Best Practices e Casi significativi - Dipartimento Funzione Pubblica
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Raccolta<br />
di best practices e casi <strong>significativi</strong><br />
2009<br />
1
SOMMARIO<br />
Premessa .................................................................................................................. 3<br />
1. Parte prima: <strong>Best</strong> <strong>Practices</strong> ................................................................ 4<br />
A) <strong>Casi</strong> risolti attraverso l’erogazione di informazioni........................ 4<br />
B) <strong>Casi</strong> risolti attraverso un contatto diretto con<br />
l’Amministrazione competente......................................................... 114<br />
C) <strong>Casi</strong> che hanno richiesto la “presa in carico” del problema del<br />
cittadino. ........................................................................................... 160<br />
2. Parte seconda: <strong>Casi</strong> <strong>significativi</strong> .................................................. 187<br />
A) Quesiti che evidenziano una richiesta di semplificazione e/o<br />
digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni............................ 187<br />
B) Quesiti che evidenziano necessità di interventi normativi .......... 190<br />
C) Esigenza di interventi (normativi o regolamentari) a tutela di<br />
categorie deboli................................................................................. 196<br />
D) Quesiti che evidenziano difficoltà di applicazione di norme o<br />
regolamenti. ...................................................................................... 198<br />
E) <strong>Casi</strong> ricorrenti di richieste di delucidazione e/o supporto ........... 202<br />
F) <strong>Casi</strong> che evidenziano una difficoltà nell’applicazione di<br />
procedure che mettono in relazione più Enti appartenenti a diversi<br />
livelli amministrativi......................................................................... 203<br />
2
Premessa<br />
Il presente Report 1 raccoglie la selezione di quesiti posti a Linea Amica nel corso del 2009 con<br />
l’obiettivo di testimoniare sia l’ampia gamma di problematiche poste dai cittadini che la modalità di<br />
erogazione del servizio Linea Amica 2 .<br />
Lo scopo principale di Linea Amica è quello di facilitare il rapporto tra cittadini e Pubbliche<br />
Amministrazioni, fornendo direttamente informazioni e accompagnando i cittadini nella soluzione<br />
di specifici problemi.<br />
L’azione di Linea Amica è volta quindi da un lato a promuovere e valorizzare i servizi erogati a<br />
distanza dalla <strong>Pubblica</strong> Amministrazione, consentendo anche a chi ha scarsa padronanza con le<br />
nuove tecnologie di usufruire di informazioni e servizi, dall’altro a facilitare i rapporti tra cittadini e<br />
<strong>Pubblica</strong> Amministrazione favorendo la soluzione dei problemi, in una logica di valorizzazione e<br />
sviluppo della rete delle Amministrazioni Pubbliche.<br />
Nel rapporto con il cittadino sono pertanto prioritari, per Linea Amica, l’ascolto, l’accoglienza e la<br />
presa in carico delle diverse problematiche; nel rapporto con le Amministrazioni, che erogano<br />
direttamente i servizi, lo sviluppo della collaborazione e la crescita del network, insieme alla<br />
diffusione di un approccio sempre più orientato ai bisogni del cittadino-cliente.<br />
In questo quadro, il presente Report è articolato in due parti:<br />
• nella prima parte, <strong>Best</strong> <strong>Practices</strong>, fornisce un’ampia panoramica sulla varietà delle<br />
tematiche e dei problemi sottoposti a Linea Amica e sulla ampiezza dei livelli<br />
amministrativi coinvolti, cercando di dare conto del processo di lavorazione adottato;<br />
• nella seconda parte, <strong>Casi</strong> <strong>significativi</strong>, riporta alcuni quesiti che mettono in evidenza<br />
esigenze di semplificazione e di interventi normativi o difficoltà di applicazione di norme e<br />
procedure, inoltrati a Linea Amica nel corso dell’anno.<br />
1 Il presente report è a cura di Rosa Maria Gervasio con la collaborazione di Giuseppina Ascione e Filomena Fasanella.<br />
2 Sul sito www.lineaamica.gov.it, nella sezione Dossier, sono disponibili i Report mensili. È opportuno evidenziare che<br />
alcune delle richieste contenute nel presente rapporto fanno riferimento a problematiche su cui successivamente sono<br />
intervenuti provvedimenti di tipo normativo o regolamentari.<br />
3
1. Parte prima: <strong>Best</strong> <strong>Practices</strong><br />
In una prospettiva centrata sul cliente, sono stati estrapolati alcuni casi che hanno trovato una<br />
risoluzione al quesito evidenziato dal cittadino. Tali casi, che affrontano una pluralità di tematiche,<br />
possono essere suddivisi, in relazione alla modalità di risoluzione del problema, in:<br />
A. <strong>Casi</strong> risolti attraverso l’erogazione di informazioni;<br />
B. <strong>Casi</strong> risolti attraverso un contatto diretto con l’Amministrazione competente;<br />
C. <strong>Casi</strong> risolti attraverso la “presa in carico” del problema del cittadino.<br />
A) <strong>Casi</strong> risolti attraverso l’erogazione di informazioni<br />
Si tratta di quei casi per la cui risoluzione è stato sufficiente fornire al cittadino informazioni di<br />
carattere normativo o procedurale, di cui non era o era solo parzialmente a conoscenza.<br />
1.<br />
Domanda. Salve, avrei bisogno dell’HACCP (Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici) come<br />
posso ottenerlo? Grazie.<br />
Risposta. L’HACCP è un sistema di auto-controllo sui prodotti alimentari introdotto in Italia dal D.<br />
Lgs. 155/97. Lo scopo di tale sistema é garantire l'assoluta igienicità degli alimenti in tutte le fasi<br />
della lavorazione, conservazione, ecc. sino alla vendita agli utenti finali. Tutte le aziende che<br />
trattano o conservano alimenti devono pertanto mettersi in regola. Il D. Lgs 155/97 definisce infatti<br />
come industria alimentare 'ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita<br />
una o più delle seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il<br />
confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la<br />
fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari'. Sono escluse solo le operazioni<br />
relative alla produzione primaria quali: raccolta dei prodotti, macellazione, mungitura. Il D. Lgs<br />
155/97 è già pienamente in vigore dal dicembre del 2000, tuttavia di recente sono stati approvati<br />
nuovi regolamenti da parte del Parlamento Europeo che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2006.<br />
Tali regolamenti prevedono espressamente nuovi e più efficaci controlli sull'igiene e la salubrità dei<br />
prodotti, nonché sull'applicazione di sistemi di auto-controllo aziendali. Il Documento principale<br />
che deve essere realizzato è il Piano di Autocontrollo Aziendale. Tale Piano deve essere realizzato<br />
dopo un'attenta analisi delle lavorazioni effettuate su prodotti alimentari dell'azienda, deve<br />
prevedere i Punti Critici (punti di rischio) nelle diverse fasi di lavorazione e i Controlli operati. Tale<br />
Piano, così strutturato deve essere applicato rigidamente e, se necessario aggiornato periodicamente.<br />
Il Responsabile dell'Azienda e', in prima istanza, il titolare della stessa ma può essere nominato un<br />
Responsabile cui è possibile delegare compiti e doveri derivanti dalla normativa. Le inviamo di<br />
4
seguito il link alla pagina del sito internet dove potrà trovare le informazioni relative la tematica di<br />
suo interesse:<br />
http://www.ministerosalute.it/sicurezzaAlimentare/paginaInternaMenuSicurezzaAlimentare.jsp?id=<br />
1225&lingua=italiano&menu=igiene Per ulteriori informazioni potrà contattare l’Ufficio Relazioni<br />
con il Pubblico del Ministero della Salute dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ai numeri<br />
+39 06.5994.2378 - 2758 o attraverso il servizio di posta elettronica al seguente indirizzo:<br />
urpminsalute@sanita.it Per un elenco delle agenzie formative accreditate per il corso HACCP per<br />
alimentaristi e responsabili dell'industria alimentare Le consigliamo, invece, di rivolgersi alla Sua<br />
provincia di appartenenza.<br />
2.<br />
D. Mia madre, invalida 100% con indennità di accompagnamento e 104, sta per acquistare un<br />
appartamento (prima casa) con annesso cantina e box. Ha diritto a qualche agevolazione, contributo<br />
o detrazione ad es. per l'allestimento del bagno per disabili, per l'impianto di aria condizionata,<br />
IVA al 4%? Grazie.<br />
R. L'Agenzia delle Entrate ha definito tutte le misure fiscali a favore delle persone con disabilità e<br />
le ha raccolte nella "Guida alle agevolazioni fiscali per disabili" di cui Le inviamo il link:<br />
(http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb7f0045b368e97/GUIDA%20N6_08.pdf).<br />
Tra le varie agevolazioni vi è anche quella dell'IVA agevolata del 4% sulle prestazioni di servizi<br />
dipendenti da contratti di appalto, aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente<br />
finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. Tale trattamento<br />
fiscale riguarda il disabile in senso generale, definito nell'art. 3, comma 1, della Legge 104/92,<br />
come "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,<br />
che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da<br />
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione." In virtù della Legge 9 gennaio<br />
1989, n. 13, (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche<br />
negli edifici privati), vi è la possibilità di richiedere, per i disabili con menomazioni o limitazioni<br />
funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti, contributi al proprio Comune per<br />
l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, tra i quali anche l'opportuna<br />
sistemazione del bagno. Se non è possibile, materialmente o giuridicamente, realizzare opere di<br />
modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di attrezzature che,<br />
per le loro caratteristiche risultino strettamente idonee al raggiungimento degli stessi fini che si<br />
sarebbero ottenuti se l'opera fosse stata realizzabile. L'esempio classico è quello del servoscala o<br />
della carrozzina montascale. Il contributo può essere concesso per opere da realizzare sia su parti<br />
comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio), che su immobili o porzioni di immobili in<br />
esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all'interno di un appartamento); può essere<br />
erogato per una singola opera (es. realizzazione di una rampa), che per un insieme di opere<br />
connesse funzionalmente (cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano<br />
ostacoli alla stessa funzione, come il portone di ingresso troppo stretto e le scale, che impediscono<br />
l'accesso ad una persona non deambulante). La domanda deve essere presentata al Sindaco del<br />
Comune in carta da bollo entro il 1° marzo di ogni anno dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o<br />
la potestà) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuovere gli<br />
ostacoli alla sua mobilità. Nel caso di pluralità di disabili potenzialmente fruitori del medesimo<br />
5
intervento la domanda può essere formulata da uno o più di essi. L'istanza deve contenere la<br />
descrizione, anche sommaria, delle opere e della spesa prevista, il certificato medico che attesti<br />
l'handicap, l'eventuale riconoscimento dell'invalidità totale con difficoltà di deambulazione da parte<br />
della competente ASL, laddove ci si voglia avvalere della precedenza prevista nell'assegnazione dei<br />
contributi.<br />
3.<br />
D. Quali documenti bisogna presentare al Comune per una licenza edilizia di una casa di<br />
abitazione?<br />
R. E’ necessario richiedere, al Comune di appartenenza, il Permesso di Costruire – introdotto dal<br />
Testo Unico dell'Edilizia (DPR n. 380/2001), in sostituzione della vecchia Concessione Edilizia,<br />
che a sua volta aveva sostituito la Licenza Edilizia nel 1977 – quando si intende realizzare interventi<br />
edilizi di notevole rilevanza, come:<br />
a) gli interventi di nuova costruzione. Secondo il Testo unico sull'edilizia sono da considerarsi tali:<br />
la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti<br />
all'esterno della sagoma esistente; gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati<br />
da soggetti diversi dal Comune; la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici<br />
servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo non edificato; l'installazione di<br />
torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;<br />
l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali<br />
roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,<br />
oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente<br />
temporanee; gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in<br />
relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come<br />
interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al<br />
20% del volume dell'edificio principale; la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la<br />
realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui<br />
consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;<br />
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;<br />
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche (cioè aumento di unità<br />
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che,<br />
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della<br />
destinazione d'uso). Solo per questi interventi è prevista la possibilità di utilizzare la Denuncia di<br />
inizio attività (DIA) in alternativa al permesso di costruire. La scelta del committente e/o del<br />
professionista incaricato di attuare mediante Dia interventi di norma assoggettati a permesso di<br />
costruire non comporta variazioni rispetto alle connotazioni proprie del permesso di costruire, con<br />
la sua onerosità e la rilevanza penale in caso di abusi. E' inoltre salva la facoltà dell'interessato di<br />
chiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di interventi sottoposti a semplice<br />
denuncia di inizio attività (DIA). In questo caso il termine per il rilascio è di sessanta giorni. Chi<br />
può fare richiesta La domanda va presentata da chi è titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto,<br />
uso, servitù, ecc.) sul bene (area o fabbricato) oggetto del permesso di costruire, ovvero di un diritto<br />
personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. rapporto di locazione - conduzione...)<br />
6
4.<br />
D. Ho necessità di comunicare alla Conservatoria la cancellazione di un’ipoteca su un immobile<br />
situato nel Comune di … A quale indirizzo e con quali modalità va fatta la richiesta? E' gratuita o<br />
ha un costo?<br />
R. Il Decreto Bersani bis, Legge 2 aprile 2007 n. 40, ha introdotto un meccanismo più semplice per<br />
la cancellazione delle ipoteche: le nuove disposizioni prevedono che l’ipoteca iscritta a garanzia di<br />
obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente decorsi 30 giorni<br />
dall’avvenuto integrale rimborso del mutuo. Non occorre più l’atto notarile. La banca, infatti, é<br />
tenuta a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione del mutuo e a trasmettere<br />
all’Agenzia del Territorio la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data e senza<br />
alcun onere per il debitore. Questo nuovo meccanismo, tuttavia, non ha soppresso il sistema<br />
“tradizionale” di cancellazione dell’ipoteca volontaria, quello cioè che richiede la stipula un atto<br />
notarile con il quale viene raccolto il consenso della banca alla cancellazione dell’ipoteca ed infine<br />
l’esecuzione materiale della cancellazione da parte dell’Agenzia del Territorio. Questa procedura<br />
rimane sempre valida. Per i mutui estinti prima del 3 aprile 2007, per far cancellare l’ipoteca il<br />
consumatore deve chiedere alla banca la quietanza da cui risulti l’estinzione del mutuo (richiesta da<br />
fare con raccomandata a/r). A partire dalla data della raccomandata partono i 30 giorni entro i quali<br />
la banca deve comunicare in conservatoria la cancellazione dell’ipoteca. In questo modo non sono<br />
richieste più al cittadino spese per la cancellazione. Nello specifico, per i mutui rilasciati da banche,<br />
assoggettati all'origine ad imposta sostitutiva, non sono previste imposte di cancellazione. Negli<br />
altri rari casi bisognerà corrispondere una tassa pari allo 0,5% dell'importo iscritto.<br />
5.<br />
D. Il mio vicino ha piantato degli alberi ad alto fusto (cipressi) ad una distanza inferiore a 3 metri<br />
dal confine. Vorrei sapere se ha rispettato le distanze previste dalla legge.<br />
R. L’articolo 892 del codice civile stabilisce che chi vuol piantare o seminare alberi in vicinanza del<br />
confine deve osservare le distanze stabilite da regolamenti od usi locali oppure, se questi mancano,<br />
a tre metri dal confine; le piante non di alto fusto ad un metro e mezzo dal confine; gli arbusti<br />
(anche più alti di tre metri), le viti, le piante rampicanti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza,<br />
in concreto, non superiore a due metri e mezzo, possono essere piantati a mezzo metro dal confine.<br />
E' importante, quindi, verificare se esistono regolamenti comunali o usi locali che stabiliscono<br />
diversamente (è sufficiente informarsi presso il Comune di appartenenza). In assenza di<br />
regolamenti ed usi locali, un cipresso è da considerarsi albero ad alto fusto e quindi rientra nella<br />
prescrizione dei 3 metri.<br />
6.<br />
D. Buongiorno, devo fare autenticare la mia firma per poter effettuare l'emissione di un contratto<br />
fideiussorio sostitutivo della cauzione per pubblici appalti. Essendo io agente di assicurazioni ho già<br />
il potere di firma, ma in questo caso serve anche l'autentica. Mi è stato comunicato che questo<br />
servizio può essere effettuato anche in Comune (per mano del Segretario Comunale), ma nella mia<br />
7
zona mi dicono che non è possibile e quindi mi viene suggerito di rivolgermi ad un notaio. Vorrei<br />
sapere se è corretta l'indicazione. Cordiali saluti<br />
R. Entrambi i soggetti indicati (Segretario Comunale o notaio/cancelliere) potrebbero procedere<br />
all’autenticazione della firma. Il principale riferimento normativo è il D.P.R. 28.12.2000 n°445 -<br />
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione<br />
amministrativa - e, in particolare, gli articoli 21 e 38. L’art. 21, comma 2, disciplina<br />
l’autenticazione delle sottoscrizioni affermando che “Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di<br />
atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 (organi della pubblica<br />
amministrazione o gestori di servizi pubblici) o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di<br />
terzi di benefici economici, l'autenticazione redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale,<br />
dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in<br />
tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale che<br />
autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento<br />
dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di<br />
autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma<br />
e il timbro dell'ufficio. Nel caso in cui, invece, la dichiarazione debba essere prodotta ad una P.A.,<br />
l’art. 38 del medesimo Decreto, al comma 3, offre alcune indicazioni sulle modalità da seguire,<br />
affermando che” Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi<br />
dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, sono sottoscritte<br />
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a<br />
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica<br />
del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità<br />
possono essere inviate per via telematica;nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici,<br />
detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della<br />
legge 15 marzo 1997, n. 59. (L) Come si evince dal suddetto DPR 445/2000, la legge attribuisce ai<br />
Comuni la facoltà di autenticazione delle sottoscrizioni ed indica nel Sindaco il soggetto a cui spetta<br />
individuare coloro che possono procedere all’autenticazione della firma. Tuttavia, non offre<br />
indicazioni sulla procedura da seguire nei casi di Comuni in cui il Sindaco non abbia provveduto a<br />
tale individuazione o comunque il Comune non disponga di tale servizio. Tenga conto che la firma<br />
può essere autenticata in qualsiasi Comune, non necessariamente in quello di residenza Può<br />
scaricare i riferimento normativo al seguente link:<br />
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm<br />
7.<br />
D. Sono una cittadina rumena residente in Italia e voglio contrarre matrimonio con un cittadino<br />
italiano dal quale ha avuto due figli. Quali documenti occorrono?<br />
R. I cittadini romeni che desiderano sposarsi in Italia possono ottenere per la costituzione del<br />
fascicolo richiesto dalle autorità italiane, attraverso una domanda, il “nulla osta al matrimonio”.<br />
La documentazione necessaria che dovrà essere presentata dai cittadini romeni alla Sezione<br />
Consolare dell'Ambasciata, per il rilascio del “nulla osta al matrimonio” sono: Passaporto romeno<br />
valido; Certificato di nascita originale e in fotocopia; Sentenza di divorzio (se é il caso) definitiva e<br />
irrevocabile - originale e in fotocopia; un documento d'identità del futuro (futura) marito (moglie);<br />
8
140 euro la tassa consolare. Un'altra modalità é quella di presentare alla Sezione Consolare<br />
l'attestato di stato civile rilasciato dal Comune di provenienza dalla Romania, postillato dalla<br />
Prefettura locale, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana postillata al Tribunale locale<br />
dalla Romania insieme anche al certificato di nascita tradotto in italiano e postillato al Tribunale<br />
locale. Il costo del documento in questo caso é di 40 euro. Dopo il compimento del matrimonio,<br />
questo deve essere trascritto in Romania dove sarà rilasciato un certificato di matrimonio romeno.<br />
La trascrizione si potrà fare personalmente o attraverso una procura. (vedi il capitolo: 'La<br />
trascrizione dei documenti di stato civile'). Nel caso in cui il matrimonio sarà celebrato in Romania,<br />
il cittadino italiano dovrà presentarsi all’Ambasciata dell’Italia a Bucarest per ottenere il certificato<br />
di consuetudine necessario per il Comune dove si svolgerà il matrimonio. La Sezione consolare<br />
riceve il pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle 15.00 alle<br />
16.00, come segue: i cittadini romeni saranno ricevuti, per appuntamento, dalle ore 9.00 alle ore<br />
14.00 (non si lavora con il pubblico i giorni festivi romeni e italiani). Gli avvocati e operatori sociali<br />
saranno ricevuti martedì e giovedì nell'intervallo tra le ore 15.00 – 16.00, senza appuntamento. Non<br />
si ricevono più richieste di servizi consolari tramite agenzie di servizi o altri intermediari. Gli<br />
stranieri residenti in Italia possono chiedere visti lunedì e mercoledì, nell'intervallo tra le ore 15.00<br />
– 16.00, senza appuntamento. I visti si rilasciano nello stesso orario, previa l'approvazione delle<br />
autorità romene competenti. Appuntamenti si possono prendere via mail all’indirizzo<br />
secretariat.consulara@roembit.org. Nella richiesta di appuntamento dovrà essere precisato il<br />
cognome e nome della persona interessata, il servizio consolare richiesto e la regione di domicilio in<br />
Italia. I recapiti telefonici disponibili per informazioni sui servizi consolari e appuntamenti sono i<br />
seguenti: (0039)06.51.53.11.55 - (0039)06.51.53.09.87 - (0039)06.51.95.68.09. Le persone che si<br />
presentano senza appuntamento potranno programmarsi, alla segreteria della sezione consolare, per<br />
la data la più vicina, soltanto nell'intervallo tra le ore 9.00 – 10.00. Le informazioni sopra riportate<br />
sono disponibili sul sito dell'Ambasciata rumena a Roma alla seguente pagina web:<br />
http://roma.mae.ro/index.php?lang=it&id=63733.<br />
8.<br />
D. Come e in quali casi posso fare ricorso per una multa automobilistica?<br />
R. Il ricorso al Prefetto va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della multa,<br />
sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti. Il ricorso<br />
può essere proposto nei seguenti casi: i dati anagrafici del proprietario del veicolo non<br />
corrispondono a quelli della contravvenzione; manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della<br />
commessa violazione; manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero<br />
di matricola); manca l'indicazione della norma violata; notifica fuori termine, se la multa viene<br />
notificata trascorsi i 150 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione. Oltre a questi motivi "formali",<br />
si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali: mancanza di un segnale; fatto<br />
svoltosi diversamente da quanto descritto; errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in<br />
quel momento si trovava in tutt'altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od<br />
indicando altre prove).<br />
9
9.<br />
D. Sono un dipendente di un istituto pubblico di ricerca che sta per assumere con contratto di<br />
co.co.pro. un cittadino messicano (dotato di permesso di soggiorno) e ho bisogno di sapere se è<br />
possibile ottenere l'assistenza sanitaria italiana temporaneamente per tutta la durata del contratto e<br />
della permanenza in Italia.<br />
R. I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività di lavoro<br />
subordinato, autonomo o che siano iscritti alle liste di collocamento hanno l’obbligo di iscriversi al<br />
Servizio Sanitario Nazionale. Per iscriverti al S.S.N. bisogna recarsi presso la ASL del territorio in<br />
cui si risiede, ovvero presso quella in cui hai effettiva dimora (indicata nel permesso di soggiorno),<br />
munito di: documento di identità personale; codice fiscale; permesso di soggiorno;<br />
autocertificazione di residenza o dimora (si considera dimora abituale l’ospitalità da più di tre mesi<br />
presso un centro d’accoglienza). Al momento dell’iscrizione si può scegliere il medico di famiglia<br />
o il pediatra per i figli. L’iscrizione è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno e non<br />
decade nella fase di rinnovo del medesimo: può essere, quindi, rinnovata anche presentando alla<br />
ASL la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno; in caso di<br />
mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno, o in caso di espulsione, l’iscrizione cessa,<br />
salvo che l’interessato comprovi di aver presentato ricorso contro i suddetti provvedimenti. Per<br />
ulteriori informazioni contattare l'URP del ministero della salute URP - Ministero della Salute<br />
Telefono: 0659942378-2758 Fax: 06/59942376 e-mail:<br />
http://www.ministerosalute.it/servizio/urp.jsp<br />
10.<br />
D. Vorrei sapere per quale motivo hanno bloccato i flussi 2009 dei lavoratori dal Marocco. Ho<br />
un'azienda agricola e ho sempre fatto richieste di lavoratori stranieri. Quest’anno ho richiesto due<br />
lavoratori rumeni ed uno marocchino, ma la pratica di quest’ultimo è ferma in Questura.<br />
R. Per quanto riguarda i lavoratori rumeni non è più necessario richiedere il nulla osta. Infatti il<br />
settore agricolo rientra fra i settori produttivi che beneficiano della deroga al regime transitorio<br />
previsto fino al 31 dicembre 2009. La circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero<br />
del Lavoro, Salute e Politiche Sociali n.1/2009, l'Italia ha deciso di continuare ad avvalersi del<br />
regime transitorio, per un ulteriore anno, in vista della completa liberalizzazione del lavoro<br />
subordinato. Pertanto, si conferma, senza modifiche, quanto già disposto in materia di accesso al<br />
lavoro subordinato, dalle circolari congiunte del Ministero dell'interno e del Ministero della<br />
Solidarietà sociale n. 2 del 28.12.2006, n. 3 del 3.1.2007 e n. 1 del 4.1.2008, per quanto riguarda le<br />
deroghe a tale regime per alcuni settori produttivi e per alcune professionalità (agricolo e turistico<br />
alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico, dirigenziale e<br />
altamente qualificato, compresi i casi previsti dall'art. 27 del T.U. sull'immigrazione e lavoro<br />
stagionale). Invece, per quanto riguarda il lavoratore marocchino il Decreto del Presidente del<br />
Consiglio dei Ministri 20 marzo 2009 (Decreto Flussi Stagionali 2009) ha individuato nelle 80.000<br />
unità il numero massimo di lavoratori stagionali che possono essere accolti fino al 31 dicembre<br />
2009. Dunque, i flussi non sono stati bloccati ma semplicemente si è raggiunto il numero massimo<br />
di domande accoglibili. Può verificare lo stato di avanzamento della pratica tramite il sito del<br />
10
Ministero dell’Interno inserendo il numero di pratica al seguente link:<br />
http://domanda.nullaostalavoro.interno.it/<br />
Inoltre, è stato istituito presso la Direzione Centrale del Ministero dell’Interno anche un “Punto di<br />
contatto” che fornisce un servizio di consulenza e supporto su norme e procedure in materia di<br />
immigrazione ed è a disposizione di tutti gli utenti ai seguenti numeri telefonici: 06 46538364 06<br />
46526196 Le richieste di notizie possono essere inviate anche ai seguenti indirizzi di posta<br />
elettronica: dlci.politicheimmigrazione1@interno.it dlci.politicheimmigrazione2@interno.it<br />
11.<br />
D. Vorrei sapere se è possibile che un Sindaco, con un'ordinanza, possa impedire ai cani di bagnarsi<br />
in mare considerato che il mare dovrebbe essere demanio pubblico. In particolare, dovrò recarmi in<br />
una spiaggia privata (a pagamento) presso il Comune di … che accetta i cani, ma la cui Direttrice<br />
mi ha anticipato che per una ordinanza del Sindaco i cani possono stare in spiaggia, ma non possono<br />
entrare in acqua.<br />
R. Si illustra all'utente che c'è una Ordinanza Balneare 1/2009 della Regione … - Ass. Turismo,<br />
Commercio D.G. Attività Produttive Servizio turismo e Qualità Aree Turistiche, che all'art. 4 tra i<br />
divieti stabilisce che è vietato portare in spiaggia qualsiasi tipo di animale anche se munito di<br />
guinzaglio e museruola. Però lascia la facoltà ai concessionari di individuare impianti attrezzati, che<br />
possedendo determinati requisiti, possano accogliere animali domestici e delega ai Comuni di<br />
regolamentare la materia con ordinanza. Il Comune di … non ha emesso alcun regolamento, per cui<br />
se il lido è attrezzato il cane può scendere in spiaggia ma non bagnarsi. E' stata la Capitaneria di<br />
Porto, che in mancanza di ordinanza comunale è l'ente preposto a esprimersi sull'argomento, a<br />
confermare il diniego.<br />
12.<br />
D. Vorrei sapere quale normativa regola l’apertura dei locali igienici nell'ambito dei negozi,<br />
ospedali, stabili aperti al pubblico. Spesso tali servizi sono chiusi e non accessibili e vorrei poter<br />
mostrare la normativa agli esercenti.<br />
R. La norma di riferimento è il DPR n. 327 del 26 marzo 1980 "Regolamento di esecuzione della L.<br />
30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione<br />
e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", nello specifico l'art. 28 prevede l'obbligo,<br />
per i pubblici esercizi, di dotarsi di servizi igienici destinati alla clientela, ai sensi dell'articolo 28<br />
del DPR 327/80. Nulla è detto circa il loro uso da parte di soggetti diversi dalla clientela. Se<br />
desidera ricevere informazioni sulle Leggi Regionali esistenti sull'argomento può inviare una mail a<br />
infosanita@regione.lazio.it. Può inoltre ricevere eventuale assistenza e informazioni sul<br />
Regolamento Comunale di Igiene rivolgendosi al <strong>Dipartimento</strong> Commercio del Comune in cui<br />
risiede.<br />
11
13.<br />
D. Un mio parente, recentemente deceduto, è stato cremato. L’urna cineraria deve essere trasportata<br />
e apposta nella tomba di famiglia nel Cimitero di un altro Comune. Devo sostenere spese comunali<br />
per l’inumazione dell’urna nella tomba di famiglia?<br />
R. Per conoscere il costo esatto, il cliente può contattare l’URP del Cimitero ai numeri. … e fornire<br />
i dettagli per l’individuazione della Tomba di famiglia (elemento necessario per la determinazione<br />
del costo effettivo). A titolo indicativo l'importo da pagare per l'inumazione di un'urna cineraria<br />
all'interno della tomba di famiglia è di 200 euro presso il Cimitero del Comune da lei indicato.<br />
14.<br />
D. Mia moglie è ammalata di sclerosi multipla una malattia degenerativa e ad oggi senza una cura .<br />
Le è stato riconosciuto il 67% di invalidità della capacità lavorativa e può usufruire della legge 104<br />
art. 3 comma 1 e art. 3 comma 3. La domanda che voglio porre è questa: come è possibile che ogni<br />
anno debba ripetere la visita di valutazione medico legale se dalla malattia cui è afflitta essendo<br />
degenerativa non può migliorare? Per lei ogni volta che deve sottoporsi a questo controllo è un<br />
momento umiliante in quanto non tutti affrontiamo le problematiche allo stesso modo. Come posso<br />
fare affinché nel verbale di accertamento delle condizioni di handicap da parte della Commissione<br />
del servizio sanitario dell'azienda U.S.L. competente sia interrotto questo continuo rimandare<br />
all'anno successivo la verifica per una malattia dalla quale non si può guarire o migliorare? Sono<br />
certo che davanti ad una situazione così, purtroppo per noi, ben definita non ci possano essere dubbi<br />
per rimandare la valutazione all'anno successivo. Ci terrei molto che mi rispondeste aiutandomi a<br />
risolvere questo problema che ogni anno ci si ripresenta. Certo della vostra collaborazione<br />
rimanendo a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento porgo distinti saluti.<br />
R. Le nuove disposizioni normative contenute nel Decreto del Ministero della Salute e del<br />
Ministero dell’Economia del 2 agosto 2007, emanato in applicazione della Legge 80 del 2006 che<br />
regola le modalità per l’accertamento delle disabilità prevedono l’eliminazione delle visite di<br />
controllo per l’accertamento delle condizioni di disabilità per i portatori di menomazioni o<br />
patologie stabilizzate o ingravescenti. Con questo decreto sono stati individuati 12 gruppi di<br />
malattie o cause di invalidità, per le quali non saranno più necessari i controlli periodici per<br />
continuare a godere del riconoscimento dello stato invalidante. L'individuazione si basa su due<br />
elementi: la gravità della condizione e l'impossibilità di miglioramento. Le 12 voci sono state<br />
individuate da un gruppo di esperti del Ministero della salute, dell'INPS e delle organizzazioni di<br />
tutela dei disabili, tutti componenti della Commissione Ministeriale Salute e Disabilità, sulla base<br />
del riconoscimento della compromissione di organi ed apparati. Le persone che rientrano<br />
nell'elenco del decreto approvato dal Ministero e che siano titolari di indennità di<br />
accompagnamento o di comunicazione, possono opporsi alla eventuale visita di revisione<br />
appellandosi al decreto stesso, producendo eventuale altra documentazione sanitaria o rimandando a<br />
quella già presentata al momento della visita di accertamento. I procedimenti di revisione possono<br />
essere disposti quando la persona invalida sia in età evolutiva o quando vi sia una diagnosi<br />
provvisoria. Cioè quando sul verbale sia stata precisata la patologia come "rivedibile" entro un<br />
termine di tempo specifico. Si sueggerisce di consultare l’elenco chiedendo eventualmente<br />
12
suggerimenti al suo medico, per verificare se la patologia o menomazione rientra tra quelle<br />
comprese nelle nuove disposizioni.<br />
15.<br />
D. Sono una infermiera professionale con part-time verticale di 24 ore settimanali. Lavoro presso<br />
un'azienda ospedaliera a tempo indeterminato. Vorrei lavorare anche come libera professionista per<br />
poter pagare due mutui e la scuola dei miei figli e tutte le bollette della casa, attualmente non ce la<br />
faccio più ad arrivare a fine mese. Non posso rientrare a tempo pieno al lavoro, perché non riesco a<br />
gestire i problemi familiari e quelli dei miei suoceri che sono invalidi al 100%. Lavorando come<br />
libera professionista mi organizzerei gli orari di lavoro.<br />
R. La normativa in vigore per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, D. Lgs. 30 Marzo 2001<br />
n. 165, “Norme generali su ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche<br />
amministrazioni”, ribadisce all’art. 53, “incompatibilità cumulo di impieghi ed incarichi”, il divieto<br />
per i dipendenti pubblici di espletare un’altra attività lavorativa più o meno retribuita. Le uniche<br />
possibilità previste sono date dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo<br />
parziale qualora il part time non sia superiore al 50%. In questo caso l’infermiere dipendente<br />
pubblico può svolgere una seconda attività, di lavoro dipendente e di lavoro autonomo (anche con<br />
apertura di partita IVA). In entrambi i casi dovrà: instaurare con l’amministrazione d’appartenenza<br />
un rapporto di lavoro a tempo parziale (con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a<br />
tempo pieno) e richiedere l’autorizzazione all’amministrazione d’appartenenza. Nel suo caso,<br />
quindi, con un contratto part time da 24 ore e non da 18 ore non è possibile, allo stato attuale,<br />
esercitare un'altra attività lavorativa.<br />
16.<br />
D. Mia madre ha 62 anni ed è titolare d'impresa e vorrebbe rottamare la licenza del suo esercizio.<br />
Quali sono i requisiti richiesti?<br />
R. Ne hanno diritto i titolari e i collaboratori di piccole imprese per vendita al dettaglio, bar,<br />
ristoranti, nonché agenti e rappresentati di commercio. Gli interessati devono possedere nel periodo<br />
compreso tra 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 i seguenti requisiti : un ‘età minima di 62<br />
anni di età se uomini e di 57 anni se donne; almeno 5 anni di iscrizione nella gestione<br />
commercianti dell’INPS, in qualità di titolari o di coadiuvanti; la cessazione dell’attività,<br />
accompagnata dalla riconsegna della licenza e dei permessi alle autorità competenti per i gestori di<br />
bar e ristoranti; la cancellazione dal registro degli esercenti presso la Camera di Commercio.<br />
17.<br />
D. Segnalo quanto accaduto ad un mio conoscente in viaggio negli Stati Uniti: è stato smarrito il<br />
suo bagaglio comportandogli gravi difficoltà, é stata contattata la compagnia aerea con la quale ha<br />
volato che ha dichiarato che di non poter fare nulla prima di cinque giorni, poiché in quel lasso di<br />
tempo la responsabilità è dell'aeroporto di arrivo. L'aeroporto di arrivo è il JFK di New York,<br />
abbiamo provato a contattare il servizio Lost and found, senza nessuna risposta. E' possibile avere<br />
informazioni in proposito (sul bagaglio o su come muoversi)?<br />
13
R. Sui siti web delle compagnie aeree, è possibile verificare lo stato della pratica di smarrimento<br />
bagaglio, attraverso il WorldTracer, ossia il sistema internazionale di ricerca, che permette,<br />
inserendo i dati forniti all'ufficio "Lost and Found" dell'aeroporto di destinazione finale, (recapiti,<br />
caratteristiche del bagaglio, segni particolari, contenuto, etc.) di effettuare una ricerca a livello<br />
mondiale. In particolare, inserendo nei campi i 10 caratteri del Riferimento pratica e il cognome, è<br />
possibile avere informazioni in tempo reale sull'andamento della ricerca, verificare l'esattezza dei<br />
dati ed eventualmente modificarli.<br />
18.<br />
D. Unitamente ad altri condomini, desidero conoscere l'iter ed i relativi contatti per ottenere la copia<br />
della licenza edilizia del fabbricato dove abitiamo. Lo scopo è quello di stabilire la proprietà di<br />
un'area antistante il predetto fabbricato. Grazie.<br />
R. La richiesta di una copia della licenza edilizia del fabbricato, esplicitandone i motivi, può essere<br />
presentata presso l'ufficio o può essere inoltrata anche via fax o via e-mail al seguente indirizzo:…,<br />
allegando alla stessa fotocopia del documento di riconoscimento. L'Ufficio al quale inoltrare la<br />
richiesta : URP …- telefono …- fax …; aperto al pubblico dal lunedì al venerdì ore: dalle ore 9,00<br />
alle 13,00 e dalle 13,30 alle 15,30 Il ritiro delle copie avviene presso: Ufficio Accesso agli atti -<br />
… tel. …, dal lunedì al venerdì ore: dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 13,30 alle 15,30 e-mail: … E'<br />
possibile delegare altra persona munito di delega sottoscritta dall'interessato e con la fotocopia del<br />
suo documento di riconoscimento. Il costo di riproduzione degli atti è fissato in euro 0,10 per ogni<br />
pagina del documento del quale si richiede copia. L'Ufficio avrà cura di comunicare all'utente la<br />
data del ritiro, informandolo sull'eventuale somma da versare preventivamente sul c/c n. … intestato<br />
al Comune di … - Servizio Tesoreria. I dati utili per effettuare la ricerca della copia della licenza<br />
edilizia sono il nome del costruttore dell’immobile, le coordinate catastali oppure l’indirizzo<br />
(quest'ultimo da solo non è sufficiente).<br />
19.<br />
D. Mia madre deve acquistare un frigorifero e vorrebbe usufruire delle agevolazioni fiscali del 20%<br />
previste per l'acquisto di elettrodomestici; è pensionata e non presenta dichiarazione dei redditi, né<br />
modello UNICO, vuole sapere se può ugualmente usufruire degli incentivi.<br />
R. La detrazione di cui ci chiede la cliente può essere richiesta dai cittadini che presentano<br />
dichiarazione dei redditi, pertanto coloro che non la presentano non possono usufruirne. Inoltre, ha<br />
diritto alla detrazione IRPEF del 20% sull’acquisto di arredamento ed elettrodomestici chi ha<br />
avviato lavori di ristrutturazione a partire dal primo luglio 2008 e già usufruisce della detrazione<br />
Irpef del 36% prevista per gli interventi di manutenzione straordinaria, ordinaria, restauro e<br />
ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari.<br />
20.<br />
D. Devo rinnovare la carta d'identità (che scade il 16/08/2009). E’ sufficiente l'apposizione del<br />
timbro di proroga o occorre chiedere un rilascio ex novo dal momento in cui l'attuale Comune di<br />
residenza non coincide con quello che ha rilasciato a suo tempo la carta d'identità?<br />
14
R. L'indirizzo di residenza non costituisce dato fondamentale per il riconoscimento personale<br />
(circolare Ministero Interno 10/01/1997). Il cittadino con carta d'identità in scadenza dopo il<br />
26/06/08 potrà far apporre il timbro di proroga per ulteriori 5 anni (art. 31 del Decreto Legge n. 112<br />
del 25/06/2008). Tale timbro di proroga verrà apposto dal Comune di residenza o di domicilio<br />
anche se questi ultimi non sono quelli che hanno emesso la carta d'identità. Per eventuali dubbi o<br />
chiarimenti è possibile rivolgersi all'Help Desk creato presso il Ministero dell'Interno chiamando i<br />
numeri 06.46536730/06.46527179, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail:<br />
segreteriaservizidemografici@interno.it<br />
21.<br />
D. Ho ereditato delle azioni da mio marito deceduto nel 2001. Le azioni sono intestate a me e ai<br />
miei figli. Vorremmo venderle, ma attualmente uno dei miei figli vive in Francia e non può essere<br />
presente all'appuntamento col Notaio. C'è il modo di delegare la sua firma?<br />
R. Per la vendita delle azioni di proprietà del figlio, che attualmente vive in Francia, è necessaria<br />
una procura del figlio medesimo. Al fine di ottenere tale atto è possibile rivolgersi: 1) all’Ufficio<br />
Notarile presso il Consolato Generale d’Italia a Parigi, che riceve previo appuntamento da fissare<br />
contattando i seguenti numeri telefonici: 01.44.30.47.48 oppure 01.44.30.47.69 (prefisso<br />
internazionale 00331) dalle ore 14,30 alle 16,45. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito<br />
internet del Consolato (www.consparigi.esteri.it); 2) ad un Notaio in Francia, in quanto le procure,<br />
in forza della Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri<br />
delle Comunità Europee (Bruxelles, 25-05-1987, ratificata dall'Italia, la Francia e la Danimarca.<br />
Entrata in vigore il 12-03-1992. Legge italiana n. 106/1990. <strong>Pubblica</strong>ta nella G.U. n. 108 dell'11-05-<br />
1990. Decreto francese : 93-383 del 01-04.-1992), possono essere redatte e sottoscritte anche dai<br />
Notai francesi ed hanno piena validità in Italia, in particolare se corredate dalla relativa traduzione<br />
giurata in italiano.<br />
22.<br />
D. Per fare domanda di insegnamento come docente di III fascia bisogna registrarsi sul sito del<br />
MIUR, fatto ciò bisogna fare il riconoscimento fisico a scuola. Ho fatto la registrazione, ma ho<br />
indicato erroneamente un dato: ho inserito tutti i dati della carta identità, ma ho indicato come tipo<br />
di documento la patente. A scuola mi dicono che debbo modificare quel dato altrimenti il sistema<br />
non gli permette di accettare la richiesta. Sul sito non è possibile modificare i dati. Come fare?<br />
R. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero della <strong>Pubblica</strong> Istruzione riferisce che gli<br />
Istituti Scolastici, con comunicazione del 3 luglio 09, sono stati invitati a fornire l'assistenza di cui<br />
necessitano i cittadini. 'Le scuole che riceveranno le richieste di assistenza opereranno come<br />
segue: - verificheranno la possibilità di risolvere il problema in autonomia con l'esperienza già<br />
maturata - in caso negativo si rivolgeranno al numero verde per avere indicazioni e/o soluzioni ai<br />
problemi - comunicheranno all’utente le indicazioni ricevute o la soluzione al problema riscontrato.<br />
Al fine di razionalizzare il più possibile gli accessi al numero verde gli utenti non dovranno in<br />
nessun caso rivolgersi autonomamente a tale numero. In tal caso saranno indirizzati alla scuola<br />
scelta per l'identificazione se il problema è riscontrato in sede di registrazione o alla scuola<br />
15
destinataria del modello B se il problema è riscontrato in sede di compilazione dell'istanza. Si<br />
raccomanda agli utenti di rivolgersi alle istituzioni scolastiche solo dopo aver consultato le guide<br />
operative a disposizione e le FAQ (disponibili nell'ambito dell'assistenza web) e aver verificato<br />
l'impossibilità di procedere autonomamente'. Nello specifico può visionare le guide presenti al<br />
seguente link: http://www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/avvisi09.shtml<br />
e soprattutto la seguente<br />
http://www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/allegati/iol_gestione%20utenza_guidaoperativa_ute<br />
nte_v005.pdf In caso di necessità può contattare l'URP del Ministero Istruzione ai seguenti numeri<br />
06 58492377-2379-2755-2796-2803 dal lun al ven dalle 10 alle 13 e dal lun al ven dalle 15 alle 17.<br />
23.<br />
D. Ho appena conseguito la maturità scolastica con votazione 100 e lode, mi devo iscrivere<br />
all'università e vorrei informazioni in merito al premio per la valorizzazione delle eccellenze. Ho<br />
già visionato i decreti, ma non so a chi rivolgermi per poter ricevere il "premio" pari a € 1000<br />
rivolto a coloro che hanno avuto il massimo punteggio all'esame di maturità.<br />
R. L'URP del Ministero della <strong>Pubblica</strong> Istruzione, riferisce che per beneficiare del "premio per le<br />
eccellenze", non occorre presentare una specifica domanda, poiché sono le scuole che comunicano<br />
alla Direzione Scolastica Regionale e questa al Ministero della <strong>Pubblica</strong> Istruzione, i dati relativi<br />
agli studenti che hanno conseguito la maturità nell'a.s. 2008/2009; nella fase successiva, i dati così<br />
raccolti dal ministero vengono elaborati ai fini dell'attribuzione del premio stesso. La<br />
Valorizzazione delle eccellenze nasce con la legge 11 gennaio 2007 n. 1, artt. 2 e 3. Si rivolge agli<br />
studenti che frequentano i corsi di istruzione secondaria superiore delle scuole statali e paritarie e<br />
definisce, per la prima volta, in modo formale, le misure specifiche e le risorse finanziarie per<br />
valorizzare i giovani che hanno conseguito risultati di eccellenza. L’impianto normativo si conclude<br />
con il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262 che dà piena attuazione alla legge n. 1 del 2007.<br />
Il decreto legislativo precisa e regola i criteri e le modalità per “il riconoscimento delle eccellenze<br />
nei diversi settori dell’esperienza di apprendimento” e stabilisce che vengano premiati: - gli<br />
studenti sulla base della votazione conseguita nell’esame di Stato conclusivo del corso di studi; -<br />
gli studenti risultati vincitori “mediante procedure di confronto e di competizione nazionali e<br />
internazionali, nonché certamina e olimpiadi”. Lo stesso decreto prevede, altresì, l’istituzione di un<br />
elenco degli studenti premiati, denominato Albo Nazionale delle Eccellenze, a cura dell’ Agenzia<br />
Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia.<br />
24.<br />
D. Sono un dipendente dell'Università, nella scorsa busta paga mi hanno detratto l'importo per<br />
assenza nel giorno in cui ero Presidente di seggio elettorale. E' corretto?<br />
R. Al riguardo si premette che la Legge n. 133/08, non abroga espressamente quanto previsto<br />
dall’articolo 119 del DPR 30 marzo 1957, n.361, successivamente modificato dall’art. 11 della<br />
Legge 21 marzo 1990, n. 53, secondo il quale i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di<br />
svolgimento delle consultazioni elettorali “sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività<br />
lavorativa”. In merito la Cassazione Civile (Sezione Lavoro, sentenza n. 14949 del 23 ottobre<br />
16
2002) si è espressa evidenziando il seguente principio di diritto: “l'art. 119, secondo comma, del<br />
D.P.R. n. 361/1957 (T.U. delle leggi relative alle elezioni della Camera dei deputati), nel testo<br />
sostituito dall'art. 11 Legge. n. 53/1990, secondo cui, per i lavoratori che adempiono funzioni presso<br />
gli uffici elettorali, i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al primo comma sono<br />
considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa, comporta che non possono avere rilievo<br />
ostativo alla maturazione di indennità di presenza, correlate alla semplice presenza (o meno) in<br />
servizio del lavoratore, le assenze effettuate nei periodi corrispondenti alla durata delle operazioni<br />
elettorali”. Da tale giudizio si evince che il legislatore, con questa norma speciale, ha<br />
espressamente voluto equiparare “a tutti gli effetti” i giorni di assenza dal lavoro per lo svolgimento<br />
delle funzioni presso gli uffici elettorali ai giorni di attività lavorativa. In tal senso la disciplina del<br />
comma 5, dell’articolo 71, Legge 6 agosto 2008, n. 133, in cui viene disposto che “le assenze dal<br />
servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della<br />
distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa”, trova dunque un limite nella<br />
norma speciale per le elezioni. Pertanto i giorni di assenza dal lavoro per lo svolgimento delle<br />
funzioni presso gli uffici elettorali sono utili ai fini della distribuzione delle somme destinate dai<br />
contratti integrativi a remunerare le indennità legate alla produttività, all’incentivazione ed al<br />
raggiungimento dei risultati, con esclusione delle retribuzioni correlate a prestazioni aggiuntive<br />
rispetto a quelle normali (lavoro straordinario) o a particolari modalità o caratteristiche delle<br />
prestazioni (lavoro notturno, lavori disagiati o implicanti particolari rischi, ecc).<br />
25.<br />
D. Abbiamo letto la notizia presente sul sito del DFP "che sposta l’obbligo della richiesta del<br />
DURC dall’appaltatore all’Ente appaltante” . E’ già in attuazione? Scriviamo da un’impresa<br />
privata.<br />
R. Il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, all’articolo 16-bis (Misure di semplificazione per le<br />
famiglie e le imprese) nel testo coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, con il<br />
comma 10, prevede che, in attuazione dei principi dell’articolo 18, comma 2 della legge n.<br />
241/1990 (I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del<br />
procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente,<br />
ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione<br />
procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti) e<br />
dall’articolo 43, comma 5 del DPR n. 445/2000 (In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente<br />
acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso<br />
l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato<br />
non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo<br />
idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza), le stazioni appaltanti pubbliche -<br />
in questo caso, il Comune - acquisiscano d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il<br />
documento unico di regolarità contributiva dagli Istituti preposti e dagli enti bilaterali in tutti i casi<br />
in cui è richiesto dalla legge, liberando le imprese da questo onere procedurale e accelerando le fasi<br />
di avvio e di svolgimento dei lavori. E' necessario tuttavia sempre tener presente che, anche se la<br />
misura sposta l’obbligo della richiesta del DURC dall’appaltatore all’Ente appaltante, ciò sarà<br />
davvero semplificato solo se gli enti appaltanti potranno accedere agevolmente alle banche dati per<br />
acquisire in tempi rapidi il DURC.<br />
17
26.<br />
D. Vorrei avere informazioni circa la pensione di mio padre deceduto nel febbraio 2009, era un<br />
medico iscritto all'Ente …(Ente privato), ha versato, durante la sua carriera di circa 30 anni, solo il<br />
contributo obbligatorio (detto fascia "A"). Questo versamento, avrebbe portato un pensione mensile<br />
di circa euro 180,00, quindi, ovviamente mio padre ha dovuto "accontentarsi" della pensione sociale<br />
di circa 397,00 euro al mese. Mi chiedo: é possibile che l'Ente debba comunque trattenersi tutti i<br />
contributi versati in questi 30 anni, visto che comunque mio padre ha rinunciato alla loro pensione e<br />
visto che è comunque un ente privato? Attendo una vostra risposta, cordiali saluti.<br />
R. Da una verifica sul sito dell'Ente emerge che non è possibile chiedere la restituzione dei<br />
contributi in quanto il padre aveva raggiunto l'età pensionabile ma ha rinunciato alla pensione, con<br />
ciò perdendo i contributi versati. L'Ente prevede infatti quanto segue: "Per motivi relativi alla<br />
propria situazione personale può essere chiesta la Restituzione dei contributi. In tal caso i Requisiti<br />
necessari sono: la cessazione del rapporto professionale prima del 65° anno di età ed una anzianità<br />
contributiva inferiore a 15 anni. La decorrenza si ha sempre dal 65° anno di età e la prestazione è<br />
pari ad una indennità formata dall’88% dei contributi versati, maggiorati degli interessi composti<br />
(4,50% annuo)". Per ulteriori chiarimenti è opportuno rivolgersi direttamente all'Ente.<br />
27.<br />
D. Lavoro in una scuola ed ho una domanda relativa al pagamento delle visite fiscali: una nota del<br />
Ministero (protocollo 3545 del 29/4/2009) che si rifà ad una sentenza della Cassazione del<br />
28/05/2008, ha chiarito che le Scuole sono tenute a pagare le visite alle ASL. Tuttavia, visti i<br />
problemi relativi ai fondi, pare che il Ministero stesse cercando una soluzione condivisa per non<br />
dover gravare sulle istituzioni scolastiche. Ora la domanda è: si è rimasti a quella nota oppure nel<br />
frattempo è uscito un decreto o qualcosa che esclude il pagamento da parte delle scuole? Ci sono<br />
idee contrastanti in proposito, e si attendono istruzioni operative.<br />
R. Il Decreto legge: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione<br />
italiana a missioni internazionali (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 150 del 01/07/2009) riporta<br />
quanto segue: «5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia<br />
effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate<br />
rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri<br />
restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. 5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede<br />
di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota<br />
di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto<br />
dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono<br />
effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».<br />
28.<br />
D. Perché recandomi dal tabaccaio e chiedendo una marca da bollo da € 0,52, mi viene risposto che<br />
devo acquistarne una da €1,00 (importo minimo erogabile)?<br />
18
R. Con il decreto del 25 maggio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26 giugno 2007, sono stati<br />
dichiarati fuori corso i valori bollati espressi in lire, lire-euro ed euro a decorrere dal 1° settembre<br />
2007. In concomitanza della dichiarazione di fuori corso dei valori bollati cartacei e del connesso<br />
venir meno delle esigenze di integrazione dei suddetti valori cartacei, a decorrere dalla medesima<br />
data non è più consentita l’emissione dei contrassegni telematici “marche da bollo” di importo<br />
inferiore ad euro 1,00 e contrassegni “marche per cambiali/contratti di borsa” di importo inferiore<br />
ad euro 0,50. Il terminale per la stampa dei contrassegni “Lis printer” sarà adeguato da un punto di<br />
vista tecnologico alle nuove prescrizioni normative, al fine consentire la stampa di valori di importo<br />
conforme alla norma citata.<br />
29.<br />
D. Vorrei sapere se esiste una normativa di legge che fissi il tempo minimo per il passaggio tra<br />
giallo e rosso nei semafori. Grazie<br />
R. La nota del Ministero dei trasporti 16/7/2007 n. 67906 - Tempi della durata del giallo ai semafori<br />
riporta quanto segue.<br />
'Con riferimento a quanto esposto con la nota in riscontro, si premette quanto segue. L'art. 41 c. 10<br />
del nuovo Codice della Strada (Dls n. 285/1992) non indica una durata minima del periodo<br />
d'accensione della luce gialla veicolare, ma si limita ad affermare un principio di portata generale.<br />
Durante tale periodo, i veicoli non devono oltrepassare la linea d'arresto, salvo che vi si trovino così<br />
vicino da non potersi arrestare con sufficiente sicurezza.<br />
Le norme tecniche al riguardo vengono invece dettate da organismi di unificazione o da enti di<br />
ricerca. In particolare lo studio prenormativo pubblicato dal CNR il 10.09.2001,'"Norme sulle<br />
caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali", al paragrafo 6.7.4<br />
"Determinazione dei tempi di giallo", indica durate di 3, 4 e 5 s per velocità dei veicoli in arrivo<br />
pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h.<br />
In presenza di traffico pesante con veicoli di lunghezza massima pari a 18.75 m, ivi compresi<br />
autocarri, autobus, fìlobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, filosnodati e vetture tramviarie, è<br />
indicata una durata di 4 s anche per velocità di 50 km/h.<br />
Nella pratica, ai fini della massima uniformità applicativa, si adottano generalmente tempi fissi di 4<br />
e 5 s, rispettivamente su strade urbane ed extraurbane.<br />
Ciò non esclude che in fase di progettazione dell'impianto semaforico, in dipendenza delle<br />
dimensioni della intersezione, della velocità dei veicoli in arrivo e della loro lunghezza, ferma<br />
restando la durata minima di 3 s, possano essere adottate durate diverse.<br />
Si rammenta, inoltre, che la fasatura dell'impianto semaforico, effettuata a cura dell'ente proprietario<br />
della strada sulla scorta della geometria dell'intersezione e delle caratteristiche di traffico, è del tutto<br />
indipendente da quella dei dispositivi di rilevamento delle connesse infrazioni; tali apparecchiature,<br />
infatti, sono attivate dallo scatto, del rosso, non sono condizionate dalla durata del giallo e non<br />
possono in alcun modo influire sul funzionamento dell'impianto semaforico.<br />
Per quanto riguarda il ruolo della ditta installatrice nel rilevamento delle infrazioni, eventuali<br />
esposti circa i compensi percepiti devono essere indirizzati al Ministero dell'Interno al quale spetta,<br />
a norma dell'art. 11, c. 3, 2° periodo, del Codice, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da<br />
chiunque effettuati'.<br />
19
30.<br />
D. Mia figlia usufruisce della legge 104. Vorrei sapere (avendo la figlia a carico) se posso usufruire<br />
dell'esenzione del bollo ACI.<br />
R. E’ prevista l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla<br />
mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi e il beneficio fiscale, che si applica sia ai<br />
veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al<br />
portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se<br />
il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico. L’esenzione riguarda i veicoli con i<br />
limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per<br />
le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) ed è concessa per un solo<br />
veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.<br />
L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto, cui il<br />
disabile dovrà rivolgersi, è l’Ufficio tributi dell’ente Regione.<br />
Nel Suo caso, le richieste di esenzione devono essere indirizzate alla: Regione Lazio – Dirigente<br />
Regionale Bilancio e Tributi - Area Tributi Via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma e vanno<br />
presentate presso gli Uffici Provinciali ACI o presso le Delegazioni ACI.<br />
Le informazioni sulla certificazione da allegare alla richiesta e gli uffici dove presentare la stessa<br />
sono reperibili sul seguente link: http://www.aci.it/index.php?id=1001<br />
Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli<br />
ammessi all’esenzione, sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza di esenzione. L’esenzione<br />
dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni<br />
successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare nuovamente la<br />
documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al<br />
beneficio (ad esempio, perché l’auto viene venduta) l’interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso<br />
ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.<br />
La Regione Lazio, convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione delle tasse<br />
automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di assistenza<br />
diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.<br />
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 e può essere<br />
contattato ai seguenti recapiti: 199 727575, e mail infobollo@lazio.aci.it<br />
31.<br />
D. Mia madre è invalida al 100% con legge 104 e in attesa di accompagno. Io non vivo con mia<br />
madre e non figuro sullo stesso stato di famiglia ma mi occupo di lei (spesa – medico – farmacia -<br />
esami ecc.). Posso acquistare un’auto con agevolazione IVA al 4%, se poi utilizzerò questa auto per<br />
il suo trasporto?<br />
R. I disabili o i loro familiari che acquistano un veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo)<br />
possono contare su quattro benefici fiscali: l'IVA agevolata, la detraibilità IRPEF, l'esenzione dal<br />
pagamento del bollo auto e l'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà. Tutte<br />
le agevolazioni spettano direttamente alle persone con disabilità, o ai loro familiari che li abbiano<br />
fiscalmente a carico. Le confermiamo che il disabile può essere considerato "fiscalmente a carico"<br />
quando non percepisce un reddito annuo superiore a 2.840,51 euro e convive con il familiare che<br />
20
intende avvalersi delle agevolazioni fiscali e tributarie. Non costituiscono reddito le provvidenze<br />
assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili. Per ulteriori<br />
approfondimenti le consigliamo di contattare direttamente l'Agenzia delle Entrate al numero:<br />
848.800.444 o consultare la Guida sulle agevolazioni fiscali ai disabili disponibile sul sito<br />
dell’Agenzia delle Entrate:<br />
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/ebbd5b09f7920f0/GUIDA_disabili.pdf o di<br />
32.<br />
D. Mio padre era un invalido di guerra ora deceduto, e mia madre percepisce la reversibilità della<br />
pensione. Chiedo se c’è la possibilità che mia madre possa lasciare a qualcuno dei suoi figli la<br />
pensione di reversibilità.<br />
R. La pensione di reversibilità (anche se di guerra) spetta al coniuge superstite e ai figli minorenni,<br />
studenti (fino al massimo di 26 anni) o maggiorenni ma inabili al lavoro.<br />
33.<br />
D. Vorrei conoscere quali sono i requisiti per l'esenzione dal pagamento del canone RAI.<br />
R. A decorrere dall’anno 2008, il pagamento del canone RAI è abolito, esclusivamente per<br />
l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza, per i soggetti di età pari o superiore a 75<br />
anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per<br />
tredici mensilità, senza conviventi. Per l’abuso è comminata una sanzione amministrativa, in<br />
aggiunta al canone RAI dovuto ed agli interessi di mora, d’importo compreso tra 500 e 2.000 euro<br />
per ciascuna annualità evasa. http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/Esonero75.aspx TESTO<br />
DELLA NORMA (Art. 1, comma 132, legge finanziaria 2008). Come modificato dal D.L.<br />
31/12/2007 n. 248.<br />
34.<br />
D. Devo tagliare due alberi nel mio giardino (cipressi) ormai morti. Posso tagliarli o devo prima<br />
chiedere l'autorizzazione? Grazie<br />
R. Gli interventi di abbattimento e di potatura degli alberi da eseguire sul verde privato sono<br />
soggetti a preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Aree Verdi del Comune. Se la richiesta di<br />
abbattimento o di potatura delle piante riguarda un condominio, la domanda dovrà essere presentata<br />
dall'amministratore del condominio stesso corredata dal verbale di assemblea condominiale che<br />
