12.06.2013 Views

Best Practices e Casi significativi - Dipartimento Funzione Pubblica

Best Practices e Casi significativi - Dipartimento Funzione Pubblica

Best Practices e Casi significativi - Dipartimento Funzione Pubblica

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Raccolta<br />

di best practices e casi <strong>significativi</strong><br />

2009<br />

1


SOMMARIO<br />

Premessa .................................................................................................................. 3<br />

1. Parte prima: <strong>Best</strong> <strong>Practices</strong> ................................................................ 4<br />

A) <strong>Casi</strong> risolti attraverso l’erogazione di informazioni........................ 4<br />

B) <strong>Casi</strong> risolti attraverso un contatto diretto con<br />

l’Amministrazione competente......................................................... 114<br />

C) <strong>Casi</strong> che hanno richiesto la “presa in carico” del problema del<br />

cittadino. ........................................................................................... 160<br />

2. Parte seconda: <strong>Casi</strong> <strong>significativi</strong> .................................................. 187<br />

A) Quesiti che evidenziano una richiesta di semplificazione e/o<br />

digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni............................ 187<br />

B) Quesiti che evidenziano necessità di interventi normativi .......... 190<br />

C) Esigenza di interventi (normativi o regolamentari) a tutela di<br />

categorie deboli................................................................................. 196<br />

D) Quesiti che evidenziano difficoltà di applicazione di norme o<br />

regolamenti. ...................................................................................... 198<br />

E) <strong>Casi</strong> ricorrenti di richieste di delucidazione e/o supporto ........... 202<br />

F) <strong>Casi</strong> che evidenziano una difficoltà nell’applicazione di<br />

procedure che mettono in relazione più Enti appartenenti a diversi<br />

livelli amministrativi......................................................................... 203<br />

2


Premessa<br />

Il presente Report 1 raccoglie la selezione di quesiti posti a Linea Amica nel corso del 2009 con<br />

l’obiettivo di testimoniare sia l’ampia gamma di problematiche poste dai cittadini che la modalità di<br />

erogazione del servizio Linea Amica 2 .<br />

Lo scopo principale di Linea Amica è quello di facilitare il rapporto tra cittadini e Pubbliche<br />

Amministrazioni, fornendo direttamente informazioni e accompagnando i cittadini nella soluzione<br />

di specifici problemi.<br />

L’azione di Linea Amica è volta quindi da un lato a promuovere e valorizzare i servizi erogati a<br />

distanza dalla <strong>Pubblica</strong> Amministrazione, consentendo anche a chi ha scarsa padronanza con le<br />

nuove tecnologie di usufruire di informazioni e servizi, dall’altro a facilitare i rapporti tra cittadini e<br />

<strong>Pubblica</strong> Amministrazione favorendo la soluzione dei problemi, in una logica di valorizzazione e<br />

sviluppo della rete delle Amministrazioni Pubbliche.<br />

Nel rapporto con il cittadino sono pertanto prioritari, per Linea Amica, l’ascolto, l’accoglienza e la<br />

presa in carico delle diverse problematiche; nel rapporto con le Amministrazioni, che erogano<br />

direttamente i servizi, lo sviluppo della collaborazione e la crescita del network, insieme alla<br />

diffusione di un approccio sempre più orientato ai bisogni del cittadino-cliente.<br />

In questo quadro, il presente Report è articolato in due parti:<br />

• nella prima parte, <strong>Best</strong> <strong>Practices</strong>, fornisce un’ampia panoramica sulla varietà delle<br />

tematiche e dei problemi sottoposti a Linea Amica e sulla ampiezza dei livelli<br />

amministrativi coinvolti, cercando di dare conto del processo di lavorazione adottato;<br />

• nella seconda parte, <strong>Casi</strong> <strong>significativi</strong>, riporta alcuni quesiti che mettono in evidenza<br />

esigenze di semplificazione e di interventi normativi o difficoltà di applicazione di norme e<br />

procedure, inoltrati a Linea Amica nel corso dell’anno.<br />

1 Il presente report è a cura di Rosa Maria Gervasio con la collaborazione di Giuseppina Ascione e Filomena Fasanella.<br />

2 Sul sito www.lineaamica.gov.it, nella sezione Dossier, sono disponibili i Report mensili. È opportuno evidenziare che<br />

alcune delle richieste contenute nel presente rapporto fanno riferimento a problematiche su cui successivamente sono<br />

intervenuti provvedimenti di tipo normativo o regolamentari.<br />

3


1. Parte prima: <strong>Best</strong> <strong>Practices</strong><br />

In una prospettiva centrata sul cliente, sono stati estrapolati alcuni casi che hanno trovato una<br />

risoluzione al quesito evidenziato dal cittadino. Tali casi, che affrontano una pluralità di tematiche,<br />

possono essere suddivisi, in relazione alla modalità di risoluzione del problema, in:<br />

A. <strong>Casi</strong> risolti attraverso l’erogazione di informazioni;<br />

B. <strong>Casi</strong> risolti attraverso un contatto diretto con l’Amministrazione competente;<br />

C. <strong>Casi</strong> risolti attraverso la “presa in carico” del problema del cittadino.<br />

A) <strong>Casi</strong> risolti attraverso l’erogazione di informazioni<br />

Si tratta di quei casi per la cui risoluzione è stato sufficiente fornire al cittadino informazioni di<br />

carattere normativo o procedurale, di cui non era o era solo parzialmente a conoscenza.<br />

1.<br />

Domanda. Salve, avrei bisogno dell’HACCP (Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici) come<br />

posso ottenerlo? Grazie.<br />

Risposta. L’HACCP è un sistema di auto-controllo sui prodotti alimentari introdotto in Italia dal D.<br />

Lgs. 155/97. Lo scopo di tale sistema é garantire l'assoluta igienicità degli alimenti in tutte le fasi<br />

della lavorazione, conservazione, ecc. sino alla vendita agli utenti finali. Tutte le aziende che<br />

trattano o conservano alimenti devono pertanto mettersi in regola. Il D. Lgs 155/97 definisce infatti<br />

come industria alimentare 'ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita<br />

una o più delle seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il<br />

confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la<br />

fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari'. Sono escluse solo le operazioni<br />

relative alla produzione primaria quali: raccolta dei prodotti, macellazione, mungitura. Il D. Lgs<br />

155/97 è già pienamente in vigore dal dicembre del 2000, tuttavia di recente sono stati approvati<br />

nuovi regolamenti da parte del Parlamento Europeo che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2006.<br />

Tali regolamenti prevedono espressamente nuovi e più efficaci controlli sull'igiene e la salubrità dei<br />

prodotti, nonché sull'applicazione di sistemi di auto-controllo aziendali. Il Documento principale<br />

che deve essere realizzato è il Piano di Autocontrollo Aziendale. Tale Piano deve essere realizzato<br />

dopo un'attenta analisi delle lavorazioni effettuate su prodotti alimentari dell'azienda, deve<br />

prevedere i Punti Critici (punti di rischio) nelle diverse fasi di lavorazione e i Controlli operati. Tale<br />

Piano, così strutturato deve essere applicato rigidamente e, se necessario aggiornato periodicamente.<br />

Il Responsabile dell'Azienda e', in prima istanza, il titolare della stessa ma può essere nominato un<br />

Responsabile cui è possibile delegare compiti e doveri derivanti dalla normativa. Le inviamo di<br />

4


seguito il link alla pagina del sito internet dove potrà trovare le informazioni relative la tematica di<br />

suo interesse:<br />

http://www.ministerosalute.it/sicurezzaAlimentare/paginaInternaMenuSicurezzaAlimentare.jsp?id=<br />

1225&lingua=italiano&menu=igiene Per ulteriori informazioni potrà contattare l’Ufficio Relazioni<br />

con il Pubblico del Ministero della Salute dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ai numeri<br />

+39 06.5994.2378 - 2758 o attraverso il servizio di posta elettronica al seguente indirizzo:<br />

urpminsalute@sanita.it Per un elenco delle agenzie formative accreditate per il corso HACCP per<br />

alimentaristi e responsabili dell'industria alimentare Le consigliamo, invece, di rivolgersi alla Sua<br />

provincia di appartenenza.<br />

2.<br />

D. Mia madre, invalida 100% con indennità di accompagnamento e 104, sta per acquistare un<br />

appartamento (prima casa) con annesso cantina e box. Ha diritto a qualche agevolazione, contributo<br />

o detrazione ad es. per l'allestimento del bagno per disabili, per l'impianto di aria condizionata,<br />

IVA al 4%? Grazie.<br />

R. L'Agenzia delle Entrate ha definito tutte le misure fiscali a favore delle persone con disabilità e<br />

le ha raccolte nella "Guida alle agevolazioni fiscali per disabili" di cui Le inviamo il link:<br />

(http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb7f0045b368e97/GUIDA%20N6_08.pdf).<br />

Tra le varie agevolazioni vi è anche quella dell'IVA agevolata del 4% sulle prestazioni di servizi<br />

dipendenti da contratti di appalto, aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente<br />

finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. Tale trattamento<br />

fiscale riguarda il disabile in senso generale, definito nell'art. 3, comma 1, della Legge 104/92,<br />

come "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,<br />

che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da<br />

determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione." In virtù della Legge 9 gennaio<br />

1989, n. 13, (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche<br />

negli edifici privati), vi è la possibilità di richiedere, per i disabili con menomazioni o limitazioni<br />

funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti, contributi al proprio Comune per<br />

l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, tra i quali anche l'opportuna<br />

sistemazione del bagno. Se non è possibile, materialmente o giuridicamente, realizzare opere di<br />

modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di attrezzature che,<br />

per le loro caratteristiche risultino strettamente idonee al raggiungimento degli stessi fini che si<br />

sarebbero ottenuti se l'opera fosse stata realizzabile. L'esempio classico è quello del servoscala o<br />

della carrozzina montascale. Il contributo può essere concesso per opere da realizzare sia su parti<br />

comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio), che su immobili o porzioni di immobili in<br />

esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all'interno di un appartamento); può essere<br />

erogato per una singola opera (es. realizzazione di una rampa), che per un insieme di opere<br />

connesse funzionalmente (cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano<br />

ostacoli alla stessa funzione, come il portone di ingresso troppo stretto e le scale, che impediscono<br />

l'accesso ad una persona non deambulante). La domanda deve essere presentata al Sindaco del<br />

Comune in carta da bollo entro il 1° marzo di ogni anno dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o<br />

la potestà) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuovere gli<br />

ostacoli alla sua mobilità. Nel caso di pluralità di disabili potenzialmente fruitori del medesimo<br />

5


intervento la domanda può essere formulata da uno o più di essi. L'istanza deve contenere la<br />

descrizione, anche sommaria, delle opere e della spesa prevista, il certificato medico che attesti<br />

l'handicap, l'eventuale riconoscimento dell'invalidità totale con difficoltà di deambulazione da parte<br />

della competente ASL, laddove ci si voglia avvalere della precedenza prevista nell'assegnazione dei<br />

contributi.<br />

3.<br />

D. Quali documenti bisogna presentare al Comune per una licenza edilizia di una casa di<br />

abitazione?<br />

R. E’ necessario richiedere, al Comune di appartenenza, il Permesso di Costruire – introdotto dal<br />

Testo Unico dell'Edilizia (DPR n. 380/2001), in sostituzione della vecchia Concessione Edilizia,<br />

che a sua volta aveva sostituito la Licenza Edilizia nel 1977 – quando si intende realizzare interventi<br />

edilizi di notevole rilevanza, come:<br />

a) gli interventi di nuova costruzione. Secondo il Testo unico sull'edilizia sono da considerarsi tali:<br />

la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti<br />

all'esterno della sagoma esistente; gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati<br />

da soggetti diversi dal Comune; la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici<br />

servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo non edificato; l'installazione di<br />

torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;<br />

l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali<br />

roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,<br />

oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente<br />

temporanee; gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in<br />

relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come<br />

interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al<br />

20% del volume dell'edificio principale; la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la<br />

realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui<br />

consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;<br />

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;<br />

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche (cioè aumento di unità<br />

immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che,<br />

limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della<br />

destinazione d'uso). Solo per questi interventi è prevista la possibilità di utilizzare la Denuncia di<br />

inizio attività (DIA) in alternativa al permesso di costruire. La scelta del committente e/o del<br />

professionista incaricato di attuare mediante Dia interventi di norma assoggettati a permesso di<br />

costruire non comporta variazioni rispetto alle connotazioni proprie del permesso di costruire, con<br />

la sua onerosità e la rilevanza penale in caso di abusi. E' inoltre salva la facoltà dell'interessato di<br />

chiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di interventi sottoposti a semplice<br />

denuncia di inizio attività (DIA). In questo caso il termine per il rilascio è di sessanta giorni. Chi<br />

può fare richiesta La domanda va presentata da chi è titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto,<br />

uso, servitù, ecc.) sul bene (area o fabbricato) oggetto del permesso di costruire, ovvero di un diritto<br />

personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. rapporto di locazione - conduzione...)<br />

6


4.<br />

D. Ho necessità di comunicare alla Conservatoria la cancellazione di un’ipoteca su un immobile<br />

situato nel Comune di … A quale indirizzo e con quali modalità va fatta la richiesta? E' gratuita o<br />

ha un costo?<br />

R. Il Decreto Bersani bis, Legge 2 aprile 2007 n. 40, ha introdotto un meccanismo più semplice per<br />

la cancellazione delle ipoteche: le nuove disposizioni prevedono che l’ipoteca iscritta a garanzia di<br />

obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente decorsi 30 giorni<br />

dall’avvenuto integrale rimborso del mutuo. Non occorre più l’atto notarile. La banca, infatti, é<br />

tenuta a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione del mutuo e a trasmettere<br />

all’Agenzia del Territorio la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data e senza<br />

alcun onere per il debitore. Questo nuovo meccanismo, tuttavia, non ha soppresso il sistema<br />

“tradizionale” di cancellazione dell’ipoteca volontaria, quello cioè che richiede la stipula un atto<br />

notarile con il quale viene raccolto il consenso della banca alla cancellazione dell’ipoteca ed infine<br />

l’esecuzione materiale della cancellazione da parte dell’Agenzia del Territorio. Questa procedura<br />

rimane sempre valida. Per i mutui estinti prima del 3 aprile 2007, per far cancellare l’ipoteca il<br />

consumatore deve chiedere alla banca la quietanza da cui risulti l’estinzione del mutuo (richiesta da<br />

fare con raccomandata a/r). A partire dalla data della raccomandata partono i 30 giorni entro i quali<br />

la banca deve comunicare in conservatoria la cancellazione dell’ipoteca. In questo modo non sono<br />

richieste più al cittadino spese per la cancellazione. Nello specifico, per i mutui rilasciati da banche,<br />

assoggettati all'origine ad imposta sostitutiva, non sono previste imposte di cancellazione. Negli<br />

altri rari casi bisognerà corrispondere una tassa pari allo 0,5% dell'importo iscritto.<br />

5.<br />

D. Il mio vicino ha piantato degli alberi ad alto fusto (cipressi) ad una distanza inferiore a 3 metri<br />

dal confine. Vorrei sapere se ha rispettato le distanze previste dalla legge.<br />

R. L’articolo 892 del codice civile stabilisce che chi vuol piantare o seminare alberi in vicinanza del<br />

confine deve osservare le distanze stabilite da regolamenti od usi locali oppure, se questi mancano,<br />

a tre metri dal confine; le piante non di alto fusto ad un metro e mezzo dal confine; gli arbusti<br />

(anche più alti di tre metri), le viti, le piante rampicanti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza,<br />

in concreto, non superiore a due metri e mezzo, possono essere piantati a mezzo metro dal confine.<br />

E' importante, quindi, verificare se esistono regolamenti comunali o usi locali che stabiliscono<br />

diversamente (è sufficiente informarsi presso il Comune di appartenenza). In assenza di<br />

regolamenti ed usi locali, un cipresso è da considerarsi albero ad alto fusto e quindi rientra nella<br />

prescrizione dei 3 metri.<br />

6.<br />

D. Buongiorno, devo fare autenticare la mia firma per poter effettuare l'emissione di un contratto<br />

fideiussorio sostitutivo della cauzione per pubblici appalti. Essendo io agente di assicurazioni ho già<br />

il potere di firma, ma in questo caso serve anche l'autentica. Mi è stato comunicato che questo<br />

servizio può essere effettuato anche in Comune (per mano del Segretario Comunale), ma nella mia<br />

7


zona mi dicono che non è possibile e quindi mi viene suggerito di rivolgermi ad un notaio. Vorrei<br />

sapere se è corretta l'indicazione. Cordiali saluti<br />

R. Entrambi i soggetti indicati (Segretario Comunale o notaio/cancelliere) potrebbero procedere<br />

all’autenticazione della firma. Il principale riferimento normativo è il D.P.R. 28.12.2000 n°445 -<br />

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione<br />

amministrativa - e, in particolare, gli articoli 21 e 38. L’art. 21, comma 2, disciplina<br />

l’autenticazione delle sottoscrizioni affermando che “Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di<br />

atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 (organi della pubblica<br />

amministrazione o gestori di servizi pubblici) o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di<br />

terzi di benefici economici, l'autenticazione redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale,<br />

dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in<br />

tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale che<br />

autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento<br />

dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di<br />

autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma<br />

e il timbro dell'ufficio. Nel caso in cui, invece, la dichiarazione debba essere prodotta ad una P.A.,<br />

l’art. 38 del medesimo Decreto, al comma 3, offre alcune indicazioni sulle modalità da seguire,<br />

affermando che” Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi<br />

dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, sono sottoscritte<br />

dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a<br />

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica<br />

del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità<br />

possono essere inviate per via telematica;nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici,<br />

detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della<br />

legge 15 marzo 1997, n. 59. (L) Come si evince dal suddetto DPR 445/2000, la legge attribuisce ai<br />

Comuni la facoltà di autenticazione delle sottoscrizioni ed indica nel Sindaco il soggetto a cui spetta<br />

individuare coloro che possono procedere all’autenticazione della firma. Tuttavia, non offre<br />

indicazioni sulla procedura da seguire nei casi di Comuni in cui il Sindaco non abbia provveduto a<br />

tale individuazione o comunque il Comune non disponga di tale servizio. Tenga conto che la firma<br />

può essere autenticata in qualsiasi Comune, non necessariamente in quello di residenza Può<br />

scaricare i riferimento normativo al seguente link:<br />

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm<br />

7.<br />

D. Sono una cittadina rumena residente in Italia e voglio contrarre matrimonio con un cittadino<br />

italiano dal quale ha avuto due figli. Quali documenti occorrono?<br />

R. I cittadini romeni che desiderano sposarsi in Italia possono ottenere per la costituzione del<br />

fascicolo richiesto dalle autorità italiane, attraverso una domanda, il “nulla osta al matrimonio”.<br />

La documentazione necessaria che dovrà essere presentata dai cittadini romeni alla Sezione<br />

Consolare dell'Ambasciata, per il rilascio del “nulla osta al matrimonio” sono: Passaporto romeno<br />

valido; Certificato di nascita originale e in fotocopia; Sentenza di divorzio (se é il caso) definitiva e<br />

irrevocabile - originale e in fotocopia; un documento d'identità del futuro (futura) marito (moglie);<br />

8


140 euro la tassa consolare. Un'altra modalità é quella di presentare alla Sezione Consolare<br />

l'attestato di stato civile rilasciato dal Comune di provenienza dalla Romania, postillato dalla<br />

Prefettura locale, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana postillata al Tribunale locale<br />

dalla Romania insieme anche al certificato di nascita tradotto in italiano e postillato al Tribunale<br />

locale. Il costo del documento in questo caso é di 40 euro. Dopo il compimento del matrimonio,<br />

questo deve essere trascritto in Romania dove sarà rilasciato un certificato di matrimonio romeno.<br />

La trascrizione si potrà fare personalmente o attraverso una procura. (vedi il capitolo: 'La<br />

trascrizione dei documenti di stato civile'). Nel caso in cui il matrimonio sarà celebrato in Romania,<br />

il cittadino italiano dovrà presentarsi all’Ambasciata dell’Italia a Bucarest per ottenere il certificato<br />

di consuetudine necessario per il Comune dove si svolgerà il matrimonio. La Sezione consolare<br />

riceve il pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle 15.00 alle<br />

16.00, come segue: i cittadini romeni saranno ricevuti, per appuntamento, dalle ore 9.00 alle ore<br />

14.00 (non si lavora con il pubblico i giorni festivi romeni e italiani). Gli avvocati e operatori sociali<br />

saranno ricevuti martedì e giovedì nell'intervallo tra le ore 15.00 – 16.00, senza appuntamento. Non<br />

si ricevono più richieste di servizi consolari tramite agenzie di servizi o altri intermediari. Gli<br />

stranieri residenti in Italia possono chiedere visti lunedì e mercoledì, nell'intervallo tra le ore 15.00<br />

– 16.00, senza appuntamento. I visti si rilasciano nello stesso orario, previa l'approvazione delle<br />

autorità romene competenti. Appuntamenti si possono prendere via mail all’indirizzo<br />

secretariat.consulara@roembit.org. Nella richiesta di appuntamento dovrà essere precisato il<br />

cognome e nome della persona interessata, il servizio consolare richiesto e la regione di domicilio in<br />

Italia. I recapiti telefonici disponibili per informazioni sui servizi consolari e appuntamenti sono i<br />

seguenti: (0039)06.51.53.11.55 - (0039)06.51.53.09.87 - (0039)06.51.95.68.09. Le persone che si<br />

presentano senza appuntamento potranno programmarsi, alla segreteria della sezione consolare, per<br />

la data la più vicina, soltanto nell'intervallo tra le ore 9.00 – 10.00. Le informazioni sopra riportate<br />

sono disponibili sul sito dell'Ambasciata rumena a Roma alla seguente pagina web:<br />

http://roma.mae.ro/index.php?lang=it&id=63733.<br />

8.<br />

D. Come e in quali casi posso fare ricorso per una multa automobilistica?<br />

R. Il ricorso al Prefetto va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della multa,<br />

sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti. Il ricorso<br />

può essere proposto nei seguenti casi: i dati anagrafici del proprietario del veicolo non<br />

corrispondono a quelli della contravvenzione; manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della<br />

commessa violazione; manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero<br />

di matricola); manca l'indicazione della norma violata; notifica fuori termine, se la multa viene<br />

notificata trascorsi i 150 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione. Oltre a questi motivi "formali",<br />

si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali: mancanza di un segnale; fatto<br />

svoltosi diversamente da quanto descritto; errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in<br />

quel momento si trovava in tutt'altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od<br />

indicando altre prove).<br />

9


9.<br />

D. Sono un dipendente di un istituto pubblico di ricerca che sta per assumere con contratto di<br />

co.co.pro. un cittadino messicano (dotato di permesso di soggiorno) e ho bisogno di sapere se è<br />

possibile ottenere l'assistenza sanitaria italiana temporaneamente per tutta la durata del contratto e<br />

della permanenza in Italia.<br />

R. I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività di lavoro<br />

subordinato, autonomo o che siano iscritti alle liste di collocamento hanno l’obbligo di iscriversi al<br />

Servizio Sanitario Nazionale. Per iscriverti al S.S.N. bisogna recarsi presso la ASL del territorio in<br />

cui si risiede, ovvero presso quella in cui hai effettiva dimora (indicata nel permesso di soggiorno),<br />

munito di: documento di identità personale; codice fiscale; permesso di soggiorno;<br />

autocertificazione di residenza o dimora (si considera dimora abituale l’ospitalità da più di tre mesi<br />

presso un centro d’accoglienza). Al momento dell’iscrizione si può scegliere il medico di famiglia<br />

o il pediatra per i figli. L’iscrizione è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno e non<br />

decade nella fase di rinnovo del medesimo: può essere, quindi, rinnovata anche presentando alla<br />

ASL la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno; in caso di<br />

mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno, o in caso di espulsione, l’iscrizione cessa,<br />

salvo che l’interessato comprovi di aver presentato ricorso contro i suddetti provvedimenti. Per<br />

ulteriori informazioni contattare l'URP del ministero della salute URP - Ministero della Salute<br />

Telefono: 0659942378-2758 Fax: 06/59942376 e-mail:<br />

http://www.ministerosalute.it/servizio/urp.jsp<br />

10.<br />

D. Vorrei sapere per quale motivo hanno bloccato i flussi 2009 dei lavoratori dal Marocco. Ho<br />

un'azienda agricola e ho sempre fatto richieste di lavoratori stranieri. Quest’anno ho richiesto due<br />

lavoratori rumeni ed uno marocchino, ma la pratica di quest’ultimo è ferma in Questura.<br />

R. Per quanto riguarda i lavoratori rumeni non è più necessario richiedere il nulla osta. Infatti il<br />

settore agricolo rientra fra i settori produttivi che beneficiano della deroga al regime transitorio<br />

previsto fino al 31 dicembre 2009. La circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero<br />

del Lavoro, Salute e Politiche Sociali n.1/2009, l'Italia ha deciso di continuare ad avvalersi del<br />

regime transitorio, per un ulteriore anno, in vista della completa liberalizzazione del lavoro<br />

subordinato. Pertanto, si conferma, senza modifiche, quanto già disposto in materia di accesso al<br />

lavoro subordinato, dalle circolari congiunte del Ministero dell'interno e del Ministero della<br />

Solidarietà sociale n. 2 del 28.12.2006, n. 3 del 3.1.2007 e n. 1 del 4.1.2008, per quanto riguarda le<br />

deroghe a tale regime per alcuni settori produttivi e per alcune professionalità (agricolo e turistico<br />

alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico, dirigenziale e<br />

altamente qualificato, compresi i casi previsti dall'art. 27 del T.U. sull'immigrazione e lavoro<br />

stagionale). Invece, per quanto riguarda il lavoratore marocchino il Decreto del Presidente del<br />

Consiglio dei Ministri 20 marzo 2009 (Decreto Flussi Stagionali 2009) ha individuato nelle 80.000<br />

unità il numero massimo di lavoratori stagionali che possono essere accolti fino al 31 dicembre<br />

2009. Dunque, i flussi non sono stati bloccati ma semplicemente si è raggiunto il numero massimo<br />

di domande accoglibili. Può verificare lo stato di avanzamento della pratica tramite il sito del<br />

10


Ministero dell’Interno inserendo il numero di pratica al seguente link:<br />

http://domanda.nullaostalavoro.interno.it/<br />

Inoltre, è stato istituito presso la Direzione Centrale del Ministero dell’Interno anche un “Punto di<br />

contatto” che fornisce un servizio di consulenza e supporto su norme e procedure in materia di<br />

immigrazione ed è a disposizione di tutti gli utenti ai seguenti numeri telefonici: 06 46538364 06<br />

46526196 Le richieste di notizie possono essere inviate anche ai seguenti indirizzi di posta<br />

elettronica: dlci.politicheimmigrazione1@interno.it dlci.politicheimmigrazione2@interno.it<br />

11.<br />

D. Vorrei sapere se è possibile che un Sindaco, con un'ordinanza, possa impedire ai cani di bagnarsi<br />

in mare considerato che il mare dovrebbe essere demanio pubblico. In particolare, dovrò recarmi in<br />

una spiaggia privata (a pagamento) presso il Comune di … che accetta i cani, ma la cui Direttrice<br />

mi ha anticipato che per una ordinanza del Sindaco i cani possono stare in spiaggia, ma non possono<br />

entrare in acqua.<br />

R. Si illustra all'utente che c'è una Ordinanza Balneare 1/2009 della Regione … - Ass. Turismo,<br />

Commercio D.G. Attività Produttive Servizio turismo e Qualità Aree Turistiche, che all'art. 4 tra i<br />

divieti stabilisce che è vietato portare in spiaggia qualsiasi tipo di animale anche se munito di<br />

guinzaglio e museruola. Però lascia la facoltà ai concessionari di individuare impianti attrezzati, che<br />

possedendo determinati requisiti, possano accogliere animali domestici e delega ai Comuni di<br />

regolamentare la materia con ordinanza. Il Comune di … non ha emesso alcun regolamento, per cui<br />

se il lido è attrezzato il cane può scendere in spiaggia ma non bagnarsi. E' stata la Capitaneria di<br />

Porto, che in mancanza di ordinanza comunale è l'ente preposto a esprimersi sull'argomento, a<br />

confermare il diniego.<br />

12.<br />

D. Vorrei sapere quale normativa regola l’apertura dei locali igienici nell'ambito dei negozi,<br />

ospedali, stabili aperti al pubblico. Spesso tali servizi sono chiusi e non accessibili e vorrei poter<br />

mostrare la normativa agli esercenti.<br />

R. La norma di riferimento è il DPR n. 327 del 26 marzo 1980 "Regolamento di esecuzione della L.<br />

30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione<br />

e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", nello specifico l'art. 28 prevede l'obbligo,<br />

per i pubblici esercizi, di dotarsi di servizi igienici destinati alla clientela, ai sensi dell'articolo 28<br />

del DPR 327/80. Nulla è detto circa il loro uso da parte di soggetti diversi dalla clientela. Se<br />

desidera ricevere informazioni sulle Leggi Regionali esistenti sull'argomento può inviare una mail a<br />

infosanita@regione.lazio.it. Può inoltre ricevere eventuale assistenza e informazioni sul<br />

Regolamento Comunale di Igiene rivolgendosi al <strong>Dipartimento</strong> Commercio del Comune in cui<br />

risiede.<br />

11


13.<br />

D. Un mio parente, recentemente deceduto, è stato cremato. L’urna cineraria deve essere trasportata<br />

e apposta nella tomba di famiglia nel Cimitero di un altro Comune. Devo sostenere spese comunali<br />

per l’inumazione dell’urna nella tomba di famiglia?<br />

R. Per conoscere il costo esatto, il cliente può contattare l’URP del Cimitero ai numeri. … e fornire<br />

i dettagli per l’individuazione della Tomba di famiglia (elemento necessario per la determinazione<br />

del costo effettivo). A titolo indicativo l'importo da pagare per l'inumazione di un'urna cineraria<br />

all'interno della tomba di famiglia è di 200 euro presso il Cimitero del Comune da lei indicato.<br />

14.<br />

D. Mia moglie è ammalata di sclerosi multipla una malattia degenerativa e ad oggi senza una cura .<br />

Le è stato riconosciuto il 67% di invalidità della capacità lavorativa e può usufruire della legge 104<br />

art. 3 comma 1 e art. 3 comma 3. La domanda che voglio porre è questa: come è possibile che ogni<br />

anno debba ripetere la visita di valutazione medico legale se dalla malattia cui è afflitta essendo<br />

degenerativa non può migliorare? Per lei ogni volta che deve sottoporsi a questo controllo è un<br />

momento umiliante in quanto non tutti affrontiamo le problematiche allo stesso modo. Come posso<br />

fare affinché nel verbale di accertamento delle condizioni di handicap da parte della Commissione<br />

del servizio sanitario dell'azienda U.S.L. competente sia interrotto questo continuo rimandare<br />

all'anno successivo la verifica per una malattia dalla quale non si può guarire o migliorare? Sono<br />

certo che davanti ad una situazione così, purtroppo per noi, ben definita non ci possano essere dubbi<br />

per rimandare la valutazione all'anno successivo. Ci terrei molto che mi rispondeste aiutandomi a<br />

risolvere questo problema che ogni anno ci si ripresenta. Certo della vostra collaborazione<br />

rimanendo a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento porgo distinti saluti.<br />

R. Le nuove disposizioni normative contenute nel Decreto del Ministero della Salute e del<br />

Ministero dell’Economia del 2 agosto 2007, emanato in applicazione della Legge 80 del 2006 che<br />

regola le modalità per l’accertamento delle disabilità prevedono l’eliminazione delle visite di<br />

controllo per l’accertamento delle condizioni di disabilità per i portatori di menomazioni o<br />

patologie stabilizzate o ingravescenti. Con questo decreto sono stati individuati 12 gruppi di<br />

malattie o cause di invalidità, per le quali non saranno più necessari i controlli periodici per<br />

continuare a godere del riconoscimento dello stato invalidante. L'individuazione si basa su due<br />

elementi: la gravità della condizione e l'impossibilità di miglioramento. Le 12 voci sono state<br />

individuate da un gruppo di esperti del Ministero della salute, dell'INPS e delle organizzazioni di<br />

tutela dei disabili, tutti componenti della Commissione Ministeriale Salute e Disabilità, sulla base<br />

del riconoscimento della compromissione di organi ed apparati. Le persone che rientrano<br />

nell'elenco del decreto approvato dal Ministero e che siano titolari di indennità di<br />

accompagnamento o di comunicazione, possono opporsi alla eventuale visita di revisione<br />

appellandosi al decreto stesso, producendo eventuale altra documentazione sanitaria o rimandando a<br />

quella già presentata al momento della visita di accertamento. I procedimenti di revisione possono<br />

essere disposti quando la persona invalida sia in età evolutiva o quando vi sia una diagnosi<br />

provvisoria. Cioè quando sul verbale sia stata precisata la patologia come "rivedibile" entro un<br />

termine di tempo specifico. Si sueggerisce di consultare l’elenco chiedendo eventualmente<br />

12


suggerimenti al suo medico, per verificare se la patologia o menomazione rientra tra quelle<br />

comprese nelle nuove disposizioni.<br />

15.<br />

D. Sono una infermiera professionale con part-time verticale di 24 ore settimanali. Lavoro presso<br />

un'azienda ospedaliera a tempo indeterminato. Vorrei lavorare anche come libera professionista per<br />

poter pagare due mutui e la scuola dei miei figli e tutte le bollette della casa, attualmente non ce la<br />

faccio più ad arrivare a fine mese. Non posso rientrare a tempo pieno al lavoro, perché non riesco a<br />

gestire i problemi familiari e quelli dei miei suoceri che sono invalidi al 100%. Lavorando come<br />

libera professionista mi organizzerei gli orari di lavoro.<br />

R. La normativa in vigore per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, D. Lgs. 30 Marzo 2001<br />

n. 165, “Norme generali su ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche<br />

amministrazioni”, ribadisce all’art. 53, “incompatibilità cumulo di impieghi ed incarichi”, il divieto<br />

per i dipendenti pubblici di espletare un’altra attività lavorativa più o meno retribuita. Le uniche<br />

possibilità previste sono date dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo<br />

parziale qualora il part time non sia superiore al 50%. In questo caso l’infermiere dipendente<br />

pubblico può svolgere una seconda attività, di lavoro dipendente e di lavoro autonomo (anche con<br />

apertura di partita IVA). In entrambi i casi dovrà: instaurare con l’amministrazione d’appartenenza<br />

un rapporto di lavoro a tempo parziale (con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a<br />

tempo pieno) e richiedere l’autorizzazione all’amministrazione d’appartenenza. Nel suo caso,<br />

quindi, con un contratto part time da 24 ore e non da 18 ore non è possibile, allo stato attuale,<br />

esercitare un'altra attività lavorativa.<br />

16.<br />

D. Mia madre ha 62 anni ed è titolare d'impresa e vorrebbe rottamare la licenza del suo esercizio.<br />

Quali sono i requisiti richiesti?<br />

R. Ne hanno diritto i titolari e i collaboratori di piccole imprese per vendita al dettaglio, bar,<br />

ristoranti, nonché agenti e rappresentati di commercio. Gli interessati devono possedere nel periodo<br />

compreso tra 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 i seguenti requisiti : un ‘età minima di 62<br />

anni di età se uomini e di 57 anni se donne; almeno 5 anni di iscrizione nella gestione<br />

commercianti dell’INPS, in qualità di titolari o di coadiuvanti; la cessazione dell’attività,<br />

accompagnata dalla riconsegna della licenza e dei permessi alle autorità competenti per i gestori di<br />

bar e ristoranti; la cancellazione dal registro degli esercenti presso la Camera di Commercio.<br />

17.<br />

D. Segnalo quanto accaduto ad un mio conoscente in viaggio negli Stati Uniti: è stato smarrito il<br />

suo bagaglio comportandogli gravi difficoltà, é stata contattata la compagnia aerea con la quale ha<br />

volato che ha dichiarato che di non poter fare nulla prima di cinque giorni, poiché in quel lasso di<br />

tempo la responsabilità è dell'aeroporto di arrivo. L'aeroporto di arrivo è il JFK di New York,<br />

abbiamo provato a contattare il servizio Lost and found, senza nessuna risposta. E' possibile avere<br />

informazioni in proposito (sul bagaglio o su come muoversi)?<br />

13


R. Sui siti web delle compagnie aeree, è possibile verificare lo stato della pratica di smarrimento<br />

bagaglio, attraverso il WorldTracer, ossia il sistema internazionale di ricerca, che permette,<br />

inserendo i dati forniti all'ufficio "Lost and Found" dell'aeroporto di destinazione finale, (recapiti,<br />

caratteristiche del bagaglio, segni particolari, contenuto, etc.) di effettuare una ricerca a livello<br />

mondiale. In particolare, inserendo nei campi i 10 caratteri del Riferimento pratica e il cognome, è<br />

possibile avere informazioni in tempo reale sull'andamento della ricerca, verificare l'esattezza dei<br />

dati ed eventualmente modificarli.<br />

18.<br />

D. Unitamente ad altri condomini, desidero conoscere l'iter ed i relativi contatti per ottenere la copia<br />

della licenza edilizia del fabbricato dove abitiamo. Lo scopo è quello di stabilire la proprietà di<br />

un'area antistante il predetto fabbricato. Grazie.<br />

R. La richiesta di una copia della licenza edilizia del fabbricato, esplicitandone i motivi, può essere<br />

presentata presso l'ufficio o può essere inoltrata anche via fax o via e-mail al seguente indirizzo:…,<br />

allegando alla stessa fotocopia del documento di riconoscimento. L'Ufficio al quale inoltrare la<br />

richiesta : URP …- telefono …- fax …; aperto al pubblico dal lunedì al venerdì ore: dalle ore 9,00<br />

alle 13,00 e dalle 13,30 alle 15,30 Il ritiro delle copie avviene presso: Ufficio Accesso agli atti -<br />

… tel. …, dal lunedì al venerdì ore: dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 13,30 alle 15,30 e-mail: … E'<br />

possibile delegare altra persona munito di delega sottoscritta dall'interessato e con la fotocopia del<br />

suo documento di riconoscimento. Il costo di riproduzione degli atti è fissato in euro 0,10 per ogni<br />

pagina del documento del quale si richiede copia. L'Ufficio avrà cura di comunicare all'utente la<br />

data del ritiro, informandolo sull'eventuale somma da versare preventivamente sul c/c n. … intestato<br />

al Comune di … - Servizio Tesoreria. I dati utili per effettuare la ricerca della copia della licenza<br />

edilizia sono il nome del costruttore dell’immobile, le coordinate catastali oppure l’indirizzo<br />

(quest'ultimo da solo non è sufficiente).<br />

19.<br />

D. Mia madre deve acquistare un frigorifero e vorrebbe usufruire delle agevolazioni fiscali del 20%<br />

previste per l'acquisto di elettrodomestici; è pensionata e non presenta dichiarazione dei redditi, né<br />

modello UNICO, vuole sapere se può ugualmente usufruire degli incentivi.<br />

R. La detrazione di cui ci chiede la cliente può essere richiesta dai cittadini che presentano<br />

dichiarazione dei redditi, pertanto coloro che non la presentano non possono usufruirne. Inoltre, ha<br />

diritto alla detrazione IRPEF del 20% sull’acquisto di arredamento ed elettrodomestici chi ha<br />

avviato lavori di ristrutturazione a partire dal primo luglio 2008 e già usufruisce della detrazione<br />

Irpef del 36% prevista per gli interventi di manutenzione straordinaria, ordinaria, restauro e<br />

ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari.<br />

20.<br />

D. Devo rinnovare la carta d'identità (che scade il 16/08/2009). E’ sufficiente l'apposizione del<br />

timbro di proroga o occorre chiedere un rilascio ex novo dal momento in cui l'attuale Comune di<br />

residenza non coincide con quello che ha rilasciato a suo tempo la carta d'identità?<br />

14


R. L'indirizzo di residenza non costituisce dato fondamentale per il riconoscimento personale<br />

(circolare Ministero Interno 10/01/1997). Il cittadino con carta d'identità in scadenza dopo il<br />

26/06/08 potrà far apporre il timbro di proroga per ulteriori 5 anni (art. 31 del Decreto Legge n. 112<br />

del 25/06/2008). Tale timbro di proroga verrà apposto dal Comune di residenza o di domicilio<br />

anche se questi ultimi non sono quelli che hanno emesso la carta d'identità. Per eventuali dubbi o<br />

chiarimenti è possibile rivolgersi all'Help Desk creato presso il Ministero dell'Interno chiamando i<br />

numeri 06.46536730/06.46527179, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail:<br />

segreteriaservizidemografici@interno.it<br />

21.<br />

D. Ho ereditato delle azioni da mio marito deceduto nel 2001. Le azioni sono intestate a me e ai<br />

miei figli. Vorremmo venderle, ma attualmente uno dei miei figli vive in Francia e non può essere<br />

presente all'appuntamento col Notaio. C'è il modo di delegare la sua firma?<br />

R. Per la vendita delle azioni di proprietà del figlio, che attualmente vive in Francia, è necessaria<br />

una procura del figlio medesimo. Al fine di ottenere tale atto è possibile rivolgersi: 1) all’Ufficio<br />

Notarile presso il Consolato Generale d’Italia a Parigi, che riceve previo appuntamento da fissare<br />

contattando i seguenti numeri telefonici: 01.44.30.47.48 oppure 01.44.30.47.69 (prefisso<br />

internazionale 00331) dalle ore 14,30 alle 16,45. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito<br />

internet del Consolato (www.consparigi.esteri.it); 2) ad un Notaio in Francia, in quanto le procure,<br />

in forza della Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri<br />

delle Comunità Europee (Bruxelles, 25-05-1987, ratificata dall'Italia, la Francia e la Danimarca.<br />

Entrata in vigore il 12-03-1992. Legge italiana n. 106/1990. <strong>Pubblica</strong>ta nella G.U. n. 108 dell'11-05-<br />

1990. Decreto francese : 93-383 del 01-04.-1992), possono essere redatte e sottoscritte anche dai<br />

Notai francesi ed hanno piena validità in Italia, in particolare se corredate dalla relativa traduzione<br />

giurata in italiano.<br />

22.<br />

D. Per fare domanda di insegnamento come docente di III fascia bisogna registrarsi sul sito del<br />

MIUR, fatto ciò bisogna fare il riconoscimento fisico a scuola. Ho fatto la registrazione, ma ho<br />

indicato erroneamente un dato: ho inserito tutti i dati della carta identità, ma ho indicato come tipo<br />

di documento la patente. A scuola mi dicono che debbo modificare quel dato altrimenti il sistema<br />

non gli permette di accettare la richiesta. Sul sito non è possibile modificare i dati. Come fare?<br />

R. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero della <strong>Pubblica</strong> Istruzione riferisce che gli<br />

Istituti Scolastici, con comunicazione del 3 luglio 09, sono stati invitati a fornire l'assistenza di cui<br />

necessitano i cittadini. 'Le scuole che riceveranno le richieste di assistenza opereranno come<br />

segue: - verificheranno la possibilità di risolvere il problema in autonomia con l'esperienza già<br />

maturata - in caso negativo si rivolgeranno al numero verde per avere indicazioni e/o soluzioni ai<br />

problemi - comunicheranno all’utente le indicazioni ricevute o la soluzione al problema riscontrato.<br />

Al fine di razionalizzare il più possibile gli accessi al numero verde gli utenti non dovranno in<br />

nessun caso rivolgersi autonomamente a tale numero. In tal caso saranno indirizzati alla scuola<br />

scelta per l'identificazione se il problema è riscontrato in sede di registrazione o alla scuola<br />

15


destinataria del modello B se il problema è riscontrato in sede di compilazione dell'istanza. Si<br />

raccomanda agli utenti di rivolgersi alle istituzioni scolastiche solo dopo aver consultato le guide<br />

operative a disposizione e le FAQ (disponibili nell'ambito dell'assistenza web) e aver verificato<br />

l'impossibilità di procedere autonomamente'. Nello specifico può visionare le guide presenti al<br />

seguente link: http://www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/avvisi09.shtml<br />

e soprattutto la seguente<br />

http://www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/allegati/iol_gestione%20utenza_guidaoperativa_ute<br />

nte_v005.pdf In caso di necessità può contattare l'URP del Ministero Istruzione ai seguenti numeri<br />

06 58492377-2379-2755-2796-2803 dal lun al ven dalle 10 alle 13 e dal lun al ven dalle 15 alle 17.<br />

23.<br />

D. Ho appena conseguito la maturità scolastica con votazione 100 e lode, mi devo iscrivere<br />

all'università e vorrei informazioni in merito al premio per la valorizzazione delle eccellenze. Ho<br />

già visionato i decreti, ma non so a chi rivolgermi per poter ricevere il "premio" pari a € 1000<br />

rivolto a coloro che hanno avuto il massimo punteggio all'esame di maturità.<br />

R. L'URP del Ministero della <strong>Pubblica</strong> Istruzione, riferisce che per beneficiare del "premio per le<br />

eccellenze", non occorre presentare una specifica domanda, poiché sono le scuole che comunicano<br />

alla Direzione Scolastica Regionale e questa al Ministero della <strong>Pubblica</strong> Istruzione, i dati relativi<br />

agli studenti che hanno conseguito la maturità nell'a.s. 2008/2009; nella fase successiva, i dati così<br />

raccolti dal ministero vengono elaborati ai fini dell'attribuzione del premio stesso. La<br />

Valorizzazione delle eccellenze nasce con la legge 11 gennaio 2007 n. 1, artt. 2 e 3. Si rivolge agli<br />

studenti che frequentano i corsi di istruzione secondaria superiore delle scuole statali e paritarie e<br />

definisce, per la prima volta, in modo formale, le misure specifiche e le risorse finanziarie per<br />

valorizzare i giovani che hanno conseguito risultati di eccellenza. L’impianto normativo si conclude<br />

con il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262 che dà piena attuazione alla legge n. 1 del 2007.<br />

Il decreto legislativo precisa e regola i criteri e le modalità per “il riconoscimento delle eccellenze<br />

nei diversi settori dell’esperienza di apprendimento” e stabilisce che vengano premiati: - gli<br />

studenti sulla base della votazione conseguita nell’esame di Stato conclusivo del corso di studi; -<br />

gli studenti risultati vincitori “mediante procedure di confronto e di competizione nazionali e<br />

internazionali, nonché certamina e olimpiadi”. Lo stesso decreto prevede, altresì, l’istituzione di un<br />

elenco degli studenti premiati, denominato Albo Nazionale delle Eccellenze, a cura dell’ Agenzia<br />

Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia.<br />

24.<br />

D. Sono un dipendente dell'Università, nella scorsa busta paga mi hanno detratto l'importo per<br />

assenza nel giorno in cui ero Presidente di seggio elettorale. E' corretto?<br />

R. Al riguardo si premette che la Legge n. 133/08, non abroga espressamente quanto previsto<br />

dall’articolo 119 del DPR 30 marzo 1957, n.361, successivamente modificato dall’art. 11 della<br />

Legge 21 marzo 1990, n. 53, secondo il quale i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di<br />

svolgimento delle consultazioni elettorali “sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività<br />

lavorativa”. In merito la Cassazione Civile (Sezione Lavoro, sentenza n. 14949 del 23 ottobre<br />

16


2002) si è espressa evidenziando il seguente principio di diritto: “l'art. 119, secondo comma, del<br />

D.P.R. n. 361/1957 (T.U. delle leggi relative alle elezioni della Camera dei deputati), nel testo<br />

sostituito dall'art. 11 Legge. n. 53/1990, secondo cui, per i lavoratori che adempiono funzioni presso<br />

gli uffici elettorali, i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al primo comma sono<br />

considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa, comporta che non possono avere rilievo<br />

ostativo alla maturazione di indennità di presenza, correlate alla semplice presenza (o meno) in<br />

servizio del lavoratore, le assenze effettuate nei periodi corrispondenti alla durata delle operazioni<br />

elettorali”. Da tale giudizio si evince che il legislatore, con questa norma speciale, ha<br />

espressamente voluto equiparare “a tutti gli effetti” i giorni di assenza dal lavoro per lo svolgimento<br />

delle funzioni presso gli uffici elettorali ai giorni di attività lavorativa. In tal senso la disciplina del<br />

comma 5, dell’articolo 71, Legge 6 agosto 2008, n. 133, in cui viene disposto che “le assenze dal<br />

servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della<br />

distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa”, trova dunque un limite nella<br />

norma speciale per le elezioni. Pertanto i giorni di assenza dal lavoro per lo svolgimento delle<br />

funzioni presso gli uffici elettorali sono utili ai fini della distribuzione delle somme destinate dai<br />

contratti integrativi a remunerare le indennità legate alla produttività, all’incentivazione ed al<br />

raggiungimento dei risultati, con esclusione delle retribuzioni correlate a prestazioni aggiuntive<br />

rispetto a quelle normali (lavoro straordinario) o a particolari modalità o caratteristiche delle<br />

prestazioni (lavoro notturno, lavori disagiati o implicanti particolari rischi, ecc).<br />

25.<br />

D. Abbiamo letto la notizia presente sul sito del DFP "che sposta l’obbligo della richiesta del<br />

DURC dall’appaltatore all’Ente appaltante” . E’ già in attuazione? Scriviamo da un’impresa<br />

privata.<br />

R. Il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, all’articolo 16-bis (Misure di semplificazione per le<br />

famiglie e le imprese) nel testo coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, con il<br />

comma 10, prevede che, in attuazione dei principi dell’articolo 18, comma 2 della legge n.<br />

241/1990 (I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del<br />

procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente,<br />

ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione<br />

procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti) e<br />

dall’articolo 43, comma 5 del DPR n. 445/2000 (In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente<br />

acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso<br />

l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato<br />

non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo<br />

idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza), le stazioni appaltanti pubbliche -<br />

in questo caso, il Comune - acquisiscano d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il<br />

documento unico di regolarità contributiva dagli Istituti preposti e dagli enti bilaterali in tutti i casi<br />

in cui è richiesto dalla legge, liberando le imprese da questo onere procedurale e accelerando le fasi<br />

di avvio e di svolgimento dei lavori. E' necessario tuttavia sempre tener presente che, anche se la<br />

misura sposta l’obbligo della richiesta del DURC dall’appaltatore all’Ente appaltante, ciò sarà<br />

davvero semplificato solo se gli enti appaltanti potranno accedere agevolmente alle banche dati per<br />

acquisire in tempi rapidi il DURC.<br />

17


26.<br />

D. Vorrei avere informazioni circa la pensione di mio padre deceduto nel febbraio 2009, era un<br />

medico iscritto all'Ente …(Ente privato), ha versato, durante la sua carriera di circa 30 anni, solo il<br />

contributo obbligatorio (detto fascia "A"). Questo versamento, avrebbe portato un pensione mensile<br />

di circa euro 180,00, quindi, ovviamente mio padre ha dovuto "accontentarsi" della pensione sociale<br />

di circa 397,00 euro al mese. Mi chiedo: é possibile che l'Ente debba comunque trattenersi tutti i<br />

contributi versati in questi 30 anni, visto che comunque mio padre ha rinunciato alla loro pensione e<br />

visto che è comunque un ente privato? Attendo una vostra risposta, cordiali saluti.<br />

R. Da una verifica sul sito dell'Ente emerge che non è possibile chiedere la restituzione dei<br />

contributi in quanto il padre aveva raggiunto l'età pensionabile ma ha rinunciato alla pensione, con<br />

ciò perdendo i contributi versati. L'Ente prevede infatti quanto segue: "Per motivi relativi alla<br />

propria situazione personale può essere chiesta la Restituzione dei contributi. In tal caso i Requisiti<br />

necessari sono: la cessazione del rapporto professionale prima del 65° anno di età ed una anzianità<br />

contributiva inferiore a 15 anni. La decorrenza si ha sempre dal 65° anno di età e la prestazione è<br />

pari ad una indennità formata dall’88% dei contributi versati, maggiorati degli interessi composti<br />

(4,50% annuo)". Per ulteriori chiarimenti è opportuno rivolgersi direttamente all'Ente.<br />

27.<br />

D. Lavoro in una scuola ed ho una domanda relativa al pagamento delle visite fiscali: una nota del<br />

Ministero (protocollo 3545 del 29/4/2009) che si rifà ad una sentenza della Cassazione del<br />

28/05/2008, ha chiarito che le Scuole sono tenute a pagare le visite alle ASL. Tuttavia, visti i<br />

problemi relativi ai fondi, pare che il Ministero stesse cercando una soluzione condivisa per non<br />

dover gravare sulle istituzioni scolastiche. Ora la domanda è: si è rimasti a quella nota oppure nel<br />

frattempo è uscito un decreto o qualcosa che esclude il pagamento da parte delle scuole? Ci sono<br />

idee contrastanti in proposito, e si attendono istruzioni operative.<br />

R. Il Decreto legge: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione<br />

italiana a missioni internazionali (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 150 del 01/07/2009) riporta<br />

quanto segue: «5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia<br />

effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate<br />

rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri<br />

restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. 5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede<br />

di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota<br />

di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto<br />

dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono<br />

effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».<br />

28.<br />

D. Perché recandomi dal tabaccaio e chiedendo una marca da bollo da € 0,52, mi viene risposto che<br />

devo acquistarne una da €1,00 (importo minimo erogabile)?<br />

18


R. Con il decreto del 25 maggio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26 giugno 2007, sono stati<br />

dichiarati fuori corso i valori bollati espressi in lire, lire-euro ed euro a decorrere dal 1° settembre<br />

2007. In concomitanza della dichiarazione di fuori corso dei valori bollati cartacei e del connesso<br />

venir meno delle esigenze di integrazione dei suddetti valori cartacei, a decorrere dalla medesima<br />

data non è più consentita l’emissione dei contrassegni telematici “marche da bollo” di importo<br />

inferiore ad euro 1,00 e contrassegni “marche per cambiali/contratti di borsa” di importo inferiore<br />

ad euro 0,50. Il terminale per la stampa dei contrassegni “Lis printer” sarà adeguato da un punto di<br />

vista tecnologico alle nuove prescrizioni normative, al fine consentire la stampa di valori di importo<br />

conforme alla norma citata.<br />

29.<br />

D. Vorrei sapere se esiste una normativa di legge che fissi il tempo minimo per il passaggio tra<br />

giallo e rosso nei semafori. Grazie<br />

R. La nota del Ministero dei trasporti 16/7/2007 n. 67906 - Tempi della durata del giallo ai semafori<br />

riporta quanto segue.<br />

'Con riferimento a quanto esposto con la nota in riscontro, si premette quanto segue. L'art. 41 c. 10<br />

del nuovo Codice della Strada (Dls n. 285/1992) non indica una durata minima del periodo<br />

d'accensione della luce gialla veicolare, ma si limita ad affermare un principio di portata generale.<br />

Durante tale periodo, i veicoli non devono oltrepassare la linea d'arresto, salvo che vi si trovino così<br />

vicino da non potersi arrestare con sufficiente sicurezza.<br />

Le norme tecniche al riguardo vengono invece dettate da organismi di unificazione o da enti di<br />

ricerca. In particolare lo studio prenormativo pubblicato dal CNR il 10.09.2001,'"Norme sulle<br />

caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali", al paragrafo 6.7.4<br />

"Determinazione dei tempi di giallo", indica durate di 3, 4 e 5 s per velocità dei veicoli in arrivo<br />

pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h.<br />

In presenza di traffico pesante con veicoli di lunghezza massima pari a 18.75 m, ivi compresi<br />

autocarri, autobus, fìlobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, filosnodati e vetture tramviarie, è<br />

indicata una durata di 4 s anche per velocità di 50 km/h.<br />

Nella pratica, ai fini della massima uniformità applicativa, si adottano generalmente tempi fissi di 4<br />

e 5 s, rispettivamente su strade urbane ed extraurbane.<br />

Ciò non esclude che in fase di progettazione dell'impianto semaforico, in dipendenza delle<br />

dimensioni della intersezione, della velocità dei veicoli in arrivo e della loro lunghezza, ferma<br />

restando la durata minima di 3 s, possano essere adottate durate diverse.<br />

Si rammenta, inoltre, che la fasatura dell'impianto semaforico, effettuata a cura dell'ente proprietario<br />

della strada sulla scorta della geometria dell'intersezione e delle caratteristiche di traffico, è del tutto<br />

indipendente da quella dei dispositivi di rilevamento delle connesse infrazioni; tali apparecchiature,<br />

infatti, sono attivate dallo scatto, del rosso, non sono condizionate dalla durata del giallo e non<br />

possono in alcun modo influire sul funzionamento dell'impianto semaforico.<br />

Per quanto riguarda il ruolo della ditta installatrice nel rilevamento delle infrazioni, eventuali<br />

esposti circa i compensi percepiti devono essere indirizzati al Ministero dell'Interno al quale spetta,<br />

a norma dell'art. 11, c. 3, 2° periodo, del Codice, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da<br />

chiunque effettuati'.<br />

19


30.<br />

D. Mia figlia usufruisce della legge 104. Vorrei sapere (avendo la figlia a carico) se posso usufruire<br />

dell'esenzione del bollo ACI.<br />

R. E’ prevista l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla<br />

mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi e il beneficio fiscale, che si applica sia ai<br />

veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al<br />

portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se<br />

il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico. L’esenzione riguarda i veicoli con i<br />

limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per<br />

le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) ed è concessa per un solo<br />

veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.<br />

L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto, cui il<br />

disabile dovrà rivolgersi, è l’Ufficio tributi dell’ente Regione.<br />

Nel Suo caso, le richieste di esenzione devono essere indirizzate alla: Regione Lazio – Dirigente<br />

Regionale Bilancio e Tributi - Area Tributi Via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma e vanno<br />

presentate presso gli Uffici Provinciali ACI o presso le Delegazioni ACI.<br />

Le informazioni sulla certificazione da allegare alla richiesta e gli uffici dove presentare la stessa<br />

sono reperibili sul seguente link: http://www.aci.it/index.php?id=1001<br />

Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli<br />

ammessi all’esenzione, sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza di esenzione. L’esenzione<br />

dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni<br />

successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare nuovamente la<br />

documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al<br />

beneficio (ad esempio, perché l’auto viene venduta) l’interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso<br />

ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.<br />

La Regione Lazio, convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse<br />

automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza<br />

diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.<br />

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 e può essere<br />

contattato ai seguenti recapiti: 199 727575, e mail infobollo@lazio.aci.it<br />

31.<br />

D. Mia madre è invalida al 100% con legge 104 e in attesa di accompagno. Io non vivo con mia<br />

madre e non figuro sullo stesso stato di famiglia ma mi occupo di lei (spesa – medico – farmacia -<br />

esami ecc.). Posso acquistare un’auto con agevolazione IVA al 4%, se poi utilizzerò questa auto per<br />

il suo trasporto?<br />

R. I disabili o i loro familiari che acquistano un veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo)<br />

possono contare su quattro benefici fiscali: l'IVA agevolata, la detraibilità IRPEF, l'esenzione dal<br />

pagamento del bollo auto e l'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà. Tutte<br />

le agevolazioni spettano direttamente alle persone con disabilità, o ai loro familiari che li abbiano<br />

fiscalmente a carico. Le confermiamo che il disabile può essere considerato "fiscalmente a carico"<br />

quando non percepisce un reddito annuo superiore a 2.840,51 euro e convive con il familiare che<br />

20


intende avvalersi delle agevolazioni fiscali e tributarie. Non costituiscono reddito le provvidenze<br />

assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili. Per ulteriori<br />

approfondimenti le consigliamo di contattare direttamente l'Agenzia delle Entrate al numero:<br />

848.800.444 o consultare la Guida sulle agevolazioni fiscali ai disabili disponibile sul sito<br />

dell’Agenzia delle Entrate:<br />

http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/ebbd5b09f7920f0/GUIDA_disabili.pdf o di<br />

32.<br />

D. Mio padre era un invalido di guerra ora deceduto, e mia madre percepisce la reversibilità della<br />

pensione. Chiedo se c’è la possibilità che mia madre possa lasciare a qualcuno dei suoi figli la<br />

pensione di reversibilità.<br />

R. La pensione di reversibilità (anche se di guerra) spetta al coniuge superstite e ai figli minorenni,<br />

studenti (fino al massimo di 26 anni) o maggiorenni ma inabili al lavoro.<br />

33.<br />

D. Vorrei conoscere quali sono i requisiti per l'esenzione dal pagamento del canone RAI.<br />

R. A decorrere dall’anno 2008, il pagamento del canone RAI è abolito, esclusivamente per<br />

l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza, per i soggetti di età pari o superiore a 75<br />

anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per<br />

tredici mensilità, senza conviventi. Per l’abuso è comminata una sanzione amministrativa, in<br />

aggiunta al canone RAI dovuto ed agli interessi di mora, d’importo compreso tra 500 e 2.000 euro<br />

per ciascuna annualità evasa. http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/Esonero75.aspx TESTO<br />

DELLA NORMA (Art. 1, comma 132, legge finanziaria 2008). Come modificato dal D.L.<br />

31/12/2007 n. 248.<br />

34.<br />

D. Devo tagliare due alberi nel mio giardino (cipressi) ormai morti. Posso tagliarli o devo prima<br />

chiedere l'autorizzazione? Grazie<br />

R. Gli interventi di abbattimento e di potatura degli alberi da eseguire sul verde privato sono<br />

soggetti a preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Aree Verdi del Comune. Se la richiesta di<br />

abbattimento o di potatura delle piante riguarda un condominio, la domanda dovrà essere presentata<br />

dall'amministratore del condominio stesso corredata dal verbale di assemblea condominiale che<br />

approva tale intervento. Per ottenere l'autorizzazione all'abbattimento di alberature ad alto fusto,<br />

occorre presentare una richiesta contenente le motivazioni dell'intervento all'Ufficio Aree Verdi. Il<br />

modulo per la domanda è prelevabile presso gli uffici del front office del Centro Direzionale<br />

(DUC), o scaricabile tramite Internet all'indirizzo www.comune.... Dove rivolgersi: Settore<br />

Mobilità e Ambiente (tel…) Servizio Sportello e Relazione col Cittadino (tel…) o visitare la<br />

pagina del sito del Comune (http://www.comune...).<br />

21


35.<br />

D. Buongiorno, vorrei sapere se è possibile chiedere una aspettativa per 6/8 mesi per avere un<br />

secondo lavoro full time.<br />

R. Le motivazioni per cui è possibile richiedere l’aspettativa (tra le più comuni, quelle per motivi di<br />

famiglia, di studio, per passaggio ad altre amministrazioni pubbliche, per ricongiungimento con il<br />

coniuge all’estero) e la sua durata massima sono definite dai contratti collettivi di lavoro (CCNL) e<br />

variano a seconda del settore. Nel settore privato, è discrezionalità del datore la decisione se<br />

concedere o meno l'aspettativa. Generalmente, l'aspettativa non retribuita spetta solo ai dipendenti<br />

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A seguito di formale e motivata richiesta possono<br />

essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa<br />

per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una<br />

durata complessiva di dodici mesi in un triennio. Nel caso dei dipendenti pubblici, la materia è di<br />

competenza regolamentare, per cui si deve necessariamente fare riferimento a quanto disposto<br />

dall’Amministrazione di riferimento all’interno del proprio Regolamento per la Disciplina delle<br />

Incompatibilità tra Impiego nell’Amministrazione ed Altre Attività (ex art.53 del D.Lgs. 30 marzo<br />

2001, n. 165 vedi link: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01165dl.htm) e/o nel<br />

Regolamento di Organizzazione, che è possibile richiedere presso gli uffici del Settore Personale.<br />

36.<br />

D. Lavoro in un asilo nido comunale da due anni con contratto a tempo determinato. Dopo essere<br />

stata licenziata a fine luglio, ho ripreso regolare servizio al primo di settembre con un contratto di<br />

tre mesi. Ora sono in dolce attesa. Qualcuno dice che in maternità non si può licenziare, ma ciò è<br />

valido anche nel mio caso? Grazie<br />

R. Il fondamento giuridico di tutela delle lavoratrici madri è costituito dalla legge 30 dicembre 1971<br />

n. 1204 e dal relativo regolamento di attuazione DPR 25/11/76. Sono tutelate coloro che svolgono<br />

una attività alle dipendenze di un datore di lavoro privato o pubblico, più in dettaglio, le dipendenti<br />

delle varie amministrazioni dello Stato, della Regione, della Provincia o dei Comuni, le dipendenti<br />

di datori di lavoro privati, (aziende, artigiani, commercianti, industrie); le dipendenti di società<br />

cooperative, le apprendiste, le lavoratrici agricole. La successiva legge 53/2000 denominata<br />

"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla<br />

formazione e per il coordinamento dei tempi della città" - modifica la normativa (legge 1204/71)<br />

sulla tutela della maternità, ampliandone ed estendendone le norme anche al padre lavoratore. Le<br />

disposizioni della legge 1204/71 si applicano a tutte le lavoratrici madri, e con particolarità diverse<br />

alle apprendiste, alle colf e alle lavoratrici a domicilio. Le lavoratrici autonome, che hanno norme<br />

particolari, sono state inserite nella legge 53/2000 unicamente per l’astensione facoltativa di 3 mesi.<br />

Il divieto di licenziamento opera dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento di 1 anno<br />

di età del bambino. Tale divieto non opera nei casi di: licenziamento per giusta causa; cessazione di<br />

attività dell’azienda; ultimazione della prestazione a cui era addetta la lavoratrice e risoluzione del<br />

rapporto di lavoro per scadenza del termine (quale sembra essere il suo caso). Il divieto di<br />

licenziamento non è ancorato alla presentazione del certificato medico, tuttavia si consiglia di<br />

presentarlo ugualmente quanto prima. Con la nuova normativa il divieto di licenziamento si applica<br />

22


anche al padre, che fruisca dell’astensione obbligatoria, dalla nascita del bambino fino al<br />

compimento di un anno di età del medesimo.<br />

37.<br />

D. Sono residente in Sicilia, ma per motivi di studio mi devo trasferire in Toscana. Sto seguendo<br />

una cura psicofarmacologica che richiede l'assunzione di medicinali e vorrei sapere se le ricette che<br />

mi sono state fatte in Sicilia hanno validità anche in Toscana o se devo farle rifare. Grazie.<br />

R. I farmaci che le sono stati prescritti appartengono alla Fascia A, ossia a quelli a carico del<br />

Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La erogabilità SSN di tali medicinali ha valore nell'ambito<br />

della regione in cui la ricetta è stata emessa. Si fa presente che tali farmaci possono essere prescritti<br />

dal medico di famiglia su apposito ricettario, dai medici di guardia medica, del pronto soccorso,<br />

dagli specialisti ambulatoriali, dai medici ospedalieri a seconda delle diverse disposizioni delle<br />

leggi regionali.<br />

(http://www.ministerosalute.it/medicinaliSostanze/paginaInternaMedicinaliSostanze.jsp?id=15&me<br />

nu=assfarm).<br />

38.<br />

D. Vorrei sapere se in questo momento sono attivi finanziamenti pubblici (tipo sostegno<br />

all'imprenditoria femminile o leggi regionali) per avviare un'attività di ludoteca, baby parking nel<br />

Comune di ... (nel Lazio). Grazie per l'attenzione. Cordiali saluti.<br />

R. Sulla pagina del sito web della Regione Lazio dedicata al lavoro può trovare i link a tutti i siti<br />

attivati dalla regione e dedicati al mondo del lavoro:<br />

http://www.regione.lazio.it/web2/contents/lavoro.php. Sul portale lavoro della Regione Lazio<br />

(http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/ ) può trovare inoltre, il link al sito web del Bic<br />

Lazio, la società della Regione che si occupa di creazione d’impresa, di sostegno all’innovazione e<br />

di sviluppo locale, dove può trovare le informazioni sui servizi offerti<br />

http://www.biclazio.it/xml/hp.asp . Nella sezione del sito web chiamata l’esperto risponde, può<br />

trovare quesiti già svolti su varie tematiche oppure può inviare un quesito ad hoc.<br />

http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/quesiti/?id=categoriequesiti_0_categorieQuesiti<br />

Esiste inoltre, un sito web dedicato ai servizi per lo sviluppo<br />

dell’economia femminile http://www.economiafemminile.net/hp.asp .<br />

39.<br />

D. Buongiorno, mia zia è deceduta nel gennaio 2008. Io e i 2 miei fratelli abbiamo ereditato il suo<br />

appartamento, sito nel Comune di …. Premesso che fino ad oggi l'appartamento è rimasto sfitto e<br />

nessuno ha spostato la propria residenza, ad oggi non ci è pervenuta dal Comune la richiesta di<br />

pagamento della TARSU. Il motivo quale potrebbe essere? Non vorremmo incorrere in multe.<br />

Come ci dobbiamo comportare? Grazie<br />

R. Potete contattare lo sportello telefonico dell'ufficio Tassa Rifiuti del Comune (tel...) al fine di<br />

verificare se la comunicazione del decesso di vostra zia è pervenuta al loro ufficio e, se per tale<br />

23


agione, hanno sospeso l’invio delle richieste di pagamento della tassa. In ogni caso sarebbe<br />

opportuno comunicare all'ufficio che siete i nuovi proprietari, pur non essendo residenti. In<br />

alternativa potete consultare la pagina del sito web del Comune dedicata in modo specifico alla<br />

TARSU. La pagina è disponibile al seguente link: http://www.comune...<br />

40.<br />

D. Qual è la legge che prevede che le cassette della posta debbano stare fuori dal portone di<br />

ingresso dell’edificio? Il portalettere si rifiuta di lasciare la corrispondenza all’interno.<br />

R. La norma di riferimento è il Decreto del Ministero delle Comunicazioni 9 aprile 2001<br />

"Approvazione delle condizioni generali del servizio postale" (G.U. del 24 aprile 2001, n. 95). In<br />

particolare l'art. 46 recita quanto segue: "Le cassette devono essere collocate al limite della<br />

proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari<br />

con l'ufficio postale di distribuzione”. Può visionare il testo del decreto al seguente link:<br />

http://www.forumposte.it/documenti/serviziopostale.pdf<br />

41.<br />

D. A chi devo indirizzare la richiesta con raccomandata A/R per l’accesso agli atti della cartella<br />

clinica di pronto soccorso di mio figlio di 8 anni? Dopo ore di attesa non hanno effettuato la<br />

prestazione medica. Voglio mettere in mora il responsabile e chiedere spiegazioni formali<br />

sull'accaduto ma non so a chi inviarla: al Direttore del Pronto Soccorso, al Direttore Sanitario o al<br />

Direttore Generale della ASL? Grazie.<br />

R. La richiesta della documentazione relativa all'accettazione presso il pronto soccorso deve essere<br />

indirizzata al Primario del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di …<br />

42.<br />

D. Con riferimento al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, desidererei<br />

conoscere per quale periodo rimangono valide le graduatorie di un concorso pubblico il cui bando<br />

prevedeva espressamente riferimento a detto DPR.<br />

R. Il DPR 9 maggio 1994, n. 487, Capo I - art. 15 comma 7, prevede quanto segue: "Le graduatorie<br />

dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata<br />

pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che<br />

successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di<br />

idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto<br />

scuola (15/c)." Si veda pag. 11 al link: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/23ED6B09-EB5D-<br />

4C01-AA91-722266388181/0/1994_05_09_487.pdf<br />

Tuttavia questo periodo è vincolante solamente per l'assunzione dei vincitori e per gli scorrimenti<br />

per sostituzione (quelli che avvengono in seguito a rinuncia, dimissioni o licenziamento di qualche<br />

vincitore). Durante i 18 mesi i vincitori sono portatori di un interesse legittimo all'assunzione;<br />

l'Amministrazione non può infatti effettuare assunzioni con altra procedura per ricoprire vacanze<br />

d'organico del ruolo per cui è stato bandito il concorso, se prima non assume i vincitori. Trascorso il<br />

24


periodo di validità della graduatoria senza che i vincitori siano stati assunti, questi ultimi non hanno<br />

più nessun interesse legittimo all'assunzione e l'Amministrazione può coprire le vacanze di organico<br />

per cui era stato bandito il vecchio concorso con un nuovo concorso.<br />

43.<br />

D. Sono un ex ferroviere trasferito a seguito mobilità volontaria (D.P.C.M 325/1988) ad un<br />

Comune, con mantenimento della differenza di stipendio come assegno ad personam non<br />

riassorbibile. Vorrei sapere, se, trasferendomi ad un altro Comune, non cambierà niente sotto questo<br />

aspetto, cioè se il mio stipendio comprenderà sempre l'assegno ad personam non riassorbibile.<br />

R. Il 18 dicembre 2003 tra ARAN e Organizzazioni Sindacali sono stati stipulati degli Accordi di<br />

interpretazione autentica del nuovo contratto dei dipendenti degli Enti locali, che comprendevano<br />

anche l'applicabilità al personale già dipendente delle Ferrovie dello Stato, e trasferito agli Enti<br />

locali delle norme contenute nel CCNL del 5 ottobre 2001 sui dipendenti statali trasferiti a seguito<br />

di decentramento delle funzioni, in particolare in tema di migliore trattamento economico in<br />

godimento. Da ciò è emersa l'applicabilità della disposizione per cui il trattamento economico in<br />

godimento è da considerare come retribuzione individuale di anzianità e non è, pertanto,<br />

riassorbibile con i successivi miglioramenti contrattuali. Segnaliamo che sull'argomento si è<br />

espresso anche il <strong>Dipartimento</strong> della <strong>Funzione</strong> pubblica con un'interpretazione , contenuta nella nota<br />

del 3 luglio 2001 n. 2866/7, che afferma che il trattamento economico in godimento si ritiene essere<br />

un assegno ad personam non riassorbibile.<br />

44.<br />

D. Sono un’insegnante di scuola primaria e vorrei avere informazioni riguardo la possibilità di<br />

richiedere in anticipo parte del Trattamento di Fine Rapporto e, se possibile, qual è la procedura per<br />

richiederlo.<br />

R. La vigente normativa non consente di corrispondere ai pubblici dipendenti, per alcun motivo,<br />

anticipazioni sul Trattamento di Fine Servizio. Né, almeno per il momento, sono applicabili ai<br />

pubblici dipendenti che sono obbligatoriamente in regime di TFR - o che dovessero optare per tale<br />

tipo di prestazione - le disposizioni di cui l’art. 2120 c.c. che prevedono la possibilità per il<br />

lavoratore con almeno otto anni di servizio di chiedere un’anticipazione sul trattamento di fine<br />

rapporto (per spese sanitarie e acquisto prima casa).<br />

Ciò in quanto nell’Accordo Quadro Nazionale tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali, per<br />

l’attuazione della Legge 335/95, è stato stabilito che “le condizioni per l’armonizzazione pubblico -<br />

privato in materia di anticipazione saranno verificate in sede di contrattazione di comparto, nel<br />

rispetto degli equilibri della finanza pubblica”.<br />

Ugualmente l’art. 7, comma 3, della Legge 53/2000 rimanda ad un successivo Decreto del<br />

Ministero della <strong>Funzione</strong> <strong>Pubblica</strong>, di concerto con quelli del Tesoro e del Lavoro e Previdenza<br />

Sociale, la definizione delle modalità applicative per l’anticipazione del TFR e delle indennità<br />

equipollenti a favore dei dipendenti pubblici, prevista dalla stessa legge per sostenere le spese<br />

durante il periodo di congedo del genitore nei primi otto anni di vita del bambino ovvero durante il<br />

congedo non retribuito del lavoratore per motivi di studio.<br />

25


È opportuno al tempo stesso ricordare che due dipendenti pubblici, marito e moglie, si sono visti<br />

riconoscere dal Giudice del lavoro di Firenze nel 2007 il diritto ad ottenere dall'INPDAP<br />

l'anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR) per poter acquistare la prima casa. E’ la prima<br />

sentenza in materia mai pronunciata in Italia ed è una sentenza importante perché riconosce<br />

l'esistenza di un diritto che non può essere negato per il solo fatto che non sono state emanate<br />

disposizioni attuative e regolamentari. Infatti, il Decreto Legislativo 80 del 1998 ha privatizzato il<br />

rapporto di pubblico impiego e il Decreto Legislativo 165 del 2001 ha stabilito che "i rapporti di<br />

lavoro per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del<br />

Capo I, Titolo II del Libro V del Codice Civile", incluso l'articolo 2120 (Disciplina del trattamento<br />

di fine rapporto): in tal modo è stata estesa al pubblico impiego la disciplina relativa al TFR già in<br />

vigore per i dipendenti privati. Prima di allora soltanto questi potevano chiedere l'anticipo di parte<br />

della liquidazione.<br />

45.<br />

D. La compagna di mio figlio ha un bambino di 10 mesi. Lavora in una ditta a tempo indeterminato<br />

e oltre ai 3 mesi di gravidanza ha preso l'aspettativa. Adesso che dovrebbe rientrare, la ditta l'ha<br />

spostata in una sede più lontana, perciò non può tornare a casa per l’allattamento. C’è una legge che<br />

vieta lo spostamento dalla sede di lavoro per le madri che hanno partorito da poco?<br />

R. La Legge n. 53/2000 prevede che al termine dei periodi di astensione o dei congedi parentali le<br />

lavoratrici e i lavoratori hanno il diritto di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupati<br />

al momento della richiesta di astensione o in altra ubicata nel medesimo Comune e di permanervi<br />

fino al compimento di 1 anno di vita del bambino. Essi hanno altresì diritto di essere adibiti alle<br />

ultime mansioni svolte o ad altre equivalenti, come previsto dall'art. 2 della Legge n. 1204/71.<br />

Può scaricare la normativa al seguente link: Legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il<br />

sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il<br />

coordinamento dei tempi delle città" pubblicata nella G.U. n. 60 del 13 marzo 2000:<br />

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00053l.htm<br />

Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 "Tutela delle lavoratrici madri" (<strong>Pubblica</strong>ta nella G.U. del 18<br />

gennaio 1972, n. 14)<br />

46.<br />

D. Sono dipendente della pubblica amministrazione. Nel mio Ufficio é stata assunta (con contratto a<br />

tempo indeterminato a seguito di concorso) la figlia del Capo Ufficio e dunque mamma e figlia<br />

lavorano nella stessa stanza del medesimo Ufficio. Quale normativa, legge, regolamento o circolare<br />

impedisce che ciò possa avvenire? Nel nuovo Decreto Brunetta può rinvenirsi qualcosa in merito?<br />

Rilevo un conflitto d'interesse e ricordo che é fatto divieto ai parenti fino al quarto grado di lavorare<br />

nello stesso Ufficio.<br />

R. La dipendente "figlia" è stata assunta con contratto a tempo indeterminato essendo risultata<br />

regolare vincitrice di un concorso pubblico; conseguentemente non ha alcuna rilevanza che la stessa<br />

si trovi collocata, in relazione alla propria qualifica e alle mansioni da espletare, nell'ufficio con la<br />

propria madre, la quale svolge funzioni gerarchicamente sovraordinate. Semmai l'assegnazione<br />

26


all'ufficio costituisce un ineludibile diritto (c.d. interesse legittimo) derivante proprio dall'essere<br />

risultata vincitrice di concorso per quel determinato posto.<br />

Ad ogni modo, in base al codice di comportamento dei dipendenti della PA, il pubblico dipendente<br />

ha l'obbligo di improntare la sua condotta ai principi di buon andamento ed imparzialità<br />

dell’amministrazione e, a tal fine, deve mantenere una posizione di indipendenza, al fine di evitare<br />

di prendere decisioni o svolger attività inerenti alle sue mansioni, in situazioni anche solo apparenti<br />

di conflitto di interessi, impegnandosi a non svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto<br />

adempimento dei compiti d’ufficio e ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere<br />

agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione.<br />

Ciò non implica che non possa non realizzarsi un conflitto d'interessi, in questo caso di natura<br />

personale, anche solo apparente, ma occorre che si realizzi concretamente una forma di abuso della<br />

posizione dominante, ossia della "madre" capo ufficio, affinché possa esser avviato un<br />

procedimento disciplinare dinanzi all'ufficio competente.<br />

La contestazione deve avvenire da parte del dirigente della struttura da cui dipende l'ufficio in<br />

questione, pertanto una eventuale segnalazione di condotte abusive certe deve esser fatta<br />

direttamente a quest'ultimo.<br />

Il nuovo Decreto Brunetta, ossia la Legge 15/09 che ha rivisitato il D.Lgs. 165/01, non reca alcuna<br />

disposizione e/o novità in merito all'argomento.<br />

47.<br />

D. Sono una dipendente pubblica (infermiera in azienda sanitaria) ed ho un'invalidità del 75%.<br />

Vorrei sapere cosa devo fare per poter usufruire, ai fini pensionistici, del beneficio di due mesi di<br />

contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto.<br />

R. Un lavoratore che ha un'invalidità civile superiore al 74%, per vedersi riconosciuto il beneficio<br />

di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni<br />

o aziende private (art. 80, comma 3, legge 388/2000) deve fare esplicita richiesta all'INPS<br />

presentando in allegato il verbale di accertamento sanitario dell'invalidità rilasciato dalle competenti<br />

Commissioni mediche ASL.<br />

48.<br />

D. Vorrei sapere dove posso trovare le informazioni in merito alla legge sull'edilizia promossa del<br />

Presidente del Consiglio Berlusconi per sapere quali tipi di lavori di ampliamento e ripristino posso<br />

fare sulla mia casa. Inoltre avrei bisogno di sapere se i Comuni possono porre dei limiti a questa<br />

legge. Risiedo in Emilia Romagna.<br />

R. Può reperire le informazioni richieste sul sito del Governo Italiano, al link:<br />

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/casa_piano/index.html<br />

Dal sito può scaricare la Legge n. 6 del 6 luglio 2009 della Regione Emilia Romagna.<br />

Considerato che i Comuni hanno la possibilità di deliberare, entro il 21.09.2009, limiti agli<br />

ampliamenti previsti dall’art. 53 della L.R. n. 6/2009 (per questioni urbanistico edilizie), Le<br />

suggeriamo di contattare il suo Comune successivamente al 21 settembre per acquisire eventuali<br />

informazioni utili, mentre per informazioni di carattere generale può contattare gli uffici regionali<br />

27


49.<br />

D. Ho presentato la dichiarazione dei redditi attraverso il modello 740 (persone fisiche) del 2008<br />

con un surplus di IRPEF per € 3.724,00. Come posso ottenere il rimborso?<br />

R. I rimborsi relativi ad imposte versate in misura maggiore a quelle effettivamente dovute possono<br />

essere:<br />

• richiesti con la dichiarazione dei redditi;<br />

• richiesti con apposita istanza dal contribuente. L’istanza di rimborso deve essere presentata, in<br />

carta semplice, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del<br />

contribuente al momento della richiesta (o all’ufficio dove è stato registrato l’atto o la successione)<br />

e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Ad essa devono essere<br />

allegati le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite.<br />

Insieme alla somma da rimborsare l’ufficio calcola anche gli interessi nella misura fissata dalle<br />

leggi tributarie.<br />

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb28b904014e376/annuario_2009.pdf<br />

