovvero se nella pratica si<br />

finisca per <strong>tra</strong>vasare semplicemente la percentuale di generica nella percentuale di difficoltà<br />

persistenti». E sempre De Mercurio, nello stesso lavoro, afferma che «…nella valutazione<br />

dell’ul<strong>tra</strong>65enne… occorre tenere conto del fatto che la totale inabilità… essendo rife-


ita non alla incapacità lavorativa ma al parametro dell’invalidità psico-fisica che non consente<br />

di compiere le attività consuete ed attese, di fatto comprende la quota di incidenza del<br />

danno biologico sugli atti quotidiani che… rien<strong>tra</strong>no nell’ambito delle funzioni e dei compiti<br />

propri dell’età. Se ne ricava conseguentemente che riconoscere una totale inabilità… in<br />

un soggetto ul<strong>tra</strong>65enne equivale a constatare nella stessa persona un danno biologico pari<br />

al 100%...».<br />

Sulla stessa linea sono Martini e Scorretti che, nel tentare di chiarire quali siano i «compiti<br />

e le funzioni proprie dell’età» del soggetto ul<strong>tra</strong>65enne così si esprimono, con una locuzione<br />

forte ma molto chiara: «…ci chiediamo, per non finire ancora una volta <strong>tra</strong>volti dalle interpretazioni,<br />

se non fosse stato più serio richiamare il danno biologico…».<br />

21<br />

Relazioni


Quaderni<br />

di Medicina Legale del Lavoro<br />

Attività di accertamento di invalidità <strong>civile</strong>,<br />

disabilità, handicap: <strong>tra</strong> complessità, esigenze, limiti<br />

di Valeria Rossi*, Maria Luisa Redaelli*, Claudio Mendicino**,<br />

Roberto Dighera***, Andreina Elena*<br />

▼ 1. Premessa<br />

Le relazione vuole essere una riflessione sull’attività che ruota intorno al riconoscimento<br />

di invalidità <strong>civile</strong>, disabilità, handicap, sui suoi limiti e problemi, in relazione<br />

ai vari livelli di erogazione delle prestazioni, anche at<strong>tra</strong>verso l’analisi dell’esperienza<br />

di partecipazione alle commissioni di prima istanza. In particolare si porteranno<br />

osservazioni su tre possibili aree di criticità: informazione dell’utenza, singola<br />

e collettiva, omogeneità dei criteri di valutazione, integrazione <strong>tra</strong> attività «diagnostica»<br />

e servizi territoriali, con le possibili ripercussioni in termini di equità e adeguatezza<br />

nelle risposte ai bisogni socio-sanitari.<br />

▼ 2. Quadro di riferimento dell’attività<br />

Il termine di «invalido <strong>civile</strong>»» è stato introdotto con la legge 5/10/62, n. 1539<br />

«Provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili» che regolamentava essenzialmente<br />

il collocamento obbligatorio per gli handicappati non da cause di guerra, di<br />

lavoro o di servizio.<br />

Successivamente, furono previsti per gli invalidi civili anche benefici economici quali<br />

l’assegno mensile di invalidità, la pensione di inabilità, l’indennità di accompagnamento,<br />

l’indennità di frequenza per i minori, l’indennità di comunicazione per i sordi<br />

prelinguali.<br />

Oltre a questi, altri benefici si sono via via aggiunti, quali l’esenzione dal ticket sanitario,<br />

la fornitura di protesi e ausilii, l’elevazione dell’età massima per la partecipazione<br />

a concorsi presso enti pubblici, l’esenzione da tasse scolastiche e universitarie,<br />

* Medici del Lavoro Asl Provincia Milano 3<br />

** Medico del Lavoro Asl Provincia Milano 1<br />

*** Medico del Lavoro Asl Città di Milano<br />

35<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

36<br />

il congedo s<strong>tra</strong>ordinario per cure, la dispensa dal servizio di leva per i figli, un punteggio<br />

per le graduatorie ai fini dell’assegnazione di alloggi pubblici, il con<strong>tra</strong>ssegno per i parcheggi<br />

riservati, ecc.<br />

Il riconoscimento di invalido <strong>civile</strong> è diventato quindi nel tempo la chiave di accesso a innumerevoli<br />

prestazioni dirette e indirette, con punteggi »soglia» differenziati.<br />

Allo stato attuale la legislazione di riferimento per l’oggetto e i criteri di valutazione, nonché<br />

per i diritti e i benefici assistenziali conseguenti, è numerosa, complessa, frammentata,<br />

ricca di punti controversi e a incerta interpretazione; le diverse leggi che si sono susseguite<br />

negli anni, a regolamentare benefici e supporti connessi a diverse condizioni di salute,<br />

non sempre sono ben integrate <strong>tra</strong> loro e risentono inoltre di impostazioni differenti<br />

e obiettivi diversi in merito alla disabilità. Alcune hanno infatti un carattere prevalentemente<br />

risarcitorio e assistenziale e prevedono un accertamento medico legale dell’invalidità,<br />

da quantificare in percentuale, mentre le più recenti, in particolare legge 104/1992 e<br />

la legge 68/1999, hanno come obiettivo prevalente la integrazione sociale e lavorativa dei<br />

soggetti con problemi di salute, non prevedono valutazioni percentuali, ma rimangono<br />

ancorate all’ambito dell’invalidità, con evidenti difficoltà di armonizzazione.<br />

Nell’articolazione frammentata del panorama legislativo c’è anche da tenere presente il riconoscimento<br />

dei benefici previsti per gli inabili al lavoro da parte dell’Inps, per gli invalidi<br />

a seguito di infortunio o malattia professionale da parte Inail, per gli invalidi per servizio,<br />

ecc.<br />

Non si vuole in questa sede effettuare una disamina approfondita della normativa di riferimento,<br />

rispetto alla quale altri relatori presenti a questo incontro hanno sicuramente<br />

maggiori competenze, ma ci sembra utile fornire un breve inquadramento per effettuare<br />

qualche riflessione sulla base dell’esperienza di attività nelle commissioni<br />

Le leggi di <strong>tutela</strong> per il disabile prendono origine dal dettato dell’articolo 38, 1° comma,<br />

della Costituzione, che dice: «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari<br />

per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale».<br />

Le norme più importanti sono contenute nelle leggi riportate in ordine cronologico nel<br />

quadro seguente:<br />

RIF. NORMATIVOCONTENUTO<br />

Legge 381/1970 Contiene la definizione di sordomutismo e i diritti collegati<br />

Legge 382/1970 Contiene la definizione di cecità <strong>civile</strong> e i diritti collegati<br />

Legge 118/1971 Contiene la definizione di invalidità <strong>civile</strong> e i diritti collegati<br />

Legge 833/1978 Definisce i diritti sanitari della prevenzione, cura e riabilitazione delle persone disabili<br />

Legge 845/1978 Definisce il diritto alla formazione professionale


Legge 222/1984 Definisce il diritto alle pensioni Inps di invalidità e di inabilità<br />

Legge 508/1988 Regola l’indennità di accompagnamento, la speciale indennità per i ciechi parziali e l’indennità<br />

di comunicazione dei sordomuti<br />

D.l. 509/1988 «Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché<br />

dei benefici previsti…»<br />

Legge 289/1990 Istituisce e regola l’indennità di frequenza<br />

Legge 295/90, art.1 definisce organizzazione e competenze delle commissioni sanitarie delle Asl per l’invalidità<br />

<strong>civile</strong><br />

D.m. 387/91: «Regolamento recante le norme di coordinamento per l’esecuzione delle disposizioni<br />

contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell’invalidità<br />

<strong>civile</strong>»<br />

D.m. 5/02/1992 Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti<br />

Legge 104/1992 «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»<br />

Legge 210/1992 Definisce il diritto agli indennizzi da malattie con<strong>tra</strong>tte a causa di vaccinazioni obbligatorie<br />

o di emo<strong>tra</strong>sfusioni<br />

Legge 68/1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»<br />

Legge 328/2000 Definisce il diritto agli interventi e ai servizi sociali<br />

Legge 80/2006, art. 6 Definisce i tempi di riconoscimento dell’invalidità <strong>civile</strong> e delle situazioni di handicap<br />

malati oncologici<br />

❚ 2.1 Accertamento invalidità <strong>civile</strong><br />

La legge 118/1971 così come modificata dal d.l. 509/1988 prevede la seguente definizione<br />

di invalido <strong>civile</strong>: «Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni<br />

congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, […] che abbiano subito una riduzione<br />

permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni<br />

18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro<br />

età. Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento,<br />

si considerano mutilati e invalidi i soggetti ul<strong>tra</strong>sessantacinquenni che<br />

abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono<br />

esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti<br />

per i quali provvedono altre leggi».<br />

La frammentazione degli istituti e degli organi di accertamento, in relazione alla natura della<br />

causa del danno che ha colpito la persona, determina incertezze a vari livelli e disagi per<br />

i cittadini. Se ad esempio un cittadino ha richiesto l’invalidità <strong>civile</strong> per diverse patologie<br />

<strong>tra</strong> le quali una patologia oculare grave e in sede di seduta della commissione emerge una<br />

condizione rien<strong>tra</strong>nte nei requisiti previsti dalla legge 382/1970, la patologia oculare non<br />

viene valutata non essendo di competenza di quella commissione. Il soggetto, per essere va-<br />

37<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

38<br />

lutato nel suo problema visivo, dovrà pertanto effettuare una ulteriore richiesta di valutazione<br />

di «cecità <strong>civile</strong>». La situazione può diventare ulteriormente complicata se il soggetto<br />

che ha richiesto l’invalidità <strong>civile</strong> è affetto da patologia da lavoro perché in tal caso la competenza<br />

è demandata a ente differente dalla Asl e cioè a Inail. Va <strong>tra</strong> l’altro osservato che la<br />

legge non definisce i criteri con cui effettuare la discriminazione <strong>tra</strong> patologia da lavoro e<br />

non da lavoro e la legge regionale del 5 febbraio 1982 n. 9 prevede che «la commissione di<br />

prima istanza, previa verifica che la causa invalidante […] rien<strong>tra</strong> nella propria sfera di competenza,<br />

accerta l’esistenza dello stato di invalidità e valuta il grado della minorazione, facendo<br />

riferimento alle tabelle approvate con d.p.r. a cura del Ministero della Sanità».<br />

È esperienza degli scriventi che di norma tale verifica sia effettuata richiedendo al soggetto,<br />

in caso di dubbio, se la patologia sia già stata riconosciuta da Inail come di origine<br />

professionale. Risulta però accaduto che due casi di grave patologia siano stati giudicati<br />

«non di competenza» in quanto la commissione ha ritenuto, pur non godendo i<br />

soggetti di alcun beneficio Inail, che non avevano richiesto, che l’origine fosse di natura<br />

professionale. Una successiva indicazione interna della Asl interessata interpretava<br />

che «le menomazioni riportate per causa di guerra, di lavoro o di servizio che nell’ambito<br />

dei rispettivi ordinamenti previdenziali o socio assistenziali non abbiano dato luogo<br />

a <strong>formale</strong> riconoscimento dello status di invalido di guerra, di lavoro o per servizio per<br />

mancanza dei requisiti previsti da detti ordinamenti (ad esempio: per non classificabilità<br />

o per scadenza di termini) e che pertanto non hanno fatto conseguire un <strong>tra</strong>ttamento<br />

pensionistico o altro beneficio a carico dello Stato o di altro ente pubblico, possono<br />

essere valutate ai fini del riconoscimento dell’invalidità <strong>civile</strong> in quanto concorrono a<br />

determinare lo stato di invalidità del soggetto» e dava indicazione che «agli interessati<br />

dovrà essere fornita dovuta informativa relativa alla possibilità di inol<strong>tra</strong>re ricorso avverso<br />

il verbale Asl e di rivalutazione in commissione (su nuova domanda)». Nonostante il<br />

chiarimento è rimasto per gli interessati il disagio di dover affrontare un ricorso oppure<br />

presentare una nuova domanda.<br />

Va inoltre ricordato che sia l’istituto dell’invalidità lavorativa che quello dell’invalidità <strong>civile</strong><br />

prevedono soglie differenziate per le varie tipologie di benefici e se uno stesso soggetto<br />

è affetto ad esempio sia da una patologia da lavoro che da una patologia di natura «<strong>civile</strong>»<br />

le due percentuali di invalidità riconosciute non sono cumulabili, né integrabili al fine,<br />

ad esempio, del diritto alla collocazione lavorativa come disabile.<br />

Per accertare il grado d’invalidità (o, più precisamente, la riduzione della capacità lavorativa<br />

generica) di una persona, le commissioni sanitarie devono valutare le conseguenze<br />

permanenti e progressive delle infermità facendo riferimento alla tabella indicativa approvata<br />

con d.m. 5 febbraio 1992. La tabella prevede un elenco di infermità ben individuate,<br />

alcune «pesate» rispetto alla gravità delle conseguenze funzionali, per ciascuna delle quali<br />

indica in misura fissa ovvero con individuazione di fascia, la percentuale d’invalidità. La


percentuale riportata in tabella può essere variata, a discrezione della commissione, di 5<br />

punti percentuali a seconda dell’incidenza delle menomazioni sulle occupazioni confacenti<br />

alle attitudini del soggetto e sulla capacità lavorativa specifica. Se la patologia riscon<strong>tra</strong>ta<br />

non è fra quelle in elenco, la commissione deve individuare quella che, per analogia,<br />

meglio rappresenta l’incidenza della malattia sulla capacità lavorativa<br />

Le tabelle, introdotte per dare un preciso riferimento che consentisse <strong>tra</strong> l’altro una omogeneità<br />

delle valutazioni sul territorio nazionale, sono da più parti ritenute datate rispetto<br />

a molti criteri di riferimento e pongono vari problemi applicativi specie in relazione all’utilizzo<br />

del criterio analogico per le voci mancanti.<br />

Continuano pertanto a persistere non solo problemi di coerenza e adeguatezza di valutazione,<br />

oggetto di ampio dibattito reperibile da diversi anni in letteratura, specie di ordine<br />

medico-legale, bensì anche problemi di omogeneità di valutazione <strong>tra</strong> le diverse commissioni.<br />

È esperienza comune dei medici che partecipano alle commissioni invalidi che<br />

l’espressione del giudizio percentuale per una data patologia sia spesso frutto di interpretazioni<br />

e consuetudini dettate dall’impostazione del medico legale presidente. Capita pertanto<br />

di partecipare alla formulazione di giudizi differenti per una stessa patologia, a seconda<br />

della commissione di cui in quel momento si fa parte. D’altronde, non è sempre<br />

facile per il medico non specialista di medicina legale, di norma impegnato in attività di<br />

prevenzione o diagnosi e cura, destreggiarsi <strong>tra</strong> il groviglio di norme e prendere una sua<br />

motivata posizione.<br />

Benché il parametro valutativo delle tabelle ministeriali sia rappresentato dalla capacità lavorativa<br />

generica, per i minori di anni 18 e per i maggiori di anni 65 il riferimento è volto<br />

alle «difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età».<br />

Per i minori si è mantenuto sempre questo quale unico riferimento, ma per gli ul<strong>tra</strong>sessantacinquenni<br />

si è assistito a un non sempre coerente succedersi di norme e indirizzi forniti<br />

da circolari ministeriali, volte a tentare di rendere fruibile lo stato di invalidità <strong>civile</strong><br />

nei diversi ambiti applicativi (ad esempio, protesi, esenzione tickets), con l’attribuzione di<br />

un valore percentuale che sintetizzi le conseguenze della menomazione «sull’estrinsecarsi<br />

delle attività attese e consuete».<br />

Nella pratica, almeno nelle <strong>realtà</strong> in cui operiamo, per gli ul<strong>tra</strong>sessantacinquenni vengono<br />

comunque utilizzate le tabelle come riferimento (pur insegnandoci la medicina legale<br />

che i compiti e le funzioni proprie dell’età non sono identificabili con la capacità lavorativa)<br />

per effettuare una classificazione in quattro categorie:<br />

◗ non invalido;<br />

◗ invalido con difficoltà lievi (<strong>tra</strong> il 34% e il 66,6%), con diritto di fruizione di assistenza<br />

protesica;<br />

◗ invalido con difficoltà medio-gravi (<strong>tra</strong> il 67% e il 99%) con diritto all’esenzione dalla<br />

partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie;<br />

39<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

40<br />

◗ invalido con difficoltà gravi (100%) con diritto all’esenzione dal pagamento della quota<br />

fissa sulla ricetta<br />

L’indennità di accompagnamento, secondo quanto previsto dalla legge n. 18 dell’11 febbraio<br />

1980, così come modificata dalla legge n. 508 del 21 novembre 1988, e dal decreto legislativo<br />

n. 509 del 23 novembre 1988,<br />

«È concessa:<br />

◗ ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;<br />

◗ ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche<br />

o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente<br />

di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della<br />

vita, abbisognano di un’assistenza continua;<br />

◗ anche ai minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sia intervenuto<br />

a seguito di istanza presentata dopo il compimento del 65° anno di età.<br />

Non è incompatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa».<br />

Le due condizioni necessarie ma non sufficienti che sostengono, dunque, il diritto all’indennità<br />

di accompagnamento sono rappresentate dalla «inabilità totale» e, per i soggetti<br />

infradiciottenni e per gli anziani ul<strong>tra</strong>sessantacinquenni, dalle «difficoltà persistenti» a svolgere<br />

i compiti e le funzioni proprie della loro età.<br />

Il Ministero della Sanità ha emanato due circolari di chiarimento inerenti dell’indennità<br />

di accompagnamento rispettivamente il 4 dicembre del 1981 e il 28 settembre del 1992.<br />

Con la prima circolare del 1981 (prot. n. 500.6/AG. 927-58-1449) il Ministero della Sanità<br />

ha cercato di chiarire, anche se in maniera del tutto succinta, le due condizioni alternativamente<br />

previste per il diritto all’indennità di accompagnamento. In questa circolare<br />

viene precisato che «si trovano nella impossibilità di deambulare gli invalidi che non deambulano<br />

neppure con l’aiuto di presidi ortopedici» e che «per atti quotidiani della vita si<br />

intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di<br />

corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle bisognevole<br />

di assistenza».<br />

Con la successiva circolare del 1992, lo stesso Ministero ha identificato gli atti quotidiani<br />

della vita in «quelle azioni elementari e anche relativamente più complesse non legate a<br />

funzioni lavorative, tese al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita rapportabili<br />

a un individuo normale di età corrispondente, così da consentire, ai soggetti non<br />

autosufficienti, condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana»; rispetto<br />

alla precedente, questa circolare sembra estendere il concetto di «atti quotidiani della<br />

vita» comprendendo anche quelle azioni «relativamente più complesse» che consentono<br />

alla persona un’esistenza comunque dignitosa.<br />

Il parametro di riferimento per l’indennità di accompagnamento, definito dalla legge in<br />

maniera qualitativa e molto sintetica, per giunta interpretato dalle circolari ministeriali in


maniera non del tutto omogenea, lascia inevitabilmente molta discrezionalità nell’accertamento,<br />

soprattutto per quanto attiene alla definizione degli atti quotidiani della vita e<br />

all’esigenza di assistenza continua.<br />

La letteratura medica fornisce numerosi strumenti di valutazione funzionale, le cosiddette<br />

scale di valutazione multi-dimensionale, prodotte principalmente in ambito riabilitativo<br />

e neurologico.<br />

È chiaro però che ogni strumento, a seconda degli obiettivi che si pone (e quindi degli<br />

items che include) seleziona i soggetti in maniera diversificata e pertanto concordiamo<br />

con Cembrani sul fatto che la scelta «non può essere ricondotta (o delegata)<br />

alla sfera di responsabilità dei singoli valutatori e, pur sentendone la necessità nell’ottica<br />

di standardizzare i giudizi valutativi e di garantire, al contempo, l’equità sociale,<br />

si deve, attivamente, sollecitare l’intervento di chi ha la responsabilità politico-programmatoria».<br />

Osserviamo inoltre che, nell’attuale panorama di riferimento, indirizzato sempre più ad affrontare<br />

le «limitazioni delle capacità di compiere attività» causate da problemi di salute (secondo<br />

la definizione di disabilità data dall’Oms nel 1980) privilegiando l’analisi degli interventi<br />

finalizzati alla massima integrazione socio-familiare, andrebbe ridiscusso se sia ancora<br />

opportuno mantenere agganciato all’invalidità un «contributo economico» totalmente<br />

indipendente dalle condizioni economiche del soggetto e concesso sulla base di una valutazione<br />

esclusivamente di pertinenza sanitaria. Per questo tipo di valutazione non è infatti<br />

necessario che le commissioni siano integrate con l’operatore sociale che, come vedremo,<br />

è previsto solo per le valutazioni effettuate ai sensi delle leggi 104/1992 e/o 68/1999.<br />

❚ 2.2 Accertamento handicap<br />

La legge 104/92, nel riordinare in senso generale l’assistenza, ha posto al centro del progetto<br />

il recupero non solo funzionale, bensì anche sociale della persona handicappata, facendo<br />

perno sull’integrazione nella famiglia e nella scuola ma anche e soprattutto nel lavoro,<br />

at<strong>tra</strong>verso la valorizzazione e il sostegno delle capacità residue generali e delle potenzialità<br />

lavorative rimanenti.<br />

Anche l’accertamento dello stato di handicap inteso come condizione di svantaggio conseguente<br />

a menomazione e/o disabilità che limita o impedisce l’adempimento del ruolo<br />

normale da parte di un soggetto in relazione all’età, sesso, fattori socio-culturali, è deputato<br />

alle Commissioni mediche dell’invalidità <strong>civile</strong> integrate dalla presenza della figura<br />

dell’esperto nei casi da esaminare e dell’operatore sociale.<br />

Ancora poco chiari risultano i criteri di riferimento per la valutazione dello svantaggio. Il<br />

solo riferimento alla classificazione Icdh dell’Oms, esplicitamente indicato dalla circolare<br />

del Ministero della Sanità del 16 maggio 1996, è ancora insufficiente a garantire chiari parametri<br />

di valutazione.<br />

41<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

42<br />

Le commissioni mediche, si legge nella circolare del Ministero della Sanità in data<br />

30/10/1993, «costituiscono... il momento di approccio globale a livello di valutazione medico-sociale<br />

della personalità e delle esigenze del portatore di handicap e, quindi, lo strumento<br />

idoneo a consentire la realizzazione di un’assistenza integrata completa, nell’ottica<br />

più ampia del reinserimento sociale».<br />

Altre indicazioni sono fornite dal Ministero della Sanità con la circolare del 16/4/1994,<br />

nella quale, prendendo spunto dal caso di un cieco <strong>civile</strong> assoluto (al quale non era stata<br />

riconosciuta la condizione di «handicap»), chiariva che il giudizio della commissione<br />

«non si esaurisce in un giudizio di natura medico-legale e non consiste solo in un accertamento<br />

medico delle condizioni fisiche o psichiche del soggetto», ma deve «accertare,<br />

nei suoi vari ambiti, l’handicap che la minorazione produce, ossia la natura e l’entità dello<br />

svantaggio sociale e gli interventi necessari alla sua eliminazione».<br />

Tali valutazioni, (graduazione dello svantaggio) sempre secondo la stessa circolare, devono<br />

peraltro essere effettuate, in prima istanza, «quali <strong>realtà</strong> a sé, indipendentemente<br />

dalla <strong>realtà</strong> concreta nella quale si trovi il soggetto che ne è portatore», poiché «l’aderenza<br />

alla situazione concreta attiene, invece, al momento della scelta e della graduazione<br />

delle tipologie di intervento, fase successiva e distinta dalla precedente». Anche<br />

la scelta e la graduazione della tipologia d’intervento dovrebbe però essere oggetto della<br />

valutazione delle commissioni, se è vero che detta «valutazione medico sociale» dovrebbe<br />

essere «lo strumento idoneo a consentire la realizzazione di un’assistenza integrata<br />

completa, nell’ottica più ampia del reinserimento sociale...».<br />

Va in generale osservato che le molte zone d’ombra, rispetto ai criteri valutativi, lasciate<br />

dalla legge 104/92, determinano notevole difficoltà operativa sia in sede di accertamento<br />

a opera della commissione, che all’atto della definizione di tutti i successivi interventi attuativi<br />

della legge stessa.<br />

La confusione inoltre con l’invalidità <strong>civile</strong> porta a una sottovalutazione dell’importanza<br />

del contesto sociale, rispetto al quadro medico, nella formulazione del giudizio, elemento<br />

che costituisce la novità e la differenza fondamentale fra le due normative.<br />

Sembra però evidente che l’applicazione di questa legge, pur unicamente nella parte e<br />

nelle competenze di tipo accertativo, non può essere ridotta a mera attività certificatoria,<br />

demandando totalmente al cittadino la ricerca e l’attivazione dei benefici connessi.<br />

La legge parla di progetto individualizzato, rispetto al quale certamente rien<strong>tra</strong>no anche<br />

altre competenze, ma che non sembra possibile separare totalmente dal momento valutativo<br />

previsto, dall’art. 4 della stessa legge, in capo alle commissioni.<br />

❚ 2.3 Accertamento disabilità<br />

La legge n. 68, contenente «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», è stata approvata<br />

il 12 marzo 1999 con l’espressa finalità di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavo-


ativa delle persone disabili nel mondo del lavoro at<strong>tra</strong>verso servizi di sostegno e di collocamento<br />

mirato.<br />

Come precisa l’art. 2: «Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti<br />

tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità<br />

nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, at<strong>tra</strong>verso analisi di posti<br />

di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti,<br />

gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione».<br />

La finalità perseguita, quindi, è quella di inserire la persona giusta al posto giusto,<br />

previa valutazione adeguata delle sue abilità psico-fisiche, delle sue competenze<br />

professionali e delle sue potenzialità.<br />

Infatti per poter accedere al sistema d’inserimento lavorativo da essa previsto, basato esplicitamente<br />

sulla logica del collocamento mirato, non è sufficiente che il disoccupato rientri<br />

in una delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 1 e cioè:<br />

◗ invalido <strong>civile</strong> con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;<br />

◗ invalido del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertata dall’Inail;<br />

◗ non vedente, cioè persona colpita da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore<br />

a un ventesimo a en<strong>tra</strong>mbi gli occhi, con eventuale correzione;<br />

◗ sordomuto, cioè persona colpita da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento<br />

della lingua parlata;<br />

◗ invalido di guerra, invalido <strong>civile</strong> di guerra o invalido per servizio con minorazione<br />

rien<strong>tra</strong>nte in una delle categorie comprese fra la prima e l’ottava di quelle previste nelle<br />

tabelle allegate al T.u. approvato con d.p.r. 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modificazioni;<br />

◗ ma occorre anche che sia preventivamente sottoposto al cosiddetto «accertamento delle<br />

condizioni di disabilità», cioè a un esame finalizzato sostanzialmente all’individuazione<br />

di elementi per valutare le residue capacità lavorative e per definire le prestazioni e<br />

gli strumenti idonei all’inserimento lavorativo.<br />

L’accertamento delle condizioni di disabilità viene svolto dalle commissioni di prima<br />

istanza secondo le modalità previste dal d.p.c.m. 13 gennaio 2000.<br />

L’attività consiste nel formulare una diagnosi funzionale del soggetto che si esamina, descrivendo<br />

analiticamente, sulla base delle indicazioni contenute nella scheda socio-sanitaria<br />

e delle definizioni medico-scientifiche allegate allo stesso d.p.c.m., la compromissione<br />

funzionale del suo stato psico-fisico e sensoriale, in modo da precisare sia le conseguenze<br />

derivanti dalle sue minorazioni in rapporto all’apprendimento, alla vita di relazione<br />

e all’integrità lavorativa, che la sua capacità globale attuale e potenziale. Non ci<br />

si può limitare a raccogliere solamente i dati anamnestico-clinici del disabile in osservazione,<br />

e a valutare la sua documentazione medica preesistente, occorrendo, al con<strong>tra</strong>rio,<br />

analizzare anche il suo profilo socio-lavorativo, at<strong>tra</strong>verso il reperimento di una serie di<br />

43<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

44<br />

notizie utili a individuare la posizione che egli occupa nel suo ambiente, e la sua situazione<br />

familiare, di scolarità e di lavoro.<br />

Tutti gli elementi raccolti devono poi essere <strong>tra</strong>smessi a un organismo provinciale, il Comitato<br />

tecnico per il collocamento dei disabili, istituito proprio allo scopo di assicurare<br />

l’effettiva attuazione del collocamento mirato mediante la elaborazione di schede contenenti<br />

le capacità residue dei disabili e la definizione delle prestazioni e degli strumenti idonei<br />

all’inserimento.<br />

Il Comitato tecnico, che «si configura così quale fulcro delle procedure di collocamento nel favorire<br />

l’incontro <strong>tra</strong> domanda e offerta di lavoro», deve individuare concretamente il percorso<br />

di inserimento lavorativo, at<strong>tra</strong>verso la già accennata definizione degli strumenti e delle<br />

prestazioni per l’inserimento, tenuto conto delle abilità e delle inclinazioni del soggetto,<br />

nonché l’analisi delle caratteristiche dei posti disponibili e la programmazione dei controlli<br />

periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità.<br />

Appare quindi necessario, come evidenziato nella prima relazione al Parlamento sull’attuazione<br />

della legge 68/1999 del 2002 e ribadito ancora nella terza relazione del dicembre<br />

2006, uno stretto collegamento <strong>tra</strong> commissioni e Comitato tecnico. Questo collegamento<br />

e rapporto a oggi non si è ancora realizzato a pieno, ad esempio nell’individuazione<br />

di criteri comuni di interpretazione delle definizioni di capacità previste dal d.p.c.m.<br />

citato, nelle modalità di recepimento dei suggerimenti delle commissioni da parte del Comitato<br />

tecnico, nella conoscenza e condivisione degli strumenti utili all’integrazione lavorativa<br />

dei disabili ecc.<br />

▼ 3. Attività accertative in <strong>Lombardia</strong><br />

Le commissioni mediche che operano nell’ambito delle Aziende sanitarie locali, denominate<br />

anche Commissioni di prima istanza, e che effettuano gli accertamenti sanitari precedentemente<br />

descritti, devono essere composte, al minimo, da un presidente specialista<br />

in medicina legale, e da altri due medici (di cui uno scelto prioritariamente <strong>tra</strong> gli specialisti<br />

in medicina del lavoro).<br />

Nei casi di accertamento di disabilità e handicap devono essere «integrate da un operatore<br />

sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali»,<br />

secondo quanto affermato dalla legge 104.<br />

L’orientamento legislativo – legge 295/1990 e d.m. 387/1991 – indica che i medici delle<br />

commissioni invalidi «sono scelti <strong>tra</strong> i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria<br />

locale territorialmente competente e vengono nominati secondo le modalità stabilite<br />

dalle leggi emanate dalle regioni».<br />

In regione <strong>Lombardia</strong> le modalità organizzative e di funzionamento sono tuttora regolate<br />

dalla Legge regionale del 5 febbraio 1982 n. 9 «Disciplina degli accertamenti e del-


le certificazioni medico-legali relativi agli stati di invalidità <strong>civile</strong>, alle condizioni visive<br />

e al sordomutismo» così come modificata con legge regionale del 25 marzo 1985 n.<br />

18. L’unico aggiornamento recente è stato introdotto dalla Legge regionale del 22 luglio<br />

2002 n. 15 «Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante<br />

abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amminis<strong>tra</strong>tiva e delegificazione»,<br />

che ha modificato l’articolo relativo alle spese di funzionamento, rimandando<br />

la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle stesse commissioni<br />

a specifica delibera della Giunta regionale.<br />

La delibera della Giunta regionale 10686 del 18 ottobre 2002 «Determinazione delle modalità<br />

di corresponsione e dell’entità dei compensi spettanti al Presidente e ai componenti delle<br />

commissioni sanitarie delle Aziende sanitarie locali per l’accertamento dell’invalidità <strong>civile</strong>,<br />

della cecità <strong>civile</strong>, del sordomutismo, dell’handicap e della disabilità» provvede a determinare<br />

tali compensi fissando anche un numero «normale» di prestazioni per ciascuna seduta<br />

di commissione corrispondenti a:<br />

◗ 20 inviti/visite per ciascuna seduta delle commissioni specifiche per l’accertamento dell’invalidità<br />

<strong>civile</strong> e dell’handicap,<br />

◗ 10 inviti/visite per ciascuna seduta delle commissioni specifiche per l’accertamento della<br />

cecità e del sordomutismo,<br />

◗ 8 inviti/visite per ciascuna seduta delle commissioni specifiche per l’accertamento della<br />

disabilità.<br />

Non vengono determinati tempi di prestazione ma, tenuto anche conto dei compensi<br />

fissati, la durata media di ciascuna seduta, tacitamente prevista e comunque che di<br />

fatto ci risulta accadere, almeno nelle <strong>realtà</strong> in cui operiamo, è pari a circa due ore.<br />

L’attività accertativa delle commissioni sanitarie e la concessione dei benefici economici<br />

rien<strong>tra</strong>no nell’ambito di competenza dell’assessorato regionale: famiglia e solidarietà sociale,<br />

che da alcuni anni pubblica annualmente il «Rapporto sulle attività accertative delle<br />

commissioni sanitarie e sulle attività di concessione dei benefici economici»; i dati di seguito<br />

riportati sono <strong>tra</strong>tti dal Rapporto relativo all’anno 2005.<br />

Una prima osservazione pare utile rispetto ai dati pubblicati che riguardano gli accertamenti:<br />

siamo di fronte a un importante volume di attività, che coinvolge un numero<br />

significativo di cittadini e implica impegno economico degno di nota. Le spese per<br />

il funzionamento delle commissioni di invalidità <strong>civile</strong> nell’anno 2005 sono state, in<br />

regione <strong>Lombardia</strong>, pari a € 3.546.093, con una tendenza alla stazionarietà dal 2003,<br />

dopo una crescita costante dal 1998, anno d’inizio del rapporto stesso, quando erano<br />

state pari a € 1.562.234.<br />

Non viene descritta la modalità di rilevamento delle spese dichiarate e pertanto è impossibile<br />

fare qualunque tipo di considerazione.<br />

45<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

46<br />

Tab 1. Attività e spese di funzionamento commissioni anno 2005<br />

* N. totale Numero *N. acc.ti/ Spese *Spese/ *Spese/<br />

acc.ti sedute seduta totali seduta acc.to<br />

Asl Bergamo 12.964 805 16,10 215.106 267,21 16,59<br />

Asl Brescia 18.351 1.093 16,79 372.757 341,04 20,31<br />

Asl Como 9.433 931 10,13 326.742 350,96 34,64<br />

Asl Cremona 6.044 524 11,53 82.962 158,32 13,73<br />

Asl Lecco 4.934 489 10,09 137.802 281,80 27,93<br />

Asl Lodi 3.686 259 14,23 80.567 311,07 21,86<br />

Asl Mantova 9.016 620 14,54 241.187 389,01 26,75<br />

Asl Città Milano 22.944 1.976 11,61 495.757 250,89 21,61<br />

Asl Milano 1 13.829 928 14,90 161.225 173,73 11,66<br />

Asl Milano 2 6.779 571 11,87 201.508 352,90 29,73<br />

Asl Milano 3 13.664 1.148 11,90 545.595 475,26 39,93<br />

Asl Pavia 11.199 793 14,12 128.603 162,17 11,48<br />

Asl Sondrio 3.414 244 13,99 65.635 269,00 19,23<br />

Asl V. Camonica 1.968 100 19,68 29.069 290,69 14,77<br />

Asl Varese 14.212 1.124 12,64 461.578 410,66 32,48<br />

Totale <strong>Lombardia</strong> € 152.437 11.605 13,14 3.546.093 305,57 23,26<br />

* N. totale accertamenti: è stato calcolato sommando gli accertamenti effettuati e gli accertamenti<br />

rinviati: invalidità <strong>civile</strong>, cecità <strong>civile</strong>, sordità<br />

* N. accertamenti/seduta: numero medio calcolato dividendo la colonna 1 per la colonna 2<br />

* Spese/seduta: media calcolata dividendo la colonna 4 per la colonna 2<br />

* Spese/accertamento: media calcolata dividendo la colonna 4 per la colonna 1<br />

Dai dati, così come forniti non si riesce a capire quali fattori condizionino la disomogeneità<br />

di spesa <strong>tra</strong> le diverse Asl, oltre ai diversi volumi di attività. Il numero di accertamenti<br />

medi effettuati per seduta sembra influenzare solo relativamente i costi di funzionamento.<br />

È però possibile che ci siano anche disomogeneità <strong>tra</strong> le diverse Asl nei criteri con cui<br />

definire i costi o comunque non è chiarito quali siano le voci di spesa considerate; per i<br />

costi del personale, ad esempio, non viene dichiarato se siano inclusi o meno i costi del<br />

personale dipendente.<br />

In figura 1 è riportata la serie storica dell’attività delle commissioni 1999-2005 in <strong>Lombardia</strong>.


Grafico 1. Attività delle commissioni: serie storica anni 1999-2005<br />

Se osserviamo, nel grafico 1, l’andamento negli anni dell’attività, notiamo che il numero<br />

di accertamenti totali è aumentato significativamente, mentre è rimasto pressoché costante<br />

il numero delle sedute di accertamento. È infatti progressivamente aumentato il numero<br />

medio di accertamenti a seduta che è passato da 11,4 nel 1999 a 14,7 nel 2005. Tale<br />

aumento viene descritto nei rapporti regionali di attività come un indicatore di qualità in<br />

quanto ha contribuito a ridurre i tempi di attesa della prestazione.<br />

Il numero degli accertamenti rinviati – quelli per i quali si richiede all’interessato di provvedere<br />

all’effettuazione di specifici accertamenti diagnostici, poiché la documentazione<br />

delle patologie, indicate nella certificazione del medico curante e/o riferite dal soggetto, risulta<br />

carente – è rimasto pressoché costante negli anni e quindi risulta proporzionalmente<br />

diminuito.<br />

Rimane dubbio se la diminuzione proporzionale dei rinvii sia connessa a un effettivo aumento<br />

generale della qualità dell’intero percorso di accertamento o piuttosto legata a maggiore<br />

frettolosità, col rischio di penalizzare l’utenza, specie quella più fragile sul piano socio-culturale,<br />

in quanto solo delle patologie adeguatamente documentate può tenersi conto<br />

in sede di valutazione.<br />

47<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

48<br />

Tabella 2. Totale attività anno 2005 in <strong>Lombardia</strong><br />

N. sedute Totale Accertati Rinviati Ricono- Non di Non<br />

convocati sciuti compe- riconoe<br />

ratificati tenza sciuti<br />

Invalidi civili 11.223 230.111 149.447 18.103 145.503 263 3.681<br />

Cecità 316 3851 2731 288 2.438 148 145<br />

Sordità prelinguale 66 443 259 25 236 10 13<br />

Totale 11.605 234.405 152.437 18.416 148.177 421 3839<br />

Tabella 3. Totale riconoscimenti anno 2005 in <strong>Lombardia</strong><br />

Minori 18-65 anni Ul<strong>tra</strong>65enni Totale<br />

Invalidi parziali - 32.544 18.764 51.308<br />

Invalidi totali 2.600 10.418 26.442 39.460<br />

Inv. tot. con accomp.to 1.234 6.788 46.713 54.735<br />

Ciechi parziali - - - 1.675<br />

Ciechi totali - - - 763<br />

Sordomuti - - - 236<br />

Totale 3.834 49.750 91.919 148.177<br />

I dati delle tabelle 2 e 3 evidenziano che stiamo parlando di un’attività che nel 2005 ha<br />

coinvolto più di 150.000 persone in <strong>Lombardia</strong>. Rispetto all’età, più del 60% è rappresentato<br />

dagli anziani. In particolare <strong>tra</strong> gli invalidi totali con diritto ad assegno di accompagnamento,<br />

l’85% è costituito da ul<strong>tra</strong>sessantacinquenni.<br />

Il numero di sedute di commissione con cui si è fatto fronte a tale mole di attività è stato pari<br />

a 11.605. Le Asl per fare fronte a tale mole di attività utilizzano, almeno in alcune <strong>realtà</strong>,<br />

un numero molto elevato di medici e pertanto la rotazione di personale è notevole.<br />

Tabella 4. Accertamenti ex legge 104 anno 2005 in <strong>Lombardia</strong><br />

Totale<br />

acc.ti<br />

Non<br />

handicap<br />

Handicap Handicap<br />

grave<br />

Totale<br />

handicap<br />

Invalidi civili 49.276 1.972 14.214 33.090 49.276<br />

Ciechi 433 14 49 370 433<br />

Sordomuti 204 8 52 144 204<br />

Totale 49.913 1.994 14.315 33.604 49.913<br />

Come si può notare nella tabella 4 l’accertamento previsto dalla legge 104, effettuato solo<br />

su specifica richiesta, coinvolge circa un terzo della popolazione che richiede il riconoscimento<br />

di invalido <strong>civile</strong>, cieco <strong>civile</strong> o sordomuto.


Tabella 5. Attività di valutazione delle potenzialità lavorative<br />

(legge 68/1999) dei disabili in <strong>Lombardia</strong>, anno 2005<br />

Domande Convocati Non<br />

a visita presentati<br />

Acc.ti N. N.<br />

eseguiti sedute acc.ti/<br />

seduta<br />

sociale<br />

Non<br />

collocabili<br />

Non N.<br />

motivati colloqui<br />

al con l’opelavoro<br />

ratore<br />

Asl Bergamo 1.203 1.182 97 960 153 6,27 124 0 89<br />

Asl Brescia 4.871 4.490 793 2.147 358 6,00 366 1.748 1.746<br />

Asl Como 754 761 258 489 73 6,70 67 15 5<br />

Asl Cremona 2.007 2.110 289 200 96 2,08 6 1.120 5<br />

Asl Lecco 523 909 179 585 121 4,83 57 6 1<br />

Asl Lodi 375 453 34 281 50 5,62 39 512 57<br />

Asl Mantova 2.368 3.052 182 948 269 3,52 281 28 16<br />

Asl Città Milano 1.433 2.139 200 998 377 2,65 128 724 94<br />

Asl Milano 1 521 663 138 481 86 5,59 21 3 0<br />

Asl Milano 2 2.895 475 0 475 31 15,32 45 602 238<br />

Asl Milano 3 3.620 3.845 562 2.481 497 4,99 306 428 15<br />

Asl Pavia 505 556 66 498 106 4,70 4 6 40<br />

Asl Sondrio 404 362 38 328 31 10,58 41 8 44<br />

Asl V. Camonica 508 619 94 136 45 3,02 69 225 0<br />

Asl Varese 5.198 4.514 557 4.152 539 7,70 938 57 139<br />

Totale 27.185 26.130 3.487 15.159 2.832 5,35 2.492 5.482 2.489<br />

I dati relativi alla legge 68/1999 riportati nel rapporto (vedi tabella 5) presentano difficoltà<br />

di interpretazione non venendo spiegati i criteri di raccolta e i significati precisi delle<br />

singole voci. Non è ad esempio chiaro a che cosa corrisponda la voce «N. di colloqui con<br />

l’operatore sociale», vista la percentuale molto bassa degli stessi rispetto agli accertamenti<br />

eseguiti. Infatti la presenza dell’operatore sociale nelle commissioni che effettuano tale tipo<br />

di accertamento è obbligatoria e così pure la raccolta standardizzata delle informazioni<br />

di natura socio-familiare-lavorativa. È possibile che la incongruenza dei dati rifletta la<br />

disomogeneità organizzativa delle diverse Asl, così come risulta anche dalla rilevazione che<br />

abbiamo effettuato nei nostri ambiti di attività e di seguito descritta. Tale dato sembra comunque<br />

indicare, anche nell’accertamento delle potenzialità lavorative, unico a prevedere<br />

un modello di raccolta delle informazioni di pertinenza «sociale», una criticità nella partecipazione<br />

dell’operatore sociale.<br />

Anche il dato sul numero di sedute non è chiaro; non è infatti indicato se siano da intendersi<br />

come sedute in aggiunta a quelle indicate nelle tabelle dell’invalidità <strong>civile</strong> oppure<br />

nelle stesse comprese. L’incertezza deriva dal fatto che in alcune Asl l’accertamento di invalidità<br />

<strong>civile</strong> e legge 68 viene effettuato nella stessa seduta mentre in altre Asl le sedute<br />

sono separate.<br />

49<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

50<br />

❚ 3.1 L’esperienza accertativa in Milano e provincia<br />

Si descrive l’organizzazione delle commissioni di prima istanza delle tre Asl cui partecipano<br />

gli estensori della presente relazione; in particolare ne verranno illus<strong>tra</strong>te le principali<br />

modalità organizzative al fine di mettere in evidenza quegli aspetti che possono influire<br />

sulla qualità delle prestazioni erogate.<br />

Le tre Asl analizzate si sono dotate di Uffici invalidi civili, che organizzano l’attività delle<br />

commissioni di prima istanza, gestiscono il contatto diretto con l’utenza ed effettuano tutta<br />

l’attività amminis<strong>tra</strong>tiva connessa all’iter procedurale della fase accertativa. Si rilevano<br />

differenze in relazione alla unità organizzativa di appartenenza: infatti tali uffici dipendono<br />

o dal Distretto o dal servizio di Medicina legale. Quando organizzativamente inseriti<br />

nel distretto, dipendono funzionalmente dal servizio di Medicina legale pur essendo gestiti<br />

da operatori del distretto.<br />

L’organizzazione delle sedute di commissione da parte degli uffici invalidi tiene conto in<br />

genere della tipologia di utenza (criterio anagrafico) e della patologia da <strong>tra</strong>ttare. Relativamente<br />

al criterio anagrafico si riconoscono due tipologie, gli ul<strong>tra</strong>sessantacinquenni e tutti<br />

gli altri compresi gli infradiciottenni; il numero di soggetti convocati per ogni tipologia<br />

di seduta rispetta in genere le indicazioni regionali.<br />

La gestione dell’aspetto collegato alla patologia da <strong>tra</strong>ttare (criterio previsto dalla norma<br />

per ciechi civili, sordomuti, legge 104, legge 68) è più variegato in quanto l’organizzazione<br />

delle sedute dipende principalmente dalla disponibilità dello specialista; si ritrovano in<br />

sintesi le seguenti situazioni:<br />

◗ tutte e tre le Asl organizzano commissioni specifiche dedicate a ciechi e sordomuti;<br />

◗ una sola Asl prevede anche commissioni dedicate ai minori;<br />

◗ per quanto riguarda le rimanenti patologie, anche in presenza di accertamento ex legge<br />

104 e/o 68, si passa da situazioni in cui le sedute prevedono la <strong>tra</strong>ttazione di patologie<br />

omogenee (medicina interna, neurologia, psichiatria, ortopedia), a situazioni in<br />

cui le patologie sono raggruppate in due gruppi (da una parte medicina e dall’al<strong>tra</strong> neurologia<br />

e psichiatria), a situazioni in cui la presenza dello specialista è svincolata dalla<br />

patologia <strong>tra</strong>ttata, a eccezione della psichiatria.<br />

Nell’ultimo periodo l’organizzazione di commissioni omogenee per patologia è resa più<br />

difficoltosa anche dall’applicazione dell’art. 6 della legge 80/2006 che prevede un breve<br />

tempo massimo di attesa per i malati oncologici, che pertanto vengono inseriti in commissione<br />

col criterio prioritario dei tempi di attesa rispetto alle caratteristiche dello specialista<br />

in commissione.<br />

Trasversale all’organizzazione delle sedute è la disponibilità, in capo a ogni Ufficio invalidi<br />

civili, di diversi medici legali con funzione di presidente, che determina la possibilità di<br />

organizzare più commissioni, a volte anche due nella stessa giornata, all’interno di uno<br />

stesso ufficio.