approva tale intervento. Per ottenere l'autorizzazione all'abbattimento di alberature ad alto fusto,<br />
occorre presentare una richiesta contenente le motivazioni dell'intervento all'Ufficio Aree Verdi. Il<br />
modulo per la domanda è prelevabile presso gli uffici del front office del Centro Direzionale<br />
(DUC), o scaricabile tramite Internet all'indirizzo www.comune.... Dove rivolgersi: Settore<br />
Mobilità e Ambiente (tel…) Servizio Sportello e Relazione col Cittadino (tel…) o visitare la<br />
pagina del sito del Comune (http://www.comune...).<br />
21
35.<br />
D. Buongiorno, vorrei sapere se è possibile chiedere una aspettativa per 6/8 mesi per avere un<br />
secondo lavoro full time.<br />
R. Le motivazioni per cui è possibile richiedere l’aspettativa (tra le più comuni, quelle per motivi di<br />
famiglia, di studio, per passaggio ad altre amministrazioni pubbliche, per ricongiungimento con il<br />
coniuge all’estero) e la sua durata massima sono definite dai contratti collettivi di lavoro (CCNL) e<br />
variano a seconda del settore. Nel settore privato, è discrezionalità del datore la decisione se<br />
concedere o meno l'aspettativa. Generalmente, l'aspettativa non retribuita spetta solo ai dipendenti<br />
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A seguito di formale e motivata richiesta possono<br />
essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa<br />
per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una<br />
durata complessiva di dodici mesi in un triennio. Nel caso dei dipendenti pubblici, la materia è di<br />
competenza regolamentare, per cui si deve necessariamente fare riferimento a quanto disposto<br />
dall’Amministrazione di riferimento all’interno del proprio Regolamento per la Disciplina delle<br />
Incompatibilità tra Impiego nell’Amministrazione ed Altre Attività (ex art.53 del D.Lgs. 30 marzo<br />
2001, n. 165 vedi link: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01165dl.htm) e/o nel<br />
Regolamento di Organizzazione, che è possibile richiedere presso gli uffici del Settore Personale.<br />
36.<br />
D. Lavoro in un asilo nido comunale da due anni con contratto a tempo determinato. Dopo essere<br />
stata licenziata a fine luglio, ho ripreso regolare servizio al primo di settembre con un contratto di<br />
tre mesi. Ora sono in dolce attesa. Qualcuno dice che in maternità non si può licenziare, ma ciò è<br />
valido anche nel mio caso? Grazie<br />
R. Il fondamento giuridico di tutela delle lavoratrici madri è costituito dalla legge 30 dicembre 1971<br />
n. 1204 e dal relativo regolamento di attuazione DPR 25/11/76. Sono tutelate coloro che svolgono<br />
una attività alle dipendenze di un datore di lavoro privato o pubblico, più in dettaglio, le dipendenti<br />
delle varie amministrazioni dello Stato, della Regione, della Provincia o dei Comuni, le dipendenti<br />
di datori di lavoro privati, (aziende, artigiani, commercianti, industrie); le dipendenti di società<br />
cooperative, le apprendiste, le lavoratrici agricole. La successiva legge 53/2000 denominata<br />
"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla<br />
formazione e per il coordinamento dei tempi della città" - modifica la normativa (legge 1204/71)<br />
sulla tutela della maternità, ampliandone ed estendendone le norme anche al padre lavoratore. Le<br />
disposizioni della legge 1204/71 si applicano a tutte le lavoratrici madri, e con particolarità diverse<br />
alle apprendiste, alle colf e alle lavoratrici a domicilio. Le lavoratrici autonome, che hanno norme<br />
particolari, sono state inserite nella legge 53/2000 unicamente per l’astensione facoltativa di 3 mesi.<br />
Il divieto di licenziamento opera dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento di 1 anno<br />
di età del bambino. Tale divieto non opera nei casi di: licenziamento per giusta causa; cessazione di<br />
attività dell’azienda; ultimazione della prestazione a cui era addetta la lavoratrice e risoluzione del<br />
rapporto di lavoro per scadenza del termine (quale sembra essere il suo caso). Il divieto di<br />
licenziamento non è ancorato alla presentazione del certificato medico, tuttavia si consiglia di<br />
presentarlo ugualmente quanto prima. Con la nuova normativa il divieto di licenziamento si applica<br />
22
anche al padre, che fruisca dell’astensione obbligatoria, dalla nascita del bambino fino al<br />
compimento di un anno di età del medesimo.<br />
37.<br />
D. Sono residente in Sicilia, ma per motivi di studio mi devo trasferire in Toscana. Sto seguendo<br />
una cura psicofarmacologica che richiede l'assunzione di medicinali e vorrei sapere se le ricette che<br />
mi sono state fatte in Sicilia hanno validità anche in Toscana o se devo farle rifare. Grazie.<br />
R. I farmaci che le sono stati prescritti appartengono alla Fascia A, ossia a quelli a carico del<br />
Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La erogabilità SSN di tali medicinali ha valore nell'ambito<br />
della regione in cui la ricetta è stata emessa. Si fa presente che tali farmaci possono essere prescritti<br />
dal medico di famiglia su apposito ricettario, dai medici di guardia medica, del pronto soccorso,<br />
dagli specialisti ambulatoriali, dai medici ospedalieri a seconda delle diverse disposizioni delle<br />
leggi regionali.<br />
(http://www.ministerosalute.it/medicinaliSostanze/paginaInternaMedicinaliSostanze.jsp?id=15&me<br />
nu=assfarm).<br />
38.<br />
D. Vorrei sapere se in questo momento sono attivi finanziamenti pubblici (tipo sostegno<br />
all'imprenditoria femminile o leggi regionali) per avviare un'attività di ludoteca, baby parking nel<br />
Comune di ... (nel Lazio). Grazie per l'attenzione. Cordiali saluti.<br />
R. Sulla pagina del sito web della Regione Lazio dedicata al lavoro può trovare i link a tutti i siti<br />
attivati dalla regione e dedicati al mondo del lavoro:<br />
http://www.regione.lazio.it/web2/contents/lavoro.php. Sul portale lavoro della Regione Lazio<br />
(http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/ ) può trovare inoltre, il link al sito web del Bic<br />
Lazio, la società della Regione che si occupa di creazione d’impresa, di sostegno all’innovazione e<br />
di sviluppo locale, dove può trovare le informazioni sui servizi offerti<br />
http://www.biclazio.it/xml/hp.asp . Nella sezione del sito web chiamata l’esperto risponde, può<br />
trovare quesiti già svolti su varie tematiche oppure può inviare un quesito ad hoc.<br />
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/quesiti/?id=categoriequesiti_0_categorieQuesiti<br />
Esiste inoltre, un sito web dedicato ai servizi per lo sviluppo<br />
dell’economia femminile http://www.economiafemminile.net/hp.asp .<br />
39.<br />
D. Buongiorno, mia zia è deceduta nel gennaio 2008. Io e i 2 miei fratelli abbiamo ereditato il suo<br />
appartamento, sito nel Comune di …. Premesso che fino ad oggi l'appartamento è rimasto sfitto e<br />
nessuno ha spostato la propria residenza, ad oggi non ci è pervenuta dal Comune la richiesta di<br />
pagamento della TARSU. Il motivo quale potrebbe essere? Non vorremmo incorrere in multe.<br />
Come ci dobbiamo comportare? Grazie<br />
R. Potete contattare lo sportello telefonico dell'ufficio Tassa Rifiuti del Comune (tel...) al fine di<br />
verificare se la comunicazione del decesso di vostra zia è pervenuta al loro ufficio e, se per tale<br />
23
agione, hanno sospeso l’invio delle richieste di pagamento della tassa. In ogni caso sarebbe<br />
opportuno comunicare all'ufficio che siete i nuovi proprietari, pur non essendo residenti. In<br />
alternativa potete consultare la pagina del sito web del Comune dedicata in modo specifico alla<br />
TARSU. La pagina è disponibile al seguente link: http://www.comune...<br />
40.<br />
D. Qual è la legge che prevede che le cassette della posta debbano stare fuori dal portone di<br />
ingresso dell’edificio? Il portalettere si rifiuta di lasciare la corrispondenza all’interno.<br />
R. La norma di riferimento è il Decreto del Ministero delle Comunicazioni 9 aprile 2001<br />
"Approvazione delle condizioni generali del servizio postale" (G.U. del 24 aprile 2001, n. 95). In<br />
particolare l'art. 46 recita quanto segue: "Le cassette devono essere collocate al limite della<br />
proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari<br />
con l'ufficio postale di distribuzione”. Può visionare il testo del decreto al seguente link:<br />
http://www.forumposte.it/documenti/serviziopostale.pdf<br />
41.<br />
D. A chi devo indirizzare la richiesta con raccomandata A/R per l’accesso agli atti della cartella<br />
clinica di pronto soccorso di mio figlio di 8 anni? Dopo ore di attesa non hanno effettuato la<br />
prestazione medica. Voglio mettere in mora il responsabile e chiedere spiegazioni formali<br />
sull'accaduto ma non so a chi inviarla: al Direttore del Pronto Soccorso, al Direttore Sanitario o al<br />
Direttore Generale della ASL? Grazie.<br />
R. La richiesta della documentazione relativa all'accettazione presso il pronto soccorso deve essere<br />
indirizzata al Primario del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di …<br />
42.<br />
D. Con riferimento al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, desidererei<br />
conoscere per quale periodo rimangono valide le graduatorie di un concorso pubblico il cui bando<br />
prevedeva espressamente riferimento a detto DPR.<br />
R. Il DPR 9 maggio 1994, n. 487, Capo I - art. 15 comma 7, prevede quanto segue: "Le graduatorie<br />
dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata<br />
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che<br />
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di<br />
idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto<br />
scuola (15/c)." Si veda pag. 11 al link: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/23ED6B09-EB5D-<br />
4C01-AA91-722266388181/0/1994_05_09_487.pdf<br />
Tuttavia questo periodo è vincolante solamente per l'assunzione dei vincitori e per gli scorrimenti<br />
per sostituzione (quelli che avvengono in seguito a rinuncia, dimissioni o licenziamento di qualche<br />
vincitore). Durante i 18 mesi i vincitori sono portatori di un interesse legittimo all'assunzione;<br />
l'Amministrazione non può infatti effettuare assunzioni con altra procedura per ricoprire vacanze<br />
d'organico del ruolo per cui è stato bandito il concorso, se prima non assume i vincitori. Trascorso il<br />
24
periodo di validità della graduatoria senza che i vincitori siano stati assunti, questi ultimi non hanno<br />
più nessun interesse legittimo all'assunzione e l'Amministrazione può coprire le vacanze di organico<br />
per cui era stato bandito il vecchio concorso con un nuovo concorso.<br />
43.<br />
D. Sono un ex ferroviere trasferito a seguito mobilità volontaria (D.P.C.M 325/1988) ad un<br />
Comune, con mantenimento della differenza di stipendio come assegno ad personam non<br />
riassorbibile. Vorrei sapere, se, trasferendomi ad un altro Comune, non cambierà niente sotto questo<br />
aspetto, cioè se il mio stipendio comprenderà sempre l'assegno ad personam non riassorbibile.<br />
R. Il 18 dicembre 2003 tra ARAN e Organizzazioni Sindacali sono stati stipulati degli Accordi di<br />
interpretazione autentica del nuovo contratto dei dipendenti degli Enti locali, che comprendevano<br />
anche l'applicabilità al personale già dipendente delle Ferrovie dello Stato, e trasferito agli Enti<br />
locali delle norme contenute nel CCNL del 5 ottobre 2001 sui dipendenti statali trasferiti a seguito<br />
di decentramento delle funzioni, in particolare in tema di migliore trattamento economico in<br />
godimento. Da ciò è emersa l'applicabilità della disposizione per cui il trattamento economico in<br />
godimento è da considerare come retribuzione individuale di anzianità e non è, pertanto,<br />
riassorbibile con i successivi miglioramenti contrattuali. Segnaliamo che sull'argomento si è<br />
espresso anche il <strong>Dipartimento</strong> della <strong>Funzione</strong> pubblica con un'interpretazione , contenuta nella nota<br />
del 3 luglio 2001 n. 2866/7, che afferma che il trattamento economico in godimento si ritiene essere<br />
un assegno ad personam non riassorbibile.<br />
44.<br />
D. Sono un’insegnante di scuola primaria e vorrei avere informazioni riguardo la possibilità di<br />
richiedere in anticipo parte del Trattamento di Fine Rapporto e, se possibile, qual è la procedura per<br />
richiederlo.<br />
R. La vigente normativa non consente di corrispondere ai pubblici dipendenti, per alcun motivo,<br />
anticipazioni sul Trattamento di Fine Servizio. Né, almeno per il momento, sono applicabili ai<br />
pubblici dipendenti che sono obbligatoriamente in regime di TFR - o che dovessero optare per tale<br />
tipo di prestazione - le disposizioni di cui l’art. 2120 c.c. che prevedono la possibilità per il<br />
lavoratore con almeno otto anni di servizio di chiedere un’anticipazione sul trattamento di fine<br />
rapporto (per spese sanitarie e acquisto prima casa).<br />
Ciò in quanto nell’Accordo Quadro Nazionale tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali, per<br />
l’attuazione della Legge 335/95, è stato stabilito che “le condizioni per l’armonizzazione pubblico -<br />
privato in materia di anticipazione saranno verificate in sede di contrattazione di comparto, nel<br />
rispetto degli equilibri della finanza pubblica”.<br />
Ugualmente l’art. 7, comma 3, della Legge 53/2000 rimanda ad un successivo Decreto del<br />
Ministero della <strong>Funzione</strong> <strong>Pubblica</strong>, di concerto con quelli del Tesoro e del Lavoro e Previdenza<br />
Sociale, la definizione delle modalità applicative per l’anticipazione del TFR e delle indennità<br />
equipollenti a favore dei dipendenti pubblici, prevista dalla stessa legge per sostenere le spese<br />
durante il periodo di congedo del genitore nei primi otto anni di vita del bambino ovvero durante il<br />
congedo non retribuito del lavoratore per motivi di studio.<br />
25
È opportuno al tempo stesso ricordare che due dipendenti pubblici, marito e moglie, si sono visti<br />
riconoscere dal Giudice del lavoro di Firenze nel 2007 il diritto ad ottenere dall'INPDAP<br />
l'anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR) per poter acquistare la prima casa. E’ la prima<br />
sentenza in materia mai pronunciata in Italia ed è una sentenza importante perché riconosce<br />
l'esistenza di un diritto che non può essere negato per il solo fatto che non sono state emanate<br />
disposizioni attuative e regolamentari. Infatti, il Decreto Legislativo 80 del 1998 ha privatizzato il<br />
rapporto di pubblico impiego e il Decreto Legislativo 165 del 2001 ha stabilito che "i rapporti di<br />
lavoro per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del<br />
Capo I, Titolo II del Libro V del Codice Civile", incluso l'articolo 2120 (Disciplina del trattamento<br />
di fine rapporto): in tal modo è stata estesa al pubblico impiego la disciplina relativa al TFR già in<br />
vigore per i dipendenti privati. Prima di allora soltanto questi potevano chiedere l'anticipo di parte<br />
della liquidazione.<br />
45.<br />
D. La compagna di mio figlio ha un bambino di 10 mesi. Lavora in una ditta a tempo indeterminato<br />
e oltre ai 3 mesi di gravidanza ha preso l'aspettativa. Adesso che dovrebbe rientrare, la ditta l'ha<br />
spostata in una sede più lontana, perciò non può tornare a casa per l’allattamento. C’è una legge che<br />
vieta lo spostamento dalla sede di lavoro per le madri che hanno partorito da poco?<br />
R. La Legge n. 53/2000 prevede che al termine dei periodi di astensione o dei congedi parentali le<br />
lavoratrici e i lavoratori hanno il diritto di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupati<br />
al momento della richiesta di astensione o in altra ubicata nel medesimo Comune e di permanervi<br />
fino al compimento di 1 anno di vita del bambino. Essi hanno altresì diritto di essere adibiti alle<br />
ultime mansioni svolte o ad altre equivalenti, come previsto dall'art. 2 della Legge n. 1204/71.<br />
Può scaricare la normativa al seguente link: Legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il<br />
sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il<br />
coordinamento dei tempi delle città" pubblicata nella G.U. n. 60 del 13 marzo 2000:<br />
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00053l.htm<br />
Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 "Tutela delle lavoratrici madri" (<strong>Pubblica</strong>ta nella G.U. del 18<br />
gennaio 1972, n. 14)<br />
46.<br />
D. Sono dipendente della pubblica amministrazione. Nel mio Ufficio é stata assunta (con contratto a<br />
tempo indeterminato a seguito di concorso) la figlia del Capo Ufficio e dunque mamma e figlia<br />
lavorano nella stessa stanza del medesimo Ufficio. Quale normativa, legge, regolamento o circolare<br />
impedisce che ciò possa avvenire? Nel nuovo Decreto Brunetta può rinvenirsi qualcosa in merito?<br />
Rilevo un conflitto d'interesse e ricordo che é fatto divieto ai parenti fino al quarto grado di lavorare<br />
nello stesso Ufficio.<br />
R. La dipendente "figlia" è stata assunta con contratto a tempo indeterminato essendo risultata<br />
regolare vincitrice di un concorso pubblico; conseguentemente non ha alcuna rilevanza che la stessa<br />
si trovi collocata, in relazione alla propria qualifica e alle mansioni da espletare, nell'ufficio con la<br />
propria madre, la quale svolge funzioni gerarchicamente sovraordinate. Semmai l'assegnazione<br />
26
all'ufficio costituisce un ineludibile diritto (c.d. interesse legittimo) derivante proprio dall'essere<br />
risultata vincitrice di concorso per quel determinato posto.<br />
Ad ogni modo, in base al codice di comportamento dei dipendenti della PA, il pubblico dipendente<br />
ha l'obbligo di improntare la sua condotta ai principi di buon andamento ed imparzialità<br />
dell’amministrazione e, a tal fine, deve mantenere una posizione di indipendenza, al fine di evitare<br />
di prendere decisioni o svolger attività inerenti alle sue mansioni, in situazioni anche solo apparenti<br />
di conflitto di interessi, impegnandosi a non svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto<br />
adempimento dei compiti d’ufficio e ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere<br />
agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione.<br />
Ciò non implica che non possa non realizzarsi un conflitto d'interessi, in questo caso di natura<br />
personale, anche solo apparente, ma occorre che si realizzi concretamente una forma di abuso della<br />
posizione dominante, ossia della "madre" capo ufficio, affinché possa esser avviato un<br />
procedimento disciplinare dinanzi all'ufficio competente.<br />
La contestazione deve avvenire da parte del dirigente della struttura da cui dipende l'ufficio in<br />
questione, pertanto una eventuale segnalazione di condotte abusive certe deve esser fatta<br />
direttamente a quest'ultimo.<br />
Il nuovo Decreto Brunetta, ossia la Legge 15/09 che ha rivisitato il D.Lgs. 165/01, non reca alcuna<br />
disposizione e/o novità in merito all'argomento.<br />
47.<br />
D. Sono una dipendente pubblica (infermiera in azienda sanitaria) ed ho un'invalidità del 75%.<br />
Vorrei sapere cosa devo fare per poter usufruire, ai fini pensionistici, del beneficio di due mesi di<br />
contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto.<br />
R. Un lavoratore che ha un'invalidità civile superiore al 74%, per vedersi riconosciuto il beneficio<br />
di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni<br />
o aziende private (art. 80, comma 3, legge 388/2000) deve fare esplicita richiesta all'INPS<br />
presentando in allegato il verbale di accertamento sanitario dell'invalidità rilasciato dalle competenti<br />
Commissioni mediche ASL.<br />
48.<br />
D. Vorrei sapere dove posso trovare le informazioni in merito alla legge sull'edilizia promossa del<br />
Presidente del Consiglio Berlusconi per sapere quali tipi di lavori di ampliamento e ripristino posso<br />
fare sulla mia casa. Inoltre avrei bisogno di sapere se i Comuni possono porre dei limiti a questa<br />
legge. Risiedo in Emilia Romagna.<br />
R. Può reperire le informazioni richieste sul sito del Governo Italiano, al link:<br />
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/casa_piano/index.html<br />
Dal sito può scaricare la Legge n. 6 del 6 luglio 2009 della Regione Emilia Romagna.<br />
Considerato che i Comuni hanno la possibilità di deliberare, entro il 21.09.2009, limiti agli<br />
ampliamenti previsti dall’art. 53 della L.R. n. 6/2009 (per questioni urbanistico edilizie), Le<br />
suggeriamo di contattare il suo Comune successivamente al 21 settembre per acquisire eventuali<br />
informazioni utili, mentre per informazioni di carattere generale può contattare gli uffici regionali<br />
27
49.<br />
D. Ho presentato la dichiarazione dei redditi attraverso il modello 740 (persone fisiche) del 2008<br />
con un surplus di IRPEF per € 3.724,00. Come posso ottenere il rimborso?<br />
R. I rimborsi relativi ad imposte versate in misura maggiore a quelle effettivamente dovute possono<br />
essere:<br />
• richiesti con la dichiarazione dei redditi;<br />
• richiesti con apposita istanza dal contribuente. L’istanza di rimborso deve essere presentata, in<br />
carta semplice, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del<br />
contribuente al momento della richiesta (o all’ufficio dove è stato registrato l’atto o la successione)<br />
e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Ad essa devono essere<br />
allegati le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite.<br />
Insieme alla somma da rimborsare l’ufficio calcola anche gli interessi nella misura fissata dalle<br />
leggi tributarie.<br />
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb28b904014e376/annuario_2009.pdf<br />
50.<br />
D. Rientra nel condono anche la contravvenzione prevista dal Codice della Strada nell’anno 2004?<br />
R. A seguito dell’approvazione definitiva da parte del Senato del "Decreto anticrisi", avvenuta il<br />
1/08/2009, le violazioni al Codice della Strada emesse prima del 31/12/2004 potranno essere sanate.<br />
Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 102/2009 di conversione del decreto 78/2009 comma 8quinquiesdecies:<br />
“Al fine di incrementare l’efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di<br />
contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia,<br />
con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l’ingiunzione di<br />
pagamento ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni<br />
amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30<br />
aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono<br />
stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, la<br />
possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento: a) di una somma pari<br />
al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma<br />
violata; b) delle spese di procedimento e notifica del verbale; c) di un aggio per l’agente della<br />
riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di<br />
rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della<br />
cartella. 8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell’atto di cui<br />
al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel<br />
caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della<br />
facoltà prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante l’invio di apposita comunicazione. 8septiesdecies.<br />
Con il provvedimento di cui al comma 8-quinquiesdecies e‘ approvato il modello<br />
della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdecies e sono stabiliti le modalità e i termini di<br />
pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali<br />
da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei<br />
28
elativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi<br />
all’operazione. 8-duodevicies. L’avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per la quale<br />
e‘ stata emessa l’ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso”.<br />
I Comuni possono decidere se utilizzare o meno l'agevolazione. Occorre quindi rivolgersi al<br />
Comune che ha elevato la multa. Link normativa:<br />
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09102l.htm<br />
51.<br />
D. Vorrei sapere se il contributo del Fondo Sostegno Affitti (FSA) previsto dalla Regione<br />
Lombardia per chi è disoccupato o in cassa integrazione è disponibile anche per chi deve pagare un<br />
mutuo o se comunque esistono altre forme di sostegno analoghe per questo caso e le eventuali<br />
modalità di accesso.<br />
R. Per il 2009 sono stati approvati i criteri di assegnazione dei contributi a favore delle famiglie che<br />
hanno sottoscritto un contratto d’affitto oneroso sul mercato privato (FSA 2009). La domanda per<br />
accedere al contributo regionale può essere presentata dal 1 giugno 2009 al 15 settembre 2009<br />
presso:<br />
• i Comuni di residenza dove è attivo lo “Sportello affitto”<br />
• i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionati con il Comune o con<br />
Regione Lombardia.<br />
Possono richiedere il contributo i cittadini che:<br />
• hanno residenza anagrafica e abitazione principale in un Comune lombardo;<br />
• sono titolari di contratto di locazione, valido e registrato, o in corso di registrazione<br />
nell’anno 2009; il contratto deve riguardare un alloggio non di lusso e con superficie utile<br />
netta interna non superiore a 110 mq (per le famiglie con 4 componenti) aumentata del 10%<br />
per ogni componente oltre il quarto;<br />
• possiedono la cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato<br />
purché in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale (valido<br />
o in corso di rinnovo), di regolare attività lavorativa (anche autonoma e non continuativa) e<br />
residenti da almeno 10 anni in Italia o da almeno 5 anni in Lombardia.<br />
Nessun componente del nucleo familiare deve:<br />
• essere proprietario o godere di altro diritto reale su un alloggio adeguato nell'ambito<br />
regionale;<br />
• aver ottenuto l'assegnazione di alloggio realizzato con contributi pubblici o aver usufruito di<br />
finanziamenti agevolati concessi in qualunque forma dallo Stato o da Enti pubblici;<br />
• aver ottenuto l'assegnazione in godimento di alloggi da parte di cooperative edilizie a<br />
proprietà indivisa, a meno che non sussistano ulteriori requisiti specificati nel bando.<br />
Per ulteriori informazioni Le consigliamo di rivolgersi ai seguenti referenti regionali (tel...)<br />
52.<br />
D. In che modo si possono obbligare gli eredi di un appartamento a pagare le spese<br />
condominiali?Gli eredi sono 8 e non tutti adempiono ai loro doveri.<br />
29
R. Gli eredi subentrano anche negli oneri connessi al bene di provenienza successoria. Se<br />
l'immobile fa parte di un condominio, il tipico onere ad esso relativo è costituito dalle spese<br />
condominiali. Tale obbligazione, semplice in capo al defunto, si trasmette ai coeredi frazionandosi<br />
per quote: ossia, ciascun coerede resta obbligato soltanto per la propria quota (Codice Civile agli<br />
articoli 752 e 754) . Ciascuno è obbligato per la sua misura e l'Amministratore potrà richiedere a<br />
ciascun coerede soltanto il pagamento della quota del debito complessivo. E in caso di insolvenza di<br />
alcuno di essi, l'Amministratore potrà agire giudizialmente soltanto nei confronti dell'inadempiente<br />
nel limite della quota di debito che a lui fa carico.<br />
53.<br />
D. Quali benefici può ottenere una persona affetta da Sindrome di Menière?<br />
R. I benefici che può ottenere il disabile affetto da Sindrome di Menière variano a seconda della<br />
percentuale d'invalidità riconosciuta.<br />
Per avere diritto all'esenzione dal ticket questa deve essere dal 67% in su.<br />
Dal 34% si ha diritto alla dizione “invalido civile”; se prescritto e motivato dal relativo specialista si<br />
ha diritto alle protesi e/o ausili.<br />
Dal 46% si ha diritto ad essere iscritti nelle liste speciali per il collocamento obbligatorio al lavoro<br />
(Legge 12/3/1999 n. 68 pubblicata sul supplemento G.U. 23/3/1999).<br />
Dal 67% scattano molti benefici: esenzione dei ticket sanitari, diritto alla casa, diritto alla<br />
precedenza nell'assegnazione dei posti (o trasferimento) nella pubblica amministrazione… .<br />
Dal 74-75% assegno mensile ai soggetti tra i18 e i 65 anni.<br />
Al 100% pensione di invalidità ai soggetti tra i 18 e i 65 anni.<br />
Accompagnamento: nei casi previsti dalla Legge n. 18 del 1980.<br />
Per fare richiesta di invalidità di tipo civile si può rivolgere alla sua ASL di appartenenza.<br />
54.<br />
D. Potete cortesemente indicarmi quali sono i centri specializzati a Brescia e/o in Lombardia, per il<br />
trattamento del Mieloma?<br />
R. Si invia di seguito il link alla pagina del sito “Spedali civili di Brescia” che contiene le<br />
informazioni dell’U.O. di ematologia della provincia di Brescia, si tratta dell’unica struttura<br />
ematologica della provincia:<br />
http://www.spedalicivili.brescia.it/Asp/consult_webcivile/VisualizzaPagina.asp?ID_pagina=17&Pr<br />
esidio=1&LIVELLO=0<br />
Vi lavorano 14 medici specialisti, medici specializzandi e borsisti, e oltre 50 fra infermieri<br />
professionali, e operatori tecnici. L’attività si articola in ricoveri in degenza ordinaria, fra i quali<br />
sono compresi i trapianti autologhi di midollo e cellule staminali periferiche, in ricoveri in dayhospital,<br />
in attività ambulatoriale e di consulenza.<br />
La pagina contiene informazioni sulle Attività di ricovero ordinario, Attività di Day Hospital,<br />
Attività ambulatoriale e di consulenza, Attività diagnostica, Attività scientifica e di ricerca ed<br />
infine sugli Ambulatori e sulle Modalità di accesso.<br />
Le modalità con cui si accede all’ambulatorio di Ematologia sono molteplici:<br />
30
• Visita ematologia non urgente: tale prestazione è eseguita presso i Poliambulatori di Via<br />
Corsica dai medici del reparto il venerdì mattina (è necessario prenotare la visita<br />
telefonando al numero 030/224466 o 0303702209);<br />
• Visita ematologia con urgenza differibile (bollino verde): in tal caso il paziente dovrà<br />
prenotare la visita recandosi con la documentazione presso il DH Ematologia al mattino tra<br />
le ore 9 e le ore 13. La visita verrà effettuata entro le 72 ore lavorative successive al<br />
momento della richiesta;<br />
• Visita ematologia urgente: il paziente deve presentarsi presso il Pronto Soccorso, verrà<br />
quindi inviato per valutazione presso il reparto di Ematologia per consulenza.<br />
Lo specialista ematologo valuterà la necessità e l’opportunità di un ricovero ordinario, di un<br />
ricovero in Day-Hospital o di una successiva visita di controllo presso l’ambulatorio. I medici<br />
dell’Ematologia sono disponibili in qualsiasi momento per richieste di ricovero, di consigli<br />
telefonici ed ogni tipo di informazione da parte dei medici di base.<br />
In particolare è attivo un servizio di “front-office” a disposizione di tutti gli utenti, con casella<br />
vocale dedicata, e risposta ai quesiti non urgenti entro 24 ore (tel. 030…….).<br />
Ecco di seguito i riferimenti di altri centri presenti in Lombardia:<br />
• Bergamo: Divisione di Ematologia Ospedali Riuniti di Bergamo Largo Barozzi, 1 – 24100<br />
Bergamo<br />
• Cremona: Sezione Ematologia Istituti Ospitalieri di Cremona Viale Concordia, 1 – 26100<br />
Cremona Lecco. Azienda Ospedaliera "Ospedale di Lecco" Ospedali Riuniti Bergamo USC<br />
Ematologia Milano: <strong>Dipartimento</strong> di Ematologia, Fondazione Ospedale Maggiore<br />
Policlinico di Milano Via F. Sforza,35 – 20122 MI<br />
• Pavia: Divisione di Ematologia IRCCS Policlinico San Matteo Piazza Golgi 2 27100 Pavia -<br />
Unità Trapianto Cellule Staminali Emopoietiche, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri,<br />
• Pavia Sondrio: Ospedale Civile Sondrio - Via Stelvio - 23100 Sondrio<br />
55.<br />
D. Vi scrivo per chiedere informazioni riguardanti l'inquinamento elettromagnetico. Sulla mia casa<br />
passano i fili dell'alta tensione e, non lontano, ci sono dei tralicci, dai quali si sente spesso un<br />
rumore simile a quello della frittura. A quale pericoli siamo esposti? Cosa possiamo fare?<br />
R. Per valutare la presenza di inquinamento elettromagnetico nella zona in cui abita può rivolgersi<br />
all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPA Campania) che ha una<br />
struttura, il Centro Regionale Inquinamento Atmosferico (CRIA), dedicata al monitoraggio e<br />
controllo dell'inquinamento atmosferico, controllo delle emissioni industriali in atmosfera,<br />
controllo del rumore, monitoraggio e controllo dell'inquinamento di campi elettromagnetici sia in<br />
bassa frequenza (elettrodotti) sia in alta frequenza (telefonia mobile,radio,TV).<br />
Per avere informazioni specifiche può visitare il sito www.arpa.campania.it e contattare il C.R.I.A.-<br />
Centro Regionale Inquinamento Atmosferico (tel...).<br />
Le prestazioni e le tariffe dei servizi erogati da ARPA Campania in favore di pubblici e privati sono<br />
elencati nel tariffario alla pagina Documenti Istituzionali del sito www.arpa.campania.it<br />
31
56.<br />
D. Ho dimenticato di pagare un bollo moto scaduto il 31/07/2007. A casa mi era arrivato il<br />
bollettino comprensivo di mora, ma l'ho perso. Cosa devo fare per averne una copia? O dove posso<br />
andare a pagarlo? Vivo in Emilia Romagna.<br />
R. La Regione Emilia Romagna, convenzionata con ACI per l'attività di controllo e di riscossione<br />
delle tasse automobilistiche, ha attivato a favore dei residenti nel proprio territorio un servizio di<br />
assistenza diretta per tutte le esigenze connesse alle tasse automobilistiche.<br />
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 e risponde al n.<br />
199 727474; e-mail infobollo@emiliaromagna.aci.it<br />
Il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato:<br />
• presso le delegazioni ACI;<br />
• mediante il servizio Telebollo (riscossione tramite telefono con pagamento con carta di<br />
credito);<br />
• mediante il servizio Bollonet (riscossione su internet con pagamento con carta di credito);<br />
• presso le agenzie di pratiche auto;<br />
• presso i tabaccai, compilando le apposite schede distinte in: scheda A: per autovetture ed<br />
autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena; scheda B: per<br />
autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es. taxi), per<br />
altri veicoli (es. autobus, autocarri, rimorchi, motocicli, ciclomotori, ecc.);<br />
• presso gli Uffici Postali Per effettuare il pagamento alle Poste occorre compilare l'apposito<br />
bollettino, preintestato alla Regione con l'indicazione del relativo numero di conto corrente, che<br />
si trova in distribuzione presso gli sportelli postali. Nel caso in cui non sia disponibile, si può<br />
utilizzare un bollettino di versamento in bianco, compilandolo con tutti i dati richiesti: in<br />
particolare si ricorda che il bollettino va intestato alla Regione Emilia Romagna, indicando il<br />
numero di conto corrente postale c/c 970400.<br />
Info sulla seguente pagina http://www.aci.it/index.php?id=963#1177<br />
57.<br />
D. Mia moglie non ha mai ricevuto la tessera sanitaria. Come fare?<br />
R. Se ancora non si è in possesso della tessera, può chiedere informazioni sullo stato di emissione<br />
del proprio tesserino, muniti di carta d'identità (valida), il tesserino sanitario regionale (di cartone) e<br />
il codice fiscale (tesserino plastificato verde) presso:<br />
• l'unità sanitaria locale (ASL) di assistenza. La ASL rilascia una stampa della tessera<br />
sanitaria che certifica il codice fiscale in essa contenuto, ai fini della compilazione delle<br />
ricette per prestazioni specialistiche e farmaceutiche. Il tesserino vero e proprio sarà<br />
recapitato all'indirizzo di residenza nel giro di 15/20 giorni.<br />
• qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate che procede alla richiesta del duplicato qualora la<br />
tessera sia stata emessa ma non recapitata.<br />
Se invece non è stata mai emessa è necessario recarsi presso la propria ASL. Per avere maggiori<br />
dettagli è comunque sempre possibile rivolgersi al numero verde 800.030.070.<br />
32
58.<br />
D. Vorrei informazioni relativamente al contributo per ottenere protesi dentaria per anziani.<br />
R. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, l'Associazione Nazionale Dentisti<br />
Italiani (ANDI) e l'Associazione Odontoiatri Cattolici Italiani (OCI) hanno sottoscritto un Accordo<br />
di collaborazione al fine di garantire, a onorari concordati, le cure odontoiatriche a cittadini a basso<br />
reddito, nonché alle donne in gravidanza. L'accordo include cinque prestazioni odontoiatriche ad<br />
onorari concordati ed uniformi su tutto il territorio nazionale: visita odontoiatrica, ablazione tartaro<br />
e insegnamento igiene orale; sigillatura dei solchi dei molari e premolari; estrazione di elemento<br />
dentario compromesso; protesi parziale con ganci; protesi totale. Il progetto è già operativo e i<br />
cittadini aventi diritto possono recarsi negli studi in elenco per usufruire delle cure ad onorari<br />
concordati. A beneficiare degli onorari odontoiatrici concordati sono le seguenti categorie di<br />
persone:<br />
• donne in gravidanza, indipendentemente dal reddito, ma solo per prestazioni di prevenzione<br />
come: visita odontoiatrica, ablazione tartaro e insegnamento dell'igiene orale;<br />
• soggetti titolari di social card;<br />
• soggetti, indipendentemente dall'età, con ISEE non superiore ad euro 8.000,00;<br />
• soggetti con ISEE non superiore ad euro 10.000,00 aventi diritto all'esenzione totale dal<br />
ticket per uno dei seguenti motivi: età, patologie croniche, patologie invalidanti, perché<br />
riconosciuti inabili al lavoro con invalidità 100% e con handicap gravi.<br />
E' possibile consultare gli elenchi aggiornati dei professionisti associati ANDI-OCI, che aderiscono<br />
all'iniziativa, sulle pagine dedicate all'accordo dei siti delle due associazioni: ANDI - Associazione<br />
Nazionale Dentisti Italiani e OCI - Associazione Odontoiatri Cattolici Italiani.<br />
Per ulteriori informazioni può collegarsi alle seguenti pagine web del sito del Ministero della Salute<br />
e/o contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero della Salute.<br />
http://www.ministerosalute.it/dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=216&area=ministero&colore=2<br />
http://www.ministerosalute.it/faqGenerale/faqGenerale.jsp?id=118&primopiano<br />
59.<br />
D. Buongiorno, avendo cambiato il cognome devo modificare la patente di guida, la carta di<br />
circolazione ed il certificato di proprietà dell'automobile: a quali uffici mi devo rivolgere?<br />
R. Per quanto concerne carta di circolazione e patente di guida occorre rivolgersi alla<br />
Motorizzazione Civile di … (tel …), orario sportello dal lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 11.30 -<br />
martedì e giovedì anche dalle 14.40 alle 16.00.<br />
Per informazioni telefoniche (modulistica da compilare, bollettini di c/c, ecc) contattare dalle ore 12<br />
alle 13.30 l'Ufficio Patenti e l'Ufficio Immatricolazioni (tel ...).<br />
Per quanto invece concerne il certificato di proprietà, occorre rivolgersi al PRA di …, dal lunedì al<br />
giovedì dalle ore 8,00 alle 13,00; il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00. Documentazione<br />
occorrente: copia conforme della delibera di cambiamento cognome, fotocopia documento<br />
aggiornato, fotocopia nuovo codice fiscale, certificato di proprietà in originale. Il costo per il<br />
certificato di proprietà è di € 50,16 da pagare in contanti o tramite bancomat direttamente allo<br />
sportello.<br />
33
60.<br />
D. Sono un invalido del lavoro ed usufruisco della legge 104 comma 1 handicap non grave e non ho<br />
la patente. Volevo comprare un'automobile con l'IVA agevolata al 4%. Vorrei sapere se è possibile.<br />
R. Per coloro che hanno una certificazione di handicap secondo la legge 104 senza connotazione di<br />
gravità (art. 3, comma 3), che presentino ridotte o impedite capacità motorie (comunque certificate),<br />
il diritto alle agevolazioni per il settore auto è condizionato all’adattamento del veicolo (nei<br />
comandi di guida o nella carrozzeria). Il fatto che non possieda la patente non è importante perché<br />
non è richiesta se il mezzo è adattato al trasporto.<br />
E' necessario, invece, che il veicolo sia intestato alla Sua persona o, eventualmente, a un familiare<br />
di cui Lei sia fiscalmente a carico. Non sono previsti casi diversi.<br />
Per maggiori informazioni Le inviamo il link alla Guida apposita dell'Agenzia delle Entrate sulle<br />
agevolazioni fiscali per i disabili:<br />
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb7f0045b368e97/GUIDA%20N6_08.pdf<br />
61.<br />
D. Vorrei sapere come si fa per diventare periti informatici presso il Tribunale della propria città<br />
(Firenze). So che ci si deve iscrivere all'albo relativo e che c'è un esame da sostenere. Vorrei sapere<br />
tutto, dai costi alle competenze, qualifiche e attestati richiesti, e soprattutto dove rivolgermi. Resto<br />
in attesa di una vostro risposta. Grazie.<br />
R. Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice (in questo Albo<br />
sono iscritti i professionisti che il Tribunale incarica di effettuare consulenze tecniche nel processo<br />
civile), ed un Albo dei Periti (in esso sono iscritti i professionisti che il Tribunale incarica di<br />
effettuare perizie nel processo penale). L'Albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le<br />
decisioni relative all'ammissione all'Albo sono prese da un comitato da lui presieduto e composto<br />
dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente dell'Albo o Collegio Professionale, cui appartiene<br />
il professionista che ha richiesto l'iscrizione. Le categorie comprese in questi albi sono:<br />
per il settore civile: medico - chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria,<br />
assicurativa;<br />
per il settore penale: medico - legale, psichiatrica, contabile, ingegneria e relativa specialità,<br />
infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e<br />
comparazione della grafia.<br />
Normativa di riferimento:<br />
• artt. 13/23 disposizioni di attuazione codice di procedura civile;<br />
• artt. 61/6+4 – 191/201 codice procedura civile;<br />
• artt. 67/72 norme attuazione codice procedura penale;<br />
• artt. 220/233 codice procedura penale.<br />
Possono fare richiesta di iscrizione all'albo coloro che:<br />
• sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia<br />
• sono di condotta morale specchiata<br />
• sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.<br />
34
Per l'iscrizione nell'Albo del Tribunale è necessario risiedere nel circondario del Tribunale oggetto<br />
della domanda e presentare una richiesta in bollo nella quale occorre dichiarare, il titolo di studio, la<br />
propria specializzazione, l'iscrizione all'Ordine Professionale o Collegio, di non aver carichi<br />
pendenti o condanne penali.<br />
La domanda contiene l'autocertificazione circa data di nascita, residenza e la non iscrizione presso<br />
altro Albo di altro Tribunale. All'istanza occorre allegare oltre alla dichiarazione sostitutiva, il<br />
curriculum contenente una relazione sul lavoro svolto e le competenze specifiche acquisite.<br />
Poiché non risulta un Albo dei periti Informatici (è stato presentato un DDL 1135 del 2002, info:<br />
http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Ddliter/17271.htm<br />
occorre verificare presso la cancelleria del tribunale la validità di iscrizione all'albo dei periti ed<br />
esperti della CCIA della provincia di appartenenza. Per quanto concerne i costi, oltre alla marca da<br />
bollo, occorre un versamento di € 168,00 (tassa governativa).<br />
http://www.giustizia.toscana.it/search.php?query=periti&action=results<br />
Per informazioni occorre rivolgersi al tribunale di Firenze centralino 055…. oppure Ufficio del<br />
Personale e Albo Consulenti tecnici. 055….<br />
62.<br />
D. La mia abitazione confina con un parco dove sono presenti cani, che abbaiano e sporcano e<br />
purtroppo nelle abitazioni vengono invase da mosche e si generano odori insopportabili. Abbiamo<br />
già fatto una raccolta di firme che però non è andata a buon fine. La regione, dice di rivolgerci alla<br />
ASL di riferimento, che è già a conoscenza del problema. La ASL mi dice di rivolgerci al Sindaco<br />
del Comune perché è lui che ha destinato il parco all'accoglienza dei cani, non solo quelli con<br />
proprietari ma anche cani randagi. Il Sindaco non ci riceve, e ci fa interloquire solo con la sua<br />
segretaria che non sa darci alcuna risposta. Non sappiamo più a chi rivolgerci, anche perché ci sono<br />
stati casi di malori dovuti alla presenza di tanti animali in questo parco.<br />
R. Il Comune possiede due regolamenti che disciplinano la materia: il primo è il Regolamento per il<br />
servizio veterinario comunale deliberato dal Consiglio Comunale nel 1970/1971; il secondo è<br />
Regolamento comunale sulla tutela degli animali d’affezione approvato con delibera di C.C. n. 119<br />
del 22/09/2005.<br />
In entrambi i casi viene ribadita la competenza e la responsabilità dell’Amministrazione comunale<br />
in tema di gestione dei cani randagi e dei luoghi preposti al loro mantenimento e cura. In<br />
particolare, l’Art. 5 del secondo Regolamento stabilisce quali debbano essere le competenze del<br />
Sindaco: 1. Al Sindaco spetta la vigilanza sull’osservanza delle leggi e delle norme relative alla<br />
tutela ed al benessere degli animali nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel presente<br />
regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi. 2. Le norme del<br />
presente Regolamento potranno essere temporaneamente modificate dal Sindaco, per comprovati<br />
motivi di urgenza, mediante l’adozione di specifiche ordinanze.<br />
Inoltre, all’art. 37 si fa esplicito riferimento alle funzioni del Comune rispetto all’attività del<br />
Servizio Controllo Popolazione Canina e nella gestione del Canile Comunale esplicitando che tali<br />
attività perseguono varie finalità fra le quali, alla lettera l) “mantenere le strutture di ricovero, gli<br />
strumenti e le attrezzature utilizzate per i servizi, in adeguate condizioni di pulizia, di igiene e di<br />
funzionamento”. Nello stesso articolo si specifica che tali obiettivi e finalità possono essere<br />
perseguiti anche attraverso la collaborazione con le Associazioni di Volontariato operanti nel<br />
35
settore. Gli art. 24 e 25 del Regolamento comunale consentono l'accesso nei parchi e giardini<br />
pubblici dei cani accompagnati dal proprietario muniti di museruola e guinzaglio, mentre gli stessi<br />
non possono accedere nelle aree destinate e attrezzate per scopi specifici come le aree giochi per<br />
bambini. Nei parchi e giardini pubblici possono essere individuati spazi destinati appositamente ai<br />
cani, dove possano muoversi, correre e giocare liberamente, anche privi di guinzaglio e museruola,<br />
sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori (art. 24 e 25 del Regolamento Comunale). Aree<br />
di sgambamento previste sono …, in Via …, parco … e Parco … Può contattare i seguenti Servizi<br />
competenti del Comune di …: - tel. … Polizia Municipale - tel. … Canile Comunale - … Per i<br />
problemi che interessano la collettività o che risultano di interesse sanitario pubblico è possibile<br />
attivare il Servizio Veterinario AUSL (tel…) tutti i giorni feriali 7.30-19.30, il sabato 7.30-13. Al di<br />
fuori di tali orari singoli Medici Veterinari del Servizio e Operatori di vigilanza sono reperibili<br />
attraverso il centralino del 118. Oppure può provare a contattare il Settore comunale di riferimento<br />
competente in materia: Area affari generali e Istituzionali - Settore Demografico Cimiteriale e<br />
Decentramento Ufficio Controllo Popolazione Canina e Canile Comunale Via … tel. …- fax ...<br />
63.<br />
D. Vorrei sapere quali licenze o permessi e caratteristiche occorrono per aprire una pensione per<br />
piccoli animali domestici. Ho chiesto, anni fa, queste informazioni all'ufficio preposto del mio<br />
Comune. Sarei interessata ad aprire una attività di questo genere ma non so se ci siano requisiti<br />
specifici da seguire, né dove trovare indicazioni in merito.<br />
R. Non esiste una normativa specifica di riferimento e sono poche le Regioni che con Legge hanno<br />
in qualche modo regolato la materia. In assenza di tali norme, la competenza sulla materia è<br />
demandata al Comune. Per aprire una “pensione per cani e gatti” occorre iscriversi alla Camera di<br />
Commercio, nella categoria “altri” e, successivamente, occorre il vaglio dell’Ufficio d’Igiene dei<br />
Servizi Veterinari delle ASL.<br />
E’ necessario anche attenersi alle prescrizioni del Regolamento comunale di Polizia Veterinaria (ex<br />
D.P.R. 320/54 http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_925_allegato.pdf). La licenza<br />
per esercitare l’attività verrà rilasciata dal Comune d’appartenenza, attraverso il SUAP o<br />
rivolgendosi al Settore Attività Produttive. Per quanto concerne le opere di infrastrutturazione, in<br />
linea generale, la documentazione richiesta per il rilascio del permesso di costruire è la seguente:<br />
mappa con indicazioni dell’ubicazione della struttura e le distanze minime dalle abitazioni più<br />
vicine; planimetria generale con evidenziata la rete di captazione ed evacuazione dei reflui;<br />
planimetria dei locali con indicate: le dimensioni, sezioni quotate con le altezze medie, massime e<br />
minime di ciascun locale, una tabella riportante per ogni locale la superficie di finestratura prevista<br />
in progetto, rapportata alla minima richiesta dal Regolamento Comunale di Igiene, la superficie<br />
finestrata apribile; relazione tecnica relativa agli impianti. Si consiglia, comunque, prima di<br />
procedere alla presentazione della domanda di permesso di costruire e della relativa<br />
documentazione, di informarsi presso il competente ufficio comunale sulla fattibilità di quanto<br />
richiesto nella zona individuata. Pur essendo considerata una attività artigianale, la possibilità di<br />
apertura dell’attività in zone classificate dal Piano Regolatore Generale del Comune con<br />
destinazione diversa non è improbabile (ad esempio in zone agricole).<br />
36
64.<br />
D. Ad ottobre è nato il mio secondogenito al quale volevo attribuire un secondo nome, preceduto<br />
dalla virgola. All'Ufficio anagrafe, mi è stato riferito che non è più possibile attribuire nomi con la<br />
virgola, quindi ho dovuto dargli due nomi. Non ho richiesto e non mi è stato dato un riferimento<br />
normativo al riguardo. Un ringraziamento per le notizie che vorrete fornirmi in merito alla<br />
questione dell'attribuzione dei nomi.<br />
R. L'art. 35 del D.P.R 396 del 3 novembre 2000 stabilisce che: "1. Il nome imposto al bambino<br />
deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche<br />
separati, non superiori a tre. In quest' ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere<br />
riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di<br />
anagrafe." L'apposizione della virgola, quindi, in caso di più nomi, non è più prevista dal<br />
legislatore e ogni nome deve comparire in tutti i documenti presentati dalla persona, così come<br />
debitamente indicato dall'ufficio anagrafe del Comune.<br />
65.<br />
D. Salve, siamo due cittadini italiani residenti in Roma. Ad agosto 2009 ci siamo sposati a Las<br />
Vegas (USA) e vorremmo sapere quali sono i documenti necessari e l'iter per registrare il nostro<br />
matrimonio in Italia.<br />
R. L'art. 16 del DPR n. 396 del 3 novembre 2000 ‘Regolamento per la revisione e la<br />
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge<br />
15 maggio 1997, n. 127’ prescrive che il cittadino italiano che contragga matrimonio all'estero<br />
abbia l'obbligo di provvedere a far pervenire all'autorità consolare italiana competente per luogo di<br />
celebrazione del matrimonio, l'atto di matrimonio (full entry of marriage o altrimenti denominato, a<br />
seconda dello Stato), munito dell'apostille. L'apostille è una specifica annotazione, prevista dalla<br />
Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, cui l'Italia e gli USA aderiscono, che deve essere fatta<br />
sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una<br />
autorità che, negli USA, é il Secretary of State nello Stato di celebrazione; il Consolato italiano<br />
competente per il Nevada è quello in Los Angeles. Inoltre, separatamente, occorre fornire una<br />
traduzione dell'atto in forma ufficiale, ai fini del successivo inoltro al Comune italiano competente<br />
per la trascrizione. Qualora gli sposi siano entrambi cittadini italiani, tale obbligo va adempiuto<br />
singolarmente per ciascuno dei due, salvo il caso in cui essi non abbiano residenza nel medesimo<br />
Comune (la trascrizione deve avvenire tanto nel Comune di residenza dell'uno che dell'altro). Per<br />
ulteriori informazioni contattare direttamente, nel Vostro caso, il Servizio Chiama Roma 060606<br />
per informazioni sulla procedura presso l'ufficio di stato civile.<br />
66.<br />
D. Siamo uno studio associato di commercialisti ed abbiamo l'obbligo di attivare la Posta<br />
Elettronica Certificata entro novembre 2009. Però abbiamo anche appreso che da gennaio verrà<br />
concessa a tutti gratuitamente. Come dobbiamo comportarci?<br />
37
R. Il Decreto “Anti crisi” ha previsto l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e<br />
per i professionisti iscritti in Albi o elenchi e le Pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una casella<br />
di posta elettronica certificata (PEC). Il Decreto ha previsto scadenze differenziate a seconda del<br />
soggetto interessato: 1. per le società di nuova costituzione la PEC risulta immediatamente<br />
obbligatoria e deve essere richiesta alla costituzione della società. Come precisato nella Nota<br />
Unioncamere del 11.02.2009, la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC determina la<br />
sospensione del procedimento di iscrizione e l’assegnazione di un congruo termine per provvedervi.<br />
Decorso tale termine senza che la società abbia comunicato il predetto indirizzo, l’iscrizione potrà<br />
essere rifiutata; 2. per le società già costituite al 29.11.2008 la PEC deve essere richiesta entro e<br />
non oltre il 29/11/2011 e deve essere comunicata al Registro imprese competente; 3. per i<br />
professionisti (avvocati, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti<br />
contabili, ecc.) diviene obbligatoria dal 29.11.2009. I professionisti hanno l’obbligo di comunicare<br />
l’indirizzo PEC al proprio ordine professionale. L’elenco dei gestori abilitati può essere esaminato<br />
sul sito www.cnipa.gov.it. L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico del CNIPA é in di Viale Carlo<br />
Marx 31/49 a Roma, riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì ed il<br />
giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00. Si forniscono i riferimenti telefonici.<br />
67.<br />
D. Gentile Linea Amica, sono titolare di un negozio e ho ricevuto la bolletta della SCF (Consorzi<br />
fonografici). So che la tassa va pagata e che é una cosa diversa da SIAE. Quello che però vorrei<br />
sapere sono le modalità di accertamento nel mio locale di apparecchi che riproducano musica, visto<br />
che nessuno della SCF é mai venuto nel mio negozio. Qualcuno mi ha detto che SCF non e'<br />
autorizzata ad effettuare accertamenti tramite personale incaricato, è vero? Insomma, come fa<br />
SCF a sapere cosa ho nel mio negozio se non sono mai venuti e se (come sembrerebbe) non<br />
potrebbero neanche venire? Grazie.<br />
R. La SCF Servizi Fonografici gestisce in Italia la raccolta e la distribuzione dei compensi dovuti ad<br />
artisti e produttori per la diffusione in pubblico di musica registrata, come stabilito dalle direttive<br />
dell’Unione Europea e dalla legge sul diritto d’autore. Costituito nel 2000, con decisione favorevole<br />
dell'Antitrust (provvedimento n. 7422 - 27 luglio 1999), il consorzio SCF è oggi composto da case<br />
discografiche major e indipendenti e attualmente tutela i diritti discografici di oltre 280 imprese,<br />
rappresentative di larga parte del repertorio discografico nazionale e internazionale pubblicato in<br />
Italia. Ogni informazione relativa alle modalità di accertamento (oggetto della richiesta) possono<br />
essere richieste direttamente al numero verde 800429060. Si può, inoltre, accedere al sito internet:<br />
www.scfitalia.it all'interno del quale è possibile consultare le FAQ. In merito alla Sua specifica<br />
richiesta, Linea Amica ha provveduto a contattare il numero verde che ci ha confermato che SCF é<br />
autorizzata ad effettuare accertamenti tramite personale incaricato. Le consigliamo, pertanto, di<br />
rivolgersi direttamente al numero verde per ogni ulteriore richiesta di informazioni.<br />
68.<br />
D. La mia richiesta riguarda la bolletta gas (ho un contratto con A2A). Ho notato che dal 1 luglio<br />
2009, la QVD (quota fissa) è passata da 3,60 €/anno a 36,82 €/anno (decuplicata!). A seguito di<br />
questa modifica, la bolletta trimestrale, che normalmente era di circa 14 euro, è aumentata a 22 euro<br />
38
(+57%). Non mi pare di aver sentito parlare sui media di questo aumento e mi sembra strano che<br />
nessuno abbia segnalato un aumento così consistente in un periodo ove si parla solo di diminuzioni<br />
del prezzo del gas. Come posso verificare che sia tutto corretto, quale siano le norme che hanno<br />
consentito questo e come mai un aumento così importante?<br />
R. Le tariffe relative alla distribuzione del gas sono stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il<br />
Gas; la componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio del gas naturale<br />
(QVD) è aggiornata ogni due anni sulla base di provvedimenti dell’Autorità; con Delibera<br />
dell’Autorità ARG/gas n. 79/09 del 30/06/2009 è stata prevista, all’art. 5, una maggiorazione della<br />
componente relativa ai costi di commercializzazione del servizio di distribuzione del gas, da<br />
applicare nel periodo luglio-dicembre 2009, pari a 32,00 centesimi di euro/punto di riconsegna;<br />
l’applicazione di detta maggiorazione è una facoltà delle imprese distributrici a decorrere dall’1<br />
luglio e non oltre il 31 dicembre 2009. Il testo integrale della Delibera è reperibile sul sito ufficiale<br />
dell’Autorità (www.autorita.energia.it).<br />
69.<br />
D. Vi chiamo in merito alla tassa sui rifiuti: nel compilare il questionario di censimento mi sono<br />
accorta che è presente una voce che parla di contributo alla Provincia, quindi mi ritrovo con due<br />
voci: 1) tassa complessiva 2) additivi contributo Provincia. Trattandosi di una tassa comunale,<br />
vorrei sapere perché e a quale titolo viene richiesto il contributo per la Provincia.<br />
R. "Ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D.Lgs. n. 22/1997, il tributo provinciale per il<br />
finanziamento dei compiti di tutela ambientale, istituito con l'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, é<br />
confermato quale entrata tributaria e pertanto resta disciplinato, salvo eventuale intervento<br />
legislativo, dalla normativa sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti anche nel caso che questa sia<br />
sostituita, in via sperimentale o definitiva, dalla tariffa introdotta dal predetto art. 49 del D.Lgs. n.<br />
22/1997, sulle cui misure tariffarie dovrà necessariamente essere calcolata la percentuale stabilita<br />
dalla provincia ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, in forza della predetta avvenuta<br />
riconferma del tributo in sede di disciplina legislativa della nuova tariffa sostitutiva della tassa."<br />
(Ministero delle Finanze, Circolare 21 maggio 1999, n. 111 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti<br />
urbani e assimilati. Modifiche art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 31 della legge 23<br />
dicembre 1998, n. 448 e art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito dalla legge 25<br />
marzo 1999, n. 75. Chiarimenti.). Una recente sentenza della Corte Costituzionale, la 238 del 2009,<br />
cita quanto segue "con riferimento alla disciplina complessiva della TIA, va rilevato che l'art. 49,<br />
comma 17, del D.Lgs. n. 22 del 1997 ha espressamente tenuto ferma l'applicabilità del tributo<br />
provinciale «per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente» previsto<br />
dall'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (cosiddetto TEFU), anche dopo la soppressione<br />
della TARSU e la sua sostituzione con la TIA. Poiché il TEFU è stato configurato dal legislatore<br />
come un'addizionale della TARSU, ne consegue che, una volta soppressa quest'ultima, esso deve<br />
necessariamente determinarsi con riferimento ai criteri di quantificazione della TIA e deve, perciò,<br />
essere qualificato come un tributo addizionale della TIA stessa."<br />
39
70.<br />
D. Ho un nipote, in attesa di essere assunto a tempo indeterminato, che vuole sapere con certezza i<br />
documenti che occorre presentare per poter sposare in Italia la fidanzata colombiana che<br />
attualmente risiede in Colombia.<br />
R. Il cittadino/a straniero che intende sposarsi in Italia deve procurarsi il nulla-osta (c.d. "capacità di<br />
contrarre matrimonio secondo la propria legge nazionale") rilasciato dal Consolato straniero in<br />
Italia. Il nulla-osta deve essere legalizzato. Per alcuni Paesi il nulla-osta può essere sostituito dal<br />
certificato di capacità matrimoniale esente da legalizzazione o da altra documentazione. Secondo<br />
l'articolo 116 del codice civile, inoltre, lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica<br />
deve presentare all'ufficiale dello stato civile il certificato di nascita proveniente dal proprio paese<br />
d’origine tradotto e autenticato presso l’ambasciata italiana del paese di provenienza e un<br />
documento (Permesso o Carta di Soggiorno) attestante la regolarità del soggiorno nel territorio<br />
italiano. L'obbligatorietà di quest'ultimo documento è stata sancita dal Decreto Sicurezza approvato<br />
il 15 luglio 2009. Articolo 116 - Matrimonio dello straniero nello Stato. Lo straniero che vuole<br />
contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione<br />
dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto<br />
nulla osta al matrimonio. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli<br />
artt. 85 (Inderdizione per infermità di mente), 86 (Libertà di stato), 87 (Parentela, affinità, adozione<br />
e affiliazione), nn.1, 2 e 4, 88 (Delitto) e 89 (Divieto temporaneo di nuove nozze). Lo straniero che<br />
ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di<br />
questo codice (93 e seguenti). Con la Legge 15 luglio 2009, n. 94 (facente parte del c.d. pacchetto<br />
sicurezza) pubblicata in Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2009, n. 170, all’articolo 116, primo comma,<br />
del codice civile, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità<br />
del soggiorno nel territorio italiano».<br />
71.<br />
D. Ho inviato una lettera Raccomandata al Comune in data 10.04.2009. Quali sono i tempi per<br />
avere una risposta?<br />
R. La Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" disciplina il<br />
diritto di accesso dei cittadini ai documenti della <strong>Pubblica</strong> Amministrazione, prevedendo che l'ente<br />
pubblico concluda con un provvedimento espresso i procedimenti amministrativi, avviati su<br />
richiesta del cittadino; qualora l'ente pubblico non abbia fissato in via autonoma e preventiva una<br />
scadenza, allora il termine per la risposta é di 30 giorni. Tuttavia, tale scadenza decorre per<br />
l’Amministrazione Provinciale e i Comuni a partire dal giorno della costituzione in mora: ciò<br />
significa che l'ente pubblico deve essere di nuovo sollecitato espressamente ad agire e la scadenza<br />
dei 30 giorni vale a partire da tale data. Le consigliamo di rivolgersi al Difensore Civico di cui si<br />
forniscono i riferimenti.<br />
72.<br />
D. Sono uno studente di 17 anni, mi vorrei arruolare nella Guardia di Finanza o nella Polizia di<br />
Stato. Come posso fare? Attualmente sto frequentando il quarto anno di un Istituto tecnico<br />
40
commerciale, mi devo per forza diplomare o dopo aver ultimato il quarto anno posso già iniziare il<br />
periodo di ferma volontario nell'Esercito? Così facendo posso anche sostenere poi l'esame del<br />
quinto anno da privatista? In questo caso, il titolo di studio, è uguale a quello che avrei conseguito,<br />
frequentando il corso normalmente?<br />
R. Nella Guardia di Finanza sono previsti percorsi di arruolamento differenziati, attraverso<br />
Concorsi Pubblici pubblicati periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -<br />
Sezione Concorsi. Per ulteriori approfondimenti le consigliamo di consultare direttamente la<br />
sezione web del sito della Guardia di Finanza dedicata alle 'Informazioni relative ai concorsi, al<br />
reclutamento ed alla formazione al seguente indirizzo web:<br />
http://www.gdf.it/Concorsi/Arruolamenti/index.html Inoltre può rivolgersi all'Ufficio Centrale per<br />
le Relazioni con il Pubblico del Comando Generale della Guardia di Finanza di Viale XXI Aprile,<br />
55 - 00162 ROMA che riceve dal lunedì al giovedì: 10,00/13,00 - 14,00/17,00; il venerdì:<br />
10,00/13,00 e risponde al numero verde 800.66.96.66. Per informazioni sui concorsi è attiva una<br />
casella di posta dedicata a cui inviare una mail: infoconcorsi@gdf.it Invece l'Ufficio Relazioni con<br />
il Pubblico del Comando Centro di Reclutamento (centralino 06.242901) risponde ai seguenti<br />
recapiti: 06.24290608 e 06.24290656 e alla seguente mail: URP-CentroReclutamento@gdf.it<br />
Nella Polizia di Stato ci sono tre grandi aree professionali e in base agli studi e inclinazioni si può<br />
scegliere quale carriera interessa e cercare il concorso idoneo. Per ulteriori approfondimenti le<br />
consigliamo di consultare direttamente la sezione web del sito della Polizia di Stato dedicata ai<br />
Concorsi al seguente indirizzo web: http://poliziadistato.it/articolo/1129-Concorsi Attraverso il<br />