50.<br />

D. Rientra nel condono anche la contravvenzione prevista dal Codice della Strada nell’anno 2004?<br />

R. A seguito dell’approvazione definitiva da parte del Senato del "Decreto anticrisi", avvenuta il<br />

1/08/2009, le violazioni al Codice della Strada emesse prima del 31/12/2004 potranno essere sanate.<br />

Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 102/2009 di conversione del decreto 78/2009 comma 8quinquiesdecies:<br />

“Al fine di incrementare l’efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di<br />

contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia,<br />

con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l’ingiunzione di<br />

pagamento ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni<br />

amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30<br />

aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono<br />

stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, la<br />

possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento: a) di una somma pari<br />

al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma<br />

violata; b) delle spese di procedimento e notifica del verbale; c) di un aggio per l’agente della<br />

riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di<br />

rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della<br />

cartella. 8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell’atto di cui<br />

al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel<br />

caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della<br />

facoltà prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante l’invio di apposita comunicazione. 8septiesdecies.<br />

Con il provvedimento di cui al comma 8-quinquiesdecies e‘ approvato il modello<br />

della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdecies e sono stabiliti le modalità e i termini di<br />

pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali<br />

da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei<br />

28


elativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi<br />

all’operazione. 8-duodevicies. L’avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per la quale<br />

e‘ stata emessa l’ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso”.<br />

I Comuni possono decidere se utilizzare o meno l'agevolazione. Occorre quindi rivolgersi al<br />

Comune che ha elevato la multa. Link normativa:<br />

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09102l.htm<br />

51.<br />

D. Vorrei sapere se il contributo del Fondo Sostegno Affitti (FSA) previsto dalla Regione<br />

Lombardia per chi è disoccupato o in cassa integrazione è disponibile anche per chi deve pagare un<br />

mutuo o se comunque esistono altre forme di sostegno analoghe per questo caso e le eventuali<br />

modalità di accesso.<br />

R. Per il 2009 sono stati approvati i criteri di assegnazione dei contributi a favore delle famiglie che<br />

hanno sottoscritto un contratto d’affitto oneroso sul mercato privato (FSA 2009). La domanda per<br />

accedere al contributo regionale può essere presentata dal 1 giugno 2009 al 15 settembre 2009<br />

presso:<br />

• i Comuni di residenza dove è attivo lo “Sportello affitto”<br />

• i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionati con il Comune o con<br />

Regione Lombardia.<br />

Possono richiedere il contributo i cittadini che:<br />

• hanno residenza anagrafica e abitazione principale in un Comune lombardo;<br />

• sono titolari di contratto di locazione, valido e registrato, o in corso di registrazione<br />

nell’anno 2009; il contratto deve riguardare un alloggio non di lusso e con superficie utile<br />

netta interna non superiore a 110 mq (per le famiglie con 4 componenti) aumentata del 10%<br />

per ogni componente oltre il quarto;<br />

• possiedono la cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato<br />

purché in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale (valido<br />

o in corso di rinnovo), di regolare attività lavorativa (anche autonoma e non continuativa) e<br />

residenti da almeno 10 anni in Italia o da almeno 5 anni in Lombardia.<br />

Nessun componente del nucleo familiare deve:<br />

• essere proprietario o godere di altro diritto reale su un alloggio adeguato nell'ambito<br />

regionale;<br />

• aver ottenuto l'assegnazione di alloggio realizzato con contributi pubblici o aver usufruito di<br />

finanziamenti agevolati concessi in qualunque forma dallo Stato o da Enti pubblici;<br />

• aver ottenuto l'assegnazione in godimento di alloggi da parte di cooperative edilizie a<br />

proprietà indivisa, a meno che non sussistano ulteriori requisiti specificati nel bando.<br />

Per ulteriori informazioni Le consigliamo di rivolgersi ai seguenti referenti regionali (tel...)<br />

52.<br />

D. In che modo si possono obbligare gli eredi di un appartamento a pagare le spese<br />

condominiali?Gli eredi sono 8 e non tutti adempiono ai loro doveri.<br />

29


R. Gli eredi subentrano anche negli oneri connessi al bene di provenienza successoria. Se<br />

l'immobile fa parte di un condominio, il tipico onere ad esso relativo è costituito dalle spese<br />

condominiali. Tale obbligazione, semplice in capo al defunto, si trasmette ai coeredi frazionandosi<br />

per quote: ossia, ciascun coerede resta obbligato soltanto per la propria quota (Codice Civile agli<br />

articoli 752 e 754) . Ciascuno è obbligato per la sua misura e l'Amministratore potrà richiedere a<br />

ciascun coerede soltanto il pagamento della quota del debito complessivo. E in caso di insolvenza di<br />

alcuno di essi, l'Amministratore potrà agire giudizialmente soltanto nei confronti dell'inadempiente<br />

nel limite della quota di debito che a lui fa carico.<br />

53.<br />

D. Quali benefici può ottenere una persona affetta da Sindrome di Menière?<br />

R. I benefici che può ottenere il disabile affetto da Sindrome di Menière variano a seconda della<br />

percentuale d'invalidità riconosciuta.<br />

Per avere diritto all'esenzione dal ticket questa deve essere dal 67% in su.<br />

Dal 34% si ha diritto alla dizione “invalido civile”; se prescritto e motivato dal relativo specialista si<br />

ha diritto alle protesi e/o ausili.<br />

Dal 46% si ha diritto ad essere iscritti nelle liste speciali per il collocamento obbligatorio al lavoro<br />

(Legge 12/3/1999 n. 68 pubblicata sul supplemento G.U. 23/3/1999).<br />

Dal 67% scattano molti benefici: esenzione dei ticket sanitari, diritto alla casa, diritto alla<br />

precedenza nell'assegnazione dei posti (o trasferimento) nella pubblica amministrazione… .<br />

Dal 74-75% assegno mensile ai soggetti tra i18 e i 65 anni.<br />

Al 100% pensione di invalidità ai soggetti tra i 18 e i 65 anni.<br />

Accompagnamento: nei casi previsti dalla Legge n. 18 del 1980.<br />

Per fare richiesta di invalidità di tipo civile si può rivolgere alla sua ASL di appartenenza.<br />

54.<br />

D. Potete cortesemente indicarmi quali sono i centri specializzati a Brescia e/o in Lombardia, per il<br />

trattamento del Mieloma?<br />

R. Si invia di seguito il link alla pagina del sito “Spedali civili di Brescia” che contiene le<br />

informazioni dell’U.O. di ematologia della provincia di Brescia, si tratta dell’unica struttura<br />

ematologica della provincia:<br />

http://www.spedalicivili.brescia.it/Asp/consult_webcivile/VisualizzaPagina.asp?ID_pagina=17&Pr<br />

esidio=1&LIVELLO=0<br />

Vi lavorano 14 medici specialisti, medici specializzandi e borsisti, e oltre 50 fra infermieri<br />

professionali, e operatori tecnici. L’attività si articola in ricoveri in degenza ordinaria, fra i quali<br />

sono compresi i trapianti autologhi di midollo e cellule staminali periferiche, in ricoveri in dayhospital,<br />

in attività ambulatoriale e di consulenza.<br />

La pagina contiene informazioni sulle Attività di ricovero ordinario, Attività di Day Hospital,<br />

Attività ambulatoriale e di consulenza, Attività diagnostica, Attività scientifica e di ricerca ed<br />

infine sugli Ambulatori e sulle Modalità di accesso.<br />

Le modalità con cui si accede all’ambulatorio di Ematologia sono molteplici:<br />

30


• Visita ematologia non urgente: tale prestazione è eseguita presso i Poliambulatori di Via<br />

Corsica dai medici del reparto il venerdì mattina (è necessario prenotare la visita<br />

telefonando al numero 030/224466 o 0303702209);<br />

• Visita ematologia con urgenza differibile (bollino verde): in tal caso il paziente dovrà<br />

prenotare la visita recandosi con la documentazione presso il DH Ematologia al mattino tra<br />

le ore 9 e le ore 13. La visita verrà effettuata entro le 72 ore lavorative successive al<br />

momento della richiesta;<br />

• Visita ematologia urgente: il paziente deve presentarsi presso il Pronto Soccorso, verrà<br />

quindi inviato per valutazione presso il reparto di Ematologia per consulenza.<br />

Lo specialista ematologo valuterà la necessità e l’opportunità di un ricovero ordinario, di un<br />

ricovero in Day-Hospital o di una successiva visita di controllo presso l’ambulatorio. I medici<br />

dell’Ematologia sono disponibili in qualsiasi momento per richieste di ricovero, di consigli<br />

telefonici ed ogni tipo di informazione da parte dei medici di base.<br />

In particolare è attivo un servizio di “front-office” a disposizione di tutti gli utenti, con casella<br />

vocale dedicata, e risposta ai quesiti non urgenti entro 24 ore (tel. 030…….).<br />

Ecco di seguito i riferimenti di altri centri presenti in Lombardia:<br />

• Bergamo: Divisione di Ematologia Ospedali Riuniti di Bergamo Largo Barozzi, 1 – 24100<br />

Bergamo<br />

• Cremona: Sezione Ematologia Istituti Ospitalieri di Cremona Viale Concordia, 1 – 26100<br />

Cremona Lecco. Azienda Ospedaliera "Ospedale di Lecco" Ospedali Riuniti Bergamo USC<br />

Ematologia Milano: <strong>Dipartimento</strong> di Ematologia, Fondazione Ospedale Maggiore<br />

Policlinico di Milano Via F. Sforza,35 – 20122 MI<br />

• Pavia: Divisione di Ematologia IRCCS Policlinico San Matteo Piazza Golgi 2 27100 Pavia -<br />

Unità Trapianto Cellule Staminali Emopoietiche, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri,<br />

• Pavia Sondrio: Ospedale Civile Sondrio - Via Stelvio - 23100 Sondrio<br />

55.<br />

D. Vi scrivo per chiedere informazioni riguardanti l'inquinamento elettromagnetico. Sulla mia casa<br />

passano i fili dell'alta tensione e, non lontano, ci sono dei tralicci, dai quali si sente spesso un<br />

rumore simile a quello della frittura. A quale pericoli siamo esposti? Cosa possiamo fare?<br />

R. Per valutare la presenza di inquinamento elettromagnetico nella zona in cui abita può rivolgersi<br />

all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPA Campania) che ha una<br />

struttura, il Centro Regionale Inquinamento Atmosferico (CRIA), dedicata al monitoraggio e<br />

controllo dell'inquinamento atmosferico, controllo delle emissioni industriali in atmosfera,<br />

controllo del rumore, monitoraggio e controllo dell'inquinamento di campi elettromagnetici sia in<br />

bassa frequenza (elettrodotti) sia in alta frequenza (telefonia mobile,radio,TV).<br />

Per avere informazioni specifiche può visitare il sito www.arpa.campania.it e contattare il C.R.I.A.-<br />

Centro Regionale Inquinamento Atmosferico (tel...).<br />

Le prestazioni e le tariffe dei servizi erogati da ARPA Campania in favore di pubblici e privati sono<br />

elencati nel tariffario alla pagina Documenti Istituzionali del sito www.arpa.campania.it<br />

31


56.<br />

D. Ho dimenticato di pagare un bollo moto scaduto il 31/07/2007. A casa mi era arrivato il<br />

bollettino comprensivo di mora, ma l'ho perso. Cosa devo fare per averne una copia? O dove posso<br />

andare a pagarlo? Vivo in Emilia Romagna.<br />

R. La Regione Emilia Romagna, convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione<br />

delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di<br />

assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.<br />

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 e risponde al n.<br />

199 727474; e-mail infobollo@emiliaromagna.aci.it<br />

Il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato:<br />

• presso le delegazioni ACI;<br />

• mediante il servizio Telebollo (riscossione tramite telefono con pagamento con carta di<br />

credito);<br />

• mediante il servizio Bollonet (riscossione su internet con pagamento con carta di credito);<br />

• presso le agenzie di pratiche auto;<br />

• presso i tabaccai, compilando le apposite schede distinte in: scheda A: per autovetture ed<br />

autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena; scheda B: per<br />

autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es. taxi), per<br />

altri veicoli (es. autobus, autocarri, rimorchi, motocicli, ciclomotori, ecc.);<br />

• presso gli Uffici Postali Per effettuare il pagamento alle Poste occorre compilare l'apposito<br />

bollettino, preintestato alla Regione con l'indicazione del relativo numero di conto corrente, che<br />

si trova in distribuzione presso gli sportelli postali. Nel caso in cui non sia disponibile, si può<br />

utilizzare un bollettino di versamento in bianco, compilandolo con tutti i dati richiesti: in<br />

particolare si ricorda che il bollettino va intestato alla Regione Emilia Romagna, indicando il<br />

numero di conto corrente postale c/c 970400.<br />

Info sulla seguente pagina http://www.aci.it/index.php?id=963#1177<br />

57.<br />

D. Mia moglie non ha mai ricevuto la tessera sanitaria. Come fare?<br />

R. Se ancora non si è in possesso della tessera, può chiedere informazioni sullo stato di emissione<br />

del proprio tesserino, muniti di carta d'identità (valida), il tesserino sanitario regionale (di cartone) e<br />

il codice fiscale (tesserino plastificato verde) presso:<br />

• l'unità sanitaria locale (ASL) di assistenza. La ASL rilascia una stampa della tessera<br />

sanitaria che certifica il codice fiscale in essa contenuto, ai fini della compilazione delle<br />

ricette per prestazioni specialistiche e farmaceutiche. Il tesserino vero e proprio sarà<br />

recapitato all'indirizzo di residenza nel giro di 15/20 giorni.<br />

• qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate che procede alla richiesta del duplicato qualora la<br />

tessera sia stata emessa ma non recapitata.<br />

Se invece non è stata mai emessa è necessario recarsi presso la propria ASL. Per avere maggiori<br />

dettagli è comunque sempre possibile rivolgersi al numero verde 800.030.070.<br />

32


58.<br />

D. Vorrei informazioni relativamente al contributo per ottenere protesi dentaria per anziani.<br />

R. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, l'Associazione Nazionale Dentisti<br />

Italiani (ANDI) e l'Associazione Odontoiatri Cattolici Italiani (OCI) hanno sottoscritto un Accordo<br />

di collaborazione al fine di garantire, a onorari concordati, le cure odontoiatriche a cittadini a basso<br />

reddito, nonché alle donne in gravidanza. L'accordo include cinque prestazioni odontoiatriche ad<br />

onorari concordati ed uniformi su tutto il territorio nazionale: visita odontoiatrica, ablazione tartaro<br />

e insegnamento igiene orale; sigillatura dei solchi dei molari e premolari; estrazione di elemento<br />

dentario compromesso; protesi parziale con ganci; protesi totale. Il progetto è già operativo e i<br />

cittadini aventi diritto possono recarsi negli studi in elenco per usufruire delle cure ad onorari<br />

concordati. A beneficiare degli onorari odontoiatrici concordati sono le seguenti categorie di<br />

persone:<br />

• donne in gravidanza, indipendentemente dal reddito, ma solo per prestazioni di prevenzione<br />

come: visita odontoiatrica, ablazione tartaro e insegnamento dell'igiene orale;<br />

• soggetti titolari di social card;<br />

• soggetti, indipendentemente dall'età, con ISEE non superiore ad euro 8.000,00;<br />

• soggetti con ISEE non superiore ad euro 10.000,00 aventi diritto all'esenzione totale dal<br />

ticket per uno dei seguenti motivi: età, patologie croniche, patologie invalidanti, perché<br />

riconosciuti inabili al lavoro con invalidità 100% e con handicap gravi.<br />

E' possibile consultare gli elenchi aggiornati dei professionisti associati ANDI-OCI, che aderiscono<br />

all'iniziativa, sulle pagine dedicate all'accordo dei siti delle due associazioni: ANDI - Associazione<br />

Nazionale Dentisti Italiani e OCI - Associazione Odontoiatri Cattolici Italiani.<br />

Per ulteriori informazioni può collegarsi alle seguenti pagine web del sito del Ministero della Salute<br />

e/o contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero della Salute.<br />

http://www.ministerosalute.it/dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=216&area=ministero&colore=2<br />

http://www.ministerosalute.it/faqGenerale/faqGenerale.jsp?id=118&primopiano<br />

59.<br />

D. Buongiorno, avendo cambiato il cognome devo modificare la patente di guida, la carta di<br />

circolazione ed il certificato di proprietà dell'automobile: a quali uffici mi devo rivolgere?<br />

R. Per quanto concerne carta di circolazione e patente di guida occorre rivolgersi alla<br />

Motorizzazione Civile di … (tel …), orario sportello dal lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 11.30 -<br />

martedì e giovedì anche dalle 14.40 alle 16.00.<br />

Per informazioni telefoniche (modulistica da compilare, bollettini di c/c, ecc) contattare dalle ore 12<br />

alle 13.30 l'Ufficio Patenti e l'Ufficio Immatricolazioni (tel ...).<br />

Per quanto invece concerne il certificato di proprietà, occorre rivolgersi al PRA di …, dal lunedì al<br />

giovedì dalle ore 8,00 alle 13,00; il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00. Documentazione<br />

occorrente: copia conforme della delibera di cambiamento cognome, fotocopia documento<br />

aggiornato, fotocopia nuovo codice fiscale, certificato di proprietà in originale. Il costo per il<br />

certificato di proprietà è di € 50,16 da pagare in contanti o tramite bancomat direttamente allo<br />

sportello.<br />

33


60.<br />

D. Sono un invalido del lavoro ed usufruisco della legge 104 comma 1 handicap non grave e non ho<br />

la patente. Volevo comprare un'automobile con l'IVA agevolata al 4%. Vorrei sapere se è possibile.<br />

R. Per coloro che hanno una certificazione di handicap secondo la legge 104 senza connotazione di<br />

gravità (art. 3, comma 3), che presentino ridotte o impedite capacità motorie (comunque certificate),<br />

il diritto alle agevolazioni per il settore auto è condizionato all’adattamento del veicolo (nei<br />

comandi di guida o nella carrozzeria). Il fatto che non possieda la patente non è importante perché<br />

non è richiesta se il mezzo è adattato al trasporto.<br />

E' necessario, invece, che il veicolo sia intestato alla Sua persona o, eventualmente, a un familiare<br />

di cui Lei sia fiscalmente a carico. Non sono previsti casi diversi.<br />

Per maggiori informazioni Le inviamo il link alla Guida apposita dell'Agenzia delle Entrate sulle<br />

agevolazioni fiscali per i disabili:<br />

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb7f0045b368e97/GUIDA%20N6_08.pdf<br />

61.<br />

D. Vorrei sapere come si fa per diventare periti informatici presso il Tribunale della propria città<br />

(Firenze). So che ci si deve iscrivere all'albo relativo e che c'è un esame da sostenere. Vorrei sapere<br />

tutto, dai costi alle competenze, qualifiche e attestati richiesti, e soprattutto dove rivolgermi. Resto<br />

in attesa di una vostro risposta. Grazie.<br />

R. Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice (in questo Albo<br />

sono iscritti i professionisti che il Tribunale incarica di effettuare consulenze tecniche nel processo<br />

civile), ed un Albo dei Periti (in esso sono iscritti i professionisti che il Tribunale incarica di<br />

effettuare perizie nel processo penale). L'Albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le<br />

decisioni relative all'ammissione all'Albo sono prese da un comitato da lui presieduto e composto<br />

dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente dell'Albo o Collegio Professionale, cui appartiene<br />

il professionista che ha richiesto l'iscrizione. Le categorie comprese in questi albi sono:<br />

per il settore civile: medico - chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria,<br />

assicurativa;<br />

per il settore penale: medico - legale, psichiatrica, contabile, ingegneria e relativa specialità,<br />

infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e<br />

comparazione della grafia.<br />

Normativa di riferimento:<br />

• artt. 13/23 disposizioni di attuazione codice di procedura civile;<br />

• artt. 61/6+4 – 191/201 codice procedura civile;<br />

• artt. 67/72 norme attuazione codice procedura penale;<br />

• artt. 220/233 codice procedura penale.<br />

Possono fare richiesta di iscrizione all'albo coloro che:<br />

• sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia<br />

• sono di condotta morale specchiata<br />

• sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.<br />

34


Per l'iscrizione nell'Albo del Tribunale è necessario risiedere nel circondario del Tribunale oggetto<br />

della domanda e presentare una richiesta in bollo nella quale occorre dichiarare, il titolo di studio, la<br />

propria specializzazione, l'iscrizione all'Ordine Professionale o Collegio, di non aver carichi<br />

pendenti o condanne penali.<br />

La domanda contiene l'autocertificazione circa data di nascita, residenza e la non iscrizione presso<br />

altro Albo di altro Tribunale. All'istanza occorre allegare oltre alla dichiarazione sostitutiva, il<br />

curriculum contenente una relazione sul lavoro svolto e le competenze specifiche acquisite.<br />

Poiché non risulta un Albo dei periti Informatici (è stato presentato un DDL 1135 del 2002, info:<br />

http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Ddliter/17271.htm<br />

occorre verificare presso la cancelleria del tribunale la validità di iscrizione all'albo dei periti ed<br />

esperti della CCIA della provincia di appartenenza. Per quanto concerne i costi, oltre alla marca da<br />

bollo, occorre un versamento di € 168,00 (tassa governativa).<br />

http://www.giustizia.toscana.it/search.php?query=periti&action=results<br />

Per informazioni occorre rivolgersi al tribunale di Firenze centralino 055…. oppure Ufficio del<br />

Personale e Albo Consulenti tecnici. 055….<br />

62.<br />

D. La mia abitazione confina con un parco dove sono presenti cani, che abbaiano e sporcano e<br />

purtroppo nelle abitazioni vengono invase da mosche e si generano odori insopportabili. Abbiamo<br />

già fatto una raccolta di firme che però non è andata a buon fine. La regione, dice di rivolgerci alla<br />

ASL di riferimento, che è già a conoscenza del problema. La ASL mi dice di rivolgerci al Sindaco<br />

del Comune perché è lui che ha destinato il parco all'accoglienza dei cani, non solo quelli con<br />

proprietari ma anche cani randagi. Il Sindaco non ci riceve, e ci fa interloquire solo con la sua<br />

segretaria che non sa darci alcuna risposta. Non sappiamo più a chi rivolgerci, anche perché ci sono<br />

stati casi di malori dovuti alla presenza di tanti animali in questo parco.<br />

R. Il Comune possiede due regolamenti che disciplinano la materia: il primo è il Regolamento per il<br />

servizio veterinario comunale deliberato dal Consiglio Comunale nel 1970/1971; il secondo è<br />

Regolamento comunale sulla tutela degli animali d’affezione approvato con delibera di C.C. n. 119<br />

del 22/09/2005.<br />

In entrambi i casi viene ribadita la competenza e la responsabilità dell’Amministrazione comunale<br />

in tema di gestione dei cani randagi e dei luoghi preposti al loro mantenimento e cura. In<br />

particolare, l’Art. 5 del secondo Regolamento stabilisce quali debbano essere le competenze del<br />

Sindaco: 1. Al Sindaco spetta la vigilanza sull’osservanza delle leggi e delle norme relative alla<br />

tutela ed al benessere degli animali nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel presente<br />

regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi. 2. Le norme del<br />

presente Regolamento potranno essere temporaneamente modificate dal Sindaco, per comprovati<br />

motivi di urgenza, mediante l’adozione di specifiche ordinanze.<br />

Inoltre, all’art. 37 si fa esplicito riferimento alle funzioni del Comune rispetto all’attività del<br />

Servizio Controllo Popolazione Canina e nella gestione del Canile Comunale esplicitando che tali<br />

attività perseguono varie finalità fra le quali, alla lettera l) “mantenere le strutture di ricovero, gli<br />

strumenti e le attrezzature utilizzate per i servizi, in adeguate condizioni di pulizia, di igiene e di<br />

funzionamento”. Nello stesso articolo si specifica che tali obiettivi e finalità possono essere<br />

perseguiti anche attraverso la collaborazione con le Associazioni di Volontariato operanti nel<br />

35


settore. Gli art. 24 e 25 del Regolamento comunale consentono l'accesso nei parchi e giardini<br />

pubblici dei cani accompagnati dal proprietario muniti di museruola e guinzaglio, mentre gli stessi<br />

non possono accedere nelle aree destinate e attrezzate per scopi specifici come le aree giochi per<br />

bambini. Nei parchi e giardini pubblici possono essere individuati spazi destinati appositamente ai<br />

cani, dove possano muoversi, correre e giocare liberamente, anche privi di guinzaglio e museruola,<br />

sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori (art. 24 e 25 del Regolamento Comunale). Aree<br />

di sgambamento previste sono …, in Via …, parco … e Parco … Può contattare i seguenti Servizi<br />

competenti del Comune di …: - tel. … Polizia Municipale - tel. … Canile Comunale - … Per i<br />

problemi che interessano la collettività o che risultano di interesse sanitario pubblico è possibile<br />

attivare il Servizio Veterinario AUSL (tel…) tutti i giorni feriali 7.30-19.30, il sabato 7.30-13. Al di<br />

fuori di tali orari singoli Medici Veterinari del Servizio e Operatori di vigilanza sono reperibili<br />

attraverso il centralino del 118. Oppure può provare a contattare il Settore comunale di riferimento<br />

competente in materia: Area affari generali e Istituzionali - Settore Demografico Cimiteriale e<br />

Decentramento Ufficio Controllo Popolazione Canina e Canile Comunale Via … tel. …- fax ...<br />

63.<br />

D. Vorrei sapere quali licenze o permessi e caratteristiche occorrono per aprire una pensione per<br />

piccoli animali domestici. Ho chiesto, anni fa, queste informazioni all'ufficio preposto del mio<br />

Comune. Sarei interessata ad aprire una attività di questo genere ma non so se ci siano requisiti<br />

specifici da seguire, né dove trovare indicazioni in merito.<br />

R. Non esiste una normativa specifica di riferimento e sono poche le Regioni che con Legge hanno<br />

in qualche modo regolato la materia. In assenza di tali norme, la competenza sulla materia è<br />

demandata al Comune. Per aprire una “pensione per cani e gatti” occorre iscriversi alla Camera di<br />

Commercio, nella categoria “altri” e, successivamente, occorre il vaglio dell’Ufficio d’Igiene dei<br />

Servizi Veterinari delle ASL.<br />

E’ necessario anche attenersi alle prescrizioni del Regolamento comunale di Polizia Veterinaria (ex<br />

D.P.R. 320/54 http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_925_allegato.pdf). La licenza<br />

per esercitare l’attività verrà rilasciata dal Comune d’appartenenza, attraverso il SUAP o<br />

rivolgendosi al Settore Attività Produttive. Per quanto concerne le opere di infrastrutturazione, in<br />

linea generale, la documentazione richiesta per il rilascio del permesso di costruire è la seguente:<br />

mappa con indicazioni dell’ubicazione della struttura e le distanze minime dalle abitazioni più<br />

vicine; planimetria generale con evidenziata la rete di captazione ed evacuazione dei reflui;<br />

planimetria dei locali con indicate: le dimensioni, sezioni quotate con le altezze medie, massime e<br />

minime di ciascun locale, una tabella riportante per ogni locale la superficie di finestratura prevista<br />

in progetto, rapportata alla minima richiesta dal Regolamento Comunale di Igiene, la superficie<br />

finestrata apribile; relazione tecnica relativa agli impianti. Si consiglia, comunque, prima di<br />

procedere alla presentazione della domanda di permesso di costruire e della relativa<br />

documentazione, di informarsi presso il competente ufficio comunale sulla fattibilità di quanto<br />

richiesto nella zona individuata. Pur essendo considerata una attività artigianale, la possibilità di<br />

apertura dell’attività in zone classificate dal Piano Regolatore Generale del Comune con<br />

destinazione diversa non è improbabile (ad esempio in zone agricole).<br />

36


64.<br />

D. Ad ottobre è nato il mio secondogenito al quale volevo attribuire un secondo nome, preceduto<br />

dalla virgola. All'Ufficio anagrafe, mi è stato riferito che non è più possibile attribuire nomi con la<br />

virgola, quindi ho dovuto dargli due nomi. Non ho richiesto e non mi è stato dato un riferimento<br />

normativo al riguardo. Un ringraziamento per le notizie che vorrete fornirmi in merito alla<br />

questione dell'attribuzione dei nomi.<br />

R. L'art. 35 del D.P.R 396 del 3 novembre 2000 stabilisce che: "1. Il nome imposto al bambino<br />

deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche<br />

separati, non superiori a tre. In quest' ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere<br />

riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di<br />

anagrafe." L'apposizione della virgola, quindi, in caso di più nomi, non è più prevista dal<br />

legislatore e ogni nome deve comparire in tutti i documenti presentati dalla persona, così come<br />

debitamente indicato dall'ufficio anagrafe del Comune.<br />

65.<br />

D. Salve, siamo due cittadini italiani residenti in Roma. Ad agosto 2009 ci siamo sposati a Las<br />

Vegas (USA) e vorremmo sapere quali sono i documenti necessari e l'iter per registrare il nostro<br />

matrimonio in Italia.<br />

R. L'art. 16 del DPR n. 396 del 3 novembre 2000 ‘Regolamento per la revisione e la<br />

semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge<br />

15 maggio 1997, n. 127’ prescrive che il cittadino italiano che contragga matrimonio all'estero<br />

abbia l'obbligo di provvedere a far pervenire all'autorità consolare italiana competente per luogo di<br />

celebrazione del matrimonio, l'atto di matrimonio (full entry of marriage o altrimenti denominato, a<br />

seconda dello Stato), munito dell'apostille. L'apostille è una specifica annotazione, prevista dalla<br />

Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, cui l'Italia e gli USA aderiscono, che deve essere fatta<br />

sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una<br />

autorità che, negli USA, é il Secretary of State nello Stato di celebrazione; il Consolato italiano<br />

competente per il Nevada è quello in Los Angeles. Inoltre, separatamente, occorre fornire una<br />

traduzione dell'atto in forma ufficiale, ai fini del successivo inoltro al Comune italiano competente<br />

per la trascrizione. Qualora gli sposi siano entrambi cittadini italiani, tale obbligo va adempiuto<br />

singolarmente per ciascuno dei due, salvo il caso in cui essi non abbiano residenza nel medesimo<br />

Comune (la trascrizione deve avvenire tanto nel Comune di residenza dell'uno che dell'altro). Per<br />

ulteriori informazioni contattare direttamente, nel Vostro caso, il Servizio Chiama Roma 060606<br />

per informazioni sulla procedura presso l'ufficio di stato civile.<br />

66.<br />

D. Siamo uno studio associato di commercialisti ed abbiamo l'obbligo di attivare la Posta<br />

Elettronica Certificata entro novembre 2009. Però abbiamo anche appreso che da gennaio verrà<br />

concessa a tutti gratuitamente. Come dobbiamo comportarci?<br />

37


R. Il Decreto “Anti crisi” ha previsto l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e<br />

per i professionisti iscritti in Albi o elenchi e le Pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una casella<br />

di posta elettronica certificata (PEC). Il Decreto ha previsto scadenze differenziate a seconda del<br />

soggetto interessato: 1. per le società di nuova costituzione la PEC risulta immediatamente<br />

obbligatoria e deve essere richiesta alla costituzione della società. Come precisato nella Nota<br />

Unioncamere del 11.02.2009, la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC determina la<br />

sospensione del procedimento di iscrizione e l’assegnazione di un congruo termine per provvedervi.<br />

Decorso tale termine senza che la società abbia comunicato il predetto indirizzo, l’iscrizione potrà<br />

essere rifiutata; 2. per le società già costituite al 29.11.2008 la PEC deve essere richiesta entro e<br />

non oltre il 29/11/2011 e deve essere comunicata al Registro imprese competente; 3. per i<br />

professionisti (avvocati, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti<br />

contabili, ecc.) diviene obbligatoria dal 29.11.2009. I professionisti hanno l’obbligo di comunicare<br />

l’indirizzo PEC al proprio ordine professionale. L’elenco dei gestori abilitati può essere esaminato<br />

sul sito www.cnipa.gov.it. L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico del CNIPA é in di Viale Carlo<br />

Marx 31/49 a Roma, riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì ed il<br />

giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00. Si forniscono i riferimenti telefonici.<br />

67.<br />

D. Gentile Linea Amica, sono titolare di un negozio e ho ricevuto la bolletta della SCF (Consorzi<br />

fonografici). So che la tassa va pagata e che é una cosa diversa da SIAE. Quello che però vorrei<br />

sapere sono le modalità di accertamento nel mio locale di apparecchi che riproducano musica, visto<br />

che nessuno della SCF é mai venuto nel mio negozio. Qualcuno mi ha detto che SCF non e'<br />

autorizzata ad effettuare accertamenti tramite personale incaricato, è vero? Insomma, come fa<br />

SCF a sapere cosa ho nel mio negozio se non sono mai venuti e se (come sembrerebbe) non<br />

potrebbero neanche venire? Grazie.<br />

R. La SCF Servizi Fonografici gestisce in Italia la raccolta e la distribuzione dei compensi dovuti ad<br />

artisti e produttori per la diffusione in pubblico di musica registrata, come stabilito dalle direttive<br />

dell’Unione Europea e dalla legge sul diritto d’autore. Costituito nel 2000, con decisione favorevole<br />

dell'Antitrust (provvedimento n. 7422 - 27 luglio 1999), il consorzio SCF è oggi composto da case<br />

discografiche major e indipendenti e attualmente tutela i diritti discografici di oltre 280 imprese,<br />

rappresentative di larga parte del repertorio discografico nazionale e internazionale pubblicato in<br />

Italia. Ogni informazione relativa alle modalità di accertamento (oggetto della richiesta) possono<br />

essere richieste direttamente al numero verde 800429060. Si può, inoltre, accedere al sito internet:<br />

www.scfitalia.it all'interno del quale è possibile consultare le FAQ. In merito alla Sua specifica<br />

richiesta, Linea Amica ha provveduto a contattare il numero verde che ci ha confermato che SCF é<br />

autorizzata ad effettuare accertamenti tramite personale incaricato. Le consigliamo, pertanto, di<br />

rivolgersi direttamente al numero verde per ogni ulteriore richiesta di informazioni.<br />

68.<br />

D. La mia richiesta riguarda la bolletta gas (ho un contratto con A2A). Ho notato che dal 1 luglio<br />

2009, la QVD (quota fissa) è passata da 3,60 €/anno a 36,82 €/anno (decuplicata!). A seguito di<br />

questa modifica, la bolletta trimestrale, che normalmente era di circa 14 euro, è aumentata a 22 euro<br />

38


(+57%). Non mi pare di aver sentito parlare sui media di questo aumento e mi sembra strano che<br />

nessuno abbia segnalato un aumento così consistente in un periodo ove si parla solo di diminuzioni<br />

del prezzo del gas. Come posso verificare che sia tutto corretto, quale siano le norme che hanno<br />

consentito questo e come mai un aumento così importante?<br />

R. Le tariffe relative alla distribuzione del gas sono stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il<br />

Gas; la componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio del gas naturale<br />

(QVD) è aggiornata ogni due anni sulla base di provvedimenti dell’Autorità; con Delibera<br />

dell’Autorità ARG/gas n. 79/09 del 30/06/2009 è stata prevista, all’art. 5, una maggiorazione della<br />

componente relativa ai costi di commercializzazione del servizio di distribuzione del gas, da<br />

applicare nel periodo luglio-dicembre 2009, pari a 32,00 centesimi di euro/punto di riconsegna;<br />

l’applicazione di detta maggiorazione è una facoltà delle imprese distributrici a decorrere dall’1<br />

luglio e non oltre il 31 dicembre 2009. Il testo integrale della Delibera è reperibile sul sito ufficiale<br />

dell’Autorità (www.autorita.energia.it).<br />

69.<br />

D. Vi chiamo in merito alla tassa sui rifiuti: nel compilare il questionario di censimento mi sono<br />

accorta che è presente una voce che parla di contributo alla Provincia, quindi mi ritrovo con due<br />

voci: 1) tassa complessiva 2) additivi contributo Provincia. Trattandosi di una tassa comunale,<br />

vorrei sapere perché e a quale titolo viene richiesto il contributo per la Provincia.<br />

R. "Ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D.Lgs. n. 22/1997, il tributo provinciale per il<br />

finanziamento dei compiti di tutela ambientale, istituito con l'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, é<br />

confermato quale entrata tributaria e pertanto resta disciplinato, salvo eventuale intervento<br />

legislativo, dalla normativa sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti anche nel caso che questa sia<br />

sostituita, in via sperimentale o definitiva, dalla tariffa introdotta dal predetto art. 49 del D.Lgs. n.<br />

22/1997, sulle cui misure tariffarie dovrà necessariamente essere calcolata la percentuale stabilita<br />

dalla provincia ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, in forza della predetta avvenuta<br />

riconferma del tributo in sede di disciplina legislativa della nuova tariffa sostitutiva della tassa."<br />

(Ministero delle Finanze, Circolare 21 maggio 1999, n. 111 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti<br />

urbani e assimilati. Modifiche art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 31 della legge 23<br />

dicembre 1998, n. 448 e art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito dalla legge 25<br />

marzo 1999, n. 75. Chiarimenti.). Una recente sentenza della Corte Costituzionale, la 238 del 2009,<br />

cita quanto segue "con riferimento alla disciplina complessiva della TIA, va rilevato che l'art. 49,<br />

comma 17, del D.Lgs. n. 22 del 1997 ha espressamente tenuto ferma l'applicabilità del tributo<br />

provinciale «per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente» previsto<br />

dall'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (cosiddetto TEFU), anche dopo la soppressione<br />

della TARSU e la sua sostituzione con la TIA. Poiché il TEFU è stato configurato dal legislatore<br />

come un'addizionale della TARSU, ne consegue che, una volta soppressa quest'ultima, esso deve<br />

necessariamente determinarsi con riferimento ai criteri di quantificazione della TIA e deve, perciò,<br />

essere qualificato come un tributo addizionale della TIA stessa."<br />

39


70.<br />

D. Ho un nipote, in attesa di essere assunto a tempo indeterminato, che vuole sapere con certezza i<br />

documenti che occorre presentare per poter sposare in Italia la fidanzata colombiana che<br />

attualmente risiede in Colombia.<br />

R. Il cittadino/a straniero che intende sposarsi in Italia deve procurarsi il nulla-osta (c.d. "capacità di<br />

contrarre matrimonio secondo la propria legge nazionale") rilasciato dal Consolato straniero in<br />

Italia. Il nulla-osta deve essere legalizzato. Per alcuni Paesi il nulla-osta può essere sostituito dal<br />

certificato di capacità matrimoniale esente da legalizzazione o da altra documentazione. Secondo<br />

l'articolo 116 del codice civile, inoltre, lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica<br />

deve presentare all'ufficiale dello stato civile il certificato di nascita proveniente dal proprio paese<br />

d’origine tradotto e autenticato presso l’ambasciata italiana del paese di provenienza e un<br />

documento (Permesso o Carta di Soggiorno) attestante la regolarità del soggiorno nel territorio<br />

italiano. L'obbligatorietà di quest'ultimo documento è stata sancita dal Decreto Sicurezza approvato<br />

il 15 luglio 2009. Articolo 116 - Matrimonio dello straniero nello Stato. Lo straniero che vuole<br />

contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione<br />

dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto<br />

nulla osta al matrimonio. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli<br />

artt. 85 (Inderdizione per infermità di mente), 86 (Libertà di stato), 87 (Parentela, affinità, adozione<br />

e affiliazione), nn.1, 2 e 4, 88 (Delitto) e 89 (Divieto temporaneo di nuove nozze). Lo straniero che<br />

ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di<br />

questo codice (93 e seguenti). Con la Legge 15 luglio 2009, n. 94 (facente parte del c.d. pacchetto<br />

sicurezza) pubblicata in Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2009, n. 170, all’articolo 116, primo comma,<br />

del codice civile, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità<br />

del soggiorno nel territorio italiano».<br />

71.<br />

D. Ho inviato una lettera Raccomandata al Comune in data 10.04.2009. Quali sono i tempi per<br />

avere una risposta?<br />

R. La Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" disciplina il<br />

diritto di accesso dei cittadini ai documenti della <strong>Pubblica</strong> Amministrazione, prevedendo che l'ente<br />

pubblico concluda con un provvedimento espresso i procedimenti amministrativi, avviati su<br />

richiesta del cittadino; qualora l'ente pubblico non abbia fissato in via autonoma e preventiva una<br />

scadenza, allora il termine per la risposta é di 30 giorni. Tuttavia, tale scadenza decorre per<br />

l’Amministrazione Provinciale e i Comuni a partire dal giorno della costituzione in mora: ciò<br />

significa che l'ente pubblico deve essere di nuovo sollecitato espressamente ad agire e la scadenza<br />

dei 30 giorni vale a partire da tale data. Le consigliamo di rivolgersi al Difensore Civico di cui si<br />

forniscono i riferimenti.<br />

72.<br />

D. Sono uno studente di 17 anni, mi vorrei arruolare nella Guardia di Finanza o nella Polizia di<br />

Stato. Come posso fare? Attualmente sto frequentando il quarto anno di un Istituto tecnico<br />

40


commerciale, mi devo per forza diplomare o dopo aver ultimato il quarto anno posso già iniziare il<br />

periodo di ferma volontario nell'Esercito? Così facendo posso anche sostenere poi l'esame del<br />

quinto anno da privatista? In questo caso, il titolo di studio, è uguale a quello che avrei conseguito,<br />

frequentando il corso normalmente?<br />

R. Nella Guardia di Finanza sono previsti percorsi di arruolamento differenziati, attraverso<br />

Concorsi Pubblici pubblicati periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -<br />

Sezione Concorsi. Per ulteriori approfondimenti le consigliamo di consultare direttamente la<br />

sezione web del sito della Guardia di Finanza dedicata alle 'Informazioni relative ai concorsi, al<br />

reclutamento ed alla formazione al seguente indirizzo web:<br />

http://www.gdf.it/Concorsi/Arruolamenti/index.html Inoltre può rivolgersi all'Ufficio Centrale per<br />

le Relazioni con il Pubblico del Comando Generale della Guardia di Finanza di Viale XXI Aprile,<br />

55 - 00162 ROMA che riceve dal lunedì al giovedì: 10,00/13,00 - 14,00/17,00; il venerdì:<br />

10,00/13,00 e risponde al numero verde 800.66.96.66. Per informazioni sui concorsi è attiva una<br />

casella di posta dedicata a cui inviare una mail: infoconcorsi@gdf.it Invece l'Ufficio Relazioni con<br />

il Pubblico del Comando Centro di Reclutamento (centralino 06.242901) risponde ai seguenti<br />

recapiti: 06.24290608 e 06.24290656 e alla seguente mail: URP-CentroReclutamento@gdf.it<br />

Nella Polizia di Stato ci sono tre grandi aree professionali e in base agli studi e inclinazioni si può<br />

scegliere quale carriera interessa e cercare il concorso idoneo. Per ulteriori approfondimenti le<br />

consigliamo di consultare direttamente la sezione web del sito della Polizia di Stato dedicata ai<br />

Concorsi al seguente indirizzo web: http://poliziadistato.it/articolo/1129-Concorsi Attraverso il<br />

seguente indirizzo web potrà invece inviare una mail per richiedere informazioni dettagliate:<br />

http://www.poliziadistato.it/scrivici/<br />

73.<br />

D. Salve vorrei sapere quando sarà pubblicata la graduatoria per il sussidio di disoccupazione per la<br />

fascia di età 30-44 anni bandita dalla Regione Lazio.<br />

R. Successivamente alla presentazione delle domande relative al reddito minimo garantito per<br />

disoccupati (di cui alla L.R. n. 4/2009 e al regolamento attuativo n. 9/2009): a) le stesse domande<br />

vengono ripartite su base provinciale; b) le Province pubblicheranno nei propri siti web istituzionali<br />

e nei propri albi pretori gli elenchi provvisori di coloro che saranno ammessi a recepire il reddito<br />

minimo garantito. Le prestazioni vengono infatti erogate sulla base delle graduatorie adottate dalle<br />

Province, secondo i criteri contenuti nella delibera sui criteri per la formazione delle graduatorie n.<br />

426 del 24 maggio 2009. Occorre quindi contattare le rispettive Province. Di seguito le forniamo i<br />

recapiti telefonici dell'ufficio relazioni con il pubblico e siti web delle province laziali.<br />

74.<br />

D. Buongiorno, vorrei sapere se vi è un termine entro cui le pubbliche amministrazioni, in<br />

particolare, Provincia e Comune devono adottare ed ufficializzare l'utilizzo della Posta Elettronica<br />

Certificata (PEC), per la comunicazione con i cittadini.<br />

R. Il Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie,<br />

lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico<br />

41


nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008 - Supplemento<br />

Ordinario n. 263/L, all'art. 16 comma 8 recita: “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,<br />

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non<br />

abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione<br />

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata<br />

per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica<br />

nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco<br />

consultabile per via telematica”. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o<br />

maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse<br />

disponibili. Il citato comma 3 dell'art. 47 - Trasmissione dei documenti attraverso la posta<br />

elettronica tra le pubbliche amministrazioni del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice<br />

dell'amministrazione digitale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S. O.<br />

n. 93, dice che: 3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le<br />

pubbliche amministrazioni centrali provvedono a istituire almeno una casella di posta elettronica<br />

istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della<br />

Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo. Per ulteriori informazioni e<br />

dettagli, Le consigliamo di contattare l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico del Centro<br />

Nazionale per l’Informatica nella <strong>Pubblica</strong> Amministrazione (CNIPA).<br />

75.<br />

D. Ho fatto richiesta di condono edilizio, nel 2004 e nel 2007 ho chiesto l'annullamento e<br />

l’archiviazione del condono pagando 24.000 Euro di oblazioni. A chi devo rivolgermi per chiederne<br />

il rimborso? Ho pagato attraverso i bollettini postali di Poste Italiane Spa c/c 255000 così come<br />

comunicatomi dal Comune. Per il rimborso ho presentato richiesta al Comune, Agenzia delle<br />

Entrate, Ministero Economia, Ministero Infrastrutture e Trasporti, ma ho ricevuto risposta solo dalla<br />

Regione che mi ha invitato a rivolgermi al Comune. Il Comune alla fine mi ha rimborsato circa<br />

4000 €, chi deve rimborsarmi il resto?<br />

R. La richiesta di rimborso delle somme versate erroneamente od in eccesso a titolo di oblazione ai<br />

sensi della Legge 326/03 (condono edilizio) deve essere presentata al Ministero delle Infrastrutture<br />

e dei Trasporti Direzione Generale Politiche Abitative - Divisione 6 “Abusivismo edilizio”-via<br />

Giuseppe Caraci 36, 00157 Roma. L'istanza, da presentare in carta da bollo, deve essere corredata<br />

da: certificazione rilasciata dal Comune che attesti l'ammontare degli importi versati e non dovuti<br />

(in originale o in copia conforme), fotocopia del certificato di sanatoria o di diniego della<br />

concessione in sanatoria, fotocopia dei bollettini dei versamenti effettuati. La pratica verrà valutata<br />

da quest'Ufficio e trasmessa, con relativa autorizzazione, alla Direzione Territoriale Economia e<br />

Finanze competente alla liquidazione delle somme. Il contribuente riceverà comunicazione scritta<br />

dell'avvenuto passaggio alla Direzione Territoriale Economia e Finanze competente. Per maggiori<br />

informazioni può contattare il Ministero delle Infrastrutture, Ufficio per le Politiche abitative,<br />

chiamando il numero 06 41582711 tutti i giorni dalle ore 12.00 alle 13.00 oppure inviando una mail<br />

a urp@mit.gov.it<br />

42


76.<br />

D. In riferimento alla normativa che regola le certificazioni degli impianti elettrici per uso civili<br />

chiedo di specificare se per la dichiarazioni di conformità finale al termine dell'installazione di un<br />

impianto elettrico ad uso civile occorra un progetto specifico redatto da un tecnico abilitato o sia<br />

sufficiente una certificazione di conformità redatta da un tecnico abilitato.<br />

R. Secondo il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008, n. 37 - Regolamento<br />

concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della Legge n. 248 del<br />

02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti<br />

all'interno degli edifici, (pubblicato nella G.U. n. 61 del 12/03/2008 - in vigore dal 27/03/2008), la<br />

Dichiarazione di Conformità é l'elemento che attesta la corretta esecuzione dell'impianto alla<br />

'Regola dell'Arte', cioè alla normativa vigente. La dichiarazione per essere valida deve avere alcuni<br />

elementi importanti che ne completano gli aspetti formali: l'art 5 della suddetta legge norma la<br />

necessità di produrre il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, redatto da un<br />

professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste,<br />

nei seguenti casi: a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze<br />

condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore<br />

a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; b) ...<br />

L'art 7 inoltre recita: Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla<br />

normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al<br />

committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui<br />

all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte<br />

integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui<br />

all'articolo 5. Nei casi in cui il progetto é redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice<br />

l'elaborato tecnico e' costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come<br />

descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria<br />

documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.<br />

77.<br />

D. Salve vorrei delle delucidazioni in merito a: 1. assegni di maternità 2. bonus bebè. A chi si<br />

richiedono? Quale deve essere l’ISEE per poterne usufruire?<br />

R. La Legge finanziaria per l’anno 2009 non prevede la misura del bonus bebé e non é noto se verrà<br />

ripristinato nel 2010. Alcune Regioni hanno però previsto delle misure territoriali, pertanto Le<br />

consigliamo di verificare direttamente attraverso il numero verde della sua Regione (…) o<br />

attraverso posta elettronica (…). La legge comunque prevede forme di tutela anche per le madri,<br />

cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno o del<br />

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che non hanno diritto all'indennità di<br />

maternità o ne hanno diritto in misura inferiore rispetto all'assegno. L'assegno dello Stato, è previsto<br />

per la madre che: 1. ha un rapporto di lavoro in essere e una tutela economica per la maternità e<br />

almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 9 e i 18 mesi precedenti la nascita del<br />

bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento), ma non abbia<br />

raggiunto i requisiti per l'indennità di maternità o questa risulti di importo inferiore all'assegno (in<br />

questo caso spetta la differenza); 2. si e' dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza<br />

43


ed abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 9 e i 18 mesi precedenti la<br />

nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento); 3.<br />

precedentemente abbia avuto diritto ad una prestazione dell'INPS (ad esempio per malattia o<br />

disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi, purché tra l'ultimo giorno di godimento della<br />

prestazione e la data del parto (o dell'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato) non sia<br />

trascorso un periodo di tempo superiore alla durata della prestazione e, comunque, un periodo<br />

superiore a nove mesi. La domanda va presentata all’ufficio INPS di residenza della madre. Il<br />

modulo è disponibile presso gli uffici INPS e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione<br />

'moduli'. L'assegno dei Comuni di residenza spetta alla madre il cui reddito familiare non superi il<br />

tetto previsto dall'ISEE (per il 2009 é di 32.222,6 euro, relativo ad un nucleo di tre persone). La<br />

domanda va presentata al proprio Comune di residenza e non è richiesto alcun requisito contributivo<br />

e/o lavorativo. Nel caso in cui la madre abbia diritto ad un trattamento economico di maternità<br />

inferiore rispetto all'assegno, viene corrisposta la differenza. Entrambe le prestazioni, non<br />

cumulabili fra loro, vanno richieste entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia in<br />

caso di adozione o affidamento e vengono pagate dall'INPS secondo la modalità indicata dal<br />

richiedente (conto corrente bancario o postale o assegno bancario o postale). Le consigliamo, per<br />

quanto sopra, di contattare l’ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di appartenenza. La<br />

informiamo infine che con il Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008 é stato istituito un Fondo di<br />

credito per i nuovi nati o adottati nel 2009 di 25 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010, 2011.<br />

E’ finalizzato a rilasciare garanzie dirette e fidejussorie a banche e intermediari finanziari ed è<br />

alimentato tramite risorse del Fondo per le politiche della famiglia (L. 248/06 art. 19 e L. 296/06<br />

art. 1). Per il 2009, il fondo aumenta di 10 milioni da destinare alle famiglie con bimbi, anche<br />

adottati, portatori di malattie rare. Questa forma di prestito non è ancora attiva presso gli sportelli<br />

bancari presenti sul territorio. Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro<br />

dell'economia stabilirà i criteri e le modalità organizzative del fondo nonché gli accessi. E' previsto<br />

un tasso agevolato del 4% per 5 anni e prestiti fino a 5.000,00 euro a nascita. Saranno rese note, al<br />

più presto, le modalità operative necessarie all'accesso al finanziamento in questione, non appena<br />

verranno definitivamente messe a punto le necessarie misure organizzative, consultabili alla<br />

seguente pagina web: http://www.attuazione.it/<br />

78.<br />

D. Salve, alla mia ragazza è stato proposto un contratto di apprendistato professionalizzante della<br />

durata di 60 mesi, nell'ambito del CCNL "Orafi argentieri e affini artigianato". Vorrei capire come<br />

vengono calcolati gli importi del TFR e dei contributi INPS per questo tipo di contratto (ovvero se<br />

sono una percentuale della retribuzione lorda, come ad esempio nei contratti a tempo<br />

indeterminato), e in particolare se i contributi INPS vengono versati nella gestione separata o in<br />

quella ordinaria. Grazie.<br />

R. La legge finanziaria 2007 ha determinato la ripartizione della contribuzione dovuta dai datori di<br />

lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani. Dal 1° gennaio 2007, l’aliquota dovuta per gli<br />

apprendisti, pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è così ripartita: 9,01% al<br />

fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), 0,11% alla cassa unica per gli assegni familiari<br />

(CUAF), 0,53% per la malattia, 0,05% per la maternità e 0,30% all’Inail. La ripartizione è stata così<br />

stabilita dal decreto ministeriale Lavoro/Economia del 28 marzo 2007, che ha anche provveduto a<br />

44


determinare la contribuzione di finanziamento dell’indennità economica. Per i datori di lavoro con<br />

un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota è ridotta di 8,5 punti percentuali per i periodi<br />

contributivi maturati nel primo anno e di 7 punti percentuali per quelli maturati nel secondo anno di<br />

contratto. Alla quota dovuta dai datori di lavoro si aggiunge la quota dovuta dai lavoratori<br />

apprendisti che, per effetto dell’aumento dello 0,30% della quota a carico dei lavoratori dipendenti<br />

prevista sempre dalla legge finanziaria 2007, da gennaio 2007 è pari al 5,84%. Sono esclusi il fondo<br />

di garanzia per il T.F.R., le indennità di disoccupazione.<br />

79.<br />

D. Esistono agevolazioni o contributi per l'acquisto di medicinali fascia A? Vorrei delucidazioni in<br />

merito e indicazione dell’eventuale prassi da seguire per usufruirne.<br />

R. La competenza relativa ai ticket sui medicinali é delle Regioni le quali, tenuto conto<br />

dell'andamento della spesa farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato, hanno la possibilità<br />

di introdurre un ticket sui farmaci di fascia A (in genere una quota fissa per confezione o per<br />

ricetta). Alcune Regioni hanno introdotto ticket sui medicinali ed hanno autonomamente<br />

individuato le categorie di soggetti esenti da tale ticket. Per conoscere nel dettaglio i casi di<br />

esenzione dal ticket regionale sui medicinali di fascia A é opportuno rivolgersi direttamente alla<br />

propria ASL di appartenenza (…). La Regione in cui risiede ha stanziato un Fondo straordinario per<br />

il sostegno al reddito per i nuclei in situazione di temporanea difficoltà a causa dell’espulsione dal<br />

mondo del lavoro di uno più membri, per il sostegno agli impegni di cura verso i figli delle famiglie<br />

a rischio povertà, per la prevenzione e la tutela dei minori a rischio abbandono o maltrattamento. E'<br />

prevista inoltre l’esenzione straordinaria dal ticket per i cittadini licenziati o in cassa integrazione e<br />

la distribuzione gratuita dei farmaci in fascia C per determinate fasce di popolazione in difficoltà.<br />

Tale esenzione è valida dal 1 agosto 2009 al 31 dicembre 2009 e riguarda: disoccupati che hanno<br />

perso il lavoro dopo il 1 ottobre 2008, o si trovano in cassa integrazione straordinaria, ordinaria o in<br />

deroga, in mobilità o con contratto di solidarietà. L'esenzione vale anche per i familiari a carico.<br />

Per richiedere l’esenzione dai ticket sanitari nei casi previsti è necessario rivolgersi,fino al 31<br />

dicembre, allo Sportello Unico di Via …. Per ulteriori informazioni è anche possibile far<br />

riferimento al Punto Informativo dell'Azienda USL di Via … Occorre il modulo di<br />

autocertificazione del proprio status fornito dallo sportello del Distretto, da presentare compilato al<br />

momento della fruizione della prestazione.<br />

80.<br />

D. La caldaia "ecologia a condensazione", è più delicata rispetto alle altre? Se installo quella<br />

"turbo", posso usufruire della detrazione del 36%?<br />

R. Le caldaie murali sono a camera aperta o stagna. Le caldaie a condensazione e/o ecologiche sono<br />

sempre a camera stagna, ossia costruite in modo che l'aria necessaria alla combustione sia prelevata<br />

dall'esterno tramite un tubo e i fumi sempre espulsi all'esterno. La Legge finanziaria per il 2008<br />

(Legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni fiscali<br />

spettanti ai contribuenti che sostengono spese per il conseguimento di risparmio energetico.<br />

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta nella misura del 55% delle spese<br />

45


sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso<br />

in relazione a ciascuno degli interventi previsti. I benefici consistono in una detrazione dalle<br />

imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55% delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a<br />

seconda della tipologia dell'intervento eseguito. Si può, pertanto, fruire delle detrazioni fiscali al<br />

55% secondo l'art 1 comma 347 della Legge Finanziaria 2007 prorogata dalla finanziaria 2008 fino<br />

al 2010, qualora sia necessario sostituire la vecchia caldaia con una caldaia a condensazione,<br />

nonché installare sui radiatori valvole termostatiche idonee. Per consultare la guida:<br />

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb1004034d668fb/GUIDA%20Risp_Energ.pdf<br />

Il cliente deve pagare con bonifico bancario servendosi degli appositi moduli che le banche<br />

utilizzano per le detrazioni fiscali, inserendo nella causale la partita IVA di chi vende, il suo codice<br />

fiscale (del cliente), data e numero fattura. La ditta installatrice deve produrre la documentazione<br />

con valore legale richiesta dalla normativa: l’attestato di Qualificazione Energetica e la Scheda<br />

Informativa Lavori. Occorre inoltre effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate come<br />

richiesto dalle modifiche del DL 29/11/08, ed eseguire la registrazione della pratica presso l’ENEA<br />

come richiesto dal DM 19/02/07.<br />

Qualora la sostituzione avvenga con una caldaia turbo non a condensazione, la Legge finanziaria<br />

2008 ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 il termine per fruire della detrazione Irpef del 36% e<br />

Iva agevolata al 10%, per le spese di ristrutturazione di abitazioni tra le quali è prevista anche per la<br />

sostituzione della caldaia. Per fruire della detrazione, prima dell’inizio dei lavori è necessario<br />

inviare, tramite raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modulo, che si<br />

può reperire presso gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate e spedirla, allegando anche la<br />

seguente documentazione compilata direttamente dal contribuente: dati catastali e la fotocopia<br />

ricevute ICI, a decorrere dal 1997, se dovuta, a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di …. Il<br />

pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario da cui risultino la causale del<br />

versamento, il CF del soggetto che paga e il CF/partita IVA del beneficiario del pagamento.<br />

81.<br />

D. Ho 63 anni, ho già presentato domanda di pensionamento, mi hanno detto che ho abbastanza<br />

contributi per poter accedere alla pensione. Ma per poterci rientrare mi chiedono un “certificato<br />

certificativo” che nessuno sa dirmi con esattezza dove trovare, mandandomi da un'ente all'altro<br />

senza alcun risultato. Spero in un vostro aiuto. In attesa di vostra risposta cordiali saluti.<br />

R. Sulla base delle informazioni fornite, il "certificato certificativo" potrebbe essere l'estratto conto<br />

certificativo da richiedere all'INPS, se dipendente privato.<br />

Consultando questi link potrà avere maggiori informazioni su cosa sia e come fare per richiederlo:<br />

http://servizi.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B4751%3B4753%3B&lastMenu=4753&iMen<br />

u=1&iNodo=4753<br />

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtuaLURL=/doc/TuttoINPS/Informazioni/L_estr<br />

atto_conto/index.htm&iIDDalPortale=4799.<br />

Se è un dipendente pubblico può chiedere l'estratto contributivo all'INPDAP: 1) direttamente alla<br />

sede territorialmente competente; 2) contattando il numero verde INPDAP 800105000; 3) tramite<br />

mail al servizio Pronto Inpdap.<br />

46


82.<br />

D. Posso usufruire di un sussidio in aggiunta a una pensione già percepita essendo affetta da<br />

patologia oncologica e quindi affetta da patologia cronica? Non ho mai richiesto la certificazione di<br />

invalidità al 100% come richiede la patologia descritta. A chi devo inoltrare richiesta?<br />

R. Per le persone affette da patologie oncologiche, si può chiedere il riconoscimento di invalidità<br />

civile e l'indennità di accompagnamento. L'art. 6 al comma 3-bis della Legge 9 marzo 2006, n. 80,<br />

prevede per i malati oncologici un iter più breve. L'accertamento dell'invalidità civile e<br />

dell'handicap deve essere effettuato dalle commissioni mediche delle ASL entro 15 giorni dalla<br />

domanda dell'interessato. La norma, inoltre, stabilisce che gli “esiti dell’accertamento hanno<br />

efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti” La Corte di Cassazione con<br />

Sentenza del 27 maggio 2004, n. 10212 ha stabilito che l'indennità di accompagnamento deve<br />

essere riconosciuta anche alle persone affette da patologie oncologiche che, per effetto della<br />

chemioterapia, non sono capaci di badare a se stesse. La domanda deve essere presentata alla<br />

Commissione Medica della ASL competente per territorio, ossia quella di effettiva residenza<br />

dell’interessato, su un modello prestampato dell’ASL contenente alcune informazioni. Alla<br />

domanda va allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti. Tale<br />

certificazione deve essere fatta dal medico curante.<br />

83.<br />

D. La notte c'è un rumore insopportabile che impedisce di dormire. Con altre persone del mio<br />

condominio ci siamo rivolti all'ufficio Ambiente di … il quale ha inviato la richiesta all'Arpa locale<br />

per i rilevamenti. Non abbiamo però risolto nulla. Vorrei sapere le normative di riferimento in<br />

materia di inquinamento acustico.<br />

R. L'attuale contesto normativo (Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e decreti<br />

attuativi, D.L. 277/91, leggi regionali n. 44 del 26/04/2000 e n. 52 del 20/10/2000), definisce le<br />

grandezze fisiche relative all'inquinamento ed al rischio da rumore, le modalità di misura, i valori<br />

limite di emissione delle sorgenti, di immissione e di esposizione per zone e recettori, nonché gli<br />

atti e le azioni di pianificazione territoriale (impatto acustico, zonizzazione acustica ecc...) e le<br />

specifiche competenze. L'attuale normativa definisce, inoltre, quali sono gli organi principali di<br />

controllo (Comuni, Province...) e di chi si avvalgono per il monitoraggio acustico (Arpa), con i<br />

conseguenti aspetti sanzionatori e penali. L'attività svolta dall'Arpa nel campo dell'inquinamento<br />

acustico si traduce quindi in una serie di azioni svolte nei vari settori (ambiente esterno, abitativo, di<br />

vita e di lavoro) aventi per oggetto gli elementi ambientali sopra descritti. Tali attività possono<br />

essere rispettivamente e sinteticamente così caratterizzate: monitoraggio, controllo e verifica<br />

strumentale delle sorgenti sonore; monitoraggio, controllo e verifica strumentale delle zone e degli<br />

ambienti fruibili dalle persone; valutazione e verifica strumentale della documentazione tecnica<br />

relativa all'impatto acustico, alle zonizzazioni acustiche, al clima acustico, ai piani di bonifica e<br />

risanamento, al collaudo acustico degli edifici, all'esposizione al rischio da rumore e vibrazioni,<br />

ecc...<br />

Per consultare la Legge quadro sull'Inquinamento acustico n.447/95, pubblicata sulla Gazzetta<br />

Ufficiale N. 254 del 30 Ottobre 1995, collegarsi alla seguente pagina web:<br />

http://www.arpa.piemonte.it/upload/dl/Normativa_ambientale/Vibrazioni_e_Rumore/1995_26_ott.pdf<br />

47


Per consultare il DPCM 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti<br />

abitativi e nell'ambiente esterno”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991,<br />

collegarsi alla seguente pagina web:<br />

http://www.provincia.milano.it/ambiente/rumore/doc/dpcm_01marzo1991.pdf<br />

Per consultare il DPCM 14 novembre 1997 'Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore',<br />

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997, collegarsi alla seguente pagina web:<br />

http://www.arpalazio.net/main/normativa/Rumore/1997/Dpcm14-11-1997.htm.<br />

Le segnaliamo infine, l'art. 6 ter della Legge 27 febbraio 2009, n. 13 Conversione in legge, con<br />

modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia<br />

di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28<br />

febbraio 2009, consultabile alla seguente pagina web: http://www.camera.it/parlam/leggi/09013l.htm<br />

Per consultare, invece, la Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 Disposizioni per la tutela<br />

dell'ambiente in materia di inquinamento acustico, pubblicata sul B.U. 25 ottobre 2000, n. 43,<br />

collegarsi alla seguente pagina web:<br />

http://www.arpa.piemonte.it/upload/dl/Normativa_ambientale/Vibrazioni_e_Rumore/LR_20ott0052.pdf<br />

84.<br />

D. Vorrei partecipare ad un bando di concorso pubblico e mi viene richiesto di presentare un<br />

certificato di lodevole servizio prestato presso pubbliche amministrazioni. Vi chiedo qual é la<br />

normativa di riferimento, qual é l'ufficio deputato al rilascio del certificato e da che cosa è<br />

caratterizzato tale certificato.<br />

R. La normativa di riferimento per il certificato di lodevole servizio è il DPR n. 487 del 9 maggio<br />

1994, che può consultare alla seguente pagina web:<br />

http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/dpr487-94.htm Per il rilascio di suddetta certificazione Le<br />

consigliamo di rivolgersi all'Ufficio del Personale/Risorse Umane dell'amministrazione a cui fa<br />

riferimento per verificare la procedura di rilascio, generalmente regolamentata dall'amministrazione<br />

stessa.<br />

85.<br />

D. Sono stato investito da un pirata della strada. Dovrò essere operato in Svizzera come mi hanno<br />

indirizzato medici specialisti italiani. Quale documentazione e dove devo fare domanda per essere<br />

operato in convenzione con il SSN? Io risiedo in Friuli Venezia Giulia.<br />

R. Il Ministero della Salute riporta tali informazioni: il sistema sanitario italiano é strutturato in<br />

modo da assicurare, a tutti i cittadini residenti, le prestazioni in forma gratuita, ad esclusione<br />

dell'eventuale ticket, erogate sul territorio nazionale dalle strutture pubbliche o private accreditate.<br />

L'assistenza sanitaria all'estero, preventivamente autorizzata, é consentita, in via di eccezione, solo<br />

per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese<br />

tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. Per avere l'autorizzazione<br />

al trasferimento per cure l'interessato, o chi per esso, deve presentare all'Azienda sanitaria locale di<br />

appartenenza: la domanda, la proposta di un medico specialista, l'ulteriore documentazione<br />

eventualmente prescritta da disposizioni regionali. La proposta del medico specialista deve essere<br />

adeguatamente motivata in ordine all'impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia<br />

48


tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico. Si precisa che e' considerata valida la proposta<br />

fatta da un medico specialista sia pubblico che privato. La proposta del medico deve contenere<br />

l'indicazione della struttura estera prescelta per la prestazione. L’Azienda sanitaria locale provvede,<br />

secondo modalità stabilite dalla Regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione<br />

al Centro di Riferimento Regionale (CRR) territorialmente competente. Il CRR valuta la presenza<br />

dei requisiti richiesti e l'appropriatezza della struttura estera. Comunica, poi, il proprio parere<br />

motivato all'Azienda sanitaria locale competente, la quale, acquisito il parere del centro, provvede o<br />

meno al rilascio dell'autorizzazione dandone comunicazione all'interessato ed al Centro predetto. In<br />

caso di accoglimento della domanda: - se la struttura estera e' privata, la ASL rilascia autorizzazione<br />

scritta all’interessato che dovrà anticipare le spese autorizzate, per le quali potrà chiedere il<br />

rimborso alla propria ASL, al rientro in Italia (su presentazione della documentazione necessaria); -<br />

se la struttura e' pubblica o privata convenzionata, la ASL provvede a rilasciare un formulario E 112<br />

(se e' per uno Stato comunitario) o un formulario analogo (se si tratta di uno Stato convenzionato) e<br />

l'assistenza viene erogata in forma gratuita. In merito al CRR competente per il Friuli Venezia<br />

Giulia la Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale della Regione Autonoma Friuli Venezia<br />

Giulia é a Trieste … Presso la Direzione Centrale Salute e Protezione Civile della Regione Friuli<br />

Venezia Giulia è costituita la Commissione Regionale che esprime pareri a maggioranza dei<br />

presenti e assicura la competenza professionale in tutte le branche specialistiche. Per contatti:<br />

Agenzia Regionale Sanità - Regione Friuli Venezia Giulia.<br />

86.<br />

D. L'anno scorso ho presentato al mio Comune la domanda per il contributo regionale "borsa di<br />

studio". Dal sito della Regione ho appreso che i trasferimenti dei soldi ai Comuni è avvenuto nel<br />

mese di aprile. Dal mese di agosto ho chiesto informazioni al Comune ma mi rispondono in modo<br />

evasivo o che hanno altre pratiche da portare avanti. Vi chiedo. i Comuni hanno scadenze per questi<br />

pagamenti?. Il contributo non è molto alto ma in questo periodo con 1 stipendio e 4 figli da 6 a 14<br />

anni serve veramente tutto. Grazie della vostra attenzione.<br />

R. Dalla deliberazione della Giunta regionale … n. .. del 8 agosto 2008, non risulta alcuna scadenza<br />

per i comuni. Dall'Articolo 12 dell'allegato A alla Delibera di cui sopra descrive i compiti dei<br />

Comuni, non risulta alcuna scadenza: la delibera stabilisce soltanto che i Comuni devono "pagare i<br />

contributi ai beneficiari, a seguito della pubblicazione del Piano regionale di riparto, sul sito<br />

internet: www.regione.xxxx)". La delibera è disponibile all'indirizzo: http://bur.regione.xxxx. Il sito<br />

della Regione comunica che a decorrere dal mese di ottobre p.v. avranno inizio i pagamenti in<br />

favore dei soggetti beneficiari del Contributo Regionale "Buono-Scuola". Anno Scolastico-<br />

Formativo 2008-2009. Con comunicazione successiva saranno indicati i tempi dei pagamenti.<br />

87.<br />

D. Vorrei sapere se esiste una possibilità di avere assistenza legale gratuita da ente pubblico per<br />

cause di lavoro nei confronti di enti pubblici.<br />

R. E’ possibile presentare istanza per essere ammesso al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato, ai<br />

sensi del DPR 30.05.2002 n. 115, qualora l’interessato sia titolare di un reddito imponibile annuo,<br />

49


isultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a € 9.723,84. Tuttavia qualora<br />

l’interessato risulti convivente con il coniuge o con altri familiari la soglia di reddito di € 9.723,84<br />

sarà elevata di € 1.032,91 per ogni convivente. La documentazione da produrre ai fini della richiesta<br />

è la seguente: - Carta d'Identità; - Codice fiscale; - Certificato cumulativo di residenza e stato di<br />

famiglia anagrafico (è sufficiente una sola copia a nome dell’interessato); - Dichiarazioni redditi<br />

(Modello Unico, CUD, Modello 730, o altro), nonché la documentazione relativa ai redditi esenti o<br />

da pensione, percepiti nell'anno precedente, ed eventualmente presentati all'Amministrazione<br />

finanziaria ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, o, in difetto,<br />

una dichiarazione che attesti i motivi della mancata presentazione; - Copia eventuale contratto di<br />

lavoro e buste paga relative all’anno in corso; - Copia eventuali libretti di pensione (invalidità,<br />

reversibilità, vecchiaia, ecc). I requisiti di legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato<br />

devono essere valutati ed accertati dal Giudice.<br />

88.<br />

D. Buongiorno sono il papà di una bambina di 7 anni affetta da una malattia congenita dalla nascita.<br />

Da più di un anno deve sottoporsi ad una profilassi e ogni settimana devo portarla in provincia di<br />

Napoli. Chiedevo se oltre alla pensione di invalidità, che percepisce solo il periodo scolastico, è<br />

previsto un assegno per le spese del viaggio che sostengo ogni settimana, da premettere che ha la<br />

104 senza accompagnamento.<br />

R. L'indennità di frequenza percepita da sua figlia non è cumulabile con l'indennità di<br />

accompagnamento. Purtroppo non sono previsti rimborsi spese di viaggio verso strutture sanitarie.<br />

Per maggiore completezza di informazione Le inviamo il link della guida alle agevolazioni fiscali<br />

per i disabili dell'Agenzia delle Entrate:<br />

http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb7f0045b368e97/GUIDA%20N6_08.pdf.<br />

Cordiali saluti<br />

89.<br />

D. Sono socio di un'azienda di informatica e segnalo che da qualche mese è in vigore la Legge n.<br />

88/2009, art. 42 per la quale le società di capitale sono obbligate ad inserire tutti i dati societari -<br />

sede legale, partita IVA, codice fiscale, capitale sociale, registro imprese, ecc.- oltre che all'interno<br />

della carta intestata anche all'interno del sito web. Dato che la società gestisce siti web di alcune<br />

aziende che per legge hanno richiesto di inserire tali informazioni sui propri siti e dato che tale<br />

Legge non specifica "dove" inserire i dati (se nella home page o in sezioni ben precise), chiedo se<br />

sono disponibili maggiori informazioni sull’applicazione.<br />

R. A luglio del 2009 è entrata in vigore una nuova norma (Legge 88/2009- Legge comunitaria<br />

2008) che, all’articolo 42, recependo la direttiva 2003/58/CE, modifica l’art. 2250 del codice civile,<br />

e stabilisce che le società di capitali che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla<br />

comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale<br />

mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma e, cioè, la sede sociale,<br />

l’Ufficio del registro delle imprese presso cui si è registrati e numero di registrazione (REA), il<br />

capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio secondo la somma effettivamente versata, l'eventuale<br />

50


stato di liquidazione della società, e, nel caso di Srl o di Spa, la presenza di un socio unico. La<br />

nuova norma ha inoltre modificato l'art. 2630 del Codice Civile prevedendo la sanzione<br />

amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro per l'amministratore unico, ciascun<br />

amministratore del CdA ed eventualmente i sindaci essendo loro tenuti per legge, a causa delle<br />

funzioni rivestite nella società, a fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le<br />

informazioni prescritte di cui sopra. C’è da sottolineare che, contrariamente alla norma<br />

sull’apposizione della Partita IVA, questa nuova Legge non è chiara circa le modalità di fornitura<br />

di tali informazioni; se cioè, esse debbano essere poste nella pagina iniziale (home page) di un sito,<br />

se possano essere, invece, pubblicate in una sezione dedicata (ad esempio “Note legali” oppure<br />

“Crediti”). In assenza di giurisprudenza su casi concreti, data la recente approvazione della suddetta<br />

norma, si può far riferimento ad accorgimenti che vengono usati in maniera prevalente e, cioè, (solo<br />

a titolo esemplificativo) inserire tali informazioni all’interno del “Chi siamo”, oppure nel Footer,<br />

oppure nei Contatti, oppure in una pagina apposita per i dati societari, oppure in un Popup o dove si<br />

ritiene più opportuno, purché sia facilmente individuabile dal navigatore. Per ulteriori informazioni<br />

si può fare riferimento alle Camere di Commercio di zona oppure scrivere una mail a:<br />

cameradicommercio@retecamere.it e richiedere un esplicito parere in merito a casi concreti.<br />

90.<br />

D. Buongiorno, mi sono sposata in data 3 ottobre, con rito religioso, nel Comune di …, dove io e<br />

mio marito abbiamo tuttora il solo domicilio. Il sacerdote ci ha spiegato che potevamo sposarci lì in<br />

quanto intenzionati a farne futura effettiva residenza. Dunque chiediamo: entro quanto tempo dal<br />

matrimonio è necessario effettuare domanda di trasferimento di residenza? Grazie in anticipo per la<br />

risposta.<br />

R. Il Decreto Presidente della Repubblica n. 223/89 “Approvazione del nuovo regolamento<br />

anagrafico della popolazione residente”, all’art. 13 (Capo III - Adempimenti anagrafici -<br />

Dichiarazioni anagrafiche) - comma 1 e 2 - dispone che “Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi<br />

dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: a)<br />

trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza<br />

all'estero; b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti<br />

nella composizione della famiglia o della convivenza; c) cambiamento di abitazione; d)<br />

cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza; e)<br />

cambiamento della qualifica professionale; f) cambiamento del titolo di studio. 2. Le dichiarazioni<br />

di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono<br />

verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui alla lettera a) devono essere rese mediante modello<br />

conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica; ai dichiaranti deve<br />

essere rilasciata ricevuta”.<br />

91.<br />

D. Ad agosto ho inviato una raccomandata all'Autorità Energia e Gas a Milano, per una mancata<br />

risposta dell'Enel. Tuttavia ad oggi: 1) non ho ricevuto la lettera di accoglimento e avvio istanza e il<br />

nome del funzionario; 2) non si sa ancora l'esito e i suoi tempi.<br />

51


R. E’ possibile ottenere informazioni sullo stato dei reclami presentati all'Autorità per l'energia<br />

elettrica e il gas contattando il numero verde 800166654 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00<br />

alle 18.00), oppure inviando una mail a info@au-energia.it.<br />

La informiamo, inoltre, che la presentazione di un reclamo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas<br />

non comporta automaticamente l'apertura di un procedimento nei confronti dell'esercente. Gli uffici<br />

dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas valutano la regolarità, la completezza e la fondatezza del<br />

reclamo ai fini di un eventuale intervento per l'esercizio delle proprie competenze.<br />

Se il reclamo risulta manifestamente infondato, o comunque non diretto a dare impulso ad interventi<br />

di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, se non è regolarizzato o completato entro<br />

i termini indicati, o se l'istanza è stata nelle more soddisfatta dall'esercente, ne viene disposta<br />

l'archiviazione, che viene comunicata ai soggetti interessati.<br />

Maggiori informazioni sono disponibili sulla seguente pagina web:<br />

http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/schede/reclami.htm#conseguenze<br />

92.<br />

D. Salve. Per un cittadino portatore di handicap lo Stato prevede un'agevolazione per il mondo del<br />

lavoro? Attività simili a quelle previste a chi resta orfano ecc.?<br />

R. La legge 68/1999 ha riformato il collocamento obbligatorio a favore delle persone con invalidità.<br />

Questa norma prevede che tutti gli invalidi civili con una percentuale superiore al 45% possano<br />

iscriversi alle liste speciali di collocamento che sono attivate presso i Centri per l'impiego<br />

provinciali. Per iscriversi alle liste speciali è necessario disporre, oltre che del certificato di<br />

invalidità, anche di un certificato che attesti e descriva le capacità residue al lavoro. Questa<br />

certificazione viene rilasciata dalla Commissione operante in tutte ASL. Il perfezionamento<br />

dell'iscrizione alle liste è soggetto alla verifica della documentazione da parte della Commissione<br />

provinciale per le politiche del lavoro.<br />

Il Centro per l'impiego territorialmente competente farà da tramite e da punto d'incontro tra la<br />

domanda di lavoro dell'iscritto alle liste e l'offerta di lavoro dell'azienda disposta ad assumere<br />

persone con disabilità.<br />

Di seguito è riportato il link al sito della Provincia di Bari – servizio collocamento mirato, dove<br />

troverà le informazioni necessarie riguardanti la richiesta d'iscrizione negli elenchi ex art. 8 L.<br />

68/99:<br />

http://s2ew.provincia.ba.it/pls/provinciaba/v3_s2ew_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina<br />

=1132<br />

93.<br />

D. Buongiorno, cosa bisogna fare per richiedere l'autorizzazione ministeriale per diventare<br />

rivenditori di VoIP?<br />

R. Tutte le informazioni relative alla trasmissione di voce in tempo reale su di una rete IP,<br />

conosciuta anche come Voice over IP (VoIP), sono disponibili alla seguente sezione dedicata sul<br />

sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, <strong>Dipartimento</strong> per le Comunicazioni:<br />

http://www.comunicazioni.it/aree_interesse/telefonia/tel_voip/<br />

52


Nello specifico l'art 25 del D. Lgs. del 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni<br />

elettroniche. (G.U. n. 214 del 15-9-2003- Suppl. Ordinario n. 150), norma la “Autorizzazione<br />

generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica”. Per ulteriori informazioni Le<br />

consigliamo di contattare direttamente l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del <strong>Dipartimento</strong>, con<br />

sede a Roma in Viale America, 201 - CAP 00144, tel. 0654442100 - Fax 0654440014 e-mail:<br />

urp.comunicazioni@sviluppoeconomico.gov.it, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.<br />

Per l'Ispettorato territoriale dell'Emilia Romagna può consultare la seguente pagina web:<br />

http://www.comunicazioni.it/ministero/sedi_periferiche/pagina4.html<br />

94.<br />

D. Ho presentato domanda per ottenere in concessione una porzione di circa 60 metri quadri di<br />

suolo demaniale nella Provincia di Messina. Entro quanto tempo potrò ottenere l'esito della<br />

richiesta?<br />

R. La Legge Regione Sicilia n. 4/2003 all’art. 7 “Semplificazione procedure per il rilascio di<br />

concessioni marittime demaniali” prevede:<br />

1. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare<br />

territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative all'approvvigionamento di fonti di<br />

energia.<br />

2. Entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze di concessione, le capitanerie di porto<br />

competenti per territorio avviano l'iter istruttorio richiedendo agli enti i prescritti pareri, ai sensi<br />

degli articoli 12 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione,<br />

ovvero ne propongono il rigetto.<br />

3. I pareri di cui al comma 2, non resi entro i successivi sessanta giorni, si intendono acquisiti con<br />

esito favorevole, anche con riferimento al disposto dell'articolo 542 del Regolamento per<br />

l'esecuzione del Codice della navigazione. Il predetto termine può essere interrotto una sola<br />

volta, per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di integrazioni e/o<br />

chiarimenti.<br />

4. Entro il ventunesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, la<br />

capitaneria di porto provvede all'inoltro della documentazione tecnico-amministrativa, in uno<br />

con le proprie valutazioni, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, al fine di<br />

acquisire l'autorizzazione al rilascio del titolo concessorio.<br />

5. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con riferimento al disposto dei commi 1 e<br />