Per far fronte alla mole di attività accertativi richiesta, spesso le Asl si organizzano rendendo<br />

disponibili per gli uffici invalidi, in genere at<strong>tra</strong>verso un atto deliberativo, un lungo<br />

elenco di medici. In una delle tre Asl, ad esempio, dove si è avuto modo di consultare tale<br />

elenco, risultano: 17 medici legali; 18 medici del lavoro; 22 medici per le commissioni<br />

in cui non è richiesto lo specialista; 54 specialisti; 31 medici rappresentanti di categoria,<br />

per un totale di 142 medici.<br />

Il tipo di rapporto lavorativo <strong>tra</strong> medici delle commissioni invalidi e Aziende sanitarie locali<br />

competenti, risulta quanto mai variegato a seconda dell’assetto organizzativo della Asl.<br />

I medici del lavoro sono spesso dipendenti, in quanto vengono «nominati» quelli presenti<br />

all’interno del Dipartimento di prevenzione; i medici legali hanno frequentemente un<br />

rapporto di tipo libero professionale, salvo nelle aziende dove è stata costituita un’unità organizzativa<br />

di medicina legale dotata di adeguato numero di personale medico dipendente;<br />

il terzo componente medico della commissione è qualche volta un dipendente, ad<br />

esempio in capo al Servizio di igiene pubblica, oppure convenzionato con la Asl, ad esempio<br />

in qualità di medico di base, oppure con un rapporto di tipo libero professionale, come<br />

spesso accade per gli «esperti nei casi da <strong>tra</strong>ttare». L’operatore sociale risulta quasi sempre,<br />

anche se non esclusivamente, un dipendente della Asl. La presenza dell’operatore sociale<br />

è assicurata, come previsto, solo nelle sedute dove sono presenti valutazioni ex legge<br />

104 e/o valutazioni ex legge 68. La presenza del medico del lavoro è assicurata solo per le<br />

sedute con valutazioni ex legge 68. È presente a volte anche nelle altre sedute, solo in relazione<br />

a un criteri di esigenza/disponibilità.<br />

Alla consegna della domanda, viene fatta una preistruttoria di tipo amminis<strong>tra</strong>tivo (completezza<br />

e validità della documentazione allegata) e in genere anche di tipo clinico (solo in<br />

due delle tre Asl) rispetto alla congruenza della documentazione sanitaria prodotta; quest’ultimo<br />

tipo di controllo documentale non è fatto da un medico specificamente addetto<br />

ma può essere un medico del Distretto oppure del servizio di Medicina legale oppure<br />

un componente della commissione, e ha lo scopo di proporre l’eventuale ulteriore documentazione<br />

da produrre in sede di accertamento e definire la commissione in cui convocare<br />

la persona.<br />

In merito alla procedibilità o meno rispetto all’applicazione della legge 68/1999, i criteri<br />

adottati non sono omogenei e chiaramente definiti né al primo livello di filtro e cioè l’ufficio<br />

che riceve la domanda di invalidità, né al secondo livello decisionale e cioè in commissione<br />

invalidi, quando qualche volta si decide di soprassedere alla valutazione ex legge 68,<br />

giudicandola inutile per la condizione del soggetto in esame. C’è effettivamente una chiara<br />

difficoltà, per gli uffici, a individuare, all’interno del gruppo di soggetti in età lavorativa,<br />

i casi per i quali sia utile procedere e pertanto a selezionare i casi per i quali, dopo adeguata<br />

informazione, sollecitare la rinuncia. Infatti per i soggetti in età lavorativa che sono disoccupati<br />

o sotto-occupati e comunque alla ricerca di un lavoro è inequivocabile l’utilità<br />

51<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

52<br />

dell’accertamento per poter procedere all’iscrizione nelle liste speciali di collocamento lavorativo<br />

e pertanto vengono sollecitati a richiederlo. Invece per i soggetti senza occupazione<br />

da molti anni e senza particolare motivazione in tal senso (ad esempio le casalinghe) si pone<br />

per gli uffici il problema che, qualora la valutazione dell’invalidità esiti in una percentuale<br />

<strong>tra</strong> il 74% e il 99%, nel caso siano detentori di reddito inferiore ai limiti previsti dalla<br />

legge, l’erogazione dell’assegno cui hanno diritto è condizionata all’iscrizione nelle liste<br />

speciali del collocamento per invalidi e pertanto hanno l’esigenza di avere la relativa valutazione<br />

e «relazione conclusiva» prevista. Da questa scarsa chiarezza nei criteri più adeguati<br />

per selezionare i soggetti ai quali consigliare e sollecitare la richiesta dell’accertamento ex<br />

legge 68, ne discende variabilità <strong>tra</strong> i vari uffici e commissioni, nel numero e nelle caratteristiche<br />

dei soggetti per i quali poi di fatto si procede alla prestazione.<br />

In merito alla definizione del profilo socio-lavorativo del soggetto ai sensi della legge<br />

104/1992 e della legge 68/1999, si rileva che mentre la compilazione della scheda «68»<br />

obbligatoria per legge, è prevista in tutte le Asl l’utilizzo di uno strumento standardizzato<br />

di rilevazione delle informazioni circa la condizione socio-familiare e lavorativa, nelle valutazioni<br />

ex legge 104 è previsto solo presso una Asl e in un distretto di un’al<strong>tra</strong> delle Asl<br />

considerate. Anche le modalità di compilazione delle schede (e quindi di raccolta delle informazioni)<br />

sono diversificate. Infatti in alcune <strong>realtà</strong> le schede standardizzate sono autocompilate<br />

da parte del soggetto e verificate preliminarmente alla seduta od in sede di commissione;<br />

in altre <strong>realtà</strong> vengono compilate da un operatore at<strong>tra</strong>verso un colloquio con<br />

l’interessato, nell’ambito della seduta di commissione o previa convocazione preliminare<br />

del soggetto. La compilazione/verifica di queste schede è nella maggior parte dei casi in<br />

carico all’operatore sociale, non sempre lo stesso che partecipa alla commissione, infatti in<br />

una <strong>realtà</strong> la compilazione viene fatta at<strong>tra</strong>verso colloquio preliminare col soggetto, da<br />

un’assistente sanitaria, che non partecipa mai all’attività delle commissioni.<br />

Nell’ambito dell’accertamento il soggetto non viene in genere visitato o raramente; la frequenza<br />

di rinvii per approfondimenti diagnostici è molto variabile da commissione a<br />

commissione.<br />

Per le tre Asl considerate, nell’ambito della seduta di commissione viene redatto il verbale<br />

di accertamento e stesa la relazione conclusiva in merito alle capacità lavorative residue<br />

del soggetto in età da lavoro, laddove prevista.<br />

Per quanto riguarda i rapporti con le altre parti del sistema, in particolare in relazione alla<br />

valutazione dei soggetti con capacità lavorative residue, finora solo in una Asl vi sono<br />

stati rapporti codificati con il servizio occupazione disabili della provincia. Anche con i<br />

servizi di inserimento lavorativo non vi sono rapporti sistematici e codificati. Nel caso di<br />

soggetti già in carico ai servizi si può verificare che un operatore del servizio, per spontanea<br />

scelta del servizio stesso, accompagni il soggetto a visita oppure che venga fornita all’utente<br />

una relazione, da consegnare alla commissione, circa il percorso di inserimento in


atto. Sia per gli uni che per gli altri non risultano ritorni di informazione circa l’esito dell’attività<br />

di collocamento mirato.<br />

L’informazione all’utenza è data at<strong>tra</strong>verso sportello informativo, gestito dagli impiegati<br />

amminis<strong>tra</strong>tivi degli uffici invalidi, in un caso coadiuvati da volontari dell’Anmic e materiale<br />

informativo allegato sia alla domanda e sia alla risposta. In tutte e tre le Asl sono riportate<br />

informazioni anche sul sito internet, in una sezione dedicata, con vari gradi di facilità<br />

di accesso. L’operatore maggiormente coinvolto nell’informazione all’utenza, insieme<br />

con il personale amminis<strong>tra</strong>tivo, è l’operatore sociale il quale, in sede di commissione<br />

o con colloquio a parte, provvede a fornire, oltre alle indicazioni generali, anche delucidazioni<br />

in relazione ai benefici previsti dalla normativa, un orientamento ai servizi in un distretto<br />

attivandosi direttamente presso i servizi interessati.<br />

Tuttavia si <strong>tra</strong>tta di rapporti estemporanei in relazione a casi singoli. Va inoltre rilevato che<br />

le informazioni che gli operatori sono in grado di dare sono spesso connesse alle loro caratteristiche<br />

personali di storia e collocazione professionale e non fanno parte di un’attività<br />

esplicitamente prevista e riconosciuta con conseguente coerente investimento in risorse,<br />

organizzazione e formazione.<br />

L’offerta di formazione per gli operatori è risultata occasionale e diversificata nelle <strong>realtà</strong><br />

analizzate, prevalentemente indirizzata ad attività procedurali e amminis<strong>tra</strong>tive.<br />

Come si è cercato di descrivere a grandi linee, la situazione rilevata è disomogenea sia fra<br />

le tre Asl sia fra i distretti all’interno delle stesse; le motivazioni potrebbero essere ricondotte<br />

a poca chiarezza della norma per alcuni aspetti, alla discrezionalità dei singoli nelle<br />

<strong>realtà</strong> in cui l’attività è meno codificata e alla assenza di controlli sugli aspetti qualitativi<br />

laddove le rendicontazioni e gli obiettivi, anche regionali, vertono principalmente sul numero<br />

delle prestazioni piuttosto che su indicatori di risultato.<br />

Ciò che risulta dalla <strong>realtà</strong> descritta e probabilmente a causa dei fattori disorganizzativi illus<strong>tra</strong>ti<br />

è un vissuto di inadeguatezza e di frus<strong>tra</strong>zione in particolare da parte del medico<br />

del lavoro e dell’operatore sociale. Infatti i bisogni del cittadino che richiede il riconoscimento<br />

di invalidità <strong>civile</strong> non sono esauribili, nella maggior parte dei casi, nel riconoscimento<br />

richiesto ma vanno oltre, nella sfera del sociale e del mondo del lavoro. Da questo<br />

punto di vista interlocutori privilegiati potrebbero essere l’operatore sociale e il medico del<br />

lavoro i quali tuttavia spesso non hanno a disposizione strumenti adeguati.<br />

Infatti:<br />

◗ non vi è un adeguato riconoscimento da parte dei servizi di appartenenza di questo impegno<br />

al di fuori della stretta attività della commissione;<br />

◗ il tempo dedicato in commissione è implicitamente determinato dagli impegni/disponibilità<br />

dei commissari esterni, il modo di operare è codificato da anni e spesso l’introduzione<br />

di modifiche viene fatta con modalità destrutturanti il meno possibile la prassi<br />

codificata;<br />

53<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

54<br />

◗ alcune scelte sono determinate da pressioni esterne (esempio minor ricorso a richiesta di<br />

approfondimenti per ridurre le liste di attesa) e in alcuni casi le valutazione specialistiche<br />

devono essere fatte in assenza dello specialista (esempio psichia<strong>tra</strong> o ortopedico...);<br />

◗ per alcune figure di operatore sono mancati momenti di formazione specifica, in particolare<br />

a seguito dell’introduzione delle ultime leggi, come pure non in tutte le <strong>realtà</strong><br />

vengono organizzati momenti di confronto all’interno delle commissioni e fra le commissioni;<br />

◗ manca il ritorno di informazione da coloro che dovrebbero utilizzare il lavoro della<br />

commissione.<br />

Gli aspetti illus<strong>tra</strong>ti, frettolosità nell’accertamento – raccolta parziale di informazioni – sedute<br />

non mirate alla patologia – mancati approfondimenti diagnostici – diversità nell’applicazione<br />

dei criteri di valutazione, oltre che incidere sulla qualità del lavoro degli operatori,<br />

possono determinare disequità di <strong>tra</strong>ttamento nei confronti dell’utenza. Disequità<br />

percepita più sotto l’aspetto della qualità della prestazione che come rivendicazione dell’utenza,<br />

che peraltro, con esclusione di alcune categorie, è priva di potere reale. Infatti le<br />

richieste/rivendicazioni solo rivolte alla soluzione dei problemi individuali, problemi che<br />

spesso non possono trovare risposta nel verbale di accertamento.<br />

▼ 4. Conclusioni<br />

È ormai piuttosto unanimemente riconosciuto che l’assetto normativo nazionale relativo<br />

a tutele assistenziali e previdenziali necessita di essere profondamente riformato o rifondato,<br />

come qualcuno precisa.<br />

Lo stesso Parlamento, sia con la legge 8 agosto 1995, n. 335 («Riforma del sistema pensionistico<br />

obbligatorio e complementare») che con l’art. 24 («Delega al Governo per il<br />

riordino degli emolumenti derivanti da invalidità <strong>civile</strong>, cecità e sordomutismo»), della<br />

legge 8 novembre 2000, n. 328 («Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato<br />

di interventi e servizi sociali) forniva delega al governo (rimasta inevasa) di emanare<br />

norme di riordino delle prestazioni previdenziali e assistenziali di inabilità e invalidità<br />

dettandone i principi generali e i criteri <strong>tra</strong> cui: «Armonizzazione dei requisiti medico-sanitari<br />

e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona handicappata<br />

introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; […] armonizzazione dei procedimenti<br />

di erogazione e di revisione delle prestazioni, […] riclassificazione delle indennità e degli<br />

assegni sulla base delle […] funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di con<strong>tra</strong>zione<br />

della povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari<br />

e sociali dei portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile<br />

e della sua potenziale autonomia psico-fisica; […] revisione e snellimento delle procedure<br />

relative all’accertamento dell’invalidità <strong>civile</strong>».


Riteniamo però che alcune direzioni di miglioramento della «prestazione» fornita dalle Asl<br />

siano possibili e auspicabili anche all’interno dell’attuale quadro di riferimento. Se è vero<br />

che stiamo parlando di una prestazione socio-sanitaria, all’interno del Servizio sanitario<br />

nazionale e inserita nei livelli essenziali di assistenza, la sua finalità prioritaria non può essere,<br />

per così dire di natura giuridica, tesa a definire la congruità, rispetto alle regole, delle<br />

richieste del cittadino, bensì deve porsi, pur nel rispetto delle regole, all’interno del processo<br />

assistenziale e di risposta ai bisogni che il cittadino presenta.<br />

Indichiamo di seguito quelle che riteniamo le prioritarie possibili aree di miglioramento<br />

di questa attività:<br />

❚ 4.1 Informazione<br />

Una prima criticità sulla quale lavorare riguarda essenzialmente le informazioni che il cittadino<br />

deve avere, e che qualcuno gli deve quindi fornire, per prendere la decisione di fare<br />

una motivata richiesta di riconoscimento di invalidità <strong>civile</strong>, e anche di stato di handicap<br />

e di disabilità: è chiaro infatti che sia nel caso in cui la persona punti a ottenere uno<br />

dei benefici previsti, sia nel caso punti a ottenere benefici che non sono previsti per gli invalidi<br />

civili, la correttezza dell’informazione è fondamentale.<br />

La presentazione di domande correttamente orientate all’ottenimento di benefici previsti<br />

è importante sotto vari profili: certamente si riducono le richieste improprie, destinate ad<br />

andare comunque deluse, con tutto il carico di risentimento e frus<strong>tra</strong>zione che questo<br />

comporta, con vantaggio sicuro in termini di riduzione dei tempi di attesa.<br />

Nel caso poi la richiesta di invalidità sia consona al problema, è necessario che si conoscano<br />

le modalità operative delle commissioni per creare sinergie che ottimizzino il lavoro di<br />

tutti; ci si riferisce in particolare al fatto che le domande siano corredate da documentazione<br />

sanitaria aggiornata, pertinente e completa.<br />

Di conseguenza la conoscenza di queste informazioni da parte delle persone e delle strutture<br />

cui il cittadino può rivolgersi, o più frequentemente si rivolge, è chiaramente fondamentale.<br />

Trattandosi di questioni che riguardano la salute, la figura cen<strong>tra</strong>le, l’interlocutore principale<br />

delle relazioni sanitarie che il cittadino in<strong>tra</strong>ttiene, è senz’altro costituita dal medico<br />

di base, ma non sarebbe male che anche il medico «curante» – spesso lo specialista o il medico<br />

ospedaliero – fosse adeguatamente informato e fonte di corretta informazione.<br />

In secondo luogo il cittadino tende a rivolgersi a quelle agenzie di mediazione che meglio<br />

conosce: ruolo storico in questo senso è rivestito dai patronati, sindacali e non, e dalle associazioni<br />

di categoria.<br />

In tempi recenti occorrerebbe mettere in evidenza il ruolo di fenomenale amplificatore di<br />

informazioni, purtroppo spesso incomplete, non aggiornate, con<strong>tra</strong>ddittorie, quando addirittura<br />

false, della rete informatica di internet. In questo senso è certamente utile la pre-<br />

55<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

56<br />

senza di informazioni corrette, complete e aggiornate e facilmente accessibili, almeno sui<br />

siti ufficiali di Asl, patronati, associazioni.<br />

In conclusione di questa osservazione occorre sottolineare che i detentori di queste informazioni,<br />

che possiamo identificare con le istituzioni, nel caso l’Asl, devono quindi fornire<br />

tempestivamente informazioni aggiornate alla rete dei medici di base e alla rete dei servizi<br />

citati.<br />

Accanto a questa esigenza di informazione generale per il cittadino ve ne è un’al<strong>tra</strong>, altrettanto<br />

necessaria: quella di sapere come affrontare nel modo migliore l’iter procedurale previsto<br />

per il riconoscimento dell’invalidità <strong>civile</strong>: in particolare si <strong>tra</strong>tta di conoscere i passaggi<br />

burocratici previsti, i relativi tempi, e la natura e qualità della documentazione da<br />

presentare alla Asl – all’ufficio prima e alla commissione poi.<br />

Il poter presentare documentazione idonea allo scopo nei tempi e nei luoghi adeguati consente<br />

di ottenere un duplice vantaggio: da una parte gli eventuali tempi di attesa, necessari<br />

ad esempio per recuperare documentazione non prodotta oppure per svolgere accertamenti<br />

richiesti dalla commissione, a fronte di documentazione carente o non idonea per<br />

formulare il giudizio, si riducono notevolmente, con evidente soddisfazione della persona;<br />

dall’altro il produrre documentazione idonea allo scopo consente alla commissione di<br />

formulare il giudizio con tutti gli elementi necessari, sia sotto il profilo quantitativo – tutte<br />

le patologie sono documentate – sia dal punto di vista qualitativo – le certificazioni contengono<br />

tutti gli elementi necessari, dalla diagnosi alla terapia, alla prognosi, alle compromissioni<br />

funzionali, ecc.<br />

Da questo punto di vista evidentemente gli Uffici invalidi delle Asl hanno un ruolo preminente,<br />

soprattutto per la comunicazione al cittadino dei tempi e dei passaggi, mentre<br />

ancora una volta appare decisivo il ruolo del medico di base nell’indirizzare la persona a<br />

ottenere la certificazione necessaria, e delle strutture ospedaliere e dei medici specialisti nel<br />

fornire alla persona documentazione completa idonea allo scopo.<br />

❚ 4.2 Organizzazione<br />

Sotto il profilo che definiamo genericamente «organizzativo» sono comprese alcune criticità<br />

che hanno un importante riflesso sulla qualità, in senso lato, dell’accertamento di invalidità<br />

<strong>civile</strong>.<br />

Da un lato ci sono le varie questioni di organizzazione degli uffici e delle commissioni che<br />

hanno principalmente l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa. Attualmente vi sono condizioni<br />

diverse in funzione delle diverse caratteristiche sociali del territorio – Milano e Provincia<br />

sono ampiamente diverse – e anche la diffusione degli Uffici invalidi sul territorio<br />

e le modalità di raccolta delle domande e l’organizzazione delle sedute della commissione<br />

risentono di queste diverse condizioni. A volte infatti, per favorire la vicinanza al cittadino,<br />

e per evitare quindi disagi legati alle difficoltà di movimento sul territorio, può essere


anche accettabile un certo ritardo nello svolgimento delle operazioni burocratiche. Di fatto<br />

però, almeno nell’esperienza delle Asl di Milano e Provincia, le maggiori problematiche<br />

che comportano ritardo non sono legate alle modalità organizzative degli uffici ma a<br />

quelle di composizione delle commissioni. La diversa numerosità delle figure professionali<br />

previste dalla legge 104 e dalla legge 68 comporta inevitabilmente delle difficoltà nel reperire<br />

le persone e anche di riflesso, ma non di minore importanza, una difficoltà nel compene<strong>tra</strong>re<br />

le esigenze con le risorse economiche destinate allo scopo.<br />

Qualche anno fa la regione aveva imposto come obiettivo ai direttori generali delle Asl la<br />

riduzione dei tempi di attesa in generale per l’invalidità <strong>civile</strong> e in particolare per il recupero<br />

dell’arre<strong>tra</strong>to che si era creato con l’avvento della legge 68. Qualche risultato si è raggiunto<br />

in tutte le Asl, ma in molte <strong>realtà</strong> per ridurre i tempi di attesa e l’arre<strong>tra</strong>to è stato<br />

aumentato il numero delle sedute, riducendo al minimo il numero dei componenti delle<br />

commissioni, tagliando le figure medico-specialistiche e aumentando il numero di persone<br />

convocate per ogni commissione.Tuttavia in questi ultimi anni l’aumento del numero<br />

delle persone convocate ha di fatto ridotto il tempo destinato dalla commissione all’esame<br />

di ciascuna persona, lasciando alle persone sempre più spesso la sensazione di non aver<br />

potuto esprimere i loro problemi e di non essere state valutate in modo adeguato. Vuoi<br />

perché c’è stato poco tempo per spiegare bene i propri problemi di salute, vuoi perché non<br />

c’è stato il tempo per spiegare tutti i problemi di salute di cui si voleva parlare. Si è diffusa<br />

la sensazione che il giudizio della commissione fosse già stato stabilito prima della seduta,<br />

o comunque che il giudizio sia stato formulato solo sulla base di documenti, che per<br />

forza di cose non possono «raccontare tutta la persona». Questo sembra essere vero soprattutto<br />

per le commissioni in cui è, o dovrebbe essere presente, l’operatore sociale, laddove<br />

questionari, quando adottati, non sempre vengono compilati in modo esauriente, spesso<br />

non vengono esaminati con calma, durante la commissione non vi è il tempo per approfondire,<br />

ecc.<br />

Si sottolinea l’importanza della presenza in commissione del medico specialista della patologia<br />

principale lamentata dalla persona: lui solo è in grado di fornire alla commissione<br />

e al presidente il dettaglio delle informazioni clinico-funzionali e prognostiche necessarie<br />

alla corretta formulazione del giudizio. In sua assenza è chiaro che la commissione deve<br />

basarsi soltanto sulle informazioni contenute nella documentazione prodotta dalla persona,<br />

che può essere carente sotto diversi profili.<br />

Un secondo aspetto organizzativo, inerente al numero di persone da convocare va sottolineato:<br />

l’obiettivo deve essere quello di mettere la commissione nelle condizioni di avere tempo<br />

sufficiente durante la seduta per raccogliere tutte le informazioni necessarie alla corretta<br />

formulazione del giudizio. Con l’attuale sistema di costituzione e pagamento delle commissioni<br />

in cui gran parte dei commissari con con<strong>tra</strong>tto professionale e con il pagamento a gettone<br />

di presenza, l’obiettivo può essere raggiunto solo at<strong>tra</strong>verso la riduzione del numero di<br />

57<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

58<br />

persone convocate per seduta. Occorre riflettere su un’alternativa: commissioni costituite per<br />

gran parte da componenti dipendenti da strutture pubbliche, della stessa Asl oppure di ospedali<br />

del territorio, potrebbero risentire molto meno della spinta a stringere i tempi, tipica di<br />

chi è pagato a gettone. Bisognerebbe ragionare sui possibili costi e risparmi dei sistemi alternativi<br />

esaminati, ma attualmente il problema più grosso è la diffusa carenza di figure professionali<br />

nelle Asl: mancano medici legali e ovviamente specialisti nelle principali branche utili,<br />

ortopedica-fisiatrica, internistica, psichiatrica, neurologica, pediatrica.<br />

Va infine osservato che senza adeguata valorizzazione dell’attività, compresi i tempi necessari<br />

per espletarla, anche con la presenza cospicua di medici dipendenti che la svolgono<br />

può ripresentarsi la eccessiva con<strong>tra</strong>zione dei tempi in relazione all’esigenza di rispettare<br />

gli obiettivi numerici aziendali.<br />

❚ 4.3 Integrazione <strong>tra</strong> i servizi<br />

Sono necessari Progetti specifici di integrazione dell’attività degli Uffici invalidi e delle relative<br />

commissioni con tutti gli altri servizi della Asl e del territorio di natura assistenziale e sociale.<br />

Lo scollegamento totale <strong>tra</strong> i servizi che erogano prestazioni e l’attività connessa alla valutazione<br />

dell’invalidità <strong>civile</strong> e in particolare alla condizione di handicap e di disabilità, ci<br />

pare anche un inutile spreco di risorse. Può infatti accadere una duplicazione di valutazioni,<br />

spesso con linguaggi differenti e scarsamente comunicanti: una dell’handicap connesso all’invalidità,<br />

con una finalità unicamente classificatoria e l’al<strong>tra</strong>, quella del servizio che eroga<br />

prestazioni, con la finalità di definire il bisogno e individuare la prestazione più adatta.<br />

Quando un soggetto che arriva in commissione invalidi è già seguito o comunque ha avuto<br />

contatti con qualche servizio territoriale socio-assistenziale o riabilitativo, sarebbe molto utile<br />

poter sistematicamente disporre di una documentazione sintetica relativa agli interventi e<br />

ai progetti effettuati dal servizio stesso, al fine di poter migliorare l’individualizzazione e la<br />

contestualizzazione delle valutazioni, così come la legge 104 richiederebbe. Viceversa, qualora<br />

in sede di valutazione connessa all’invalidità emergano, come spesso accade, esigenze che<br />

non trovano immediata risposta con la prestazione certificatoria o che comunque richiedono<br />

l’intervento di altri servizi, sarebbe in qualche caso indispensabile orientare e/o «accompagnare»<br />

la persona nel percorso necessario per accedere alle opportunità offerte dai servizi.<br />

In sede di commissione ci si trova a volte di fronte a soggetti che evidenziano con estrema<br />

chiarezza una motivata difficoltà connessa alla loro condizione di salute (scarsa tollerabilità<br />

del lavoro svolto, rischio di perdere il lavoro, condizione di disoccupazione, difficoltà<br />

di <strong>tra</strong>sporto, difficoltà abitative, ecc.) che tuttavia sono totalmente disorientati nella<br />

ricerca di possibili risposte. Considerando l’unicità delle persone e la complessità dei loro<br />

bisogni e di quelli del nucleo familiare, un modo di operare fortemente orientato all’integrazione,<br />

a percorsi guidati, alla conoscenza delle risorse disponibili, risulta il più adeguato.<br />

Proprio nell’attività di integrazione <strong>tra</strong> servizi e di personalizzazione delle risposte po-


trebbe trovare valorizzazione ulteriore il ruolo degli operatori sociali inseriti nelle commissioni<br />

invalidi dalla legge 104 e tuttora piuttosto marginali.<br />

Oltre a un’attività integrata sui singoli casi, la costruzione di un sistema informativo, non<br />

solo di tipo amminis<strong>tra</strong>tivo gestionale, bensì comprendente le informazioni che emergono<br />

in sede di valutazione e che caratterizzano i bisogni socio-assistenziali, potrebbe essere<br />

molto utile per la programmazione dell’attività dei servizi che erogano prestazioni di vario<br />

genere connesse con la disabilità.<br />

❚ 4.4 Requisiti di omogeneità di giudizio<br />

È auspicabile che l’espressione dei giudizi e la redazione della relazione conclusiva sia frutto<br />

di un lavoro collegiale che non può però essere lasciato alla spontanea iniziativa dei singoli,<br />

ma deve essere stimolato e supportato da adeguate iniziative formative e di discussione.<br />

Non è infatti scontato che un bravo specialista con esperienza professionale in ambito<br />

clinico o preventivo riesca a interagire positivamente portando il suo contributo alla diagnosi<br />

funzionale senza avere avuto occasioni di approfondimento specifico e globale della<br />

materia, che come abbiamo visto risulta quanto mai complessa. Anche l’interazione del medico<br />

legale con gli altri componenti della commissione tenderà a essere difficile se mancano<br />

occasioni congiunte di discussione e approfondimento che permettano di conoscere reciproci<br />

approcci e linguaggi. Anche per l’uniformità di comportamento <strong>tra</strong> le diverse commissioni<br />

nella valutazione di alcune patologie critiche (es. tumori, malattie dell’infanzia,<br />

patologie non tabellate da valutare per assimilazione) o per la valutazione dei requisiti per<br />

lo stato di handicap in condizioni di gravità o per l’indennità di accompagnamento, per<br />

le modalità di considerare i fattori sociali, si ritiene auspicabile che siano elaborate linee<br />

guida condivise e che siano realizzati incontri di aggiornamento <strong>tra</strong> i componenti, momenti<br />

di scambio di opinioni o dibattito su casi clinici, momenti formativi ad hoc.<br />

Il Piano socio sanitario regionale 2007-2009 della <strong>Lombardia</strong> individua <strong>tra</strong> i «punti di debolezza»<br />

per quanto attiene ai disabili: «La carente capacità del sistema nell’informazione<br />

sui benefici e sulle opportunità, nell’orientamento nel mondo dei servizi e accompagnamento<br />

della famiglia e/o della persona disabile nel percorso di realizzazione del progetto<br />

individuale».<br />

Riteniamo che alcune delle azioni proposte e di cui si sente l’esigenza per migliorare l’attività<br />

delle commissioni invalidi vadano in questa direzione. È però necessario che anche<br />

questa attività venga considerata e progettata con la finalità di prestare un servizio di utilità<br />

e non unicamente come attività certificatoria. In questo caso l’indicatore da utilizzare<br />

per misurarne la qualità non potrà essere unicamente quello relativo ai tempi di attesa,<br />

che, seppure importanti, definiscono unicamente i tempi di erogazione di benefici economici,<br />

<strong>tra</strong> l’altro non sempre necessariamente connessi a una facilitazione reale del grado di<br />

inserimento e integrazione familiare e socio-lavorativa.<br />

59<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

60<br />

❚ Bibliografia<br />

Buccelli C., Oltre l’Invalidità Pensionabile, «Difesa Sociale», 2002, 6, pp. 7-18.<br />

Cembrani F., Le «difficoltà persistenti» a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età e l’«indennità<br />

di accompagnamento»: vecchi e nuovi problemi nella valutazione medico-legale<br />

dell’invalidità <strong>civile</strong>, www.jus.unitn.it/dsg/ricerche/biodiritto/docs.<br />

Cembrani F., Proposta di (ri)-vitalizzazione in invalidità <strong>civile</strong> (relazione presentata al V Convegno<br />

nazionale del Coordinamento dei medici legali delle Asl (Genova 8-11 novembre<br />

2006; presto pubblicato negli Atti del relativo convegno), www.jus.unitn.it/dsg/ricerche/biodiritto/docs.<br />

Cembrani F., L’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nella Provincia autonoma<br />

di Trento: l’attività erogata, nel biennio 2004-2005, dalla commissione sanitaria prevista<br />

dall’art. 26, comma 7, della legge provinciale n. 3/2000 e dagli organi tecnico-sanitari<br />

preposti al collocamento mirato al lavoro, www.jus.unitn.it/dsg/ricerche/biodiritto/docs.<br />

Cembrani F., Evoluzione concettuale dell’handicap: la legge n. 104/1992 verso una futura applicazione<br />

(relazione presentata al Convegno nazionale svoltosi a L’Aquila dall’11 al 13<br />

maggio 2006 «Dalla valutazione dell’invalidità <strong>civile</strong> a quella biopsicosociale: il percorso<br />

della diagnosi funzionale dalla legge n. 104/1992 all’ICF»), www.jus.unitn.it/dsg/ricerche/biodiritto/docs.<br />

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Isfol - Coordinamento delle Regioni, Seconda<br />

Relazione al Parlamento sullo Stato di attuazione della legge 12/03/1999 n. 68<br />

«Norme per il diritto al lavoro dei disabili» anni 2002-2003, www.welfare.gov.it/Ea-<br />

Channel/Notizie/relazionedisabili.htm.<br />

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Isfol - Coordinamento delle Regioni,<br />

Terza Relazione al Parlamento sullo Stato di attuazione della legge 12/03/1999 n. 68<br />

«Norme per il diritto al lavoro dei disabili» anni 2004-2005.<br />

Napoli V., Mombelli D., Bottini L. (a cura di), Invalidità Civile in <strong>Lombardia</strong> - Anno<br />

2005 - Rapporto sulle attività accertative delle Commissioni sanitarie e sulle attività di<br />

concessione dei benefici economici, Regione <strong>Lombardia</strong> Famiglia e Solidarietà Sociale.<br />

Piano socio sanitario regionale <strong>Lombardia</strong> 2007-2009, www.sanita.regione.lombardia.it/<br />

pssr/index.asp.<br />

Rossi F.P., I Principi Informatori del concetto di invalidità <strong>tra</strong> equità ed efficacia, «La Rivista<br />

degli Infortuni e delle malattie Professionali», 1998, 1-2.<br />

Venditto M.O., Latini E. (a cura di), La ricollocazione dei lavoratori divenuti inabili alle<br />

proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, iims.it/in<strong>tra</strong>net/doc_ondine_libri.asp.<br />

Zappaterra F., Carassi P., Iacovelli G., Invalidità, un concetto da uniformare, in Trattato di Medicina<br />

Legale e Scienze affini (diretto da G. Giusti), Ed. Cedam, Padova, 1999, vol. 1, pp.<br />

1255-1285.


Quaderni<br />

di Medicina Legale del Lavoro<br />

L’invalido <strong>civile</strong> <strong>tra</strong> «<strong>tutela</strong>» e «<strong>realtà</strong>»:<br />

l’esperienza della Provincia autonoma di Trento<br />

di Cembrani Fabio *<br />

▼ Introduzione<br />

Se dovessi provare a riassumere la storia della Medicina legale pubblica trentina (e la<br />

mia storia personale) in relazione alle scelte progressivamente adottate, a livello politico,<br />

nel settore di <strong>tutela</strong> delle minorazioni dipendenti da cause civili sarei costretto a<br />

connotarle riferendomi, metaforicamente, a «chiaro-scuri» squarciati da improvvisi<br />

lampi di luce sbiaditi da improvvise e profonde zone d’ombra.<br />

I primi sono in relazione alle scelte legislative assunte, a cavallo degli anni ’90, dalla<br />

Provincia autonoma di Trento che hanno avuto il grandissimo merito di confermare<br />

il ruolo delle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale nelle prestazioni di<br />

medicina legale che il legislatore del 1978 (legge n. 833, art. 19), con scelta innovativa<br />

e coraggiosa, aveva posto in capo alle Unità sanitarie locali riconoscendo, gradualmente,<br />

la specifica competenza della Medicina legale; ciò è avvenuto – lo ricordo – nel<br />

momento in cui lo Stato, con la legge 26 luglio 1988, n. 291 («Misure urgenti in materia<br />

di finanza pubblica per l’anno 1988»), aveva in<strong>tra</strong>preso la malaugurata s<strong>tra</strong>da del<br />

<strong>tra</strong>sferimento dei compiti valutativi inerenti a tale settore di <strong>tutela</strong> alle strutture sanitarie<br />

dell’Amminis<strong>tra</strong>zione militare (le Commissioni mediche periferiche per le pensioni<br />

di guerra) che, secondo qualcuno, avrebbero dato maggiori livelli di efficienza e<br />

di garanzia per il contenimento della spesa pubblica. Le zone d’ombra sono invece in<br />

relazione all’incapacità (o alla non volontà) di porre mano a quella riforma strutturale<br />

del welfare più volte auspicata dal nostro Parlamento (mi riferisco, in particolare,<br />

a quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e dalla legge 8 novembre 2000,<br />

n. 328) 1 ed alla recente decisione, assunta dalla Giunta provinciale di Trento con l’at-<br />

* Direttore Unità operativa di medicina legale, Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.<br />

1 La legge 8 agosto 1995, n. 335 («Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare») ha<br />

fornito la delega al governo di emanare, entro 12 mesi dalla sua en<strong>tra</strong>ta in vigore, norme volte a (ri)-or-<br />

61<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

62<br />

to deliberativo n. 386 dd. 21 febbraio 2003, di (ri)-organizzare l’ormai collaudato sistema<br />

accertativo con il dichiarato obiettivo di semplificarlo.<br />

Non ho, evidentemente, la competenza per sostenere, sul piano dell’argomentazione politica,<br />

le prime scelte e per criticare, di pari passo, le seconde. Posso, invece, argomentare sul<br />

dinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e di inabilità indicando, contestualmente,<br />

i principi generali che avrebbero dovuto regolare l’auspicata (ri)-definizione del nostro sistema di sicurezza<br />

sociale (art. 3, lettera a): <strong>tra</strong> questi, quello di armonizzare i requisiti medico-sanitari ed i relativi criteri di<br />

riconoscimento con riferimento alla definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992,<br />

n. 104. Questa previsione, ampiamente sollecitata dalla nos<strong>tra</strong> disciplina che, in più occasioni, ha saputo cogliere<br />

le con<strong>tra</strong>ddizioni e le disequità del welfare, ancor oggi ancorato ad una rigida tassonomia che frammenta<br />

la disabilità in relazione ai determinanti etio-patogenetici produttivi della medesima, è rimasta, purtroppo, sulla<br />

carta; mentre altre parti della riforma pensionistica sono state realizzate dal governo nel rispetto dei tempi previsti,<br />

il principio – del tutto innovativo – introdotto dall’art. 3, punto 3, della legge n. 335 non è stato, infatti,<br />

nemmeno abbozzato per ragioni di ordine diverso che sono state ricondotte alle resistenze degli istituti previdenziali<br />

(dell’Inail in particolare). Una situazione del tutto analoga è avvenuto per quanto indicato dall’art. 24<br />

della legge 8 novembre 2000, n. 328 («Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi<br />

sociali»). Anche questa previsione normativa forniva la delega al governo ad emanare, entro 180 giorni dalla<br />

data di en<strong>tra</strong>ta in vigore della medesima, un decreto legislativo per il riordino delle prestazioni economiche<br />

(assegni ed indennità) previste a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti nel rispetto della separazione<br />

<strong>tra</strong> spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,<br />

individuando, a sua volta, i seguenti «…principi e criteri direttivi: a) riclassificazione delle indennità e degli<br />

assegni sulla base delle… funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di con<strong>tra</strong>zione della povertà<br />

o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, per<br />

la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo<br />

le seguenti forme di sostegno economico: 1. reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni<br />

ed assegni che hanno funzione di integrare, a seconda della minorazione, la mancata produzione di reddito…;<br />

2. reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità ed assegni concessi alle persone con diversi<br />

gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l’accesso ai con<strong>tra</strong>tti di formazione e<br />

lavoro…. ed a borse di lavoro… da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare<br />

al momento dell’inserimento definitivo; 3. indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata<br />

alla gravità, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni<br />

dell’autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di en<strong>tra</strong>ta in vigore della presente<br />

legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l’esclusione<br />

sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave e totale a domicilio,<br />

anche in presenza di spese personali aggiuntive. L’indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità<br />

<strong>tra</strong> loro non cumulabili: 3.1) indennità per l’autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della<br />

minorazione; 3.2) indennità di cura e di assistenza per ul<strong>tra</strong>-65enni totalmente dipendenti; b) cumulabilità dell’indennità<br />

di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui<br />

all’articolo 23; … (omissis)…; g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in<br />

strutture residenziali… prevedendo l’utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l’assistenza<br />

fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50% del reddito minimo di inserimento<br />

di cui all’articolo 23, a diretto beneficio dell’assistito; h) revisione e snellimento delle procedure relative all’accertamento<br />

dell’invalidità <strong>civile</strong> e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione<br />

delle competenze, anche prevedendo l’istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti<br />

che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 4<br />

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché della Classificazione<br />

internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap – …(Icidh) –, adottata dall’Organizzazione mondiale della<br />

sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi …».


piano tecnico cogliendo fin d’ora l’esistenza di quell’evidente «forbice» che oggi esiste <strong>tra</strong> la<br />

politica ed i problemi che, nel quotidiano, pongono le norme e la loro pratica applicazione:<br />

più opportunamente, il gap <strong>tra</strong> chi fa politica e chi, come molti di noi si sforzano responsabilmente<br />

di fare, cerca di individuare i modi con i quali l’ordinamento normativo ed organizzativo<br />

deve adeguarsi ai principi ed alle finalità del Servizio sanitario nazionale per rispondere<br />

alle esigenze di salute del singolo cittadino nell’interesse, costituzionalmente garantito<br />

(art. 32), dell’intera comunità, proponendone, anche, i necessari correttivi.<br />

Molto acutamente Paolo Benciolini [1], nel proporre un bilancio della Medicina legale nel<br />

Servizio sanitario nazionale a dieci anni di distanza dalla promulgazione della legge n.<br />

833/1978, affermava che «…gli interventi del Parlamento e del governo, in tema di attuazione<br />

del diritto alla salute, non possono ormai prescindere da una valutazione delle esperienze<br />

“sul campo” ed in tal caso la Medicina legale è in grado di fornire utili indicazioni che,<br />

muovendo anche dai propri servizi a livello locale, vengono elaborate in dottrina con il determinante<br />

apporto degli Istituiti universitari» ritenendo «…interessante (anche perché<br />

spesso non considerato)… la riflessione sul ruolo della Medicina legale a livello regionale e<br />

locale, quale presenza “politica” in grado di fornire ai responsabili della gestione della sanità<br />

contributi di ordine medico-giuridico». Quest’invito, di tutta attualità, è purtroppo rimasto<br />

inespresso perché alla Medicina legale pubblica non è stato chiesto né a livello nazionale<br />

né a livello locale, se non del tutto sporadicamente, quel contributo costante nella formazione<br />

delle norme e delle linee operative della promozione della salute che resta il principio<br />

informatore del Servizio sanitario nazionale. E, credo a ragione, ciò è avvenuto non<br />

sempre per demeriti che ci possono essere imputati anche se non sempre siamo stati in grado<br />

di spostare l’attenzione dai singoli compiti prestazionali alla mentalità che deve animare<br />

il nostro lavoro, al metodo che deve sostenerlo e agli obiettivi che ci poniamo.<br />

Il mio contributo proverà ad esplorare tali orizzonti non in as<strong>tra</strong>tto ma alla luce della mia<br />

personale esperienza che ha cercato di dar senso e significato alla Medicina legale del Servizio<br />

sanitario nazionale anche se, preliminarmente, vorrei meglio puntualizzare i «chiaroscuri»<br />

cui, poc’anzi, mi sono metaforicamente riferito e che connotano quanto è stato fin<br />

qui realizzato, a livello locale, nel settore di copertura welfaristica.<br />

▼ 2. Le scelte operate dalla Provincia autonoma di Trento<br />

nel settore di <strong>tutela</strong> delle minorazioni dipendenti<br />

da cause civili<br />

Dicevo, poc’anzi, dei «chiaro-scuri» che connotano la storia della Medicina legale pubblica<br />

trentina (e la mia storia personale) in relazione alle scelte politiche adottate nel disciplinare<br />

il settore di <strong>tutela</strong> delle minorazioni dipendenti da cause civili.<br />

Tra le scelte di rilievo voglio ricordare, in successione cronologica, l’affidamento della presidenza<br />

delle Commissioni sanitarie a medici specialisti in medicina legale, l’individuazio-<br />

63<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

64<br />

ne di una articolazione funzionale del Servizio sanitario provinciale a specifica valenza medico-legale,<br />

l’abolizione dei gettoni di presenza previsti per i medici che componevano le diverse<br />

Commissioni sanitarie, l’affidamento ad un unico specialista medico-legale della valutazione<br />

dell’invalidità <strong>civile</strong> in prima istanza e l’individuazione di scale di valutazione multi-dimensionale<br />

per graduare, nella persona anziana, le difficoltà persistenti a svolgere i compiti<br />

e le funzioni proprie dell’età di cui al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art.<br />