seguente indirizzo web potrà invece inviare una mail per richiedere informazioni dettagliate:<br />
http://www.poliziadistato.it/scrivici/<br />
73.<br />
D. Salve vorrei sapere quando sarà pubblicata la graduatoria per il sussidio di disoccupazione per la<br />
fascia di età 30-44 anni bandita dalla Regione Lazio.<br />
R. Successivamente alla presentazione delle domande relative al reddito minimo garantito per<br />
disoccupati (di cui alla L.R. n. 4/2009 e al regolamento attuativo n. 9/2009): a) le stesse domande<br />
vengono ripartite su base provinciale; b) le Province pubblicheranno nei propri siti web istituzionali<br />
e nei propri albi pretori gli elenchi provvisori di coloro che saranno ammessi a recepire il reddito<br />
minimo garantito. Le prestazioni vengono infatti erogate sulla base delle graduatorie adottate dalle<br />
Province, secondo i criteri contenuti nella delibera sui criteri per la formazione delle graduatorie n.<br />
426 del 24 maggio 2009. Occorre quindi contattare le rispettive Province. Di seguito le forniamo i<br />
recapiti telefonici dell'ufficio relazioni con il pubblico e siti web delle province laziali.<br />
74.<br />
D. Buongiorno, vorrei sapere se vi è un termine entro cui le pubbliche amministrazioni, in<br />
particolare, Provincia e Comune devono adottare ed ufficializzare l'utilizzo della Posta Elettronica<br />
Certificata (PEC), per la comunicazione con i cittadini.<br />
R. Il Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie,<br />
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico<br />
41
nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008 - Supplemento<br />
Ordinario n. 263/L, all'art. 16 comma 8 recita: “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,<br />
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non<br />
abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione<br />
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata<br />
per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica<br />
nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco<br />
consultabile per via telematica”. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o<br />
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse<br />
disponibili. Il citato comma 3 dell'art. 47 - Trasmissione dei documenti attraverso la posta<br />
elettronica tra le pubbliche amministrazioni del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice<br />
dell'amministrazione digitale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S. O.<br />
n. 93, dice che: 3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le<br />
pubbliche amministrazioni centrali provvedono a istituire almeno una casella di posta elettronica<br />
istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della<br />
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo. Per ulteriori informazioni e<br />
dettagli, Le consigliamo di contattare l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico del Centro<br />
Nazionale per l’Informatica nella <strong>Pubblica</strong> Amministrazione (CNIPA).<br />
75.<br />
D. Ho fatto richiesta di condono edilizio, nel 2004 e nel 2007 ho chiesto l'annullamento e<br />
l’archiviazione del condono pagando 24.000 Euro di oblazioni. A chi devo rivolgermi per chiederne<br />
il rimborso? Ho pagato attraverso i bollettini postali di Poste Italiane Spa c/c 255000 così come<br />
comunicatomi dal Comune. Per il rimborso ho presentato richiesta al Comune, Agenzia delle<br />
Entrate, Ministero Economia, Ministero Infrastrutture e Trasporti, ma ho ricevuto risposta solo dalla<br />
Regione che mi ha invitato a rivolgermi al Comune. Il Comune alla fine mi ha rimborsato circa<br />
4000 €, chi deve rimborsarmi il resto?<br />
R. La richiesta di rimborso delle somme versate erroneamente od in eccesso a titolo di oblazione ai<br />
sensi della Legge 326/03 (condono edilizio) deve essere presentata al Ministero delle Infrastrutture<br />
e dei Trasporti Direzione Generale Politiche Abitative - Divisione 6 “Abusivismo edilizio”-via<br />
Giuseppe Caraci 36, 00157 Roma. L'istanza, da presentare in carta da bollo, deve essere corredata<br />
da: certificazione rilasciata dal Comune che attesti l'ammontare degli importi versati e non dovuti<br />
(in originale o in copia conforme), fotocopia del certificato di sanatoria o di diniego della<br />
concessione in sanatoria, fotocopia dei bollettini dei versamenti effettuati. La pratica verrà valutata<br />
da quest'Ufficio e trasmessa, con relativa autorizzazione, alla Direzione Territoriale Economia e<br />
Finanze competente alla liquidazione delle somme. Il contribuente riceverà comunicazione scritta<br />
dell'avvenuto passaggio alla Direzione Territoriale Economia e Finanze competente. Per maggiori<br />
informazioni può contattare il Ministero delle Infrastrutture, Ufficio per le Politiche abitative,<br />
chiamando il numero 06 41582711 tutti i giorni dalle ore 12.00 alle 13.00 oppure inviando una mail<br />
a urp@mit.gov.it<br />
42
76.<br />
D. In riferimento alla normativa che regola le certificazioni degli impianti elettrici per uso civili<br />
chiedo di specificare se per la dichiarazioni di conformità finale al termine dell'installazione di un<br />
impianto elettrico ad uso civile occorra un progetto specifico redatto da un tecnico abilitato o sia<br />
sufficiente una certificazione di conformità redatta da un tecnico abilitato.<br />
R. Secondo il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008, n. 37 - Regolamento<br />
concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della Legge n. 248 del<br />
02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti<br />
all'interno degli edifici, (pubblicato nella G.U. n. 61 del 12/03/2008 - in vigore dal 27/03/2008), la<br />
Dichiarazione di Conformità é l'elemento che attesta la corretta esecuzione dell'impianto alla<br />
'Regola dell'Arte', cioè alla normativa vigente. La dichiarazione per essere valida deve avere alcuni<br />
elementi importanti che ne completano gli aspetti formali: l'art 5 della suddetta legge norma la<br />
necessità di produrre il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, redatto da un<br />
professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste,<br />
nei seguenti casi: a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze<br />
condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore<br />
a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; b) ...<br />
L'art 7 inoltre recita: Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla<br />
normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al<br />
committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui<br />
all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte<br />
integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui<br />
all'articolo 5. Nei casi in cui il progetto é redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice<br />
l'elaborato tecnico e' costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come<br />
descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria<br />
documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.<br />
77.<br />
D. Salve vorrei delle delucidazioni in merito a: 1. assegni di maternità 2. bonus bebè. A chi si<br />
richiedono? Quale deve essere l’ISEE per poterne usufruire?<br />
R. La Legge finanziaria per l’anno 2009 non prevede la misura del bonus bebé e non é noto se verrà<br />
ripristinato nel 2010. Alcune Regioni hanno però previsto delle misure territoriali, pertanto Le<br />
consigliamo di verificare direttamente attraverso il numero verde della sua Regione (…) o<br />
attraverso posta elettronica (…). La legge comunque prevede forme di tutela anche per le madri,<br />
cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno o del<br />
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che non hanno diritto all'indennità di<br />
maternità o ne hanno diritto in misura inferiore rispetto all'assegno. L'assegno dello Stato, è previsto<br />
per la madre che: 1. ha un rapporto di lavoro in essere e una tutela economica per la maternità e<br />
almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 9 e i 18 mesi precedenti la nascita del<br />
bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento), ma non abbia<br />
raggiunto i requisiti per l'indennità di maternità o questa risulti di importo inferiore all'assegno (in<br />
questo caso spetta la differenza); 2. si e' dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza<br />
43
ed abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 9 e i 18 mesi precedenti la<br />
nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento); 3.<br />
precedentemente abbia avuto diritto ad una prestazione dell'INPS (ad esempio per malattia o<br />
disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi, purché tra l'ultimo giorno di godimento della<br />
prestazione e la data del parto (o dell'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato) non sia<br />
trascorso un periodo di tempo superiore alla durata della prestazione e, comunque, un periodo<br />
superiore a nove mesi. La domanda va presentata all’ufficio INPS di residenza della madre. Il<br />
modulo è disponibile presso gli uffici INPS e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione<br />
'moduli'. L'assegno dei Comuni di residenza spetta alla madre il cui reddito familiare non superi il<br />
tetto previsto dall'ISEE (per il 2009 é di 32.222,6 euro, relativo ad un nucleo di tre persone). La<br />
domanda va presentata al proprio Comune di residenza e non è richiesto alcun requisito contributivo<br />
e/o lavorativo. Nel caso in cui la madre abbia diritto ad un trattamento economico di maternità<br />
inferiore rispetto all'assegno, viene corrisposta la differenza. Entrambe le prestazioni, non<br />
cumulabili fra loro, vanno richieste entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia in<br />
caso di adozione o affidamento e vengono pagate dall'INPS secondo la modalità indicata dal<br />
richiedente (conto corrente bancario o postale o assegno bancario o postale). Le consigliamo, per<br />
quanto sopra, di contattare l’ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di appartenenza. La<br />
informiamo infine che con il Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008 é stato istituito un Fondo di<br />
credito per i nuovi nati o adottati nel 2009 di 25 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010, 2011.<br />
E’ finalizzato a rilasciare garanzie dirette e fidejussorie a banche e intermediari finanziari ed è<br />
alimentato tramite risorse del Fondo per le politiche della famiglia (L. 248/06 art. 19 e L. 296/06<br />
art. 1). Per il 2009, il fondo aumenta di 10 milioni da destinare alle famiglie con bimbi, anche<br />
adottati, portatori di malattie rare. Questa forma di prestito non è ancora attiva presso gli sportelli<br />
bancari presenti sul territorio. Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro<br />
dell'economia stabilirà i criteri e le modalità organizzative del fondo nonché gli accessi. E' previsto<br />
un tasso agevolato del 4% per 5 anni e prestiti fino a 5.000,00 euro a nascita. Saranno rese note, al<br />
più presto, le modalità operative necessarie all'accesso al finanziamento in questione, non appena<br />
verranno definitivamente messe a punto le necessarie misure organizzative, consultabili alla<br />
seguente pagina web: http://www.attuazione.it/<br />
78.<br />
D. Salve, alla mia ragazza è stato proposto un contratto di apprendistato professionalizzante della<br />
durata di 60 mesi, nell'ambito del CCNL "Orafi argentieri e affini artigianato". Vorrei capire come<br />
vengono calcolati gli importi del TFR e dei contributi INPS per questo tipo di contratto (ovvero se<br />
sono una percentuale della retribuzione lorda, come ad esempio nei contratti a tempo<br />
indeterminato), e in particolare se i contributi INPS vengono versati nella gestione separata o in<br />
quella ordinaria. Grazie.<br />
R. La legge finanziaria 2007 ha determinato la ripartizione della contribuzione dovuta dai datori di<br />
lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani. Dal 1° gennaio 2007, l’aliquota dovuta per gli<br />
apprendisti, pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è così ripartita: 9,01% al<br />
fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), 0,11% alla cassa unica per gli assegni familiari<br />
(CUAF), 0,53% per la malattia, 0,05% per la maternità e 0,30% all’Inail. La ripartizione è stata così<br />
stabilita dal decreto ministeriale Lavoro/Economia del 28 marzo 2007, che ha anche provveduto a<br />
44
determinare la contribuzione di finanziamento dell’indennità economica. Per i datori di lavoro con<br />
un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota è ridotta di 8,5 punti percentuali per i periodi<br />
contributivi maturati nel primo anno e di 7 punti percentuali per quelli maturati nel secondo anno di<br />
contratto. Alla quota dovuta dai datori di lavoro si aggiunge la quota dovuta dai lavoratori<br />
apprendisti che, per effetto dell’aumento dello 0,30% della quota a carico dei lavoratori dipendenti<br />
prevista sempre dalla legge finanziaria 2007, da gennaio 2007 è pari al 5,84%. Sono esclusi il fondo<br />
di garanzia per il T.F.R., le indennità di disoccupazione.<br />
79.<br />
D. Esistono agevolazioni o contributi per l'acquisto di medicinali fascia A? Vorrei delucidazioni in<br />
merito e indicazione dell’eventuale prassi da seguire per usufruirne.<br />
R. La competenza relativa ai ticket sui medicinali é delle Regioni le quali, tenuto conto<br />
dell'andamento della spesa farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato, hanno la possibilità<br />
di introdurre un ticket sui farmaci di fascia A (in genere una quota fissa per confezione o per<br />
ricetta). Alcune Regioni hanno introdotto ticket sui medicinali ed hanno autonomamente<br />
individuato le categorie di soggetti esenti da tale ticket. Per conoscere nel dettaglio i casi di<br />
esenzione dal ticket regionale sui medicinali di fascia A é opportuno rivolgersi direttamente alla<br />
propria ASL di appartenenza (…). La Regione in cui risiede ha stanziato un Fondo straordinario per<br />
il sostegno al reddito per i nuclei in situazione di temporanea difficoltà a causa dell’espulsione dal<br />
mondo del lavoro di uno più membri, per il sostegno agli impegni di cura verso i figli delle famiglie<br />
a rischio povertà, per la prevenzione e la tutela dei minori a rischio abbandono o maltrattamento. E'<br />
prevista inoltre l’esenzione straordinaria dal ticket per i cittadini licenziati o in cassa integrazione e<br />
la distribuzione gratuita dei farmaci in fascia C per determinate fasce di popolazione in difficoltà.<br />
Tale esenzione è valida dal 1 agosto 2009 al 31 dicembre 2009 e riguarda: disoccupati che hanno<br />
perso il lavoro dopo il 1 ottobre 2008, o si trovano in cassa integrazione straordinaria, ordinaria o in<br />
deroga, in mobilità o con contratto di solidarietà. L'esenzione vale anche per i familiari a carico.<br />
Per richiedere l’esenzione dai ticket sanitari nei casi previsti è necessario rivolgersi,fino al 31<br />
dicembre, allo Sportello Unico di Via …. Per ulteriori informazioni è anche possibile far<br />
riferimento al Punto Informativo dell'Azienda USL di Via … Occorre il modulo di<br />
autocertificazione del proprio status fornito dallo sportello del Distretto, da presentare compilato al<br />
momento della fruizione della prestazione.<br />
80.<br />
D. La caldaia "ecologia a condensazione", è più delicata rispetto alle altre? Se installo quella<br />
"turbo", posso usufruire della detrazione del 36%?<br />
R. Le caldaie murali sono a camera aperta o stagna. Le caldaie a condensazione e/o ecologiche sono<br />
sempre a camera stagna, ossia costruite in modo che l'aria necessaria alla combustione sia prelevata<br />
dall'esterno tramite un tubo e i fumi sempre espulsi all'esterno. La Legge finanziaria per il 2008<br />
(Legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni fiscali<br />
spettanti ai contribuenti che sostengono spese per il conseguimento di risparmio energetico.<br />
L'agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta nella misura del 55% delle spese<br />
45
sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso<br />
in relazione a ciascuno degli interventi previsti. I benefici consistono in una detrazione dalle<br />
imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55% delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a<br />
seconda della tipologia dell'intervento eseguito. Si può, pertanto, fruire delle detrazioni fiscali al<br />
55% secondo l'art 1 comma 347 della Legge Finanziaria 2007 prorogata dalla finanziaria 2008 fino<br />
al 2010, qualora sia necessario sostituire la vecchia caldaia con una caldaia a condensazione,<br />
nonché installare sui radiatori valvole termostatiche idonee. Per consultare la guida:<br />
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb1004034d668fb/GUIDA%20Risp_Energ.pdf<br />
Il cliente deve pagare con bonifico bancario servendosi degli appositi moduli che le banche<br />
utilizzano per le detrazioni fiscali, inserendo nella causale la partita IVA di chi vende, il suo codice<br />
fiscale (del cliente), data e numero fattura. La ditta installatrice deve produrre la documentazione<br />
con valore legale richiesta dalla normativa: l’attestato di Qualificazione Energetica e la Scheda<br />
Informativa Lavori. Occorre inoltre effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate come<br />
richiesto dalle modifiche del DL 29/11/08, ed eseguire la registrazione della pratica presso l’ENEA<br />
come richiesto dal DM 19/02/07.<br />
Qualora la sostituzione avvenga con una caldaia turbo non a condensazione, la Legge finanziaria<br />
2008 ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 il termine per fruire della detrazione Irpef del 36% e<br />
Iva agevolata al 10%, per le spese di ristrutturazione di abitazioni tra le quali è prevista anche per la<br />
sostituzione della caldaia. Per fruire della detrazione, prima dell’inizio dei lavori è necessario<br />
inviare, tramite raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modulo, che si<br />
può reperire presso gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate e spedirla, allegando anche la<br />
seguente documentazione compilata direttamente dal contribuente: dati catastali e la fotocopia<br />
ricevute ICI, a decorrere dal 1997, se dovuta, a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di …. Il<br />
pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario da cui risultino la causale del<br />
versamento, il CF del soggetto che paga e il CF/partita IVA del beneficiario del pagamento.<br />
81.<br />
D. Ho 63 anni, ho già presentato domanda di pensionamento, mi hanno detto che ho abbastanza<br />
contributi per poter accedere alla pensione. Ma per poterci rientrare mi chiedono un “certificato<br />
certificativo” che nessuno sa dirmi con esattezza dove trovare, mandandomi da un'ente all'altro<br />
senza alcun risultato. Spero in un vostro aiuto. In attesa di vostra risposta cordiali saluti.<br />
R. Sulla base delle informazioni fornite, il "certificato certificativo" potrebbe essere l'estratto conto<br />
certificativo da richiedere all'INPS, se dipendente privato.<br />
Consultando questi link potrà avere maggiori informazioni su cosa sia e come fare per richiederlo:<br />
http://servizi.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B4751%3B4753%3B&lastMenu=4753&iMen<br />
u=1&iNodo=4753<br />
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtuaLURL=/doc/TuttoINPS/Informazioni/L_estr<br />
atto_conto/index.htm&iIDDalPortale=4799.<br />
Se è un dipendente pubblico può chiedere l'estratto contributivo all'INPDAP: 1) direttamente alla<br />
sede territorialmente competente; 2) contattando il numero verde INPDAP 800105000; 3) tramite<br />
mail al servizio Pronto Inpdap.<br />
46
82.<br />
D. Posso usufruire di un sussidio in aggiunta a una pensione già percepita essendo affetta da<br />
patologia oncologica e quindi affetta da patologia cronica? Non ho mai richiesto la certificazione di<br />
invalidità al 100% come richiede la patologia descritta. A chi devo inoltrare richiesta?<br />
R. Per le persone affette da patologie oncologiche, si può chiedere il riconoscimento di invalidità<br />
civile e l'indennità di accompagnamento. L'art. 6 al comma 3-bis della Legge 9 marzo 2006, n. 80,<br />
prevede per i malati oncologici un iter più breve. L'accertamento dell'invalidità civile e<br />
dell'handicap deve essere effettuato dalle commissioni mediche delle ASL entro 15 giorni dalla<br />
domanda dell'interessato. La norma, inoltre, stabilisce che gli “esiti dell’accertamento hanno<br />
efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti” La Corte di Cassazione con<br />
Sentenza del 27 maggio 2004, n. 10212 ha stabilito che l'indennità di accompagnamento deve<br />
essere riconosciuta anche alle persone affette da patologie oncologiche che, per effetto della<br />
chemioterapia, non sono capaci di badare a se stesse. La domanda deve essere presentata alla<br />
Commissione Medica della ASL competente per territorio, ossia quella di effettiva residenza<br />
dell’interessato, su un modello prestampato dell’ASL contenente alcune informazioni. Alla<br />
domanda va allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti. Tale<br />
certificazione deve essere fatta dal medico curante.<br />
83.<br />
D. La notte c'è un rumore insopportabile che impedisce di dormire. Con altre persone del mio<br />
condominio ci siamo rivolti all'ufficio Ambiente di … il quale ha inviato la richiesta all'Arpa locale<br />
per i rilevamenti. Non abbiamo però risolto nulla. Vorrei sapere le normative di riferimento in<br />
materia di inquinamento acustico.<br />
R. L'attuale contesto normativo (Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e decreti<br />
attuativi, D.L. 277/91, leggi regionali n. 44 del 26/04/2000 e n. 52 del 20/10/2000), definisce le<br />
grandezze fisiche relative all'inquinamento ed al rischio da rumore, le modalità di misura, i valori<br />
limite di emissione delle sorgenti, di immissione e di esposizione per zone e recettori, nonché gli<br />
atti e le azioni di pianificazione territoriale (impatto acustico, zonizzazione acustica ecc...) e le<br />
specifiche competenze. L'attuale normativa definisce, inoltre, quali sono gli organi principali di<br />
controllo (Comuni, Province...) e di chi si avvalgono per il monitoraggio acustico (Arpa), con i<br />
conseguenti aspetti sanzionatori e penali. L'attività svolta dall'Arpa nel campo dell'inquinamento<br />
acustico si traduce quindi in una serie di azioni svolte nei vari settori (ambiente esterno, abitativo, di<br />
vita e di lavoro) aventi per oggetto gli elementi ambientali sopra descritti. Tali attività possono<br />
essere rispettivamente e sinteticamente così caratterizzate: monitoraggio, controllo e verifica<br />
strumentale delle sorgenti sonore; monitoraggio, controllo e verifica strumentale delle zone e degli<br />
ambienti fruibili dalle persone; valutazione e verifica strumentale della documentazione tecnica<br />
relativa all'impatto acustico, alle zonizzazioni acustiche, al clima acustico, ai piani di bonifica e<br />
risanamento, al collaudo acustico degli edifici, all'esposizione al rischio da rumore e vibrazioni,<br />
ecc...<br />
Per consultare la Legge quadro sull'Inquinamento acustico n.447/95, pubblicata sulla Gazzetta<br />
Ufficiale N. 254 del 30 Ottobre 1995, collegarsi alla seguente pagina web:<br />
http://www.arpa.piemonte.it/upload/dl/Normativa_ambientale/Vibrazioni_e_Rumore/1995_26_ott.pdf<br />
47
Per consultare il DPCM 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti<br />
abitativi e nell'ambiente esterno”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991,<br />
collegarsi alla seguente pagina web:<br />
http://www.provincia.milano.it/ambiente/rumore/doc/dpcm_01marzo1991.pdf<br />
Per consultare il DPCM 14 novembre 1997 'Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore',<br />
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997, collegarsi alla seguente pagina web:<br />
http://www.arpalazio.net/main/normativa/Rumore/1997/Dpcm14-11-1997.htm.<br />
Le segnaliamo infine, l'art. 6 ter della Legge 27 febbraio 2009, n. 13 Conversione in legge, con<br />
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia<br />
di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28<br />
febbraio 2009, consultabile alla seguente pagina web: http://www.camera.it/parlam/leggi/09013l.htm<br />
Per consultare, invece, la Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 Disposizioni per la tutela<br />
dell'ambiente in materia di inquinamento acustico, pubblicata sul B.U. 25 ottobre 2000, n. 43,<br />
collegarsi alla seguente pagina web:<br />
http://www.arpa.piemonte.it/upload/dl/Normativa_ambientale/Vibrazioni_e_Rumore/LR_20ott0052.pdf<br />
84.<br />
D. Vorrei partecipare ad un bando di concorso pubblico e mi viene richiesto di presentare un<br />
certificato di lodevole servizio prestato presso pubbliche amministrazioni. Vi chiedo qual é la<br />
normativa di riferimento, qual é l'ufficio deputato al rilascio del certificato e da che cosa è<br />
caratterizzato tale certificato.<br />
R. La normativa di riferimento per il certificato di lodevole servizio è il DPR n. 487 del 9 maggio<br />
1994, che può consultare alla seguente pagina web:<br />
http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/dpr487-94.htm Per il rilascio di suddetta certificazione Le<br />
consigliamo di rivolgersi all'Ufficio del Personale/Risorse Umane dell'amministrazione a cui fa<br />
riferimento per verificare la procedura di rilascio, generalmente regolamentata dall'amministrazione<br />
stessa.<br />
85.<br />
D. Sono stato investito da un pirata della strada. Dovrò essere operato in Svizzera come mi hanno<br />
indirizzato medici specialisti italiani. Quale documentazione e dove devo fare domanda per essere<br />
operato in convenzione con il SSN? Io risiedo in Friuli Venezia Giulia.<br />
R. Il Ministero della Salute riporta tali informazioni: il sistema sanitario italiano é strutturato in<br />
modo da assicurare, a tutti i cittadini residenti, le prestazioni in forma gratuita, ad esclusione<br />
dell'eventuale ticket, erogate sul territorio nazionale dalle strutture pubbliche o private accreditate.<br />
L'assistenza sanitaria all'estero, preventivamente autorizzata, é consentita, in via di eccezione, solo<br />
per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese<br />
tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. Per avere l'autorizzazione<br />
al trasferimento per cure l'interessato, o chi per esso, deve presentare all'Azienda sanitaria locale di<br />
appartenenza: la domanda, la proposta di un medico specialista, l'ulteriore documentazione<br />
eventualmente prescritta da disposizioni regionali. La proposta del medico specialista deve essere<br />
adeguatamente motivata in ordine all'impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia<br />
48
tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico. Si precisa che e' considerata valida la proposta<br />
fatta da un medico specialista sia pubblico che privato. La proposta del medico deve contenere<br />
l'indicazione della struttura estera prescelta per la prestazione. L’Azienda sanitaria locale provvede,<br />
secondo modalità stabilite dalla Regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione<br />
al Centro di Riferimento Regionale (CRR) territorialmente competente. Il CRR valuta la presenza<br />
dei requisiti richiesti e l'appropriatezza della struttura estera. Comunica, poi, il proprio parere<br />
motivato all'Azienda sanitaria locale competente, la quale, acquisito il parere del centro, provvede o<br />
meno al rilascio dell'autorizzazione dandone comunicazione all'interessato ed al Centro predetto. In<br />
caso di accoglimento della domanda: - se la struttura estera e' privata, la ASL rilascia autorizzazione<br />
scritta all’interessato che dovrà anticipare le spese autorizzate, per le quali potrà chiedere il<br />
rimborso alla propria ASL, al rientro in Italia (su presentazione della documentazione necessaria); -<br />
se la struttura e' pubblica o privata convenzionata, la ASL provvede a rilasciare un formulario E 112<br />
(se e' per uno Stato comunitario) o un formulario analogo (se si tratta di uno Stato convenzionato) e<br />
l'assistenza viene erogata in forma gratuita. In merito al CRR competente per il Friuli Venezia<br />
Giulia la Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale della Regione Autonoma Friuli Venezia<br />
Giulia é a Trieste … Presso la Direzione Centrale Salute e Protezione Civile della Regione Friuli<br />
Venezia Giulia è costituita la Commissione Regionale che esprime pareri a maggioranza dei<br />
presenti e assicura la competenza professionale in tutte le branche specialistiche. Per contatti:<br />
Agenzia Regionale Sanità - Regione Friuli Venezia Giulia.<br />
86.<br />
D. L'anno scorso ho presentato al mio Comune la domanda per il contributo regionale "borsa di<br />
studio". Dal sito della Regione ho appreso che i trasferimenti dei soldi ai Comuni è avvenuto nel<br />
mese di aprile. Dal mese di agosto ho chiesto informazioni al Comune ma mi rispondono in modo<br />
evasivo o che hanno altre pratiche da portare avanti. Vi chiedo. i Comuni hanno scadenze per questi<br />
pagamenti?. Il contributo non è molto alto ma in questo periodo con 1 stipendio e 4 figli da 6 a 14<br />
anni serve veramente tutto. Grazie della vostra attenzione.<br />
R. Dalla deliberazione della Giunta regionale … n. .. del 8 agosto 2008, non risulta alcuna scadenza<br />
per i comuni. Dall'Articolo 12 dell'allegato A alla Delibera di cui sopra descrive i compiti dei<br />
Comuni, non risulta alcuna scadenza: la delibera stabilisce soltanto che i Comuni devono "pagare i<br />
contributi ai beneficiari, a seguito della pubblicazione del Piano regionale di riparto, sul sito<br />
internet: www.regione.xxxx)". La delibera è disponibile all'indirizzo: http://bur.regione.xxxx. Il sito<br />
della Regione comunica che a decorrere dal mese di ottobre p.v. avranno inizio i pagamenti in<br />
favore dei soggetti beneficiari del Contributo Regionale "Buono-Scuola". Anno Scolastico-<br />
Formativo 2008-2009. Con comunicazione successiva saranno indicati i tempi dei pagamenti.<br />
87.<br />
D. Vorrei sapere se esiste una possibilità di avere assistenza legale gratuita da ente pubblico per<br />
cause di lavoro nei confronti di enti pubblici.<br />
R. E’ possibile presentare istanza per essere ammesso al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato, ai<br />
sensi del DPR 30.05.2002 n. 115, qualora l’interessato sia titolare di un reddito imponibile annuo,<br />
49
isultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a € 9.723,84. Tuttavia qualora<br />
l’interessato risulti convivente con il coniuge o con altri familiari la soglia di reddito di € 9.723,84<br />
sarà elevata di € 1.032,91 per ogni convivente. La documentazione da produrre ai fini della richiesta<br />
è la seguente: - Carta d'Identità; - Codice fiscale; - Certificato cumulativo di residenza e stato di<br />
famiglia anagrafico (è sufficiente una sola copia a nome dell’interessato); - Dichiarazioni redditi<br />
(Modello Unico, CUD, Modello 730, o altro), nonché la documentazione relativa ai redditi esenti o<br />
da pensione, percepiti nell'anno precedente, ed eventualmente presentati all'Amministrazione<br />
finanziaria ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, o, in difetto,<br />
una dichiarazione che attesti i motivi della mancata presentazione; - Copia eventuale contratto di<br />
lavoro e buste paga relative all’anno in corso; - Copia eventuali libretti di pensione (invalidità,<br />
reversibilità, vecchiaia, ecc). I requisiti di legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato<br />
devono essere valutati ed accertati dal Giudice.<br />
88.<br />
D. Buongiorno sono il papà di una bambina di 7 anni affetta da una malattia congenita dalla nascita.<br />
Da più di un anno deve sottoporsi ad una profilassi e ogni settimana devo portarla in provincia di<br />
Napoli. Chiedevo se oltre alla pensione di invalidità, che percepisce solo il periodo scolastico, è<br />
previsto un assegno per le spese del viaggio che sostengo ogni settimana, da premettere che ha la<br />
104 senza accompagnamento.<br />
R. L'indennità di frequenza percepita da sua figlia non è cumulabile con l'indennità di<br />
accompagnamento. Purtroppo non sono previsti rimborsi spese di viaggio verso strutture sanitarie.<br />
Per maggiore completezza di informazione Le inviamo il link della guida alle agevolazioni fiscali<br />
per i disabili dell'Agenzia delle Entrate:<br />
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb7f0045b368e97/GUIDA%20N6_08.pdf.<br />
Cordiali saluti<br />
89.<br />
D. Sono socio di un'azienda di informatica e segnalo che da qualche mese è in vigore la Legge n.<br />
88/2009, art. 42 per la quale le società di capitale sono obbligate ad inserire tutti i dati societari -<br />
sede legale, partita IVA, codice fiscale, capitale sociale, registro imprese, ecc.- oltre che all'interno<br />
della carta intestata anche all'interno del sito web. Dato che la società gestisce siti web di alcune<br />
aziende che per legge hanno richiesto di inserire tali informazioni sui propri siti e dato che tale<br />
Legge non specifica "dove" inserire i dati (se nella home page o in sezioni ben precise), chiedo se<br />
sono disponibili maggiori informazioni sull’applicazione.<br />
R. A luglio del 2009 è entrata in vigore una nuova norma (Legge 88/2009- Legge comunitaria<br />
2008) che, all’articolo 42, recependo la direttiva 2003/58/CE, modifica l’art. 2250 del codice civile,<br />
e stabilisce che le società di capitali che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla<br />
comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale<br />
mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma e, cioè, la sede sociale,<br />
l’Ufficio del registro delle imprese presso cui si è registrati e numero di registrazione (REA), il<br />
capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio secondo la somma effettivamente versata, l'eventuale<br />
50
stato di liquidazione della società, e, nel caso di Srl o di Spa, la presenza di un socio unico. La<br />
nuova norma ha inoltre modificato l'art. 2630 del Codice Civile prevedendo la sanzione<br />
amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro per l'amministratore unico, ciascun<br />
amministratore del CdA ed eventualmente i sindaci essendo loro tenuti per legge, a causa delle<br />
funzioni rivestite nella società, a fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le<br />
informazioni prescritte di cui sopra. C’è da sottolineare che, contrariamente alla norma<br />
sull’apposizione della Partita IVA, questa nuova Legge non è chiara circa le modalità di fornitura<br />
di tali informazioni; se cioè, esse debbano essere poste nella pagina iniziale (home page) di un sito,<br />
se possano essere, invece, pubblicate in una sezione dedicata (ad esempio “Note legali” oppure<br />
“Crediti”). In assenza di giurisprudenza su casi concreti, data la recente approvazione della suddetta<br />
norma, si può far riferimento ad accorgimenti che vengono usati in maniera prevalente e, cioè, (solo<br />
a titolo esemplificativo) inserire tali informazioni all’interno del “Chi siamo”, oppure nel Footer,<br />
oppure nei Contatti, oppure in una pagina apposita per i dati societari, oppure in un Popup o dove si<br />
ritiene più opportuno, purché sia facilmente individuabile dal navigatore. Per ulteriori informazioni<br />
si può fare riferimento alle Camere di Commercio di zona oppure scrivere una mail a:<br />
cameradicommercio@retecamere.it e richiedere un esplicito parere in merito a casi concreti.<br />
90.<br />
D. Buongiorno, mi sono sposata in data 3 ottobre, con rito religioso, nel Comune di …, dove io e<br />
mio marito abbiamo tuttora il solo domicilio. Il sacerdote ci ha spiegato che potevamo sposarci lì in<br />
quanto intenzionati a farne futura effettiva residenza. Dunque chiediamo: entro quanto tempo dal<br />
matrimonio è necessario effettuare domanda di trasferimento di residenza? Grazie in anticipo per la<br />
risposta.<br />
R. Il Decreto Presidente della Repubblica n. 223/89 “Approvazione del nuovo regolamento<br />
anagrafico della popolazione residente”, all’art. 13 (Capo III - Adempimenti anagrafici -<br />
Dichiarazioni anagrafiche) - comma 1 e 2 - dispone che “Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi<br />
dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: a)<br />
trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza<br />
all'estero; b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti<br />
nella composizione della famiglia o della convivenza; c) cambiamento di abitazione; d)<br />
cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza; e)<br />
cambiamento della qualifica professionale; f) cambiamento del titolo di studio. 2. Le dichiarazioni<br />
di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono<br />
verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui alla lettera a) devono essere rese mediante modello<br />
conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica; ai dichiaranti deve<br />
essere rilasciata ricevuta”.<br />
91.<br />
D. Ad agosto ho inviato una raccomandata all'Autorità Energia e Gas a Milano, per una mancata<br />
risposta dell'Enel. Tuttavia ad oggi: 1) non ho ricevuto la lettera di accoglimento e avvio istanza e il<br />
nome del funzionario; 2) non si sa ancora l'esito e i suoi tempi.<br />
51
R. E’ possibile ottenere informazioni sullo stato dei reclami presentati all'Autorità per l'energia<br />
elettrica e il gas contattando il numero verde 800166654 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00<br />
alle 18.00), oppure inviando una mail a info@au-energia.it.<br />
La informiamo, inoltre, che la presentazione di un reclamo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas<br />
non comporta automaticamente l'apertura di un procedimento nei confronti dell'esercente. Gli uffici<br />
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas valutano la regolarità, la completezza e la fondatezza del<br />
reclamo ai fini di un eventuale intervento per l'esercizio delle proprie competenze.<br />
Se il reclamo risulta manifestamente infondato, o comunque non diretto a dare impulso ad interventi<br />
di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, se non è regolarizzato o completato entro<br />
i termini indicati, o se l'istanza è stata nelle more soddisfatta dall'esercente, ne viene disposta<br />
l'archiviazione, che viene comunicata ai soggetti interessati.<br />
Maggiori informazioni sono disponibili sulla seguente pagina web:<br />
http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/schede/reclami.htm#conseguenze<br />
92.<br />
D. Salve. Per un cittadino portatore di handicap lo Stato prevede un'agevolazione per il mondo del<br />
lavoro? Attività simili a quelle previste a chi resta orfano ecc.?<br />
R. La legge 68/1999 ha riformato il collocamento obbligatorio a favore delle persone con invalidità.<br />
Questa norma prevede che tutti gli invalidi civili con una percentuale superiore al 45% possano<br />
iscriversi alle liste speciali di collocamento che sono attivate presso i Centri per l'impiego<br />
provinciali. Per iscriversi alle liste speciali è necessario disporre, oltre che del certificato di<br />
invalidità, anche di un certificato che attesti e descriva le capacità residue al lavoro. Questa<br />
certificazione viene rilasciata dalla Commissione operante in tutte ASL. Il perfezionamento<br />
dell'iscrizione alle liste è soggetto alla verifica della documentazione da parte della Commissione<br />
provinciale per le politiche del lavoro.<br />
Il Centro per l'impiego territorialmente competente farà da tramite e da punto d'incontro tra la<br />
domanda di lavoro dell'iscritto alle liste e l'offerta di lavoro dell'azienda disposta ad assumere<br />
persone con disabilità.<br />
Di seguito è riportato il link al sito della Provincia di Bari – servizio collocamento mirato, dove<br />
troverà le informazioni necessarie riguardanti la richiesta d'iscrizione negli elenchi ex art. 8 L.<br />
68/99:<br />
http://s2ew.provincia.ba.it/pls/provinciaba/v3_s2ew_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina<br />
=1132<br />
93.<br />
D. Buongiorno, cosa bisogna fare per richiedere l'autorizzazione ministeriale per diventare<br />
rivenditori di VoIP?<br />
R. Tutte le informazioni relative alla trasmissione di voce in tempo reale su di una rete IP,<br />
conosciuta anche come Voice over IP (VoIP), sono disponibili alla seguente sezione dedicata sul<br />
sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, <strong>Dipartimento</strong> per le Comunicazioni:<br />
http://www.comunicazioni.it/aree_interesse/telefonia/tel_voip/<br />
52
Nello specifico l'art 25 del D. Lgs. del 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni<br />
elettroniche. (G.U. n. 214 del 15-9-2003- Suppl. Ordinario n. 150), norma la “Autorizzazione<br />
generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica”. Per ulteriori informazioni Le<br />
consigliamo di contattare direttamente l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del <strong>Dipartimento</strong>, con<br />
sede a Roma in Viale America, 201 - CAP 00144, tel. 0654442100 - Fax 0654440014 e-mail:<br />
urp.comunicazioni@sviluppoeconomico.gov.it, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.<br />
Per l'Ispettorato territoriale dell'Emilia Romagna può consultare la seguente pagina web:<br />
http://www.comunicazioni.it/ministero/sedi_periferiche/pagina4.html<br />
94.<br />
D. Ho presentato domanda per ottenere in concessione una porzione di circa 60 metri quadri di<br />
suolo demaniale nella Provincia di Messina. Entro quanto tempo potrò ottenere l'esito della<br />
richiesta?<br />
R. La Legge Regione Sicilia n. 4/2003 all’art. 7 “Semplificazione procedure per il rilascio di<br />
concessioni marittime demaniali” prevede:<br />
1. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare<br />
territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative all'approvvigionamento di fonti di<br />
energia.<br />
2. Entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze di concessione, le capitanerie di porto<br />
competenti per territorio avviano l'iter istruttorio richiedendo agli enti i prescritti pareri, ai sensi<br />
degli articoli 12 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione,<br />
ovvero ne propongono il rigetto.<br />
3. I pareri di cui al comma 2, non resi entro i successivi sessanta giorni, si intendono acquisiti con<br />
esito favorevole, anche con riferimento al disposto dell'articolo 542 del Regolamento per<br />
l'esecuzione del Codice della navigazione. Il predetto termine può essere interrotto una sola<br />
volta, per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di integrazioni e/o<br />
chiarimenti.<br />
4. Entro il ventunesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, la<br />
capitaneria di porto provvede all'inoltro della documentazione tecnico-amministrativa, in uno<br />
con le proprie valutazioni, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, al fine di<br />
acquisire l'autorizzazione al rilascio del titolo concessorio.<br />
5. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con riferimento al disposto dei commi 1 e<br />
3, nei sessanta giorni successivi al ricevimento della suddetta documentazione, fatta salva la<br />
possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti alle capitanerie di porto, interrompendo il<br />
suddetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni, autorizza le stesse all'adozione dei<br />
provvedimenti finali.<br />
6. Entro i successivi trenta giorni le capitanerie di porto provvedono all'emanazione delle<br />
concessioni.<br />
7. Al fine di favorire la libera concorrenza, tutte le concessioni da rilasciare per fini commerciali,<br />
nonché quelle rivolte ad associazioni, cooperative, circoli od altro, anche se senza fini di lucro,<br />
ad eccezione degli enti morali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica, sono<br />
obbligatoriamente precedute da idonee forme di pubblicità individuate con decreto<br />
dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente da emanarsi entro novanta giorni<br />
53
dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione del<br />
l'Assemblea regionale siciliana. A seguito dell'acquisizione di più domande al rilascio della<br />
concessione, si procede con le modalità stabilite dall'articolo 37 del Codice della navigazione.<br />
95.<br />
D. Vorrei sapere se nel caso di assenza di un dipendente di un Comune per ricovero ospedaliero,<br />
certificata dall'Ospedale, è prevista la decurtazione per i giorni di ricovero della quota accessoria<br />
dello stipendio.<br />
R. Le assenze per malattia legate a ricovero non sono soggette a decurtazioni. La certificazione<br />
medica presentata dal lavoratore deve però sempre evidenziare questa situazione ed essere rilasciata<br />
da struttura sanitaria pubblica dove ha effettuato intervento. In caso contrario, l'amministrazione<br />
opererà la decurtazione del trattamento economico accessorio, così come previsto dall' art. 71 della<br />
Legge 133/2008 per le assenze per malattia, di cui di seguito le riportiamo il testo: Art. 71 -<br />
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni<br />
Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche<br />
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei<br />
primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di<br />
ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché<br />
di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente<br />
previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia<br />
dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital,<br />
nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.<br />
96.<br />
D. Il Consiglio Comunale può ratificare una variazione alle dotazioni di competenza del bilancio di<br />
previsione adottata dalla Giunta Municipale in via d'urgenza oltre i 60 giorni previsti dal TU degli<br />
Enti Locali? Nel caso in cui l'assemblea consiliare abbia proceduto all'approvazione della<br />
variazione indicata è possibile considerare la stessa deliberazione illegittima? Oppure quali sono gli<br />
adempimenti che l'organo consiliare è chiamato ad assumere secondo quanto dettato dall'art. 175<br />
comma 5 del TU sugli EELL?<br />
R. In merito al quesito posto, si conferma che ex art. 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.<br />
267 comma 4, il Consiglio Comunale non può ratificare variazioni di bilancio adottate d’urgenza<br />
dalla Giunta Municipale oltre i sessanta giorni seguenti e comunque non oltre il 31 dicembre<br />
dell’anno in corso se a tal data non sia scaduto il termine suddetto. Infatti, trascorso il termine<br />
sopraccitato, il provvedimento decade. E’ però facoltà della Giunta riproporre il provvedimento con<br />
una nuova deliberazione da presentare al Consiglio, comunque non oltre il 30 di novembre, termine<br />
ultimo per approvare manovre di assestamento del bilancio. Ex comma 5 dell’art. 175 in caso di<br />
mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, il<br />
Consiglio è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre<br />
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente<br />
sorti sulla base della deliberazione non ratificata.<br />
54
Si fa riferimento a tutti i possibili provvedimenti che sono necessari a tutela dei terzi, in relazione<br />
all’oggetto specifico della deliberazione d’urgenza (a mero titolo di esempio: necessità di procedere<br />
alla revisione progettuale dei lavori relativi alla ristrutturazione dell’impianto di riscaldamento della<br />
scuola onde poter rispettare i termini stabiliti dalla Regione; integrare alcuni capitoli relativi<br />
all’assistenza domiciliare e al centro ricreativo in relazione al rinnovo dell’appalto relativo alla<br />
fornitura dei pasti; ecc.).<br />
97.<br />
D. Buongiorno, vorrei sottoporvi questo quesito relativo ad un lascito testamentario. Tre persone<br />
hanno ereditato in parti uguali e non distinte un patrimonio che comprende un’automobile intestata<br />
unicamente al de cuius (eredi legittimari). Non vi è testamento. E’ necessario cambiare<br />
l’intestazione del veicolo? Con che modalità e termini? Il veicolo può essere intestato solo ad uno<br />
degli eredi? Grazie.<br />
R. Se nell'asse patrimoniale esiste anche un veicolo, è necessario registrare al P.R.A. (Pubblico<br />
Registro Automobilistico) l'accettazione dell'eredità e aggiornare la carta di circolazione. Il termine<br />
per la presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data dell'autentica della firma<br />
sulla dichiarazione di accettazione dell'eredità. In caso di più eredi, se solo uno di essi desidera<br />
intestarsi il veicolo, è necessario effettuare due successivi passaggi: prima si iscrive il mezzo a<br />
nome di tutti gli eredi e poi si trascrive a favore dell'unico erede che intende risultare intestatario del<br />
veicolo. E' peraltro possibile allegare un unico atto di accettazione di eredità da parte di tutti gli<br />
eredi con contestuale vendita pro quota a favore dell'erede che chiede l'intestazione del veicolo.<br />
Ulteriori informazioni, anche sulla documentazione necessaria, sono disponibili al link:<br />
http://www.aci.it/index.php?id=954. La registrazione è soggetta al pagamento dell'Imposta<br />
Provinciale di Trascrizione (IPT) che varia a seconda del veicolo e della Provincia di residenza.<br />
Alcune Province hanno stabilito riduzioni dell'imposta dovuta. Maggiori informazioni sulla IPT<br />
sono disponibili al seguente link: http://www.aci.it/index.php?id=523<br />
La pratica per la trascrizione al PRA dell'accettazione di eredità può essere presentata al locale<br />
Ufficio Provinciale ACI.<br />
98.<br />
D. Sono dipendente di una ASL e vorrei sapere se ci sono i controlli fiscali per malattia causata da<br />
infortunio su lavoro. Ricevo l’indennità INAIL da 2 anni e la mia amministrazione mi ha<br />
comunicato che rientra nella loro discrezionalità se mandare o meno il controllo fiscale. E’ cosi?<br />
R. Nei casi di infortunio e malattia professionale denunciati all'INAIL, non è competenza<br />
dell'Istituto attivare il medico legale INAIL a visita fiscale.<br />
La Sentenza Corte Cassazione n. 15773/2002 ha consentito da tempo all'INPS di attivare un<br />
servizio a domanda, che permette di eseguire visite fiscali di controllo a domicilio, non solo sulle<br />
assenze dal lavoro per malattia, ma anche nei casi di denuncia di infortunio sul lavoro.<br />
Il datore di lavoro può rivolgersi, quindi, all'INPS per chiedere la verifica dell'effettivo stato di<br />
salute del lavoratore, che denuncia un infortunio sul lavoro, per il quale sia prevista una indennità<br />
temporanea, e ciò per tutto l'arco della durata dell'infortunio fino a guarigione clinica.<br />
55
Pertanto, l'assenza dal lavoro per malattia e quella per inabilità temporanea al lavoro, a seguito di<br />
infortunio denunciato come tale, avranno lo stesso trattamento da parte dei medici legali dell'INPS,<br />
che interverranno su semplice richiesta del datore di lavoro.<br />
99.<br />
D. A chi posso rivolgermi per conoscere lo stato del permesso di soggiorno di mia moglie, del quale<br />
sono in attesa da circa 4 mesi? Nessuno mi sa dare una risposta.<br />
R. Per avere informazioni può contattare il Contact Center realizzato dal Ministero dell'Interno in<br />
collaborazione con Poste Italiane e ANCI. Il servizio fornisce informazioni relative allo stato di<br />
avanzamento delle richieste di rilascio e rinnovo documenti di soggiorno presentate dopo il<br />
6/11/2006. Il servizio risponde al n. 848.855.888 è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00,<br />
ed il costo della chiamata pari alla tariffa urbana applicata dal proprio operatore telefonico.<br />
In alternativa, è possibile verificare lo stato di avanzamento della pratica nell' area riservata del<br />
portale “Immigrazione” dedicata agli stranieri, inserendo il nome utente e la password riportati sulla<br />
ricevuta rilasciata dalle Poste al momento della presentazione dalla domanda.<br />
Di seguito il link http://www.portaleimmigrazione.it/ImmigrazioneNet/<br />
100.<br />
D. Gent.ssima Linea Amica, è ancora in vigore la modifica/integrazione apportata dal D. Lgs. n.<br />
198 del 06.11.2007 all'art. 134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni Private (classe di merito<br />
non più sfavorevole rispetto al nucleo familiare)?<br />
R. Il D. Lgs. n. 198 del 6 Novembre 2007, (Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le<br />
direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della<br />
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli), modifica l'articolo 134 del D. Lgs.<br />
n. 209 del 7 settembre 2005, inserendo dopo il comma 1 il seguente comma: “1-bis. I soggetti di<br />
cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla<br />
richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di<br />
assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalita' stabilite dall'ISVAP<br />
con il regolamento di cui al comma 1”. Il comma 4 bis dell'art. 134 del D. Lgs. n. 209 del 7<br />
settembre 2005, a cui il quesito fa riferimento, è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 5, D.L. n. 7<br />
del 31 gennaio 2007, convertito in Legge n.40 del 2 aprile 2007. E’ possibile collegarsi al testo del<br />
D. Lgs. n. 209/2005 con annotazioni presente sul sito web dell’ISVAP al seguente indirizzo:<br />
http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F9461/CAP_annotato.pdf.<br />
In base al comma 4 bis, di cui sopra, in caso di stipula di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore<br />
veicolo dello stesso tipo di quello già assicurato le compagnie non possono assegnare una classe di<br />
merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito per il<br />
veicolo già assicurato. Questo diritto sussiste solo se i due veicoli sono di proprietà della persona<br />
fisica titolare della polizza assicurativa già esistente o di un componente, stabilmente convivente,<br />
del suo nucleo familiare.<br />
La norma si applica solo in caso di stipula di un nuovo contratto, con esclusione quindi dei casi di<br />
rinnovo. Per nuovo contratto si intende quello stipulato con la stessa compagnia del primo veicolo o<br />
56
con un'altra, per un veicolo acquistato dal soggetto interessato dopo l'entrata in vigore della norma,<br />
in relazione al quale non esiste una storia assicurativa pregressa.<br />
Ulteriori informazioni può evincerLe sul sito dell’ISVAP alla sezione dedicata alle domande<br />
ricorrenti, consultabile al seguente indirizzo: http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/PageFaqList.jsp<br />
Per ulteriori dettagli Le consigliamo comunque di contattare direttamente l'ISVAP - Istituto per la<br />
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ente istituito per l'esercizio di<br />
funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti<br />
gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i<br />
mediatori di assicurazione, sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.<br />
L'ISVAP offre un servizio a tutela degli utenti/consumatori attivo dal lunedì al giovedì dalle 9.30<br />
alle 13.30 e il venerdì dalle 9.30 alle 13.00 al recapito telefonico 06.42133000 o via fax ai seguenti<br />
numeri 06.42133426 e/o 06.42133353.<br />
101.<br />
D. Riguardo alla reperibilità per malattia dei dipendenti pubblici, la n. 254 del 31 ottobre 2009 ha<br />
abrogato l'art. 71 commi 2 e 3 del Decreto Legge 112/2008. Ma dove posso trovare i nuovi orari?<br />
R. In relazione alla sua richiesta Le comunichiamo che l'articolo 69 del decreto legislativo n. 150<br />
prevede l’introduzione di un nuovo articolo nel TU n. 165/01 (Testo unico sul pubblico impiego): si<br />
tratta dell’art. 55-septies che stabilisce che le fasce orarie di reperibilità del lavoratore saranno<br />
definite con decreto ministeriale. Il Ministro della <strong>Funzione</strong> pubblica in data 29 ottobre 2009,<br />
durante una conferenza stampa, ha annunciato che con Decreto verranno introdotte fasce orarie più<br />
lunghe di quelle vigenti ma che verranno contestualmente previste alcune eccezioni rispetto<br />
all'obbligo di reperibilità in considerazioni di particolari patologie o situazioni; le nuove fasce di<br />
reperibilità avranno validità dall’entrata in vigore del preannunciato decreto ministeriale.<br />
Il decreto, firmato il 18 dicembre 2009 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 15 del 20 gennaio<br />
2010 ed entrerà in vigore il 5 febbraio 2010. A tale data gli orari di reperibilità saranno sia per i<br />
giorni feriali che festivi: 9.00 – 13.00; 15.00 – 18.00. Prima di tale data gli orari di reperibilità per<br />
malattia dei dipendenti pubblici sono 10.00 – 12.00; 17.00 – 19.00.<br />
102.<br />
D. Da una attenta lettura dell'Avviso di pagamento che ho ricevuto da Equitalia Polis SpA (società<br />
che cura la riscossione dei tributi della città di Bologna) rilevo: “somma dovuta per tassa<br />
smaltimento rifiuti e tributo provinciale - 15% addizionali”. Di che tributo provinciale si tratta ?<br />
Cosa è 15% addizionale? Grazie.<br />
R. Si tratta del tributo provinciale per il finanziamento dei compiti di tutela ambientale, istituito con<br />
l'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, ed è stato confermato quale entrata tributaria e pertanto resta<br />
disciplinato, salvo eventuale intervento legislativo, dalla normativa sulla tassa per lo smaltimento<br />
dei rifiuti anche nel caso che questa sia sostituita, in via sperimentale o definitiva, dalla tariffa<br />
introdotta dal predetto art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997, sulle cui misure tariffarie dovrà<br />
necessariamente essere calcolata la percentuale stabilita dalla provincia ai sensi dell'art. 19 del D.<br />
57
Lgs. n. 504/1992. (Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 maggio 1999, n.<br />
111 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.)<br />
Una recente Sentenza della Corte Costituzionale, la n. 238 del 2009, cita quanto segue "con<br />
riferimento alla disciplina complessiva della TIA, va rilevato che l'art. 49, comma 17, del d.lgs. n.<br />
22 del 1997 ha espressamente tenuto ferma l'applicabilità del tributo provinciale «per l'esercizio<br />
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente» previsto dall'art. 19 del d.lgs. 30<br />
dicembre 1992, n. 504 (cosiddetto TEFU), anche dopo la soppressione della TARSU e la sua<br />
sostituzione con la TIA. Poiché il TEFU è stato configurato dal legislatore come un'addizionale<br />
della TARSU, ne consegue che, una volta soppressa quest'ultima, esso deve necessariamente<br />
determinarsi con riferimento ai criteri di quantificazione della TIA e deve, perciò, essere<br />
qualificato come un tributo addizionale della TIA stessa."<br />
Di seguito gli indirizzi e i numeri di telefono dove poter richiedere maggiori informazioni: Via<br />
Tiarini, 37 – tel. 051/613…. Apertura al pubblico dalle 08.20 alle 13.00; Via P. Nanni Costa, 28<br />
presso Agenzia delle Entrate Bologna, tel. 051/613…. Apertura al pubblico dalle ore 8.45 alle ore<br />
12.45; Via Larga, 35 presso Agenzia delle Entrate Bologna 3 – tel. 051/613 Apertura al pubblico<br />
martedì e giovedì dalle ore 8.45 alle ore 12.45.<br />
103.<br />
D. Vorrei sapere quando va in prescrizione una multa per mancato pagamento del parcheggio in<br />
data 06/06/2009?<br />
R. L’art. 209 del Codice della strada stabilisce che la prescrizione del diritto a riscuotere le somme<br />
dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sia<br />
regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’art. 28 di tale legge precisa che il<br />
termine è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della<br />
prescrizione è regolata dal codice civile.<br />
104.<br />
D. Come funziona l'assegnazione temporanea al Programma Nazionale di Ricerche in Antartide?<br />
Detta assegnazione è un diritto per dipendente pubblico oppure esiste una discrezionalità per il<br />
datore di lavoro alle cui dipendenze il lavoratore presta servizio?<br />
R. Le modalità operative di partecipazione al Programma Nazionale di Ricerche in Antartide sono<br />
spiegate sul sito istituzionale del Programma (vedi link: http://www.pnra.it/).<br />
La partecipazione alle Spedizioni italiane in Antartide non è aperto ai dipendenti di tutte le P.A. ma<br />
è riservata esclusivamente al personale tecnico-scientifico che svolge la propria attività presso Enti,<br />
Università, Istituti di ricerca o comunque presso istituzioni o organismi scientifici di interesse<br />
nazionale, nonché a personale tecnico qualificato/specializzato in grado di fornire il necessario<br />
supporto tecnico-logistico per l'esecuzione delle Campagne in Antartide.<br />
I profili professionali richiesti sono solo di 2 tipi:<br />
A) Ricercatori: Per poter partecipare ad una Spedizione come ricercatore è necessario far parte di<br />
una delle Unità Operative che svolgono attività di ricerca in Antartide, sia come dipendente di ruolo<br />
di Enti universitari e/o Istituti di ricerca, sia come titolare di una borsa di studio o di un dottorato di<br />
58
icerca il cui oggetto sia coerente con le attività di ricerca del PNRA, oppure essere promotore di<br />
una propria proposta scientifica di ricerca, rispondendo alla periodica call for proposals, emessa e<br />
vagliata dalla Commissione Scientifica Nazionale per l’Antartide (CSNA).<br />
B) Logistici: Il team di supporto tecnico-logistico delle Spedizioni viene di norma reclutato fra il<br />
personale dei 4 Enti soci del Consorzio PNRA S.C.r.l. (ENEA, CNR, OGS, INGV), di Atenei e/o<br />
Istituti di ricerca partners del PNRA e fra il personale reso disponibile dal Ministero della Difesa,<br />
dal Capo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dall'ENAV, dalle Aziende Ospedaliere, dagli Enti locali,<br />
ecc.<br />
Le risorse umane appartenenti alla sopraccitate tipologie di enti pubblici, se in possesso dei<br />
necessari requisiti richiesti dal bando, possono candidarsi se in possesso del nulla osta<br />
dell’Amministrazione di appartenenza, che è discrezionale. Il percorso di selezione dei partecipanti<br />
è altresì complesso: dopo lo screening delle candidature, è previsto un corso di formazione e<br />
addestramento per il personale candidato a partecipare per la prima volta alle Spedizioni in<br />
Antartide, a cui si accede dopo aver acquisito la prevista idoneità sanitaria da parte degli Istituti<br />
Medico Legali dell'Aeronautica Militare. Al momento non ci sono bandi aperti.<br />
105.<br />
D. Sono titolare di una ditta individuale ed esercito il lavoro di parrucchiere. Posso aprire una<br />
seconda attività (seconda unità locale), con il preposto parrucchiere avente la certificazione<br />
professionale? E, volendo inserire l'estetica, il preposto estetista avente la certificazione<br />
professionale? Grazie.<br />
R. Le norme che riguardano il settore sono Legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla<br />
Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e dalla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, nonché la Legge 17/08/2005,<br />
n. 174 "Disciplina dell’attività di acconciatore" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2<br />
settembre 2005.<br />
Si ricorda, comunque, che la materia è stata devoluta ai Comuni che predispongono in autonomia il<br />
Regolamento sull'esercizio dell'attività di acconciatore-barbiere-parrucchiere-estetista.<br />
Generalmente le attività di acconciatore ed estetista sono associate, per cui il Regolamento è unico;<br />
però in alcuni casi l’attività di estetista gode di una regolamentazione a sé.<br />
Pertanto, il suggerimento è di rivolgersi presso il SUAP oppure il Settore Attività Produttive del<br />
Comune in cui si intende aprire il negozio prendere visione del suddetto regolamento ed attenersi ai<br />
requisiti previsti.<br />
106.<br />
D. Vorrei delle informazioni sul congedo straordinario per dottorato: qual è la normativa di<br />
riferimento? In base a tale normativa, durante il congedo, quali tipi di diritti e doveri il lavoratore ha<br />
rispetto al periodo lavorativo? È necessario comunque avere l'autorizzazione per incarichi esterni<br />
oppure no?<br />
R. La possibilità, per i pubblici dipendenti che siano stati ammessi ad un corso di dottorato di<br />
ricerca, di fruire di un periodo di congedo straordinario per la frequenza del corso medesimo è<br />
riconosciuta dall’art. 2 legge 13/8/1984 n. 476, secondo cui “il pubblico dipendente ammesso ai<br />
59
corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio<br />
senza assegni per la durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le<br />
condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini delle progressioni in<br />
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”.<br />
Tale disciplina è stata integrata dall’art. 52, co. 57, l. 28/12/2001 n. 448, secondo cui “in caso di<br />
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinunzia a questa, l’interessato<br />
in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da<br />
parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora,<br />
dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione<br />
pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli<br />
importi corrisposti ai sensi del secondo periodo”.<br />
Tale disciplina, seppur nel silenzio della legge, è ritenuta, però, applicabile ai soli dipendenti<br />
pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come risulta anche da alcune circolari<br />
ministeriali immediatamente successive alla approvazione della legge 476/84, secondo le quali dalla<br />
fruizione del congedo straordinario sono esclusi i lavoratori “assunti precariamente e per esigenze<br />
circoscritte di tempo”.<br />
Tale interpretazione è oggi confermata dalla contrattazione collettiva di comparto che<br />
espressamente riconosce il diritto al congedo ai soli dipendenti con rapporto a tempo indeterminato.<br />
Ad es., per quanto attiene in particolare al comparto Ministeri tale previsione è contenuta all’art. 8,<br />