3, nei sessanta giorni successivi al ricevimento della suddetta documentazione, fatta salva la<br />

possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti alle capitanerie di porto, interrompendo il<br />

suddetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni, autorizza le stesse all'adozione dei<br />

provvedimenti finali.<br />

6. Entro i successivi trenta giorni le capitanerie di porto provvedono all'emanazione delle<br />

concessioni.<br />

7. Al fine di favorire la libera concorrenza, tutte le concessioni da rilasciare per fini commerciali,<br />

nonché quelle rivolte ad associazioni, cooperative, circoli od altro, anche se senza fini di lucro,<br />

ad eccezione degli enti morali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica, sono<br />

obbligatoriamente precedute da idonee forme di pubblicità individuate con decreto<br />

dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente da emanarsi entro novanta giorni<br />

53


dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione del<br />

l'Assemblea regionale siciliana. A seguito dell'acquisizione di più domande al rilascio della<br />

concessione, si procede con le modalità stabilite dall'articolo 37 del Codice della navigazione.<br />

95.<br />

D. Vorrei sapere se nel caso di assenza di un dipendente di un Comune per ricovero ospedaliero,<br />

certificata dall'Ospedale, è prevista la decurtazione per i giorni di ricovero della quota accessoria<br />

dello stipendio.<br />

R. Le assenze per malattia legate a ricovero non sono soggette a decurtazioni. La certificazione<br />

medica presentata dal lavoratore deve però sempre evidenziare questa situazione ed essere rilasciata<br />

da struttura sanitaria pubblica dove ha effettuato intervento. In caso contrario, l'amministrazione<br />

opererà la decurtazione del trattamento economico accessorio, così come previsto dall' art. 71 della<br />

Legge 133/2008 per le assenze per malattia, di cui di seguito le riportiamo il testo: Art. 71 -<br />

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni<br />

Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche<br />

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei<br />

primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di<br />

ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché<br />

di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente<br />

previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia<br />

dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital,<br />

nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.<br />

96.<br />

D. Il Consiglio Comunale può ratificare una variazione alle dotazioni di competenza del bilancio di<br />

previsione adottata dalla Giunta Municipale in via d'urgenza oltre i 60 giorni previsti dal TU degli<br />

Enti Locali? Nel caso in cui l'assemblea consiliare abbia proceduto all'approvazione della<br />

variazione indicata è possibile considerare la stessa deliberazione illegittima? Oppure quali sono gli<br />

adempimenti che l'organo consiliare è chiamato ad assumere secondo quanto dettato dall'art. 175<br />

comma 5 del TU sugli EELL?<br />

R. In merito al quesito posto, si conferma che ex art. 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.<br />

267 comma 4, il Consiglio Comunale non può ratificare variazioni di bilancio adottate d’urgenza<br />

dalla Giunta Municipale oltre i sessanta giorni seguenti e comunque non oltre il 31 dicembre<br />

dell’anno in corso se a tal data non sia scaduto il termine suddetto. Infatti, trascorso il termine<br />

sopraccitato, il provvedimento decade. E’ però facoltà della Giunta riproporre il provvedimento con<br />

una nuova deliberazione da presentare al Consiglio, comunque non oltre il 30 di novembre, termine<br />

ultimo per approvare manovre di assestamento del bilancio. Ex comma 5 dell’art. 175 in caso di<br />

mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, il<br />

Consiglio è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre<br />

dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente<br />

sorti sulla base della deliberazione non ratificata.<br />

54


Si fa riferimento a tutti i possibili provvedimenti che sono necessari a tutela dei terzi, in relazione<br />

all’oggetto specifico della deliberazione d’urgenza (a mero titolo di esempio: necessità di procedere<br />

alla revisione progettuale dei lavori relativi alla ristrutturazione dell’impianto di riscaldamento della<br />

scuola onde poter rispettare i termini stabiliti dalla Regione; integrare alcuni capitoli relativi<br />

all’assistenza domiciliare e al centro ricreativo in relazione al rinnovo dell’appalto relativo alla<br />

fornitura dei pasti; ecc.).<br />

97.<br />

D. Buongiorno, vorrei sottoporvi questo quesito relativo ad un lascito testamentario. Tre persone<br />

hanno ereditato in parti uguali e non distinte un patrimonio che comprende un’automobile intestata<br />

unicamente al de cuius (eredi legittimari). Non vi è testamento. E’ necessario cambiare<br />

l’intestazione del veicolo? Con che modalità e termini? Il veicolo può essere intestato solo ad uno<br />

degli eredi? Grazie.<br />

R. Se nell'asse patrimoniale esiste anche un veicolo, è necessario registrare al P.R.A. (Pubblico<br />

Registro Automobilistico) l'accettazione dell'eredità e aggiornare la carta di circolazione. Il termine<br />

per la presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data dell'autentica della firma<br />

sulla dichiarazione di accettazione dell'eredità. In caso di più eredi, se solo uno di essi desidera<br />

intestarsi il veicolo, è necessario effettuare due successivi passaggi: prima si iscrive il mezzo a<br />

nome di tutti gli eredi e poi si trascrive a favore dell'unico erede che intende risultare intestatario del<br />

veicolo. E' peraltro possibile allegare un unico atto di accettazione di eredità da parte di tutti gli<br />

eredi con contestuale vendita pro quota a favore dell'erede che chiede l'intestazione del veicolo.<br />

Ulteriori informazioni, anche sulla documentazione necessaria, sono disponibili al link:<br />

http://www.aci.it/index.php?id=954. La registrazione è soggetta al pagamento dell'Imposta<br />

Provinciale di Trascrizione (IPT) che varia a seconda del veicolo e della Provincia di residenza.<br />

Alcune Province hanno stabilito riduzioni dell'imposta dovuta. Maggiori informazioni sulla IPT<br />

sono disponibili al seguente link: http://www.aci.it/index.php?id=523<br />

La pratica per la trascrizione al PRA dell'accettazione di eredità può essere presentata al locale<br />

Ufficio Provinciale ACI.<br />

98.<br />

D. Sono dipendente di una ASL e vorrei sapere se ci sono i controlli fiscali per malattia causata da<br />

infortunio su lavoro. Ricevo l’indennità INAIL da 2 anni e la mia amministrazione mi ha<br />

comunicato che rientra nella loro discrezionalità se mandare o meno il controllo fiscale. E’ cosi?<br />

R. Nei casi di infortunio e malattia professionale denunciati all'INAIL, non è competenza<br />

dell'Istituto attivare il medico legale INAIL a visita fiscale.<br />

La Sentenza Corte Cassazione n. 15773/2002 ha consentito da tempo all'INPS di attivare un<br />

servizio a domanda, che permette di eseguire visite fiscali di controllo a domicilio, non solo sulle<br />

assenze dal lavoro per malattia, ma anche nei casi di denuncia di infortunio sul lavoro.<br />

Il datore di lavoro può rivolgersi, quindi, all'INPS per chiedere la verifica dell'effettivo stato di<br />

salute del lavoratore, che denuncia un infortunio sul lavoro, per il quale sia prevista una indennità<br />

temporanea, e ciò per tutto l'arco della durata dell'infortunio fino a guarigione clinica.<br />

55


Pertanto, l'assenza dal lavoro per malattia e quella per inabilità temporanea al lavoro, a seguito di<br />

infortunio denunciato come tale, avranno lo stesso trattamento da parte dei medici legali dell'INPS,<br />

che interverranno su semplice richiesta del datore di lavoro.<br />

99.<br />

D. A chi posso rivolgermi per conoscere lo stato del permesso di soggiorno di mia moglie, del quale<br />

sono in attesa da circa 4 mesi? Nessuno mi sa dare una risposta.<br />

R. Per avere informazioni può contattare il Contact Center realizzato dal Ministero dell'Interno in<br />

collaborazione con Poste Italiane e ANCI. Il servizio fornisce informazioni relative allo stato di<br />

avanzamento delle richieste di rilascio e rinnovo documenti di soggiorno presentate dopo il<br />

6/11/2006. Il servizio risponde al n. 848.855.888 è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00,<br />

ed il costo della chiamata pari alla tariffa urbana applicata dal proprio operatore telefonico.<br />

In alternativa, è possibile verificare lo stato di avanzamento della pratica nell' area riservata del<br />

portale “Immigrazione” dedicata agli stranieri, inserendo il nome utente e la password riportati sulla<br />

ricevuta rilasciata dalle Poste al momento della presentazione dalla domanda.<br />

Di seguito il link http://www.portaleimmigrazione.it/ImmigrazioneNet/<br />

100.<br />

D. Gent.ssima Linea Amica, è ancora in vigore la modifica/integrazione apportata dal D. Lgs. n.<br />

198 del 06.11.2007 all'art. 134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni Private (classe di merito<br />

non più sfavorevole rispetto al nucleo familiare)?<br />

R. Il D. Lgs. n. 198 del 6 Novembre 2007, (Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le<br />

direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della<br />

responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli), modifica l'articolo 134 del D. Lgs.<br />

n. 209 del 7 settembre 2005, inserendo dopo il comma 1 il seguente comma: “1-bis. I soggetti di<br />

cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla<br />

richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di<br />

assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalita' stabilite dall'ISVAP<br />

con il regolamento di cui al comma 1”. Il comma 4 bis dell'art. 134 del D. Lgs. n. 209 del 7<br />

settembre 2005, a cui il quesito fa riferimento, è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 5, D.L. n. 7<br />

del 31 gennaio 2007, convertito in Legge n.40 del 2 aprile 2007. E’ possibile collegarsi al testo del<br />

D. Lgs. n. 209/2005 con annotazioni presente sul sito web dell’ISVAP al seguente indirizzo:<br />

http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F9461/CAP_annotato.pdf.<br />

In base al comma 4 bis, di cui sopra, in caso di stipula di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore<br />

veicolo dello stesso tipo di quello già assicurato le compagnie non possono assegnare una classe di<br />

merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito per il<br />

veicolo già assicurato. Questo diritto sussiste solo se i due veicoli sono di proprietà della persona<br />

fisica titolare della polizza assicurativa già esistente o di un componente, stabilmente convivente,<br />

del suo nucleo familiare.<br />

La norma si applica solo in caso di stipula di un nuovo contratto, con esclusione quindi dei casi di<br />

rinnovo. Per nuovo contratto si intende quello stipulato con la stessa compagnia del primo veicolo o<br />

56


con un'altra, per un veicolo acquistato dal soggetto interessato dopo l'entrata in vigore della norma,<br />

in relazione al quale non esiste una storia assicurativa pregressa.<br />

Ulteriori informazioni può evincerLe sul sito dell’ISVAP alla sezione dedicata alle domande<br />

ricorrenti, consultabile al seguente indirizzo: http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/PageFaqList.jsp<br />

Per ulteriori dettagli Le consigliamo comunque di contattare direttamente l'ISVAP - Istituto per la<br />

vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ente istituito per l'esercizio di<br />

funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti<br />

gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i<br />

mediatori di assicurazione, sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.<br />

L'ISVAP offre un servizio a tutela degli utenti/consumatori attivo dal lunedì al giovedì dalle 9.30<br />

alle 13.30 e il venerdì dalle 9.30 alle 13.00 al recapito telefonico 06.42133000 o via fax ai seguenti<br />

numeri 06.42133426 e/o 06.42133353.<br />

101.<br />

D. Riguardo alla reperibilità per malattia dei dipendenti pubblici, la n. 254 del 31 ottobre 2009 ha<br />

abrogato l'art. 71 commi 2 e 3 del Decreto Legge 112/2008. Ma dove posso trovare i nuovi orari?<br />

R. In relazione alla sua richiesta Le comunichiamo che l'articolo 69 del decreto legislativo n. 150<br />

prevede l’introduzione di un nuovo articolo nel TU n. 165/01 (Testo unico sul pubblico impiego): si<br />

tratta dell’art. 55-septies che stabilisce che le fasce orarie di reperibilità del lavoratore saranno<br />

definite con decreto ministeriale. Il Ministro della <strong>Funzione</strong> pubblica in data 29 ottobre 2009,<br />

durante una conferenza stampa, ha annunciato che con Decreto verranno introdotte fasce orarie più<br />

lunghe di quelle vigenti ma che verranno contestualmente previste alcune eccezioni rispetto<br />

all'obbligo di reperibilità in considerazioni di particolari patologie o situazioni; le nuove fasce di<br />

reperibilità avranno validità dall’entrata in vigore del preannunciato decreto ministeriale.<br />

Il decreto, firmato il 18 dicembre 2009 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 15 del 20 gennaio<br />

2010 ed entrerà in vigore il 5 febbraio 2010. A tale data gli orari di reperibilità saranno sia per i<br />

giorni feriali che festivi: 9.00 – 13.00; 15.00 – 18.00. Prima di tale data gli orari di reperibilità per<br />

malattia dei dipendenti pubblici sono 10.00 – 12.00; 17.00 – 19.00.<br />

102.<br />

D. Da una attenta lettura dell'Avviso di pagamento che ho ricevuto da Equitalia Polis SpA (società<br />

che cura la riscossione dei tributi della città di Bologna) rilevo: “somma dovuta per tassa<br />

smaltimento rifiuti e tributo provinciale - 15% addizionali”. Di che tributo provinciale si tratta ?<br />

Cosa è 15% addizionale? Grazie.<br />

R. Si tratta del tributo provinciale per il finanziamento dei compiti di tutela ambientale, istituito con<br />

l'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, ed è stato confermato quale entrata tributaria e pertanto resta<br />

disciplinato, salvo eventuale intervento legislativo, dalla normativa sulla tassa per lo smaltimento<br />

dei rifiuti anche nel caso che questa sia sostituita, in via sperimentale o definitiva, dalla tariffa<br />

introdotta dal predetto art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997, sulle cui misure tariffarie dovrà<br />

necessariamente essere calcolata la percentuale stabilita dalla provincia ai sensi dell'art. 19 del D.<br />

57


Lgs. n. 504/1992. (Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 maggio 1999, n.<br />

111 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.)<br />

Una recente Sentenza della Corte Costituzionale, la n. 238 del 2009, cita quanto segue "con<br />

riferimento alla disciplina complessiva della TIA, va rilevato che l'art. 49, comma 17, del d.lgs. n.<br />

22 del 1997 ha espressamente tenuto ferma l'applicabilità del tributo provinciale «per l'esercizio<br />

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente» previsto dall'art. 19 del d.lgs. 30<br />

dicembre 1992, n. 504 (cosiddetto TEFU), anche dopo la soppressione della TARSU e la sua<br />

sostituzione con la TIA. Poiché il TEFU è stato configurato dal legislatore come un'addizionale<br />

della TARSU, ne consegue che, una volta soppressa quest'ultima, esso deve necessariamente<br />

determinarsi con riferimento ai criteri di quantificazione della TIA e deve, perciò, essere<br />

qualificato come un tributo addizionale della TIA stessa."<br />

Di seguito gli indirizzi e i numeri di telefono dove poter richiedere maggiori informazioni: Via<br />

Tiarini, 37 – tel. 051/613…. Apertura al pubblico dalle 08.20 alle 13.00; Via P. Nanni Costa, 28<br />

presso Agenzia delle Entrate Bologna, tel. 051/613…. Apertura al pubblico dalle ore 8.45 alle ore<br />

12.45; Via Larga, 35 presso Agenzia delle Entrate Bologna 3 – tel. 051/613 Apertura al pubblico<br />

martedì e giovedì dalle ore 8.45 alle ore 12.45.<br />

103.<br />

D. Vorrei sapere quando va in prescrizione una multa per mancato pagamento del parcheggio in<br />

data 06/06/2009?<br />

R. L’art. 209 del Codice della strada stabilisce che la prescrizione del diritto a riscuotere le somme<br />

dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sia<br />

regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’art. 28 di tale legge precisa che il<br />

termine è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della<br />

prescrizione è regolata dal codice civile.<br />

104.<br />

D. Come funziona l'assegnazione temporanea al Programma Nazionale di Ricerche in Antartide?<br />

Detta assegnazione è un diritto per dipendente pubblico oppure esiste una discrezionalità per il<br />

datore di lavoro alle cui dipendenze il lavoratore presta servizio?<br />

R. Le modalità operative di partecipazione al Programma Nazionale di Ricerche in Antartide sono<br />

spiegate sul sito istituzionale del Programma (vedi link: http://www.pnra.it/).<br />

La partecipazione alle Spedizioni italiane in Antartide non è aperto ai dipendenti di tutte le P.A. ma<br />

è riservata esclusivamente al personale tecnico-scientifico che svolge la propria attività presso Enti,<br />

Università, Istituti di ricerca o comunque presso istituzioni o organismi scientifici di interesse<br />

nazionale, nonché a personale tecnico qualificato/specializzato in grado di fornire il necessario<br />

supporto tecnico-logistico per l'esecuzione delle Campagne in Antartide.<br />

I profili professionali richiesti sono solo di 2 tipi:<br />

A) Ricercatori: Per poter partecipare ad una Spedizione come ricercatore è necessario far parte di<br />

una delle Unità Operative che svolgono attività di ricerca in Antartide, sia come dipendente di ruolo<br />

di Enti universitari e/o Istituti di ricerca, sia come titolare di una borsa di studio o di un dottorato di<br />

58


icerca il cui oggetto sia coerente con le attività di ricerca del PNRA, oppure essere promotore di<br />

una propria proposta scientifica di ricerca, rispondendo alla periodica call for proposals, emessa e<br />

vagliata dalla Commissione Scientifica Nazionale per l’Antartide (CSNA).<br />

B) Logistici: Il team di supporto tecnico-logistico delle Spedizioni viene di norma reclutato fra il<br />

personale dei 4 Enti soci del Consorzio PNRA S.C.r.l. (ENEA, CNR, OGS, INGV), di Atenei e/o<br />

Istituti di ricerca partners del PNRA e fra il personale reso disponibile dal Ministero della Difesa,<br />

dal Capo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dall'ENAV, dalle Aziende Ospedaliere, dagli Enti locali,<br />

ecc.<br />

Le risorse umane appartenenti alla sopraccitate tipologie di enti pubblici, se in possesso dei<br />

necessari requisiti richiesti dal bando, possono candidarsi se in possesso del nulla osta<br />

dell’Amministrazione di appartenenza, che è discrezionale. Il percorso di selezione dei partecipanti<br />

è altresì complesso: dopo lo screening delle candidature, è previsto un corso di formazione e<br />

addestramento per il personale candidato a partecipare per la prima volta alle Spedizioni in<br />

Antartide, a cui si accede dopo aver acquisito la prevista idoneità sanitaria da parte degli Istituti<br />

Medico Legali dell'Aeronautica Militare. Al momento non ci sono bandi aperti.<br />

105.<br />

D. Sono titolare di una ditta individuale ed esercito il lavoro di parrucchiere. Posso aprire una<br />

seconda attività (seconda unità locale), con il preposto parrucchiere avente la certificazione<br />

professionale? E, volendo inserire l'estetica, il preposto estetista avente la certificazione<br />

professionale? Grazie.<br />

R. Le norme che riguardano il settore sono Legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla<br />

Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e dalla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, nonché la Legge 17/08/2005,<br />

n. 174 "Disciplina dell’attività di acconciatore" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2<br />

settembre 2005.<br />

Si ricorda, comunque, che la materia è stata devoluta ai Comuni che predispongono in autonomia il<br />

Regolamento sull'esercizio dell'attività di acconciatore-barbiere-parrucchiere-estetista.<br />

Generalmente le attività di acconciatore ed estetista sono associate, per cui il Regolamento è unico;<br />

però in alcuni casi l’attività di estetista gode di una regolamentazione a sé.<br />

Pertanto, il suggerimento è di rivolgersi presso il SUAP oppure il Settore Attività Produttive del<br />

Comune in cui si intende aprire il negozio prendere visione del suddetto regolamento ed attenersi ai<br />

requisiti previsti.<br />

106.<br />

D. Vorrei delle informazioni sul congedo straordinario per dottorato: qual è la normativa di<br />

riferimento? In base a tale normativa, durante il congedo, quali tipi di diritti e doveri il lavoratore ha<br />

rispetto al periodo lavorativo? È necessario comunque avere l'autorizzazione per incarichi esterni<br />

oppure no?<br />

R. La possibilità, per i pubblici dipendenti che siano stati ammessi ad un corso di dottorato di<br />

ricerca, di fruire di un periodo di congedo straordinario per la frequenza del corso medesimo è<br />

riconosciuta dall’art. 2 legge 13/8/1984 n. 476, secondo cui “il pubblico dipendente ammesso ai<br />

59


corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio<br />

senza assegni per la durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le<br />

condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini delle progressioni in<br />

carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”.<br />

Tale disciplina è stata integrata dall’art. 52, co. 57, l. 28/12/2001 n. 448, secondo cui “in caso di<br />

ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinunzia a questa, l’interessato<br />

in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da<br />

parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora,<br />

dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione<br />

pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli<br />

importi corrisposti ai sensi del secondo periodo”.<br />

Tale disciplina, seppur nel silenzio della legge, è ritenuta, però, applicabile ai soli dipendenti<br />

pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come risulta anche da alcune circolari<br />

ministeriali immediatamente successive alla approvazione della legge 476/84, secondo le quali dalla<br />

fruizione del congedo straordinario sono esclusi i lavoratori “assunti precariamente e per esigenze<br />

circoscritte di tempo”.<br />

Tale interpretazione è oggi confermata dalla contrattazione collettiva di comparto che<br />

espressamente riconosce il diritto al congedo ai soli dipendenti con rapporto a tempo indeterminato.<br />

Ad es., per quanto attiene in particolare al comparto Ministeri tale previsione è contenuta all’art. 8,<br />

co. 2, del CCNL integrativo per il personale non dirigente del 16/5/2001 (la cui efficacia, salvo<br />

espresse modifiche, è stata confermata dall’ultimo contratto di comparto), secondo il quale “i<br />

dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi a corsi di dottorato di ricerca … sono<br />

collocati a domanda in aspettativa per motivi di studio”.<br />

Dal diritto al congedo sono pertanto esclusi tutti lavoratori con contratto a tempo determinato,<br />

mentre non assume rilevanza il fatto che essi siano stipendiati con fondi nazionali o comunitari.<br />

L’aspettativa retribuita per dottorato di ricerca è un diritto e non dipende da alcuna decisione<br />

discrezionale. Si deve, altresì, negare in radice, sia con riferimento alla ratio della disposizione<br />

dell’art. 2 della legge n. 476/1984, sia con riferimento alla sua lettera, che l’amministrazione goda<br />

di una qualche discrezionalità nella concessione del congedo straordinario o dell’aspettativa<br />

retribuita nelle ipotesi sopra descritte (Cons. St., sez I, 30 ottobre 2002, n. 3250; Tar Toscana,<br />

sezione II, 15 aprile 1992, n. 90).<br />

107.<br />

D. Sono un’infermiera professionale, dipendente statale, in maternità in attesa del terzo figlio. Ho<br />

già chiesto all'azienda dove lavoro se al mio rientro fosse possibile trasformare il mio contratto di<br />

lavoro full-time in part-time, considerata la mia condizione di mamma di tre bambini.<br />

Non capisco perché in passato il part-time veniva accordato a tutti indistintamente senza valutare le<br />

vere esigenze ed ora, con la nuova riforma del Ministro Brunetta, il part-time viene concesso solo a<br />

discrezione dell'azienda. Ormai tutti gli ospedali sono saturi di personale a part-time e non lo<br />

concedono più. Vi chiedo in merito maggiori chiarimenti: dopo la nascita del terzo figlio avrò il<br />

diritto di accedere a un contratto part-time? Devo accettare necessariamente la risposta negativa<br />

della mia azienda o ci sono soluzioni alternative? Vi ringrazio anticipamente per la vostra<br />

attenzione, attendo al più presto una vostra risposta.<br />

60


R. Il datore di lavoro, anche pubblico, non è obbligato a concedere il part-time ai dipendenti che ne<br />

fanno richiesta, ma è una sua facoltà; pertanto è necessario l'accordo delle parti.<br />

Infatti, con l’art. 73, la legge 133/2008 (il cui testo si può consultare al seguente link:<br />

http://www.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm ) ha stabilito che la concessione del part-time non è<br />

più un diritto del lavoratore, ma una scelta discrezionale dell’Amministrazione che può negare il<br />

part-time in base a proprie esigenze organizzative. Si sottolinea che la norma ha espunto<br />

dall’istituto del part-time ogni automatismo solo nel passaggio dal tempo pieno a quello parziale,<br />

ma non nel senso inverso.<br />

Viceversa, il congedo parentale è un diritto assoluto, che spetta a tutti i genitori, indipendentemente<br />

dalla sussistenza di problematiche e, quindi, da qualsiasi valutazione di merito da parte<br />

dell’Amministrazione. Per approfondimenti sul tema le suggeriamo di consultare il seguente link:<br />

http://www.inps.it/newportal/default.aspx?ItemDir=4797<br />

Per una panoramica completa della normativa che regolamenta l’istituto del congedo parentale,<br />

consulti il seguente link: http://www.handylex.org/stato/l080300.shtml<br />

108.<br />

D. Vorrei sapere quale era l'età pensionabile prevista per un invalido civile con invalidità pari<br />

all’80% prima del Decreto Legislativo 503/92. Sono un dipendente pubblico di anni 57, con un<br />

anzianità contributiva pari ad anni 33 a dicembre 2009. Quando posso andare in pensione?<br />

R. Secondo il sistema delle “quote”, introdotto dalla legge 247/2007, il diritto alla pensione viene<br />

maturato alla fine del 2012, cioè con 60 anni di età e 36 anni di contributi.<br />

Se i requisiti sono maturati nel secondo semestre dell'anno, la decorrenza della pensione sarà il<br />

primo luglio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti stessi. Il primo passo nella<br />

procedura è la domanda di risoluzione del contratto di lavoro, che l’iscritto deve presentare alla<br />

propria amministrazione nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal contratto.<br />

La domanda per la pensione di anzianità va presentata presso la sede INPDAP competente per<br />

territorio non prima di dodici mesi dalla data indicata per l’accesso al pensionamento. È importante<br />

ricordare che entro quella data il rapporto di lavoro deve risultare terminato, altrimenti la domanda<br />

decade.<br />

Per quanto concerne la condizione di invalido civile, il riferimento è la Circolare informativa<br />

INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione <strong>Pubblica</strong> 27<br />

dicembre 2001, n. 75 "Articolo 80, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Benefici in<br />

favore dei lavoratori sordomuti e invalidi".<br />

L'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni in materia di politiche sociali, al<br />

comma terzo introduce particolari disposizioni in materia previdenziale per quelli a cui sia stata<br />

riconosciuta, per qualsiasi causa, un'invalidità superiore al 74% ovvero ascritta alle prime quattro<br />

categorie della Tabella A allegata al Testo unico in materia di pensioni di guerra approvato con il<br />

DPR n. 915/1978, così come sostituita dal DPR n. 834/1981 e successive modificazioni. Per dette<br />

categorie di lavoratori è stato introdotto, a decorrere dall'anno 2002, su richiesta degli interessati, il<br />

diritto al riconoscimento, per ogni anno di servizio effettivamente prestato presso pubbliche<br />

amministrazioni o aziende ovvero cooperative, di due mesi di contribuzione figurativa.<br />

Tale beneficio è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione e dell'anzianità<br />

contributiva. Lo stesso articolo stabilisce un tetto massimo di contribuzione figurativa, fissandolo<br />

61


in cinque anni complessivi, permettendo quindi di perfezionare il requisito contributivo previsto per<br />

il pensionamento di anzianità con 30 anni di lavoro effettivamente svolto, qualora l'interessato sia in<br />

possesso anche del requisito anagrafico.<br />

Destinatari della menzionata disposizione sono i lavoratori, sordomuti o invalidi per qualsiasi causa,<br />

in servizio all'1/1/2002 e che presentino istanza, per il riconoscimento del beneficio in questione,<br />

relativamente a trattamenti pensionistici decorrenti dal 2/1/2002.<br />

109.<br />

D. Salve. Gradirei sapere, se per una persona alla quale è stata riconosciuta la condizione di<br />

invalidità al 100% (sorda e cieca parziale), ricorrono le condizioni per avere assegnato un Personal<br />

Computer in forma gratuita, oppure se ha solo diritto all'IVA agevolata. Sicuro di Cortese riscontro,<br />

anticipatamente ringrazio e porgo Cordiali Saluti.<br />

R. Le disposizioni vigenti non prevedono l'assegnazione di un PC a titolo gratuito, ma agevolazioni<br />

per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle<br />

persone con disabilità.<br />

Il beneficio più immediato, relativamente ai sussidi tecnici ed informatici, è l'applicazione di<br />

un'aliquota IVA di favore all'atto dell'acquisto di quei prodotti. Questo significa che è dovuta allo<br />

Stato un'IVA del 4% anziché del 20%.<br />

All'atto dell'acquisto o dell'importazione, gli interessati al beneficio dovranno presentare a chi<br />

vende il prodotto la seguente documentazione:<br />

- copia di un certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'Azienda<br />

USL competente; è valido sia il certificato di invalidità civile che il certificato di handicap;<br />

- specifica prescrizione autorizzativi, rilasciata da un medico specialista dell'Azienda USL di<br />

residenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico ed informatico<br />

e la menomazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione. La prescrizione può essere<br />

quindi rilasciata dal settore che già si occupa della fornitura degli ausili, ma anche da altri<br />

medici dell'Azienda che seguano direttamente l'interessato. Ad esempio la prescrizione<br />

autorizzativa può essere rilasciata anche dal fisiatra di un reparto di riabilitazione, purché<br />

questo sia dipendente dall'Azienda USL. Va ricordato che per ottenere questa prescrizione è<br />

necessario sottoporsi ad una visita specialistica che deve essere richiesta attraverso il medico<br />

di base (che redige la cosiddetta impegnativa).<br />

Questi sono i due documenti espressamente previsti dalla normativa vigente, ma è possibile che chi<br />

vende richieda in aggiunta anche una semplice dichiarazione di accompagnamento a tale<br />

documentazione.<br />

In questa nota, che può essere rilasciata in carta semplice, l'interessato dichiara di aver diritto<br />

all'applicazione dell'aliquota agevolata in base all'articolo 2, comma 9, del Decreto-Legge 31<br />

dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30) e al Decreto 14 marzo 1998;<br />

gli stessi estremi vanno riportati nella fattura. Va ribadito il fatto che tutta questa documentazione<br />

va presentata prima dell'acquisto.<br />

62


110.<br />

D. Sono una cittadina extracomunitaria e vorrei avviare con il mio compagno un'agenzia di viaggi.<br />

Ho presentato la richiesta presso la Provincia, ma mi hanno detto che non ho i requisiti in quanto il<br />

permesso di soggiorno per lavoro subordinato in mio possesso non è idoneo, dovrei avere una carta<br />

di soggiorno per lavoro autonomo. Vorrei capire cosa devo fare.<br />

R. Ai sensi dell’art. 6 D.lgs. 286/98, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e<br />

formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, previa presentazione della<br />

certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento del lavoro autonomo, in<br />

permesso di soggiorno per lavoro autonomo, nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi per<br />

l’anno corrente. Ai sensi dell’art. 26 D.lgs. 286/98 T.U. immigrazione, lo straniero che voglia<br />

trasferirsi in Italia per intraprendere un’attività di tipo imprenditoriale (lavoro autonomo), deve<br />

richiedere il visto d’ingresso per lavoro autonomo presso la Rappresentanza Diplomatica nel<br />

proprio Paese, che fornirà ogni altra informazione utile in ordine alla documentazione da produrre.<br />

Per ulteriori informazioni e assistenza è possibile visitare la pagina del Ministero dell'Interno:<br />

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0<br />

671_FAQ_tutte_immigrazione.html I Comuni e i patronati assicurano a titolo gratuito, e<br />

nell'ambito dei loro fini istituzionali un’attività di informazione, consulenza ed assistenza allo<br />

straniero finalizzata alla corretta predisposizione delle istanze per il rinnovo o il rilascio del<br />

permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; inoltre, sul portale dell’immigrazione, attraverso<br />

l'area riservata ai Comuni e ai Patronati, è possibile compilare telematicamente la richiesta che,<br />

successivamente, il cittadino straniero presenterà presso gli sportelli degli uffici postali abilitati<br />

all'accettazione di tali istanze.<br />

111.<br />

D. Sono un impiegato pubblico e sto svolgendo il dottorato di ricerca usufruendo della aspettativa.<br />

Il dottorato è in scadenza e dovrei rientrare in servizio ai primi di gennaio. Il problema è che devo<br />

ancora discutere la tesi, infatti l'ufficio dottorato dell'Università, ha inviato al mio ente di<br />

appartenenza una circolare con la quale veniva specificato il posticipo del deposito della tesi al 15<br />

febbraio. La discussione della tesi si svolgerà all'incirca 30 giorni dopo. Avrei bisogno del<br />

prolungamento dell’aspettativa per finire i lavori della tesi e vi domando: l'aspettativa non dovrebbe<br />

almeno durare fino al deposito della tesi?<br />

R. Nell'ambito dell'aspettativa per dottorato di ricerca, è sempre necessario che la fine del dottorato<br />

(che effettivamente si intende concluso con l'esame finale), seppure posticipata anche solo di pochi<br />

mesi, venga stabilita con decreto del Rettore su richiesta del Collegio dei docenti del corso (o altro<br />

organismo). Ciò è rinvenibile, in genere, dal Regolamento di Ateneo. In assenza di un atto formale<br />

infatti, l’amministrazione di appartenenza non avrebbe riferimenti per prendere visione della fine<br />

ufficiale del dottorato e quindi della scadenza del periodo di aspettativa. Quindi si intende che, in<br />

presenza di tale atto formale, l'aspettativa può essere prorogata per il tempo necessario alla<br />

conclusione del corso.<br />

63


112.<br />

D. Salve, ho un negozio di oggettistica in argento, con una licenza limitata all'argento. Volevo<br />

sapere quali sono i requisiti per richiedere la licenza per acquistare oro dai clienti.<br />

R. Il commercio di oro è regolamentato da un apposita normativa intitolata "Nuova disciplina del<br />

mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998"<br />

emanata con Legge 17 Gennaio 2000, n. 7 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio<br />

2000, la quale stabilisce cosa debba intendersi per oro e quali sono i requisiti richiesti per effettuare<br />

tale commercio in via professionale (articolo 1). Il legislatore ha voluto non concedere dubbi sia su<br />

come identificare la natura dei beni che possono essere qualificati come oro, sia sulle caratteristiche<br />

che un azienda deve assumere per poter esercitare lecitamente tale commercio. Infatti stabilendo<br />

che le aziende siano configurate come “società per azioni, o società in accomandita per azioni,<br />

società a responsabilità limitata, società cooperativa dotate di un capitale sociale interamente<br />

versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni” esclude de facto le ditte<br />

individuali. Altra condizione necessaria per commerciare in oro è la comunicazione ed il rilascio di<br />

relativa autorizzazione da parte della Banca d’Italia (si rammenta che dal 1 gennaio 2008 l’Ufficio<br />

Italiano Cambi è soppresso e le sue funzioni sono esercitate dalla Banca d’Italia - D.lgs. 21/11/2007<br />

n. 231-). Per i contenuti di dettaglio si rimanda alla lettura della norma che può trovare al seguente<br />

lnk: http://gazzette.comune.jesi.an.it/2000/16/1.htm Nulla vieta, anche al titolare di una ditta<br />

individuale, di acquistare oreficeria per poi successivamente rivenderla, sia all’ingrosso che al<br />

minuto, fermo quanto previsto dalla Legge 7/2000. Il gestore di un punto che acquista oro da<br />

cittadini, intenzionato ad operare secondo la Legge, deve cedere i preziosi per quelli che realmente<br />

sono, ovvero beni usati. L’imprenditore sarà soggetto alle disposizioni contenute nel Testo Unico<br />

Leggi di <strong>Pubblica</strong> Sicurezza (T.U.L.P.S.) e necessita dell’autorizzazione della Questura competente<br />

per territorio, previa comunicazione al Comune di inizio attività. Infine, è obbligatorio tenere il<br />

registro delle antichità, preziosi e beni usati (art. 115 T.U.L.P.S.)<br />

113.<br />

D. Vorrei diventare consulente ADR (consulenti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose).<br />

Cosa devo fare?<br />

R. Il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada e per ferrovia é la figura<br />

professionale che si occupa del trasporto, carico o scarico di merci pericolose ai sensi del Decreto<br />

Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 "Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e<br />

alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o<br />

per via navigabile di merci pericolose", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000,<br />

consultabile al seguente indirizzo web:<br />

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/00040dl.htm Per la città di sua residenza (Napoli)<br />

Le consigliamo di rivolgersi alla motorizzazione civile di Napoli che ha dedicato una sezione<br />

specifica sul suo sito web a tale figura professionale; tutte le informazioni relative al conseguimento<br />

del certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei<br />

Trasporti - <strong>Dipartimento</strong> dei Trasporti Terrestri, a seguito del superamento di un apposito esame,<br />

sono consultabili al seguente indirizzo:<br />

64


http://www.motorizzazionecivilenapoli.it/UTE/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=3<br />

5<br />

114.<br />

D. Gentile Linea Amica, sono presidente di una neonata associazione di volontariato per la<br />

promozione di giovani artisti meridionali, con sede in Campania. Sono settimane che cerco, tra<br />

telefonate senza risposte agli Assessorati Regione Campania, numeri verdi URP Regione e mail agli<br />

Assessorati, di capire quale sia la procedura per iscrivere la nostra associazione nel registro<br />

regionale associazioni di volontariato ed acquisire lo stato di Onlus. Ripropongo allora a voi la mia<br />

richiesta: quali sono le modalità e modulistica per l’iscrizione dell’associazione di volontariato nel<br />

registro regionale Campania e quali le modalità di acquisizione del regime di Onlus (come<br />

associazione di volontariato siamo Onlus di fatto, quali i passaggi burocratici da adempiere in<br />

Campania?)<br />

R. In Regione Campania il Settore Politiche Sociali gestisce il Registro Regionale del Volontariato.<br />

Per quanto concerne le attività di iscrizione, rinnovo, cancellazione, certificazione delle<br />

organizzazione di volontariato, l'ufficio di riferimento è il seguente: Giunta Regionale della<br />

Campania, Settore Politiche Sociali, Ufficio del Volontariato, Centro Direzionale Isola A6, 80143<br />

NAPOLI. Suddetto Ufficio é aperto al pubblico Martedì-Mercoledì -Venerdì dalle 10.00 alle 13.00;<br />

il recapito telefonico é 081/796.38.18/38.17, Fax: 081/796.37.43; indirizzi di posta elettronica:<br />

osservatorio.volontariato@maildip.regione.campania.it; …@regione.campania.it Le<br />

organizzazioni di volontariato, che siano operanti da almeno un anno nel territorio regionale,<br />

possono presentare domanda di iscrizione al registro corredata della relativa documentazione, il cui<br />

elenco é reperibile collegandosi al seguente indirizzo web:<br />

http://resources.regione.campania.it/slide/files/Allegati%20Giunta/Politiche%20sociali/file_3410_G<br />

NR.pdf<br />

Per ulteriori informazioni sulla normativa, nonché sulla modulistica, consultare la seguente sezione<br />

web dedicata sul sito della Regione Campania: http://www.regione.campania.it/portal/mediatype/html/user/anon/page/NCLS_DettaglioAttoTema.psml?itemId=339&ibName=Generic&theVect<br />

String=-1%2C-1%2C80<br />

115.<br />

D. Sono pensionato e presto non avrò più una casa perché vivo con mia figlia che ha messo in<br />

vendita la sua abitazione per problemi economici. Come posso risolvere questa situazione? Non ho<br />

la possibilità economica per prendere una casa in fitto. Potrei avere in locazione una casa<br />

dell'Istituto case popolari?<br />

R. È necessario verificare il possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica<br />

della Regione Campania, contenuti nell'art. 2 della L.R. 2/07/1997 n. 18. Tali requisiti sono<br />

necessari anche per partecipare ai bandi che i Comuni campani, con fondi regionali, emanano per<br />

dare sostegni al pagamento dell'affitto. I bandi per il 2009 sono scaduti intorno al mese di Ottobre,<br />

ma è possibile documentarsi e muoversi per tempo per quelli del 2010. Si consiglia di recarsi<br />

65


comunque presso i servizi sociali del Comune per verificare il possesso dei requisiti necessari per<br />

l’inserimento all'interno delle graduatorie.<br />

116.<br />

D. Buongiorno. Vorrei avere informazioni in merito al cambiamento del domicilio senza cambiare<br />

la residenza. Il mio problema è che dovrei cambiare anche il medico di famiglia e non so cosa fare.<br />

R. Per quanto riguarda il cambio di domicilio, questo non è certificabile da un ufficio anagrafe ma è<br />

possibile fare un'autocertificazione di domicilio ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n.<br />

445/2000 (Dichiarazione esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.<br />

445). Per quanto riguarda invece l'assistenza medica, se la permanenza si protrae per almeno tre<br />

mesi è possibile scegliere un medico oprante nella zona del domicilio. Nel caso in cui lo<br />

spostamento sia motivato dallo svolgimento di un'attività lavorativa, occorre rivolgersi allo<br />

sportello di Scelta e Revoca del Distretto Socio-sanitario muniti di SISS (il tesserino sanitario<br />

plastificato), Codice Fiscale, autocertificazione di domicilio e un certificato del datore di lavoro, che<br />

attesti lo svolgimento, nel luogo scelto come domicilio, di un'attività lavorativa. All’atto della<br />

richiesta va comunicato il domicilio presso il quale si é reperibili in caso di eventuale visita fiscale.<br />

117.<br />

D. Mia moglie ha un figlio che lo scorso hanno ha fatto richiesta al Ministero dell’Interno di<br />

aggiungere al suo cognome quello mio. Il Ministero non ha ancora risposto, mentre la Prefettura mi<br />

risponde di aspettare in quanto si tratta di un procedimento lungo.<br />

R. Da una verifica con l'Ufficio di stato civile del Ministero dell'Interno è emerso che è attualmente<br />

in corso l’evasione delle del 2008. In ogni caso il cliente può contattare direttamente il seguente<br />

numero telefonico … per verificare lo stato della sua pratica e tempi di evasione.<br />

118.<br />

D. Buongiorno, vorrei sapere quanto tempo ha un Dirigente di una PA per rispondere alla richiesta<br />

scritta posta da un cittadino. Ho sentito parlare della Legge 241/90, ma non ne conosco il contenuto.<br />

R. La legge n. 241/90, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di<br />

accesso ai documenti amministrativi”, disciplina il procedimento amministrativo, cioè stabilisce le<br />

regole che la PA deve osservare nello svolgimento della propria attività. In particolare, l’articolo 2<br />

stabilisce che l’amministrazione ha il dovere di concludere ogni procedimento con un<br />

provvedimento espresso, sia quando il procedimento inizia a seguito della richiesta di una parte, ad<br />

esempio di un cittadino, sia quando inizia d’ufficio. Quindi la pubblica amministrazione ha il<br />

dovere di rispondere alle istanze dei cittadini. Con riferimento ai termini di conclusione del<br />

procedimento, l’articolo 2 della Legge 241/90 stabilisce quanto segue: - il termine può essere<br />

stabilito dalla legge o da un regolamento; - se non è stabilito da legge o regolamento, può essere<br />

stabilito dall’amministrazione; - se non è previsto un termine espresso, esso è di 30 giorni. Si<br />

indica di seguito il link con l’intero testo della legge sul procedimento amministrativo.<br />

http://www.comune.roma.it/repository/ContentManagement/information/N635991741/241_90.htm<br />

66


119.<br />

D. Sono una dipendente di un Istituto scolastico. Il problema che desidero esporre riguarda<br />

l'inserimento nella "Anagrafe delle Prestazioni", da segnalare al <strong>Dipartimento</strong> della <strong>Funzione</strong><br />

<strong>Pubblica</strong>, di incarichi extracurriculari per i dipendenti scolastici o collaboratori esterni. Dovendo<br />

inserire un incarico tardivo di alcuni collaboratori esterni con prestazione effettuata nei primi mesi<br />

dell'anno 2008, quando li posso inserire? Entro il 31/12 o nel Giugno del prossimo anno?<br />

R. Sul sito dell'Anagrafe delle Prestazioni (http://www.anagrafeprestazioni.it/) che raccoglie le<br />

comunicazioni relative agli incarichi che le pubbliche amministrazioni affidano ai pubblici<br />

dipendenti e a collaboratori esterni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 è indicato che per<br />

informazioni, comunicazioni o richiesta di supporto è possibile contattare il Call Center Anagrafe<br />

Prestazioni (dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17:00) E-mail:<br />

anagrafe.funpub@funzionepubblica.it ; Tel. 06/68997120; Fax 06/68997367.<br />

120.<br />

D. Mia figlia frequenta la prima classe di una scuola primaria. Non c'è la palestra e l'attività motoria<br />

viene svolta in una sala usata anche come sala mensa. Alcuni genitori mi dicono che questo non è in<br />

regola con la normativa sia per quanto riguarda la mensa che per quanto riguarda l'attività motoria.<br />

Cosa prevede esattamente la normativa vigente? Quali sono le leggi che regolano queste attività? E'<br />

ancora valido il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975 per quanto si riferisce alle palestre ed<br />

alle mense? Tenuto conto che mia figlia frequenta un plesso con una sola sezione (per cui solo 5<br />

classi), quali sono i limiti per gli spazi utilizzati per l'attività motoria? E' vero che c'è bisogno dello<br />

spogliatoio diviso tra maschi e femmine? Per il prossimo anno scolastico (2010/2011) ci sono<br />

nuove normative o variazioni su questo argomento? Vi sarei grato se poteste indicarmi soprattutto<br />

la normativa che regola sia lo svolgimento dell'attività motoria che la somministrazione dei pasti<br />

(con riferimento a come devono essere attrezzati i locali per questi servizi).<br />

R. L'Ufficio Affari Generali del Comune, al quale Linea Amica ha riferito la sua segnalazione, ha<br />

confermato che l’attività motoria non può essere svolta nei locali mensa della scuola. È possibile<br />

ricevere le informazioni richieste al numero … oppure via mail all’indirizzo: affarigenerali@...it.<br />

121.<br />

D. Lavoro come ricercatore a contratto presso una università inglese, dove insegno nei corsi di<br />

laurea presso la Facoltà di Medicina e il <strong>Dipartimento</strong> di Fisiologia, Anatomia e Genetica. Le mie<br />

qualifiche ottenute in Italia includono un Diploma ISEF e una Laurea Specialistica in Scienze<br />

Motorie (Classe 75/S). Sul sito dell'istruzione pubblica ho letto con interesse il comunicato stampa<br />

in riferimento alla proposta del Ministro di strutturare l'educazione fisica nella scuola elementare. In<br />

particolare, leggo che "il progetto pilota partirà (in 1000 plessi scolastici) dal mese di febbraio<br />

dell'anno scolastico in corso" e "sarà monitorato costantemente da esperti, scelti da MIUR e CONI".<br />

Una ricerca su internet non mi ha aiutato a capire ulteriori fondamentali dettagli relativi alla<br />

proposta. Vi sarei grato se poteste rispondere alle seguenti domande: 1) quali sono i plessi scolastici<br />

nei quali sarà avviato il progetto pilota in febbraio? 2) quali sono la modalità in cui gli esperti<br />

67


verranno scelti da MIUR e CONI, sia per il progetto pilota, che per le fasi successive della<br />

realizzazione del progetto? 3) nel caso in cui questa scelta fosse effettuata attraverso un concorso<br />

pubblico (immagino imminente), dove e' possibile trovare le informazioni relative a questo<br />

concorso e quali sono le scadenze per presentare domanda?<br />

R. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per lo studente,<br />

l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione - ha emanato in data 10/12/2009 la nota prot.<br />

6077 con oggetto 'Progetto pilota nazionale M.I.U.R.– C.O.N.I.– .C.M.– Alfabetizzazione<br />

Educazione motoria scuola primaria' – Adempimenti attuativi consultabile sul seguente link<br />

http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot6077_09.shtml#destinatari Se la pagina non<br />

dovesse aprirsi, può andare sulla home page del sito www.istruzione.it - sezione: normativa - mese:<br />

dicembre. In allegato a questa nota esplicativa, che fornisce chiarimenti sull'individuazione delle<br />

province e dei plessi e sulle risorse umane a sostegno del progetto, troverà una sezione FAQ e la<br />

scheda del progetto. Si forniscono indirizzi e-mail ed i recapiti telefonici del MIUR e del CONI per<br />

ogni quesito o comunicazione.<br />

122.<br />

D. Buongiorno, vorrei sapere quali sono i requisiti previsti per potersi iscrivere alle liste protette<br />

del Centro per l’impiego ed in particolare: reddito da non superare; documentazione necessaria per<br />

l'iscrizione e quanto tempo passa perché queste siano effettive.<br />

R. Non conoscendo la Provincia di residenza del cliente, si segnala che a livello esemplificativo che<br />

le informazioni richieste possono essere reperite, a seconda dell’esigenza (elenco disabili o<br />

categorie protette), consultando la sezione dedica al Collocamento Obbligatorio al seguente link<br />

istituzionale: http://www.provincia.biella.it/on-line/Home/Sezioni/Lavoro-<br />

CentroPerlImpiego/CollocamentoObbligatorio.html. Il riferimento sul territorio per l’iscrizione è il<br />

Centro Provinciale per l’Impiego della città in cui si risiede.<br />

123.<br />

D. Vorrei sapere se un VFB (Volontario di Ferma Breve) passato da circa 2 anni in servizio<br />

permanente nell'Esercito può partecipare al concorso per 360 allievi nella Polizia di Stato<br />

pubblicato in data 16/12/09.<br />

R. L'ufficio concorsi agenti del Ministero dell'Interno comunica che si può partecipare al concorso<br />

purché prima di entrare in servizio permanente venga completata senza demerito la ferma breve<br />

triennale. Si forniscono i recapiti dell'ufficio concorsi agenti.<br />

124.<br />

D. A dicembre 2007 ho fatto domanda telematica con flussi d'ingresso 2007 per un cittadino<br />

moldavo da impiegare con funzioni di badante. Ad oggi la domanda risulta chiusa e migrata nel<br />

decreto flussi 2008. A chi posso rivolgermi per avere informazioni sulla mia richiesta?<br />

R. Le informazioni relative alla pratica di immigrazione possono essere richieste allo Sportello<br />

Unico dell'Immigrazione della Prefettura di … (di cui si forniscono i riferimenti necessari). Orario<br />

68


icevimento: dal Lunedì al Giovedì, dalle ore 8:30 alle ore 12:00; solo il Lunedì e il Giovedì, anche<br />

dalle ore 13:00 alle ore 15:00.<br />

125.<br />

D. Siamo una coppia di disabili e viviamo a Napoli. Vorremmo sapere se c'è priorità nell'ottenere<br />

un'assistenza domiciliare adeguata, per il superamento delle problematiche giornaliere. E se<br />

possiamo aspirare ad usufruire di un'abitazione senza barriere architettoniche, essendo domiciliati in<br />

fitto presso un'abitazione con enormi difficoltà, che ci precludono ogni attività sociali.<br />

R. Il Comune di Napoli prevede un servizio di assistenza domiciliare diretto proprio a persone<br />

anziane e disabili. Possono accedere al servizio le persone disabili in condizione di gravità oppure i<br />

soggetti portatori di disabilità medio gravi con scarsa capacità organizzativa nella gestione<br />

dell'ambiente domestico, in condizione di solitudine e/o di isolamento socio-psicologico.<br />

Documentazione da presentare: Le domande vengono presentate ai Centri Servizi Sociali<br />

circoscrizionali o ai Medici di Medicina Generale o alle Unità Operative dei Distretti Sanitari. Alla<br />

domanda va allegata: - certificazione ISEE relativa al reddito del nucleo familiare, - certificato<br />

medico da cui risulti lo stato di salute del richiedente. Per maggiori informazioni si può rivolgere<br />

all'Ufficio Disabilità e Servizi Assistenziali Domiciliari (via … tel….). Riguardo invece<br />

all'assegnazione di una casa popolare, non esistono criteri nazionali o uniformi sul territorio<br />

nazionale. L’accesso e il calcolo delle graduatorie è solitamente disciplinato dai singoli Enti (che<br />

fanno capo solitamente ai Comuni). Bisogna quindi rivolgersi al Comune per avere informazioni.<br />

Verosimilmente si verrà indirizzati all’istituto case popolari del territorio. È possibile anche<br />

usufruire dei contributi economici per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'edilizia<br />

privata. Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su: parti comuni di un edificio<br />

(es. ingresso di un condominio); immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in<br />

godimento al disabile (es. all'interno di un appartamento); Il contributo può essere erogato per:<br />

una singola opera (es. realizzazione di una rampa) un insieme di opere connesse funzionalmente<br />

cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione<br />

(ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l'accesso a soggetto non<br />

deambulante). Per maggiori informazione può contattare l'Ufficio H (via … tel … ). Orario:<br />

martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 13,00<br />

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/340<br />

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/370<br />

126.<br />

D. Legge 24.12.2007 n. 247. Riscatto degli anni accademici del corso di laurea e dottorato di<br />

ricerca. In relazione alle norme su richiamate, vorrei avere indicazioni in merito alle procedure da<br />

seguire per l'ottenimento della legalizzazione del titolo accademico estero (Ph.D. in Biologia<br />

molecolare, conseguito da mia figlia presso The Pennsylvania State University, negli USA), per il<br />

quale l'INPS non opera il trattamento al riscatto in assenza del riconoscimento legale dell'attestato.<br />

R. Gentile Signore, di seguito trova la documentazione richiesta per l'equipollenza del Dottorato di<br />

Ricerca conseguito all'estero ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 382/80. La domanda deve essere redatta<br />

69


in carta legalizzata, con marca € 14,62, corredata da: a) certificato di nascita o autocertificazione;<br />

b) certificato di cittadinanza o autocertificazione; c) copia del diploma di laurea italiano o titolo<br />

estero riconosciuto equipollente; d) titolo di studio conseguito all'estero tradotto, legalizzato e<br />

munito della dichiarazione di valore da parte della rappresentanza diplomatica o consolare italiana<br />

all'estero competente per territorio nella quale sia chiaramente indicata la durata legale minima di<br />

tre anni del corso di dottorato frequentato; e) tesi o lavoro scientifico con il quale si è conseguito il<br />

titolo unitamente al curriculum studiorum; f) eventuali attestati del tutor o del responsabile del<br />

corso e quanto si reputi utile ai fini di una più compiuta valutazione da parte del CUN che, per<br />

legge, deve esprimersi sulla equipollenza richiesta; g) una marca da bollo da Euro 14,62 da apporre<br />

sull'eventuale decreto di equipollenza. Il corso di dottorato frequentato deve avere durata legale<br />

minima di tre anni. La domanda deve essere indirizzata a: Uff. IX – Direzione Generale per<br />

l’Università MIUR P.zza Kennedy, 20 00144 Roma. Per ulteriori chiarimenti può rivolgersi al<br />

tel. +39-06-...<br />

127.<br />

D. Vorrei installare telecamere a circuito chiuso sulla mia proprietà. Quali autorizzazioni debbo<br />

richiedere? A chi mi debbo rivolgere per ottenere informazioni? Quale è la normativa di<br />

riferimento?<br />

R. L'ufficio preposto è: il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n.<br />

121 00186 Roma. E-mail: garante@garanteprivacy.it, Fax: (+39) 06…. Centralino telefonico: (+39)<br />

06…. Reclami, segnalazioni e richieste di documentazione possono essere inviate via e-mail:<br />

urp@garanteprivacy.it. Nel suo caso può contattare il numero diretto 06... Info su<br />

Videosorveglianza http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1002987 Provvedimento<br />

generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004<br />

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1003482<br />

128.<br />

D. Risiedo a … Sono proprietaria al 50% della casa dove abito, se volessi acquistare una casa in<br />

altra regione, verrebbe valutata come seconda casa o come prima, potendo in questo secondo caso<br />

usufruire del mutuo INPDAP per l'acquisto della prima casa?<br />

R. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del regolamento per la concessione dei mutui ipotecari INPDAP è<br />

necessario che l'immobile per il quale si richiede il mutuo sia distante almeno 100 Km<br />

dall'abitazione di cui è proprietaria al 50%. Inoltre, ai sensi degli artt. 3 e 20 dello stesso<br />

regolamento: " Il mutuatario o i mutuatari nell'ipotesi di cointestazione del contratto di mutuo, entro<br />

12 mesi dalla data di stipula del contratto, devono acquisire e mantenere la residenza, per la durata<br />

prevista dal successivo art. 20, presso l'unità abitativa oggetto del finanziamento, fornendone prova<br />

alla sede territorialmente competente mediante produzione del relativo certificato, pena la<br />

risoluzione del contratto medesimo". "E’ fatto obbligo al mutuatario di mantenere la residenza per<br />

cinque anni". http://www.inpdap.it/webinternet/download/credito/RegolamentoMutui2007.pdf Le<br />

suddette informazioni sono state confermate dallo sportello telefonico dell'INPDAP (tel. ...), che<br />

70


fornisce informazioni specifiche sul credito e al quale può fare riferimento in caso di ulteriori<br />

chiarimenti. Lo sportello è attivo il martedì e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00.<br />

129.<br />

D. Buongiorno! Mia moglie, quale dipendente di ruolo dell'Amministrazione Provinciale di<br />

Benevento, ha recentemente inoltrato richiesta di essere esonerata dal servizio ai sensi di quanto<br />

previsto all'art.72 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112 - avendo compiuto a dicembre 2008 il<br />

36° anno di servizio- L'Amministrazione Provinciale di Benevento, a mezzo del Dirigente del<br />

Settore Risorse umane ha risposto che l'Istituto dell'esonero di cui all'art.72 della citata legge non è<br />

applicabile all'Amministrazione Provinciale- Con riserva di esibire la domanda e la relativa risposta,<br />

chiedo di conoscere se la legge è applicabile anche all'Amministrazione Provinciale di Benevento o<br />

se la stessa Amministrazione faccia parte di altro Stato estero. Ringrazio e porgo distinti saluti<br />

R. Le amministrazioni interessate dall’art. 72 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito in legge<br />

n. 133 del 2008, sono quelle espressamente citate dalla legge stessa: • le Amministrazioni dello<br />

Stato, anche ad ordinamento autonomo, • le Agenzie fiscali, • la Presidenza del Consiglio dei<br />

Ministri, • gli Enti pubblici non economici, • le Università, • le Istituzioni ed Enti di ricerca; • gli<br />

Enti di cui all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Pertanto risultano esclusi<br />

dal campo di applicazione della norma, gli Enti Locali, di cui le Amministrazioni Provinciali fanno<br />

parte. Le segnaliamo per Sua conoscenza, i riferimenti normativi: Legge 133/2008 e Testo del<br />

decreto-legge coordinato con la legge di conversione Circolare n. 10/2008 del 20 ottobre 2008 -<br />

<strong>Funzione</strong> <strong>Pubblica</strong><br />

130.<br />

D. Vorrei aprire un campeggio nel Comune di Trieste. In Comune non mi hanno fornito alcuna<br />

informazione. A chi posso rivolgermi?<br />

R. Per ottenere l'autorizzazione all'apertura di strutture ricettive all'aria aperta, quali campeggi,<br />

occorre presentare al Comune di Trieste, stanza ... , da lunedì a venerdì 10.00 - 12.30; lunedì e<br />

mercoledì anche 13.30 - 15.30 in via ..., primo piano, una domanda bollata per l'autorizzazione<br />

igienico-sanitaria e una domanda bollata per l'autorizzazione all'esercizio sui modelli predisposti<br />

dall'ufficio indicato ed allegare: - 3 planimetrie della struttura (rilasciate da un tecnico abilitato) - Il<br />

documento attestante la disponibilità dell'area (ad es. contratto d'affitto) - Il progetto di sistemazione<br />

del complesso o l'agibilità ed utilizzo degli attrezzi e impianti da richiedere al Servizio Concessioni<br />

Edilizie, passo Costanzi 2 - Il certificato prevenzione incendi o documento sostitutivo da richiedere<br />

ai Vigili del Fuoco. Requisiti richiesti: esame di idoneità di attività di impresa ricettiva turistica o<br />

essere in possesso di diploma di laurea in corso di facoltà in scienze economiche ovvero di diploma<br />

di ragioniere, perito commerciale o perito turistico, non aver riportato condanne penali e non aver<br />

procedimenti penali pendenti. Il responsabile del procedimento è il dott…. tel. 040/… dell'ufficio<br />

Sviluppo economico - direzione Turismo. Info e modulistica sono scaricabili al link:<br />

http://www.retecivica.trieste.it/procedimenti/pub/esamina.asp?id=268<br />

71


131.<br />

D. La azienda dove lavoro mi ha messo in ferie per un mese. Posso in questo periodo lavorare in<br />

regola presso un altro datore di lavoro? (preciso che sono stato messo in ferie per la mancanza di<br />

lavoro)<br />

R. La normativa di riferimento è il D.Lgs 66/2003, come modificato dal D.Lgs 213/2004. Quando<br />

l’azienda è in crisi le ferie sono obbligate e il lavoratore non può rinunciarvi. Il lavoratore non può,<br />

durante il periodo di ferie, lavorare presso altra azienda perché il rapporto di lavoro è regolato dal<br />

dovere di esclusività, come affermato dal legislatore costituzionale.<br />

132.<br />

D. Salve, lavoro da 7 anni con contratti occasionali assolutamente continuativi presso un Consiglio<br />

regionale. Con me lavorano altre 4 persone nelle stesse condizioni. Ora si è aperto un concorso<br />

pubblico per ricoprire i nostri posti. Non avremmo diritto a presentare istanza di stabilizzazione e<br />

chiedere l'equiparazione a tutti i co.co.co. che sono stati stabilizzati, visto che i posti in pianta<br />

organica sono stati individuati?<br />

R. La legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007) ha previsto la possibilità di assumere a tempo<br />

indeterminato, e quindi “stabilizzare”, il personale precario alle dipendenze della <strong>Pubblica</strong><br />

Amministrazione. L’opportunità era prevista per il “personale non dirigenziale in servizio a tempo<br />

determinato da almeno tre anni, anche non continuativi.”. Il requisito imprescindibile per poter<br />

essere stabilizzati di avere – o avere avuto – un rapporto di lavoro subordinato con l’Ente. Resta<br />

escluso da tale operazione il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.<br />

La stessa legge ha previsto un riserva di posti per i co.co.co. nelle nuove assunzioni (comma 560):<br />

“Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all’assunzione di<br />

personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell’articolo 36<br />

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una<br />

quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno<br />

stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di<br />

nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre<br />

2006”. Si fa inoltre presente che il disegno di legge n°1167 - attualmente in corso di esame<br />

commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) del Senato ( delega<br />

al Governo in “materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e<br />

permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di<br />

controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”) prevede al comma 4 dell’articolo 7 che “Nel<br />

triennio 2009-2011, le amministrazioni di cui al comma 2, nel rispetto della programmazione<br />

triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del<br />

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire<br />

concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l’esperienza<br />

professionale maturata dal personale di cui al comma 3 del presente articolo nonché dal personale<br />

che ha prestato attività lavorativa presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche<br />

non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di<br />

collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data”.<br />

72


133.<br />

D. Desidererei conoscere le modalità per l'invio telematico della scheda di destinazione dell'8 e del<br />

5 per mille.<br />

R. Per inviare la scheda per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF avvalendosi<br />

del servizio telematico, è necessario collegarsi al sito dell'Agenzia delle Entrate alla sezione Servizi<br />

Telematici. Tra i canali per fruire dei servizi telematici oggi attivi presso il sito dell'Agenzia, vi è<br />

Fisconline, che consente alla generalità dei contribuenti, compresi i cittadini italiani residenti<br />

all’estero, di effettuare via Internet i principali adempimenti fiscali quali la presentazione delle<br />

dichiarazioni e il pagamento delle imposte, nonché la consultazione, direttamente da casa, dei propri<br />

dati fiscali. I servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate sono accessibili all'indirizzo<br />

http://telematici.agenziaentrate.gov.it.<br />

Per accedere ai servizi web tramite Fisconline, è necessario, oltre che avere a disposizione<br />

l'attrezzatura informatica di base, ottenere il PIN, un codice segreto personale di accesso al sistema.<br />

La richiesta di attribuzione del PIN può essere effettuata:<br />

• via Internet: il richiedente si deve connettere al sito web dei servizi telematici,<br />

http://telematici.agenziaentrate.gov.it, cliccare sulla voce “Se non sei ancora registrato...” e<br />

seguire le istruzioni ivi indicate. Il sistema propone una semplice scheda elettronica da riempire<br />

con i dati necessari e, dopo aver eseguito alcuni controlli, fornisce subito le prime 4 cifre delle<br />

dieci che compongono il codice PIN. Entro pochi giorni dalla richiesta, l'interessato riceve al<br />

proprio domicilio, tramite il servizio postale, le restanti sei cifre e la password per poter<br />

accedere a Fisconline. In caso di mancato recapito (ma anche di altri disguidi, come ad esempio,<br />

nell'ipotesi in cui la domanda di abilitazione non sia stata accolta dal sistema perché i dati non<br />

corrispondono a quelli presenti nell'Anagrafe Tributaria, o di problemi nella stampa della prima<br />

parte del codice Pin), l'interessato è tenuto a recarsi personalmente presso l'ufficio dell'Agenzia<br />

territorialmente competente, che provvede previa identificazione, ad effettuare le operazioni<br />

necessarie per l'attribuzione di un nuovo codice PIN. Si ricorda che, qualora l’autorizzazione sia<br />

richiesta da soggetti diversi dalle persone fisiche, l'istanza va inoltrata via web dal<br />

rappresentante legale, il quale deve essere già registrato ai servizi telematici;<br />

• per telefono: il codice PIN può essere richiesto al numero 848.800.333, seguendo le istruzioni<br />

fornite dal sistema;<br />

• in ufficio: è possibile recarsi presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate per ricevere le<br />

prime quattro cifre del codice PIN, la relativa password ed ogni altra informazione tecnica utile<br />

all'utente per poter ottenere la seconda parte del codice PIN.<br />

Per altri chiarimenti su Fisconline vi è anche un altro numero 848 800 444 attivo dalle ore 9 alle<br />

17, dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 13, il sabato. Per la soluzione dei problemi legati all'utilizzo<br />

del servizio, è previsto anche uno specifico servizio di assistenza telefonica (848836526), attivo<br />

dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato.<br />

73


134.<br />

D. Lavoro in una pubblica amministrazione non economica, l'Enpals, e assisto due genitori disabili<br />

con me conviventi. Vorrei sapere se posso usufruire del congedo straordinario per gravi e<br />

documentati motivi in base alla legge art 42 comma 5 D.Lgs. 26.3.2001 n. 15. Inoltre, considerato<br />

che sono la sola persona a curarmi di loro e che i disabili sono due, posso avere, nell'arco<br />

lavorativo, il raddoppio dei benefici previsti dalla legge e cioè quattro anni, due per ogni disabile?<br />

Come debbo fare la domanda alla mia amministrazione in questione? Serve soltanto una istanza<br />

indirizzata al datore di lavoro? La mia amministrazione deve adeguarsi alla circolare n. 41 del<br />

marzo 2009 per concedere i permessi?<br />

R. La normativa richiamata è applicabile anche ai dipendenti pubblici. Per quanto riguarda il<br />

congedo straordinario per l'assistenza al genitore affetto da grave handicap, la recente circolare<br />

dell'INPS n. 41 del 16 marzo 2009 ha precisato le condizioni per fruire del congedo, sulla base della<br />

sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26 gennaio 2009, che ha dichiarato l'illegittimità<br />

costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151 nella parte in cui non includeva il<br />

figlio convivente, tra i soggetti legittimati a fruire di tale congedo.<br />

La circolare INPS sottolinea che per fruire del congedo straordinario è necessario che si verifichino<br />

le seguenti condizioni:<br />

• il genitore portatore di handicap non sia coniugato e convivente con il coniuge o, se sia<br />

invece coniugato,<br />

o il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;<br />

o il coniuge abbia rinunciato a godere del beneficio del congedo;<br />

• entrambi i genitori del portatore di handicap siano morti;<br />

• il genitore portatore di handicap non abbia altri figli o non conviva con essi ovvero, se abbia<br />

altri figli,<br />

o i figli, diversi dal richiedente il congedo, non prestino attività lavorativa o siano<br />

lavoratori autonomi;<br />

o i figli conviventi abbiano rinunciato a godere del beneficio del congedo;<br />

• il portatore di disabilità non abbia fratelli ovvero, se li abbia, tali fratelli non siano lavoratori<br />

dipendenti o autonomi e abbiano rinunciato al beneficio del congedo.<br />

La richiesta per fruire del congedo straordinario va presentata all'ente datore di lavoro e all'INPS,<br />

accompagnata dalla documentazione comprovante la convivenza con il portatore di handicap, lo<br />

stato parentale e la sussistenza dello stato di grave disabilità. Occorre tener presente che la circolare<br />

precisa che l'INPS sta procedendo alla messa a punto della specifica modulistica che sarà resa<br />

disponibile anche on line.<br />

Per quanto riguarda, infine, la possibilità di eventuale cumulo di periodi di congedo per necessità di<br />

assistenza ad entrambi i genitori, la normativa non prevede esplicitamente la possibilità e, pertanto,<br />

per verificare la sussistenza di una possibilità di cumulo, è opportuno rivolgersi alla sede INPS<br />

territorialmente competente ovvero al n. verde INPS 803.164 oppure al n. 800.810.810 dedicato ai<br />

problemi dei disabili.<br />

74


135.<br />

D. Vorrei isolare la mia casa, che è di 75 m/q con muri di cm. 25, con sistema a cappotto per<br />

renderla più confortevole e risparmiare energia. Posso usufruire della detrazione fiscale, quanto e in<br />

quanti anni?<br />

R. Nel pacchetto misure anticrisi è prevista la seguente detrazione: Efficienza energetica - resta la<br />

detrazione Irpef del 55% per chi ha effettuato lavori di ristrutturazione degli edifici. Per i lavori<br />

effettuati nel 2008 sarà rimborsato in tre anni, dal 2009 il credito d'imposta sarà “spalmato” su 5<br />

anni. Per maggiori informazioni può consultare i link di seguito allegati:<br />

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Guide+Fiscali/Guida+risparmio<br />

+energetico+2008/3_Tipologia_di_spesa_e_relativa_detrazione.html<br />

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/anticrisi_misure/<br />

136.<br />

D. A seguito della morte di mio padre, nel marzo 1990, ho fatto, attraverso un notaio, la<br />

dichiarazione di successione che ho presentato al Catasto edilizio urbano di … nel mese di maggio<br />

1990; la pratica è stata firmata dagli uffici del catasto nello stesso mese. Da poco però mi sono<br />

accorto che i beni sono ancora intestati a mio padre e dall'ufficio del Catasto mi è stato comunicato<br />

che devo recarmi di persona a …. Poiché risiedo in un'altra città vorrei sapere se devo recarmi<br />

necessariamente a … o esiste una modalità diversa per ottenere l'intestazione dei beni.<br />

R. Per richiedere la voltura non è necessario recarsi personalmente, ma è possibile inviare la<br />

seguente documentazione alla Direzione e Servizi Catastali - Agenzia del territorio sede Provinciale<br />

di …:<br />

1) copia della presentazione della voltura;<br />

2. copia dell'atto di successione;<br />

3. copia del documento di riconoscimento;<br />

4. richiesta di voltura.<br />

I riferimenti della sede Provinciale di … sono disponibili on-line al seguente indirizzo web:<br />

http://www.agenziaterritorio.it/site.php?id=1519<br />

137.<br />

D. In un giardino privato, del mio condominio, ci sono alcuni cani tenuti in un grave stato di<br />

degrado, sporcizia e malnutrizione. Questo determina cattivo odore e un costante rumore dovuto al<br />

latrare dei cani. Ho già contattato il Comune (risiedo a Roma) e l’ASL di competenza, ma mi hanno<br />

riferito che la struttura preposta a risolvere questa tipo di problemi è stata soppressa. A chi posso<br />

rivolgermi per risolvere il problema?<br />

R. Premesso che il continuo abbaiare di un cane può essere un segno di disagio per l'animale e<br />

dovrebbe essere prontamente affrontato e risolto dal custode, spetta al Servizio veterinario della<br />

ASL in base alla segnalazione di più persone, monitorare e accertare la situazione. Alla fattispecie<br />

si può applicare l'art. 844 del Codice Civile (immissioni moleste), secondo il quale la parte che le<br />

subisce può chiedere al giudice la cessazione ed il risarcimento del danno. E’ ipotizzabile anche<br />

l’applicazione dell’art. 659 del Codice Penale “disturbo delle occupazioni o del riposo delle<br />

75


persone”. Sarà poi stabilito caso per caso dal giudice se tali immissioni - tra queste si annovera<br />

anche il cattivo odore del cane - superino la soglia della normale tollerabilità. In caso di illeciti<br />

previsti dall'art. 544-ter del Codice Penale, è possibile sporgere denuncia (orale o scritta) presso un<br />

qualsiasi organo di polizia giudiziaria (Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, Corpo Forestale,<br />

ecc.), o presso la cancelleria del Procuratore della Repubblica. La Polizia giudiziaria è obbligata a<br />

riceverla e ad accertare il reato per impedire che questo venga portato ad ulteriori conseguenze (art.<br />

55 c.p.p.). La denuncia deve contenere i dati del denunciante (non è consentito l'anonimato), una<br />

precisa esposizione dei fatti, l'indicazione dei responsabili e degli elementi che possano condurre<br />

all'individuazione di essi (è comunque possibile agire "contro ignoti"), i nomi di eventuali<br />

testimoni, infine la data e la sottoscrizione. Gli Uffici della Polizia Municipale del Municipio ... di<br />

Roma sono in Via ……, n. telefono 06………..- fax 06……….<br />

Il Comune di Roma ha attivato anche un Ufficio Diritti degli Animali sito in Via …, n. … Roma;<br />

tel.: 06…… (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00) Fax 06…….. Il pubblico si riceve<br />

previo appuntamento telefonico. (Tempo medio 1 o 2 giorni). Qualora non si intenda sporgere una<br />

denuncia, è comunque possibile fare una segnalazione a questo Ufficio.<br />

138.<br />

D. Vorrei avere maggiori informazioni in merito alla cosiddetta “Legge Antifannulloni”, con<br />

particolare riferimento alla notizia secondo la quale i Primari ospedalieri sono equiparati ai Primari<br />

dei policlinici universitari per il trattamento pensionistico.<br />

R. L'equiparazione del trattamento pensionistico tra i Primari ospedalieri e i Primari dei policlinici<br />

universitari trova riscontro nell'articolo 6, comma 3, della legge 15 del 4 marzo 2009 che recita: al<br />

comma 11 dell’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,<br />

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «dell’anzianità massima contributiva di 40 anni» sono<br />

sostituite dalle seguenti: «dell’anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni» . Il comma 11<br />

dell'articolo 72 del decreto legge 112/08 prevedeva…”nel caso di compimento dell'anzianità<br />

massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui<br />

all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo<br />

restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti<br />

pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi”. Con appositi decreti del Presidente<br />

del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del<br />

presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica<br />

amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i<br />

Ministri dell'Interno, della Difesa e degli Affari Esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità<br />

applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei<br />

comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le<br />

disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.<br />

Durante l'iter di formazione della Legge 15/09, è stato approvato un emendamento con il quale si<br />

esentavano anche i Primari ospedalieri dalla norma prevista dalla Legge 133/08 (art. 72, c. 11) che<br />

autorizzava le amministrazioni pubbliche a risolvere il rapporto di lavoro dei propri dipendenti che<br />

avessero un’anzianità contributiva superiore ai 40 anni. Per evitare, però, che si determinassero<br />

disparità con il restante personale dirigente del SSN, è stata rivista la norma relativa all'età<br />

76


pensionabile delle categorie di cui al comma 11 dell'articolo 72 della legge 6 agosto 2008, n. 133,<br />

uniformando l'età pensionabile alle altre categorie del pubblico impiego.<br />

139.<br />

D. C'è una estensione minima per cui un terreno può essere considerato edificabile? Un terreno di<br />

150 metri quadrati può essere edificabile? E uno di 500? A chi devo rivolgermi per avere<br />

informazioni precise? Abito nel Comune di Bologna.<br />

R. L'edificabilità di un terreno non dipende dalle dimensioni, ma dalle disposizioni contenute nel<br />

Piano Urbanistico Comunale che stabilisce la tipologia anche in base alle zone in cui insistono i<br />

terreni stessi (Centro storico, Zona B, Zona C...). In particolare con la Legge n. 20 del 2000, la<br />

Regione Emilia - Romagna ha attribuito ai Comuni del territorio la responsabilità di definire una<br />

pianificazione territoriale e urbanistica. Lo strumento di cui il Comune di Bologna si è dotato per<br />

raggiungere questi obiettivi è il Piano Strutturale Comunale (PSC) che stabilisce gli orientamenti<br />

generali che guideranno lo sviluppo urbanistico della città nei prossimi vent’anni. L’iter del PSC si<br />

è concluso il 14 luglio 2008 con l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale. Il PSC<br />

è entrato ufficialmente in vigore il 10 settembre 2008. Per informazioni più specifiche può<br />

rivolgersi al Settore Territorio e Urbanistica del Comune di Bologna. tel. 051….- fax 051…<br />

Piazza…, n. … Ricevimento per appuntamento. Tra le funzioni del settore vi è la predisposizione,<br />

la stesura e la semplificazione degli strumenti di pianificazione, programmazione e normativi<br />

urbanistico – edilizi (Piano Strutturale Comunale, Piano Operativo Comunale, Regolamento<br />

Urbanistico Edilizio).<br />

140.<br />

D. Ho lavorato come esperto esterno presso un Liceo in provincia di …, (con regolare contratto)<br />

tenendo alcune docenze sul cinema agli studenti del Liceo. Alla fine dell'anno scolastico ho<br />

realizzato un cortometraggio con gli studenti della scuola. Lo stesso cortometraggio ha partecipato a<br />

diversi concorsi nazionali e internazionali, vincendo numerosi premi. La direttrice scolastica<br />

dell’Istituto scolastico ha preteso che i premi (alcuni anche in denaro) fossero di proprietà<br />

dell’Istituto, anche se alcuni concorsi specificano che il premio spetti direttamente all'autore. Come<br />

risolvere l'attribuzione della proprietà del cortometraggio?<br />

R. L’art. 2590 del Codice Civile prevede che il prestatore di lavoro ha diritto ad essere riconosciuto<br />

autore dell'invenzione effettuata nell'ambito del rapporto di lavoro, mentre i diritti patrimoniali che<br />

ne discendono possono appartenere al datore di lavoro. La materia è disciplinata dal D.Lgs n.<br />

30/2005. Il diritto morale è inalienabile, intrasferibile ed è dell'autore mentre i diritti patrimoniali<br />

sono alienabili e possono far capo ad altro soggetto. Pertanto, nel caso specifico se nel contratto di<br />

lavoro sottoscritto con l’Istituto scolastico è stata prevista tutta l'attività, inclusa l'eventuale<br />

realizzazione di cortometraggi, il diritto patrimoniale è dell’Istituto. Inoltre, se la candidatura al<br />

concorso è stata presentata dall'Istituto scolastico, salvo diversa previsione dello specifico bando, il<br />

premio è ritirato dall'Istituto scolastico.<br />

77


141.<br />

D. Sono un dipendente pubblico dell'A.S.P. di …. Sono diplomato in musica e mi è stata proposta<br />

una collaborazione per un corso rivolto a bambini per il quale è previsto un rimborso spese di mille<br />

euro. Posso accettare questo incarico? Devo dichiararlo? Si considera prestazione occasionale o no<br />

profit? Grazie.<br />

R. Nel caso specifico si applica l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 che prevede in generale che tutti gli<br />

incarichi, in ogni modo retribuiti ed anche occasionali, non compresi nei doveri d’ufficio, per i quali<br />

è previsto sotto qualsiasi forma un compenso, vadano preventivamente autorizzati<br />

dall'Amministrazione di appartenenza. Va però sottolineato che non vanno autorizzati gli incarichi<br />

per i quali si preveda la corresponsione del solo rimborso spese documentate. (art. 53 c. 6 lett. d).<br />

142.<br />

D. Sono un barbiere e vivo in provincia di …. Ho ricevuto una multa della Guardia di Finanza per<br />

la mancata emissione di una ricevuta fiscale dell’imposto di Euro 12,00! A gennaio 2008 ho<br />

ricevuto una multa analoga. Corro il rischio della chiusura del negozio?<br />

R. Per la violazione di un adempimento tributario è prevista l'applicazione di una sanzione tributaria<br />

consistente, generalmente, nel pagamento di una somma di denaro. A questa possono aggiungersi,<br />

in determinati casi, sanzioni accessorie come ad esempio, la sospensione dell'attività commerciale,<br />

nei casi di ripetuta violazione delle norme su ricevute e scontrini fiscali, ovvero l'interdizione dalla<br />

partecipazione a gare o dall'esercizio di cariche sociali. La disciplina della sanzione accessoria<br />

conseguente alla violazione dell'obbligo di emissione dello scontrino o ricevuta fiscale è stata<br />

modificata dal Decreto Legge n. 262 del 2006 convertito dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 e<br />

successivamente dalla Legge finanziaria 2008; in particolare, è prevista la sospensione della licenza<br />

o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo<br />

da tre giorni ad un mese (o da un mese a sei mesi quando i corrispettivi oggetto della contestazione<br />

eccedono € 50.000), nel caso in cui siano state contestate, anche unitariamente, nel corso di un<br />

quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino<br />

fiscale, compiute in giorni diversi.<br />

143.<br />

D. Lavoro in un Istituto Tecnico. Vorrei avere informazioni sulle detrazioni in caso di<br />

convalescenza post ricovero, alla luce del Decreto Legge 112/2008, convertito in Legge n. 133 del<br />

2008.<br />

R. La norma citata prevede che nei primi dieci giorni di assenza del dipendente sia corrisposto il<br />

trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque<br />

denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico<br />

accessorio. La norma prescrive una decurtazione “permanente” nel senso che la trattenuta opera per<br />

ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si<br />

protrae per più di dieci giorni. Pertanto, nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a<br />

dieci giorni (ad esempio per undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle<br />

78


itenute prescritte, mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico-economico previsto<br />

dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia.<br />

Si rammenta che la nuova normativa ha tenuto in particolare considerazione le assenze per malattia<br />

dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Infatti, il secondo periodo del comma 1<br />

dell’art. 71 stabilisce: “Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai<br />

contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad<br />

infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché<br />

per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.”.<br />

Si segnalano i seguenti riferimenti normativi: Circolare n. 7 e n. 8 2008 del Ministro per la <strong>Pubblica</strong><br />