6); <strong>tra</strong> le scelte criticabili quella di non aver saputo (o voluto) riformare strutturalmente il<br />

sistema, quella di non aver fin qui integrato i servizi sanitari e quelli sociali che, nella Provincia<br />

autonoma di Trento, sono in capo ad enti del tutto diversi (rispettivamente l’Azienda<br />

provinciale per i servizi sanitari e gli enti gestori rappresentati da 11 comprensori oltre<br />

che dal Comune di Trento e dal Comune di Rovereto) e quella di aver recentemente assegnato<br />

ai medici dei distretti sanitari non specialisti in medicina legale i compiti valutativi<br />

inerenti all’accertamento dell’invalidità <strong>civile</strong> in prima istanza riguardo alle persone anziane<br />

ul<strong>tra</strong>-65enni.<br />

Ho già ricordato che l’interesse dimos<strong>tra</strong>to dal legislatore provinciale in tale settore di <strong>tutela</strong><br />

è un interesse del tutto recente (e, per così dire, «reattivo» alle aberranti scelte statali contenute<br />

nella Legge finanziaria del 1988) nonostante la generalità delle funzioni amminis<strong>tra</strong>tive<br />

in materia sanitaria siano riconosciute nella titolarità della Provincia autonoma di Trento<br />

ai sensi e per gli effetti dello Statuto speciale d’autonomia approvato con decreto del Presidente<br />

della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e delle successive disposizioni attuative [4<br />

e 11]. È con la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39 («Norme concernenti l’accertamento<br />

sanitario delle condizioni di minorazione ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118,<br />

27 maggio 1970, n. 382 e 26 maggio 1970, n. 381») che il legislatore provinciale, avvalendosi<br />

delle competenze statutarie autonomistiche di natura «primaria» nel campo dell’assistenza<br />

e della beneficenza pubblica, è per la prima volta intervenuto in tale settore di <strong>tutela</strong><br />

per con<strong>tra</strong>stare quanto previsto dalla manovra finanziaria di quell’anno (fortemente voluta<br />

dall’allora ministro per il Tesoro on. Giuliano Amato) che aveva affidato alle Commissioni<br />

mediche periferiche per le pensioni di guerra gli accertamenti sanitari finalizzati alla verifica<br />

dell’invalidità <strong>civile</strong>, della cecità <strong>civile</strong> e del sordomutismo. Nello specifico, la norma<br />

provinciale ha disciplinato la composizione, la nomina e le modalità di funzionamento delle<br />

Commissioni sanitarie preposte all’accertamento, in prima e seconda istanza, delle condizioni<br />

di minorazione previste dalla legislazione statale a favore degli invalidi civili, dei ciechi<br />

civili e dei sordomuti, affidandone la presidenza ai medici specialisti in medicina legale<br />

del Servizio sanitario provinciale; recependo, anche grazie all’ampio dibattito che caratterizzò<br />

i lavori della IV Commissione legislativa provinciale, non solo quanto la dottrina medico<br />

legale italiana aveva elaborato in punto di invalidità <strong>civile</strong> a partire dal 1962 (anno in<br />

cui fu approvata la normativa che estese l’obbligo del collocamento ope legis ad una nuova,<br />

più vasta, categoria di cittadini che furono appunto definiti, per differenziarli dalle altre ca-


tegorie protette, «invalidi civili») ma anche quanto previsto dall’art. 14, lettera q, della legge<br />

n. 833/1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale.<br />

La legge provinciale n. 39/1988, approvata in tempi velocissimi e con il parere favorevole<br />

di tutte le forze politiche (anche di minoranza) del Consiglio provinciale, consentì di non<br />

<strong>tra</strong>sferire la competenza valutativa dell’invalidità <strong>civile</strong>, della cecità <strong>civile</strong> e del sordomutismo<br />

alle Commissioni mediche dell’amminis<strong>tra</strong>zione militare e fornì l’avvio ad un processo<br />

di revisione organizzativa specificamente orientato, in quel particolare momento storico,<br />

a ridurre i tempi di attesa per la visita medica che all’epoca si attestavano intorno ai 5-6<br />

anni [4].<br />

Questo processo, iniziato nel 1988, venne poi perfezionato sul piano politico con la decisione<br />

di individuare, <strong>tra</strong> le articolazioni funzionali del Servizio sanitario provinciale, una<br />

specifica struttura autonoma (il Settore operativo di medicina legale) alla quale furono attribuiti,<br />

<strong>tra</strong> l’altro, tali compiti valutativi: era il giugno del 1992, nel Settore operativo di<br />

medicina legale all’epoca incardinato <strong>tra</strong>nsitoriamente nell’amminis<strong>tra</strong>zione provinciale vi<br />

lavoravano tre medici a tempo pieno ed una decina di unità amminis<strong>tra</strong>tive e, per la valutazione<br />

delle minorazioni dipendenti da cause civili, il lavoro veniva realizzato con il contributo<br />

di una trentina di professionisti medici, in parte designati dalle Associazioni di categoria<br />

rappresentative degli invalidi (Amnic Ens ed Uic.), che percepivano, per il lavoro<br />

prestato fuori orario di servizio, specifici gettoni di presenza.<br />

Nel 1994, al termine di un piano di attività fortemente voluto e condiviso a livello politico,<br />

il problema dei tempi di attesa per la visita medica fu risolto (tale problema si è ripresentato<br />

nel corso del 2000, con il superamento del limite di 180 giorni previsto dalle vigenti disposizioni<br />

di legge) anche se, all’epoca, le visite mediche venivano effettuate con le modalità<br />

che, di norma, sono quelle prevalentemente utilizzate nel resto del paese: appuntamenti<br />

non scaglionati, pochi minuti destinati al colloquio, scarsa attenzione nella raccolta anamnestica,<br />

non effettuazione di un accurato esame clinico, presa d’atto della documentazione<br />

sanitaria esibita dalla persona e scarna verbalizzazione dei dati riportati, a mano, sul Modello<br />

A/San introdotto nel nostro paese successivamente con l’approvazione del decreto interministeriale<br />

28 marzo 1985.<br />

Nel 1998, dopo l’approvazione della legge di riordino del Servizio sanitario provinciale (la<br />

legge provinciale n. 10/1993) e a distanza di qualche anno dall’avvio dell’Azienda provinciale<br />

per i Servizi sanitari di Trento 2 , la svolta che non solo caratterizza, modulandola, la no-<br />

2 Poiché l’ambito valutativo di cui stiamo discutendo è compreso nelle prestazioni di natura medico-legale di cui<br />

all’art. 14, lettera q), della legge n. 833/1978, devo accennare a come tale attività sia stata definita nel nostro contesto<br />

territoriale per una migliore comprensione riguardo l’organizzazione complessiva del sistema. Nell’attuale<br />

assetto organizzativo – delineato dalla legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 («Nuova disciplina del Servizio sanitario<br />

provinciale») e dal Regolamento interno dell’Azienda provinciale per i Servizi sanitari – le attività e le prestazioni<br />

di natura medico-legale sono articolate, in relazione alla loro intrinseca difficoltà (ed alla necessità di uti-<br />

65<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

66<br />

s<strong>tra</strong> attuale organizzazione ma che la rende «unica» in tutto il paese, da molti colleghi invidiata<br />

per l’efficienza e l’economicità organizzativa, ma localmente spesso criticata per l’eccessivo<br />

rigore; tale svolta è stata condizionata dall’approvazione della legge provinciale n.<br />

7/1998 («Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili<br />

e dei sordomuti») che, nel confermare piena fiducia alle strutture medico-legali del Servizio<br />

sanitario provinciale, ha proposto alcune rilevantissime particolarità che ne connota-<br />

lizzare, nella erogazione delle stesse, medici in possesso della specializzazione nella Disciplina), su tre distinti livelli:<br />

1) le attività e le prestazioni medico-legali cosiddette «di primo livello»; 2) le attività e le prestazioni medico-legali<br />

cosiddette «di secondo livello»; 3) le attività e le prestazioni medico-legali cosiddette «di terzo livello». Le<br />

attività e le prestazioni medico-legali di «primo livello», affidate ai Distretti sanitari della Azienda provinciale per<br />

i Servizi sanitari di Trento (art. 39 della legge provinciale n. 10/1993), sono state individuate negli accertamenti<br />

e nelle certificazioni medico-legali «di tipo corrente», negli accertamenti di controllo (verifiche) in tema di assenze<br />

dal lavoro per invalidità temporanea da malattia sia nel settore pubblico che nel settore privato e, infine, negli<br />

accertamenti necroscopici (accertamento della <strong>realtà</strong> della morte) e nel rilascio delle diverse certificazioni previste<br />

dal Regolamento di Polizia mortuaria, ferme restando, in tali fattispecie, le competenze delle Direzioni sanitarie<br />

ospedaliere per i decessi avvenuti nelle strutture di ricovero e cura. Le attività e le prestazioni medico-legali<br />

di «secondo livello», affidate invece alla Unità operativa di Medicina legale dell’azienda provinciale per i Servizi<br />

sanitari di Trento (art. 33 della legge provinciale n. 10/1993) ed, in particolare, a medici in possesso della specializzazione<br />

in medicina legale, sono state, invece, individuate negli accertamenti preventivi di idoneità previsti da<br />

leggi e da regolamenti, negli accertamenti della invalidità permanente ovvero delle condizioni di salute che giustificano<br />

il cambio di mansioni nel settore del lavoro sia pubblico che privato, nell’attività, di secondo livello, in<br />

ambito di controllo sulla invalidità temporanea da malattia, negli accertamenti finalizzati al riconoscimento dell’handicap,<br />

dell’invalidità <strong>civile</strong>, della cecità <strong>civile</strong> e del sordomutismo, negli accertamenti in capo alla Commissione<br />

medica locale per le patenti di guida e negli accertamenti inerenti le istanze di ricorso presentate in materia<br />

di idoneità alla pratica sportiva di tipo agonistico. Le attività e le prestazioni medico-legali di «terzo livello», attribuite<br />

alla competenza e all’ambito di responsabilità affidato alla Unità operativa di medicina legale dell’Azienda<br />

provinciale per i Servizi sanitari di Trento (art. 33 della legge provinciale n. 10/93), anch’esse affidate a medici specialisti<br />

nella disciplina, sono state, infine, individuate nelle attività medico-legali già in capo ai Servizi di medicina<br />

legale degli enti ospedalieri (decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128), nell’assistenza<br />

medico-legale nelle controversie civili e nei procedimenti penali a <strong>tutela</strong> degli interessi del Servizio sanitario provinciale<br />

e nell’attività in capo al Centro provinciale di riferimento per gli interventi e le prestazione di alta specializzazione<br />

(mobilità inter-regionale e <strong>tra</strong>sferimento all’estero per cure).<br />

L’articolazione delle attività e delle prestazioni medico-legali su tre distinti livelli di difficoltà – che conserva, a<br />

tutt’oggi, la sua intrinseca validità e che è stata recepita, sulla scorta dell’esperienza trentina, anche in altri contesti<br />

territoriali – risponde ad una duplice esigenza. In primo luogo quella di articolare, su tutto il territorio provinciale,<br />

un sistema organizzato capillarmente, in grado di far fronte, con tempestività, a quelle esigenze, di natura<br />

prevalentemente certificativa che, sia pur a contenuto medico-legale, devono ritenersi «di tipo corrente»<br />

(idoneità alla guida di veicoli a motori, cessione del quinto dello stipendio, idoneità al porto d’armi, accertamento<br />

della <strong>realtà</strong> della morte, ecc.). In secondo luogo quello di segmentare le attività e le prestazioni medicolegali<br />

su livelli progressivi di difficoltà nel tentativo di individuare, sotto il profilo dell’organizzazione complessiva<br />

del servizio, gli steeps che distinguono le attività affidate a medici specialisti in medicina legale da quelle che,<br />

sia pur con alcune precauzioni (coordinamento cen<strong>tra</strong>le previsto dalla legge provinciale n. 10/1993), possono<br />

essere affidati a medici appartenenti all’area dell’igiene e della sanità pubblica; ciò tenuto conto sia dell’intrinseca<br />

difficoltà delle attività e delle prestazioni medico-legali di «secondo» e di «terzo livello» sia del rispetto delle<br />

fonti normative che, nel porre in capo a medici specialisti in medicina legale specifiche aree di responsabilità,<br />

confermano, in maniera diretta, l’esigenza di assegnare ad un corpo specialistico peculiari ambiti di attività valutativi<br />

finalizzati all’erogazione di benefici di natura sia assistenziale che economico-indennitaria.


no l’unicità nel panorama nazionale. Mi riferisco, in particolare, all’affidamento a singoli<br />

medici specialisti in medicina legale dell’accertamento dell’invalidità <strong>civile</strong> in prima istanza,<br />

all’abolizione dei gettoni di presenza fino a quel momento erogati ai medici delle Commissioni<br />

sanitarie che espletavano tale attività al di fuori dell’orario di servizio e che finivano<br />

per <strong>tra</strong>sformare in una «catena di montaggio» un compito tanto delicato quanto complesso<br />

(con oneri che, all’epoca, superavano i 300 milioni di vecchie lire/anno) ed alla contestuale<br />

abrogazione della legge provinciale n. 11/1990 e, dunque, di quel sistema<br />

indennitario-integrativo che era stato introdotto, nella Provincia autonoma di Trento, per<br />

erogare agli invalidi civili ul<strong>tra</strong>-65enni l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità di cui,<br />

rispettivamente, all’art. 13 e 12 della legge n. 118/1971.<br />

Diversamente a quanto avviene sul resto del territorio nazionale 3 , il sistema organizzativo delineato<br />

dalla legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 è omogeneo (tutti gli accertamenti sanitari,<br />

sia in prima che in seconda istanza, sono in capo alla competente articolazione funzionale<br />

dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento), del tutto semplificato (non è prevista<br />

alcuna attività di controllo, formalmente costituita, sull’attività di valutazione della invalidità<br />

<strong>civile</strong> sia in prima che in seconda istanza se non quella effettuata a campione quale<br />

strumento di garanzia per il miglioramento continuo della qualità), estremamente economico<br />

(non sono previsti gettoni di presenza come avviene in tutto il panorama nazionale e ad<br />

un’unica struttura operativa, con un budget complessivo, nel 2006, di 1.285.359 euro è affidato,<br />

<strong>tra</strong> gli altri, anche tale ambito di attività che prevede un carico prestazionale di circa<br />

10 mila accertamenti/anno) e coerentemente qualificato (l’attività di valutazione dell’invalidità<br />

<strong>civile</strong> risulta affidata in prima istanza ad un unico medico specialista in medicina legale<br />

ed in seconda istanza a tre medici, tutti in possesso della specializzazione in medicina legale,<br />

uno dei quali designato dall’Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili).<br />

La legge provinciale n. 7/1998, nel confermare l’esigenza di affidare alle strutture pubbliche<br />

del Servizio sanitario provinciale l’accertamento dell’invalidità <strong>civile</strong> in prima istanza<br />

(art. 15), dell’invalidità <strong>civile</strong> in seconda istanza (art. 19), della cecità <strong>civile</strong> in prima istanza<br />

(art. 16), della cecità <strong>civile</strong> in seconda istanza (art. 20), del sordomutismo in prima istanza<br />

(art. 17) e del sordomutismo in seconda istanza (art. 21), ha, dunque, razionalizzato, semplificato<br />

e qualificato il sistema deputato all’accertamento delle condizioni di minorazione<br />

3 Nel resto del territorio nazionale la legge 15 ottobre 1990, n. 295 ha, infatti, riaffidato (dopo l’aberrante parentesi<br />

della «militarizzazione» valutativa) alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale il solo accertamento<br />

dell’invalidità <strong>civile</strong>, della cecità <strong>civile</strong> e del sordomutismo in prima istanza stabilendo, contestualmente,<br />

il ruolo di verifica, sull’operato delle medesime, posto in capo alle Commissioni mediche di verifica nominate<br />

dal Ministero del Tesoro e, più recentemente, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, all’Inps: tali organi di<br />

controllo sottopongono a verifica documentale gli atti relativi agli accertamenti effettuati dalle Commissioni<br />

sanitarie delle Aziende sanitarie locali e possono sospendere la procedura per ulteriori accertamenti, sottoporre<br />

a nuova visita medica la persona interessata, richiedere documentazione medica integrativa e confermare/disconfermare<br />

il parere espresso dagli organi tecnici del Servizio sanitario nazionale.<br />

67<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

68<br />

dipendenti da cause civili: 1) affidando ad un unico medico specialista in medicina legale<br />

l’accertamento dell’invalidità <strong>civile</strong> in prima istanza (al posto delle Commissioni sanitarie<br />

operanti nel resto del territorio nazionale, costituite da almeno tre medici, che operano, al<br />

di fuori dell’orario di servizio, con l’attribuzione di specifici gettoni di presenza); 2) affidando<br />

a tre medici specialisti in medicina legale (di cui uno designato dall’Associazione nazionale<br />

mutilati ed invalidi civili) la valutazione dell’invalidità <strong>civile</strong> in seconda istanza, al posto<br />

della Commissione medica superiore e di invalidità <strong>civile</strong> di nomina ministeriale; 3) affidando<br />

a specifiche Commissioni sanitarie, presiedute da un medico specialista in medicina<br />

legale, l’accertamento della cecità <strong>civile</strong> e del sordomutismo sia in prima che in seconda<br />

istanza; 4) non prevedendo alcuna attività di controllo, formalmente costituita, sull’operato<br />

di tali organi tecnici.<br />

Se queste, dunque, sono state le scelte politiche che modulano il welfare trentino, mi sembra<br />

ora interessante proporre qualche articolata riflessione riguardo le decisioni gradualmente<br />

assunte a livello locale per standardizzare i giudizi valutativi: mi riferisco, in particolare,<br />

agli indirizzi operativi dettati dalla Giunta provinciale di Trento che regolamentano<br />

l’accesso all’indennità di accompagnamento (deliberazione della Giunta provinciale di Trento<br />

n. 2704 del 9 aprile 1999), all’assegno di cura (deliberazione della Giunta provinciale di<br />

Trento n. 12436 del 13 novembre 1999 e successive modificazioni) previsto a favore dei familiari<br />

che assumono, a proprio carico, l’assistenza delle persone non autosufficienti e l’accesso<br />

ai servizi ed alle prestazioni socio-assistenziali e sanitarie (deliberazione della Giunta<br />

provinciale di Trento del 29 dicembre 2000).<br />

Questa complessa regolamentazione ha previsto, per ciascun settore di <strong>tutela</strong>, apposite scale<br />

di valutazione del bisogno che individuano situazioni non omogenee che spingono il cittadino<br />

nelle diverse direzioni assistenziali senza la possibilità di condividere – vista anche la<br />

parcellizzazione su più livelli degli organi certificativi – un benché minimo progetto <strong>tra</strong> i diversi<br />

servizi coinvolti nella rete assistenziale, rendendo la «non-autosufficienza» un concetto<br />

quanto mai eterogeneo e difficile da rappresentare; con la conseguenza, spesso imputata<br />

ai medici legali, che le visite mediche devono essere re-iterate nella misura in cui il cittadino<br />

aziona i diversi percorsi assistenziali, con una dis-economia complessiva di sistema e con<br />

una progressiva frus<strong>tra</strong>zione delle persone che non sono poste nelle condizioni di comprendere<br />

il perché, ad esempio, lo stato di bisogno (o il livello di non autosufficienza) previsto<br />

per l’indennità di accompagnamento è diverso da quello che legittima l’erogazione dell’assegno<br />

di cura.<br />

In breve ma analitica sintesi l’atto deliberativo n. 2704 approvato dalla Giunta provinciale<br />

di Trento il 9 aprile 1999 ha individuato, in riferimento alle sole persone anziane ul<strong>tra</strong>-65enni<br />

che attivano il percorso assistenziale finalizzato all’accertamento dell’invalidità <strong>civile</strong>: a)<br />

le scale di valutazione multi-dimensionale per la graduazione delle difficoltà persistenti a<br />

svolgere i compiti e le funzioni della loro età; b) i livelli progressivi di gravità delle difficoltà


persistenti; c) le prestazioni (sanitarie ed economico-assistenziali) erogabili a ciascuno dei<br />

diversi livelli di gravità.<br />

Le scale di valutazione multi-dimensionale che la Giunta provinciale di Trento ha individuato<br />

per graduare le difficoltà persistenti sono: l’indice di Barthel-mobilità per la valutazione<br />

della mobilità (deambulazione, passaggi posturali e capacità di salire/scendere le scale);<br />

l’indice di Barthel-Adl per la valutazione degli atti quotidiani della vita (identificati nell’alimentazione,<br />

nella vestizione, nel bagno, nella cura del corpo, nella continenza urinaria<br />

e fecale e nell’utilizzo del Wc); il Mini mental state examination (MMSE) per la valutazione<br />

delle funzioni cognitive.<br />

Le prime due scale di valutazione multi-dimensionale individuate dalla Giunta provinciale<br />

di Trento sono una versione modificata rispetto alla scala proposta originariamente da<br />

Barthel (tabella 1).<br />

Tabella 1 - La scala di valutazione multi-dimensionale di Barthel<br />

Funzione Con aiuto Indipendente<br />

Alimentazione 5 10<br />

Muoversi dalla sedia a rotelle al letto e ritorno 5-10 15<br />

Igiene personale (lavarsi la faccia, pettinarsi, radersi, lavarsi i denti) 0 5<br />

Spostarsi sul/dal water 5 10<br />

Fare il bagno 0 5<br />

Camminare su una superficie piana 10 15<br />

Salire e scendere le scale 5 10<br />

Vestirsi 5 10<br />

Controllo sfinterico (intestino) 5 10<br />

Controllo sfinterico (vescica) 5 10<br />

L’indice di Barthel-mobilità, nella versione adottata dalla Giunta provinciale di Trento, indaga<br />

i seguenti tre items ad ognuno dei quali corrisponde una griglia di analisi con dei punteggi<br />

numerici pre-definiti:<br />

Trasferimento sedia-letto:<br />

◗ indipendente (15 punti)<br />

◗ minima assistenza o supervisione (10 punti)<br />

◗ capace di sedersi ma necessita di massima assistenza al <strong>tra</strong>sferimento (5 punti)<br />

◗ dipendente (0 punti).<br />

69<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

70<br />

Deambulazione:<br />

◗ indipendente, può usare ausilio ad eccezione del girello (15 punti);<br />

◗ con aiuto (o girello) per almeno 50 passi (10 punti);<br />

◗ indipendente con carrozzina o in grado di compiere pochi passi con aiuto o con ausili<br />

(5 punti);<br />

◗ dipendente (0 punti).<br />

Salita scale:<br />

◗ indipendente (10 punti);<br />

◗ necessita di aiuto o supervisione (5 punti);<br />

◗ non è in grado (0).<br />

A seconda della combinazione dei punteggi ottenuti si ottengono le tre seguenti classi di difficoltà<br />

persistenti nella funzione deambulatoria: 1) punteggio di Barthel-mobilità da 30 a<br />

40 (persona autonoma nella deambulazione); 2) punteggio di Barthel-mobilità da 15 a 25<br />

(persona assistita nella deambulazione); 3) punteggio di Barthel-mobilità da 0 a 10 (persona<br />

dipendente nella deambulazione).<br />

L’indice di Barthel-Adl, nella versione semplificata adottata dalla Giunta provinciale di Trento,<br />

esplora, a sua volta, le seguenti sette funzioni elementari della vita at<strong>tra</strong>verso una griglia<br />

di analisi pre-definita cui corrispondono punteggi varabili (da 0 a 15):<br />

1) alimentazione;<br />

2) bagno;<br />

3) cura del corpo;<br />

4) abbigliamento;<br />

5) controllo dell’alvo;<br />

6) controllo della minzione;<br />

7) <strong>tra</strong>sferimento ed uso del Wc.<br />

A seconda della combinazione dei punteggi ottenuti si ottengono le tre seguenti classi di difficoltà<br />

persistenti negli atti quotidiani della vita: 1) punteggio di Barthel-Adl da 50 a 80 (persona<br />

autonoma negli atti quotidiani della vita); 2) punteggio di Barthel-Adl da 15 a 45 (persona<br />

parzialmente dipendente negli atti quotidiani della vita); 3) punteggio di Barthel-Adl<br />

da 0 a 10 (persona totalmente dipendente negli atti quotidiani della vita).<br />

Per la valutazione delle funzioni cognitive la Giunta provinciale di Trento, <strong>tra</strong> le diverse batterie<br />

neuro-psicologiche utilizzate nello screening e nella diagnosi della demenza 4 , ha, inve-<br />

4 Il MMSE, lo SPMSQ (Short portable mental status questionnaire) proposto da Pfeiffer nel 1975, la Sib (The severe<br />

impairment battery) proposta da Saxton e Coll. nel 1993 per la valutazione di numerosi domini cognitivi in<br />

persone con MMSE inferiore a 13), il Moda (Milan overail dementia assessment) proposto da Brazzel e Coll. nel<br />

1994) e l’Adag-Cog proposto da Rosen e Coll. nel 1984 ed utilizzato, prevalentemente, per scopi di ricerca.


ce, scelto il MMSE (Mini mental state examination) proposto da Folstein e Coll. nel 1975 (tabella<br />

2); un test che esplora le funzioni cognitive (non i disturbi del comportamento spesso<br />

associati), di rapida somminis<strong>tra</strong>zione (da 10 a 15 minuti), costituito da undici items la cui<br />

somma dà un punteggio totale compreso in un range da 0 a 30 (nessun deficit cognitivo).<br />

Tabella 2 - Il Mini Mental State Examination (MMSE)<br />

1. Orientamento temporo-spaziale<br />

Il paziente sa riferire il giorno del mese, l’anno, il mese, il giorno della settimana e la stagione.<br />

[0] [1] [2] [3] [4] [5]<br />

Il paziente sa riferire il luogo in cui si trova, a quale piano, in quale città, regione, Stato.<br />

[0] [1] [2] [3] [4] [5]<br />

2. Memoria<br />

L’esaminatore pronuncia ad alta voce tre termini (casa, pane, gatto) e chiede al paziente di ripeterli immediatamente.<br />

[0] [1] [2] [3]<br />

L’esaminatore deve ripeterli fino a quando il paziente non li abbia imparati (massimo 6 ripetizioni).<br />

Tentativi n. _________<br />

3. Attenzione e calcolo<br />

Far contare per sette all’indietro, partendo da 100. Fermarsi dopo le prime 5 risposte. Se il paziente avesse<br />

difficoltà di calcolo, far scandire all’indietro la parola «mondo» una lettera alla volta.<br />

[0] [1] [2] [3] [4] [5]<br />

4. Richiamo delle tre parole<br />

Richiamare i tre termini precedentemente imparati.<br />

5. Linguaggio<br />

[0] [1] [2] [3]<br />

Il paziente deve riconoscere due oggetti. Come si chiama questo? (indicando una matita). Come si chiama<br />

questo? (indicando un orologio).<br />

[0] [1] [2]<br />

Invitare il paziente a ripetere la frase «Tigre contro tigre».<br />

[0] [1]<br />

71<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

72<br />

Esecuzione di un compito su comando.<br />

Invitare il paziente ad eseguire correttamente i seguenti ordini: a) prenda un foglio con la mano des<strong>tra</strong>, b)<br />

lo pieghi a metà, c) e lo butti dal tavolo.<br />

[0] [1] [2] [3]<br />

Presentare al paziente un foglio con la seguente scritta «Chiuda gli occhi», invitandolo ad eseguire il comando<br />

indicato.<br />

[0] [1]<br />

Far scrivere al paziente una frase formata almeno da soggetto e verbo.<br />

Far copiare al paziente il disegno indicato.<br />

(Il materiale delle ultime due prove va conservato)<br />

Punteggio complessivo _____/30<br />

Punteggio complessivo aggiustato _____/30<br />

[0] [1]<br />

[0] [1]<br />

Livello di coscienza del paziente 1) Allerta 2) Assopito 3) Stupor 4) Coma<br />

Disegno:<br />

Frase: __________________<br />

Il MMSE è, dunque, un test di screening utilizzato nel setting clinico orientato alla valutazione<br />

delle persone affette da demenza e risulta costituito da undici item <strong>tra</strong>mite i quali vengono<br />

valutate le seguenti funzioni cognitive:<br />

◗ Item 1 e 2: orientamento temporale e orientamento spaziale<br />

Le informazioni possono essere raccolte sotto forma di colloquio e si assegna un punto per<br />

ogni localizzazione temporale esatta ed un punto per ogni localizzazione spaziale esatta. Gli<br />

elementi correttamente forniti possono essere sottolineati o cerchiati.


◗ Item 3: memoria immediata (memoria di fissazione o regis<strong>tra</strong>zione)<br />

Dopo aver nominato tre parole (casa, pane, gatto), chiaramente e lentamente (una al secondo)<br />

invitare il paziente a ripeterle. Qualora non riesca al primo tentativo è possibile ripeterle<br />

fino ad un massimo di sei tentativi oltre i quali la prova viene sospesa. Si assegna un punto<br />

per ogni parola correttamente ripetuta al primo tentativo.<br />

◗ Item 4: attenzione e calcolo<br />

Si chiede al paziente di sot<strong>tra</strong>rre per 5 volte sette da cento; il paziente va fermato dopo cinque<br />

risposte indipendentemente dalla loro correttezza. Se il paziente non riesce a fornire le<br />

risposte o non vuole eseguire la prova è possibile, in alternativa, chiedere di scandire all’indietro<br />

la parola «mondo» una lettera alla volta. Si assegna un punto per ogni risposta (sot<strong>tra</strong>zione<br />

o lettera) correttamente fornita.<br />

◗ Item 5: memoria di richiamo<br />

Si invita il paziente a ricordare le tre parole precedentemente somminis<strong>tra</strong>te. Si assegna un<br />

punto per ogni termine correttamente ricordato.<br />

◗ Item 6: linguaggio/denominazione<br />

Vengono mos<strong>tra</strong>ti due oggetti (penna ed orologio) chiedendo di denominarli. Si assegna un<br />

punto per ogni oggetto correttamente identificato.<br />

◗ Item 7: linguaggio/ripetizione<br />

Si valuta l’abilità a ripetere uno sciogli-lingua: «tigre contro tigre». Un punto se la prova è<br />

eseguita correttamente.<br />

◗ Item 8: linguaggio/comprensione orale<br />

Si presenta al paziente un foglio bianco chiedendogli di eseguire il seguente compito: prendere<br />

il foglio con la mano des<strong>tra</strong>, piegarlo in due e riporlo sul tavolo. Si assegna un punto<br />

per ogni operazione correttamente eseguita.<br />

◗ Item 9: linguaggio/lettura/comprensione scritta<br />

Si mos<strong>tra</strong> al paziente un foglio con la scritta «chiuda gli occhi» chiedendo di eseguire il comando<br />

scritto. Viene assegnato un punto se l’ordine viene eseguito.<br />

◗ Item 10: linguaggio/generazione di frase scritta<br />

Viene fornito un foglio bianco al paziente chiedendo di scrivere una frase. La frase deve<br />

contenere soggetto e verbo e deve avere un senso compiuto; in questo caso si assegna un<br />

punto.<br />

73<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

74<br />

◗ Item 11: copia di disegno (prassia costruttiva)<br />

Si mos<strong>tra</strong> al paziente un disegno costituito da due pentagoni intersecati chiedendogli di copiarlo<br />

e si assegna un punto se la copia è corretta (ogni figura deve avere cinque angoli e due<br />

di questi devono essere intersecanti).<br />

Il punteggio ottenuto sommando tutti gli items deve essere sottoposto ad un fattore di correzione<br />

tenuto conto dell’età della persona e del relativo grado di scolarizzazione, come evidenzia<br />

nel dettaglio la tabella 3.<br />

Tabella 3 - Fattori di correzione del MMSE<br />

in relazione all’età e al grado di scolarità<br />

Livello di scolarità Intervallo di età<br />

65-69 70-74 75-79 80-84 85-89<br />

0-4 anni +0.4 +0.7 +1.0 +1.5 +2.2<br />

5-7 anni 1.1 -0.7 -0.3 +0.4 +1.4<br />

8-12 anni -2.0 -1.6 -1.0 -0.3 +0.8<br />

13-17 anni -2.8 -2.3 -1.7 -0.9 +0.3<br />

Per la valutazione delle funzioni cognitive la Giunta provinciale di Trento ha, dunque, identificato<br />

lo strumento di valutazione testistica nel MMSE prevedendo, altresì, la graduazione,<br />

at<strong>tra</strong>verso il suo utilizzo, delle difficoltà persistenti in 4 progressivi livelli di gravità, identificati<br />

(punto 1, lettera a): 1. nella «normalità»; 2. nel «deficit lieve»; 3. nel «deficit medio»;<br />

4. nel «deficit grave». Questi livelli di gravità progressiva del «… difetto funzionale obiettivato»,<br />

diversamente da quanto è stato previsto nel citato atto deliberativo per le altre scale<br />

di valutazione multi-dimensionale (Adl-Barthel e Adl-mobilità), non sono stati associati ad<br />

espliciti e pre-definiti range numerici (o livelli di franchigia) che li definiscono sul piano<br />

quantitativo; nello stesso atto deliberativo ci si limita, infatti, ad affermare che il «deficit lieve<br />

e medio delle funzioni cerebrali superiori» non consente di riconoscere il diritto all’indennità<br />

di accompagnamento (punto 2, comma 2) che, invece, deve essere riconosciuto nel<br />

solo caso in cui la compromissione delle funzioni cognitive sia «grave», anche se tale evenienza<br />

non viene esplicitamente formalizzata nello stesso atto deliberativo.<br />

Se, dunque, il «…difetto funzionale obiettivato» prodotto dalla compromissione delle funzioni<br />

cerebrali superiori, chiosato con l’aggettivo «lieve» e «medio», esclude il diritto dall’indennità<br />

di accompagnamento che, invece, viene riconosciuto per le persone con un deficit<br />

cognitivo di tipo «grave», due sono gli interrogativi aperti: il primo riguarda i motivi per i<br />

quali l’atto regolamentare approvato dalla Giunta provinciale di Trento non sia a tale riguardo<br />

esplicito; il secondo interrogativo concerne, invece, la questione del rispetto a «che co-


sa» la gravità della compromissione cognitiva, testisticamente quantificata con il MMSE,<br />

debba essere accertata e con quali eventuali ulteriori strumenti (scale) di misura.<br />

La risposta al primo quesito può essere solo abbozzata: probabilmente la Giunta provinciale<br />

di Trento non ha voluto «ingessare» il sistema valutativo individuando il valore soglia del<br />

MMSE (il livello di franchigia) al di sotto del quale riconoscere sempre e comunque il diritto<br />

all’indennità di accompagnamento e, viceversa, al di sopra del quale negarlo. Scelta coraggiosa<br />

ma condivisibile sul piano tecnico poiché il Dsm IV, che la Legge finanziaria 2003<br />

ha individuato come il sistema di classificazione internazionale che deve orientare la diagnosi<br />

di demenza, nel dettarne i criteri diagnostici li ha svincolati, definitivamente, dalla valutazione<br />

neuro-psicologica testistica che, invece, era richiesta dai criteri diagnostici Nincds-<br />

Adrda e raccomandata dai criteri diagnostici dell’Icd-10 elaborata dall’Organizzazione mondiale<br />

della sanità.<br />

Considerazione, questa, che sembra favorire la risposta alla domanda rispetto a «che cosa»<br />

la gravità della compromissione cognitiva testisticamente quantificata con il MMSE debba<br />

essere accertata e con quali eventuali ulteriori strumenti di misura. Il livello di gravità della<br />

demenza non può essere, infatti, circoscritto alla valutazione delle sole funzioni cognitive<br />

indagate sul piano testistico con il MMSE ma, invero, allo stato funzionale della persona (il<br />

danno funzionale permanente) che è il risultato dei disturbi cognitivi, dei disturbi non cognitivi<br />

(in particolare della depressione e dei disturbi del comportamento) e degli altri indici<br />

di co-morbilità somatica che, complessivamente e sinergicamente, influenzano la performance<br />

(o la partecipazione secondo l’Icf) della persona nel contesto familiare, sociale, lavorativo<br />

e relazionale [15].<br />

In altri termini, la valutazione della demenza e della sua ripercussione sulla vita sociale della<br />

persona deve essere strutturata all’interno di un rigoroso percorso diagnostico i cui steeps<br />

fondamentali sono rappresentati: a) dalla rigorosa raccolta anamnestica (fornita anche dai<br />

caregivers); b) dall’accurato esame obiettivo finalizzato all’esame della compromissione cognitiva,<br />

dei sintomi non cognitivi (della depressione e dei disturbi comportamentali eventualmente<br />

associati) e degli altri indici di disabilità prodotti dalle co-morbilità somatiche,<br />

in riferimento agli atti quotidiani della vita (Adl Barthel) ed alla deambulazione (Barthelmobilità);<br />

c) dal completamento dell’esame obiettivo con l’effettuazione del MMSE e degli<br />

altri eventuali test integrativi per la valutazione dei sintomi non cognitivi; d) dall’inquadramento<br />

della gravità della demenza utilizzando i livelli progressivi di gravità della Clinical dementia<br />

rating scala (Cdr) e/o di altre scale di valutazione internazionale; e) dalla formulazione<br />

di un’epicrisi medico-legale che deve tener comunque conto di tutti gli elementi raccolti<br />

in sede anamnestica e clinica e che deve saper coerentemente coniugare tutti i dati semeiologici.<br />

Il che significa abbandonare quella prassi valutativa che porta a riconoscere (o negare) il diritto<br />

all’indennità di accompagnamento sulla base della sola applicazione di una testistica<br />

75<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

76<br />

(il MMSE) che esplora le funzioni cognitive riconoscendo ad essa quel valore taumaturgico<br />

del «sì» o «no» sempre e comunque che non le è intrinseco né in ambito clinico né, tanto<br />

meno, nell’ambito valutativo.<br />

La testistica neuro-psicologica aiuta ma non surroga il procedimento clinico; procedimento<br />

che deve essere in grado di identificare la diagnosi e la gravità della compromissione funzionale<br />

e di <strong>tra</strong>durla, successivamente, nell’impairment (nel danno funzionale permanente)<br />

che nella persona in età lavorativa dovrà essere medico-legalmente quantificato in relazione<br />

alle indicazioni tabellari di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1992 e nella persona<br />

anziana ul<strong>tra</strong>-65enne in riferimento alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni<br />

proprie dell’età, prima di procedere all’individuazione dei presupposti che legittimano<br />

il diritto all’indennità di accompagnamento.<br />

Indennità di accompagnamento che, nel caso delle persone dementi, deve essere riconosciuta,<br />

sulla scorta delle indicazioni dettate dalla Giunta provinciale di Trento nel 1999, nei<br />

casi in cui si documenti almeno una <strong>tra</strong> le seguenti situazioni [14]:<br />

1. la compromissione di tutte le funzioni cerebrali superiori comprovata dal Mini mental<br />

state examination (MMSE) quando il risultato testistico sia pari o inferiore a 17/30, considerato<br />

che, in queste situazioni, gli indici di Barthel-Adl risultano gravemente compromessi<br />

non solo in relazione ai problemi cognitivi ma anche per la riduzione/perdita<br />

della capacità di organizzazione e di pianificazione dei compiti e delle azioni;<br />

2. la ripercussione dei disturbi cognitivi e non cognitivi sulla vita sociale qualificata, secondo<br />

i criteri diagnostici della Clinical dementia rating scala (Cdr), nelle ultime 4 classi<br />

(«moderata», «severa», «molto grave» e «terminale»), indipendentemente dai tests psicometrici<br />

ed anche quando i risultati del MMSE siano superiori a 17/30;<br />

3. la ripercussione dei disturbi cognitivi e non cognitivi sulla vita sociale qualificata, secondo<br />

i criteri diagnostici della Global deterioration scale for assessment of primary degenerative<br />

dementia (Gds), nelle ultime 3 classi («deficit cognitivo moderatamente grave»,<br />

«deficit cognitivo grave» e «deficit cognitivo molto grave» molto grave»), indipendentemente<br />

dai tests psicometrici ed anche quando i risultati del MMSE siano superiori<br />

a 17/30;<br />

4. l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (Barthelmobilità<br />

<strong>tra</strong> 0 e 10);<br />

5. l’impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (Adl-Barthel<br />

<strong>tra</strong> 0 e 10).<br />

Un ultimo accenno merita, infine, la deliberazione n. 386 approvata dalla Giunta provinciale<br />

di Trento il 21 febbraio 2003.<br />

Con tale atto deliberativo, che ha fornito le «Prime direttive per lo snellimento e la semplificazione<br />

dei processi di accertamento medico-legale e l’erogazione dei benefici di legge alle<br />

persone invalide e/o disabili», all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento è sta-


to dato il mandato: a) di predisporre un modello operativo che consenta ai medici prescrittori<br />

di segnalare, con precisi criteri di prioritarizzazione, il quadro d’urgenza relativo all’accertamento<br />

richiesto e di cui essi stessi sono tutori ed istruttori (punto 2.2 dell’articolato);<br />

b) di definire (punto 2.1 dell’articolato) un progetto di ri-organizzazione complessiva delle<br />

attività di medicina legale <strong>tra</strong>sferendo, a livello distrettuale, l’attività di accertamento e di<br />

valutazione dell’invalidità <strong>civile</strong> in prima istanza e mantenendo, a livello cen<strong>tra</strong>le, l’insieme<br />

dei processi e delle attività connesse all’esame dei relativi ricorsi nonché di tutte le altre attività<br />

valutative connesse al riconoscimento dell’handicap, della non autosufficienza e della<br />

disabilità finalizzata all’avviamento lavorativo delle persone invalide.<br />

Mentre il primo modello operativo (prioritarizzazione delle domande) è stato definito in<br />

tempi brevi di concerto con l’Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri<br />

di Trento ed è operativo dal febbraio del 2004 (consentendoci di visitare, al domicilio, le<br />

persone riconosciute «in pericolo di vita» entro 15 giorni dalla presentazione della domanda<br />

finalizzata al riconoscimento dell’invalidità <strong>civile</strong>), il progetto di <strong>tra</strong>sferimento della valutazione<br />

medico-legale dell’invalidità <strong>civile</strong> ai medici dei Distretti sanitari non specialisti<br />

in medicina legale, iniziato nel 2004, è giunto a conclusione solo nel 2006 per una serie di<br />

difficoltà organizzative incon<strong>tra</strong>te nella pianificazione (e realizzazione) del piano di attività<br />

presentato alla Direzione s<strong>tra</strong>tegica aziendale nell’estate del 2003.<br />

Certo, le obiezioni all’idea di <strong>tra</strong>sferire a medici non specialisti in medicina legale la valutazione<br />

dell’invalidità <strong>civile</strong> in prima istanza sono state mosse anche da noi, per le ragioni che<br />

sono ovvie agli occhi di tutti e sulle quali non mi sembra il caso di insistere in questa sede [10].<br />

Ma poiché il nostro ruolo di persone responsabili non è quello di una difesa corporativa della<br />

Disciplina ma di sostenere le idee e di dare loro forma nella prassi organizzata a sostegno<br />

delle persone più fragili sapendo cogliere, anche nelle decisioni politiche infelici (o, quanto<br />

meno, inappropriate), l’opportunità di quello sviluppo professionale che la Giunta provinciale<br />

di Trento ha voluto comunque assegnarci affidandoci il coordinamento del nuovo<br />

assetto organizzativo, le obiezioni hanno lasciato il posto ad un cauto ottimismo che ci ha<br />

consentito di muovere alcuni importanti passi sulla s<strong>tra</strong>da della Clinical governance e, più<br />

in particolare, del miglioramento continuo della qualità.<br />

▼ 3. La Clinical governance ed il settore di <strong>tutela</strong><br />

della minorazioni dipendenti da cause civili:<br />

l’esperienza maturata nella Provincia autonoma di Trento<br />

Le decisioni politiche gradualmente assunte dalla Provincia autonoma di Trento nel settore<br />

di <strong>tutela</strong> delle minorazioni dipendenti da cause civili costituiscono la cornice di quel processo<br />

di revisione organizzativa orientato al miglioramento continuo della qualità, realizzato<br />

a partire dal 1998.<br />

77<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

78<br />

Tra le azioni organizzative realizzate all’indomani della promulgazione della Legge provinciale<br />

n. 7/1998 che – lo ricordo – ha semplificato il percorso assistenziale finalizzato al riconoscimento<br />

dell’invalidità <strong>civile</strong> in prima istanza affidandolo ad un unico medico specialista<br />

in Medicina legale riconoscendo, contestualmente, il carattere istituzionale di tale attività<br />

di verifica (ed abrogando, pertanto, i gettoni di presenza), voglio ricordare:<br />

1) la capillare articolazione sul territorio provinciale dell’attività finalizzata all’accertamento<br />

dell’invalidità <strong>civile</strong> in prima istanza (riunioni di lavoro periodiche sono programmate<br />

a Rovereto, a Riva del Garda, a Tione, a Cles, a Malè, a Predazzo ed a Fiera di Primiero<br />

con un carico complessivo di erogazione del servizio in periferia che rappresenta oltre<br />

il 50% dell’attività complessivamente erogata);<br />

2) la scansione temporale con cui sono programmati gli appuntamenti per la visita medica<br />

(convocazioni a visita personalizzate nell’arco della giornata) e la previsione di specifici<br />

tempi dedicati alla medesima (30-35 minuti);<br />

3) la predisposizione di uno strumento di lavoro (cartella clinica individuale) utilizzato per<br />

regis<strong>tra</strong>re il resoconto anamnestico, la raccolta dell’esame clinico, l’epicrisi medico-legale<br />

ed il giudizio valutativo;<br />

4) la riduzione dei tempi di attesa per la visita medica (oggi ampiamente contenuti entro i<br />

180 giorni previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari e che si attestano, sia pur con<br />

leggere variazioni territoriali, sui 60-70 giorni nei casi ordinari e sui 15 giorni nel caso<br />

in cui alla visita medica sia stata data priorità di risposta);<br />

5) la proceduralizzazione di tutti i percorsi assistenziali, con la definizione scritta del «chi<br />

fa» del «che cosa fa» e del «come lo fa»;<br />

6) l’informatizzazione del sistema gestionale (procedura «Aml») che consente, <strong>tra</strong> l’altro, la<br />

redazione di verbali (Modelli A/San) formalmente ineccepibili sul piano qualitativo;<br />