co. 2, del CCNL integrativo per il personale non dirigente del 16/5/2001 (la cui efficacia, salvo<br />
espresse modifiche, è stata confermata dall’ultimo contratto di comparto), secondo il quale “i<br />
dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi a corsi di dottorato di ricerca … sono<br />
collocati a domanda in aspettativa per motivi di studio”.<br />
Dal diritto al congedo sono pertanto esclusi tutti lavoratori con contratto a tempo determinato,<br />
mentre non assume rilevanza il fatto che essi siano stipendiati con fondi nazionali o comunitari.<br />
L’aspettativa retribuita per dottorato di ricerca è un diritto e non dipende da alcuna decisione<br />
discrezionale. Si deve, altresì, negare in radice, sia con riferimento alla ratio della disposizione<br />
dell’art. 2 della legge n. 476/1984, sia con riferimento alla sua lettera, che l’amministrazione goda<br />
di una qualche discrezionalità nella concessione del congedo straordinario o dell’aspettativa<br />
retribuita nelle ipotesi sopra descritte (Cons. St., sez I, 30 ottobre 2002, n. 3250; Tar Toscana,<br />
sezione II, 15 aprile 1992, n. 90).<br />
107.<br />
D. Sono un’infermiera professionale, dipendente statale, in maternità in attesa del terzo figlio. Ho<br />
già chiesto all'azienda dove lavoro se al mio rientro fosse possibile trasformare il mio contratto di<br />
lavoro full-time in part-time, considerata la mia condizione di mamma di tre bambini.<br />
Non capisco perché in passato il part-time veniva accordato a tutti indistintamente senza valutare le<br />
vere esigenze ed ora, con la nuova riforma del Ministro Brunetta, il part-time viene concesso solo a<br />
discrezione dell'azienda. Ormai tutti gli ospedali sono saturi di personale a part-time e non lo<br />
concedono più. Vi chiedo in merito maggiori chiarimenti: dopo la nascita del terzo figlio avrò il<br />
diritto di accedere a un contratto part-time? Devo accettare necessariamente la risposta negativa<br />
della mia azienda o ci sono soluzioni alternative? Vi ringrazio anticipamente per la vostra<br />
attenzione, attendo al più presto una vostra risposta.<br />
60
R. Il datore di lavoro, anche pubblico, non è obbligato a concedere il part-time ai dipendenti che ne<br />
fanno richiesta, ma è una sua facoltà; pertanto è necessario l'accordo delle parti.<br />
Infatti, con l’art. 73, la legge 133/2008 (il cui testo si può consultare al seguente link:<br />
http://www.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm ) ha stabilito che la concessione del part-time non è<br />
più un diritto del lavoratore, ma una scelta discrezionale dell’Amministrazione che può negare il<br />
part-time in base a proprie esigenze organizzative. Si sottolinea che la norma ha espunto<br />
dall’istituto del part-time ogni automatismo solo nel passaggio dal tempo pieno a quello parziale,<br />
ma non nel senso inverso.<br />
Viceversa, il congedo parentale è un diritto assoluto, che spetta a tutti i genitori, indipendentemente<br />
dalla sussistenza di problematiche e, quindi, da qualsiasi valutazione di merito da parte<br />
dell’Amministrazione. Per approfondimenti sul tema le suggeriamo di consultare il seguente link:<br />
http://www.inps.it/newportal/default.aspx?ItemDir=4797<br />
Per una panoramica completa della normativa che regolamenta l’istituto del congedo parentale,<br />
consulti il seguente link: http://www.handylex.org/stato/l080300.shtml<br />
108.<br />
D. Vorrei sapere quale era l'età pensionabile prevista per un invalido civile con invalidità pari<br />
all’80% prima del Decreto Legislativo 503/92. Sono un dipendente pubblico di anni 57, con un<br />
anzianità contributiva pari ad anni 33 a dicembre 2009. Quando posso andare in pensione?<br />
R. Secondo il sistema delle “quote”, introdotto dalla legge 247/2007, il diritto alla pensione viene<br />
maturato alla fine del 2012, cioè con 60 anni di età e 36 anni di contributi.<br />
Se i requisiti sono maturati nel secondo semestre dell'anno, la decorrenza della pensione sarà il<br />
primo luglio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti stessi. Il primo passo nella<br />
procedura è la domanda di risoluzione del contratto di lavoro, che l’iscritto deve presentare alla<br />
propria amministrazione nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal contratto.<br />
La domanda per la pensione di anzianità va presentata presso la sede INPDAP competente per<br />
territorio non prima di dodici mesi dalla data indicata per l’accesso al pensionamento. È importante<br />
ricordare che entro quella data il rapporto di lavoro deve risultare terminato, altrimenti la domanda<br />
decade.<br />
Per quanto concerne la condizione di invalido civile, il riferimento è la Circolare informativa<br />
INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione <strong>Pubblica</strong> 27<br />
dicembre 2001, n. 75 "Articolo 80, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Benefici in<br />
favore dei lavoratori sordomuti e invalidi".<br />
L'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni in materia di politiche sociali, al<br />
comma terzo introduce particolari disposizioni in materia previdenziale per quelli a cui sia stata<br />
riconosciuta, per qualsiasi causa, un'invalidità superiore al 74% ovvero ascritta alle prime quattro<br />
categorie della Tabella A allegata al Testo unico in materia di pensioni di guerra approvato con il<br />
DPR n. 915/1978, così come sostituita dal DPR n. 834/1981 e successive modificazioni. Per dette<br />
categorie di lavoratori è stato introdotto, a decorrere dall'anno 2002, su richiesta degli interessati, il<br />
diritto al riconoscimento, per ogni anno di servizio effettivamente prestato presso pubbliche<br />
amministrazioni o aziende ovvero cooperative, di due mesi di contribuzione figurativa.<br />
Tale beneficio è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione e dell'anzianità<br />
contributiva. Lo stesso articolo stabilisce un tetto massimo di contribuzione figurativa, fissandolo<br />
61
in cinque anni complessivi, permettendo quindi di perfezionare il requisito contributivo previsto per<br />
il pensionamento di anzianità con 30 anni di lavoro effettivamente svolto, qualora l'interessato sia in<br />
possesso anche del requisito anagrafico.<br />
Destinatari della menzionata disposizione sono i lavoratori, sordomuti o invalidi per qualsiasi causa,<br />
in servizio all'1/1/2002 e che presentino istanza, per il riconoscimento del beneficio in questione,<br />
relativamente a trattamenti pensionistici decorrenti dal 2/1/2002.<br />
109.<br />
D. Salve. Gradirei sapere, se per una persona alla quale è stata riconosciuta la condizione di<br />
invalidità al 100% (sorda e cieca parziale), ricorrono le condizioni per avere assegnato un Personal<br />
Computer in forma gratuita, oppure se ha solo diritto all'IVA agevolata. Sicuro di Cortese riscontro,<br />
anticipatamente ringrazio e porgo Cordiali Saluti.<br />
R. Le disposizioni vigenti non prevedono l'assegnazione di un PC a titolo gratuito, ma agevolazioni<br />
per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle<br />
persone con disabilità.<br />
Il beneficio più immediato, relativamente ai sussidi tecnici ed informatici, è l'applicazione di<br />
un'aliquota IVA di favore all'atto dell'acquisto di quei prodotti. Questo significa che è dovuta allo<br />
Stato un'IVA del 4% anziché del 20%.<br />
All'atto dell'acquisto o dell'importazione, gli interessati al beneficio dovranno presentare a chi<br />
vende il prodotto la seguente documentazione:<br />
- copia di un certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'Azienda<br />
USL competente; è valido sia il certificato di invalidità civile che il certificato di handicap;<br />
- specifica prescrizione autorizzativi, rilasciata da un medico specialista dell'Azienda USL di<br />
residenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico ed informatico<br />
e la menomazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione. La prescrizione può essere<br />
quindi rilasciata dal settore che già si occupa della fornitura degli ausili, ma anche da altri<br />
medici dell'Azienda che seguano direttamente l'interessato. Ad esempio la prescrizione<br />
autorizzativa può essere rilasciata anche dal fisiatra di un reparto di riabilitazione, purché<br />
questo sia dipendente dall'Azienda USL. Va ricordato che per ottenere questa prescrizione è<br />
necessario sottoporsi ad una visita specialistica che deve essere richiesta attraverso il medico<br />
di base (che redige la cosiddetta impegnativa).<br />
Questi sono i due documenti espressamente previsti dalla normativa vigente, ma è possibile che chi<br />
vende richieda in aggiunta anche una semplice dichiarazione di accompagnamento a tale<br />
documentazione.<br />
In questa nota, che può essere rilasciata in carta semplice, l'interessato dichiara di aver diritto<br />
all'applicazione dell'aliquota agevolata in base all'articolo 2, comma 9, del Decreto-Legge 31<br />
dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30) e al Decreto 14 marzo 1998;<br />
gli stessi estremi vanno riportati nella fattura. Va ribadito il fatto che tutta questa documentazione<br />
va presentata prima dell'acquisto.<br />
62
110.<br />
D. Sono una cittadina extracomunitaria e vorrei avviare con il mio compagno un'agenzia di viaggi.<br />
Ho presentato la richiesta presso la Provincia, ma mi hanno detto che non ho i requisiti in quanto il<br />
permesso di soggiorno per lavoro subordinato in mio possesso non è idoneo, dovrei avere una carta<br />
di soggiorno per lavoro autonomo. Vorrei capire cosa devo fare.<br />
R. Ai sensi dell’art. 6 D.lgs. 286/98, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e<br />
formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, previa presentazione della<br />
certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento del lavoro autonomo, in<br />
permesso di soggiorno per lavoro autonomo, nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi per<br />
l’anno corrente. Ai sensi dell’art. 26 D.lgs. 286/98 T.U. immigrazione, lo straniero che voglia<br />
trasferirsi in Italia per intraprendere un’attività di tipo imprenditoriale (lavoro autonomo), deve<br />
richiedere il visto d’ingresso per lavoro autonomo presso la Rappresentanza Diplomatica nel<br />
proprio Paese, che fornirà ogni altra informazione utile in ordine alla documentazione da produrre.<br />
Per ulteriori informazioni e assistenza è possibile visitare la pagina del Ministero dell'Interno:<br />
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0<br />
671_FAQ_tutte_immigrazione.html I Comuni e i patronati assicurano a titolo gratuito, e<br />
nell'ambito dei loro fini istituzionali un’attività di informazione, consulenza ed assistenza allo<br />
straniero finalizzata alla corretta predisposizione delle istanze per il rinnovo o il rilascio del<br />
permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; inoltre, sul portale dell’immigrazione, attraverso<br />
l'area riservata ai Comuni e ai Patronati, è possibile compilare telematicamente la richiesta che,<br />
successivamente, il cittadino straniero presenterà presso gli sportelli degli uffici postali abilitati<br />
all'accettazione di tali istanze.<br />
111.<br />
D. Sono un impiegato pubblico e sto svolgendo il dottorato di ricerca usufruendo della aspettativa.<br />
Il dottorato è in scadenza e dovrei rientrare in servizio ai primi di gennaio. Il problema è che devo<br />
ancora discutere la tesi, infatti l'ufficio dottorato dell'Università, ha inviato al mio ente di<br />
appartenenza una circolare con la quale veniva specificato il posticipo del deposito della tesi al 15<br />
febbraio. La discussione della tesi si svolgerà all'incirca 30 giorni dopo. Avrei bisogno del<br />
prolungamento dell’aspettativa per finire i lavori della tesi e vi domando: l'aspettativa non dovrebbe<br />
almeno durare fino al deposito della tesi?<br />
R. Nell'ambito dell'aspettativa per dottorato di ricerca, è sempre necessario che la fine del dottorato<br />
(che effettivamente si intende concluso con l'esame finale), seppure posticipata anche solo di pochi<br />
mesi, venga stabilita con decreto del Rettore su richiesta del Collegio dei docenti del corso (o altro<br />
organismo). Ciò è rinvenibile, in genere, dal Regolamento di Ateneo. In assenza di un atto formale<br />
infatti, l’amministrazione di appartenenza non avrebbe riferimenti per prendere visione della fine<br />
ufficiale del dottorato e quindi della scadenza del periodo di aspettativa. Quindi si intende che, in<br />
presenza di tale atto formale, l'aspettativa può essere prorogata per il tempo necessario alla<br />
conclusione del corso.<br />
63
112.<br />
D. Salve, ho un negozio di oggettistica in argento, con una licenza limitata all'argento. Volevo<br />
sapere quali sono i requisiti per richiedere la licenza per acquistare oro dai clienti.<br />
R. Il commercio di oro è regolamentato da un apposita normativa intitolata "Nuova disciplina del<br />
mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998"<br />
emanata con Legge 17 Gennaio 2000, n. 7 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio<br />
2000, la quale stabilisce cosa debba intendersi per oro e quali sono i requisiti richiesti per effettuare<br />
tale commercio in via professionale (articolo 1). Il legislatore ha voluto non concedere dubbi sia su<br />
come identificare la natura dei beni che possono essere qualificati come oro, sia sulle caratteristiche<br />
che un azienda deve assumere per poter esercitare lecitamente tale commercio. Infatti stabilendo<br />
che le aziende siano configurate come “società per azioni, o società in accomandita per azioni,<br />
società a responsabilità limitata, società cooperativa dotate di un capitale sociale interamente<br />
versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni” esclude de facto le ditte<br />
individuali. Altra condizione necessaria per commerciare in oro è la comunicazione ed il rilascio di<br />
relativa autorizzazione da parte della Banca d’Italia (si rammenta che dal 1 gennaio 2008 l’Ufficio<br />
Italiano Cambi è soppresso e le sue funzioni sono esercitate dalla Banca d’Italia - D.lgs. 21/11/2007<br />
n. 231-). Per i contenuti di dettaglio si rimanda alla lettura della norma che può trovare al seguente<br />
lnk: http://gazzette.comune.jesi.an.it/2000/16/1.htm Nulla vieta, anche al titolare di una ditta<br />
individuale, di acquistare oreficeria per poi successivamente rivenderla, sia all’ingrosso che al<br />
minuto, fermo quanto previsto dalla Legge 7/2000. Il gestore di un punto che acquista oro da<br />
cittadini, intenzionato ad operare secondo la Legge, deve cedere i preziosi per quelli che realmente<br />
sono, ovvero beni usati. L’imprenditore sarà soggetto alle disposizioni contenute nel Testo Unico<br />
Leggi di <strong>Pubblica</strong> Sicurezza (T.U.L.P.S.) e necessita dell’autorizzazione della Questura competente<br />
per territorio, previa comunicazione al Comune di inizio attività. Infine, è obbligatorio tenere il<br />
registro delle antichità, preziosi e beni usati (art. 115 T.U.L.P.S.)<br />
113.<br />
D. Vorrei diventare consulente ADR (consulenti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose).<br />
Cosa devo fare?<br />
R. Il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada e per ferrovia é la figura<br />
professionale che si occupa del trasporto, carico o scarico di merci pericolose ai sensi del Decreto<br />
Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 "Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e<br />
alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o<br />
per via navigabile di merci pericolose", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000,<br />
consultabile al seguente indirizzo web:<br />
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/00040dl.htm Per la città di sua residenza (Napoli)<br />
Le consigliamo di rivolgersi alla motorizzazione civile di Napoli che ha dedicato una sezione<br />
specifica sul suo sito web a tale figura professionale; tutte le informazioni relative al conseguimento<br />
del certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei<br />
Trasporti - <strong>Dipartimento</strong> dei Trasporti Terrestri, a seguito del superamento di un apposito esame,<br />
sono consultabili al seguente indirizzo:<br />
64
http://www.motorizzazionecivilenapoli.it/UTE/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=3<br />
5<br />
114.<br />
D. Gentile Linea Amica, sono presidente di una neonata associazione di volontariato per la<br />
promozione di giovani artisti meridionali, con sede in Campania. Sono settimane che cerco, tra<br />
telefonate senza risposte agli Assessorati Regione Campania, numeri verdi URP Regione e mail agli<br />
Assessorati, di capire quale sia la procedura per iscrivere la nostra associazione nel registro<br />
regionale associazioni di volontariato ed acquisire lo stato di Onlus. Ripropongo allora a voi la mia<br />
richiesta: quali sono le modalità e modulistica per l’iscrizione dell’associazione di volontariato nel<br />
registro regionale Campania e quali le modalità di acquisizione del regime di Onlus (come<br />
associazione di volontariato siamo Onlus di fatto, quali i passaggi burocratici da adempiere in<br />
Campania?)<br />
R. In Regione Campania il Settore Politiche Sociali gestisce il Registro Regionale del Volontariato.<br />
Per quanto concerne le attività di iscrizione, rinnovo, cancellazione, certificazione delle<br />
organizzazione di volontariato, l'ufficio di riferimento è il seguente: Giunta Regionale della<br />
Campania, Settore Politiche Sociali, Ufficio del Volontariato, Centro Direzionale Isola A6, 80143<br />
NAPOLI. Suddetto Ufficio é aperto al pubblico Martedì-Mercoledì -Venerdì dalle 10.00 alle 13.00;<br />
il recapito telefonico é 081/796.38.18/38.17, Fax: 081/796.37.43; indirizzi di posta elettronica:<br />
osservatorio.volontariato@maildip.regione.campania.it; …@regione.campania.it Le<br />
organizzazioni di volontariato, che siano operanti da almeno un anno nel territorio regionale,<br />
possono presentare domanda di iscrizione al registro corredata della relativa documentazione, il cui<br />
elenco é reperibile collegandosi al seguente indirizzo web:<br />
http://resources.regione.campania.it/slide/files/Allegati%20Giunta/Politiche%20sociali/file_3410_G<br />
NR.pdf<br />
Per ulteriori informazioni sulla normativa, nonché sulla modulistica, consultare la seguente sezione<br />
web dedicata sul sito della Regione Campania: http://www.regione.campania.it/portal/mediatype/html/user/anon/page/NCLS_DettaglioAttoTema.psml?itemId=339&ibName=Generic&theVect<br />
String=-1%2C-1%2C80<br />
115.<br />
D. Sono pensionato e presto non avrò più una casa perché vivo con mia figlia che ha messo in<br />
vendita la sua abitazione per problemi economici. Come posso risolvere questa situazione? Non ho<br />
la possibilità economica per prendere una casa in fitto. Potrei avere in locazione una casa<br />
dell'Istituto case popolari?<br />
R. È necessario verificare il possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica<br />
della Regione Campania, contenuti nell'art. 2 della L.R. 2/07/1997 n. 18. Tali requisiti sono<br />
necessari anche per partecipare ai bandi che i Comuni campani, con fondi regionali, emanano per<br />
dare sostegni al pagamento dell'affitto. I bandi per il 2009 sono scaduti intorno al mese di Ottobre,<br />
ma è possibile documentarsi e muoversi per tempo per quelli del 2010. Si consiglia di recarsi<br />
65
comunque presso i servizi sociali del Comune per verificare il possesso dei requisiti necessari per<br />
l’inserimento all'interno delle graduatorie.<br />
116.<br />
D. Buongiorno. Vorrei avere informazioni in merito al cambiamento del domicilio senza cambiare<br />
la residenza. Il mio problema è che dovrei cambiare anche il medico di famiglia e non so cosa fare.<br />
R. Per quanto riguarda il cambio di domicilio, questo non è certificabile da un ufficio anagrafe ma è<br />
possibile fare un'autocertificazione di domicilio ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n.<br />
445/2000 (Dichiarazione esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.<br />
445). Per quanto riguarda invece l'assistenza medica, se la permanenza si protrae per almeno tre<br />
mesi è possibile scegliere un medico oprante nella zona del domicilio. Nel caso in cui lo<br />
spostamento sia motivato dallo svolgimento di un'attività lavorativa, occorre rivolgersi allo<br />
sportello di Scelta e Revoca del Distretto Socio-sanitario muniti di SISS (il tesserino sanitario<br />
plastificato), Codice Fiscale, autocertificazione di domicilio e un certificato del datore di lavoro, che<br />
attesti lo svolgimento, nel luogo scelto come domicilio, di un'attività lavorativa. All’atto della<br />
richiesta va comunicato il domicilio presso il quale si é reperibili in caso di eventuale visita fiscale.<br />
117.<br />
D. Mia moglie ha un figlio che lo scorso hanno ha fatto richiesta al Ministero dell’Interno di<br />
aggiungere al suo cognome quello mio. Il Ministero non ha ancora risposto, mentre la Prefettura mi<br />
risponde di aspettare in quanto si tratta di un procedimento lungo.<br />
R. Da una verifica con l'Ufficio di stato civile del Ministero dell'Interno è emerso che è attualmente<br />
in corso l’evasione delle del 2008. In ogni caso il cliente può contattare direttamente il seguente<br />
numero telefonico … per verificare lo stato della sua pratica e tempi di evasione.<br />
118.<br />
D. Buongiorno, vorrei sapere quanto tempo ha un Dirigente di una PA per rispondere alla richiesta<br />
scritta posta da un cittadino. Ho sentito parlare della Legge 241/90, ma non ne conosco il contenuto.<br />
R. La legge n. 241/90, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di<br />
accesso ai documenti amministrativi”, disciplina il procedimento amministrativo, cioè stabilisce le<br />
regole che la PA deve osservare nello svolgimento della propria attività. In particolare, l’articolo 2<br />
stabilisce che l’amministrazione ha il dovere di concludere ogni procedimento con un<br />
provvedimento espresso, sia quando il procedimento inizia a seguito della richiesta di una parte, ad<br />
esempio di un cittadino, sia quando inizia d’ufficio. Quindi la pubblica amministrazione ha il<br />
dovere di rispondere alle istanze dei cittadini. Con riferimento ai termini di conclusione del<br />
procedimento, l’articolo 2 della Legge 241/90 stabilisce quanto segue: - il termine può essere<br />
stabilito dalla legge o da un regolamento; - se non è stabilito da legge o regolamento, può essere<br />
stabilito dall’amministrazione; - se non è previsto un termine espresso, esso è di 30 giorni. Si<br />
indica di seguito il link con l’intero testo della legge sul procedimento amministrativo.<br />
http://www.comune.roma.it/repository/ContentManagement/information/N635991741/241_90.htm<br />
66
119.<br />
D. Sono una dipendente di un Istituto scolastico. Il problema che desidero esporre riguarda<br />
l'inserimento nella "Anagrafe delle Prestazioni", da segnalare al <strong>Dipartimento</strong> della <strong>Funzione</strong><br />
<strong>Pubblica</strong>, di incarichi extracurriculari per i dipendenti scolastici o collaboratori esterni. Dovendo<br />
inserire un incarico tardivo di alcuni collaboratori esterni con prestazione effettuata nei primi mesi<br />
dell'anno 2008, quando li posso inserire? Entro il 31/12 o nel Giugno del prossimo anno?<br />
R. Sul sito dell'Anagrafe delle Prestazioni (http://www.anagrafeprestazioni.it/) che raccoglie le<br />
comunicazioni relative agli incarichi che le pubbliche amministrazioni affidano ai pubblici<br />
dipendenti e a collaboratori esterni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 è indicato che per<br />
informazioni, comunicazioni o richiesta di supporto è possibile contattare il Call Center Anagrafe<br />
Prestazioni (dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17:00) E-mail:<br />
anagrafe.funpub@funzionepubblica.it ; Tel. 06/68997120; Fax 06/68997367.<br />
120.<br />
D. Mia figlia frequenta la prima classe di una scuola primaria. Non c'è la palestra e l'attività motoria<br />
viene svolta in una sala usata anche come sala mensa. Alcuni genitori mi dicono che questo non è in<br />
regola con la normativa sia per quanto riguarda la mensa che per quanto riguarda l'attività motoria.<br />
Cosa prevede esattamente la normativa vigente? Quali sono le leggi che regolano queste attività? E'<br />
ancora valido il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975 per quanto si riferisce alle palestre ed<br />
alle mense? Tenuto conto che mia figlia frequenta un plesso con una sola sezione (per cui solo 5<br />
classi), quali sono i limiti per gli spazi utilizzati per l'attività motoria? E' vero che c'è bisogno dello<br />
spogliatoio diviso tra maschi e femmine? Per il prossimo anno scolastico (2010/2011) ci sono<br />
nuove normative o variazioni su questo argomento? Vi sarei grato se poteste indicarmi soprattutto<br />
la normativa che regola sia lo svolgimento dell'attività motoria che la somministrazione dei pasti<br />
(con riferimento a come devono essere attrezzati i locali per questi servizi).<br />
R. L'Ufficio Affari Generali del Comune, al quale Linea Amica ha riferito la sua segnalazione, ha<br />
confermato che l’attività motoria non può essere svolta nei locali mensa della scuola. È possibile<br />
ricevere le informazioni richieste al numero … oppure via mail all’indirizzo: affarigenerali@...it.<br />
121.<br />
D. Lavoro come ricercatore a contratto presso una università inglese, dove insegno nei corsi di<br />
laurea presso la Facoltà di Medicina e il <strong>Dipartimento</strong> di Fisiologia, Anatomia e Genetica. Le mie<br />
qualifiche ottenute in Italia includono un Diploma ISEF e una Laurea Specialistica in Scienze<br />
Motorie (Classe 75/S). Sul sito dell'istruzione pubblica ho letto con interesse il comunicato stampa<br />
in riferimento alla proposta del Ministro di strutturare l'educazione fisica nella scuola elementare. In<br />
particolare, leggo che "il progetto pilota partirà (in 1000 plessi scolastici) dal mese di febbraio<br />
dell'anno scolastico in corso" e "sarà monitorato costantemente da esperti, scelti da MIUR e CONI".<br />
Una ricerca su internet non mi ha aiutato a capire ulteriori fondamentali dettagli relativi alla<br />
proposta. Vi sarei grato se poteste rispondere alle seguenti domande: 1) quali sono i plessi scolastici<br />
nei quali sarà avviato il progetto pilota in febbraio? 2) quali sono la modalità in cui gli esperti<br />
67
verranno scelti da MIUR e CONI, sia per il progetto pilota, che per le fasi successive della<br />
realizzazione del progetto? 3) nel caso in cui questa scelta fosse effettuata attraverso un concorso<br />
pubblico (immagino imminente), dove e' possibile trovare le informazioni relative a questo<br />
concorso e quali sono le scadenze per presentare domanda?<br />
R. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per lo studente,<br />
l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione - ha emanato in data 10/12/2009 la nota prot.<br />
6077 con oggetto 'Progetto pilota nazionale M.I.U.R.– C.O.N.I.– .C.M.– Alfabetizzazione<br />
Educazione motoria scuola primaria' – Adempimenti attuativi consultabile sul seguente link<br />
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot6077_09.shtml#destinatari Se la pagina non<br />
dovesse aprirsi, può andare sulla home page del sito www.istruzione.it - sezione: normativa - mese:<br />
dicembre. In allegato a questa nota esplicativa, che fornisce chiarimenti sull'individuazione delle<br />
province e dei plessi e sulle risorse umane a sostegno del progetto, troverà una sezione FAQ e la<br />
scheda del progetto. Si forniscono indirizzi e-mail ed i recapiti telefonici del MIUR e del CONI per<br />
ogni quesito o comunicazione.<br />
122.<br />
D. Buongiorno, vorrei sapere quali sono i requisiti previsti per potersi iscrivere alle liste protette<br />
del Centro per l’impiego ed in particolare: reddito da non superare; documentazione necessaria per<br />
l'iscrizione e quanto tempo passa perché queste siano effettive.<br />
R. Non conoscendo la Provincia di residenza del cliente, si segnala che a livello esemplificativo che<br />
le informazioni richieste possono essere reperite, a seconda dell’esigenza (elenco disabili o<br />
categorie protette), consultando la sezione dedica al Collocamento Obbligatorio al seguente link<br />
istituzionale: http://www.provincia.biella.it/on-line/Home/Sezioni/Lavoro-<br />
CentroPerlImpiego/CollocamentoObbligatorio.html. Il riferimento sul territorio per l’iscrizione è il<br />
Centro Provinciale per l’Impiego della città in cui si risiede.<br />
123.<br />
D. Vorrei sapere se un VFB (Volontario di Ferma Breve) passato da circa 2 anni in servizio<br />
permanente nell'Esercito può partecipare al concorso per 360 allievi nella Polizia di Stato<br />
pubblicato in data 16/12/09.<br />
R. L'ufficio concorsi agenti del Ministero dell'Interno comunica che si può partecipare al concorso<br />
purché prima di entrare in servizio permanente venga completata senza demerito la ferma breve<br />
triennale. Si forniscono i recapiti dell'ufficio concorsi agenti.<br />
124.<br />
D. A dicembre 2007 ho fatto domanda telematica con flussi d'ingresso 2007 per un cittadino<br />
moldavo da impiegare con funzioni di badante. Ad oggi la domanda risulta chiusa e migrata nel<br />
decreto flussi 2008. A chi posso rivolgermi per avere informazioni sulla mia richiesta?<br />
R. Le informazioni relative alla pratica di immigrazione possono essere richieste allo Sportello<br />
Unico dell'Immigrazione della Prefettura di … (di cui si forniscono i riferimenti necessari). Orario<br />
68
icevimento: dal Lunedì al Giovedì, dalle ore 8:30 alle ore 12:00; solo il Lunedì e il Giovedì, anche<br />
dalle ore 13:00 alle ore 15:00.<br />
125.<br />
D. Siamo una coppia di disabili e viviamo a Napoli. Vorremmo sapere se c'è priorità nell'ottenere<br />
un'assistenza domiciliare adeguata, per il superamento delle problematiche giornaliere. E se<br />
possiamo aspirare ad usufruire di un'abitazione senza barriere architettoniche, essendo domiciliati in<br />
fitto presso un'abitazione con enormi difficoltà, che ci precludono ogni attività sociali.<br />
R. Il Comune di Napoli prevede un servizio di assistenza domiciliare diretto proprio a persone<br />
anziane e disabili. Possono accedere al servizio le persone disabili in condizione di gravità oppure i<br />
soggetti portatori di disabilità medio gravi con scarsa capacità organizzativa nella gestione<br />
dell'ambiente domestico, in condizione di solitudine e/o di isolamento socio-psicologico.<br />
Documentazione da presentare: Le domande vengono presentate ai Centri Servizi Sociali<br />
circoscrizionali o ai Medici di Medicina Generale o alle Unità Operative dei Distretti Sanitari. Alla<br />
domanda va allegata: - certificazione ISEE relativa al reddito del nucleo familiare, - certificato<br />
medico da cui risulti lo stato di salute del richiedente. Per maggiori informazioni si può rivolgere<br />
all'Ufficio Disabilità e Servizi Assistenziali Domiciliari (via … tel….). Riguardo invece<br />
all'assegnazione di una casa popolare, non esistono criteri nazionali o uniformi sul territorio<br />
nazionale. L’accesso e il calcolo delle graduatorie è solitamente disciplinato dai singoli Enti (che<br />
fanno capo solitamente ai Comuni). Bisogna quindi rivolgersi al Comune per avere informazioni.<br />
Verosimilmente si verrà indirizzati all’istituto case popolari del territorio. È possibile anche<br />
usufruire dei contributi economici per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'edilizia<br />
privata. Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su: parti comuni di un edificio<br />
(es. ingresso di un condominio); immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in<br />
godimento al disabile (es. all'interno di un appartamento); Il contributo può essere erogato per:<br />
una singola opera (es. realizzazione di una rampa) un insieme di opere connesse funzionalmente<br />
cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione<br />
(ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l'accesso a soggetto non<br />
deambulante). Per maggiori informazione può contattare l'Ufficio H (via … tel … ). Orario:<br />
martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 13,00<br />
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/340<br />
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/370<br />
126.<br />
D. Legge 24.12.2007 n. 247. Riscatto degli anni accademici del corso di laurea e dottorato di<br />
ricerca. In relazione alle norme su richiamate, vorrei avere indicazioni in merito alle procedure da<br />
seguire per l'ottenimento della legalizzazione del titolo accademico estero (Ph.D. in Biologia<br />
molecolare, conseguito da mia figlia presso The Pennsylvania State University, negli USA), per il<br />
quale l'INPS non opera il trattamento al riscatto in assenza del riconoscimento legale dell'attestato.<br />
R. Gentile Signore, di seguito trova la documentazione richiesta per l'equipollenza del Dottorato di<br />
Ricerca conseguito all'estero ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 382/80. La domanda deve essere redatta<br />
69
in carta legalizzata, con marca € 14,62, corredata da: a) certificato di nascita o autocertificazione;<br />
b) certificato di cittadinanza o autocertificazione; c) copia del diploma di laurea italiano o titolo<br />
estero riconosciuto equipollente; d) titolo di studio conseguito all'estero tradotto, legalizzato e<br />
munito della dichiarazione di valore da parte della rappresentanza diplomatica o consolare italiana<br />
all'estero competente per territorio nella quale sia chiaramente indicata la durata legale minima di<br />
tre anni del corso di dottorato frequentato; e) tesi o lavoro scientifico con il quale si è conseguito il<br />
titolo unitamente al curriculum studiorum; f) eventuali attestati del tutor o del responsabile del<br />
corso e quanto si reputi utile ai fini di una più compiuta valutazione da parte del CUN che, per<br />
legge, deve esprimersi sulla equipollenza richiesta; g) una marca da bollo da Euro 14,62 da apporre<br />
sull'eventuale decreto di equipollenza. Il corso di dottorato frequentato deve avere durata legale<br />
minima di tre anni. La domanda deve essere indirizzata a: Uff. IX – Direzione Generale per<br />
l’Università MIUR P.zza Kennedy, 20 00144 Roma. Per ulteriori chiarimenti può rivolgersi al<br />
tel. +39-06-...<br />
127.<br />
D. Vorrei installare telecamere a circuito chiuso sulla mia proprietà. Quali autorizzazioni debbo<br />
richiedere? A chi mi debbo rivolgere per ottenere informazioni? Quale è la normativa di<br />
riferimento?<br />
R. L'ufficio preposto è: il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n.<br />
121 00186 Roma. E-mail: garante@garanteprivacy.it, Fax: (+39) 06…. Centralino telefonico: (+39)<br />
06…. Reclami, segnalazioni e richieste di documentazione possono essere inviate via e-mail:<br />
urp@garanteprivacy.it. Nel suo caso può contattare il numero diretto 06... Info su<br />
Videosorveglianza http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1002987 Provvedimento<br />
generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004<br />
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1003482<br />
128.<br />
D. Risiedo a … Sono proprietaria al 50% della casa dove abito, se volessi acquistare una casa in<br />
altra regione, verrebbe valutata come seconda casa o come prima, potendo in questo secondo caso<br />
usufruire del mutuo INPDAP per l'acquisto della prima casa?<br />
R. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del regolamento per la concessione dei mutui ipotecari INPDAP è<br />
necessario che l'immobile per il quale si richiede il mutuo sia distante almeno 100 Km<br />
dall'abitazione di cui è proprietaria al 50%. Inoltre, ai sensi degli artt. 3 e 20 dello stesso<br />
regolamento: " Il mutuatario o i mutuatari nell'ipotesi di cointestazione del contratto di mutuo, entro<br />
12 mesi dalla data di stipula del contratto, devono acquisire e mantenere la residenza, per la durata<br />
prevista dal successivo art. 20, presso l'unità abitativa oggetto del finanziamento, fornendone prova<br />
alla sede territorialmente competente mediante produzione del relativo certificato, pena la<br />
risoluzione del contratto medesimo". "E’ fatto obbligo al mutuatario di mantenere la residenza per<br />
cinque anni". http://www.inpdap.it/webinternet/download/credito/RegolamentoMutui2007.pdf Le<br />
suddette informazioni sono state confermate dallo sportello telefonico dell'INPDAP (tel. ...), che<br />
70
fornisce informazioni specifiche sul credito e al quale può fare riferimento in caso di ulteriori<br />
chiarimenti. Lo sportello è attivo il martedì e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00.<br />
129.<br />
D. Buongiorno! Mia moglie, quale dipendente di ruolo dell'Amministrazione Provinciale di<br />
Benevento, ha recentemente inoltrato richiesta di essere esonerata dal servizio ai sensi di quanto<br />
previsto all'art.72 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112 - avendo compiuto a dicembre 2008 il<br />
36° anno di servizio- L'Amministrazione Provinciale di Benevento, a mezzo del Dirigente del<br />
Settore Risorse umane ha risposto che l'Istituto dell'esonero di cui all'art.72 della citata legge non è<br />
applicabile all'Amministrazione Provinciale- Con riserva di esibire la domanda e la relativa risposta,<br />
chiedo di conoscere se la legge è applicabile anche all'Amministrazione Provinciale di Benevento o<br />
se la stessa Amministrazione faccia parte di altro Stato estero. Ringrazio e porgo distinti saluti<br />
R. Le amministrazioni interessate dall’art. 72 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito in legge<br />
n. 133 del 2008, sono quelle espressamente citate dalla legge stessa: • le Amministrazioni dello<br />
Stato, anche ad ordinamento autonomo, • le Agenzie fiscali, • la Presidenza del Consiglio dei<br />
Ministri, • gli Enti pubblici non economici, • le Università, • le Istituzioni ed Enti di ricerca; • gli<br />
Enti di cui all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Pertanto risultano esclusi<br />
dal campo di applicazione della norma, gli Enti Locali, di cui le Amministrazioni Provinciali fanno<br />
parte. Le segnaliamo per Sua conoscenza, i riferimenti normativi: Legge 133/2008 e Testo del<br />
decreto-legge coordinato con la legge di conversione Circolare n. 10/2008 del 20 ottobre 2008 -<br />
<strong>Funzione</strong> <strong>Pubblica</strong><br />
130.<br />
D. Vorrei aprire un campeggio nel Comune di Trieste. In Comune non mi hanno fornito alcuna<br />
informazione. A chi posso rivolgermi?<br />
R. Per ottenere l'autorizzazione all'apertura di strutture ricettive all'aria aperta, quali campeggi,<br />
occorre presentare al Comune di Trieste, stanza ... , da lunedì a venerdì 10.00 - 12.30; lunedì e<br />
mercoledì anche 13.30 - 15.30 in via ..., primo piano, una domanda bollata per l'autorizzazione<br />
igienico-sanitaria e una domanda bollata per l'autorizzazione all'esercizio sui modelli predisposti<br />
dall'ufficio indicato ed allegare: - 3 planimetrie della struttura (rilasciate da un tecnico abilitato) - Il<br />
documento attestante la disponibilità dell'area (ad es. contratto d'affitto) - Il progetto di sistemazione<br />
del complesso o l'agibilità ed utilizzo degli attrezzi e impianti da richiedere al Servizio Concessioni<br />
Edilizie, passo Costanzi 2 - Il certificato prevenzione incendi o documento sostitutivo da richiedere<br />
ai Vigili del Fuoco. Requisiti richiesti: esame di idoneità di attività di impresa ricettiva turistica o<br />
essere in possesso di diploma di laurea in corso di facoltà in scienze economiche ovvero di diploma<br />
di ragioniere, perito commerciale o perito turistico, non aver riportato condanne penali e non aver<br />
procedimenti penali pendenti. Il responsabile del procedimento è il dott…. tel. 040/… dell'ufficio<br />
Sviluppo economico - direzione Turismo. Info e modulistica sono scaricabili al link:<br />
http://www.retecivica.trieste.it/procedimenti/pub/esamina.asp?id=268<br />
71
131.<br />
D. La azienda dove lavoro mi ha messo in ferie per un mese. Posso in questo periodo lavorare in<br />
regola presso un altro datore di lavoro? (preciso che sono stato messo in ferie per la mancanza di<br />
lavoro)<br />
R. La normativa di riferimento è il D.Lgs 66/2003, come modificato dal D.Lgs 213/2004. Quando<br />
l’azienda è in crisi le ferie sono obbligate e il lavoratore non può rinunciarvi. Il lavoratore non può,<br />
durante il periodo di ferie, lavorare presso altra azienda perché il rapporto di lavoro è regolato dal<br />
dovere di esclusività, come affermato dal legislatore costituzionale.<br />
132.<br />
D. Salve, lavoro da 7 anni con contratti occasionali assolutamente continuativi presso un Consiglio<br />
regionale. Con me lavorano altre 4 persone nelle stesse condizioni. Ora si è aperto un concorso<br />
pubblico per ricoprire i nostri posti. Non avremmo diritto a presentare istanza di stabilizzazione e<br />
chiedere l'equiparazione a tutti i co.co.co. che sono stati stabilizzati, visto che i posti in pianta<br />
organica sono stati individuati?<br />
R. La legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007) ha previsto la possibilità di assumere a tempo<br />
indeterminato, e quindi “stabilizzare”, il personale precario alle dipendenze della <strong>Pubblica</strong><br />
Amministrazione. L’opportunità era prevista per il “personale non dirigenziale in servizio a tempo<br />
determinato da almeno tre anni, anche non continuativi.”. Il requisito imprescindibile per poter<br />
essere stabilizzati di avere – o avere avuto – un rapporto di lavoro subordinato con l’Ente. Resta<br />
escluso da tale operazione il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.<br />
La stessa legge ha previsto un riserva di posti per i co.co.co. nelle nuove assunzioni (comma 560):<br />
“Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all’assunzione di<br />
personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell’articolo 36<br />
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una<br />
quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno<br />
stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di<br />
nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre<br />
2006”. Si fa inoltre presente che il disegno di legge n°1167 - attualmente in corso di esame<br />
commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale) del Senato ( delega<br />
al Governo in “materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e<br />
permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di<br />
controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”) prevede al comma 4 dell’articolo 7 che “Nel<br />
triennio 2009-2011, le amministrazioni di cui al comma 2, nel rispetto della programmazione<br />
triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del<br />
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire<br />
concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l’esperienza<br />
professionale maturata dal personale di cui al comma 3 del presente articolo nonché dal personale<br />
che ha prestato attività lavorativa presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche<br />
non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di<br />
collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data”.<br />
72
133.<br />
D. Desidererei conoscere le modalità per l'invio telematico della scheda di destinazione dell'8 e del<br />
5 per mille.<br />
R. Per inviare la scheda per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF avvalendosi<br />
del servizio telematico, è necessario collegarsi al sito dell'Agenzia delle Entrate alla sezione Servizi<br />
Telematici. Tra i canali per fruire dei servizi telematici oggi attivi presso il sito dell'Agenzia, vi è<br />
Fisconline, che consente alla generalità dei contribuenti, compresi i cittadini italiani residenti<br />
all’estero, di effettuare via Internet i principali adempimenti fiscali quali la presentazione delle<br />
dichiarazioni e il pagamento delle imposte, nonché la consultazione, direttamente da casa, dei propri<br />
dati fiscali. I servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate sono accessibili all'indirizzo<br />
http://telematici.agenziaentrate.gov.it.<br />
Per accedere ai servizi web tramite Fisconline, è necessario, oltre che avere a disposizione<br />
l'attrezzatura informatica di base, ottenere il PIN, un codice segreto personale di accesso al sistema.<br />
La richiesta di attribuzione del PIN può essere effettuata:<br />
• via Internet: il richiedente si deve connettere al sito web dei servizi telematici,<br />
http://telematici.agenziaentrate.gov.it, cliccare sulla voce “Se non sei ancora registrato...” e<br />
seguire le istruzioni ivi indicate. Il sistema propone una semplice scheda elettronica da riempire<br />
con i dati necessari e, dopo aver eseguito alcuni controlli, fornisce subito le prime 4 cifre delle<br />
dieci che compongono il codice PIN. Entro pochi giorni dalla richiesta, l'interessato riceve al<br />
proprio domicilio, tramite il servizio postale, le restanti sei cifre e la password per poter<br />
accedere a Fisconline. In caso di mancato recapito (ma anche di altri disguidi, come ad esempio,<br />
nell'ipotesi in cui la domanda di abilitazione non sia stata accolta dal sistema perché i dati non<br />
corrispondono a quelli presenti nell'Anagrafe Tributaria, o di problemi nella stampa della prima<br />
parte del codice Pin), l'interessato è tenuto a recarsi personalmente presso l'ufficio dell'Agenzia<br />
territorialmente competente, che provvede previa identificazione, ad effettuare le operazioni<br />
necessarie per l'attribuzione di un nuovo codice PIN. Si ricorda che, qualora l’autorizzazione sia<br />
richiesta da soggetti diversi dalle persone fisiche, l'istanza va inoltrata via web dal<br />
rappresentante legale, il quale deve essere già registrato ai servizi telematici;<br />
• per telefono: il codice PIN può essere richiesto al numero 848.800.333, seguendo le istruzioni<br />
fornite dal sistema;<br />
• in ufficio: è possibile recarsi presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate per ricevere le<br />
prime quattro cifre del codice PIN, la relativa password ed ogni altra informazione tecnica utile<br />
all'utente per poter ottenere la seconda parte del codice PIN.<br />
Per altri chiarimenti su Fisconline vi è anche un altro numero 848 800 444 attivo dalle ore 9 alle<br />
17, dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 13, il sabato. Per la soluzione dei problemi legati all'utilizzo<br />
del servizio, è previsto anche uno specifico servizio di assistenza telefonica (848836526), attivo<br />
dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato.<br />
73
134.<br />
D. Lavoro in una pubblica amministrazione non economica, l'Enpals, e assisto due genitori disabili<br />
con me conviventi. Vorrei sapere se posso usufruire del congedo straordinario per gravi e<br />
documentati motivi in base alla legge art 42 comma 5 D.Lgs. 26.3.2001 n. 15. Inoltre, considerato<br />
che sono la sola persona a curarmi di loro e che i disabili sono due, posso avere, nell'arco<br />
lavorativo, il raddoppio dei benefici previsti dalla legge e cioè quattro anni, due per ogni disabile?<br />
Come debbo fare la domanda alla mia amministrazione in questione? Serve soltanto una istanza<br />
indirizzata al datore di lavoro? La mia amministrazione deve adeguarsi alla circolare n. 41 del<br />
marzo 2009 per concedere i permessi?<br />
R. La normativa richiamata è applicabile anche ai dipendenti pubblici. Per quanto riguarda il<br />
congedo straordinario per l'assistenza al genitore affetto da grave handicap, la recente circolare<br />
dell'INPS n. 41 del 16 marzo 2009 ha precisato le condizioni per fruire del congedo, sulla base della<br />
sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26 gennaio 2009, che ha dichiarato l'illegittimità<br />
costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151 nella parte in cui non includeva il<br />
figlio convivente, tra i soggetti legittimati a fruire di tale congedo.<br />
La circolare INPS sottolinea che per fruire del congedo straordinario è necessario che si verifichino<br />
le seguenti condizioni:<br />
• il genitore portatore di handicap non sia coniugato e convivente con il coniuge o, se sia<br />
invece coniugato,<br />
o il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;<br />
o il coniuge abbia rinunciato a godere del beneficio del congedo;<br />
• entrambi i genitori del portatore di handicap siano morti;<br />
• il genitore portatore di handicap non abbia altri figli o non conviva con essi ovvero, se abbia<br />
altri figli,<br />
o i figli, diversi dal richiedente il congedo, non prestino attività lavorativa o siano<br />
lavoratori autonomi;<br />
o i figli conviventi abbiano rinunciato a godere del beneficio del congedo;<br />
• il portatore di disabilità non abbia fratelli ovvero, se li abbia, tali fratelli non siano lavoratori<br />
dipendenti o autonomi e abbiano rinunciato al beneficio del congedo.<br />
La richiesta per fruire del congedo straordinario va presentata all'ente datore di lavoro e all'INPS,<br />
accompagnata dalla documentazione comprovante la convivenza con il portatore di handicap, lo<br />
stato parentale e la sussistenza dello stato di grave disabilità. Occorre tener presente che la circolare<br />
precisa che l'INPS sta procedendo alla messa a punto della specifica modulistica che sarà resa<br />
disponibile anche on line.<br />
Per quanto riguarda, infine, la possibilità di eventuale cumulo di periodi di congedo per necessità di<br />
assistenza ad entrambi i genitori, la normativa non prevede esplicitamente la possibilità e, pertanto,<br />
per verificare la sussistenza di una possibilità di cumulo, è opportuno rivolgersi alla sede INPS<br />
territorialmente competente ovvero al n. verde INPS 803.164 oppure al n. 800.810.810 dedicato ai<br />
problemi dei disabili.<br />
74
135.<br />
D. Vorrei isolare la mia casa, che è di 75 m/q con muri di cm. 25, con sistema a cappotto per<br />
renderla più confortevole e risparmiare energia. Posso usufruire della detrazione fiscale, quanto e in<br />
quanti anni?<br />
R. Nel pacchetto misure anticrisi è prevista la seguente detrazione: Efficienza energetica - resta la<br />
detrazione Irpef del 55% per chi ha effettuato lavori di ristrutturazione degli edifici. Per i lavori<br />
effettuati nel 2008 sarà rimborsato in tre anni, dal 2009 il credito d'imposta sarà “spalmato” su 5<br />
anni. Per maggiori informazioni può consultare i link di seguito allegati:<br />
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Guide+Fiscali/Guida+risparmio<br />
+energetico+2008/3_Tipologia_di_spesa_e_relativa_detrazione.html<br />
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/anticrisi_misure/<br />
136.<br />
D. A seguito della morte di mio padre, nel marzo 1990, ho fatto, attraverso un notaio, la<br />
dichiarazione di successione che ho presentato al Catasto edilizio urbano di … nel mese di maggio<br />
1990; la pratica è stata firmata dagli uffici del catasto nello stesso mese. Da poco però mi sono<br />
accorto che i beni sono ancora intestati a mio padre e dall'ufficio del Catasto mi è stato comunicato<br />
che devo recarmi di persona a …. Poiché risiedo in un'altra città vorrei sapere se devo recarmi<br />
necessariamente a … o esiste una modalità diversa per ottenere l'intestazione dei beni.<br />
R. Per richiedere la voltura non è necessario recarsi personalmente, ma è possibile inviare la<br />
seguente documentazione alla Direzione e Servizi Catastali - Agenzia del territorio sede Provinciale<br />
di …:<br />
1) copia della presentazione della voltura;<br />
2. copia dell'atto di successione;<br />
3. copia del documento di riconoscimento;<br />
4. richiesta di voltura.<br />
I riferimenti della sede Provinciale di … sono disponibili on-line al seguente indirizzo web:<br />
http://www.agenziaterritorio.it/site.php?id=1519<br />
137.<br />
D. In un giardino privato, del mio condominio, ci sono alcuni cani tenuti in un grave stato di<br />
degrado, sporcizia e malnutrizione. Questo determina cattivo odore e un costante rumore dovuto al<br />
latrare dei cani. Ho già contattato il Comune (risiedo a Roma) e l’ASL di competenza, ma mi hanno<br />
riferito che la struttura preposta a risolvere questa tipo di problemi è stata soppressa. A chi posso<br />
rivolgermi per risolvere il problema?<br />
R. Premesso che il continuo abbaiare di un cane può essere un segno di disagio per l'animale e<br />
dovrebbe essere prontamente affrontato e risolto dal custode, spetta al Servizio veterinario della<br />
ASL in base alla segnalazione di più persone, monitorare e accertare la situazione. Alla fattispecie<br />
si può applicare l'art. 844 del Codice Civile (immissioni moleste), secondo il quale la parte che le<br />
subisce può chiedere al giudice la cessazione ed il risarcimento del danno. E’ ipotizzabile anche<br />
l’applicazione dell’art. 659 del Codice Penale “disturbo delle occupazioni o del riposo delle<br />
75
persone”. Sarà poi stabilito caso per caso dal giudice se tali immissioni - tra queste si annovera<br />
anche il cattivo odore del cane - superino la soglia della normale tollerabilità. In caso di illeciti<br />
previsti dall'art. 544-ter del Codice Penale, è possibile sporgere denuncia (orale o scritta) presso un<br />
qualsiasi organo di polizia giudiziaria (Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, Corpo Forestale,<br />
ecc.), o presso la cancelleria del Procuratore della Repubblica. La Polizia giudiziaria è obbligata a<br />
riceverla e ad accertare il reato per impedire che questo venga portato ad ulteriori conseguenze (art.<br />
55 c.p.p.). La denuncia deve contenere i dati del denunciante (non è consentito l'anonimato), una<br />
precisa esposizione dei fatti, l'indicazione dei responsabili e degli elementi che possano condurre<br />
all'individuazione di essi (è comunque possibile agire "contro ignoti"), i nomi di eventuali<br />
testimoni, infine la data e la sottoscrizione. Gli Uffici della Polizia Municipale del Municipio ... di<br />
Roma sono in Via ……, n. telefono 06………..- fax 06……….<br />
Il Comune di Roma ha attivato anche un Ufficio Diritti degli Animali sito in Via …, n. … Roma;<br />
tel.: 06…… (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00) Fax 06…….. Il pubblico si riceve<br />
previo appuntamento telefonico. (Tempo medio 1 o 2 giorni). Qualora non si intenda sporgere una<br />
denuncia, è comunque possibile fare una segnalazione a questo Ufficio.<br />
138.<br />
D. Vorrei avere maggiori informazioni in merito alla cosiddetta “Legge Antifannulloni”, con<br />
particolare riferimento alla notizia secondo la quale i Primari ospedalieri sono equiparati ai Primari<br />
dei policlinici universitari per il trattamento pensionistico.<br />
R. L'equiparazione del trattamento pensionistico tra i Primari ospedalieri e i Primari dei policlinici<br />
universitari trova riscontro nell'articolo 6, comma 3, della legge 15 del 4 marzo 2009 che recita: al<br />
comma 11 dell’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,<br />
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «dell’anzianità massima contributiva di 40 anni» sono<br />
sostituite dalle seguenti: «dell’anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni» . Il comma 11<br />
dell'articolo 72 del decreto legge 112/08 prevedeva…”nel caso di compimento dell'anzianità<br />
massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui<br />
all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo<br />
restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti<br />
pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi”. Con appositi decreti del Presidente<br />
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del<br />
presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica<br />
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i<br />
Ministri dell'Interno, della Difesa e degli Affari Esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità<br />
applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei<br />
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le<br />
disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.<br />
Durante l'iter di formazione della Legge 15/09, è stato approvato un emendamento con il quale si<br />
esentavano anche i Primari ospedalieri dalla norma prevista dalla Legge 133/08 (art. 72, c. 11) che<br />
autorizzava le amministrazioni pubbliche a risolvere il rapporto di lavoro dei propri dipendenti che<br />
avessero un’anzianità contributiva superiore ai 40 anni. Per evitare, però, che si determinassero<br />
disparità con il restante personale dirigente del SSN, è stata rivista la norma relativa all'età<br />
76
pensionabile delle categorie di cui al comma 11 dell'articolo 72 della legge 6 agosto 2008, n. 133,<br />
uniformando l'età pensionabile alle altre categorie del pubblico impiego.<br />
139.<br />
D. C'è una estensione minima per cui un terreno può essere considerato edificabile? Un terreno di<br />
150 metri quadrati può essere edificabile? E uno di 500? A chi devo rivolgermi per avere<br />
informazioni precise? Abito nel Comune di Bologna.<br />
R. L'edificabilità di un terreno non dipende dalle dimensioni, ma dalle disposizioni contenute nel<br />
Piano Urbanistico Comunale che stabilisce la tipologia anche in base alle zone in cui insistono i<br />
terreni stessi (Centro storico, Zona B, Zona C...). In particolare con la Legge n. 20 del 2000, la<br />
Regione Emilia - Romagna ha attribuito ai Comuni del territorio la responsabilità di definire una<br />
pianificazione territoriale e urbanistica. Lo strumento di cui il Comune di Bologna si è dotato per<br />
raggiungere questi obiettivi è il Piano Strutturale Comunale (PSC) che stabilisce gli orientamenti<br />
generali che guideranno lo sviluppo urbanistico della città nei prossimi vent’anni. L’iter del PSC si<br />
è concluso il 14 luglio 2008 con l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale. Il PSC<br />
è entrato ufficialmente in vigore il 10 settembre 2008. Per informazioni più specifiche può<br />
rivolgersi al Settore Territorio e Urbanistica del Comune di Bologna. tel. 051….- fax 051…<br />
Piazza…, n. … Ricevimento per appuntamento. Tra le funzioni del settore vi è la predisposizione,<br />
la stesura e la semplificazione degli strumenti di pianificazione, programmazione e normativi<br />
urbanistico – edilizi (Piano Strutturale Comunale, Piano Operativo Comunale, Regolamento<br />
Urbanistico Edilizio).<br />
140.<br />
D. Ho lavorato come esperto esterno presso un Liceo in provincia di …, (con regolare contratto)<br />
tenendo alcune docenze sul cinema agli studenti del Liceo. Alla fine dell'anno scolastico ho<br />
realizzato un cortometraggio con gli studenti della scuola. Lo stesso cortometraggio ha partecipato a<br />
diversi concorsi nazionali e internazionali, vincendo numerosi premi. La direttrice scolastica<br />
dell’Istituto scolastico ha preteso che i premi (alcuni anche in denaro) fossero di proprietà<br />
dell’Istituto, anche se alcuni concorsi specificano che il premio spetti direttamente all'autore. Come<br />
risolvere l'attribuzione della proprietà del cortometraggio?<br />
R. L’art. 2590 del Codice Civile prevede che il prestatore di lavoro ha diritto ad essere riconosciuto<br />
autore dell'invenzione effettuata nell'ambito del rapporto di lavoro, mentre i diritti patrimoniali che<br />
ne discendono possono appartenere al datore di lavoro. La materia è disciplinata dal D.Lgs n.<br />
30/2005. Il diritto morale è inalienabile, intrasferibile ed è dell'autore mentre i diritti patrimoniali<br />
sono alienabili e possono far capo ad altro soggetto. Pertanto, nel caso specifico se nel contratto di<br />
lavoro sottoscritto con l’Istituto scolastico è stata prevista tutta l'attività, inclusa l'eventuale<br />
realizzazione di cortometraggi, il diritto patrimoniale è dell’Istituto. Inoltre, se la candidatura al<br />
concorso è stata presentata dall'Istituto scolastico, salvo diversa previsione dello specifico bando, il<br />
premio è ritirato dall'Istituto scolastico.<br />
77
141.<br />
D. Sono un dipendente pubblico dell'A.S.P. di …. Sono diplomato in musica e mi è stata proposta<br />
una collaborazione per un corso rivolto a bambini per il quale è previsto un rimborso spese di mille<br />
euro. Posso accettare questo incarico? Devo dichiararlo? Si considera prestazione occasionale o no<br />
profit? Grazie.<br />
R. Nel caso specifico si applica l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 che prevede in generale che tutti gli<br />
incarichi, in ogni modo retribuiti ed anche occasionali, non compresi nei doveri d’ufficio, per i quali<br />
è previsto sotto qualsiasi forma un compenso, vadano preventivamente autorizzati<br />
dall'Amministrazione di appartenenza. Va però sottolineato che non vanno autorizzati gli incarichi<br />
per i quali si preveda la corresponsione del solo rimborso spese documentate. (art. 53 c. 6 lett. d).<br />
142.<br />
D. Sono un barbiere e vivo in provincia di …. Ho ricevuto una multa della Guardia di Finanza per<br />
la mancata emissione di una ricevuta fiscale dell’imposto di Euro 12,00! A gennaio 2008 ho<br />
ricevuto una multa analoga. Corro il rischio della chiusura del negozio?<br />
R. Per la violazione di un adempimento tributario è prevista l'applicazione di una sanzione tributaria<br />
consistente, generalmente, nel pagamento di una somma di denaro. A questa possono aggiungersi,<br />
in determinati casi, sanzioni accessorie come ad esempio, la sospensione dell'attività commerciale,<br />
nei casi di ripetuta violazione delle norme su ricevute e scontrini fiscali, ovvero l'interdizione dalla<br />
partecipazione a gare o dall'esercizio di cariche sociali. La disciplina della sanzione accessoria<br />
conseguente alla violazione dell'obbligo di emissione dello scontrino o ricevuta fiscale è stata<br />
modificata dal Decreto Legge n. 262 del 2006 convertito dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 e<br />
successivamente dalla Legge finanziaria 2008; in particolare, è prevista la sospensione della licenza<br />
o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo<br />
da tre giorni ad un mese (o da un mese a sei mesi quando i corrispettivi oggetto della contestazione<br />
eccedono € 50.000), nel caso in cui siano state contestate, anche unitariamente, nel corso di un<br />
quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino<br />
fiscale, compiute in giorni diversi.<br />
143.<br />
D. Lavoro in un Istituto Tecnico. Vorrei avere informazioni sulle detrazioni in caso di<br />
convalescenza post ricovero, alla luce del Decreto Legge 112/2008, convertito in Legge n. 133 del<br />
2008.<br />
R. La norma citata prevede che nei primi dieci giorni di assenza del dipendente sia corrisposto il<br />
trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque<br />
denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico<br />
accessorio. La norma prescrive una decurtazione “permanente” nel senso che la trattenuta opera per<br />
ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si<br />
protrae per più di dieci giorni. Pertanto, nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a<br />
dieci giorni (ad esempio per undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle<br />
78
itenute prescritte, mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico-economico previsto<br />
dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia.<br />
Si rammenta che la nuova normativa ha tenuto in particolare considerazione le assenze per malattia<br />
dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Infatti, il secondo periodo del comma 1<br />
dell’art. 71 stabilisce: “Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai<br />
contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad<br />
infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché<br />
per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.”.<br />
Si segnalano i seguenti riferimenti normativi: Circolare n. 7 e n. 8 2008 del Ministro per la <strong>Pubblica</strong><br />
Amministrazione e l’Innovazione.<br />
144.<br />
D. Nel dicembre 2008, sono stata sottoposta a tiroidectomia totale e dal 2 al 6 marzo, per un<br />
carcinoma, e sono stata sottoposta a radioterapia in ricovero protetto. Poiché devo astenermi dal<br />
lavoro per 15 giorni e considerato che devo sottopormi a terapia salvavita, vorrei sapere se si<br />
applica, nel mio caso, l'obbligo di rimanere in casa negli orari 8-13 e14-20 o se sono previste<br />
eccezioni per i malati di cancro.<br />
R. Occorre considerare se il rapporto di lavoro è nel pubblico impiego o nel settore privato, infatti:<br />
- nel primo caso l'art. 71, comma 3, della Legge del 6 agosto 2008 n. 133, che ha convertito in legge<br />
il Decreto Legge n. 112 del 25-06-2008, non pone alcuna differenza di disciplina in materia di<br />
controlli medici tra le assenze per malattia e quelle connesse ad un ricovero ospedaliero ovvero a<br />
patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Al contrario, differenze di trattamento più<br />
favorevole sono riscontrabili sotto il profilo economico per chi è sottoposto, a causa di patologie<br />
gravi, a terapie salvavita rispetto alla semplice malattia, come si evince dal sopra citato articolo 71.<br />
Ne consegue che anche la persona sottoposta a trattamenti salvavita dovrebbe attenersi alle fasce<br />
orarie di reperibilità del lavoratore, tuttavia la circolare n. 8 del 5 settembre 2008 della Presidenza<br />
del Consiglio dei Ministri sottolinea che il legislatore rimette all'amministrazione competente la<br />
valutazione caso per caso, in relazione alla specificità delle situazioni, in ordine alla necessità o<br />
meno di disporre visite domiciliari di controllo. Si fa presente tuttavia che molti contratti collettivi<br />
di pubblico impiego riportano agevolazioni a favore di coloro che si sottopongono a terapie<br />
salvavita, dovendo il lavoratore presentare alla relativa amministrazione la certificazione medica<br />
delle terapie a cui è sottoposto, certificazione rilasciata dalla ASL o da altra struttura convenzionata;<br />
- nel caso di rapporto di lavoro privato occorre far riferimento esclusivamente alla normativa<br />