Amministrazione e l’Innovazione.<br />

144.<br />

D. Nel dicembre 2008, sono stata sottoposta a tiroidectomia totale e dal 2 al 6 marzo, per un<br />

carcinoma, e sono stata sottoposta a radioterapia in ricovero protetto. Poiché devo astenermi dal<br />

lavoro per 15 giorni e considerato che devo sottopormi a terapia salvavita, vorrei sapere se si<br />

applica, nel mio caso, l'obbligo di rimanere in casa negli orari 8-13 e14-20 o se sono previste<br />

eccezioni per i malati di cancro.<br />

R. Occorre considerare se il rapporto di lavoro è nel pubblico impiego o nel settore privato, infatti:<br />

- nel primo caso l'art. 71, comma 3, della Legge del 6 agosto 2008 n. 133, che ha convertito in legge<br />

il Decreto Legge n. 112 del 25-06-2008, non pone alcuna differenza di disciplina in materia di<br />

controlli medici tra le assenze per malattia e quelle connesse ad un ricovero ospedaliero ovvero a<br />

patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Al contrario, differenze di trattamento più<br />

favorevole sono riscontrabili sotto il profilo economico per chi è sottoposto, a causa di patologie<br />

gravi, a terapie salvavita rispetto alla semplice malattia, come si evince dal sopra citato articolo 71.<br />

Ne consegue che anche la persona sottoposta a trattamenti salvavita dovrebbe attenersi alle fasce<br />

orarie di reperibilità del lavoratore, tuttavia la circolare n. 8 del 5 settembre 2008 della Presidenza<br />

del Consiglio dei Ministri sottolinea che il legislatore rimette all'amministrazione competente la<br />

valutazione caso per caso, in relazione alla specificità delle situazioni, in ordine alla necessità o<br />

meno di disporre visite domiciliari di controllo. Si fa presente tuttavia che molti contratti collettivi<br />

di pubblico impiego riportano agevolazioni a favore di coloro che si sottopongono a terapie<br />

salvavita, dovendo il lavoratore presentare alla relativa amministrazione la certificazione medica<br />

delle terapie a cui è sottoposto, certificazione rilasciata dalla ASL o da altra struttura convenzionata;<br />

- nel caso di rapporto di lavoro privato occorre far riferimento esclusivamente alla normativa<br />

prevista dal relativo contratto di lavoro del settore privato di appartenenza.<br />

145.<br />

D. Sono laureata e svolgo l'attività di Educatore Professionale Extrascolastico, con un contratto di<br />

collaborazione (Co.Co.Pro.) da quattro anni. Vorrei informazioni ad ampio raggio, su come si<br />

presenta la mia situazione rispetto alla maternità, ed in particolare informazioni sui miei diritti e su<br />

cosa esattamente mi spetta.<br />

79


R. Il seguente link consente di accedere a notizie sull'indennità di maternità dei lavoratori<br />

parasubordinati con particolare riferimento a:<br />

a. i requisiti per ottenere l'indennità di maternità<br />

b. l'importo<br />

c. la domanda<br />

http://www.inps.it/Doc/TuttoInps/Prestazioni/Le_prestazioni_a_sostegno_del_reddito/L_indennita_<br />

di_maternita_dei_lavoratori_parasubordinati/index.htm#N65577<br />

Si forniscono, inoltre i recapiti telefonici delle sedi INPS più vicine, il numero del Contact Center<br />

INPS 803.164, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14, e per quanto<br />

riguarda l'assegno di maternità comunale, i riferimenti dell'ufficio Servizi Sociali del Comune di<br />

residenza.<br />

146.<br />

D. Vorrei sapere se un tecnico della PA, nominato responsabile dell'Ufficio Demanio, può<br />

esercitare anche la libera professione. Faccio presente che su tale questione ho avuto pareri<br />

contrastanti: c'è chi dice che è vietato; chi dice che è vietato esercitare la libera professione nel<br />

Comune di appartenenza dell'ente per cui lavori; chi dice che si può fare ma devi essere autorizzato<br />

dal sindaco (o chi per lui); chi dice che si possono fare solo progetti e direzioni lavori che non<br />

hanno conflitto di interessi con l'ufficio pubblico per cui lavori.<br />

R. Il nostro ordinamento non consente ai dipendenti lo svolgimento di ogni attività lavorativa che<br />

non rientri nei compiti e nelle funzioni del proprio ufficio (art. 98 Cost.) Lo svolgimento di un<br />

lavoro autonomo potrebbe, infatti, pregiudicare l’efficienza e il buon andamento della PA (art. 97<br />

Cost.). A fronte di quella che è la regola generale sono diverse le eccezioni: l’art. 53 del D.Lgs.<br />

165/2001 (Testo unico del pubblico impiego) prevede ad esempio che incarichi extra-ufficio<br />

possano essere conferiti ai dipendenti allorché ciò sia espressamente previsto dalla legge o da altra<br />

fonte normativa oppure in caso di espressa autorizzazione dell’ente di appartenenza (spesso una<br />

Delibera di Giunta). Nel primo caso rientra per esempio il rapporto di lavoro a tempo parziale (parttime)<br />

introdotto dalla Legge 662/1996: sempre che la prestazione lavorativa non superi del 50% di<br />

quella a tempo pieno e previa motivata autorizzazione dell’ente è consentito al dipendente<br />

l’esercizio di ulteriori prestazioni lavorative purché queste non arrechino pregiudizio alle esigenze<br />

del servizio pubblico espletato e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa<br />

amministrazione (DPCM n. 117/1989). Con riferimento alle professioni tecniche è da ricordare la<br />

limitazione contenuta nella c.d. Legge Merloni (Legge 415/98): l’attività di progettazione e di<br />

direzione dei lavori, da svolgersi in regime di libera professione per conto di altre amministrazioni<br />

pubbliche, è consentita a un dipendente della PA solo allorché venga espletata al di fuori<br />

dell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza. A parte i casi in cui la legge lo disciplina<br />

espressamente, lo svolgimento di incarichi professionali è ammesso solo previa specifica<br />

autorizzazione dell’ente di appartenenza e sempre che ricorrano tre condizioni:<br />

− l’autorizzazione deve basarsi su criteri oggettivi e predeterminati dalla stessa autorizzazione;<br />

− il ricorso al dipendente deve essere indispensabile considerata la specifica professionalità<br />

richiesta per quel particolare incarico;<br />

− quest’ultimo deve essere compatibile con gli impegni del proprio ufficio e deve essere evitato<br />

ogni possibile conflitto d’interessi rispetto all’adempimento delle proprie funzioni.<br />

80


Infine, per quanto riguarda la compatibilità, per gli iscritti ad eventuali albi professionali con lavoro<br />

dipendente presso un Ente Locale, una ulteriore disciplina sulle incompatibilità si trova nello<br />

Statuto e nei regolamenti interni relativi all’organizzazione del personale (art. 89, 92 D.Lgs n.<br />

267/2001 Testo Unico EE.LL.).<br />

147.<br />

D. Vorrei informazioni sull'art.4 della Legge 53/2000. Cosa necessita per poterne fruire? Perché la<br />

azienda per la quale lavoro da 27 anni non ha accettato la mia richiesta corredata da giustificativo<br />

ospedaliero?<br />

R. La legge 53/2000 recante:”Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il<br />

diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” è applicabile sia<br />

nell’impiego pubblico che in quello privato. Tale normativa prevede nell’art.4 anche il diritto dei<br />

lavoratori a periodi di congedo, continuativo o frazionato, non retribuito e non superiore a due anni,<br />

per gravi e documentati motivi familiari. Durante questo periodo il lavoratore non perde il posto di<br />

lavoro ma non ha diritto a retribuzione. Il quarto comma dell’articolo rinvia al D.M. 21 luglio 2000<br />

n.278 del Ministro della solidarietà, con il quale si provvede alla definizione dei criteri per la<br />

fruizione dei congedi di cui sopra. In attuazione di quanto sopra il Decreto Ministeriale 21 luglio<br />

2000 n.278 ha disciplinato la materia ed in particolare quella dei congedi per gravi motivi familiari.<br />

Si è stabilito in proposito che deve farsi riferimento ai contratti collettivi di categoria del settore di<br />

appartenenza per quanto riguarda le procedure per la richiesta e la concessione del permesso e deve<br />

comunque esser fatto salvo il contraddittorio tra dipendente e datore di lavoro nonché il<br />

contemperamento delle rispettive esigenze. Si danno disposizioni anche per la documentazione da<br />

presentare che deve indicare con chiarezza i motivi della richiesta. Il datore di lavoro deve<br />

comunque pronunciarsi entro dieci giorni dalla presentazione della domanda e in caso di rifiuto al<br />

lavoratore è consentito di presentare nuova richiesta entro 20 giorni. Il rifiuto alla concessione del<br />

permesso deve essere motivata anche in relazione delle esigenze organizzative e produttive<br />

dell’azienda.<br />

148.<br />

D. Vorrei sapere che tipo di agevolazioni sono previste per il mantenimento e le cure (vaccinazioni)<br />

del cane guida per non vedenti?<br />

R. Non esiste, ad oggi, una normativa che stabilisca il diritto all'assegnazione del cane guida. La<br />

legge italiana prevede solo alcune norme, che sanciscono i diritti delle persone non vedenti e dei<br />

cani guida, oltre ad alcune agevolazioni in materia fiscale. In particolare, è prevista la detrazione<br />

dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta una sola<br />

volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale; spetta per un solo cane e può<br />

essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 Euro. In questo limite rientrano anche le spese<br />

per l’acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o<br />

dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico. Per la persona non<br />

vedente non è consuetudine acquistare un cane guida, che viene generalmente donato dalle Scuole<br />

di addestramento: pertanto, spesso la detrazione per le spese di acquisto del cane è inutilizzata. E'<br />

81


inoltre prevista la detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del<br />

cane guida, più la detrazione delle spese veterinarie (19% sulla parte che eccede l'importo di<br />

129,11€ e nel limite max di 387,34€). La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che<br />

sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa, esclusivamente al soggetto non<br />

vedente, perciò non possono usufruirne le persone che assistono il disabile o che dal punto di vista<br />

fiscale, hanno in carico il non vedente.<br />

149.<br />

D. Lavoro all'Università di … e compio 65 anni a giugno. Nel giugno 2008 ho presentato la<br />

domanda per restare in servizio altri due anni, considerato che ho soltanto 29 anni di servizio. Con<br />

un Decreto del primo luglio 2008 la mia richiesta è stata accolta. Sette mesi dopo, con un ulteriore<br />

decreto, la decisione del luglio 2008 è stata annullata e quindi dovrò andare in pensione a luglio<br />

2009. Vorrei sapere se l'annullamento della prima decisione, e cioè dell'accoglimento della mia<br />

richiesta, è stato legittimo.<br />

R. Il D.Lgs 112/2008, convertito in Legge 133, all’art. 72 “Dipendenti prossimi al compimento dei<br />

limiti di età per il collocamento a riposo” interviene sulla disciplina della risoluzione del rapporto di<br />

pubblico impiego. In particolare, i commi da 7 a 10, modificano il regime del trattenimento in<br />

servizio di cui all'art. 16 del D.Lgs. 503/1992 (che regola la materia del limite massimo di età per il<br />

collocamento a riposo insieme alla Legge 903/1977 che non è stata toccata dalla riforma introdotta<br />

dal D.Lgs. 112/2008).<br />

Pertanto, il dipendente pubblico – a seguito dell’entrata in vigore della norma suddetta ha le<br />

seguenti possibilità di essere trattenuto in servizio: se donna, da 60 a 65 anni in base alla L.<br />

903/1977; per un biennio oltre l’età massima ordinamentale ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs.<br />

503/1992.<br />

Con riguardo alla sua richiesta rispetto all’annullamento della prima decisione<br />

dell’Amministrazione, il comma 7 (sempre dell’art. 72) introduce la facoltà dell’Amministrazione<br />

di accogliere (o rigettare) la richiesta di trattenimento in servizio, sulla base di proprie esigenze<br />

organizzative e funzionali e in rapporto a particolarità della professionalità del lavoratore,<br />

prevedendo quanto segue:<br />

“All'art. 16 comma 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni,<br />

dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in<br />

base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla<br />

particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in<br />

funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata<br />

all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del<br />

limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.».<br />

Nello specifico il comma 9 prevede “Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con<br />

provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in<br />

servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009”. Per ulteriori chiarimenti<br />

in merito ai suddetti commi, può fare riferimento alla Circolare 10/2008 del <strong>Dipartimento</strong> della<br />

<strong>Funzione</strong> <strong>Pubblica</strong>, (al punto 2 e al riferimento alla fase transitoria ).<br />

82


150.<br />

D. Vorrei sapere se al fine del calcolo del reddito previsto per l'attribuzione del Bonus Famiglia,<br />

devono essere inclusi anche i beni immobili.<br />

R. Il richiedente il Bonus, nel 2008 deve aver percepito uno o più redditi fiscalmente imponibili<br />

provenienti solo dalle seguenti tipologie: 1) Redditi da lavoro dipendente 2) Pensione.<br />

Alcuni redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali:<br />

• compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro;<br />

• redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;<br />

• remunerazioni dei sacerdoti;<br />

• compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;<br />

• assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), del Tuir -<br />

Redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, del Tuir derivanti da attività commerciali o da<br />

attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente<br />

• redditi fondiari di cui all’art. 25 del Tuir, purché posseduti esclusivamente in coacervo con<br />

le altre tipologie di reddito indicate precedentemente, per un ammontare non superiore a<br />

2.500 euro. Tale ammontare deve intendersi riferito alla somma dei redditi fondiari prodotti<br />

dall'intero nucleo familiare.<br />

Di conseguenza, non osta all'ottenimento del Bonus Famiglia (in presenza di tutti gli altri requisiti<br />

previsti dal Decreto Legge (185/2008) ) la proprietà di un immobile purché il reddito fondiario (la<br />

rendita catastale iscritta nel quadro B del modello 730) non sia superiore ai 2500 Euro.<br />

Tale reddito come precisato dall'Agenzia delle Entrate va sommato agli altri tipi di reddito percepito<br />

dal nucleo familiare per stabilire l'ammontare del reddito e dunque la sussistenza dei requisiti<br />

reddituali per poter percepire il bonus.<br />

151.<br />

D. Ho appena appreso, dal telegiornale, che il Governo ha istituito un sito per stimolare la<br />

competizione tra le aziende assicuratrici nel campo del RCA auto. Purtroppo non ricordo il nome<br />

citato, né l'indirizzo. Vorrei qualche informazione a riguardo.<br />

R. Il Ministero dello Sviluppo economico e l’ISVAP (l’Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni<br />

Private e d’interesse collettivo) hanno avviato un servizio informativo on-line, finalizzato a favorire<br />

una maggiore trasparenza e concorrenza nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile<br />

auto. Il servizio si chiama "TuOpreventivatOre" e consente di confrontare i preventivi RC auto di<br />

tutte le imprese presenti sul mercato. Le consigliamo di consultare il seguente indirizzo web:<br />

http://isvap.sviluppoeconomico.gov.it/prevrca/prvportal/index.php Per maggiori informazioni<br />

può consultare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico al seguente indirizzo:<br />

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&<br />

tema_dir=tema2&id_primopiano=320<br />

83


152.<br />

D. Sono proprietaria di un edificio (inagibile) di seconda proprietà a L'Aquila. Vorrei sapere se<br />

devo pagare l'ICI.<br />

R. L’art 4 comma 5 ordinanza 3757 21 aprile 2009 prevede che i redditi dei fabbricati distrutti o<br />

inagibili non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini ICI fino a definitiva agibilità<br />

dei fabbricati stessi.<br />

153.<br />

D. Quale procedura devo seguire per richiedere l’assistenza di un Difensore di ufficio per una causa<br />

civile da intraprendere contro una compagnia assicurativa?<br />

R. Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell'ambito dei giudizi civili,<br />

amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative,<br />

contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio. Possono richiedere l'ammissione in<br />

ambito civile, purché le loro pretese non risultino manifestatamene infondate, i seguenti soggetti: i<br />

cittadini italiani; gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del<br />

sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; gli apolidi; gli enti o<br />

associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica. L'ammissione<br />

può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del<br />

giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per<br />

proporre impugnazione. La domanda di ammissione in ambito civile deve essere presentata presso<br />

la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al luogo in cui ha sede:<br />

• il magistrato davanti al quale è in corso il processo;<br />

• il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;<br />

• il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio<br />

di Stato, Corte dei Conti.<br />

I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli<br />

Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia<br />

di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare<br />

la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata A/R. con allegata<br />

fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.<br />

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:<br />

- la richiesta di ammissione al patrocinio;<br />

- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo<br />

familiare;<br />

- l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);<br />

- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al<br />

beneficio; - se trattasi di causa già pendente; - la data della prossima udienza;<br />

- generalità e residenza della controparte;<br />

- ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;<br />

- prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).<br />

84


Il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda valuta la fondatezza delle pretese da far<br />

valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità ed entro 10 giorni emette uno dei seguenti<br />

provvedimenti: accoglimento della domanda, non ammissibilità della domanda, rigetto della<br />

domanda. Trasmette quindi copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e<br />

all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.<br />

154.<br />

D. Ho pagato il bollo della mia autovettura, con scadenza aprile 2010. Purtroppo devo rottamare la<br />

macchina in questi giorni. Posso recuperare parte dell'importo visto la relativa data di scadenza? Se<br />

la risposta fosse positiva, a chi mi devo rivolgere? Sono residente a Milano.<br />

R. Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi: 1) se è stato effettuato<br />

un doppio pagamento (con la stessa scadenza); 2) se è stato effettuato un pagamento in eccesso; 3)<br />

se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita effettuata in<br />

data antecedente all'inizio del periodo tributario o demolizione del veicolo, ecc.). Le domande di<br />

rimborso, redatte in carta libera, devono essere indirizzate a Regione Lombardia, Dir. Gen. Risorse<br />

e Bilancio, U.O. Tributi Via F. Filzi, 22 20124 Milano e vanno presentate presso le Delegazioni<br />

ACI o presso gli altri soggetti (studi di consulenza) autorizzati dalla Regione. Sulla domanda<br />

devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di<br />

telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il<br />

rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del<br />

destinatario).<br />

N.B. Il rimborso deve essere richiesto entro 3 anni solari successivi a quello del versamento e non<br />

ha luogo in caso di somme pari o inferiori ad Euro 15,00.<br />

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:<br />

in caso di doppio pagamento:originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;<br />

fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido; fotocopia della carta di circolazione;<br />

in caso di pagamento in eccesso: fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;<br />

fotocopia della carta di circolazione;<br />

in caso di versamento non dovuto: originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;<br />

fotocopia dell'atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell'atto<br />

di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).<br />

Le informazioni sono disponibili nel sito dell'Automobile Club d'Italia. Per maggiori informazioni<br />

si consiglia la consultazione della pagina web: http://www.aci.it/index.php?%20id=891#1137<br />

155.<br />

D. Vorrei conoscere il sito web per la richiesta di rilascio della casella di posta certificata di cui al<br />

DPCM del 6\5\09.<br />

R. Il DPCM 6 maggio 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119) definisce le<br />

modalità di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai<br />

sensi dell'art. 16-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con particolare<br />

riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art.8 del codice dell'amministrazione<br />

85


digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché le modalità di attivazione del servizio<br />

mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto.<br />

Ai sensi dell'art. 2, al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri-<br />

<strong>Dipartimento</strong> per l'Innovazione e le Tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio,<br />

assegna un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) la cui attivazione è senza oneri per il<br />

cittadino, così come le comunicazioni che transitano per la stessa. Le modalità di attivazione, di<br />

richiesta, di utilizzo e di recesso del servizio di PEC sono definite nell'Allegato A reperibile al<br />

seguente link: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/PEC_cittadini/allegato_A.pdf<br />

Il servizio non è ancora attivo e, ai sensi dell'art.8, il <strong>Dipartimento</strong> per l'Innovazione e le Tecnologie<br />

curerà la realizzazione di campagne di comunicazione volte a diffondere e pubblicizzare i contenuti<br />

dell'iniziativa e le modalità di rilascio e di uso della casella di PEC ai cittadini, con particolare<br />

riguardo alle categorie a rischio di esclusione. Il Centro Nazionale per l’Informatica nella<br />

<strong>Pubblica</strong> Amministrazione (CNIPA) offre utili informazioni: http://www.cnipa.gov.it/site/itit/Attivit%C3%A0/Posta_Elettronica_Certificata__(PEC)/<br />

156.<br />

D. Sono un cittadino dell’Aquila e ho bisogno di avere le seguenti informazioni: 1) quanto tempo<br />

ho per presentare la domanda per ottenere i contributi per le riparazioni ad un immobile di tipo A<br />

(ordinanza 3778)? 2) chi possiede una casa di prima abitazione di tipo A può chiedere anche il<br />

finanziamento (contributo dell'80%) per un' abitazione di tipo B (ordinanza 3779)? 3) cosa si<br />

intende per uso non abitativo. Sono proprietario di un'abitazione adibita a studio professionale.<br />

Rientra in tale categoria?<br />

R. Non sussiste ad oggi un termine temporale di scadenza per richiedere il contributo per immobile<br />

di tipo A (ordinanza 3778); rispetto alla cumulabilità dei contributi per immobili di tipo A e B,<br />

l'ordinanza 3779 prevede limitazioni alla cumulabilità solo nel caso in cui la prima casa sia di classe<br />

B o C; in quei casi il contributo fino ad un massimo di 80.000 per secondo immobile, è ammesso<br />

solo se l’immobile è adibito ad uso non abitativo (impresa – professione); in merito alla definizione<br />

di uso non abitativo, Le segnaliamo che essa ricomprende l’attività professionale, (art 1 comma 4<br />

dell'ordinanza 3779) e ciò consente l’accesso ai contributi (80%) fino ad un massimo di 80.000<br />

euro.<br />

157.<br />

D. Dopo 12 anni di lavoro, nel mese di marzo sono stata licenziata. Dopo aver spedito vari curricula<br />

ho accettato un lavoro a tempo determinato con scadenza a metà settembre. Oggi mi é stato<br />

proposto un lavoro con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Sono venuta a conoscenza<br />

che con un contratto a tempo determinato non puoi dare le dimissioni. Avete consigli da darmi.<br />

Vorrei poter accettare questa nuova proposta. Grazie.<br />

R. Trattandosi di un rapporto di lavoro a termine, lo stesso può cessare prima della scadenza del<br />

termine esclusivamente per comune volontà delle parti oppure per recesso per giusta causa (art.<br />

2119 c.c.). Questo implica che le dimissioni da parte Sua sono consentite solo se anche il datore di<br />

lavoro è d'accordo ovvero quando vi sono condizioni che le impediscono di proseguire l'attività di<br />

86


lavoro (dimissioni per giusta causa che implicano l'apertura di una vertenza finalizzata a dimostrare<br />

che c'è giusta causa). In buona sostanza, non è ammesso il licenziamento con preavviso, sia per<br />

giustificato motivo che "ad nutum" da parte del datore di lavoro, né le dimissioni da parte del<br />

lavoratore a prescindere dalla sussistenza della giusta causa. In caso di dimissioni per giusta causa<br />

il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno che è pari all'ammontare delle retribuzioni che<br />

avrebbe percepito se il contratto avesse avuto la durata prevista (sentenza Cassazione n. 10043 del<br />

15 novembre 2006). In caso di dimissioni prima del termine senza giusta causa non è previsto<br />

esplicitamente il risarcimento del danno come nella situazione descritta sopra. La giurisprudenza,<br />

ravvisando un palese inadempimento contrattuale, ha previsto un risarcimento integrale del danno<br />

provocato al datore di lavoro (sentenza Cassazione n. 13597 del 23 dicembre 1992). In<br />

conclusione, a rigore il caso evidenziato non consente che ci si dimetta prima del termine del<br />

contratto senza accordo tra le parti, pena il risarcimento verso il datore di lavoro del danno da<br />

questo subito. Tale danno può anche essere superiore all'ammontare delle retribuzioni che il<br />

lavoratore avrebbe percepito fino al termine della dimissione perché il datore può valutare del tutto<br />

diversamente tale danno. Nel caso specifico, sarebbe quindi opportuno arrivare ad una gestione<br />

consensuale (recesso per accordo tra le parti) della risoluzione del rapporto di lavoro, informando<br />

quanto prima delle decisioni assunte e delle sue motivazioni e, nel caso, chiedendo al datore di<br />

lavoro cosa lei può fare per aiutarlo a risolvere eventuali problemi posti dalle sue dimissioni (ad es.<br />

indicando qualcuno che La sostituisca nell'attuate ruolo aziendale). Infine, La informo che dal 5<br />

marzo 2008, i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e<br />

continuativa o a progetto, che intendano dare le dimissioni, sono obbligati ad utilizzare una<br />

procedura telematica, compilando un modulo on-line sul sito www.lavoro.gov.it. Questa procedura<br />

deve essere svolta con l'assistenza delle Direzioni provinciali del lavoro, dei Centri per l'impiego o<br />

degli uffici comunali. La procedura non si applica nei casi di accordi di risoluzione consensuale<br />

bilaterali. A tal proposito, veda il link:<br />

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/DPL/AQ/news/20080414_DplAquila_mdv.htm<br />

158.<br />

D. Mia madre (novantenne e invalida al 100%) ha da circa cinque anni una badante di nazionalità<br />

romena, iscritta all'INPS e per la quale paga regolarmente i contributi. Per rinnovare l'iscrizione al<br />

Servizio Sanitario Nazionale le hanno richiesto il "contratto di lavoro". Vorrei sapere di cosa si<br />

tratta e come e dove si fa.<br />

R. A partire dal 29 gennaio 2009 la comunicazione di assunzione deve essere presentata agli uffici<br />

INPS entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di inizio del rapporto di<br />

lavoro. La comunicazione è efficace anche nei confronti dei servizi competenti del Ministero del<br />

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli<br />

Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. L’obbligo<br />

di comunicazione esiste anche in fase di proroga, trasformazione (da tempo determinato a tempo<br />

indeterminato oppure in caso di svolgimento dell’attività in una abitazione del datore di lavoro<br />

diversa da quella comunicata precedentemente) e cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso<br />

la comunicazione dovrà essere effettuata entro cinque giorni dall’evento con il modello COLD-<br />

VAR. I canali a disposizione del datore di lavoro domestico per l’iscrizione e le eventuali<br />

variazioni sono: il Contact Center, al numero 803.164, fornendo telefonicamente i dati necessari;<br />

87


l’apposita procedura Internet di compilazione e invio on-line disponibile sul sito internet<br />

dell’Istituto (www.inps.it); il modulo cartaceo per la presentazione o l’invio agli uffici INPS. Il<br />

datore di lavoro che ha esigenze di carattere temporaneo può fare ricorso a prestazioni di lavoro di<br />

tipo accessorio, tipologia contrattuale introdotta con la riforma Biagi e regolata mediante la<br />

consegna dei c.d. voucher che contengono la retribuzione e la contribuzione verso INPS ed INAIL.<br />

In questo caso vengono meno gli obblighi di comunicazione all’INPS.<br />

159.<br />

D. Sono proprietaria di un negozio e durante le elezioni politiche dell'anno scorso sulle mie<br />

serrande e su quelle di altri esercizi commerciali sono stati affissi manifesti dei vari candidati<br />

politici. Non riesco a eliminarli completamente e non ritengo giusto essere sommersa di manifesti.<br />

Mi sono rivolta ai Carabinieri ed alla Polizia Municipale, la quale mi risponde che la competenza è<br />

dell'Ufficio Affissione del Comune. L'Ufficio Affissione del Comune, a sua volta, risponde che non<br />

è di sua pertinenza. Ho scritto anche al Sindaco, ma senza ottenere risposta. A chi posso rivolgermi?<br />

Qual è la normativa di riferimento? Chi è tenuto ad eliminare i manifesti elettorali e, ancora, chi<br />

deve vigilare e controllare ed evitare che vengano affissi?<br />

R. Si può fare un esposto all'Ufficio Affissioni del Comune chiedendo di disporre una defissione<br />

dei manifesti secondo la normativa vigente. La campagna elettorale è stata regolata dal legislatore,<br />

attraverso la legge n. 212/1956, contenente le 'norme per la disciplina della propaganda elettorale',<br />

che afferma che 'l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da<br />

parte di partiti o gruppi politici è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in<br />

ogni Comune'. Chi non rispetta queste norme è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria.<br />

Inoltre la legge 27-12-2006 (Finanziaria 2007) con l'art. 1 comma 157 ha modificato, con<br />

decorrenza 01 gennaio 2007, il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che regola, tra l'altro,<br />

le affissioni abusive, inserendo il seguente articolo: "Art. 20.1. - (Oneri per la rimozione dei<br />

manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti). - 1. Ai fini della salvaguardia degli enti<br />

locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in<br />

violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono<br />

stati affissi, salvo prova contraria".<br />

160.<br />

D. L'ARPA … ha assunto nel 2009 personale tecnico Sanitario - Tecnici della Prevenzione Cat. D<br />

senza prima espletare le procedure di mobilità, così come previsto dal CCNL e dalla Circolare del<br />

<strong>Dipartimento</strong> della <strong>Funzione</strong> <strong>Pubblica</strong> n. 4 del 18/04/2008. E' possibile tutto ciò, visto che il<br />

sottoscritto ha già presentato domanda di mobilità ed è in attesa dal 2006 ?<br />

R. L'articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n.3, recante: "Disposizioni ordinamentali in materia di<br />

pubblica amministrazione" (S.O. n.5/L alla G.U. n.15 del 20 gennaio 2003), ha innovato il decreto<br />

legislativo 30 marzo 2001, n.165, introducendo l'art. 34-bis in materia di mobilità del personale<br />

delle pubbliche amministrazioni. Questa disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche di<br />

cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, prima di avviare le procedure di assunzione di<br />

personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - escluse quelle riferite al personale<br />

88


disciplinato da ordinamenti particolari, di cui all'art. 3, comma 1 - devono inviare una<br />

comunicazione contenente gli elementi conoscitivi relativi al concorso da bandire (l'area, il livello,<br />

la sede di destinazione dei posti da coprire, nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali<br />

specifiche idoneità richieste) ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n.165/2001. La<br />

normativa persegue la finalità di agevolare la ricollocazione del personale collocato in disponibilità,<br />

ai sensi degli articoli 33 e 34 del d.lgs. n.165/2001 oppure in forza di specifiche disposizioni<br />

legislative, nonché del personale coinvolto da processi di mobilità collettiva (la disposizione,<br />

dunque, NON si riferisce alle ipotesi di mobilità volontaria disciplinate dall'art. 30 del d.lgs.<br />

n.165/2001 e dai contratti collettivi). Infatti, per effetto dell'introduzione dell'art. 34-bis, viene<br />

creato un collegamento tra le esigenze di assunzione delle amministrazioni e il riassorbimento del<br />

personale che si trovi in situazione di eccedenza. Per quanto concerne il passaggio diretto di<br />

personale tra Pubbliche Amministrazioni diverse ex art. 30, d.lgs. 165/2001 e successive modifiche<br />

(L. 145/2002, L. 3/2003 Collegato ordinamentale, L. 311/2004), La informo che le P.A. operano<br />

sulla base di quanto previsto dal Regolamento Interno sulla Organizzazione degli Uffici.<br />

Generalmente viene predisposto un avviso pubblico, un vero e proprio bando in cui sono specificati<br />

i requisiti, i termini di presentazione delle domande, l’ufficio a cui indirizzarle (in genere la<br />

Direzione Sviluppo Risorse Umane), il modello di domanda, le modalità di selezione delle<br />

candidature. E’ anche possibile, però, che l’Amministrazione decida di procedere alla copertura di<br />

posto vacante tenendo conto delle domande volontariamente inoltrate all’Amministrazione da parte<br />

di dipendente terzo interessato alla mobilità, e che sia in già possesso di nulla-osta<br />

dell’Amministrazione dove attualmente lavora.<br />

161.<br />

D. A chi devo rivolgermi per richiedere il riscatto della laurea?<br />

R. Deve rivolgersi al suo Ente previdenziale. Nel caso sia l'INPS, la domanda per poter riscattare il<br />

periodo del corso legale di laurea va presentata alla Sede dell'Inps, direttamente dall'interessato, o<br />

tramite uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, compilando l'apposito modulo "RL1".<br />

Può trovare Le informazioni sul riscatto della laurea sulle guide messe a disposizione dall'Inps ai<br />

seguenti indirizzi:<br />

http://www.inps.it/doc/TuttoINPS/Contributi/I_contributi_da_riscatto/Il_riscatto_della_laurea/index<br />

.htm - http://www.inps.it/Doc/<strong>Pubblica</strong>zioni/Opuscoli/ContributiRiscatto.pdf<br />

Se Lei è lavoratrice iscritta alle casse pensionistiche amministrate dall’INPDAP, deve presentare la<br />

domanda alla sede provinciale INPDAP nel cui territorio ha la sede l'Amministrazione o Ente<br />

datore di lavoro presso il quale presta la propria attività lavorativa o ha prestato l’ultimo servizio<br />

prima della cessazione.<br />

162.<br />

D. Buongiorno, a breve dovrei fare un viaggio aereo su tratta nazionale con mio figlio di 8 mesi.<br />

Quali documenti sono necessari per far viaggiare il bambino? Abito a Roma e il volo dovrebbe<br />

essere effettuato da una compagnia italiana.<br />

89


R. I bambini di età inferiore ai due anni vengono definiti infant dalle compagnie aeree. In generale<br />

i biglietti aerei riportano tra le condizioni contrattuali indicazioni in proposito; è sempre opportuno<br />

verificare cosa è previsto perché la compagnia, a maggior tutela del bambino, può prevedere<br />

limitazioni particolari al trasporto del bimbo. Inoltre in caso di tratta anche nazionale effettuata da<br />

un vettore straniero si applica la disciplina prevista nel paese di appartenenza del vettore e non in<br />

Italia. Per quanto riguarda voli su tratte nazionali effettuate da vettori italiani, a meno di<br />

disposizioni più stringenti previste dalla compagnia aerea, è necessario rivolgersi al Comune di<br />

residenza del bambino per richiedere i documenti necessari al volo. Le disposizioni possono<br />

cambiare da Comune a Comune Nel caso specifico, è necessario rivolgersi allo Sportello<br />

Demografico del Municipio in cui abita il bambino. Presso tale Ufficio, è necessario che si presenti<br />

almeno un genitore (munito di documento di identità) con il bambino, portando una fototessera di<br />

quest'ultimo. Dopo aver preso il numero per i servizi "Atti notori", il genitore deve richiedere uno<br />

stato di famiglia allo sportello, che dopo il rilascio dovrà essere integrato, alla presenza<br />

dell'operatore comunale, con la foto del bambino e da una dichiarazione rilasciata dal genitore<br />

stesso in cui si afferma che la foto rappresenta il proprio figlio. L'operatore comunale provvederà ad<br />

autenticare la dichiarazione del genitore. Con tale documento il genitore dovrà presentarsi al checkin<br />

del volo. In caso di volo su tratta internazionale, è richiesto che il bambino venga inserito nel<br />

passaporto del genitore. Pertanto il genitore dovrà rivolgersi al Commissariato di Polizia per<br />

chiedere tale inserimento, portando un certificato di nascita del figlio (da richiedere al Comune),<br />

due foto tessera del bambino e il passaporto del genitore stesso.<br />

163.<br />

D. Sono proprietario di una casa di cui è usufruttuaria mia madre. Devo fare lavori di<br />

ristrutturazione e vorrei sapere se anche mia madre è tenuta a sostenere tali spese. Il geometra dice<br />

di sì, per una quota di circa il 60%.<br />

R. In caso di lavori di ristrutturazione rientranti nella casistica di “riparazioni straordinarie” ai sensi<br />

dell'art. 1005 c.c. in tema di usufrutto, le spese per tali lavori sono a carico del nudo proprietario.<br />

L'usufruttuario deve però corrispondere al nudo proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse ai sensi<br />

dell'art. 1284 c.c. delle somme spese per le riparazioni straordinarie. Diversamente, nell'ipotesi di<br />

spese di ordinaria amministrazione secondo quanto stabilito dall'art. 1004 c.c. , è l'usufruttuario che<br />

se ne deve far carico, comprese tra l'altro anche le spese originate da riparazioni straordinarie che si<br />

sono rese necessarie a causa dell'inadempimento degli obblighi di ordinaria amministrazione.<br />

164.<br />

D. Vorrei far presente il disagio a cui vengono sottoposti i genitori degli alunni delle scuole<br />

pubbliche allorquando queste vengano destinate a seggi elettorali, come in occasione delle votazioni<br />

del 7 giugno 2009. Il 4 giugno siamo stati avvisati che il giorno successivo i bambini della scuola<br />

materna sarebbero usciti alle ore 14 anziché alle 16.30 e che la scuola sarebbe rimasta chiusa anche<br />

martedì 9 giugno nonostante queste date non fossero incluse nell'elenco dei giorni di chiusura della<br />

scuola. Mi domando: chi entra nel merito di quanto tempo ci vuole per riordinare i locali? Quanto<br />

tempo prima i genitori dovrebbero essere avvisati? Quanto rispetto c'è per noi genitori lavoratori<br />

90


che in mille occasioni (scioperi, assemblee, ponti e giorni di extra vacanza) dobbiamo trovare<br />

soluzioni per coprire le mancanze della pubblica istruzione.? Grazie e buon lavoro.<br />

R. Il testo unico delle leggi in materia elettorale D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive<br />

modifiche, nel fissare le procedure relative alla scelta dei luoghi per le sezioni elettorali, non<br />

fornisce alcuna indicazione circa il tipo di ufficio pubblico tenuto ad ospitare le operazioni di voto e<br />

solo la prassi ha consolidato l'esclusivo uso di edifici scolastici. Inoltre, la legge ricorda<br />

espressamente come sia facoltà dei Comuni determinare quale debba essere l'ubicazione delle<br />

sezioni elettorali in edifici pubblici anche non scolastici, anche se questa facoltà non risulta trovare<br />

pratica applicazione.<br />

165.<br />

D. Desidero sapere le procedure per una adozione di un bambino italiano o straniero e che età<br />

devono avere gli aspiranti genitori. Grazie.<br />

R. I requisiti per l’adozione internazionale e per quella nazionale sono gli stessi e sono previsti<br />

dall’art. 6 della Legge 184 del 1983 (come modificata dalla legge 149 del 2001) che disciplina<br />

l’adozione e l’affidamento, ovvero: "L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da<br />

almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di<br />

convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che<br />

siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare."<br />

Riguardo all’età, secondo la legge: la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni; la<br />

differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro. Tale<br />

limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio<br />

minorenne naturale o adottivo. Ciò vuol dire, ad esempio, che se la futura madre ha 47 anni ed il<br />

futuro padre 56, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 2 anni. Per informazioni è<br />

disponibile il sito della Commissione per le Adozioni Internazionali:<br />

http://www.commissioneadozioni.it/IT.aspx?DefaultLanguage=IT e il numero verde 800.002.393<br />

(lun-ven dalle 10:00 alle 13:00). Per quanto riguarda in particolare l’adozione nazionale, è<br />

possibile visualizzare la procedura per poter adottare un minore ai seguenti link del Ministero della<br />

Giustizia:http://www.giustizia.it/minori/adozioni/adozione_naz.htm<br />

http://www.giustizia.it/minori/adozioni/adottare_minore.htm<br />

166.<br />

D. Sono stato multato per divieto di sosta in parcheggio riservato invalidi, pur essendo titolare di<br />

contrassegno invalidi, in quanto il parcheggio dove avevo sostato (soltanto per 20 minuti) è<br />

riservato al titolare di una autorizzazione e non a tutti i titolari di contrassegno. Ho spiegato al vigile<br />

che un semplice cartello bianco aggiunto al segnale, con scritta "concessione 18", non indica in<br />

maniera "chiara ed inequivocabile" che è "fatto divieto parcheggiare ad altri ma consentito solo ed<br />

esclusivamente al titolare della concessione n. 18" come secondo me andrebbe bene posto in<br />

evidenza ad evitare che altri invalidi possano parcheggiare vedendo contrassegnata l'area con la<br />

segnalazione tipica (come da codice della strada) presente su tutto il territorio nazionale. Il vigile mi<br />

ha tuttavia confermato che devo pagare la sanzione. Faccio presente che i cartelli della segnaletica,<br />

91


quindi anche quelli della prerogativa "di uso esclusivo di singolo cittadino", devono, per legge,<br />

riportare le indicazione sempre in chiaro e non generiche, come in questo caso. Infatti, se un<br />

cittadino vive in Comuni dove non vengono adottate simili segnalazioni come fa a sapere che una<br />

semplice indicazione vuol significare "riservato esclusivamente al titolare della concessione di<br />

contrassegno invalidi n. 18"? Forse sarò costretto a pagare la multa, ma occorrerebbe che i cartelli<br />

con limitazioni e divieti, fossero posti con prescrizioni chiare ed inequivocabili: non si può certo<br />

sempre telefonare ai vigili per sapere cosa intendono vietare e consentire!<br />

R. Il parcheggio riservato ai veicoli a servizio di persone con disabilità, dove ha sostato, rientra tra<br />

quelli cosiddetti personalizzati, tra quei parcheggi cioè che possono essere occupati soltanto dal<br />

titolare della concessione di parcheggio disabili, il cui numero è riportato sul medesimo cartello<br />

stradale. Ne consegue, come in effetti le è accaduto, che qualora il parcheggio in argomento sia<br />

occupato da vettura provvista di contrassegno, ma con un numero di concessione diverso da quello<br />

indicato sul cartello, l'intervento della Polizia Municipale determini la sanzione dell'autoveicolo. Il<br />

cartello che indica il parcheggio per disabili titolari di contrassegno invalidi è definito dalla Figura<br />

II 79a in appendice al Regolamento del Codice della Strada e segnalato nell'articolo 381, che reca il<br />

pittogramma dell'uomo in sedia a ruote e l'eventuale indicazione della concessione. Tuttavia – a<br />

complicare e a rendere disomogenea la situazione in Italia – il Codice sulla Privacy (Decreto<br />

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) all'articolo 74 prescrive che: "I contrassegni rilasciati a<br />

qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il<br />

transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i<br />

soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli o<br />

diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione<br />

del contrassegno". Questa indicazione è estensibile anche ai cartelli stradali. Ciò premesso, rimane<br />

comunque la possibilità per l'utente di presentare ricorso al Prefetto, con le motivazioni che riporta,<br />

o al Giudice di Pace.<br />

167.<br />

D. Ci sono normative per dimostrare la convivenza con una amica o con un familiare?<br />

R. Il DPR 223/89 'Regolamento anagrafico della popolazione residente' definisce agli artt. 4 e 5,<br />

rispettivamente, la famiglia anagrafica e la convivenza anagrafica. Ai sensi dell'art. 4 'Per famiglia<br />

si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela<br />

o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Una famiglia<br />

anagrafica può essere costituita da una sola persona'. Ai sensi dell’art. 5 'Per convivenza s'intende<br />

un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di<br />

pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune. Le persone addette alla convivenza per<br />

ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della<br />

convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti'. Ai sensi dell’art. 6, 'Ciascun componente<br />

della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle<br />

dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni<br />

relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia. Agli effetti degli stessi<br />

adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente<br />

dirige la convivenza stessa.' Ai sensi dell' art. 13, comma 1 'Le dichiarazioni anagrafiche da<br />

92


endersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: lett.b)<br />

costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella<br />

composizione della famiglia o della convivenza'. Per ciascuna convivenza residente nel Comune<br />

(Art. 22, 1° e 2° comma del D.P.R. 223/89) deve essere compilata una scheda di convivenza nella<br />

quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei<br />

conviventi residenti. In particolare deve essere indicata la specie e la denominazione della<br />

convivenza ed il nominativo della persona che normalmente la dirige. Tale nominativo si rende<br />

necessario per indicare la persona che risulta intestataria della scheda di convivenza, ai fini<br />

anagrafici. I successivi commi 3° e 4° dell’art. 22 del Regolamento prevedono che nella scheda di<br />

convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far<br />

parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte. Altresì la scheda deve<br />

essere costantemente aggiornata relativamente alle mutazioni della denominazione o specie della<br />

convivenza, del responsabile di essa, della sede stessa e delle posizioni anagrafiche dei conviventi.<br />

Infine ai sensi dell'art. 37 'È vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio<br />

stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone<br />

appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo<br />

della Guardia di finanza'.<br />

168.<br />

D. Vorrei sapere se un ente o un'azienda possono rifiutare di concedere i 3 giorni retribuiti in caso<br />

di decesso o grave infermità di un parente entro il secondo grado. Faccio presente che, nel caso di<br />

grave infermità, è stato prodotto un certificato di un medico ASL attestante la grave infermità.<br />

R. Gli enti e le aziende sono tenuti a rispettare la Legge che garantisce tale diritto per il lavoratore,<br />

in particolare, l'art. 1 c. 1 del decreto 21 Luglio 2000, n. 278, recante disposizioni per l'attuazione<br />

dell'art. 4 della Legge n. 53 del 2000. II regolamento di attuazione contenuto nel decreto 21 Luglio<br />

2000, n. 278, prevede che


grave infermità, ai sensi del successivo articolo 3, comma 4. La riduzione dell'orario di lavoro<br />

conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento<br />

dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici>><br />

Può scaricare la normativa di riferimento ai seguenti link: Legge n.53 del 2000<br />

http://www.camera.it/parlam/leggi/00053l.htm Decreto 21 Luglio 2000, n. 278<br />

http://gazzette.comune.jesi.an.it/2000/238/2.htm<br />

169.<br />

D. Ho appena sostituito la caldaia a gas (metano) si possono avere agevolazioni per quanto riguarda<br />

l'IVA attualmente al 20%?<br />

R. La informiamo che esistono agevolazioni fiscali, spettanti ai contribuenti che sostengono spese<br />

per il conseguimento di risparmio energetico, previste dalla legge finanziaria per il 2008 (l. 24<br />

dicembre 2007, n. 244), prorogata fino al 31 dicembre 2010. I benefici consistono in una detrazione<br />

dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55 % delle spese sostenute, entro un limite massimo che<br />

varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito. Si tratta di riduzioni concesse per interventi<br />

che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in<br />

particolare, le spese sostenute per:<br />

• la riduzione del fabbisogno energetico (per riscaldamento, raffreddamento, ventilazione,<br />

illuminazione);<br />

• il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni,<br />

pavimenti);<br />

• l'installazione di pannelli solari;<br />

• la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.<br />

I limiti d'importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento Per<br />

ulteriori informazioni può consultare la guida dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo<br />

http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Guide+Fiscali/<br />

o contattare l'ENEA all'indirizzo http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/contatti.htm<br />

Di seguito alcune opere di portata ridotta, agevolate dallo sconto fiscale del 36%: risparmio<br />

energetico, sostituzione della caldaia con una a risparmio energetico, sostituzione scaldabagno<br />

elettrico con uno a gas, misure antiladro: cassaforte incassata a muro, allarme finestre esterne,<br />

riparazione o installazione di grate alle finestre, nuova porta blindata, piccola telecamera di<br />

sorveglianza ecc.<br />

170.<br />

D. Gentile Servizio Linea Amica, sono un privato cittadino e vorrei spedire un pacco postale regalo<br />

contenente della pasta e dei condimenti ad un mio conoscente cinese. Ho già contattato il Consolato<br />

cinese in Italia e successivamente il servizio clienti delle Poste 803.160 che mi ha informato circa il<br />

fatto che è necessario allegare al pacco un certificato di origine ed un certificato fitosanitario ma<br />

non so né a chi rivolgermi né come fare per ottenerli. Mi rivolgo a voi nella speranza che mi<br />

possiate aiutare in questo. Ringraziando per l'attenzione, porgo i miei più cordiali saluti.<br />

94


R. Per richiedere il certificato fitosanitario, può contattare l’Ufficio Fitosanitario della Regione …<br />

al seguente numero telefonico … L'ufficio fitosanitario si trova in via .... Per informazioni sul<br />

certificato d'origine, può contattare l'ufficio Dogane di … al seguente numero telefonico … ed email<br />

…<br />

171.<br />

D. Devo smaltire il materasso vecchio. Vorrei sapere chi si occupa dello smaltimento di rifiuti e chi<br />

devo chiamare per farlo ritirare. Vivo nel Comune di ….<br />

R. I rifiuti urbani ingombranti (poltrone, divani, materassi, imballaggi per elettrodomestici non in<br />

cartone, reti per letti, mobili, elettrodomestici, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie) si possono<br />

smaltire utilizzando il servizio di raccolta a domicilio gratuito su appuntamento, telefonando al<br />

numero verde 800…, ed esponendoli secondo le modalità concordate alla prenotazione, oppure<br />

portarli direttamente all’Ecocentro. Il conferimento all'Ecocentro è consentito alle sole utenze<br />

private residenti, dietro presentazione di un documento d’identità valido e delle quantità consentite.<br />

Per quantità di materiale inerte il conferimento è consentito con volumetria al di sotto di 1 mc al<br />

giorno per le utenze private. Gli Ecocentro:<br />

• Via … orario: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 13.00 alle 18.00 - mercoledì e<br />

sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00;<br />

• Via … orario: lunedì 9.30 - 12.30, martedì chiuso, mercoledì, giovedì, venerdì 9.30 -<br />

12.30 e 13.30 - 17.30, sabato 9.30 - 13.00 e 14.00 - 18.00.<br />

Per maggiori informazioni può contattare il link:http://www.comune….<br />

172.<br />

D. Ho un mutuo a tasso variabile e vorrei avere informazioni sulla normativa relativa alla<br />

sospensione del mutuo per un periodo di 18 mesi: le modalità della domanda, a chi mi devo<br />

rivolgere, come devo presentare la documentazione, quale è la normativa di riferimento. La<br />

proprietà immobiliare è di edilizia popolare. Sono un ex-impiegato delle poste e vorrei un aiuto su<br />

cosa fare senza cadere in cavilli.<br />

R. Il riferimento è l'Accordo ABI – MEF, che specifica le categorie degli aventi diritto alla<br />

sospensione del mutuo, rintracciabile al link:<br />

http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=21013. Per favorire le famiglie, che rischiano di<br />

subire eccessivamente le incertezze della congiuntura economica e i riflessi della crisi finanziaria, le<br />

Banche si impegnano a prevedere la sospensione, per almeno 12 mesi, del pagamento delle rate<br />

senza oneri finanziari per il cliente e con conseguente traslazione del periodo di rimborso, nei casi<br />

in cui il sottoscrittore del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, o un componente del<br />

nucleo familiare convivente, abbia usufruito, dalla data di sottoscrizione del protocollo d’intenti<br />

previsto all’art. 12 del Decreto Legge e fino al 31 dicembre 2011, di interventi di sostegno al<br />

reddito per la sospensione dal lavoro ovvero abbia subito la perdita della propria occupazione da<br />

lavoro dipendente, ovvero abbia i requisiti per l’assegnazione della somma una tantum di cui<br />

all’articolo 19, comma 2, decreto legge n. 185108.<br />

95


A tal fine verrà anche utilizzato - se capiente - il Fondo di cui all’art. 2, comma 475 e seguenti della<br />

legge 24 dicembre 2007, n. 244. La sospensione termina anticipatamente nel caso in cui il<br />

lavoratore venga reintegrato o trovi una nuova occupazione.<br />

173.<br />

D. To whom it may concern, If you are not the appropriate person for this request, could you kindly<br />

forward this email! My name is …, student at the … School in …, Italy. I am writing my thesis<br />

about the … Could you please provide me with the following information: how many students are<br />

studying at any academic institution for the academic year 2008/2009 in …, Italy? How many<br />

international students study at any academic institution for the academic year 2008/2009 in …,<br />

Italy? The demographics of the two groups, age, sex, nationality, etc? How many accommodation,<br />

campus or other arrangement for student housing are being offered by the state towards students? If<br />

yes, how many rooms have have you available? Or how many Students can you house? I would be<br />

glad to let you have the results when the research is concluded so you can experience what the<br />

international students in …. really demand for their future students living situation. -- <strong>Best</strong><br />

regards.<br />

R. Il cliente è stato contattato telefonicamente e gli sono state fornite le seguenti informazioni: in<br />

relazione ai primi tre quesiti, è possibile trovare le informazioni sul sito dell'ISTAT, nella sezione<br />

dedicata all'istruzione universitaria, che contiene le tavole riferite agli immatricolati, iscritti e<br />

laureati ai corsi universitari per tipologia di corso e anno accademico - Anni accademici dal<br />

2001/2002 al 2006/2007; per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione centrale per<br />

le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali, Formazione universitaria, e-mail<br />

info.istruzione@istat.it<br />

Fonte: http://www.istat.it/lavoro/sistema_istruzione/tavoleuniversitario.html. In relazione agli<br />

ultimi due quesiti, è possibile consultare, sul sito del MIUR, la sezione dedicata alle rilevazioni<br />

studenti e posti letto, e la Distribuzione Regionale - A.A. 2007/2008, organizzata nelle seguenti<br />

voci: Regione, Totale Studenti Iscritti di cui Studenti Fuori Sede, Residenze Universitarie, Collegi<br />

Universitari, Aziende Regionali, Collegi CEI, Totale Posti Letto.<br />

Fonte:http://anagrafe.miur.it/php4/alloggi/2007/<br />

174.<br />

D. In base alla nuova normativa sui mutui “prima casa”, che prevede nel 2009 il rimborso degli<br />

interessi eccedenti il 4% (compreso o senza spread?), vorrei sapere entro quando la banca ha<br />

l'obbligo di procedere all'accredito (nel mio caso l'aggiornamento del tasso avviene in aprile e<br />

ottobre). Ringrazio e saluto.<br />

R. Premesso che è sempre opportuno recarsi presso il proprio istituto di credito per chiedere il<br />

dettaglio delle possibilità offerte dal decreto, si segnala che, in riferimento al D.L. 29.11.2008, n.<br />

185, convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009, il Ministero Economia e Finanze ha fornito<br />

alcuni chiarimenti per la concreta applicazione della misura contenuta nell'art. 2, relativa ai mutui a<br />

tasso variabile. Il provvedimento, indirizzato agli istituti autorizzati all'esercizio dell'attività<br />

bancaria, precisa che secondo quanto disposto dall'art. 2, commi da 1 a 3 del Decreto Legge 29<br />

novembre 2008, n. 185, per i mutui a tasso variabile erogati entro il 31 ottobre 2008 a persone<br />

96


fisiche per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, le rate da<br />

corrispondere nel 2009 sono calcolate con riferimento alla differenza tra un tasso di interesse pari al<br />

4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di<br />

sottoscrizione del contratto. La differenza tra gli importi a carico del mutuatario ai sensi dell'art. 2<br />

Decreto Legge 185 e le rate da corrispondere in base al contratto di mutuo sottoscritto, è posta a<br />

carico dello Stato. Questo criterio di calcolo non si applica se le condizioni contrattuali determinano<br />

una rata di importo inferiore. La circolare ministeriale dispone che il contributo dello Stato in favore<br />

dei mutuatari, deve essere corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla<br />

data di scadenza di ciascuna rata. La banca mutuante per difficoltà di carattere organizzativo,<br />

potrebbe non essere in condizioni di corrispondere il contributo già per le prime rate in scadenza nel<br />

2009; in tal caso, il Ministero invita le banche ad adoperarsi per contenere al massimo eventuali<br />

ritardi, che comunque non dovrebbero ragionevolmente estendersi oltre il mese di febbraio 2009.<br />

Sul mutuatario non deve ricadere alcun effetto di tali ritardi, pertanto il contributo deve essere<br />

accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata cui si riferisce. In caso di mutui che sono<br />

stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite, ai<br />

sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il contributo viene corrisposto dalla banca cedente<br />

(originator) ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e<br />

di pagamento (servicer). Le indichiamo, di seguito, i link ai provvedimenti citati: Decreto Legge<br />

29.11.2008, n. 185: http://www.parlamento.it/leggi/decreti/08185d.htm<br />

Circolare MEF 29 dicembre 2008, n. 17852:<br />

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/mutui_primacasa/circolare291208.pdf<br />

Circolare MEF 13.2.2009, n. 11434: http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=20757<br />

175.<br />

D. Sono un' appassionato di robotica, chiedo a Voi, visto che non riesco a reperire né una rivista e<br />

nient'altro del genere; se esistono pubblicazioni in edicola, o eventi tipo mostre e fiere del settore in<br />

Lombardia. Esistono dei corsi privati o con il contributo della Regione, che trattino questo<br />

argomento? Ci sono dei corsi post-diploma?<br />

R. Facendo una ricerca sulla rete, indicando "robotica" come parola chiave è possibile trovare una<br />

serie di articoli pubblicati sulla stampa nazionale e internazionale su questo tema. Le segnalo però<br />

una fonte istituzionale che può essere utile per capire quali sono le attività (anche di tipo<br />

universitario) su questo argomento. Si tratta del progetto http://www.scuoladirobotica.it/retemiur/<br />

realizzato in collaborazione con il MIUR. Le segnalo inoltre il sito dell'Università di Pisa, in<br />

particolare la pagina dedicata ai corsi sulla robotica http://search.adm.unipi.it/search.php e<br />

http://www.dsea.unipi.it/ricerca/automazione-robotica-e-misure<br />

176.<br />

D. Vorrei sapere quale è la procedura per registrare un contratto di affitto e gli eventuali costi.<br />

R. Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e<br />

quelli stipulati dai soggetti passivi IVA) devono essere obbligatoriamente registrati, qualunque sia<br />

l’ammontare del canone pattuito. La registrazione va effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula<br />

97


del contratto. Se la durata del contratto non supera i trenta giorni complessivi nell’anno, a<br />

prescindere dall’importo del canone, non si è obbligati alla registrazione del contratto. Il contratto<br />

di locazione può essere registrato in due modi:<br />

1. Modalità telematica (obbligatoria per i possessori di oltre 100 immobili e facoltativa per tutti gli<br />

altri contribuenti). La registrazione può essere fatta direttamente dal contribuente o incaricando un<br />

intermediario abilitato; la procedura consente il contestuale pagamento on line delle imposte e di<br />

eventuali interessi e sanzioni, con il vantaggio che le somme dovute sono calcolate direttamente dal<br />

software. Il sistema, peraltro, è del tutto sicuro in quanto i dati viaggiano criptati e sono leggibili<br />

solamente dall’Agenzia delle Entrate.<br />

2. Modalità tradizionale (cartacea) recandosi presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate dopo avere<br />

effettuato il pagamento dell’imposta di registro presso uno sportello bancario o postale. In caso di<br />

presentazione del contratto per la registrazione in modalità cartacea presso gli uffici, le parti<br />

contraenti devono calcolare l’imposta di registro dovuta e versarla presso qualsiasi agente della<br />

riscossione, banca o ufficio postale. L’imposta deve essere versata utilizzando il Modello F23 entro<br />

30 giorni dalla data di stipula dell’atto e, comunque, prima della richiesta di registrazione. Solo nel<br />

caso in cui si è tenuti o si preferisce utilizzare le modalità telematiche di registrazione, il pagamento<br />

dell’imposta è contestuale alla registrazione del contratto.<br />

Nota - Per il versamento dell’imposta di registro (modello F23) si devono utilizzare i relativi codici<br />

tributo. Lo stesso codice non può essere indicato più volte, per cui i relativi importi vanno sommati.<br />

L’elenco completo dei codici è disponibile presso il concessionario, la banca o la posta. Per i<br />

contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale il pagamento<br />

dell’imposta può avvenire con le seguenti modalità:<br />

• di anno in anno, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità, applicando il 2%<br />

a ciascuna annualità e tenendo conto degli aumenti ISTAT;<br />

• in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, applicando il<br />

2%all’importo pattuito per l’intera durata del contratto: in questo caso spetta uno sconto<br />

sull’imposta dovuta pari alla metà del tasso d’interesse legale moltiplicato per gli anni di<br />

durata del contratto.<br />

Fonte :<br />

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Adempimenti+cosa+fare+per/A<br />

dempimenti+senza+scadenza/Registrazione+contratti+locazione+ad+uso+abitativo/<br />

177.<br />

D. Vivo a Milano in una casa di proprietà dei miei genitori, che vivono in un’altra regione in una<br />

casa di loro proprietà. Dato che la casa in cui vivo stabilmente, ormai da anni, risulta essere la loro<br />

seconda casa ed è quindi soggetta a ICI, vorrei sapere se posso essere esentato dal pagare l'ICI.<br />

R. Il Comune di Milano ha regolamentato l'applicazione dell'ICI sulle unità immobiliari concesse in<br />

uso gratuito. Occorre presentare l'apposito modulo per comunicare la concessione in uso gratuito di<br />

unità immobiliari adibite ad abitazione al coniuge e/o a parenti ed affini entro il 2° grado che la<br />

utilizzino come abitazione principale. Troverà tutte le informazioni ed i moduli relativi, seguendo il<br />

link:http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/w<br />

cm/connect/ContentLibrary/Ho bisogno di/Ho bisogno di/Pagare tasse e tributi_ici_info utili e<br />

consulenza#par31<br />

98


178.<br />

D. Ad una mia congiunta, unica componente del suo nucleo familiare, invalida al 100% con diritto<br />

all'accompagnamento, reddito annuo di € 17.000, handicappata ai sensi della L.104, viene rifiutata<br />

la concessione del bonus famiglia di € 1.000. Tale esclusione mi sembra inconcepibile ed a mio<br />

avviso è dovuta ad una interpretazione restrittiva della L.185 che, invece, tra i beneficiari elenca i<br />

portatori di handicap. Se così stanno le cose, a mio avviso bisognerebbe invocare un provvedimento<br />

legislativo ad hoc. Grazie ed attendo una risposta per sapere se ci sono novità in merito.<br />

R. Il Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ha risposto con propria nota del 2 marzo<br />

2009 (Prot. 9/F/F/2/03/2009 5377) a una richiesta della FISH (Federazione Italiana per il<br />

Superamento dell’Handicap) confermando tutte le interpretazioni negative al riguardo. La FISH<br />

aveva posto al Ministro un quesito per avere chiarimenti relativamente al bonus per le famiglie ed i<br />

non autosufficienti previsto dal decreto legge 185/2008 (convertito con modificazioni dalla Legge<br />

2/2009). I dubbi riguardavano le persone disabili titolari di sole provvidenze economiche<br />

assistenziali, unici componenti del nucleo familiare ed altre disequità relative agli stessi disabili.<br />

In sintesi, in base alla risposta fornita: non spetta l’erogazione del bonus ai nuclei familiari<br />

composti da sole persone titolari di sole prestazioni assistenziali esenti da IRPEF; questo significa,<br />

ad esempio, che l’anziano o il disabile che vive da solo ed è titolare solo di pensione di invalidità e<br />

indennità di accompagnamento o di assegno sociale non ha diritto al bonus; nel caso un disabile<br />

viva da solo, ha diritto al bonus purché il suo reddito non superi i 15.000 € annui. In questo caso ha<br />

diritto ad un bonus di 200 €. Il Ministero precisa che il bonus di €1.000 (con redditi fino a 35.000 €)<br />

spetta solo nel caso in cui un componente del nucleo familiare, ad esclusione del richiedente, sia<br />

una persona con disabilità.<br />

179.<br />

D. Quali sono i documenti richiesti per avere la riduzione dell'IVA sulla auto per invalidi civili?<br />

R. I disabili o i loro familiari che acquistano un veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo)<br />

possono contare sull'IVA agevolata al 4%. Sono ammesse all’agevolazione le seguenti categorie di<br />

disabili:<br />

1. non vedenti e sordomuti;<br />

2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;<br />

3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;<br />

4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.<br />

I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista<br />

dal comma 3 dell’articolo 3 della Legge n. 104 del 1992, certificata con verbale dalla Commissione<br />

per l’accertamento dell’handicap (di cui all’art. 4 della citata legge n. 104 del 1992) presso la ASL.<br />

Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento,<br />

la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente:<br />

a) Certificazione attestante la condizione di disabilità;<br />

99


1. per i non vedenti e sordomuti, certificato di invalidità che attesti la loro condizione,<br />

rilasciato da una Commissione medica pubblica;<br />

2. per i disabili psichici o mentali: verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla<br />

Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della citata legge n. 104/1992, dal<br />

quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma<br />

3 dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica, e certificato di<br />

attribuzione dell’indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n.<br />

508 del 1988) emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per<br />

l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990);<br />

3. per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati:<br />

verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL<br />

di cui all’art. 4 della citata legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova<br />

in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 104 del<br />

1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una<br />

limitazione permanente della deambulazione;<br />

b) ai soli fini dell’agevolazione IVA, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel<br />

quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo<br />

agevolato. Nell’ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di<br />

cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico;<br />

c) fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico<br />

dell’intestatario dell’auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al<br />

familiare del disabile).<br />

180.<br />

D. Abito in Sud Africa con la mia famiglia (moglie e due figlie) e rientro in Italia una volta all'anno.<br />

Vorrei ottenere la tessera sanitaria per tutti e quattro. Come possiamo ottenerla prima di rientrare?<br />

Grazie e saluti<br />

R. I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non<br />

è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in Italia che<br />

all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE, fatta<br />

eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco. L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani<br />

Residenti all’Estero) o il diritto di voto in Italia, non aprono un diritto all’assistenza sanitaria in<br />

Italia. Tuttavia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996 ai cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari<br />

di pensione corrisposta da Enti Previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono<br />

riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90<br />

giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o<br />

privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è<br />

necessario presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di<br />

emigrato. In mancanza dell’attestato del Consolato, può essere sottoscritta una dichiarazione<br />

sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in<br />

possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie. Attenzione: alcune<br />

regioni (ad esempio il Veneto) garantiscono un assistenza sanitaria più ampia nei confronti dei<br />

100


cittadini emigrati dalla propria regione. Pertanto si consiglia di rivolgersi presso gli Assessorati<br />

regionali e provinciali alla Sanità.<br />

http://www.ministerosalute.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?id=95<br />

8&menu=italiani.<br />

Se invece si trova all’estero perché lavora per una Azienda Italiana che è iscritta alla Camera di<br />

Commercio e che versa i contributi in Italia può ottenere l’assistenza sanitaria facendone richiesta<br />

alla ASL Italiana di riferimento. Può ricevere ulteriori informazioni contattando l’Ufficio Sesto -<br />

Direzione generale Rapporti UE e internazionali tel. …<br />

181.<br />

D. Sono nonno di 2 nipotini. Mi è capitato, in occasione di una malattia dei bambini, che il pediatra<br />

si sia rifiutato di fare la visite a domicilio. Ho già contattato la ASL che ha risposto che se il medico<br />

si rifiuta di andare è perché ritiene il caso non urgente e se ne assume la responsabilità. Vorrei<br />

sapere se ho diritto ad ottenere la visita a domicilio ed eventualmente in base a quale normativa.<br />

R. L'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di<br />

libera scelta, ai sensi dell’art. 8 del Decreto legislativo n. 502/92, come modificato dai Decreti<br />

legislativi n. 517/93 e n. 229 /99, attraverso l'art.31 disciplina le visite domiciliari dei pediatri,<br />

prevedendo quanto segue: “L’attività medica viene prestata nello studio del pediatra. Qualora le<br />

condizioni cliniche non consentano la trasferibilità dell’ammalato, l’attività medica viene prestata a<br />

domicilio del paziente. …. La visita domiciliare (qualora ritenuta necessaria da parte del pediatra)<br />

deve essere eseguita entro …”. Ciò conferma quanto le è stato comunicato e cioè che la decisione di<br />

fare la visita a domicilio spetta soltanto al medico e che la visita a domicilio viene eseguita solo nel<br />

caso il bambino non sia trasferibile.<br />

182.<br />

D. Mia moglie è pensionata INPDAP con circa 16.000 euro/anno. Sia io che mia moglie godiamo<br />

di pensioni erogate dalla AVS Svizzera per un totale di circa 22.000 euro/anno. Queste due ultime<br />

pensioni sono esenti da IRPEF per accordi internazionali e vengono imposte dallo Stato italiano al<br />

momento del loro accredito sul nostro cc in Italia, cosicché non figurano a IRPEF. Gradirei la<br />

conferma che siamo esenti dal pagamento di ticket medici e medicinali o no. Grazie per una Vs.<br />

risposta<br />

R. Con riferimento al suo quesito, Le comunichiamo di seguito i requisiti necessari per richiedere<br />

l'esenzione del ticket. Tali requisiti sono stati confermati dall'URP ASL … di … tel. ….<br />

Esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni farmaceutiche: a) soggetto appartenente<br />

ad un nucleo familiare con un reddito inferiore ad euro 36.151,98 b) disoccupato/a, che ha<br />

presentato ad un Centro per l’impiego la dichiarazione di disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs.<br />

n. 181/2000 e successive modificazioni, oppure un lavoratore in mobilità, oppure un lavoratore in<br />

cassa integrazione straordinaria c) familiare a carico del lavoratore in mobilità/cassa integrazione<br />

straordinaria.<br />

Esenzione dalla partecipazione al costo per tutte le prestazioni sanitarie (Farmaceutiche,<br />

specialistiche, diagnostiche, di laboratorio): d) soggetto di età inferiore a 6 anni o superiore a 65<br />

101


anni, appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 36.151,98;<br />

e) disoccupato/a che ha presentato ad un Centro per l’impiego la dichiarazione di disponibilità al<br />

lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e succ. modificazioni, con reddito familiare inferiore a euro<br />

8.263,31, incrementato ad euro 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori euro 516,46 per ogni<br />

figlio a carico (vedi note 1,2 ) f) familiare a carico del disoccupato, di cui al punto E g) titolare di<br />

pensione al minimo, di età superiore a 60 anni, con reddito familiare inferiore ad euro 8.263,31,<br />

incrementato ad euro 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a<br />

carico (vedi note 1, 2) h) familiare a carico del titolare di pensione al minimo i) titolare di pensione<br />

sociale o assegno sociale l) familiare a carico di titolare di pensione sociale o assegno sociale.<br />

Nota 1. Per reddito dell'anno precedente è da intendersi quello che risulta dalla dichiarazione dei<br />

redditi riferita all'anno precedente e prodotta ai fini IRPEF, ovverosia la somma di tutti i redditi al<br />

lordo degli oneri deducibili e, limitatamente ai lavoratori autonomi, al netto dei contributi<br />

previdenziali ed assistenziali. Tale reddito è rilevabile dai seguenti modelli: - mod. CUD: parte B -<br />

punto 1 - mod. 730: prospetto di liquidazione 730 - 3 rigo 6 (reddito complessivo) - mod. UNICO:<br />

quadro RN IRPEF - rigo RN 1 (reddito complessivo)<br />

Nota 2. Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che nell’anno precedente non hanno<br />

posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare<br />

superiore ad euro 2.840,51.<br />

Riferimenti normativi: D.gr n. 1593/2004 e Legge n.537/1993 e successive modificazioni . Per<br />

maggiori informazioni può contattare direttamente l'ufficio relazioni con il pubblico dell'ALS … -<br />

telefonicamente ai numeri: … - via fax al numero: ... - via posta elettronica inviando una e-mail<br />

all'indirizzo urp@...it . Oppure il numero verde regionale: …<br />

183.<br />

D. Vorrei chiedervi qual è la normativa che regolamenta lo smaltimento dei veicoli fuori uso e cosa<br />

si intende, legislativamente, per veicolo fuori uso. Quali sono le sanzioni per i cittadini e per le<br />

aziende deputate allo smaltimento? La stessa norma é valida per i trattori e macchine operatrici in<br />

genere o soggiacciono a regolamentazione diversa e se diversa qual é? Grazie per la risposta.<br />

R. L'art. 3. del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE<br />

relativa ai veicoli fuori uso", al punto a), specifica che per «veicoli», si intendono i veicoli a motore<br />

appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i<br />

veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a<br />

motore; inoltre al punto b) si specifica che per «veicolo fuori uso», si intende un veicolo di cui alla<br />

lettera a (a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5<br />

febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche).<br />

Fonte: http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/03209dl.htm<br />

Nota: Categoria M1: veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto<br />

posti a sedere oltre al sedile del conducente; Categoria N1: veicoli progettati e costruiti per il<br />

trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.<br />

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/consleg/1970/L/01970L0156-20060704-it.pdf<br />

102


184.<br />

D. Vorrei sapere come posso vendere un'automobile in mio possesso della quale sono<br />

comproprietaria con una persona che non riesco più a reperire. Quali strade ho a mia disposizione?<br />

Grazie.<br />

R. Se é in possesso del Certificato di Proprietà/foglio complementare originale, oltre che del veicolo<br />

stesso, può comunque vendere il veicolo ed ottenere la trascrizione al Pubblico Registro<br />

Automobilistico (P.R.A.), in qualità di proprietario non intestatario ai sensi dell'art. 2688 del Codice<br />

Civile. Per richiedere la trascrizione ex art. 2688 C.C., la dichiarazione unilaterale di vendita in<br />

bollo deve essere redatta non sul Certificato di Proprietà ma su un foglio a parte e dovrà contenere<br />

la dichiarazione che la vendita viene effettuata da proprietario non intestatario e che la trascrizione<br />

avverrà ai sensi dell'art. 2688 c.c. La trascrizione di questi atti è soggetta al raddoppio dell'Imposta<br />

Provinciale di Trascrizione e, può essere espletata presso il locale Ufficio Provinciale ACI. Per le<br />

informazioni riportate e altre esigenze relative al suo caso, può rivolgersi all'Ufficio del P.R.A. della<br />

sua città.<br />

185.<br />

D. Sono un pensionato che intende coltivare un terreno di sua proprietà con soli fini di utilizzo dei<br />

prodotti per uso personale. Pertanto ho deciso di acquistare un piccolo trattore usato e<br />

immatricolato; purtroppo però il concessionario, a cui mi sono rivolto, nel compilarmi la<br />

documentazione per la variazione di proprietà del mezzo mi ha detto che verrà negata la variazione<br />

di proprietà in quanto non posseggo partita IVA. Mi ha consigliato di prendere una partita IVA,<br />

provvedere alla re-immatricolazione a mio nome del mezzo, ottenuto ciò, cessare la partita IVA.<br />

L'operazione mi sembra molto scorretta, e poi non intendo accettare una simile situazione. Presso le<br />

agenzie per le pratiche automobilistiche mi hanno confermato quanto indicato dal venditore del<br />

mezzo (tutti fanno così). Vorrei avere maggiori informazioni. Grazie per l'attenzione.<br />

R. Le norme del Codice della Strada non impediscono l'acquisto di un mezzo agricolo per uso<br />

proprio, ma ne impediscono di fatto l'immatricolazione disponendo che può essere fatta solo a nome<br />

di colui che dichiara di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua<br />

lavorazioni agro-meccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi<br />

pubblici. Lo dispongono esplicitamente l'articolo 110 del Codice della Strada (immatricolazione,<br />

carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole) e<br />

l'art. 294 del relativo Regolamento di attuazione. Le norme citate riportano anche le sanzioni<br />

amministrative comminate in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella carta di<br />

circolazione.<br />

186.<br />

D. Salve, non so se potete aiutarmi ma segnalo il problema. Ho un negozio nel centro storico della<br />

mia città e vorrei ristrutturarlo. A settembre 2008 ho presentato domanda al Comune per accedere ai<br />

fondi del Piano urbano complesso (PUC2). Il Comune ha accettato la mia domanda e ha presentato<br />

il proprio PUC alla Regione. Da quel momento la Regione non ha più fornito risposte. Avrò mai<br />

quel finanziamento? Grazie ed arrivederci.<br />

103


R. Le precisiamo che, a norma del bando regionale cui ha partecipato anche il Comune di …, i<br />

PUC2 sono valutati da una apposita Commissione interdisciplinare formata da dipendenti della<br />

Regione, mediante l'attribuzione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione di cui all'Allegato<br />

1 del bando stesso. Inoltre, secondo l'art. 32, il 30 novembre 2008 la graduatoria risultante dalla<br />

procedura di selezione dei programmi da parte della commissione, con la relativa ammissione al<br />

finanziamento dei PUC2 in funzione delle risorse disponibili, avrebbe dovuto essere approvata con<br />

deliberazione della Giunta regionale. Il responsabile del PUC2 per la Regione … è il dirigente del<br />

Settore Politiche della Casa e Riqualificazione Urbana (Direzione Regionale Ambiente, territorio e<br />

infrastrutture), può utilmente contattarlo per conoscere lo stato dell'aggiudicazione del bando in<br />

questione ai seguenti recapiti: telefono … e-mail … Successivamente all'aggiudicazione, tenga<br />

presente che l'attività di vigilanza sull'attuazione del singolo PUC2 è esercitata dal Comune di …<br />

attraverso l'individuazione del responsabile del procedimento di cui all’art. 28, comma 1, lett. i, del<br />

bando regionale. Questi è designato per assumere e coordinare tutte le iniziative necessarie al<br />

raggiungimento degli obiettivi prefissati, curare i rapporti con i soggetti pubblici e privati,<br />

verificare l’avanzamento finanziario e fisico degli interventi e costituirà anche il riferimento, per la<br />

Regione, nelle diverse fasi procedimentali e di monitoraggio. Le indichiamo, infine, il link<br />

rilevante per la documentazione ufficiale relativa al PUC2: www….<br />

187.<br />

D. Salve, sono un cittadino di … e nell'unica casa di proprietà che possiedo invece di risiedervi io vi<br />

domicilia, permanentemente ed a titolo gratuito, mia madre. Vorrei sapere come viene considerata<br />

tale proprietà (prima casa, seconda casa a disposizione o altro), e soprattutto se sono tenuto a<br />

pagarvi l'ICI e, in caso affermativo, con quale aliquota. Grazie.<br />

R. Il presupposto impositivo dell'ICI è costituito dal possesso - a titolo di proprietà, usufrutto, uso,<br />

abitazione, enfiteusi, superficie - di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, situati nel<br />

territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi gli immobili strumentali all'esercizio<br />

dell'attività professionale, artigianale o imprenditoriale, nonché quelli alla cui produzione o scambio<br />

è diretta l'attività dell'impresa. Il regolamento del Comune di … specifica che l’unità immobiliare<br />

adibita ad abitazione principale è quella di residenza anagrafica. Per tale abitazione, nonché per le<br />

pertinenze della stessa, è prevista l’esenzione dell’imposta per gli immobili di categoria catastale<br />

A2, A3, A4, A5, A6 e A7. Tale regolamento non prevede l’assimilazione all’abitazione principale<br />

del comodato gratuito (caso specifico). L’aliquota da applicare per il calcolo ICI pertanto è quella<br />

ordinaria se il proprietario dell’immobile non ha la residenza anagrafica nell’immobile stesso. Per<br />

ogni ulteriore informazione può rivolgersi all’Area Finanza e Tributi. Gli uffici sono aperti al<br />

pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00 – telefono … - fax …<br />

188.<br />

D. Stiamo valutando di intervenire per sistemare un immobile, avrei la necessità di avere qualche<br />

informazione:<br />

1. l’intervento di sostituzione infissi con altri a norma di legge 311 (risparmio energetico) è<br />

inquadrato come manutenzione straordinaria o come risanamento conservativo?<br />

104


2. il rifacimento totale degli impianti elettrici ed idraulici, la modifica delle superfici<br />

all’interno dell’unità abitativa, sono inquadrati come risanamento conservativo? Ivi<br />

compreso il rifacimento ex-novo di tutti gli intonaci della casa, sia sui muri esistenti che sui<br />

muri di nuova realizzazione?<br />

E’ sottointeso che se e quando decideremo di eseguire l’intervento sarà sicuramente presentata<br />

relativa DIA. La presente è solo una richiesta di informazioni. Saluti<br />

R. In relazione agli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica delle strutture<br />

opache e delle finestre, nonché a quelli relativi agli impianti di climatizzazione invernale e di<br />

produzione di acqua calda, sono detraibili le seguenti spese:<br />

a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U (UNI EN ISO 6946)<br />

degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali<br />

ed accessorie, attraverso: fornitura e messa in opera di materiale coibente per il<br />

miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; fornitura e messa in<br />

opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a<br />

ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle<br />

strutture esistenti; demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;<br />

b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre<br />

comprensive degli infissi attraverso: miglioramento delle caratteristiche termiche delle<br />

strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di<br />

infisso; miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con<br />

integrazioni e sostituzioni;<br />

c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua<br />

calda attraverso: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche,<br />

elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la<br />

realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze,<br />

anche in integrazione con impianti di riscaldamento; smontaggio e dismissione<br />

dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in<br />

opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle<br />

opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di<br />

climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.<br />

Per ulteriori informazioni sono reperibili sulla Guida "Le Agevolazioni fiscali per il risparmio<br />

energetico" disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.<br />

189.<br />

D. Il mio appartamento sito in via … si trova in linea con il condotto di scarico del sistema di<br />

ventilazione di una Casa di Cura. Il rumore è quasi costante giorno e notte, inverno ed estate. Il<br />

livello acustico è elevato nonostante le finestre chiuse, sia in camera da letto che nel soggiorno.<br />

Durante l'estate con le finestre aperte l'inquinamento acustico è ancora più rilevante. Vorrei sapere<br />

come procedere per poter richiedere all'ARPA una indagine fonometrica che verifichi il rispetto dei<br />

limiti di legge (diurni e notturni). Il rumore nelle ore notturne disturba inoltre il sonno nostro e della<br />

bambina di 11 mesi. Grazie<br />

R. La procedura nei casi in oggetto prevede di presentare innanzitutto un esposto alla Polizia<br />

Municipale del Municipio di appartenenza, non essendo l'ARPA organo di Polizia giudiziaria. A<br />

105


seguito dell'esposto, la Polizia effettua un controllo amministrativo di routine per la verifica della<br />

tipologia di apparecchiature installate ed utilizzate.<br />

E' utile indicare alla Polizia Municipale le ore in cui il rumore è maggiormente avvertibile e lasciare<br />

un recapito telefonico. A seguire, il cittadino viene contattato dal tecnico ARPA e, successivamente<br />

si procederà ad un rilievo congiunto tra ARPA e Polizia Municipale. L'esito dell'indagine viene<br />

inviato alla stessa. Per venirne a conoscenza, è possibile fare richiesta di accesso agli atti (L.<br />

241/90) e succ. modifiche e integrazioni). La Legge di riferimento è la n. 447 del 1995 (Legge<br />

Quadro). I riferimenti dell'ARPA … per la materia sono: UNITA' ACUSTICA, tel. …, fax …, email<br />