7) la <strong>tra</strong>smissione celere dei risultati della visita medica che avviene entro e non oltre 10<br />

giorni dalla stessa.<br />

Tale articolato sistema gestionale, coerente con quel «cambio di rotta» orientato a dar significato<br />

ed identità alla nos<strong>tra</strong> azione professionale ed ai valori della persona, è stato recentemente<br />

perfezionato ed ulteriormente sviluppato [17] con gli strumenti della Clinical governance<br />

5 ; ciò è, in particolare, avvenuto in seguito alla decisione assunta a livello politico di<br />

<strong>tra</strong>sferire parte dell’attività valutativa ai Distretti sanitari con il supporto (ed il sostegno),<br />

nell’attività di coordinamento, affidato alla Unità operativa di medicina legale e le azioni organizzative<br />

fin qui realizzate dimos<strong>tra</strong>no che tale sistema organico di interventi può essere<br />

applicato non solo all’attività clinica ma anche al setting di nos<strong>tra</strong> competenza.<br />

5 La Clinical governance è un sistema organico di interventi proposto, per la prima volta dal National health service<br />

trust britannico nel 1997 nell’intento di riequilibrare il dissesto del Servizio sanitario inglese e la sfiducia<br />

dei cittadini nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche (mosse dagli insuccessi nella diagnosi di tumore


Vediamo ora di analizzare come gli elementi costitutivi della Clinical governance sono stati<br />

applicati al settore di <strong>tutela</strong> afferente il riconoscimento delle menomazioni dipendenti da<br />

cause civili e, alla luce della nos<strong>tra</strong> esperienza, su quali obiettivi s<strong>tra</strong>tegici i nostri programmi<br />

di miglioramento della qualità possono (e debbono) essere attivati nell’intento di dare<br />

efficacia all’intervento assistenziale e di connotarlo non solo in senso <strong>formale</strong> (e/o prestazionale)<br />

quanto, invero, per dare concretezza alla garanzia solidale della salute.<br />

❚ 3.1 La <strong>tra</strong>sparenza (la visione condivisa)<br />

Se le azioni della Clinical governance si realizzano nell’esercizio della responsabilità per il<br />

miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati e nella salvaguardia di alti standard<br />

assistenziali, le azioni finalizzate a rendere concreta la <strong>tra</strong>sparenza (o la visione condivisa)<br />

delle nostre azioni professionali devono essere orientate lungo almeno tre direttrici: 1) l’individuazione<br />

delle procedure che definiscono, nelle nostre organizzazioni, il «chi fa», il «che<br />

cosa fa» ed il «come lo fa»; 2) la predisposizione di un progetto informativo adeguato, specificamente<br />

orientato alle persone che accedono ai nostri servizi; 3) la cura dei rapporti con<br />

tutti i portatori di interesse (stake-holders), at<strong>tra</strong>verso un piano di miglioramento della comunicazione<br />

istituzionale.<br />

Individuare (preferibilmente per iscritto) le procedure di un’organizzazione complessa quale<br />

è la nos<strong>tra</strong> non significa solo definire il «chi fa», il «che cosa fa» ed il «come lo fa» ma, anche,<br />

rivedere sistematicamente il nostro assetto organizzativo nell’intento di modificare gli<br />

stili ed i comportamenti stereotipati superando le impervie scogliere della <strong>tra</strong>dizione storica<br />

che si esplicitano nel noto adagio «Perché modificare la prassi: si è sempre fatto così».<br />

Nel mio contesto organizzativo ciò è avvenuto per una fortuita coincidenza: uno <strong>tra</strong> gli obiettivi<br />

del Budget 2000 affidatoci era quello di definire per iscritto le procedure di ogni singolo<br />

percorso assistenziale ai fini di quell’accreditamento istituzionale non ancora concluso.<br />

Coerentemente a ciò sono state analizzate e riviste tutte le fasi dei processi di lavoro e sono<br />

state definite, per ciascun percorso assistenziale, le procedure da seguire in relazione agli<br />

adempimenti di natura amminis<strong>tra</strong>tiva (preliminari, contestuali e successivi ad ogni visita<br />

medica) ed agli adempimenti di natura tecnico-sanitaria, tenuto conto di due variabili: a) il<br />

rispetto delle norme di settore; b) la semplificazione nell’accesso al servizio del cittadino.<br />

Non è certo questa la sede per presentare il documento che ha concluso la fase di analisi terminata<br />

nel 2001 e che è stato aggiornato nel 2003 anche se, limitatamente al settore dell’in-<br />

osseo alla Royal orthopaedic hospital di Birmingham e nella terapia cardio-chirurgia pediatrica alla Royal Infirmare<br />

di Bristol) con l’intento di assicurare gli obiettivi della cura e di in<strong>tra</strong>prendere, contestualmente, le azioni<br />

volte a realizzare il miglioramento continuo dell’assistenza sanitaria. Molte sono state le definizioni di Clinical<br />

governance anche se, probabilmente, la più felice è quella fornita, nel 1998, da Scaly e Donaldon: gli autori la<br />

identificano nei «riferimenti entro i quali le organizzazioni sono responsabili del miglioramento continuo della<br />

qualità dei loro servizi e della salvaguardia di alti livelli di assistenza».<br />

79<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

80<br />

validità <strong>civile</strong>, voglio riassumerne gli elementi di rilievo in riferimento: sub. a) al contesto<br />

organizzativo in cui sono effettuate le visite mediche; sub. b) alla metodologia valutativa.<br />

Riguardo al contesto organizzativo, le regole generali che sovra-intendono la nos<strong>tra</strong> organizzazione<br />

e che costituiscono standards di erogazione del servizio, attengono: la gestione<br />

informatizzata di tutte le fasi del processo di lavoro, ivi compresa la redazione del<br />

Modello A/San, fatta eccezione per la compilazione ancora manuale della cartella clinica<br />

individuale; l’organizzazione distrettualizzata delle visite mediche in ambulatori decorosi,<br />

facilmente raggiungibili e, con una sola eccezione, non barrierati sotto il profilo architettonico;<br />

l’organizzazione, codificata, delle visite mediche effettuate al domicilio della<br />

persona nel caso di in<strong>tra</strong>sportabilità della medesima a mezzo ambulanza e delle visite mediche<br />

per le quali si rende necessaria una priorità di risposta (per il pericolo di vita della<br />

persona stessa), coerentemente a quanto previsto dalla Giunta provinciale di Trento nel<br />

2003 6 ; l’attività di front-office svolta dal personale amminis<strong>tra</strong>tivo della Unità operativa<br />

di medicina legale e dei distretti sanitari; la scansione temporalizzata degli appuntamenti<br />

per la visita medica fissati a distanza l’uno dell’altro; i tempi dedicati a ciascuna visita<br />

medica (35 minuti), effettuata da un unico medico, compatibili con la raccolta anamnestica<br />

e con l’effettuazione di un accurato esame clinico; la <strong>tra</strong>smissione celere del Modello<br />

A/San.<br />

La metodologia valutativa, recependo la proposta presentata, qualche anno fa, da Carlini e<br />

Bacci [3], è stata segmentata nelle seguenti fasi operative che, al pari delle precedenti, costituiscono<br />

altrettanti standard di erogazione del servizio:<br />

1) acquisizione della documentazione sanitaria ed amminis<strong>tra</strong>tiva contenuta nel fascicolo<br />

preparato dal personale amminis<strong>tra</strong>tivo;<br />

2) effettuazione della visita medica correlata dall’esame della documentazione clinica prodotta<br />

dalla persona;<br />

3) formulazione dell’epicrisi medico-legale, privilegiando gli aspetti dinamico-funzionali<br />

rispetto alla diagnosi clinica;<br />

4) verifica del requisito della permanenza dello stato invalidante ed utilizzo, appropriato,<br />

dello strumento della revisione medica disposta solo nei casi in cui è ragionevole attendersi<br />

una modificazione migliorativa dello stato di salute della persona;<br />

6 Il riferimento è alla deliberazione n. 386 approvata dalla Giunta provinciale di Trento il 21 febbraio 2003 con<br />

la quale è stato attivato il processo di ri-organizzazione dell’attività valutativa, at<strong>tra</strong>verso: a) il <strong>tra</strong>sferimento, ai<br />

Distretti sanitari, dell’attività di valutazione dell’invalidità <strong>civile</strong> in prima istanza nei riguardi di soggetti anziani<br />

ul<strong>tra</strong>-65enni, fermo restando il ruolo di coordinamento e di governo affidato alla Unità operativa di medicina<br />

legale; b) la disciplina dei percorsi per i quali, in relazione alle condizioni di salute della persona, si rende necessaria<br />

la priorità di risposta, ovverosia l’effettuazione della visita medica al domicilio della persona entro il termine<br />

massimo di 30 giorni (ridotti a 15 giorni a partire dall’1.01.2007) dalla presentazione della domanda amminis<strong>tra</strong>tiva.


5) valutazione medico-legale dell’impairment lavorativo e, nei soggetti ul<strong>tra</strong>-65enni, delle<br />

difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età utilizzando le<br />

scale di valutazione multi-dimensionale approvate dalla Giunta provinciale di Trento;<br />

6) formulazione dei giudizi medico-legali cosiddetti «accessori», ancorché obbligatori per<br />

legge (potenzialità lavorative).<br />

Le peculiarità che caratterizzano il nostro attuale assetto organizzativo e che costituiscono,<br />

come ricordavo, standards di qualità del servizio, riguardano l’utilizzo sistematico della cartella<br />

clinica individuale e l’utilizzo, nel caso di soggetti anziani ul<strong>tra</strong>-65enni, ad integrazione<br />

dell’esame clinico, delle scale di valutazione multi-dimensionale approvate dalla Giunta<br />

provinciale di Trento per graduarne le difficoltà persistenti. La cartella clinica individuale<br />

viene utilizzata, nel nostro contesto organizzativo, dal 1998 anche se la proposta iniziale,<br />

dopo averne sperimentato sul campo la tenuta, è stata nel tempo ripetutamente modificata<br />

in relazione ai peculiari obiettivi del nostro lavoro; essa è stata predisposta utilizzando i<br />

diversi riquadri che compongono la cartella clinica <strong>tra</strong>dizionale (parte anagrafica, raccolta<br />

dell’anamnesi e dell’esame clinico mirato) adattate in funzione della necessità di formulare<br />

un’epicrisi medico-legale orientata in senso dinamico-funzionale e di esprimere, contestualmente,<br />

un giudizio valutativo.<br />

Nel caso di persone anziane ul<strong>tra</strong>-65enni l’esame clinico viene integrato, come più volte ricordato,<br />

con le scale di valutazione multi-dimensionale approvate dalla Giunta provinciale<br />

di Trento con l’atto deliberativo n. 2704 dd. 9 aprile 1999 («Indirizzi per la valutazione<br />

dello stato di invalidità <strong>civile</strong> nei riguardi dei soggetti ul<strong>tra</strong>-65enni»), rappresentate [16 e<br />

17]: a) dall’indice di Barthel-mobilità per la valutazione della mobilità (deambulazione, passaggi<br />

posturali e capacità di salire/scendere le scale); b) dall’indice di Barthel-Adl per la valutazione<br />

degli atti quotidiani della vita; c) dal Mini mental state (MMSE) per la valutazione<br />

delle funzioni cognitive.<br />

Sia il contesto organizzativo sia la metodologia valutativa definita nelle nostre procedure di<br />

lavoro costituiscono, prioritariamente, standards di qualità che connotano i modi di erogazione<br />

del servizio e non già semplici misure organizzative che individuano, più genericamente,<br />

il «chi fa» ed il «che cosa fa»: standards di qualità e modi di erogazione che, necessariamente,<br />

devono essere orientati ai valori ed al rispetto della persona senza <strong>tra</strong>scurare le altre azioni<br />

orientate al miglioramento continuo ed al controllo della qualità del servizio erogato.<br />

Anche riguardo alle azioni finalizzate ad informare (responsabilizzandolo) il cittadino che<br />

afferisce ai nostri servizi ed a migliorare i rapporti con tutti i soggetti portatori di interesse<br />

(stake-holders), le nostre azioni devono essere strutturate in maniera sinergica e del tutto<br />

coerente: non è, infatti, possibile migliorare l’informazione con l’obiettivo di responsabilizzare<br />

il cittadino rendendolo edotto sì dei suoi diritti ma anche dei vincoli fissati dalle normative<br />

di settore senza strutturare, al contempo, un piano di intervento rivolto a tutti i soggetti<br />

portatori di interesse con l’intento di rafforzare lo sviluppo di quella «rete» territoria-<br />

81<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

82<br />

le, tanto auspicata ma dalla quale, troppo spesso, ci vogliamo ancora es<strong>tra</strong>niare. Sono consapevole<br />

che questo è un campo del tutto ostico ed oltremodo difficile e conosco colleghi<br />

che, sfiduciati, hanno oramai rinunciato a qualsivoglia azione correttiva nei confronti di un<br />

sistema che – ne siamo tutti consapevoli – è at<strong>tra</strong>versato da interessi alquanto diversi (e non<br />

sempre dichiarati) che, purtroppo, alimentano la sfiducia del cittadino in ragione dell’(in)coerenza<br />

informativa che deve essere presidiata: ciò che per il medico di medicina generale<br />

o per l’addetto di un Patronato o di una Associazione di categoria rappresentativa degli invalidi<br />

è un «diritto» sembra essere, spesso, svilito dai nostri servizi, come dimos<strong>tra</strong>no i dati<br />

forniti nel 6° Rapporto sulle politiche della cronicità in Italia nella parte in cui si lamentano,<br />

da parte di 14 delle 30 Associazioni rappresentative dei malati cronici, le limitazioni nell’ottenimento<br />

dell’indennità di accompagnamento e dell’handicap [23].<br />

E, ciò, è paradossale per almeno due ordini di ragioni.<br />

La prima è la situazione di legalità in cui sono convinto lavorino i nostri Servizi che riconoscono<br />

e/o negano i diritti azionati dal cittadino nel rispetto delle norme; la seconda è che il<br />

sospetto si insinua nel cittadino che afferisce ai nostri Servizi e – dunque – nel soggetto cui<br />

le nostre azioni professionali devono essere, in primis, rivolte.<br />

Questi paradossi, fonte spesso di quell’ampia sfiducia che si coglie nei nostri confronti se<br />

vogliamo essere realisti ed onesti sul piano intellettuale, ci devono motivare a strutturare le<br />

più idonee azioni correttive nei confronti di un sistema «a maglie» che deve essere coordinato<br />

dai nostri servizi, con una regia sapiente ed autorevole; allenandoci, dunque, ad una<br />

responsabilità che deve considerare tutti i portatori di interesse quali partners di un sistema<br />

che deve essere reso coerente ed appropriato nell’interesse del cittadino, pur nel rispetto dei<br />

ruoli che ciascuno di noi ricopre al suo interno.<br />

In questa direzione la nos<strong>tra</strong> linea di condotta deve essere particolarmente attenta e può<br />

realizzarsi, come è avvenuto nella nos<strong>tra</strong> organizzazione, at<strong>tra</strong>verso le seguenti azioni: predisposizione<br />

di una «Guida ragionata» che possa fungere, per tutti i medici di medicina<br />

generale, per i pediatri convenzionati e per gli specialisti ambulatoriali, da supporto non<br />

solo nella redazione della certificazione medica che il cittadino allega a sostegno della domanda<br />

amminis<strong>tra</strong>tiva ma anche per comprendere quali sono i vincoli normativi dell’istituto<br />

giuridico dell’invalidità <strong>civile</strong> e la metodologia valutativa che siamo tenuti ad utilizzare;<br />

inserimento, all’interno della Carta dei servizi e nel sito aziendale, di alcune brevi<br />

schede riassuntive per il cittadino che individuano le modalità di accesso al servizio e di<br />

erogazione del medesimo; formazione costante di tutti i medici di medicina generale, dei<br />

pediatri convenzionati e degli specialisti ambulatoriali con lo strumento della formazione<br />

continua in medicina e, se possibile, d’intesa con l’Ordine dei medici-chirurghi e degli<br />

odontoiatri; realizzazione, con cadenza annuale, di un piano di attività specificamente<br />

finalizzato al miglioramento della comunicazione istituzionale finalizzato a tutti i soggetti<br />

portatori di interesse.


Quest’ultima attività risulta del tutto s<strong>tra</strong>tegica se vogliamo (ri)-vitalizzare l’istituto giuridico<br />

dell’invalidità <strong>civile</strong> in termini di efficacia, di efficienza e di appropriatezza ed ha portato,<br />

nel nostro contesto territoriale, ai seguenti risultati concreti: a) realizzazione di incontri<br />

periodici, con larga partecipazione di tutti i soggetti portatori di interesse, finalizzati a<br />

rendere conto degli impegni assunti nei piani annuali di attività, degli eventuali problemi<br />

incon<strong>tra</strong>ti in corso d’anno e dei risultati raggiunti non solo in termini di indicatori di performance;<br />

b) semplificazione dei moduli di domanda da utilizzare nella presentazione della<br />

domanda di riconoscimento dell’invalidità <strong>civile</strong>, della cecità <strong>civile</strong>, del sordomutismo e<br />

dell’handicap; c) predisposizione di una breve nota informativa che viene allegata al modello<br />

A/San nella quale si esplicitano al cittadino i relativi diritti ed i successivi percorsi che egli<br />

deve seguire per l’attivazione degli stessi; d) stesura di una convenzione con la Provincia autonoma<br />

di Trento finalizzata a realizzare la costituzione di punti informativi sul territorio<br />

per consigliare ed orientare il cittadino e per rendere più efficace, anche con lo strumento<br />

della formazione continua, il ruolo di chi lavora all’interno degli 11 sportelli periferici di assistenza<br />

e di informazione al pubblico della medesima; e) realizzazione (nel corso del novembre<br />

2006) di due corsi di formazione, destinati agli operatori degli enti di Patronato ed<br />

al personale delle Associazioni di categoria rappresentative degli invalidi (Anmic Ens. ed<br />

Uic.), progettati con il duplice obiettivo di garantire l’accesso appropriato ai servizi e, soprattutto,<br />

la coerenza delle informazioni fornite al soggetto disabile.<br />

❚ 3.2 L’efficacia e l’efficienza dell’intervento assistenziale<br />

Molto si discute oggi riguardo all’efficacia ed all’efficienza di qualsivoglia intervento assistenziale<br />

interpretate, rispettivamente, come la capacità di fornire una prassi medica appropriata<br />

e di elevata qualità nei risultati razionalizzando, nel contempo, la spesa pubblica.<br />

In quest’ampio dibattito, sorto a margine del processo di aziendalizzazione del Servizio sanitario<br />

nazionale che ha introdotto logiche economico-produttive ed economico-gestionali<br />

nell’organizzazione e nella gestione dei servizi sanitari, poco abbiamo partecipato non tanto<br />

sul versante dell’elaborazione dottrinale quanto per le esperienze concrete che abbiamo saputo<br />

realizzare all’interno dei nostri Servizi. Eppure il tema è anche per noi di tutto rilievo: la<br />

Medicina legale non può ritenersi es<strong>tra</strong>nea a quel processo sistematico di revisione organizzativa<br />

oggi in corso che, nel tentativo di armonizzare le diverse istanze in gioco (quella clinica<br />

di offrire il massimo beneficio al singolo paziente, quella dell’organizzazione di razionalizzare<br />

l’utilizzo delle risorse in campo sanitario e quella sociale di ottenere una maggiore partecipazione<br />

e controllo sull’impiego delle medesime), sempre più focalizza la sua attenzione<br />

sull’adagio «quali sono le cose giuste da fare» piuttosto che sul «fare bene le cose».<br />

Non è questa la sede per en<strong>tra</strong>re nel dettaglio di quest’ampio dibattito che ci porterebbe all’evidence<br />

ed al paradigma della medicina basata sulle prove di efficacia introdotto, nel 1992,<br />

da un gruppo di ricercatori per dare significato alla necessità di sostenere tutte le azioni cli-<br />

83<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

84<br />

niche su solide evidenze quantitative derivate da una ricerca epidemiologica di buona qualità;<br />

pur tuttavia la nos<strong>tra</strong> attenzione non può non andare ad alcuni <strong>tra</strong> gli strumenti di lavoro<br />

proposti a livello internazionale (mi riferisco, in particolare, alle linee-guida ed al sistema<br />

degli indicatori) che ci consentono di tenere il passo con i tempi e di modulare le nostre<br />

azioni professionali su quella razionalità documentata che si oppone all’improvvisazione o<br />

ad altre logiche propagandate come buone a priori.<br />

Riguardo alle linee-guida si impongono alcune precisazioni preliminari per sgombrare il<br />

campo da equivoci di fondo che spesso si colgono in tale contesto [25].<br />

Una prima precisazione è di natura propriamente semantica ed è finalizzata a comprendere<br />

che cosa esse effettivamente siano e quale siano le differenze <strong>tra</strong> queste ed i protocolli; una<br />

seconda precisazione sarà invece di natura applicativa a sostegno dell’idea che le linee-guida<br />

in ambito medico-legale sono del tutto necessarie, che le stesse integrano e non sostituiscono<br />

il sistema tabellare reso esecutivo con il decreto ministeriale 5 febbraio 1992 e che le<br />

medesime hanno una loro intrinseca appropriatezza nella misura in cui sono in grado di colmare<br />

le ampie incertezze dell’attuale sistema valutativo, forti delle molte esperienze nazionali<br />

e <strong>tra</strong>ns-nazionali codificate nelle numerose Guide esistenti per la valutazione del danno<br />

alla persona.<br />

Iniziamo con le precisazioni di natura terminologica per rappresentare che cosa è un protocollo<br />

e che cosa è una linea guida.<br />

Il termine protocollo 7 identifica, in senso generale, uno schema di comportamento (diagnostico,<br />

terapeutico o valutativo) pre-definito o, più opportunamente, individuato a priori: dunque,<br />

una sequenza di comportamenti standardizzati che definiscono, per alcune circostanze,<br />

una prassi precisa la cui violazione è, evidentemente, fonte di responsabilità giuridica.<br />

Il termine linea-guida identifica, invece, una raccomandazione di comportamento prodotta<br />

at<strong>tra</strong>verso un processo di ricerca sistematica allo scopo di assistere medici e pazienti nel<br />

decidere quali siano le modalità di assistenza più appropriate [25]: come tale, la produzione<br />

di una linea-guida è un processo lungo e complesso, guidato da organismi accreditati inter-disciplinari<br />

che godono di ampia credibilità rispetto alla professione medica, orientato<br />

a valutare criticamente le evidenze cliniche disponibili in relazione soprattutto ai risultati<br />

(agli outcams) per orientare responsabilmente la prassi professionale ancorché in maniera<br />

indicativa e non cogente.<br />

7 Questo termine compare in alcune norme approvate nel nostro paese ed in particolare nel decreto del Presidente<br />

della Repubblica 13 agosto 1981 (art. 23) e nella legge 23 dicembre 1996, n. 662 che detta le misure di<br />

razionalizzazione della finanza pubblica: quest’ultima norma individua, in particolare, i soggetti coinvolti nella<br />

individuazione dei relativi percorsi assistenziali (il ministro della Sanità che si avvale dell’Istituto superiore di<br />

sanità, sentite le Federazioni nazionali dell’ordine dei medici e degli odontoiatri e le Società scientifiche interessate<br />

ed acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità) e fissa il carattere coercitivo dei percorsi «… in ambito<br />

locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli, ivi comprese le sanzioni a carico del<br />

sanitario che si discosti dal percorso diagnostico-terapeutico senza giustificati motivi».


A fronte delle incertezze legate all’individuazione del soggetto istituzionale competente ad<br />

emanare, nel nostro paese, queste raccomandazioni di comportamento, esistono molteplici<br />

esperienze condotte da numerosi soggetti istituzionali (Agenzie regionali, Ordini professionali<br />

società scientifiche, ecc.) che, sulla scia di esperienze <strong>tra</strong>ns-nazionali, hanno prodotto<br />

numerosi documenti codificati, comunemente, sotto il nome di linee-guida: in questo<br />

processo poco attiva è stata la nos<strong>tra</strong> disciplina anche se, sulla spinta delle diverse iniziative<br />

prodotte dal Coordinamento dei medici legali delle Aziende sanitarie, molte sono state le<br />

esperienze presentate sottoforma di proposte operative in ambito valutativo che, in qualche<br />

fortunato caso, hanno assunto la forma di una vera e propria linea-guida sostenuta su un<br />

processo di revisione sistematica della letteratura.<br />

Esiste, poi, una seconda area problematica in riferimento alle linee-guida per l’attività di nos<strong>tra</strong><br />

pertinenza a sostegno dell’idea della loro necessità in ambito medico-legale: le stesse integrano<br />

e non sostituiscono il sistema tabellare (che assume per noi il rigore di un vero e proprio<br />

protocollo) e la loro intrinseca appropriatezza è proporzionale alla misura in cui esse<br />

sono in grado di colmare le incertezze (o «zone grigie») dell’attuale sistema valutativo e la<br />

difficoltà di utilizzare al meglio il criterio analogico che soffre, evidentemente, di una grandissima<br />

area di soggettività.<br />

Se assumiano il sistema tabellare enunciato dal decreto legislativo 23 novembre 1988, n.<br />

509 e reso esecutivo dal decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992 alla stregua di<br />

un vero e proprio protocollo di valutazione è chiaro che le «zone grigie» che esso individua<br />

sono purtroppo ampie: mi riferisco, a solo titolo di esempio, alla valutazione delle patologie<br />

neoplastiche e delle malattie artro-reumatiche, alla valutazione dell’infezione da virus<br />

Hiv che, dopo l’introduzione nella pratica clinica dei farmaci anti-retrovirali, non può essere<br />

agganciata al rapporto delle popolazioni linfocitarie ed alla valutazione delle difficoltà<br />

persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età che, ovviamente, non può essere<br />

riferita alla misura dell’impairment lavorativo come suggerito dall’inopinata circolare<br />

emanata dal Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità il 27 luglio 1998<br />

(prot. n. Dpv.4/H-F1/643) 8 .<br />

8 Nella Circolare si affronta la questione delle difficoltà persistenti in una maniera del tutto incoerente rispetto<br />

all’ampia elaborazione dottrinale, anche se con l’obiettivo di dichiarato di «…semplificare il lavoro delle commissioni<br />

di accertamento» e di risolvere gli ampi problemi prodotti dal venir meno della percentualizzazione<br />

dell’impairment lavorativo nei soggetti anziani ul<strong>tra</strong>-65enni e che, per la frammentarietà delle norme, erano all’origine<br />

di ampie difficoltà sia nel campo della fornitura di protesi e/o di ausili sia nel campo dell’esenzione dalla<br />

quota di partecipazione alla spesa farmaceutica ed a quella sanitaria. La richiamata circolare interpretativa, nel<br />

tentativo di porre rimedio ai problemi creati (o sfuggiti) dallo stesso legislatore, ha compiuto un’operazione del<br />

tutto fuorviante che, nella sua apparente semplicità, ha prodotto aspetti del tutto devastanti sul piano della corretta<br />

interpretazione delle norme che disciplinano l’istituto dell’invalidità <strong>civile</strong> e di altre norme di settore; mi<br />

riferisco, in particolare, alla normativa riguardo all’handicap che, sul piano interpretativo, ha sofferto dei negativi<br />

condizionamenti creati dai corto-circuiti interpretativi prodotti dalla circolare ministeriale del 1998 che, a<br />

85<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

86<br />

Su queste ampie zone di incertezza, che sono fonte di incertezza e di dis-equità, è del tutto<br />

necessario intervenire con l’individuazione di puntuali indicazioni valutative al pari di quanto<br />

è avvenuto nel nostro contesto organizzativo dove sono state gradualmente prodotte:<br />

1) linee-guida per la valutazione delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni<br />

proprie dell’età nei soggetti infra-18enni anche i fini della concessione dell’indennità<br />

di accompagnamento;<br />

2) linee-guida per la valutazione delle patologie arto-reumatiche;<br />

3) linee-guida per la valutazione delle patologie neoplastiche;<br />

4) linee-guida per la valutazione delle menomazioni concorrenti e/o coesistenti anche ai fini<br />

della concessione dell’indennità di accompagnamento;<br />

5) linee-guida per la valutazione della demenza.<br />

Se il sistema delle linee-guida è un sistema che va implementato e diffuso all’interno della<br />

nos<strong>tra</strong> comunità scientifica, il sistema degli indicatori clinici è purtroppo ancora poco conosciuto<br />

e del tutto sporadicamente applicato nei nostri contesti organizzativi.<br />

Vediamo, innanzitutto, di chiarire che cosa è un indicatore clinico e quali siano le relative<br />

tipologie che possono essere utilizzate nella nos<strong>tra</strong> pratica professionale.<br />

L’indicatore è, anzitutto, uno strumento di misura, costituito da un numeratore e da un denominatore,<br />

utilizzato come guida per monitorare, valutare e migliorare la qualità delle cure,<br />

dei servizi e delle funzioni organizzative [2]. Pur essendoci molti modi per classificare e<br />

descrivere gli indicatori, il più semplice è quello che li distingue in tre categorie: gli indicatori<br />

di struttura che descrivono il tipo e l’ammontare delle risorse utilizzate da un sistema<br />

sanitario nell’erogazione dei servivi; gli indicatori di processo che garantiscono il raggiungimento<br />

degli obiettivi di un programma o di un servizio; gli indicatori di esito che misurano<br />

il miglioramento dello stato di salute di chi è direttamente e/o indirettamente coinvolto<br />

nell’assistenza sanitaria e che, a sua volta, può essere ricondotto alla persona, alla collettività,<br />

al comportamento ed al grado di soddisfazione della persona e ad altri indicatori non<br />

legati direttamente al cliente/paziente.<br />

ben osservare, hanno finito con il confondere l’impairment lavorativo con i compiti ed le funzioni proprie dell’età<br />

e la super-invalidità (l’indennità di accompagnamento) con l’handicap in situazione (con connotazione)<br />

di gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Essa ha, in particolare, graduato le difficoltà persistenti<br />

di cui all’art. 6 del decreto legislativo n, 509/1988 su tre livelli (identificati con l’aggettivo di «lieve», «medio-grave»<br />

e «grave»), dedotti, «… o sulla base degli atti o procedendo ad una nuova visita medica», in riferimento<br />

alla misura percentuale dell’impairment lavorativo: «… si ritiene che i diversi livelli e gradi di difficoltà possano<br />

essere ricondotti a tre classi: difficoltà lievi, corrispondenti a invalidità comprese <strong>tra</strong> il 33,3% ed il 66,6%<br />

(da 1/2 a 2/3), ai fini della fruizione della assistenza protesica (art. 4, comma 2, del d.m. 28 dicembre 1992); difficoltà<br />

medio-gravi, corrispondenti a invalidità comprese <strong>tra</strong> il 66,6% ed il 99%, ai fini della esenzione dalla partecipazione<br />

al costo delle prestazioni sanitarie (art. 6 del d.m. 1° febbraio 1991, e successive modifiche); difficoltà<br />

gravi, corrispondenti ad invalidità pari al 100%, ai fini della esenzione dal pagamento della quota fissa sulla<br />

ricetta (art. 8, comma 16, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni) ...».


Interpretato dal nostro peculiare angolo visuale, il problema posto dagli indicatori clinici è<br />

duplice: in primo luogo, la difficoltà a costruire un indicatore stante l’in-esistenza, in letteratura,<br />

di indicatori clinici applicabili al nostro ambito di attività); in secondo luogo, l’attuale<br />

impossibilità di confrontare i nostri indicatori con analoghi indicatori di altre organizzazioni<br />

sanitarie simili alle nostre.<br />

La costruzione di un indicatore risulta, peraltro, secondaria alla scelta pregiudiziale che dobbiamo<br />

fare se impegnarci o meno nella misurazione della nos<strong>tra</strong> performance non solo in termini<br />

quantitativi: scelta, questa, del tutto s<strong>tra</strong>tegica se si vuole percorrere la s<strong>tra</strong>da del miglioramento<br />

continuo della qualità e della erogazione di alti standards assistenziali e se vogliamo<br />

in<strong>tra</strong>prendere quel cambio di rotta che può (ri)-vitalizzare, dall’interno, l’istituto giuridico dell’invalidità<br />

<strong>civile</strong>. Ed è, questa, una decisione che non può essere affidata ad una scelta personale<br />

ma che deve essere condivisa da tutta l’organizzazione: misurare significa mettersi alla prova<br />

ed andare in questa direzione significa superare quella logica diffusa dell’auto-referenzialità<br />

che sostiene quel modo di essere autoritario e non già autorevole che caratterizza, purtroppo,<br />

le nostre organizzazioni. Mi rendo conto che questo processo è pregno di grandissime<br />

difficoltà ma ciò che possiamo fare in questa direzione è di s<strong>tra</strong>ordinario rilievo, specie se sapremmo<br />

misurare gli indicatori di esito prodotti dalle nostre azioni professionali: gli unici in<br />

grado di misurare il miglioramento, diretto o indiretto, prodotto dal nostro intervento professionale<br />

sullo stato di salute della persona, inteso secondo le ampie coordinate ripetutamente<br />

espresse dall’Organizzazione mondiale della sanità (benessere fisico, psichico e sociale).<br />

Molti sono, dunque, gli indicatori clinici che possiamo adottare nella nos<strong>tra</strong> organizzazione<br />

e sui quali non voglio ulteriormente soffermarmi pur ricordando quali sono state le tappe<br />

che, nel nostro contesto organizzativo, ci hanno consentito di identificare un indicatore di<br />

esito che rileva, con periodicità annuale, il numero delle indennità di accompagnamento.<br />

Nome dell’indicatore: numero di riconoscimenti del diritto a beneficiare dell’indennità di<br />

accompagnamento relativo ai soggetti che, annualmente, presentano domanda per il riconoscimento<br />

della invalidità <strong>civile</strong> e che sono visitati dagli organi a ciò abilitati dalla legge<br />

provinciale n. 7/1998.<br />

Riferimenti bibliografici: non sono state reperiti specifici riferimenti bibliografici, ma scarne<br />

indicazioni sulla necessità che siano i medici legali e non già altri professionisti i soggetti<br />

abilitati ad esprimere i giudizi valutativi in punto di indennità di accompagnamento accanto<br />

a dati statistici sul numero complessivo di indennità di accompagnamento concesse<br />

nel nostro paese e dati statistici sul numero complessivo di indennità di accompagnamento<br />

erogate nella Provincia autonoma di Trento 9 .<br />

9 Martelloni (2002) ha evidenziato il ruolo positivo esercitato dai medici legali nel dare soluzione all’aumento<br />

vertiginoso degli invalidi civili e conseguentemente delle spese in prestazioni economiche: nel 1990 l’incremento<br />

della spesa sociale relativa agli invalidi civili è salita, in Italia, del 1200% rispetto al 1981, mentre nel 1998 è<br />

salita del solo 25% rispetto al 1990. Lo stesso Martelloni (2003) ricorda che i soggetti in Italia riconosciuti in-<br />

87<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

88<br />

Numeratore: soggetti di tutte le età riconosciuti annualmente nel diritto a percepire l’indennità<br />

di accompagnamento.<br />

Fonte dei dati del numeratore: due sono le fonti che ci consentono l’acquisizione del dato.<br />

L’archivio (denominato Aml) di gestione informatizzata dell’accertamento dell’invalidità<br />

<strong>civile</strong> utilizzato dall’Unità operativa di medicina legale e l’archivio in essere presso la struttura<br />

(l’Agenzia per l’assistenza e la previdenza integrativa di Trento) che, nella Provincia autonoma<br />

di Trento, è l’erogatrice diretta delle prestazioni economiche.<br />

Denominatore: popolazione residente in Provincia autonoma di Trento.<br />

Fonte dei dati del denominatore: dati dell’ultimo censimento, riferito alla popolazione residente<br />

in Trentino al 31.12.2001 (480.284 abitanti).<br />

Ambito applicativo: governo clinico dell’accertamento medico-legale dell’invalidità <strong>civile</strong><br />

orientato alla situazione attuale e proiettato alla situazione organizzativa futura che, in tale<br />

ambito di attività, vede coinvolti molti professionisti (almeno 11 rispetto a 4), non specialisti<br />

nella disciplina, operanti nei distretti sanitari.<br />

Frequenza e periodicità della rilevazione: annuale.<br />

❚ 3.3 La formazione permanente e la verifica clinica (audit clinico)<br />

Questi due distinti strumenti della Clinical governance saranno esaminati congiuntamente<br />

per una felice evenienza di recente introduzione in quell’ampio panorama che si identifica<br />

oramai con l’acronimo «Ecm» (sistema dell’Educazione continua in medicina) introdotto,<br />

nel nostro paese, nel 2001: la possibilità di organizzare, oltre alla formazione residenziale<br />

ed alla formazione a distanza, programmi di formazione sul campo (Fsc), ovverosia<br />

un’attività di controllo, di riflessione, di super-visione e di ricerca specificamente mirata al<br />

miglioramento continuo della qualità a partire dalla nos<strong>tra</strong> pratica professionale e dai problemi<br />

concreti che incontriamo nella prassi valutativa.<br />

L’esperienza che abbiamo maturato nel nostro contesto organizzativo nel biennio 2005-<br />

2006, a supporto del processo di (ri)-organizzazione dell’attività valutativa delineato dalla<br />

Giunta provinciale di Trento con l’atto deliberativo n. 386 dd. 21 febbraio 2003, servirà a<br />

chiarire meglio la questione nei suoi aspetti pratico-applicativi.<br />

validi civili ed aventi diritto alla indennità di accompagnamento sono, nel 1996, 869.541, con uno scostamento<br />

dello 0,02% rispetto al 1995. Il rapporto conclusivo elaborato dalla Commissione di indagine sui risultati<br />

dell’attività di verifica della permanenza in ambito di invalidità <strong>civile</strong> (2000) evidenzia che il numero dei beneficiari<br />

dei <strong>tra</strong>ttamenti economici concessi a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti assomma,<br />

al 31 dicembre 1999, a 1.392.428 ed il numero delle prestazioni a 1.695.682 (tenuto conto dei casi di doppia<br />

prestazione: pensione più indennità di accompagnamento), con una variazione media annua dell’1,94% e, rispettivamente,<br />

dell’1,79%. Nel volume elaborato dalla Provincia autonoma di Trento «Il fondo per la non autosufficienza»<br />

(2003) si evidenzia, infine, che il numero degli invalidi civili residenti nella Provincia autonoma<br />

di Trento è di 9.524 unità (219 di età compresa <strong>tra</strong> i 0 ed i 17 anni, 1.905 di età compresa <strong>tra</strong> 18 e 64 anni e 7.400<br />

di età superiore ai 65 anni), rappresentando essi l’1,98% sul totale della popolazione (riferita al 31.12.2001).


Tale processo è stato sostenuto da una strutturata azione formativa, sia con la forma della<br />

residenzialità che sul campo, finalizzata a formare il personale medico dei distretti sanitari<br />

assegnato a questo ambito di attività, a curare la formazione e l’aggiornamento del personale<br />

medico della Unità operativa di medicina legale nella funzione di coordinamento, di indirizzo<br />

e di governo, a facilitare il cambiamento organizzativo sostenendo i medici dei distretti<br />

sanitari assegnati a questi ambiti di attività con azioni, strutturate e coerenti, di accompagnamento<br />

e di super-visione ed a monitorare, a campione, l’attività erogata dai medici<br />

dei distretti sanitari.<br />

Accanto ad un momento formativo residenziale organizzato nel novembre del 2004, il processo<br />

di (ri)-organizzazione voluto dalla Giunta provinciale di Trento è stato sostenuto con<br />

la realizzazione di tre strutturate azioni formative realizzate, con lo strumento della formazione<br />

sul campo, nell’ottobre 2005, nel periodo settembre-dicembre 2005 e nel periodo<br />

maggio-dicembre 2006.<br />

Il primo dei tre corsi di formazione sul campo («La valutazione medico-legale dell’invalidità <strong>civile</strong><br />

in prima istanza riguardo ai soggetti anziani ul<strong>tra</strong>-65enni; la formazione del personale medico<br />

dei Distretti sanitari») è stato realizzato nella settimana compresa dal 3 al 7 ottobre 2005,<br />

nella sede della Unità operativa di medicina legale; allo stesso hanno partecipato quattro medici<br />

afferenti al Distretto sanitario Alto Garda e Ledro, al Distretto sanitario di Trento e Valle dei<br />

Laghi, al Distretto sanitario della Valle di Fiemme e della Valle di Fassa ed al Distretto sanitario<br />

della Vallagarina che non avevano partecipato alla formazione residenziale organizzata nel novembre<br />

del 2004 ed alla quale avevano partecipato tutti i medici dei Distretti sanitari assegnati<br />

a tale ambito di attività distrettualizzato dalla Giunta provinciale di Trento (valutazione medico-legale<br />

dell’invalidità <strong>civile</strong> in prima istanza per le sole persone anziane ul<strong>tra</strong>-65enni).<br />

Coerentemente con quanto previsto nel programma di attività, le prime due giornate di lavoro<br />

sono state dedicate ad illus<strong>tra</strong>re ai colleghi i seguenti temi: il sistema di sicurezza sociale e<br />

l’istituto giuridico dell’invalidità <strong>civile</strong>; la legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7; i criteri medico-legali<br />

di valutazione dell’invalidità <strong>civile</strong> nelle diverse fasce di età; i contenuti della deliberazione<br />

della Giunta provinciale di Trento n. 2704 del 9 aprile 1999 («Indirizzi per la valutazione<br />

dello stato di invalidità <strong>civile</strong> nei riguardi dei soggetti ul<strong>tra</strong>-65enni»), n. 6642 del 10<br />

settembre 1999 («Disposizioni per il ri-accertamento della permanenza dei requisiti di invalidità<br />

nei confronti dei soggetti ul<strong>tra</strong>-65enni che beneficiano delle provvidenze di cui alla legge<br />

provinciale 12 marzo 1990, n. 11») e n. 386 del 21 febbraio 2003 («Prime direttive per lo<br />

snellimento e la semplificazione dei processi di accertamento medico-legale e l’erogazione dei<br />

benefici di legge alle persone invalide e/o disabili»); le scale di valutazione multi-dimensionale<br />

adottate dalla Giunta provinciale di Trento per la graduazione, nella persona anziana, delle<br />

difficoltà persistenti; il sistema di prioritarizzazione delle visite mediche nel caso di pericolo di<br />

vita della persona; gli strumenti del sistema di qualità in ambito medico-legale (con particolare<br />

attenzione alla competenza relazionale/comunicativa).<br />

89<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

90<br />

La terza e la quarta giornata sono state, invece, dedicate all’acquisizione, da parte di ciascun<br />

partecipante all’iniziativa formativa, delle abilità necessarie per la gestione delle diverse fasi<br />

del processo valutativo. Nel corso di ciascuna mattinata è stata organizzata, selezionando<br />

preventivamente i casi a bassa complessità, prevedendo un numero limitato di visite mediche<br />

di invalidità <strong>civile</strong> che ciascun partecipante all’iniziativa formativa ha completato in autonomia,<br />

compilando la cartella clinica individuale, formulando l’epicrisi medico-legale ed<br />

il giudizio valutativo; nel pomeriggio il lavoro della mattinata è stato super-visionato dai tutor<br />

dell’Unità operativa di medicina legale, discutendo i casi, orientando i colleghi e verificando,<br />

per ogni visita medica, i contenuti (formali e sostanziali) della cartella clinica ed il<br />

giudizio valutativo.<br />

La quinta giornata è stata, infine, dedicata all’acquisizione delle abilità necessarie per il corretto<br />

utilizzo, da parte di ciascun partecipante all’iniziativa formativa, della procedura informatica<br />

«Aml» per la stampa del verbale di accertamento sanitario (Modello A/San); i dati<br />

sanitari delle visite mediche effettuate nei giorni precedenti sono stati, quindi, inseriti nella<br />

procedura informatica, con la super-visione costante di un tutor.<br />

La verifica dell’apprendimento individuale, effettuata nel pomeriggio dell’ultima giornata,<br />

è stata completata esaminando, a campione, le cartelle cliniche individuali compilate da ciascun<br />

partecipante all’iniziativa formativa nelle giornate precedenti, utilizzando l’apposita<br />

griglia di valutazione per la verifica della qualità documentale predisposta, verificando, contestualmente,<br />

la capacità di utilizzare correttamente la procedura informatica ed analizzando<br />

la completezza dei dati riportati nei Modelli A/San.<br />

Il Corso di formazione si è concluso con la compilazione, da parte di ciascun partecipante<br />

all’iniziativa formativa, del questionario di gradimento e tutta la documentazione (il materiale<br />

didattico utilizzato a supporto delle lezioni ed i casi clinici simulati utilizzati in aula, il<br />

foglio di regis<strong>tra</strong>zione delle presenze dei docenti-tutor e dei partecipanti, la verifica dell’apprendimento<br />

individuale ed il questionario di gradimento) è stata, successivamente, inviata<br />

al Servizio formazione aziendale per la certificazione dei crediti formativi.<br />

Il Corso di formazione sul campo (Fsc) «La qualità e l’appropriatezza valutativa degli accertamenti<br />

medico-legali dell’invalidità <strong>civile</strong> in prima istanza erogati dai medici dei distretti<br />

sanitari nei confronti dei soggetti anziani ul<strong>tra</strong>-65enni» è stato, invece, realizzato nel periodo<br />

compreso <strong>tra</strong> il 30 settembre ed il 16 dicembre 2005 (per un totale di 6 incontri), nella<br />

sede della Direzione igiene e sanità pubblica aziendale; allo stesso si sono regolarmente iscritti<br />

i medici ed il personale infermieristico della Unità operativa di medicina legale e 18 medici<br />

dei distretti sanitari anche se non tutti hanno potuto partecipare, con regolarità, a tutti<br />

gli incontri di lavoro.<br />

Il programma del progetto formativo, inviato ai medici dei distretti sanitari il 12 settembre<br />

2005, è stato definito nel dichiarato intento di facilitare il cambiamento organizzativo e di<br />

sostenere i colleghi dei distretti sanitari assegnati a questo ambito di attività con un’azione,


strutturata e coerente, di «accompagnamento», promovendo, contestualmente, il miglioramento<br />

continuo della qualità.<br />

Coerentemente a ciò, l’azione formativa si è, in particolare, orientata:<br />

a) all’analisi dei casi clinici «critici», di quei casi cioè in cui la complessità della situazione<br />

rileva l’esistenza di uno o più problemi – di ordine valutativo, di natura organizzativa e<br />

di ordine relazionale e/o comunicativo – riguardo ai quali si rende comunque necessario<br />

un momento di discussione, di analisi, di approfondimento e di riflessione;<br />

b) all’analisi delle cause di «non conformità» evidenziate nell’attività di verifica della qualità<br />

documentale effettuata, a campione, sull’attività valutativa erogata dai medici dei<br />

distretti sanitari.<br />

Nella prima giornata, realizzata il 30 settembre 2005, sono stati presentati dal coordinatore<br />

del corso di formazione: il programma di attività (individuando, per ciascuna giornata,<br />

il distretto sanitario incaricato di predisporre il caso clinico «critico»), gli obiettivi di apprendimento<br />

e le modalità organizzative del corso medesimo; le modalità di costruzione dei casi<br />

clinici «critici» nonché della loro presentazione e discussione, predisposte con l’obiettivo<br />

di proporre all’aula, in maniera del tutto oggettiva (e neu<strong>tra</strong>le), le criticità che ciascuno di<br />

noi incon<strong>tra</strong> nella pratica professionale perché esse possano fungere da stimolo ad una riflessione<br />

congiunta che, sviluppando una metodologia di lavoro univoca basata sull’appropriatezza<br />

e sull’equità, sia in grado di contestualizzare la nos<strong>tra</strong> identità professionale e di incrementare,<br />

parimenti, il nostro senso di appartenenza; la griglia di lavoro predisposta per<br />

l’effettuazione delle verifiche riguardo alla qualità documentale. La discussione che ne è seguita<br />

è stata ampia e partecipata, specie riguardo alle modalità di presentazione dei risultati<br />

delle verifiche di qualità; mentre alcuni dei partecipanti all’iniziativa formativa hanno manifestato<br />

la personale disponibilità ad essere valutati singolarmente (e ad essere giudicati dal<br />

gruppo), la maggioranza ha esplicitamente chiesto di presentare i dati in maniera anonima<br />

(e non disaggregata per singolo distretto sanitario) in maniera da non consentire l’identificazione<br />

del singolo professionista valutato. La scelta è andata in questa seconda direzione<br />

per evitare che questa criticità potesse condizionare negativamente il regolare svolgimento<br />

dell’iniziativa formativa: anche perché l’obiettivo dichiarato dei controlli di qualità non è<br />

quello di «giudicare» ma quello di fornire a ciascuno dei partecipanti all’iniziativa formativa<br />

uno strumento su cui orientare il personale miglioramento continuo della qualità e quello<br />

di costruire un indicatore di processo per modulare, nel tempo, le azioni formative e valutare,<br />

contestualmente, l’andamento del processo di (ri)-organizzazione voluto dalla Giunta<br />

provinciale di Trento.<br />

Nella seconda giornata, realizzata il 14 ottobre 2005, sono stati presentati due casi clinici<br />

«critici» da parte, rispettivamente, di un medico del Distretto sanitario dell’Alta Valsugana<br />

e di un medico dell’Unità operativa di medicina legale. Il primo caso è stato analizzato dai<br />

partecipanti all’iniziativa formativa nelle diverse criticità incon<strong>tra</strong>te (di natura organizzati-<br />

91<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

92<br />

va, di natura relazionale e di natura valutativa), individuando successivamente, per ciascuna<br />

di esse, le relative soluzioni organizzative; il caso presentato poneva, in particolare, un’ampia<br />

serie di criticità riconducibili, prevalentemente, alla sfera relazionale/comunicativa (con<br />

l’evidenziata esigenza, espressa da tutti i partecipanti all’iniziativa formativa, di progettare,<br />

nell’immediato futuro, un percorso formativo per sviluppare le competenze relazionali) e<br />

di ordine tecnico-valutativo che hanno dimos<strong>tra</strong>to la necessità di utilizzare la consulenza<br />

specialistica in maniera appropriata (formulando al consulente il problema clinico) e di compilare,<br />

in tutte le sue parti, la cartella clinica individuale per rendere <strong>tra</strong>sparente (e coerente)<br />

il processo valutativo e le scelte operate. Anche il secondo caso è stato analizzato dai partecipanti<br />

all’iniziativa formativa nelle diverse criticità incon<strong>tra</strong>te, individuando, per ciascuna<br />

di esse, le relative soluzioni organizzative. Riguardo, in particolare, ai problemi di ordine<br />

tecnico-valutativo proposti dal caso presentato sono stati illus<strong>tra</strong>ti ai partecipanti<br />

all’iniziativa formativa i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 14<br />

giugno del 1989; tale sentenza ha, in buona sostanza, dichiarato l’illegittimità costituzionale<br />

del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18<br />

e 2, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 nella parte in cui si esclude che ad integrare<br />

lo stato di totale inabilità con diritto alla indennità di accompagnamento possa concorrere,<br />

con altre minorazioni, la cecità parziale.<br />

Nella terza giornata, realizzata il 21 ottobre 2005, è stato presentato, da parte dei colleghi<br />

del Distretto sanitario della Vallagarina, un caso clinico «critico» che poneva ampie difficoltà<br />

di ordine valutativo in ordine ad una neoplasia a prognosi infausta che, al momento dell’osservazione,<br />

non comportava apparenti problemi di dis-autonomia della persona nonostante<br />

questa fosse seguita al domicilio dal Servizio cure palliative. Dopo ampia e partecipata<br />

discussione, è stato presentato ai partecipanti all’iniziativa formativa un quadro sinottico<br />

contenente le norme di settore in punto di valutazione della patologia neoplastica in<br />

ambito di invalidità <strong>civile</strong> (indicazioni normative ed indicazioni regolamentari fornite, nel<br />

tempo, dai diversi dicasteri), le relative indicazioni tabellari (integrandole con quelle di altri<br />

settori di <strong>tutela</strong> e con le indicazioni internazionali in punto di patologia neoplastica) ed<br />

una recensione delle fonti bibliografiche; queste ultime, in particolare, cogliendo e sviluppando<br />

le indicazioni ministeriali che esortano ad evitare, in punto di valutazione medicolegale<br />

della patologia neoplastica, il criterio prognostico, forniscono alcune interessanti indicazioni,<br />

individuando, in particolare, 4 classi percentuali di impairment in cui la stima<br />

del danno risulta scandita dagli indicatori di gravità della classificazione Tnm e dall’indice<br />

di performance di Karnofsky. Al termine della discussione ai partecipanti all’iniziativa formativa<br />

sono stati forniti, con ampia illus<strong>tra</strong>zione, i risultati delle prime verifiche di qualità<br />

effettuate su 20 cartelle cliniche personali (es<strong>tra</strong>tte a sorte) compilate dai medici di due distretti<br />

sanitari nel periodo compreso <strong>tra</strong> il mese di marzo ed il mese di aprile del 2005, verificando,<br />

in particolare, gli indici di «non conformità».