prevista dal relativo contratto di lavoro del settore privato di appartenenza.<br />
145.<br />
D. Sono laureata e svolgo l'attività di Educatore Professionale Extrascolastico, con un contratto di<br />
collaborazione (Co.Co.Pro.) da quattro anni. Vorrei informazioni ad ampio raggio, su come si<br />
presenta la mia situazione rispetto alla maternità, ed in particolare informazioni sui miei diritti e su<br />
cosa esattamente mi spetta.<br />
79
R. Il seguente link consente di accedere a notizie sull'indennità di maternità dei lavoratori<br />
parasubordinati con particolare riferimento a:<br />
a. i requisiti per ottenere l'indennità di maternità<br />
b. l'importo<br />
c. la domanda<br />
http://www.inps.it/Doc/TuttoInps/Prestazioni/Le_prestazioni_a_sostegno_del_reddito/L_indennita_<br />
di_maternita_dei_lavoratori_parasubordinati/index.htm#N65577<br />
Si forniscono, inoltre i recapiti telefonici delle sedi INPS più vicine, il numero del Contact Center<br />
INPS 803.164, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14, e per quanto<br />
riguarda l'assegno di maternità comunale, i riferimenti dell'ufficio Servizi Sociali del Comune di<br />
residenza.<br />
146.<br />
D. Vorrei sapere se un tecnico della PA, nominato responsabile dell'Ufficio Demanio, può<br />
esercitare anche la libera professione. Faccio presente che su tale questione ho avuto pareri<br />
contrastanti: c'è chi dice che è vietato; chi dice che è vietato esercitare la libera professione nel<br />
Comune di appartenenza dell'ente per cui lavori; chi dice che si può fare ma devi essere autorizzato<br />
dal sindaco (o chi per lui); chi dice che si possono fare solo progetti e direzioni lavori che non<br />
hanno conflitto di interessi con l'ufficio pubblico per cui lavori.<br />
R. Il nostro ordinamento non consente ai dipendenti lo svolgimento di ogni attività lavorativa che<br />
non rientri nei compiti e nelle funzioni del proprio ufficio (art. 98 Cost.) Lo svolgimento di un<br />
lavoro autonomo potrebbe, infatti, pregiudicare l’efficienza e il buon andamento della PA (art. 97<br />
Cost.). A fronte di quella che è la regola generale sono diverse le eccezioni: l’art. 53 del D.Lgs.<br />
165/2001 (Testo unico del pubblico impiego) prevede ad esempio che incarichi extra-ufficio<br />
possano essere conferiti ai dipendenti allorché ciò sia espressamente previsto dalla legge o da altra<br />
fonte normativa oppure in caso di espressa autorizzazione dell’ente di appartenenza (spesso una<br />
Delibera di Giunta). Nel primo caso rientra per esempio il rapporto di lavoro a tempo parziale (parttime)<br />
introdotto dalla Legge 662/1996: sempre che la prestazione lavorativa non superi del 50% di<br />
quella a tempo pieno e previa motivata autorizzazione dell’ente è consentito al dipendente<br />
l’esercizio di ulteriori prestazioni lavorative purché queste non arrechino pregiudizio alle esigenze<br />
del servizio pubblico espletato e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa<br />
amministrazione (DPCM n. 117/1989). Con riferimento alle professioni tecniche è da ricordare la<br />
limitazione contenuta nella c.d. Legge Merloni (Legge 415/98): l’attività di progettazione e di<br />
direzione dei lavori, da svolgersi in regime di libera professione per conto di altre amministrazioni<br />
pubbliche, è consentita a un dipendente della PA solo allorché venga espletata al di fuori<br />
dell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza. A parte i casi in cui la legge lo disciplina<br />
espressamente, lo svolgimento di incarichi professionali è ammesso solo previa specifica<br />
autorizzazione dell’ente di appartenenza e sempre che ricorrano tre condizioni:<br />
− l’autorizzazione deve basarsi su criteri oggettivi e predeterminati dalla stessa autorizzazione;<br />
− il ricorso al dipendente deve essere indispensabile considerata la specifica professionalità<br />
richiesta per quel particolare incarico;<br />
− quest’ultimo deve essere compatibile con gli impegni del proprio ufficio e deve essere evitato<br />
ogni possibile conflitto d’interessi rispetto all’adempimento delle proprie funzioni.<br />
80
Infine, per quanto riguarda la compatibilità, per gli iscritti ad eventuali albi professionali con lavoro<br />
dipendente presso un Ente Locale, una ulteriore disciplina sulle incompatibilità si trova nello<br />
Statuto e nei regolamenti interni relativi all’organizzazione del personale (art. 89, 92 D.Lgs n.<br />
267/2001 Testo Unico EE.LL.).<br />
147.<br />
D. Vorrei informazioni sull'art.4 della Legge 53/2000. Cosa necessita per poterne fruire? Perché la<br />
azienda per la quale lavoro da 27 anni non ha accettato la mia richiesta corredata da giustificativo<br />
ospedaliero?<br />
R. La legge 53/2000 recante:”Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il<br />
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” è applicabile sia<br />
nell’impiego pubblico che in quello privato. Tale normativa prevede nell’art.4 anche il diritto dei<br />
lavoratori a periodi di congedo, continuativo o frazionato, non retribuito e non superiore a due anni,<br />
per gravi e documentati motivi familiari. Durante questo periodo il lavoratore non perde il posto di<br />
lavoro ma non ha diritto a retribuzione. Il quarto comma dell’articolo rinvia al D.M. 21 luglio 2000<br />
n.278 del Ministro della solidarietà, con il quale si provvede alla definizione dei criteri per la<br />
fruizione dei congedi di cui sopra. In attuazione di quanto sopra il Decreto Ministeriale 21 luglio<br />
2000 n.278 ha disciplinato la materia ed in particolare quella dei congedi per gravi motivi familiari.<br />
Si è stabilito in proposito che deve farsi riferimento ai contratti collettivi di categoria del settore di<br />
appartenenza per quanto riguarda le procedure per la richiesta e la concessione del permesso e deve<br />
comunque esser fatto salvo il contraddittorio tra dipendente e datore di lavoro nonché il<br />
contemperamento delle rispettive esigenze. Si danno disposizioni anche per la documentazione da<br />
presentare che deve indicare con chiarezza i motivi della richiesta. Il datore di lavoro deve<br />
comunque pronunciarsi entro dieci giorni dalla presentazione della domanda e in caso di rifiuto al<br />
lavoratore è consentito di presentare nuova richiesta entro 20 giorni. Il rifiuto alla concessione del<br />
permesso deve essere motivata anche in relazione delle esigenze organizzative e produttive<br />
dell’azienda.<br />
148.<br />
D. Vorrei sapere che tipo di agevolazioni sono previste per il mantenimento e le cure (vaccinazioni)<br />
del cane guida per non vedenti?<br />
R. Non esiste, ad oggi, una normativa che stabilisca il diritto all'assegnazione del cane guida. La<br />
legge italiana prevede solo alcune norme, che sanciscono i diritti delle persone non vedenti e dei<br />
cani guida, oltre ad alcune agevolazioni in materia fiscale. In particolare, è prevista la detrazione<br />
dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta una sola<br />
volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale; spetta per un solo cane e può<br />
essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 Euro. In questo limite rientrano anche le spese<br />
per l’acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o<br />
dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico. Per la persona non<br />
vedente non è consuetudine acquistare un cane guida, che viene generalmente donato dalle Scuole<br />
di addestramento: pertanto, spesso la detrazione per le spese di acquisto del cane è inutilizzata. E'<br />
81
inoltre prevista la detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del<br />
cane guida, più la detrazione delle spese veterinarie (19% sulla parte che eccede l'importo di<br />
129,11€ e nel limite max di 387,34€). La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che<br />
sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa, esclusivamente al soggetto non<br />
vedente, perciò non possono usufruirne le persone che assistono il disabile o che dal punto di vista<br />
fiscale, hanno in carico il non vedente.<br />
149.<br />
D. Lavoro all'Università di … e compio 65 anni a giugno. Nel giugno 2008 ho presentato la<br />
domanda per restare in servizio altri due anni, considerato che ho soltanto 29 anni di servizio. Con<br />
un Decreto del primo luglio 2008 la mia richiesta è stata accolta. Sette mesi dopo, con un ulteriore<br />
decreto, la decisione del luglio 2008 è stata annullata e quindi dovrò andare in pensione a luglio<br />
2009. Vorrei sapere se l'annullamento della prima decisione, e cioè dell'accoglimento della mia<br />
richiesta, è stato legittimo.<br />
R. Il D.Lgs 112/2008, convertito in Legge 133, all’art. 72 “Dipendenti prossimi al compimento dei<br />
limiti di età per il collocamento a riposo” interviene sulla disciplina della risoluzione del rapporto di<br />
pubblico impiego. In particolare, i commi da 7 a 10, modificano il regime del trattenimento in<br />
servizio di cui all'art. 16 del D.Lgs. 503/1992 (che regola la materia del limite massimo di età per il<br />
collocamento a riposo insieme alla Legge 903/1977 che non è stata toccata dalla riforma introdotta<br />
dal D.Lgs. 112/2008).<br />
Pertanto, il dipendente pubblico – a seguito dell’entrata in vigore della norma suddetta ha le<br />
seguenti possibilità di essere trattenuto in servizio: se donna, da 60 a 65 anni in base alla L.<br />
903/1977; per un biennio oltre l’età massima ordinamentale ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs.<br />
503/1992.<br />
Con riguardo alla sua richiesta rispetto all’annullamento della prima decisione<br />
dell’Amministrazione, il comma 7 (sempre dell’art. 72) introduce la facoltà dell’Amministrazione<br />
di accogliere (o rigettare) la richiesta di trattenimento in servizio, sulla base di proprie esigenze<br />
organizzative e funzionali e in rapporto a particolarità della professionalità del lavoratore,<br />
prevedendo quanto segue:<br />
“All'art. 16 comma 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni,<br />
dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in<br />
base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla<br />
particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in<br />
funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata<br />
all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del<br />
limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.».<br />
Nello specifico il comma 9 prevede “Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con<br />
provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in<br />
servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009”. Per ulteriori chiarimenti<br />
in merito ai suddetti commi, può fare riferimento alla Circolare 10/2008 del <strong>Dipartimento</strong> della<br />
<strong>Funzione</strong> <strong>Pubblica</strong>, (al punto 2 e al riferimento alla fase transitoria ).<br />
82
150.<br />
D. Vorrei sapere se al fine del calcolo del reddito previsto per l'attribuzione del Bonus Famiglia,<br />
devono essere inclusi anche i beni immobili.<br />
R. Il richiedente il Bonus, nel 2008 deve aver percepito uno o più redditi fiscalmente imponibili<br />
provenienti solo dalle seguenti tipologie: 1) Redditi da lavoro dipendente 2) Pensione.<br />
Alcuni redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali:<br />
• compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro;<br />
• redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;<br />
• remunerazioni dei sacerdoti;<br />
• compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;<br />
• assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), del Tuir -<br />
Redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, del Tuir derivanti da attività commerciali o da<br />
attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente<br />
• redditi fondiari di cui all’art. 25 del Tuir, purché posseduti esclusivamente in coacervo con<br />
le altre tipologie di reddito indicate precedentemente, per un ammontare non superiore a<br />
2.500 euro. Tale ammontare deve intendersi riferito alla somma dei redditi fondiari prodotti<br />
dall'intero nucleo familiare.<br />
Di conseguenza, non osta all'ottenimento del Bonus Famiglia (in presenza di tutti gli altri requisiti<br />
previsti dal Decreto Legge (185/2008) ) la proprietà di un immobile purché il reddito fondiario (la<br />
rendita catastale iscritta nel quadro B del modello 730) non sia superiore ai 2500 Euro.<br />
Tale reddito come precisato dall'Agenzia delle Entrate va sommato agli altri tipi di reddito percepito<br />
dal nucleo familiare per stabilire l'ammontare del reddito e dunque la sussistenza dei requisiti<br />
reddituali per poter percepire il bonus.<br />
151.<br />
D. Ho appena appreso, dal telegiornale, che il Governo ha istituito un sito per stimolare la<br />
competizione tra le aziende assicuratrici nel campo del RCA auto. Purtroppo non ricordo il nome<br />
citato, né l'indirizzo. Vorrei qualche informazione a riguardo.<br />
R. Il Ministero dello Sviluppo economico e l’ISVAP (l’Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni<br />
Private e d’interesse collettivo) hanno avviato un servizio informativo on-line, finalizzato a favorire<br />
una maggiore trasparenza e concorrenza nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile<br />
auto. Il servizio si chiama "TuOpreventivatOre" e consente di confrontare i preventivi RC auto di<br />
tutte le imprese presenti sul mercato. Le consigliamo di consultare il seguente indirizzo web:<br />
http://isvap.sviluppoeconomico.gov.it/prevrca/prvportal/index.php Per maggiori informazioni<br />
può consultare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico al seguente indirizzo:<br />
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&<br />
tema_dir=tema2&id_primopiano=320<br />
83
152.<br />
D. Sono proprietaria di un edificio (inagibile) di seconda proprietà a L'Aquila. Vorrei sapere se<br />
devo pagare l'ICI.<br />
R. L’art 4 comma 5 ordinanza 3757 21 aprile 2009 prevede che i redditi dei fabbricati distrutti o<br />
inagibili non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini ICI fino a definitiva agibilità<br />
dei fabbricati stessi.<br />
153.<br />
D. Quale procedura devo seguire per richiedere l’assistenza di un Difensore di ufficio per una causa<br />
civile da intraprendere contro una compagnia assicurativa?<br />
R. Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell'ambito dei giudizi civili,<br />
amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative,<br />
contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio. Possono richiedere l'ammissione in<br />
ambito civile, purché le loro pretese non risultino manifestatamene infondate, i seguenti soggetti: i<br />
cittadini italiani; gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del<br />
sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; gli apolidi; gli enti o<br />
associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica. L'ammissione<br />
può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del<br />
giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per<br />
proporre impugnazione. La domanda di ammissione in ambito civile deve essere presentata presso<br />
la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al luogo in cui ha sede:<br />
• il magistrato davanti al quale è in corso il processo;<br />
• il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;<br />
• il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio<br />
di Stato, Corte dei Conti.<br />
I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli<br />
Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia<br />
di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare<br />
la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata A/R. con allegata<br />
fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.<br />
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:<br />
- la richiesta di ammissione al patrocinio;<br />
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo<br />
familiare;<br />
- l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);<br />
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al<br />
beneficio; - se trattasi di causa già pendente; - la data della prossima udienza;<br />
- generalità e residenza della controparte;<br />
- ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;<br />
- prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).<br />
84
Il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda valuta la fondatezza delle pretese da far<br />
valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità ed entro 10 giorni emette uno dei seguenti<br />
provvedimenti: accoglimento della domanda, non ammissibilità della domanda, rigetto della<br />
domanda. Trasmette quindi copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e<br />
all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.<br />
154.<br />
D. Ho pagato il bollo della mia autovettura, con scadenza aprile 2010. Purtroppo devo rottamare la<br />
macchina in questi giorni. Posso recuperare parte dell'importo visto la relativa data di scadenza? Se<br />
la risposta fosse positiva, a chi mi devo rivolgere? Sono residente a Milano.<br />
R. Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi: 1) se è stato effettuato<br />
un doppio pagamento (con la stessa scadenza); 2) se è stato effettuato un pagamento in eccesso; 3)<br />
se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita effettuata in<br />
data antecedente all'inizio del periodo tributario o demolizione del veicolo, ecc.). Le domande di<br />
rimborso, redatte in carta libera, devono essere indirizzate a Regione Lombardia, Dir. Gen. Risorse<br />
e Bilancio, U.O. Tributi Via F. Filzi, 22 20124 Milano e vanno presentate presso le Delegazioni<br />
ACI o presso gli altri soggetti (studi di consulenza) autorizzati dalla Regione. Sulla domanda<br />
devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di<br />
telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il<br />
rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del<br />
destinatario).<br />
N.B. Il rimborso deve essere richiesto entro 3 anni solari successivi a quello del versamento e non<br />
ha luogo in caso di somme pari o inferiori ad Euro 15,00.<br />
Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:<br />
in caso di doppio pagamento:originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;<br />
fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido; fotocopia della carta di circolazione;<br />
in caso di pagamento in eccesso: fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;<br />
fotocopia della carta di circolazione;<br />
in caso di versamento non dovuto: originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;<br />
fotocopia dell'atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell'atto<br />
di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).<br />
Le informazioni sono disponibili nel sito dell'Automobile Club d'Italia. Per maggiori informazioni<br />
si consiglia la consultazione della pagina web: http://www.aci.it/index.php?%20id=891#1137<br />
155.<br />
D. Vorrei conoscere il sito web per la richiesta di rilascio della casella di posta certificata di cui al<br />
DPCM del 6\5\09.<br />
R. Il DPCM 6 maggio 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119) definisce le<br />
modalità di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai<br />
sensi dell'art. 16-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con particolare<br />
riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art.8 del codice dell'amministrazione<br />
85
digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché le modalità di attivazione del servizio<br />
mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto.<br />
Ai sensi dell'art. 2, al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri-<br />
<strong>Dipartimento</strong> per l'Innovazione e le Tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio,<br />
assegna un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) la cui attivazione è senza oneri per il<br />
cittadino, così come le comunicazioni che transitano per la stessa. Le modalità di attivazione, di<br />
richiesta, di utilizzo e di recesso del servizio di PEC sono definite nell'Allegato A reperibile al<br />
seguente link: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/PEC_cittadini/allegato_A.pdf<br />
Il servizio non è ancora attivo e, ai sensi dell'art.8, il <strong>Dipartimento</strong> per l'Innovazione e le Tecnologie<br />
curerà la realizzazione di campagne di comunicazione volte a diffondere e pubblicizzare i contenuti<br />
dell'iniziativa e le modalità di rilascio e di uso della casella di PEC ai cittadini, con particolare<br />
riguardo alle categorie a rischio di esclusione. Il Centro Nazionale per l’Informatica nella<br />
<strong>Pubblica</strong> Amministrazione (CNIPA) offre utili informazioni: http://www.cnipa.gov.it/site/itit/Attivit%C3%A0/Posta_Elettronica_Certificata__(PEC)/<br />
156.<br />
D. Sono un cittadino dell’Aquila e ho bisogno di avere le seguenti informazioni: 1) quanto tempo<br />
ho per presentare la domanda per ottenere i contributi per le riparazioni ad un immobile di tipo A<br />
(ordinanza 3778)? 2) chi possiede una casa di prima abitazione di tipo A può chiedere anche il<br />
finanziamento (contributo dell'80%) per un' abitazione di tipo B (ordinanza 3779)? 3) cosa si<br />
intende per uso non abitativo. Sono proprietario di un'abitazione adibita a studio professionale.<br />
Rientra in tale categoria?<br />
R. Non sussiste ad oggi un termine temporale di scadenza per richiedere il contributo per immobile<br />
di tipo A (ordinanza 3778); rispetto alla cumulabilità dei contributi per immobili di tipo A e B,<br />
l'ordinanza 3779 prevede limitazioni alla cumulabilità solo nel caso in cui la prima casa sia di classe<br />
B o C; in quei casi il contributo fino ad un massimo di 80.000 per secondo immobile, è ammesso<br />
solo se l’immobile è adibito ad uso non abitativo (impresa – professione); in merito alla definizione<br />
di uso non abitativo, Le segnaliamo che essa ricomprende l’attività professionale, (art 1 comma 4<br />
dell'ordinanza 3779) e ciò consente l’accesso ai contributi (80%) fino ad un massimo di 80.000<br />
euro.<br />
157.<br />
D. Dopo 12 anni di lavoro, nel mese di marzo sono stata licenziata. Dopo aver spedito vari curricula<br />
ho accettato un lavoro a tempo determinato con scadenza a metà settembre. Oggi mi é stato<br />
proposto un lavoro con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Sono venuta a conoscenza<br />
che con un contratto a tempo determinato non puoi dare le dimissioni. Avete consigli da darmi.<br />
Vorrei poter accettare questa nuova proposta. Grazie.<br />
R. Trattandosi di un rapporto di lavoro a termine, lo stesso può cessare prima della scadenza del<br />
termine esclusivamente per comune volontà delle parti oppure per recesso per giusta causa (art.<br />
2119 c.c.). Questo implica che le dimissioni da parte Sua sono consentite solo se anche il datore di<br />
lavoro è d'accordo ovvero quando vi sono condizioni che le impediscono di proseguire l'attività di<br />
86
lavoro (dimissioni per giusta causa che implicano l'apertura di una vertenza finalizzata a dimostrare<br />
che c'è giusta causa). In buona sostanza, non è ammesso il licenziamento con preavviso, sia per<br />
giustificato motivo che "ad nutum" da parte del datore di lavoro, né le dimissioni da parte del<br />
lavoratore a prescindere dalla sussistenza della giusta causa. In caso di dimissioni per giusta causa<br />
il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno che è pari all'ammontare delle retribuzioni che<br />
avrebbe percepito se il contratto avesse avuto la durata prevista (sentenza Cassazione n. 10043 del<br />
15 novembre 2006). In caso di dimissioni prima del termine senza giusta causa non è previsto<br />
esplicitamente il risarcimento del danno come nella situazione descritta sopra. La giurisprudenza,<br />
ravvisando un palese inadempimento contrattuale, ha previsto un risarcimento integrale del danno<br />
provocato al datore di lavoro (sentenza Cassazione n. 13597 del 23 dicembre 1992). In<br />
conclusione, a rigore il caso evidenziato non consente che ci si dimetta prima del termine del<br />
contratto senza accordo tra le parti, pena il risarcimento verso il datore di lavoro del danno da<br />
questo subito. Tale danno può anche essere superiore all'ammontare delle retribuzioni che il<br />
lavoratore avrebbe percepito fino al termine della dimissione perché il datore può valutare del tutto<br />
diversamente tale danno. Nel caso specifico, sarebbe quindi opportuno arrivare ad una gestione<br />
consensuale (recesso per accordo tra le parti) della risoluzione del rapporto di lavoro, informando<br />
quanto prima delle decisioni assunte e delle sue motivazioni e, nel caso, chiedendo al datore di<br />
lavoro cosa lei può fare per aiutarlo a risolvere eventuali problemi posti dalle sue dimissioni (ad es.<br />
indicando qualcuno che La sostituisca nell'attuate ruolo aziendale). Infine, La informo che dal 5<br />
marzo 2008, i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e<br />
continuativa o a progetto, che intendano dare le dimissioni, sono obbligati ad utilizzare una<br />
procedura telematica, compilando un modulo on-line sul sito www.lavoro.gov.it. Questa procedura<br />
deve essere svolta con l'assistenza delle Direzioni provinciali del lavoro, dei Centri per l'impiego o<br />
degli uffici comunali. La procedura non si applica nei casi di accordi di risoluzione consensuale<br />
bilaterali. A tal proposito, veda il link:<br />
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/DPL/AQ/news/20080414_DplAquila_mdv.htm<br />
158.<br />
D. Mia madre (novantenne e invalida al 100%) ha da circa cinque anni una badante di nazionalità<br />
romena, iscritta all'INPS e per la quale paga regolarmente i contributi. Per rinnovare l'iscrizione al<br />
Servizio Sanitario Nazionale le hanno richiesto il "contratto di lavoro". Vorrei sapere di cosa si<br />
tratta e come e dove si fa.<br />
R. A partire dal 29 gennaio 2009 la comunicazione di assunzione deve essere presentata agli uffici<br />
INPS entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di inizio del rapporto di<br />
lavoro. La comunicazione è efficace anche nei confronti dei servizi competenti del Ministero del<br />
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli<br />
Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. L’obbligo<br />
di comunicazione esiste anche in fase di proroga, trasformazione (da tempo determinato a tempo<br />
indeterminato oppure in caso di svolgimento dell’attività in una abitazione del datore di lavoro<br />
diversa da quella comunicata precedentemente) e cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso<br />
la comunicazione dovrà essere effettuata entro cinque giorni dall’evento con il modello COLD-<br />
VAR. I canali a disposizione del datore di lavoro domestico per l’iscrizione e le eventuali<br />
variazioni sono: il Contact Center, al numero 803.164, fornendo telefonicamente i dati necessari;<br />
87
l’apposita procedura Internet di compilazione e invio on-line disponibile sul sito internet<br />
dell’Istituto (www.inps.it); il modulo cartaceo per la presentazione o l’invio agli uffici INPS. Il<br />
datore di lavoro che ha esigenze di carattere temporaneo può fare ricorso a prestazioni di lavoro di<br />
tipo accessorio, tipologia contrattuale introdotta con la riforma Biagi e regolata mediante la<br />
consegna dei c.d. voucher che contengono la retribuzione e la contribuzione verso INPS ed INAIL.<br />
In questo caso vengono meno gli obblighi di comunicazione all’INPS.<br />
159.<br />
D. Sono proprietaria di un negozio e durante le elezioni politiche dell'anno scorso sulle mie<br />
serrande e su quelle di altri esercizi commerciali sono stati affissi manifesti dei vari candidati<br />
politici. Non riesco a eliminarli completamente e non ritengo giusto essere sommersa di manifesti.<br />
Mi sono rivolta ai Carabinieri ed alla Polizia Municipale, la quale mi risponde che la competenza è<br />
dell'Ufficio Affissione del Comune. L'Ufficio Affissione del Comune, a sua volta, risponde che non<br />
è di sua pertinenza. Ho scritto anche al Sindaco, ma senza ottenere risposta. A chi posso rivolgermi?<br />
Qual è la normativa di riferimento? Chi è tenuto ad eliminare i manifesti elettorali e, ancora, chi<br />
deve vigilare e controllare ed evitare che vengano affissi?<br />
R. Si può fare un esposto all'Ufficio Affissioni del Comune chiedendo di disporre una defissione<br />
dei manifesti secondo la normativa vigente. La campagna elettorale è stata regolata dal legislatore,<br />
attraverso la legge n. 212/1956, contenente le 'norme per la disciplina della propaganda elettorale',<br />
che afferma che 'l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da<br />
parte di partiti o gruppi politici è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in<br />
ogni Comune'. Chi non rispetta queste norme è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria.<br />
Inoltre la legge 27-12-2006 (Finanziaria 2007) con l'art. 1 comma 157 ha modificato, con<br />
decorrenza 01 gennaio 2007, il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che regola, tra l'altro,<br />
le affissioni abusive, inserendo il seguente articolo: "Art. 20.1. - (Oneri per la rimozione dei<br />
manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti). - 1. Ai fini della salvaguardia degli enti<br />
locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in<br />
violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono<br />
stati affissi, salvo prova contraria".<br />
160.<br />
D. L'ARPA … ha assunto nel 2009 personale tecnico Sanitario - Tecnici della Prevenzione Cat. D<br />
senza prima espletare le procedure di mobilità, così come previsto dal CCNL e dalla Circolare del<br />
<strong>Dipartimento</strong> della <strong>Funzione</strong> <strong>Pubblica</strong> n. 4 del 18/04/2008. E' possibile tutto ciò, visto che il<br />
sottoscritto ha già presentato domanda di mobilità ed è in attesa dal 2006 ?<br />
R. L'articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n.3, recante: "Disposizioni ordinamentali in materia di<br />
pubblica amministrazione" (S.O. n.5/L alla G.U. n.15 del 20 gennaio 2003), ha innovato il decreto<br />
legislativo 30 marzo 2001, n.165, introducendo l'art. 34-bis in materia di mobilità del personale<br />
delle pubbliche amministrazioni. Questa disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche di<br />
cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, prima di avviare le procedure di assunzione di<br />
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - escluse quelle riferite al personale<br />
88
disciplinato da ordinamenti particolari, di cui all'art. 3, comma 1 - devono inviare una<br />
comunicazione contenente gli elementi conoscitivi relativi al concorso da bandire (l'area, il livello,<br />
la sede di destinazione dei posti da coprire, nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali<br />
specifiche idoneità richieste) ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n.165/2001. La<br />
normativa persegue la finalità di agevolare la ricollocazione del personale collocato in disponibilità,<br />
ai sensi degli articoli 33 e 34 del d.lgs. n.165/2001 oppure in forza di specifiche disposizioni<br />
legislative, nonché del personale coinvolto da processi di mobilità collettiva (la disposizione,<br />
dunque, NON si riferisce alle ipotesi di mobilità volontaria disciplinate dall'art. 30 del d.lgs.<br />
n.165/2001 e dai contratti collettivi). Infatti, per effetto dell'introduzione dell'art. 34-bis, viene<br />
creato un collegamento tra le esigenze di assunzione delle amministrazioni e il riassorbimento del<br />
personale che si trovi in situazione di eccedenza. Per quanto concerne il passaggio diretto di<br />
personale tra Pubbliche Amministrazioni diverse ex art. 30, d.lgs. 165/2001 e successive modifiche<br />
(L. 145/2002, L. 3/2003 Collegato ordinamentale, L. 311/2004), La informo che le P.A. operano<br />
sulla base di quanto previsto dal Regolamento Interno sulla Organizzazione degli Uffici.<br />
Generalmente viene predisposto un avviso pubblico, un vero e proprio bando in cui sono specificati<br />
i requisiti, i termini di presentazione delle domande, l’ufficio a cui indirizzarle (in genere la<br />
Direzione Sviluppo Risorse Umane), il modello di domanda, le modalità di selezione delle<br />
candidature. E’ anche possibile, però, che l’Amministrazione decida di procedere alla copertura di<br />
posto vacante tenendo conto delle domande volontariamente inoltrate all’Amministrazione da parte<br />
di dipendente terzo interessato alla mobilità, e che sia in già possesso di nulla-osta<br />
dell’Amministrazione dove attualmente lavora.<br />
161.<br />
D. A chi devo rivolgermi per richiedere il riscatto della laurea?<br />
R. Deve rivolgersi al suo Ente previdenziale. Nel caso sia l'INPS, la domanda per poter riscattare il<br />
periodo del corso legale di laurea va presentata alla Sede dell'Inps, direttamente dall'interessato, o<br />
tramite uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, compilando l'apposito modulo "RL1".<br />
Può trovare Le informazioni sul riscatto della laurea sulle guide messe a disposizione dall'Inps ai<br />
seguenti indirizzi:<br />
http://www.inps.it/doc/TuttoINPS/Contributi/I_contributi_da_riscatto/Il_riscatto_della_laurea/index<br />
.htm - http://www.inps.it/Doc/<strong>Pubblica</strong>zioni/Opuscoli/ContributiRiscatto.pdf<br />
Se Lei è lavoratrice iscritta alle casse pensionistiche amministrate dall’INPDAP, deve presentare la<br />
domanda alla sede provinciale INPDAP nel cui territorio ha la sede l'Amministrazione o Ente<br />
datore di lavoro presso il quale presta la propria attività lavorativa o ha prestato l’ultimo servizio<br />
prima della cessazione.<br />
162.<br />
D. Buongiorno, a breve dovrei fare un viaggio aereo su tratta nazionale con mio figlio di 8 mesi.<br />
Quali documenti sono necessari per far viaggiare il bambino? Abito a Roma e il volo dovrebbe<br />
essere effettuato da una compagnia italiana.<br />
89
R. I bambini di età inferiore ai due anni vengono definiti infant dalle compagnie aeree. In generale<br />
i biglietti aerei riportano tra le condizioni contrattuali indicazioni in proposito; è sempre opportuno<br />
verificare cosa è previsto perché la compagnia, a maggior tutela del bambino, può prevedere<br />
limitazioni particolari al trasporto del bimbo. Inoltre in caso di tratta anche nazionale effettuata da<br />
un vettore straniero si applica la disciplina prevista nel paese di appartenenza del vettore e non in<br />
Italia. Per quanto riguarda voli su tratte nazionali effettuate da vettori italiani, a meno di<br />
disposizioni più stringenti previste dalla compagnia aerea, è necessario rivolgersi al Comune di<br />
residenza del bambino per richiedere i documenti necessari al volo. Le disposizioni possono<br />
cambiare da Comune a Comune Nel caso specifico, è necessario rivolgersi allo Sportello<br />
Demografico del Municipio in cui abita il bambino. Presso tale Ufficio, è necessario che si presenti<br />
almeno un genitore (munito di documento di identità) con il bambino, portando una fototessera di<br />
quest'ultimo. Dopo aver preso il numero per i servizi "Atti notori", il genitore deve richiedere uno<br />
stato di famiglia allo sportello, che dopo il rilascio dovrà essere integrato, alla presenza<br />
dell'operatore comunale, con la foto del bambino e da una dichiarazione rilasciata dal genitore<br />
stesso in cui si afferma che la foto rappresenta il proprio figlio. L'operatore comunale provvederà ad<br />
autenticare la dichiarazione del genitore. Con tale documento il genitore dovrà presentarsi al checkin<br />
del volo. In caso di volo su tratta internazionale, è richiesto che il bambino venga inserito nel<br />
passaporto del genitore. Pertanto il genitore dovrà rivolgersi al Commissariato di Polizia per<br />
chiedere tale inserimento, portando un certificato di nascita del figlio (da richiedere al Comune),<br />
due foto tessera del bambino e il passaporto del genitore stesso.<br />
163.<br />
D. Sono proprietario di una casa di cui è usufruttuaria mia madre. Devo fare lavori di<br />
ristrutturazione e vorrei sapere se anche mia madre è tenuta a sostenere tali spese. Il geometra dice<br />
di sì, per una quota di circa il 60%.<br />
R. In caso di lavori di ristrutturazione rientranti nella casistica di “riparazioni straordinarie” ai sensi<br />
dell'art. 1005 c.c. in tema di usufrutto, le spese per tali lavori sono a carico del nudo proprietario.<br />
L'usufruttuario deve però corrispondere al nudo proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse ai sensi<br />
dell'art. 1284 c.c. delle somme spese per le riparazioni straordinarie. Diversamente, nell'ipotesi di<br />
spese di ordinaria amministrazione secondo quanto stabilito dall'art. 1004 c.c. , è l'usufruttuario che<br />
se ne deve far carico, comprese tra l'altro anche le spese originate da riparazioni straordinarie che si<br />
sono rese necessarie a causa dell'inadempimento degli obblighi di ordinaria amministrazione.<br />
164.<br />
D. Vorrei far presente il disagio a cui vengono sottoposti i genitori degli alunni delle scuole<br />
pubbliche allorquando queste vengano destinate a seggi elettorali, come in occasione delle votazioni<br />
del 7 giugno 2009. Il 4 giugno siamo stati avvisati che il giorno successivo i bambini della scuola<br />
materna sarebbero usciti alle ore 14 anziché alle 16.30 e che la scuola sarebbe rimasta chiusa anche<br />
martedì 9 giugno nonostante queste date non fossero incluse nell'elenco dei giorni di chiusura della<br />
scuola. Mi domando: chi entra nel merito di quanto tempo ci vuole per riordinare i locali? Quanto<br />
tempo prima i genitori dovrebbero essere avvisati? Quanto rispetto c'è per noi genitori lavoratori<br />
90
che in mille occasioni (scioperi, assemblee, ponti e giorni di extra vacanza) dobbiamo trovare<br />
soluzioni per coprire le mancanze della pubblica istruzione.? Grazie e buon lavoro.<br />
R. Il testo unico delle leggi in materia elettorale D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive<br />
modifiche, nel fissare le procedure relative alla scelta dei luoghi per le sezioni elettorali, non<br />
fornisce alcuna indicazione circa il tipo di ufficio pubblico tenuto ad ospitare le operazioni di voto e<br />
solo la prassi ha consolidato l'esclusivo uso di edifici scolastici. Inoltre, la legge ricorda<br />
espressamente come sia facoltà dei Comuni determinare quale debba essere l'ubicazione delle<br />
sezioni elettorali in edifici pubblici anche non scolastici, anche se questa facoltà non risulta trovare<br />
pratica applicazione.<br />
165.<br />
D. Desidero sapere le procedure per una adozione di un bambino italiano o straniero e che età<br />
devono avere gli aspiranti genitori. Grazie.<br />
R. I requisiti per l’adozione internazionale e per quella nazionale sono gli stessi e sono previsti<br />
dall’art. 6 della Legge 184 del 1983 (come modificata dalla legge 149 del 2001) che disciplina<br />
l’adozione e l’affidamento, ovvero: "L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da<br />
almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di<br />
convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che<br />
siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare."<br />
Riguardo all’età, secondo la legge: la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni; la<br />
differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro. Tale<br />
limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio<br />
minorenne naturale o adottivo. Ciò vuol dire, ad esempio, che se la futura madre ha 47 anni ed il<br />
futuro padre 56, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 2 anni. Per informazioni è<br />
disponibile il sito della Commissione per le Adozioni Internazionali:<br />
http://www.commissioneadozioni.it/IT.aspx?DefaultLanguage=IT e il numero verde 800.002.393<br />
(lun-ven dalle 10:00 alle 13:00). Per quanto riguarda in particolare l’adozione nazionale, è<br />
possibile visualizzare la procedura per poter adottare un minore ai seguenti link del Ministero della<br />
Giustizia:http://www.giustizia.it/minori/adozioni/adozione_naz.htm<br />
http://www.giustizia.it/minori/adozioni/adottare_minore.htm<br />
166.<br />
D. Sono stato multato per divieto di sosta in parcheggio riservato invalidi, pur essendo titolare di<br />
contrassegno invalidi, in quanto il parcheggio dove avevo sostato (soltanto per 20 minuti) è<br />
riservato al titolare di una autorizzazione e non a tutti i titolari di contrassegno. Ho spiegato al vigile<br />
che un semplice cartello bianco aggiunto al segnale, con scritta "concessione 18", non indica in<br />
maniera "chiara ed inequivocabile" che è "fatto divieto parcheggiare ad altri ma consentito solo ed<br />
esclusivamente al titolare della concessione n. 18" come secondo me andrebbe bene posto in<br />
evidenza ad evitare che altri invalidi possano parcheggiare vedendo contrassegnata l'area con la<br />
segnalazione tipica (come da codice della strada) presente su tutto il territorio nazionale. Il vigile mi<br />
ha tuttavia confermato che devo pagare la sanzione. Faccio presente che i cartelli della segnaletica,<br />
91
quindi anche quelli della prerogativa "di uso esclusivo di singolo cittadino", devono, per legge,<br />
riportare le indicazione sempre in chiaro e non generiche, come in questo caso. Infatti, se un<br />
cittadino vive in Comuni dove non vengono adottate simili segnalazioni come fa a sapere che una<br />
semplice indicazione vuol significare "riservato esclusivamente al titolare della concessione di<br />
contrassegno invalidi n. 18"? Forse sarò costretto a pagare la multa, ma occorrerebbe che i cartelli<br />
con limitazioni e divieti, fossero posti con prescrizioni chiare ed inequivocabili: non si può certo<br />
sempre telefonare ai vigili per sapere cosa intendono vietare e consentire!<br />
R. Il parcheggio riservato ai veicoli a servizio di persone con disabilità, dove ha sostato, rientra tra<br />
quelli cosiddetti personalizzati, tra quei parcheggi cioè che possono essere occupati soltanto dal<br />
titolare della concessione di parcheggio disabili, il cui numero è riportato sul medesimo cartello<br />
stradale. Ne consegue, come in effetti le è accaduto, che qualora il parcheggio in argomento sia<br />
occupato da vettura provvista di contrassegno, ma con un numero di concessione diverso da quello<br />
indicato sul cartello, l'intervento della Polizia Municipale determini la sanzione dell'autoveicolo. Il<br />
cartello che indica il parcheggio per disabili titolari di contrassegno invalidi è definito dalla Figura<br />
II 79a in appendice al Regolamento del Codice della Strada e segnalato nell'articolo 381, che reca il<br />
pittogramma dell'uomo in sedia a ruote e l'eventuale indicazione della concessione. Tuttavia – a<br />
complicare e a rendere disomogenea la situazione in Italia – il Codice sulla Privacy (Decreto<br />
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) all'articolo 74 prescrive che: "I contrassegni rilasciati a<br />
qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il<br />
transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i<br />
soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli o<br />
diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione<br />
del contrassegno". Questa indicazione è estensibile anche ai cartelli stradali. Ciò premesso, rimane<br />
comunque la possibilità per l'utente di presentare ricorso al Prefetto, con le motivazioni che riporta,<br />
o al Giudice di Pace.<br />
167.<br />
D. Ci sono normative per dimostrare la convivenza con una amica o con un familiare?<br />
R. Il DPR 223/89 'Regolamento anagrafico della popolazione residente' definisce agli artt. 4 e 5,<br />
rispettivamente, la famiglia anagrafica e la convivenza anagrafica. Ai sensi dell'art. 4 'Per famiglia<br />
si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela<br />
o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Una famiglia<br />
anagrafica può essere costituita da una sola persona'. Ai sensi dell’art. 5 'Per convivenza s'intende<br />
un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di<br />
pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune. Le persone addette alla convivenza per<br />
ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della<br />
convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti'. Ai sensi dell’art. 6, 'Ciascun componente<br />
della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle<br />
dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni<br />
relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia. Agli effetti degli stessi<br />
adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente<br />
dirige la convivenza stessa.' Ai sensi dell' art. 13, comma 1 'Le dichiarazioni anagrafiche da<br />
92
endersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: lett.b)<br />
costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella<br />
composizione della famiglia o della convivenza'. Per ciascuna convivenza residente nel Comune<br />
(Art. 22, 1° e 2° comma del D.P.R. 223/89) deve essere compilata una scheda di convivenza nella<br />
quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei<br />
conviventi residenti. In particolare deve essere indicata la specie e la denominazione della<br />
convivenza ed il nominativo della persona che normalmente la dirige. Tale nominativo si rende<br />
necessario per indicare la persona che risulta intestataria della scheda di convivenza, ai fini<br />
anagrafici. I successivi commi 3° e 4° dell’art. 22 del Regolamento prevedono che nella scheda di<br />
convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far<br />
parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte. Altresì la scheda deve<br />
essere costantemente aggiornata relativamente alle mutazioni della denominazione o specie della<br />
convivenza, del responsabile di essa, della sede stessa e delle posizioni anagrafiche dei conviventi.<br />
Infine ai sensi dell'art. 37 'È vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio<br />
stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone<br />
appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo<br />
della Guardia di finanza'.<br />
168.<br />
D. Vorrei sapere se un ente o un'azienda possono rifiutare di concedere i 3 giorni retribuiti in caso<br />
di decesso o grave infermità di un parente entro il secondo grado. Faccio presente che, nel caso di<br />
grave infermità, è stato prodotto un certificato di un medico ASL attestante la grave infermità.<br />
R. Gli enti e le aziende sono tenuti a rispettare la Legge che garantisce tale diritto per il lavoratore,<br />
in particolare, l'art. 1 c. 1 del decreto 21 Luglio 2000, n. 278, recante disposizioni per l'attuazione<br />
dell'art. 4 della Legge n. 53 del 2000. II regolamento di attuazione contenuto nel decreto 21 Luglio<br />
2000, n. 278, prevede che
grave infermità, ai sensi del successivo articolo 3, comma 4. La riduzione dell'orario di lavoro<br />
conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento<br />
dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici>><br />
Può scaricare la normativa di riferimento ai seguenti link: Legge n.53 del 2000<br />
http://www.camera.it/parlam/leggi/00053l.htm Decreto 21 Luglio 2000, n. 278<br />
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2000/238/2.htm<br />
169.<br />
D. Ho appena sostituito la caldaia a gas (metano) si possono avere agevolazioni per quanto riguarda<br />
l'IVA attualmente al 20%?<br />
R. La informiamo che esistono agevolazioni fiscali, spettanti ai contribuenti che sostengono spese<br />
per il conseguimento di risparmio energetico, previste dalla legge finanziaria per il 2008 (l. 24<br />
dicembre 2007, n. 244), prorogata fino al 31 dicembre 2010. I benefici consistono in una detrazione<br />
dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55 % delle spese sostenute, entro un limite massimo che<br />
varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito. Si tratta di riduzioni concesse per interventi<br />
che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in<br />
particolare, le spese sostenute per:<br />
• la riduzione del fabbisogno energetico (per riscaldamento, raffreddamento, ventilazione,<br />
illuminazione);<br />
• il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni,<br />
pavimenti);<br />
• l'installazione di pannelli solari;<br />
• la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.<br />
I limiti d'importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento Per<br />
ulteriori informazioni può consultare la guida dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo<br />
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Guide+Fiscali/<br />
o contattare l'ENEA all'indirizzo http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/contatti.htm<br />
Di seguito alcune opere di portata ridotta, agevolate dallo sconto fiscale del 36%: risparmio<br />
energetico, sostituzione della caldaia con una a risparmio energetico, sostituzione scaldabagno<br />
elettrico con uno a gas, misure antiladro: cassaforte incassata a muro, allarme finestre esterne,<br />
riparazione o installazione di grate alle finestre, nuova porta blindata, piccola telecamera di<br />
sorveglianza ecc.<br />
170.<br />
D. Gentile Servizio Linea Amica, sono un privato cittadino e vorrei spedire un pacco postale regalo<br />
contenente della pasta e dei condimenti ad un mio conoscente cinese. Ho già contattato il Consolato<br />
cinese in Italia e successivamente il servizio clienti delle Poste 803.160 che mi ha informato circa il<br />
fatto che è necessario allegare al pacco un certificato di origine ed un certificato fitosanitario ma<br />
non so né a chi rivolgermi né come fare per ottenerli. Mi rivolgo a voi nella speranza che mi<br />
possiate aiutare in questo. Ringraziando per l'attenzione, porgo i miei più cordiali saluti.<br />
94
R. Per richiedere il certificato fitosanitario, può contattare l’Ufficio Fitosanitario della Regione …<br />
al seguente numero telefonico … L'ufficio fitosanitario si trova in via .... Per informazioni sul<br />
certificato d'origine, può contattare l'ufficio Dogane di … al seguente numero telefonico … ed email<br />
…<br />
171.<br />
D. Devo smaltire il materasso vecchio. Vorrei sapere chi si occupa dello smaltimento di rifiuti e chi<br />
devo chiamare per farlo ritirare. Vivo nel Comune di ….<br />
R. I rifiuti urbani ingombranti (poltrone, divani, materassi, imballaggi per elettrodomestici non in<br />
cartone, reti per letti, mobili, elettrodomestici, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie) si possono<br />
smaltire utilizzando il servizio di raccolta a domicilio gratuito su appuntamento, telefonando al<br />
numero verde 800…, ed esponendoli secondo le modalità concordate alla prenotazione, oppure<br />
portarli direttamente all’Ecocentro. Il conferimento all'Ecocentro è consentito alle sole utenze<br />
private residenti, dietro presentazione di un documento d’identità valido e delle quantità consentite.<br />
Per quantità di materiale inerte il conferimento è consentito con volumetria al di sotto di 1 mc al<br />
giorno per le utenze private. Gli Ecocentro:<br />
• Via … orario: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 13.00 alle 18.00 - mercoledì e<br />
sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00;<br />
• Via … orario: lunedì 9.30 - 12.30, martedì chiuso, mercoledì, giovedì, venerdì 9.30 -<br />
12.30 e 13.30 - 17.30, sabato 9.30 - 13.00 e 14.00 - 18.00.<br />
Per maggiori informazioni può contattare il link:http://www.comune….<br />
172.<br />
D. Ho un mutuo a tasso variabile e vorrei avere informazioni sulla normativa relativa alla<br />
sospensione del mutuo per un periodo di 18 mesi: le modalità della domanda, a chi mi devo<br />
rivolgere, come devo presentare la documentazione, quale è la normativa di riferimento. La<br />
proprietà immobiliare è di edilizia popolare. Sono un ex-impiegato delle poste e vorrei un aiuto su<br />
cosa fare senza cadere in cavilli.<br />
R. Il riferimento è l'Accordo ABI – MEF, che specifica le categorie degli aventi diritto alla<br />
sospensione del mutuo, rintracciabile al link:<br />
http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=21013. Per favorire le famiglie, che rischiano di<br />
subire eccessivamente le incertezze della congiuntura economica e i riflessi della crisi finanziaria, le<br />
Banche si impegnano a prevedere la sospensione, per almeno 12 mesi, del pagamento delle rate<br />
senza oneri finanziari per il cliente e con conseguente traslazione del periodo di rimborso, nei casi<br />
in cui il sottoscrittore del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, o un componente del<br />
nucleo familiare convivente, abbia usufruito, dalla data di sottoscrizione del protocollo d’intenti<br />
previsto all’art. 12 del Decreto Legge e fino al 31 dicembre 2011, di interventi di sostegno al<br />
reddito per la sospensione dal lavoro ovvero abbia subito la perdita della propria occupazione da<br />
lavoro dipendente, ovvero abbia i requisiti per l’assegnazione della somma una tantum di cui<br />
all’articolo 19, comma 2, decreto legge n. 185108.<br />
95
A tal fine verrà anche utilizzato - se capiente - il Fondo di cui all’art. 2, comma 475 e seguenti della<br />
legge 24 dicembre 2007, n. 244. La sospensione termina anticipatamente nel caso in cui il<br />
lavoratore venga reintegrato o trovi una nuova occupazione.<br />
173.<br />
D. To whom it may concern, If you are not the appropriate person for this request, could you kindly<br />
forward this email! My name is …, student at the … School in …, Italy. I am writing my thesis<br />
about the … Could you please provide me with the following information: how many students are<br />
studying at any academic institution for the academic year 2008/2009 in …, Italy? How many<br />
international students study at any academic institution for the academic year 2008/2009 in …,<br />
Italy? The demographics of the two groups, age, sex, nationality, etc? How many accommodation,<br />
campus or other arrangement for student housing are being offered by the state towards students? If<br />
yes, how many rooms have have you available? Or how many Students can you house? I would be<br />
glad to let you have the results when the research is concluded so you can experience what the<br />
international students in …. really demand for their future students living situation. -- <strong>Best</strong><br />
regards.<br />
R. Il cliente è stato contattato telefonicamente e gli sono state fornite le seguenti informazioni: in<br />
relazione ai primi tre quesiti, è possibile trovare le informazioni sul sito dell'ISTAT, nella sezione<br />
dedicata all'istruzione universitaria, che contiene le tavole riferite agli immatricolati, iscritti e<br />
laureati ai corsi universitari per tipologia di corso e anno accademico - Anni accademici dal<br />
2001/2002 al 2006/2007; per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione centrale per<br />
le statistiche e le indagini sulle istituzioni sociali, Formazione universitaria, e-mail<br />
info.istruzione@istat.it<br />
Fonte: http://www.istat.it/lavoro/sistema_istruzione/tavoleuniversitario.html. In relazione agli<br />
ultimi due quesiti, è possibile consultare, sul sito del MIUR, la sezione dedicata alle rilevazioni<br />
studenti e posti letto, e la Distribuzione Regionale - A.A. 2007/2008, organizzata nelle seguenti<br />
voci: Regione, Totale Studenti Iscritti di cui Studenti Fuori Sede, Residenze Universitarie, Collegi<br />
Universitari, Aziende Regionali, Collegi CEI, Totale Posti Letto.<br />
Fonte:http://anagrafe.miur.it/php4/alloggi/2007/<br />
174.<br />
D. In base alla nuova normativa sui mutui “prima casa”, che prevede nel 2009 il rimborso degli<br />
interessi eccedenti il 4% (compreso o senza spread?), vorrei sapere entro quando la banca ha<br />
l'obbligo di procedere all'accredito (nel mio caso l'aggiornamento del tasso avviene in aprile e<br />
ottobre). Ringrazio e saluto.<br />
R. Premesso che è sempre opportuno recarsi presso il proprio istituto di credito per chiedere il<br />
dettaglio delle possibilità offerte dal decreto, si segnala che, in riferimento al D.L. 29.11.2008, n.<br />
185, convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009, il Ministero Economia e Finanze ha fornito<br />
alcuni chiarimenti per la concreta applicazione della misura contenuta nell'art. 2, relativa ai mutui a<br />
tasso variabile. Il provvedimento, indirizzato agli istituti autorizzati all'esercizio dell'attività<br />
bancaria, precisa che secondo quanto disposto dall'art. 2, commi da 1 a 3 del Decreto Legge 29<br />
novembre 2008, n. 185, per i mutui a tasso variabile erogati entro il 31 ottobre 2008 a persone<br />
96
fisiche per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, le rate da<br />
corrispondere nel 2009 sono calcolate con riferimento alla differenza tra un tasso di interesse pari al<br />
4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di<br />
sottoscrizione del contratto. La differenza tra gli importi a carico del mutuatario ai sensi dell'art. 2<br />
Decreto Legge 185 e le rate da corrispondere in base al contratto di mutuo sottoscritto, è posta a<br />
carico dello Stato. Questo criterio di calcolo non si applica se le condizioni contrattuali determinano<br />
una rata di importo inferiore. La circolare ministeriale dispone che il contributo dello Stato in favore<br />
dei mutuatari, deve essere corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla<br />
data di scadenza di ciascuna rata. La banca mutuante per difficoltà di carattere organizzativo,<br />
potrebbe non essere in condizioni di corrispondere il contributo già per le prime rate in scadenza nel<br />
2009; in tal caso, il Ministero invita le banche ad adoperarsi per contenere al massimo eventuali<br />
ritardi, che comunque non dovrebbero ragionevolmente estendersi oltre il mese di febbraio 2009.<br />
Sul mutuatario non deve ricadere alcun effetto di tali ritardi, pertanto il contributo deve essere<br />
accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata cui si riferisce. In caso di mutui che sono<br />
stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite, ai<br />
sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il contributo viene corrisposto dalla banca cedente<br />
(originator) ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e<br />
di pagamento (servicer). Le indichiamo, di seguito, i link ai provvedimenti citati: Decreto Legge<br />
29.11.2008, n. 185: http://www.parlamento.it/leggi/decreti/08185d.htm<br />
Circolare MEF 29 dicembre 2008, n. 17852:<br />
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/mutui_primacasa/circolare291208.pdf<br />
Circolare MEF 13.2.2009, n. 11434: http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=20757<br />
175.<br />
D. Sono un' appassionato di robotica, chiedo a Voi, visto che non riesco a reperire né una rivista e<br />
nient'altro del genere; se esistono pubblicazioni in edicola, o eventi tipo mostre e fiere del settore in<br />
Lombardia. Esistono dei corsi privati o con il contributo della Regione, che trattino questo<br />
argomento? Ci sono dei corsi post-diploma?<br />
R. Facendo una ricerca sulla rete, indicando "robotica" come parola chiave è possibile trovare una<br />
serie di articoli pubblicati sulla stampa nazionale e internazionale su questo tema. Le segnalo però<br />
una fonte istituzionale che può essere utile per capire quali sono le attività (anche di tipo<br />
universitario) su questo argomento. Si tratta del progetto http://www.scuoladirobotica.it/retemiur/<br />
realizzato in collaborazione con il MIUR. Le segnalo inoltre il sito dell'Università di Pisa, in<br />
particolare la pagina dedicata ai corsi sulla robotica http://search.adm.unipi.it/search.php e<br />
http://www.dsea.unipi.it/ricerca/automazione-robotica-e-misure<br />
176.<br />
D. Vorrei sapere quale è la procedura per registrare un contratto di affitto e gli eventuali costi.<br />
R. Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e<br />
quelli stipulati dai soggetti passivi IVA) devono essere obbligatoriamente registrati, qualunque sia<br />
l’ammontare del canone pattuito. La registrazione va effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula<br />
97
del contratto. Se la durata del contratto non supera i trenta giorni complessivi nell’anno, a<br />
prescindere dall’importo del canone, non si è obbligati alla registrazione del contratto. Il contratto<br />
di locazione può essere registrato in due modi:<br />
1. Modalità telematica (obbligatoria per i possessori di oltre 100 immobili e facoltativa per tutti gli<br />
altri contribuenti). La registrazione può essere fatta direttamente dal contribuente o incaricando un<br />
intermediario abilitato; la procedura consente il contestuale pagamento on line delle imposte e di<br />
eventuali interessi e sanzioni, con il vantaggio che le somme dovute sono calcolate direttamente dal<br />
software. Il sistema, peraltro, è del tutto sicuro in quanto i dati viaggiano criptati e sono leggibili<br />
solamente dall’Agenzia delle Entrate.<br />
2. Modalità tradizionale (cartacea) recandosi presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate dopo avere<br />
effettuato il pagamento dell’imposta di registro presso uno sportello bancario o postale. In caso di<br />
presentazione del contratto per la registrazione in modalità cartacea presso gli uffici, le parti<br />
contraenti devono calcolare l’imposta di registro dovuta e versarla presso qualsiasi agente della<br />
riscossione, banca o ufficio postale. L’imposta deve essere versata utilizzando il Modello F23 entro<br />
30 giorni dalla data di stipula dell’atto e, comunque, prima della richiesta di registrazione. Solo nel<br />
caso in cui si è tenuti o si preferisce utilizzare le modalità telematiche di registrazione, il pagamento<br />
dell’imposta è contestuale alla registrazione del contratto.<br />
Nota - Per il versamento dell’imposta di registro (modello F23) si devono utilizzare i relativi codici<br />
tributo. Lo stesso codice non può essere indicato più volte, per cui i relativi importi vanno sommati.<br />
L’elenco completo dei codici è disponibile presso il concessionario, la banca o la posta. Per i<br />
contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale il pagamento<br />
dell’imposta può avvenire con le seguenti modalità:<br />
• di anno in anno, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità, applicando il 2%<br />
a ciascuna annualità e tenendo conto degli aumenti ISTAT;<br />
• in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, applicando il<br />
2%all’importo pattuito per l’intera durata del contratto: in questo caso spetta uno sconto<br />
sull’imposta dovuta pari alla metà del tasso d’interesse legale moltiplicato per gli anni di<br />
durata del contratto.<br />
Fonte :<br />
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Adempimenti+cosa+fare+per/A<br />
dempimenti+senza+scadenza/Registrazione+contratti+locazione+ad+uso+abitativo/<br />
177.<br />
D. Vivo a Milano in una casa di proprietà dei miei genitori, che vivono in un’altra regione in una<br />
casa di loro proprietà. Dato che la casa in cui vivo stabilmente, ormai da anni, risulta essere la loro<br />
seconda casa ed è quindi soggetta a ICI, vorrei sapere se posso essere esentato dal pagare l'ICI.<br />
R. Il Comune di Milano ha regolamentato l'applicazione dell'ICI sulle unità immobiliari concesse in<br />
uso gratuito. Occorre presentare l'apposito modulo per comunicare la concessione in uso gratuito di<br />
unità immobiliari adibite ad abitazione al coniuge e/o a parenti ed affini entro il 2° grado che la<br />
utilizzino come abitazione principale. Troverà tutte le informazioni ed i moduli relativi, seguendo il<br />
link:http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/w<br />
cm/connect/ContentLibrary/Ho bisogno di/Ho bisogno di/Pagare tasse e tributi_ici_info utili e<br />
consulenza#par31<br />
98
178.<br />
D. Ad una mia congiunta, unica componente del suo nucleo familiare, invalida al 100% con diritto<br />
all'accompagnamento, reddito annuo di € 17.000, handicappata ai sensi della L.104, viene rifiutata<br />
la concessione del bonus famiglia di € 1.000. Tale esclusione mi sembra inconcepibile ed a mio<br />
avviso è dovuta ad una interpretazione restrittiva della L.185 che, invece, tra i beneficiari elenca i<br />
portatori di handicap. Se così stanno le cose, a mio avviso bisognerebbe invocare un provvedimento<br />
legislativo ad hoc. Grazie ed attendo una risposta per sapere se ci sono novità in merito.<br />
R. Il Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ha risposto con propria nota del 2 marzo<br />
2009 (Prot. 9/F/F/2/03/2009 5377) a una richiesta della FISH (Federazione Italiana per il<br />
Superamento dell’Handicap) confermando tutte le interpretazioni negative al riguardo. La FISH<br />
aveva posto al Ministro un quesito per avere chiarimenti relativamente al bonus per le famiglie ed i<br />
non autosufficienti previsto dal decreto legge 185/2008 (convertito con modificazioni dalla Legge<br />
2/2009). I dubbi riguardavano le persone disabili titolari di sole provvidenze economiche<br />
assistenziali, unici componenti del nucleo familiare ed altre disequità relative agli stessi disabili.<br />
In sintesi, in base alla risposta fornita: non spetta l’erogazione del bonus ai nuclei familiari<br />
composti da sole persone titolari di sole prestazioni assistenziali esenti da IRPEF; questo significa,<br />
ad esempio, che l’anziano o il disabile che vive da solo ed è titolare solo di pensione di invalidità e<br />
indennità di accompagnamento o di assegno sociale non ha diritto al bonus; nel caso un disabile<br />
viva da solo, ha diritto al bonus purché il suo reddito non superi i 15.000 € annui. In questo caso ha<br />
diritto ad un bonus di 200 €. Il Ministero precisa che il bonus di €1.000 (con redditi fino a 35.000 €)<br />
spetta solo nel caso in cui un componente del nucleo familiare, ad esclusione del richiedente, sia<br />
una persona con disabilità.<br />
179.<br />
D. Quali sono i documenti richiesti per avere la riduzione dell'IVA sulla auto per invalidi civili?<br />
R. I disabili o i loro familiari che acquistano un veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo)<br />