…<br />

190.<br />

D. Nel posto in cui lavoro hanno installato una telecamera per controllare che i dipendenti “lavorino<br />

e non rubino”. In quattro anni di lavoro non sono mai accaduti episodi negativi. Interpellato il<br />

titolare, ha risposto che é nel suo diritto controllare anche da casa il personale. Vorrei sapere se é<br />

consentito al mio datore fare quanto esposto. E se si, in quale misura? Grazie aspetto una vostra<br />

risposta.<br />

R. L'attività descritta nei quesito non è consentita poiché il Codice della Privacy (Decreto<br />

Legislativo n. 196/2003) ha lasciato integralmente in vigore lo Statuto dei Lavoratori. L'art. 4 dello<br />

Statuto stabilisce il generale divieto dell' "uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per<br />

finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori", a prescindere dunque dal consenso dei<br />

lavoratori. E' evidente che la norma tutela il lavoratore dipendente da possibili abusi del datore di<br />

lavoro, in considerazione della frequente supremazia socio-economica di quest'ultimo. Tali<br />

strumenti sono permessi solo se resi necessari da esigenze organizzative e produttive ovvero di<br />

sicurezza, ma anche in presenza di queste situazioni, sul punto deve intervenire uno specifico<br />

accordo con le rappresentanze sindacali. Infatti, l'esigenza di tutela del diritto dei lavoratori a non<br />

essere controllati a distanza va contemperata con quella del datore di lavoro, relativamente alla<br />

organizzazione, produzione e sicurezza del lavoro, individuando una precisa procedura esecutiva e<br />

gli stessi soggetti ad essa partecipi. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8250<br />

del 17 giugno 2000, richiamando l'art. 4, comma 1°, della legge n. 300/1970 (Statuto dei<br />

Lavoratori), che sancisce il divieto di utilizzazione di mezzi di controllo a distanza, tra i quali, in<br />

primo luogo, gli impianti audiovisivi, sul presupposto che la vigilanza sul lavoro, ancorché<br />

necessaria nell'organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione "umana", e cioè non<br />

esasperata dall'uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica,<br />

eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro. Può consultare il<br />

Codice sulla Privacy a questo link: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1105372<br />

191.<br />

D. Salve, vorrei conoscere l'ubicazione esatta dell'Ufficio Metrico Centrale (dovrebbe trovarsi a<br />

Roma) e il suo eventuale recapito telefonico. Colgo inoltre l'occasione per segnalarvi che, a seguito<br />

di numerose telefonate al Ministero dove tale ufficio é inquadrato, esso risulta, per un non chiaro<br />

motivo, attualmente sprovvisto di utenza telefonica. Per contattarlo esisterebbe un indirizzo e-mail<br />

106


al quale però non risponde nessuno (praticamente ci si scrive a vuoto). Vorrei far chiarezza su<br />

questi fatti poiché ho una pratica bloccata da tale ufficio, a mio parere senza alcun motivo, da quasi<br />

un anno e non riesco a contattarlo per avere spiegazioni. Grazie anticipatamente per il servizio.<br />

R. L'Ufficio Metrico Centrale, con questa specifica denominazione non esiste più ma è sostituito<br />

dal Comitato Centrale Metrico. Le competenze sono demandate territorialmente ad uffici metrici<br />

delocalizzati presso le Camere di Commercio. Permane a Roma presso il Ministero dello Sviluppo<br />

Economico l'Ufficio D3 - Strumenti di Misura sito in Via ... Roma - tel. 06 ... fax 06.... Orari di<br />

apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30, lunedì, martedì, giovedì<br />

dalle ore 15,00 alle ore 16,00. Sulla base delle attuali competenze questo ufficio :<br />

predispone la normativa tecnica e di conformità degli strumenti di misura.<br />

svolge attività amministrativa relativa all’omologazione nazionale e comunitaria dei<br />

modelli, tipo, e certificazioni di prove, al Sistema Internazionale di misura, Sistema<br />

Nazionale di Taratura, alla conservazione dei campioni d’unità di misura nazionali e del<br />

patrimonio storico, all’emissibilità monete in preziosi a corso legale e ai laboratori di prove<br />

ed officine.<br />

svolge attività di supporto tecnico - organizzativo al Comitato Centrale Metrico.<br />

tiene i rapporti istituzionali con l’Unione Europea, gli Organismi Scientifici Internazionali e<br />

Comunitari. Autorizza e sorveglia gli Organismi Metrologici Notificati UE, Sistemi di<br />

Garanzia della qualità metrologica.<br />

esamina il contenzioso civile e amministrativo relativo a controversie in materia di prove dei<br />

metalli preziosi.<br />

192.<br />

D. Con riferimento al Decreto incentivi, e nello specifico per quanto attiene alle detrazioni per<br />

l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, vorrei sapere se posso accedervi: ho presentato domanda di<br />

ristrutturazione edilizia per la mia abitazione nel giugno 2008 ed ho effettuato il primo pagamento<br />

dopo il 1° luglio 2008. Quale deve essere la modalità di pagamento per l'acquisto dei nuovi mobili?<br />

Grazie<br />

R. Il Decreto Legge n. 5 del 10/02/09, convertito in legge n. 33 del 9/04/09 prevede, al suo articolo<br />

2 - “Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici”- una detrazione fiscale ai fini<br />

dell’IRPEF, pari al 20% delle spese documentate sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31<br />

dicembre 2009 per l’acquisto di mobili, elettrodomestici (tra cui anche televisori e computer) di<br />

classe energetica non inferiore ad A+, su una spesa massima, IVA compresa, di 10 mila euro.<br />

L’acquisto può essere effettuato in qualunque momento, ma il pagamento deve avvenire con<br />

bonifico bancario o postale dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009. La detrazione è riservata a coloro<br />

che godono della detrazione del 36% per lavori di recupero del patrimonio edilizio su singole unità<br />

immobiliari residenziali. Per beneficiare dell’agevolazione, i lavori di ristrutturazione devono essere<br />

iniziati dopo il 1° luglio 2008, fa fede la data di inizio lavori indicata nella comunicazione al Centro<br />

operativo di Pescara. La detrazione spetta nella misura del 20% della spesa sostenuta, comprensiva<br />

dell’IVA; essa deve essere scomputata dalle imposte dovute dal beneficiario in cinque quote annuali<br />

di pari importo e fino a concorrenza dell’imposta lorda dovuta per ciascun anno, così come<br />

risultante dalla dichiarazione (alternativamente, Modello UNICO o Modello 730).<br />

107


Le consigliamo di consultare la guida messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate al seguente<br />

indirizzo web:<br />

http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Guide+Fiscali/Guida+ristru<br />

tturazioni+edilizie+2008/<br />

193.<br />

D. Siamo fratello e sorella, proprietari al 50% di una casa dove risediamo uno al pian terreno ed uno<br />

al primo piano (due numeri civici) del valore catastale di 600 euro il primo e circa 500 euro il<br />

secondo. Entrambi siamo proprietari del 50% dell'abitazione. Chiediamo: 1) é possibile fare un atto<br />

di donazione reciproca per poter risultare proprietari dell’intera abitazione di effettiva residenza di<br />

ciascuno? 2) e è possibile farlo senza rivolgersi ad un notaio? 3) ci si può rivolgere all'Ufficio<br />

dell'Agenzia delle Entrate per la procedura e all'Ufficio Catastale per la trascrizione? Grazie.<br />

R. La donazione é l’atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l'altra<br />

(donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto, presente nel patrimonio, o assumendo<br />

verso la stessa una obbligazione. Con tale atto si realizza un trasferimento patrimoniale a titolo<br />

gratuito. Vista l'importanza di tale atto, la legge richiede la necessità di usare l'atto pubblico<br />

notarile. Come per la successione, anche gli atti di donazione oggi non sono più assoggettati ad<br />

imposta sulle donazioni. A differenza delle successioni, tuttavia, per le donazioni occorre effettuare<br />

una distinzione basata sul rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario. Per gli<br />

atti a titolo gratuito l’esenzione dal pagamento dell’imposta sulle donazioni spetta solo nell’ipotesi<br />

in cui i beneficiari siano: il coniuge; i parenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote); gli altri<br />

parenti fino al quarto grado (zio/nipote; cugini). Le donazioni di beni immobili non sono soggette<br />

ad imposta di donazione, a prescindere dal loro valore, se effettuate a favore: - del coniuge - dei<br />

parenti in linea retta - di altri parenti fino al quarto grado. Le uniche imposte dovute su dette<br />

donazioni sono: - imposta ipotecaria (necessaria per procedere alla trascrizione dell'atto nei<br />

pubblici registri immobiliari), nella misura del 2% del valore dell’immobile; - imposta catastale<br />

(richiesta per la voltura dell’atto), nella misura dell'1% del valore dell’immobile. Quando il<br />

beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate, per l’individuazione delle imposte da<br />

versare, occorre far riferimento al valore dell’immobile. E precisamente: - se detto valore non e'<br />

superiore a 180.759,91 euro (franchigia) sono dovute le sole imposte ipotecaria (2%) e catastale<br />

(1%); - se, invece, e' superiore a 180.759,91 euro, sono dovute, sull’eccedenza, le stesse imposte<br />

previste per gli atti di compravendita (imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale). Nel caso<br />

in cui oggetto di donazione sia un immobile adibito a “prima casa” e il beneficiario sia una delle<br />

persone sopra indicate (coniuge, parenti in linea retta o entro il quarto grado), la legge prevede<br />

un’ulteriore agevolazione consistente nel pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura<br />

fissa (stabilita in 168 euro ciascuna), in luogo di quelle ordinarie (2% e 1%). L’atto di donazione<br />

deve essere registrato presso l’ufficio locale competente dell’Agenzia delle Entrate, vale a dire<br />

quello nel cui ambito territoriale risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione.<br />

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di contattare il n. dell’Agenzia delle Entrate 848.800.444<br />

108


194.<br />

D. Ho ricevuto, congiuntamente alla bolletta della luce, una lettera in cui mi si chiedeva una<br />

dichiarazione dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza - Acea<br />

Electrabel elettricità art. 1 comma 333 Legge n. 311 del 30/12/04. Vorrei sapere se è obbligatorio<br />

inviare tali dati.<br />

R Con la bolletta dei consumi dell’energia elettrica del primo bimestre 2009, Acea Electrabel ha<br />

inviato a tutti i suoi utenti il modulo per la dichiarazione dei dati catastali identificativi<br />

dell’immobile ai sensi dell'Art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30/12/2004. L’obbligatorietà della<br />

comunicazione discende infatti dalla legge finanziaria dell’anno 2005 che il legislatore ha<br />

individuato quale strumento anti - evasione nei confronti di coloro che affittano immobili in nero.<br />

195.<br />

D. Vorrei avere il modulo della domanda per essere incluso nella lista degli scrutatori per le<br />

prossime elezioni politiche nel Comune di …. Grazie<br />

R. In ogni Comune è tenuto un unico albo dei cittadini idonei a svolgere la funzione di scrutatore di<br />

seggio elettorale. L'albo comprende i nominativi dei cittadini che presentano specifica domanda.<br />

Possono essere iscritti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana;<br />

compimento del 18° anno di età; aver assolto l'obbligo scolastico; iscrizione nelle liste elettorali del<br />

Comune; svolgere una professione non ostativa alla funzione di scrutatore.<br />

A norma di legge, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio tutti i dipendenti dei Ministeri<br />

dell'Interno e dei Trasporti, gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, gli ufficiali sanitari ed i<br />

medici condotti, i segretari comunali ed i dipendenti comunali addetti agli uffici elettorali e i<br />

candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.<br />

Iter: nei primi giorni del mese di ottobre di ogni anno, il sindaco con manifesto da affiggere all'Albo<br />

Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, invita i cittadini che desiderano essere iscritti<br />

nell'albo degli scrutatori, a presentare domanda entro il mese di novembre; la domanda, indirizzata<br />

al sindaco, deve essere compilata su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Elettorale.<br />

Nel modulo occorre indicare i dati anagrafici, il titolo di studio posseduto e la professione; scaduti i<br />

tempi di presentazione delle domande, l'ufficio elettorale procede agli accertamenti di legge.<br />

I cittadini idonei sono inseriti nell'albo degli scrutatori di seggio a partire dall'inizio dell'anno<br />

successivo. In caso di mancato accoglimento della richiesta il sindaco notifica agli interessati le<br />

motivazioni; l'albo degli scrutatori è depositato presso l’Ufficio Elettorale per la durata di 15 giorni<br />

ed ogni cittadino può prenderne visione; in caso di consultazioni elettorali e/o referendum la scelta<br />

degli scrutatori sarà effettuata tramite sorteggio dei nominativi contenuti nell'albo. L'iscrizione<br />

rimane in vigore sino a quando il cittadino non rinuncia espressamente con atto scritto o vengono<br />

meno i requisiti per l'iscrizione. La domanda di cancellazione può essere presentata compilando<br />

l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Elettorale, entro il 31 dicembre di ogni anno.<br />

109


196.<br />

D. Non ho ricevuto la tessera sanitaria né mia, né di mia figlia. Come faccio a richiedere il duplicato<br />

se nel frattempo ho cambiato residenza? Devo comunicare il nuovo domicilio? A chi e dove?<br />

Grazie.<br />

R. Se ancora non si è in possesso della tessera, si possono chiedere informazioni sullo stato di<br />

emissione del proprio tesserino collegandosi al sito www.sistemats.it. È possibile anche rivolgersi<br />

muniti di carta d'identità (valida), il tesserino sanitario regionale (cartaceo) e il codice fiscale<br />

(tesserino plastificato verde) presso: l'Unità Sanitaria Locale (ASL) di assistenza. La ASL rilascia<br />

una stampa della tessera sanitaria che certifica il codice fiscale in essa contenuto, ai fini della<br />

compilazione delle ricette per prestazioni specialistiche e farmaceutiche. Il tesserino vero e proprio<br />

sarà recapitato all'indirizzo di residenza nel giro di 15/20 giorni. Qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle<br />

Entrate che procede alla richiesta del duplicato qualora la tessera sia stata emessa ma non recapitata;<br />

se invece non è stata mai emessa è necessario recarsi presso la propria ASL.<br />

Per avere maggiori dettagli è comunque sempre possibile rivolgersi al numero verde 800.030.070.<br />

Le inviamo inoltre di seguito il link alla pagina del sito internet dove potrà trovare le informazioni<br />

relative alla richiesta che ci ha inoltrato:<br />

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Servizi/Codice+fiscale+-<br />

+tessera+sanitaria/tessera+sanitaria+faq2/<br />

197.<br />

D. Chiamo per conto di un’amica, insegnante tedesca, attualmente in Germania che ha necessità di<br />

trasferirsi in Italia per un periodo di circa quattro mesi. La mia amica sta percependo un sussidio di<br />

disoccupazione a carico dello Stato Tedesco quindi avrebbe necessità di sapere se durante la<br />

permanenza in Italia continuerà a percepire tale sussidio. In caso di risposta affermativa, ci sono, e<br />

se si quali, condizioni e vincoli per continuare a percepire tale sussidio in Italia? Esiste una<br />

disposizione dell'Unione europea che garantisce il sussidio anche in Italia?<br />

R. In determinate circostanze, i disoccupati possono continuare a ricevere il sussidio di<br />

disoccupazione mentre cercano lavoro in un altro paese dell'UE. Affinché la ricerca di un lavoro<br />

all'estero non si trasformi in una vacanza pagata, l'interessato deve osservare scrupolosamente una<br />

serie di disposizioni. Prima di andare a cercare lavoro in un altro Stato membro dell'Ue occorre<br />

essere disoccupati da almeno quattro settimane. Durante questo periodo, è necessario contattare<br />

l'ufficio di collocamento e dichiarare la propria intenzione di cercare lavoro in un altro Stato<br />

membro. L'ufficio di collocamento rilascia un modulo (E 303), che deve essere presentato alle<br />

autorità competenti per il collocamento nello Stato membro dove si intende trovare lavoro, entro<br />

sette giorni dall’arrivo sul posto. A quel punto, l'ufficio di collocamento del paese ospitante<br />

provvede a versare il sussidio di disoccupazione mentre si cerca lavoro. Questo ufficio funziona<br />

però soltanto come «sportello», poiché il diritto all'indennità di disoccupazione vale esclusivamente<br />

nei confronti delle autorità del paese di provenienza: questo significa che il cittadino continuerà a<br />

ricevere il sussidio secondo le norme e le tariffe vigenti nel paese di provenienza. In alcuni Stati,<br />

gli uffici di collocamento pagano il sussidio ai disoccupati in cerca di lavoro all'estero per un<br />

periodo massimo di tre mesi. Più precisamente, chi è in cerca di lavoro è tenuto a iscriversi<br />

nuovamente presso l'ufficio di collocamento nel paese d'origine prima della scadenza dei tre mesi. È<br />

110


necessario rispettare, a tutti i costi, questa scadenza per non perdere il diritto all'indennità anche nel<br />

proprio paese. E' importante notare che, se non si è in grado di trovare un lavoro entro 3 mesi, si<br />

continua a percepire l'indennità di disoccupazione solo in caso di rientro nel Paese che la versava<br />

prima della fine del periodo di 3 mesi. Si ha diritto al pagamento di 3 mesi una sola volta tra due<br />

periodi di occupazione.<br />

Per ulteriori indicazioni consulti il seguente link istituzionale:<br />

http://ec.europa.eu/youreurope/nav/it/citizens/services/eu-guide/rights/rights_it.pdf<br />

198.<br />

D. Sono un dipendente del Ministero della Difesa a tempo part-time (27 ore settimanali) e vorrei<br />

svolgere una seconda attività come operatore shatsu e sono già titolare di un attestato di<br />

massaggiatore sportivo. Posso praticare una seconda attività lavorativa? A chi posso rivolgermi per<br />

avere informazioni dettagliate circa le attività che posso svolgere?<br />

R. L'articolo 1, comma 58 della legge 23/12/1996 n. 662, prevede per il dipendente pubblico a<br />

regime orario part-time (50% di quello pieno), la possibilità di svolgere anche altra attività<br />

lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi<br />

professionali, con la sola eccezione della presenza di un conflitto di interessi con la specifica attività<br />

di servizio svolta. In tutti gli altri casi (rapporto a tempo pieno o part-time superiore al 50%) è<br />

ribadito il divieto di svolgimento di qualsiasi ulteriore attività di lavoro subordinato o autonomo,<br />

fatti salvi i casi di attività autorizzabili. Infatti, la violazione del divieto di svolgere altra attività per<br />

il dipendente a tempo pieno o con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50% costituisce<br />

giusta causa di licenziamento, ai sensi dell’articolo 1 c.61 Legge 662/96.<br />

199.<br />

D. Sono attualmente precario al Comune di … (LSU). Finalmente dopo tanti anni a breve verrò<br />

chiamato a firmare un contratto, essendo vincitore di uno dei tanti concorsi che il Comune ha creato<br />

per stabilizzare noi lavoratori socialmente utili. Ma ecco il quesito: il Comune richiede, per la firma<br />

del contratto, il certificato di sana e robusta costituzione fisica. Giorni fa mi sono recato all'ASL e<br />

mi è stato risposto che in quanto invalido non mi si può rilasciare il certificato. Tra l'altro facendo<br />

una ricerca su internet scopro che la Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 all'articolo sotto indicato che<br />

riporto testualmente: Art. 1 “Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la<br />

certificazione di sana e robusta costituzione fisica”. Ora se non capisco male, dovrei essere<br />

esonerato dal presentare il succitato certificato. Perché il Comune non si attiene a questa Legge?<br />

Possibile che non ci sia nulla da fare? e soprattutto perché questa Legge non può ritenersi<br />

applicabile? Cordiali saluti<br />

R. La Circolare Ministeriale - Ministero per la <strong>Funzione</strong> <strong>Pubblica</strong> - 26 Giugno 1992, n.<br />

90543/7/488. avente ad oggetto: "Applicazione degli articoli 22 e 33 della legge quadro per<br />

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n.<br />

104). Criteri illustrativi, con riferimento all’art. 22 della legge n. 104 citata, stabilisce che "Ai fini<br />

dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta<br />

costituzione fisica". Per i portatori di handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 4 della L. 104 /1992,<br />

non sarebbe fondatamente prospettabile una valutazione medico - legale sulla "sana e robusta<br />

111


costituzione fisica". La presenza dell'handicap contraddice invero alla sana e robusta costituzione.<br />

Tuttavia, l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 dispone nel senso<br />

dell'idoneità fisica, quale presupposto per l'assunzione all'impiego. Tale idoneità costituisce un<br />

requisito eterogeneo rispetto a quello della sana e robusta costituzione. Quindi è fuori di dubbio che<br />

anche per le stesse persone "handicappate" non possa prescindersi - ai fini del loro accesso ai<br />

pubblici impieghi - dal possesso del requisito generale dell'idoneità all'impiego prescritto dal<br />

predetto art. 2, compatibilmente - si intende - con la natura dell'handicap. Questa affermazione è<br />

deducibile anche dall'art. 19 della legge n. 104, che affronta il problema degli handicappati psichici.<br />

Tali disposizioni sono valide anche con riferimento ai disabili di cui alla art. 1 della Legge n.<br />

68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" che, all’art. 16, stabilisce che, fatti salvi i<br />

requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il<br />

requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego. Gli<br />

accertamenti relativi alle condizioni di disabilità di cui alle legge n. 68/1999 e di handicap a valere<br />

sulla L. 104/1999 sono effettuati dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,<br />

n. 104, ossia dalle unità sanitarie locali mediante le stesse Commissioni mediche deputate al<br />

riconoscimento dell’invalidità civile (art. 1 Legge 15 ottobre 1990, n. 295). Si aggiunga infine, che,<br />

a valere sulla L.104/1999, art. 33, nel solo caso di assunzione in enti pubblici la persona con<br />

un’invalidità riconosciuta superiore al 66% o con determinate minorazioni (Legge n. 648/1950), ha<br />

diritto di precedenza nell’assegnazione della sede di lavoro e in caso di richiesta di trasferimento,<br />

nell’ambito della medesima amministrazione o ente di appartenenza.<br />

200.<br />

D. Buongiorno, ho due quesiti da porre. Dopo aver vinto un concorso, ho avuto un contratto da<br />

ricercatore a tempo determinato presso un’Università statale della durata di due anni. Al termine dei<br />

due anni, il mio contratto è stato rinnovato per ulteriori due anni. Faccio presente che, al contrario di<br />

quanto previsto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 368/2001, non c’è stata alcuna<br />

interruzione dell’attività lavorativa nella successione dei due contratti. Pertanto, in base al suddetto<br />

articolo, il secondo contratto si dovrebbe considerare a tempo indeterminato. Volevo chiedere se<br />

tale articolo si applica, oltre che nel privato, anche alle amministrazioni pubbliche come<br />

l’Università. La mia seconda domanda riguarda la buonuscita maturata con il contratto a tempo<br />

determinato. L’amministrazione mi ha chiesto se preferisco che mi venga versata subito oppure al<br />

momento di andare in pensione. Faccio presente che al termine del suddetto contratto presso<br />

l'Università, andrò a lavorare alle dipendenze di un privato. Quali sono i vantaggi nell'attendere che<br />

la liquidazione avvenga al momento del pensionamento? Grazie molte e cordiali saluti.<br />

R. Rispetto al primo quesito si sottolinea che, per costante giurisprudenza, avvalorata<br />

dall'orientamento della Corte Costituzionale, non si applica al pubblico impiego la conversione<br />

automatica del rapporto di lavoro da determinato a indeterminato. Per quanto attiene al secondo<br />

quesito, la scelta tra l'accantonamento della quota di liquidazione già maturata per l'attività<br />

lavorativa svolta presso il precedente datore di lavoro o la disponibilità immediata della somma già<br />

maturata è una scelta di convenienza economica che spetta al singolo lavoratore. Il vantaggio<br />

dell'accantonamento è che sulla somma accantonata possono maturare gli interessi di legge.<br />

112


201.<br />

D. Sono invalida civile al 47% ho fatto domanda di aggravamento e domanda per L.104/92, ho<br />

passato la visita a gennaio 2009. Sono stata licenziata a febbraio per inidoneità al lavoro dopo aver<br />

passato visita medico competente aziendale. Non ero stata assunta come invalida circa 15 anni fa.<br />

Ho fatto ricorso alla ASL, che mi ha dichiarata, al contrario dell’azienda, idonea alle mansioni<br />

svolte con limitazione di non sollevare o spostare pesi. Premetto che dove lavoravo era un … con<br />

… dipendenti quindi penso una collocazione per il mio stato di salute, poteva essere trovata. Sto<br />

attualmente in causa con l'azienda con procedura ordinaria. Ho ricevuto una raccomandata<br />

dell’ASL solo per quanto riguarda la L.104 in cui si esplicita che “l’handicap- rientra tra i requisiti<br />

previsti art. 3, comma1della L.104/1992” . Mi sono iscritta nelle liste di collocamento per invalidi.<br />

Voglio sapere cosa mi spetta in seguito al riconoscimento di invalidità ai sensi della L. 104<br />

assegnatami dalla ASL? Di quali vantaggi posso usufruire, visto che già ho un invalidità ed aspetto<br />

risposta dell'aggravamento.<br />

R. Allo stato attuale, almeno fino a quando non Le sarà riconosciuto l'aggravamento, né l'invalidità<br />

con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/1971),<br />

né lo stato di handicap (art. 3 comma 1, Legge 104/1992) le fanno acquisire diritto a provvidenze<br />

economiche (pensioni, assegni, indennità per invalidità civile). Perché si possa godere delle<br />

agevolazioni lavorative previste dalla legge 104/92 è necessario essere in possesso del certificato di<br />

handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Il verbale di cui<br />

è in possesso non consente di accedere a questi benefici in quanto non è riconosciuta la<br />

connotazione di gravità. Riguardo invece alla Sua invalidità, deve attendere che la Commissione<br />

della ASL si pronunci sulla richiesta di aggravamento perché con l'accertamento della riduzione<br />

della capacità lavorativa a due terzi (67%), per esempio, è possibile ottenere il diritto all'assegno<br />

mensile di assistenza ad alcune condizioni previste dalla normativa vigente tra cui il reddito annuo.<br />

202.<br />

D. Sono un pensionato dal gennaio 2002 con 37 anni di servizio prestato presso …. Da gennaio c.a.<br />

è possibile secondo la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 beneficiare della cumulabilità del reddito.<br />

Mi è stato offerto di effettuare occasionalmente un lavoro a chiamata e vorrei regolarizzare tale<br />

posizione. Posso quindi iniziare tale attività e beneficiare del cumulo del reddito senza essere<br />

penalizzato con tagli alla pensione o addirittura alla sospensione della stessa?<br />

R. L’art. 19 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella Legge 6<br />

agosto 2008, n. 133/2008, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la totale cumulabilità delle<br />

pensioni dirette di anzianità e di vecchiaia con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. In<br />

particolare l'utente pensionato INPDAP può consultare la Nota operativa n. 45/2008 che ha fornito<br />

specifiche informazioni in merito alle novità statuite con la norma in esame.<br />

203.<br />

D. A quale Ente o Ospedale mi posso rivolgere nella città di … per sottopormi all'esame seguente:<br />

dosaggio Gastrinemia e Pepsinogeno. Il servizio di prenotazione dell'ASL … non mi è stato di<br />

aiuto, mi è stato risposto che tali esami non sono esami prenotabili.<br />

113


R Per gli esami di laboratorio che deve effettuare, si può rivolgere all'Ospedale … di Milano. Non<br />

vi è necessità di prenotare, come Le hanno detto al numero verde contattato, ma è sufficiente recarsi<br />

presso il Centro Prelievi dell'ospedale (Padiglione 4 – Medicina di Laboratorio), portando la<br />

richiesta del medico e la tessera sanitaria. Ritirerà un numero progressivo assegnato in base<br />

all'ordine di arrivo e verrà chiamata per l'accettazione e il pagamento (previsto in contanti o con il<br />

bancomat). I prelievi vengono effettuati dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.00. Per<br />

informazioni potrà chiamare il Centro prelievi (tel. … dal lunedì al venerdì 10.00-12.00 e 13.00-<br />

15.00). Fanno riferimento all'Ospedale … alcuni laboratori accreditati SSN … Questo elenco è a<br />

solo titolo esemplificativo, in quanto, presso le altre aziende ospedaliere della città di …, senz'altro<br />

vi sono laboratori di analisi che prestano i medesimi servizi con simili orari di apertura al pubblico.<br />

Al riguardo si faccia consigliare anche dal Suo medico di fiducia. In generale, qualora Lei avesse<br />

necessità in futuro di prenotare una visita o un esame (non un'analisi che non necessiti<br />

prenotazione), oltre che il numero verde che Lei già conosce, esiste il numero del CUP per la<br />

Regione … (tel. … in servizio dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.30). Cordiali saluti.<br />

B) <strong>Casi</strong> risolti attraverso un contatto diretto con l’Amministrazione<br />

competente<br />

Si tratta di casi nei quali Linea Amica, in una logica di accompagnamento del cittadino nel rapporto<br />

con la PA, ha contattato l’Amministrazione competente al fine di ottenere informazioni che ha poi<br />

fornito al cittadino stesso. Vediamo alcuni esempi.<br />

1.<br />

D. Oltre un mese fa ho fatto richiesta di allaccio dell'acqua per la mia abitazione in cui è presente<br />

una persona trapiantata con gravi disagi. Ho pagato 110 euro di tassa per allaccio, ma nulla è<br />

avvenuto.<br />

R. Il disservizio è stato segnalato al Capo di Gabinetto del Sindaco che ha assicurato che<br />

provvederanno a sollecitare immediatamente la Società. Il cliente ha ricontattato Linea Amica per<br />

informarci, con soddisfazione, che interverranno in giornata.<br />

2.<br />

D. Richiedo un intervento di Linea Amica per "sbloccare" la situazione del pagamento dei<br />

contributi per l'affitto che il Comune di … non eroga dal 2007. Ho fatto regolare domanda e sono in<br />

graduatoria; ho provato ad informarmi presso l'URP del Comune ma non ho avuto risposte<br />

esaustive (anzi sono inefficienti e per niente gentili); mi sono informato presso il settore per materia<br />

della Regione dove mi hanno detto che hanno stanziato i relativi fondi e che dunque è il Comune ad<br />

essere inadempiente. Avendo in atto una procedura di sfratto chiedo con urgenza un Vostro<br />

intervento non ritenendo giusto che per inefficienze delle pubbliche amministrazioni debba essere<br />

sempre il cittadino a dover pagare.<br />

114


R. Il settore politiche sociali, ufficio contributo affitti del Comune, riferisce che per quanto riguarda<br />

l’anno 2007 hanno avviato le pratiche di pagamento, mentre per l’anno 2008 si apprestano a fare i<br />

controlli sulla graduatoria definitiva. Contattato il cittadino al quale è stato riferito quanto detto<br />

dall’ufficio preposto e fornito il numero al quale può richiedere direttamente maggiori informazioni.<br />

3.<br />

D. Ho fatto richiesta per il bonus casa nel 2008 per l’anno 2007 e non ha avuto alcuna notizia.<br />

Vorrei sapere se sarà erogato e quando.<br />

R. L’Ufficio Politiche Abitative del Comune dopo avere verificato la situazione ci comunica che il<br />

cliente risulta in graduatoria con … punti. Attualmente la graduatoria è ancora provvisoria in quanto<br />

i termini per fare opposizione a tale graduatoria sono aperti fino al 30 settembre prossimo. Pertanto<br />

è stato fornito al cliente il numero a cui rivolgersi per avere informazioni sulla graduatoria<br />

definitiva che sarà disponibile verso la fine di ottobre.<br />

4.<br />

D. Vi contatto per un problema che si è verificato con l'ufficio ICI del Comune di … Dopo la morte<br />

di mio suocero è stata fatta la successione e l'appartamento è stato diviso tra i 3 figli nella quota di<br />

1/16 ciascuno. L’'ufficio ICI del Comune ha erroneamente assegnato ai tre figli anche le altri parti<br />

della casa del suocero.<br />

R. Contattato l'ufficio tributi del Comune … è stato riferito al cittadino che deve presentare l'atto di<br />

successione e la visura catastale storica; sarà, poi, direttamente l'ufficio ad annullare l'ingiunzione di<br />

pagamento ICI calcolata sull'intero stabile.<br />

5.<br />

D. Ho ordinato in Nuova Zelanda un integratore fotoprotettore, "Heliocare" (venduto anche in<br />

Italia), dal 1 luglio 2009 Risulta in giacenza presso la dogana di …, presso Poste Italiane. La<br />

dogana mi ha richiesto varie informazioni sul prodotto che ho fornito, ma nonostante ciò il prodotto<br />

resta in dogana e non mi viene consegnato. Ho contattato il Call Center di Poste Italiane che mi ha<br />

rimandato alla dogana della quale mi forniscono un numero. Ho chiamato e mi hanno comunicato<br />

che la dogana citata non esiste più da tempo. Ho anche contattato l’ufficio della dogana, ma<br />

rimanda al Call Center di Poste Italiane e dagli operatori non riesco ad ottenere nessuna risposta sul<br />

perché il prodotto è ancora bloccato. Cosa devo fare?<br />

R. Dal Contact Center Dogane Poste, riferiscono che, dopo il sollecito già effettuato e a seguito<br />

delle informazioni già fornite alla dogana, si è in attesa della firma sul documento unico di uscita. Il<br />

prodotto dovrebbe pervenire alla cliente per il 18 agosto. Si forniscono i riferimenti telefonici ai<br />

quali rivolgersi per avere eventuali aggiornamenti.<br />

115


6.<br />

D. Sono italiano e divorziato da diversi anni. Voglio sposare la mia compagna etiope che vive in<br />

Etiopia. Quali certificati debbo chiedere al mio Comune di residenza? Posso contrarre matrimonio<br />

con rito ortodosso? Dopo quanto tempo dal matrimonio la mia compagna può venire a vivere con<br />

me in Italia? Cosa debbo portare in Ambasciata per registrare il mio avvenuto matrimonio? Grazie.<br />

R. L’Ambasciata Etiope ci ha comunicato che è sufficiente presentare presso la loro sede il<br />

certificato di stato libero rilasciato dal Comune di residenza e legalizzato dalla Prefettura. I loro<br />

uffici si trovano in Via Andrea Vesalio, 16-18, Roma e sono aperti dal lunedì al venerdì la mattina<br />

dalle 09:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00. Si forniscono i riferimenti telefonici<br />

per eventuali ulteriori informazioni.<br />

7.<br />

D. Chiamo per il permesso di soggiorno del mio badante indiano regolarmente impiegato da me.<br />

Sono invalido ed ho necessità che il mio badante acquisisca il permesso di soggiorno. La prima<br />

richiesta per il permesso di soggiorno è stata fatta ad ottobre del 2008, plico spedito con mezzo<br />

raccomandata. Non avendo alcun riscontro il mio badante ha fatto una seconda richiesta a luglio<br />

2009 presso Sportello Amico delle poste di … con pagamento di altri 50 €. Tutti e due i plichi sono<br />

stati trasmessi al CSA - Questura di Roma. Ho contattato la Questura per conto del mio badante ed<br />

hanno affermato di non aver ricevuto nulla, affermando al contempo che è colpa delle poste; al<br />

contrario le poste affermano che è un problema della Questura. E’ possibile capire dove sono finite<br />

le pratiche per il permesso di soggiorno?<br />

R. L’operatrice del contact center che fornisce informazioni sullo stato di avanzamento delle<br />

richieste di rilascio e rinnovo dei documenti di soggiorno, riferisce che, da una ricerca effettuata nel<br />

database, la prima istanza presentata nel 2008 risulta utenza non valida; la seconda istanza<br />

presentata a luglio 2009 risulta accettata direttamente dall'ufficio postale e allo sportello avrebbero<br />

dovuto comunicargli la data di convocazione presso la Questura territorialmente competente. Dal<br />

momento che si sono riscontrate anomalie ed in mancanza di una notifica di convocazione,<br />

l'operatrice ha effettuato una segnalazione direttamente al CSA della Questura di Roma, per avere<br />

chiarimenti in merito. L'operatrice, riferisce inoltre che il cittadino potrà ricontattarli tra 20 giorni<br />

per avere informazioni sullo stato della sua pratica.<br />

8.<br />

D. Scrivo per un problema con il Comune di …. Sono proprietario di due loculi cimiteriali venduti<br />

dal Comune prima del 1975 e per questo di mia proprietà (come da documento comunale in mio<br />

possesso). Ora, li volevo vendere e, l'ufficio cimiteriale, mi dice che non posso venderli a privati,<br />

essendo beni demaniali ma devo venderli solo a chi me li ha venduti, cioè allo stesso Comune.<br />

Trovano la mia disponibilità e mi viene offerto euro 1.500 a loculo; dopo aver fatto tutte le richieste<br />

dovute in carta bollata mi viene detto che non possono acquistare perché non hanno uno Statuto e<br />

anche perché il Comune non ha i 3.000 euro da darmi. Ora vi chiedo: visto che da quasi 30 anni non<br />

abito più in quel Comune e mi vorrei trasferire all'estero, come posso fare per riuscire a vendere (o<br />

al Comune o a privati)? I loculi li ho ereditati dai miei genitori.<br />

116


R. Da nostri contatti con gli Uffici preposti del Comune è emerso che il Regolamento Cimiteriale<br />

esiste e che la procedura è gestita da un ufficio ad hoc incardinato presso l'U.O. Affari Generali.<br />

Pertanto, per i necessari approfondimenti del caso, poiché il Comune dispone di n. 3 cimiteri<br />

comunali in cui sussistono anche della parti private, e per dare seguito alla procedura di<br />

retrocessione al Comune, deve rivolgersi all'Ufficio Contratti Cimiteriali. Si forniscono al cliente i<br />

riferimenti ai quali rivolgersi.<br />

9.<br />

D. Chiamo perché nel mio palazzo c'è un forno con amianto al piano terreno. Ho chiamato l’ASL<br />

competente che ha incaricato una ditta di esaminare questo problema. Alla fine l’ASL ha affermato<br />

che è un problema di competenza del Comune. Mi sono recato al Comune che ha incaricato un’altra<br />

ditta di fare un controllo dal quale è emerso che non c’è alcun rischio. Non sono convinto della<br />

risposta ricevuta e non voglio morire di amianto.<br />

R. Il Responsabile dell'U.O. Atmosfera e Agenti fisici del D.A.P. dell'ARPA, contattato da Linea<br />

Amica, si è dichiarato disponibile a verificare il problema e la procedura seguita dal Comune. Si è<br />

invitato il cliente a inviargli via fax l'eventuale documentazione.<br />

10.<br />

D. Ho un problema con una mia vicina di casa. La signora da un pò di tempo lascia fuori del suo<br />

balcone il mangime per i piccioni. Oltre me, anche gli altri condomini sono sommersi dagli<br />

escrementi degli uccelli e dai topi. Ci siamo così rivolti al Comune che ci ha indirizzato all'Unità<br />

Operativa Veterinaria - Servizio e Tutela degli Animali. Questa unità ci ha rimandato all'Unità<br />

Operativa dell'ASL che non ha preso provvedimenti. Non so più a chi rivolgermi, ho due bimbi<br />

piccoli e temo infezioni e malattie.<br />

R. Il servizio Tutela della Salute del <strong>Dipartimento</strong> Autonomo Ambiente - Tutela della Salute,<br />

riferisce che il Comune, con delibera di Giunta, ha autorizzato il Dirigente del Servizio ad<br />

acquistare, d’urgenza, 110 confezioni di farmaci occorrenti per la sterilizzazione farmacologica dei<br />

colombi nei siti pubblici individuati dai Servizi Veterinari dell'ASL a più alta incidenza e rischio.<br />

Inoltre, l'ordinanza di febbraio 2009 dispone il divieto di dare da mangiare ai piccioni, proprio in<br />

virtù del provvedimento adottato. E' possibile chiedere una copia dell'ordinanza all'URP del<br />

Comune. All'Ufficio Relazioni con il Pubblico è possibile presentare reclami, segnalazioni,<br />

suggerimenti, informazioni sullo stato dei procedimenti; richieste di copia o visione di atti ed è<br />

inoltre possibile consultare il bollettino comunale.<br />

11.<br />

D. Nel paese in cui abito il servizio idrico è irregolare: l'acqua viene erogata ogni 2 giorni e quando<br />

arriva ha un flusso insufficiente a poter essere adeguatamente utilizzata da tutti i cittadini. Abbiamo<br />

dovuto provvedere già per 3 volte consecutive a comprare l'acqua privatamente e mi sono già<br />

rivolta al Comune per segnalare il disservizio, ma al Comune mi hanno risposto di rivolgersi<br />

direttamente al gestore. Mi sono rivolta al gestore, ma nulla è cambiato.<br />

117


R. Il funzionario del gestore del servizio idrico integrato della Provincia, contattato da Linea<br />

Amica, riferisce di essere a conoscenza del problema relativo al servizio di erogazione dell'acqua<br />

potabile nella zona in cui abita la cliente, dovuto all'otturazione delle tubature principali, che<br />

riempiendosi d'aria riducono la portata del flusso, provocando, tra l'altro, la rottura delle condotte<br />

idriche periferiche. Assicura che nel giro di 1 ora, un tecnico si recherà sul posto per verificare<br />

l'entità del problema ed eventualmente prevedere un intervento mirato alla riparazione delle<br />

tubature danneggiate dal calcare.<br />

12.<br />

D. Sono laureata in Scienze Politiche (triennale) e sono iscritta al corso di Laurea Magistrale in<br />

Relazioni Internazionali. In base alla nuova istituzione dei Tirocini Formativi Abilitanti, che<br />

prevedono la possibilità di insegnare con il possesso di laurea magistrale, c'è, quindi, per me, la<br />

possibilità di intraprendere la professione di insegnante? Come devo fare? Si tratta di un<br />

provvedimento provvisorio? Questi corsi saranno istituiti in tutte le università italiane? Come<br />

scegliere la materia nella quale indirizzarsi? Anticipatamente grazie.<br />

R. Il funzionario competente del MIUR, contattato da Linea Amica, ha spiegato che i tirocini<br />

formativi abilitanti sono previsti da un regolamento che è ancora in attesa della firma definitiva.<br />

Solo dopo la sua approvazione definitiva sarà possibile conoscere dettagli e condizioni dell'istituto.<br />

13.<br />

D. Chiamo per mia moglie, invalida civile con accompagno. Il medico di base le ha ordinato, a<br />

giugno, una esame eco-tiroide. Mi sono rivolto prima alla farmacia, ma la prenotazione era chiusa.<br />

Per cui mi sono rivolto alla ASL di appartenenza per prenotare la visita, ma non mi accettano la<br />

prenotazione perché sono chiuse in quanto con le prenotazioni sono completi fino a dicembre. Ho<br />

chiesto di ottenere la prenotazione anche per gennaio o per quando sarà possibile ma mi hanno<br />

negato questa possibilità. Come posso fare?<br />

R. L’operatore del Poliambulatorio, contattato da Linea Amica, ha confermato che le prenotazioni<br />

nella struttura indicata sono chiuse e i primi posti disponibili sono nel 2010. È tuttavia possibile<br />

svolgere la visita presso una struttura diversa da quella indicata nel mese di settembre. Ha inoltre<br />

suggerito di verificare, con il medico curante, se la visita ha carattere d'urgenza, qualora così fosse è<br />

infatti possibile fare l'esame entro le 24 ore.<br />

14.<br />

D. Vorrei conoscere l'adeguamento ISTAT che mi spetta per la liquidazione da ottenere a seguito di<br />

contagio di epatite C tramite trasfusione ai sensi della legge 210/92 dal Ministero dell'Economia e<br />

Finanze. Sono passati 5 mesi dalla mia richiesta è stata fatta ad aprile e ancora non ho ottenuto la<br />

liquidazione. Il mio avvocato mi ha riferito che avrei dovuto ricevere la liquidazione dopo 60<br />

giorni, ma non è stato così.<br />

R. Il funzionario del Ministero della Salute ci ha spiegato che l’indennizzo viene calcolato in base<br />

al tasso di inflazione programmato, come previsto dalla Legge 210/92; pertanto, salvo espressa<br />

118


condanna da parte del Giudice al pagamento di una somma maggiore, l’importo indicato alla cliente<br />

risulta essere corretto, nonché corrispondente a quello ricevuto da tutti coloro i quali hanno<br />

presentato analogo ricorso. E’ possibile che alla richiedente risulti un diverso importo a causa di un<br />

calcolo sbagliato dell’indennizzo, effettuato sulla base del tasso di inflazione reale e non su quello<br />

programmato. Con riferimento all’iter della pratica, risulta che si sia verificato un problema in<br />

merito alla documentazione relativa alla pratica di indennizzo; il Ministero dell’Economia e delle<br />

Finanze non ha dunque ordinato il pagamento della somma dovuta ma, con osservazione dell’11<br />

agosto, ha mandato la pratica al Ministero della Salute per integrazioni. Dal Ministero della Salute<br />

ci è stato assicurato che le integrazioni verranno apportate nel più breve tempo possibile e la pratica<br />

verrà inoltrata con procedura di urgenza al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la<br />

liquidazione della somma dovuta.<br />

15.<br />

D. Per un errore dell’Istituto scolastico dove presto servizio sto pagando dall'inizio dell'anno<br />

l’addizionale comunale al Comune dove non ho mai abitato, risiedendo in un altro Comune. Ho<br />

fatto correggere il domicilio da due mesi, ma continuo a trovare la trattenuta in busta paga. Come<br />

posso fare per sistemare tutto ed ottenere il rimborso senza ricorrere a vie legali?<br />

R. Il <strong>Dipartimento</strong> Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dopo aver verificato i<br />

dati della cliente ha rettificato l’errore. Per il rimborso, non essendo di loro pertinenza, riferisce che<br />

la cliente può richiederlo attraverso la prossima dichiarazione dei redditi.<br />

16.<br />

D. Mio figlio ha finito scuola a giugno 2007. Dopo un anno sono andata a ritirare il diploma e mi<br />

hanno detto che successivamente mi avrebbero dato il certificato integrativo. Nonostante le<br />

innumerevoli sollecitazioni ad oggi non me l’hanno dato, mentre tutti i compagni di classe di mio<br />

figlio l’hanno ricevuto. Come posso fare?<br />

R. Linea Amica ha contattato il Dirigente amministrativo dell'Ufficio Didattica che ha comunicato<br />

che il certificato integrativo è pronto e può ritirarlo presso la scuola domani dalle 10.30 alle 12.00 e<br />

lunedì pomeriggio dalle 13.00 alle 14.30.<br />

17.<br />

D. Sono andato in pensione a maggio 2006 prendendo la liquidazione provvisoria e ora dovrei avere<br />

la riliquidazione degli scatti e del nuovo livello che aspetto da 5- 6 anni come Capo Coordinatore,<br />

ma mi hanno detto che i tempi sono lunghi. Ho telefonato e non rispondono mai; sono andato di<br />

persona ma non mi hanno risolto il problema. Chiedo, pertanto un intervento di Linea Amica<br />

R. Inviato il quesito a INPDAP che ci riferisce di aver contattato il pensionato al quale è stato fatto<br />

presente che la riliquidazione della buonuscita è stata effettuata in data 6/4/2009 ed accreditata sul<br />

suo conto corrente. Si è anche spiegato che la stessa è stata pagata sulla base del maggior stipendio<br />

comunicato dall'Amministrazione di appartenenza e che se ha contestazioni da fare su tale<br />

ammontare (dello stipendio) deve rivolgerle a quest'ultima.<br />

119


18.<br />

D. Ho un appezzamento di terreno di 4000mq che il Comune di … (in provincia di Bergamo) ha<br />

dichiarato non edificabile per circa 40 anni perché sarebbe stato urbanizzato. Ma nel giro dei 40<br />

anni le opere pubbliche sul suo terreno non sono state realizzate. Il Comune mi aveva inoltre<br />

comunicato di voler acquistare il mio terreno ma sono ormai anni che non dà una notifica certa.<br />

Vorrei sapere cosa fare dal momento che il Comune non mi dà nessuna comunicazione, né edifica<br />

opere pubbliche, né acquista il mio terreno come mi aveva comunicato.<br />

R. L’Ufficio tecnico del Comune riferisce che il PGT - Piano del Governo del Territorio, sarà<br />

approvato entro la fine dell'anno; al momento sono in corso i tavoli tecnici di discussione relativi<br />

alla definizione degli ambiti di trasformazione d'uso del suolo e di eventuali richieste di acquisto da<br />

parte del Comune di terreni privati. I cittadini saranno in ogni caso avvisati per tempo, o<br />

telefonicamente, oppure mediante affissione nella casa comunale.<br />

Per ulteriori informazioni è possibile ricontattare verso metà ottobre l'ufficio tecnico (tel...)<br />

19.<br />

D. Ho una figlia che vive in Inghilterra. Ho fatto istanza in nome di mia figlia all'Ufficio Anagrafe<br />

del Comune per fare riconoscere i due cognomi di mia nipote. La richiesta é stata inoltrata dalla<br />

Prefettura nell'ottobre 2007 al Ministero dell'Interno. Cosa posso fare?<br />

R. Linea Amica ha contattato l'Ufficio preposto della Direzione Centrale per i Servizi Demografici,<br />

del Ministero dell'Interno. È stato riferito che il Decreto di aggiunta del cognome materno a quello<br />

paterno è stato firmato e dovrebbe essere inviato nei prossimi giorni.<br />

20.<br />

D. Sono vedova e percepisco una pensione di reversibilità di 400 euro, ho un prestito da estinguere<br />

ed ho perso il lavoro. Quando ho venduto la casa sono stata vittima di una truffa per la quale è in<br />

corso una causa che comporta ulteriori spese. Mi sono rivolta al Comune di … (Messina) e mi è<br />

stato detto che mi avrebbero messo in contatto con la Regione Siciliana per richiedere un sussidio,<br />

cosa che non è avvenuta. Mi sono rivolta anche alla Prefettura di Messina che mi ha consigliato di<br />

"scrivere al Presidente della Repubblica". Potete aiutarmi?<br />

R. Linea Amica ha contattato il Comune. Il Sindaco ha confermato che stanno erogando un<br />

contributo straordinario di € 250,00, una tantum, alla cittadina.<br />

Per quanto concerne invece il contributo straordinario l'Assessorato alla Famiglia della Regione<br />

Siciliana ha ricevuto la richiesta in ritardo ed i relativi fondi sono terminati. Pertanto hanno<br />

consigliato alla cliente di presentare una nuova istanza. In merito a tale nuova istanza il Comune<br />

provvederà a contattare direttamente il <strong>Dipartimento</strong> Regionale per verificare le modalità di<br />

presentazione, ma occorre attendere prima il diniego da parte del <strong>Dipartimento</strong> regionale in merito<br />

alla richiesta già inoltrata.<br />

120


21.<br />

D. Un'amica brasiliana sposata regolarmente con un italiano (matrimonio già depositato al Comune<br />

di residenza italiano a marzo 2009) necessita della ricevuta di richiesta del visto per familiare al<br />

seguito di cittadino italiano (essendo la moglie) depositato in Consolato Italiano (richiesto a marzo<br />

2009) da parte del Consolato Italiano in Brasile (che non ha rilasciato nessuna ricevuta appunto del<br />

deposito della richiesta avvenuta dal marito stesso) e di avere anche il suo passaporto (brasiliano)<br />

ritiratole al momento della richiesta del visto. Come potete aiutarla?<br />

R. Il Ministero degli Affari Esteri, contattato da Linea Amica, riferisce che, data la difficoltà di<br />

comunicare direttamente con le sedi diplomatiche all'estero, è preferibile ricevere dal marito della<br />

cittadina brasiliana, una richiesta di informazioni e sollecito della domanda di visto della moglie,<br />

fornendo i dati anagrafici, la motivazione del contatto e segnalando l'anomalia riscontrata nel caso<br />

in esame. La segnalazione può essere effettuata utilizzando il format presente nella sezione contatti<br />

del sito web del Ministero Affari Esteri, disponibile al seguente link:<br />

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Sportello_Info/DomandeFrequenti/FAQRic<br />

hiestaInfo.htm<br />

22.<br />

D. Il giorno 04/08/2004 ho ritirato il verbale inviatomi dalla Polizia Municipale inerente ad una<br />

multa per divieto di sosta rilevata nel marzo 2004. L’auto non era più di mia proprietà dal 2002.<br />

Prendo contatti con la Polizia Municipale ed invio la documentazione richiesta per l’annullamento<br />

nell'agosto del 2004. A maggio 2009 ricevo una cartella esattoriale inerente alla contravvenzione<br />

sopra descritta. Mi reco subito nella sede settore legale della Polizia Municipale con tutta la<br />

documentazione. Dopo un controllo, mi rilasciano un Attestato di sgravio ed affermano che i<br />

documenti, da me inviati, sono andati perduti nel crollo della precedente sede del settore legale.<br />

Invio un fax con l’attestato di sgravio, come mi hanno detto per via telefonica e mi dicono di stare<br />

tranquillo che è tutto a posto. Nel mese di luglio mi reco presso la sede di … dove mi comunicano<br />

che il Comune non ha ancora provveduto ad inviare lo sgravio per via telematica, ma con il fax<br />

dell’attestato di sgravio non ci sono problemi. I primi di settembre ricevo la comunicazione che<br />

provvederanno al fermo amministrativo della mia attuale vettura se non pago entro venti giorni.<br />

Cosa devo o posso fare per evitarlo?<br />

R. Linea Amica contatta l’Ufficio Sgravi del Comune che riferisce che la comunicazione di sgravio<br />

è stata inviata nel mese di luglio. Ma il cittadino, contattato, riferisce invece che gli hanno riferito<br />

che non risulta alcuna comunicazione effettuata dal Comune.<br />

Si è pertanto ricontattato l'Ufficio Sgravi che, dopo alcuni giorni, informa che è stato finalmente<br />

inviato il fax attestante che è in atto la procedura di annullamento per la cartella n … precisando<br />

inoltre che il flusso telematico potrà avvenire solo allorquando la pratica di annullamento si sarà<br />

perfezionata. Il cliente conferma successivamente che il fax è arrivato e che le azioni sono state<br />

sospese.<br />

121


23.<br />

D. Sono un ex dipendente del Ministero della Sanità. Ho avanzato richiesta per il riconoscimento<br />

della causa servizio. Dopo l'accertamento da parte della Commissione medica la pratica è stata<br />

passata all'Ufficio Cause di Servizio ove giace da ben 11 anni. Vorrei poter acquisire informazioni<br />

circa la mia posizione anche, se possibile, attraverso un contatto diretto con i responsabili<br />

dell'ufficio competente.<br />

R. Linea Amica ha contattato il referente dell’ASL presso cui il cittadino ha prestato servizio che<br />

ha riferito che l’ASL non ha mai ricevuto il parere dal Comitato e ha richiesto di essere richiamato<br />

direttamente dal cittadino a cui sono stati forniti i recapiti telefonici e l’e-mail.<br />

Successivamente ha contattato il Comitato Cause di Servizio che ha comunicato che il parere sulla<br />

causa di servizio, che l’ASL dice di non aver mai ricevuto, è stato in realtà espresso dal Comitato<br />

stesso. Sono stati quindi forniti al cittadino anche i riferimenti del referente per le amministrazioni<br />

del Comitato Cause di Servizio presso la quale l'ASL potrà chiedere copia del parere espresso dal<br />

Comitato.<br />

24.<br />

D. Ho una moto immatricolata a Pesaro in modo errato. Non posso fare il collaudo della moto a<br />

causa di dell’errore del numero del telaio. Mi sono recato presso la Motorizzazione Civile di<br />

Vercelli e lo sportellista mi ha riferito che dovevo recarmi a Pesaro per far procedere alla correzione<br />

dei dati. Penso che non sia giusto rimetterci del tempo per un errore commesso dalla<br />

Motorizzazione. Potete aiutarmi?<br />

R. La Motorizzazione Civile di Vercelli, contattata da Linea Amica, ha riferito che occorre<br />

verificare con la Motorizzazione di Pesaro se la documentazione è ancora agli atti. Se così fosse<br />

dovrebbero provvedere a rettificare nel sistema meccanografico il numero di telaio. In caso ciò non<br />

fosse possibile, occorre procedere con la punzonatura e conseguentemente con l’assegnazione di un<br />

nuovo numero di telaio. È stata quindi contattato il referente della Motorizzazione Civile di Pesaro<br />

che ha preso nota dei dati del cittadino e dell'errore relativo al telaio e chiede di essere ricontattato<br />

direttamente dal cittadino per procedere rapidamente alla soluzione del problema.<br />

25.<br />

D. Mio figlio, infermiere professionale laureato, specializzato in trapianti d'organo, lavora da sei<br />

anni e mezzo al policlinico di ... con un contratto a tempo determinato di un anno di "incarico di<br />

prestazione professionale". Questo tipo di lavoro dovrebbe essere principalmente autonomo, mentre<br />

il suo è senza dubbio con vincolo di subordinazione, dovendo attenersi ai tre turni obbligatori da<br />

reparto e da sala operatoria. La mia domanda è la seguente: avendo mio figlio contratto questa<br />

brutta influenza, con febbre a 39° con vomito e terribili mal di testa, il suo contratto (con un ente<br />

statale) può prevedere assenze per malattia? In precedenza è andato sempre a lavorare, ma in queste<br />

condizioni non potrebbe proprio! Preciso che l’ente previdenziale di riferimento è l’ ENPAPI.<br />

R. L’ENPAPI, contattato da Linea Amica, han riferito che a tutti i lavoratori iscritti a questa cassa,<br />

anche quelli atipici, viene riconosciuto il diritto al trattamento economico di malattia.<br />

Esiste un regolamento al link:<br />

122


http://www.enpapionline.it/pdf/ente/Regolamento%20per%20erogazione%20indennita%20di%20m<br />

alattia.pdf<br />

Per quanto concerne, invece, la relazione con il datore di lavoro, deve attenersi a quanto previsto dal<br />

contratto di lavoro e, se esistente, al Regolamento sull’assunzione di personale con incarico<br />

professionale.<br />

26.<br />

D. Vorrei sapere come fare per tornare in possesso del duplicato della patente da me richiesta ed<br />

inviatami con raccomandata che è tornata al mittente, non essendoci nessuno nel domicilio indicato.<br />

R. E’ stato contattato l’Ufficio che si occupa delle pratiche inerenti alla patente di guida del<br />

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha comunicato che per fare la verifica se la pratica<br />

di duplicato sia stata annullata o meno devono essere ricontattati direttamente dal cittadino. Sono<br />

stati quindi forniti al cittadino i recapiti necessari.<br />

27.<br />

D. Sono un docente iscritto nelle graduatorie ad esaurimento di 4 Province, in una "a pettine" e<br />

nelle altre "in coda". Ho recentemente accettato due proposte di assunzione in qualità di docente a<br />

tempo determinato in due diverse scuole appartenenti a due Province distinte, in entrambi i casi per<br />

delega. Le operazioni di nomina si sono svolte a circa 24 ore di distanza l’una dall'altra e le cattedre<br />

sono del tutto analoghe e sono sulla stessa classe di concorso. Posso scegliere quella la cui<br />

accettazione è avvenuta dopo? Oppure sono costretto a scegliere la prima in ordine cronologico?<br />

Grazie.<br />

R. L’URP del Ministero Istruzione ha riferito che al momento per queste tipologie di casi il<br />

Ministero fornisce le seguenti informazioni: il cittadino deve attenersi rigorosamente alla nota<br />

12360 del <strong>Dipartimento</strong> per l’Istruzione, Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio III<br />

del Ministero della <strong>Pubblica</strong> Istruzione del 25 agosto 2009 avente come oggetto: Anno scolastico<br />

2009/2010 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente,<br />

educativo ed ATA, e deve pertanto rimettersi agli uffici scolastici delle Province, una volta resa<br />

nota la Sua posizione agli stessi.<br />

Per visionare la nota collegarsi alla seguente pagina web:<br />

http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot12360_09.shtml<br />

Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare direttamente l'Ufficio Relazioni con il Pubblico<br />

del Ministero della <strong>Pubblica</strong> Istruzione ai seguenti recapiti telefonici (...) attivi dal lunedì al venerdì<br />

dalle 10 alle 13 e dal lunedì al mercoledì dalle 15 alle 17.<br />

28.<br />

D. Vorrei informazioni in merito ai rimborsi per visite ambulatoriali fatte fuori zona con timbro di<br />

assistenza turistica (il medico che ha apposto il timbro è medico dei turisti, convenzionato): la<br />

ricevuta di visita medica, che ha data agosto, ha una scadenza per la presentazione a rimborso?<br />

123


R. Linea Amica ha contattato gli Uffici competenti e ha appreso quanto segue: la ricevuta va<br />

presentata in originale al suo distretto di zona e ha scadenza 2 anni.<br />

29.<br />

D. Ho subito intervento al seno, ho fatto richiesta di protesi presso il distretto della ASL di …. Per<br />

rilasciare la protesi l’ASL richiede il timbro sul cartellino di dimissioni o nella cartella clinica<br />

rilasciato dalla clinica dove ho fatto l’intervento chirurgico (…). Mi sono rivolta alla clinica che mi<br />

ha risposto che non avrei dovuto neanche presentare alla ASL il cartellino, che è un documento<br />

interno (che serve a ricordare agli operatori quali cure devono essere fatte al paziente) nel quale non<br />

ritengono di dover mettere alcun timbro e che per la consegna della cartella clinica ci vorrà tempo.<br />

R. Linea Amica ha contattato l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Istituto … che ha spiegato che,<br />

in caso di situazioni delicate e urgenti come quella segnalata dall'utente, l'ufficio preposto al rilascio<br />

delle cartelle cliniche consegna con celerità la documentazione. L’utente deve rivolgersi al numero<br />

tel. … .<br />

30.<br />

D. Percepisco una pensione che a breve perderò perché mi risposo. So che mi saranno liquidate 26<br />

mensilità e che mio figlio avrà un aumento della sua parte. Ora vorrei sapere quanto tempo passerà ,<br />

dopo la presentazione dei documenti relativi al matrimonio, prima che le mensilità mi vengano<br />

liquidate? Vorrei anche sapere, se è possibile, di quanto aumenterà la quota di mio figlio? Grazie<br />

R. Considerato che al momento la cliente e il figlio, percepiscono, come pensione di reversibilità,<br />

l'80% dello stipendio del coniuge/padre deceduto, in seguito al matrimonio la cliente perderà il<br />

diritto alla reversibilità mentre al figlio spetterà il 70%. I tempi necessari per avere le 26 mensilità<br />

non possono essere, al momento, quantificati in modo preciso. Le é stato consigliato di chiedere, al<br />

momento della presentazione della domanda di rinuncia alla reversibilità, maggiori dettagli sui<br />

tempi di lavoro della pratica.<br />

31.<br />

D. Abito in un Comune sottoposto a tutela paesaggistica. Dovrei installare un impianto fotovoltaico<br />

e, secondo il decreto 115/2008, non abitando in centro storico e quindi non rientrando nell'ambito<br />

della disciplina art. 136 comma 1 lettera b) e c), non dovrebbe servire la dichiarazione inizio<br />

attività, ma dovrebbe bastare una semplice comunicazione preventiva al Comune che ho già<br />

presentato. Mi sono rivolto all’Ufficio tecnico del Comune, ma non sono certo che sia sufficiente<br />

tale comunicazione. Vorrei sapere se c'è una forma di scadenza temporale di silenzio assenso,<br />

qualora non ricevessi nessuna contro-comunicazione ufficiale da parte del Comune.<br />

R. Per quanto riguarda il primo aspetto, la normativa afferma che, in base all’art. 11, comma 3 del<br />

D.Lgs n.115/2008, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano impianti<br />

fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso<br />

orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono<br />

considerati interventi di manutenzione ordinaria e pertanto non sono soggetti alla disciplina della<br />

124


denuncia di inizio attività, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto<br />

stesso. Le eccezioni sono quelle indicate dall’art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs n. 192/2005 che<br />

rimanda, come appunto Lei ricorda, all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n.42/ 2004, vale<br />

a dire: b) le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i<br />

complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e<br />

tradizionale. Dunque, se la Sua abitazione non rientra in questi suddetti casi (che costituiscono<br />

eccezione) e l’impianto che vorrebbe installare rispetta le caratteristiche sopra riportate (non<br />

modifica la sagoma dell’edificio, è aderente/integrato al tetto ecc.) é sufficiente una comunicazione<br />

preventiva al Comune e non occorre la denuncia di inizio attività. Per quanto concerne, invece,<br />

l’istituto del “silenzio assenso”, esso è previsto dall’art. 20 della Legge n. 241/90 e successive<br />

modifiche, che stabilisce che nei procedimenti per il rilascio di provvedimenti amministrativi il<br />

silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della<br />

domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non<br />

comunica all'interessato, nel termine di 30 gg., il provvedimento di diniego. Tuttavia, tali<br />

disposizioni non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e<br />

paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la<br />

pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti<br />

amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto<br />

dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del<br />

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri<br />

competenti (art. 20, c. 4).<br />

32.<br />

D. Ho una invalidità civile al 100%, relativa a problemi di vista. In circoscrizione mi è stata chiesta<br />

una certificazione denominata H, per poter avere il bollino per la macchina di chi mi accompagna,<br />

certificazione da fare in ASL. Mi sono recata alla mia ASL con la fotocopia del verbale-certificato<br />

di invalidità rilasciatomi dalla stessa. Sono rimasta perplessa quando il medico legale, al quale mi<br />

sono rivolta per la certificazione H, mi ha chiesto di pagare il ticket per potermi fare un certificato<br />

medico legale che attestasse mia invalidità (14,30 euro). Le domande che mi pongo e che vi pongo<br />

sono due: 1. Io sono esente ticket, come mai ho dovuto pagare? 2. Che senso ha, o in base a quale<br />

normativa, si deve fare una certificazione su una certificazione (fotocopia verbale) già emessa dallo<br />

stesso dipartimento di medicina legale? Non sarebbe bastato, non so, un visto, su un documento già<br />

emesso da loro? Tra l'altro, mi è stato riferito da amici con stesso problema visivo e invalidità, in<br />

altra regione, che da loro non è stato così. C'è una specifica normativa regionale o quant'altro? E'<br />

paradossale questa modalità burocratica di procedere, considerando anche che ho una esenzione<br />

ticket, visto il mio grado di invalidità. Grazie mille, aiutatemi a comprendere.<br />

R. Il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 indica i livelli essenziali di assistenza (LEA) – intesi, questi<br />

ultimi, quali prestazioni e servizi che il S.S.N., nell’ambito della programmazione sanitaria<br />

nazionale (P.S.N.), è tenuto obbligatoriamente a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o in<br />

compartecipazione. Relativamente alle attività di medicina legale vengono indicate tra le prestazioni<br />

essenziali soltanto le “certificazioni sanitarie ai dipendenti pubblici assenti dal servizio per motivi di<br />

salute” con l’annotazione, a margine, che nei livelli anzidetti non rientrano le restanti certificazioni<br />

in quanto non rispondenti, queste ultime, ai fini di tutela della salute collettiva pur costituendo, lo<br />

125


stesso, compito istituzionale che le ASL, a richiesta, sono tenute ad assolvere nei tempi, nei modi e<br />

con le procedure all’uopo previste. Il certificato da lei richiesto, quindi, non rientra tra le prestazioni<br />

sanitarie dei LEA ed è per questo motivo che ha dovuto pagare il ticket. Inoltre il certificato di<br />

invalidità normativamente non è equivalente al certificato richiestole dal Comune per il rilascio del<br />

contrassegno di invalidità per il parcheggio ed è per questo motivo che l'ufficio medicina legale le<br />

ha rilasciato un secondo certificato.<br />

33.<br />

D. Sono affetto da una forma tumorale grave e ho bisogno di richiedere un parcheggio auto<br />

personale nella zona di residenza. Voglio avere informazioni circa l'iter, le sedi cui rivolgere la<br />

richiesta, il referente e se c'è la possibilità, data la mia difficoltà a muovermi, di farlo senza recarmi<br />

in luogo. Vorrei anche sapere come cambiare il medico di base senza recarmi presso l’ASL di<br />

competenza.<br />

R. Le invio, come concordato telefonicamente, il link alla pagina del sito del Comune di …,<br />

dedicato alle persone con disabilità – Sportello H – riguardante l'iter da seguire per l'assegnazione di<br />

uno spazio sosta personalizzato (http://www.sportelloh.comune...). Le ricordo che per ottenere la<br />

concessione del parcheggio ad personam, occorre avere il riconoscimento dell'handicap grave,<br />

secondo quanto stabilito dalla L. 104/92, art. 3, comma 3 (Legge quadro sulla disabilità). Tale<br />

riconoscimento è effettuato dalla ASL. Per avere il contrassegno speciale di circolazione per<br />

invalidi, necessario anche per ottenere lo spazio di sosta personalizzato, occorre farne richiesta<br />

compilando un modulo. A tal fine Le invio il link alla pagina del sito …, dove potrà trovare tutte le<br />

informazioni e scaricare il modulo stesso che, una volta compilato, potrà essere inviato via posta<br />

oppure trasmesso via fax. Per quanto riguarda la possibilità di cambiare il medico di base, è<br />

possibile consultare la pagina del portale dedicato alla Sanità della Regione …, che offre vari<br />

servizi al Cittadino (http://www. …). Nella parte sinistra della pagina, tra i servizi per i gli utenti<br />

registrati, vi è quello della scelta del medico.<br />

34.<br />

D. Ho fatto richiesta per la carta acquisiti a dicembre 2008. La mia richiesta in un primo momento<br />

è stata respinta ma, a luglio 2009 ho ricevuto una lettera da parte dell'INPS che mi informava che da<br />

un successivo riesame risultavo beneficiaria della carta acquisti e di recarmi presso un Ufficio<br />

postale per ritirare la nuova carta e consegnare la vecchia. Il 1 luglio mi sono recata all'ufficio<br />

postale, ho consegnato la vecchia carta (mai ricaricata) e ne ho ricevuta una nuova, con 120 euro.<br />

La nuova carta da luglio non è più stata ricaricata. Mi sono quindi recata all'INPS, alle Poste e<br />

all'Agenzia delle Entrate per avere chiarimenti. Potete aiutarmi?<br />

R. Da una verifica effettuata presso l'INPS è emerso che la carta è stata sospesa in seguito a<br />

verifiche effettuate sulla situazione reddituale. Per ulteriori e più dettagliate informazioni è però<br />

necessario recarsi direttamente allo sportello dedicato alla carta acquisti, presso la sede INPS.<br />

126


35.<br />

D. Chiamo per avere informazioni circa il compenso per il servizio elettorale che ho svolto in<br />

qualità di scrutatore alle elezioni amministrative, ballottaggio del 15 giugno 2009. Ho percepito per<br />

posta solo un acconto, mi sono rivolto all'ufficio comunale di competenza senza avere una risposta<br />

Cosa posso fare?<br />

R. Secondo quanto riferito dall'URP del Comune, il pagamento dei compensi relativi al servizio<br />

elettorale, ed in particolare alle elezioni amministrative ballottaggio del 15 giugno 2009, è in corso<br />

in questi giorni. Qualora avesse urgenza di verificare se i compensi sono effettivamente in<br />

pagamento, può recarsi presso uno qualsiasi degli sportelli della Banca … e chiedere se il suo<br />

nominativo è stato inserito nei tabulati forniti alla banca per procedere al pagamento dei suddetti<br />

compensi. E' necessario portare con sé un documento di riconoscimento e il codice fiscale. Qualora<br />

ci fosse un errore relativamente a codice fiscale o documento di identità e il nominativo non fosse in<br />

elenco, occorrerà recarsi personalmente all'ufficio mandati al fine di provvedere ad un distinto<br />

mandato.<br />

36.<br />

D. Ho un problema nel contattare gli Uffici della Regione per richiedere informazioni relativamente<br />

a un concorso per borsa di studio all'estero bandito dalla Regione qualche tempo fa. In questi giorni,<br />

sulla stampa locale, é stato segnalato un nuovo bando e non so se si tratta di una nuova tornata di<br />

quello precedente o di un concorso ex novo. Sul sito della Regione, vi sono riportati ben tre numeri<br />

telefonici utili per avere tali informazioni, ma non risponde nessuno.<br />

Come posso fare ad avere queste informazioni?<br />

R. Contattato telefonicamente il sig. … e fornito le seguenti informazioni: - la dott.ssa….,<br />

dell'Assessorato Lavoro, cooperazione e formazione professionale, dell'ufficio Rapporti con<br />

l'Unione Europea e lo Stato, della Regione …, riferisce che al momento non è ancora stato<br />

pubblicato il bando relativo alla borsa di studio in oggetto, tuttavia, per l'anno 2009/2010 è prevista<br />

la riedizione del bando “…”; entro novembre sarà lo stesso Assessore … a fornire chiarimenti in<br />

merito, visibili sul sito web del Servizio Formazione Professionale:http://formazione….<br />

37.<br />

D. Una persona che ha una invalidità (magari di natura psicologica, depressione o simili) deve<br />

necessariamente dichiarare al datore di lavoro il motivo della invalidità?<br />

R. Il documento del Garante per la protezione dei dati personali, "Garanzie a tutela degli invalidi<br />

civili - 21 marzo 2007", riporta le prescrizioni alle aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art. 154,<br />

comma 1, lett. c del Codice sulla privacy (Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003), oltreché<br />

per adottare gli accorgimenti necessari per garantire un livello elevato di tutela dei diritti delle<br />

persone che presentano istanza per l'accertamento dell'invalidità civile, anche per rilasciare le<br />

certificazioni che attestano il riconoscimento dell'invalidità civile per l'iscrizione alle liste del<br />

collocamento obbligatorio senza indicare i dati personali relativi alla diagnosi. Quindi ai fini<br />

dell'iscrizione alle liste di collocamento obbligatorio non è indispensabile indicare i dati personali<br />

relativi alla diagnosi accertata in sede di visita medica. Sul sito internet del Garante per la<br />

127


protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) sono disponibili le Linee guida in materia di<br />

trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito<br />

pubblico (paragrafo 8.4 Visite medico-legali) e, in lavoro privato, le Linee-guida per il trattamento<br />

di dati dei dipendenti privati (paragrafo 6 Dati idonei a rivelare lo stato di salute di lavoratori). E'<br />

stato infine comunicato quanto previsto dalla Legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei<br />

disabili" e indicato via e- mail il relativo link.<br />

38.<br />

D. Chiamo da un Comune della provincia di Messina, a proposito dei contributi-rimborsi sui<br />

contratti di locazione non ancora liquidati in seguito a regolare richiesta effettuata da circa un anno.<br />

I rimborsi sono fermi da circa due anni, mentre il Comune vicino ha già liquidato i rimborsi del<br />

2007. Ho provato a contattare direttamente il Comune ma non ho avuto risposta.<br />

R. La responsabile dell’ufficio Servizi alla persona del Comune, contattata da Linea Amica,<br />

riferisce che l’ufficio ha provveduto ad effettuare la ripartizione delle somme relative all’anno 2007<br />

e che l'ufficio ragioneria del Comune sta predisponendo i mandati di pagamento che i cittadini<br />

potranno ritirare dopo aver ricevuto una comunicazione formale rivolgendosi direttamente<br />

all’Istituto bancario indicato nella lettera.<br />

39.<br />

D. Salve, sono nata a Mosca, residente in Italia ed ho cittadinanza Russa ed Italiana. Vi scrivo per<br />

chiedere le seguenti informazioni: vorrei far curare mio padre, invalido di 57 anni cittadino russo<br />

che vive a Mosca, in una struttura ospedaliera Italiana usufruendo dell'assistenza sanitaria. Posso<br />

usufruire di questo servizio?<br />

R. Contattato il Ministero della Salute che consiglia di rivolgerci al referente presso il Ministero<br />

degli Affari Esteri che spiega che le strade che il cliente può percorrere per risolvere il problema<br />

sono due: 1. può fare richiesta di ricongiungimento del familiare, attraverso una richiesta di<br />

permesso di soggiorno del padre, disciplinato dall'articolo 29 del testo unico dello straniero. In<br />

questo caso, una volta rilasciato il permesso di soggiorno (con tutti i requisiti necessari per averlo e<br />

i relativi tempi tecnici piuttosto lunghi) si ha diritto al ricovero; 2. il padre della signora può venire<br />

in Italia con una richiesta di permesso per cure. In questo caso, decisamente più veloce, è necessaria<br />

però la previa disponibilità di una struttura sanitaria ad accogliere il paziente e un garante per la<br />

copertura finanziaria totale (viene richiesto un anticipo del 30% e il resto a saldo).<br />

40.<br />

D. Sono un'insegnante di Scuola Primaria, precaria, incaricata annuale e vi contatto per segnalarvi<br />

che, nonostante in data 1 settembre abbia effettuato, come ogni anno, la presa di servizio presso la<br />

direzione didattica scelta, a tutt'oggi non ho ancora percepito nessuno stipendio, né di settembre né<br />

di ottobre a causa di chissà quali errori e ritardi nella comunicazione dei dati da parte della<br />

segreteria scolastica. Dato che il mio unico reddito è rappresentato dallo stipendio, ciò mi ha<br />

causato dei danni morali e materiali, primo fra tutte l'umiliazione di non poter pagare l'affitto, dato<br />

che lavoro lontano dalla mia terra d'origine ... Mi sono recata più volte in Direzione per chiedere<br />

128


spiegazioni e mi è stato risposto che purtroppo hanno sbagliato l'invio dei dati al sistema. Mi sono<br />

anche recata presso gli uffici della D.T.E.F., ma nel loro sistema io non esisto, poiché non hanno<br />

ancora avuto nessuna comunicazione dei miei dati dal sistema centrale di Latina. Allora, cosa devo<br />

fare?<br />

R. La Direzione Provinciale del Tesoro di Latina, contattata da Linea Amica, ha comunicato che lo<br />

stipendio dei mesi di settembre e ottobre risulta in pagamento per il giorno 4 novembre. Per quanto<br />

concerne i relativi cedolini, gli stessi dovrebbero essere scaricabili dalla sua posta elettronica. Per<br />

ulteriori informazioni può contattare direttamente il numero verde del Centro di Latina (800991990,<br />

il servizio è attivo dalle ore 9 alle 17, dal lunedì al venerdì). E' possibile contattare il Centro di<br />

Latina per chiarimenti su tutti gli aspetti di elaborazione e emissione dello stipendio; ad esempio è<br />

possibile richiedere informazioni relative al cedolino dello stipendio, ai rinnovi contrattuali,<br />

all’applicazione dei contratti della scuola, alle pensioni di guerra, al conguaglio fiscale e<br />

contributivo.<br />

41.<br />

D. Ho la patente brasiliana e mi chiedo perché non viene accettata e riconosciuta in Italia.<br />

R. L'URP del Ministero dei Trasporti, contattato da Linea Amica, che ha fornito le seguenti<br />

informazioni. Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la<br />

patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza. Dopo un anno è necessario, per<br />

poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente. Ciò è possibile se lo Stato che ha<br />

rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia. Si riporta<br />

l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti (dati aggiornati a 21<br />

settembre 2009): Albania (dal 15 agosto 2009 per 5 anni; per i dettagli: circolare conversione<br />

patenti Albania), Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, El<br />

Salvador (dal 19 settembre 2009; per i dettagli: circolare conversione patenti El Salvador), Estonia,<br />

Filippine, Finlandia, Francia, Germania Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda,<br />

Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova,<br />

Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di<br />

Corea (Corea del Sud), Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia,<br />

Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria. Conversione permessa solo ad alcune categorie di<br />

cittadini: Canada (personale diplomatico e consolare), Cile (personale diplomatico e loro familiari),<br />

Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari), Zambia (cittadini in missione governativa e loro<br />

familiari). Dall'elenco manca il Brasile, per cui è necessario seguire la procedura per prendere la<br />

patente italiana.<br />

42.<br />

D. Ho inoltrato istanza di regolarizzazione, nei termini di legge, della badante convivente,<br />

extracomunitaria, di mio padre. Ho ricevuto, via mail, la ricevuta di ricezione dell'istanza da parte<br />

del Ministero competente. Ho predisposto tutti i documenti da presentare, all'atto della<br />

convocazione allo Sportello Unico della Prefettura, tra cui anche il certificato di abitabilità della<br />

casa di mio padre (dove la badante vive). Poiché la Regione ha sancito l'obbligo, dal mese di ottobre<br />

129


2009, dell'attestato di qualificazione energetica degli immobili, in caso di locazione o di comodato,<br />

vorrei sapere se devo richiedere, ad un tecnico abilitato, il rilascio di tale certificato, da produrre<br />

all'ufficio di cui sopra oppure, risultando la badante domiciliata presso l'abitazione di mio padre fin<br />

dall'aprile del 2009, ne sono esente.<br />

R. È stato contattato l’URP della Regione al fine di avere chiarimenti in merito alla richiesta, che<br />

ha comunicato quanto segue: la nuova normativa di qualificazione energetica prevede l’obbligo del<br />

certificato di abitabilità in ipotesi quali l’acquisto di nuovo edificio, la ristrutturazione, nuovi<br />

contratti di locazione. Nel caso esposto, essendo la badante convivente con il padre del richiedente,<br />

il quale ha già presentato il certificato di abitabilità relativo all’immobile di sua proprietà, non<br />

dovrebbe esservi alcun obbligo di ulteriore dichiarazione per la badante medesima. Dall’URP è<br />

stato altresì fornito il numero verde dedicato alle questioni e problematiche relative all’applicazione<br />

della Legge regionale "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia". È stato<br />

contattato il richiedente che ha specificato che suo padre non è stato ancora convocato per la<br />

certificazione di abitabilità. In ogni caso è stato ribadito che, in base a quanto riferito dall’URP della<br />

Regione, non dovrebbe comunque sussistere alcun obbligo di certificazione a carico della badante.<br />

43.<br />

D. Buongiorno, in vicinanza della mia abitazione ho purtroppo localizzato un nido di calabroni<br />

(imenotteri) piuttosto grossi e pericolosi. In qualsiasi momento di oscurità basta una semplice luce<br />

per vedere arrivare legioni di calabroni che rappresentano oggettivamente un pericolo. Il nido non<br />

insiste nella mia proprietà e quindi non posso agire in via diretta per la rimozione. Trattandosi di<br />

questione di Igiene pubblica ho provato a contattare il Servizio Igiene e Sanità <strong>Pubblica</strong> USL …<br />

senza avere alcuna risposta. In pratica gli addetti mi hanno detto che non sono al corrente di alcuna<br />

legge o obbligo inerente alla rimozione dei nidi di calabroni e comunque che mi dovevo rivolgere al<br />

Comune, senza altra indicazione e che avrei dovuto chiamare una ditta specializzata esterna. Ho<br />

provato a cercare qualcosa sull'argomento ed effettivamente esiste la Legge n. 42 del 25.1.94 di cui<br />

purtroppo sembra che nessuno sia a conoscenza. Tutto quanto premesso: 1) esiste un obbligo di<br />

rimozione dei nidi di calabroni che possono essere pericolosi per le persone? 2) se esiste un obbligo<br />