Nella quarta giornata, realizzata l’11 novembre 2005, è stato presentato, da parte dei colleghi<br />

del Distretto sanitario della Valle di Non e della Valle di Sole, un caso clinico «critico»<br />

che, in particolare, individuava difficoltà di ordine prevalentemente organizzativo e di ordine<br />

relazionale/comunicativo; anche in questa circostanza, le criticità poste dal caso clinico<br />

sono state analizzate dai partecipanti all’iniziativa formativa in maniera ampia e partecipata,<br />

individuando, per ciascuna di esse, le relative soluzioni. Al termine della discussione<br />

ai partecipanti all’iniziativa formativa sono stati forniti i risultati delle verifiche di qualità effettuate<br />

su altre 20 cartelle cliniche individuali compilate dai medici di due distretti sanitari<br />

nel primo semestre del 2005, verificando, in particolare, gli indici di «non conformità».<br />

Nella quinta giornata, realizzata il 2 dicembre 2005, è stato presentato il caso clinico «critico»<br />

proposto dal coordinatore del progetto di formazione sul campo; ciò in quanto i colleghi<br />

del Distretto sanitario Alto Garda e Ledro, incaricati di ciò al momento della predisposizione<br />

del programma di attività, non avevano ancora dato inizio all’attività valutativa decen<strong>tra</strong>ta.<br />

Anche questo caso, in punto di valutazione di una patologia neoplastica con una<br />

visita medica effettuata dai colleghi di un distretto sanitario su delega, è stato analizzato dai<br />

partecipanti all’iniziativa formativa nelle diverse criticità incon<strong>tra</strong>te – di ordine prevalentemente<br />

organizzativo e di ordine tecnico-valutativo – individuando, per ciascuna di esse, le<br />

relative soluzioni organizzative. Riguardo alle difficoltà di ordine organizzativo si è evidenziato<br />

come il caso proposto ponga la necessità di procedere ad una omogeneizzazione della<br />

modulistica attualmente in uso (anche di quella utilizzata per le visite mediche effettuate al<br />

domicilio della persona che non necessariamente sono effettuate dallo stesso medico che è<br />

poi chiamato ad esprimere la valutazione finale), al fine di strutturare un linguaggio coerente,<br />

chiaro ed appropriato; riguardo alle difficoltà di ordine tecnico-valutativo, dopo essere<br />

state richiamate le normative di settore che disciplinano lo strumento della revisione medica,<br />

si è invece evidenziata la necessità di utilizzare in maniera appropriata l’istituto giuridico<br />

della revisione e si è, in particolare, deciso di modificare la cartella clinica individuale introducendo<br />

un nuovo campo, all’interno del quale motivare le ragioni dell’eventuale revisione<br />

disposta. Al termine della discussione ai partecipanti all’iniziativa formativa sono stati<br />

forniti i risultati delle verifiche di qualità effettuate su altre 20 cartelle cliniche individuali<br />

compilate dai medici di quattro distretti sanitari nel primo semestre del 2005 ed i relativi<br />

indici di «non conformità».<br />

Nella sesta ed ultima giornata, realizzata il 16 dicembre del 2005, sono state ripercorse, da<br />

parte del coordinatore del corso, le diverse tappe dell’azione formativa realizzata e sono stati,<br />

successivamente, presentati i controlli di qualità effettuati su 80 cartelle cliniche individuali<br />

compilate dai medici di sei distretti sanitari ed i motivi della «non conformità» accertati<br />

su 62 delle 80 cartelle cliniche sottoposte a verifica: queste ultime sono state ricondotte<br />

in 36 casi all’incompletezza della cartella clinica individuale, in 16 casi alla mancata compilazione<br />

delle scale di valutazione multi-dimensionale, in 47 casi all’incoerenza <strong>tra</strong> esame<br />

93<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

94<br />

clinico, scale di valutazione multi-dimensionale e giudizio valutativo e in 34 casi, infine, alla<br />

non corretta formulazione dell’epicrisi medico-legale. I risultati delle verifiche di qualità<br />

sono stati successivamente presentati suddividendo i casi per singolo distretto sanitario, reso<br />

tuttavia non identificabile – come chiesto dai partecipanti all’iniziativa formativa – per<br />

verificare i singoli scostamenti rispetto alla media provinciale.<br />

Le tappe più significative che, in successione cronologica, hanno invece scandito l’azione<br />

formativa («Lo snellimento e la semplificazione dell’attività specialistica finalizzata alla erogazione<br />

dei benefici economici ed assistenziali previsti per le persone invalide e/o disabili:<br />

la distrettualizzazione della valutazione medico-legale dell’invalidità <strong>civile</strong> in prima istanza<br />

nei soggetti anziani ul<strong>tra</strong>-65enni») realizzata nel corso del 2006 sono state le seguenti: a)<br />

predisposizione, nei primi mesi dell’anno, del progetto di formazione sul campo, individuando,<br />

in particolare, gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi del corso, i professionisti<br />

coinvolti, il livello di coinvolgimento dei partecipanti, i tempi e le modalità di svolgimento<br />

dell’azione formativa; b) presentazione del progetto di formazione sul campo alla dirigenza<br />

medica dell’Unità operativa di medicina legale ed alla Direzione s<strong>tra</strong>tegica aziendale<br />

per condividere gli obiettivi dell’azione formativa e per la raccolta di eventuali osservazioni;<br />

c) invio del progetto formativo al Comitato tecnico scientifico aziendale per l’approvazione<br />

dell’iniziativa, avvenuta il 25.05.2006; d) individuazione della metodologia di presentazione<br />

e di discussione dei casi clinici «critici» e definizione del piano di attività per la<br />

verifica, a campione, della qualità documentale di 150 cartelle cliniche individuali relative<br />

ad accertamenti medico-legali effettuati dai medici dei distretti sanitari, affinando, rispetto<br />

al 2005, lo strumento (griglia) di analisi; d) predisposizione del programma di attività del<br />

corso di formazione sul campo e definizione del calendario di attività; e) realizzazione, a partire<br />

dal maggio 2006, del corso di formazione sul campo.<br />

L’attività formativa è stata realizzata nel periodo compreso <strong>tra</strong> il 26 maggio ed il 20 dicembre<br />

2006 (per un totale di 6 incontri), nella sala riunioni del Distretto sanitario di Trento e<br />

Valle dei laghi: al corso di formazione si sono regolarmente iscritti i quattro dirigenti medici<br />

ed il personale infermieristico assegnato all’Unità operativa di medicina legale e 12 dirigenti<br />

medici dei distretti sanitari anche se non tutti hanno potuto partecipare, con regolarità,<br />

agli incontri programmati.<br />

L’attività formativa ed il programma di attività, inviato ai medici dei distretti sanitari il 26<br />

aprile 2006, sono stati definiti nel dichiarato intento di: a) sviluppare le competenze del personale<br />

medico dell’Unità operativa di medicina legale nel coordinamento e nel governo clinico<br />

dell’attività delegata ai distretti sanitari; b) curare la formazione e l’aggiornamento del<br />

personale medico dei distretti sanitari assegnato a tale ambito di attività, favorendo un approccio<br />

valutativo orientato all’uniformità ed all’equità valutativa. Coerentemente a ciò,<br />

l’azione formativa si è specificamente orientata: 1) a sviluppare le competenze cliniche dei<br />

medici assegnati a tale ambito di attività; 2) all’analisi dei casi clinici «critici», di quei casi,


cioè, in cui la complessità della situazione rileva l’esistenza di uno o più problemi di ordine<br />

valutativo, di natura organizzativa e di ordine relazionale-comunicativo, riguardo ai quali<br />

si rende necessario un momento di discussione guidata; 3) all’analisi delle cause di «non conformità»<br />

evidenziate nell’attività di verifica della qualità documentale effettuata, a campione,<br />

riguardo a 150 cartelle cliniche individuali relative ad accertamenti sanitari effettuati dai<br />

medici dei distretti sanitari.<br />

Nel primo incontro, realizzato il 26 maggio 2006, sono stati presentati a tutti i partecipanti<br />

al corso di formazione: il programma di attività, gli obiettivi di apprendimento, il calendario<br />

di attività e le modalità organizzative del corso medesimo; la metodologia di presentazione<br />

dei casi clinici «critici» e la modalità di discussione guidata, in aula, dei medesimi;<br />

lo strumento (la griglia) per l’esame della qualità documentale ed il programma di lavoro<br />

pianificato per realizzare le verifiche sulla qualità documentale; il questionario per la verifica<br />

finale del grado di apprendimento individuale (14 domande a risposta multipla da completare<br />

all’inizio ed al termine del corso di formazione), essendo stato previsto il superamento<br />

della prova di verifica finale per il rilascio dei crediti formativi (esito positivo se incremento<br />

di risposte esatte di almeno il 5%).<br />

Nel secondo incontro, realizzato il 30 giugno 2006, è stato presentato ai partecipanti all’iniziativa<br />

formativa un caso clinico «critico» in punto di valutazione medico-legale di patologie<br />

concorrenti eterogenee finalizzate al riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento.<br />

I partecipanti all’iniziativa formativa sono stati divisi in 2 gruppi di lavoro coordinati<br />

da un dirigente medico dell’Unità operativa di medicina legale al quale è stato assegnato il<br />

compito di facilitare la discussione, nel rispetto della metodologia di lavoro pre-definita: a<br />

ciascun gruppo di lavoro è stato affidato il mandato di analizzare il caso individuandone le<br />

aree di criticità, chiedendo di esplicitare la metodologia seguita nella valutazione medico-legale<br />

e le eventuali indicazioni normative (e/ regolamentari) che hanno modulato le decisioni<br />

assunte. Le conclusioni dei due gruppi di lavoro sono state successivamente presentate in<br />

aula in sessione plenaria: dopo la discussione del caso, il coordinatore del corso di formazione<br />

ha provveduto a sistematizzare i contenuti nonché ad individuare, nel dettaglio, le indicazioni<br />

normative (e regolamentari) che orientano la valutazione delle menomazioni concorrenti<br />

e coesistenti omogenee ed eterogenee nel settore di <strong>tutela</strong> dell’invalidità <strong>civile</strong>, anticipando<br />

la proposta di linee-guida approvata nel successivo mese di luglio.<br />

Nel terzo e nel quarto incontro, realizzati, rispettivamente, il 29 settembre ed il 20 ottobre<br />

2006, sono stati affrontati i problemi valutativi della demenza che sono stati sviluppati con<br />

il supporto clinico fornito da uno specialista geria<strong>tra</strong> e da uno specialista neurologo. Al primo<br />

dei due incontri è, infatti, intervenuto il direttore della Unità operativa di Geriatria dell’Ospedale<br />

S. Chiara di Trento che, nella prima parte del pomeriggio, ha <strong>tra</strong>ttato il tema della<br />

demenza nei suoi aspetti epidemiologici, clinici e diagnostici; nel secondo incontro è invece<br />

intervenuto un collega neurologo dell’Ospedale Villa Rosa di Pergine Valsugana (Tren-<br />

95<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

96<br />

to) che ha chiarito i criteri diagnostici internazionali della demenza (l’«Icd-X» ed il «Dsm-<br />

IV») in relazione agli stadi di gravità della malattia («Cdr» e «Gds») ed ai numerosi test neuro-psicologici<br />

che possono essere utilizzati in fase diagnostica. Nella seconda parte dell’incontro<br />

realizzato il 29 settembre 2006 sono stati presentati due casi clinici «critici» in punto<br />

di valutazione medico-legale della demenza. Anche in questa circostanza, come nella precedente,<br />

i partecipanti all’iniziativa formativa sono stati divisi in due gruppi di lavoro<br />

coordinati da un dirigente medico dell’Unità operativa di medicina legale al quale è stato<br />

assegnato il compito di facilitare la discussione, nel rispetto della metodologia di lavoro predefinita:<br />

a ciascun gruppo di lavoro è stato affidato il mandato di analizzare il caso individuandone<br />

le aree di criticità, chiedendo di esplicitare la metodologia seguita nella valutazione<br />

medico-legale e di indicare le eventuali indicazioni normative (e regolamentari) che<br />

hanno modulato le decisioni assunte. Le conclusioni dei due gruppi di lavoro sono state successivamente<br />

presentate in aula in sessione plenaria: dopo la discussione dei due casi, il coordinatore<br />

del corso di formazione ha provveduto alla sistematizzazione dei contenuti ed<br />

alla ripresa delle indicazioni normative (e regolamentari) che orientano la valutazione della<br />

demenza nel settore di <strong>tutela</strong> dell’invalidità <strong>civile</strong><br />

Nel quinto incontro, dopo la ripresa dei contenuti delle due giornate precedenti e la presentazione<br />

di un’ipotesi di lavoro che ha anticipato le linee-guida per la valutazione medico-legale<br />

della demenza presentate a Firenze, nel corso del mese di novembre 2006, in<br />

occasione del 51° Congresso nazionale della società italiana di Gerontologia e Geriatria<br />

[15], è stato presentato un caso clinico «critico» in punto di valutazione medico-legale della<br />

patologia neoplastica che, in particolare, poneva difficoltà di ordine valutativo in ordine<br />

ad una neoplasia maligna laringea che, al momento dell’osservazione, non comportava<br />

evidenti problemi di dis-autonomia della persona sia in relazione alla mobilità che nelle<br />

«Adl». Come negli incontri precedenti, anche in questo caso i partecipanti all’iniziativa<br />

formativa sono stati divisi in 2 gruppi di lavoro coordinati da un dirigente medico<br />

dell’Unità operativa di medicina legale al quale è stato assegnato il compito di facilitare la<br />

discussione, nel rispetto della metodologia di lavoro pre-definita: a ciascun gruppo di lavoro<br />

è stato affidato il mandato di analizzare il caso individuandone le aree di criticità,<br />

chiedendo di esplicitare la metodologia seguita nella valutazione medico-legale e le eventuali<br />

indicazioni normative (e/ regolamentari) che hanno modulato le decisioni assunte.<br />

Le conclusioni dei due gruppi di lavoro sono state successivamente presentate in aula in<br />

sessione plenaria: dopo la discussione del caso, il coordinatore del corso di formazione ha<br />

provveduto a sistematizzare i contenuti e ad individuare le indicazioni normative (e regolamentari)<br />

che orientano la valutazione della patologia neoplastica nel settore di <strong>tutela</strong> dell’invalidità<br />

<strong>civile</strong>.<br />

Nel sesto ed ultimo incontro, realizzato il 20 dicembre 2006, sono state inizialmente ripercorse,<br />

da parte del coordinatore del corso di formazione, le tappe dell’azione formati-


va realizzata e sono stati, successivamente, presentati, in maniera del tutto anonima e confidenziale,<br />

i risultati dei controlli di qualità effettuati, coerentemente alla metodologia di<br />

lavoro presentata ai partecipanti all’iniziativa formativa il 26 maggio precedente, sulle 150<br />

cartelle cliniche individuali relative ad accertamenti medico-legali dell’invalidità <strong>civile</strong><br />

completati dai medici dei distretti sanitari. Tali controlli, effettuati da piccoli gruppi di lavoro<br />

composti da due dirigenti medici dell’Unità operativa di medicina legale utilizzando<br />

la griglia di analisi pre-definita, hanno riguardato i seguenti 4 items: 1) la completezza<br />

della cartella clinica individuale; 2) l’avvenuta compilazione delle scale di valutazione<br />

multi-dimensionale individuate dalla Giunta provinciale di Trento quali strumenti di valutazione<br />

multi-assiale per qualificare le «difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni<br />

proprie dell’età»; 3) la coerenza documentale <strong>tra</strong> l’esame obiettivo, le scale di valutazione<br />

multi-dimensionale ed il giudizio valutativo; 4) la corretta e completa formulazione<br />

dell’epicrisi medico-legale. Gli items individuati con il n. 1 ed il n. 4 sono stati, a loro<br />

volta, ulteriormente distinti in due sotto-gruppi (denominati, rispettivamente,<br />

«accettabile» e «non accettabile» a seconda della gravità delle carenze documentali accertate)<br />

mentre quelli individuati con il n. 2 ed il n. 3 sono stati ritenuti condizionare, comunque,<br />

un giudizio di «non accettabilità» della qualità documentale. Rispetto ai risultati<br />

delle verifiche effettuate nel corso del 2005, le verifiche di qualità effettuate sulle 150<br />

cartelle cliniche individuali selezionate a campione hanno permesso di evidenziare l’esistenza<br />

la conformità di 89 cartelle cliniche individuali. La «non conformità» delle restanti<br />

cartelle cliniche individuali è stata, a sua volta, individuata nelle seguenti carenze documentali:<br />

a) incompletezza della cartella clinica individuale accertata in 56 cartelle cliniche<br />

individuali; b) mancata compilazione delle scale di valutazione multi-dimensionale accertata<br />

in 9 cartelle cliniche individuali; c) incoerenza <strong>tra</strong> l’esame obiettivo, le scale di valutazione<br />

multi-dimensionale ed il giudizio valutativo accertata in 38 cartelle cliniche individuali;<br />

d) non corretta formulazione dell’epicrisi medico-legale accertata in 63 cartelle<br />

cliniche individuali. Peraltro, l’incompletezza della cartella clinica individuale è stata ritenuta<br />

ininfluente sul piano della qualità documentale complessiva nel 41% dei casi;<br />

parimenti, la formulazione non corretta dell’epicrisi medico-legale è stata ritenuta ininfluente<br />

nel giudizio complessivo della qualità documentale nel 43% dei casi. Il controllo<br />

sulle 150 cartelle cliniche individuali ha, sinteticamente, rilevato: 1) la conformità di 58<br />

cartelle cliniche; 2) la non conformità accettabile di 31 cartelle cliniche; 3) la non conformità<br />

inaccettabile di 61 cartelle cliniche.<br />

I risultati delle verifiche di qualità sono stati presentati sia complessivamente sia suddividendoli<br />

per singolo distretto sanitario reso tuttavia non identificabile, come chiesto dai partecipanti<br />

all’iniziativa formativa, per verificare gli scostamenti rispetto alla media provinciale,<br />

in attesa di inviare, riservatamente, a ciascun distretto sanitario, i risultati specifici dell’attività<br />

di verifica realizzata.<br />

97<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

98<br />

Dopo questa presentazione si è proceduto a somminis<strong>tra</strong>re a ciascun partecipante all’iniziativa<br />

formativa il questionario, a risposte multiple, per la verifica del grado di apprendimento<br />

individuale: tutti i partecipanti al corso di formazione sul campo hanno superato<br />

positivamente la prova di verifica finale con l’incremento di almeno il 5% delle risposte<br />

esatte rispetto alla analoga prova di verifica somminis<strong>tra</strong>ta, a ciascuno di essi, all’inizio del<br />

corso medesimo.<br />

Pur senza avere la presunzione di <strong>tra</strong>cciare un bilancio conclusivo di quanto realizzato, il<br />

percorso formativo completato è stato denso di ampie (e condivise) soddisfazioni che ripagano<br />

l’impegno che esso ha richiesto sia nella fase di progettazione che di realizzazione delle<br />

azioni formative.<br />

Molti sono i punti di forza che l’azione formativa ha rinsaldato.<br />

L’aver condiviso, in primo luogo, un percorso formativo ancora in fase sperimentale, raccogliendo<br />

l’invito a realizzare un’azione strutturata non con il consueto strumento della residenzialità<br />

ma ponendosi in discussione nel gruppo, utilizzando le criticità che si incon<strong>tra</strong>no nella<br />

pratica professionale come occasione di riflessione personale e di affinamento della competenza<br />

professionale. L’essere riusciti, in secondo luogo, a completare questo percorso nonostante<br />

le diversità culturali (e l’appartenenza a numerosi centri di costo) dei professionisti che vi hanno<br />

partecipato, sfruttando al meglio le diverse competenze professionali in un clima di assoluta<br />

collaborazione <strong>tra</strong> «pari», con un clima d’aula del tutto positivo, in cui le criticità dei casi<br />

sono state costantemente temperate dalla capacità del gruppo di porsi nelle stesse condizioni<br />

– di tempo, di luogo e di particolarità del caso clinico – in cui si sono trovati ad operare i colleghi<br />

che, di volta in volta, hanno proposto i casi clinici «critici». L’aver, in terzo luogo, sperimentato<br />

come l’analisi dei casi rafforza il nostro senso di appartenenza alla comunità scientifica<br />

e sviluppa, parimenti, la capacità ad acquisire una specifica metodologia di lavoro che, pur<br />

essendo patrimonio tipico della medicina legale, è <strong>tra</strong>sversale ad altri ambiti di attività: una<br />

metodologia basata sul rispetto delle norme giuridiche, sulla completezza e sulla chiarezza documentale,<br />

sulla coerenza delle nostre osservazioni, sull’utilizzo di strumenti di lavoro adeguati,<br />

sull’appropriatezza e, soprattutto, sulla <strong>tra</strong>sparenza delle nostre decisioni ricostruibile anche<br />

a posteriori. L’aver, infine, congiuntamente condiviso una serie di azioni-guida che devono<br />

orientare la nos<strong>tra</strong> prassi professionale, ed in particolare:<br />

1) l’idea che l’attività valutativa medico-legale non è es<strong>tra</strong>nea alla <strong>tutela</strong> della salute del cittadino<br />

rafforzando tale <strong>tutela</strong> costituzionalmente garantita, nei limiti e nel rispetto dei<br />

principi di giustizia e di equità cui si ispirano le vigenti disposizioni di legge;<br />

2) la convinzione che la pratica medico-legale non deve essere esercitata in un ottica difensivistica<br />

ma nell’interesse di salute della persona;<br />

3) l’idea che l’appropriatezza non è avulsa dal contesto valutativo di natura medico-legale;<br />

4) la convinzione che il valore aggiunto alla nos<strong>tra</strong> attività è dato dalla capacità di sostenere<br />

al meglio il rapporto comunicativo/relazionale con la persona e/o con i caregivers.


❚ 3.4 La gestione del rischio (del contenzioso)<br />

È, quanto mai singolare che la nozione di rischio non sia stata compiutamente analizzata in<br />

riferimento all’attività medico-legale o meglio che l’elaborazione dottrinale si sia limitata,<br />

peraltro in un’epoca del tutto recente, a coglierne un aspetto del tutto peculiare: mi riferisco<br />

al cosiddetto problema dei «falsi invalidi» che è stato studiato, in particolare, con lo scopo<br />

di proporre una specifica metodologia peritale nel contesto di rilevanza penale a supporto<br />

tecnico del magis<strong>tra</strong>to per confermare l’ipotesi accusatoria di falsità ideologica [22 e 24].<br />

La circostanza è singolare se pensiamo agli s<strong>tra</strong>ordinari contributi di proposta e di riflessione<br />

che la nos<strong>tra</strong> disciplina ha saputo fornire all’attuale dibattito che caratterizza la gestione<br />

del rischio clinico (politiche di risk management) che – lo ricordo – è uno degli strumenti<br />

della Clinical governance.<br />

Eppure la nozione di rischio che caratterizza anche la nos<strong>tra</strong> operatività è ancora sfumata e<br />

generiche sono, pertanto, le politiche finalizzate al suo contenimento o, meglio, alla sua<br />

strutturata gestione.<br />

Evidentemente anche la nos<strong>tra</strong> sfera di attività valutativa è, al pari dell’attività clinica, gravata<br />

da rischi che, più estensivamente, a quanto appare possono essere ricondotti: 1) ad una<br />

valutazione (in)-appropriata per difetto; 2) ad una valutazione (in)-appropriata per eccesso<br />

prodotta da un errore di valutazione; 3) al contenzioso giudiziario promosso dagli assistiti<br />

per il riconoscimento del diritto negato in via amminis<strong>tra</strong>tiva.<br />

Il rischio di cui al punto sub. 1 e sub. 2 si diversifica dal rischio sub. 3 per una serie di fattori:<br />

soprattutto perché i due rischi, a differenza del terzo, non necessariamente producono<br />

un contenzioso giudiziario che, tuttavia, è connaturato ad en<strong>tra</strong>mbi. Situazione, questa, che<br />

può portarci ad un sotto-stima di en<strong>tra</strong>mbi nella convinzione che ciò che è possibile non<br />

sempre è destinato a realizzarsi e che, dovendo scegliere <strong>tra</strong> i due, l’attenzione prevalente è<br />

da porre sul rischio sub. 2 non foss’altro perché esso è fonte, anche per il medico legale, di<br />

responsabilità penale.<br />

Questa posizione, che modula negativamente anche la nos<strong>tra</strong> prassi professionale orientandola<br />

progressivamente in senso difensivistico, urta contro il paradigma che sostiene il nostro<br />

statuto professionale (la <strong>tutela</strong> solidale della salute) e che ci consente di gerarchizzare,<br />

come avrò modo di argomentare in sede di conclusioni, i molti problemi che oggi caratterizzano<br />

l’attuale sistema di sicurezza sociale.<br />

Se ci riconosciamo all’interno di questo statuto è chiaro che la nos<strong>tra</strong> condotta professionale<br />

dovrà essere particolarmente attenta ai diritti delle persone che dovranno essere declinati<br />

at<strong>tra</strong>verso l’organizzazione responsabile della prassi superando la «gabbia» (la regolazione<br />

in cui la prassi è as<strong>tra</strong>ttamente predefinita dalle norme) e l’«acqua» (la de-regolazione in cui<br />

la prassi diventa anarchia, arbitrio, improvvisazione), animati da un anelito di giustizia (non<br />

carità) sociale nel tentativo di rendere le norme appropriate alle necessità della collettività;<br />

e questa organizzazione responsabile della prassi non può non avvenire anche at<strong>tra</strong>verso<br />

99<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

100<br />

l’analisi e la gestione del rischio che, per quanto ci riguarda, assume connotati probabilmente<br />

diversi (e probabilmente più ampi) rispetto a quello più tipicamente clinico.<br />

Le azioni di contenimento e di riduzione del rischio po<strong>tra</strong>nno avvenire nelle seguenti direzioni<br />

che, ovviamente, pur avendo caratteristiche del tutto tipiche in relazione alla natura<br />

del medesimo, dovranno essere sinergicamente strutturate con programmi a cadenza almeno<br />

annuale da inserire nei nostri piani di attività:<br />

a) la formazione continua del personale;<br />

b) la predisposizione di un piano di attività con individuazione preventiva degli standard<br />

di qualità e con carichi di lavoro adeguati;<br />

d) il monitoraggio sistematico di tutti gli eventi critici finalizzato a comprenderne le cause,<br />

spesso riferibili a disfunzioni organizzative;<br />

e) il controllo, a campione, di un numero pre-determinato di cartelle cliniche individuali<br />

per verificarne la completezza, la coerenza e l’appropriatezza dell’epicrisi medico-legale;<br />

f) l’audit clinico riguardo ai casi «difficili» e/o «controversi»;<br />

g) la gestione diretta, sul piano tecnico, del contenzioso giudiziario.<br />

Se la formazione continua del personale è uno strumento di garanzia a supporto della qualità<br />

valutativa che si avvale, oggi, di strumenti di s<strong>tra</strong>ordinaria pregnanza quali quelli offerti<br />

dalla formazione sul campo, riguardo agli standard organizzativi che devono caratterizzare<br />

la nos<strong>tra</strong> prassi professionale non abbiamo purtroppo ancora raggiunto un accordo e poco<br />

si è al riguardo discusso: basti dire che non esistono, a tutt’oggi, strumenti documentali<br />

accreditati da utilizzare a sostegno del processo valutativo eccezione fatta per il Modello<br />

A/San che non è comunque uno strumento adeguato per la raccolta documentale, che non<br />

abbiamo raggiunto un accordo (ancorché di massima) riguardo ai tempi necessari per la visita<br />

medica e che non abbiamo, ancora, definito at<strong>tra</strong>verso quali strumenti di valutazione<br />

graduare le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età in relazione<br />

alla impossibilità non tanto di deambulare in maniera autonoma quanto a quella di compiere<br />

gli atti quotidiani della vita.<br />

La mancata individuazione di standards di qualità a sostegno del processo valutativo ci espone,<br />

evidentemente, a tutta una serie di rischi e di incidenti che, pur non provocando lesioni<br />

dirette dell’integrità psico-fisica della persona, sono comunque da evitare at<strong>tra</strong>verso opportuni<br />

azioni orientate alla sicurezza che devono far parte del nostro piano di attività.<br />

Particolare rilievo assume, a tale riguardo, il monitoraggio sistematico di tutti gli advers events<br />

che, nel nostro ambito, possono essere di varia tipologia: dalla semplice protesta del cittadino<br />

– che deve essere gestita in maniera corretta verificando, con gli ormai consueti strumenti di<br />

lavoro del risk management, il rispetto degli standard di qualità e l’intero processo organizzativo<br />

– al contenzioso giudiziario che deve essere gestito in maniera attiva e particolarmente attenta,<br />

sia con un esame in pre-contenzioso (sempre che sia accettato dalla parte ricorrente) sia,<br />

soprattutto, partecipando attivamente alle operazioni peritali disposte dal giudice.


Queste due azioni organizzative risultano essere del tutto s<strong>tra</strong>tegiche per le nostre organizzazioni.<br />

Il monitoraggio sistematico degli eventi avversi ha l’indubbio vantaggio di andare sistematicamente<br />

a rivedere la nos<strong>tra</strong> organizzazione modificandola in relazione agli errori, coerentemente<br />

al processo di miglioramento continuo della qualità; la nos<strong>tra</strong> partecipazione attiva<br />

al contenzioso giudiziario, assieme al tentativo di risolvere il caso con un esame in precontenzioso,<br />

riduce la litigiosità fino a ridurla praticamente a zero come è da qualche anno<br />

avvenuto nel mio contesto territoriale (nel 2006 abbiamo avuto un solo caso di contenzioso<br />

giudiziario in ambito di invalidità <strong>civile</strong> che si è concluso con una sentenza a noi favorevole<br />

mentre non abbiamo avuto alcun contenzioso giudiziario in punto di riconoscimento<br />

dell’handicap).<br />

L’audit clinico e la verifica a campione della completezza e coerenza delle cartelle cliniche<br />

personali di cui ho dato in precedenza atto costituiscono altre azioni organizzative che i Servizi<br />

di medicina legale del Servizio sanitario nazionale debbono saper responsabilmente<br />

strutturare per il contenimento dei rischi e, soprattutto, per il miglioramento continuo della<br />

qualità e per l’esercizio costante della responsabilità cui ci orienta la Clinical governance.<br />

▼ 4. Conclusioni<br />

Che il nostro sistema di sicurezza sociale sia da (ri)-pensare, riformandolo e (ri)-vitalizzandolo<br />

nel suo impianto complessivo con la definizione di criteri univoci effettivamente modulati<br />

sull’istanza di integrazione e di rimozione delle difficoltà dei cittadini disabili, è un’esigenza<br />

ormai fortemente consolidata e sulla quale esiste, oggi, un’ampia convergenza testimoniata<br />

da un profondo «malessere» che, da tempo, <strong>tra</strong>spare nella <strong>tra</strong>ttatistica [22] e nell’ampia<br />

elaborazione medico-legale; malessere che si è manifestato a più riprese e che si è, nell’ultimo<br />

decennio, vieppiù concen<strong>tra</strong>to sulla critica al sistema tabellare enunciato dal decreto legislativo<br />

23 novembre 1988, n. 509 («Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e<br />

malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime<br />

categorie, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291») e reso esecutivo,<br />

dopo tre anni, con il decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992 che ha approvato<br />

le nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità e definito le modalità d’utilizzo<br />

delle medesime, con l’intento, più o meno dichiarato, di stimolare il l egislatore ad una riforma<br />

sostanziale del welfare non sempre a misura dei bisogni di salute espressi dai cittadini<br />

disabili e non sempre coerente con i principi generali della nos<strong>tra</strong> Carta costituzionale.<br />

Anche alla luce della mia personale esperienza mi chiedo, tuttavia, se questo è il solo problema<br />

o se, invece, le criticità siano oggi molteplici e se ci sia, soprattutto, la possibilità di (ri)orientarne<br />

la gerarchia sulla base di un preventivo accordo che dovremmo essere comunque<br />

in grado di raggiungere in via preventiva.<br />

101<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

102<br />

Personalmente ritengo che l’idea-chiave che gerarchizza il groviglio dei nostri problemi è<br />

l’idea stessa di medicina legale pubblica o, più opportunamente, il modello entro il quale la<br />

nos<strong>tra</strong> disciplina deve sapersi responsabilmente collocare. Questo modello, per la maggior<br />

parte di noi, è un modello che, mutuando la nos<strong>tra</strong> posizione nella pratica forense, è di assoluta<br />

terzietà rispetto alle parti e di equi-distanza rispetto agli interessi legittimi in gioco;<br />

per pochi altri è invece la capacità (e la consapevolezza) di realizzare un’azione professionale<br />

a più ampio raggio che, <strong>tra</strong>scendendo il modello precedente pur senza rinunciare alla nos<strong>tra</strong><br />

specifica impostazione metodologica, deve essere orientata alla <strong>tutela</strong> solidaristica della<br />

salute che si realizza con un impegno particolarmente attento specie riguardo alle persone<br />

più deboli e più fragili.<br />

La questione non è marginale come potrebbe apparire, prima facie, ma di tutta evidenza per<br />

il futuro della nos<strong>tra</strong> disciplina di cui siamo comunque responsabili.<br />

A favore del primo modello va certamente la nos<strong>tra</strong> secolare <strong>tra</strong>dizione culturale e la nos<strong>tra</strong><br />

specifica formazione universitaria che è stata particolarmente attenta ad orientarci verso<br />

quello stile che, nella prassi forense, è garanzia del livello di terzietà <strong>tra</strong> gli interessi in gioco<br />

ed a supporto tecnico dell’autorità giudicante; autorità che resta, in tale contesto, non solo<br />

il mandante della nos<strong>tra</strong> azione professionale ma chi la condiziona (con la formulazione di<br />

espliciti quesiti che circoscrivono il campo ed il nostro raggio d’azione), dunque il nostro<br />

destinatario principale ed il nostro interesse prevalente che, per fini di natura esclusivamente<br />

processuale, finisce con lo scotomizzare gli altri interessi espressi dalle parti in gioco, spesso<br />

legittimi ancorché <strong>tra</strong> loro costantemente con<strong>tra</strong>stanti.<br />

Il secondo modello non trova, invece, esplicito riferimento nella nos<strong>tra</strong> <strong>tra</strong>dizione e nella<br />

nos<strong>tra</strong> formazione universitaria. Chi di noi lo sostiene a fondamento della prassi sa perfettamente<br />

che il paradigma fondante è del tutto recente anche se l’idea madre che lo anima è<br />

da ricondurre a quanto previsto dalla legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale:<br />

legge che, con grandissima lungimiranza e, se vogliamo, con s<strong>tra</strong>ordinario coraggio,<br />

ha riconosciuto alla medicina legale pubblica parità di rango rispetto alla cura, alla riabilitazione<br />

ed alla prevenzione, ponendola <strong>tra</strong> le articolazioni fondamentali del Servizio sanitario<br />

nazionale a garanzia del principio generale sancito dall’art. 32 della nos<strong>tra</strong> Carta costituzionale.<br />

Di questo principio informatore abbiamo saputo cogliere però solo alcune sfaccettature.<br />

Ci siamo battuti con forza, per molti anni e – diciamolo pure – con alterne fortune, per l’istituzione<br />

dei Servizi di medicina legale e per sot<strong>tra</strong>rre ai colleghi igienisti competenze che riteniamo<br />

pertinenti con la nos<strong>tra</strong> sfera di operatività; ma forse, non abbiamo connotato con<br />

la medesima forza quel viraggio di stile rispetto al passato che si imponeva per caratterizzarci<br />

e non siamo riusciti a dare un volto nuovo alla nos<strong>tra</strong> disciplina non tanto rispetto al sapere<br />

quanto, invero, ai modi ed ai valori che devono con<strong>tra</strong>ddistinguere le nostre azioni professionali.


Sottolineo un adagio che ho già formulato alcuni anni fa, in occasione del Convegno nazionale<br />

svoltosi a Ferrara nel 2004, discutendo riguardo all’esegesi interpretativa dell’handicap<br />

in situazione (con connotazione) di gravità [9]. A me sembra che la s<strong>tra</strong>da su cui dobbiamo<br />

incamminarci non è più quella della terzietà e che è del tutto necessario imboccare,<br />

non abdicando al nostro sapere ed alla nos<strong>tra</strong> impostazione metodologica, una s<strong>tra</strong>da nuova,<br />

(ri)-umanizzando – per così dire – il nostro sapere che, incline a quelle che sono le esigenze<br />

di giustizia della pratica forense, non ha ancora acquistato piena dimestichezza con il<br />

territorio e con le esigenze di salute delle persone, che ha esasperato il tecnicismo orientato<br />

a produrre operazioni (non prestazioni) esponendoci al rischio di «operare senza fare» e di<br />

fungere, a seconda delle circostanze storiche, da «ammortizzatori sociali» e/o da «contenitori<br />

della spesa pubblica» ed a porre in secondo ordine la <strong>tutela</strong> solidaristica della salute ed i<br />

bisogni che esprimono i soggetti più deboli e fragili.<br />

Il connotato che, a mio modo di vedere, non abbiamo ancora acquisito e che è fondamentale<br />

per un sapere pratico quale è il nostro è la libertà: il medico legale che accetta di consegnarsi<br />

ad una razionalità puramente tecnica e che usa le norme senza saperle interpretare correttamente<br />

nell’interesse di salute delle persone è come se accettasse di operare at<strong>tra</strong>verso condotte<br />

pre-ordinate, come le lavatrici at<strong>tra</strong>verso i programmi pre-impostati di lavaggio.<br />

Qualunque scienza non è un insieme di nozioni acquisite, un formulario, ma è una lingua:<br />

un insieme, cioè, di forme e di regole che vivono nel tempo, in un certo tempo, per una massa<br />

parlante, anche in funzione della sua comprensibilità (readibility).<br />

La scienza – e la medicina legale non può assolutamente essere avulsa da questo processo –<br />

deve essere, dunque, una cultura che si occupa del reale, è un linguaggio che non fotocopia<br />

il reale così come è oppure passivamente ma raccorda la <strong>realtà</strong> al nostro modo di pensarla,<br />

di comprenderla e di interpretarla; ed è un nostro preciso dovere il rappresentare – interpretandole<br />

e non usandole – le norme e le regole, assumendoci la responsabilità di utilizzarle,<br />

con equità e giustizia (non carità) sociale, nell’interesse prioritario di chi accede motivatamente<br />

ai nostri Servizi se il nostro statuto ontologico è quello di essere dei professionisti che<br />

operano perseguendo la logica della <strong>tutela</strong> solidaristica della salute nell’interesse, costituzionalmente<br />

garantito (art. 32), del singolo e dell’intera collettività.<br />

103<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

104<br />

❚ Bibliografia<br />

1. Benciolini P., La Medicina legale nel Servizio sanitario nazionale a dieci anni dalla Legge<br />

833. Chiusura fallimentare, ordinaria amminis<strong>tra</strong>zione o svolta innovatrice e qualificante<br />

per la disciplina?, «Rivista italiana di Medicina Legale», 4, 1988, p. 1055 ss.<br />

2. Canadian council on health services accreditation, Indicatori di performance, Centro<br />

scientifico editore, Torino, 2001.<br />

3. Carlini L., Bacci M., Attività di verifica in ambito di invalidità <strong>civile</strong>: una proposta di linee-guida<br />

medico-legali, «Rivista italiana di Medicina Legale», 1, 2000, p. 69 ss.<br />

4. Cembrani F., Il ruolo della medicina legale nella <strong>tutela</strong> assistenziale degli invalidi civili,<br />

Temi Editore, Trento, 1991.<br />

5. Cembrani F., Rodriguez D., in Invalidità <strong>civile</strong> e libertà dal bisogno, Introduzione, Trento,<br />

L’Editore, 1990.<br />

6. Cembrani F., Handicap in situazione di gravità. Quale definizione, in Atti del Seminario<br />

nazionale di studio sulle politiche di intervento a favore dei disabili gravi, S. Benedetto<br />

del Tronto 9-10 febbraio 2001, a cura del Centro di ricerca e documentazione sulla<br />

disabilità Regione Marche, Assessorato ai Servizi sociali, 2002.<br />

7. Cembrani F., Larentis C., Merz F., Gottardi S., L’anagrafe dell’handicap nella Provincia<br />

autonoma di Trento: il bilancio dell’attività della Commissione Sanitaria prevista dall’art.<br />

4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 a dieci anni dalla approvazione della Legge quadro<br />

sull’handicap, «Difesa Sociale», 3, 2003, p. 113 ss.<br />

8. Cembrani F., L’handicap in situazione (con connotazione) di gravità: quale chiave di lettura<br />

per la definizione, Iura Medica, 3, 2003, p. 519 ss.<br />

9. Cembrani F., Esegesi e limiti del concetto di handicap in situazione di gravità, in Atti del<br />

Convegno nazionale «Menomazione, capacità, partecipazione: metodologia medicolegale<br />

per l’accertamento delle disabilità civili. Prospettive di riforma del sistema di sicurezza<br />

sociale per una migliore integrazione del cittadino disabile», Ferrara 18-20 marzo<br />

2004, Noceto (Parma), Edizioni Essebiemme, 2005.<br />

10. Cembrani F., La Medicina Legale nella Provincia autonoma di Trento alla luce della deliberazione<br />

n. 386 approvata dalla Giunta provinciale di Trento il 21 febbraio 2003: bilancio<br />

«fallimentare», politica «di saldo» o «scelta innovatrice» per la Disciplina?, in Atti del Convegno<br />

nazionale «Menomazione, capacità, partecipazione: metodologia medico-legale<br />

per l’accertamento delle disabilità civili. Prospettive di riforma del sistema di sicurezza sociale<br />

per una migliore integrazione del cittadino disabile», Ferrara 18-20 marzo 2004, Noceto<br />

(Parma), Edizioni Essebiemme, 2005.<br />

11. Cembrani F., Prospettive attuali e future nella valutazione dello stato di bisogno: esperienze<br />

a confronto, in Atti del Convegno nazionale «La società di tutti. Nuove politiche per<br />

la famiglia, disabili e non autosufficienti», Trento 30 settembre - 1° ottobre 2004, Edizioni<br />

Provincia autonoma di Trento.