possono contare sull'IVA agevolata al 4%. Sono ammesse all’agevolazione le seguenti categorie di<br />
disabili:<br />
1. non vedenti e sordomuti;<br />
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;<br />
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;<br />
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.<br />
I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista<br />
dal comma 3 dell’articolo 3 della Legge n. 104 del 1992, certificata con verbale dalla Commissione<br />
per l’accertamento dell’handicap (di cui all’art. 4 della citata legge n. 104 del 1992) presso la ASL.<br />
Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento,<br />
la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente:<br />
a) Certificazione attestante la condizione di disabilità;<br />
99
1. per i non vedenti e sordomuti, certificato di invalidità che attesti la loro condizione,<br />
rilasciato da una Commissione medica pubblica;<br />
2. per i disabili psichici o mentali: verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla<br />
Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della citata legge n. 104/1992, dal<br />
quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma<br />
3 dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica, e certificato di<br />
attribuzione dell’indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n.<br />
508 del 1988) emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per<br />
l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990);<br />
3. per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati:<br />
verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL<br />
di cui all’art. 4 della citata legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova<br />
in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 104 del<br />
1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una<br />
limitazione permanente della deambulazione;<br />
b) ai soli fini dell’agevolazione IVA, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel<br />
quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo<br />
agevolato. Nell’ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di<br />
cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico;<br />
c) fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico<br />
dell’intestatario dell’auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al<br />
familiare del disabile).<br />
180.<br />
D. Abito in Sud Africa con la mia famiglia (moglie e due figlie) e rientro in Italia una volta all'anno.<br />
Vorrei ottenere la tessera sanitaria per tutti e quattro. Come possiamo ottenerla prima di rientrare?<br />
Grazie e saluti<br />
R. I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non<br />
è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in Italia che<br />
all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE, fatta<br />
eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco. L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani<br />
Residenti all’Estero) o il diritto di voto in Italia, non aprono un diritto all’assistenza sanitaria in<br />
Italia. Tuttavia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996 ai cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari<br />
di pensione corrisposta da Enti Previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono<br />
riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90<br />
giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o<br />
privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è<br />
necessario presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di<br />
emigrato. In mancanza dell’attestato del Consolato, può essere sottoscritta una dichiarazione<br />
sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in<br />
possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie. Attenzione: alcune<br />
regioni (ad esempio il Veneto) garantiscono un assistenza sanitaria più ampia nei confronti dei<br />
100
cittadini emigrati dalla propria regione. Pertanto si consiglia di rivolgersi presso gli Assessorati<br />
regionali e provinciali alla Sanità.<br />
http://www.ministerosalute.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?id=95<br />
8&menu=italiani.<br />
Se invece si trova all’estero perché lavora per una Azienda Italiana che è iscritta alla Camera di<br />
Commercio e che versa i contributi in Italia può ottenere l’assistenza sanitaria facendone richiesta<br />
alla ASL Italiana di riferimento. Può ricevere ulteriori informazioni contattando l’Ufficio Sesto -<br />
Direzione generale Rapporti UE e internazionali tel. …<br />
181.<br />
D. Sono nonno di 2 nipotini. Mi è capitato, in occasione di una malattia dei bambini, che il pediatra<br />
si sia rifiutato di fare la visite a domicilio. Ho già contattato la ASL che ha risposto che se il medico<br />
si rifiuta di andare è perché ritiene il caso non urgente e se ne assume la responsabilità. Vorrei<br />
sapere se ho diritto ad ottenere la visita a domicilio ed eventualmente in base a quale normativa.<br />
R. L'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di<br />
libera scelta, ai sensi dell’art. 8 del Decreto legislativo n. 502/92, come modificato dai Decreti<br />
legislativi n. 517/93 e n. 229 /99, attraverso l'art.31 disciplina le visite domiciliari dei pediatri,<br />
prevedendo quanto segue: “L’attività medica viene prestata nello studio del pediatra. Qualora le<br />
condizioni cliniche non consentano la trasferibilità dell’ammalato, l’attività medica viene prestata a<br />
domicilio del paziente. …. La visita domiciliare (qualora ritenuta necessaria da parte del pediatra)<br />
deve essere eseguita entro …”. Ciò conferma quanto le è stato comunicato e cioè che la decisione di<br />
fare la visita a domicilio spetta soltanto al medico e che la visita a domicilio viene eseguita solo nel<br />
caso il bambino non sia trasferibile.<br />
182.<br />
D. Mia moglie è pensionata INPDAP con circa 16.000 euro/anno. Sia io che mia moglie godiamo<br />
di pensioni erogate dalla AVS Svizzera per un totale di circa 22.000 euro/anno. Queste due ultime<br />
pensioni sono esenti da IRPEF per accordi internazionali e vengono imposte dallo Stato italiano al<br />
momento del loro accredito sul nostro cc in Italia, cosicché non figurano a IRPEF. Gradirei la<br />
conferma che siamo esenti dal pagamento di ticket medici e medicinali o no. Grazie per una Vs.<br />
risposta<br />
R. Con riferimento al suo quesito, Le comunichiamo di seguito i requisiti necessari per richiedere<br />
l'esenzione del ticket. Tali requisiti sono stati confermati dall'URP ASL … di … tel. ….<br />
Esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni farmaceutiche: a) soggetto appartenente<br />
ad un nucleo familiare con un reddito inferiore ad euro 36.151,98 b) disoccupato/a, che ha<br />
presentato ad un Centro per l’impiego la dichiarazione di disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs.<br />
n. 181/2000 e successive modificazioni, oppure un lavoratore in mobilità, oppure un lavoratore in<br />
cassa integrazione straordinaria c) familiare a carico del lavoratore in mobilità/cassa integrazione<br />
straordinaria.<br />
Esenzione dalla partecipazione al costo per tutte le prestazioni sanitarie (Farmaceutiche,<br />
specialistiche, diagnostiche, di laboratorio): d) soggetto di età inferiore a 6 anni o superiore a 65<br />
101
anni, appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 36.151,98;<br />
e) disoccupato/a che ha presentato ad un Centro per l’impiego la dichiarazione di disponibilità al<br />
lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e succ. modificazioni, con reddito familiare inferiore a euro<br />
8.263,31, incrementato ad euro 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori euro 516,46 per ogni<br />
figlio a carico (vedi note 1,2 ) f) familiare a carico del disoccupato, di cui al punto E g) titolare di<br />
pensione al minimo, di età superiore a 60 anni, con reddito familiare inferiore ad euro 8.263,31,<br />
incrementato ad euro 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a<br />
carico (vedi note 1, 2) h) familiare a carico del titolare di pensione al minimo i) titolare di pensione<br />
sociale o assegno sociale l) familiare a carico di titolare di pensione sociale o assegno sociale.<br />
Nota 1. Per reddito dell'anno precedente è da intendersi quello che risulta dalla dichiarazione dei<br />
redditi riferita all'anno precedente e prodotta ai fini IRPEF, ovverosia la somma di tutti i redditi al<br />
lordo degli oneri deducibili e, limitatamente ai lavoratori autonomi, al netto dei contributi<br />
previdenziali ed assistenziali. Tale reddito è rilevabile dai seguenti modelli: - mod. CUD: parte B -<br />
punto 1 - mod. 730: prospetto di liquidazione 730 - 3 rigo 6 (reddito complessivo) - mod. UNICO:<br />
quadro RN IRPEF - rigo RN 1 (reddito complessivo)<br />
Nota 2. Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che nell’anno precedente non hanno<br />
posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare<br />
superiore ad euro 2.840,51.<br />
Riferimenti normativi: D.gr n. 1593/2004 e Legge n.537/1993 e successive modificazioni . Per<br />
maggiori informazioni può contattare direttamente l'ufficio relazioni con il pubblico dell'ALS … -<br />
telefonicamente ai numeri: … - via fax al numero: ... - via posta elettronica inviando una e-mail<br />
all'indirizzo urp@...it . Oppure il numero verde regionale: …<br />
183.<br />
D. Vorrei chiedervi qual è la normativa che regolamenta lo smaltimento dei veicoli fuori uso e cosa<br />
si intende, legislativamente, per veicolo fuori uso. Quali sono le sanzioni per i cittadini e per le<br />
aziende deputate allo smaltimento? La stessa norma é valida per i trattori e macchine operatrici in<br />
genere o soggiacciono a regolamentazione diversa e se diversa qual é? Grazie per la risposta.<br />
R. L'art. 3. del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE<br />
relativa ai veicoli fuori uso", al punto a), specifica che per «veicoli», si intendono i veicoli a motore<br />
appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i<br />
veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a<br />
motore; inoltre al punto b) si specifica che per «veicolo fuori uso», si intende un veicolo di cui alla<br />
lettera a (a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5<br />
febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche).<br />
Fonte: http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/03209dl.htm<br />
Nota: Categoria M1: veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto<br />
posti a sedere oltre al sedile del conducente; Categoria N1: veicoli progettati e costruiti per il<br />
trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.<br />
Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/consleg/1970/L/01970L0156-20060704-it.pdf<br />
102
184.<br />
D. Vorrei sapere come posso vendere un'automobile in mio possesso della quale sono<br />
comproprietaria con una persona che non riesco più a reperire. Quali strade ho a mia disposizione?<br />
Grazie.<br />
R. Se é in possesso del Certificato di Proprietà/foglio complementare originale, oltre che del veicolo<br />
stesso, può comunque vendere il veicolo ed ottenere la trascrizione al Pubblico Registro<br />
Automobilistico (P.R.A.), in qualità di proprietario non intestatario ai sensi dell'art. 2688 del Codice<br />
Civile. Per richiedere la trascrizione ex art. 2688 C.C., la dichiarazione unilaterale di vendita in<br />
bollo deve essere redatta non sul Certificato di Proprietà ma su un foglio a parte e dovrà contenere<br />
la dichiarazione che la vendita viene effettuata da proprietario non intestatario e che la trascrizione<br />
avverrà ai sensi dell'art. 2688 c.c. La trascrizione di questi atti è soggetta al raddoppio dell'Imposta<br />
Provinciale di Trascrizione e, può essere espletata presso il locale Ufficio Provinciale ACI. Per le<br />
informazioni riportate e altre esigenze relative al suo caso, può rivolgersi all'Ufficio del P.R.A. della<br />
sua città.<br />
185.<br />
D. Sono un pensionato che intende coltivare un terreno di sua proprietà con soli fini di utilizzo dei<br />
prodotti per uso personale. Pertanto ho deciso di acquistare un piccolo trattore usato e<br />
immatricolato; purtroppo però il concessionario, a cui mi sono rivolto, nel compilarmi la<br />
documentazione per la variazione di proprietà del mezzo mi ha detto che verrà negata la variazione<br />
di proprietà in quanto non posseggo partita IVA. Mi ha consigliato di prendere una partita IVA,<br />
provvedere alla re-immatricolazione a mio nome del mezzo, ottenuto ciò, cessare la partita IVA.<br />
L'operazione mi sembra molto scorretta, e poi non intendo accettare una simile situazione. Presso le<br />
agenzie per le pratiche automobilistiche mi hanno confermato quanto indicato dal venditore del<br />
mezzo (tutti fanno così). Vorrei avere maggiori informazioni. Grazie per l'attenzione.<br />
R. Le norme del Codice della Strada non impediscono l'acquisto di un mezzo agricolo per uso<br />
proprio, ma ne impediscono di fatto l'immatricolazione disponendo che può essere fatta solo a nome<br />
di colui che dichiara di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua<br />
lavorazioni agro-meccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi<br />
pubblici. Lo dispongono esplicitamente l'articolo 110 del Codice della Strada (immatricolazione,<br />
carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole) e<br />
l'art. 294 del relativo Regolamento di attuazione. Le norme citate riportano anche le sanzioni<br />
amministrative comminate in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella carta di<br />
circolazione.<br />
186.<br />
D. Salve, non so se potete aiutarmi ma segnalo il problema. Ho un negozio nel centro storico della<br />
mia città e vorrei ristrutturarlo. A settembre 2008 ho presentato domanda al Comune per accedere ai<br />
fondi del Piano urbano complesso (PUC2). Il Comune ha accettato la mia domanda e ha presentato<br />
il proprio PUC alla Regione. Da quel momento la Regione non ha più fornito risposte. Avrò mai<br />
quel finanziamento? Grazie ed arrivederci.<br />
103
R. Le precisiamo che, a norma del bando regionale cui ha partecipato anche il Comune di …, i<br />
PUC2 sono valutati da una apposita Commissione interdisciplinare formata da dipendenti della<br />
Regione, mediante l'attribuzione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione di cui all'Allegato<br />
1 del bando stesso. Inoltre, secondo l'art. 32, il 30 novembre 2008 la graduatoria risultante dalla<br />
procedura di selezione dei programmi da parte della commissione, con la relativa ammissione al<br />
finanziamento dei PUC2 in funzione delle risorse disponibili, avrebbe dovuto essere approvata con<br />
deliberazione della Giunta regionale. Il responsabile del PUC2 per la Regione … è il dirigente del<br />
Settore Politiche della Casa e Riqualificazione Urbana (Direzione Regionale Ambiente, territorio e<br />
infrastrutture), può utilmente contattarlo per conoscere lo stato dell'aggiudicazione del bando in<br />
questione ai seguenti recapiti: telefono … e-mail … Successivamente all'aggiudicazione, tenga<br />
presente che l'attività di vigilanza sull'attuazione del singolo PUC2 è esercitata dal Comune di …<br />
attraverso l'individuazione del responsabile del procedimento di cui all’art. 28, comma 1, lett. i, del<br />
bando regionale. Questi è designato per assumere e coordinare tutte le iniziative necessarie al<br />
raggiungimento degli obiettivi prefissati, curare i rapporti con i soggetti pubblici e privati,<br />
verificare l’avanzamento finanziario e fisico degli interventi e costituirà anche il riferimento, per la<br />
Regione, nelle diverse fasi procedimentali e di monitoraggio. Le indichiamo, infine, il link<br />
rilevante per la documentazione ufficiale relativa al PUC2: www….<br />
187.<br />
D. Salve, sono un cittadino di … e nell'unica casa di proprietà che possiedo invece di risiedervi io vi<br />
domicilia, permanentemente ed a titolo gratuito, mia madre. Vorrei sapere come viene considerata<br />
tale proprietà (prima casa, seconda casa a disposizione o altro), e soprattutto se sono tenuto a<br />
pagarvi l'ICI e, in caso affermativo, con quale aliquota. Grazie.<br />
R. Il presupposto impositivo dell'ICI è costituito dal possesso - a titolo di proprietà, usufrutto, uso,<br />
abitazione, enfiteusi, superficie - di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, situati nel<br />
territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi gli immobili strumentali all'esercizio<br />
dell'attività professionale, artigianale o imprenditoriale, nonché quelli alla cui produzione o scambio<br />
è diretta l'attività dell'impresa. Il regolamento del Comune di … specifica che l’unità immobiliare<br />
adibita ad abitazione principale è quella di residenza anagrafica. Per tale abitazione, nonché per le<br />
pertinenze della stessa, è prevista l’esenzione dell’imposta per gli immobili di categoria catastale<br />
A2, A3, A4, A5, A6 e A7. Tale regolamento non prevede l’assimilazione all’abitazione principale<br />
del comodato gratuito (caso specifico). L’aliquota da applicare per il calcolo ICI pertanto è quella<br />
ordinaria se il proprietario dell’immobile non ha la residenza anagrafica nell’immobile stesso. Per<br />
ogni ulteriore informazione può rivolgersi all’Area Finanza e Tributi. Gli uffici sono aperti al<br />
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00 – telefono … - fax …<br />
188.<br />
D. Stiamo valutando di intervenire per sistemare un immobile, avrei la necessità di avere qualche<br />
informazione:<br />
1. l’intervento di sostituzione infissi con altri a norma di legge 311 (risparmio energetico) è<br />
inquadrato come manutenzione straordinaria o come risanamento conservativo?<br />
104
2. il rifacimento totale degli impianti elettrici ed idraulici, la modifica delle superfici<br />
all’interno dell’unità abitativa, sono inquadrati come risanamento conservativo? Ivi<br />
compreso il rifacimento ex-novo di tutti gli intonaci della casa, sia sui muri esistenti che sui<br />
muri di nuova realizzazione?<br />
E’ sottointeso che se e quando decideremo di eseguire l’intervento sarà sicuramente presentata<br />
relativa DIA. La presente è solo una richiesta di informazioni. Saluti<br />
R. In relazione agli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica delle strutture<br />
opache e delle finestre, nonché a quelli relativi agli impianti di climatizzazione invernale e di<br />
produzione di acqua calda, sono detraibili le seguenti spese:<br />
a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U (UNI EN ISO 6946)<br />
degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali<br />
ed accessorie, attraverso: fornitura e messa in opera di materiale coibente per il<br />
miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; fornitura e messa in<br />
opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a<br />
ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle<br />
strutture esistenti; demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;<br />
b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre<br />
comprensive degli infissi attraverso: miglioramento delle caratteristiche termiche delle<br />
strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di<br />
infisso; miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con<br />
integrazioni e sostituzioni;<br />
c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua<br />
calda attraverso: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche,<br />
elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la<br />
realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze,<br />
anche in integrazione con impianti di riscaldamento; smontaggio e dismissione<br />
dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in<br />
opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle<br />
opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di<br />
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.<br />
Per ulteriori informazioni sono reperibili sulla Guida "Le Agevolazioni fiscali per il risparmio<br />
energetico" disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.<br />
189.<br />
D. Il mio appartamento sito in via … si trova in linea con il condotto di scarico del sistema di<br />
ventilazione di una Casa di Cura. Il rumore è quasi costante giorno e notte, inverno ed estate. Il<br />
livello acustico è elevato nonostante le finestre chiuse, sia in camera da letto che nel soggiorno.<br />
Durante l'estate con le finestre aperte l'inquinamento acustico è ancora più rilevante. Vorrei sapere<br />
come procedere per poter richiedere all'ARPA una indagine fonometrica che verifichi il rispetto dei<br />
limiti di legge (diurni e notturni). Il rumore nelle ore notturne disturba inoltre il sonno nostro e della<br />
bambina di 11 mesi. Grazie<br />
R. La procedura nei casi in oggetto prevede di presentare innanzitutto un esposto alla Polizia<br />
Municipale del Municipio di appartenenza, non essendo l'ARPA organo di Polizia giudiziaria. A<br />
105
seguito dell'esposto, la Polizia effettua un controllo amministrativo di routine per la verifica della<br />
tipologia di apparecchiature installate ed utilizzate.<br />
E' utile indicare alla Polizia Municipale le ore in cui il rumore è maggiormente avvertibile e lasciare<br />
un recapito telefonico. A seguire, il cittadino viene contattato dal tecnico ARPA e, successivamente<br />
si procederà ad un rilievo congiunto tra ARPA e Polizia Municipale. L'esito dell'indagine viene<br />
inviato alla stessa. Per venirne a conoscenza, è possibile fare richiesta di accesso agli atti (L.<br />
241/90) e succ. modifiche e integrazioni). La Legge di riferimento è la n. 447 del 1995 (Legge<br />
Quadro). I riferimenti dell'ARPA … per la materia sono: UNITA' ACUSTICA, tel. …, fax …, email<br />
…<br />
190.<br />
D. Nel posto in cui lavoro hanno installato una telecamera per controllare che i dipendenti “lavorino<br />
e non rubino”. In quattro anni di lavoro non sono mai accaduti episodi negativi. Interpellato il<br />
titolare, ha risposto che é nel suo diritto controllare anche da casa il personale. Vorrei sapere se é<br />
consentito al mio datore fare quanto esposto. E se si, in quale misura? Grazie aspetto una vostra<br />
risposta.<br />
R. L'attività descritta nei quesito non è consentita poiché il Codice della Privacy (Decreto<br />
Legislativo n. 196/2003) ha lasciato integralmente in vigore lo Statuto dei Lavoratori. L'art. 4 dello<br />
Statuto stabilisce il generale divieto dell' "uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per<br />
finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori", a prescindere dunque dal consenso dei<br />
lavoratori. E' evidente che la norma tutela il lavoratore dipendente da possibili abusi del datore di<br />
lavoro, in considerazione della frequente supremazia socio-economica di quest'ultimo. Tali<br />
strumenti sono permessi solo se resi necessari da esigenze organizzative e produttive ovvero di<br />
sicurezza, ma anche in presenza di queste situazioni, sul punto deve intervenire uno specifico<br />
accordo con le rappresentanze sindacali. Infatti, l'esigenza di tutela del diritto dei lavoratori a non<br />
essere controllati a distanza va contemperata con quella del datore di lavoro, relativamente alla<br />
organizzazione, produzione e sicurezza del lavoro, individuando una precisa procedura esecutiva e<br />
gli stessi soggetti ad essa partecipi. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8250<br />
del 17 giugno 2000, richiamando l'art. 4, comma 1°, della legge n. 300/1970 (Statuto dei<br />
Lavoratori), che sancisce il divieto di utilizzazione di mezzi di controllo a distanza, tra i quali, in<br />
primo luogo, gli impianti audiovisivi, sul presupposto che la vigilanza sul lavoro, ancorché<br />
necessaria nell'organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione "umana", e cioè non<br />
esasperata dall'uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica,<br />
eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro. Può consultare il<br />
Codice sulla Privacy a questo link: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1105372<br />
191.<br />
D. Salve, vorrei conoscere l'ubicazione esatta dell'Ufficio Metrico Centrale (dovrebbe trovarsi a<br />
Roma) e il suo eventuale recapito telefonico. Colgo inoltre l'occasione per segnalarvi che, a seguito<br />
di numerose telefonate al Ministero dove tale ufficio é inquadrato, esso risulta, per un non chiaro<br />
motivo, attualmente sprovvisto di utenza telefonica. Per contattarlo esisterebbe un indirizzo e-mail<br />
106
al quale però non risponde nessuno (praticamente ci si scrive a vuoto). Vorrei far chiarezza su<br />
questi fatti poiché ho una pratica bloccata da tale ufficio, a mio parere senza alcun motivo, da quasi<br />
un anno e non riesco a contattarlo per avere spiegazioni. Grazie anticipatamente per il servizio.<br />
R. L'Ufficio Metrico Centrale, con questa specifica denominazione non esiste più ma è sostituito<br />
dal Comitato Centrale Metrico. Le competenze sono demandate territorialmente ad uffici metrici<br />
delocalizzati presso le Camere di Commercio. Permane a Roma presso il Ministero dello Sviluppo<br />
Economico l'Ufficio D3 - Strumenti di Misura sito in Via ... Roma - tel. 06 ... fax 06.... Orari di<br />
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30, lunedì, martedì, giovedì<br />
dalle ore 15,00 alle ore 16,00. Sulla base delle attuali competenze questo ufficio :<br />
predispone la normativa tecnica e di conformità degli strumenti di misura.<br />
svolge attività amministrativa relativa all’omologazione nazionale e comunitaria dei<br />
modelli, tipo, e certificazioni di prove, al Sistema Internazionale di misura, Sistema<br />
Nazionale di Taratura, alla conservazione dei campioni d’unità di misura nazionali e del<br />
patrimonio storico, all’emissibilità monete in preziosi a corso legale e ai laboratori di prove<br />
ed officine.<br />
svolge attività di supporto tecnico - organizzativo al Comitato Centrale Metrico.<br />
tiene i rapporti istituzionali con l’Unione Europea, gli Organismi Scientifici Internazionali e<br />
Comunitari. Autorizza e sorveglia gli Organismi Metrologici Notificati UE, Sistemi di<br />
Garanzia della qualità metrologica.<br />
esamina il contenzioso civile e amministrativo relativo a controversie in materia di prove dei<br />
metalli preziosi.<br />
192.<br />
D. Con riferimento al Decreto incentivi, e nello specifico per quanto attiene alle detrazioni per<br />
l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, vorrei sapere se posso accedervi: ho presentato domanda di<br />
ristrutturazione edilizia per la mia abitazione nel giugno 2008 ed ho effettuato il primo pagamento<br />
dopo il 1° luglio 2008. Quale deve essere la modalità di pagamento per l'acquisto dei nuovi mobili?<br />
Grazie<br />
R. Il Decreto Legge n. 5 del 10/02/09, convertito in legge n. 33 del 9/04/09 prevede, al suo articolo<br />
2 - “Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici”- una detrazione fiscale ai fini<br />
dell’IRPEF, pari al 20% delle spese documentate sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31<br />
dicembre 2009 per l’acquisto di mobili, elettrodomestici (tra cui anche televisori e computer) di<br />
classe energetica non inferiore ad A+, su una spesa massima, IVA compresa, di 10 mila euro.<br />
L’acquisto può essere effettuato in qualunque momento, ma il pagamento deve avvenire con<br />
bonifico bancario o postale dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009. La detrazione è riservata a coloro<br />
che godono della detrazione del 36% per lavori di recupero del patrimonio edilizio su singole unità<br />
immobiliari residenziali. Per beneficiare dell’agevolazione, i lavori di ristrutturazione devono essere<br />
iniziati dopo il 1° luglio 2008, fa fede la data di inizio lavori indicata nella comunicazione al Centro<br />
operativo di Pescara. La detrazione spetta nella misura del 20% della spesa sostenuta, comprensiva<br />
dell’IVA; essa deve essere scomputata dalle imposte dovute dal beneficiario in cinque quote annuali<br />
di pari importo e fino a concorrenza dell’imposta lorda dovuta per ciascun anno, così come<br />
risultante dalla dichiarazione (alternativamente, Modello UNICO o Modello 730).<br />
107
Le consigliamo di consultare la guida messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate al seguente<br />
indirizzo web:<br />
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Guide+Fiscali/Guida+ristru<br />
tturazioni+edilizie+2008/<br />
193.<br />
D. Siamo fratello e sorella, proprietari al 50% di una casa dove risediamo uno al pian terreno ed uno<br />
al primo piano (due numeri civici) del valore catastale di 600 euro il primo e circa 500 euro il<br />
secondo. Entrambi siamo proprietari del 50% dell'abitazione. Chiediamo: 1) é possibile fare un atto<br />
di donazione reciproca per poter risultare proprietari dell’intera abitazione di effettiva residenza di<br />
ciascuno? 2) e è possibile farlo senza rivolgersi ad un notaio? 3) ci si può rivolgere all'Ufficio<br />
dell'Agenzia delle Entrate per la procedura e all'Ufficio Catastale per la trascrizione? Grazie.<br />
R. La donazione é l’atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l'altra<br />
(donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto, presente nel patrimonio, o assumendo<br />
verso la stessa una obbligazione. Con tale atto si realizza un trasferimento patrimoniale a titolo<br />
gratuito. Vista l'importanza di tale atto, la legge richiede la necessità di usare l'atto pubblico<br />
notarile. Come per la successione, anche gli atti di donazione oggi non sono più assoggettati ad<br />
imposta sulle donazioni. A differenza delle successioni, tuttavia, per le donazioni occorre effettuare<br />
una distinzione basata sul rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario. Per gli<br />
atti a titolo gratuito l’esenzione dal pagamento dell’imposta sulle donazioni spetta solo nell’ipotesi<br />
in cui i beneficiari siano: il coniuge; i parenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote); gli altri<br />
parenti fino al quarto grado (zio/nipote; cugini). Le donazioni di beni immobili non sono soggette<br />
ad imposta di donazione, a prescindere dal loro valore, se effettuate a favore: - del coniuge - dei<br />
parenti in linea retta - di altri parenti fino al quarto grado. Le uniche imposte dovute su dette<br />
donazioni sono: - imposta ipotecaria (necessaria per procedere alla trascrizione dell'atto nei<br />
pubblici registri immobiliari), nella misura del 2% del valore dell’immobile; - imposta catastale<br />
(richiesta per la voltura dell’atto), nella misura dell'1% del valore dell’immobile. Quando il<br />
beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate, per l’individuazione delle imposte da<br />
versare, occorre far riferimento al valore dell’immobile. E precisamente: - se detto valore non e'<br />
superiore a 180.759,91 euro (franchigia) sono dovute le sole imposte ipotecaria (2%) e catastale<br />
(1%); - se, invece, e' superiore a 180.759,91 euro, sono dovute, sull’eccedenza, le stesse imposte<br />
previste per gli atti di compravendita (imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale). Nel caso<br />
in cui oggetto di donazione sia un immobile adibito a “prima casa” e il beneficiario sia una delle<br />
persone sopra indicate (coniuge, parenti in linea retta o entro il quarto grado), la legge prevede<br />
un’ulteriore agevolazione consistente nel pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura<br />
fissa (stabilita in 168 euro ciascuna), in luogo di quelle ordinarie (2% e 1%). L’atto di donazione<br />
deve essere registrato presso l’ufficio locale competente dell’Agenzia delle Entrate, vale a dire<br />
quello nel cui ambito territoriale risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione.<br />
Per ulteriori approfondimenti si consiglia di contattare il n. dell’Agenzia delle Entrate 848.800.444<br />
108
194.<br />
D. Ho ricevuto, congiuntamente alla bolletta della luce, una lettera in cui mi si chiedeva una<br />
dichiarazione dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza - Acea<br />
Electrabel elettricità art. 1 comma 333 Legge n. 311 del 30/12/04. Vorrei sapere se è obbligatorio<br />
inviare tali dati.<br />
R Con la bolletta dei consumi dell’energia elettrica del primo bimestre 2009, Acea Electrabel ha<br />
inviato a tutti i suoi utenti il modulo per la dichiarazione dei dati catastali identificativi<br />
dell’immobile ai sensi dell'Art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30/12/2004. L’obbligatorietà della<br />
comunicazione discende infatti dalla legge finanziaria dell’anno 2005 che il legislatore ha<br />
individuato quale strumento anti - evasione nei confronti di coloro che affittano immobili in nero.<br />
195.<br />
D. Vorrei avere il modulo della domanda per essere incluso nella lista degli scrutatori per le<br />
prossime elezioni politiche nel Comune di …. Grazie<br />
R. In ogni Comune è tenuto un unico albo dei cittadini idonei a svolgere la funzione di scrutatore di<br />
seggio elettorale. L'albo comprende i nominativi dei cittadini che presentano specifica domanda.<br />
Possono essere iscritti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana;<br />
compimento del 18° anno di età; aver assolto l'obbligo scolastico; iscrizione nelle liste elettorali del<br />
Comune; svolgere una professione non ostativa alla funzione di scrutatore.<br />
A norma di legge, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio tutti i dipendenti dei Ministeri<br />
dell'Interno e dei Trasporti, gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, gli ufficiali sanitari ed i<br />
medici condotti, i segretari comunali ed i dipendenti comunali addetti agli uffici elettorali e i<br />
candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.<br />
Iter: nei primi giorni del mese di ottobre di ogni anno, il sindaco con manifesto da affiggere all'Albo<br />
Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, invita i cittadini che desiderano essere iscritti<br />
nell'albo degli scrutatori, a presentare domanda entro il mese di novembre; la domanda, indirizzata<br />
al sindaco, deve essere compilata su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Elettorale.<br />
Nel modulo occorre indicare i dati anagrafici, il titolo di studio posseduto e la professione; scaduti i<br />
tempi di presentazione delle domande, l'ufficio elettorale procede agli accertamenti di legge.<br />
I cittadini idonei sono inseriti nell'albo degli scrutatori di seggio a partire dall'inizio dell'anno<br />
successivo. In caso di mancato accoglimento della richiesta il sindaco notifica agli interessati le<br />
motivazioni; l'albo degli scrutatori è depositato presso l’Ufficio Elettorale per la durata di 15 giorni<br />
ed ogni cittadino può prenderne visione; in caso di consultazioni elettorali e/o referendum la scelta<br />
degli scrutatori sarà effettuata tramite sorteggio dei nominativi contenuti nell'albo. L'iscrizione<br />
rimane in vigore sino a quando il cittadino non rinuncia espressamente con atto scritto o vengono<br />
meno i requisiti per l'iscrizione. La domanda di cancellazione può essere presentata compilando<br />
l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Elettorale, entro il 31 dicembre di ogni anno.<br />
109
196.<br />
D. Non ho ricevuto la tessera sanitaria né mia, né di mia figlia. Come faccio a richiedere il duplicato<br />
se nel frattempo ho cambiato residenza? Devo comunicare il nuovo domicilio? A chi e dove?<br />
Grazie.<br />
R. Se ancora non si è in possesso della tessera, si possono chiedere informazioni sullo stato di<br />
emissione del proprio tesserino collegandosi al sito www.sistemats.it. È possibile anche rivolgersi<br />
muniti di carta d'identità (valida), il tesserino sanitario regionale (cartaceo) e il codice fiscale<br />
(tesserino plastificato verde) presso: l'Unità Sanitaria Locale (ASL) di assistenza. La ASL rilascia<br />
una stampa della tessera sanitaria che certifica il codice fiscale in essa contenuto, ai fini della<br />
compilazione delle ricette per prestazioni specialistiche e farmaceutiche. Il tesserino vero e proprio<br />
sarà recapitato all'indirizzo di residenza nel giro di 15/20 giorni. Qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle<br />
Entrate che procede alla richiesta del duplicato qualora la tessera sia stata emessa ma non recapitata;<br />
se invece non è stata mai emessa è necessario recarsi presso la propria ASL.<br />
Per avere maggiori dettagli è comunque sempre possibile rivolgersi al numero verde 800.030.070.<br />
Le inviamo inoltre di seguito il link alla pagina del sito internet dove potrà trovare le informazioni<br />
relative alla richiesta che ci ha inoltrato:<br />
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Servizi/Codice+fiscale+-<br />
+tessera+sanitaria/tessera+sanitaria+faq2/<br />
197.<br />
D. Chiamo per conto di un’amica, insegnante tedesca, attualmente in Germania che ha necessità di<br />
trasferirsi in Italia per un periodo di circa quattro mesi. La mia amica sta percependo un sussidio di<br />
disoccupazione a carico dello Stato Tedesco quindi avrebbe necessità di sapere se durante la<br />
permanenza in Italia continuerà a percepire tale sussidio. In caso di risposta affermativa, ci sono, e<br />
se si quali, condizioni e vincoli per continuare a percepire tale sussidio in Italia? Esiste una<br />
disposizione dell'Unione europea che garantisce il sussidio anche in Italia?<br />
R. In determinate circostanze, i disoccupati possono continuare a ricevere il sussidio di<br />
disoccupazione mentre cercano lavoro in un altro paese dell'UE. Affinché la ricerca di un lavoro<br />
all'estero non si trasformi in una vacanza pagata, l'interessato deve osservare scrupolosamente una<br />
serie di disposizioni. Prima di andare a cercare lavoro in un altro Stato membro dell'Ue occorre<br />
essere disoccupati da almeno quattro settimane. Durante questo periodo, è necessario contattare<br />
l'ufficio di collocamento e dichiarare la propria intenzione di cercare lavoro in un altro Stato<br />
membro. L'ufficio di collocamento rilascia un modulo (E 303), che deve essere presentato alle<br />
autorità competenti per il collocamento nello Stato membro dove si intende trovare lavoro, entro<br />
sette giorni dall’arrivo sul posto. A quel punto, l'ufficio di collocamento del paese ospitante<br />
provvede a versare il sussidio di disoccupazione mentre si cerca lavoro. Questo ufficio funziona<br />
però soltanto come «sportello», poiché il diritto all'indennità di disoccupazione vale esclusivamente<br />
nei confronti delle autorità del paese di provenienza: questo significa che il cittadino continuerà a<br />
ricevere il sussidio secondo le norme e le tariffe vigenti nel paese di provenienza. In alcuni Stati,<br />
gli uffici di collocamento pagano il sussidio ai disoccupati in cerca di lavoro all'estero per un<br />
periodo massimo di tre mesi. Più precisamente, chi è in cerca di lavoro è tenuto a iscriversi<br />
nuovamente presso l'ufficio di collocamento nel paese d'origine prima della scadenza dei tre mesi. È<br />
110
necessario rispettare, a tutti i costi, questa scadenza per non perdere il diritto all'indennità anche nel<br />
proprio paese. E' importante notare che, se non si è in grado di trovare un lavoro entro 3 mesi, si<br />
continua a percepire l'indennità di disoccupazione solo in caso di rientro nel Paese che la versava<br />
prima della fine del periodo di 3 mesi. Si ha diritto al pagamento di 3 mesi una sola volta tra due<br />
periodi di occupazione.<br />
Per ulteriori indicazioni consulti il seguente link istituzionale:<br />
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/it/citizens/services/eu-guide/rights/rights_it.pdf<br />
198.<br />
D. Sono un dipendente del Ministero della Difesa a tempo part-time (27 ore settimanali) e vorrei<br />
svolgere una seconda attività come operatore shatsu e sono già titolare di un attestato di<br />
massaggiatore sportivo. Posso praticare una seconda attività lavorativa? A chi posso rivolgermi per<br />
avere informazioni dettagliate circa le attività che posso svolgere?<br />
R. L'articolo 1, comma 58 della legge 23/12/1996 n. 662, prevede per il dipendente pubblico a<br />
regime orario part-time (50% di quello pieno), la possibilità di svolgere anche altra attività<br />
lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi<br />
professionali, con la sola eccezione della presenza di un conflitto di interessi con la specifica attività<br />
di servizio svolta. In tutti gli altri casi (rapporto a tempo pieno o part-time superiore al 50%) è<br />
ribadito il divieto di svolgimento di qualsiasi ulteriore attività di lavoro subordinato o autonomo,<br />
fatti salvi i casi di attività autorizzabili. Infatti, la violazione del divieto di svolgere altra attività per<br />
il dipendente a tempo pieno o con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50% costituisce<br />
giusta causa di licenziamento, ai sensi dell’articolo 1 c.61 Legge 662/96.<br />
199.<br />
D. Sono attualmente precario al Comune di … (LSU). Finalmente dopo tanti anni a breve verrò<br />
chiamato a firmare un contratto, essendo vincitore di uno dei tanti concorsi che il Comune ha creato<br />
per stabilizzare noi lavoratori socialmente utili. Ma ecco il quesito: il Comune richiede, per la firma<br />
del contratto, il certificato di sana e robusta costituzione fisica. Giorni fa mi sono recato all'ASL e<br />
mi è stato risposto che in quanto invalido non mi si può rilasciare il certificato. Tra l'altro facendo<br />
una ricerca su internet scopro che la Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 all'articolo sotto indicato che<br />
riporto testualmente: Art. 1 “Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la<br />
certificazione di sana e robusta costituzione fisica”. Ora se non capisco male, dovrei essere<br />
esonerato dal presentare il succitato certificato. Perché il Comune non si attiene a questa Legge?<br />
Possibile che non ci sia nulla da fare? e soprattutto perché questa Legge non può ritenersi<br />
applicabile? Cordiali saluti<br />
R. La Circolare Ministeriale - Ministero per la <strong>Funzione</strong> <strong>Pubblica</strong> - 26 Giugno 1992, n.<br />
90543/7/488. avente ad oggetto: "Applicazione degli articoli 22 e 33 della legge quadro per<br />
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n.<br />
104). Criteri illustrativi, con riferimento all’art. 22 della legge n. 104 citata, stabilisce che "Ai fini<br />
dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta<br />
costituzione fisica". Per i portatori di handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 4 della L. 104 /1992,<br />
non sarebbe fondatamente prospettabile una valutazione medico - legale sulla "sana e robusta<br />
111
costituzione fisica". La presenza dell'handicap contraddice invero alla sana e robusta costituzione.<br />
Tuttavia, l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 dispone nel senso<br />
dell'idoneità fisica, quale presupposto per l'assunzione all'impiego. Tale idoneità costituisce un<br />
requisito eterogeneo rispetto a quello della sana e robusta costituzione. Quindi è fuori di dubbio che<br />
anche per le stesse persone "handicappate" non possa prescindersi - ai fini del loro accesso ai<br />
pubblici impieghi - dal possesso del requisito generale dell'idoneità all'impiego prescritto dal<br />
predetto art. 2, compatibilmente - si intende - con la natura dell'handicap. Questa affermazione è<br />
deducibile anche dall'art. 19 della legge n. 104, che affronta il problema degli handicappati psichici.<br />
Tali disposizioni sono valide anche con riferimento ai disabili di cui alla art. 1 della Legge n.<br />
68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" che, all’art. 16, stabilisce che, fatti salvi i<br />
requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il<br />
requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego. Gli<br />
accertamenti relativi alle condizioni di disabilità di cui alle legge n. 68/1999 e di handicap a valere<br />
sulla L. 104/1999 sono effettuati dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,<br />
n. 104, ossia dalle unità sanitarie locali mediante le stesse Commissioni mediche deputate al<br />
riconoscimento dell’invalidità civile (art. 1 Legge 15 ottobre 1990, n. 295). Si aggiunga infine, che,<br />
a valere sulla L.104/1999, art. 33, nel solo caso di assunzione in enti pubblici la persona con<br />
un’invalidità riconosciuta superiore al 66% o con determinate minorazioni (Legge n. 648/1950), ha<br />
diritto di precedenza nell’assegnazione della sede di lavoro e in caso di richiesta di trasferimento,<br />
nell’ambito della medesima amministrazione o ente di appartenenza.<br />
200.<br />
D. Buongiorno, ho due quesiti da porre. Dopo aver vinto un concorso, ho avuto un contratto da<br />
ricercatore a tempo determinato presso un’Università statale della durata di due anni. Al termine dei<br />
due anni, il mio contratto è stato rinnovato per ulteriori due anni. Faccio presente che, al contrario di<br />
quanto previsto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 368/2001, non c’è stata alcuna<br />
interruzione dell’attività lavorativa nella successione dei due contratti. Pertanto, in base al suddetto<br />
articolo, il secondo contratto si dovrebbe considerare a tempo indeterminato. Volevo chiedere se<br />
tale articolo si applica, oltre che nel privato, anche alle amministrazioni pubbliche come<br />
l’Università. La mia seconda domanda riguarda la buonuscita maturata con il contratto a tempo<br />
determinato. L’amministrazione mi ha chiesto se preferisco che mi venga versata subito oppure al<br />
momento di andare in pensione. Faccio presente che al termine del suddetto contratto presso<br />
l'Università, andrò a lavorare alle dipendenze di un privato. Quali sono i vantaggi nell'attendere che<br />
la liquidazione avvenga al momento del pensionamento? Grazie molte e cordiali saluti.<br />
R. Rispetto al primo quesito si sottolinea che, per costante giurisprudenza, avvalorata<br />
dall'orientamento della Corte Costituzionale, non si applica al pubblico impiego la conversione<br />
automatica del rapporto di lavoro da determinato a indeterminato. Per quanto attiene al secondo<br />
quesito, la scelta tra l'accantonamento della quota di liquidazione già maturata per l'attività<br />
lavorativa svolta presso il precedente datore di lavoro o la disponibilità immediata della somma già<br />
maturata è una scelta di convenienza economica che spetta al singolo lavoratore. Il vantaggio<br />
dell'accantonamento è che sulla somma accantonata possono maturare gli interessi di legge.<br />
112
201.<br />
D. Sono invalida civile al 47% ho fatto domanda di aggravamento e domanda per L.104/92, ho<br />
passato la visita a gennaio 2009. Sono stata licenziata a febbraio per inidoneità al lavoro dopo aver<br />
passato visita medico competente aziendale. Non ero stata assunta come invalida circa 15 anni fa.<br />
Ho fatto ricorso alla ASL, che mi ha dichiarata, al contrario dell’azienda, idonea alle mansioni<br />
svolte con limitazione di non sollevare o spostare pesi. Premetto che dove lavoravo era un … con<br />
… dipendenti quindi penso una collocazione per il mio stato di salute, poteva essere trovata. Sto<br />
attualmente in causa con l'azienda con procedura ordinaria. Ho ricevuto una raccomandata<br />
dell’ASL solo per quanto riguarda la L.104 in cui si esplicita che “l’handicap- rientra tra i requisiti<br />
previsti art. 3, comma1della L.104/1992” . Mi sono iscritta nelle liste di collocamento per invalidi.<br />
Voglio sapere cosa mi spetta in seguito al riconoscimento di invalidità ai sensi della L. 104<br />
assegnatami dalla ASL? Di quali vantaggi posso usufruire, visto che già ho un invalidità ed aspetto<br />
risposta dell'aggravamento.<br />
R. Allo stato attuale, almeno fino a quando non Le sarà riconosciuto l'aggravamento, né l'invalidità<br />
con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/1971),<br />
né lo stato di handicap (art. 3 comma 1, Legge 104/1992) le fanno acquisire diritto a provvidenze<br />
economiche (pensioni, assegni, indennità per invalidità civile). Perché si possa godere delle<br />
agevolazioni lavorative previste dalla legge 104/92 è necessario essere in possesso del certificato di<br />
handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Il verbale di cui<br />
è in possesso non consente di accedere a questi benefici in quanto non è riconosciuta la<br />
connotazione di gravità. Riguardo invece alla Sua invalidità, deve attendere che la Commissione<br />
della ASL si pronunci sulla richiesta di aggravamento perché con l'accertamento della riduzione<br />
della capacità lavorativa a due terzi (67%), per esempio, è possibile ottenere il diritto all'assegno<br />
mensile di assistenza ad alcune condizioni previste dalla normativa vigente tra cui il reddito annuo.<br />
202.<br />
D. Sono un pensionato dal gennaio 2002 con 37 anni di servizio prestato presso …. Da gennaio c.a.<br />
è possibile secondo la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 beneficiare della cumulabilità del reddito.<br />
Mi è stato offerto di effettuare occasionalmente un lavoro a chiamata e vorrei regolarizzare tale<br />
posizione. Posso quindi iniziare tale attività e beneficiare del cumulo del reddito senza essere<br />
penalizzato con tagli alla pensione o addirittura alla sospensione della stessa?<br />
R. L’art. 19 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella Legge 6<br />
agosto 2008, n. 133/2008, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la totale cumulabilità delle<br />
pensioni dirette di anzianità e di vecchiaia con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. In<br />
particolare l'utente pensionato INPDAP può consultare la Nota operativa n. 45/2008 che ha fornito<br />
specifiche informazioni in merito alle novità statuite con la norma in esame.<br />
203.<br />
D. A quale Ente o Ospedale mi posso rivolgere nella città di … per sottopormi all'esame seguente:<br />
dosaggio Gastrinemia e Pepsinogeno. Il servizio di prenotazione dell'ASL … non mi è stato di<br />
aiuto, mi è stato risposto che tali esami non sono esami prenotabili.<br />
113
R Per gli esami di laboratorio che deve effettuare, si può rivolgere all'Ospedale … di Milano. Non<br />
vi è necessità di prenotare, come Le hanno detto al numero verde contattato, ma è sufficiente recarsi<br />
presso il Centro Prelievi dell'ospedale (Padiglione 4 – Medicina di Laboratorio), portando la<br />
richiesta del medico e la tessera sanitaria. Ritirerà un numero progressivo assegnato in base<br />
all'ordine di arrivo e verrà chiamata per l'accettazione e il pagamento (previsto in contanti o con il<br />
bancomat). I prelievi vengono effettuati dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.00. Per<br />
informazioni potrà chiamare il Centro prelievi (tel. … dal lunedì al venerdì 10.00-12.00 e 13.00-<br />
15.00). Fanno riferimento all'Ospedale … alcuni laboratori accreditati SSN … Questo elenco è a<br />
solo titolo esemplificativo, in quanto, presso le altre aziende ospedaliere della città di …, senz'altro<br />
vi sono laboratori di analisi che prestano i medesimi servizi con simili orari di apertura al pubblico.<br />
Al riguardo si faccia consigliare anche dal Suo medico di fiducia. In generale, qualora Lei avesse<br />
necessità in futuro di prenotare una visita o un esame (non un'analisi che non necessiti<br />
prenotazione), oltre che il numero verde che Lei già conosce, esiste il numero del CUP per la<br />
Regione … (tel. … in servizio dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.30). Cordiali saluti.<br />
B) <strong>Casi</strong> risolti attraverso un contatto diretto con l’Amministrazione<br />
competente<br />
Si tratta di casi nei quali Linea Amica, in una logica di accompagnamento del cittadino nel rapporto<br />
con la PA, ha contattato l’Amministrazione competente al fine di ottenere informazioni che ha poi<br />
fornito al cittadino stesso. Vediamo alcuni esempi.<br />
1.<br />
D. Oltre un mese fa ho fatto richiesta di allaccio dell'acqua per la mia abitazione in cui è presente<br />
una persona trapiantata con gravi disagi. Ho pagato 110 euro di tassa per allaccio, ma nulla è<br />
avvenuto.<br />
R. Il disservizio è stato segnalato al Capo di Gabinetto del Sindaco che ha assicurato che<br />
provvederanno a sollecitare immediatamente la Società. Il cliente ha ricontattato Linea Amica per<br />
informarci, con soddisfazione, che interverranno in giornata.<br />
2.<br />
D. Richiedo un intervento di Linea Amica per "sbloccare" la situazione del pagamento dei<br />
contributi per l'affitto che il Comune di … non eroga dal 2007. Ho fatto regolare domanda e sono in<br />
graduatoria; ho provato ad informarmi presso l'URP del Comune ma non ho avuto risposte<br />
esaustive (anzi sono inefficienti e per niente gentili); mi sono informato presso il settore per materia<br />
della Regione dove mi hanno detto che hanno stanziato i relativi fondi e che dunque è il Comune ad<br />
essere inadempiente. Avendo in atto una procedura di sfratto chiedo con urgenza un Vostro<br />
intervento non ritenendo giusto che per inefficienze delle pubbliche amministrazioni debba essere<br />
sempre il cittadino a dover pagare.<br />
114
R. Il settore politiche sociali, ufficio contributo affitti del Comune, riferisce che per quanto riguarda<br />
l’anno 2007 hanno avviato le pratiche di pagamento, mentre per l’anno 2008 si apprestano a fare i<br />
controlli sulla graduatoria definitiva. Contattato il cittadino al quale è stato riferito quanto detto<br />
dall’ufficio preposto e fornito il numero al quale può richiedere direttamente maggiori informazioni.<br />
3.<br />
D. Ho fatto richiesta per il bonus casa nel 2008 per l’anno 2007 e non ha avuto alcuna notizia.<br />
Vorrei sapere se sarà erogato e quando.<br />
R. L’Ufficio Politiche Abitative del Comune dopo avere verificato la situazione ci comunica che il<br />
cliente risulta in graduatoria con … punti. Attualmente la graduatoria è ancora provvisoria in quanto<br />
i termini per fare opposizione a tale graduatoria sono aperti fino al 30 settembre prossimo. Pertanto<br />
è stato fornito al cliente il numero a cui rivolgersi per avere informazioni sulla graduatoria<br />
definitiva che sarà disponibile verso la fine di ottobre.<br />
4.<br />
D. Vi contatto per un problema che si è verificato con l'ufficio ICI del Comune di … Dopo la morte<br />
di mio suocero è stata fatta la successione e l'appartamento è stato diviso tra i 3 figli nella quota di<br />
1/16 ciascuno. L’'ufficio ICI del Comune ha erroneamente assegnato ai tre figli anche le altri parti<br />
della casa del suocero.<br />
R. Contattato l'ufficio tributi del Comune … è stato riferito al cittadino che deve presentare l'atto di<br />
successione e la visura catastale storica; sarà, poi, direttamente l'ufficio ad annullare l'ingiunzione di<br />
pagamento ICI calcolata sull'intero stabile.<br />
5.<br />
D. Ho ordinato in Nuova Zelanda un integratore fotoprotettore, "Heliocare" (venduto anche in<br />
Italia), dal 1 luglio 2009 Risulta in giacenza presso la dogana di …, presso Poste Italiane. La<br />
dogana mi ha richiesto varie informazioni sul prodotto che ho fornito, ma nonostante ciò il prodotto<br />
resta in dogana e non mi viene consegnato. Ho contattato il Call Center di Poste Italiane che mi ha<br />
rimandato alla dogana della quale mi forniscono un numero. Ho chiamato e mi hanno comunicato<br />
che la dogana citata non esiste più da tempo. Ho anche contattato l’ufficio della dogana, ma<br />
rimanda al Call Center di Poste Italiane e dagli operatori non riesco ad ottenere nessuna risposta sul<br />
perché il prodotto è ancora bloccato. Cosa devo fare?<br />
R. Dal Contact Center Dogane Poste, riferiscono che, dopo il sollecito già effettuato e a seguito<br />
delle informazioni già fornite alla dogana, si è in attesa della firma sul documento unico di uscita. Il<br />
prodotto dovrebbe pervenire alla cliente per il 18 agosto. Si forniscono i riferimenti telefonici ai<br />
quali rivolgersi per avere eventuali aggiornamenti.<br />
115
6.<br />
D. Sono italiano e divorziato da diversi anni. Voglio sposare la mia compagna etiope che vive in<br />
Etiopia. Quali certificati debbo chiedere al mio Comune di residenza? Posso contrarre matrimonio<br />
con rito ortodosso? Dopo quanto tempo dal matrimonio la mia compagna può venire a vivere con<br />
me in Italia? Cosa debbo portare in Ambasciata per registrare il mio avvenuto matrimonio? Grazie.<br />
R. L’Ambasciata Etiope ci ha comunicato che è sufficiente presentare presso la loro sede il<br />
certificato di stato libero rilasciato dal Comune di residenza e legalizzato dalla Prefettura. I loro<br />
uffici si trovano in Via Andrea Vesalio, 16-18, Roma e sono aperti dal lunedì al venerdì la mattina<br />
dalle 09:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00. Si forniscono i riferimenti telefonici<br />
per eventuali ulteriori informazioni.<br />
7.<br />
D. Chiamo per il permesso di soggiorno del mio badante indiano regolarmente impiegato da me.<br />
Sono invalido ed ho necessità che il mio badante acquisisca il permesso di soggiorno. La prima<br />
richiesta per il permesso di soggiorno è stata fatta ad ottobre del 2008, plico spedito con mezzo<br />
raccomandata. Non avendo alcun riscontro il mio badante ha fatto una seconda richiesta a luglio<br />
2009 presso Sportello Amico delle poste di … con pagamento di altri 50 €. Tutti e due i plichi sono<br />
stati trasmessi al CSA - Questura di Roma. Ho contattato la Questura per conto del mio badante ed<br />
hanno affermato di non aver ricevuto nulla, affermando al contempo che è colpa delle poste; al<br />
contrario le poste affermano che è un problema della Questura. E’ possibile capire dove sono finite<br />
le pratiche per il permesso di soggiorno?<br />
R. L’operatrice del contact center che fornisce informazioni sullo stato di avanzamento delle<br />
richieste di rilascio e rinnovo dei documenti di soggiorno, riferisce che, da una ricerca effettuata nel<br />
database, la prima istanza presentata nel 2008 risulta utenza non valida; la seconda istanza<br />
presentata a luglio 2009 risulta accettata direttamente dall'ufficio postale e allo sportello avrebbero<br />
dovuto comunicargli la data di convocazione presso la Questura territorialmente competente. Dal<br />
momento che si sono riscontrate anomalie ed in mancanza di una notifica di convocazione,<br />
l'operatrice ha effettuato una segnalazione direttamente al CSA della Questura di Roma, per avere<br />
chiarimenti in merito. L'operatrice, riferisce inoltre che il cittadino potrà ricontattarli tra 20 giorni<br />
per avere informazioni sullo stato della sua pratica.<br />
8.<br />
D. Scrivo per un problema con il Comune di …. Sono proprietario di due loculi cimiteriali venduti<br />
dal Comune prima del 1975 e per questo di mia proprietà (come da documento comunale in mio<br />
possesso). Ora, li volevo vendere e, l'ufficio cimiteriale, mi dice che non posso venderli a privati,<br />
essendo beni demaniali ma devo venderli solo a chi me li ha venduti, cioè allo stesso Comune.<br />
Trovano la mia disponibilità e mi viene offerto euro 1.500 a loculo; dopo aver fatto tutte le richieste<br />
dovute in carta bollata mi viene detto che non possono acquistare perché non hanno uno Statuto e<br />
anche perché il Comune non ha i 3.000 euro da darmi. Ora vi chiedo: visto che da quasi 30 anni non<br />
abito più in quel Comune e mi vorrei trasferire all'estero, come posso fare per riuscire a vendere (o<br />
al Comune o a privati)? I loculi li ho ereditati dai miei genitori.<br />
116
R. Da nostri contatti con gli Uffici preposti del Comune è emerso che il Regolamento Cimiteriale<br />
esiste e che la procedura è gestita da un ufficio ad hoc incardinato presso l'U.O. Affari Generali.<br />
Pertanto, per i necessari approfondimenti del caso, poiché il Comune dispone di n. 3 cimiteri<br />
comunali in cui sussistono anche della parti private, e per dare seguito alla procedura di<br />
retrocessione al Comune, deve rivolgersi all'Ufficio Contratti Cimiteriali. Si forniscono al cliente i<br />
riferimenti ai quali rivolgersi.<br />
9.<br />
D. Chiamo perché nel mio palazzo c'è un forno con amianto al piano terreno. Ho chiamato l’ASL<br />
competente che ha incaricato una ditta di esaminare questo problema. Alla fine l’ASL ha affermato<br />
che è un problema di competenza del Comune. Mi sono recato al Comune che ha incaricato un’altra<br />
ditta di fare un controllo dal quale è emerso che non c’è alcun rischio. Non sono convinto della<br />
risposta ricevuta e non voglio morire di amianto.<br />
R. Il Responsabile dell'U.O. Atmosfera e Agenti fisici del D.A.P. dell'ARPA, contattato da Linea<br />
Amica, si è dichiarato disponibile a verificare il problema e la procedura seguita dal Comune. Si è<br />
invitato il cliente a inviargli via fax l'eventuale documentazione.<br />
10.<br />
D. Ho un problema con una mia vicina di casa. La signora da un pò di tempo lascia fuori del suo<br />
balcone il mangime per i piccioni. Oltre me, anche gli altri condomini sono sommersi dagli<br />
escrementi degli uccelli e dai topi. Ci siamo così rivolti al Comune che ci ha indirizzato all'Unità<br />
Operativa Veterinaria - Servizio e Tutela degli Animali. Questa unità ci ha rimandato all'Unità<br />
Operativa dell'ASL che non ha preso provvedimenti. Non so più a chi rivolgermi, ho due bimbi<br />
piccoli e temo infezioni e malattie.<br />
R. Il servizio Tutela della Salute del <strong>Dipartimento</strong> Autonomo Ambiente - Tutela della Salute,<br />
riferisce che il Comune, con delibera di Giunta, ha autorizzato il Dirigente del Servizio ad<br />
acquistare, d’urgenza, 110 confezioni di farmaci occorrenti per la sterilizzazione farmacologica dei<br />
colombi nei siti pubblici individuati dai Servizi Veterinari dell'ASL a più alta incidenza e rischio.<br />
Inoltre, l'ordinanza di febbraio 2009 dispone il divieto di dare da mangiare ai piccioni, proprio in<br />
virtù del provvedimento adottato. E' possibile chiedere una copia dell'ordinanza all'URP del<br />
Comune. All'Ufficio Relazioni con il Pubblico è possibile presentare reclami, segnalazioni,<br />
suggerimenti, informazioni sullo stato dei procedimenti; richieste di copia o visione di atti ed è<br />
inoltre possibile consultare il bollettino comunale.<br />
11.<br />
D. Nel paese in cui abito il servizio idrico è irregolare: l'acqua viene erogata ogni 2 giorni e quando<br />
arriva ha un flusso insufficiente a poter essere adeguatamente utilizzata da tutti i cittadini. Abbiamo<br />
dovuto provvedere già per 3 volte consecutive a comprare l'acqua privatamente e mi sono già<br />
rivolta al Comune per segnalare il disservizio, ma al Comune mi hanno risposto di rivolgersi<br />
direttamente al gestore. Mi sono rivolta al gestore, ma nulla è cambiato.<br />
117
R. Il funzionario del gestore del servizio idrico integrato della Provincia, contattato da Linea<br />
Amica, riferisce di essere a conoscenza del problema relativo al servizio di erogazione dell'acqua<br />
potabile nella zona in cui abita la cliente, dovuto all'otturazione delle tubature principali, che<br />
riempiendosi d'aria riducono la portata del flusso, provocando, tra l'altro, la rottura delle condotte<br />
idriche periferiche. Assicura che nel giro di 1 ora, un tecnico si recherà sul posto per verificare<br />
l'entità del problema ed eventualmente prevedere un intervento mirato alla riparazione delle<br />
tubature danneggiate dal calcare.<br />
12.<br />
D. Sono laureata in Scienze Politiche (triennale) e sono iscritta al corso di Laurea Magistrale in<br />
Relazioni Internazionali. In base alla nuova istituzione dei Tirocini Formativi Abilitanti, che<br />
prevedono la possibilità di insegnare con il possesso di laurea magistrale, c'è, quindi, per me, la<br />
possibilità di intraprendere la professione di insegnante? Come devo fare? Si tratta di un<br />
provvedimento provvisorio? Questi corsi saranno istituiti in tutte le università italiane? Come<br />
scegliere la materia nella quale indirizzarsi? Anticipatamente grazie.<br />
R. Il funzionario competente del MIUR, contattato da Linea Amica, ha spiegato che i tirocini<br />
formativi abilitanti sono previsti da un regolamento che è ancora in attesa della firma definitiva.<br />
Solo dopo la sua approvazione definitiva sarà possibile conoscere dettagli e condizioni dell'istituto.<br />
13.<br />
D. Chiamo per mia moglie, invalida civile con accompagno. Il medico di base le ha ordinato, a<br />
giugno, una esame eco-tiroide. Mi sono rivolto prima alla farmacia, ma la prenotazione era chiusa.<br />
Per cui mi sono rivolto alla ASL di appartenenza per prenotare la visita, ma non mi accettano la<br />
prenotazione perché sono chiuse in quanto con le prenotazioni sono completi fino a dicembre. Ho<br />
chiesto di ottenere la prenotazione anche per gennaio o per quando sarà possibile ma mi hanno<br />
negato questa possibilità. Come posso fare?<br />
R. L’operatore del Poliambulatorio, contattato da Linea Amica, ha confermato che le prenotazioni<br />
nella struttura indicata sono chiuse e i primi posti disponibili sono nel 2010. È tuttavia possibile<br />
svolgere la visita presso una struttura diversa da quella indicata nel mese di settembre. Ha inoltre<br />
suggerito di verificare, con il medico curante, se la visita ha carattere d'urgenza, qualora così fosse è<br />
infatti possibile fare l'esame entro le 24 ore.<br />
14.<br />
D. Vorrei conoscere l'adeguamento ISTAT che mi spetta per la liquidazione da ottenere a seguito di<br />
contagio di epatite C tramite trasfusione ai sensi della legge 210/92 dal Ministero dell'Economia e<br />
Finanze. Sono passati 5 mesi dalla mia richiesta è stata fatta ad aprile e ancora non ho ottenuto la<br />
liquidazione. Il mio avvocato mi ha riferito che avrei dovuto ricevere la liquidazione dopo 60<br />
giorni, ma non è stato così.<br />
R. Il funzionario del Ministero della Salute ci ha spiegato che l’indennizzo viene calcolato in base<br />
al tasso di inflazione programmato, come previsto dalla Legge 210/92; pertanto, salvo espressa<br />
118
condanna da parte del Giudice al pagamento di una somma maggiore, l’importo indicato alla cliente<br />
risulta essere corretto, nonché corrispondente a quello ricevuto da tutti coloro i quali hanno<br />