è necessario rivolgersi al diretto proprietario e in caso di rifiuto adire le normali vie giudiziarie<br />

oppure esiste un servizio pubblico chiamato a prevenire il pericolo delle punture? 3) se esiste<br />

l'obbligo, qua è il servizio pubblico e dove è nella mia città?<br />

R. Dalla verifica effettuata è stato contattato il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di …(il<br />

cui recapito telefonico é il seguente …). Dal Comando è stato riferito che i Vigili del Fuoco hanno<br />

competenza ed intervengono anche in casi di questo tipo. E’ quindi possibile contattare il numero<br />

del Pronto Intervento 115 e richiedere l’assistenza per la rimozione del nido di imenotteri.<br />

44.<br />

D. Ho fatto domanda al Comune per il rimborso dei libri scolastici di mia figlia per l'anno scolastico<br />

2008/09, nell'autunno 2008, mediante il Patronato. Mi assicurarono che avrei ricevuto il rimborso<br />

nel marzo 2009, ma ancora oggi non ho ancora avuto nulla. Ho più volte sollecitato il Comune che<br />

130


mi chiede di attendere. Vorrei solo sapere gli effettivi tempi necessari e, eventualmente, se c'è<br />

qualcosa che posso fare ulteriormente.<br />

R. Contattato l’URP del Comune Linea Amica ha acquisito i riferimenti dell’Ufficio competente<br />

con il quale è stato possibile verificare che il mandato per il rimborso libri per il cliente è stato<br />

effettuato; quindi il cliente può recarsi presso uno sportello della Banca … con documento di<br />

riconoscimento per la riscossione degli importi relativi al rimborso delle spese sostenute l’acquisto<br />

dei libri di testo per l’anno scolastico 2008/2009.<br />

45.<br />

D. Ho affittato un appartamento a un signore che tempo fa se ne è andato via prima della scadenza<br />

contrattuale riconsegnandomi regolarmente le chiavi. L'Agenzia delle Entrate mi ha spedito un<br />

sollecito di pagamento delle tasse da pagare relative al contratto di locazione. Poiché devo<br />

dimostrare da quanto tempo l'affittuario non vive più nell'appartamento di cui sono proprietaria e<br />

presso il quale, sempre l'affittuario, era residente, posso richiedere al Comune in che data il signore<br />

ha chiesto il cambio residenza o si tratta di dati tutelati dalla privacy? Ho già chiesto al Comune, ma<br />

mi hanno risposto che queste informazioni rientrano nei dati sensibili. Vorrei conferma di questo.<br />

R. Ai sensi dell'art 4 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” - Legge 196/2003, per<br />

dati sensibili si intende dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni<br />

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,<br />

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati<br />

personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Linea Amica ha contattato<br />

direttamente l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Garante per la protezione dei dati personali che<br />

ha rassicurato che in questo caso il cittadino può fare richiesta al Comune di riferimento delle<br />

informazioni anagrafiche di cui necessita ai sensi della legge 241/90, motivando tale richiesta in<br />

base al sollecito ricevuto dell'Agenzia delle Entrate, nonché sulla base dell' art. 59 del “Codice in<br />

materia di protezione dei dati personali” – Decreto Legislativo 196/2003 che recita “Fatto salvo<br />

quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di<br />

accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale,<br />

restano disciplinati dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre<br />

disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che<br />

concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di<br />

una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di<br />

rilevante interesse pubblico”. Qualora il Comune dovesse reiterare il diniego, il Garante consiglia di<br />

rivolgersi al difensore civico. Come possibile alternativa, a supporto del Suo quesito, Le facciamo<br />

presente anche la Circolare del Ministero dell'Interno n. 11 del 2003 che concederebbe la<br />

comunicazione dei dati anagrafici solo a motivata richiesta proveniente da Studi legali.<br />

46.<br />

D. Buongiorno, sono una mamma la cui figlia, che si trova fuori sede per motivi di studio, non è<br />

riuscita a ritirare il diploma originale di studi conseguito presso il Liceo Scientifico che ha<br />

frequentato nell'anno scolastico 2007-2008. Sono andata presso gli sportelli per effettuare il ritiro<br />

131


tramite delega munita di fotocopia della carta identità di mia figlia, nonché della ricevuta di<br />

versamento delle tasse scolastiche previste per il ritiro, ma lo stesso mi è stato rifiutato perché le<br />

disposizioni del Dirigente scolastico non permettono il ritiro del diploma tramite delega. Segnalo<br />

che non mi è stato possibile neanche parlare con il Dirigente in quanto assente in quel giorno. A me<br />

non sembra giusto opporre questo rifiuto, in quanto la delega è un istituto previsto dalla legge. La<br />

Scuola ha il diritto di fare questo?<br />

R. E’ stato contattato l'URP del Ministero dell'Istruzione che ha confermato quanto verificato sulla<br />

normativa di riferimento (Legge 241/90 e successive modifiche e artt. 38 e 47 del DPR 445/2000) e<br />

cioè la possibilità di delega al genitore per il ritiro del Diploma. Il Preside della Scuola, a cui ci si è<br />

rivolti, ha dichiarato che niente vieta che il genitore possa ritirare il certificato di Diploma del figlio,<br />

se richiesto presentando la delega, fotocopia del documento di identità del delegante e mostrando un<br />

documento di identità del delegato.<br />

47.<br />

D. La Regione Emilia Romagna ha abolito l'IVA dalla tassa sui rifiuti solidi urbani. Ho provato a<br />

chiamare in Regione, ma non risponde mai nessuno. Potete darmi maggiori informazioni in merito?<br />

R. Con sentenza n. 238 del 24.07.2009, la Corte Costituzionale ha respinto la questione di<br />

legittimità costituzionale sollevata riguardo all'art. 2 del D. Lgs. n. 546/92, (disposizioni sul<br />

processo tributario), confermando la giurisdizione delle Commissioni tributarie riguardo alle<br />

controversie in materia di T.I.A., ravvisando la stretta analogia della tariffa (di cui all'art. 49,<br />

comma 17, del D. Lgs. n. 22/1997) con la Tassa smaltimento rifiuti (di cui all'art. 58 del D. Lgs. n.<br />

507/1993) ed affermando - in motivazione - che "la T.I.A. è estranea all'ambito dell'applicazione<br />

dell'I.V.A."<br />

La sentenza pone numerosi e complessi interrogativi in ordine ai propri effetti, dal momento che<br />

non determina mutamenti nell'ordinamento giuridico, il quale permane invariato rispetto alla<br />

disamina effettuata dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 250 del 17.06.2008, con la quale<br />

veniva invece affermata l'assoggettabilità della T.I.A.<br />

Con riferimento alla Regione Emilia Romagna, si segnala l'atto ispettivo ogg. 4827 "Interrogazione<br />

del consigliere Leoni, a risposta scritta, sulla sentenza della Corte Costituzionale 238/2009 e in<br />

particolare sulla diretta conseguenza che i prelievi e TARSU sono estranei all'ambito di<br />

applicazione dell'IVA" che può trovare al seguente link:<br />

http://aldemetra.regione.emilia-romagna.it/iter/itercomp.asp?num=4827&leg=VIII<br />

Da ricerche effettuate non risulta un intervento della Giunta Regionale, come è stato confermato<br />

dall'URP della Regione Emilia Romagna, che ha chiesto conferma al servizio che nello specifico si<br />

occupa di igiene ambientale. Il funzionario dell’URP si è però riservato di effettuare ulteriori<br />

ricerche e chiede di essere contattato direttamente dal cittadino al numero verde 800 66.22.00<br />

(Lunedì - Venerdì: 9-13; Giovedì: 14.30-17), email urp@regione.emilia-romagna.it Dal canto suo<br />

il Gruppo Hera, gestore nel caso del cittadino, con il comunicato stampa del 4/11/2009 auspica una<br />

rapida iniziativa di chiarimento circa la questione relativa al rimborso dell’IVA sull’imponibile<br />

della tariffa dei rifiuti, per superare l’attuale situazione di incertezza a tutela dei clienti stessi e delle<br />

proprie attività posto che "Con tale sentenza infatti la Corte Costituzionale ha preso posizione circa<br />

la natura giuridica della TIA, riconoscendone i connotati di tributo e pertanto la non applicabilità<br />

132


dell’IVA sull’imponibile della tariffa stessa. In senso opposto si è invece pronunciata l’Agenzia<br />

delle Entrate, cioè l’ente preposto alla gestione dell’IVA, con una risoluzione antecedente alla<br />

sentenza della Consulta".<br />

48.<br />

D. Ho presentato domanda di invalidità a novembre 2008 all'ASL di…. Ho effettuato una prima<br />

visita ad aprile 2009 e una seconda a luglio poiché occorreva integrare la documentazione. Al<br />

momento non ho avuto ancora alcun riscontro. Mi sono recato all'ASL e mi hanno riferito che<br />

dipende dall'INPS; mi sono recata all'INPS, ma qui mi hanno riferito che la mia pratica si sarebbe<br />

bloccata all'ASL. Vorrei avere notizie in merito alla mia pratica.<br />

R. Da una verifica è emerso che la pratica si trova presso la Commissione di verifica di Cagliari.<br />

Quando verrà inviata all'Ufficio invalidi quest'ultimo la inoltrerà all'INPS che farà un'ulteriore<br />

verifica e la rispedirà alla ASL. Solo a quel punto potrà inviarLe il verbale dell'esito della visita.<br />

Per ulteriori informazioni può contattare a metà novembre dell'Ufficio invalidi/medicina legale tel.<br />

…<br />

49.<br />

D. Sono un imprenditore autonomo ed ho subito una procedura di fallimento circa 50 anni fa, in<br />

quanto sono stato per 3 mesi amministratore di una società denominata, passando da dipendente ad<br />

amministratore. Al termine dei tre mesi, oltre a dare le dimissioni, ho riconsegnato i libri contabili<br />

in Tribunale, non comunicando però ufficialmente alla società tale riconsegna. Nel 2009 ho chiesto<br />

un finanziamento ma, dalla visura camerale risulta ancora la procedura fallimentare in cui figura il<br />

mio nome. Ho contattato personalmente il Tribunale di Milano, ma mi è stato comunicato che non<br />

hanno più alcuna documentazione relativa alla procedura. Vorrei sapere: perché questa procedura<br />

risulta ancora attiva e non è stata cancellata? Mi è stato consigliato di rimuoverla prima di procedere<br />

con altre richieste di finanziamento, ma mi chiedo come mai la procedura è ancora vincolante dal<br />

punto di vista giuridico?<br />

R. Linea Amica ha contattato la Camera di Commercio di Milano che ha preso in carico la pratica<br />

del richiedente ed è riuscita ad ottenere dal Tribunale di Milano il documento utile per la<br />

cancellazione del procedimento fallimentare dalla visura camerale. Il cliente ci ha successivamente<br />

comunicato di avere ricevuto il fax in cui gli veniva comunicata la cancellazione del procedimento<br />

dalla visura camerale.<br />

50.<br />

D. Nel 2005 mia figlia ha aderito all'iniziativa "vola con internet" del Consiglio dei Ministri, che<br />

prevedeva un rimborso, erogato dal <strong>Dipartimento</strong> per l'Innovazione e la Tecnologia della Presidenza<br />

del Consiglio dei Ministri, pari a 100 euro per il conseguimento dell'ECDL, valido per chi avesse<br />

sostenuto 4 esami sui 7 previsti in un arco di tempo preciso. Mia figlia ha fatto regolare richiesta<br />

avendone i requisiti, ma non ha mai ricevuto il rimborso, nonostante nel maggio del 2008 le sia<br />

giunta una risposta via mail dal CNIPA in cui si parlava della conclusione dell'iter di pagamento nel<br />

settembre del 2008.<br />

133


R. L'Ente erogatore non è AICA, ma il Ministero Riforme e Innovazioni nella <strong>Pubblica</strong><br />

Amministrazione. Per ragguagli sul tema si suggerisce quindi di rivolgersi direttamente al<br />

funzionario competente del Ministero all'indirizzo e-mail … che, contattato da Linea Amica,<br />

riferisce che per i pagamenti di cui all'iniziativa “Volare con internet 2005” si è resa necessaria una<br />

modifica al decreto ministeriale del 13/5/2005. Il decreto modificato è stato inoltrato lo scorso mese<br />

di ottobre al MEF. Solo dopo la registrazione potranno perfezionarsi i pagamenti, presumibilmente<br />

entro i primi sei mesi del 2010. L'importo verrà accreditato sul c/c a suo tempo indicato dal<br />

beneficiario. Se nel frattempo lo stesso dovesse essere variato, il nuovo c/c dovrà essere comunicato<br />

all'Ente certificatore. Si precisa inoltre che l'importo sarà max di € 100. Se però il corso fosse<br />

costato meno di tale cifra, si procederà al pagamento di quanto effettivamente pagato.<br />

51.<br />

D. Vi chiedo di aiutarmi a ricercare lo stato della pratica giacente presso il Ministero degli Interni<br />

che consente di aggiungere il mio cognome (madre) ai miei figli. L’ufficio responsabile è il<br />

<strong>Dipartimento</strong> per gli affari interni e territoriale - Direzione centrale per i servizi demografici, prot.<br />

Num…../area II ter.<br />

R. Da una verifica con il <strong>Dipartimento</strong> del Ministero degli Interni è emerso che la pratica è in fase<br />

istruttoria e il decreto di affissione in via di predisposizione. Il decreto, una volta firmato, va<br />

pubblicato nel luogo di nascita per 30 giorni. E' necessario attendere ulteriori 30 giorni per eventuali<br />

reclami e poi viene emanato il decreto definitivo. E’ prevedibile la conclusione dell'iter all’inizio<br />

del 2010.<br />

52.<br />

D. Sono un pensionato INPDAP. A fine settembre 2009 il decreto relativo alla mia pensione<br />

definitiva è stato trasmesso dalla Ragioneria provinciale alla Corte dei Conti per la registrazione.<br />

Tuttavia ad oggi (4 novembre) non ho ancora ricevuto la notifica. Quali sono i tempi per la<br />

chiusura della pratica?<br />

R. Linea Amica ha verificato che la pratica è in lavorazione. In genere le pratiche per la pensione<br />

definitiva vengono lavorate nell'arco di 2 mesi (pratica protocollata i primi di ottobre). Al momento<br />

la pratica deve passare in visione al Magistrato. Una volta che il Magistrato pone il visto il decreto<br />

viene registrato ed inoltrato all'Amministrazione di competenza e all'Inpdap poi notificato<br />

all'interessato. E’ prevedibile che la pratica sarà evasa entro dicembre.<br />

53.<br />

D. Ho già una casella di posta elettronica certificata. Posso rivolgermi all'ACI per farmi attribuire<br />

una seconda casella da utilizzare per le comunicazioni con la PA? Grazie.<br />

R. L’ACI, contattato da Linea Amica, ha confermato che è possibile richiedere una casella di posta<br />

elettronica certificata, anche se ne possiede già una. Per qualsiasi informazione può contattare il<br />

numero verde dell'ACI 800.999.030.<br />

134


54.<br />

D. Sono un’insegnante elementare in pensione dal 1991, ma non ho ancora la pensione definitiva.<br />

L'INPDAP rimanda la pratica al Provveditorato, che rimpalla a sua volta la responsabilità. Sono<br />

invalida al 100% per patologie e non posso recarmi personalmente al Provveditorato. Potete<br />

aiutarmi? Grazie.<br />

R. Dalla verifica effettuata con l’INPS è emerso si è in attesa di una risposta dall'INPDAP di Roma<br />

per quanto concerne il computo dei contributi riguardanti un periodo di 4 mesi, nel quale il cliente<br />

ha lavorato in una scuola parificata. Per quanto riguarda, invece, il computo del servizio pre-ruolo, è<br />

già pervenuta tutta la documentazione richiesta all'INPS di Rovigo e si sta procedendo alla<br />

emanazione del decreto di computo delle supplenze. Il funzionario.dell’Ufficio pensione dell’USP<br />

ci ha comunicato che avvierà immediatamente la procedura per emanare il decreto di pensione<br />

definitiva e si è reso disponibile ad essere ricontattato dalla cliente.<br />

55.<br />

D. Ho riconfermato la richiesta di asilo nido per mio figlio, già presentata ad aprile 2009, in quanto<br />

il Comune prevede inserimenti anche a settembre, ottobre. In questa occasione ho verificato che per<br />

elaborare la graduatoria il Comune prende in considerazione l’ISEE di 2 anni prima (2007), anche<br />

se poi il reddito è diminuito. Inoltre il Comune per assenza fondi ha richiesto il versamento di una<br />

retta di 250 euro. Vorrei capire se è legale chiedere l'ISEE di 2 anni prima (2007) e non quello<br />

dell'ultimo anno (2008) e se questa procedura è regolare.<br />

R. Dalla verifica effettuata presso il competente ufficio del Comune è stato approfondito quanto<br />

disposto dal Regolamento comunale di gestione dell'asilo nido. Nel caso specifico, poiché il termine<br />

per la presentazione delle domande di iscrizione scadeva il 30 aprile 2009, e considerato che, a sua<br />

volta, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2008 scadeva in data<br />

successiva (a giugno o/a settembre 2009), l'unico ISEE in corso di validità che poteva essere preso<br />

in considerazione, ai fini del calcolo della definizione della retta da pagare, era quello che si<br />

riferisce all'anno di imposta precedente all'anno di richiesta, e cioè il 2007.<br />

Gli uffici del Comune sono comunque disponibili a verificare, a fronte di difficoltà economiche, la<br />

possibilità di richiedere un'integrazione alla retta da parte del Comune stesso.<br />

56.<br />

D. Salve, sono un'insegnante di lettere inserita in 3 fascia nelle graduatorie d'Istituto. Attualmente,<br />

non lavorando, frequento un master universitario. Vorrei sapere se posso contemporaneamente<br />

frequentare un corso di formazione non universitario e per docenti, regolarmente riconosciuto e<br />

pubblicato sul sito del MIUR. Per il punteggio dell'eventuale corso devo rivolgermi all'USP della<br />

mia Regione? In attesa di una risposta ringrazio.<br />

R. L'URP del Ministero dell'Istruzione ha riferito che se attualmente non sta lavorando può<br />

frequentare i corsi che desidera, per l'accreditamento del punteggio deve comunque aspettare la<br />

riapertura delle graduatorie e rivolgersi all'Ufficio Scolastico Provinciale.<br />

135


57.<br />

D. Nel 2008 ha preso parte, come Commissario effettivo, alla Commissione per gli esami per<br />

l'abilitazione come periti agrari nella sede dell'Istituto Tecnico Agrario … Ad oggi la scuola<br />

stornando il bilancio ha liquidato solo un rimborso spese, ma non ho percepito il compenso<br />

ministeriale spettante perchè il Ministero non provvede all'erogazione dei fondi stanziati per tale<br />

fine. A luglio 2009 il Responsabile di questo settore, da me contattato, mi ha riferito che il problema<br />

era stato risolto, perchè i fondi erano stati sbloccati. Pochi giorni fa, non avendo ancora ricevuto il<br />

compenso, ho richiamato e mi è stato detto che c'era stato un altro problema, ma che ora avrebbero<br />

inviato i fondi. Tuttavia, ad oggi la scuola non ha ricevuto nulla. Potete aiutarmi?<br />

R. Linea Amica ha contattato l’ufficio competente del MIUR. Dalla verifica è emerso che gli<br />

importi dovuti alla scuola sono in corso di pagamento e i mandati sono in ragioneria per la<br />

validazione. Entro una settimana la scuola riceverà il pagamento. Nel frattempo il Ministero<br />

provvederà ad inviare all'Istituto il preavviso con la specifica dell'imputazione delle somme.<br />

58.<br />

D. Mio figlio di tre mesi, ipovedente, è attualmente ricoverato all'Ospedale …. Mia moglie termina<br />

il periodo di maternità obbligatoria, ma, considerata la situazione, necessita di ulteriore periodo di<br />

astensione dal lavoro e avrebbe bisogno di mantenere il trattamento economico al 100%. E’ prevista<br />

questa possibilità in casi particolari?<br />

R. L'art. 80, c. 2, L. 388/00, poi ripreso dall'art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/01, ha integrato le disposizioni<br />

previste dalla L. 53/00 per chi presta assistenza a familiari con disabilità introducendo l'opportunità,<br />

per i genitori di persone con handicap grave (art. 3, comma 3, L.104/92), di usufruire di due anni di<br />

congedo retribuito. Per usufruire di tali congedi occorre, principalmente, che la persona con<br />

disabilità sia in possesso del certificato di handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3<br />

della Legge 104/1992). Tale certificato viene rilasciato da un'apposita commissione medica, presso<br />

l' ASL di pertinenza. L'art. 42, c. 5 del D. Lgs. 151/01 prevede che questi congedi straordinari di<br />

due anni, debbano essere retribuiti con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita<br />

e coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici.<br />

Questo tipo di congedo è anche frazionabile a giorni e in questo caso l'indennità viene corrisposta<br />

per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto.<br />

Le inviamo il link alla pagina del sito dell'INPS dove sono date tutte le informazioni sull'argomento<br />

(http://servizi.inps.it/NewPortal/default.aspx?sID=%3b0%3b4740%3b4744%3b&lastMenu=4744&<br />

iMenu=1&iNodo=4744);<br />

inoltre, il link alla pagina, sempre del sito dell'INPS, dove prendere visione e scaricare il modulo<br />

che interessa<br />

(http://www.inps.it/Modulistica/compila.asp?idArea=4&AreaDesc=Prestazioni+a+sostegno+del+re<br />

ddito&idpagina=4&pagina=4&lang=&intra=&cf=).<br />

59.<br />

D. Sono cittadino egiziano e vivo a Roma. Vorrei andare in vacanza in Turchia, che documenti<br />

devo procurarmi?<br />

136


R. L'ufficio del Consolato generale della Turchia in Italia, contattato da Linea Amica, ha<br />

comunicato che deve richiedere il visto presso di loro, in via Palestro 28, dal lunedì al venerdì dalle<br />

9.00 alle 12.00. Inoltre, può contattare il numero 06.445….per conoscere i documenti necessari per<br />

il rilascio del visto quali il passaporto, il permesso di soggiorno, la busta paga e la prenotazione del<br />

volo e dell'albergo.<br />

60.<br />

D. Mia figlia è in viaggio nelle Isole Canarie. Sia lei che la sua amica si sono ammalate. Come fare<br />

per contattare un medico in loco? Grazie.<br />

R. Linea Amica ha contattato l’ufficio del Ministero della Salute che si occupa nello specifico<br />

dell'assistenza sanitaria all'estero di cittadini italiani, che ha riferito che l’unica possibilità è quella<br />

di fornire alla cittadina i riferimenti telefonici della Ambasciata italiana. Di conseguenza Linea<br />

Amica ha fornito alla cliente i numeri della Ambasciata italiana a Madrid, dell’Ufficio consolare<br />

Las Palmas De Gran Canaria Circoscrizione: Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, oltre al<br />

numero di emergenza 112 valido su tutto il territorio spagnolo che, nelle zone turistiche, risponde<br />

anche in inglese, francese e tedesco.<br />

61.<br />

D. Sono una dipendente della scuola, supplente, in astensione anticipata di maternità per<br />

complicazioni nella gestazione dall’agosto 2009. Ho presentato presso la scuola tutta la<br />

documentazione in regola per poter avviare la pratica per l’indennità di maternità. Fino ad oggi la<br />

segreteria dell’Istituto non ha provveduto a comunicare al MEF la mia situazione per gli<br />

adempimenti di rito ed è circa da due mesi e mezzo che non percepisco né stipendio, né indennità di<br />

maternità. Sono molto arrabbiata per questa situazione, ma il problema è che dopo vari solleciti<br />

ancora oggi non ho ricevuto una risposta esauriente ai miei richiami. Cosa posso fare? Vi prego di<br />

aiutarmi.<br />

R. Contattato telefonicamente l'Ufficio del personale della scuola, riferisce di aver inoltrato a fine<br />

ottobre al <strong>Dipartimento</strong> del Tesoro, la documentazione relativa alla richiesta in oggetto, e che<br />

seguendo i tempi di rendicontazione di tale ufficio, entro la fine del mese di novembre dovrebbe<br />

ricevere le spettanze dovute.<br />

Per chiarimenti sul cedolino dello stipendio, sull’applicazione dei contratti della scuola, sulle<br />

pensioni di guerra e per altre richieste relative alle procedure sciopnet, assenzenet e conguaglio<br />

contributivo è possibile contattare il centro di latina al numero verde: 800991990. Il servizio è attivo<br />

dalle ore 9 alle 17, dal lunedì al venerdì.<br />

62.<br />

D. Il badante di mio marito, cittadino ucraino, residente in Italia, è in possesso di una patente di<br />

guida rilasciata in ucraina ma convertita, alcuni anni fa, in patente portoghese. La motorizzazione<br />

civile di Salerno ha negato la conversione della patente in quanto non esistono convenzioni tra<br />

l'Italia e l'Ucraina per la conversione delle patenti di guida. Vorrei sapere se esiste qualche altra<br />

possibilità.<br />

137


R. La Direzione generale per la Motorizzazione, contattata da Linea Amica, riferisce che la<br />

Direttiva comunitaria relativa a disposizioni in materia di patenti di guida è stata recepita dall'Italia<br />

nel senso di non prevedere la conversione di patenti comunitarie che derivino dalla conversione di<br />

patenti rilasciate da Stati con i quali non è stato firmato un accordo di reciprocità.<br />

Normativa di riferimento: Direttiva Comunitaria 91/439/CEE (art.8 comma 6) Decreto<br />

Ministeriale 8 agosto 1994 (in Gazz. Uff., 19 agosto 1994, n. 193) Direttiva Comunitaria<br />

2000/56/CE (art.9 comma 6) Decreto Ministeriale n. 40 - 30/09/2003, pubblicato su GU n. 88 del<br />

15/04/2004. Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la<br />

patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza. Dopo un anno è necessario, per<br />

poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente. Ciò è possibile se lo Stato che ha<br />

rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.<br />

63.<br />

D. Salve, sono invalido civile e ho 5 figli, di cui 3 minori. Mia moglie è disoccupata dall’anno<br />

scorso ed ha percepito la disoccupazione ordinaria. Il reddito dell’anno scorso è stato di 2400 euro.<br />

Nel 2004 ho presentato al Comune la domanda per il reddito di cittadinanza, ma mi è stata rigettata<br />

in quanto superavo di 1000 euro il tetto fissato di 5000 euro. Ho saputo che alcuni miei amici nella<br />

mia stessa situazione sono stati convocati dal Comune che ha preso in esame, dopo 4 anni, la loro<br />

domanda. Vorrei sapere se c’è la possibilità anche per la mia famiglia di ottenere il sussidio,<br />

essendo oggi noi al di sotto della soglia di povertà e purtroppo io non posso più lavorare. Vivo con<br />

250 euro mensili. Grazie e spero di avere vostre notizie in merito.<br />

R. L'Ufficio Reddito di Cittadinanza del Comune, contattato da Linea Amica, riferisce che in realtà<br />

i termini relativi al bando reddito di cittadinanza (ossia del contributo monetario mensile, non<br />

superiore ai 350,00 euro per nucleo familiare, che viene assegnato alle famiglie con valore ISEE<br />

annuo inferiore ai 5.000,00 euro), scaduti nel dicembre 2004, non sono stati riaperti, ma, per effetto<br />

dello scorrimento della graduatoria degli aventi diritto, sono state ricontattate le posizioni più basse<br />

e invitate a ripresentare la documentazione, per verificare il mantenimento dei requisiti richiesti dal<br />

bando. Se il cliente vuole conoscere la propria posizione in graduatoria, può rivolgersi direttamente<br />

all'Ufficio suddetto, in via … n. tel.... E' inoltre ancora attivo il numero verde 800079999, che<br />

fornisce informazioni relative Reddito di cittadinanza ed altre misure di contrasto alla povertà.<br />

64.<br />

D. Lo scorso settembre 2009 ho scritto al Prefetto di … trasmettendogli un libro bianco con una<br />

serie di trasgressioni nelle affissioni elettorali nel mio Comune. Nella lettera raccomandata con R.R.<br />

chiedevo cortesemente anche un riscontro che al momento non ho ricevuto. Che strumenti ho per<br />

chiedere o "pretendere" una risposta? Cosa mi suggerite? Grazie.<br />

R. La pratica, dalla verifica effettuata da Linea Amica, risulta in lavorazione e sono in corso le<br />

necessarie verifiche. Al termine della lavorazione invieranno un riscontro scritto. In attesa di<br />

riceverlo può contattare direttamente l’ufficio competente (tel. …).<br />

138


65.<br />

D. Ad aprile ho fatto richiesta per il bonus famiglia ma non so ancora nulla. Ho chiamato tutti i<br />

recapiti telefonici e non c'è stata alcuna possibilità di avere informazioni a riguardo. Vorrei solo<br />

avere notizie.<br />

R. Dalla verifica effettuata con l’Ufficio rimborso della sede centrale dell'Agenzia delle Entrate,<br />

risulta che l'erogazione del bonus relativo all'anno d'imposta 2007 avverrà entro la fine di dicembre<br />

2009.<br />

66.<br />

D. Chiamo per segnalare che l'ASL di … mi aveva assicurato, a seguito di un precedente intervento<br />

di Linea Amica, che a novembre mi avrebbero chiamato per effettuare la visita per l'accertamento<br />

dello stato di invalidità. Ad oggi non ho ricevuto nessuna chiamata. Chiedo un nuovo intervento da<br />

parte di Linea Amica per la fissazione di questa visita di accertamento.<br />

R. Da una verifica con la ASL è emerso che ad oggi sono stati convocati dalla Commissione medica<br />

per l'accertamento dell'invalidità tutti coloro che hanno presentato la richiesta entro il 27 giugno.<br />

Considerato che la data di richiesta della cliente è immediatamente successiva, la cliente verrà a<br />

breve convocata per la visita che si svolgerà a gennaio.<br />

67.<br />

D. Ho 76 anni, vorrei avere informazioni riguardo la mia richiesta di pensione di invalidità e<br />

richiesta di accompagnamento. Sono stato riconosciuto cieco civile e ho fatto richiesta tramite un<br />

patronato.<br />

R. Da una verifica con l’ASL di riferimento è emerso che la pratica del cliente è stata definita la<br />

settimana scorsa e che verrà inviata all'INPS la settimana prossima. L'INPS provvederà ad<br />

esaminarla e se, lo riterrà opportuno, potrà chiamare il cliente per effettuare una nuova visita.<br />

68.<br />

D. Vi scrivo perché ho necessità di parlare o incontrare un funzionario regionale o provinciale del<br />

Ministero dell'Istruzione per avere delucidazioni circa la mia richiesta di liquidazione e pensione.<br />

Mi sono più volte rivolto agli uffici regionali e provinciali, ma nessuno ha preso in carico la mia<br />

richiesta. Cosa posso fare?<br />

R. Linea Amica ha contattato il responsabile dell'Ufficio Scolastico Provinciale che, riconosciute la<br />

difficoltà segnalate dal cittadino nell'individuare un interlocutore con cui confrontarsi in merito alla<br />

definizione del calcolo pensionistico, si è reso disponibile a fornire direttamente al cliente tutti i<br />

chiarimenti necessari.<br />

139


69.<br />

D. Sono riuscita a fare la visita per la verifica Legge 104 che avevo formalmente richiesto nel<br />

giugno 2009. Ora ho bisogno del vostro supporto per conoscere l’esito della richiesta di<br />

accompagnamento. Grazie.<br />

R. Linea Amica ha contattato la ASL competente e approfondito lo stato della richiesta. L’iter<br />

prevede che successivamente alla visita ci sia una convalida da parte della Commissione medica di<br />

verifica dell'INPS. La pratica convalidata dalla Commissione viene quindi inviata alla ASL entro 90<br />

giorni e la stessa ASL invia il verbale all'utente. Nel caso specifico, dopo il riconoscimento<br />

dell’accompagnamento da parte dell’ASL, la pratica è stata trasmessa all’INPS i cui tempi di<br />

convalida non possono essere accelerati.<br />

70.<br />

D. Grazie all’aiuto di Linea Amica sono riuscito a far intervenire i Dirigenti dell'AMA per far<br />

spostare i cassonetti della spazzatura. Dopo ispezione e report fotografico l’AMA ha deciso che non<br />

sa dove ricollocarli e quindi per il momento restano posizionati sul muro della mia abitazione.<br />

Questa situazione mi arreca due tipi di danneggiamento uno di danno emergente e l'altro di lucro<br />

cessante. Mi spiego meglio: ho difficoltà ad ispezionare i contatori di luce e gas incassati nel muro;<br />

il muro è danneggiato a causa degli urti nella fase di scarico dei cassonetti; c’è sempre cattivo<br />

odore; viene danneggiata l’immagine del fabbricato soprattutto nei momenti in cui non viene ritirata<br />

la spazzatura (accumulo), ed infine mi ha creato danno economico dato che ho dovuto affittare due<br />

locali che si trovano in area vicina ai raccoglitori AMA, al di sotto del valore di mercato. Ho<br />

necessità di far pervenire ad un responsabile AMA una lettera come questa, però ho difficoltà ad<br />

avere un indirizzo di posta elettronica. Mi potete aiutare una seconda volta?<br />

R. E' stata contattata la Direzione Generale dell’AMA per verificare la ricezione del fax inviato ieri<br />

dal cliente e la presa in carico del problema. La Direzione Generale ha fornito i riferimenti per<br />

l'invio della raccomandata formale per segnalare la problematica. Sono stati forniti al cliente i<br />

recapiti della Direzione Legale e il nominativo del responsabile. La DG ha consigliato di mettere in<br />

copia conoscenza anche il Municipio - Vigili Urbani in quanto l'ubicazione dei cassonetti viene<br />

decisa di concerto con loro. Infine è stato consigliato al cliente di corredare la lettera con la<br />

documentazione fotografica in suo possesso.<br />

71.<br />

D. Ho un problema con l'asilo nido che frequenta mia figlia, di 14 mesi. Sono peruviana e per<br />

motivi familiari sono costretta a recarmi per 2 mesi all’anno in Perù portando con me la bimba.<br />

L’assenza della bambina dall’asilo nido per un periodo così lungo non le garantisce la<br />

conservazione del posto. La scuola infatti non accetta un certificato di assenza per gravi problemi di<br />

famiglia; infatti il posto può essere mantenuto solo in caso di malattia certificata. Cosa posso fare<br />

per risolvere il problema?<br />

R. L'Ufficio asili nido del Comune ha confermato che il posto può essere garantito solo per 30<br />

giorni, salvo motivi di salute certificati. Non sono previste altre modalità. L’unica possibilità nel<br />

caso specifico della cliente è che al ritorno dal viaggio faccia una richiesta tardiva sperando in un<br />

140


einserimento in qualche altra struttura, in quanto l’asilo nido frequentato dalla figlia della signora è<br />

particolarmente richiesto.<br />

72.<br />

D. Con atto di successione ho ereditato nel 1993 un sedicesimo di un appartamento, presentando la<br />

documentazione al Comune. Gli altri eredi non hanno fatto la successione. L'ufficio ICI del<br />

Comune mi ha erroneamente assegnato anche le altri parti della casa e chiesto, quindi, il pagamento<br />

integrale dell’ICI. Cosa devo fare per correggere questo errore?<br />

R. Dopo una verifica con l’Ufficio Tributi del Comune si è comunicato al cliente che, poichè<br />

l'ufficio ICI del Comune si basa sui dati catastali, occorre chiedere la modifica dei dati catastali e<br />

successivamente presentare l'atto di successione e la visura catastale storica; sarà direttamente<br />

l'Ufficio ad annullare l'ingiunzione di pagamento ICI calcolata sull'intero stabile. Successivamente<br />

alla richiesta di voltura il cliente ha ricontattato Linea Amica comunicando che, nonostante ciò,<br />

aveva ricevuto ulteriori ingiunzioni di pagamento dell’ICI. Linea Amica ha quindi contattato<br />

l’Ufficio Provinciale dell’Agenzia del Territorio e verificato che la situazione catastale era stata<br />

aggiornata al 1994. Tale correzione però può essere evinta solo dalla certificazione storica, ovvero<br />

richiedendo un certificato storico. È emerso al contempo che, essendo intervenuta nel 2000 una<br />

ulteriore successione (non ancora comunicata), è necessario procedere alla presentazione di una<br />

nuova richiesta di rettifica relativa questa successione. Linea Amica ha consigliato al cliente di<br />

contattare direttamente l’Ufficio per maggiori dettagli sulle modalità di presentazione della nuova<br />

richiesta.<br />

73.<br />

D. Sono proprietaria di un autosalone e sto per acquistare una macchina da una persona che<br />

attualmente si trova in carcere. Vorrei sapere se, in alternativa al notaio, un pubblico ufficiale del<br />

Comune può entrare in carcere e far autenticare la firma necessaria per il passaggio di proprietà.<br />

R. Linea Amica ha contattato il Comune nel quale si trova il carcere. Dalla verifica è emerso che la<br />

cliente può richiedere all'Amministrazione la disponibilità di un pubblico ufficiale a recarsi in<br />

carcere per autenticare la firma di un detenuto. È possibile anche rivolgersi all'ACI per espletare<br />

tale pratica, anche se ad un costo superiore.<br />

74.<br />

D. Mio padre, di 82 anni, ha diritto al contributo per l’acquisto del decoder ma il bollettino del<br />

canone RAI è ancora intestato a mia madre deceduta chiedo notizie per la risoluzione del problema<br />

in tempi rapidi.<br />

R. Il Contact Center (800.022.000) attivato dal <strong>Dipartimento</strong> delle Comunicazioni per il decoder<br />

digitale ci comunica che è necessario prima fare una voltura dell’abbonamento RAI contattando il<br />

numero verde 199.123.000, solo dopo aver effettuato la voltura può richiedere il contributo statale<br />

per l'acquisto del decoder.<br />

141


75.<br />

D. Da diversi mesi i rubinetti della mia abitazione non erogano più acqua, nonostante vi sia un<br />

regolare contratto per la fornitura della stessa. Innumerevoli volte ho contattato la Società<br />

erogatrice della risorsa idrica ... che ha sempre risposto di aver verificato l'assenza di anomalie sulla<br />

conduttura di mio interesse. Vi chiedo a quale ufficio/ente della PP.AA. posso segnalare tale<br />

problema nella speranza di un intervento dello stesso per la risoluzione positiva della questione.<br />

R. Per rispondere al fabbisogno di acqua nell'immediato è necessario contattare l'Ufficio Acqua del<br />

Comune, che effettua servizio di trasporto acqua a domicilio. Per verificare il problema di fornitura<br />

di acqua può contattare il funzionario del Comune al tel. …. che si è impegnato, attraverso l'ufficio<br />

tecnico, di risalire alla natura del problema, per poi sollecitare la SpA.<br />

76.<br />

D. Io volevo avere un parere su questa storia: nella mia città ci sono due persone che fanno gli<br />

ambulanti e da 30 anni vendevano panini, gelati e bibite sul lungo mare. Per ragioni personali<br />

queste persone avevano avuto parole con l'attuale sindaco il dottor …. L'anno scorso la decennale<br />

per queste due persone scadeva e il signor Sindaco non ha rinnovato loro la decennale dicendo che a<br />

lui non piacevano dei camion negozi sul lungo mare. Normalmente non avrebbe dovuto proporre<br />

una soluzione che non andasse contro i due commercianti? Lui ha proposto loro di mettersi a<br />

vendere panini davanti al cimitero (non c'è limite!) ovviamente i due ambulanti non hanno accettato<br />

anche perché avrebbero dovuto pagare l'occupazione suolo pubblico per niente visto che non è<br />

quello il posto dove la gente va per comprarsi un panino o un gelato. Vorrei sapere se si può fare<br />

qualcosa! Queste due persone non lavorano più e non sanno come andare avanti! Grazie<br />

R. Il commercio su aree pubbliche nel Comune di … è regolamentato dal Piano commerciale<br />

comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 74 del 15/11/2007 ai sensi dell’art. 5<br />

L.R. n° 1 del 02/01/2007 (il testo della legge regionale, di cui può vedere in particolare gli articoli<br />

29 e sgg., è reperibile nel sito della Regione Liguria a questo indirizzo:<br />

http://www.regione.liguria.it/MenuSezione.asp?Parametri=1_1_27_788_$1_1_27_788_$Leggi_regi<br />

onali_vigenti$0$ ). Il Piano Commerciale comunale ed il relativo regolamento sono disponibili e<br />

scaricabili a questo indirizzo:http://www.comune…. . Considerato che, come risulta dall’esame<br />

delle disposizioni di cui sopra, l’assegnazione della concessione su suolo pubblico relativa ai<br />

posteggi disponibili nelle aree di commercio su aree pubbliche viene effettuata mediante procedura<br />

concorsuale, nel rispetto della normativa in materia, secondo quanto previsto da appositi bandi<br />

comunali e che anche il rinnovo della concessione di posteggio è normato dal predetto regolamento<br />

e che qualsiasi variazione riguardante l’assegnazione delle aree di posteggio deve venire approvata<br />

dal Consiglio Comunale. I titolari della concessione dovranno rivolgersi all’ufficio Commercio del<br />

Comune di …, responsabile del procedimento in materia. Abbiamo contattato al riguardo il<br />

funzionario dell’Ufficio Commercio che si è dichiarato disponibile a dare tutte le informazioni<br />

necessarie.<br />

142


77.<br />

D. Per i buoni fruttiferi termine emessi a giugno 1986- serie AB - in prescrizione dal 2005. Ho già<br />

fatto richiesta di rimborso sia alle Poste sia alla Cassa Depositi e Prestiti e quest'ultima ha risposto<br />

che mi devo rivolgere all'Ufficio del MEF ( Ministero Economia e Finanze)? Chi mi sa indicare tale<br />

Ufficio poiché il denaro "investito" assicuro che è frutto di tante rinunce? Ringraziando per la<br />

cortese risposta, porgo distinti saluti.<br />

R. Dopo una verifica con la Direzione del <strong>Dipartimento</strong> del Tesoro, è stato contattato<br />

telefonicamente il cliente al quale sono state fornite le seguenti informazioni: le informazioni<br />

relative ai buoni fruttiferi in oggetto sono reperibili presso la Direzione II Ufficio VII del<br />

<strong>Dipartimento</strong> del Tesoro, in particolare il dott. … (tel.06-… e-mail …@tesoro.it) risponde<br />

direttamente per e-mail ai quesiti dei cittadini in merito alla rimborsabilità di tali certificati.<br />

78.<br />

D. Mia figlia ha fatto la domanda di iscrizione alla Regione Siciliana Assessorato regionale del<br />

Bilancio e delle Finanze, Dip. Reg. Bilancio e Tesoro Serv. Statistiche per la Regione, per rilevatori<br />

di indagini statistiche in agricoltura di interesse regionale (sez. A) e rilevatori di indagini statistiche<br />

di interesse regionale (sez. B). Mia figlia è risultata idonea a questa richiesta per le due sezioni A e<br />

B ed esiste una graduatoria (reperibile su internet). Vorrei sapere se questa lista è operativa (e se<br />

non lo è quando lo diventerà) e come funziona visto che non esistono comunicazioni ufficiali. Nelle<br />

province di SR-CL-RG-TP sono già operativi. Perché a Palermo e provincia no?<br />

R. Il cliente è stato contattato riferendogli quanto comunicato dal funzionario del Servizio Statistica<br />

della Regione Siciliana: le graduatorie avranno validità sino al 7 agosto 2011; quelle della provincia<br />

di Palermo non sono state ancora utilizzate perché solo nelle province di Trapani, Enna e<br />

Caltanisetta sono stati attuati progetti pilota. Al cliente è stato fornito il recapito telefonico utile per<br />

ulteriori informazioni.<br />

79.<br />

D. Sono un Maresciallo dei Carabinieri in pensione. Nel 2004 ho presentato ricorso per una<br />

riliquidazione. Nel 2007 ho ricevuto comunicazione che la pratica è passata al Ministero della<br />

Difesa. Ho chiamato l'URP del Ministero della Difesa e mi è stato fornito il numero di pratica e<br />

consigliato di mandare una sollecito scritto (che ho mandato ma non ho ancora avuto risposta).<br />

L'URP gli ha dato anche i recapiti telefonici. Vorrei avere informazioni sulla mia pratica.<br />

R. A seguito di una verifica con la Direzione Generale Pensioni Militari del Ministero della Difesa,<br />

è stato possibile verificare lo stato della pratica. E’ stato riferito al cliente di contattare direttamente<br />

il funzionario preposto per fornire informazioni di dettaglio e acquisire notizie in merito allo stato di<br />

avanzamento del ricorso di riliquidazione. I riferimenti già in possesso del cliente erano errati.<br />

80.<br />

D. Vorrei sapere che fine ha fatto la pratica per l'indennità di accompagno per l'invalidità di mia<br />

moglie. A novembre 2008 ha presentato alla Commissione sanitaria (riunita alla ASL di …) la<br />

143


documentazione rilasciata dai medici nelle diverse visite fatte per problemi neurologici. Mia moglie<br />

non ha nessuna pensione perché casalinga. E' stata sempre a carico mio, che attualmente percepisco<br />

una pensione di 1350 euro mensili. Ho contattato la ASL ed il Comune, ma nessuno ha saputo<br />

darmi risposta.<br />

R. L'ufficio della Commissione Invalidi, contattato da Linea Amica, ha confermato che la pratica è<br />

stata regolarmente inviata e che, al momento, sono state restituite le valutazioni delle pratiche fino a<br />

ottobre 2008. L'ufficio comunicherà direttamente all'interessata e al Comune competente, quindi<br />

all'INPS, per l'eventuale erogazione dell'indennità, l'esito della richiesta. Le informazioni sullo stato<br />

della pratica sono state fornite al cliente assieme ai riferimenti telefonici dell'ufficio competente per<br />

eventuali successive richieste di informazione.<br />

81.<br />

D. Sono titolare di contrassegno invalidi rilasciato dal Comune di Bologna. A dicembre con la mia<br />

auto sono entrato in ZTL del Comune di Modena. Sono stato multato per violazione DL/285/92 art.<br />

7 comma 9, secondo me ingiustamente. Ho telefonato ai vigili di Modena a febbraio 2009, al<br />

ricevimento della contestazione, per precisare la mia condizione e dare gli estremi del mio<br />

contrassegno invalidi (la telefonata, come comunicato dalla segreteria telefonica è stata registrata).<br />

Mi è stato richiesto un fax (comando vigili) con copia verbale- copia contrassegno e lettera di<br />

richiesta annullamento del verbale e della sanzione. Ho ritelefonato per chiedere se la<br />

documentazione fosse regolarmente pervenuta. Secondo me, non sarebbe necessario ricorrere ad<br />

altri uffici dal momento che ho dimostrato già ampiamente di non avere commesso alcuna<br />

infrazione giacché l'accesso alle ZTL è consentito a chi è munito di contrassegno invalidi. Vorrei<br />

evitare sia spese postali (raccomandate AR) sia legali (avvocato con relativa parcella) dal momento<br />

che non sussiste alcuna infrazione e l'accaduto è solo da imputare al mancato collegamento del<br />

Comune di Modena al circuito telematico ove sono inserite le targhe e i contrassegni invalidi.<br />

Preciso che da anni, circolo con il contrassegno e mai nessun Comune mi ha multato. Grazie per la<br />

vs. collaborazione che, sono certo, mi vorrete cortese offrire e porgo cordiali saluti.<br />

R. Il Comando di polizia Municipale del Comune di Modena, contattato da Linea Amica, ha<br />

confermato che la procedura seguita è esatta. Il cliente deve dunque inviare una nuova richiesta di<br />

annullamento del verbale, dichiarando che non era a conoscenza del Modena CityPass, il sistema di<br />

controllo automatico degli accessi alla ZTL del centro storico di Modena. Nella richiesta è<br />

necessario specificare il numero di verbale e allegare copia dei seguenti documenti: cartellino<br />

invalidi, carta di identità e carta di circolazione. Il fax deve essere inviato all'attenzione<br />

dell'ispettore … al n. 059…. Per ogni ulteriore chiarimento in merito il cliente può contattare<br />

direttamente l'ispettore, chiamando il n. tel. 059…. Per il futuro si comunica che, se il cliente circola<br />

solo occasionalmente nel Comune di Modena, può contattare il numero verde 800 200 640 per<br />

richiedere l'autorizzazione al transito e comunicare la targa del veicolo. Se invece circola<br />

abitualmente nel Comune di Modena, è necessario segnalare i dati relativi all'autorizzazione<br />

utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Modena. La comunicazione va<br />

inoltrata, per iscritto, al Servizio Tributi Ufficio ZTL/Invalidi/DLT: - per posta ordinaria (via …<br />

Modena) - per fax al numero 059/… - per posta elettronica all’indirizzo:<br />

ztlpermanente@comune.modena.it Nel caso in cui le persone disabili entrino nella zona a traffico<br />

144


limitato attraverso i varchi con un'auto non segnalata preventivamente, è necessario comunicare al<br />

più presto la targa del mezzo utilizzato, affinché il Comune possa intervenire sul sistema<br />

regolarizzando il transito.<br />

82.<br />

D. La carta di soggiorno di mia moglie, cittadina non UE, non è ancora stata rilasciata dall'Ufficio<br />

Immigrazione della Questura, pur essendo trascorso quasi un anno. Al momento la Carta non<br />

risulta pronta e non si riesce ad avere alcuna previsione sui tempi di rilascio.<br />

R. Dopo le opportune verifiche è emerso che l'Ufficio Immigrazione della Questura di…, ha<br />

attivato un nuovo servizio offerto ai cittadini stranieri immigrati, data la difficoltà di gestire<br />

l'enorme afflusso agli sportelli. Sul sito web della Questura, infatti, è stata pubblicata la lista dei<br />

permessi di soggiorno elettronici e cartacei pronti per l'attivazione e la consegna.<br />

I titolari di permessi di soggiorno elettronici potranno individuare la propria pratica tramite numero<br />

di assicurata presente sulla ricevuta rilasciata da Poste Italiane per coloro i quali hanno presentato<br />

presso gli Uffici Postali la loro istanza o tramite il numero del bollettino P.S.E. (permessi di<br />

soggiorno per motivi umanitari, protezione sussidiaria, assistenza minori e primo rilascio asilo<br />

politico) per coloro i quali hanno prodotto istanza direttamente all'ufficio Immigrazione di tale<br />

Questura.<br />

I titolari dei permessi di soggiorno in formato cartaceo potranno invece individuare la propria<br />

pratica attraverso il numero della ricevuta consegnata loro dagli addetti dell'ufficio Immigrazione al<br />

momento della presentazione della stessa istanza.<br />

Per ulteriori informazioni relative al nuovo servizio consultare il sito web...<br />

83.<br />

D. Mia madre ha un’invalidità al 100% causata da una malattia genetica degenerativa e necessita di<br />

una vettura attrezzata. Ho contattato l'Ufficio Informa Invalidi del Comune per avere informazioni<br />

su come noleggiare una vettura attrezzata. L'ufficio ha fornito tutte le informazioni sui buoni taxi<br />

comunali che permettono il noleggio della vettura, ma ha comunicato anche che per poter usufruire<br />

del servizio occorre aspettare almeno un anno. Presenterò tutta la documentazione all'ufficio<br />

competente, ma vorrei verificare se è vero che occorre aspettare un anno e più e per quale motivo.<br />

R. E’ stato contattato lo sportello Informa Disabile del Comune che ci ha riferito che l'erogazione<br />

dei buoni taxi dipende dalle risorse finanziarie che vengono impegnate per garantire il servizio.<br />

Questo è il motivo del lungo tempo che probabilmente deve trascorrere tra la presentazione della<br />

domanda e l'erogazione dei buoni. Contemporaneamente attraverso una ricerca su web si è<br />

verificato che nel Comune esiste una Associazione specializzata nel servizio di persone con gravi<br />

difficoltà di deambulazione. Tale servizio di trasporto è gratuito per i trasferimenti all’interno del<br />

Comune e ha un piccolo costo per trasporti al di fuori del Comune. Queste informazioni e i<br />

riferimenti necessari sono stati comunicati alla cliente che è stata molto soddisfatta del servizio.<br />

145


84.<br />

D. La mia ragazza, nata in Ucraina, vive e lavora in Italia da 10 anni, ha la cittadinanza italiana, la<br />

carta d’identità e il passaporto italiano e ha rinunciato alla cittadinanza Ucraina. Vorremmo sposarci<br />

ma il Comune ci dice che manca il certificato di nascita di cui abbiamo l'originale in cirillico ed<br />

anche un certificato (in lingua italiana autenticato) che dichiara fedina penale pulita e nascita, ma<br />

che non è valido come certificato di nascita. I funzionari del Comune sostengono che dobbiamo<br />

andare in Ucraina e prendere il certificato in lingua italiana. Cosa possiamo fare?<br />

R. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che il<br />

certificato di nascita deve essere legalizzato dall'ambasciata italiana a Kiev e che ciò può essere<br />

fatto anche con delega.<br />

85.<br />

D. Sono un'insegnante di ruolo e, dal 1 gennaio 2008, sto frequentando un dottorato di ricerca<br />

secondo la Legge 476/84 e successive integrazioni. Giacché il mio Istituto scolastico sta stilando la<br />

graduatoria interna di istituto vorrei sapere: 1) mantengo o no i punti della continuità e quelli<br />

relativi alla non presentazione di domanda di trasferimento? 2) Il superamento del 1° anno di<br />

dottorato mi dà diritto a punteggio?<br />

R. L'insegnante di ruolo che sta frequentando il dottorato di ricerca, pur mantenendo la titolarità,<br />

non è presente a scuola pertanto non vale il principio della continuità cioè durante gli anni del<br />

dottorato non accumula il punteggio della continuità, mentre mantiene i punti della non<br />

presentazione della domanda di non trasferimento. Per quanto riguarda il secondo quesito il<br />

superamento del 1° anno di dottorato non dà diritto a punteggio, ma il punteggio di 5 punti<br />

aggiuntivi sarà assegnato al conseguimento del titolo cioè alla fine del dottorato.<br />

86.<br />

D. Sono un dipendente del Ministero della Difesa, il 28 gennaio ho presentato una istanza alla mia<br />

Amministrazione chiedendo di usufruire dei permessi Legge 104/92 art 33 comma 3. A tutt'oggi<br />

non avendo ottenuto riscontro vorrei sapere entro quanto tempo ho diritto a ricevere una risposta?<br />

Quali sono le possibili azioni da intraprendere in mancanza di risposta?<br />

R. Ai sensi della vigente normativa sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90 e successive<br />

modifiche ed integrazioni), l’Amministrazione è tenuta a fornire comunque una risposta scritta, sia<br />

in caso di accoglimento che di rigetto dell’istanza, in un termine che non può superare i 90 giorni a<br />

meno che i regolamenti dell’amministrazione interessata non prevedano termini inferiori. A<br />

riguardo è stato contattato l'URP del Ministero della Difesa per il personale civile che ha riferito che<br />

il termine per una risposta è di 30 giorni. Inoltre l’Amministrazione è obbligata a comunicare<br />

all’istante l’ufficio competente ad avviare la procedura e ad emettere il provvedimento richiesto,<br />

fornendo altresì il nominativo del funzionario responsabile del procedimento. Qualora scaduto<br />

questo termine l’amministrazione non abbia provveduto, il dipendente potrà presentare diffida<br />

all’Amministrazione contro la non emissione del provvedimento e, in caso di ulteriore inerzia, adire<br />

il Giudice amministrativo avverso il provvedimento negativo costituito dal silenzio<br />

dell’Amministrazione. Queste informazioni sono state riferite al cliente.<br />

146


87.<br />

D. Ho un problema con un Comune relativamente ad una concessione onerosa. Il Comune ha<br />

concesso ad un'azienda l'area antistante la mia abitazione per realizzare delle aree parcheggio<br />

monetizzate. Il problema è che non hanno rispettato le metrature e non hanno realizzato le strutture<br />

necessarie ad accogliere, per esempio, camion di grosse dimensioni. Questi camion ogni volta che<br />

arrivano per sostare nel parcheggio mi causano danni ad un muro di recinzione. Ho provato a<br />

rivolgermi al Sindaco, ma temporeggia e il Difensore Civico è oberato di lavoro. Potete aiutarmi<br />

quanto meno a indicarmi la via più veloce per risolvere il problema?<br />

R. E' stato contatto il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune per conoscere meglio lo stato<br />

del problema e sollecitare la risoluzione. Il responsabile ha spiegato che ha contattato la società che<br />

gestisce il parcheggio per risolvere il problema e nei prossimi giorni incontrerà nuovamente i<br />

referenti per eliminare i problemi generati dalla convenzione in oggetto. Ha inoltre detto che il<br />

problema dura da tempo anche a causa del poco personale in ufficio (malattia grave, maternità).<br />

L'amministrazione comunale si adopererà nelle prossime settimane per risolvere la situazione.<br />

88.<br />

D. A gennaio 2009 ho fatto richiesta, tramite una autoscuola, per la sostituzione della patente di<br />

guida alla Motorizzazione di …. Ho ricevuto due certificati sostitutivi della patente consecutivi (con<br />

validità del secondo fino al 15/8/09), ma sono ancora in attesa della patente nuova. A che punto si<br />

trova la mia pratica e quando riceverò la patente?<br />

R. Per avere informazioni sullo stato delle pratiche di rinnovo, duplicato e cambio di residenza<br />

relative a patente e carta di circolazione è possibile contattare il numero verde 800 232323 del<br />

Ministero dei Trasporti. Nel caso specifico, è stato contattato il numero verde ed è risultato che la<br />

Motorizzazione di… ha già stampato la patente nuova della cliente con validità fino al 10/2/2012.<br />

La patente è quindi a disposizione presso la Motorizzazione (che non la spedisce a casa) e può<br />

essere ritirata direttamente dalla cliente oppure, se si è rivolta ad un'agenzia di pratiche auto per<br />

presentare la richiesta, dall'agenzia stessa. Rimane a disposizione il numero verde 800232323 per<br />

ulteriori informazioni.<br />

89.<br />

D. Il mio commercialista, nella richiesta del bonus famiglia, ha commesso un errore indicando 2<br />

persone, anziché 6 persone (tra cui una portatrice di handicap). Mi sono reso conto dell’errore<br />

quando ho percepito il bonus del valore di 3000 euro. Ho contattato il commercialista, l'Agenzia<br />

delle Entrate e anche all'INPS, ma mi è stato risposto che non si può fare più nulla. Un CAF, invece,<br />

mi risponde che è possibile intervenire ed integrare la pratica.<br />

R. Se l'anno di imposta prescelto è il 2008 esistono due strade che il contribuente può seguire per<br />

ovviare all'errore commesso all'atto della presentazione della richiesta: una dichiarativa, l'altra extra<br />

dichiarativa. DICHIARATIVA (termine: 30 settembre 09 con UNICO 2009): occorre presentare la<br />

dichiarazione dei redditi con Unico 2009 e compilare il quadro relativo al bonus famiglia (colonna 8<br />

147


"Bonus Straordinario per famiglie" del quadro relativo ai familiari a carico). Riportare poi al rigo<br />

RN 36 (restituzione bonus) - colonna 2 (Bonus straordinario per famiglie) l'importo del bonus<br />

percepito e che si restituisce e al rigo RN 39 (Bonus straordinario per famiglie) indicare<br />

l’ammontare del bonus straordinario che si richiede in relazione al numero dei componenti del<br />

nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo<br />

familiare riferiti al periodo d’imposta 2008. EXTRA DICHIARATIVA (termine: 30 giugno 2009<br />

con presentazione telematica alla Agenzia delle Entrate): I contribuenti esonerati dall’obbligo di<br />

presentazione della dichiarazione dei redditi possono effettuare la restituzione del beneficio<br />

percepito mediante versamento con il modello F24 codice tributo “4711” - denominato<br />

“Restituzione del bonus straordinario per famiglie non spettante da parte dei soggetti esonerati<br />

dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi – Art. 1, c. 19, D.L. 185/2008”. In sede<br />

di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione<br />

Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito<br />

versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del<br />

beneficio fiscale, espresso nella forma “AAAA” (vedere risoluzione AdE 115/2009).<br />

Contestualmente occorre presentare una nuova istanza per via telematica alla AdE entro il 30<br />

giugno 2009.<br />

http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/ebb16f0ed7f4dcc/ris%20115E%20del%202<br />

8%20aprile%202009.pdf<br />

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Bonus+famiglia+documentazio<br />

ne/Come+ottenere+bonus+famiglia<br />

90.<br />

D. Vorrei cortesemente avere il vostro aiuto per risolvere il seguente problema. Mio figlio ha<br />

frequentato, negli anni scolastici dal 2003 al 2006, una scuola paritaria. La legge 27-12-2002 n. 289<br />

art. comma 7 prevedeva un contributo alle famiglie per spese sostenute per l'iscrizione dei figli,<br />

appunto, alle scuole paritarie proprio per gli anni riportati. Il contributo mi è stato erogato solo per<br />

il 2004-2005 per un valore di €420. Sono ancora in attesa di ricevere i contributi per l'anno 2005-<br />

2006 che sono in pagamento dall’ottobre 2007. Ho segnalato il problema al Ministero della<br />

<strong>Pubblica</strong> Istruzione e ad oggi sono ancora in attesa di riscuotere quanto mi spetta. Ho un copioso<br />

scambio di corrispondenza con il <strong>Dipartimento</strong> dell'Istruzione del Ministero e le risposte addotte<br />

sono: “la colpa è da imputare alla Scuola... non era corretto l'inserimento del nome a sistema.....<br />

abbiamo dato istruzioni per correggere il nome.... emetteremo il bonifico..... il bonifico sarà<br />

emesso quando saranno effettuate tutte le correzioni....”ecc. Naturalmente dell'anno 2003-2004<br />

nessuna notizia..... Poiché è già passato un anno e mezzo vorrei sapere quanti mesi ci vogliono per<br />

emettere un bonifico?<br />

R. Dalla verifica effettuata è emerso che per quanto concerne il pagamento dell'ultimo anno (2005-<br />

2006) si sono verificati problemi per 925 nominativi (sui 97.000 cittadini italiani che hanno già<br />

ricevuto il pagamento) per i quali il pagamento è stato bloccato dalle Poste a causa di errori<br />

riguardanti codici fiscali dei cittadini. Si sta quindi procedendo a richiamare i cittadini per ottenere<br />

il CF esatto. I pagamenti non possono essere fatti individualmente, ma tutti insieme. Per quanto<br />

concerne la prima annualità (a.s. 2003-2004) la verifica dei reclami verrà svolta solo dopo aver<br />

concluso le procedure relative all’anno scolastico 2005-2006.<br />

148


91.<br />

D. I piloti che hanno l'abilitazione a parlare inglese ora sono chiamati a sostenere un esame di<br />

valutazione della conoscenza della lingua. Questo livello di valutazione ha una scadenza, ad agosto<br />

mi scade il livello 4 di autocertificazione annesso 1 paragrafo 1.2.9.4. cosa devo fare?<br />

R. La Direzione Licenze del Personale dell'ENAC, riferisce che i piloti di velivolo, elicottero, i<br />

controllori del traffico aereo e gli operatori di stazione aeronautica dovranno dimostrare la capacità<br />

di parlare e comprendere la lingua utilizzata nelle comunicazioni aeronautiche al livello specificato<br />

nell’apposita appendice che tratta dei “language proficiency requirements”. La specifica<br />

competenza linguistica verrà annotata sulla licenza e dovrà essere mantenuta in corso di esercizio.<br />

A partire dal 5 Marzo 2008, il Livello 4 è il livello minimo di competenza richiesto e oggetto di<br />

verifica per coloro che conseguiranno la licenza con fonia inglese successivamente a tale data.<br />

Coloro che dimostreranno un livello inferiore al Livello 6 saranno soggetti a verifica periodica<br />

secondo il livello individuale posseduto, e cioè: - ogni 3 anni per il livello 4; - ogni 6 anni per il<br />

livello 5. Ciò premesso, il cliente deve presentarsi, prima della scadenza del suo livello di<br />

riferimento, presso uno dei Centri Certificati per sostenere l'esame di lingua inglese: l'elenco dei<br />

centri è disponibile sul sito dell'ENAC al seguente link: http://www.enacitalia.it/la_regolazione_per_la_sicurezza/licenze_del_personale/personale_di_volo/piloti/language_<br />

proficiency_requirements/index.html<br />

92.<br />

D. Vorrei vendere un trattore agricolo, con targa italiana, ad acquirenti romeni che intendono<br />

portare il mezzo in Romania e registrarlo nella loro terra natale. Su questa questione, ho sentito<br />

versioni diverse e poco chiare sulle procedure "da compiere". Ho parlato con i dipendenti del<br />

Comune i quali mi hanno suggerito di recarmi o all'Autoscuola o alla Motorizzazione.<br />

L'Autoscuola non mi ha saputo dare nessun suggerimento. La Motorizzazione mi ha detto che, in<br />

questo caso, si deve procedere alla rottamazione della targa e "far-operare" una concessionaria. La<br />

procedura sembra complicata perché si tratta di un mezzo agricolo. Vorrei sapere cosa devo fare.<br />

R. Se si trasferisce definitivamente un veicolo all'estero, bisogna richiedere al P.R.A. la cessazione<br />

dalla circolazione (ossia radiazione) per esportazione (richiesta necessaria, tra l'altro, per eliminare<br />

l'obbligo in capo all'intestatario del pagamento della tassa automobilistica che permane fin quando il<br />

veicolo risulta iscritto al P.R.A.). La richiesta deve essere firmata dall'intestatario del veicolo. La<br />

documentazione da presentare è: Certificato di Proprietà o Foglio Complementare; Carta di<br />

circolazione; Targhe. Se il veicolo è esportato in uno dei Paesi membri della UE e dello Spazio<br />

Economico Europeo è necessario produrre al momento della nazionalizzazione in tali Paesi<br />

l'originale della carta di circolazione rilasciata in Italia (direttiva europea 1999/37/CE). Per questo<br />

motivo la carta di circolazione non verrà ritirata ma restituita, debitamente annullata e timbrata,<br />

all'interessato. Per i veicoli già immatricolati in uno dei Paesi membri della UE e dello Spazio<br />

Economico Europeo dal primo giugno 2004 è sufficiente consegnare al PRA le targhe e il<br />

certificato di proprietà perché la carta di circolazione è ritirata, per legge, dall'autorità estera. Fonte:<br />

http://www.aci.it/index.php?id=529; - L'ufficio Esteri, della Motorizzazione Civile riferisce che per<br />

149


esportare un autoveicolo/mezzo agricolo all'estero, la richiesta della radiazione, può essere<br />

effettuata presso gli sportelli; la ricevuta dell'avvenuta cessazione, va consegnata all'acquirente che<br />

la allega alla documentazione richiesta dal proprio stato di appartenenza per l'immatricolazione del<br />

mezzo.<br />

93.<br />

D. Risiedo all'estero per motivi professionali ma ho la cittadinanza italiana. Nel mese di marzo sono<br />

stata operata d'urgenza in Italia e sarò costretta a tornare in Italia per vari controlli medici. Non ho<br />

la tessera sanitaria italiana né un medico “di famiglia” che possa seguirmi. Posso avere la tessera<br />

sanitaria italiana e l' assegnazione di un medico generico?<br />

R. Non essendo a conoscenza, in quanto da Lei non indicato, del paese dove si e' trasferita Le<br />

riportiamo quanto segue: I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in<br />

uno Stato con il quale non e' in vigore alcuna convenzione con l'Italia, in temporaneo soggiorno in<br />

Italia (DM 1° febbraio 1996), perdono il diritto all'assistenza sanitaria, sia in Italia che all'estero,<br />

all'atto della cancellazione dall'anagrafe comunale e della iscrizione all'AIRE, fatta eccezione per i<br />

lavoratori di diritto italiano in distacco. L'iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti<br />

all’Estero) o il diritto di voto in Italia, non aprono un diritto all’assistenza sanitaria in Italia.<br />

Tuttavia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996 ai cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari di<br />

pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono<br />

riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90<br />

giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o<br />

privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è<br />

necessario presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di<br />

emigrato. In mancanza dell’attestato del consolato, può essere sottoscritta una dichiarazione<br />

sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in<br />

possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.<br />

N.B.: Alcune regioni (ad esempio il Veneto) garantiscono un assistenza sanitaria più ampia nei<br />

confronti dei cittadini emigrati dalla propria regione. Pertanto si consiglia di rivolgersi agli<br />

Assessorati regionali e provinciali alla Sanità. Tutte le informazioni e gli approfondimenti relativi<br />

all'assistenza sanitaria per i cittadini italiani all'estero sono consultabili a partire dalla seguente<br />

pagina web del Ministero della Salute:<br />

http://www.ministerosalute.it/assistenzaSanitaria/assistenzaSanitaria.jsp<br />

La Direzione Generale per i Rapporti con l'Unione Europea e per i Rapporti Internazionali è infatti<br />

il settore del Ministero della Salute preposto a fornire informazioni su tali problematiche. Nello<br />

specifico pertanto, poiché si necessitano di ulteriori informazioni (attuale paese di residenza,<br />

tipologia evento medico a cui si è stati sottoposti e relativo protocollo, ecc.) Le consigliamo di<br />

contattare direttamente il funzionario del Ministero della Salute, che si è reso disponibile a fornirLe<br />

le indicazioni richieste al seguente recapito telefonico…. Se avesse difficoltà, oltre a ricontattare il<br />

nostro servizio, può fare anche riferimento all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero della<br />

Salute che risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ai numeri +39 06.5994.2378 - 2758<br />

o via fax al numero +39 06.5994.2376 o inviando una mail collegandosi alla seguente pagina web:<br />

http://www.ministerosalute.it/servizio/sendMail.jsp<br />

150


94.<br />

D. Avrei interesse a sapere se la Regione Lazio ha definito i criteri per la formazione delle<br />

graduatorie di cui all'art. 5 legge regionale n. 4 del 2009 (reddito minimo garantito) ed criteri per la<br />

presentazione della domanda.<br />

R. L'Art. 5 Regione Lazio L.R. 20 Marzo 2009, n. 4 Istituzione del reddito minimo garantito.<br />

Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati prevede le<br />

seguenti modalità di accesso alle prestazioni: 1. Per accedere alle prestazioni di cui all’articolo 3 i<br />

soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 presentano annualmente istanza al Comune<br />

capofila del distretto socio sanitario cui appartiene il Comune di residenza e, per il Comune di<br />

Roma, ai municipi di residenza, i quali provvedono a trasmetterle al centro per l’impiego<br />

territorialmente competente. 2. Dopo la presentazione della domanda i soggetti di cui al comma 1<br />

sono presi in carico da parte del centro per l’impiego territorialmente competente. 3. Entro novanta<br />

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d’intesa con le<br />

rappresentanze istituzionali degli enti territoriali e previa consultazione con le associazioni dei<br />

datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi di<br />

integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l’impiego che si occupano delle<br />

categorie svantaggiate, con propria deliberazione definisce, su base provinciale, i criteri per la<br />

formazione delle graduatorie, tenendo conto, tra l’altro, del rischio di esclusione sociale e di<br />

marginalità nel mercato del lavoro, con particolare riferimento al sesso, all’età, alle condizioni di<br />

povertà o incapacità di ordine fisico, psichico e sensoriale, all’area geografica di appartenenza in<br />

relazione al tasso di disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e patrimoniale<br />

del nucleo familiare, alla condizione abitativa, nonché alla partecipazione ai percorsi formativi,<br />

appropriati alle esigenze lavorative locali, individuati dalla Regione nell’ambito della<br />

programmazione dell’offerta formativa. 4. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, le province<br />

adottano una specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni. 5. Le province presentano, con<br />

cadenza annuale, all’assessorato competente in materia di lavoro, una relazione sull’utilizzo dei<br />

fondi erogati dalla Regione per le finalità di cui all’articolo 1<br />

Si fa presente che si tratta di un intervento di politica attiva del lavoro e non di un contributo<br />

assistenziale, per cui occorre rivolgersi presso il Centro per l'Impiego, con il quale l'utente, dopo<br />

aver valutato le capacità e l'interesse ad impegnarsi nella ricerca di una nuova occupazione, firmerà<br />

un PAI cioè un vero e proprio contratto, con il quale si impegnerà a frequentare un percorso di<br />

formazione con annesso stage. Il tutto durerà al massimo 6 mesi. La Provincia, da parte sua,<br />

s'impegna a garantire determinati servizi e anche una indennità frequenza di circa 3 euro all'ora. Gli<br />

interventi partiranno nei prossimi mesi, ci sarà un diritto di prelazione per i disoccupati iscritti ai<br />

Centri da almeno 3 mesi. Non ci sarà una vera e propria graduatoria pubblica e sarà anche<br />

discrezione degli operatori dei Centri per l'Impiego non inserire nei programmi coloro che non<br />

dimostrano di avere i requisiti minimi di interesse e coinvolgimento.<br />

95.<br />

D. Possiedo patente militare e civile, nel '90 ho subito il furto della patente e non ho mai richiesto<br />

duplicato e rinnovo. Nel 95/96 ho preso la patente militare. Ora vorrei fare la conversione della<br />

151


patente militare ma la motorizzazione sostiene che per riprendere la patente devo rifare l'esame<br />

orale avendo fatto decadere la patente civile. Ho bisogno di sapere se il titolo è decaduto.<br />

R. L'ufficio conversione patenti della Motorizzazione Civile riferisce che in via generale non è<br />

possibile fare la conversione direttamente perché la patente civile non è in corso di validità<br />

(mancato esercizio alla guida). Inoltre, la patente militare non è valida se è stata congedata da più di<br />

un anno e non è possibile, quindi, fare la conversione. Presso l'Ufficio ... potrà mostrare la patente e<br />

ricevere tutte le informazioni necessarie.<br />

96.<br />

D. Sono cittadino italiano e mia moglie è polacca. Il matrimonio è stato registrato in Polonia. Ho<br />

avuto un figlio e ho registrato la sua nascita in Polonia dove mi hanno dato un certificato<br />

multilingue. Attualmente mi trovo in Italia e vorrei sapere cosa devo fare per registrare la nascita di<br />

mio figlio anche in Italia.<br />

R. Il funzionario dell'ufficio stato civile dell'Ambasciata Italiana a Varsavia, ha confermato la<br />

necessità della trascrizione del matrimonio e si è dichiarato disponibile a parlare direttamente con<br />

l'Ufficiale di stato civile del Comune e a fornirle l'assistenza necessaria. L'art. 17 dell'ordinamento<br />

dello stato civile prescrive quanto segue: 1. L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini<br />

della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero<br />

all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la<br />

propria residenza, o a quello del Comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero<br />

o, in mancanza, a quello dei Comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli<br />

è nato e residente all'estero, a quello del Comune di nascita o di residenza della madre o del padre di<br />

lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in Comuni<br />

diversi, saranno inviati ad entrambi i Comuni, dando ad essi comunicazione dei doppio invio. Nel<br />

caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito<br />

dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un Comune a sua scelta.<br />

http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr396_00.html#Art.%2017<br />

97.<br />

D. Ho un titolo di studio preso all'estero (equiparato ad odontoiatria). Vorrei sapere se posso<br />

accedere alla graduatorie per l'insegnamento con questo titolo. Ho conseguito il titolo di studio in<br />

Romania.<br />

R. L'Ufficio X, della Direzione generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e<br />

per l'Autonomia Scolastica, del Ministero della <strong>Pubblica</strong> Istruzione, riferisce che per ottenere il<br />

riconoscimento di titolo di formazione professionale rilasciato da un Paese membro della Comunità<br />

europea, ai fini dell’esercizio della professione docente nella scuola dell’infanzia, nella scuola<br />

primaria e negli istituti di istruzione secondaria (Direttiva comunitaria 36/2005 – D.L.vo 206/2007),<br />

occorre presentare richiesta al suddetto ufficio, secondo la nota informativa che le trasmettiamo via<br />

mail.<br />

152


98.<br />

D. Ho sostituito un frigorifero con un altro di classe energetica A+, il che consente una detrazione<br />

fiscale pari al 20% della spesa sostenuta. Per ricevere il contributo, oltre alla documentazione che<br />

attesta l’acquisto dell’apparecchio, serve un’autocertificazione in cui si dichiara la tipologia<br />

dell’elettrodomestico sostituito e le modalità utilizzate per lo smaltimento, con l’indicazione<br />

dell’impresa che se ne è occupata. Il mio Comune però non si occupa dello smaltimento dei<br />

frigoriferi e l'isola ecologica esistente nel Comune capoluogo non mi permette di farlo, perché non<br />

risiedo in questo Comune. Come devo fare per buttare il mio vecchio frigo? Grazie.<br />

R. Linea Amica ha contattato il Comune di residenza e ha parlato con il Sindaco, per segnalare il<br />

problema e la necessità del cliente di avere il certificato dello smaltimento del frigorifero vecchio.<br />

Il Sindaco ha assicurato che il servizio è presente nel Comune e che verrà fornita al cliente la<br />

certificazione di smaltimento del vecchio frigorifero.<br />

99.<br />

D. Vivo a … e sono disabile in carrozzella. Mi ritrovo una buca davanti al mio portone. Ho fatto<br />

presente la problematica al Comune ma nessuno pare interessarsi definitivamente. Continuano a<br />

tamponare provvisoriamente la buca.<br />

R. Tramite il Contact Center comunale è stato contattato il reparto strade che ha la competenza per<br />

la zona. Il responsabile, ha dichiarato che entro la giornata farà intervenire i cantonieri per la<br />

manutenzione e una volta acquisite le informazioni sulla situazione reale sarà in grado di dare<br />

informazioni più precise. L'utente potrà richiamarlo a partire da mercoledì prossimo.<br />

100.<br />

D. Abbiamo una casa a …. La strada asfaltata davanti al cancello di entrata presenta un<br />

avallamento che si riempie di acqua piovana formando un lago di 2X5 mt. che impedisce l'ingresso<br />

senza bagnarsi e con il rischio di scivoloni, come é già capitato. Nonostante le ripetute<br />

segnalazioni anche con coinvolgimento dei Vigili Urbani nessuno risolve il problema e addirittura<br />

si assiste ad una rottura e riparazione dell'asfalto rovinato da radici di pino a due metri di distanza,<br />

senza che gli “stradini” da noi sollecitati si prendessero la briga di fare qualcosa perché non ne<br />

avevano avuto la disposizione. Eppure basterebbe un pò di catrame o meglio un tombino di scolo.<br />

E dire che la casa é abitata anche da persone disabili con difficoltà deambulatorie. Come possiamo<br />

risolvere la situazione? Ringrazio per la cortese attenzione<br />

R. Linea Amica, dopo le verifiche con il Comune, ha fornito al cliente le seguenti informazioni:<br />

l'Ufficio Infrastrutture Civili, Strade - Manutenzione Strade e Viabilità, del Comune di …, ha preso<br />

nota della nostra segnalazione e si impegna, entro 10 giorni, a verificare lo stato di manutenzione di<br />

viale …. Per ulteriori informazioni o segnalazioni il cliente può rivolgersi al Servizio Manutenzione<br />

Strade e Viabilità, Via …. http://www.comune...<br />

153


101.<br />

D. La scrivente, funzionario del Ministero …. in quiescenza dal ...2009, dopo ben due anni dalla<br />

Sentenza definitiva, pronunciata a proprio favore dal Giudice del lavoro, è ancora in attesa della<br />

completa applicazione della stessa, nonostante l'intervenuta cessazione dal servizio e le diverse<br />

istanze di sollecito rimaste a tutt’oggi inevase. Trattasi soprattutto del rimborso della somma di €<br />

…, relativo alle spese legali sostenute per il ricorso giudiziario presentato nonché degli interessi<br />

maturati sulle differenze retributive corrisposte in ritardo a seguito dell'erronea attribuzione, da<br />

parte del Ministero, del punteggio di graduatoria per l'accesso al profilo professionale superiore.<br />

L'effettivo inquadramento alla posizione C3 è avvenuto a decorrere dal 2007 mentre la<br />

corresponsione delle differenze retributive da C2 a C3 per il periodo 2006 – 2007, disposta dal<br />

giudice, è avvenuta durante il corrente mese di aprile a cura del competente <strong>Dipartimento</strong><br />

Provinciale del Tesoro in applicazione dell'apposito Decreto Ministeriale. La scrivente, volendo<br />

evitare un ulteriore spiacevole ed oneroso ricorso alle vie legali finalizzato ad ottenere il giudizio<br />

di ottemperanza alla Sentenza suddetta, chiede un cortese intervento da parte del nuovo servizio<br />

“Linea Amica” al fine di poter almeno conoscere lo stato della pratica in questione. Ringraziando<br />

anticipatamente per una cortese risposta, invio distinti saluti<br />

R. Dalle verifiche effettuate da Linea Amica è emerso che il Ministero non può evadere la pratica<br />

perché mancante di alcuni elementi: Istituto Bancario presso il quale effettuare l’accredito, codice<br />

IBAN, copia quietanzata della fattura dell’Avvocato. Queste informazioni sono state fornite alla<br />

cliente unitamente a quelle relative ufficio e indirizzo a cui inviare i dati mancanti.<br />

102.<br />

D. Vorrei sapere cosa devo fare per risolvere il problema relativo alla registrazione di mio figlio<br />

nato prematuramente in Russia. Mi sono già rivolto alla Prefettura che mi ha rimandato alla<br />

Questura, che a sua volta mi ha rimandato al Ministero degli Esteri dove mi è stato consigliato di<br />

rivolgersi all'Ambasciata Italiana in Russia. Quest’ultima mi ha risposto, invece, che devo<br />

necessariamente recarmi in Russia per effettuare la registrazione, poiché è impossibile farla<br />

dall'Italia. Vorrei sapere se è possibile evitare di dovere recarmi personalmente in Russia.<br />

R. L’URP del Ministero degli Esteri, riferisce che per effettuare la registrazione della nascita del<br />

bambino, di padre italiano, non è necessario che il padre si rechi personalmente all'Ambasciata<br />

Italiana a Mosca. Occorre rivolgersi all'ufficio Consolare Italiano a Roma che si occupa di anagrafe,<br />

stato civile, naturalizzazione e cittadinanza, per richiedere assistenza relativamente alla<br />

documentazione necessaria per consentire alla madre e al bambino di rientrare in Italia. Il cliente<br />

può contattare gli uffici direttamente ai seguenti numeri telefonici …<br />

103.<br />

D. Nel mese di settembre 2008 mi sono sottoposto ad una visita presso l’ASL per il rilascio del<br />

contrassegno H (per disabili). Recatomi più volte per sollecitare la mia pratica nessuno é in grado di<br />

darmi una risposta. Sono passati sette mesi vi sembra giusto?<br />

R. Dalla verifica effettuata da Linea Amica con l’ufficio contrassegno invalidi dell’ASL, si è<br />

appreso che la pratica del cliente era stata spedita nei primi giorni del mese di ottobre 2008<br />

154


all'indirizzo ricevuto, ma è tornata al mittente dopo pochi giorni con la dicitura "destinatario<br />

sconosciuto all'indirizzo". Informato il cliente dell’accaduto, gli è stato anche comunicato che potrà<br />

ritirare la pratica presentandosi lunedì mattina dalle 9 alle 12 presso …, stanza …<br />