12. Cembrani F., Noro G., cfr. voce Valutazione multi-dimensionale, in Lavorare con la cronicità,<br />

Roma, Carocci Faber Edizioni, 2004.<br />

13. Cembrani F., Rodriguez D., Aprile A., Arseni A., La libertà dallo stato di bisogno: l’evoluzione<br />

normativa e la situazione attuale, in (a cura di Cembrani F.) Disabilità e libertà dal bisogno.<br />

L’anagrafe dell’handicap della Provincia autonoma di Trento, Erickson Editore, Trento, 2005.<br />

14. Cembrani F., Evoluzione concettuale dell’handicap: la legge n. 104/1992 verso una futura<br />

applicazione, in Atti del Convegno nazionale «Dalla valutazione dell’invalidità <strong>civile</strong><br />

a quella biopsicosociale: il percorso della diagnosi funzionale dalla legge 104/92 all’Icf»,<br />

L’Aquila 11-13 maggio 2006, in corso di stampa.<br />

15. Cembrani F., La valutazione della demenza nell’ambito medico-legale per la concessione<br />

dei benefici di invalidità <strong>civile</strong>, in Atti del 51° Congresso nazionale della Società italiana<br />

di Gerontologia e Geriatria (Firenze, 29 novembre - 3 dicembre 2006), Pacini Editore,<br />

Ospedaletto (Pisa), p. 289 ss.<br />

16. Cembrani F., Del Vecchio S., Bavaresco S., Baldantoni E., Le «difficoltà persistenti» a<br />

svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età e l’«indennità di accompagnamento»: vecchi<br />

e nuovi problemi nella valutazione medico-legale dell’invalidità <strong>civile</strong>, in corso di stampa.<br />

17. Cembrani F., Proposta di (ri)-vitalizzazione in invalidità <strong>civile</strong>, in Atti del 5° Congresso<br />

nazionale del Coordinamento dei medici legali nelle aziende sanitarie «Processi avanzati<br />

e priorità della Medicina legale del Servizio sanitario nazionale» (Genova 8-11 novembre<br />

2006), in corso di stampa.<br />

18. Introna F., Scorretti C., Aspetti medico-legali del falso invalido, in Atti del 3° Congresso<br />

nazionale del Coordinamento dei medici legali delle Aziende sanitarie (Ferrara 18-20<br />

marzo 2004), Edizioni Essebiemme, Noceto (Parma), 2005.<br />

19. Istitute of Medicine, Guidelines for clinical practice: from development to use, Washington<br />

D.C., National Academy Press, 1992.<br />

20. Martelloni M., Relazione introduttiva del Coordinatore nazionale Comlas, in Atti del<br />

3° Congresso nazionale del Coordinamento dei medici legali delle Aziende sanitarie<br />

(Ferrara 18-20 marzo 2004), Edizioni Essebiemme, Noceto (Parma), 2005.<br />

21. Martini M., Scorretti C., L’invalidità <strong>civile</strong>, Essebiemme Editore, Noceto (Parma), 1999.<br />

22. Martini M., Dal Monte D., I falsi invalidi: la discrezionalità di valutazione nella consulenza<br />

tecnica e nella perizia disposta dal Magis<strong>tra</strong>to, in Atti del 3° Congresso nazionale<br />

del Coordinamento dei medici legali delle Aziende sanitarie (Ferrara 18-20 marzo<br />

2004), Edizioni Essebiemme, Noceto (Parma), 2005.<br />

23. 6° Rapporto sulle politiche della cronicità in Italia, Roma, Cittadinanza attiva, 2006.<br />

24. Ricci P., Martinetti V., Panarese F., Scorretti C., I cosiddetti falsi invalidi. Criteri di valutazione<br />

medico-legale in ambito penale, Rivista italiana di medicina legale, 1993; 3: p. 601 ss.<br />

25. Vagnoli Terrosi E., Le linee guida per la pratica clinica: valenze e problemi medico-legali,<br />

Rivista italiana di medicina legale, 1999; 1, pp. 189 ss.<br />

105<br />

Relazioni


Quaderni<br />

di Medicina Legale del Lavoro<br />

Gli aspetti psico-sociali negletti<br />

di Franca Zoli *<br />

La persona che presenta domanda di invalidità è di per sé in una situazione di<br />

debolezza, di inferiorità: qualcosa (una malattia, un incidente ecc.) ha cambiato<br />

la sua vita, deve per prima cosa accettarsi. La persona con problematicità psichiche<br />

fa fatica, più degli altri, ad accettare il suo malessere e la difficoltà degli operatori<br />

dei Cps sta proprio nel convincere i loro utenti a presentare la domanda.<br />

Un primo aspetto riguarda il linguaggio: a volte viene inavvertitamente usato con il<br />

malato un linguaggio specialistico senza curarsi di <strong>tra</strong>durlo. Raramente questi si fa coraggio<br />

e chiede una spiegazione. Molte volte non ci si sofferma a chiedere bene al paziente<br />

cosa si sente. Ci sono poi malati che parlando esagerano smisuratamente i sintomi<br />

e magari un mal di testa da impazzire in persone che peraltro non sembrano molto<br />

sofferenti è spesso un malessere psicosomatico; spesso invece frettolosamente alcuni<br />

disturbi vengono diagnosticati come psicosomatici e sono altro.<br />

Non c’è nessuna condizione patologica, nè intervento medico che non si possa spiegare<br />

ai cosiddetti profani in termini di uso quotidiano. I medici a mio avviso dovrebbero<br />

essere più precisi, ma anche più cauti nel parlare, fornendo una chiara e onesta<br />

spiegazione in parole comprensibili. Alcune pseudo-diagnosi lasciano <strong>tra</strong>sparire quel<br />

difetto dei medici che Eugen Bleuler nel lontano 1919 definiva come «pensiero autistico-indisciplinato<br />

in medicina». Per esempio il dolore psichico è un dolore difficilissimo<br />

da descrivere e qui tocca al medico fornire di volta in volta aiuti per <strong>tra</strong>durre<br />

in parole e formulare esattamente i concetti. Una parola magica è «disturbo circolatorio»:<br />

non c’è quasi mai nessun sintomo o malessere che non venga etichettato come<br />

disturbo circolatorio. In molti casi, dietro a questa formula si nascondono disturbi psicosomatici<br />

o anche malattie serie.<br />

Quando si presentano alla visita ex<strong>tra</strong>comunitari la comprensione può diventare problematica<br />

e allora o si richiede la presenza di un mediatore culturale oppure si spiega all’interessato/a<br />

di farsi accompagnare da un conoscente che conosca bene la lingua italiana.<br />

* Responsabile Ufficio Diritti e politiche sociali Cgil Brescia<br />

107<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

108<br />

Il modificare il nome da disabile in diversamente abile purtroppo non cambia nulla rispetto<br />

al vissuto di questi soggetti.<br />

Vedo quasi tutti i giorni persone che hanno una invalidità <strong>civile</strong>. Mi raccontano dell’imbarazzo<br />

e delle difficoltà che hanno incon<strong>tra</strong>to quando si sono presentati davanti alla Commissione<br />

di invalidità dell’Asl. «Non hanno neppure alzato gli occhi dalle carte che avevano<br />

davanti». Io suggerisco alle persone che vengono nel mio ufficio e devono ancora presentarsi<br />

alla visita di chiedere il diritto alla parola, di farsi sentire e di chiedere un poco di<br />

tempo perché la sensazione di molti invalidi che hanno passato questa esperienza è che sembra<br />

vi siano tanti casi da esaminare e tanta fretta di finire.<br />

Il ruolo dell’assistente sociale all’interno delle Commissioni: mi chiedo se la stessa conosca le<br />

problematiche dei casi che vengono esaminati oppure se si limiti a firmare i verbali, a mio avviso<br />

invece questa figura dovrebbe mettere in rilievo le problematiche sociali dei vari casi.<br />

Il ricorso (oltre alle spese legali) è perdita di tempo perché spesso non va a buon fine; l’alternativa<br />

è la domanda di aggravamento e quindi altri mesi di attesa, al<strong>tra</strong> documentazione,<br />

altre visite specialistiche.<br />

Un altro aspetto importante è la documentazione che viene presentata, quando la domanda<br />

non viene «fil<strong>tra</strong>ta» da un patronato: a volte non viene allegata documentazione sufficiente,<br />

a volte le segretarie delle Commissioni Asl (che peraltro devo dire nella mia provincia<br />

lavorano bene e con le quali ho un rapporto di «rete» proficuo) suggeriscono cosa è meglio<br />

fare, ma non sempre succede...<br />

Inoltre ha senso chiamare a visita persone con patologie «devastanti», l’Alzheimer per esempio,<br />

non sarebbe sufficiente fermarsi al cartaceo, alle dichiarazioni degli specialisti ecc.?<br />

Ho visto verbali con uguali patologie e con diverso punteggio riconosciuto, persone alle quali<br />

veniva prima data, poi tolta, poi ridata la dichiarazione di handicap di gravità nonostante<br />

la situazione personale sia andata sempre più peggiorando (il togliere la gravità di handicap<br />

ad un disabile psichico e quindi la possibilità di lavorare sei ore invece di otto ha avuto come<br />

risultato una forte crisi e un ricovero in reparto psichiatrico che poteva essere evitato!).<br />

Il portare la percentuale al 100% invece che al 95% vuol dire per un disabile poter conciliare<br />

un lavoro a part-time con la pensione di invalidità (limite di reddito: 14.252,72 euro), al<br />

di sotto del 100% il reddito compatibile è talmente ridicolo che varrebbe la pena, a mio avvisto,<br />

di toglierlo (chi non supera 4.171,44 euro lordi?).<br />

A mio avviso non c’è uniformità nei verbali di invalidità. Fa la differenza in che regione, in<br />

che provincia, che Commissione ti esamina e chi è il presidente della stessa. Raramente si<br />

chiede qualcosa alla persona che si «esamina», si ascoltano i problemi che la patologia produce,<br />

i problemi del vissuto quotidiano. Il medico che dovrebbe rappresentare il disabile (il<br />

rappresentante dell’Anmic) a volte si scon<strong>tra</strong> con altri componenti della Commissione che<br />

non sono sempre a favore del disabile! Quando ho posto la questione al presidente dell’Anmic<br />

di Brescia ne è venuta fuori una «questione di stato» di rispetto della privacy ecc., fac-


cio notare che la questione era rimasta <strong>tra</strong> me, una compagna della Medicina del lavoro dell’Asl<br />

– componente di Commissione Asl – e il presidente provinciale Anmic!<br />

Ho visto recentemente due verbali con la medesima diagnosi, due bambini della stessa età,<br />

uno rilasciato in provincia di Brescia, l’altro in provincia di Cuneo – con riconoscimenti diversi:<br />

alla bambina che abita in provincia di Brescia viene rilasciata la dichiarazione di handicap<br />

di gravità, a quella residente in provincia di Cuneo no. E allora mi chiedo: perché questa<br />

difformità di <strong>tra</strong>ttamento?<br />

Mi risulta che è difficile parlare di uniformità soprattutto nei casi di revisione.<br />

Ho saputo per caso che i dializzati hanno diritto al riconoscimento dell’handicap di gravità<br />

e quindi, nel caso dei lavoratori, a tre giorni al mese o alle due ore di riduzione dell’orario<br />

giornaliero di lavoro. Mi ha telefonato una ragazza che stava preparando una tesi su questa<br />

tipologia di ammalati che voleva sapere i loro diritti, ho telefonato alla segretaria della Commissione<br />

Asl che mi ha detto di chiedere al coordinatore dei presidenti delle Commissioni,<br />

il quale tempestivamente e gentilmente mi ha <strong>tra</strong>smesso la documentazione (circolare del<br />

Ministero della Sanità 17 novembre 1998 «Persone in <strong>tra</strong>ttamento dialitico: riconoscimento<br />

dello stato di handicap in situazione di gravità» – Lettera della Regione <strong>Lombardia</strong> 7 gennaio<br />

1999 «parere del Ministero della Sanità sul riconoscimento dello stato di handicap in<br />

situazione di gravità alle persone in <strong>tra</strong>ttamento dialitico»). Queste conoscenze non dovrebbero<br />

avvenire «per caso» ma dovrebbero essere diffuse. Da parte mia ho inserito la notizia<br />

nel sito della Cgil e ho inviato a tutti i miei colleghi una nota informativa ma mi sono<br />

chiesta: quante altre cose utili non arrivano a destinazione?<br />

Le relazioni conclusive della legge 68/99 a volte sono general-generiche e non aiutano gli<br />

operatori dei servizi competenti, i lavoratori e le aziende nel collocare il lavoratore. A volte,<br />

con tutto il rispetto, sono della serie copia-incolla...<br />

D’al<strong>tra</strong> parte un medico del lavoro Asl mi spiegava che essere troppo precisi nell’elencare<br />

tutto ciò che il lavoratore non può fare può comportare il rischio che lo stesso non possa<br />

trovare un lavoro. Ma ci sarà pure un modo per risolvere il problema?<br />

A Brescia abbiamo chiesto nel corso dell’ultima riunione del Comitato tecnico della legge<br />

68 ai due medici dell’Asl di fare una riunione di tutti i componenti le Commissioni invalidi<br />

dell’Asl per rendere le relazioni conclusive della legge 68 più comprensive e più efficaci.<br />

Per esempio ha senso rilasciare relazione conclusiva legge 68 ad una donna di 59 anni che<br />

non è riuscita a trovare un lavoro fino a quel momento, pur essendo iscritta al collocamento<br />

mirato, e che dichiara che tale certificazione a questo punto non le serve più?<br />

La richiesta di accertamento della compatibilità della mansione con la condizione di salute<br />

del lavoratore disabile ai sensi dell’art. 10 della legge 68, che può essere presentata sia da parte<br />

del lavoratore che dell’azienda, è un procedimento che consiglio al lavoratore solo nei casi<br />

estremi (non è possibile risolvere internamente una collocazione alternativa perché vi è rigidità<br />

da parte dell’azienda o non vi è una rappresentanza sindacale che può supportare il<br />

109<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

110<br />

lavoratore, oppure la stessa non è in grado di gestire la situazione, o il sindacato esterno non<br />

può intervenire).<br />

Se l’azienda dimos<strong>tra</strong> di non avere un lavoro adeguato il lavoratore può essere licenziato, e<br />

potrebbe non trovare lavoro se ha una certa età, se non può più fare lavori pesanti. Se non<br />

ha ancora il diritto alla pensione, magari potrebbe prendere la pensione di invalidità ma chi<br />

campa con 250 euro al mese?<br />

Gli può essere rifiutato l’assegno di invalidità o come nel caso che mi si è presentato alcuni giorni<br />

fa potrebbe non avere il requisito contributivo per ottenerlo.<br />

Vi porto l’esempio di una invalidità rifiutata ad una minore:<br />

◗ diagnosi: rettocolite ulcerosa - esofagite da reflusso - gastrite cronica - codice diagnosi<br />

6458 - le conclusioni della relazione clinica della divisione di chirurgia pediatrica<br />

(presentate alla commissione) sono: paziente con rettocolite ulcerosa con recidiva clinica<br />

caratterizzata da sanguinamento rettale. Persiste algia a livello dell’articolazione<br />

sacro-iliaca sin. Si programma valutazione immunologia per indicazione ed eventuali<br />

terapie. Da una verifica con un medico Asl risulta che il codice assegnato ha prodotto<br />

la non invalidità quando invece il codice esatto avrebbe prodotto il riconoscimento<br />

della stessa. La mamma ha presentato domanda di aggravamento. Ho rivisto la<br />

mamma proprio l’altro giorno, la ragazza continua il <strong>tra</strong>ttamento con Infliximab, farmaco<br />

che si è dimos<strong>tra</strong>to efficace nel <strong>tra</strong>ttamento di en<strong>tra</strong>mbe le patologie di cui soffre<br />

ed è in attesa dell’esito della seconda visita.<br />

Mi è capitato in questi giorni il caso di un ragazzo di 19 anni accompagnato dalla madre.<br />

Ha parlato esclusivamente lei così come durante la visita per l’accertamento dell’invalidità.<br />

Dobbiamo tener presente che il genitore con<strong>tra</strong>sta, senza volerlo, l’autonomia del figlio portatore<br />

di handicap per svariati motivi:<br />

◗ si è dedicato a lui fin dall’infanzia, sacrificandosi, e ora non è disposto a cambiare, a<br />

perdere quel ruolo di protettore cui si è abituato negli anni;<br />

◗ senza la sua presenza non saprebbe più vivere, perciò preferisce che il figlio resti accanto<br />

a lui e non socializzi con altri;<br />

◗ lo vorrebbe «sano» e perfetto, perciò continua, direttamente o indirettamente, a porre<br />

l’accento sui suoi limiti e non sulle sue risorse, e in tal modo lo infantilizza;<br />

◗ se il figlio si rendesse autonomo il genitore, si troverebbe solo con il proprio coniuge<br />

e dovrebbe riaffrontare la vita di coppia che ha abbandonato da molto tempo.<br />

Nel caso succitato la percentuale di invalidità concessa è risultata inferiore al 46% senza quindi<br />

la possibilità di inserimento lavorativo. Mi chiedo se i componenti quella commissione si<br />

sono resi conto di cosa voglia dire per quel ragazzo continuare a vivere tutta la giornata con<br />

una madre così ossessiva, che non gli concede nessun spazio, neppure verbale e che si sostituisce<br />

completamente a lui. Era davvero impossibile arrivare alla percentuale (dal 35 al 46%)<br />

che avrebbe consentito l’iscrizione al collocamento mirato e quindi un lavoro? Adesso ho con-


sigliato alla signora di presentare domanda di aggravamento con ulteriore documentazione<br />

(perché parte di quella presentata non era recente e perché non vi era sufficiente documentazione<br />

specialistica).<br />

La percentuale deve essere sempre e per forza legata ai codici diagnosi e alla tabella oppure<br />

la commissione ha uno spazio di autonomia che può portarla ad alzare od abbassare la<br />

percentuale stessa?<br />

E ancora: la dichiarazione giuridica della legge 104 di handicap di gravità risponde ad una<br />

valutazione soggettiva poiché la legge prevede che: qualora la minorazione, singola o plurima,<br />

abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento<br />

assistenziale permamente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di<br />

relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Sembrerebbe che possa essere considerato<br />

portatore di handicap grave un soggetto con una percentuale di invalidità dell’80%<br />

e non può esserlo un soggetto con il 100%. Succede che il giudizio delle commissioni non<br />

è purtroppo sempre uniforme. È possibile trovare un meccanismo che lo renda tale?<br />

Se partiamo dal presupposto che la persona alla quale viene riconosciuta la gravità di handicap<br />

non è in grado di lavorare allora dobbiamo davvero chiarirci le idee e capire perché il<br />

legislatore con la legge 104 ha stabilito i permessi dei tre giorni lavorativi o delle due ore di<br />

riduzione giornaliere per i lavoratori portatori di handicap grave. Se pensiamo che chi ha<br />

un certo tipo di disabilità non possa accedere ad un percorso lavorativo vale la pena davvero<br />

di aprire una discussione.<br />

Soprattutto riguardo ai minori mi sembra che ci siano forti resistenze per rilasciare dichiarazioni<br />

di handicap di gravità.<br />

Al<strong>tra</strong> considerazione: come mai a coloro che sono affetti da sindrome di Down in automatico<br />

si rilascia la dichiarazione di gravità (direttamente dal medico di base) e lo stesso per<br />

esempio non può avvenire per un sordomuto?<br />

Sempre per quanto riguarda la legge 104 l’Inps ha stabilito che se in famiglia c’è un familiare<br />

che può assistere l’ammalato allora deve essere negato al lavoratore che fa richiesta del permesso<br />

dei tre giorni. In alcuni casi io consiglio di allegare alla domanda della 104 la documentazione<br />

medica che attesta l’impossibilità da parte per esempio del coniuge di gestire da<br />

solo/a il congiunto (vedi persone allettate, di grossa corporatura, persone assistite a domicilio<br />

ma che hanno l’Alzheimer ecc.).<br />

Un lavoro di «rete» <strong>tra</strong> i medici dell’Inps, i medici di base che preparano l’anamnesi da allegare<br />

alla richiesta di accertamento di invalidità e i medici delle Commissioni Asl, nel rispetto<br />

delle proprie autonomie professionali forse risolverebbe alcuni problemi. È un’utopia?<br />

111<br />

Relazioni


Quaderni<br />

di Medicina Legale del Lavoro<br />

Il ruolo del medico del lavoro della Asl nella valutazione<br />

delle capacità lavorative dei portatori di handicap<br />

e nel Comitato tecnico provinciale disabili<br />

di Giuseppe Leocata *<br />

Il percorso <strong>tra</strong> la solitudine della propria casa e<br />

il lavoro con altre persone.<br />

I disabili devono imparare a camminare su due<br />

binari non sempre paralleli e dritti: uno è il<br />

mondo che la nascita o un evento negativo della<br />

vita ha reso più difficile, l’altro siamo noi e<br />

quello che sappiamo/vogliamo fare per loro.<br />

▼ Premessa<br />

L’argomento <strong>tra</strong>ttato nel presente capitolo 1 è inerente al ruolo e alle funzioni del<br />

medico del lavoro che opera nell’ambito della Azienda sanitaria locale (Asl) nei diversi<br />

momenti dell’approccio con il disabile: la partecipazione alla Commissione di<br />

prima istanza per l’invalidità <strong>civile</strong>, la valutazione delle capacità lavorative del soggetto<br />

(ai sensi della legge 68/99), il ruolo nell’ambito del Comitato tecnico provinciale<br />

disabili.<br />

Il medico del lavoro della Asl che prende parte alla valutazione delle capacità lavorative<br />

dei soggetti portatori di handicap viene in genere «reclutato» nell’ambito del Dipartimento<br />

di prevenzione (in particolare il Servizio prevenzione sicurezza ambienti<br />

lavoro) e ha il compito di contribuire alla formulazione del giudizio globale del<br />

* Medico del lavoro Asl Melegnano (Mi)<br />

1 Il presente capitolo è <strong>tra</strong>tto dal volume: Linee guida n. 20 «Disabilità e lavoro», elaborate dal Consorzio<br />

per l’accreditamento e aggiornamento in Medicina del Lavoro, dalla Società italiana di medicina<br />

del lavoro e igiene industriale e dalla Fondazione Salvatore Maugeri – Clinica del lavoro e<br />

della riabilitazione – e finalizzate alla formazione continua e all’accreditamento del medico del lavoro,<br />

pubblicate dalla Tipografia Pi-Me Editrice s.r.l., Pavia, nel 2006.<br />

117<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

118<br />

soggetto disabile e di integrare quanto espresso per competenza dalla Commissione di prima<br />

istanza per l’invalidità <strong>civile</strong>, con una relazione dettagliata circa le «potenzialità» del<br />

soggetto e la compatibilità <strong>tra</strong> la sua capacità lavorativa e un ventaglio di ambiti lavorativi<br />

il più possibile confacenti il suo stato psico-fisico.<br />

Nell’ambito del Comitato tecnico provinciale disabili, i medici del lavoro afferenti alle Asl<br />

di riferimento territoriale garantiscono la loro professionalità, la loro capacità di «lettura»<br />

dei diversi cicli produttivi e dei relativi rischi lavorativi, mettono a disposizione la loro conoscenza<br />

degli insediamenti produttivi e di servizi siti nei territori di loro specifica competenza<br />

e, a seguito di <strong>formale</strong> indicazione del Comitato tecnico, provvedono alla gestione<br />

dei ricorsi da parte di aziende o di lavoratori in caso di mancato adattamento al lavoro<br />

di singole persone disabili nelle specifiche <strong>realtà</strong>.<br />

Si è ritenuto opportuno esporre in premessa alcuni aspetti generali e le principali definizioni<br />

correlati alle competenze e ai giudizi espressi della Commissione di prima istanza per<br />

l’invalidità <strong>civile</strong> e della Commissione medica di verifica, al fine di permettere un inquadramento<br />

della problematica dell’invalidità <strong>civile</strong> utile anche per l’attività dei medici del<br />

lavoro delle Asl.<br />

Nelle tabelle 1 e 2 si illus<strong>tra</strong>no i criteri generali per l’assegnazione/non assegnazione dei<br />

benefici economici in relazione ai diversi codici di invalidità definiti nell’ambito delle<br />

Commissioni per l’invalidità <strong>civile</strong>.<br />

Nella tabella 3, <strong>tra</strong>tta dal testo citato in nota 2 , si illus<strong>tra</strong>no sinteticamente le diverse prestazioni<br />

economiche previdenziali e i requisiti di infermità/invalidità/inabilità per ottenerle,<br />

con i relativi riferimenti normativi. «Questo tipo di prestazioni sono legate alla<br />

posizione previdenziale del soggetto e sono erogate dall’Inps, dall’Inpdap (per i dipendenti<br />

delle Amminis<strong>tra</strong>zioni pubbliche) e dagli altri enti di riferimento. Fermo restando<br />

che ogni ordinamento previdenziale o assistenziale stabilisce quali requisiti siano necessari<br />

per lo status di invalido, una certa uniformità è stata apportata dalla legge<br />

335/95, che ha stabilito i criteri per la progressiva armonizzazione del settore pubblico<br />

e di quello privato» 3 .<br />

2 Guida pratica - Invalidità & Handicap per la gestione delle problematiche di invalidi civili, ciechi e sordi,<br />

Pietro Ferri, Marco Aquilani, Giovanna Saraceno, Il Sole 24 Ore Pirola, Milano, 2 a edizione, maggio<br />

2006; per approfondimenti utili, si rimanda a questa ampia ed esaustiva <strong>tra</strong>ttazione delle problematiche<br />

connesse agli aspetti della invalidità <strong>civile</strong> e dell’handicap.<br />

3 Vedi nota precedente.


Tabella 1 - Soggetti con «benefici economici»<br />

Sedi Ufficio invalidi civili Asl: ………………………………………………………………..<br />

Benefici economici a favore delle persone invalide civili, ciechi civili e sordi<br />

(vedere la corrispondenza del codice barrato sul verbale di invalidità)<br />

03 Le persone invalide civili nei cui confronti sia stata accertata una riduzione delle capacità<br />

lavorative pari o superiore al 74% hanno diritto ad un assegno mensile concesso dal Ministero<br />

dell’Interno; la relativa competenza amminis<strong>tra</strong>tiva è dell’Ufficio concessioni economiche della<br />

Asl competente.<br />

Per i soggetti (uomini <strong>tra</strong> i 18 e i 64 anni, donne <strong>tra</strong> i 18 e i 59 anni) che intendono usufruire<br />

del suddetto assegno è obbligatoria l’iscrizione alle liste del servizio per l’occupazione delle categorie<br />

protette (vedi Lavoro). Inoltre hanno diritto alla fornitura di protesi e ausili e all’esenzione<br />

del ticket, correlati all’infermità invalidante riconosciuta. È necessario rivolgersi allo sportello amminis<strong>tra</strong>tivo<br />

del distretto di residenza muniti della fotocopia del Verbale di invalidità <strong>civile</strong>.<br />

04 Alle persone invalide civili di età compresa fra i 18 e i 65 anni nei cui confronti sia stata<br />

accertata una totale e permanente inabilità lavorativa (100%) è concessa dal Ministero dell’Interno<br />

una pensione di inabilità, non reversibile, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo<br />

a quello della presentazione della domanda per l’accertamento di invalidità <strong>civile</strong> (legge<br />

118/71); il pagamento della pensione di inabilità avverrà previo accertamento delle condizioni<br />

economiche da parte dell’Ufficio Concessioni economiche della Asl competente. Inoltre hanno<br />

diritto alla fornitura di protesi e ausili e all’esenzione del ticket, correlati all’infermità invalidante<br />

riconosciuta. È necessario rivolgersi allo sportello amminis<strong>tra</strong>tivo del distretto di residenza muniti<br />

della fotocopia del Verbale di invalidità <strong>civile</strong>.<br />

05 e 06 Alle persone invalide civili totalmente inabili, senza limite di età e nei cui confronti<br />

la Commissione di prima istanza abbia accertato l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente<br />

di un accompagnatore o l’incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita e che quindi<br />

abbisognano di assistenza continua, è concessa dal Ministero dell’Interno una indennità di accompagnamento<br />

non reversibile (legge 18/80), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo<br />

a quello della presentazione della domanda per l’accertamento di invalidità <strong>civile</strong> (legge<br />

118/71); tale beneficio è incompatibile alla condizione di ricovero in lungodegenza o riabilitazione<br />

con retta a totale carico del Servizio sanitario nazionale (Ssn). La verifica di questa condizione<br />

avverrà da parte dell’Ufficio concessioni economiche della Asl competente. Per le persone<br />

in età lavorativa viene concessa anche la pensione di invalidità previo accertamento delle condizioni<br />

economiche. Inoltre hanno diritto alla fornitura di protesi e ausili e all’esenzione del ticket,<br />

correlati all’infermità invalidante riconosciuta. È necessario rivolgersi allo sportello amminis<strong>tra</strong>tivo<br />

del distretto di residenza muniti della fotocopia del Verbale di invalidità <strong>civile</strong>.<br />

119<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

120<br />

07 Le persone di età inferiore ai 18 anni, deambulanti e non deambulanti e con difficoltà persistenti<br />

a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e se frequentano le scuole dell’obbligo<br />

pubbliche o private di ogni ordine e grado, dagli asili nido in avanti, o corsi di addes<strong>tra</strong>mento<br />

o centri ambulatoriali di riabilitazione e che non siano ricoverati a tempo pieno presso<br />

strutture socio-sanitarie a carico dello Stato, per il periodo di frequenza hanno diritto ad una indennità<br />

di frequenza erogata dal Ministero dell’Interno a seguito della verifica dei requisiti economici<br />

da parte dell’Ufficio concessioni economiche della Asl.<br />

N.B. Si ricorda che il minorenne invalido <strong>civile</strong>, al compimento della maggiore età, deve presentare<br />

una nuova domanda ai fini della conferma dell’invalidità<br />

08 Le persone affette da cecità parziale (legge 382/70) hanno diritto ad un’indennità speciale<br />

(senza limite di età) ed alla pensione di cecità (senza limite di età), non reversibili e concesse dal<br />

Ministero dell’Interno a seguito della verifica dei requisiti economici da parte dell’Ufficio concessioni<br />

economiche della Asl competente.<br />

Inoltre hanno diritto alla fornitura di protesi e ausili e all’esenzione del ticket, correlati all’infermità<br />

invalidante riconosciuta. È necessario rivolgersi allo sportello amminis<strong>tra</strong>tivo del distretto<br />

di residenza muniti della fotocopia del Verbale di invalidità <strong>civile</strong>.<br />

09 Le persone affette da cecità assoluta (legge 382/70) hanno diritto ad un’indennità di accompagnamento<br />

(senza limiti di età) ed alla pensione di cecità (maggiore di 18 anni), non reversibili<br />

e concesse dal Ministero dell’Interno a seguito della verifica dei requisiti economici da parte<br />

dell’Ufficio concessioni economiche della Asl competente.<br />

Inoltre hanno diritto alla fornitura di protesi e ausili e all’esenzione del ticket, correlati all’infermità<br />

invalidante riconosciuta. È necessario rivolgersi allo sportello amminis<strong>tra</strong>tivo del distretto<br />

di residenza muniti della fotocopia del Verbale di invalidità <strong>civile</strong>.<br />

10 Le persone affette da sordità hanno diritto ad una indennità speciale di comunicazione<br />

(senza limiti di età) ed alla pensione (in età compresa fra i 18 e i 65 anni) concessa dal Ministero<br />

dell’Interno a seguito della verifica dei requisiti economici da parte dell’Ufficio concessioni<br />

economiche della Asl.<br />

Inoltre hanno diritto alla fornitura di protesi e ausili e all’esenzione del ticket, correlati all’infermità<br />

invalidante riconosciuta. È necessario rivolgersi allo sportello amminis<strong>tra</strong>tivo del distretto<br />

di residenza muniti della fotocopia del Verbale di invalidità <strong>civile</strong>.<br />

☞ Cittadini ex<strong>tra</strong>-comunitari<br />

Ai cittadini ex<strong>tra</strong>-comunitari il beneficio economico è concesso solo se in possesso di carta di soggiorno<br />

a tempo indeterminato rilasciato dalla competente Questura.<br />

☞ Lavoro<br />

I soggetti (uomini <strong>tra</strong> i 18 e i 64 anni, donne <strong>tra</strong> i 18 e i 59 anni) interessati a essere inseriti negli<br />

elenchi delle categorie <strong>tutela</strong>te per l’assunzione obbligatoria presso aziende pubbliche e priva-


te (art. 8 legge 68/99) possono rivolgersi alla sede del Centro per l’impiego decen<strong>tra</strong>ta di riferimento<br />

per la propria zona di residenza, che ha i seguenti giorni e orari di apertura:<br />

………………………………………………………………………………………………<br />

Documenti da presentare:<br />

– carta di identità valida<br />

– codice fiscale<br />

– verbale di invalidità <strong>civile</strong> rilasciato dalla Asl (copia e originale soltanto in visione)<br />

– se già in possesso, relazione conclusiva Residue capacità lavorative (legge 68/99) rilasciata dalla<br />

Asl (obbligatoria per le persone riconosciute invalide al 100%)<br />

– titolo di studio (copia e originale soltanto in visione oppure autocertificazione)<br />

– eventuali diplomi professionali o attestati riconosciuti dalla Regione di riferimento.<br />

☞ Certificazione stato di handicap (persona handicappata ai sensi della legge 104/92)<br />

In caso di richiesta di accertamento di «persona handicappata», solo la valutazione di «persona<br />

con handicap in situazione di gravità» (art. 3, comma 3) dà diritto ad una serie di agevolazioni<br />

e tutele sia a favore dei lavoratori familiari di portatori di handicap che dei lavoratori portatori<br />

di handicap. In particolare per quanto concerne i permessi lavorativi, la materia è regolata da<br />

circolari applicative delle casse previdenziali di riferimento (Inps per dipendenti privati e Inpdap<br />

per i dipendenti pubblici); è pertanto opportuno rivolgersi al proprio Ufficio personale e/o ai<br />

patronati sindacali.<br />

☞ Ricorsi<br />

Contro il giudizio della Commissione di prima istanza, l’interessato può presentare ricorso all’Autorità<br />

giudiziaria competente (Tribunale competente per territorio) entro, e non oltre, sei<br />

mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emanato in sede amminis<strong>tra</strong>tiva (ricevimento<br />

del verbale) - (art. 42 c. 3 legge 24.11.2003 n. 326 e legge 27.02.2004 n. 47).<br />

Tabella 2 - Soggetti senza «benefici economici»<br />

Sedi Ufficio invalidi civili Asl: ……………………………………………………..<br />

Benefici a favore delle persone invalide civili<br />

(vedere la corrispondenza del codice barrato sul verbale di invalidità)<br />

01<br />

Le persone nei cui confronti sia stata accertata una riduzione delle capacità lavorative in<br />

misura inferiore a 1/3 non sono riconosciute invalide civili.<br />

121<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

122<br />

02 Le persone alle quali sia stata accertata una invalidità superiore ad 1/3 (dal 34% al<br />

66%) hanno diritto alla fornitura di protesi e ausili, correlati all’infermità invalidante riconosciuta.<br />

Per tale fornitura ci si rivolge allo sportello amminis<strong>tra</strong>tivo del distretto della zona<br />

di residenza.<br />

03 I soggetti con invalidità superiore al 45% (uomini <strong>tra</strong> i 18 e i 64 anni, donne <strong>tra</strong> i 18 e i<br />

59 anni) interessati ad essere inseriti negli elenchi delle categorie <strong>tutela</strong>te per l’assunzione obbligatoria<br />

presso aziende pubbliche e private (art. 8 legge 68/99) possono rivolgersi alla sede del<br />

Centro per l’Impiego decen<strong>tra</strong>ta di riferimento per la propria zona di residenza, che ha i seguenti<br />

giorni e orari di apertura: ...…………………………………………………………………<br />

Documenti da presentare:<br />

– carta di identità valida<br />

– codice fiscale<br />

– verbale di invalidità <strong>civile</strong> rilasciato dalla Asl (copia e originale soltanto in visione)<br />

– se già in possesso, relazione conclusiva Residue capacità lavorative (legge 68/99) rilasciata dalla<br />

Asl (obbligatoria per le persone riconosciute invalide al 100%)<br />

– titolo di studio (copia e originale soltanto in visione oppure autocertificazione)<br />

– eventuali diplomi professionali o attestati riconosciuti dalla Regione di riferimento.<br />

04 Le persone a cui sia stata accertata una invalidità superiore ai 2/3 (dal 67% al 99%) hanno<br />

diritto alla fornitura di protesi e ausili e all’esenzione del ticket, correlati all’infermità invalidante<br />

riconosciuta. È necessario rivolgersi allo sportello amminis<strong>tra</strong>tivo del distretto di residenza<br />

muniti della fotocopia del Verbale di invalidità <strong>civile</strong>.<br />

☞ Certificazione stato di handicap (persona handicappata ai sensi della legge 104/92)<br />

In caso di richiesta di accertamento di «persona handicappata», solo la valutazione di «persona<br />

con handicap in situazione di gravità» (art. 3, comma 3) dà diritto ad una serie di agevolazioni<br />

e tutele sia a favore dei lavoratori familiari di portatori di handicap che dei lavoratori portatori<br />

di handicap. In particolare per quanto concerne i permessi lavorativi, la materia è regolata da<br />

circolari applicative delle casse previdenziali di riferimento (Inps per dipendenti privati e Inpdap<br />

per i dipendenti pubblici); è pertanto opportuno rivolgersi al proprio Ufficio personale e/o ai<br />

patronati sindacali.<br />

☞ Ricorsi<br />

Contro il giudizio della Commissione di prima istanza, l’interessato può presentare ricorso all’Autorità<br />

giudiziaria competente (Tribunale competente per territorio) entro, e non oltre, sei<br />

mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emanato in sede amminis<strong>tra</strong>tiva (ricevimento<br />

del verbale) (art. 42 c. 3 legge 24.11.2003 n. 326 e legge 27.02.2004 n. 47).


Tabella 3 - Prestazioni economiche, capacità lavorativa<br />

e riferimenti di legge<br />

I<br />

n<br />

p<br />

s<br />

I<br />

n<br />

p<br />

d<br />

a<br />

p<br />

Assegno ordinario Infermità permanente, fisica o mentale, Art. 1<br />

di invalidità non derivante da causa di servizio, tale legge 222/84<br />

da provocare una riduzione della capacità<br />

di lavoro a meno di 1/3, in occupazioni<br />

confacenti alle attitudini del lavoratore<br />

Pensione ordinaria Invalidità assoluta e permanente con Artt. 1 e 8<br />

di inabilità impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro legge 222/84<br />

Assegno mensile Impossibilità alla deambulazione senza Art. 5<br />

per assistenza personale l’aiuto permanente di un accompagnatore legge 222/84<br />

e continuativa o impossibilità a compiere gli atti<br />

quotidiani della vita senza<br />

assistenza continua<br />

Pensione per inabilità Infermità permanente, fisica o mentale, Art. 7<br />

alle mansioni o inabilità al servizio o alle mansioni effettivamente legge 379/55;<br />

relativa svolte, non derivante da causa di servizio art. 42 d.p.r.<br />

1092/73<br />

Pensione per inabilità Inabilità permanente e assoluta, fisica Art. 13<br />

assoluta e permanente o mentale, a svolgere qualsiasi proficuo legge 274/91<br />

a qualsiasi proficuo lavoro lavoro, tale da impedire una collocazione<br />

lavorativa continuativa e remunerativa,<br />

non derivante da causa di servizio<br />

Pensione per inabilità Infermità permanente e assoluta, fisica Art. 2 c. 12<br />

assoluta e permanente a o mentale, a svolgere qualsiasi attività legge 335/95<br />

qualsiasi attività lavorativa lavorativa, non derivante da causa<br />

di servizio<br />

Fonte: P. Ferri, M. Aquilani, G. Saraceno, Invalidità & Handicap, Il Sole 24 Ore, 2 a ed., 2006<br />

123<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

124<br />

▼ La Commissione di prima istanza per l’invalidità <strong>civile</strong><br />

e la Commissione medica di verifica<br />

La Commissione di prima istanza per l’Invalidità <strong>civile</strong> nell’ambito della Asl esprime un<br />

giudizio circa la «invalidità <strong>civile</strong>» del soggetto richiedente, ai sensi dell’art. 2 della legge<br />

30.03.71 n. 118 e in riferimento alla capacità lavorativa «generica» e «as<strong>tra</strong>tta» di questo.<br />

Tale stato viene riferito ai soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite (compresi<br />

esiti permanenti di infermità fisiche, psichiche e/o sensoriali che comportano un danno<br />

funzionale permanente), la cui capacità lavorativa sia ridotta di almeno 1/3 o che, se minori<br />

di 18 anni, abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della<br />

loro età. La capacità lavorativa viene stabilita e valutata soltanto per i soggetti in età lavorativa,<br />

essa non viene valutata né per i fanciulli né per gli ul<strong>tra</strong> sessantacinquenni, e viene<br />

definita in relazione alla «Tabella indicativa delle percentuali di invalidità» di cui al decreto<br />

del Ministero della Sanità 05.02.1992.<br />

In termini di «invalidità <strong>civile</strong>», la percentualizzazione della riduzione della capacità lavorativa<br />

si basa sull’entità della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi o<br />

apparati, sulla possibilità o meno dell’applicazione di protesi che permettono il ripristino<br />

funzionale degli organi o apparati lesi e sull’importanza che riveste, in una attività lavorativa,<br />

l’organo o l’apparato sede del danno anatomico o funzionale.<br />

In «stato di handicap» (art. 3 c. 1 legge 104/92) viene, inoltre, definita una persona che<br />

presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è<br />

causa di difficoltà di apprendimento, di relazione, di integrazione lavorativa e che determina/può<br />

determinare una situazione più o meno grave di svantaggio sociale e di<br />

emarginazione.<br />

Dello stato di «invalidità <strong>civile</strong>» e di «handicap» devono tenere conto senzaltro il medico<br />

del lavoro e l’operatore sociale della Asl nella redazione della «Relazione conclusiva» ex art.<br />

6 d.p.c.m. 13.01.2000 circa le «potenziali capacità lavorative» del singolo soggetto disabile<br />

e circa la compatibilità <strong>tra</strong> la sua capacità lavorativa «semispecifica» e un ventaglio di<br />

ambiti lavorativi il più possibile confacenti il suo stato psico-fisico.<br />

La valutazione viene effettuata in base a quanto riferito dal soggetto, agli esiti degli accertamenti<br />

specialistici effettuati dal disabile e alle specifiche conoscenze professionali del medico<br />

del lavoro e dell’operatore sociale, non sul campo, nella concreta e reale postazione<br />

di lavoro che sarà occupata dal soggetto.<br />

I verbali e le pratiche inerenti ai giudizi di «invalidità <strong>civile</strong>» e lo «stato handicap» con i<br />

relativi verbali vidimati dalle Commissioni mediche di prima istanza delle Asl e le «Relazioni<br />

conclusive ex art. 6 d.p.c.m. 13.01.00» vengono inviate dagli Uffici invalidi civili<br />

delle Asl ancora oggi, in assenza di una norma che accorpi in un unico ente tutti gli<br />

istituti previdenziali, presso le Commissioni mediche di verifica (Cmv) di competenza<br />

per la loro ratifica.