presentato analogo ricorso. E’ possibile che alla richiedente risulti un diverso importo a causa di un<br />
calcolo sbagliato dell’indennizzo, effettuato sulla base del tasso di inflazione reale e non su quello<br />
programmato. Con riferimento all’iter della pratica, risulta che si sia verificato un problema in<br />
merito alla documentazione relativa alla pratica di indennizzo; il Ministero dell’Economia e delle<br />
Finanze non ha dunque ordinato il pagamento della somma dovuta ma, con osservazione dell’11<br />
agosto, ha mandato la pratica al Ministero della Salute per integrazioni. Dal Ministero della Salute<br />
ci è stato assicurato che le integrazioni verranno apportate nel più breve tempo possibile e la pratica<br />
verrà inoltrata con procedura di urgenza al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la<br />
liquidazione della somma dovuta.<br />
15.<br />
D. Per un errore dell’Istituto scolastico dove presto servizio sto pagando dall'inizio dell'anno<br />
l’addizionale comunale al Comune dove non ho mai abitato, risiedendo in un altro Comune. Ho<br />
fatto correggere il domicilio da due mesi, ma continuo a trovare la trattenuta in busta paga. Come<br />
posso fare per sistemare tutto ed ottenere il rimborso senza ricorrere a vie legali?<br />
R. Il <strong>Dipartimento</strong> Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dopo aver verificato i<br />
dati della cliente ha rettificato l’errore. Per il rimborso, non essendo di loro pertinenza, riferisce che<br />
la cliente può richiederlo attraverso la prossima dichiarazione dei redditi.<br />
16.<br />
D. Mio figlio ha finito scuola a giugno 2007. Dopo un anno sono andata a ritirare il diploma e mi<br />
hanno detto che successivamente mi avrebbero dato il certificato integrativo. Nonostante le<br />
innumerevoli sollecitazioni ad oggi non me l’hanno dato, mentre tutti i compagni di classe di mio<br />
figlio l’hanno ricevuto. Come posso fare?<br />
R. Linea Amica ha contattato il Dirigente amministrativo dell'Ufficio Didattica che ha comunicato<br />
che il certificato integrativo è pronto e può ritirarlo presso la scuola domani dalle 10.30 alle 12.00 e<br />
lunedì pomeriggio dalle 13.00 alle 14.30.<br />
17.<br />
D. Sono andato in pensione a maggio 2006 prendendo la liquidazione provvisoria e ora dovrei avere<br />
la riliquidazione degli scatti e del nuovo livello che aspetto da 5- 6 anni come Capo Coordinatore,<br />
ma mi hanno detto che i tempi sono lunghi. Ho telefonato e non rispondono mai; sono andato di<br />
persona ma non mi hanno risolto il problema. Chiedo, pertanto un intervento di Linea Amica<br />
R. Inviato il quesito a INPDAP che ci riferisce di aver contattato il pensionato al quale è stato fatto<br />
presente che la riliquidazione della buonuscita è stata effettuata in data 6/4/2009 ed accreditata sul<br />
suo conto corrente. Si è anche spiegato che la stessa è stata pagata sulla base del maggior stipendio<br />
comunicato dall'Amministrazione di appartenenza e che se ha contestazioni da fare su tale<br />
ammontare (dello stipendio) deve rivolgerle a quest'ultima.<br />
119
18.<br />
D. Ho un appezzamento di terreno di 4000mq che il Comune di … (in provincia di Bergamo) ha<br />
dichiarato non edificabile per circa 40 anni perché sarebbe stato urbanizzato. Ma nel giro dei 40<br />
anni le opere pubbliche sul suo terreno non sono state realizzate. Il Comune mi aveva inoltre<br />
comunicato di voler acquistare il mio terreno ma sono ormai anni che non dà una notifica certa.<br />
Vorrei sapere cosa fare dal momento che il Comune non mi dà nessuna comunicazione, né edifica<br />
opere pubbliche, né acquista il mio terreno come mi aveva comunicato.<br />
R. L’Ufficio tecnico del Comune riferisce che il PGT - Piano del Governo del Territorio, sarà<br />
approvato entro la fine dell'anno; al momento sono in corso i tavoli tecnici di discussione relativi<br />
alla definizione degli ambiti di trasformazione d'uso del suolo e di eventuali richieste di acquisto da<br />
parte del Comune di terreni privati. I cittadini saranno in ogni caso avvisati per tempo, o<br />
telefonicamente, oppure mediante affissione nella casa comunale.<br />
Per ulteriori informazioni è possibile ricontattare verso metà ottobre l'ufficio tecnico (tel...)<br />
19.<br />
D. Ho una figlia che vive in Inghilterra. Ho fatto istanza in nome di mia figlia all'Ufficio Anagrafe<br />
del Comune per fare riconoscere i due cognomi di mia nipote. La richiesta é stata inoltrata dalla<br />
Prefettura nell'ottobre 2007 al Ministero dell'Interno. Cosa posso fare?<br />
R. Linea Amica ha contattato l'Ufficio preposto della Direzione Centrale per i Servizi Demografici,<br />
del Ministero dell'Interno. È stato riferito che il Decreto di aggiunta del cognome materno a quello<br />
paterno è stato firmato e dovrebbe essere inviato nei prossimi giorni.<br />
20.<br />
D. Sono vedova e percepisco una pensione di reversibilità di 400 euro, ho un prestito da estinguere<br />
ed ho perso il lavoro. Quando ho venduto la casa sono stata vittima di una truffa per la quale è in<br />
corso una causa che comporta ulteriori spese. Mi sono rivolta al Comune di … (Messina) e mi è<br />
stato detto che mi avrebbero messo in contatto con la Regione Siciliana per richiedere un sussidio,<br />
cosa che non è avvenuta. Mi sono rivolta anche alla Prefettura di Messina che mi ha consigliato di<br />
"scrivere al Presidente della Repubblica". Potete aiutarmi?<br />
R. Linea Amica ha contattato il Comune. Il Sindaco ha confermato che stanno erogando un<br />
contributo straordinario di € 250,00, una tantum, alla cittadina.<br />
Per quanto concerne invece il contributo straordinario l'Assessorato alla Famiglia della Regione<br />
Siciliana ha ricevuto la richiesta in ritardo ed i relativi fondi sono terminati. Pertanto hanno<br />
consigliato alla cliente di presentare una nuova istanza. In merito a tale nuova istanza il Comune<br />
provvederà a contattare direttamente il <strong>Dipartimento</strong> Regionale per verificare le modalità di<br />
presentazione, ma occorre attendere prima il diniego da parte del <strong>Dipartimento</strong> regionale in merito<br />
alla richiesta già inoltrata.<br />
120
21.<br />
D. Un'amica brasiliana sposata regolarmente con un italiano (matrimonio già depositato al Comune<br />
di residenza italiano a marzo 2009) necessita della ricevuta di richiesta del visto per familiare al<br />
seguito di cittadino italiano (essendo la moglie) depositato in Consolato Italiano (richiesto a marzo<br />
2009) da parte del Consolato Italiano in Brasile (che non ha rilasciato nessuna ricevuta appunto del<br />
deposito della richiesta avvenuta dal marito stesso) e di avere anche il suo passaporto (brasiliano)<br />
ritiratole al momento della richiesta del visto. Come potete aiutarla?<br />
R. Il Ministero degli Affari Esteri, contattato da Linea Amica, riferisce che, data la difficoltà di<br />
comunicare direttamente con le sedi diplomatiche all'estero, è preferibile ricevere dal marito della<br />
cittadina brasiliana, una richiesta di informazioni e sollecito della domanda di visto della moglie,<br />
fornendo i dati anagrafici, la motivazione del contatto e segnalando l'anomalia riscontrata nel caso<br />
in esame. La segnalazione può essere effettuata utilizzando il format presente nella sezione contatti<br />
del sito web del Ministero Affari Esteri, disponibile al seguente link:<br />
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Sportello_Info/DomandeFrequenti/FAQRic<br />
hiestaInfo.htm<br />
22.<br />
D. Il giorno 04/08/2004 ho ritirato il verbale inviatomi dalla Polizia Municipale inerente ad una<br />
multa per divieto di sosta rilevata nel marzo 2004. L’auto non era più di mia proprietà dal 2002.<br />
Prendo contatti con la Polizia Municipale ed invio la documentazione richiesta per l’annullamento<br />
nell'agosto del 2004. A maggio 2009 ricevo una cartella esattoriale inerente alla contravvenzione<br />
sopra descritta. Mi reco subito nella sede settore legale della Polizia Municipale con tutta la<br />
documentazione. Dopo un controllo, mi rilasciano un Attestato di sgravio ed affermano che i<br />
documenti, da me inviati, sono andati perduti nel crollo della precedente sede del settore legale.<br />
Invio un fax con l’attestato di sgravio, come mi hanno detto per via telefonica e mi dicono di stare<br />
tranquillo che è tutto a posto. Nel mese di luglio mi reco presso la sede di … dove mi comunicano<br />
che il Comune non ha ancora provveduto ad inviare lo sgravio per via telematica, ma con il fax<br />
dell’attestato di sgravio non ci sono problemi. I primi di settembre ricevo la comunicazione che<br />
provvederanno al fermo amministrativo della mia attuale vettura se non pago entro venti giorni.<br />
Cosa devo o posso fare per evitarlo?<br />
R. Linea Amica contatta l’Ufficio Sgravi del Comune che riferisce che la comunicazione di sgravio<br />
è stata inviata nel mese di luglio. Ma il cittadino, contattato, riferisce invece che gli hanno riferito<br />
che non risulta alcuna comunicazione effettuata dal Comune.<br />
Si è pertanto ricontattato l'Ufficio Sgravi che, dopo alcuni giorni, informa che è stato finalmente<br />
inviato il fax attestante che è in atto la procedura di annullamento per la cartella n … precisando<br />
inoltre che il flusso telematico potrà avvenire solo allorquando la pratica di annullamento si sarà<br />
perfezionata. Il cliente conferma successivamente che il fax è arrivato e che le azioni sono state<br />
sospese.<br />
121
23.<br />
D. Sono un ex dipendente del Ministero della Sanità. Ho avanzato richiesta per il riconoscimento<br />
della causa servizio. Dopo l'accertamento da parte della Commissione medica la pratica è stata<br />
passata all'Ufficio Cause di Servizio ove giace da ben 11 anni. Vorrei poter acquisire informazioni<br />
circa la mia posizione anche, se possibile, attraverso un contatto diretto con i responsabili<br />
dell'ufficio competente.<br />
R. Linea Amica ha contattato il referente dell’ASL presso cui il cittadino ha prestato servizio che<br />
ha riferito che l’ASL non ha mai ricevuto il parere dal Comitato e ha richiesto di essere richiamato<br />
direttamente dal cittadino a cui sono stati forniti i recapiti telefonici e l’e-mail.<br />
Successivamente ha contattato il Comitato Cause di Servizio che ha comunicato che il parere sulla<br />
causa di servizio, che l’ASL dice di non aver mai ricevuto, è stato in realtà espresso dal Comitato<br />
stesso. Sono stati quindi forniti al cittadino anche i riferimenti del referente per le amministrazioni<br />
del Comitato Cause di Servizio presso la quale l'ASL potrà chiedere copia del parere espresso dal<br />
Comitato.<br />
24.<br />
D. Ho una moto immatricolata a Pesaro in modo errato. Non posso fare il collaudo della moto a<br />
causa di dell’errore del numero del telaio. Mi sono recato presso la Motorizzazione Civile di<br />
Vercelli e lo sportellista mi ha riferito che dovevo recarmi a Pesaro per far procedere alla correzione<br />
dei dati. Penso che non sia giusto rimetterci del tempo per un errore commesso dalla<br />
Motorizzazione. Potete aiutarmi?<br />
R. La Motorizzazione Civile di Vercelli, contattata da Linea Amica, ha riferito che occorre<br />
verificare con la Motorizzazione di Pesaro se la documentazione è ancora agli atti. Se così fosse<br />
dovrebbero provvedere a rettificare nel sistema meccanografico il numero di telaio. In caso ciò non<br />
fosse possibile, occorre procedere con la punzonatura e conseguentemente con l’assegnazione di un<br />
nuovo numero di telaio. È stata quindi contattato il referente della Motorizzazione Civile di Pesaro<br />
che ha preso nota dei dati del cittadino e dell'errore relativo al telaio e chiede di essere ricontattato<br />
direttamente dal cittadino per procedere rapidamente alla soluzione del problema.<br />
25.<br />
D. Mio figlio, infermiere professionale laureato, specializzato in trapianti d'organo, lavora da sei<br />
anni e mezzo al policlinico di ... con un contratto a tempo determinato di un anno di "incarico di<br />
prestazione professionale". Questo tipo di lavoro dovrebbe essere principalmente autonomo, mentre<br />
il suo è senza dubbio con vincolo di subordinazione, dovendo attenersi ai tre turni obbligatori da<br />
reparto e da sala operatoria. La mia domanda è la seguente: avendo mio figlio contratto questa<br />
brutta influenza, con febbre a 39° con vomito e terribili mal di testa, il suo contratto (con un ente<br />
statale) può prevedere assenze per malattia? In precedenza è andato sempre a lavorare, ma in queste<br />
condizioni non potrebbe proprio! Preciso che l’ente previdenziale di riferimento è l’ ENPAPI.<br />
R. L’ENPAPI, contattato da Linea Amica, han riferito che a tutti i lavoratori iscritti a questa cassa,<br />
anche quelli atipici, viene riconosciuto il diritto al trattamento economico di malattia.<br />
Esiste un regolamento al link:<br />
122
http://www.enpapionline.it/pdf/ente/Regolamento%20per%20erogazione%20indennita%20di%20m<br />
alattia.pdf<br />
Per quanto concerne, invece, la relazione con il datore di lavoro, deve attenersi a quanto previsto dal<br />
contratto di lavoro e, se esistente, al Regolamento sull’assunzione di personale con incarico<br />
professionale.<br />
26.<br />
D. Vorrei sapere come fare per tornare in possesso del duplicato della patente da me richiesta ed<br />
inviatami con raccomandata che è tornata al mittente, non essendoci nessuno nel domicilio indicato.<br />
R. E’ stato contattato l’Ufficio che si occupa delle pratiche inerenti alla patente di guida del<br />
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha comunicato che per fare la verifica se la pratica<br />
di duplicato sia stata annullata o meno devono essere ricontattati direttamente dal cittadino. Sono<br />
stati quindi forniti al cittadino i recapiti necessari.<br />
27.<br />
D. Sono un docente iscritto nelle graduatorie ad esaurimento di 4 Province, in una "a pettine" e<br />
nelle altre "in coda". Ho recentemente accettato due proposte di assunzione in qualità di docente a<br />
tempo determinato in due diverse scuole appartenenti a due Province distinte, in entrambi i casi per<br />
delega. Le operazioni di nomina si sono svolte a circa 24 ore di distanza l’una dall'altra e le cattedre<br />
sono del tutto analoghe e sono sulla stessa classe di concorso. Posso scegliere quella la cui<br />
accettazione è avvenuta dopo? Oppure sono costretto a scegliere la prima in ordine cronologico?<br />
Grazie.<br />
R. L’URP del Ministero Istruzione ha riferito che al momento per queste tipologie di casi il<br />
Ministero fornisce le seguenti informazioni: il cittadino deve attenersi rigorosamente alla nota<br />
12360 del <strong>Dipartimento</strong> per l’Istruzione, Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio III<br />
del Ministero della <strong>Pubblica</strong> Istruzione del 25 agosto 2009 avente come oggetto: Anno scolastico<br />
2009/2010 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente,<br />
educativo ed ATA, e deve pertanto rimettersi agli uffici scolastici delle Province, una volta resa<br />
nota la Sua posizione agli stessi.<br />
Per visionare la nota collegarsi alla seguente pagina web:<br />
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot12360_09.shtml<br />
Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare direttamente l'Ufficio Relazioni con il Pubblico<br />
del Ministero della <strong>Pubblica</strong> Istruzione ai seguenti recapiti telefonici (...) attivi dal lunedì al venerdì<br />
dalle 10 alle 13 e dal lunedì al mercoledì dalle 15 alle 17.<br />
28.<br />
D. Vorrei informazioni in merito ai rimborsi per visite ambulatoriali fatte fuori zona con timbro di<br />
assistenza turistica (il medico che ha apposto il timbro è medico dei turisti, convenzionato): la<br />
ricevuta di visita medica, che ha data agosto, ha una scadenza per la presentazione a rimborso?<br />
123
R. Linea Amica ha contattato gli Uffici competenti e ha appreso quanto segue: la ricevuta va<br />
presentata in originale al suo distretto di zona e ha scadenza 2 anni.<br />
29.<br />
D. Ho subito intervento al seno, ho fatto richiesta di protesi presso il distretto della ASL di …. Per<br />
rilasciare la protesi l’ASL richiede il timbro sul cartellino di dimissioni o nella cartella clinica<br />
rilasciato dalla clinica dove ho fatto l’intervento chirurgico (…). Mi sono rivolta alla clinica che mi<br />
ha risposto che non avrei dovuto neanche presentare alla ASL il cartellino, che è un documento<br />
interno (che serve a ricordare agli operatori quali cure devono essere fatte al paziente) nel quale non<br />
ritengono di dover mettere alcun timbro e che per la consegna della cartella clinica ci vorrà tempo.<br />
R. Linea Amica ha contattato l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Istituto … che ha spiegato che,<br />
in caso di situazioni delicate e urgenti come quella segnalata dall'utente, l'ufficio preposto al rilascio<br />
delle cartelle cliniche consegna con celerità la documentazione. L’utente deve rivolgersi al numero<br />
tel. … .<br />
30.<br />
D. Percepisco una pensione che a breve perderò perché mi risposo. So che mi saranno liquidate 26<br />
mensilità e che mio figlio avrà un aumento della sua parte. Ora vorrei sapere quanto tempo passerà ,<br />
dopo la presentazione dei documenti relativi al matrimonio, prima che le mensilità mi vengano<br />
liquidate? Vorrei anche sapere, se è possibile, di quanto aumenterà la quota di mio figlio? Grazie<br />
R. Considerato che al momento la cliente e il figlio, percepiscono, come pensione di reversibilità,<br />
l'80% dello stipendio del coniuge/padre deceduto, in seguito al matrimonio la cliente perderà il<br />
diritto alla reversibilità mentre al figlio spetterà il 70%. I tempi necessari per avere le 26 mensilità<br />
non possono essere, al momento, quantificati in modo preciso. Le é stato consigliato di chiedere, al<br />
momento della presentazione della domanda di rinuncia alla reversibilità, maggiori dettagli sui<br />
tempi di lavoro della pratica.<br />
31.<br />
D. Abito in un Comune sottoposto a tutela paesaggistica. Dovrei installare un impianto fotovoltaico<br />
e, secondo il decreto 115/2008, non abitando in centro storico e quindi non rientrando nell'ambito<br />
della disciplina art. 136 comma 1 lettera b) e c), non dovrebbe servire la dichiarazione inizio<br />
attività, ma dovrebbe bastare una semplice comunicazione preventiva al Comune che ho già<br />
presentato. Mi sono rivolto all’Ufficio tecnico del Comune, ma non sono certo che sia sufficiente<br />
tale comunicazione. Vorrei sapere se c'è una forma di scadenza temporale di silenzio assenso,<br />
qualora non ricevessi nessuna contro-comunicazione ufficiale da parte del Comune.<br />
R. Per quanto riguarda il primo aspetto, la normativa afferma che, in base all’art. 11, comma 3 del<br />
D.Lgs n.115/2008, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano impianti<br />
fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso<br />
orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono<br />
considerati interventi di manutenzione ordinaria e pertanto non sono soggetti alla disciplina della<br />
124
denuncia di inizio attività, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto<br />
stesso. Le eccezioni sono quelle indicate dall’art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs n. 192/2005 che<br />
rimanda, come appunto Lei ricorda, all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n.42/ 2004, vale<br />
a dire: b) le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i<br />
complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e<br />
tradizionale. Dunque, se la Sua abitazione non rientra in questi suddetti casi (che costituiscono<br />
eccezione) e l’impianto che vorrebbe installare rispetta le caratteristiche sopra riportate (non<br />
modifica la sagoma dell’edificio, è aderente/integrato al tetto ecc.) é sufficiente una comunicazione<br />
preventiva al Comune e non occorre la denuncia di inizio attività. Per quanto concerne, invece,<br />
l’istituto del “silenzio assenso”, esso è previsto dall’art. 20 della Legge n. 241/90 e successive<br />
modifiche, che stabilisce che nei procedimenti per il rilascio di provvedimenti amministrativi il<br />
silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della<br />
domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non<br />
comunica all'interessato, nel termine di 30 gg., il provvedimento di diniego. Tuttavia, tali<br />
disposizioni non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e<br />
paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la<br />
pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti<br />
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto<br />
dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del<br />
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri<br />
competenti (art. 20, c. 4).<br />
32.<br />
D. Ho una invalidità civile al 100%, relativa a problemi di vista. In circoscrizione mi è stata chiesta<br />
una certificazione denominata H, per poter avere il bollino per la macchina di chi mi accompagna,<br />
certificazione da fare in ASL. Mi sono recata alla mia ASL con la fotocopia del verbale-certificato<br />
di invalidità rilasciatomi dalla stessa. Sono rimasta perplessa quando il medico legale, al quale mi<br />
sono rivolta per la certificazione H, mi ha chiesto di pagare il ticket per potermi fare un certificato<br />
medico legale che attestasse mia invalidità (14,30 euro). Le domande che mi pongo e che vi pongo<br />
sono due: 1. Io sono esente ticket, come mai ho dovuto pagare? 2. Che senso ha, o in base a quale<br />
normativa, si deve fare una certificazione su una certificazione (fotocopia verbale) già emessa dallo<br />
stesso dipartimento di medicina legale? Non sarebbe bastato, non so, un visto, su un documento già<br />
emesso da loro? Tra l'altro, mi è stato riferito da amici con stesso problema visivo e invalidità, in<br />
altra regione, che da loro non è stato così. C'è una specifica normativa regionale o quant'altro? E'<br />
paradossale questa modalità burocratica di procedere, considerando anche che ho una esenzione<br />
ticket, visto il mio grado di invalidità. Grazie mille, aiutatemi a comprendere.<br />
R. Il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 indica i livelli essenziali di assistenza (LEA) – intesi, questi<br />
ultimi, quali prestazioni e servizi che il S.S.N., nell’ambito della programmazione sanitaria<br />
nazionale (P.S.N.), è tenuto obbligatoriamente a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o in<br />
compartecipazione. Relativamente alle attività di medicina legale vengono indicate tra le prestazioni<br />
essenziali soltanto le “certificazioni sanitarie ai dipendenti pubblici assenti dal servizio per motivi di<br />
salute” con l’annotazione, a margine, che nei livelli anzidetti non rientrano le restanti certificazioni<br />
in quanto non rispondenti, queste ultime, ai fini di tutela della salute collettiva pur costituendo, lo<br />
125
stesso, compito istituzionale che le ASL, a richiesta, sono tenute ad assolvere nei tempi, nei modi e<br />
con le procedure all’uopo previste. Il certificato da lei richiesto, quindi, non rientra tra le prestazioni<br />
sanitarie dei LEA ed è per questo motivo che ha dovuto pagare il ticket. Inoltre il certificato di<br />
invalidità normativamente non è equivalente al certificato richiestole dal Comune per il rilascio del<br />
contrassegno di invalidità per il parcheggio ed è per questo motivo che l'ufficio medicina legale le<br />
ha rilasciato un secondo certificato.<br />
33.<br />
D. Sono affetto da una forma tumorale grave e ho bisogno di richiedere un parcheggio auto<br />
personale nella zona di residenza. Voglio avere informazioni circa l'iter, le sedi cui rivolgere la<br />
richiesta, il referente e se c'è la possibilità, data la mia difficoltà a muovermi, di farlo senza recarmi<br />
in luogo. Vorrei anche sapere come cambiare il medico di base senza recarmi presso l’ASL di<br />
competenza.<br />
R. Le invio, come concordato telefonicamente, il link alla pagina del sito del Comune di …,<br />
dedicato alle persone con disabilità – Sportello H – riguardante l'iter da seguire per l'assegnazione di<br />
uno spazio sosta personalizzato (http://www.sportelloh.comune...). Le ricordo che per ottenere la<br />
concessione del parcheggio ad personam, occorre avere il riconoscimento dell'handicap grave,<br />
secondo quanto stabilito dalla L. 104/92, art. 3, comma 3 (Legge quadro sulla disabilità). Tale<br />
riconoscimento è effettuato dalla ASL. Per avere il contrassegno speciale di circolazione per<br />
invalidi, necessario anche per ottenere lo spazio di sosta personalizzato, occorre farne richiesta<br />
compilando un modulo. A tal fine Le invio il link alla pagina del sito …, dove potrà trovare tutte le<br />
informazioni e scaricare il modulo stesso che, una volta compilato, potrà essere inviato via posta<br />
oppure trasmesso via fax. Per quanto riguarda la possibilità di cambiare il medico di base, è<br />
possibile consultare la pagina del portale dedicato alla Sanità della Regione …, che offre vari<br />
servizi al Cittadino (http://www. …). Nella parte sinistra della pagina, tra i servizi per i gli utenti<br />
registrati, vi è quello della scelta del medico.<br />
34.<br />
D. Ho fatto richiesta per la carta acquisiti a dicembre 2008. La mia richiesta in un primo momento<br />
è stata respinta ma, a luglio 2009 ho ricevuto una lettera da parte dell'INPS che mi informava che da<br />
un successivo riesame risultavo beneficiaria della carta acquisti e di recarmi presso un Ufficio<br />
postale per ritirare la nuova carta e consegnare la vecchia. Il 1 luglio mi sono recata all'ufficio<br />
postale, ho consegnato la vecchia carta (mai ricaricata) e ne ho ricevuta una nuova, con 120 euro.<br />
La nuova carta da luglio non è più stata ricaricata. Mi sono quindi recata all'INPS, alle Poste e<br />
all'Agenzia delle Entrate per avere chiarimenti. Potete aiutarmi?<br />
R. Da una verifica effettuata presso l'INPS è emerso che la carta è stata sospesa in seguito a<br />
verifiche effettuate sulla situazione reddituale. Per ulteriori e più dettagliate informazioni è però<br />
necessario recarsi direttamente allo sportello dedicato alla carta acquisti, presso la sede INPS.<br />
126
35.<br />
D. Chiamo per avere informazioni circa il compenso per il servizio elettorale che ho svolto in<br />
qualità di scrutatore alle elezioni amministrative, ballottaggio del 15 giugno 2009. Ho percepito per<br />
posta solo un acconto, mi sono rivolto all'ufficio comunale di competenza senza avere una risposta<br />
Cosa posso fare?<br />
R. Secondo quanto riferito dall'URP del Comune, il pagamento dei compensi relativi al servizio<br />
elettorale, ed in particolare alle elezioni amministrative ballottaggio del 15 giugno 2009, è in corso<br />
in questi giorni. Qualora avesse urgenza di verificare se i compensi sono effettivamente in<br />
pagamento, può recarsi presso uno qualsiasi degli sportelli della Banca … e chiedere se il suo<br />
nominativo è stato inserito nei tabulati forniti alla banca per procedere al pagamento dei suddetti<br />
compensi. E' necessario portare con sé un documento di riconoscimento e il codice fiscale. Qualora<br />
ci fosse un errore relativamente a codice fiscale o documento di identità e il nominativo non fosse in<br />
elenco, occorrerà recarsi personalmente all'ufficio mandati al fine di provvedere ad un distinto<br />
mandato.<br />
36.<br />
D. Ho un problema nel contattare gli Uffici della Regione per richiedere informazioni relativamente<br />
a un concorso per borsa di studio all'estero bandito dalla Regione qualche tempo fa. In questi giorni,<br />
sulla stampa locale, é stato segnalato un nuovo bando e non so se si tratta di una nuova tornata di<br />
quello precedente o di un concorso ex novo. Sul sito della Regione, vi sono riportati ben tre numeri<br />
telefonici utili per avere tali informazioni, ma non risponde nessuno.<br />
Come posso fare ad avere queste informazioni?<br />
R. Contattato telefonicamente il sig. … e fornito le seguenti informazioni: - la dott.ssa….,<br />
dell'Assessorato Lavoro, cooperazione e formazione professionale, dell'ufficio Rapporti con<br />
l'Unione Europea e lo Stato, della Regione …, riferisce che al momento non è ancora stato<br />
pubblicato il bando relativo alla borsa di studio in oggetto, tuttavia, per l'anno 2009/2010 è prevista<br />
la riedizione del bando “…”; entro novembre sarà lo stesso Assessore … a fornire chiarimenti in<br />
merito, visibili sul sito web del Servizio Formazione Professionale:http://formazione….<br />
37.<br />
D. Una persona che ha una invalidità (magari di natura psicologica, depressione o simili) deve<br />
necessariamente dichiarare al datore di lavoro il motivo della invalidità?<br />
R. Il documento del Garante per la protezione dei dati personali, "Garanzie a tutela degli invalidi<br />
civili - 21 marzo 2007", riporta le prescrizioni alle aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art. 154,<br />
comma 1, lett. c del Codice sulla privacy (Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003), oltreché<br />
per adottare gli accorgimenti necessari per garantire un livello elevato di tutela dei diritti delle<br />
persone che presentano istanza per l'accertamento dell'invalidità civile, anche per rilasciare le<br />
certificazioni che attestano il riconoscimento dell'invalidità civile per l'iscrizione alle liste del<br />
collocamento obbligatorio senza indicare i dati personali relativi alla diagnosi. Quindi ai fini<br />
dell'iscrizione alle liste di collocamento obbligatorio non è indispensabile indicare i dati personali<br />
relativi alla diagnosi accertata in sede di visita medica. Sul sito internet del Garante per la<br />
127
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) sono disponibili le Linee guida in materia di<br />
trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito<br />
pubblico (paragrafo 8.4 Visite medico-legali) e, in lavoro privato, le Linee-guida per il trattamento<br />
di dati dei dipendenti privati (paragrafo 6 Dati idonei a rivelare lo stato di salute di lavoratori). E'<br />
stato infine comunicato quanto previsto dalla Legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei<br />
disabili" e indicato via e- mail il relativo link.<br />
38.<br />
D. Chiamo da un Comune della provincia di Messina, a proposito dei contributi-rimborsi sui<br />
contratti di locazione non ancora liquidati in seguito a regolare richiesta effettuata da circa un anno.<br />
I rimborsi sono fermi da circa due anni, mentre il Comune vicino ha già liquidato i rimborsi del<br />
2007. Ho provato a contattare direttamente il Comune ma non ho avuto risposta.<br />
R. La responsabile dell’ufficio Servizi alla persona del Comune, contattata da Linea Amica,<br />
riferisce che l’ufficio ha provveduto ad effettuare la ripartizione delle somme relative all’anno 2007<br />
e che l'ufficio ragioneria del Comune sta predisponendo i mandati di pagamento che i cittadini<br />
potranno ritirare dopo aver ricevuto una comunicazione formale rivolgendosi direttamente<br />
all’Istituto bancario indicato nella lettera.<br />
39.<br />
D. Salve, sono nata a Mosca, residente in Italia ed ho cittadinanza Russa ed Italiana. Vi scrivo per<br />
chiedere le seguenti informazioni: vorrei far curare mio padre, invalido di 57 anni cittadino russo<br />
che vive a Mosca, in una struttura ospedaliera Italiana usufruendo dell'assistenza sanitaria. Posso<br />
usufruire di questo servizio?<br />
R. Contattato il Ministero della Salute che consiglia di rivolgerci al referente presso il Ministero<br />
degli Affari Esteri che spiega che le strade che il cliente può percorrere per risolvere il problema<br />
sono due: 1. può fare richiesta di ricongiungimento del familiare, attraverso una richiesta di<br />
permesso di soggiorno del padre, disciplinato dall'articolo 29 del testo unico dello straniero. In<br />
questo caso, una volta rilasciato il permesso di soggiorno (con tutti i requisiti necessari per averlo e<br />
i relativi tempi tecnici piuttosto lunghi) si ha diritto al ricovero; 2. il padre della signora può venire<br />
in Italia con una richiesta di permesso per cure. In questo caso, decisamente più veloce, è necessaria<br />
però la previa disponibilità di una struttura sanitaria ad accogliere il paziente e un garante per la<br />
copertura finanziaria totale (viene richiesto un anticipo del 30% e il resto a saldo).<br />
40.<br />
D. Sono un'insegnante di Scuola Primaria, precaria, incaricata annuale e vi contatto per segnalarvi<br />
che, nonostante in data 1 settembre abbia effettuato, come ogni anno, la presa di servizio presso la<br />
direzione didattica scelta, a tutt'oggi non ho ancora percepito nessuno stipendio, né di settembre né<br />
di ottobre a causa di chissà quali errori e ritardi nella comunicazione dei dati da parte della<br />
segreteria scolastica. Dato che il mio unico reddito è rappresentato dallo stipendio, ciò mi ha<br />
causato dei danni morali e materiali, primo fra tutte l'umiliazione di non poter pagare l'affitto, dato<br />
che lavoro lontano dalla mia terra d'origine ... Mi sono recata più volte in Direzione per chiedere<br />
128
spiegazioni e mi è stato risposto che purtroppo hanno sbagliato l'invio dei dati al sistema. Mi sono<br />
anche recata presso gli uffici della D.T.E.F., ma nel loro sistema io non esisto, poiché non hanno<br />
ancora avuto nessuna comunicazione dei miei dati dal sistema centrale di Latina. Allora, cosa devo<br />
fare?<br />
R. La Direzione Provinciale del Tesoro di Latina, contattata da Linea Amica, ha comunicato che lo<br />
stipendio dei mesi di settembre e ottobre risulta in pagamento per il giorno 4 novembre. Per quanto<br />
concerne i relativi cedolini, gli stessi dovrebbero essere scaricabili dalla sua posta elettronica. Per<br />
ulteriori informazioni può contattare direttamente il numero verde del Centro di Latina (800991990,<br />
il servizio è attivo dalle ore 9 alle 17, dal lunedì al venerdì). E' possibile contattare il Centro di<br />
Latina per chiarimenti su tutti gli aspetti di elaborazione e emissione dello stipendio; ad esempio è<br />
possibile richiedere informazioni relative al cedolino dello stipendio, ai rinnovi contrattuali,<br />
all’applicazione dei contratti della scuola, alle pensioni di guerra, al conguaglio fiscale e<br />
contributivo.<br />
41.<br />
D. Ho la patente brasiliana e mi chiedo perché non viene accettata e riconosciuta in Italia.<br />
R. L'URP del Ministero dei Trasporti, contattato da Linea Amica, che ha fornito le seguenti<br />
informazioni. Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la<br />
patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza. Dopo un anno è necessario, per<br />
poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente. Ciò è possibile se lo Stato che ha<br />
rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia. Si riporta<br />
l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti (dati aggiornati a 21<br />
settembre 2009): Albania (dal 15 agosto 2009 per 5 anni; per i dettagli: circolare conversione<br />
patenti Albania), Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, El<br />
Salvador (dal 19 settembre 2009; per i dettagli: circolare conversione patenti El Salvador), Estonia,<br />
Filippine, Finlandia, Francia, Germania Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda,<br />
Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova,<br />
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di<br />
Corea (Corea del Sud), Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia,<br />
Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria. Conversione permessa solo ad alcune categorie di<br />
cittadini: Canada (personale diplomatico e consolare), Cile (personale diplomatico e loro familiari),<br />
Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari), Zambia (cittadini in missione governativa e loro<br />
familiari). Dall'elenco manca il Brasile, per cui è necessario seguire la procedura per prendere la<br />
patente italiana.<br />
42.<br />
D. Ho inoltrato istanza di regolarizzazione, nei termini di legge, della badante convivente,<br />
extracomunitaria, di mio padre. Ho ricevuto, via mail, la ricevuta di ricezione dell'istanza da parte<br />
del Ministero competente. Ho predisposto tutti i documenti da presentare, all'atto della<br />
convocazione allo Sportello Unico della Prefettura, tra cui anche il certificato di abitabilità della<br />
casa di mio padre (dove la badante vive). Poiché la Regione ha sancito l'obbligo, dal mese di ottobre<br />
129
2009, dell'attestato di qualificazione energetica degli immobili, in caso di locazione o di comodato,<br />
vorrei sapere se devo richiedere, ad un tecnico abilitato, il rilascio di tale certificato, da produrre<br />
all'ufficio di cui sopra oppure, risultando la badante domiciliata presso l'abitazione di mio padre fin<br />
dall'aprile del 2009, ne sono esente.<br />
R. È stato contattato l’URP della Regione al fine di avere chiarimenti in merito alla richiesta, che<br />
ha comunicato quanto segue: la nuova normativa di qualificazione energetica prevede l’obbligo del<br />
certificato di abitabilità in ipotesi quali l’acquisto di nuovo edificio, la ristrutturazione, nuovi<br />
contratti di locazione. Nel caso esposto, essendo la badante convivente con il padre del richiedente,<br />
il quale ha già presentato il certificato di abitabilità relativo all’immobile di sua proprietà, non<br />
dovrebbe esservi alcun obbligo di ulteriore dichiarazione per la badante medesima. Dall’URP è<br />
stato altresì fornito il numero verde dedicato alle questioni e problematiche relative all’applicazione<br />
della Legge regionale "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia". È stato<br />
contattato il richiedente che ha specificato che suo padre non è stato ancora convocato per la<br />
certificazione di abitabilità. In ogni caso è stato ribadito che, in base a quanto riferito dall’URP della<br />
Regione, non dovrebbe comunque sussistere alcun obbligo di certificazione a carico della badante.<br />
43.<br />
D. Buongiorno, in vicinanza della mia abitazione ho purtroppo localizzato un nido di calabroni<br />
(imenotteri) piuttosto grossi e pericolosi. In qualsiasi momento di oscurità basta una semplice luce<br />
per vedere arrivare legioni di calabroni che rappresentano oggettivamente un pericolo. Il nido non<br />
insiste nella mia proprietà e quindi non posso agire in via diretta per la rimozione. Trattandosi di<br />
questione di Igiene pubblica ho provato a contattare il Servizio Igiene e Sanità <strong>Pubblica</strong> USL …<br />
senza avere alcuna risposta. In pratica gli addetti mi hanno detto che non sono al corrente di alcuna<br />
legge o obbligo inerente alla rimozione dei nidi di calabroni e comunque che mi dovevo rivolgere al<br />
Comune, senza altra indicazione e che avrei dovuto chiamare una ditta specializzata esterna. Ho<br />
provato a cercare qualcosa sull'argomento ed effettivamente esiste la Legge n. 42 del 25.1.94 di cui<br />
purtroppo sembra che nessuno sia a conoscenza. Tutto quanto premesso: 1) esiste un obbligo di<br />
rimozione dei nidi di calabroni che possono essere pericolosi per le persone? 2) se esiste un obbligo<br />
è necessario rivolgersi al diretto proprietario e in caso di rifiuto adire le normali vie giudiziarie<br />
oppure esiste un servizio pubblico chiamato a prevenire il pericolo delle punture? 3) se esiste<br />
l'obbligo, qua è il servizio pubblico e dove è nella mia città?<br />
R. Dalla verifica effettuata è stato contattato il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di …(il<br />
cui recapito telefonico é il seguente …). Dal Comando è stato riferito che i Vigili del Fuoco hanno<br />
competenza ed intervengono anche in casi di questo tipo. E’ quindi possibile contattare il numero<br />
del Pronto Intervento 115 e richiedere l’assistenza per la rimozione del nido di imenotteri.<br />
44.<br />
D. Ho fatto domanda al Comune per il rimborso dei libri scolastici di mia figlia per l'anno scolastico<br />
2008/09, nell'autunno 2008, mediante il Patronato. Mi assicurarono che avrei ricevuto il rimborso<br />
nel marzo 2009, ma ancora oggi non ho ancora avuto nulla. Ho più volte sollecitato il Comune che<br />
130
mi chiede di attendere. Vorrei solo sapere gli effettivi tempi necessari e, eventualmente, se c'è<br />
qualcosa che posso fare ulteriormente.<br />
R. Contattato l’URP del Comune Linea Amica ha acquisito i riferimenti dell’Ufficio competente<br />
con il quale è stato possibile verificare che il mandato per il rimborso libri per il cliente è stato<br />
effettuato; quindi il cliente può recarsi presso uno sportello della Banca … con documento di<br />
riconoscimento per la riscossione degli importi relativi al rimborso delle spese sostenute l’acquisto<br />
dei libri di testo per l’anno scolastico 2008/2009.<br />
45.<br />
D. Ho affittato un appartamento a un signore che tempo fa se ne è andato via prima della scadenza<br />
contrattuale riconsegnandomi regolarmente le chiavi. L'Agenzia delle Entrate mi ha spedito un<br />
sollecito di pagamento delle tasse da pagare relative al contratto di locazione. Poiché devo<br />
dimostrare da quanto tempo l'affittuario non vive più nell'appartamento di cui sono proprietaria e<br />
presso il quale, sempre l'affittuario, era residente, posso richiedere al Comune in che data il signore<br />
ha chiesto il cambio residenza o si tratta di dati tutelati dalla privacy? Ho già chiesto al Comune, ma<br />
mi hanno risposto che queste informazioni rientrano nei dati sensibili. Vorrei conferma di questo.<br />
R. Ai sensi dell'art 4 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” - Legge 196/2003, per<br />
dati sensibili si intende dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni<br />
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,<br />
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati<br />
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Linea Amica ha contattato<br />
direttamente l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Garante per la protezione dei dati personali che<br />
ha rassicurato che in questo caso il cittadino può fare richiesta al Comune di riferimento delle<br />
informazioni anagrafiche di cui necessita ai sensi della legge 241/90, motivando tale richiesta in<br />
base al sollecito ricevuto dell'Agenzia delle Entrate, nonché sulla base dell' art. 59 del “Codice in<br />
materia di protezione dei dati personali” – Decreto Legislativo 196/2003 che recita “Fatto salvo<br />
quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di<br />
accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale,<br />
restano disciplinati dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre<br />
disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che<br />
concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di<br />
una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di<br />
rilevante interesse pubblico”. Qualora il Comune dovesse reiterare il diniego, il Garante consiglia di<br />
rivolgersi al difensore civico. Come possibile alternativa, a supporto del Suo quesito, Le facciamo<br />
presente anche la Circolare del Ministero dell'Interno n. 11 del 2003 che concederebbe la<br />
comunicazione dei dati anagrafici solo a motivata richiesta proveniente da Studi legali.<br />
46.<br />
D. Buongiorno, sono una mamma la cui figlia, che si trova fuori sede per motivi di studio, non è<br />
riuscita a ritirare il diploma originale di studi conseguito presso il Liceo Scientifico che ha<br />
frequentato nell'anno scolastico 2007-2008. Sono andata presso gli sportelli per effettuare il ritiro<br />
131
tramite delega munita di fotocopia della carta identità di mia figlia, nonché della ricevuta di<br />
versamento delle tasse scolastiche previste per il ritiro, ma lo stesso mi è stato rifiutato perché le<br />
disposizioni del Dirigente scolastico non permettono il ritiro del diploma tramite delega. Segnalo<br />
che non mi è stato possibile neanche parlare con il Dirigente in quanto assente in quel giorno. A me<br />
non sembra giusto opporre questo rifiuto, in quanto la delega è un istituto previsto dalla legge. La<br />
Scuola ha il diritto di fare questo?<br />
R. E’ stato contattato l'URP del Ministero dell'Istruzione che ha confermato quanto verificato sulla<br />
normativa di riferimento (Legge 241/90 e successive modifiche e artt. 38 e 47 del DPR 445/2000) e<br />
cioè la possibilità di delega al genitore per il ritiro del Diploma. Il Preside della Scuola, a cui ci si è<br />
rivolti, ha dichiarato che niente vieta che il genitore possa ritirare il certificato di Diploma del figlio,<br />
se richiesto presentando la delega, fotocopia del documento di identità del delegante e mostrando un<br />
documento di identità del delegato.<br />
47.<br />
D. La Regione Emilia Romagna ha abolito l'IVA dalla tassa sui rifiuti solidi urbani. Ho provato a<br />
chiamare in Regione, ma non risponde mai nessuno. Potete darmi maggiori informazioni in merito?<br />
R. Con sentenza n. 238 del 24.07.2009, la Corte Costituzionale ha respinto la questione di<br />
legittimità costituzionale sollevata riguardo all'art. 2 del D. Lgs. n. 546/92, (disposizioni sul<br />
processo tributario), confermando la giurisdizione delle Commissioni tributarie riguardo alle<br />
controversie in materia di T.I.A., ravvisando la stretta analogia della tariffa (di cui all'art. 49,<br />
comma 17, del D. Lgs. n. 22/1997) con la Tassa smaltimento rifiuti (di cui all'art. 58 del D. Lgs. n.<br />
507/1993) ed affermando - in motivazione - che "la T.I.A. è estranea all'ambito dell'applicazione<br />
dell'I.V.A."<br />
La sentenza pone numerosi e complessi interrogativi in ordine ai propri effetti, dal momento che<br />
non determina mutamenti nell'ordinamento giuridico, il quale permane invariato rispetto alla<br />
disamina effettuata dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 250 del 17.06.2008, con la quale<br />
veniva invece affermata l'assoggettabilità della T.I.A.<br />
Con riferimento alla Regione Emilia Romagna, si segnala l'atto ispettivo ogg. 4827 "Interrogazione<br />
del consigliere Leoni, a risposta scritta, sulla sentenza della Corte Costituzionale 238/2009 e in<br />
particolare sulla diretta conseguenza che i prelievi e TARSU sono estranei all'ambito di<br />
applicazione dell'IVA" che può trovare al seguente link:<br />
http://aldemetra.regione.emilia-romagna.it/iter/itercomp.asp?num=4827&leg=VIII<br />
Da ricerche effettuate non risulta un intervento della Giunta Regionale, come è stato confermato<br />
dall'URP della Regione Emilia Romagna, che ha chiesto conferma al servizio che nello specifico si<br />
occupa di igiene ambientale. Il funzionario dell’URP si è però riservato di effettuare ulteriori<br />
ricerche e chiede di essere contattato direttamente dal cittadino al numero verde 800 66.22.00<br />
(Lunedì - Venerdì: 9-13; Giovedì: 14.30-17), email urp@regione.emilia-romagna.it Dal canto suo<br />
il Gruppo Hera, gestore nel caso del cittadino, con il comunicato stampa del 4/11/2009 auspica una<br />
rapida iniziativa di chiarimento circa la questione relativa al rimborso dell’IVA sull’imponibile<br />
della tariffa dei rifiuti, per superare l’attuale situazione di incertezza a tutela dei clienti stessi e delle<br />
proprie attività posto che "Con tale sentenza infatti la Corte Costituzionale ha preso posizione circa<br />
la natura giuridica della TIA, riconoscendone i connotati di tributo e pertanto la non applicabilità<br />
132
dell’IVA sull’imponibile della tariffa stessa. In senso opposto si è invece pronunciata l’Agenzia<br />
delle Entrate, cioè l’ente preposto alla gestione dell’IVA, con una risoluzione antecedente alla<br />
sentenza della Consulta".<br />
48.<br />
D. Ho presentato domanda di invalidità a novembre 2008 all'ASL di…. Ho effettuato una prima<br />
visita ad aprile 2009 e una seconda a luglio poiché occorreva integrare la documentazione. Al<br />
momento non ho avuto ancora alcun riscontro. Mi sono recato all'ASL e mi hanno riferito che<br />
dipende dall'INPS; mi sono recata all'INPS, ma qui mi hanno riferito che la mia pratica si sarebbe<br />
bloccata all'ASL. Vorrei avere notizie in merito alla mia pratica.<br />
R. Da una verifica è emerso che la pratica si trova presso la Commissione di verifica di Cagliari.<br />
Quando verrà inviata all'Ufficio invalidi quest'ultimo la inoltrerà all'INPS che farà un'ulteriore<br />
verifica e la rispedirà alla ASL. Solo a quel punto potrà inviarLe il verbale dell'esito della visita.<br />
Per ulteriori informazioni può contattare a metà novembre dell'Ufficio invalidi/medicina legale tel.<br />
…<br />
49.<br />
D. Sono un imprenditore autonomo ed ho subito una procedura di fallimento circa 50 anni fa, in<br />
quanto sono stato per 3 mesi amministratore di una società denominata, passando da dipendente ad<br />
amministratore. Al termine dei tre mesi, oltre a dare le dimissioni, ho riconsegnato i libri contabili<br />
in Tribunale, non comunicando però ufficialmente alla società tale riconsegna. Nel 2009 ho chiesto<br />
un finanziamento ma, dalla visura camerale risulta ancora la procedura fallimentare in cui figura il<br />
mio nome. Ho contattato personalmente il Tribunale di Milano, ma mi è stato comunicato che non<br />
hanno più alcuna documentazione relativa alla procedura. Vorrei sapere: perché questa procedura<br />
risulta ancora attiva e non è stata cancellata? Mi è stato consigliato di rimuoverla prima di procedere<br />
con altre richieste di finanziamento, ma mi chiedo come mai la procedura è ancora vincolante dal<br />
punto di vista giuridico?<br />
R. Linea Amica ha contattato la Camera di Commercio di Milano che ha preso in carico la pratica<br />
del richiedente ed è riuscita ad ottenere dal Tribunale di Milano il documento utile per la<br />
cancellazione del procedimento fallimentare dalla visura camerale. Il cliente ci ha successivamente<br />
comunicato di avere ricevuto il fax in cui gli veniva comunicata la cancellazione del procedimento<br />
dalla visura camerale.<br />
50.<br />
D. Nel 2005 mia figlia ha aderito all'iniziativa "vola con internet" del Consiglio dei Ministri, che<br />
prevedeva un rimborso, erogato dal <strong>Dipartimento</strong> per l'Innovazione e la Tecnologia della Presidenza<br />
del Consiglio dei Ministri, pari a 100 euro per il conseguimento dell'ECDL, valido per chi avesse<br />
sostenuto 4 esami sui 7 previsti in un arco di tempo preciso. Mia figlia ha fatto regolare richiesta<br />
avendone i requisiti, ma non ha mai ricevuto il rimborso, nonostante nel maggio del 2008 le sia<br />
giunta una risposta via mail dal CNIPA in cui si parlava della conclusione dell'iter di pagamento nel<br />
settembre del 2008.<br />
133
R. L'Ente erogatore non è AICA, ma il Ministero Riforme e Innovazioni nella <strong>Pubblica</strong><br />
Amministrazione. Per ragguagli sul tema si suggerisce quindi di rivolgersi direttamente al<br />
funzionario competente del Ministero all'indirizzo e-mail … che, contattato da Linea Amica,<br />
riferisce che per i pagamenti di cui all'iniziativa “Volare con internet 2005” si è resa necessaria una<br />
modifica al decreto ministeriale del 13/5/2005. Il decreto modificato è stato inoltrato lo scorso mese<br />
di ottobre al MEF. Solo dopo la registrazione potranno perfezionarsi i pagamenti, presumibilmente<br />
entro i primi sei mesi del 2010. L'importo verrà accreditato sul c/c a suo tempo indicato dal<br />
beneficiario. Se nel frattempo lo stesso dovesse essere variato, il nuovo c/c dovrà essere comunicato<br />
all'Ente certificatore. Si precisa inoltre che l'importo sarà max di € 100. Se però il corso fosse<br />
costato meno di tale cifra, si procederà al pagamento di quanto effettivamente pagato.<br />
51.<br />
D. Vi chiedo di aiutarmi a ricercare lo stato della pratica giacente presso il Ministero degli Interni<br />
che consente di aggiungere il mio cognome (madre) ai miei figli. L’ufficio responsabile è il<br />
<strong>Dipartimento</strong> per gli affari interni e territoriale - Direzione centrale per i servizi demografici, prot.<br />
Num…../area II ter.<br />
R. Da una verifica con il <strong>Dipartimento</strong> del Ministero degli Interni è emerso che la pratica è in fase<br />
istruttoria e il decreto di affissione in via di predisposizione. Il decreto, una volta firmato, va<br />
pubblicato nel luogo di nascita per 30 giorni. E' necessario attendere ulteriori 30 giorni per eventuali<br />
reclami e poi viene emanato il decreto definitivo. E’ prevedibile la conclusione dell'iter all’inizio<br />
del 2010.<br />
52.<br />
D. Sono un pensionato INPDAP. A fine settembre 2009 il decreto relativo alla mia pensione<br />
definitiva è stato trasmesso dalla Ragioneria provinciale alla Corte dei Conti per la registrazione.<br />
Tuttavia ad oggi (4 novembre) non ho ancora ricevuto la notifica. Quali sono i tempi per la<br />
chiusura della pratica?<br />
R. Linea Amica ha verificato che la pratica è in lavorazione. In genere le pratiche per la pensione<br />
definitiva vengono lavorate nell'arco di 2 mesi (pratica protocollata i primi di ottobre). Al momento<br />
la pratica deve passare in visione al Magistrato. Una volta che il Magistrato pone il visto il decreto<br />
viene registrato ed inoltrato all'Amministrazione di competenza e all'Inpdap poi notificato<br />
all'interessato. E’ prevedibile che la pratica sarà evasa entro dicembre.<br />
53.<br />
D. Ho già una casella di posta elettronica certificata. Posso rivolgermi all'ACI per farmi attribuire<br />
una seconda casella da utilizzare per le comunicazioni con la PA? Grazie.<br />
R. L’ACI, contattato da Linea Amica, ha confermato che è possibile richiedere una casella di posta<br />
elettronica certificata, anche se ne possiede già una. Per qualsiasi informazione può contattare il<br />
numero verde dell'ACI 800.999.030.<br />
134
54.<br />
D. Sono un’insegnante elementare in pensione dal 1991, ma non ho ancora la pensione definitiva.<br />
L'INPDAP rimanda la pratica al Provveditorato, che rimpalla a sua volta la responsabilità. Sono<br />
invalida al 100% per patologie e non posso recarmi personalmente al Provveditorato. Potete<br />
aiutarmi? Grazie.<br />
R. Dalla verifica effettuata con l’INPS è emerso si è in attesa di una risposta dall'INPDAP di Roma<br />
per quanto concerne il computo dei contributi riguardanti un periodo di 4 mesi, nel quale il cliente<br />
ha lavorato in una scuola parificata. Per quanto riguarda, invece, il computo del servizio pre-ruolo, è<br />
già pervenuta tutta la documentazione richiesta all'INPS di Rovigo e si sta procedendo alla<br />
emanazione del decreto di computo delle supplenze. Il funzionario.dell’Ufficio pensione dell’USP<br />
ci ha comunicato che avvierà immediatamente la procedura per emanare il decreto di pensione<br />
definitiva e si è reso disponibile ad essere ricontattato dalla cliente.<br />
55.<br />
D. Ho riconfermato la richiesta di asilo nido per mio figlio, già presentata ad aprile 2009, in quanto<br />
il Comune prevede inserimenti anche a settembre, ottobre. In questa occasione ho verificato che per<br />
elaborare la graduatoria il Comune prende in considerazione l’ISEE di 2 anni prima (2007), anche<br />
se poi il reddito è diminuito. Inoltre il Comune per assenza fondi ha richiesto il versamento di una<br />
retta di 250 euro. Vorrei capire se è legale chiedere l'ISEE di 2 anni prima (2007) e non quello<br />
dell'ultimo anno (2008) e se questa procedura è regolare.<br />
R. Dalla verifica effettuata presso il competente ufficio del Comune è stato approfondito quanto<br />
disposto dal Regolamento comunale di gestione dell'asilo nido. Nel caso specifico, poiché il termine<br />
per la presentazione delle domande di iscrizione scadeva il 30 aprile 2009, e considerato che, a sua<br />
volta, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2008 scadeva in data<br />
successiva (a giugno o/a settembre 2009), l'unico ISEE in corso di validità che poteva essere preso<br />
in considerazione, ai fini del calcolo della definizione della retta da pagare, era quello che si<br />
riferisce all'anno di imposta precedente all'anno di richiesta, e cioè il 2007.<br />
Gli uffici del Comune sono comunque disponibili a verificare, a fronte di difficoltà economiche, la<br />
possibilità di richiedere un'integrazione alla retta da parte del Comune stesso.<br />
56.<br />
D. Salve, sono un'insegnante di lettere inserita in 3 fascia nelle graduatorie d'Istituto. Attualmente,<br />
non lavorando, frequento un master universitario. Vorrei sapere se posso contemporaneamente<br />
frequentare un corso di formazione non universitario e per docenti, regolarmente riconosciuto e<br />
pubblicato sul sito del MIUR. Per il punteggio dell'eventuale corso devo rivolgermi all'USP della<br />
mia Regione? In attesa di una risposta ringrazio.<br />
R. L'URP del Ministero dell'Istruzione ha riferito che se attualmente non sta lavorando può<br />
frequentare i corsi che desidera, per l'accreditamento del punteggio deve comunque aspettare la<br />
riapertura delle graduatorie e rivolgersi all'Ufficio Scolastico Provinciale.<br />
135
57.<br />
D. Nel 2008 ha preso parte, come Commissario effettivo, alla Commissione per gli esami per<br />
l'abilitazione come periti agrari nella sede dell'Istituto Tecnico Agrario … Ad oggi la scuola<br />
stornando il bilancio ha liquidato solo un rimborso spese, ma non ho percepito il compenso<br />
ministeriale spettante perchè il Ministero non provvede all'erogazione dei fondi stanziati per tale<br />
fine. A luglio 2009 il Responsabile di questo settore, da me contattato, mi ha riferito che il problema<br />
era stato risolto, perchè i fondi erano stati sbloccati. Pochi giorni fa, non avendo ancora ricevuto il<br />
compenso, ho richiamato e mi è stato detto che c'era stato un altro problema, ma che ora avrebbero<br />
inviato i fondi. Tuttavia, ad oggi la scuola non ha ricevuto nulla. Potete aiutarmi?<br />
R. Linea Amica ha contattato l’ufficio competente del MIUR. Dalla verifica è emerso che gli<br />
importi dovuti alla scuola sono in corso di pagamento e i mandati sono in ragioneria per la<br />
validazione. Entro una settimana la scuola riceverà il pagamento. Nel frattempo il Ministero<br />
provvederà ad inviare all'Istituto il preavviso con la specifica dell'imputazione delle somme.<br />
58.<br />
D. Mio figlio di tre mesi, ipovedente, è attualmente ricoverato all'Ospedale …. Mia moglie termina<br />
il periodo di maternità obbligatoria, ma, considerata la situazione, necessita di ulteriore periodo di<br />
astensione dal lavoro e avrebbe bisogno di mantenere il trattamento economico al 100%. E’ prevista<br />
questa possibilità in casi particolari?<br />
R. L'art. 80, c. 2, L. 388/00, poi ripreso dall'art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/01, ha integrato le disposizioni<br />
previste dalla L. 53/00 per chi presta assistenza a familiari con disabilità introducendo l'opportunità,<br />
per i genitori di persone con handicap grave (art. 3, comma 3, L.104/92), di usufruire di due anni di<br />
congedo retribuito. Per usufruire di tali congedi occorre, principalmente, che la persona con<br />
disabilità sia in possesso del certificato di handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3<br />
della Legge 104/1992). Tale certificato viene rilasciato da un'apposita commissione medica, presso<br />
l' ASL di pertinenza. L'art. 42, c. 5 del D. Lgs. 151/01 prevede che questi congedi straordinari di<br />
due anni, debbano essere retribuiti con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita<br />
e coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici.<br />
Questo tipo di congedo è anche frazionabile a giorni e in questo caso l'indennità viene corrisposta<br />
per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto.<br />
Le inviamo il link alla pagina del sito dell'INPS dove sono date tutte le informazioni sull'argomento<br />
(http://servizi.inps.it/NewPortal/default.aspx?sID=%3b0%3b4740%3b4744%3b&lastMenu=4744&<br />
iMenu=1&iNodo=4744);<br />
inoltre, il link alla pagina, sempre del sito dell'INPS, dove prendere visione e scaricare il modulo<br />
che interessa<br />
(http://www.inps.it/Modulistica/compila.asp?idArea=4&AreaDesc=Prestazioni+a+sostegno+del+re<br />
ddito&idpagina=4&pagina=4&lang=&intra=&cf=).<br />
59.<br />
D. Sono cittadino egiziano e vivo a Roma. Vorrei andare in vacanza in Turchia, che documenti<br />
devo procurarmi?<br />
136
R. L'ufficio del Consolato generale della Turchia in Italia, contattato da Linea Amica, ha<br />
comunicato che deve richiedere il visto presso di loro, in via Palestro 28, dal lunedì al venerdì dalle<br />
9.00 alle 12.00. Inoltre, può contattare il numero 06.445….per conoscere i documenti necessari per<br />
il rilascio del visto quali il passaporto, il permesso di soggiorno, la busta paga e la prenotazione del<br />
volo e dell'albergo.<br />
60.<br />
D. Mia figlia è in viaggio nelle Isole Canarie. Sia lei che la sua amica si sono ammalate. Come fare<br />
per contattare un medico in loco? Grazie.<br />
R. Linea Amica ha contattato l’ufficio del Ministero della Salute che si occupa nello specifico<br />
dell'assistenza sanitaria all'estero di cittadini italiani, che ha riferito che l’unica possibilità è quella<br />
di fornire alla cittadina i riferimenti telefonici della Ambasciata italiana. Di conseguenza Linea<br />
Amica ha fornito alla cliente i numeri della Ambasciata italiana a Madrid, dell’Ufficio consolare<br />
Las Palmas De Gran Canaria Circoscrizione: Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, oltre al<br />
numero di emergenza 112 valido su tutto il territorio spagnolo che, nelle zone turistiche, risponde<br />
anche in inglese, francese e tedesco.<br />
61.<br />
D. Sono una dipendente della scuola, supplente, in astensione anticipata di maternità per<br />
complicazioni nella gestazione dall’agosto 2009. Ho presentato presso la scuola tutta la<br />
documentazione in regola per poter avviare la pratica per l’indennità di maternità. Fino ad oggi la<br />
segreteria dell’Istituto non ha provveduto a comunicare al MEF la mia situazione per gli<br />
adempimenti di rito ed è circa da due mesi e mezzo che non percepisco né stipendio, né indennità di<br />
maternità. Sono molto arrabbiata per questa situazione, ma il problema è che dopo vari solleciti<br />
ancora oggi non ho ricevuto una risposta esauriente ai miei richiami. Cosa posso fare? Vi prego di<br />
aiutarmi.<br />
R. Contattato telefonicamente l'Ufficio del personale della scuola, riferisce di aver inoltrato a fine<br />
ottobre al <strong>Dipartimento</strong> del Tesoro, la documentazione relativa alla richiesta in oggetto, e che<br />
seguendo i tempi di rendicontazione di tale ufficio, entro la fine del mese di novembre dovrebbe<br />
ricevere le spettanze dovute.<br />
Per chiarimenti sul cedolino dello stipendio, sull’applicazione dei contratti della scuola, sulle<br />
pensioni di guerra e per altre richieste relative alle procedure sciopnet, assenzenet e conguaglio<br />
contributivo è possibile contattare il centro di latina al numero verde: 800991990. Il servizio è attivo<br />
dalle ore 9 alle 17, dal lunedì al venerdì.<br />
62.<br />
D. Il badante di mio marito, cittadino ucraino, residente in Italia, è in possesso di una patente di<br />
guida rilasciata in ucraina ma convertita, alcuni anni fa, in patente portoghese. La motorizzazione<br />
civile di Salerno ha negato la conversione della patente in quanto non esistono convenzioni tra<br />
l'Italia e l'Ucraina per la conversione delle patenti di guida. Vorrei sapere se esiste qualche altra<br />
possibilità.<br />
137
R. La Direzione generale per la Motorizzazione, contattata da Linea Amica, riferisce che la<br />
Direttiva comunitaria relativa a disposizioni in materia di patenti di guida è stata recepita dall'Italia<br />
nel senso di non prevedere la conversione di patenti comunitarie che derivino dalla conversione di<br />
patenti rilasciate da Stati con i quali non è stato firmato un accordo di reciprocità.<br />
Normativa di riferimento: Direttiva Comunitaria 91/439/CEE (art.8 comma 6) Decreto<br />
Ministeriale 8 agosto 1994 (in Gazz. Uff., 19 agosto 1994, n. 193) Direttiva Comunitaria<br />
2000/56/CE (art.9 comma 6) Decreto Ministeriale n. 40 - 30/09/2003, pubblicato su GU n. 88 del<br />
15/04/2004. Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la<br />
patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza. Dopo un anno è necessario, per<br />
poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente. Ciò è possibile se lo Stato che ha<br />
rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.<br />
63.<br />
D. Salve, sono invalido civile e ho 5 figli, di cui 3 minori. Mia moglie è disoccupata dall’anno<br />
scorso ed ha percepito la disoccupazione ordinaria. Il reddito dell’anno scorso è stato di 2400 euro.<br />
Nel 2004 ho presentato al Comune la domanda per il reddito di cittadinanza, ma mi è stata rigettata<br />
in quanto superavo di 1000 euro il tetto fissato di 5000 euro. Ho saputo che alcuni miei amici nella<br />
mia stessa situazione sono stati convocati dal Comune che ha preso in esame, dopo 4 anni, la loro<br />
domanda. Vorrei sapere se c’è la possibilità anche per la mia famiglia di ottenere il sussidio,<br />
essendo oggi noi al di sotto della soglia di povertà e purtroppo io non posso più lavorare. Vivo con<br />
250 euro mensili. Grazie e spero di avere vostre notizie in merito.<br />
R. L'Ufficio Reddito di Cittadinanza del Comune, contattato da Linea Amica, riferisce che in realtà<br />
i termini relativi al bando reddito di cittadinanza (ossia del contributo monetario mensile, non<br />
superiore ai 350,00 euro per nucleo familiare, che viene assegnato alle famiglie con valore ISEE<br />
annuo inferiore ai 5.000,00 euro), scaduti nel dicembre 2004, non sono stati riaperti, ma, per effetto<br />
dello scorrimento della graduatoria degli aventi diritto, sono state ricontattate le posizioni più basse<br />
e invitate a ripresentare la documentazione, per verificare il mantenimento dei requisiti richiesti dal<br />
bando. Se il cliente vuole conoscere la propria posizione in graduatoria, può rivolgersi direttamente<br />
all'Ufficio suddetto, in via … n. tel.... E' inoltre ancora attivo il numero verde 800079999, che<br />
fornisce informazioni relative Reddito di cittadinanza ed altre misure di contrasto alla povertà.<br />