104.<br />

D. Ho immatricolato una macchina in Romania, dove devo consegnare le targhe italiane? Grazie!<br />

R. Dopo le opportune verifiche Linea Amica ha comunicato al cliente che deve fare richiesta di<br />

cessazione dalla circolazione (radiazione) per esportazione http://www.aci.it/index.php?id=529. La<br />

richiesta deve essere presentata allo Sportello Telematico dell'Automobilista (Uffici Provinciali<br />

dell'ACI, Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, Delegazioni degli Automobile Club e gli<br />

Studi di consulenza automobilistica abilitati al servizio). Devono essere, di norma, presentati i<br />

seguenti documenti: Certificato di Proprietà o foglio complementare; carta di circolazione; targhe.<br />

Nel caso del cliente, in possesso delle sole targhe, dovrà fare una denuncia ai Carabinieri di mancata<br />

riconsegna dagli Uffici Rumeni degli altri documenti (CdP e Carta circolazione).<br />

105.<br />

D. Ricevo l'accertamento per la mia auto che mi intima il pagamento del bollo auto 2006 da cui<br />

sono esente per tre anni per ecoincentivo. Dapprima l'ACI (accertamento.tassa.auto@....aci.it) ha<br />

incolpato il concessionario di non avere fatto la richiesta di esenzione, ma i documenti hanno<br />

smentito questa ipotesi. Alla fine (vi risparmio la trafila di mesi di indagine) il P.R.A. ha<br />

riconosciuto l'errore, ma ha detto di non poterlo riparare perché "il 2006 è chiuso". La dott. …<br />

(assistenza.bollo….@aci.it) mi ha dato una risposta interlocutoria che lascia il tempo che trova.<br />

Sembra che tutti se ne lavino le mani. Si può sapere che devo fare? Grazie<br />

R. Linea Amica si è rivolta all'ACI .Dall'esame della sua pratica risulta che l'errore sia stato<br />

commesso dell'Agenzia che non ha indicato "ecoincentivo 2006" all'atto dell'iscrizione dell'auto.<br />

I suoi dati sono comunque stati trasmessi alla sede centrale ACI di Roma e quindi alla Regione, che<br />

sta valutando la possibilità di intervenire con una sanatoria. Per maggiori e più dettagliate<br />

informazioni può contattare direttamente ... al seguente numero telefonico …<br />

106.<br />

D. Ho fatto domanda per usufruire del fondo una tantum (istanza reddito per la vita, legge regionale<br />

n. 24/2005 art. 28) in data … per avere 6 mesi di allattamento per le donne in attesa entro il<br />

31/12/2005. Non ha ancora ricevuto nulla e sono ormai trascorsi tre anni dalla richiesta. La<br />

referente della segreteria regionale dell’ASL, alla quale ho richiesto informazioni telefonicamente<br />

circa lo stato della mia pratica, ha sostenuto che la Giunta regionale non si é ancora riunita per<br />

dividere i fondi e che, comunque, la domanda non andava in prescrizione (il colloquio è avvenuto<br />

nei primi 6 mesi del 2008).<br />

R. L’Assessorato alla Sanità della Regione, contattato da Linea Amica, riferisce che l'art. 28 della<br />

Legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, che ha istituito il reddito per la vita, è stato modificato<br />

dall'art. 94 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, che dispone quanto segue: 1. Le lettere a),<br />

155


) e c) del comma 3 articolo 28 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (legge finanziaria<br />

regionale 2006) sono sostituite dalla seguente:“a) donne o ragazze madri in stato di disagio ovvero<br />

appartenenti a nuclei familiari in possesso di reddito derivante da dichiarazione dell’indicatore della<br />

situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 5 mila”. 2. Al comma 5 dell’articolo<br />

28 della legge regionale n. 24/2005 dopo la parola “dell’erogazione”aggiungere “ovvero della<br />

fornitura della quantità di latte necessario”.<br />

Tale modifica, avendo abbassato il requisito di reddito da 25 mila a 5 mila, ha ridotto il numero dei<br />

possibili beneficiari, i quali sulla base della domanda inoltrata ai vari consultori sono stati o sono in<br />

procinto di essere ricontattati, per aggiornare i dati relativi all'ISEE previsto dalla citata legge. Tali<br />

dati saranno poi raccolti dal…, che li inoltrerà all'Assessorato per la definizione del quantum da<br />

destinare a tale fondo.<br />

107.<br />

D. Sono invalido civile ed ho la patente di guida B in scadenza il 06/06/2009. Nel mese di marzo<br />

ho richiesto alla ASL di competenza un appuntamento per la visita medica per il rinnovo della<br />

patente che mi è stato fissato a fine luglio. Il fatto di non poter usufruire dell’automobile per circa 2<br />

mesi mi causa gravi problemi che ho cercato di spiegare all’ASL affinché mi venisse anticipato<br />

l’appuntamento, ma l’ASL non ha accettato la mia richiesta. Mi sono rivolto anche ai Carabinieri e<br />

alla Polizia Stradale che mi hanno confermato che fino allo svolgimento della visita non potrò<br />

utilizzare l'auto. E’ prevista una procedura per anticipare la visita o per prolungare la validità della<br />

patente nei due mesi di attesa della stessa?<br />

R. La Commissione patenti speciali ASL riferisce che vi sono due procedure diverse: una per<br />

patente BS, l'altra per patente B limitata per patologia. Solo se si è in possesso di patente BS è<br />

possibile guidare in attesa di passare la visita medica. Occorre, in questo caso, rivolgersi alla<br />

Motorizzazione Civile che provvederà a rilasciare un permesso provvisorio valido fino alla data<br />

della visita. Nel caso di patente B limitata per patologia, invece, non esiste alcuna procedura<br />

analoga e occorre attendere la data della visita. Subito dopo aver effettuato la visita ed in caso di<br />

esito positivo verrà rilasciato un certificato che consentirà all'automobilista di guidare in attesa che<br />

arrivi il bollino da applicare alla patente stessa.<br />

108.<br />

D. Avrei bisogno di avere informazioni circa le esenzioni dei pedaggi autostradali in Abruzzo.<br />

R. Il Gestore Strada dei Parchi S.p.a., stazione dell'Aquila Ovest riferisce che gli utenti delle<br />

autostrade A24/A25 che sono impossibilitati al pagamento del pedaggio, in quanto sfollati, al fine di<br />

agevolare la fluidità della circolazione nelle stazioni di accesso alla città di L’Aquila e Provincia,<br />

sono invitati a premunirsi di apposito modulo di autocertificazione da precompilare in tutte le voci<br />

richieste e da presentare già compilato in uscita unitamente al biglietto. Si informa che tale<br />

dichiarazione sarà accettata, fino a nuovo avviso ed in deroga alle ordinarie procedure di esazione<br />

del pedaggio, in tutte le stazioni delle A24 e A25, limitatamente ai viaggi effettuati solo sulle<br />

medesime autostrade con provenienza e/o destinazione dai seguenti caselli: A24: Tornimparte,<br />

L’Aquila Ovest, L’Aquila Est, Assergi, Colledara; A25: Bussi-Popoli; i Titolari di Telepass che<br />

156


pure risultano sfollati potranno inviare una unica autocertificazione come da modulo già<br />

predisposto. I moduli anzidetti sono disponibili dove pubblicato il presente avviso: alberghi, aree di<br />

servizio, stazioni di esazione.<br />

109.<br />

D. Sono disoccupato e invalido all'85% e percepisco la pensione minima di invalidità. Il 10/03/2008<br />

ho fatto richiesta di pensione civile. L'INPS di competenza ha avviato la pratica ed è in attesa<br />

dell’esito della valutazione della mia pratica da parte della Prefettura. Circa 20 giorni fa mi sono<br />

recato negli Uffici della Prefettura dove ho scoperto che la mia pratica non è ancora neanche stata<br />

caricata al computer. Cosa posso fare?<br />

R. La Prefettura riferisce che la documentazione prodotta dal cliente va integrata con il reddito<br />

annuo 2008. L’ufficio preposto avrebbe provveduto a farne richiesta inviando una lettera<br />

all'interessato e nell'occasione avrebbe anche spedito una nuova modulistica con la quale il cliente<br />

avrebbe potuto auto-dichiarare il reddito percepito nel 2008 senza dover inviare necessariamente la<br />

relativa documentazione. Il funzionario della Prefettura, per velocizzare la pratica, invita il cliente.<br />

ad andare direttamente presso gli uffici della Prefettura e ritirare la modulistica.<br />

110.<br />

D. Circa sei mesi fa (nel novembre del 2008), ho fatto una visita medica, per certificare<br />

l'aggravamento della mia condizione di invalidità. La visita medica è stata fatta alle ASL di …. Ad<br />

oggi non ho ricevuto nessuna risposta, neanche l'esito (i risultati) degli esami medici. A chi posso<br />

rivolgermi?<br />

R. Dall'Ufficio invalidi civili dell’ASL di riferimento si rileva che la causa del ritardo nella<br />

comunicazione è dovuto a due ordini di ragioni: il primo dovuto al trasferimento degli uffici, il<br />

secondo, più rilevante, al cambiamento del sistema informatico di tutto il sistema sanitario regionale<br />

che nella fase di avvio ha avuto dei problemi. Il funzionario ha spiegato che in questo momento<br />

sono in corso di spedizione le pratiche relative alle visite delle commissioni sanitarie di settembreottobre<br />

2008. A richiesta sui tempi di ricezione dei risultati di Novembre ha risposto che dovrebbero<br />

essere spediti entro un mese. Qualora entro un mese i risultati non siano pervenuti alla cliente il<br />

funzionario ha comunicato due numeri diretti degli uffici presso i quali la signora può chiamare. Ha<br />

comunque spiegato che la signora, qualora la visita da lei fatta implicasse risvolti economici, non<br />

deve preoccuparsi del ritardo della comunicazione in quanto i due eventi sono disgiunti. Infatti, nel<br />

caso di risvolti economici, il risultato dell'esame transita direttamente dalla commissione all'INPS,<br />

che ha poi 6 mesi di tempo per istruire la pratica ed elargire gli eventuali benefici.<br />

111.<br />

D. In data 02/05/09 ho ricevuto una comunicazione da parte dell'INPS circa l’ottenimento<br />

dell'assegno di accompagnamento con indicazione della somma. Ad oggi tale cifra non mi é stata<br />

ancora accreditata e gli Uffici INPS competenti non mi hanno dato una motivazione. Cosa posso<br />

fare?<br />

157


R. L'Ufficio invalidi dell'INPS comunica che la cliente dovrà ricevere un'ulteriore comunicazione<br />

scritta nella quale verrà indicato il giorno esatto dal quale potrà recarsi in banca per la riscossione<br />

degli arretrati di cui alla pensione categoria invalido civile. Si apprende, inoltre, che dalla data di<br />

liquidazione alla data in cui è possibile riscuotere trascorrono in genere 20/25 gg. Poiché gli<br />

arretrati relativi alla pensione della cittadina sono stati liquidati in aprile 2009, a breve dovrebbe<br />

pervenirle la lettera con cui l' INPS le comunica che può recarsi in banca. Se entro dieci giorni tale<br />

comunicazione non dovesse essere recapitata, la cliente può contattare direttamente l'ufficio<br />

invalidi.<br />

112.<br />

D. Dal 27/09/2002 ho in affidamento due bambini. Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2002<br />

ho percepito un sussidio dal Comune. Preciso che il Comune di nascita dei bambini e quello di<br />

residenza al momento dell'affido sono diversi. Da Gennaio 2003 ad oggi non ho più percepito alcun<br />

sussidio. Come posso risolvere questo problema?<br />

R. L’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune riferisce che, secondo quanto disposto dall'art. 5 della<br />

Legge 28 marzo 2001, n. 149, "Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell’ambito delle proprie<br />

competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure<br />

di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria"; per cui nel caso in esame il<br />

cliente può presentare richiesta di assistenza ai servizi sociali del Comune in cui attualmente risiede,<br />

che valuteranno la questione e si esprimeranno in merito. Per ulteriori informazioni è possibile<br />

contattare …<br />

113.<br />

D. Ho necessità di fare il passaggio di proprietà di un'autovettura. Mi sono recato presso gli Uffici<br />

del Comune di …, dove hanno dichiarato di non poter accogliere la pratica fino alla chiusura delle<br />

elezioni amministrative, indirizzandomi verso l'ufficio dell'ACI. Un Comune può sospendere le<br />

normali attività amministrative e l’erogazione di servizi pubblici in caso di elezioni? Come posso<br />

pretendere l'erogazione del servizio da parte del Comune?<br />

R. Il Comune di … comunica che l'Ufficio elettorale svolge anche la funzione di sportello per le<br />

pratiche di passaggio di proprietà; a causa delle elezioni il servizio è stato momentaneamente<br />

sospeso per qualche giorno (fermo restando che gli sportelli dell'ACI forniscono lo stesso servizio<br />

al medesimo costo). Il servizio riprenderà lunedì 11 maggio, pertanto il cittadino si potrà recare<br />

all'ufficio … per espletare la pratica.<br />

114.<br />

D. Mi sono rivolta allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di… per un permesso di<br />

soggiorno per regolarizzare una badante (richiesta presentata a fine 2007). Mi sono state richieste<br />

delle integrazioni documentali che ho prontamente presentato, ma dopo circa due mesi mi vengono<br />

richiesti i medesimi documenti. Ho ottemperato nuovamente alla richiesta, ma ad oggi la pratica è<br />

ferma. Mi sono rivolta anche all’URP e mi sono recata più volte personalmente agli uffici<br />

competenti, ma non ho notizie.<br />

158


R. L'operatore dello Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di…, riferisce che le richieste di<br />

integrazione aggiuntiva relativa alla pratica sono state tutte inoltrate alla Direzione Provinciale del<br />

Lavoro, che tuttavia dopo averle acquisite, ha formulato una ulteriore richiesta integrativa, in<br />

riferimento al reddito dichiarato dal richiedente. Tale richiesta è stata motivata dalla insufficiente<br />

capacità di copertura relativa al pagamento degli oneri contributivi della badante, per cui si rende<br />

necessaria una dichiarazione della cliente o dei figli, nella quale essi si fanno carico<br />

dell'integrazione del reddito del richiedente, presentando copia del CUD relativo all'anno 2008 e<br />

una copia della carta d'identità. Tale documentazione, va consegnata a mano allo sportello<br />

immigrazione il mercoledì.<br />

115.<br />

D. Mia figlia ha frequentato l'Università … facoltà di …. ed è inattesa di un rimborso di circa 350<br />

euro per versamenti in eccesso relativi alle tasse universitarie corrisposte per l'anno 2006/2007. Il<br />

15 gennaio 2009 abbiamo presentato un’ulteriore richiesta all’Università, ma ad oggi non ha<br />

ricevuto nessuna risposta.<br />

R. L'ufficio ragioneria e contabilità della Facoltà di … dell'Università, riferisce che la studentessa<br />

può recarsi presso una qualsiasi filiale di Banca di Roma Unicredit, con un documento di<br />

riconoscimento e riscuotere il mandato di pagamento relativo al rimborso delle tasse universitarie<br />

anno accademico 2006/2007, n. … di euro 357,00.<br />

116.<br />

D. Chiedo conferma della possibilità di andare all'estero senza la necessità di compilare e presentare<br />

il modello E112 sulla base ad una decisione approvata dal Parlamento Europeo lo scorso 24 o 25<br />

aprile. Se si, tale provvedimento è retroattivo? E quali sono le esatte disposizioni di riferimento in<br />

materia?<br />

R. Il Parlamento Europeo ha approvato, in data 23 aprile 2009, la proposta di direttiva concernente<br />

l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera. Basata su talune<br />

sentenze della Corte di giustizia UE, la proposta della Commissione intende chiarire i diritti dei<br />

pazienti a ottenere cure in uno Stato membro diverso da quello d'origine e il livello dei rimborsi<br />

delle spese sanitarie, fissa principi comuni a tutti i sistemi sanitari dell'UE e istituisce un quadro per<br />

la cooperazione europea in settori quali il riconoscimento delle prescrizioni mediche rilasciate in<br />

altri paesi. Parallelamente, resterebbero in vigore l'attuale quadro e tutti i principi relativi al<br />

coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (compreso il diritto del paziente di essere assistito in<br />

un altro Stato membro in condizioni di parità con i residenti), nonché l'attuale tessera europea di<br />

assicurazione malattia. In riferimento al Suo quesito e alla direttiva su menzionata, è stato<br />

contattato l'Ufficio VI - Direzione Generale per i Rapporti con l'Unione Europea e per i Rapporti<br />

Internazionali (afferente al Ministero della Salute, ma distaccato presso il Ministero degli Esteri).<br />

La dott.ssa … riferisce però che è necessario acquisire maggiori informazioni sul caso di specie per<br />

poter rispondere al Suo quesito e che in linea di massima è sempre necessario il modello E112.<br />

Pertanto può inviare una e mail, dettagliando patologia e cure, alla Dirigente dell'ufficio VI, oppure<br />

telefonare direttamente al n. .... Per velocizzare i tempi di risposta, la dott.ssa … chiede che lo<br />

159


stesso quesito venga inviato anche all'URP del Ministero della Salute, attraverso la compilazione<br />

del form che troverà sul sito www.salute.gov.it (servizi/URP).<br />

117.<br />

D. Sono un cittadino della Regione del Veneto residente nella provincia di Padova e precisamente<br />

nel Comune di … più vicino all’Azienda ULSS. n. … che al ULSS. n. … Ogni volta che cerco di<br />

prenotare prestazioni mediche mi sento rispondere che non sono un cittadino della Provincia di<br />

Verona e pertanto non accettano la prenotazione come priorità. Mi chiedo: è un servizio della<br />

Regione Veneto o e un servizio Provinciale? Sulla impegnativa c’é la seguente indicazione:<br />

Servizio Sanitario Regionale. E’ corretto il comportamento dell’ULSS. n. …?<br />

R. Il Responsabile dell’URP ULSS n. … ha spiegato che si tratta di una procedura stabilita da una<br />

disposizione regionale finalizzata alla gestione dei tempi di attesa. Ogni ULSS deve assumersi la<br />

responsabilità dei tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni erogate ai propri assistiti. I codici di<br />

priorità sono quindi assegnati per gestire i tempi di attesa della prima visita ma non per i controlli.<br />

Se desidera ricevere la normativa di riferimento può inviare una richiesta scritta al Direttore<br />

generale dell’Azienda ULSS n. …<br />

C) <strong>Casi</strong> che hanno richiesto la “presa in carico” del problema del cittadino.<br />

Si tratta di casi nei quali la risoluzione o l’approfondimento del problema posto dal cittadino ha<br />

richiesto una molteplicità di contatti e di interazioni, anche con differenti Amministrazioni.<br />

Vediamo alcuni esempi.<br />

1.<br />

D. Davanti alla mia abitazione, nei pressi di un fossato c'è un sottopassaggio in cui è morto un cane.<br />

Si è generato cattivo odore. Mi sono rivolta all'Ufficio di Igiene, che ha risposto che non è di loro<br />

competenza. Mi sono rivolta ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti però non sono riusciti a tirare<br />

fuori il cane perché bloccato. A questo mi sono rivolta anche ai Vigili Urbani, che hanno richiesto il<br />

sopralluogo di un geometra per studiare la situazione. Insomma, non so più a chi rivolgermi e la<br />

situazione peggiora di giorno in giorno. Come posso risolvere il mio problema?<br />

R. Sono stati attivati numerosi contatti con la Provincia, l'ASL, l’ANAS (dato che si tratta di una<br />

strada provinciale) ed i Comuni di riferimento. La Provincia ed i Comuni congiuntamente sono<br />

intervenuti per verificare quanto denunciato. Il giorno successivo alle chiamate di Linea Amica è<br />

stata immediatamente effettuata la pulizia del fossato e della strada con relativo smaltimento dei<br />

rifiuti. Contattata la cliente ci riferisce che l’intervento è avvenuto con grande soddisfazione sua e<br />

dei cittadini della zona.<br />

160


2.<br />

D. Con la Legge finanziaria del 2006 è stato disposto che gli assegni circolari non riscossi entro 3<br />

anni confluiscono in un fondo per le vittime di frode finanziaria (Legge 23 12 2005 n. 266 art. 1<br />

comma 345x). Vorrei sapere come posso richiedere la restituzione dell'importo circolare confluito<br />

in questo fondo e se l'eventuale restituzione dell'importo può essere richiesta solo dal richiedente<br />

l'emissione dell'assegno (il debitario) oppure anche dall'intestario (creditore).<br />

R. Contattato l'URP del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ci indirizza alla segreteria del<br />

Direttore Generale Tesoro. Per ottenere il rimborso dell’assegno circolare dormiente occorre inviare<br />

una lettera di richiesta al MEF – <strong>Dipartimento</strong> del tesoro Direzione IV Via Venti Settembre 97,<br />

00187 Roma, indicando gli estremi del richiedente e dell’assegno di cui si richiede il rimborso,<br />

allegando altresì una fotocopia dello stesso. Per informazioni su chi sia abilitato a richiedere il<br />

rimborso (traente o prenditore) e per maggiori e più dettagliate informazioni sulla procedura da<br />

seguire, sono stati forniti al cliente i riferimenti telefonici specifici. Inoltre il Ministero<br />

dell’Economia e delle Finanze ha messo a disposizione, per qualsiasi richiesta di chiarimento sulla<br />

materia, l’indirizzo di posta elettronica dt.direzione4.ufficio1@tesoro.it<br />

3.<br />

D. Devo trasferire mio marito che ha subito un intervento di sostituzione di una valvola cardiaca (da<br />

9 giorni) ad un centro di riabilitazione. Il trasferimento, a parere del medico dell'ospedale, devo<br />

farlo personalmente con una macchina privata se chiedo l'ambulanza devo pagarla. Posso prendermi<br />

questa responsabilità visto il tipo d'intervento? L'ospedale non dovrebbe fare il trasferimento con<br />

una ambulanza con spese a suo carico?<br />

R. Da una ricerca sui siti di entrambi gli ospedali citati dalla cliente e nella carta dei servizi non è<br />

stato trovato nulla in merito ai trasferimenti in ambulanza a carico degli istituti ospedalieri.<br />

Contattata la ASL, non è stato possibile acquisire indicazioni in merito. È stato quindi contattato il<br />

Ministero della Salute dal quale si è appreso che il criterio di ordine generale da seguire è il<br />

seguente: se il trasferimento è disposto dall'Ospedale lo stesso è responsabile e dovrà prendersi<br />

carico del trasporto presso l'altro istituto; se invece l'Ospedale dimette il paziente non ha più nessun<br />

tipo di responsabilità. A questo punto è stato contattato l'Ospedale che ci ha indirizzato al centro di<br />

riabilitazione cardiologia. Il medico di turno ci ha riferito che in genere il trasferimento di pazienti<br />

operati al cuore avviene in ambulanza. Al paziente dopo l'intervento viene fornita una lista dei<br />

centri ospedalieri dove effettuare la riabilitazione e rispetto a questi l'Ospedale, dove è ricoverato il<br />

paziente, dovrebbe assicurare il trasferimento. Queste informazioni sono state riferite alla cliente.<br />

4.<br />

D. Mia suocera, di nazionalità dominicana, ma con regolare permesso di soggiorno, ha fatto<br />

richiesta di ricongiungimento familiare per due figli minorenni rimasti a Santo Domingo.<br />

Finalmente, dopo più di due anni di attesa la Prefettura ha rilasciato il nulla osta al<br />

ricongiungimento. Quando si è recata a Santo Domingo in Ambasciata, nel mese di giugno, non le<br />

hanno potuto rilasciare la documentazione per portare in Italia il figlio minore in quanto nei<br />

documenti inviati dalla Prefettura c'era un errore nella digitazione del codice della nazione di<br />

161


esidenza. L'Ambasciata ha inviato in Italia la prima mail con richiesta di correzione, il giorno 15<br />

giugno, con conferma di ricezione dall'Italia da parte del Ministero degli Esteri, ma a tutt'oggi la<br />

Prefettura non ha ancora risposto e anche a noi, che ci siamo recati personalmente oggi, per<br />

l'ennesima volta, non dà alcuna informazione ed è impossibile parlare con qualche funzionario che<br />

possa sbloccare la situazione dato che si tratta solo di rinviare una mail con la correzione. Non<br />

sappiamo più a chi rivolgerci per cercare di far correggere questo errore di digitazione che ci sta<br />

facendo impazzire ormai da un mese!<br />

R. L’Ufficio Immigrazione della Prefettura conferma che il problema relativo alla richiesta di<br />

rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per il figlio minore, consiste in un errore di<br />

digitazione del codice identificativo della nazione di residenza, ossia è stato associato il codice della<br />

Repubblica Democratica del Congo invece della Repubblica Domenicana; la cliente sarà<br />

ricontattata direttamente da un funzionario che le comunicherà lo sblocco della pratica.<br />

5.<br />

D. Mi trovo in una situazione di profondo disagio a causa della strada comunale di accesso alla mia<br />

abitazione. Si tratta di una strada non asfaltata, in passato era ricoperta da brecciolino, ma<br />

attualmente è ridotta ad un fondo di terra, impercorribile dopo ogni pioggia. Ho inoltrato diverse<br />

segnalazioni al Comune e ai Carabinieri, ed ho anche proposto una mia compartecipazione alle<br />

spese per la regimentazione delle acque piovane e per la sistemazione del fondo, ma non ho<br />

ottenuto alcuna risposta. Sono stato costretto a proporre un intervento in compartecipazione delle<br />

spese anche per motivi di salute (mia moglie soffre di problemi respiratori a causa della polvere).<br />

Ormai non so più a chi rivolgermi per risolvere questo problema, spero possiate aiutarmi. Ossequi.<br />

R. È stato contattato il Comune ed interloquito con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, che si è<br />

dimostrato molto disponibile nell’illustrarci la situazione problematica da evidenziata. Il Comune<br />

manifesta la volontà di risolvere il problema inerente alla strada di accesso alle abitazioni del cliente<br />

e di altri cittadini che lamentano lo stato in cui versa quella strada. Tuttavia, il problema è molto<br />

complesso e sarebbe necessario un intervento strutturale per il quale occorrerebbe un notevole<br />

investimento. L’Amministrazione purtroppo ha difficoltà economiche: le risorse finanziarie sono<br />

insufficienti anche per la semplice attività di manutenzione delle strade (che, per un piccolo<br />

Comune, è molto dispendiosa). Sono d’accordo e disponibili a realizzare un progetto facendo<br />

partecipare alle spese i cittadini ma anche questo probabilmente non è sufficiente. Al momento<br />

sono in attesa di conoscere il preventivo per la realizzazione dei lavori ed il Sindaco sta tentando di<br />

trovare dei finanziamenti. Stante a quanto ci è stato riferito, ha preso contatto con la Regione per<br />

verificare se c’è qualche possibilità. Tuttavia, occorrerà probabilmente un po’ di tempo prima di<br />

riuscire ad avviare un progetto di miglioramento della rete stradale così complesso. Linea Amica ha<br />

suggerito al Comune di contattare direttamente il Servizio Politiche Comunitarie della Giunta<br />

Regionale fornendo i riferimenti: …. Nella nuova programmazione comunitaria 2007-2013 sono<br />

infatti previsti finanziamenti destinati anche alla tutela e al miglioramento del patrimonio<br />

ambientale e culturale della regione. In particolare, fra le varie misure adottate vi sono quelle volte a<br />

razionalizzare il sistema dei trasporti e a migliorare i centri abitati rurali e le relative infrastrutture.<br />

Un programma comunitario all’interno del quale inserire un progetto di recupero ambientale e per il<br />

quale richiedere un finanziamento potrebbe essere il LIFE+ (Obiettivo 2. Politica e governance<br />

162


ambientali - Suolo: proteggere il suolo e assicurarne un utilizzo sostenibile, preservandone le<br />

funzioni, prevenendo possibili minacce e attenuandone gli effetti e ripristinando il suolo degradato).<br />

Al momento, c’è un avviso per presentare delle proposte che scade il 15 settembre 2009. E’<br />

possibile ottenere maggiori informazioni visionando la pagina web disponibile al seguente link:<br />

http://www.pore.it/Bandi/SchedaBando.aspx?idBando=588&idCanale=2&idSottoCanale=162 E’<br />

attivo inoltre un servizio di contact center, ideato per agevolare lo sviluppo delle Autonomie locali e<br />

supportarle nella realizzazione di azioni strategiche e per conoscere meglio i fondi a gestione<br />

diretta. Il numero è lo 06.67794422 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30.<br />

L’indirizzo di posta elettronica è :valrisponde@governo.it<br />

6.<br />

D. La sentenza del mio divorzio e' stata depositata nel gennaio 2008. Ad oggi, tuttavia, presso il<br />

Comune della mia città risulto ancora coniugato. Dopo solleciti fatti anche attraverso il mio<br />

Avvocato alla Cancelleria del suddetto Tribunale non è successo niente.<br />

R. Contattato telefonicamente il responsabile della Cancelleria Civile del Tribunale riferisce che<br />

l’iter prevede che qualora la sentenza di divorzio non sia stata notificata dall'Avvocato nei termini,<br />

ossia entro i 30 giorni dalla pubblicazione, decorso l'anno viene trasmessa d'ufficio all'anagrafe del<br />

Comune di residenza. Nel caso in esame ciò non è, tuttavia, ancora avvenuto. Il responsabile si<br />

impegna a seguire in prima persona la pratica del cliente e assicura che nel giro di un paio di giorni<br />

la pratica sarà evasa.<br />

7.<br />

D. Sono tunisina, ho fatto richiesta per la Carta Acquisti per mio figlio. La richiesta è stata rifiutata<br />

prima dall’INPS per mancanza requisiti ISEE, poi dall'Agenzia delle Entrate per irregolarità dei dati<br />

anagrafici, precisamente il codice fiscale. Da ricerca effettuata risulta che l'errore sia dovuto<br />

all'inserimento errato del Comune di nascita anziché il paese di nascita (Tunisia). A questo punto<br />

cosa posso fare? La carta è bloccata solo per un problema che si potrebbe risolvere con la modifica<br />

di un dato.<br />

R. Contattato il Comune di residenza, il funzionario dell'Ufficio Anagrafe riferisce che per la<br />

rettifica dello Stato estero di nascita della cliente è necessario che l’utente si rechi presso il suo<br />

ufficio per consegnare la carta d'identità e riceverne una nuova con la correzione del dato richiesto.<br />

A seguito dell’emissione della nuova carta d’identità si potrà riavviare la pratica per la richiesta<br />

della carta acquisti, attualmente sospesa dal Direttore dell'Ufficio postale per le incongruenze<br />

rilevate nei dati anagrafici.<br />

8.<br />

D. Ho preso una multa in Spagna per eccesso di velocità, ma non ci sono indicazioni su come<br />

pagarla. Mi sono rivolta al Consolato italiano di Spagna a Barcellona che mi ha consigliato di<br />

rivolgermi alla Società di noleggio macchina, che contattata risponde che per alcuni paesi<br />

comunitari, tra cui la Spagna, non può occuparsi di queste procedure. Mi sono rivolta anche ai<br />

163


Vigili. In sintesi voglio pagare la multa ma non so come fare e tra pochi giorni scadranno i trenta<br />

giorni utili per farlo.<br />

R. Attraverso i dati della multa che la cliente ha inviato in copia risaliamo al sito della Direccion<br />

General De Traffico della Spagna: www.dgt.es; e verifichiamo che attraverso l’home page è<br />

possibile pagare la multa on-line seguendo il seguente percorso descritto al cliente: “home page<br />

sulla destra alla voce 'Los Mas Duscado' cliccare su: Pago de multas en internet. Successivamente<br />

cliccare su 'Pago de multas (sin certificado digital ni DNI electronico): si aprirà una schermata ove<br />

inserire alla voce NIF(codice fiscale individuo) il codice fiscale di colui che paga la multa e di<br />

seguito il numero della multa che nel suo caso e' N. Expediente …..” In alternativa, qualora l’utente<br />

incontrasse difficoltà a pagare la multa on-line internet con carta di credito, può provare attraverso il<br />

Banco Santander (banca attraverso la quale i cittadini spagnoli pagano le multe) attraverso il sito<br />

www.santander.com e/o anche la filiale italiana: www.santanderpb.it e risalire alle coordinate<br />

bancarie per il pagamento.<br />

9.<br />

D. Ho necessità di un supporto per risolvere il mio problema relativo al rilascio del visto per mia<br />

moglie, di nazionalità brasiliana. Nel mese di marzo 2009 presso il Consolato Generale d’Italia in<br />

Curitiba, Brasile, é stata depositata la documentazione relativa al mio matrimonio (io sono un<br />

cittadino italiano di nascita) avvenuto in Brasile in data …. Abbiamo fatto richiesta di trascrizione<br />

del matrimonio nel Comune di residenza italiano e richiesta di un visto per familiare al seguito di<br />

cittadino italiano (in questo caso, coniuge), ma le richieste sono state bloccate dal Consolato poiché<br />

mia moglie risultava iscritta al SIS nell’anno 2008 dopo un’espulsione amministrativa (per<br />

documentazione non in regola). Il blocco è motivato dalla necessità che la Questura comunichi al<br />

Consolato l’avvenuta cancellazione dal SIS, dato che ora mia moglie, in quanto coniuge di un<br />

cittadino italiano, ha diritto al rientro in Italia e alla cancellazione dal sistema Schengen (SIS). A<br />

questo punto il Consolato Italiano in Curitiba, Brasile, attende autorizzazione della Questura per il<br />

rilascio del visto. Senza comunicazione da parte della Questura dell’avvenuta cancellazione dal SIS,<br />

il Consolato Italiano in Curitiba, Brasile non può infatti rilasciare il visto. Secondo il D.lgs 30/2007<br />

sappiamo che il visto deve essere rilasciato entro 90 giorni (nel nostro caso ne sono passati molti di<br />

più). Contattando il Consolato Italiano in Curitiba, Brasile e la Questura non riusciamo a risolvere il<br />

nostro problema. Potete aiutarmi?<br />

R. L'Ufficio Espulsioni della sezione III della Questura territorialmente competente, contattato da<br />

Linea Amica, ha comunicato che il problema sussiste poiché la cancellazione dal SIS non avviene<br />

automaticamente, ma va richiesta contestualmente alla richiesta di visto per coniuge a seguito, che,<br />

in questo caso, va richiesto presso il Consolato Italiano a Curitiba. Tale procedura, prevede la<br />

trascrizione dell'atto di matrimonio in Italia, presso l'anagrafe del Comune di residenza del coniuge<br />

richiedente e, dopo le opportune verifiche effettuate dal Ministero dell'Interno, la Questura<br />

territorialmente competente dispone la cancellazione dal SIS. Il cliente, per avere informazioni<br />

rispetto alla stato della propria pratica, deve espletare una pratica di accesso agli atti SIS, presso la<br />

Questura competente. Riferimento normativo: Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo<br />

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello<br />

straniero", artt. 13 e 19.<br />

164


10.<br />

D. Sono andato in pensione nell'ottobre del 2007 con contratto Servizio Sanitario Nazionale (ASL).<br />

Nel 2008 è stato firmato il rinnovo del contratto nazionale per il biennio 2006/2007. Anche se<br />

sono andato in pensione prima della firma di detto contratto, mi verranno erogate comunque le<br />

somme maturate, arretrate alla data della firma del rinnovo del contratto nazionale? Mi è stato detto<br />

che il contratto nazionale é al vaglio della Corte dei Conti. Vorrei sapere se il contratto è ancora<br />

alla Corte dei Conti oppure se le ASL hanno già mandato di erogare tali somme ai loro ex<br />

dipendenti.<br />

R. E' stato contattato l'URP dell'ARAN che ha confermato che il cliente ha diritto a quanto ha<br />

maturato per gli anni 2006/2007 sino al momento in cui è andato in pensione, che il Contratto<br />

Nazionale non è al vaglio della Corte dei Conti e che pertanto le ASL dovrebbero già poter erogare<br />

le somme spettanti ai dipendenti.<br />

11.<br />

D. Chiamo per informazioni riguardo alla mia richiesta di permesso di soggiorno. La Questura<br />

territorialmente competente dice che non è pronta a causa di ritardi. A chi mi posso rivolgere e quali<br />

uffici posso contattare per avere ulteriori notizie in merito?<br />

R. Il contact center del Ministero dell'Interno indica la strada da seguire per verificare lo stato della<br />

pratica attraverso il portale dell’Immigrazione<br />

https://www.portaleimmigrazione.it/ELI2ImmigrazioneWEB/Pagine/HomePage.aspx.<br />

Fatte le opportune verifiche, la pratica risulta ancora in fase istruttoria e la medesima informazione<br />

è riportata anche sul sito della Polizia di Stato:<br />

(http://questure.poliziadistato.it/stranieri/?lang=IT&mime=1&pratica=060716418726&invia=Invia)<br />

Contattato l’Ufficio Immigrazione della Questura territorialmente competente, ci riferisce che la<br />

pratica è stata trasmessa agli uffici centrali in data 21 luglio ca. A questo punto il cliente può<br />

contattare, ma non prima della fine della settimana prossima, direttamente il Contact Center del<br />

Ministero dell'Interno 848.855.888 (costo della chiamata pari alla tariffa urbana applicata dall'<br />

operatore telefonico - attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00), oppure rivolgersi<br />

direttamente al Commissariato territorialmente competente per avere l’esito della pratica.<br />

12.<br />

D. Mia madre ha fatto domanda di accertamento dello stato di invalidità civile e visita presso la<br />

commissione legale dell'ASL … nel mese di aprile. Non ha ancora ricevuto notizie. Cercando di<br />

contattare il numero indicato (tel. …) che bisognerebbe chiamare dalle 12.30 alle 13.00, è sempre<br />

occupato. Potete aiutarmi? Grazie<br />

R. Contattato l'Ufficio Invalidità indicato è emerso che i verbali sono pronti e stanno per essere<br />

predisposti per la spedizione. È stata avvertita la cliente sollecitandola a ricontattarci nel caso di<br />

mancata ricezione della documentazione entro la fine del mese di ottobre.<br />

165


13.<br />

D. Sono un donatore AVIS regolarmente registrato presso la ASL e vorrei sapere se posso essere<br />

esente dal pagamento del ticket per tutte o parziali prestazioni sanitarie. Rimango in attesa di una<br />

Vs. cordiale risposta.<br />

R. Contattata l’ASL di competenza è stato comunicato che sono esenti gli esami richiesti<br />

contestualmente alla donazione e autorizzati appunto dal Servizio Trasfusionale a giudizio<br />

dell'idoneità alla donazione stessa. Fonte: Decreto Ministero Sanità 3 Marzo 2005 - (G.U. n. 85<br />

13/04/2005).<br />

14.<br />

D. In relazione al supermercato …, ubicato presso il Centro Commerciale …, in Via … a Roma, si<br />

richiede un tempestivo intervento al fine di verificare e adottare i provvedimenti necessari ad evitare<br />

incidenti e situazioni di pericolo per i lavoratori e clienti del supermercato. In particolare si<br />

rappresenta che la scala mobile in uso non è idonea all'uso in quanto i corrimano si bloccano. Nella<br />

giornata di ieri, una signora stava cadendo rovinosamente a terra e solo il tempestivo aiuto di alcune<br />

persone ha evitato conseguenze peggiori. Si è altresì appreso che nei giorni precedenti si erano<br />

verificati altri episodi analoghi.<br />

R. Linea Amica ha avviato un processo di coinvolgimento di varie amministrazioni per la<br />

soluzione del caso posto dallo stesso cittadino anche all’URP della Provincia di Roma. A tal fine: é<br />

stato contattato il S.PRE.S.A.L.- Servizio per la Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro -<br />

<strong>Dipartimento</strong> prevenzione della ASL, inviando, su richiesta, un fax di segnalazione del cattivo<br />

funzionamento della scala mobile; é stato contattato il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,<br />

richiedendo, sempre via fax, l'intervento. Entrambi hanno confermato la loro attivazione per un<br />

intervento sul luogo.<br />

15.<br />

D. Buongiorno, il 13/09/09 è deceduto mio padre che ha espresso la volontà in vita di essere<br />

cremato. Dopo essere stato portato in un deposito non climatizzato ancora ad oggi non è stato<br />

cremato e la giustificazione che il cimitero ci dà è che il forno è rotto e sono in attesa di ripararlo.<br />

La cassa non zincata e non sigillata ad oggi perde liquidi e la sala, aperta al pubblico, che contiene<br />

le bare che si vanno accumulando sono nello stesso stato producendo un odore nauseabondo. Vi<br />

chiedo se potete segnalare quanto accade in modo tale da far aprire un indagine in merito a tale<br />

vergogna. Certo di non risolvere il problema vi ringrazio di avermi dato la possibilità di sfogarmi e<br />

farmi credere che qualcuno possa intervenire a favore di noi cittadini.<br />

R. Linea Amica ha contattato l’URP del Comune, l’Ufficio Gestione Impianti Cimiteriali e, su<br />

indicazione di quest’ultimo, la società incaricata della gestione del servizi cimiteriali. Il referente di<br />

quest’ultima, confermando quanto sostenuto dal cittadino e cioè che il forno è effettivamente<br />

danneggiato in modo grave e non sarà riparato prima di un mese, ha detto di aver già comunicato<br />

alle famiglie dei defunti in attesa di cremazione la soluzione alternativa, ossia trasferire le salme<br />

presso altro forno. Ha comunque dato la disponibilità ad essere ricontattato direttamente dal cliente.<br />

166


16.<br />

D. Mio figlio deve sostituire la parte esterna dell'apparecchio acustico - l'impianto cocleare. Ci<br />

siamo rivolti all’ASL di appartenenza che non firma (autorizza) il cambio. Vorrei sapere se c'è una<br />

normativa che regola tali sostituzioni o se è a discrezione delle ASL in base a normativa regionale.<br />

Ne abbiamo bisogno, dato che l'impianto funziona male oramai da un anno.<br />

R. Linea Amica ha contattato la ASL, che ha verificato che si è trattato di una non adeguata<br />

comunicazione da parte della ASL stessa. In realtà la domanda di sostituzione dell'impianto<br />

cocleare non deve più essere indirizzata alla ASL ma, a seguito della nuova normativa e ai LEA<br />

(Livelli essenziali di Assistenza, sono le strutture stesse che hanno effettuato l'intervento di<br />

impianto ad essere competenti sulle successive sostituzioni. Pertanto la domanda deve essere<br />

indirizzata non alla ASL ma all'Ospedale in cui il ragazzo ha subito l'intervento chirurgico.<br />

17.<br />

D. Mia figlia studia e risiede a Londra, ha sempre ottenuto il prestito d'onore con il quale si è<br />

potuta pagare gli studi. Le manca un anno alla laurea e vorrei sapere se Comune, Provincia,<br />

Regione o lo Stato Italiano prevedono forme di aiuto di questo genere, visto che quest'anno, a causa<br />

di miei problemi di salute, è dovuta rimanere in Italia ad aiutarmi e non ha potuto fare la richiesta a<br />

Londra.<br />

R. Per quanto attiene ai "Prestiti fiduciari", l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio della<br />

Regione … ha pubblicato il bando per la concessione di prestiti fiduciari finalizzati a consentire e<br />

facilitare l’accesso al credito da parte degli studenti universitari non aventi i requisiti economici per<br />

ottenere la borsa di studio. Il prestito è destinato però solo agli studenti italiani e stranieri iscritti<br />

alle Università della Regione … che frequentano l’ultimo anno del corso di laurea triennale, gli<br />

ultimi tre anni dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, i corsi di laurea specialistica, di<br />

dottorato di ricerca e di specializzazione, con un ISEEP non superiore a € 40.000 ed in possesso dei<br />

requisiti di merito indicati nel bando di concorso. Lo studente che verrà ammesso al prestito<br />

dall’Azienda potrà rivolgersi, a propria scelta, ad uno degli Istituti bancari indicati nel bando di<br />

concorso e usufruire di un'apertura di credito su conto corrente, di durata variabile da 1 a 3 anni,<br />

prelevando su tale conto sino ad un massimo di € 4.000 per ogni anno. I prestiti fiduciari concessi<br />

dagli Istituti di credito sono assistiti da un fondo di garanzia costituito dalla Regione … e pertanto<br />

nessuna ulteriore garanzia personale può essere richiesta allo studente. A sua volta, l’URP del<br />

Ministero Affari Esteri, riferisce che il Programma relativo all’offerta di borse di studio rivolto agli<br />

studenti italiani iscritti presso Università del Regno Unito, è stato sospeso, e comunica inoltre che i<br />

bandi scaduti dell'anno accademico 2008-2009, verranno sostituiti con i nuovi, appena disponibili i<br />

relativi aggiornamenti.<br />

18.<br />

D. Il mio compagno ha la residenza a Bologna ed é domiciliato in altro Comune limitrofo. L'ASL<br />

gli ha comunicato che non ha diritto ad avere l'assistenza sanitaria nel Comune di domicilio perché<br />

non contiguo ma limitrofo a quello di residenza. Come può fare per avere diritto al medico nel<br />

Comune di domicilio?<br />

167


R. Contattata la cliente a cui viene riferito che è possibile avere l'assistenza sanitaria in un altro<br />

Comune solo per motivi di studio o lavoro. Da una ulteriore verifica è però emerso che i due<br />

Comuni (di residenza e di domicilio) appartengono alla stessa ASL. L'URP dell'ASL, contattata<br />

sulla base di questa verifica, conferma che il cittadino può chiedere il medico nel Comune di<br />

domicilio per motivi di studio, lavoro e salute (in questo caso con documentazione). A tal fine<br />

occorre recarsi presso l'Ufficio Anagrafe Sanitaria e fare la richiesta del medico compilando una<br />

semplice autocertificazione per motivi di lavoro.<br />

19.<br />

D. Chiamo per segnalare un disservizio della mia amministrazione comunale. Sono residente in via<br />

…, una strada in salita che all'altezza del civico 12 presenta una grata che è costantemente ostruita<br />

dal pietrisco proveniente da una via laterale senza nome, recentemente acquisita dal Comune.<br />

Quando piove, l'acqua e la fogna inondano la mia abitazione. Ho già avuto danni, infatti ho dovuto<br />

buttare tutto quello che custodivo in garage e ho avuto anche problemi alla macchina nuova<br />

parcheggiata nella strada. Segnalo che ho richiesto più volte un intervento, ma il Comune sembra<br />

disinteressarsi del mio problema. Chiedo un intervento presso il Centro tecnico del Comune per<br />

sollecitare la risoluzione del suo problema.<br />

R. Il funzionario del settore Lavori pubblici del Comune, contattato da Linea Amica, ha fatto<br />

presente che in seguito alla nascita di interi quartieri abusivi, il Comune si è trovato nella difficoltà<br />

di dover soddisfare una serie di servizi pubblici. I tempi per mettere in sesto le strade e le fogne non<br />

saranno brevi e pertanto consiglia all'utente di fare una segnalazione scritta al Sindaco. Riferisce<br />

inoltre nome e recapiti della società incaricata della pulizia delle strade e delle grate fognarie, con<br />

sede presso il Comune, che si impegna a sollecitare affinché risolvano il problema. Linea Amica ha<br />

provato a contattare il personale della società più volte, senza riuscire ad avere risposte e, quindi, ha<br />

contattato il Sindaco il quale ha spiegato che in bilancio è stato recentemente inserito il<br />

finanziamento per asfaltare la strada adiacente alla via indicata. La realizzazione verrà fatta nella<br />

primavera 2010. E’ stato chiesto se in tempi più rapidi fosse possibile, per lo meno, effettuare una<br />

pulizia della strada in modo da eliminare il pietrisco che ostruisce le grate fognarie e il Sindaco ha<br />

affermato che verrà fatto un sopralluogo al fine di dare una veloce risoluzione.<br />

20.<br />

D. Chiamo per segnalare che da circa 10 mesi sto provando ad avviare un Tour Operator<br />

presentando regolare richiesta al SUAP. Ho reperito tutta la modulistica necessaria dal relativo<br />

sito, dove è scaricabile il modulo B22 da compilare e presentare completo di documentazione<br />

allegata. Quando mi sono rivolta al SUAP per consegnare la pratica, mi hanno detto che non è di<br />

loro competenza ma della Provincia, segnalo che sul modulo di richiesta c'è uno "Spazio per la<br />

vidimazione da parte del SUAP", ma ciò nonostante, il SUAP ribadisce la non competenza in<br />

materia. Allora mi sono rivolta alla Provincia che mi ha confermato invece che la pratica è di<br />

competenza del SUAP. Sono ritornata nuovamente al SUAP, il quale continua a dire che non è di<br />

loro competenza e che possono accettare solo le domande accompagnate da cessioni edilizie, ma<br />

questo non si evince da nessuna comunicazione o modulistica presente sul sito del SUAP. Ho<br />

bisogno di un supporto. Grazie.<br />

168


R. Linea Amica ha contattato il coordinamento regionale dei SUAP presso l'Assessorato<br />

all'Industria della Regione. Tale ufficio, in data 8 ottobre 2009, ha recapitato una comunicazione al<br />

SUAP proprio in merito alla ricevibilità/irricevibilità del moduli B22, interpretando la normativa<br />

regionale 3/2008 nel senso che il SUAP debba ricevere tutte le procedure (anche quelle che non<br />

prevedono un endoprocedimento in capo al Comune, come nel presente caso in cui il procedimento<br />

è in capo alla Provincia) e dichiarando l'irricevibilità di tali procedure in capo ad altri Uffici (in<br />

particolar modo quelli provinciali). La comunicazione, peraltro, non è un atto impegnativo per il<br />

Comune (SUAP), visto che la Regione ha un mero compito istituzionale. Il SUAP, contattato da<br />

Linea Amica, si è reso comunque disponibile a ricevere il modulo B22.<br />

21.<br />

D. Nel mese di giugno ho frequentato un corso organizzato da una Agenzia interinale, per conto del<br />

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Secondo la circolare del Ministero, il<br />

corso è pagato dai fondi europei, che solo a conclusione del corso sarebbero stati accreditati sul<br />

conto da parte dell'Inps. Sono passati ormai 3 mesi e dei soldi non si è visto nulla. Il corso che ho<br />

frequentato si è svolto a … dove risiedo. Vorrei informazioni su quando potrò ricevere questo<br />

importo.<br />

R. Può rivolgersi direttamente all'Ufficio Prestazioni dell'INPS di ... che, da noi contattato, riferisce<br />

che il giorno 18 di ogni mese riceve una lista da parte dell'INPS regionale con i nominativi delle<br />

persone a cui dovrà essere erogato il pagamento dell'indennizzo. L'ultima lista faceva riferimento ai<br />

corsi svolti il 1 giugno 2009 ed è quindi presumibile che la prossima lista contenga il suo<br />

nominativo.<br />

22.<br />

D. Salve, ho 50 anni e da qualche anno sono rimasta sola, avendo perso i genitori mentre la mia<br />

unica sorella vive lontano, in un’altra regione. Ho diversi problemi di salute che non mi rendono<br />

completamente autonoma, per questo motivo ho lasciato la casa che avevo in affitto, non potendo<br />

permettermi la badante, ed ho fatto una scelta un pò forzata. Ho deciso di vivere in un residenza per<br />

anziani, dove la vita è “piatta”. Vi chiedo di aiutarmi nella ricerca di altre strutture dove posso<br />

trovare assistenza e persone della mia età. Spero che si apra una nuova strada per poter vivere<br />

meglio.<br />

R. Con la collaborazione del referente URP del Comune di residenza, aderente al network di Linea<br />

Amica, si sono ottenute informazioni riguardo ai centri sociali per anziani della città. Sono state<br />

contattate la cliente e l’assistente sociale che la segue da quando risiede nella residenza per anziani<br />

e sono state verificate le motivazioni per la richiesta di trasferimento in un’altra struttura<br />

residenziale, preferibilmente in un’altra regione italiana.<br />

Sono emersi problemi di adattamento nella RSA di attuale residenza e forse il desiderio di<br />

avvicinarsi all’unico parente rimasto. Con la collaborazione dei servizi sociali del Comune, e tenuto<br />

conto delle limitazioni relative alla territorialità dell’erogazione dei servizi socio-assitenziali, è stata<br />

avviata una ricerca per reperire eventuali disponibilità di accoglienza in residenze assistenziali di<br />

169


altre regioni italiane, che ha portato ad individuare una struttura nella Regione … maggiormente<br />

rispondente alle esigenze della cliente.<br />

23.<br />

D. Sono un ex maresciallo della Polizia di Stato andato in pensione nel marzo 2004. Nell’aprile<br />

2004 ha fatto domanda per la pensione privilegiata ed, appartenendo alla categoria A, avevo diritto<br />

ad essere inserito con priorità. Ma sono passati 5 anni e non mi hanno fatto sapere nulla in merito al<br />

decreto prefettizio. Mi sono recato presso la Corte dei Conti per avere delle informazioni a riguardo<br />

e mi hanno riferito che ancora non era stato emesso il decreto. Ritengo che 5 anni siano eccessivi e<br />

vorrei che la situazione fosse presto risolta.<br />

R. L’approfondimento e la soluzione del problema ha richiesto una molteplicità e reiterazione di<br />

contatti con: la Corte dei Conti di Roma (competente per le pensioni militari), la Corte dei Conti<br />

territorialmente competente, la Ragioneria Provinciale, il Ministero dell’Interno (Direzione per il<br />

trattamento previdenziale degli appartenenti alla polizia di stato), la Prefettura territorialmente<br />

competente. Sulla base del lavoro congiunto è stato quindi possibile sbloccare la situazione. Il<br />

cliente ci ha ricontattato per informarci che, grazie al supporto di Linea Amica, aveva ricevuto<br />

comunicazione scritta dalla Prefettura che il decreto di pensione ordinaria era stato emesso e inviato<br />

al Ministero dell'Interno. Nel giro di 30 giorni il cliente riceverà una comunicazione contenente<br />

anche i riferimenti relativi agli invii del decreto agli altri enti di competenza. La lavorazione presso<br />

questi enti dovrebbe durare un altro mese.<br />

24.<br />

D. Ho un problema connesso alla manutenzione della caldaia dell'immobile dove risiedo che<br />

appartiene ad un ente pubblico. Ho contatto sia il Call Center che gli uffici, ma nessuno mi presta<br />

assistenza, nonostante paghi regolarmente la bolletta del gas e il canone abitativo. Cosa devo fare<br />

visto che da aprile ho fatto la richiesta e ho paura di rimanere al freddo questo inverno?<br />

R. Linea Amica ha contattato il Call Center ed esposto la richiesta della cliente di intervento per<br />

sostituzione valvole scarico caldaia. L'ente ci ha riferito che si metteranno prontamente in contatto<br />

telefonico con la cliente per fissare un appuntamento per la sostituzione di cui sopra. Contattata la<br />

cliente che riferisce dell’intervento del tecnico.<br />

25.<br />

D. Sono quasi 3 anni che sono in attesa dell’esito di una domanda di risarcimento danni per epatite<br />

C. Ho fatto la domanda, ho fatto la visita, ho fatto ricorso (perché l'avevano respinta), adesso sto<br />

aspettando la risposta al ricorso. Ho chiamato direttamente gli uffici di Roma ma non riesco ad<br />

avere notizie. Vi chiedo, pertanto, di aiutarmi a sapere dopo 3 anni a che punto è la mia pratica.<br />

R. Linea Amica ha contattato la Direzione Generale competente. Dalla verifica è emerso che il<br />

ricorso della cittadina è da settembre all'Ufficio medico legale per il parere. Si è, quindi, in attesa di<br />

una risposta per emanare il decreto del Capo <strong>Dipartimento</strong>.<br />

170


26.<br />

D. Sono un non vedente dalla nascita e ho fatto domanda per la legge 104 a gennaio 2009 presso la<br />

USL ... In maggio ho effettuato la visita e successivamente non ho saputo più nulla. Contattando la<br />

USL mi hanno informato che la mia pratica è sospesa perché non riescono a leggere tutta la<br />

documentazione. È mai possibile?<br />

R. Linea Amica ha contattato l'Ufficio invalidi della USL che ha assicurato che è stata riconosciuta<br />

la legge 104 con comma di gravità. Il ritardo è stato determinato dalla richiesta della Commissione<br />

INPS, cui era stata inoltrata la pratica, di effettuare una ulteriore visita. Tuttavia la stessa USL,<br />

conoscendo direttamente la situazione, ha certificato che il ragazzo è non vedente dalla nascita e che<br />

quindi non c'era bisogno di ulteriori accertamenti. L'INPS ha quindi riconosciuto l'handicap e ha<br />

rinviato tutto alla USL. Quest'ultima ha provveduto a inviare la certificazione al domicilio<br />

dell'interessato ma, purtroppo, la raccomandata è tornata indietro. Ha quindi provveduto subito a<br />

rinviarla, una settimana fa.<br />

27.<br />

D. Vorrei ricevere informazioni sugli assegni di cura per gli anziani che vengono assistiti in casa,<br />

nella provincia di Novara, Comune di ... Grazie.<br />

R. Linea Amica ha contattato il Servizio Sociale competente territorialmente che ha riferito che i<br />

requisiti per ottenere il servizio sono i seguenti:<br />

Età superiore ai 65 anni, non autosufficiente;<br />

Residenza;<br />

Invalidità civile al 100% con Indennità di Accompagnamento;<br />

Persona di riferimento che avvalli il progetto assistenziale;<br />

ISEE non superiore a quanto determinato annualmente dal Consiglio d’Amministrazione;<br />

Persona non ricoverata in struttura residenziale.<br />

Decorrenza: dal mese successivo alla presentazione della domanda (previo accoglimento).<br />

Durata: secondo il progetto individualizzato predisposto dal Servizio Sociale Professionale e fino<br />

alla permanenza dei requisiti richiesti.<br />

Per ottenere il servizio occorre presentare richiesta su apposito modulo, da ritirare presso<br />

l’Assistente Sociale del territorio di riferimento, e sottoscrivere il progetto assistenziale da parte<br />

della persona di riferimento. L'Assistente Sociale si è dichiarato disponibile a fornire tutto il<br />

supporto informativo del caso e fissare eventualmente un appuntamento.<br />

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale Professionale (tel. …) nei<br />

seguenti orari: martedì 10:30 – 12:30; mercoledì 16:30 - 17:30; giovedì 14 - 15; venerdì 10:30 –<br />

12:30.<br />

28.<br />

D. Mio figlio è gravemente disabile. Ho inoltrato la domanda per la compensazione sulla fornitura<br />

dell'energia elettrica (il bonus sociale) a febbraio 2008 al Comune di … Visto che le bollette<br />

continuavano ad arrivare mi sono insospettita e ho chiamato sia l'Enel che l'Autorità Garante (che<br />

non avevano mai comunicato nulla) e mi hanno detto che era stato trascritto in maniera errata il<br />

171


numero POD sulla domanda e che non è più possibile correggerlo. E’ necessario inoltrare una<br />

nuova richiesta. Vorrei sapere cosa fare.<br />

R. L’URP del Comune, contattato Linea Amica, ha verificato che, per motivi tecnici, non è<br />

possibile effettuare la correzione nel sistema utilizzato (SGATE). Il Call Center dedicato a dare<br />

supporto ai Comuni sulle modalità di funzionamento e di utilizzo del Sistema SGATE, contattato a<br />

sua volta, riferisce che solo il Comune può richiedere il supporto del Call Center. Questa<br />

informazione viene riferita all’URP che poco dopo richiama per riferire che, dalla verifica effettuata<br />

tramite il Call Center, il sistema di gestione SGATE solo a partire da metà dicembre consentirà la<br />

modifica necessaria per l'attivazione del bonus gas. Pertanto il cittadino potrà recarsi presso i loro<br />

uffici a metà del prossimo mese per verificare l’effettuazione della modifica. In alternativa è<br />

possibile procedere all’inoltro di una nuova domanda, perdendo però in questo caso la retroattività.<br />

29.<br />

D. Sono l’Amministratore di Unico di una società che distribuisce prodotti farmaceutici con due<br />

magazzini, in due Comuni. A settembre ho depositato tutta la documentazione necessaria per la<br />

vendita degli stupefacenti (Legge 309) al Ministero della Salute, in merito ad uno dei due<br />

magazzini. Ad oggi non ho avuto risposta, e sto pagando decine di dipendenti per non fare niente.<br />

Nello stesso mese di settembre l'ASL mi ha dato l'autorizzazione alla vendita dei medicinali (Legge<br />

209). Segnalo che si tratta di un iter burocratico complicato, che ha tempi lunghissimi, infatti è<br />

previsto che i NAS debbano spedire la pratica completa via posta, dopo il sopralluogo fatto i primi<br />

di novembre, che poi il Ministero della Salute deve autorizzare. Vorrei sapere a che punto è la mia<br />

pratica.<br />

R. Linea Amica ha fatto un’opportuna verifica con l'Ufficio Sezione Operazioni del Comando<br />

Carabinieri per la Tutela della Salute. Dopo un’attenta verifica è risultato che la pratica del cliente è<br />

stata lavorata dall’Ufficio e trasmessa ai NAS a metà dicembre.<br />

30.<br />

D. Il Tribunale ha sentenziato il mio passaggio dal livello C1 al livello C2 con sentenza del maggio<br />

2009. Sono trascorsi più di 120 giorni e non è ancora pervenuto il nuovo inquadramento e sono<br />

preoccupato perchè non so come muovermi, visto che deve essere emanato un decreto dal Ministero<br />

dell’Istruzione. Potete aiutarmi?<br />

R. Linea Amica ha contattato l’Ufficio competente del Ministero. Dalla verifica è emerso che il<br />

decreto di inquadramento che, in esecuzione della sentenza del Tribunale, riconosce la categoria C2<br />

è stato già predisposto ed è attualmente nella fase di approvazione degli organi di controllo. Il<br />

cliente può rivolgersi direttamente a tale Ufficio per eventuali ulteriori informazioni.<br />

31.<br />

D. Ho un problema con la Provincia. Tre anni fa è stato distribuito un bollettino, da pagare una<br />

tantum alla Provincia, per tutti coloro che avevano una caldaia e sempre nello stesso anno (2006),<br />

un tecnico ha effettuato anche il controllo della caldaia inoltrando tutta la documentazione<br />

172


(controllo caldaia più versamento) alla stessa Provincia. Dopo tre anni, mi è giunta una<br />

comunicazione dalla stessa Provincia che in base al controllo effettuato nel 2006 il tiraggio della<br />

caldaia risultava non essere in regola, in quanto inferiore a 3 pascal di depressione, con l’invito a<br />

risolvere l’anomalia. Circa due mesi fa è stato effettuato un nuovo controllo sulla caldaia da parte di<br />

un tecnico dell'Eni, che non ha riscontrato anomalie. Ho provato a chiedere alla Provincia se tale<br />

ulteriore controllo potesse essere preso in considerazione, o comunque cosa avrei potuto fare per<br />

regolarizzare l’anomalia riscontrata nel 2006. Vorrei sapere se posso evitare una nuova verifica e<br />

una nuova spesa, che ritengo inutile dato che ho appena fatto una verifica.<br />

R. Linea Amica ha contattato la Sezione Impianti Termici della Provincia. Da una prima verifica<br />

fatta sull’elenco dei manutentori caldaie, pubblicato sul sito web della Provincia, non risultava il<br />

nominativo del tecnico che ha effettuato l’ultimo controllo sulla caldaia della cliente. Di<br />

conseguenza quest’ultimo controllo non poteva ritenersi valido. Tuttavia, l’Ufficio competente ha<br />

effettuato ulteriori verifiche, rintracciando tutta la documentazione, in base alle quali il problema è<br />

stato risolto. Entrambi i controlli effettuati sulla caldaia sono validi e quindi la cliente non deve<br />

effettuare nessun ulteriore controllo.<br />

32.<br />

D. Nel mese di giugno nel Comune di … è stata eliminata la pensilina dell'autobus dove i bambini<br />

dell'asilo aspettano lo scuola bus. Ho già reclamato presso il Comune ottenendo rassicurazione<br />

dell’installazione della pensilina entro natale ma ad oggi ciò non si è verificato.<br />

R. Ricontattata il cliente per maggiori informazioni sulla localizzazione precisa della pensilina, la<br />

segnalazione è stata successivamente inoltrata al Comune che l’ha accolta con grande disponibilità<br />

Successivamente il cliente ha chiamato per ringraziare e comunicare che la pensilina era stata<br />

installata.<br />

33.<br />

D. Ho un problema col Comune in cui risiedo dal '96: il garage condominiale ha una entrata stretta<br />

e, nonostante ci sia un divieto di sosta con rimozione e passo carrabile rilasciato nel ’94, spesso si<br />

trovano macchine posteggiate dinanzi al passo carrabile. A causa di una ristrutturazione del palazzo,<br />

hanno tolto i dissuasori di sosta e così le macchine parcheggiano rendendo difficile l’accesso al<br />

garage da parte dei condomini. Il condominio ha mandato lettere al Sindaco, all'Assessore alla<br />

viabilità, al Comandante dei vigili urbani e al Difensore civico del Comune ma non abbiamo<br />

ricevuto alcuna risposta.<br />

R. Il problema è stato segnalato al Comune e, a seguito di contatti telefonici con l'assessore ai<br />

trasporti e alle infrastrutture, è stato risolto. Il Comune ha infatti inserito, a risoluzione del problema<br />

della richiedente, n. 40 paletti parapedonali nelle vie oggetto della segnalazione.<br />

In data 03/03/2009 è pervenuto fax di conferma della risoluzione del problema da parte<br />

dell'Assessorato alla Sicurezza del Comune.<br />

173


34.<br />

D. Ho ricevuto una multa di € 2.000 relativa all'ICI, a seguito di cambio di residenza nel 2005. In<br />

realtà ho sempre pagato regolarmente l'ICI nel periodo 2005-2009 e ritengo di aver subito un<br />

abuso, perché la multa sarebbe motivata da una mancata comunicazione. Ho assunto informazioni<br />

ma mi è stato semplicemente comunicato che il pagamento della sanzione poteva essere rateizzato.<br />

R. Il cliente, contattato, ha confermato che non ha mai comunicato con dichiarazione ICI o con<br />

comunicazione al Comune, come da regolamento comunale art.5 "comunicazione dei contribuenti"<br />

tuttora vigente, di aver acquistato l'immobile nel 2005, pur pagando l’ICI. Il Comune ha<br />

riconosciuto la validità dei pagamenti ICI dal 2005 al 2008 e ha provveduto allo sgravio dalla<br />

cartella esattoriale. Rimane quindi da pagare la sanzione per omessa comunicazione pari a € 300,00<br />

per ogni intestatario. Il totale da pagare è quindi di € 600,00 e non € 2.000 e per questo importo non<br />

è applicabile la rateizzazione.<br />

35.<br />

D. Ho venduto la mia automobile nel 1992 (effettuando regolare trascrizione PRA e passaggio di<br />

proprietà). Nel 2004 ho ricevuto una contravvenzione emessa dal Comune di .... Ho mandato una<br />

raccomandata con la documentazione attestante il passaggio di proprietà e ho ricevuto una nuovo<br />

verbale con la richiesta di pagamento della multa del 2004 più gli interessi maturati. Ho spedito, a<br />

gennaio 2009, una nuova raccomandata AR al Comune allegando la documentazione relativa a<br />

passaggio di proprietà, estratto dell'ACI, estratto della Motorizzazione e del PRA. Ad oggi non ho<br />

ricevuto nessuna risposta.<br />

R. Dopo una ricerca tra i diversi uffici del Comune, l'ufficio preposto ha confermato il mancato<br />

inserimento della raccomandata nel loro sistema di protocollo informatico e ha assicurato che<br />

effettuerà una ricerca all'ufficio protocollo.<br />

Dopo ulteriori contatti e verifiche è stato possibile rintracciare la raccomandata, istruire la pratica e<br />

inviare al cliente l’attestato di sgravio. L’effettivo invio è stato confermato a Linea Amica.<br />

36.<br />

D. “Desidererei sapere se un responsabile di una struttura pubblica (nel caso ASL) può rifiutarsi di<br />

rilasciare il certificato di "idoneità al lavoro" (serve per essere assunti) in quanto, secondo l'esimio,<br />

non ha più valenza legale, essendo stato vietato dal decreto Brunetta (a suo dire). La grande<br />

scortesia che accompagna tali personaggi dovrebbe essere stroncata, soprattutto perché non so come<br />

fare fronte alla richiesta del datore di lavoro (devo rinunciare all'assunzione?). A vs. richiesta posso<br />

fare nomi e luoghi.”<br />

R. Sulla base di ulteriori informazioni acquisite dal cliente è stato contattato l’URP del Ministero<br />

della Salute che ha confermato che la questione è di competenza delle Regioni. E’ stata quindi<br />

contattata l'ASL della Regione, che ha confermato che il certificato viene rilasciato dal Distretto<br />

Sanitario di residenza. Queste informazioni, insieme ai riferimenti puntuali dei distretti sanitari di<br />

competenza, sono stati comunicati al cliente.<br />

174


37.<br />

D. La signora è una dipendente della <strong>Pubblica</strong> Istruzione a Milano. Ha fatto richiesta per avere la<br />

fascia stipendiale in seguito a un trasferimento da Roma a Milano. La pratica, di cui ha fatto<br />

richiesta 5 anni fa, non è stata ancora inviata al provveditorato di Milano, quindi non risulta<br />

l'aggiornamento dello stipendio (che nel corso del tempo è cambiato per aver maturato anzianità di<br />

servizio). Perchè da 5 anni non le hanno cambiato la fascia di appartenenza? Può sapere che fine ha<br />

fatto la sua pratica? Si è già rivolta a: uffici amministrativi, sindacati, provveditorato di Milano<br />

(dove le hanno detto che non è mai arrivata la pratica da Roma). Dalla segreteria di Roma le hanno<br />

risposto che la pratica la stanno vedendo (da 5 anni). Quindi il problema parte dagli uffici di Roma?<br />

R. Dopo alcune verifiche la cliente è stata indirizzata al Caposervizio dell'Ufficio Ricostruzione<br />

Carriere dell'Ufficio Scolastico Provinciale (USP) di Roma, …, che, - come riportato alla cliente -<br />

dopo alcune ricerche, ha riferito di aver trovato il fascicolo della signora, sebbene solo per una parte<br />

della carriera (il periodo della scuola materna) e che lo stesso sarà tempestivamente inviato all'USP<br />

di Milano. E' stato inoltre comunicato che la pratica è stata girata al Sig. …, 06 …, che la signora<br />

può contattare direttamente per farsi comunicare numero di protocollo e modalità di prosieguo del<br />

percorso per l'altra parte del fascicolo.<br />

38.<br />

D. Mia madre ha oltre 90 anni ed è invalida al 100%. Dal 2006, dopo un ricovero in ospedale, la<br />

Comunità Montana le ha assegnato un contributo di 600 euro, poi a gennaio 2008 la quota è passata<br />

a 310 euro. A marzo 2008, fatta la domanda per l'assegno di cura, le hanno detto che le<br />

spetterebbero 465 euro per l'assegno di cura, purchè prenda un'assistente fissa. L’importo non è<br />

però tale da consentire la copertura della spesa per un'assistente fissa. Nel frattempo percepisce 232<br />

euro (il reddito annuo della madre è di 7mila euro).<br />

R. E' stato contattato il responsabile del servizio socio assistenziale della Comunità di … A seguito<br />

di un esame della situazione, successivamente alla segnalazione di Linea Amica, gli uffici della<br />

Comunità ... hanno verificato la possibilità di attivare un progetto assistenziale in collaborazione<br />

con il Comune. Il progetto prevede, come richiesto dal cliente, l'assistenza per tre ore giornaliere e<br />

verrebbe fornito direttamente da una cooperativa del Comune. E' stato fatto presente al cliente che<br />

questo servizio, pagato direttamente dalla Comunità montana, è però incompatibile con il bonus che<br />

attualmente percepisce. Inoltre il responsabile del servizio ha anticipato che è in discussione alla<br />

Regione una delibera di Giunta che rivede, aumentandoli, gli importi degli assegni di cura e dei<br />

buoni famiglia. Al cliente sono stati forniti tutti i recapiti per ogni ulteriore chiarimento e/o<br />

informazione.<br />

39.<br />

D. La Sig.ra …, quasi totalmente cieca, riconosciuta invalida al 100% non usufruisce dell'assegno<br />

di accompagnamento; il suo medico curante valutando che gli spetta, anche a causa delle sue<br />

condizioni precarie, ha istruito una pratica per ottenerlo. Nel precisare che a causa che la suddetta<br />

non ha parenti, dorme e mangia presso la mia abitazione e unitamente a mia moglie provvediamo ad<br />

ogni sua esigenza. Il 6/8/2008 fu presentata la domanda con allegato la diagnosi del Dott. … nella<br />

175


quale è chiaramente indicato che le visite dovranno essere fatte presso l'abitazione del sottoscritto.<br />

In data 12/8/2008 avvenne la prima visita ortopedica, in data 19/08/2008 la visita neurologica e in<br />

data 10/09/2008 quella cardiologa. Manca quella della commissione per la definizione. Nel mese di<br />

novembre/2008 il dott. … si recava per la suddetta visita ma erroneamente bussò il citofono della<br />

suddetta Sig.ra … e non ottenendo risposta andò via. Mi recai nei giorni successivi a parlare, per<br />

due volte, con la Commissione e precisai che nella pratica è indicato che la visita deve svolgersi<br />

presso il sottoscritto, successivamente inviai raccomandata a mano sollecitando la visita, per ben<br />

due volte il Dott. … fissò il giorno e l'ora ma lo attendemmo inutilmente. In data 21/01/2009<br />

segnalai alla Procura della Repubblica la situazione. Ogni documento è a Vs. disposizione se<br />

richiesto. Abbiamo superato abbondantemente i sei mesi e non si conosce la data nella quale potrà<br />

avvenire la suddetta visita. Ritengo che questo medico non onora certamente la sua professione. Ho<br />

segnalato in occasione della telefonata che il suddetto (questo mi è stato riferito da un suo collega)<br />

lavora presso l'ospedale … ha due studi privati ed è un politico. Mi chiedo, com'è possibile dare un<br />

incarico ad una persona del genere? In attesa di cortese riscontro porgo distinti saluti<br />

R. Si è provveduto a segnalare il caso alla ASL Ce2, Medicina legale - Commissione Invalidi tel. ...,<br />

Il funzionario ha fatto presente che la pratica della Signora non risultava “rientrata”, poichè le visite<br />

domiciliari vengono gestite direttamente dai medici. Si è provveduto inoltre a segnalare la<br />

documentazione che il Sig. … ha riferito, comprese le due lettere di segnalazione con protocollo<br />

ASL che erano state consegnate a mano dallo stesso. La pratica sarà sottoposta al Presidente della<br />

Commissione Dott. … E' stato inoltre fissato un appuntamento per il Sig. … con il Presidente della<br />

Commissione stessa, il giorno …, alle ore 15.00, giorno in cui si riunisce la Commissione.<br />

40.<br />

D. Gentili signori, voglio segnalare l'impossibilità di contattare telefonicamente la Motorizzazione<br />

Civile di …. Ho fatto richiesta per l'esame della patente A. Purtroppo lavoro fuori … e non sono<br />

riuscito ad eseguire l'esame nel periodo di validità del foglio rosa che è in prossimità di scadenza.<br />

Da due settimane sto cercando inutilmente di telefonare agli Uffici della Motorizzazione per<br />

richiedere le eventuali modalità di rinnovo. Dopo il primo centralino che dice di indirizzarmi<br />

all'ufficio patenti, ottengo solo lunghe attese al telefono senza parlare con nessuno.<br />

Ormai credo che l'unica alternativa sia prendere un giorno di ferie, spendere in carburante e tempo,<br />

fare un'inutile fila all'ufficio per chiedere una banale informazione. Spero che la mia segnalazione<br />

sia di aiuto al miglioramento dell'efficienza. Grazie<br />

R. Dopo numerosi tentativi, è stato contattato l'Ufficio preposto della Motorizzazione di …e fornito<br />

al cittadino il riferimento diretto della persona preposta al servizio. Nel frattempo è stato segnalato<br />

alla Motorizzazione - <strong>Dipartimento</strong> terrestre (tel. 06 41581) il disservizio riscontrato.<br />

L'utente soddisfatto del Servizio ha inviato la seguente mail:<br />

“Volevo segnalare l'ottimo funzionamento di questo servizio (Linea Amica). Ad una mia<br />

segnalazione di ieri è stato immediatamente ed efficacemente dato un seguito con l'ottenimento<br />

delle informazioni richieste. Grazie, buon lavoro.”<br />

176


41.<br />

D. Non so bene a chi sto scrivendo. Indirizzo la presente, a caldo, a chi di competenza. Da<br />

domattina certamente mi attiverò meglio. Sono pensionato INPDAP, anni 63, con 35 anni di<br />

servizio all'Università di …. Costretto ad andare in pensione perchè il contesto mal sopportava la<br />

mia voglia di lavorare. Cedolino gennaio 2008 €1.025 netti, gennaio 2009 € 1.006. Sorpresa<br />

Febbraio 2009 conguaglio fiscale -512,30 = netto € 458,20!!!!!!! Non potevano rateizzare questo<br />

conguaglio fiscale (se dovuto) in rapporto a quanto percepito!!!! Non ma la sento di umiliarmi a<br />

chiedere un prestito alla mia unica figlia (35 anni) che fortunatamente ha un ottimo lavoro e da<br />

domani mi attiverò per risolvere il problema della mia sopravvivenza. Grazie PATRIA, GOVERNI<br />

E STATO ITALIANO. CHIEDO CHE QUALCUNO MI AIUTI A CHE QUESTA MIA<br />

PERVENGA CHI DI DOVERE, ANCHE SUGGERENDOMI I DIVERSI INDIRIZZI A CUI<br />

SEGNALARE CIO' Grazie SONO QUASI CERTO CHE NON AVRO' ALCUNA RISPOSTA Al<br />

Ministro e Chiar.mo Prof. un cordiale saluto Alla mal parata mi rimarrebbe di pulire i vetri ai<br />

semafori se la "organizzazione" me lo permetterà!!!!!<br />

R. (fornita da INPDAP) Il conguaglio fiscale, che ha come termine ultimo stabilito dall'Agenzia<br />

delle Entrate, fa parte di quelle lavorazioni "massive", che nell'anno in corso ha riguardato circa<br />

350.000 pensioni Inpdap. Il resoconto di tutta la situazione reddituale, compreso quanto dovuto a<br />

titolo di Irpef, sarà riportato nel CUD che verrà trasmesso a tutti i pensionati entro il mese prossimo.<br />

L'importo totale da trattenere a titolo di conguaglio fiscale di 693 euro, dei quali nel mese di<br />

febbraio ne sono stati trattenuti 512 euro, in quanto importo massimo consentito al fine di erogare il<br />

minimo INPS garantito. La differenza di 181 euro circa sarà trattenuta con la prossima rata utile, ad<br />

esclusione di marzo.<br />

42.<br />

D. Nel 2007 ho avviato l'iter per risolvere la questione relativa a fumi prodotti dalla canna fumaria<br />

di una pizzeria ubicata sotto la mia abitazione. Mi sono rivolto alla ASL che ha accertato l'esistenza<br />

di emissioni abbondanti di fumo e ha passato la pratica all'ARPA (Agenzia Regionale Protezione<br />

dell'Ambiente), la quale non ha dato seguito a questa istanza. Ho inviato lettere al Sindaco, alla<br />

Procura della Repubblica, ai Carabinieri del N.O.E. (Nucleo Operativo Ecologico). Dopo un anno,<br />

nell'agosto 2008, l'ARPA ha effettuato un sopralluogo e ha stabilito che l'emissione dei fumi non è<br />

a norma. Ho richiesto la visione degli atti interni ma l'ARPA ha risposto che la pratica è di<br />

competenza della Procura. Nel frattempo la pizzeria è stata venduta e ad oggi continuo a vivere il<br />

disagio dell'emissione dei fumi all'interno della mia abitazione. Vorrei sapere cosa si può fare per<br />

avere notizie della pratica e nel caso sollecitarla.<br />

R. E’ stato contattato il CRIA (Centro Regionale Inquinamento Atmosferico) dell’ARPA per<br />

sollecitare una risposta all'ASL. Il CRIA sostiene di non aver mai ricevuto una richiesta da parte<br />

dell'ASL, ma di essere intervenuti su richiesta del NOE. E' stato chiesto all'ASL di inviare via fax<br />

la richiesta fatta nel luglio 2007 all’ARPA che invierà formale risposta. Il funzionario dell'ASL ha<br />

assicurato che chiuderà la pratica a breve, mettendo in mora la pizzeria dato che ricorrono le<br />

condizioni tecniche e igieniche per farlo. Queste informazioni sono state riferite alla cliente, la<br />

quale porterà all'ASL tutta la documentazione in suo possesso, invitandola a ricontattare Linea<br />

Amica qualora il problema non dovesse risolversi entro breve tempo.<br />

177


43.<br />

D. Ho bisogno di aiuto per i miei genitori, che sono malati e non trovano lavoro e fanno fatica ad<br />

andare avanti. Credo che abbiano diritto ad un aiuto ma gli assistenti sociali mi hanno risposto che<br />

hanno i fondi bloccati. Aiutatemi per favore<br />

R. Linea Amica ha preliminarmente approfondito la situazione: il padre di 52 anni, operato al cuore,<br />

ha perso il lavoro a dicembre, la madre percepisce una pensione minima di 200 euro al mese. La<br />

figlia si è rivolta agli assistenti sociali ma le hanno detto che i fondi sono bloccati.<br />

Come prima cosa sono state fornite via mail tutte le informazioni su: a) Bonus Famiglia, b) Bonus<br />

Energia, c) sussidi di disoccupazione. Successivamente è stato contattato l'URP dei Servizi Sociali<br />

del Comune che ha fornito i riferimenti dell'assistente sociale. Quest'ultima ha dichiarato di<br />

occuparsi di anziani e non di adulti e ha fornito ulteriori nominativi e numeri di telefono di<br />

funzionari comunali. Dopo numerosi tentativi è stato possibile parlare con un funzionario che ha<br />

confermato di essere a conoscenza dei problemi della famiglia assicurandoci che il Comune sta<br />

attivando le procedure possibili per aiutare la famiglia e, pur non potendo fornire assicurazioni su<br />

tempi e azioni, rassicura sulla effettiva presa in carico del caso. Linea Amica ha riferito queste<br />

informazioni alla cliente, accertando allo stesso tempo il ricevimento della mail con le informazioni<br />

sui diversi sussidi attivabili.<br />

44.<br />

D. Dovrei effettuare una indagine medica denominata Vesciculodeferentografia (in realtà é una<br />

radiografia con mezzo di contrasto). Ho contattato quasi tutti i centri della Regione Campania ma<br />

non ho trovato nessun centro che lo faccia. Dove posso effettuare tale indagine?<br />