Queste commissioni, afferenti al Ministero dell’Economia e delle Finanze mantengono<br />

oggi le funzioni di supervisione di livello superiore sui verbali di visita delle Commissioni<br />

mediche delle Asl (ex art. 5 d.lgs. 278/98).<br />

Avverso il giudizio della Commissione di prima istanza ratificato dalla Cmv, l’interessato<br />

può presentare ricorso all’Autorità giudiziaria competente (Tribunale competente per territorio)<br />

entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emanato<br />

in sede amminis<strong>tra</strong>tiva (ricevimento del verbale), ai sensi dell’art. 42 c. 3 della legge<br />

24.11.2003 n. 326 e della legge 27.02.2004 n. 47. Non è più ammesso il ricorso in sede<br />

amminis<strong>tra</strong>tiva, atto questo che disincentiva gli utenti a ricorrere avverso il giudizio della<br />

Commissione.<br />

Un cenno va senzaltro fatto all’obbligo da parte dei disabili di esibire la documentazione<br />

ufficiale e ratificata dalla Commissione medica di verifica circa il loro stato al momento<br />

in cui essi devono essere inseriti al lavoro e nei casi di ricorso ex art. 10 della legge 68/99.<br />

Anche questo aspetto può costituire una criticità della procedura a causa del notevole tempo<br />

di attesa dell’utente disabile impiegato dalle singole istituzioni competenti per:<br />

a) la valutazione della domanda consegnata alla Asl ricevuta magari qualche mese prima<br />

dai competenti Uffici invalidi della Asl;<br />

b) la redazione del relativo verbale da parte della Commissione di prima istanza e la ratifica<br />

della «Relazione conclusiva» ex d.p.c.m. 13.01.00;<br />

c) il passaggio della pratica dalla Commissione di prima istanza alla Cmv Provinciale di<br />

competenza (Direzione provinciale dei servizi vari) per la relativa ratifica;<br />

d) il rientro della pratica in Asl e la sua successiva spedizione al soggetto disabile e al Servizio<br />

occupazione disabili della Provincia per il collocamento mirato.<br />

Bisognerebbe trovare la s<strong>tra</strong>da per accelerare le procedure nell’ambito delle Asl e, inoltre,<br />

la Cmv dovrebbe correttamente perseguire soltanto le finalità prettamente economiche<br />

correlate all’invalidità <strong>civile</strong> per rendere più equilibrate le concessioni economiche e al fine<br />

di contribuire al controllo della spesa pubblica.<br />

Le Commissioni di prima istanza delle Asl, invece, e in relazione alle specifiche competenze<br />

e professionalità al loro interno, hanno il compito di effettuare accertamenti sanitari<br />

sia clinici sia medico-legali e di esprimere pareri di medicina del lavoro e, inoltre,<br />

dovrebbero potere inviare direttamente al disabile e al Servizio occupazione disabili provinciale<br />

di riferimento almeno la pratica che permetterebbe al soggetto interessato di<br />

potersi iscrivere al più presto nelle liste speciali di collocamento.<br />

Il doppio passaggio spesso rischia di in<strong>tra</strong>lciare i percorsi di «inserimento mirato» danneggiando<br />

sia le aziende sia i disabili, ritardando significativamente le procedure innescate dal<br />

lavoratore in merito al suo collocamento, ricollocamento e/o alla compatibilità con le<br />

mansioni da lui svolte.<br />

125<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

126<br />

▼ L’approccio al mondo della disabilità<br />

Prima di passare agli aspetti successivi correlati al ruolo del medico del lavoro della Asl<br />

vanno esplicitati alcuni principi, fatte alcune considerazione e illus<strong>tra</strong>ti alcuni concetti generali<br />

circa la disabilità e l’inserimento dei portatori di handicap nell’ambiente di lavoro.<br />

L’approccio al mondo dei disabili nella società contemporanea è complesso e necessita che<br />

esso sia conosciuto, compreso e condiviso.<br />

❚ La Costituzione italiana<br />

Il corretto ed efficace inserimento lavorativo delle persone disabili è uno dei fondamentali<br />

diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana, la quale prevede nello specifico:<br />

◗ il riconoscimento a tutti i cittadini del diritto al lavoro e la promozione delle condizioni<br />

che rendano effettivo questo diritto; ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo<br />

le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività e una funzione che concorra al progresso<br />

materiale e spirituale della società (art. 4);<br />

◗ la <strong>tutela</strong> del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (Codice <strong>civile</strong> art. 2060) e la cura<br />

della formazione e dell’elevazione professionale dei lavoratori (art. 35, commi 1 e 2);<br />

◗ la disposizione che «i lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati i mezzi<br />

adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia<br />

(…) - (Codice <strong>civile</strong> art. 2110); gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e<br />

all’avviamento professionale; ai compiti previsti provvedono gli organi ed istituti predisposti<br />

o integrati dallo Stato» (art. 38 commi 2, 3 e 4). Quest’ultimo articolo va nell’ottica<br />

della «necessità di valorizzare la professionalità del lavoratore disabile, con l’adozione<br />

di un sistema di collocamento che consente di scegliere il posto più adatto alle<br />

caratteristiche specifiche del soggetto protetto, in modo da neu<strong>tra</strong>lizzarne le limitazioni,<br />

garantendo, al contempo, l’utile inserimento nell’organizzazione aziendale».<br />

❚ La Dichiarazione di Madrid<br />

Inoltre, alcune delle richieste circostanziate che vengono dalle persone disabili sono state<br />

stigmatizzate di recente in alcuni passaggi della Dichiarazione di Madrid del marzo 2002:<br />

«Non discriminazione più azione positiva uguale integrazione sociale:<br />

La disabilità è una questione che riguarda i diritti umani.<br />

Le persone disabili hanno gli stessi diritti fondamentali degli altri cittadini.<br />

Le persone disabili chiedono pari opportunità, non beneficenza.<br />

I disabili rivendicano le stesse opportunità di accesso alle risorse sociali, come il lavoro,<br />

l’educazione scolastica e professionale, la formazione alle nuove tecnologie, i servizi sociali<br />

e sanitari, lo sport e il tempo libero, e ai prodotti e beni di consumo.<br />

Non più l’abitudine ad etichettare le persone disabili come dipendenti dagli altri o incapaci<br />

di lavorare… Ma sottolineare le loro capacità, e fornire misure attive di sostegno».


Il medico del lavoro deve sapere «leggere» la <strong>realtà</strong> in evoluzione di queste persone e fare<br />

i conti con essa e deve riuscire a muoversi su questo terreno molto difficile al fine di garantire,<br />

per quanto possibile e di sua competenza, anche ai disabili condizioni lavorative<br />

dignitose.<br />

L’integrazione del disabile al lavoro può essere considerata anche come «unità di misura»<br />

e «cartina al tornasole» della vivibilità del luogo di lavoro da parte dei soggetti cosiddetti<br />

«normali».<br />

A favore dei soggetti disabili andranno presi in considerazione, nello specifico ambiente<br />

di lavoro, quelli che possiamo definire i «rischi classici» (chimico-fisico-biologico), determinati<br />

dalla specifica <strong>realtà</strong> aziendale: scelta delle attrezzature di lavoro, sistemazione dei<br />

luoghi di lavoro, individuazione di una collocazione idonea per il lavoratore (in particolar<br />

modo se disabile); l’inserimento del disabile nell’ambiente di lavoro dovrebbe, così, seguire<br />

l’impostazione di fondo della normativa prevenzionistica italiana e basarsi sul criterio<br />

del «tecnicamente fattibile».<br />

Inoltre e ancor di più nei casi in cui sono da inserire/mantenere in azienda soggetti portatori<br />

di handicap, sono da considerare i pericoli e i rischi correlati al sistema organizzativo<br />

aziendale e attribuibili sia alle relazioni (orizzontali – con i colleghi di lavoro – e verticali<br />

– di ordine gerarchico) esistenti con riferimento alle mansioni in esame e a chi vi è<br />

coinvolto sia alla cultura aziendale.<br />

❚ I soggetti deboli 4<br />

Se si accetta la definizione di handicap/svantaggio come concetto relativo alle condizioni<br />

di vita e di lavoro anche le persone che rien<strong>tra</strong>no nella definizione di «soggetti/lavoratori<br />

svantaggiati/deboli», sono da ritenere degne di particolare cura da parte del medico competente<br />

al di là della presenza di una valutazione percentuale di invalidità <strong>civile</strong> da parte<br />

delle Commissioni di prima istanza delle Asl.<br />

Il Regolamento della Commissione europea del 12.12.2002 n. 2204/2002, nello specifico,<br />

sottolinea la necessità di rivolgere una particolare attenzione, all’interno delle politiche<br />

sociali e per l’occupazione nazionali, ai lavoratori svantaggiati/deboli e in particolare lavoratori<br />

disabili per i quali «può rendersi necessario un aiuto permanente che ne consenta<br />

non solo l’assunzione ma anche la permanenza sul mercato del lavoro».<br />

Partendo da questa considerazione e da quanto all’art. 1 commi a) e c) della legge 68/99,<br />

all’art. 4 comma 1) della legge 381/1991 (modificata da norme successive con l’inserimento<br />

di altri soggetti non presi in considerazione nella presente relazione), all’art. 14 del<br />

d.lgs.276/2003 e agli artt. 3-5-6-9-10 della l. r. 13/2003, il gruppo di lavoro all’interno<br />

4 Il paragrafo è <strong>tra</strong>tto dal documento licenziato dal Comitato tecnico provinciale disabili di Milano nel 2005.<br />

127<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

128<br />

del Comitato tecnico provinciale presso il Servizio per l’occupazione dei disabili ha effettuato<br />

un’analisi dei requisiti relativi ai soggetti disabili «deboli» che dovrebbero essere inseriti<br />

nel mondo del lavoro at<strong>tra</strong>verso l’utilizzo delle cooperative sociali di tipo B 5 .<br />

Di ciò devono essere a conoscenza anche i medici del lavoro che, a diverso titolo, si trovano<br />

a dovere gestire le problematiche connesse a svantaggio/disabilità e lavoro.<br />

Possono, pertanto, essere individuate come «deboli» le seguenti categorie di persone:<br />

1) persone in età lavorativa affette da menomazioni psichiche e portatori di handicap intellettivo<br />

con qualunque percentuale di riduzione delle capacità lavorative;<br />

2) persone in età lavorativa affette da menomazioni fisiche e sensoriali che comportino<br />

una riduzione delle capacità lavorative pari o superiore al 74%, compresi i non vedenti,<br />

colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/20 a en<strong>tra</strong>mbi gli<br />

occhi anche con eventuale correzione e i sordomuti.<br />

Nell’ambito di en<strong>tra</strong>mbe le categorie sono stati individuati altri «criteri aggiuntivi» per<br />

considerare deboli le persone disabili. In particolare, per le persone affette da disabilità di<br />

tipo fisico, psichico, sensoriale o intellettivo sono considerate deboli quelle che presentano<br />

almeno una delle seguenti condizioni: a) età superiore a 50 anni, necessità di inserimento<br />

con il supporto di un Servizio di mediazione come da dichiarazione delle Commissioni<br />

per l’accertamento della invalidità <strong>civile</strong> nelle «relazioni conclusive» ex legge<br />

68/99 (a causa di difficoltà in particolar modo di tipo relazionale), b) soggetti con alle<br />

spalle almeno due tentativi di inserimento falliti oppure da sempre senza lavoro, c) con<br />

bassa scolarità e con il riconoscimento della legge 104/92.<br />

Tale situazione costituirà un criterio di precedenza all’avviamento lavorativo, rispetto a coloro<br />

privi di tali condizioni «aggiuntive», ma appartenenti alle categorie 1 e 2.<br />

Bisogna considerare che i soggetti «deboli» così individuati sono quelli per i quali si attiverà<br />

il percorso at<strong>tra</strong>verso le cooperative sociali di tipo B; essi, come tutti coloro che hanno<br />

un’invalidità <strong>civile</strong> superiore al 45%, rimarranno comunque inseriti nelle liste del Ser-<br />

5 Persone svantaggiate considerate disabili «deboli» e che possono essere inseriti nelle cooperative in termini generali<br />

sono: «invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in <strong>tra</strong>ttamento psichiatrico,<br />

tossico-dipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati<br />

ammessi alle misure alternative alla detenzione previste (omissis)».<br />

Cooperative sociali - La riforma del mercato del lavoro, operata dalla legge 30/03 at<strong>tra</strong>verso il d.lgs. 276/2003<br />

(attivo dal 24.10.2003), prevede all’art 14 che le aziende possano esentarsi dall’obbligo di assunzione del disabile<br />

se questi viene assunto da una cooperativa sociale di tipo B e l’azienda garantisce una commessa di lavoro<br />

alla cooperativa tale per cui si possa continuare a mantenere il disabile in quella postazione lavorativa.<br />

Le cooperative sociali a cui fa riferimento l’art. 12 comma 1 della legge 68/99, così come definite all’art. 1<br />

comma 1 lettera b) della legge 381/1991, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla<br />

promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini; esse sono di due tipi: A, quelle che hanno<br />

l’obiettivo di gestire i servizi socio-sanitari ed educativi; B, quelle che conducono i soggetti delle fasce svantaggiate,<br />

compresi i disabili, nello svolgimento di attività diverse (non socio-sanitarie ed educative) finalizzate<br />

al loro inserimento lavorativo.


vizio per l’occupazione dei disabili della provincia di residenza e seguiranno, se se ne verifica<br />

l’opportunità, il regolare percorso per il loro inserimento mirato.<br />

Una nota aggiuntiva va fatta a queste considerazioni sui soggetti svantaggiati/deboli. In<br />

Italia, come in molti altri paesi del «nord del mondo», si stanno riversando un numero<br />

sempre crescente di immigrati da paesi con culture di vita e di lavoro molto diverse dalle<br />

nostre, con livelli di istruzione in gran parte bassi e con sistemi immunitari dotati di resistenza<br />

alle patologie del mondo occidentale diverse dalle nostre. Anche questi soggetti sono<br />

deboli/svantaggiati, come concetto relativo alle loro condizioni di vita e di lavoro,<br />

quando giungono nel nostro paese per loro s<strong>tra</strong>niero e talvolta ostile, nonostante essi coltivino<br />

la speranza di stare comunque meglio qui anziché nelle misere <strong>realtà</strong> di partenza.<br />

Se, poi, questi soggetti sono diventati disabili a causa di infortunio sul lavoro e/o malattia<br />

professionale o di invalidità <strong>civile</strong>, essi necessitano anche da parte del medico del lavoro –<br />

ancor più che in situazioni «normali» – di un supporto finalizzato al loro recupero al lavoro<br />

e all’integrazione/reintegrazione sociale.<br />

❚ Le potenziali capacità lavorative e l’Icf<br />

Nell’ottica del superamento/riduzione dell’handicap, la normativa vigente – in particolare<br />

il d.p.c.m. 13.01.00 – ribalta alcuni concetti inerenti alle problematiche connesse al collocamento<br />

del disabile in termini di:<br />

◗ «capacità globale»: quella complessiva di una persona, il fondamento della sua individualità.<br />

È espressione positiva di ciò che il singolo soggetto è effettivamente in grado di estrinsecare,<br />

è globale, complessiva e quindi tale da non potere essere ricondotta solo alla sfera<br />

lavorativa della persona considerata. Essa non può prescindere dal riferimento all’ambiente<br />

di vita della persona in esame, in quanto ciò che si è chiamati a valutare è il «globale»<br />

funzionamento del soggetto, non nel senso as<strong>tra</strong>tto di una «performance» teorica, ma<br />

piuttosto inteso come capacità di interagire e adattarsi alle più diverse circostanze;<br />

◗ «capacità lavorativa»: la potenzialità di un soggetto ad espletare una o più attività qualora<br />

sussistano caratteristiche ben delineate: biologiche, attitudinali e tecnico-professionali.<br />

Si fa sempre meno riferimento umano, culturale e scientifico a quelle che vengono definite<br />

«Ridotte capacità lavorative» e si ragiona sempre più in termini di «Potenziali capacità<br />

lavorative», criterio positivo e non penalizzante per il portatore di handicap; questa definizione<br />

fa riferimento alla compatibilità <strong>tra</strong> le capacità lavorative («semi-specifiche») residue<br />

di ogni singolo soggetto e un ventaglio di ambiti lavorativi teoricamente confacenti<br />

indicando le forme di sostegno e gli strumenti tecnici e individuando anche le possibili<br />

tipologie di inserimento lavorativo.<br />

Nella valutazione del soggetto disabile, si prende in considerazione non soltanto e non<br />

esclusivamente il grado di invalidità del soggetto bensì la diagnosi funzionale e l’esame delle<br />

condizioni di disabilità devono comportare la definizione della capacità globale (presen-<br />

129<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

130<br />

te e potenziale) di questa persona al momento dell’accertamento e l’indicazione delle conseguenze<br />

derivanti dalle minorazioni, in relazione all’apprendimento, alla vita di integrazione<br />

ed all’integrazione lavorativa.<br />

Un supporto significativo a questo approccio alla problematica dei soggetti disabili viene<br />

fornito dalla International classification of functioning disability and health (Icf), la cui introduzione<br />

nella gestione delle problematiche connesse a disabilità e lavoro è in fase di sperimentazione<br />

avanzata in diversi paesi del mondo, affronta il tema seguendo un modello<br />

«bio-psico-sociale» che rovescia in positivo i termini di menomazione, disabilità e handicap<br />

e affronta la problematica delle «condizioni di salute (ovvero nel caso di effetti negativi:<br />

malattia/disturbo – menomazione)» in termini di strutture corporee e loro funzioni<br />

sulle quali agiscono fattori «ambientali» e «personali», i quali possono modificare «l’attività<br />

e la partecipazione dei singoli soggetti» alla vita sociale e di relazione (nel caso di effetti<br />

negativi: limitando l’attività e restringendo la partecipazione). Osservando le parolechiave<br />

di questa classificazione, bisogna rilevare che il termine disabilità è stato sostituito<br />

da attività, e che handicap è stato sostituito dalla parola partecipazione, a indicare proprio<br />

quelle <strong>tra</strong>sformazioni di positività che erano implicite. L’Icf permette, così, di evidenziare<br />

gli aspetti propositivi e di valorizzazione del singolo.<br />

L’individuo è, pertanto, relativamente handicappato, cioè l’handicap è un fatto relativo e<br />

non un assoluto, al con<strong>tra</strong>rio di ciò che si può dire per il deficit. In altri termini, un’amputazione<br />

non può essere negata ed è quindi assoluta; lo svantaggio (handicap) è invece relativo<br />

alle condizioni di vita e di lavoro, alla <strong>realtà</strong> in cui l’individuo amputato è collocato.<br />

L’handicap è, dunque, l’incontro fra individuo e situazione, uno svantaggio riducibile o<br />

aumentabile.<br />

▼ Il medico del lavoro della Asl e la valutazione<br />

delle capacità lavorative del soggetto disabile 6<br />

❚ L’accertamento ex legge 68/99 e d.p.c.m. 13.01.2000<br />

L’accertamento ex l. 68/99 va garantito ai soggetti in possesso di alcuni requisiti specifici<br />

previsti dalle normative vigenti (tabella 4); essi possono fruire di benefici economici e/o<br />

po<strong>tra</strong>nno iscriversi alle liste speciali di collocamento presso i Centri per l’impiego territoriali<br />

qualora riconosciuti invalidi civili con percentuale <strong>tra</strong> il 46% e il 100%, se interessati<br />

al lavoro, se in condizioni psicofisiche tali da permettere loro una proficua attività lavorativa<br />

e a seconda del loro reddito (vedi tabella 5).<br />

6 Il testo di questo paragrafo è stato ripreso con alcune modifiche e integrazioni da G. Leocata, Il medico del<br />

lavoro e il suo ruolo nell’inserimento dei soggetti disabili, Ambiente & sicurezza, il Sole 24 Ore Pirola, 31 maggio<br />

2005, n. 11, pp. 18-24.


Tabella 4 - Requisiti dei soggetti per i quali è utile l’accertamento<br />

ex legge 68/99<br />

Età persone dai 15 anni fino a età pensionabile, fatti salvi<br />

i requisiti di disabilità, (art. 1 d.p.r. 333/2000)<br />

% invalidità <strong>civile</strong> > 45 %<br />

pregressa < 46 % solo in caso di contestuale presentazione<br />

di domanda di aggravamento<br />

Soggetti in situazioni – che già lavorano e chiedono il riconoscimento<br />

particolari della invalidità <strong>civile</strong> affinché l’impresa possa computarli<br />

nella quota d’obbligo<br />

– che già lavorano a tempo pieno, ma che prevedono<br />

una possibile perdita del lavoro in tempi brevi (es. mobilità<br />

aziendale, licenziamento, ecc.)<br />

– che lavorano a tempo parziale per un monte ore inferiore<br />

o uguale al 50% del tempo pieno previsto dal loro con<strong>tra</strong>tto<br />

di lavoro<br />

– per i quali è richiesto accertamento ex art. 8 l. 68/99<br />

(da lavoratore o dal datore di lavoro)<br />

Sordi<br />

Ciechi civili<br />

Volontà di fruire Si citano ad esempio:<br />

di collocamento mirato – disoccupati che vogliono lavorare<br />

al lavoro ex legge. 68/99 – soggetti che chiedono aggravamento dell’invalidità<br />

<strong>civile</strong> e/o dello stato di handicap e non hanno precedenti<br />

«Relazioni conclusive ex art. 6 d.p.c.m. 13.01.00<br />

Reddito personale < 4017,26 euro* per richiedenti assegno mensile<br />

annuo lordo (invalidità pari o superiore a 74%)<br />

< 13739,69 euro* per richiedenti pensione di invalidità<br />

(valutabile al 100%)<br />

* Cifre riferite al 2005 e che cambiano ogni anno.<br />

131<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

132<br />

Tabella 5 - Riconoscimento dello stato di invalidità <strong>civile</strong><br />

<strong>tra</strong> il 46 e il 100%<br />

◗ 46-73%: questi disabili non hanno diritto a benefici economici; a tutti, però, dovrà<br />

essere data l’indicazione della possibilità di iscriversi alle liste speciali di collocamento<br />

presso i Centri per l’impiego territoriali, soltanto se interessati al lavoro e a seguito dell’espletamento<br />

della pre-istruttoria ex d.p.c.m. 13.01.00.<br />

◗ 74-99%: queste persone hanno diritto ai benefici economici (assegno mensile di assistenza),<br />

qualora esse siano in possesso di reddito entro i limiti previsti dalla normativa<br />

vigente e soltanto se si iscrivono alle liste speciali di collocamento presso i Centri<br />

per l’impiego territoriali, al termine dell’espletamento della valutazione ai sensi del<br />

d.p.c.m. 13.01.00.<br />

◗ 100% con residua capacità lavorativa: in questo caso, il soggetto ha diritto ai benefici<br />

economici della pensione di inabilità, qualora in possesso di reddito entro i limiti previsti<br />

dalla normativa anche senza essere iscritto al Collocamento obbligatorio. Tuttavia,<br />

il disabile interessato al lavoro potrà iscriversi nelle liste speciali dei Centri per<br />

l’impiego territoriali, al termine dell’espletamento della Pre-istruttoria ex d.p.c.m.<br />

13.01.00.<br />

◗ 100% con indennità di accompagnamento: il disabile non necessita dell’espletamento<br />

della Pre-istruttoria ai fini del godimento delle concessioni economiche, se in possesso<br />

di reddito entro i limiti previsti dalla normativa, e non è necessaria l’iscrizione nelle liste<br />

speciali dei Centri per l’impiego territoriali. Ultimate le procedure di sua competenza,<br />

la Commissione di prima istanza invierà la pratica agli enti preposti e quando<br />

questi la rimandano all’Ufficio invalidi territorialmente competente, la Commissione<br />

di prima istanza valuterà di volta in volta i provvedimenti da mettere in atto, in particolare<br />

se sottoporre il disabile alla pre-istruttoria ex d.p.c.m. 13.01.00 al fine di valutare<br />

le sue residue capacità lavorative convocandolo o definendo la pratica d’ufficio.<br />

Le motivazioni dell’accertamento previsto dalla l. 68/99 e dal d.p.c.m. 13.01.00 vanno indicate<br />

nella modulistica utilizzata dalla Commissione integrata con la presenza di un operatore<br />

sociale (ex art. 4 l. 104/92 e art. 1 l. 295/90) e sono individuate come segue.<br />

◗ a) Primo accertamento (art. 2 d.p.c.m. 13.01.00)<br />

Il caso occorre quando gli adempimenti valutativi da parte della Commissione invalidi civili<br />

di prima istanza della Asl – integrata con la presenza dell’operatore sociale – sono fi-


nalizzati all’iscrizione del richiedente nell’elenco tenuto dal Servizio occupazione disabili<br />

della Provincia. La valutazione sarà «semi-specifica», mirata cioè alle potenziali capacità lavorative<br />

e ad «ampio spettro», tale cioè da individuare la più ampia gamma di inserimenti<br />

lavorativi compatibili con la disabilità del soggetto.<br />

◗ b) Visita di controllo (art. 8 c. 1 d.p.c.m. 13.01.00)<br />

Si attua quando il Comitato tecnico provinciale disabili richiede alla Commissione invalidi<br />

civili di prima istanza della Asl una visita medica al fine di verificare la sussistenza delle<br />

condizioni precedentemente accertate (permanenza dello stato invalidante, misura delle<br />

capacità già accertate e validità dei servizi di sostegno e di collocamento mirato), in relazione<br />

a un imminente collocamento lavorativo, così come descritto nella «Relazione<br />

conclusiva» del primo accertamento relativa al caso specifico.<br />

◗ c) Visita di controllo per verificare la rispondenza del percorso di inserimento lavorativo (art.<br />

8 c. 3 d.p.c.m. 13.01.00)<br />

Si effettua quando la Commissione invalidi civili di prima istanza della Asl, su richiesta<br />

del Comitato tecnico provinciale disabili, deve verificare l’efficacia di un percorso formativo/riabilitativo<br />

di un disabile, in via preliminare a un collocamento lavorativo mirato e<br />

al fine di favorire il recupero o l’acquisizione di abilità lavorative del soggetto disabile. Ciò<br />

avviene sulla base di una precedente valutazione, degli elementi del «Profilo socio-lavorativo»<br />

(posizione della persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità<br />

e di lavoro, individuata at<strong>tra</strong>verso notizie utili allo scopo, cioè dati attinenti alla diagnosi<br />

funzionale e al profilo dinamico funzionale anche per le persone disabili nel periodo<br />

scolare) e delle risultanze della diagnosi funzionale, nonché in relazione alle modalità<br />

del percorso di inserimento lavorativo, indipendentemente dalla forma giuridica che lo<br />

stesso dovrebbe assumere.<br />

◗ d) Visita su richiesta del lavoratore e/o del datore di lavoro dell’azienda o dell’ente in cui è<br />

inserito il soggetto disabile (art. 8 c. 4 d.p.c.m. 13.01.00 e art. 10 c. 3 della legge 68/99)<br />

Tale è il caso in cui una delle due figure faccia specifica richiesta di rivalutazione delle modalità<br />

e delle tipologie di inserimento lavorativo al Comitato tecnico provinciale in relazione<br />

all’insorgenza di difficoltà che pongano in pregiudizio la prosecuzione dell’integrazione<br />

lavorativa e, in specifico, a causa di: a) mutate condizioni di salute / capacità lavorative<br />

del soggetto disabile, b) mutamenti dell’attività lavorativa svolta / da svolgere a cura<br />

del disabile. Il Comitato richiede una visita di controllo (da effettuare con immediatezza)<br />

alla Commissione invalidi civili della Asl di competenza per residenza del soggetto,<br />

volta a verificare la compatibilità <strong>tra</strong> disabile inserito al lavoro e compiti da lui svolti nell’ambito<br />

dell’impresa ospitante.<br />

Oltre al caso appena citato, ai sensi dell’art. 8 c. 4 d.p.c.m. 13.01.00 e dell’art. 10 c. 3 della<br />

legge 68/99, occorre che alcuni soggetti i quali sono già occupati in attività produttive<br />

e/o di servizi e che svolgono proficue attività lavorative possano chiedere egualmente alla<br />

133<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

134<br />

Asl di competenza (per loro residenza) l’accertamento di invalidità <strong>civile</strong> e quello ex l.<br />

68/99 e d.p.c.m. 13.01.00. Tale richiesta può essere suffragata dalle seguenti motivazioni<br />

e conseguentemente evasa dalla Asl.<br />

◗ a) una persona può chiedere di essere riconosciuta disabile per essere computata nel numero<br />

di invalidi civili nella propria azienda. In costanza di rapporto di lavoro, la ditta può<br />

computare il soggetto invalido soltanto se questi ha il riconoscimento di invalidità <strong>civile</strong><br />

pari o superiore al 60% (le aziende con un numero di dipendenti compreso <strong>tra</strong> 15<br />

e 35 possono ottenere il computo se l’invalidità del disabile è superiore al 50% - d.p.r.<br />

333/2000 art. 3 c. 5); il dipendente disabile, d’altro canto, può richiedere all’ufficio<br />

competente dell’Asl di riferimento il Verbale di invalidità <strong>civile</strong> privo di dati sensibili ex<br />

d.lgs. 196/2003 (anamnesi e diagnosi di invalidità), previa firma di un modulo di consenso<br />

informato, e consegnarlo all’azienda presso la quale lavora per gli adempimenti<br />

successivi.<br />

◗ b) una persona (assunta at<strong>tra</strong>verso il collocamento ordinario senza il riconoscimento di invalidità<br />

o con riconoscimento non dichiarato) può chiedere di essere riconosciuta invalida<br />

<strong>civile</strong>, qualora preveda che il suo attuale posto di lavoro sia a rischio (messa in mobilità, riduzione<br />

del personale, licenziamento…) Il disabile, in questo caso, potrà iscriversi al Collocamento<br />

obbligatorio, anche in costanza di rapporto di lavoro (se assunto a tempo<br />

indeterminato no, a meno che il suo reddito lordo annuo da attività lavorativa sia inferiore<br />

a € 7.500 se lavoratore dipendente, € 4.500 se lavoratore autonomo).<br />

◗ c) una persona (assunta at<strong>tra</strong>verso il collocamento ordinario senza il riconoscimento di invalidità<br />

o con riconoscimento non dichiarato) può chiedere di essere riconosciuta disabile se<br />

svolge un’attività lavorativa a tempo determinato (non più di 4 mesi nell’anno solare) Il disabile,<br />

anche in questo caso, potrà iscriversi al Collocamento obbligatorio, pur in costanza<br />

di rapporto di lavoro (può iscriversi solo se il reddito lordo da attività lavorativa<br />

dell’anno in corso non sia superiore a € 7.500 se lavoratore dipendente, € 4.500 se lavoratore<br />

autonomo).<br />

❚ Aspetti organizzativi e procedurali<br />

L’attività correlata alla pre-istruttoria ex l. 68/99 a favore dei soggetti disabili, la loro valutazione<br />

in sede di Commissione di prima istanza e le attività correlate vedono un’integrazione<br />

e un coordinamento funzionale di tutte le figure che operano nell’ambito<br />

della Asl: operatori amminis<strong>tra</strong>tivi di front-office e di back-office, operatori amminis<strong>tra</strong>tivi<br />

degli Uffici invalidi civili, e segretari delle Commissioni invalidi, Servizi di medicina<br />

legale e medici legali presidenti di Commissione invalidi, medici del lavoro del Dipartimento<br />

di prevenzione, operatori sociali e psicologi del Dipartimento assistenza socio<br />

sanitaria integrata. Il raccordo si estende anche alle figure esterne alla Asl: medici<br />

specialisti delle aziende ospedaliere (nelle <strong>realtà</strong> in cui le Asl gestiscono soltanto il terri-


torio non gli ospedali), medici di categoria e non ultimi i medici di medicina generale<br />

e per i pediatri di libera scelta.<br />

In occasione della seduta di pre-istruttoria ex d.p.c.m. 13.01.00, l’utente – temporaneamente<br />

non interessato a reperire un’attività lavorativa e/o che non è nelle condizioni di lavorare<br />

e/o che non ha i requisiti previsti dalla norma – può rinunciare all’accertamento ai<br />

sensi della l. 68/99 e del d.p.c.m. 13.01.00, compilando e consegnando un apposito modulo<br />

(tabella 6) nel quale egli dichiara anche di avere ricevuto le informazioni relative alla<br />

l. 68/99 e ai benefici da questa previsti. Qualora successivamente desiderasse sottoporsi<br />

all’accertamento suddetto, egli potrà farne specifica richiesta agli uffici competenti presso<br />

la Asl di residenza, compilando il modulo per la domanda e barrando soltanto la casella<br />

per i benefici a favore dei disabili ex l. 68/99. In base all’esperienza acquisita, in genere,<br />

i soggetti affetti da grave handicap rinunciano ai detti benefici.<br />

Tabella 6 - Modulo di rinuncia<br />

Il collocamento lavorativo dei cittadini disabili è regolamentato dalla l. 68/99. Essa ha come<br />

finalità la promozione dell’inserimento al lavoro e della integrazione lavorativa delle<br />

persone disabili at<strong>tra</strong>verso servizi di sostegno e di collocamento mirato.<br />

I soggetti che possono usufruire delle agevolazioni previste dalla legge sono coloro ai quali<br />

è stata riconosciuta una percentuale di invalidità <strong>civile</strong> superiore al 45%, oltre ai non vedenti<br />

e ai non udenti / privi di favella.<br />

Alla presentazione della domanda di invalidità <strong>civile</strong>, il cittadino in età lavorativa, che vuole<br />

iscriversi alle liste speciali per il collocamento lavorativo, deve fare richiesta di essere sottoposto<br />

anche all’accertamento della condizione di disabilità ex l. 68/99.<br />

Il cittadino potrà, comunque, richiedere tale accertamento in un secondo tempo (in caso<br />

di aggravamento dello stato invalidante o di variazione della sua situazione lavorativa e/o<br />

economica).<br />

Liberatoria per soggetti non interessati ad accertamento ex l. 68/99<br />

Con la presente la/il sottoscritta/o ………………………………………………....<br />

dichiara di non essere attualmente interessata/o al riconoscimento della l. 68/99.<br />

data …………………….……<br />

firma leggibile * …...............................………………………….……..….….…….<br />

* Per soggetti interdetti o inabilitati: firma del tutore o del curatore. Per soggetti analfabeti: copia carta<br />

d’identità in cui viene evidenziata impossibilità di firma. Per soggetti temporaneamente impossibilitati a<br />

firma per motivi di salute: autodichiarazione ex d.p.r. 28.12.2000 n. 445.<br />

135<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

136<br />

In occasione della seduta di pre-istruttoria ex d.p.c.m. 13.01.00 (qualora questa si effettui<br />

in un momento diverso dalla relativa seduta di Commissione invalidi civili) può essere<br />

ravvisata l’opportunità di invitare l’utente a sottoporsi ad accertamenti specifici e/o a visite/esami<br />

specialistici utili alla sua valutazione e ad un suo successivo inserimento lavorativo,<br />

da effettuarsi presso strutture sanitarie di diritto pubblico e/o accreditate.<br />

Per l’effettuazione di questi, il medico del lavoro della Asl fornisce e con le modalità ritenute<br />

più opportune all’utente indicazioni circa la sede più opportuna e più comoda presso<br />

la quale effettuare l’accertamento specialistico; egli fornisce anche informazioni circa la<br />

prassi da seguire per la successiva consegna degli esiti presso gli sportelli amminis<strong>tra</strong>tivi del<br />

Distretto afferenti all’Ufficio invalidi civili di riferimento per zona al fine di completare la<br />

pratica (Relazione conclusiva ex l. 68/99) sospesa.<br />

Nel caso in cui il soggetto con deficit della sfera psichica (intellettivo e/o mentale) che richiede<br />

l’accertamento non sia in possesso di alcuna documentazione clinica specialistica<br />

(psicologica/psichiatrica) o siano insufficienti le informazioni contenute nella certificazione<br />

esibita ai fini di un giudizio sulle dette capacità, verrà richiesto un approfondimento al<br />

Servizio psichiatrico che ha in carico il disabile o comunque a quello di riferimento per<br />

residenza del soggetto .<br />

Allo psicologo e/o allo specialista psichia<strong>tra</strong>, a seconda dei casi e della struttura che ha in<br />

carico il soggetto, è opportuno chiedere una relazione psico-sociale che evidenzi in particolare<br />

le difficoltà relative ai seguenti aspetti: tenuta psicologica, tolleranza ai cambiamenti,<br />

rispetto delle regole, reazione di fronte ad errori/rimproveri, controllo emotivo, capacità<br />

di chiedere aiuto, esame di <strong>realtà</strong>, difficoltà di motivazione, vissuto di precedenti esperienze<br />

lavorative, eventuali punti di forza/di caduta del soggetto. In proposito, la Regione<br />

<strong>Lombardia</strong> suggerisce a titolo orientativo di valutare l’opportunità della somminis<strong>tra</strong>zione<br />

di test di valutazione, quali: Mini Mental, Mmpi (ridotto), 16 Ff (fattore Q2), fattore<br />

B e Test di comprensione della lettura.<br />

Le «richieste di visite mediche e/o esami specialistici di laboratorio e/o strumentali» a favore<br />

dell’utente vanno redatte su apposita modulistica dell’Asl (tabella 7), sulla quale non<br />

va indicata né l’anamnesi né eventuali dati clinici; i dati sensibili, anamnesi, patologie ed<br />

eventuali quesiti specifici vanno riportati su carta intestata della Asl e inviati in busta chiusa<br />

allo specialista, nel rispetto della privacy.


Tabella 7 - Richiesta di visita specialistica/accertamenti di laboratorio<br />

per valutazione medico-legale condizioni di invalidità <strong>civile</strong> ex normative<br />

vigenti da effettuare presso struttura pubblica/privata accreditata<br />

Commissione di prima istanza per l’accertamento dello stato di invalidità <strong>civile</strong>,<br />

delle condizioni visive e del sordomutismo<br />

Sig./sig.ra<br />

……………………………………………………………….………………………<br />

prat. n. …………….…<br />

Prestazioni richieste:<br />

visita specialistica di<br />

……………………………………………………………….………………………<br />

……………………………………………………………….………………………<br />

Accertamenti di laboratorio<br />

……………………………………………………………….………………………<br />

……………………………………………………………….………………………<br />

Accertamenti strumentali<br />

……………………………………………………………….………………………<br />

……………………………………………………………….………………………<br />

Le notizie anamnestiche ed eventuali accertamenti utili per la diagnosi sono allegati alla<br />

presente in busta chiusa, su carta intestata della Asl e a firma del medico della Asl che ha effettuato<br />

la pre-istruttoria ex l. 68/99 per il presidente della Commissione di prima istanza<br />

per l’invalidità <strong>civile</strong> di riferimento.<br />

Data ………………..… Il medico della Asl .…………………………………….<br />

(firma leggibile)<br />

Referto clinico-funzionale<br />

……………………………………………………………….………………………<br />

……………………………………………………………….………………………<br />

……………………………………………………………….………………………<br />

……………………………………………………………….………………………<br />

☞ Consegnare in busta chiusa a utente del medico della Asl che ha effettuato la pre-istruttoria<br />

ex l. 68/99.<br />

Data ………………..… Il medico specialista ……………………………………….<br />

(timbro e firma leggibile)<br />

137<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

138<br />

L’utente, con la richiesta di visita/esame specialistico (di laboratorio/strumentale) redatto<br />

dal medico dell’Asl, va dal proprio medico curante e questi predispone la relativa impegnativa<br />

con la quale l’assistito si reca presso il centro nel quale effettuerà gli accertamenti,<br />

con pagamento del ticket.<br />

Le pratiche di invalidità dei soggetti che non si presentano e/o sono assenti ingiustificati,<br />

a seguito di due inviti per la pre-istruttoria o entro due mesi dalla richiesta di accertamenti<br />

specialistici o due inviti per la seduta della Commissione invalidi, vengono archiviate<br />

dalla segreteria dell’Ufficio invalidi.<br />

È opportuno che l’operatore sociale e il medico del lavoro della Asl, subito al termine<br />

di ogni seduta di pre-istruttoria, redigano insieme le relazioni conclusive di ogni<br />

singolo soggetto disabile per non perdere eventuali dati immediatamente prima acquisiti.<br />

La Commissione di prima istanza per l’invalidità <strong>civile</strong>, in presenza del presidente e degli<br />

altri membri compresi l’operatore sociale e il medico del lavoro che hanno effettuato la<br />

pre-istruttoria, prenderà visione della documentazione raccolta in occasione di questa e<br />

degli eventuali altri accertamenti effettuati dal soggetto, valuta nella sua globalità le capacità<br />

lavorative residue dei disabili alla presenza dello specialista, procede alla sintesi di tutti<br />

i dati e, se concorda con la diagnosi clinico-funzionale formulata in sede di pre-istruttoria,<br />

la ratifica e, qualora la pre-istruttoria sia stata fatta prima, la Commissione di prima<br />

istanza assegna la percentuale di invalidità determinata dai danni funzionali e organici a<br />

carico dei diversi organi ed apparati interessati e stabilisce anche la eventuale rivedibilità<br />

del soggetto ed i relativi tempi e modalità.<br />

Situazioni e decisioni delicate, anche ai fini di un possibile collocamento mirato degli<br />

utenti che hanno presentato domanda, sono quelle relative ai casi persone affette da patologie<br />

psichiche o da patologie tumorali. Per maggiore esperienza acquisita nel tempo e con<br />

la pratica quotidiana, risulta relativamente più semplice affrontare le problematiche connesse<br />

alle menomazioni fisiche e/o sensoriali.<br />

Nel caso dei soggetti con patologie psichiche risulta cruciale essere senz’altro in possesso<br />

di documentazione specialistica recente ma va sentito anche e in modo diretto, da parte<br />

preferibilmente del medico del lavoro, il Servizio inserimenti lavorativi che ha in carico<br />

il soggetto per progetti finalizzati all’inserimento lavorativo o a «percorsi formativo-assistenziali»<br />

o lo specialista psichia<strong>tra</strong> del Centro psico-sociale che segue il soggetto per potere<br />

leggere <strong>tra</strong> le righe di una certificazione «clinica» quali sono le sue concrete capacità<br />

residue/potenziali lavorative e relazionali, l’orientamento spazio-temporale, il pensiero<br />

organizzato, ecc.<br />

La situazione dei soggetti tumorali è molto delicata in quanto il medico del lavoro si<br />

trova di fronte a una diagnosi e a una prognosi spesso infauste e a una persona (talvolta<br />

ancora in chemioterapia) che chiede, comunque, di potere essere inserita in


un’attività lavorativa mirata e confacente al suo stato di salute; in tal caso, è opinione<br />

personale – dal punto di vista umano ed etico – superare il limite della medicina<br />

legale che consiglierebbe la incollocabilità del soggetto; un simile verdetto riferito magari<br />

all’interessato in tutta fretta in occasione di una seduta della Commissione invalidi<br />

civili potrebbe essere poco giustificata umanamente e professionalmente.<br />

Potrebbe essere egualmente redatta una relazione conclusiva e contestualmente andrebbe<br />

informato il soggetto interessato circa le ridotte capacità lavorative rilevate in<br />

relazione al suoi stato di salute in occasione della pre-istruttoria e circa le conseguenti<br />

difficoltà di reperire un’occupazione; sarà la persona stessa a prendere coscienza del<br />

suo stato di salute e delle sue capacità con i tempi e i modi più confacenti e adeguati<br />

al suo essere.<br />

La segreteria dell’Ufficio invalidi di competenza invia ai singoli soggetti ai quali è stata riconosciuta<br />

l’invalidità, in allegato al verbale, copia della scheda: «Benefici a favore delle<br />

persone invalide» (tabelle 1 e 2).<br />

Copia dei verbali redatti a seguito della pre-istruttoria (ex d.p.c.m. 13.01.2000) e ratificati<br />

dalla Commissione di prima istanza, per le pratiche inerenti alla l. 68/99, vengono inviate<br />

dalla segreteria dell’Ufficio invalidi di competenza per ambito territoriale, entro i sette<br />

giorni successivi alla seduta, alla Commissione medica di verifica provinciale di competenza<br />

ai fini dell’approvazione o la sospensione degli stessi. Dopo tale convalida, l’originale<br />

della documentazione viene archiviato presso la segreteria dell’Ufficio invalidi che spedisce<br />

copia della relazione conclusiva alla persona disabile e al Servizio occupazione disabili<br />

della Provincia di Milano.<br />

Al Servizio occupazione disabili, oltre alla relazione conclusiva, va poi inviata copia del<br />

verbale della Commissione di prima istanza senza dati anamnestici e senza diagnosi appositamente<br />

rilasciati dagli Uffici invalidi civili delle Asl ai fini consentiti dalla legge, in quanto<br />

i dati sensibili contenuti in queste sezioni sono <strong>tutela</strong>ti dalla privacy.<br />

In occasione della seduta di pre-istruttoria, si illus<strong>tra</strong>no brevemente all’utente le motivazioni<br />

per le quali è stato convocato ai fini dell’espletamento delle pratiche ex legge<br />

6/99 e i particolar modo all’interesse del soggetto a volere essere collocato in una<br />

<strong>realtà</strong> lavorativa <strong>tra</strong>mite il Servizio occupazione disabili della Provincia.<br />