R. Dopo ricerche sul web e molteplici contatti telefonici effettivamente in Campania non<br />

risulterebbe nessuna struttura che faccia questo esame. Poiché nel corso della ricerca sono stati<br />

trovati due articoli su questo argomento scritti da un medico dell'Ospedale San Gallicano di Roma<br />

Linea Amica ha quindi provato a contattare la Struttura di Diagnostica per Immagini di questo<br />

Ospedale per poi cercare nuovamente sul sito web del Policlinico II di Napoli – Reparto Urologia,<br />

dove però non effettuano questo esame specifico. Infine, approfondendo ulteriormente la ricerca<br />

sulle strutture del Policlinico II è stato individuato il <strong>Dipartimento</strong> assistenziale Diagnostica per<br />

Immagini e Radioterapia, che contattato ha suggerito di rivolgersi direttamente al responsabile del<br />

Reparto di Radiologia Vascolare ed Interventistica. Quest'ultimo ha confermato di essere uno dei<br />

pochi specialisti in Italia a fare questo esame e ha autorizzato Linea Amica a fornire i suoi recapiti<br />

al cittadino, che, informato, si è dichiarato molto soddisfatto.<br />

45.<br />

D. Poliomelitica dall'età di 13 mesi, sono in pensione dopo 40 anni di lavoro ho inoltrato domanda<br />

di aggravamento e l’ASL mi ha riconosciuto (nel 1995) a seguito della regolare visita, un’invalidità<br />

al 100% e il diritto all’accompagnamento. Ad oggi, dopo numerosi solleciti, ricorsi, non ho ancora<br />

ricevuto nulla.<br />

178


R. Dopo una serie di verifiche con il MEF e le ASL, il funzionario dell’ufficio invalidi dell’ASL di<br />

… ha preso in carico, con grande sensibilità, il problema contattando la cliente il giorno stesso e<br />

rendendosi disponibile per espletare le pratiche necessarie per l'ottenimento dell'accompagnamento.<br />

La cliente è stata contattata nuovamente da Linea Amica è ha espresso grande soddisfazione sul<br />

servizio che le ha consentito di risolvere i suoi problemi dopo oltre 10 anni.<br />

46.<br />

D. A dicembre 2008, ho effettuato la visita medica per determinare la percentuale di invalidità. Non<br />

ho ancora notizie in merito e l’ASL di competenza non ha informazioni circa la mia pratica.<br />

R. Da una verifica è risultato che il problema è collegato alla soppressione della ASL di riferimento<br />

e all'inglobamento nella nuova ASP. Linea Amica ha quindi contattato la ASL che ha riferito che il<br />

verbale della Signora è stato trasmesso alla sede INPS di competenza. L'INPS ha confermato che la<br />

pratica è in lavorazione e che la cliente verrà contattata fra non meno di quattro mesi. Queste<br />

informazioni sono state fornite alla cliente insieme ai recapiti telefonici utili.<br />

47.<br />

D. Nel 2007 mi sono trasferito a Torino cambiando la mia residenza. Ad oggi riscontro che agli<br />

uffici della Motorizzazione non è ancora pervenuta la documentazione relativa al cambio di<br />

residenza che consente la modifica dei dati sulla patente di guida. Mi sono rivolto agli uffici del<br />

Comune di Torino ma comunque non ho risolto il problema.<br />

R. Il problema, come emerso dalla verifica effettuata, è connesso alla compatibilità tra il sistema<br />

operativo del Comune e quello degli Uffici centrali della Motorizzazione per quanto riguarda l'invio<br />

dei dati relativi ai cambi di residenza. Una volta riscontrate queste difficoltà (circa due mesi fa) il<br />

Comune ha optato per una nuova procedura che prevede l'invio dei dati via mail dalle circoscrizioni<br />

all'anagrafe centrale. Dall'anagrafe centrale (più precisamente dall'ufficio procedure) si procede ad<br />

inviare - via posta - la documentazione. Per risolvere provvisoriamente il problema la circoscrizione<br />

può predisporre un nuovo duplicato della patente che consentirà di circolare per 6 mesi, inviando<br />

nuovamente via mail i dati all'ufficio procedure affinché vengano trasmessi alla Motorizzazione.<br />

Linea Amica ha riferito queste informazioni al cliente invitandolo a mettersi in contatto con gli<br />

uffici della Circoscrizione.<br />

48.<br />

D. Invalido al 60% ho fatto richiesta di aggravamento invalidità nel luglio 2008 presso l’ASL …,<br />

ma non ho avuto ancora nessuna risposta.<br />

R. Dopo una serie di verifiche con l’Ufficio Invalidi Civili ASL, è emerso che il cliente era stato<br />

convocato per la visita ed era risultato assente. È risultato che la convocazione era stata inviata al<br />

vecchio indirizzo del cliente anche se nella domanda di aggravamento era indicato quello nuovo. Il<br />

responsabile dell'Ufficio, accortosi del disguido, si è impegnato a richiamare il cliente e a<br />

convocarlo a breve.<br />

179


49.<br />

D. Nella casa di mia madre, che ha 92 anni e una invalidità al 100%, c'è stata una interruzione<br />

dell'acqua diretta. Chiedo che venga riattivato il servizio e di conoscere possibilmente il motivo<br />

dell’interruzione.<br />

R. Contattato il Comune e successivamente la Società che gestisce il servizio (acquedotto,<br />

fognature e depurazione). Dopo avere verificato che nella zona indicata di residenza della cliente<br />

non vi sono lavori in corso che giustifichino l'interruzione dell'erogazione la Società ha assicurato<br />

l'immediato invio di un tecnico per le verifiche ed il ripristino del servizio.<br />

50.<br />

D. Ho fatto una richiesta alla Regione Campania nel 2004 per un bando di concorso riguardante<br />

l'acquisto della prima casa per giovani coppie. So di essere in graduatoria sia perché mi è stato<br />

comunicato in passato sia perché ho sostenuto alcune spese notarili. Vorrei conoscere esattamente la<br />

coda delle liquidazioni visto che non ho più avuto alcun tipo di informazione. Sembra, infatti, che<br />

la Regione abbia stanziato i soldi previsti, e li abbia trasferiti al Comune di … (sezione …) e che<br />

qui si sia verificato un problema che ha fatto sì che la Ragioneria mettesse in stallo le pratiche. Ho<br />

più volte contattato gli Uffici competenti ed ora richiedo il vostro supporto.<br />

R. Dopo numerose verifiche e contatti con l’URP del Comune di riferimento, l’Ufficio<br />

Assegnazione Immobili e la Ragioneria Generale è stato possibile approfondire la situazione della<br />

pratica della cliente. La richiesta di contributo, a cui la cliente ha diritto, è stata registrata dalla<br />

Ragioneria nel settembre 2008, le erogazioni seguono l'ordine cronologico e attualmente l'Ufficio<br />

sta lavorando le pratiche della fine del 2007. Queste informazioni, unitamente al numero dell’atto,<br />

sono state riferite alla cliente.<br />

51.<br />

D. Mio padre del cliente è residente a l'Aquila, ma al momento la sua casa è inagibile. Le sue<br />

condizioni di salute sono precarie pertanto, prima di portarlo a …, presso la mia abitazione, mi sono<br />

recato all'ospedale di … dove gli sono stati prescritti alcuni farmaci. Vorrei sapere se queste<br />

prescrizioni mediche sono valide anche presso le farmacie della Regione Lazio, nonostante siano di<br />

pertinenza della Regione Abruzzo.<br />

R. Linea Amica ha contattato sia l’Ares Lazio sia la Federazione Italiana Medici Generici dai quali<br />

si è appreso che la Regione Lazio ha dato disposizione ai Medici generici di validare, con<br />

l'apposizione di una semplice sigla, anche le prescrizioni mediche “ricette” firmate dal Servizio<br />

sanitario regionale abruzzese, in modo da renderle fruibili anche nel Lazio.<br />

52.<br />

D. Non riesco ad avere una voltura dal Catasto di …, sezione Catasto edilizio urbano, da circa 27<br />

anni. Si tratta di un'unità immobiliare sita nel Comune di …, l'atto di vendita originario, da …. a<br />

mia sorella, è avvenuto nel 1982 e mia sorella è deceduta nel … Nel 1990 si è proceduto alla<br />

divisione della proprietà con mio cognato e all’aggiornamento della voltura catastale. Nelle volture<br />

180


che ho richiesto nell’anno 1987 e nell’anno 1994 risulta ancora il precedente proprietario<br />

dell’immobile. Mi sono già recato più volte agli sportelli del Catasto urbano ed in particolare al<br />

momento dell’ultima richiesta, fatta nel 2007, mi è stato comunicato che i lunghi tempi di attesa<br />

sono dovuti ad arretrati e che l’aggiornamento delle pratiche ha dato priorità allo smaltimento delle<br />

pratiche degli anni più recenti. Non riesco ad avere telefonicamente notizie, che mi sono necessarie<br />

perché avrei intenzione di vendere l’immobile.<br />

R. Dopo numerose telefonate al Comune Linea Amica ha potuto mettersi in contatto con il<br />

funzionario che si occupa della pratica. Per favorire una veloce risoluzione del problema, su<br />

richiesta dell’Ing. … del Comune, che si è mostrato disponibile ad approfondire la questione anche<br />

attraverso un appuntamento presso il Comune, è necessario un contatto diretto con il cliente. Il<br />

cliente è stato contattato dal Comune ed è stato concordato un appuntamento al fine di verificare lo<br />

stato della pratica. Il cliente ha richiamato Linea Amica per esprime ringraziamento.<br />

53.<br />

D. Nel 2008 ho fatto richiesta, tramite il Comune di …, di trasferire dal Brasile la residenza della<br />

mia compagna, iscritta all'AIRE; i documenti ancora non arrivano, non riesco a capire perché:<br />

l'AIRE dice che non li ha ricevuti, il mio Comune afferma di averli spediti non una ma due volte<br />

Cosa posso fare? La ringrazio anticipatamente per una gentile risposta<br />

R. Per rilasciare il certificato di residenza alla cliente, il Comune deve ricevere i documenti che<br />

sono stati presentati all'AIRE, nel gennaio 2009. I vigili hanno verificato l’effettiva presenza della<br />

signora all’indirizzo da lei indicato nella richiesta di residenza, constatando lo stato di effettiva<br />

convivenza.<br />

Dopo un susseguirsi di telefonate al Comune ed all’AIRE è stato appurato il motivo del blocco della<br />

pratica: nel passaporto della signora, che ha cittadinanza italiana, è riportato solo il cognome<br />

paterno, mentre il certificato di cittadinanza rilasciato dal consolato italiano in Brasile, richiesto dal<br />

Comune, riporta anche il cognome della madre della signora insieme al cognome paterno. Quindi il<br />

nome presente sul certificato di cittadinanza italiana è il doppio cognome (paterno e materno) e per<br />

l'AIRE fa fede questo riferimento anagrafico. Sulla base di queste informazioni la signora ed il suo<br />

convivente hanno chiesto al Comune di richiedere all'AIRE di apportare la correzione, ma non<br />

hanno ricevuto risposta positiva.<br />

E' stato quindi contattato l'ufficio anagrafe di … che ha comunicato che la richiesta è stata inviata<br />

nel marzo 2009 all’Ufficio cancellazione anagrafiche di … e che da questo ufficio è stata rinviata<br />

nel mese di aprile al Comune presso cui la signora ha chiesto la residenza. E' pertanto ipotizzabile<br />

che entro fine mese la situazione sarà risolta. Queste informazioni sono state riferite al cliente.<br />

54.<br />

D. Buongiorno, mia suocera si è recata momentaneamente in visita alla figlia residente in un altro<br />

Comune dove è stata colta da dolori alla schiena. Per tali dolori lo specialista ASL (in assistenza<br />

provvisoria) le ha prescritto un busto ortopedico. Dopo aver contattato l’ASL, sembra che tale<br />

ausilio possa essere concesso solo dalla ASL di residenza. Avendo tutt'ora forti dolori e senza avere<br />

ancora ottenuto l'ausilio richiesto dal medico, come può mia suocera tornare nel suo Comune per<br />

181


fare le pratiche ASL? In altre parole mi chiedo se in questa era informatica bisogna ancora spostare<br />

le persone invece che i documenti. Vi prego di verificare quanto da me esposto e fornire, se c'è,una<br />

soluzione praticabile da una persona di 86 anni e malata. Grazie infinite.<br />

R. Linea Amica ha contattato il Responsabile dell'Ufficio protesi e ausili della ASL di residenza,<br />

che ha precisato che la ASL che ha prescritto il busto ortopedico deve richiedere via fax, al numero<br />

..., l'autorizzazione alla consegna del busto all'ufficio competente della ASL di residenza. L'ufficio<br />

della ASL di residenza, dietro fattura, sosterrà la relativa spesa. Ha inoltre fornito i recapiti<br />

telefonici degli Uffici ausili e protesi presso i singoli municipi che fanno capo alla ASL per potere<br />

verificare se sia stata effettuata la suddetta richiesta di autorizzazione.<br />

55.<br />

D. Mi occupo della pratica di invalidità della sig.ra … che ha presentato domanda di invalidità<br />

nell'ottobre 2007 (visita domiciliare effettuata il nel settembre 2008). Nel mese di gennaio 2009 la<br />

pratica è stata trasmessa dall'Ufficio invalidità alla Commissione medica dell'INPS. E' stata inoltrata<br />

nuovamente nel mese di marzo 2009 alla ASL. Attendiamo il decreto e l'erogazione economica.<br />

Vista l'età della richiedente (101 anni) chiediamo di verificare la pratica, se sia giusto attendere così<br />

tanto.<br />

R. Linea Amica ha contattato l'Ufficio invalidi della Prefettura di … il Dirigente dell'Ufficio ha<br />

preso in carico la questione e ha richiesto di prendere contatti diretti con il nipote della signora per<br />

acquisire ulteriori e necessarie informazioni. Due giorni dopo il cliente ha ricontattato Linea Amica<br />

per comunicare che l’ASL di riferimento ha inviato copia del verbale di accertamento della<br />

invalidità della signora Anche il Dirigente della Prefettura ha contattato Linea Amica per segnalare<br />

l’avvenuto colloquio con il cliente assicurando che la pratica sarà evasa nel più breve tempo<br />

possibile.<br />

56.<br />

D. Mi sono già rivolto a Linea Amica per un problema con il Bonus famiglia. Vi richiamo per<br />

riferire che ha ricevuto una raccomandata dall'INPS sull'oggetto Bonus famiglia, in cui mi è stato<br />

comunicato che “la richiesta per il periodo di imposta 2007 non può essere accolta, l'Istituto in<br />

qualità di sostituto d'imposta non può più intervenire a modificare le domande già acquisite e<br />

liquidate, relative all'anno fiscale 2007. Si informa peraltro che la circolare 2/E del 3 /2/2009<br />

emanata dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate prevede al punto 4 della richiesta<br />

Bonus Straordinario per il periodo di imposta 2007 che la domanda potrà essere presentata per via<br />

telematica direttamente all'Agenzia delle Entrate entro il 30/04/2009. Al punto 5, che un soggetto<br />

che percepisce somme non spettanti deve provvedere a restituirle entro il termine di presentazione<br />

della dichiarazione dei redditi." Cosa posso fare?<br />

R. Linea Amica ha contattato INPS che ha ammesso l'errore relativo all'erogazione del bonus, ma<br />

non potendo intervenire ha invitato il cittadino a seguire la procedura presso l'Agenzia delle Entrate.<br />

Il cittadino è riuscito a inviare stamani per via telematica all'Agenzia delle Entrate la nuova richiesta<br />

di Bonus, il cui termine scadeva oggi, attraverso il CAF, fermo restando che appena sarà possibile,<br />

182


sempre attraverso il CAF, effettuerà il rimborso della somma ricevuta per via telematica con la<br />

dichiarazione dei redditi. Il cliente ringrazia tutti per l'interessamento.<br />

57.<br />

D. Buongiorno. L'anno scorso ho mandato la e-mail sotto indicata a chi di competenza per risolvere<br />

il mio problema, credendo che non si ripetesse più, come mi avevano promesso. Quest’anno<br />

purtroppo sta succedendo la stessa cosa. Siccome non rispondono alle mie e-mail, ho deciso di<br />

chiedere aiuto a voi, inoltrando, magari, a chi sia “ministerialmente” competente per risolvere il<br />

problema, visto che a livello provinciale e regionale, la cosa non si risolve. "Buongiorno, Vorrei<br />

esporle un problema che è da un po' che sussiste. Io sono affetto da talassemia maior e come tale<br />

percepisco l'indennizzo della 210. Questa mi viene erogata dall'ASL … di …. Tutti gli anni i<br />

bimestri di gennaio -febbraio - marzo -aprile arrivano in ritardo. L'anno passato il 13 Aprile mi<br />

vennero pagati i quattro mesi. Ad oggi 23 Aprile, non mi è ancora pervenuto niente. Il referente<br />

dell'ASL la Dr.ssa … mi riferì l'anno passato che il ritardo dipende dai conteggi, quest’anno<br />

invece, che devono firmare la delibera. Potrei sapere chi, deve firmare la delibera? Questo ritardo<br />

mi crea tutti gli anni dei disagi economici, visto che io dipendo da questo indennizzo. Se voi non<br />

potete aiutarmi, vi prego di inoltrare la mia e-mail a chi di competenza. Cordiali saluti" Vorrei<br />

chiedervi anche, visto che quando ho avuto bisogno di voi, mi avete aiutato, a chi dovrei rivolgermi<br />

per cambiare l'Ente erogatore della Legge 210 dall'ASL di … al Ministero della Sanità. I miei amici<br />

che ricevono dal Ministero non hanno mai problemi, io invece sì, come ho descritto sopra. Vi<br />

ringrazio. Cordiali saluti.<br />

R. E’ stato contattato l'Ufficio di Medicina Legale della ASL di …, tel. … e si è appreso che la<br />

tranche di marzo e aprile dell'indennizzo a valere sulla Legge 210/1992 verrà erogato il 5 maggio<br />

2009. Il cliente è stato informato che le delibere per l'erogazione degli indennizzi sono a firma del<br />

Direttore della ASL di …. ma che competente per l'erogazione è la ASL di …. (Sig. …, tel . …). E'<br />

stato inoltre comunicato che il Ministero della Salute ha competenza a gestire le pratiche sulla<br />

Legge 210 solo per le Regioni a statuto speciale, mentre per le Regioni a statuto ordinario sono<br />

competenti le ASL territoriali.<br />

58.<br />

D. Gentile Linea Amica vi ho già contattato una volta e mi avete risposto, ma purtroppo il mio<br />

problema non si risolve. Adesso vorrei conoscere, se possibile, i centri riabilitativi che effettuano<br />

terapia ortottica, ovviamente nei pressi di … perché nel centro di …(che mio figlio già frequenta)<br />

non c'e' la figura dell'ortottista. Vi prego aiutatemi. Ringrazio infinitamente.<br />

R. Dopo alcune verifiche si è riscontrato che la Seconda Università di Napoli e nello specifico il<br />

<strong>Dipartimento</strong> di Oftalmologia è specializzato in Ortottica. Linea Amica ha parlato personalmente<br />

con la Dott. ssa…., ortottista, che risponde al numero … (dalle 8.30 alle 14) disponibile a fornire il<br />

suo aiuto. Il cliente dovrà contattarla con tutta la documentazione medica di suo figlio. Sono stati<br />

forniti anche i recapiti telefonici e gli orari di ricevimento del reparto.<br />

183


59.<br />

D. Conduco un'azienda agricola e da diversi mesi lungo una complanare che percorro per<br />

raggiungere la mia azienda, si verificano copiosi scarichi di materiale edile, immondizia ed eternit.<br />

Ho provveduto a inviare più di sei mesi fa comunicazioni con raccomandate A/R ad Anas S.p.a.<br />

Compartimento di …, Comune di … - Ufficio Ambiente, Regione … - Ufficio Demanio, Polizia<br />

Municipale di … - Nucleo Ecologia, Corpo Forestale dello Stato, Comando dei Carabinieri per la<br />

Tutela dell'Ambiente - Comando di …, ARPA di …. Di queste segnalazioni conservo copia, ho<br />

ricevuto solo risposta dall'ANAS che dice essere competenza del Comune di … la rimozione dei<br />

rifiuti, da tutti gli altri destinatari non ho ricevuto alcuna risposta. Vorrei sottolineare che la<br />

situazione é molto grave, ci sono montagne di rifiuti che ingombrano la complanare stessa e i<br />

terreni agricoli. In attesa di indicazioni per la risoluzione del problema porgo distinti saluti.<br />

R. La strada in questione è una complanare della strada statale n. … il cliente ha confermato di non<br />

aver ricevuto alcuna risposta dalle istituzioni a cui si è rivolto, gli è stato semplicemente risposto<br />

che il mancato intervento è dovuto alla mancanza di fondi. Per la verifica e la risoluzione del<br />

problema sono stati contattati: 1. il Comando di NOE di … al quale non risulta nessuna<br />

segnalazione relativa alla strada in questione. Il Comando invita il cittadino a contattarli<br />

direttamente; 2. il Comune di … - Settore Ambiente. che dichiara di essere perfettamente al<br />

corrente della questione e che verranno effettuati ulteriori sopralluoghi nonostante le difficoltà<br />

economiche.<br />

60.<br />

D. Sono madre di un bambino a cui il 18 gennaio 2006 è stata diagnosticata al Policlinico di … la<br />

leucemia linfoblastica. Nel maggio 2007 gli viene riconosciuta l’invalidità civile dalla ASL …. La<br />

ASL comunica che entro 18 mesi bisogna fare la revisione della richiesta di invalidità come da<br />

prassi, pratica necessaria per continuare a percepire la pensione. Nel mese di agosto del 2008 viene<br />

inviata la pratica alla ASL n. … con la richiesta di revisione. Il bambino fa la visita per la<br />

revisione presso la commissione invalidi civili presso la ASL n. … effettuata dalla Commissione<br />

invalidi di … il 30 gennaio nel 2009. Dopo la visita i medici hanno fatto la relazione ematologica<br />

inviandola all'ASL n. … di … l'11 marzo 2009, data in cui è stata protocollata. La Commissione<br />

non ha però ancora predisposto il certificato di revisione indispensabile per il pagamento della<br />

pensione da parte dell'INPS. In sostanza dall'agosto 2008 al bambino è stata sospeso il pagamento<br />

della pensione di invalidità e la famiglia è costretta ad affrontare problemi economici molto gravosi<br />

(il bambino ha subito il trapianto di midollo). Chiedo un sollecito immediato data la gravità della<br />

situazione.<br />

R. Il Responsabile dell’Ufficio Invalidità Civile dell'ASL di …, ricostruisce la pratica della cliente:<br />

l’ASL ha inviato la pratica all'INPS come non revisionabile, ma l’INPS ha richiesto nuova<br />

documentazione (inviata dal cittadino a marzo 2009); da allora la Commissione medica si è riunita<br />

solo una volta e tale pratica non era nell’elenco delle pratiche in esame: la definizione avverrà nella<br />

prossima riunione di Commissione prevista il 14 maggio. Da 18 maggio in poi la cliente può<br />

chiamare il dott. … al cellulare … e/o inviare richiesta di verbale provvisorio via fax al numero ….<br />

184


61.<br />

D. Ho frequentato un Master finanziato dal Ministero dell'Istruzione presso il … c/o Università ...<br />

AA 2005-2006 dal settembre 2005 a maggio 2006 vincendo una borsa di studio del valore di<br />

10.000 euro. Ad oggi ho ricevuto solo 5.000 euro in tranche da 1.000 euro l'una (l'ultima tranche<br />

risale ad ottobre 2007). Il Ministero risponde che i pagamenti sono bloccati poiché l’Ente attuatore<br />

del Master non ha concluso le rendicontazioni. Cosa posso fare per recuperare i restanti 5.000 Euro<br />

che mi spettano?<br />

R. Il Responsabile FSE - Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca del<br />

MIUR comunica che il MIUR sta cercando di chiudere la rendicontazione del soggetto attuatore …<br />

per riconoscere ai formandi le borse di studio che ancora non risultano erogate totalmente o in parte.<br />

Il MIUR sollecita, a più riprese, l'ente attuatore a presentare il rendiconto delle spese sostenute ma<br />

la documentazione, ancorché presentata parzialmente, non è stata interamente prodotta. Si apprende<br />

che l'attenzione del MIUR sulla vicenda è molto alta. Il Responsabile del MIUR contattato precisa,<br />

inoltre che il rapporto instauratosi tra formando e il soggetto attuatore … (soggetto di diritto<br />

privato) continua a sussistere e che quindi saranno esaudite le richieste della cliente.<br />

62.<br />

D. Sono laureato in biologia e ho frequentato uno stage post laurea di un anno presso l'Università di<br />

… e l'Asl 2 di …, in base ad una convenzione tra i due enti, stage da svolgersi nei 18 mesi<br />

successivi alla laurea. Lo stage prevedeva, inizialmente, il riconoscimento di 50 CFU (crediti<br />

formativi) che l’Università di … ha dichiarato che mi sarebbero stati riconosciuti.<br />

Successivamente, tuttavia, l’Università non intende riconosce i crediti previsti inizialmente dal<br />

bando.<br />

R. La Segreteria della Facoltà di Scienze biologiche dell'Università di … comunica che in merito<br />

alla richiesta di attribuzione di 50 crediti formativi universitari del cliente relativi allo stage presso<br />

l'ASL 2 di … nei 18 mesi successivi alla laurea, il Consiglio di Facoltà ha espresso parere negativo,<br />

sostenendo che i CFU vengono riconosciuti solo ai laureandi. Ci si è rivolti anche all’URP del<br />

MIUR che chiede di essere contattato direttamente dal cliente, dal lunedì al venerdì 10,00 - 13,00 /<br />

15.00 - 16,00, al n. ….<br />

63.<br />

D. Ho ricevuto 3 “cartelle pazze” emesse da …: la prima fa riferimento ad una multa del gennaio<br />

2001 relativa ad autovettura di proprietà, ma demolita nel luglio 2003. Questa multa risulta essere<br />

stata notificata presso la mia residenza nel 2006, ma non l’ho ricevuta. Le altre due cartelle sono<br />

dell’INPS. Mi sono rivolto al Giudice di Pace, il quale dichiara di non poter intervenire finché non<br />

venga notificata la cartella esattoriale. La documentazione da me presentata è infatti un semplice<br />

sollecito di pagamento, in merito al quale il Giudice non ha possibilità d'intervento. Come devo<br />

comportarmi, visto che l'unico documento in mio possesso è questo sollecito?<br />

R. Da una verifica effettuata è emerso che, poiché non è stato possibile notificare l'atto<br />

personalmente né al debitore né a soggetti terzi abilitati, esso è stato depositato nella Casa<br />

Comunale con affissione di un Avviso di deposito nell'albo del Comune di residenza e contestuale<br />

185


suo invio al debitore tramite raccomandata a/r, con invito al ritiro dell'atto. E' importante sapere che<br />

la notifica si perfeziona: - per il mittente, ai fini dei calcoli relativi alla decadenza e alla<br />

prescrizione, nel momento in cui l'atto viene consegnato al messo notificatore o alle poste; - per il<br />

destinatario/debitore, ai fini del calcolo del termine utile per contestare o pagare, conta la data di<br />

ricezione (in sua mano o in quella di terzi abilitati) oppure la data in cui si compie la giacenza<br />

presso la casa comunale o l'ufficio postale, stante la corretta notifica dei relativi avvisi. Presso gli<br />

sportelli … non è possibile richiedere copia della cartella. Presso gli sportelli è possibile richiedere<br />

il dettaglio riepilogativo della cartella stessa, che viene normalmente accettato dai Giudici di Pace.<br />

È indispensabile che il cliente, per verificare quali sono le azioni ulteriormente esperibili, si rechi in<br />

Via … (dalle ore 10 alle ore 12) per parlare con il Giudice di turno (stanza …), facendo presente<br />

che la notifica della cartella si è perfezionata, ma materialmente non l'ha mai ricevuta e quindi è<br />

impossibilitato a presentarne copia e/o originale.<br />

186


2. Parte seconda: <strong>Casi</strong> <strong>significativi</strong><br />

I casi 3 individuati in questa sezione sono relativi alle domande pervenute dai cittadini ritenute<br />

significative o rilevanti in base a diverse caratteristiche.<br />

Essi possono essere così suddivisi:<br />

A) Quesiti che evidenziano una richiesta di semplificazione e/o<br />

digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni<br />

In questa sezione vengono riportate alcune esigenze manifestate direttamente dai cittadini<br />

nell’ottica di dare un contributo concreto al miglioramento del rapporto tra cittadini e<br />

Amministrazioni Pubbliche attraverso misure di semplificazione e di riduzione del cosiddetto<br />

digital divide. Si tratta di casi riguardanti richieste di snellimento di adempimenti/procedure<br />

amministrative, applicazione di norme di semplificazione, problemi riconducibili al digital divide.<br />

1.<br />

Buongiorno, per la prima volta dopo 28 anni di lavoro, mi sono trovata davanti ad un problema.<br />

Sono stata operata nel mio ospedale di zona e dopo le dimissioni dallo stesso il medico di famiglia<br />

mi ha rilasciato un certificato "rosa" per un ulteriore periodo di malattia da inviare nelle 48 ore<br />

successive alla mia sede INPS. Non potendo camminare, ho la pancia bucherellata, è sorto il<br />

problema dell'invio del certificato all'INPS. E' possibile che nel 2009 dove tutto viaggia tramite<br />

internet, non è ancora prevista una modalità di scambio di documenti più veloce?<br />

2.<br />

Sono in possesso di un account di posta elettronica certificata. Posso inviare il certificato medico<br />

che attesta la malattia attraverso il mio account? Ho contattato l'INPS di … dove, un impiegato mi<br />

ha informata dell'impossibilità di utilizzare della posta elettronica certificata per l'invio del<br />

certificato medico.<br />

3.<br />

Il cliente ha riscontrato notevoli difficoltà nella consultazione del formato telematico della gazzetta<br />

ufficiale, il sistema non consente di fare la ricerca per parola. In particolare, le difficoltà si<br />

verificano quando si attiva una ricerca testuale all'interno di documenti in formato PDF scaricati sul<br />

PC o all'interno del motore di ricerca GuriTel e non si ottengono tutte le corrispondenze. Il<br />

3 I casi contenuti in questa seconda parte, vengono riportati a titolo esemplificativo, senza indicare le risposte che<br />

comunque sono state fornite sui singoli quesiti.<br />

187


problema sembra essere determinato dal fatto che alcuni file in PDF sono in realtà generati da file in<br />

formato “immagine” anziché in formato “testo”. Il cliente ha segnalato e ha scritto diverse mail alla<br />

Gazzetta ufficiale, al <strong>Dipartimento</strong> della <strong>Funzione</strong> <strong>Pubblica</strong>, al MIUR e al CINECA di Bologna ma<br />

non hanno risolto il problema.<br />

4.<br />

Si segnala che per la trasmissione telematica degli adempimenti fiscali chi non è in possesso di un<br />

PC è costretto a rivolgersi ad un intermediario. La procedura prevista dalla normativa attuale non<br />

garantisce inoltre il rispetto dell'autonomia prevista dalla Legge 212/2000 e mette in dubbio la<br />

garanzia della tutela dei dati personali forniti agli intermediari ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla<br />

privacy (che potrebbero essere un elemento di conoscenza per i malintenzionati). Si suggerisce<br />

quindi di autorizzare le Poste e i Comuni al ruolo di intermediari per la trasmissione telematica<br />

degli adempimenti fiscali a condizione che vengano predisposti dal contribuente. Anche perché in<br />

presenza di un'eventuale truffa telematica da parte degli intermediari stessi, il cittadino attualmente<br />

non sa contro chi agire; mentre se la truffa telematica venisse fatta tramite operatore postale o<br />

comunale il contribuente potrebbe essere garantito dall'ente gestore della trasmissione e quindi<br />

avere un soggetto su cui rivalersi.<br />

5.<br />

Quando le notifiche di atti giudiziari saranno con e-mail?<br />

6.<br />

La mancanza di sanzioni impedisce l'introduzione del Codice dell'Amministrazione Digitale nei<br />

piccoli Comuni. Inoltre la mancata definizione dei profili e l'inquadramento degli uffici URP non dà<br />

agli stessi la necessaria forza per rompere i vecchi meccanismi.<br />

7.<br />

Molte anagrafi dei Comuni in Italia hanno difficoltà di compilare Formulari internazionali.....<br />

Alcuni esempi: 1. formulari compilati a mano con calligrafia appropriata 2. al posto della data di<br />

matrimonio in molti casi viene messo gli anni che si avevano il giorno del matrimonio 3. spesso si<br />

trasmettono i certificati per il tramite del Consolato italiano, al posto di inviarlo direttamente al<br />

Comune tedesco. Nel sito di un Comune dovrebbe trovarsi anche un riferimento ai contatti con i<br />

vari comuni in Europa. Formulari in più lingue, frasi e argomentazioni di maggiore uso e utilizzo.<br />

Si dovrebbe arrivare che su specifiche argomentazioni e richieste i Comuni in Europa riescano a<br />

dialogare e a scambiarsi informazioni, a richiedere ed emettere documenti nella forma diretta.<br />

Creiamo l'Europa amministrativa più da vicino. Facciamo in modo che un impiegato comunale di<br />

un Comune in Europa dialoghi con i sistemi virtuali. Questo discorso vale anche per i Consolati<br />

presenti in Europa: creiamo il consolato virtuale, chiudiamo i consolati presenti in Europa,<br />

investiamo quei costi in migliori investimenti.<br />

188


8.<br />

La validità del D.U.R.C. (INPS/INAIL) a 30 giorni è troppo ridotta. Dal giorno della ricezione per<br />

posta, il termine medio di validità si riduce sempre a 10 - 12 gg. Questo ostacola indicibilmente i<br />

tempi di pagamento già biblici della P.A. Perché non si permette di scaricarlo via internet?<br />

9.<br />

Egregio Ministro mi chiamo …, sono un ragazzo tetraplegico ed abito a … in provincia di Ravenna.<br />

Le scrivo per denunciare una situazione di disagio in cui mi trovo da molto tempo. Per le mie<br />

condizioni fisiche, sono costretto a rimanere in casa durante tutto il periodo invernale. L'unico<br />

mezzo che mi consente di rompere la solitudine è la connessione ad internet. Potrei chattare e<br />

vedermi in webcam con gli amici, scoprire le bellezze del mondo, ma non posso farlo perché il mio<br />

paese non è coperto dalla linea digitale Adsl. Non ritengo giusto che in una società dove la<br />

multimedialità dovrebbe essere fonte di aggregazione sociale, di evasione e di divertimento, molte<br />

persone non ne possano usufruire. Volevo chiederle come posso risolvere questo problema. La<br />

ringrazio se cortesemente vuole rispondere alla mia e-mail. Distinti saluti”.<br />

10.<br />

Lavoro nella scuola (nella Segreteria) da più di 30 anni. Colgo l'occasione della Linea Amica per<br />

suggerire la semplificazione di alcuni lavori e conseguente risparmio di tempo e denaro per la PA.<br />

Di seguito descrivo le operazioni necessarie per la gestione giuridica, economica, previdenziale e<br />

fiscale di un supplente.<br />

Gestione giuridica: individuazione, contratto di lavoro, chiusura del rapporto di lavoro, registrazione<br />

agli atti, certificati di servizio per l'inserimento in graduatorie immissioni in ruolo ecc.<br />

Gestione economica: pagamento del compenso ed eventuale arretrati a seguito di rinnovi<br />

contrattuali.<br />

Gestione previdenziale e fiscale: Operazione - Descrizione - Destinatario mandato di pagamento -<br />

Per il versamento IRPEF attraverso modello F24 - Alla Tesoreria Agenzia delle Entrate mandato di<br />

pagamento - Per il versamento dell'add.le comunale attraverso il modello F24 - Alla Tesoreria<br />

Comuni di residenza mandato di pagamento - Per il versamento delle ritenute e contributi<br />

pensionistici, attraverso bonifico bancario - Alla Tesoreria - INPDAP mandato di pagamento - Per<br />

il versamento delle ritenute Fondo Garanzia, attraverso bonifico bancario - Alla Tesoreria - INPDAP<br />

mandato di pagamento - Per il versamento delle ritenute e contributi relativi al TFR (trattamento di<br />

fine rapporto), attraverso bonifico bancario - Alla Tesoreria – INPDAP mandato di pagamento - Per<br />

il versamento dell'IRAP, attraverso il modello F24 - Alla Regione mandato di pagamento - Per il<br />

versamento dell'addizionale regionale, attraverso bonifico bancario - Alla Regione mandato di<br />

pagamento - Per il versamento del contributo DS (disoccupazione), attraverso il modello F24 -<br />

All'INPS Compilazione del DM10 - Denuncia mensile dei dati di servizio e compensi pagati ai<br />

dipendenti supplenti brevi e annuali, ai fini della disoccupazione (DS) - All'INPS Compilazione E-<br />

MENS - Denuncia mensile dei dati di servizio e compensi pagati ai dipendenti supplenti brevi e<br />

189


annuali, ai fini della disoccupazione (DS) - All'INPS Compilazione del mod. 86/88, per la<br />

disoccupazione con requisiti ridotti (scadenza 31 marzo), insieme con un certificato di servizio -<br />

Viene consegnato al supplente - All'INPS Compilazione del modello, per la disoccupazione con<br />

requisiti interi (scadenza fine anno scolastico a giugno) insieme con un certificato di servizio - Dal<br />

01/01/2009, non dovrebbe essere più necessario, perché l'INPS ha già i dati. Vedremo in giugno -<br />

All'INPS Compilazione DMA - Denuncia mensile dei dati di servizio e compensi pagati ai<br />

dipendenti supplenti brevi, ai fini della pensione, del trattamento di fine rapporto (TFR) e Fondo<br />

Garanzia - All'INPDAP Compilazione mod. TFR1 Denuncia periodica (alla fine di un servizio<br />

continuativo di 16 giorni al minimo - nello stesso mese) affinché il dipendente supplente breve o<br />

annuale possa percepire il TFR - All'INPDAP...”<br />

(mail interrotta per superamento dei 3.000 caratteri disponibili)<br />

11.<br />

Ricopro la funzione di geometra presso il Servizio Edilizia Privata del Comune di … e ai sensi<br />

della normativa relativa alla certificazione energetica, i progettisti devono redigere il fascicolo<br />

(molto voluminoso) relativo alle verifiche di Legge sia per la produzione che alla dispersione di<br />

calore degli ambienti abitativi. Tale documento rappresenta per l'Ufficio un mero deposito agli<br />

archivi in quanto attualmente non é sindacabile. Mi chiedevo se si potesse modificare la normativa<br />

vigente circa la redazione di tale elaborato; ad esempio con la stampa delle sole verifiche e la<br />

consegna di un documento digitale relativo al calcolo dettagliato delle strutture e quant'altro<br />

previsto dalla Legge. Questo per evitare, innanzitutto, l'impiego di molta carta su tutto il territorio<br />

italiano, poi per semplificare l'archiviazione della stessa presso l'Ufficio Tecnico; infatti, anni or<br />

sono le pratiche edilizie erano estremamente esigue; oggi sono voluminosissime, ingombranti e, per<br />

chi archivia e preleva, molto pesanti. Altro caso simile è la verifica sismica delle strutture degli<br />

edifici che il Genio Civile acquisisce; si tratta sempre di almeno un centinaio di fogli per ogni<br />

calcolo. Che cosa ne pensa? Gradirei avere conferma dell'avvenuta ricezione e lettura di questa mia<br />

lettera e, in caso la stessa debba essere indirizzata altrove, l'eventuale indirizzo all'interessato.<br />

Distinti saluti.<br />

B) Quesiti che evidenziano necessità di interventi normativi<br />

Sono qui esposti i quesiti che i cittadini hanno proposto a Linea Amica nell’ottica di dare un<br />

contributo concreto al miglioramento del rapporto tra cittadini e Amministrazioni Pubbliche<br />

attraverso misure volte a suggerire l’emanazione di nuove norme e/o regolamenti al fine di<br />

disciplinare determinate fattispecie non previste.<br />

Non poco frequenti sono stati i casi riguardanti l’applicazione del D.L. n. 185 del 29 novembre<br />

2008 art. 1 –Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza c.d.<br />

“Bonus famiglia”. L’incongruenza segnalata dai cittadini riguarda, in particolare, l’applicazione<br />

del “Bonus famiglia” del valore di 1000 Euro previsto in caso di nucleo familiare con portatore di<br />

190


handicap. Inoltre, altri quesiti fanno riferimento alla mancata adozione di decreti attuativi<br />

necessari per usufruire di agevolazioni e/o contributi previsti da leggi o decreti legislativi; si tratta<br />

delle agevolazioni previste per i nati nel 2009, per l'utilizzazione del Fondo Vittime Amianto e per<br />

l'utilizzo degli interventi anti-crisi disposti a favore dei lavoratori precari.<br />

1.<br />

D. Il comma 132 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n. 244)<br />

prevede un esonero dal pagamento del canone RAI per tutti coloro che abbiano compiuto almeno 75<br />

anni d’età ed abbiano un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro<br />

516,46 per tredici mensilità. Il testo della disposizione è il seguente: “Nel limite massimo di 500.000<br />

euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un<br />

reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità,<br />

senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni<br />

esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata<br />

una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo<br />

compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa. Con decreto del Ministro<br />

dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al<br />

presente comma”.<br />

Alla data odierna non risulta essere ancora emanato dal Ministero dell'Economia il relativo decreto<br />

di attuazione.<br />

2.<br />

D. Nel Decreto c.d. “Milleproroghe”, Decreto Legge 248/07, art. 29, convertito dalla Legge<br />

14/2009 prevedeva tra le agevolazioni per la rottamazione e l'acquisto di auto tra le altre, anche il<br />

rimborso dell'abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico applicabile solo in caso di<br />

rottamazione senza sostituzione, e non spettante nel caso di acquisto di un veicolo nuovo od usato<br />

entro tre anni dalla rottamazione stessa. Infatti se alla rottamazione non segue un riacquisto è<br />

possibile ottenere - qualora non si sia intestatari di alcun veicolo registrato - il rimborso<br />

dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del Comune di residenza per tre anni<br />

oppure, in alternativa, un contributo di 800 euro per aderire alla fruizione dei servizi di "carsharing"<br />

(condivisione degli autoveicoli), ambedue usufruibili secondo modalità che dovevano<br />

essere stabilite da decreti interministeriali. Ebbene, le modalità attuative del rimborso<br />

dell'abbonamento al trasporto pubblico, previsto fin dal Gennaio 2007, non sono in realtà mai state<br />

emanate. Le uniche precisazioni sono quelle del decreto c.d. “Bersani Bis” (Decreto Legge 7/07<br />

convertito nella legge 40/07) che ha chiarito che è rimborsabile sia l'abbonamento di trasporto<br />

pubblico nell'ambito del Comune di residenza o domicilio sia quello nell'ambito del Comune ove è<br />

ubicata la sede di lavoro.<br />

3.<br />

D. Sono beneficiario della Legge 104/1992. L'art. 3, comma 3 di tale legge recita: “Qualora la<br />

minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da<br />

rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera<br />

individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni<br />

191


iconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici".<br />

Ora mi chiedo e Vi chiedo perché non ho la priorità, nella prenotazione delle visite mediche,<br />

recitata nel suddetto articolo che viene invece concessa a chi è invalido civile? Mi sono rivolto<br />

all’ASL di competenza senza ottenere nulla, mi sono rivolto al Tribunale del malato e mi hanno<br />

rimandato al Patronato, dal Patronato mi hanno consigliato di rivolgermi ad un legale. Forse non è<br />

chiara l’interpretazione dell’articolo. Non sarebbe il caso di emanare una Circolare Ministeriale o<br />

un Regolamento al fine di dare chiarezza sull’interpretazione di tale articolo ed al fine di poter<br />

ottenere le agevolazioni previste ai beneficiari di tale norma?<br />

4.<br />

Dimoro da Giugno del 2008 all'estero con il mio nucleo familiare per lavoro, come ufficialmente<br />

comunicato - con preventiva apposita istanza - al mio Comune di residenza. Quindi la mia residenza<br />

è a ..., e ho cambiato solo il mio domicilio. Ho diritto ad uno sconto del 10% dell’imposta da pagare<br />

per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) riferita a quest'anno, ma me l’hanno negata in<br />

quanto per ottenere tale sconto i requisiti richiesti sono: avere la residenza all'estero oppure essere<br />

iscritti all'AIRE. Solo che, essendo dipendente dell’Ambasciata, non posso iscrivermi all’AIRE.<br />

Non si potrebbe emanare un regolamento al fine di regolare fattispecie come questa?<br />

5.<br />

D. Volevo segnalarvi che non è stato ancora emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei<br />

Ministri previsto dall’art. 76 comma 6 del D.L. 112/2008, da emanarsi entro novanta giorni<br />

dall'entrata in vigore del decreto legge. Il suddetto decreto entrava in vigore il giorno stesso della<br />

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, vale a dire il 25 giugno 2008.<br />

Il problema è relativo al contenuto di cui al comma 7 dello stesso articolo nel quale è previsto:<br />

“Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza<br />

delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni<br />

di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale”.<br />

6.<br />

D. Buongiorno, sono in servizio presso l'Ambasciata italiana a … e per tale ragione rivesto lo status<br />

diplomatico. Ho trasferito negli Stati Uniti la mia autovettura del 1994 regolarmente iscritta al PRA<br />

italiano e di cui pago il bollo, e circolo negli USA con targa diplomatica ma senza aver iscritto<br />

l'auto al PRA USA, anche perché non sarebbe possibile. Desidero acquistare una nuova auto in<br />

Italia ed usufruire degli incentivi alla rottamazione. Ho già restituito, tramite consolato, le targhe al<br />

PRA italiano e mi accingo a rottamare l’auto negli USA. Il dipartimento di Stato, a questo<br />

proposito, mi rilascerà un attestato di avvenuta rottamazione presso un demolitore da loro<br />

autorizzato, che sarà tradotto in italiano e spedito, tramite consolato, al PRA e al concessionario. Il<br />

concessionario mi ha riferito che non è possibile accedere al beneficio dell’incentivo perché l’auto<br />

deve essere rottamata in Italia presso un demolitore autorizzato e teme di non ricevere la<br />

restituzione della somma dallo Stato. Sinceramente mi sembra assurdo che io debba spedire l’auto<br />

in Italia per rottamarla. Lo spirito della norma è quello di svecchiare il “parco auto” e assicurarsi<br />

che la demolizione venga effettuata da centri autorizzati finché non ci siano truffe o danni<br />

all’ambiente derivanti dallo smaltimento dei rifiuti. Io sto demolendo un’auto del 1994 per<br />

192


acquistarne una nuova e sto effettuando la rottamazione migliore possibile, in quanto lascio i<br />

“rottami” in America.<br />

Attualmente il D.Lgs. 22/97 detto anche "Decreto Ronchi" norma la demolizione (articolo 46 -<br />

veicoli a motore), intendendo che il veicolo debba essere consegnato ad “un centro di raccolta per la<br />

messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi<br />

degli articoli 27 e 28 dello stesso decreto”. Il centro di raccolta, al momento del ritiro dell'auto, deve<br />

rilasciare un attestato "di presa in carico" che solleva l'automobilista da quanto può eventualmente<br />

accadere dopo la consegna, e in cui siano indicati altresì gli estremi dell'autorizzazione del<br />

demolitore, richiesta e concessa ai sensi del decreto legge 5 febbraio 1997, n. 22.<br />

Potete chiedere un parere agli uffici competenti del Ministero delle Economie e Finanze,<br />

<strong>Dipartimento</strong> delle Finanze, al fine di procedere ad una verifica della normativa in essere che<br />

necessita di ulteriori dettagli, soprattutto relativi alla tempistica della radiazione del veicolo dai<br />

registri del PRA e della successiva demolizione?<br />

7.<br />

D. Sono un neolaureato in Medicina e Chirurgia, sono in procinto di iscrivermi alla II sessione<br />

dell'esame di stato di abilitazione. Nella mia università (Milano Bicocca) l'iscrizione prevede un<br />

contributo di rimborso spese di € 450. L'università di Brescia ne prevede € 100, Udine € 200, La<br />

Sapienza € 189. E potrei continuare. Ogni Università fissa una proprio contributo di rimborso spese.<br />

Per me € 450 sono davvero tanti, sono uno studente a tempo pieno, neolaureato. E' assurdo che vi<br />

sia disparità tra i costi, dato che si tratta di un Esame di Stato, e come tale dovrebbe essere<br />

equiparabile in tutta la Nazione.<br />

Perché la mia Università chiede un contributo così oneroso, rispetto alle altre? Al contributo<br />

universitario vanno poi aggiunti altri € 49,50 di tassa governativa. Ciò è previsto dall’O.M. del<br />

MIUR del 17 febbraio 2009 dove all’art. 3, lett. b) si prevede: “I richiedenti sono inoltre tenuti a<br />

versare il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell’art. 5 della legge 24 dicembre<br />

1993, n. 537”. Siccome si tratta di un esame obbligatorio per poter praticare l'esercizio della<br />

professione di medico, capisco l’autonomia finanziaria degli atenei, ma credo sia preferibile avere<br />

una maggiore uniformità nelle tasse. Non si potrebbe fare un regolamento che almeno riduca tali<br />

divergenze?<br />

8.<br />

Sono un invalido civile 100% (affetto da talassemia con le relative complicanze) iscritto al<br />

collocamento provinciale per disabili di …. Nel frattempo, come da richiesta effettuata alla A.S.L…<br />

(diagnosi funzionale), vengo convocato e mi presento a visita medica per sottopormi ad<br />

accertamento ai fini del collocamento mirato al lavoro dei disabili. Attualmente sono assunto dal<br />

01/12/2005 con lavoro part-time presso un’azienda come disabile. Nonostante la mia situazione sono<br />

continuamente in cerca di un lavoro migliore, a tempo pieno e dopo numerosi tentativi ho avuto<br />

delle grandi opportunità, che nel momento in cui mi veniva chiesto, tramite documentazione, se la<br />

mia patologia poteva essere compatibile con la mansione che dovevo andare a coprire, il tutto<br />

svaniva in pochissime parole. A tutt’oggi, dal 30.03.2007, in mio possesso non vi è alcuna<br />

documentazione che attesti la compatibilità o meno, delle mansioni che un eventuale azienda<br />

sarebbe disponibile ad affidarmi, la mancanza di una certificazione mi ha precluso a tutt’oggi di<br />

193


effettuare alcuni colloqui di lavoro e in altri di veder svanire dopo invii di curriculum vitae, selezioni<br />

e colloqui prospettive di assunzione a tempo pieno e che avrebbe corrisposto ad una situazione<br />

economica più dignitosa ed alle mie aspirazioni lavorative.<br />

9.<br />

Il cliente ha un'autoscuola avviata sulla base della norma del D.L. Bersani, convertito in Legge<br />

40/2007 che prevedeva che l'attività di autoscuola potesse essere intrapresa con semplice denuncia di<br />

inizio attività. Il cliente avrebbe voluto far acquisire al figlio l’abilitazione per svolgere l’attività di<br />

istruttore di guida per conto della Scuola guida e non ricorrere ad istruttori esterni. La legge 40/2007<br />

(art. 10 c. 5) ha previsto l'emanazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, di un<br />

Decreto del Ministero dei Trasporti per la definizione dei requisiti e delle modalità per accedere ai<br />

corsi per acquisire la qualifica di insegnante o istruttore di guida, ma ad oggi, il Decreto non è stato<br />

ancora emanato e, quindi, coloro che, come il cliente, sono in attesa di poter acquisire la qualifica di<br />

istruttore non hanno potuto acquisirla e sono tuttora costretti a ricorrere a istruttori esterni, con<br />

aggravio dei costi di gestione dell'autoscuola. Il cliente segnala anche il fatto che, nelle more<br />

dell'emanazione del Decreto, non si è nemmeno consentito di dar luogo alla vecchia procedura in<br />

vigore prima della L. 40/07.<br />

10.<br />

Il cliente è insegnante (dipendente pubblico) e chiede se i permessi previsti dalla Legge 104 possono<br />

essere applicati anche nel caso di coppie conviventi. Il cliente ha necessità di usufruire di tali<br />

permessi per accudire la propria compagna (convivente) che soffre di una grave malattia.<br />

11.<br />

Il cliente è in attesa di rinnovo della patente di guida scaduta in data 13/02/09. In attesa che la<br />

patente venga rinnovata vorrebbe noleggiare una “mini-vettura” di cilindrata 50. Si è rivolto a due<br />

diverse agenzie e gli è stato risposto che in caso di patente scaduta non è possibile concedere in fitto<br />

una macchina di cilindrata 50. Rileva che tale possibilità è viceversa ammessa (art.116 comma 1 ter<br />

del Codice della Strada) in caso di sospensione della patente. Il cliente sottolinea l’incongruenza di<br />

tale norma.<br />

12.<br />

Sono portatore di handicap e ho a carico mia moglie. Ho richiesto il bonus famiglia del valore di<br />

1000 Euro (Bonus previsto in caso di un nucleo familiare con portatore di handicap) ma non mi è<br />

stato concesso con la seguente motivazione: per poter accedere al bonus di 1.000 euro, fermo<br />

restando il limite reddituale complessivo previsto di 35.000 euro, il componente “portatore di<br />

handicap”, compreso nel nucleo del soggetto richiedente, può essere il coniuge se fiscalmente a<br />

carico, un figlio a carico o altro familiare a carico ma non può essere il richiedente.<br />

13.<br />

Sono invalido civile al 100%, unico componente del nucleo familiare e percepisco circa 594 euro di<br />

pensione di invalidità. Ho fatto domanda per il bonus famiglia che non mi è stato riconosciuto.<br />

194


14.<br />

Buongiorno. Ho saputo che sono stati stanziati 25 milioni per un fondo di credito per i nuovi nati.<br />

Come posso usufruire di tali agevolazioni? So che le modalità per rendere operativa la disposizione<br />

(i requisiti, la modulistica) dovevano essere contenute in un decreto del Ministro del Lavoro, della<br />

Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da<br />

adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (cioè entro la fine del mese di<br />

febbraio). Ad oggi, il decreto attuativo non risulta ancora emanato. C'è il rischio di perdere questa<br />

agevolazione?<br />

15.<br />

Vorrei, se possibile, avere risposta alle seguenti domande: 1) Quando sarà disponibile il Fondo<br />

vittime amianto istituito presso INAIL? (art.1 commi da 241 a 246 legge finanziaria 2008) 2) Con<br />

quale criterio sarà erogato agli aventi diritto? 3) Sarà necessario presentare domanda oppure<br />

procederà l'INAIL in automatico?<br />

A quanto mi risulta, il Regolamento attuativo relativo al Fondo Vittime dell'Amianto non risulta ad<br />

oggi pubblicato.<br />

16.<br />

Alla scadenza dei miei 4 anni di apprendistato, non mi è stato rinnovato il contratto e così da aprile<br />

mi ritrovo senza lavoro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 13 marzo u.s. un pacchetto di<br />

interventi anticrisi per i lavoratori precari. Ho chiamato più volte l'INPS che non mi ha saputo dare<br />

delle risposte sostenendo che il decreto non è chiaro e non sanno come muoversi. Cosa posso fare?<br />

17.<br />

Buonasera, vorrei sottoporvi le seguenti domande:<br />

1) l'indennità di disoccupazione straordinaria per i collaboratori a progetto prevista dai recenti<br />

provvedimenti legislativi è già operativa?<br />

2) a quali enti bisogna rivolgersi per presentare la domanda?<br />

3) che tempi sono previsti per l'erogazione del contributo di sostegno al reddito?<br />

4) di che entità è il contributo?<br />

Grazie<br />

18.<br />

Ho avuto notizia di un bonus per i precari di cui ha sentito parlare alla TV dal Ministro Sacconi che<br />

dovrebbe ammontare a 1.300 €. Esiste un sussidio economico per chi come me non ha lavoro ed è<br />

un precario? Ho lavorato nel 2008 con un contratto a tempo determinato di 5 o 6 mesi e poi come<br />

CO.CO.PRO.<br />

19.<br />

Sono una donna separata consensualmente, ma non ancora divorziata. Convivo con un nuovo<br />

compagno ma presso l’anagrafe comunale sono registrati due distinti stati di famiglia. So che al<br />

195


momento non esiste alcuna normativa che disciplini diritti e doveri che intercorrono tra persone<br />

conviventi. Ritengo tuttavia che alcuni obblighi dovrebbero essere previsti, soprattutto in caso di<br />

malattia - problemi economici sfratto ecc..<br />

20.<br />

Ho 85 anni e sono pensionato. Per sostenere le spese per la ristrutturazione della palazzo in cui vivo<br />

ho dovuto richiedere un finanziamento di 10.000 euro, credendo di poter usufruire della detrazione<br />

fiscale del 36% per la ristrutturazione, ma ho appreso che non potrò usufruire dello sgravio poiché<br />

senza reddito e quindi non tenuto a fare la dichiarazione dei redditi. Percepisco una pensione di<br />

circa 486,80 euro mensili e vivo in una casa popolare. So che la detrazione fiscale si applica sui<br />

redditi dichiarati, ma voglio evidenziare il mio caso di pensionato indigente che non può usufruire<br />

di “aiuti statali” perché ha un reddito insufficiente.<br />

Voglio sottoporre al legislatore il mio problema che potrebbe riguardare anche altri nelle mie<br />

medesime condizioni. Il legislatore deve farsi carico di questi casi, simili al mio.<br />

21.<br />

Mio fratello ha invalidità al 100% in quanto non vedente. Ha fatto la visita di rinnovo per<br />

l'invalidità civile i primi di marzo e da allora non ha più saputo nulla. Ho cercato di ricostruire l'iter<br />

della pratica e ho verificato che i tempi previsti per la conclusione dell'iter sono fissati in 9 mesi.<br />

Infatti, dopo la visita, il verbale deve essere spedito dalla ASL all’INPS che ha 60 giorni di tempo<br />

per confermare il verbale o sospenderlo e procedere a proprie verifiche. Successivamente il verbale<br />

torna alla ASL che lo trasmette al cittadino e lo invia all’ente concessorio (Regione, ASL oppure<br />

Comune) che ha tempo 180 giorni per concedere le provvidenze economiche. Il decreto di<br />

concessione viene nuovamente inviato all’INPS che provvede all’erogazione della provvidenza<br />

economica e agli arretrati (che decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda).<br />

22.<br />

Mia madre (80 anni) ha avuto la possibilità di pagare la TARSU ridotta in quanto in possesso dei<br />

requisiti previsti. Per ottenere questa agevolazione è stato necessario presentare alcuni documenti,<br />

tra i quali lo stato di famiglia (già in possesso del Comune) che ho dovuto richiedere all'ufficio a<br />

fianco a quello in cui ho presentato la suddetta documentazione. Preciso che tutti gli uffici sono<br />

informatizzati. Il problema è che non c'è una legge nazionale che ne regolamenti l'uso, la materia è<br />

demandata al Regolamento relativo all'accesso e all'uso della rete informatica e telematica dell'ente.<br />

C) Esigenza di interventi (normativi o regolamentari) a tutela di categorie<br />

deboli<br />

Il primo caso fa riferimento alla mancata adozione da parte del Governo Italiano della<br />

Raccomandazione 98/376/CE, relativa all'adozione da parte di tutti gli Stati membri del<br />

Contrassegno Europeo per i Disabili, un contrassegno unico per il parcheggio e la circolazione per<br />

disabili in Europa. Com'è noto si tratta di atti comunitari non vincolanti con i quali gli organi<br />

comunitari rivolgono consigli e suggerimenti, caldeggiando l'adozione di provvedimenti da parte<br />

196


degli Stati membri, delle altre istituzioni comunitarie o dei soggetti di diritto interno degli Stati<br />

membri allo scopo di tenere un determinato comportamento corrispondente ad interessi comuni.<br />

Pochissimi sono i Paesi (Spagna e Austria) che hanno adottato la Raccomandazione indicata e ciò<br />

non favorisce la circolazione delle persone con disabilità.<br />

I successivi tre quesiti fanno riferimento alla insufficienza o assenza di regole che favoriscano<br />

corsie preferenziali agli sportelli per disabili, anziani, invalidi e comunque soggetti in condizioni<br />

particolari.<br />

1.<br />

Sono un invalido civile e mi trovo all'estero, dove non posso usufruire delle aree di parcheggio<br />

riservate ai diversamente abili, perché il permesso arancione (concessione H) vale solo in Italia!<br />

Perché l'Italia non ha ottemperato agli obblighi comunitari? Qui in Spagna c'è un'attenzione a "noi"<br />

che in Italia non ci sogniamo nemmeno. L'Italia è stata richiamata per tale inadempienza? o forse<br />

noi, diversamente abili, siamo cittadini di serie B?<br />

2.<br />

Presso l'ambulatorio della USL Roma/..., sono stati posti dei cartelli - principalmente sulla porta di<br />

ingresso della stanza adibita per i prelievi - ove tra l'altro sono identificati i cittadini cui spetta,<br />

giustamente, la precedenza per eseguire gli esami clinici. Tale agevolazione viene stabilita<br />

rilevandola dal codice di esenzione posto sulla ricetta medica e precisamente C01 e C02. Tali codici<br />

sicuramente sanciscono una invalidità civile del 100%. Ho fatto rilevare al responsabile di tale<br />

struttura che tale agevolazione doveva anche essere sancita per il codice S01- invalidità militare. Mi<br />

sono sentito rispondere che tale codice non era valido. Ho fatto presente l'accaduto al Dirigente da<br />

cui dipendono gli uffici, a mezzo lettera/fax, ma nulla è cambiato né ho ricevuto una risposta.<br />

3.<br />

Lavoro presso l'ASL di … e vorrei sapere se esiste una normativa che preveda una corsia<br />

preferenziale ad uno sportello pubblico per una donna incinta o un disabile.<br />

4.<br />

Sono disabile e vivo a Foggia. Vorrei sapere se esiste una legge per quanto riguarda le corsie<br />

preferenziali per i disabili agli sportelli della <strong>Pubblica</strong> Amministrazione, per pratiche, pagamenti,<br />

informazioni, ecc. Se esiste, perché a Foggia non vi sono sportelli con la scritta per disabili? Se<br />

invece non esiste la legge perché non ci date una mano a proporla al legislatore?<br />

197


D) Quesiti che evidenziano difficoltà di applicazione di norme o regolamenti.<br />

In questa sezione si riportano alcuni casi ricorrenti sottoposti a Linea Amica, che riguardano:<br />

- l’applicazione della Legge 133/2008 (legge di conversione del decreto Brunetta n.<br />

112/2008) e circolari interpretative del Ministro per la <strong>Pubblica</strong> Amministrazione, in<br />

particolar modo concernenti:<br />

i criteri per il collocamento a riposo del personale della <strong>Pubblica</strong> Amministrazione<br />

prossimo al compimento dei limiti di età (art. 72 e circolare n. 10/2008). A questa<br />

tematica si riferiscono i primi 3 casi di seguito riportati;<br />

le assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche<br />

amministrazioni ex Legge 104 (art. 71 e circolare applicativa n. 8/2008). A questa<br />

tematica si riferiscono i 7 casi successivi, tra i quali numerosi riguardano problemi<br />

connessi al riconoscimento di “terapie salvavita”.<br />

- l’applicazione di alcune leggi in materia ambientale: la Legge 447/95 (che stabilisce i<br />

principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo<br />

dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione) e il<br />

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “ Norme in materia ambientale”. Si tratta di<br />

difficoltà di applicazione della normativa da parte di alcune Amministrazioni locali e degli<br />

adempimenti delle prescrizioni legislative previste da D.Lgs. 152/2006 da parte dei<br />

cittadini.<br />

- l’interpretazione del termine “effettivo servizio”, previsto dall'art. 6 comma 3 della legge<br />

15/200;<br />

- il lentissimo scorrimento di una graduatoria di concorso pubblico a 184 posti di Vigile del<br />

Fuoco bandito nel 1998;<br />

- l’incongruenza esistente tra la disposizione di cui all'art. 16 della Legge 68/99 e il D.M. 42<br />

del 8 aprile 2009;<br />

- l'incoerenza tra quanto previsto dalla Legge e quanto attuato dai Comuni riguardo<br />

l’applicazione dell'art. 31 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge 6/08/2008 n. 133<br />

“Durata e rinnovo della carta d'identità”.<br />

1.<br />

Vorrei segnalare l’incongruenza esistente tra la disposizione di cui all'art. 16 della Legge 68/99 e il<br />

D.M. 42 del 8 aprile 2009.<br />

In particolare, la Legge 68/99 del 12 marzo 99, all'art. 16 prevede testualmente che l'assunzione dei<br />

disabili iscritti nell'elenco delle categorie protette dell'ufficio provinciale del lavoro possa avvenire<br />

a prescindere dallo stato di disoccupazione.<br />

Al contrario, il D.M. 42 del 8 aprile 2009 emanato per l'aggiornamento/permanenza nelle<br />

graduatorie ad esaurimento del personale docente per gli AA.SS. 2009/2010 e 2010/2011, all'art. 1<br />

comma 5 prevede lo stato di disoccupazione alla scadenza dei termini per la presentazione della<br />

domanda.<br />

198


Si tratta, in effetti, di una contraddizione normativa che può essere sanata solo con un intervento<br />

normativo che ammetta l’eccezione del caso. Il D.M. citato – inferiore nella gerarchia delle fonti –<br />

appare come in contrasto con la norma di riferimento (L. 68/1999 come correttamente citato).<br />

2.<br />

Vorrei segnalare l'incoerenza tra quanto previsto dalla Legge e quanto attuato dai Comuni riguardo<br />

l’applicazione dell'art. 31 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge 6/08/2008 n. 133 “Durata e<br />

rinnovo della carta d'identità”.<br />

Mentre la Legge prevede la proroga della validità della carta di identità da 5 a 10 anni, senza<br />

riferimento a particolari procedure, i Comuni prevedono la necessità di recarsi personalmente agli<br />

sportelli di una delle sedi dei Servizi Anagrafici di Zona. La procedura adottata dai Comuni trova<br />

fondamento in Circolari del Ministero dell'Interno, in particolare nella n. 12 del 27/10/08, che<br />

chiarisce i dubbi interpretativi ed operativi rappresentati dai Comuni nell'applicazione dell'art. 31<br />

del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito nella Legge n. 133 e stabilisce che la proroga di validità<br />

della carta d'identità debba essere certificata mediante l'apposizione del timbro da parte del Comune<br />

e che il cittadino può presentare personalmente la richiesta di attestazione della proroga o delegare<br />

una persona diversa purché munita di delega e di documento di riconoscimento dell'intestatario<br />

come previsto dall'art. 38 del DPR 445/2000. Questa procedura contrasta, a mio parere, con<br />

l’obiettivo di semplificazione perseguito dalla Legge e, più in generale, di informatizzazione<br />

amministrativa.<br />

3.<br />

Oggetto: Decreto 112/08 Art. 72. - Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età<br />

per il collocamento a riposo - Comma 3. “Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente<br />

spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto,<br />

per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove<br />

durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato,<br />

opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale,<br />

associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della<br />

cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro<br />

dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente<br />

decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo e' elevata dal cinquanta al<br />

settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi<br />

del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere<br />

utilizzati per nuove finalità”.<br />

Qual'é la procedura complessiva che deve seguire sia il dipendente pubblico che l'associazione di<br />

volontariato?<br />

4.<br />

Sono un funzionario di Polizia Municipale e il 1 aprile p.v. avrò raggiunto 40 anni di contribuzione,<br />

di cui 38 anni presso un Ente Locale e 2 anni come apprendista e già ricongiunti (ex articolo 2 della<br />

legge 29 del 1979), pertanto se ho compreso bene il senso dell'art. 72 della L. 133/08<br />

199


l'Amministrazione di appartenenza può risolvere il mio rapporto di lavoro da quella data? Distinti<br />

saluti.<br />

5.<br />

Oggetto: <strong>Dipartimento</strong> <strong>Funzione</strong> <strong>Pubblica</strong> - Circolare n. 10/2008 su esonero retribuito dal servizio<br />

(art 72 Legge 133/08). Sul Vs. sito leggo "La norma è applicabile solo alle pubbliche<br />

amministrazioni dello Stato, escluso la scuola; non si applica a regioni ed enti locali.". Quesito:<br />

la norma si applica alle Camere di Commercio? Vi ringrazio per la vostra cortese risposta.<br />

6.<br />

Sono dipendente pubblica presso un Ente di ricerca. Per gravissimi motivi di salute devo assentarmi<br />

dal lavoro per le cure. So dell'esistenza di un elenco di terapie salvavita che consente di assentarsi<br />

dal lavoro senza la decurtazione della giornata, vorrei avere l'elenco di queste terapie.<br />

7.<br />

Soffro di una distonia da torsione idiopatica malattia rara e invalidante. Perché la mia malattia non è<br />

contemplata nella nuova legge del Ministro Brunetta? Perché non mi riconoscono la Legge 104 art. 3<br />

dato che comunque in un modo o in un altro riesco ad andare a lavorare? Già mi sento una nullità<br />

perché non sono più in grado di vivere una vita normale. Cosa devo fare? Chiedere la dispensa dal<br />

lavoro in modo che la mia depressione diventi qualcosa di irreparabile?<br />

8.<br />

Sono un insegnante affetto da … (patologia che necessita di chemio mensile e di continui esami<br />

vari…). Sul posto di lavoro ho diritto ad assentarmi (quando mi sottopongo a chemio o a esami)<br />

senza subire la decurtazione di cui alla Legge 112 del 2008 (Brunetta)? Se la risposta è affermativa,<br />

datemi, cortesemente, un rimando normativo preciso al quale io possa far riferimento quando<br />

presento domanda al mio Dirigente.<br />

9.<br />

Al fine di evitare spiacevoli contenziosi con i dipendenti, chiediamo di conoscere la corresponsione<br />

dell'indennità per assistenza a disabili ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo<br />

2001 n.151, dobbiamo liquidare mensilmente anche un dodicesimo della tredicesima mensilità?<br />

10.<br />

Le nuove disposizioni sui 3 giorni di permesso (Legge 104) per assistere un parente invalido<br />

possono essere concesse al lavoratore (Ministero Difesa) che per motivi di lavoro si è trasferito (solo<br />

domicilio) a più di 100 km dalla residenza dell'invalido?<br />

11.<br />

Sono un cittadino del Comune di …; ho un problema con l'applicazione della Legge 447/95 art. 8<br />

comma 4. Seppur recepita dalla Provincia autonoma in caso di semplice riattivazione (come previsto<br />

dal DPR 447/98) di una attività potenzialmente rumorosa, non viene chiesta dal Comune di … la<br />

200


valutazione preventiva di impatto acustico prevista nell'articolo 8 comma 4, alcuni esperti del<br />

settore fra cui il dott. … mi dice via mail che nell'ambito dello sportello unico per le attività<br />

produttive va richiesta via mail a …. cosa devo fare spendere soldi con un Avvocato, o rassegnarmi<br />

ad una situazione di dominio degli amministratori locali? Ho tentato anche di chiedere via mail<br />

informazioni all'ARPA di Trento, ma non si degnano nemmeno di rispondere. In attesa di una<br />

eventuale risposta o interessamento porgo distinti saluti.<br />

12.<br />

Il cliente è titolare di una Tintoria con 16 dipendenti. Secondo la Legge - entro il 2010 - l'azienda<br />

dovrebbe rispettare i parametri di emissione previsti e ciò comporta il passaggio dall'attuale uso<br />

dell'olio combustibile denso, al metano o altro combustibile. Il problema è relativo a due<br />

disposizioni normative: il D.Lgs 152/06 che fissa i parametri in relazione alla tipologia di<br />

combustibile e il D.Lgs 164 del 2000 (distribuzione gas). Il cliente voleva acquistare una caldaia per<br />

bruciare l'olio combustibile denso che rientrasse nei parametri previsti dalla legge, ma dalle analisi di<br />

mercato fatte è emerso che non ce ne sono in commercio. Il cliente ha quindi acquistato una caldaia<br />

a metano e ha attivato le regolari procedure di richiesta di allaccio della tintoria alla rete del metano.<br />

A seguito delle richieste è emerso che per allacciare la tintoria alla rete metano è necessario<br />

predisporre una tubatura ad alta pressione e non una ad uso civile a bassa pressione e nella zona<br />

della tintoria non c’è, al momento, possibilità di allaccio a tubatura ad alta pressione. Il cliente ha<br />

sollecitato il Sindaco per la soluzione del problema il quale a sua volta si è rivolto alla Società<br />

Italgas, Concessionaria del servizio.<br />

Il risultato è - riferisce il cliente - che sulla base della Concessione tra Comune ed Italgas una parte<br />

del costo della rete (tubatura) è a carico dell’Italgas, l’altra è a carico di aziende o abitazioni<br />

interessate. In particolare, l’accordo con l'Italgas prevede che per ogni unità abitativa l'Italgas<br />

assicuri il costo relativo ad un metro e mezzo di tubatura mentre il rimanente costo in base alla<br />

lunghezza del tubo sia a carico di aziende o condomini.<br />

Il Comune potrebbe provvedere direttamente alla infrastrutturazione della rete (tubatura) ma non è<br />

interessato in quanto il D.Lgs 164 prevede che la proprietà delle opere realizzate fino al 2010 venga<br />

trasferita alle società concessionarie.<br />

Il cliente lamenta che la Legge richiede la regolarizzazione entro il 2010, ma non tiene conto, però<br />

della difficoltà relative alla concreta applicazione delle norme stesse.<br />

13.<br />

Sono un dipendente di ruolo del Comune di … e ritengo che la Determinazione del Dirigente con la<br />

quale vengo collocato coattivamente a riposo dal 01.10.2009 sia in contrasto con la nuova<br />

riformulazione dell’art. 72 comma 11, del D.L.112/2008, così come modificato dall’art. 6 comma 3)<br />

della Legge 04.03.2009, n.15.<br />

Detta nuova norma prevede, tra l’altro, che il Servizio Militare non debba considerarsi “effettivo<br />

servizio” quindi il periodo per il collocamento a riposo coattivo deve intendersi prolungato dopo<br />

tale data, ovvero, dopo anni 1, mesi 2, giorni 24, giusta Determinazione INPDAP di<br />

riconoscimento n...<br />

Cosa devo fare per avere annullata la Determinazione dirigenziale?<br />

201


Auspico che il Ministro emani Circolari applicative del comma 3), dell’art.6, della Legge<br />

04.03.2009, n.15, in modo tale che tutti gli Enti possano adeguarsi.<br />

14.<br />

Sono uno dei 1200 idonei rimasti in attesa da nove anni del concorso pubblico a 184 posti di Vigile<br />

del Fuoco bandito nel 1998. Con il “Decreto mille proroghe” 2009 è stata autorizzata la proroga<br />

della validità della nostra graduatoria per il nono anno consecutivo ai sensi dell’art. 5 L.14/2009, ma<br />

ad oggi l’amministrazione rimanda il tutto all’ufficio legislativo. Abbiamo, già da tempo, costituito<br />

un Comitato per far valere i nostri diritti sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, che recita: “Agli<br />

impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso pubblico”. Stando al parere<br />

emesso dal <strong>Dipartimento</strong> della <strong>Funzione</strong> <strong>Pubblica</strong> (UPPA n°2/08), sussiste il vincolo, più volte<br />

ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, di garantire l’adeguato accesso dall’esterno (mediante<br />

concorso) in misura non inferiore al 50% dei posti utilizzati, configurandosi, infatti, la<br />

stabilizzazione, come progressione verticale. Purtroppo, anche di questo non abbiamo riscontro,<br />

visto che per l’anno 2008 ci sono state 1300 assunzioni, ma solo 52 della nostra graduatoria, le altre<br />

provenienti dalla graduatoria della stabilizzazione dei precari.<br />

E) <strong>Casi</strong> ricorrenti di richieste di delucidazione e/o supporto<br />

Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti relativi in particolare modo:<br />

• all’applicazione dell’art. 71 della Legge 133/2008 e Circolare applicativa n. 8/2008 del<br />

Ministro per la <strong>Pubblica</strong> Amministrazione e l’Innovazione<br />

• alle procedure richieste per l’attivazione o la ricarica della Carta acquisti c.d. Social Card<br />

prevista nel D.L. n. 112 del 2008 convertito dalla Legge 133/2008.<br />

1.<br />

Sono assente dal lavoro per una patologia depressiva. Chiedo cortesemente di sapere se sono<br />

obbligata a rispettare le fasce di reperibilità, inoltre in servizio usufruivo dei permessi della Legge<br />

104 per l'assistenza di mia madre disabile essendo figlia unica. Come mi devo comportare per<br />

poterla accompagnare a visite, accertamenti e per l'assistenza? Ringrazio e porgo cordiali saluti.<br />

2.<br />

Mia madre ha ricevuto la Social Card da circa tre mesi. Ad oggi non ha ancora ricevuto il codice<br />

PIN. Rivolgendosi al numero verde preposto ha potuto constatare che al momento la card non é<br />

stata caricata. Vorrei sapere come fare ad ottenere il PIN.<br />

202


3.<br />

La Social Card è scarica da gennaio. L’INPS ha confermato la sussistenza dei requisiti ed assicurato<br />

che entro la metà del mese verrà ricaricata. Ad oggi (fine mese) la carta è ancora vuota. Cosa posso<br />

fare?<br />

4.<br />

Ho ricevuto la Social card a dicembre, carica dei 120 €, ma da marzo non ho ricevuto nessuna<br />

ricarica. Mi sono rivolta al numero verde 800 666 888 e alle Poste senza ricevere nessuna<br />

delucidazione in merito. Come mai?<br />

5.<br />

La Social card richiesta a dicembre e ricevuta a febbraio ad oggi ancora non risulta caricata. Cosa<br />

posso fare?<br />

F) <strong>Casi</strong> che evidenziano una difficoltà nell’applicazione di procedure che<br />

mettono in relazione più Enti appartenenti a diversi livelli amministrativi.<br />

I primi cinque casi sono relativi alle richieste di rimborso spettante ai cittadini a seguito di<br />

versamento delle somme dovute a titolo di “oblazione per condono edilizio”. Si evidenzia la<br />

difficoltà dei cittadini nel rintracciare lo stato delle pratiche.<br />

Un altro caso mette in evidenza una criticità relativa al procedimento di proroga della validità<br />

della carta d’identità elettronica ai sensi dell’art. 31 della Legge 133/2008, in particolare il non<br />

riconoscimento in alcuni paesi esteri del documento di proroga della validità della carta d’identità<br />

rilasciato dai Comuni in forma cartacea da allegare al documento elettronico. I cittadini che<br />

devono recarsi in alcuni paesi (Egitto, Turchia, Tunisia, Croazia, Macedonia, Bulgaria e Svizzera)<br />

in possesso di una carta d’identità elettronica, prorogata a 10 anni secondo l’attuale procedura,<br />

devono necessariamente esibire un altro documento di riconoscimento idoneo.<br />

1.<br />

Oggetto: Istanza di rimborso delle somme versate a titolo di oblazione per condono edilizio - ex<br />

art.32 del D.L. n.269 del 30.09.2003 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.326 del<br />

24.11.2003.<br />

In data 16 Ottobre 2007 ho inoltrato all' Agenzia delle Entrate di … richiesta di rimborso di EUR<br />

2.828,00 quale differenza tra l'importo dovuto di EUR 1897,00 e l'importo erroneamente pagato di<br />

EUR 4725,00. In data 03.10.2008 ho ricevuto una lettera dall'Agenzia delle Entrate di …con la<br />

quale mi si comunicava che la pratica era stata trasferita al competente Ministero delle Infrastrutture<br />

e dei Trasporti Via … con nota, della Agenzia delle Entrate di … stessa, n. … del 03/10/2008<br />

inviata con raccomandata n. ...<br />

Ora sono trascorsi un anno e mezzo dalla mia richiesta di rimborso!!! Mi potete aiutare a risolvere il<br />

problema ed a farmi avere rapidamente il rimborso del suddetto ammontare indebitamente da me<br />

pagato? Ringrazio anticipatamente per l'interessamento.<br />

203


2.<br />

Buongiorno! Ho aderito all'ultimo condono edilizio ed ho ottenuto tutte le carte necessarie che<br />

comprovano il buon esito dell'operazione. E' risultato però che ho effettuato versamenti sul conto<br />

corrente postale numero 255000 intestato alle poste italiane con la causale "oblazione per condono<br />

edilizio" per un importo superiore a quanto in realtà fosse dovuto. Ho già chiesto al Comune di<br />

residenza ma mi hanno detto che non è di loro competenza. A chi devo rivolgermi e quale<br />

procedura devo seguire per richiedere il rimborso?<br />

Grazie.<br />

3.<br />

Ho diritto all'ultimo condono edilizio del dic. 2004, domanda effettuata al Comune di … nel<br />

dicembre 2004 con protocollo n. … Ho versato sul conto corrente 25500 intestato a Poste italiane<br />

per pagare l'oblazione (oneri accessori) per il condono, in 3 rate una cifra più alta rispetto a quanto<br />

dovevo. Solo con il rilascio della concessione in sanatoria (n. … del maggio 2008) è risultata la<br />

differenza in eccesso. Mi sono già rivolto al Comune che mi risponde che non è di competenza e<br />

poi all'Agenzia dell'Entrate (fine 2008) che risponde non era chiaro di chi fosse la competenza e di<br />

aspettare e che forse era del Ministero Infrastrutture e Trasporti. A questo punto non so a chi<br />

rivolgermi.<br />

4.<br />

Devo percepire un rimborso di circa 1182 euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per<br />

una somma versata in più a titolo di oblazione su un condono edilizio del 2004. Vorrei sapere il<br />

tempo di erogazione, ovvero una data precisa.<br />

5.<br />

Scusate il disturbo, volevo sottoporvi il seguente quesito: nel dicembre 2004 ho pagato per errore un<br />

condono edilizio di Euro 1,598.00, nel giugno 2005 ho presentato la domanda di rimborso presso la<br />

locale Agenzia delle Entrate la quale mi ha confermato ad ottobre 2008 di aver girato la pratica al<br />

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per le politiche abitative Via<br />

Nomentana 2 00161 ROMA. Come posso fare per recuperare quanto pagato erroneamente?<br />

Premetto che sia il Comune di … (…) che la Regione … hanno già provveduto a istruire le pratiche<br />

per la restituzione di loro competenza. Grato della Vs. gentile collaborazione ed in attesa di un Vs.<br />

riscontro, porgo i miei più distinti saluti.<br />

6.<br />

Mi è scaduta la carta di identità elettronica e mi è stato consegnato un certificato, che ne attesta la<br />

proroga. Devo recarmi in Svizzera ma ho saputo che il documento di proroga della carta d’identità<br />

elettronica non è accettata. Come posso fare? Non sarebbe più facile rilasciare una nuova carta<br />

d'identità (anziché la proroga) che eviterebbe inutili lungaggini e spese per chi ad esempio non ha<br />

un passaporto?<br />

204

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!