Anche in questa fase, l’utente che non ritiene utile sottoporsi al detto accertamento<br />

può firmare il modulo di rinuncia (in modo non definitivo) ai benefici previsti dalla<br />

l. 68/99 e, in caso di nuova determinazione e/o variazioni del suo stato di salute, egli<br />

potrà sempre fare nuovamente la domanda per fruire dei detti benefici in un momento<br />

successivo; nel caso in cui il soggetto decida di proseguire nella pratica, egli sarà informato<br />

circa il <strong>tra</strong>ttamento che subiranno i dati sensibili da lui forniti durante la seduta<br />

e sottoscriverà il «Consenso al rilascio di notizie cliniche e al <strong>tra</strong>ttamento dei dati<br />

sensibili» (vedi tabella 8).<br />

139<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

140<br />

Tabella 8 - Scheda informativa sulla pre-istruttoria ex d.p.c.m.<br />

13.01.00<br />

Ai sensi dell’art. 13 del d.l. gs.196/03, inerente alla protezione dei dati personali (privacy),<br />

si informa<br />

a) che i dati che la riguardano e da lei forniti, o acquisiti at<strong>tra</strong>verso certificazioni mediche<br />

formeranno oggetto di <strong>tra</strong>ttamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli<br />

obblighi di riservatezza ai quali è tenuta l’Azienda sanitaria locale;<br />

b) che tali dati verranno <strong>tra</strong>ttati ai soli fini necessari per la gestione degli inserimenti lavorativi<br />

mirati da parte del Servizio per l’occupazione dei disabili - Commissione provinciale,<br />

ai sensi della l. 68/99 e del d.p.c.m. 13.01.00, e che verranno <strong>tra</strong>smessi agli uffici<br />

competenti presso il proprio comune di residenza, all’Inps e ad ogni altro ente preposto;<br />

c) che il <strong>tra</strong>ttamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza<br />

e riservatezza;<br />

d) che il <strong>tra</strong>ttamento comporta l’istituzione di una scheda personale, contenente i dati anagrafici<br />

e sanitari;<br />

e) che è esclusa ogni ipotesi di diffusione dei dati che non sia imposta da norme di legge o<br />

da lei espressamente autorizzata;<br />

f) che il titolare del <strong>tra</strong>ttamento è l’Azienda sanitaria locale, rappresentata dal direttore generale,<br />

domiciliato per la carica presso l’azienda medesima, che i responsabili del <strong>tra</strong>ttamento<br />

sono, ciascuno per le rispettive competenze:<br />

il direttore sanitario, il direttore amminis<strong>tra</strong>tivo e il medico del lavoro, domiciliati presso<br />

l’azienda medesima;<br />

g) che i suoi diritti in relazione ai dati personali sono quelli ex art. 7 del d.lgs.196/03 inerente<br />

alla protezione dei dati personali (privacy), in particolare:<br />

– di conoscere i suoi dati personali regis<strong>tra</strong>ti;<br />

– di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati forniti,<br />

sempre per le finalità consentite per legge;<br />

– di opporsi al <strong>tra</strong>ttamento di dati illegittimi.<br />

firma leggibile per presa visione*..............…............................….....................…..............<br />

Espressione del consenso al rilascio di notizie cliniche e al <strong>tra</strong>ttamento dei dati sensibili ai fini<br />

dell’art. 23 del d.lgs.196/03 inerente alla protezione dei dati personali<br />

La/Il sottoscritta/o ............................................……….................……………………<br />

dichiara


di avere preso visione dell’informativa sulla pre-istruttoria ex d.p.c.m. 13.01.00 e artt. 13 e<br />

23 del d.lgs.n 196/03 inerente alla protezione dei dati personali (privacy);<br />

consente che il presidente della Commissione di prima istanza della Asl:<br />

– dia comunicazione dei dati sul proprio stato di invalidità descritti nella Relazione conclusiva<br />

(ex art. 6 del d.p.c.m. 13.01.2000) della pre-istruttoria al responsabile pro-tempore<br />

del Servizio per l’occupazione dei disabili presso la Commissione provinciale, domiciliato<br />

per la carica presso la sede della Provincia, ai fini dell’assolvimento degli obblighi<br />

previsti dalla l. 68/99 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e di quanto definito<br />

dal correlato d.p.c.m. 13.01.00 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento<br />

obbligatorio dei disabili a norma dell’art. 1 c. 4 della l. 68/99», in particolar<br />

modo all’art. 4 «Profilo socio-lavorativo della persona disabile» e all’art. 5 «Diagnosi funzionale<br />

della persona disabile» e nei relativi allegati del citato d.p.c.m.;<br />

– raccolga, registri e utilizzi i dati personali purché sia assicurata la riservatezza degli stessi<br />

nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 inerente alla protezione dei dati personali<br />

(privacy).<br />

data .........................................<br />

firma leggibile*.....................................………………………….…….…………….…<br />

* Per soggetti interdetti o inabilitati: firma del tutore o del curatore.<br />

Per soggetti analfabeti: copia della carta d’identità in cui viene evidenziata impossibilità di firma.<br />

Per soggetti temporaneamente impossibilitati a firma per motivi di salute: autodichiarazione ex d.p.r.<br />

28.12.2000 n. 445.<br />

Ai fini della pre-istruttoria può essere utilizzata la modulistica prevista dal d.p.c.m.<br />

13.01.00, seppure, in base all’esperienza di questi anni, si può constatare che il modello<br />

proposto appare piuttosto rigido e per alcuni aspetti insufficiente e penalizza e mortifica<br />

per certi versi la professionalità dei medici del lavoro (nell’ottica dei vantaggi derivanti dalla<br />

informatizzazione dei dati sulle potenzialità del disabile da incrociare con quelli aziendali<br />

sulle mansioni disponibili).<br />

Sarebbe auspicabile una sua revisione concordata <strong>tra</strong> le diverse figure professionali in gioco<br />

ed, in ogni caso, sarebbero da prevedere:<br />

◗ una forte integrazione <strong>tra</strong> medici del lavoro sensibili e formati sulla problematica e operatori<br />

sociali motivati e con esperienza nel settore, nell’ambito delle singole Asl;<br />

141<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

142<br />

◗ una maggiore collaborazione operativa <strong>tra</strong> il Servizio occupazione disabili della Provincia<br />

e le Asl afferenti, prevedendo la presenza periodica di un medico del lavoro presso il Servizio<br />

anzidetto con la finalità di mettere a disposizione di questo le sue conoscenze, per le<br />

problematiche quotidiane che si presentano e per i sopralluoghi presso le imprese.<br />

Sono, pertanto, da reperire soluzioni che evitino il dispendio di risorse umane ed economiche<br />

e che, al contempo, evitino che l’utente già affetto da disabilità si trovi costretto a<br />

effettuare diversi e faticosi passaggi per diversi uffici pubblici per ottenere un’unica certificazione.<br />

Nel rispetto del patrimonio culturale delle diverse istituzioni sarebbe opportuno che le<br />

«Relazioni conclusive» fossero sempre correttamente redatte e in modo integrato; ciò potrebbe<br />

non rendere necessario altro lavoro degli operatori del Servizio occupazione disabili,<br />

evitando anche i costi aggiuntivi per ogni singola valutazione; nelle Asl, poi, potrebbe<br />

essere individuata una figura di supervisore esperto che potrebbe fungere da raccordo con<br />

una figura altrettanto esperta nell’ambito del Servizio della Provincia.<br />

Una volta compilato il modello per l’Accertamento ex l. 68/99 e d.p.c.m. 13.01.00, la documentazione<br />

da inviare al Servizio occupazione disabili della Provincia è costituita dalle<br />

specifiche sezioni che compongono la «Relazione conclusiva ex art. 6 d.p.c.m. 13.01.00»,<br />

costituita da tre pagine (Frontespizio - Scheda anagrafica utente, «Relazione conclusiva» e<br />

Suggerimenti lavorativi / firme dei membri della Commissione di prima istanza) come da<br />

Allegato 1; questa documentazione è da produrre in fotocopia con firme in originale e da<br />

inviare al Comitato tecnico provinciale. Quest’ultima documentazione, così definita e da<br />

utilizzare per tutti i soggetti interessati alla l. 68/99, non è assolutamente sostitutiva del<br />

modello previsto dal d.p.c.m. 13.01.00, bensì costituisce soltanto lo strumento richiesto<br />

dal detto Servizio della Provincia ai fini dell’inserimento lavorativo dei disabili.<br />

Nella modulistica ex l. 68/99 e d.p.c.m. 13.01.2000 inviata al Servizio occupazione disabili<br />

della Provincia dovrà anche essere indicata nelle apposite caselle da barrare la tipologia<br />

di menomazione da cui è affetto il soggetto disabile: fisica, sensoriale e/o psichica (con<br />

deficit intellettivo e/o mentale). A quelle intellettive va ascritto il deficit intellettivo/cognitivo<br />

che fa riferimento all’area dell’intelligenza e in quest’ambito si può inserire, ad esempio,<br />

l’insufficienza mentale presente nei soggetti affetti da Sindrome di Down, in questo<br />

caso la problematica sanitaria più rilevante nell’ambito del danno «somatico» è quella di<br />

tipo intellettivo/cognitivo; quelle mentali sono relative a tutti i disturbi della psiche nel loro<br />

complesso e possono fare riferimento le patologie psichiatriche e i disturbi psichici/psichiatrici<br />

che interessano l’area del pensiero, dell’umore, della personalità e del comportamento<br />

individuale, quali ad esempio la schizofrenia.<br />

Nella Relazione conclusiva andrà, poi, indicato se, nell’ambito della valutazione delle capacità<br />

lavorative, è stata rilevata la presenza di una singola patologia di tipo psichico oppure<br />

una patologia mista (con componenti anche fisica e/o sensoriale oltre quella psichi-


ca), in modo inequivocabile e tale da permettere al detto Servizio di potere provvedere alla<br />

tipologia di inserimento più opportuno: a) se la patologia psichica è primaria e/o prevalente<br />

oppure di tipo reattivo e incide in maniera rilevante sull’inserimento lavorativo<br />

l’avviamento sarà nominale, b) se, invece, la patologia psichica è reattiva/secondaria e non<br />

incide in maniera significativa sull’inserimento lavorativo del soggetto disabile l’avviamento<br />

sarà numerico.<br />

❚ Il ruolo del medico del lavoro della Asl nell’ambito<br />

della Commissione invalidi<br />

Il medico del lavoro della Asl collabora con le altre figure presenti in Commissione alla<br />

formulazione di una diagnosi funzionale del disabile, una descrizione della compromissione<br />

funzionale del stato di salute globale del soggetto al fine di individuare la sua concreta<br />

capacità globale, attuale e potenziale. Il contesto in cui si muove il medico del lavoro e il<br />

giudizio espresso dalla Commissione in merito alle capacità lavorative del disabile possono<br />

essere definito forzatamente «sui generis», in quanto manca una sua verifica sul campo<br />

(in azienda) che il medico del lavoro nella sua attività istituzionale effettua regolarmente<br />

in relazione alla sua specifica professionalità e competenza; sarebbe utile, in proposito,<br />

riflettere sull’opportunità di sopralluoghi nelle imprese che accolgono i disabili al fine di<br />

consentire giudizi circostanziati circa la compatibilità uomo-lavoro.<br />

Il medico del lavoro, insieme all’operatore sociale, collabora a prospettare linee di indirizzo<br />

ai fini del «collocamento lavorativo mirato» del disabile. Per questo si intendono una<br />

serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone<br />

con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, at<strong>tra</strong>verso<br />

l’analisi di: posto di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzione dei problemi<br />

connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali nei luoghi di lavoro.<br />

(Gabriella Bonati in Guida al Lavoro, Il Sole 24 Ore Pirola, suppl. 1/2000).<br />

Al termine della pre-istruttoria, nella «Relazione conclusiva» vanno riportate indicazioni<br />

circa la collocabilità o meno del soggetto disabile e, in caso affermativo, la tipologia del<br />

settore – produttivo o di servizi – più opportuna e la tipologia di inserimento lavorativo<br />

(«personalizzato») previsto per il disabile (mirato senza intervento di supporto, con il supporto<br />

di servizi di mediazione, con l’utilizzazione di strumenti tecnici, con abbattimento<br />

delle barriere architettoniche e/o ausili tecnici sul posto di lavoro, dopo un percorso formativo<br />

propedeutico ad inizio attività lavorativa – tirocinio – o riqualificazione professionale)<br />

e/o il suo mantenimento al lavoro, se già occupato.<br />

Una delle possibilità previste per il collocamento del disabile è il «telelavoro» e, in proposito,<br />

il medico del lavoro e l’operatore sociale devono valutare se questa forma di occupazione<br />

possa configurarsi, in casi specifici, più come un’ulteriore forma di emarginazione<br />

che di inserimento lavorativo e di socializzazione. Un altro aspetto che costituirà sempre<br />

143<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

144<br />

di più un gap nell’applicazione della normativa è quello dei soggetti che hanno superato<br />

i 50 anni e che chiedono egualmente di essere inseriti nelle liste speciali per en<strong>tra</strong>re in un<br />

mondo del lavoro sempre più competitivo e difficile anche per coloro che non sono portatori<br />

di handicap.<br />

▼ La gestione delle pratiche inerenti all’art. 10<br />

della legge 68/99 - fattispecie e procedure<br />

LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 - NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI<br />

Capo III - Avviamento al lavoro - Art. 10 (Rapporto di lavoro dei disabili<br />

obbligatoriamente assunti)<br />

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il <strong>tra</strong>ttamento economico e<br />

normativo previsto dalle leggi e dai con<strong>tra</strong>tti collettivi.<br />

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le<br />

sue minorazioni.<br />

3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione<br />

del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle<br />

mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore<br />

di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare<br />

se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso<br />

l’azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri<br />

definiti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4, sia incompatibile<br />

con la prosecuzione dell’attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata<br />

con riferimento alla variazione dell’organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto<br />

alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilità persista.<br />

Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli<br />

accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio<br />

1992, n. 104, integrata a norma dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo<br />

1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l’organismo di cui all’articolo<br />

6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato<br />

dall’articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario<br />

per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il<br />

rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti<br />

dell’organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità<br />

di reinserire il disabile all’interno dell’azienda.


4. Il recesso di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il<br />

licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato<br />

nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora,<br />

nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati<br />

obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all’articolo 3 della<br />

presente legge.<br />

5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione,<br />

nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del<br />

lavoratore con altro avente diritto all’avviamento obbligatorio.<br />

6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal<br />

diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento<br />

per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato<br />

motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto<br />

corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all’atto della<br />

iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.<br />

Il lavoratore e/o il datore di lavoro, che fanno ricorso <strong>formale</strong> al Servizio occupazione disabili<br />

provinciale competente per territorio di residenza del soggetto, ai sensi dell’art. 10 della<br />

l. 68/99, devono redigerlo in termini espliciti e in modo analitico e motivato e la documentazione<br />

deve essere completa in tutte le sue parti, così come richiesto dal detto Servizio.<br />

Il Servizio occupazione disabili effettua la verifica <strong>formale</strong> della pratica e, se il caso, sente<br />

preliminarmente le parti per eventuali chiarimenti e integrazioni (amminis<strong>tra</strong>tive, cliniche,<br />

di medicina del lavoro, inerenti alla postazione lavorativa e all’organizzazione del lavoro)<br />

che devono essere inviate al più presto dal ricorrente. Successivamente presenta la<br />

pratica in sede di Comitato tecnico provinciale per la analisi, la discussione e l’avvio delle<br />

procedure connesse al ricorso, qualora l’istanza venga accettata, e invia una comunicazione<br />

<strong>formale</strong> dell’avvio agli interessati, come previsto dalla l. 07.08.90 n. 241 sulla <strong>tra</strong>sparenza<br />

degli atti amminis<strong>tra</strong>tivi.<br />

Il Comitato tecnico provinciale competente, al termine della seduta, invia le relative pratiche<br />

alla Asl di competenza territoriale ad una delle seguenti articolazioni funzionali di questa:<br />

Ufficio invalidi civili (competente per area distrettuale della Asl) oppure Servizio di medicina<br />

legale. L’invio delle pratiche viene effettuato con lettera di accompagnamento nella<br />

quale si richiede di gestire la pratica ex art. 10, si pongono uno o più quesiti specifici e si<br />

indica il carattere di urgenza della pratica, stabilendo un tempo massimo per la risposta finale<br />

agli interessati da parte del Comitato tecnico provinciale. La detta lettera viene inviata<br />

anche per fax alle strutture sopra indicate al fine di accelerare la gestione dei ricorsi.<br />

145<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

146<br />

L’Ufficio invalidi civili di ogni singola Asl oppure il Servizio di medicina legale, a seconda<br />

dell’organizzazione interna di queste, provvede a contattare in tempi brevi i referenti<br />

(medici del lavoro del Dipartimento di prevenzione e/o medici legali) per la organizzazione<br />

di tale attività al fine di concordare i tempi ed i modi di espletamento d’urgenza<br />

della pratica.<br />

Spetta, comunque, istituzionalmente all’Ufficio invalidi civili delle Asl la gestione delle<br />

pratiche in termini di loro <strong>tra</strong>smissione alle figure referenti che le espletano, di ricezione<br />

delle pratiche una volta evase, di loro ratifica in Commissione di prima istanza e di loro<br />

invio alla Commissione medica di verifica (Cmv), per le verifica di specifica competenza.<br />

A seguito di richiesta del Comitato tecnico provinciale, quindi, il Servizio prevenzione e<br />

sicurezza in ambienti di lavoro (Spsal) dell’Asl competente per territorio in funzione della<br />

sede dell’azienda ovvero dell’ubicazione dell’unità produttiva produce la documentazione<br />

esaustiva riguardante: le effettive mansioni svolte dal lavoratore; la valutazione della<br />

compatibilità delle mansioni con lo stato di salute del disabile; la valutazione sulla possibilità<br />

di proseguire l’impiego del lavoratore in azienda per la presenza di eventuali altre<br />

mansioni compatibili; il suggerimento di eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici<br />

per consentire il mantenimento al lavoro; il suggerimento di possibili adattamenti dell’organizzazione<br />

del lavoro.<br />

Nel caso in cui l’Asl di residenza del lavoratore e quella di residenza dell’impresa non coincidano,<br />

gli accertamenti e la conseguente relazione dovrebbero essere concordati dai rispettivi<br />

Servizi Psal e il parere definitivo dovrebbe essere redatto dalla Asl di residenza del<br />

soggetto, la quale è titolare per la Commissione di prima istanza.<br />

I medici del lavoro del Dipartimento di prevenzione delle Asl (se opportuno insieme agli<br />

operatori sociali) utilizzano il tempo a loro disposizione per le verifiche dei dati presenti<br />

nell’archivio anagrafico del Servizio inerente alle aziende del territorio e, se ritenuto opportuno,<br />

per effettuare anche eventuali sopralluoghi nelle aziende interessate, per colloqui<br />

con il singolo lavoratore oggetto del ricorso e per richiedere, se il caso, e poi visionare<br />

gli esiti di eventuali accertamenti specialistici utili a dirimere la controversia. La relazione<br />

conclusiva va restituita in tempi utili all’Ufficio invalidi della Asl per il prosieguo<br />

della pratica.<br />

Una criticità che può insorgere a questo punto del percorso è correlata al fatto che i medici<br />

del lavoro degli Spsal in genere sono tutti ufficiali di polizia giudiziaria e, pertanto,<br />

qualora rilevino inosservanze alle normative di igiene del lavoro, si trovano nella situazione<br />

di dovere sanzionare l’impresa e contestualmente verificare le possibilità di inserimento<br />

del disabile. Una soluzione potrebbe essere quella di costituire un pool di medici<br />

del lavoro presso i Servizi occupazione disabili delle Province, con il compito di effettuare<br />

i sopralluoghi in aziende site non nel territorio di competenza delle proprie Asl di appartenenza<br />

e con lo specifico mandato <strong>formale</strong> di valutare soltanto la compatibilità <strong>tra</strong> il


lavoratore disabile da inserire/mantenere nel posto di lavoro e l’attività da svolgere e/o da<br />

lui svolta.<br />

La documentazione ex art. 10 della l. 68/99 completata dai medici del lavoro e restituita<br />

all’Ufficio invalidi civili di competenza, a cui spetta istituzionalmente la gestione delle pratiche,<br />

viene inserita dai referenti di questo ufficio nella prima Commissione di prima<br />

istanza per l’Invalidità <strong>civile</strong> utile in cui è presente lo specialista della patologia accusata<br />

dal soggetto, al fine di poterle evadere rapidamente. Dopo la ratifica da parte del presidente<br />

della detta Commissione, la pratica viene inviata alla Cmv per la sua definizione. Il presidente<br />

di quest’ultima, previ formali accordi con il Servizio occupazione disabili, si impegna<br />

a valutare e a ratificare queste pratiche nel tempo più breve possibile e, successivamente<br />

a restituirle agli Uffici invalidi civili di competenza. Questi, a loro volta, inviano le<br />

pratiche nuovamente al Servizio occupazione disabili e da questo presentate in occasione<br />

del primo Comitato tecnico provinciale per la definizione dell’esito della pratica.<br />

È esclusiva cura del Comitato tecnico provinciale, infine e soltanto da questo momento,<br />

mettere a conoscenza del lavoratore e dell’Azienda interessati dal ricorso l’esito complessivo<br />

della procedura ex art. 10 della l. 68/99.<br />

147<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

148<br />

Allegato 1<br />

AZIENDA SANITARIA LOCALE<br />

Distretto di: …………………………………..……………………..…………………<br />

Accertamento ex l. 68/99 e d.p.c.m. 13.01.2000<br />

data ……………………..………………………………………..…………………....<br />

Motivi dell’accertamento:<br />

❏ Ordinario<br />

❏ Urgente<br />

❏ Primo accertamento (ex art. 2 d.p.c.m. 13.01.2000)<br />

❏ Visita di controllo (ex art. 8 c. 1 d.p.c.m. 13.01.2000)<br />

❏ Visita di controllo per verifica rispondenza percorso inserimento lavorativo<br />

(ex art. 8 c. 3 d.p.c.m. 13.01.2000)<br />

❏ Visita su richiesta del lavoratore (ex art. 8 c. 4 d.p.c.m. 13.01.2000) in data<br />

…………………………………………………………………………………………<br />

❏ Visita su richiesta del datore di lavoro (ex art. 8 c4 d.p.c.m. 13.01.2000) in data<br />

…………………………………………………………………………………………<br />

Scheda anagrafica<br />

Cognome ……………..……………………………… Nome ……….………………<br />

sesso: M ❏ F ❏<br />

luogo e data di nascita<br />

…………………………………………………………………………………………<br />

residente a …………………………………………….……………………..…………<br />

prov. …..……. Cap ………….…..<br />

in via ………………………………………………………………………………….…<br />

recapito telefonico …………………………………………………………………….…<br />

altro recapito telefonico ……………………………………………………………….…<br />

Documento di identità …………………………………………………………………


Commissione invalidi civili della Asl<br />

…………………………………………………………………………………………<br />

Riconoscimento invalidità <strong>civile</strong> in data …………………………...... con percentuale del<br />

………………………………………………………………………………………<br />

Revisione prevista in data ………………………………………………..<br />

Principali disabilità funzionali rilevanti ai fini dell’inserimento lavorativo:<br />

❏ fisiche ❏ sensoriali ❏ psichiche<br />

RELAZIONE CONCLUSIVA EX ART. 6 D.P.C.M. 13.01.2000<br />

Cognome: ……………………………………………………………………………<br />

nome: …………………………………………………………………………………<br />

nato/a a: ………………………………………………………………………………<br />

il: ………………………………………………………………………………………<br />

residente in: v./p.za …………………..…….……...…… cap …………..<br />

città …………….………………………..<br />

…………………………………………………………………………………………<br />

…………………………………………………………………………………………<br />

…………………………………………………………………………………………<br />

…………………………………………………………………………………………<br />

…………………………………………………………………………………………<br />

…………………………………………………………………………………………<br />

………………………………….. lì ……………………………….<br />

Firme di membri della Commissione<br />

…………………………………………………………………………………………<br />

…………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………..…<br />

149<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

150<br />

Per la persona disabile - sig.ra /sig…………………….……………………………….<br />

si suggeriscono le seguenti forme di collocamento:<br />

❏ mirato senza interventi di supporto<br />

❏ con il supporto di un servizio di mediazione<br />

❏ con il supporto di un servizio di mediazione e l’utilizzo di strumenti tecnici<br />

(..............................................................................…………………….......................)<br />

o con rimozione di barriere architettoniche e/o ausili tecnici sul posto di lavoro<br />

(.................................................................................................………............……….)<br />

❏ con lavoro a domicilio o telelavoro<br />

❏ con tirocinio formativo e/o borsa lavoro o formazione/riqualificazione professionale<br />

❏ altro (es. percorsi formativo/assistenziali, terapeutici, ecc.)<br />

………………………………………………………………………………………..…<br />

❏ mantenimento al lavoro<br />

❏ non collocabile<br />

..................................... lì ....................................<br />

Presidente (medico legale)<br />

………………………………………………………………………………………..…<br />

Medico del lavoro<br />

………………………………………………………………………………………..…<br />

Medico Asl<br />

………………………………………………………………………………………..…<br />

Medico rappresentante di categoria<br />

………………………………………………………………………………………..…<br />

Specialista<br />

………………………………………………………………………………………..…<br />

Operatore sociale<br />

………………………………………………………………………………………..…<br />

Segretario<br />

………………………………………………………………………………………..…


Allegato alla relazione conclusiva<br />

Al fine di agevolare le attività delle Commissioni mediche integrate, si forniscono di seguito<br />

alcune indicazioni/esemplificazioni relative a ciascun aspetto che deve essere dettagliato<br />

nella Relazione conclusiva ex art. 6 d.p.c.m. 13.01.2000.<br />

◗ Autonomie funzionali (motricità del soggetto ed eventuali limitazioni funzionali con<br />

ripercussioni su attività lavorativa) - utilizzo delle mani in prensione e loro motilità,<br />

deambulazione, movimentazione manuale carichi (sollevamento, spinta e <strong>tra</strong>ino),<br />

equilibrio in piedi, vista e udito; capacità di accesso autonomo al posto di lavoro<br />

(con la propria autovettura, con mezzi pubblici, sempre accompagnata/o);<br />

– esempio: autosufficiente nella deambulazione purché non prolungata; da adibire ad<br />

attività che prevedano l’alternanza posturale; non deficit di motricità degli arti superiori;<br />

movimentazione manuale dei carichi concessa; flesso-estensione del rachide<br />

lombare non ripetitiva.<br />

◗ Fattori ambientali (microclima, suoni e rumori, vibrazioni, illuminazione naturale e/o<br />

artificiale, altro) in relazione ai quali il soggetto disabile può lavorare in modo confortevole;<br />

– esempio: intolleranza al freddo, campi elettromagnetici per portatori di pace maker,<br />

non utilizzo di strumenti vibranti per soggetti con alcune patologie osteo-muscolo-articolari,<br />

non esposizione a polveri per atopici, non esposizione ad epatotossici,<br />

ecc.<br />

◗ Capacità comunicative, relazionali e cognitive (aspetto esteriore della persona; eloquio;<br />

immagine di sé; comprensione, apprendimento e attenzione; emotività; comportamento<br />

interpersonale; decisionalità e autodeterminazione/perseveranza; flessibilità<br />

e adattabilità; tolleranza alla frus<strong>tra</strong>zione; coscienziosità; abilità cognitiva; livello<br />

di elaborazione);<br />

– esempio: capacità relazionali, comunicative e cognitive soddisfacenti: eloquio fluido,<br />

appropriato e nessi associativi ben conservati; comportamenti adeguati ai contesti.<br />

◗ Abilità professionali (scolarità e competenze linguistiche; precedenti esperienze lavorative<br />

e cause di eventuali fallimenti; attitudini e abilità sociali; manualità del soggetto<br />

– che cosa il soggetto è in grado di fare; capacità di un’attività di squadra);<br />

– esempio: buona manualità anche in quanto non presenta deficit agli arti superiori,<br />

competenze informatiche acquisite da autodidatta; è più portato a lavorare da solo,<br />

magari con supervisione.<br />

151<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

152<br />

◗ Aspirazioni lavorative e motivazione al lavoro<br />

– esempio: l’aspirare a un’attività con utilizzo del computer consentirebbe di individuare<br />

un ambito occupazionale maggiormente gradito anche in considerazione della<br />

necessità di postura alternata; il soggetto è fortemente motivato a trovare un lavoro<br />

e pertanto è disposto a svolgere qualsiasi genere di attività lavorativa.<br />

◗ Suggerimenti relativi all’impiego lavorativo (attitudine a quale tipologia generale di<br />

lavoro; orari, turni e ritmi di lavoro che il soggetto può affrontare; tipologia di attività<br />

consigliata, mansioni/compiti da escludere e/o sconsigliati, limitazioni del soggetto).<br />

– esempio: la persona è in grado di svolgere attività lavorativa con turnazione sino ad<br />

8 ore/die, oppure preferisce il tempo parziale; è idonea alla tipologia di lavoro indicata,<br />

oppure: è idonea a lavoro protetto, a lavori esecutivi/ripetitivi in assenza di capacità<br />

decisionale o di autonomia in situazioni critiche, a lavori di tipo impiegatizio/amminis<strong>tra</strong>tivo,<br />

o ancora: non è idoneo al lavoro.


❚ Bibliografia essenziale<br />

Ergonomia/prodotti-lavoro-ricerca: Dossier / disabilità senza handicap - Handicap e lavoro,<br />

numero monografico, n. 8/1996, trimes<strong>tra</strong>le, Moretti & Vitali.<br />

Luciano Tosato, «Collocamento obbligatorio: i casi particolari», in Guida al Lavoro, Il<br />

Sole 24 Ore Pirola, pp. 13-16, n. 3/27.1.98.<br />

Fiorentino Trojano e Giusy Caudullo (a cura di), Un modello integrato per l’inserimento<br />

lavorativo dei soggetti svantaggiati, Atti del Convegno internazionale organizzato dalla<br />

Fondazione Giovanni Amato di Catania, Cooperativa universitaria editrice catanese<br />

Magistero, settembre 1998.<br />

Marco Biagi, «Disabili e diritto al lavoro», in Guida al Lavoro, Il Sole 24 Ore Pirola, pp.<br />

12-14, n.9/9.3.99.<br />

Aa.Vv., «Rapporto di lavoro – Approfondimenti – in primo piano Collocamento obbligatorio<br />

Norme per il diritto al lavoro dei disabili – Legge 12 marzo 1999, n.68»,<br />

in Guida al Lavoro, Il Sole 24 Ore Pirola, pp. 11-44, n. 14/13.4.99.<br />

Michele Di Lecce, «L’avviamento al lavoro dei disabili», in Ambiente & Sicurezza, Il Sole<br />

24 Ore Pirola, pp. 76-79, n. 7/4.05.99.<br />

Aa.Vv. «Il lavoro dei disabili / Legge 12 marzo 1999 n. 68 e norme attuative - Soggetti<br />

obbligati e aventi diritto Procedure, incentivi e sanzioni», i «Supplementi di Guida<br />

al Lavoro», Il Sole 24 Ore Pirola, n. 5/8.2.00.<br />

Saverio Parlato, «Il lavoro dei disabili: i criteri per accertare l’invalidità», Guida al Lavoro,<br />

Il Sole 24 Ore Pirola, pp. 6-23, n. 9/7.3.00.<br />

Giuseppe Leocata, Il medico competente, Ruolo, valutazione dei rischi, misure di controllo,<br />

malattie professionali, informazione e formazione dei lavoratori, Il Sole 24 Ore Pirola,<br />

Milano, 2 a edizione, aprile 2002.<br />

Approfondimento, «La <strong>tutela</strong> della disabilità 1 a parte», contributi di: Valeria Innocenti,<br />

Giuseppe Leocata, Annette Lerna, Tiziana Rognoni, Antonella Sardi, in Ambiente &<br />

Sicurezza, Il Sole 24 Ore Pirola, n. 8, 12 aprile 2005.<br />

Approfondimento, «La <strong>tutela</strong> della disabilità 2 a parte»,contributi di: Giuseppe Leocata,<br />

Mirella Sala, Luigi Scaffino, in Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore Pirola, n. 11,<br />

31 maggio 2005.<br />

Convegno nazionale, «Disabilità e Lavoro», Workshop, Pavia 24-25 settembre 2004,<br />

Atti.<br />

Pietro Ferri, Marco Aquilani, Giovanna Saraceno, Guida pratica - Invalidità & Handicap<br />

per la gestione delle problematiche di invalidi civili, ciechi e sordi, Il Sole 24 Ore<br />

Pirola, Milano, 2 a edizione, maggio 2006.<br />

153<br />

Relazioni


Quaderni<br />

di Medicina Legale del Lavoro<br />

Ruolo del medico di medicina generale<br />

nella documentazione sanitaria della domanda<br />

di Concetta Delbeato *<br />

Questo breve intervento, sicuramente non esaustivo, vuole riportare l’esperienza<br />

del MMG nel gestire e quindi indirizzare al meglio il paziente nella<br />

complessa <strong>realtà</strong> dell’invalidità <strong>civile</strong>.<br />

Il MMG è la persona scelta da ciascun cittadino per garantirsi l’assistenza di primo livello<br />

sul territorio. Esso affronta non solo problematiche cliniche ma anche assistenziali<br />

in cui i processi decisivi diventano complessi per l’influenza di fattori ambientali-sociali-familiari.<br />

Negli ultimi cinquant’anni la medicina ha subito grandi <strong>tra</strong>sformazioni legate a<br />

cambiamenti sociali, all’invecchiamento della popolazione, alla mutazione dei costumi,<br />

alla tecnologia, alle diverse condizioni politiche, all’affermarsi dei diritti sociali.<br />

La medicina generale si rivolge essenzialmente all’individuo, ma oggi, più che in passato,<br />

non può prescindere dal fatto che l’uomo vive in una società dove la diffusione<br />

della cultura e la pressione dei mass-media hanno contribuito a rendere il cittadino<br />

più consapevole sia dei rischi per la sua salute, sia dei suoi diritti in caso di malattia.<br />

Il paziente oggi è più informato, conosce l’efficacia delle cure e desidera avere informazioni<br />

precise sulla sua salute, sulla evoluzione della sua eventuale malattia e l’impatto<br />

che questa avrà nella sua vita privata (familiare-lavorativa) nonché le possibilità<br />

di guarigione.<br />

Uno degli obiettivi del piano sanitario nazionale condiviso anche dai MMG è rafforzare<br />

la <strong>tutela</strong> dei soggetti deboli.<br />

I soggetti deboli sono tutti coloro che, trovandosi in condizioni di bisogno, vivono<br />

situazioni di particolare disagio e sono costretti a forme di dipendenza assistenziale.<br />

Sono ad alto rischio: i disabili che necessitano di interventi programmati-continuativi<br />

e integrati; gli anziani e le persone nella fase terminale della vita.<br />

* Medico di medicina generale - Fimmg<br />

155<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

156<br />

Il Ssn deve erogare dei servizi alle diverse categorie in condizioni di bisogno e la figura del<br />

medico di famiglia assume un ruolo fondamentale.<br />

Facciamo degli esempi.<br />

▼ Anziani<br />

Ogni MMG con un numero di pazienti compreso <strong>tra</strong> 1.000-1.500 ha in carico circa 250-<br />

300 anziani.<br />

Il processo di invecchiamento della popolazione è in evoluzione e si calcola (Istat) che nel<br />

2020 il 23% della popolazione italiana avrà più di 65 anni e la speranza di vita alla nascita<br />

sarà di circa 78 anni per gli uomini e 84 anni per le donne.<br />

In termini relativi aumenteranno i grandi vecchi con età superiore a 80 anni.<br />

Una quota significativa di anziani soffre di patologie croniche, spesso multiple, e di disabilità<br />

che ne limitano l’autosufficienza.<br />

I malati di Alzheimer in questa popolazione costituiscono una percentuale alta con condizioni<br />

di deterioramento della qualità della vita per se stessi e per i familiari sui quali ricade<br />

il peso assistenziale.<br />

Gli obiettivi generali per la <strong>tutela</strong> di questa categoria sono:<br />

◗ mantenere e recuperare (dove possibile) l’autosufficienza;<br />

◗ mantenere gli anziani nel proprio domicilio e quindi aiutare le famiglie che li assistono<br />

(ad esempio fornitura di presidi-ausili e servizi);<br />

◗ assistenza continuativa e integrata con la possibilità di disporre di aiuti e interventi forniti<br />

dall’Asl (medici-infermieri-strumentazioni...);<br />

◗ integrazione <strong>tra</strong> Ssn e assistenza sociale.<br />

▼ Malati terminali<br />

Le persone affette da gravi patologie evolutive e irreversibili sono in aumento soprattutto<br />

se pensiamo ai malati tumorali.<br />

Questi pazienti hanno bisogno di assistenza domiciliare finalizzata alla terapia del dolore,<br />

alla prevenzione delle complicanze, alla fisioterapia, al supporto psico-sociale.<br />

Un medico di famiglia su 1.000-1.500 pazienti ogni anno diagnostica 4-6 nuovi casi di<br />

tumore.<br />

I nostri obiettivi sono:<br />

◗ potenziare e garantire l’assistenza medica e infermieristica al domicilio del malato,<br />

sfruttando i servizi messi a disposizione dall’Asl;<br />

◗ provvedere a richiedere la fornitura di presidi e ausili di cui il paziente necessita (letto,<br />

materasso anti-decubito, cateteri ecc);<br />

◗ supporto costante alla famiglia.


Alla luce delle considerazioni fatte il medico di medicina generale diventa una figura importante<br />

per raggiungere questi obiettivi, perché conosce meglio di altri le condizioni di<br />

salute del paziente e il suo contesto familiare.<br />

Molte prestazioni di cui può fruire un malato e la sua famiglia sono direttamente correlate<br />

al grado di invalidità riconosciuto, come ad esempio concessione di protesi, ausili, cure<br />

termali, esenzione dal pagamento del ticket, benefici fiscali.<br />

Il medico di famiglia deve avere competenze in materia e la sua principale funzione è fornire<br />

al malato idonea documentazione sanitaria che evidenzi le principali patologie di cui<br />

il cittadino soffre e i difetti psicofisici che compromettono la sua salute e che possono incidere<br />

nella valutazione del danno globale.<br />

Naturalmente il MMG su richiesta del paziente lo può assistere durante la visita collegiale.<br />

La certificazione deve essere il più possibile dettagliata oltre che corredata da copie di<br />

cartelle cliniche di eventuali ricoveri, esami, pareri specialistici preferibilmente rilasciati da<br />

strutture pubbliche.<br />

Se il cittadino non è in grado di recarsi all’Asl per la visita si può richiedere l’accertamento<br />

domiciliare (motivato).<br />

Non esiste un modello particolare per questo tipo di certificazione, ma l’Asl in cui lavoro<br />

ne ha proposto uno che noi utilizziamo e che vi propongo.<br />

CERTIFICAZIONE MEDICA PER DOMANDA DI INVALIDITÀ CIVILE<br />

Su richiesta dell’avente diritto e ai fini del riconoscimento dello stato di invalidità <strong>civile</strong>, certifico<br />

di aver visitato, in data ……………… il mio assistito<br />

Sig/Sig.ra …………………. nato/a a ……………………… il……………………<br />

residente a ………………….. via ………………………………………………….<br />

affetto/a dalle seguenti patologie ……………………………………………………<br />

accertate con indagini specialistiche<br />

………………………………………………………………………………………<br />

accertate a seguito di ricovero ospedaliero*:<br />

………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………<br />

che producono**:<br />

………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………<br />

* Specificare reparto e data di dimissione.<br />

** Descrivere le menomazioni conseguenti, ad esempio grado di riduzione della capacità respiratoria,<br />

classe NYHA, ecc.<br />

157<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

158<br />

In particolare:<br />

Presenta psiche integra Sì ❏ No ❏<br />

a causa di *** ……………………………………………………………………..…<br />

………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………<br />

Ha eseguito test psicodiagnostico o psicometrico<br />

………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………<br />

Deambula autonomamente Sì ❏ No ❏<br />

a causa di*** ……………………………………………………………………..…<br />

………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………<br />

Presenta incontinenza sfinterica Sì ❏ No ❏<br />

Inoltre, essendo a conoscenza che il soggetto è già stato riconosciuto invalido <strong>civile</strong> e che<br />

intende presentare domanda di aggravamento, certifico che rispetto al precedente accertamento<br />

collegiale, le sue infermità sono variate come di seguito indicato<br />

………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………<br />

Lì …………………………<br />

*** Specificare dettagliatamente la malattia sofferta.<br />

…………………………………<br />

Firma e timbro del medico


A conclusione di questa mia relazione vorrei riportare alcuni dati relativi all’attività della<br />

Commissione sanitaria per l’accertamento dell’invalidità nel mio Distretto di appartenenza<br />

riferiti al 2005 e al 2006.<br />

Popolazione del Distretto (Istat 01/1/2005): 74.343 residenti<br />

Anno 2005<br />

Tipo di domanda Numero di domande<br />

Invalido <strong>civile</strong> 947<br />

Sordo 2<br />

Cieco 14<br />

Legge 104 handicap 401<br />

Invalido/sordo 0<br />

Invalido/cieco 0<br />

Invalido/legge 104 handicap 0<br />

Sordo/cieco 0<br />

Sordo/legge 104 handicap 0<br />

Cieco/legge 104 hanicap 0<br />

Disabili 68<br />

Totale 1.432<br />

1 2 3 4<br />

Commissione di Romano Domande Visite Visite Numero<br />

di <strong>Lombardia</strong> definite domiciliari ambulatoriali di sedute<br />

902 52 850 53<br />

1: Totale richieste di riconoscimento invalidità <strong>civile</strong> definite dalla Commissione;<br />

2: totale visite domiciliari effettuate;<br />

3: totale visite ambulatoriali effettuate,<br />

Le visite domiciliari sono state il 5,8%.<br />

Ogni seduta ambulatoriale ha analizzato 16 pratiche.<br />

Il tempo di attesa <strong>tra</strong> domanda/visita è di 37 giorni.<br />

159<br />

Relazioni


Invalidità <strong>civile</strong><br />

160<br />

Anno 2006<br />

Tipo di domanda Numero di domande<br />

Invalido <strong>civile</strong> 908<br />

Sordo 0<br />

Cieco 10<br />

Legge 104 handicap 491<br />

Invalido/sordo 0<br />

Invalido/cieco 0<br />

Invalido/legge 104 handicap 0<br />

Sordo/cieco 0<br />

Sordo/legge 104 handicap 0<br />

Cieco/legge 104 hanicap 0<br />

Disabili 71<br />

Totale 1480<br />

(Dati relativi al periodo dal 01/01/2006 al 30/06/2006)<br />

1 2 3 4<br />

Commissione di Romano Domande Visite Visite Numero<br />

di <strong>Lombardia</strong> definite domiciliari ambulatoriali di sedute<br />

486 35 451 26<br />

1: Totale richieste di riconoscimento invalidità <strong>civile</strong> definite dalla Commissione;<br />

2: totale visite domiciliari effettuate;<br />

3: totale visite ambulatoriali effettuate;<br />

Le visite domiciliari sono state il 7,2%.<br />

Ogni seduta ambulatoriale ha analizzato 17 pratiche.<br />

Il tempo di attesa <strong>tra</strong> domanda/visita è di 32 giorni.<br />

Nel periodo compreso dal 14/3/2006 all’11/12/2006 i pazienti oncologici che si sono rivolti<br />

alla Commissione sono stati 119 e l’attesa <strong>tra</strong> presentazione della domanda e visita è<br />

di 13 giorni.<br />

Questi dati, seppur con numeri non elevati, dimos<strong>tra</strong>no che la richiesta dell’accertamento<br />

di invalidità e handicap è in aumento sia per le ragioni che ho esposto all’inizio (invecchiamento<br />

della popolazione, aumento dei tumori, miglioramento delle diagnosi e delle<br />

terapie) sia per la piena conoscenza da parte del cittadino dei benefici assistenziali a cui ha<br />

diritto per migliorare la sua qualità di vita.


L’invalidità e l’handicap sono problemi sociali che ci coinvolgono direttamente e al medico<br />

di medicina generale, per il ruolo che ricopre, bisognerebbe fornire gli strumenti per<br />

affrontarli.<br />

Bisognerebbe creare delle «linee guida» (come per i malati oncologici: legge 80 del 9 marzo<br />

2006) utili al MMG per informare i pazienti sui loro diritti e per fornire idonea certificazione<br />

ad ottenere rapidi benefici.<br />

Inoltre il medico di famiglia ha bisogno di:<br />

◗ una formazione continua su tali argomenti;<br />

◗ un confronto con i colleghi delle Commissioni per capire come viene effettuata la valutazione;<br />

◗ condividere con altri colleghi specialisti (psichia<strong>tra</strong>-neurologo-ortopedico ecc.) la richiesta<br />

dell’accertamento per evitare di inol<strong>tra</strong>re domande inutili che vanno a penalizzare<br />

coloro che necessitano di un vero e rapido riconoscimento della disabilità.<br />

❚ Bibliografia<br />

Il medico di Medicina Generale: vademecum, Hippocrates Edizioni medico Scientifiche,<br />

Milano, 2003.<br />

Asl di Bergamo (Distretto di Romano di <strong>Lombardia</strong>), «Analisi dei dati relativi all’accertamento<br />

dell’invalidità e dell’handicap del 2005/2006».<br />

http: //demo.istat.it/altridati/previsioni_naz/<br />

161<br />

Relazioni


Quaderni<br />

di Medicina Legale del Lavoro<br />

Allegati<br />

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Invalidità <strong>civile</strong><br />

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Allegati


Invalidità <strong>civile</strong><br />

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Allegati


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Approfondimenti<br />

In questa sezione dei Quaderni di Medicina Legale del Lavoro si vuole dedicare spazio<br />

ad alcuni temi che presentano importanti ricadute sul versante della <strong>tutela</strong> delle<br />

lavoratrici/lavoratori.<br />

Si riporta di seguito la Sentenza n. 1001/2006 della Corte d’Appello di Brescia sulla<br />

«esposizione cumulativa ad amianto», favorevole alla concessione dei benefici previdenziali<br />

per alcuni lavoratori di una cen<strong>tra</strong>le termoelettrica esposti per più di dieci anni all’inalazione<br />

di amianto oltre le 100 fibre/litro, benefici negati in primo grado dal Tribunale<br />

che aveva ritenuto necessario il costante superamento della soglia limite per ogni anno<br />

considerato e non sufficiente una esposizione media superiore a detta soglia.


187<br />

Approfondimenti


Invalidità <strong>civile</strong><br />

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Approfondimenti


Invalidità <strong>civile</strong><br />

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Approfondimenti


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193<br />

Approfondimenti


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Approfondimenti

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