64.<br />
D. Lo scorso settembre 2009 ho scritto al Prefetto di … trasmettendogli un libro bianco con una<br />
serie di trasgressioni nelle affissioni elettorali nel mio Comune. Nella lettera raccomandata con R.R.<br />
chiedevo cortesemente anche un riscontro che al momento non ho ricevuto. Che strumenti ho per<br />
chiedere o "pretendere" una risposta? Cosa mi suggerite? Grazie.<br />
R. La pratica, dalla verifica effettuata da Linea Amica, risulta in lavorazione e sono in corso le<br />
necessarie verifiche. Al termine della lavorazione invieranno un riscontro scritto. In attesa di<br />
riceverlo può contattare direttamente l’ufficio competente (tel. …).<br />
138
65.<br />
D. Ad aprile ho fatto richiesta per il bonus famiglia ma non so ancora nulla. Ho chiamato tutti i<br />
recapiti telefonici e non c'è stata alcuna possibilità di avere informazioni a riguardo. Vorrei solo<br />
avere notizie.<br />
R. Dalla verifica effettuata con l’Ufficio rimborso della sede centrale dell'Agenzia delle Entrate,<br />
risulta che l'erogazione del bonus relativo all'anno d'imposta 2007 avverrà entro la fine di dicembre<br />
2009.<br />
66.<br />
D. Chiamo per segnalare che l'ASL di … mi aveva assicurato, a seguito di un precedente intervento<br />
di Linea Amica, che a novembre mi avrebbero chiamato per effettuare la visita per l'accertamento<br />
dello stato di invalidità. Ad oggi non ho ricevuto nessuna chiamata. Chiedo un nuovo intervento da<br />
parte di Linea Amica per la fissazione di questa visita di accertamento.<br />
R. Da una verifica con la ASL è emerso che ad oggi sono stati convocati dalla Commissione medica<br />
per l'accertamento dell'invalidità tutti coloro che hanno presentato la richiesta entro il 27 giugno.<br />
Considerato che la data di richiesta della cliente è immediatamente successiva, la cliente verrà a<br />
breve convocata per la visita che si svolgerà a gennaio.<br />
67.<br />
D. Ho 76 anni, vorrei avere informazioni riguardo la mia richiesta di pensione di invalidità e<br />
richiesta di accompagnamento. Sono stato riconosciuto cieco civile e ho fatto richiesta tramite un<br />
patronato.<br />
R. Da una verifica con l’ASL di riferimento è emerso che la pratica del cliente è stata definita la<br />
settimana scorsa e che verrà inviata all'INPS la settimana prossima. L'INPS provvederà ad<br />
esaminarla e se, lo riterrà opportuno, potrà chiamare il cliente per effettuare una nuova visita.<br />
68.<br />
D. Vi scrivo perché ho necessità di parlare o incontrare un funzionario regionale o provinciale del<br />
Ministero dell'Istruzione per avere delucidazioni circa la mia richiesta di liquidazione e pensione.<br />
Mi sono più volte rivolto agli uffici regionali e provinciali, ma nessuno ha preso in carico la mia<br />
richiesta. Cosa posso fare?<br />
R. Linea Amica ha contattato il responsabile dell'Ufficio Scolastico Provinciale che, riconosciute la<br />
difficoltà segnalate dal cittadino nell'individuare un interlocutore con cui confrontarsi in merito alla<br />
definizione del calcolo pensionistico, si è reso disponibile a fornire direttamente al cliente tutti i<br />
chiarimenti necessari.<br />
139
69.<br />
D. Sono riuscita a fare la visita per la verifica Legge 104 che avevo formalmente richiesto nel<br />
giugno 2009. Ora ho bisogno del vostro supporto per conoscere l’esito della richiesta di<br />
accompagnamento. Grazie.<br />
R. Linea Amica ha contattato la ASL competente e approfondito lo stato della richiesta. L’iter<br />
prevede che successivamente alla visita ci sia una convalida da parte della Commissione medica di<br />
verifica dell'INPS. La pratica convalidata dalla Commissione viene quindi inviata alla ASL entro 90<br />
giorni e la stessa ASL invia il verbale all'utente. Nel caso specifico, dopo il riconoscimento<br />
dell’accompagnamento da parte dell’ASL, la pratica è stata trasmessa all’INPS i cui tempi di<br />
convalida non possono essere accelerati.<br />
70.<br />
D. Grazie all’aiuto di Linea Amica sono riuscito a far intervenire i Dirigenti dell'AMA per far<br />
spostare i cassonetti della spazzatura. Dopo ispezione e report fotografico l’AMA ha deciso che non<br />
sa dove ricollocarli e quindi per il momento restano posizionati sul muro della mia abitazione.<br />
Questa situazione mi arreca due tipi di danneggiamento uno di danno emergente e l'altro di lucro<br />
cessante. Mi spiego meglio: ho difficoltà ad ispezionare i contatori di luce e gas incassati nel muro;<br />
il muro è danneggiato a causa degli urti nella fase di scarico dei cassonetti; c’è sempre cattivo<br />
odore; viene danneggiata l’immagine del fabbricato soprattutto nei momenti in cui non viene ritirata<br />
la spazzatura (accumulo), ed infine mi ha creato danno economico dato che ho dovuto affittare due<br />
locali che si trovano in area vicina ai raccoglitori AMA, al di sotto del valore di mercato. Ho<br />
necessità di far pervenire ad un responsabile AMA una lettera come questa, però ho difficoltà ad<br />
avere un indirizzo di posta elettronica. Mi potete aiutare una seconda volta?<br />
R. E' stata contattata la Direzione Generale dell’AMA per verificare la ricezione del fax inviato ieri<br />
dal cliente e la presa in carico del problema. La Direzione Generale ha fornito i riferimenti per<br />
l'invio della raccomandata formale per segnalare la problematica. Sono stati forniti al cliente i<br />
recapiti della Direzione Legale e il nominativo del responsabile. La DG ha consigliato di mettere in<br />
copia conoscenza anche il Municipio - Vigili Urbani in quanto l'ubicazione dei cassonetti viene<br />
decisa di concerto con loro. Infine è stato consigliato al cliente di corredare la lettera con la<br />
documentazione fotografica in suo possesso.<br />
71.<br />
D. Ho un problema con l'asilo nido che frequenta mia figlia, di 14 mesi. Sono peruviana e per<br />
motivi familiari sono costretta a recarmi per 2 mesi all’anno in Perù portando con me la bimba.<br />
L’assenza della bambina dall’asilo nido per un periodo così lungo non le garantisce la<br />
conservazione del posto. La scuola infatti non accetta un certificato di assenza per gravi problemi di<br />
famiglia; infatti il posto può essere mantenuto solo in caso di malattia certificata. Cosa posso fare<br />
per risolvere il problema?<br />
R. L'Ufficio asili nido del Comune ha confermato che il posto può essere garantito solo per 30<br />
giorni, salvo motivi di salute certificati. Non sono previste altre modalità. L’unica possibilità nel<br />
caso specifico della cliente è che al ritorno dal viaggio faccia una richiesta tardiva sperando in un<br />
140
einserimento in qualche altra struttura, in quanto l’asilo nido frequentato dalla figlia della signora è<br />
particolarmente richiesto.<br />
72.<br />
D. Con atto di successione ho ereditato nel 1993 un sedicesimo di un appartamento, presentando la<br />
documentazione al Comune. Gli altri eredi non hanno fatto la successione. L'ufficio ICI del<br />
Comune mi ha erroneamente assegnato anche le altri parti della casa e chiesto, quindi, il pagamento<br />
integrale dell’ICI. Cosa devo fare per correggere questo errore?<br />
R. Dopo una verifica con l’Ufficio Tributi del Comune si è comunicato al cliente che, poichè<br />
l'ufficio ICI del Comune si basa sui dati catastali, occorre chiedere la modifica dei dati catastali e<br />
successivamente presentare l'atto di successione e la visura catastale storica; sarà direttamente<br />
l'Ufficio ad annullare l'ingiunzione di pagamento ICI calcolata sull'intero stabile. Successivamente<br />
alla richiesta di voltura il cliente ha ricontattato Linea Amica comunicando che, nonostante ciò,<br />
aveva ricevuto ulteriori ingiunzioni di pagamento dell’ICI. Linea Amica ha quindi contattato<br />
l’Ufficio Provinciale dell’Agenzia del Territorio e verificato che la situazione catastale era stata<br />
aggiornata al 1994. Tale correzione però può essere evinta solo dalla certificazione storica, ovvero<br />
richiedendo un certificato storico. È emerso al contempo che, essendo intervenuta nel 2000 una<br />
ulteriore successione (non ancora comunicata), è necessario procedere alla presentazione di una<br />
nuova richiesta di rettifica relativa questa successione. Linea Amica ha consigliato al cliente di<br />
contattare direttamente l’Ufficio per maggiori dettagli sulle modalità di presentazione della nuova<br />
richiesta.<br />
73.<br />
D. Sono proprietaria di un autosalone e sto per acquistare una macchina da una persona che<br />
attualmente si trova in carcere. Vorrei sapere se, in alternativa al notaio, un pubblico ufficiale del<br />
Comune può entrare in carcere e far autenticare la firma necessaria per il passaggio di proprietà.<br />
R. Linea Amica ha contattato il Comune nel quale si trova il carcere. Dalla verifica è emerso che la<br />
cliente può richiedere all'Amministrazione la disponibilità di un pubblico ufficiale a recarsi in<br />
carcere per autenticare la firma di un detenuto. È possibile anche rivolgersi all'ACI per espletare<br />
tale pratica, anche se ad un costo superiore.<br />
74.<br />
D. Mio padre, di 82 anni, ha diritto al contributo per l’acquisto del decoder ma il bollettino del<br />
canone RAI è ancora intestato a mia madre deceduta chiedo notizie per la risoluzione del problema<br />
in tempi rapidi.<br />
R. Il Contact Center (800.022.000) attivato dal <strong>Dipartimento</strong> delle Comunicazioni per il decoder<br />
digitale ci comunica che è necessario prima fare una voltura dell’abbonamento RAI contattando il<br />
numero verde 199.123.000, solo dopo aver effettuato la voltura può richiedere il contributo statale<br />
per l'acquisto del decoder.<br />
141
75.<br />
D. Da diversi mesi i rubinetti della mia abitazione non erogano più acqua, nonostante vi sia un<br />
regolare contratto per la fornitura della stessa. Innumerevoli volte ho contattato la Società<br />
erogatrice della risorsa idrica ... che ha sempre risposto di aver verificato l'assenza di anomalie sulla<br />
conduttura di mio interesse. Vi chiedo a quale ufficio/ente della PP.AA. posso segnalare tale<br />
problema nella speranza di un intervento dello stesso per la risoluzione positiva della questione.<br />
R. Per rispondere al fabbisogno di acqua nell'immediato è necessario contattare l'Ufficio Acqua del<br />
Comune, che effettua servizio di trasporto acqua a domicilio. Per verificare il problema di fornitura<br />
di acqua può contattare il funzionario del Comune al tel. …. che si è impegnato, attraverso l'ufficio<br />
tecnico, di risalire alla natura del problema, per poi sollecitare la SpA.<br />
76.<br />
D. Io volevo avere un parere su questa storia: nella mia città ci sono due persone che fanno gli<br />
ambulanti e da 30 anni vendevano panini, gelati e bibite sul lungo mare. Per ragioni personali<br />
queste persone avevano avuto parole con l'attuale sindaco il dottor …. L'anno scorso la decennale<br />
per queste due persone scadeva e il signor Sindaco non ha rinnovato loro la decennale dicendo che a<br />
lui non piacevano dei camion negozi sul lungo mare. Normalmente non avrebbe dovuto proporre<br />
una soluzione che non andasse contro i due commercianti? Lui ha proposto loro di mettersi a<br />
vendere panini davanti al cimitero (non c'è limite!) ovviamente i due ambulanti non hanno accettato<br />
anche perché avrebbero dovuto pagare l'occupazione suolo pubblico per niente visto che non è<br />
quello il posto dove la gente va per comprarsi un panino o un gelato. Vorrei sapere se si può fare<br />
qualcosa! Queste due persone non lavorano più e non sanno come andare avanti! Grazie<br />
R. Il commercio su aree pubbliche nel Comune di … è regolamentato dal Piano commerciale<br />
comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 74 del 15/11/2007 ai sensi dell’art. 5<br />
L.R. n° 1 del 02/01/2007 (il testo della legge regionale, di cui può vedere in particolare gli articoli<br />
29 e sgg., è reperibile nel sito della Regione Liguria a questo indirizzo:<br />
http://www.regione.liguria.it/MenuSezione.asp?Parametri=1_1_27_788_$1_1_27_788_$Leggi_regi<br />
onali_vigenti$0$ ). Il Piano Commerciale comunale ed il relativo regolamento sono disponibili e<br />
scaricabili a questo indirizzo:http://www.comune…. . Considerato che, come risulta dall’esame<br />
delle disposizioni di cui sopra, l’assegnazione della concessione su suolo pubblico relativa ai<br />
posteggi disponibili nelle aree di commercio su aree pubbliche viene effettuata mediante procedura<br />
concorsuale, nel rispetto della normativa in materia, secondo quanto previsto da appositi bandi<br />
comunali e che anche il rinnovo della concessione di posteggio è normato dal predetto regolamento<br />
e che qualsiasi variazione riguardante l’assegnazione delle aree di posteggio deve venire approvata<br />
dal Consiglio Comunale. I titolari della concessione dovranno rivolgersi all’ufficio Commercio del<br />
Comune di …, responsabile del procedimento in materia. Abbiamo contattato al riguardo il<br />
funzionario dell’Ufficio Commercio che si è dichiarato disponibile a dare tutte le informazioni<br />
necessarie.<br />
142
77.<br />
D. Per i buoni fruttiferi termine emessi a giugno 1986- serie AB - in prescrizione dal 2005. Ho già<br />
fatto richiesta di rimborso sia alle Poste sia alla Cassa Depositi e Prestiti e quest'ultima ha risposto<br />
che mi devo rivolgere all'Ufficio del MEF ( Ministero Economia e Finanze)? Chi mi sa indicare tale<br />
Ufficio poiché il denaro "investito" assicuro che è frutto di tante rinunce? Ringraziando per la<br />
cortese risposta, porgo distinti saluti.<br />
R. Dopo una verifica con la Direzione del <strong>Dipartimento</strong> del Tesoro, è stato contattato<br />
telefonicamente il cliente al quale sono state fornite le seguenti informazioni: le informazioni<br />
relative ai buoni fruttiferi in oggetto sono reperibili presso la Direzione II Ufficio VII del<br />
<strong>Dipartimento</strong> del Tesoro, in particolare il dott. … (tel.06-… e-mail …@tesoro.it) risponde<br />
direttamente per e-mail ai quesiti dei cittadini in merito alla rimborsabilità di tali certificati.<br />
78.<br />
D. Mia figlia ha fatto la domanda di iscrizione alla Regione Siciliana Assessorato regionale del<br />
Bilancio e delle Finanze, Dip. Reg. Bilancio e Tesoro Serv. Statistiche per la Regione, per rilevatori<br />
di indagini statistiche in agricoltura di interesse regionale (sez. A) e rilevatori di indagini statistiche<br />
di interesse regionale (sez. B). Mia figlia è risultata idonea a questa richiesta per le due sezioni A e<br />
B ed esiste una graduatoria (reperibile su internet). Vorrei sapere se questa lista è operativa (e se<br />
non lo è quando lo diventerà) e come funziona visto che non esistono comunicazioni ufficiali. Nelle<br />
province di SR-CL-RG-TP sono già operativi. Perché a Palermo e provincia no?<br />
R. Il cliente è stato contattato riferendogli quanto comunicato dal funzionario del Servizio Statistica<br />
della Regione Siciliana: le graduatorie avranno validità sino al 7 agosto 2011; quelle della provincia<br />
di Palermo non sono state ancora utilizzate perché solo nelle province di Trapani, Enna e<br />
Caltanisetta sono stati attuati progetti pilota. Al cliente è stato fornito il recapito telefonico utile per<br />
ulteriori informazioni.<br />
79.<br />
D. Sono un Maresciallo dei Carabinieri in pensione. Nel 2004 ho presentato ricorso per una<br />
riliquidazione. Nel 2007 ho ricevuto comunicazione che la pratica è passata al Ministero della<br />
Difesa. Ho chiamato l'URP del Ministero della Difesa e mi è stato fornito il numero di pratica e<br />
consigliato di mandare una sollecito scritto (che ho mandato ma non ho ancora avuto risposta).<br />
L'URP gli ha dato anche i recapiti telefonici. Vorrei avere informazioni sulla mia pratica.<br />
R. A seguito di una verifica con la Direzione Generale Pensioni Militari del Ministero della Difesa,<br />
è stato possibile verificare lo stato della pratica. E’ stato riferito al cliente di contattare direttamente<br />
il funzionario preposto per fornire informazioni di dettaglio e acquisire notizie in merito allo stato di<br />
avanzamento del ricorso di riliquidazione. I riferimenti già in possesso del cliente erano errati.<br />
80.<br />
D. Vorrei sapere che fine ha fatto la pratica per l'indennità di accompagno per l'invalidità di mia<br />
moglie. A novembre 2008 ha presentato alla Commissione sanitaria (riunita alla ASL di …) la<br />
143
documentazione rilasciata dai medici nelle diverse visite fatte per problemi neurologici. Mia moglie<br />
non ha nessuna pensione perché casalinga. E' stata sempre a carico mio, che attualmente percepisco<br />
una pensione di 1350 euro mensili. Ho contattato la ASL ed il Comune, ma nessuno ha saputo<br />
darmi risposta.<br />
R. L'ufficio della Commissione Invalidi, contattato da Linea Amica, ha confermato che la pratica è<br />
stata regolarmente inviata e che, al momento, sono state restituite le valutazioni delle pratiche fino a<br />
ottobre 2008. L'ufficio comunicherà direttamente all'interessata e al Comune competente, quindi<br />
all'INPS, per l'eventuale erogazione dell'indennità, l'esito della richiesta. Le informazioni sullo stato<br />
della pratica sono state fornite al cliente assieme ai riferimenti telefonici dell'ufficio competente per<br />
eventuali successive richieste di informazione.<br />
81.<br />
D. Sono titolare di contrassegno invalidi rilasciato dal Comune di Bologna. A dicembre con la mia<br />
auto sono entrato in ZTL del Comune di Modena. Sono stato multato per violazione DL/285/92 art.<br />
7 comma 9, secondo me ingiustamente. Ho telefonato ai vigili di Modena a febbraio 2009, al<br />
ricevimento della contestazione, per precisare la mia condizione e dare gli estremi del mio<br />
contrassegno invalidi (la telefonata, come comunicato dalla segreteria telefonica è stata registrata).<br />
Mi è stato richiesto un fax (comando vigili) con copia verbale- copia contrassegno e lettera di<br />
richiesta annullamento del verbale e della sanzione. Ho ritelefonato per chiedere se la<br />
documentazione fosse regolarmente pervenuta. Secondo me, non sarebbe necessario ricorrere ad<br />
altri uffici dal momento che ho dimostrato già ampiamente di non avere commesso alcuna<br />
infrazione giacché l'accesso alle ZTL è consentito a chi è munito di contrassegno invalidi. Vorrei<br />
evitare sia spese postali (raccomandate AR) sia legali (avvocato con relativa parcella) dal momento<br />
che non sussiste alcuna infrazione e l'accaduto è solo da imputare al mancato collegamento del<br />
Comune di Modena al circuito telematico ove sono inserite le targhe e i contrassegni invalidi.<br />
Preciso che da anni, circolo con il contrassegno e mai nessun Comune mi ha multato. Grazie per la<br />
vs. collaborazione che, sono certo, mi vorrete cortese offrire e porgo cordiali saluti.<br />
R. Il Comando di polizia Municipale del Comune di Modena, contattato da Linea Amica, ha<br />
confermato che la procedura seguita è esatta. Il cliente deve dunque inviare una nuova richiesta di<br />
annullamento del verbale, dichiarando che non era a conoscenza del Modena CityPass, il sistema di<br />
controllo automatico degli accessi alla ZTL del centro storico di Modena. Nella richiesta è<br />
necessario specificare il numero di verbale e allegare copia dei seguenti documenti: cartellino<br />
invalidi, carta di identità e carta di circolazione. Il fax deve essere inviato all'attenzione<br />
dell'ispettore … al n. 059…. Per ogni ulteriore chiarimento in merito il cliente può contattare<br />
direttamente l'ispettore, chiamando il n. tel. 059…. Per il futuro si comunica che, se il cliente circola<br />
solo occasionalmente nel Comune di Modena, può contattare il numero verde 800 200 640 per<br />
richiedere l'autorizzazione al transito e comunicare la targa del veicolo. Se invece circola<br />
abitualmente nel Comune di Modena, è necessario segnalare i dati relativi all'autorizzazione<br />
utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Modena. La comunicazione va<br />
inoltrata, per iscritto, al Servizio Tributi Ufficio ZTL/Invalidi/DLT: - per posta ordinaria (via …<br />
Modena) - per fax al numero 059/… - per posta elettronica all’indirizzo:<br />
ztlpermanente@comune.modena.it Nel caso in cui le persone disabili entrino nella zona a traffico<br />
144
limitato attraverso i varchi con un'auto non segnalata preventivamente, è necessario comunicare al<br />
più presto la targa del mezzo utilizzato, affinché il Comune possa intervenire sul sistema<br />
regolarizzando il transito.<br />
82.<br />
D. La carta di soggiorno di mia moglie, cittadina non UE, non è ancora stata rilasciata dall'Ufficio<br />
Immigrazione della Questura, pur essendo trascorso quasi un anno. Al momento la Carta non<br />
risulta pronta e non si riesce ad avere alcuna previsione sui tempi di rilascio.<br />
R. Dopo le opportune verifiche è emerso che l'Ufficio Immigrazione della Questura di…, ha<br />
attivato un nuovo servizio offerto ai cittadini stranieri immigrati, data la difficoltà di gestire<br />
l'enorme afflusso agli sportelli. Sul sito web della Questura, infatti, è stata pubblicata la lista dei<br />
permessi di soggiorno elettronici e cartacei pronti per l'attivazione e la consegna.<br />
I titolari di permessi di soggiorno elettronici potranno individuare la propria pratica tramite numero<br />
di assicurata presente sulla ricevuta rilasciata da Poste Italiane per coloro i quali hanno presentato<br />
presso gli Uffici Postali la loro istanza o tramite il numero del bollettino P.S.E. (permessi di<br />
soggiorno per motivi umanitari, protezione sussidiaria, assistenza minori e primo rilascio asilo<br />
politico) per coloro i quali hanno prodotto istanza direttamente all'ufficio Immigrazione di tale<br />
Questura.<br />
I titolari dei permessi di soggiorno in formato cartaceo potranno invece individuare la propria<br />
pratica attraverso il numero della ricevuta consegnata loro dagli addetti dell'ufficio Immigrazione al<br />
momento della presentazione della stessa istanza.<br />
Per ulteriori informazioni relative al nuovo servizio consultare il sito web...<br />
83.<br />
D. Mia madre ha un’invalidità al 100% causata da una malattia genetica degenerativa e necessita di<br />
una vettura attrezzata. Ho contattato l'Ufficio Informa Invalidi del Comune per avere informazioni<br />
su come noleggiare una vettura attrezzata. L'ufficio ha fornito tutte le informazioni sui buoni taxi<br />
comunali che permettono il noleggio della vettura, ma ha comunicato anche che per poter usufruire<br />
del servizio occorre aspettare almeno un anno. Presenterò tutta la documentazione all'ufficio<br />
competente, ma vorrei verificare se è vero che occorre aspettare un anno e più e per quale motivo.<br />
R. E’ stato contattato lo sportello Informa Disabile del Comune che ci ha riferito che l'erogazione<br />
dei buoni taxi dipende dalle risorse finanziarie che vengono impegnate per garantire il servizio.<br />
Questo è il motivo del lungo tempo che probabilmente deve trascorrere tra la presentazione della<br />
domanda e l'erogazione dei buoni. Contemporaneamente attraverso una ricerca su web si è<br />
verificato che nel Comune esiste una Associazione specializzata nel servizio di persone con gravi<br />
difficoltà di deambulazione. Tale servizio di trasporto è gratuito per i trasferimenti all’interno del<br />
Comune e ha un piccolo costo per trasporti al di fuori del Comune. Queste informazioni e i<br />
riferimenti necessari sono stati comunicati alla cliente che è stata molto soddisfatta del servizio.<br />
145
84.<br />
D. La mia ragazza, nata in Ucraina, vive e lavora in Italia da 10 anni, ha la cittadinanza italiana, la<br />
carta d’identità e il passaporto italiano e ha rinunciato alla cittadinanza Ucraina. Vorremmo sposarci<br />
ma il Comune ci dice che manca il certificato di nascita di cui abbiamo l'originale in cirillico ed<br />
anche un certificato (in lingua italiana autenticato) che dichiara fedina penale pulita e nascita, ma<br />
che non è valido come certificato di nascita. I funzionari del Comune sostengono che dobbiamo<br />
andare in Ucraina e prendere il certificato in lingua italiana. Cosa possiamo fare?<br />
R. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che il<br />
certificato di nascita deve essere legalizzato dall'ambasciata italiana a Kiev e che ciò può essere<br />
fatto anche con delega.<br />
85.<br />
D. Sono un'insegnante di ruolo e, dal 1 gennaio 2008, sto frequentando un dottorato di ricerca<br />
secondo la Legge 476/84 e successive integrazioni. Giacché il mio Istituto scolastico sta stilando la<br />
graduatoria interna di istituto vorrei sapere: 1) mantengo o no i punti della continuità e quelli<br />
relativi alla non presentazione di domanda di trasferimento? 2) Il superamento del 1° anno di<br />
dottorato mi dà diritto a punteggio?<br />
R. L'insegnante di ruolo che sta frequentando il dottorato di ricerca, pur mantenendo la titolarità,<br />
non è presente a scuola pertanto non vale il principio della continuità cioè durante gli anni del<br />
dottorato non accumula il punteggio della continuità, mentre mantiene i punti della non<br />
presentazione della domanda di non trasferimento. Per quanto riguarda il secondo quesito il<br />
superamento del 1° anno di dottorato non dà diritto a punteggio, ma il punteggio di 5 punti<br />
aggiuntivi sarà assegnato al conseguimento del titolo cioè alla fine del dottorato.<br />
86.<br />
D. Sono un dipendente del Ministero della Difesa, il 28 gennaio ho presentato una istanza alla mia<br />
Amministrazione chiedendo di usufruire dei permessi Legge 104/92 art 33 comma 3. A tutt'oggi<br />
non avendo ottenuto riscontro vorrei sapere entro quanto tempo ho diritto a ricevere una risposta?<br />
Quali sono le possibili azioni da intraprendere in mancanza di risposta?<br />
R. Ai sensi della vigente normativa sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90 e successive<br />
modifiche ed integrazioni), l’Amministrazione è tenuta a fornire comunque una risposta scritta, sia<br />
in caso di accoglimento che di rigetto dell’istanza, in un termine che non può superare i 90 giorni a<br />
meno che i regolamenti dell’amministrazione interessata non prevedano termini inferiori. A<br />
riguardo è stato contattato l'URP del Ministero della Difesa per il personale civile che ha riferito che<br />
il termine per una risposta è di 30 giorni. Inoltre l’Amministrazione è obbligata a comunicare<br />
all’istante l’ufficio competente ad avviare la procedura e ad emettere il provvedimento richiesto,<br />
fornendo altresì il nominativo del funzionario responsabile del procedimento. Qualora scaduto<br />
questo termine l’amministrazione non abbia provveduto, il dipendente potrà presentare diffida<br />
all’Amministrazione contro la non emissione del provvedimento e, in caso di ulteriore inerzia, adire<br />
il Giudice amministrativo avverso il provvedimento negativo costituito dal silenzio<br />
dell’Amministrazione. Queste informazioni sono state riferite al cliente.<br />
146
87.<br />
D. Ho un problema con un Comune relativamente ad una concessione onerosa. Il Comune ha<br />
concesso ad un'azienda l'area antistante la mia abitazione per realizzare delle aree parcheggio<br />
monetizzate. Il problema è che non hanno rispettato le metrature e non hanno realizzato le strutture<br />
necessarie ad accogliere, per esempio, camion di grosse dimensioni. Questi camion ogni volta che<br />
arrivano per sostare nel parcheggio mi causano danni ad un muro di recinzione. Ho provato a<br />
rivolgermi al Sindaco, ma temporeggia e il Difensore Civico è oberato di lavoro. Potete aiutarmi<br />
quanto meno a indicarmi la via più veloce per risolvere il problema?<br />
R. E' stato contatto il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune per conoscere meglio lo stato<br />
del problema e sollecitare la risoluzione. Il responsabile ha spiegato che ha contattato la società che<br />
gestisce il parcheggio per risolvere il problema e nei prossimi giorni incontrerà nuovamente i<br />
referenti per eliminare i problemi generati dalla convenzione in oggetto. Ha inoltre detto che il<br />
problema dura da tempo anche a causa del poco personale in ufficio (malattia grave, maternità).<br />
L'amministrazione comunale si adopererà nelle prossime settimane per risolvere la situazione.<br />
88.<br />
D. A gennaio 2009 ho fatto richiesta, tramite una autoscuola, per la sostituzione della patente di<br />
guida alla Motorizzazione di …. Ho ricevuto due certificati sostitutivi della patente consecutivi (con<br />
validità del secondo fino al 15/8/09), ma sono ancora in attesa della patente nuova. A che punto si<br />
trova la mia pratica e quando riceverò la patente?<br />
R. Per avere informazioni sullo stato delle pratiche di rinnovo, duplicato e cambio di residenza<br />
relative a patente e carta di circolazione è possibile contattare il numero verde 800 232323 del<br />
Ministero dei Trasporti. Nel caso specifico, è stato contattato il numero verde ed è risultato che la<br />
Motorizzazione di… ha già stampato la patente nuova della cliente con validità fino al 10/2/2012.<br />
La patente è quindi a disposizione presso la Motorizzazione (che non la spedisce a casa) e può<br />
essere ritirata direttamente dalla cliente oppure, se si è rivolta ad un'agenzia di pratiche auto per<br />
presentare la richiesta, dall'agenzia stessa. Rimane a disposizione il numero verde 800232323 per<br />
ulteriori informazioni.<br />
89.<br />
D. Il mio commercialista, nella richiesta del bonus famiglia, ha commesso un errore indicando 2<br />
persone, anziché 6 persone (tra cui una portatrice di handicap). Mi sono reso conto dell’errore<br />
quando ho percepito il bonus del valore di 3000 euro. Ho contattato il commercialista, l'Agenzia<br />
delle Entrate e anche all'INPS, ma mi è stato risposto che non si può fare più nulla. Un CAF, invece,<br />
mi risponde che è possibile intervenire ed integrare la pratica.<br />
R. Se l'anno di imposta prescelto è il 2008 esistono due strade che il contribuente può seguire per<br />
ovviare all'errore commesso all'atto della presentazione della richiesta: una dichiarativa, l'altra extra<br />
dichiarativa. DICHIARATIVA (termine: 30 settembre 09 con UNICO 2009): occorre presentare la<br />
dichiarazione dei redditi con Unico 2009 e compilare il quadro relativo al bonus famiglia (colonna 8<br />
147
"Bonus Straordinario per famiglie" del quadro relativo ai familiari a carico). Riportare poi al rigo<br />
RN 36 (restituzione bonus) - colonna 2 (Bonus straordinario per famiglie) l'importo del bonus<br />
percepito e che si restituisce e al rigo RN 39 (Bonus straordinario per famiglie) indicare<br />
l’ammontare del bonus straordinario che si richiede in relazione al numero dei componenti del<br />
nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo<br />
familiare riferiti al periodo d’imposta 2008. EXTRA DICHIARATIVA (termine: 30 giugno 2009<br />
con presentazione telematica alla Agenzia delle Entrate): I contribuenti esonerati dall’obbligo di<br />
presentazione della dichiarazione dei redditi possono effettuare la restituzione del beneficio<br />
percepito mediante versamento con il modello F24 codice tributo “4711” - denominato<br />
“Restituzione del bonus straordinario per famiglie non spettante da parte dei soggetti esonerati<br />
dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi – Art. 1, c. 19, D.L. 185/2008”. In sede<br />
di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione<br />
Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito<br />
versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del<br />
beneficio fiscale, espresso nella forma “AAAA” (vedere risoluzione AdE 115/2009).<br />
Contestualmente occorre presentare una nuova istanza per via telematica alla AdE entro il 30<br />
giugno 2009.<br />
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/ebb16f0ed7f4dcc/ris%20115E%20del%202<br />
8%20aprile%202009.pdf<br />
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Bonus+famiglia+documentazio<br />
ne/Come+ottenere+bonus+famiglia<br />
90.<br />
D. Vorrei cortesemente avere il vostro aiuto per risolvere il seguente problema. Mio figlio ha<br />
frequentato, negli anni scolastici dal 2003 al 2006, una scuola paritaria. La legge 27-12-2002 n. 289<br />
art. comma 7 prevedeva un contributo alle famiglie per spese sostenute per l'iscrizione dei figli,<br />
appunto, alle scuole paritarie proprio per gli anni riportati. Il contributo mi è stato erogato solo per<br />
il 2004-2005 per un valore di €420. Sono ancora in attesa di ricevere i contributi per l'anno 2005-<br />
2006 che sono in pagamento dall’ottobre 2007. Ho segnalato il problema al Ministero della<br />
<strong>Pubblica</strong> Istruzione e ad oggi sono ancora in attesa di riscuotere quanto mi spetta. Ho un copioso<br />
scambio di corrispondenza con il <strong>Dipartimento</strong> dell'Istruzione del Ministero e le risposte addotte<br />
sono: “la colpa è da imputare alla Scuola... non era corretto l'inserimento del nome a sistema.....<br />
abbiamo dato istruzioni per correggere il nome.... emetteremo il bonifico..... il bonifico sarà<br />
emesso quando saranno effettuate tutte le correzioni....”ecc. Naturalmente dell'anno 2003-2004<br />
nessuna notizia..... Poiché è già passato un anno e mezzo vorrei sapere quanti mesi ci vogliono per<br />
emettere un bonifico?<br />
R. Dalla verifica effettuata è emerso che per quanto concerne il pagamento dell'ultimo anno (2005-<br />
2006) si sono verificati problemi per 925 nominativi (sui 97.000 cittadini italiani che hanno già<br />
ricevuto il pagamento) per i quali il pagamento è stato bloccato dalle Poste a causa di errori<br />
riguardanti codici fiscali dei cittadini. Si sta quindi procedendo a richiamare i cittadini per ottenere<br />
il CF esatto. I pagamenti non possono essere fatti individualmente, ma tutti insieme. Per quanto<br />
concerne la prima annualità (a.s. 2003-2004) la verifica dei reclami verrà svolta solo dopo aver<br />
concluso le procedure relative all’anno scolastico 2005-2006.<br />
148
91.<br />
D. I piloti che hanno l'abilitazione a parlare inglese ora sono chiamati a sostenere un esame di<br />
valutazione della conoscenza della lingua. Questo livello di valutazione ha una scadenza, ad agosto<br />
mi scade il livello 4 di autocertificazione annesso 1 paragrafo 1.2.9.4. cosa devo fare?<br />
R. La Direzione Licenze del Personale dell'ENAC, riferisce che i piloti di velivolo, elicottero, i<br />
controllori del traffico aereo e gli operatori di stazione aeronautica dovranno dimostrare la capacità<br />
di parlare e comprendere la lingua utilizzata nelle comunicazioni aeronautiche al livello specificato<br />
nell’apposita appendice che tratta dei “language proficiency requirements”. La specifica<br />
competenza linguistica verrà annotata sulla licenza e dovrà essere mantenuta in corso di esercizio.<br />
A partire dal 5 Marzo 2008, il Livello 4 è il livello minimo di competenza richiesto e oggetto di<br />
verifica per coloro che conseguiranno la licenza con fonia inglese successivamente a tale data.<br />
Coloro che dimostreranno un livello inferiore al Livello 6 saranno soggetti a verifica periodica<br />
secondo il livello individuale posseduto, e cioè: - ogni 3 anni per il livello 4; - ogni 6 anni per il<br />
livello 5. Ciò premesso, il cliente deve presentarsi, prima della scadenza del suo livello di<br />
riferimento, presso uno dei Centri Certificati per sostenere l'esame di lingua inglese: l'elenco dei<br />
centri è disponibile sul sito dell'ENAC al seguente link: http://www.enacitalia.it/la_regolazione_per_la_sicurezza/licenze_del_personale/personale_di_volo/piloti/language_<br />
proficiency_requirements/index.html<br />
92.<br />
D. Vorrei vendere un trattore agricolo, con targa italiana, ad acquirenti romeni che intendono<br />
portare il mezzo in Romania e registrarlo nella loro terra natale. Su questa questione, ho sentito<br />
versioni diverse e poco chiare sulle procedure "da compiere". Ho parlato con i dipendenti del<br />
Comune i quali mi hanno suggerito di recarmi o all'Autoscuola o alla Motorizzazione.<br />
L'Autoscuola non mi ha saputo dare nessun suggerimento. La Motorizzazione mi ha detto che, in<br />
questo caso, si deve procedere alla rottamazione della targa e "far-operare" una concessionaria. La<br />
procedura sembra complicata perché si tratta di un mezzo agricolo. Vorrei sapere cosa devo fare.<br />
R. Se si trasferisce definitivamente un veicolo all'estero, bisogna richiedere al P.R.A. la cessazione<br />
dalla circolazione (ossia radiazione) per esportazione (richiesta necessaria, tra l'altro, per eliminare<br />
l'obbligo in capo all'intestatario del pagamento della tassa automobilistica che permane fin quando il<br />
veicolo risulta iscritto al P.R.A.). La richiesta deve essere firmata dall'intestatario del veicolo. La<br />
documentazione da presentare è: Certificato di Proprietà o Foglio Complementare; Carta di<br />
circolazione; Targhe. Se il veicolo è esportato in uno dei Paesi membri della UE e dello Spazio<br />
Economico Europeo è necessario produrre al momento della nazionalizzazione in tali Paesi<br />
l'originale della carta di circolazione rilasciata in Italia (direttiva europea 1999/37/CE). Per questo<br />
motivo la carta di circolazione non verrà ritirata ma restituita, debitamente annullata e timbrata,<br />
all'interessato. Per i veicoli già immatricolati in uno dei Paesi membri della UE e dello Spazio<br />
Economico Europeo dal primo giugno 2004 è sufficiente consegnare al PRA le targhe e il<br />
certificato di proprietà perché la carta di circolazione è ritirata, per legge, dall'autorità estera. Fonte:<br />
http://www.aci.it/index.php?id=529; - L'ufficio Esteri, della Motorizzazione Civile riferisce che per<br />
149
esportare un autoveicolo/mezzo agricolo all'estero, la richiesta della radiazione, può essere<br />
effettuata presso gli sportelli; la ricevuta dell'avvenuta cessazione, va consegnata all'acquirente che<br />
la allega alla documentazione richiesta dal proprio stato di appartenenza per l'immatricolazione del<br />
mezzo.<br />
93.<br />
D. Risiedo all'estero per motivi professionali ma ho la cittadinanza italiana. Nel mese di marzo sono<br />
stata operata d'urgenza in Italia e sarò costretta a tornare in Italia per vari controlli medici. Non ho<br />
la tessera sanitaria italiana né un medico “di famiglia” che possa seguirmi. Posso avere la tessera<br />
sanitaria italiana e l' assegnazione di un medico generico?<br />
R. Non essendo a conoscenza, in quanto da Lei non indicato, del paese dove si e' trasferita Le<br />
riportiamo quanto segue: I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in<br />
uno Stato con il quale non e' in vigore alcuna convenzione con l'Italia, in temporaneo soggiorno in<br />
Italia (DM 1° febbraio 1996), perdono il diritto all'assistenza sanitaria, sia in Italia che all'estero,<br />
all'atto della cancellazione dall'anagrafe comunale e della iscrizione all'AIRE, fatta eccezione per i<br />
lavoratori di diritto italiano in distacco. L'iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti<br />
all’Estero) o il diritto di voto in Italia, non aprono un diritto all’assistenza sanitaria in Italia.<br />
Tuttavia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996 ai cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari di<br />
pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono<br />
riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90<br />
giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o<br />
privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è<br />
necessario presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di<br />
emigrato. In mancanza dell’attestato del consolato, può essere sottoscritta una dichiarazione<br />
sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in<br />
possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.<br />
N.B.: Alcune regioni (ad esempio il Veneto) garantiscono un assistenza sanitaria più ampia nei<br />
confronti dei cittadini emigrati dalla propria regione. Pertanto si consiglia di rivolgersi agli<br />
Assessorati regionali e provinciali alla Sanità. Tutte le informazioni e gli approfondimenti relativi<br />
all'assistenza sanitaria per i cittadini italiani all'estero sono consultabili a partire dalla seguente<br />
pagina web del Ministero della Salute:<br />
http://www.ministerosalute.it/assistenzaSanitaria/assistenzaSanitaria.jsp<br />
La Direzione Generale per i Rapporti con l'Unione Europea e per i Rapporti Internazionali è infatti<br />
il settore del Ministero della Salute preposto a fornire informazioni su tali problematiche. Nello<br />
specifico pertanto, poiché si necessitano di ulteriori informazioni (attuale paese di residenza,<br />
tipologia evento medico a cui si è stati sottoposti e relativo protocollo, ecc.) Le consigliamo di<br />
contattare direttamente il funzionario del Ministero della Salute, che si è reso disponibile a fornirLe<br />
le indicazioni richieste al seguente recapito telefonico…. Se avesse difficoltà, oltre a ricontattare il<br />
nostro servizio, può fare anche riferimento all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero della<br />
Salute che risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ai numeri +39 06.5994.2378 - 2758<br />
o via fax al numero +39 06.5994.2376 o inviando una mail collegandosi alla seguente pagina web:<br />
http://www.ministerosalute.it/servizio/sendMail.jsp<br />
150
94.<br />
D. Avrei interesse a sapere se la Regione Lazio ha definito i criteri per la formazione delle<br />
graduatorie di cui all'art. 5 legge regionale n. 4 del 2009 (reddito minimo garantito) ed criteri per la<br />
presentazione della domanda.<br />
R. L'Art. 5 Regione Lazio L.R. 20 Marzo 2009, n. 4 Istituzione del reddito minimo garantito.<br />
Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati prevede le<br />
seguenti modalità di accesso alle prestazioni: 1. Per accedere alle prestazioni di cui all’articolo 3 i<br />
soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 presentano annualmente istanza al Comune<br />
capofila del distretto socio sanitario cui appartiene il Comune di residenza e, per il Comune di<br />
Roma, ai municipi di residenza, i quali provvedono a trasmetterle al centro per l’impiego<br />
territorialmente competente. 2. Dopo la presentazione della domanda i soggetti di cui al comma 1<br />
sono presi in carico da parte del centro per l’impiego territorialmente competente. 3. Entro novanta<br />
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d’intesa con le<br />
rappresentanze istituzionali degli enti territoriali e previa consultazione con le associazioni dei<br />
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi di<br />
integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l’impiego che si occupano delle<br />
categorie svantaggiate, con propria deliberazione definisce, su base provinciale, i criteri per la<br />
formazione delle graduatorie, tenendo conto, tra l’altro, del rischio di esclusione sociale e di<br />
marginalità nel mercato del lavoro, con particolare riferimento al sesso, all’età, alle condizioni di<br />
povertà o incapacità di ordine fisico, psichico e sensoriale, all’area geografica di appartenenza in<br />
relazione al tasso di disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e patrimoniale<br />
del nucleo familiare, alla condizione abitativa, nonché alla partecipazione ai percorsi formativi,<br />
appropriati alle esigenze lavorative locali, individuati dalla Regione nell’ambito della<br />
programmazione dell’offerta formativa. 4. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, le province<br />
adottano una specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni. 5. Le province presentano, con<br />
cadenza annuale, all’assessorato competente in materia di lavoro, una relazione sull’utilizzo dei<br />
fondi erogati dalla Regione per le finalità di cui all’articolo 1<br />
Si fa presente che si tratta di un intervento di politica attiva del lavoro e non di un contributo<br />
assistenziale, per cui occorre rivolgersi presso il Centro per l'Impiego, con il quale l'utente, dopo<br />
aver valutato le capacità e l'interesse ad impegnarsi nella ricerca di una nuova occupazione, firmerà<br />
un PAI cioè un vero e proprio contratto, con il quale si impegnerà a frequentare un percorso di<br />
formazione con annesso stage. Il tutto durerà al massimo 6 mesi. La Provincia, da parte sua,<br />
s'impegna a garantire determinati servizi e anche una indennità frequenza di circa 3 euro all'ora. Gli<br />
interventi partiranno nei prossimi mesi, ci sarà un diritto di prelazione per i disoccupati iscritti ai<br />
Centri da almeno 3 mesi. Non ci sarà una vera e propria graduatoria pubblica e sarà anche<br />
discrezione degli operatori dei Centri per l'Impiego non inserire nei programmi coloro che non<br />
dimostrano di avere i requisiti minimi di interesse e coinvolgimento.<br />
95.<br />
D. Possiedo patente militare e civile, nel '90 ho subito il furto della patente e non ho mai richiesto<br />
duplicato e rinnovo. Nel 95/96 ho preso la patente militare. Ora vorrei fare la conversione della<br />
151
patente militare ma la motorizzazione sostiene che per riprendere la patente devo rifare l'esame<br />
orale avendo fatto decadere la patente civile. Ho bisogno di sapere se il titolo è decaduto.<br />
R. L'ufficio conversione patenti della Motorizzazione Civile riferisce che in via generale non è<br />
possibile fare la conversione direttamente perché la patente civile non è in corso di validità<br />
(mancato esercizio alla guida). Inoltre, la patente militare non è valida se è stata congedata da più di<br />
un anno e non è possibile, quindi, fare la conversione. Presso l'Ufficio ... potrà mostrare la patente e<br />
ricevere tutte le informazioni necessarie.<br />
96.<br />
D. Sono cittadino italiano e mia moglie è polacca. Il matrimonio è stato registrato in Polonia. Ho<br />
avuto un figlio e ho registrato la sua nascita in Polonia dove mi hanno dato un certificato<br />
multilingue. Attualmente mi trovo in Italia e vorrei sapere cosa devo fare per registrare la nascita di<br />
mio figlio anche in Italia.<br />
R. Il funzionario dell'ufficio stato civile dell'Ambasciata Italiana a Varsavia, ha confermato la<br />
necessità della trascrizione del matrimonio e si è dichiarato disponibile a parlare direttamente con<br />
l'Ufficiale di stato civile del Comune e a fornirle l'assistenza necessaria. L'art. 17 dell'ordinamento<br />
dello stato civile prescrive quanto segue: 1. L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini<br />
della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero<br />
all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la<br />
propria residenza, o a quello del Comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero<br />
o, in mancanza, a quello dei Comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli<br />
è nato e residente all'estero, a quello del Comune di nascita o di residenza della madre o del padre di<br />
lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in Comuni<br />
diversi, saranno inviati ad entrambi i Comuni, dando ad essi comunicazione dei doppio invio. Nel<br />
caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito<br />
dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un Comune a sua scelta.<br />
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr396_00.html#Art.%2017<br />
97.<br />
D. Ho un titolo di studio preso all'estero (equiparato ad odontoiatria). Vorrei sapere se posso<br />
accedere alla graduatorie per l'insegnamento con questo titolo. Ho conseguito il titolo di studio in<br />
Romania.<br />
R. L'Ufficio X, della Direzione generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e<br />
per l'Autonomia Scolastica, del Ministero della <strong>Pubblica</strong> Istruzione, riferisce che per ottenere il<br />
riconoscimento di titolo di formazione professionale rilasciato da un Paese membro della Comunità<br />
europea, ai fini dell’esercizio della professione docente nella scuola dell’infanzia, nella scuola<br />
primaria e negli istituti di istruzione secondaria (Direttiva comunitaria 36/2005 – D.L.vo 206/2007),<br />
occorre presentare richiesta al suddetto ufficio, secondo la nota informativa che le trasmettiamo via<br />
mail.<br />
152
98.<br />
D. Ho sostituito un frigorifero con un altro di classe energetica A+, il che consente una detrazione<br />
fiscale pari al 20% della spesa sostenuta. Per ricevere il contributo, oltre alla documentazione che<br />
attesta l’acquisto dell’apparecchio, serve un’autocertificazione in cui si dichiara la tipologia<br />
dell’elettrodomestico sostituito e le modalità utilizzate per lo smaltimento, con l’indicazione<br />
dell’impresa che se ne è occupata. Il mio Comune però non si occupa dello smaltimento dei<br />
frigoriferi e l'isola ecologica esistente nel Comune capoluogo non mi permette di farlo, perché non<br />
risiedo in questo Comune. Come devo fare per buttare il mio vecchio frigo? Grazie.<br />
R. Linea Amica ha contattato il Comune di residenza e ha parlato con il Sindaco, per segnalare il<br />
problema e la necessità del cliente di avere il certificato dello smaltimento del frigorifero vecchio.<br />
Il Sindaco ha assicurato che il servizio è presente nel Comune e che verrà fornita al cliente la<br />
certificazione di smaltimento del vecchio frigorifero.<br />
99.<br />
D. Vivo a … e sono disabile in carrozzella. Mi ritrovo una buca davanti al mio portone. Ho fatto<br />
presente la problematica al Comune ma nessuno pare interessarsi definitivamente. Continuano a<br />
tamponare provvisoriamente la buca.<br />
R. Tramite il Contact Center comunale è stato contattato il reparto strade che ha la competenza per<br />
la zona. Il responsabile, ha dichiarato che entro la giornata farà intervenire i cantonieri per la<br />
manutenzione e una volta acquisite le informazioni sulla situazione reale sarà in grado di dare<br />
informazioni più precise. L'utente potrà richiamarlo a partire da mercoledì prossimo.<br />
100.<br />
D. Abbiamo una casa a …. La strada asfaltata davanti al cancello di entrata presenta un<br />
avallamento che si riempie di acqua piovana formando un lago di 2X5 mt. che impedisce l'ingresso<br />
senza bagnarsi e con il rischio di scivoloni, come é già capitato. Nonostante le ripetute<br />
segnalazioni anche con coinvolgimento dei Vigili Urbani nessuno risolve il problema e addirittura<br />
si assiste ad una rottura e riparazione dell'asfalto rovinato da radici di pino a due metri di distanza,<br />
senza che gli “stradini” da noi sollecitati si prendessero la briga di fare qualcosa perché non ne<br />
avevano avuto la disposizione. Eppure basterebbe un pò di catrame o meglio un tombino di scolo.<br />
E dire che la casa é abitata anche da persone disabili con difficoltà deambulatorie. Come possiamo<br />
risolvere la situazione? Ringrazio per la cortese attenzione<br />
R. Linea Amica, dopo le verifiche con il Comune, ha fornito al cliente le seguenti informazioni:<br />
l'Ufficio Infrastrutture Civili, Strade - Manutenzione Strade e Viabilità, del Comune di …, ha preso<br />
nota della nostra segnalazione e si impegna, entro 10 giorni, a verificare lo stato di manutenzione di<br />
viale …. Per ulteriori informazioni o segnalazioni il cliente può rivolgersi al Servizio Manutenzione<br />
Strade e Viabilità, Via …. http://www.comune...<br />
153
101.<br />
D. La scrivente, funzionario del Ministero …. in quiescenza dal ...2009, dopo ben due anni dalla<br />
Sentenza definitiva, pronunciata a proprio favore dal Giudice del lavoro, è ancora in attesa della<br />
completa applicazione della stessa, nonostante l'intervenuta cessazione dal servizio e le diverse<br />
istanze di sollecito rimaste a tutt’oggi inevase. Trattasi soprattutto del rimborso della somma di €<br />
…, relativo alle spese legali sostenute per il ricorso giudiziario presentato nonché degli interessi<br />
maturati sulle differenze retributive corrisposte in ritardo a seguito dell'erronea attribuzione, da<br />
parte del Ministero, del punteggio di graduatoria per l'accesso al profilo professionale superiore.<br />
L'effettivo inquadramento alla posizione C3 è avvenuto a decorrere dal 2007 mentre la<br />
corresponsione delle differenze retributive da C2 a C3 per il periodo 2006 – 2007, disposta dal<br />
giudice, è avvenuta durante il corrente mese di aprile a cura del competente <strong>Dipartimento</strong><br />
Provinciale del Tesoro in applicazione dell'apposito Decreto Ministeriale. La scrivente, volendo<br />
evitare un ulteriore spiacevole ed oneroso ricorso alle vie legali finalizzato ad ottenere il giudizio<br />
di ottemperanza alla Sentenza suddetta, chiede un cortese intervento da parte del nuovo servizio<br />
“Linea Amica” al fine di poter almeno conoscere lo stato della pratica in questione. Ringraziando<br />
anticipatamente per una cortese risposta, invio distinti saluti<br />
R. Dalle verifiche effettuate da Linea Amica è emerso che il Ministero non può evadere la pratica<br />
perché mancante di alcuni elementi: Istituto Bancario presso il quale effettuare l’accredito, codice<br />
IBAN, copia quietanzata della fattura dell’Avvocato. Queste informazioni sono state fornite alla<br />
cliente unitamente a quelle relative ufficio e indirizzo a cui inviare i dati mancanti.<br />
102.<br />
D. Vorrei sapere cosa devo fare per risolvere il problema relativo alla registrazione di mio figlio<br />
nato prematuramente in Russia. Mi sono già rivolto alla Prefettura che mi ha rimandato alla<br />
Questura, che a sua volta mi ha rimandato al Ministero degli Esteri dove mi è stato consigliato di<br />
rivolgersi all'Ambasciata Italiana in Russia. Quest’ultima mi ha risposto, invece, che devo<br />
necessariamente recarmi in Russia per effettuare la registrazione, poiché è impossibile farla<br />
dall'Italia. Vorrei sapere se è possibile evitare di dovere recarmi personalmente in Russia.<br />
R. L’URP del Ministero degli Esteri, riferisce che per effettuare la registrazione della nascita del<br />
bambino, di padre italiano, non è necessario che il padre si rechi personalmente all'Ambasciata<br />
Italiana a Mosca. Occorre rivolgersi all'ufficio Consolare Italiano a Roma che si occupa di anagrafe,<br />
stato civile, naturalizzazione e cittadinanza, per richiedere assistenza relativamente alla<br />
documentazione necessaria per consentire alla madre e al bambino di rientrare in Italia. Il cliente<br />
può contattare gli uffici direttamente ai seguenti numeri telefonici …<br />
103.<br />
D. Nel mese di settembre 2008 mi sono sottoposto ad una visita presso l’ASL per il rilascio del<br />
contrassegno H (per disabili). Recatomi più volte per sollecitare la mia pratica nessuno é in grado di<br />
darmi una risposta. Sono passati sette mesi vi sembra giusto?<br />
R. Dalla verifica effettuata da Linea Amica con l’ufficio contrassegno invalidi dell’ASL, si è<br />
appreso che la pratica del cliente era stata spedita nei primi giorni del mese di ottobre 2008<br />
154
all'indirizzo ricevuto, ma è tornata al mittente dopo pochi giorni con la dicitura "destinatario<br />
sconosciuto all'indirizzo". Informato il cliente dell’accaduto, gli è stato anche comunicato che potrà<br />
ritirare la pratica presentandosi lunedì mattina dalle 9 alle 12 presso …, stanza …<br />
104.<br />
D. Ho immatricolato una macchina in Romania, dove devo consegnare le targhe italiane? Grazie!<br />
R. Dopo le opportune verifiche Linea Amica ha comunicato al cliente che deve fare richiesta di<br />
cessazione dalla circolazione (radiazione) per esportazione http://www.aci.it/index.php?id=529. La<br />
richiesta deve essere presentata allo Sportello Telematico dell'Automobilista (Uffici Provinciali<br />
dell'ACI, Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, Delegazioni degli Automobile Club e gli<br />
Studi di consulenza automobilistica abilitati al servizio). Devono essere, di norma, presentati i<br />
seguenti documenti: Certificato di Proprietà o foglio complementare; carta di circolazione; targhe.<br />
Nel caso del cliente, in possesso delle sole targhe, dovrà fare una denuncia ai Carabinieri di mancata<br />
riconsegna dagli Uffici Rumeni degli altri documenti (CdP e Carta circolazione).<br />
105.<br />
D. Ricevo l'accertamento per la mia auto che mi intima il pagamento del bollo auto 2006 da cui<br />
sono esente per tre anni per ecoincentivo. Dapprima l'ACI (accertamento.tassa.auto@....aci.it) ha<br />
incolpato il concessionario di non avere fatto la richiesta di esenzione, ma i documenti hanno<br />
smentito questa ipotesi. Alla fine (vi risparmio la trafila di mesi di indagine) il P.R.A. ha<br />
riconosciuto l'errore, ma ha detto di non poterlo riparare perché "il 2006 è chiuso". La dott. …<br />
(assistenza.bollo….@aci.it) mi ha dato una risposta interlocutoria che lascia il tempo che trova.<br />
Sembra che tutti se ne lavino le mani. Si può sapere che devo fare? Grazie<br />
R. Linea Amica si è rivolta all'ACI .Dall'esame della sua pratica risulta che l'errore sia stato<br />
commesso dell'Agenzia che non ha indicato "ecoincentivo 2006" all'atto dell'iscrizione dell'auto.<br />
I suoi dati sono comunque stati trasmessi alla sede centrale ACI di Roma e quindi alla Regione, che<br />
sta valutando la possibilità di intervenire con una sanatoria. Per maggiori e più dettagliate<br />
informazioni può contattare direttamente ... al seguente numero telefonico …<br />
106.<br />
D. Ho fatto domanda per usufruire del fondo una tantum (istanza reddito per la vita, legge regionale<br />
n. 24/2005 art. 28) in data … per avere 6 mesi di allattamento per le donne in attesa entro il<br />
31/12/2005. Non ha ancora ricevuto nulla e sono ormai trascorsi tre anni dalla richiesta. La<br />
referente della segreteria regionale dell’ASL, alla quale ho richiesto informazioni telefonicamente<br />
circa lo stato della mia pratica, ha sostenuto che la Giunta regionale non si é ancora riunita per<br />
dividere i fondi e che, comunque, la domanda non andava in prescrizione (il colloquio è avvenuto<br />
nei primi 6 mesi del 2008).<br />
R. L’Assessorato alla Sanità della Regione, contattato da Linea Amica, riferisce che l'art. 28 della<br />
Legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, che ha istituito il reddito per la vita, è stato modificato<br />
dall'art. 94 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, che dispone quanto segue: 1. Le lettere a),<br />
155
) e c) del comma 3 articolo 28 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (legge finanziaria<br />
regionale 2006) sono sostituite dalla seguente:“a) donne o ragazze madri in stato di disagio ovvero<br />
appartenenti a nuclei familiari in possesso di reddito derivante da dichiarazione dell’indicatore della<br />
situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 5 mila”. 2. Al comma 5 dell’articolo<br />
28 della legge regionale n. 24/2005 dopo la parola “dell’erogazione”aggiungere “ovvero della<br />
fornitura della quantità di latte necessario”.<br />
Tale modifica, avendo abbassato il requisito di reddito da 25 mila a 5 mila, ha ridotto il numero dei<br />
possibili beneficiari, i quali sulla base della domanda inoltrata ai vari consultori sono stati o sono in<br />
procinto di essere ricontattati, per aggiornare i dati relativi all'ISEE previsto dalla citata legge. Tali<br />
dati saranno poi raccolti dal…, che li inoltrerà all'Assessorato per la definizione del quantum da<br />
destinare a tale fondo.<br />
107.<br />
D. Sono invalido civile ed ho la patente di guida B in scadenza il 06/06/2009. Nel mese di marzo<br />
ho richiesto alla ASL di competenza un appuntamento per la visita medica per il rinnovo della<br />
patente che mi è stato fissato a fine luglio. Il fatto di non poter usufruire dell’automobile per circa 2<br />
mesi mi causa gravi problemi che ho cercato di spiegare all’ASL affinché mi venisse anticipato<br />
l’appuntamento, ma l’ASL non ha accettato la mia richiesta. Mi sono rivolto anche ai Carabinieri e<br />
alla Polizia Stradale che mi hanno confermato che fino allo svolgimento della visita non potrò<br />
utilizzare l'auto. E’ prevista una procedura per anticipare la visita o per prolungare la validità della<br />
patente nei due mesi di attesa della stessa?<br />
R. La Commissione patenti speciali ASL riferisce che vi sono due procedure diverse: una per<br />
patente BS, l'altra per patente B limitata per patologia. Solo se si è in possesso di patente BS è<br />
possibile guidare in attesa di passare la visita medica. Occorre, in questo caso, rivolgersi alla<br />
Motorizzazione Civile che provvederà a rilasciare un permesso provvisorio valido fino alla data<br />
della visita. Nel caso di patente B limitata per patologia, invece, non esiste alcuna procedura<br />
analoga e occorre attendere la data della visita. Subito dopo aver effettuato la visita ed in caso di<br />
esito positivo verrà rilasciato un certificato che consentirà all'automobilista di guidare in attesa che<br />
arrivi il bollino da applicare alla patente stessa.<br />
108.<br />
D. Avrei bisogno di avere informazioni circa le esenzioni dei pedaggi autostradali in Abruzzo.<br />
R. Il Gestore Strada dei Parchi S.p.a., stazione dell'Aquila Ovest riferisce che gli utenti delle<br />
autostrade A24/A25 che sono impossibilitati al pagamento del pedaggio, in quanto sfollati, al fine di<br />
agevolare la fluidità della circolazione nelle stazioni di accesso alla città di L’Aquila e Provincia,<br />
sono invitati a premunirsi di apposito modulo di autocertificazione da precompilare in tutte le voci<br />
richieste e da presentare già compilato in uscita unitamente al biglietto. Si informa che tale<br />
dichiarazione sarà accettata, fino a nuovo avviso ed in deroga alle ordinarie procedure di esazione<br />
del pedaggio, in tutte le stazioni delle A24 e A25, limitatamente ai viaggi effettuati solo sulle<br />
medesime autostrade con provenienza e/o destinazione dai seguenti caselli: A24: Tornimparte,<br />
L’Aquila Ovest, L’Aquila Est, Assergi, Colledara; A25: Bussi-Popoli; i Titolari di Telepass che<br />
156
pure risultano sfollati potranno inviare una unica autocertificazione come da modulo già<br />
predisposto. I moduli anzidetti sono disponibili dove pubblicato il presente avviso: alberghi, aree di<br />
servizio, stazioni di esazione.<br />
109.<br />
D. Sono disoccupato e invalido all'85% e percepisco la pensione minima di invalidità. Il 10/03/2008<br />
ho fatto richiesta di pensione civile. L'INPS di competenza ha avviato la pratica ed è in attesa<br />
dell’esito della valutazione della mia pratica da parte della Prefettura. Circa 20 giorni fa mi sono<br />
recato negli Uffici della Prefettura dove ho scoperto che la mia pratica non è ancora neanche stata<br />
caricata al computer. Cosa posso fare?<br />
R. La Prefettura riferisce che la documentazione prodotta dal cliente va integrata con il reddito<br />
annuo 2008. L’ufficio preposto avrebbe provveduto a farne richiesta inviando una lettera<br />
all'interessato e nell'occasione avrebbe anche spedito una nuova modulistica con la quale il cliente<br />
avrebbe potuto auto-dichiarare il reddito percepito nel 2008 senza dover inviare necessariamente la<br />
relativa documentazione. Il funzionario della Prefettura, per velocizzare la pratica, invita il cliente.<br />
ad andare direttamente presso gli uffici della Prefettura e ritirare la modulistica.<br />
110.<br />
D. Circa sei mesi fa (nel novembre del 2008), ho fatto una visita medica, per certificare<br />
l'aggravamento della mia condizione di invalidità. La visita medica è stata fatta alle ASL di …. Ad<br />
oggi non ho ricevuto nessuna risposta, neanche l'esito (i risultati) degli esami medici. A chi posso<br />
rivolgermi?<br />
R. Dall'Ufficio invalidi civili dell’ASL di riferimento si rileva che la causa del ritardo nella<br />
comunicazione è dovuto a due ordini di ragioni: il primo dovuto al trasferimento degli uffici, il<br />
secondo, più rilevante, al cambiamento del sistema informatico di tutto il sistema sanitario regionale<br />
che nella fase di avvio ha avuto dei problemi. Il funzionario ha spiegato che in questo momento<br />
sono in corso di spedizione le pratiche relative alle visite delle commissioni sanitarie di settembreottobre<br />
2008. A richiesta sui tempi di ricezione dei risultati di Novembre ha risposto che dovrebbero<br />
essere spediti entro un mese. Qualora entro un mese i risultati non siano pervenuti alla cliente il<br />
funzionario ha comunicato due numeri diretti degli uffici presso i quali la signora può chiamare. Ha<br />
comunque spiegato che la signora, qualora la visita da lei fatta implicasse risvolti economici, non<br />
deve preoccuparsi del ritardo della comunicazione in quanto i due eventi sono disgiunti. Infatti, nel<br />
caso di risvolti economici, il risultato dell'esame transita direttamente dalla commissione all'INPS,<br />
che ha poi 6 mesi di tempo per istruire la pratica ed elargire gli eventuali benefici.<br />
111.<br />
D. In data 02/05/09 ho ricevuto una comunicazione da parte dell'INPS circa l’ottenimento<br />
dell'assegno di accompagnamento con indicazione della somma. Ad oggi tale cifra non mi é stata<br />
ancora accreditata e gli Uffici INPS competenti non mi hanno dato una motivazione. Cosa posso<br />
fare?<br />
157
R. L'Ufficio invalidi dell'INPS comunica che la cliente dovrà ricevere un'ulteriore comunicazione<br />
scritta nella quale verrà indicato il giorno esatto dal quale potrà recarsi in banca per la riscossione<br />
degli arretrati di cui alla pensione categoria invalido civile. Si apprende, inoltre, che dalla data di<br />
liquidazione alla data in cui è possibile riscuotere trascorrono in genere 20/25 gg. Poiché gli<br />
arretrati relativi alla pensione della cittadina sono stati liquidati in aprile 2009, a breve dovrebbe<br />
pervenirle la lettera con cui l' INPS le comunica che può recarsi in banca. Se entro dieci giorni tale<br />
comunicazione non dovesse essere recapitata, la cliente può contattare direttamente l'ufficio<br />
invalidi.<br />
112.<br />
D. Dal 27/09/2002 ho in affidamento due bambini. Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2002<br />
ho percepito un sussidio dal Comune. Preciso che il Comune di nascita dei bambini e quello di<br />
residenza al momento dell'affido sono diversi. Da Gennaio 2003 ad oggi non ho più percepito alcun<br />
sussidio. Come posso risolvere questo problema?<br />
R. L’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune riferisce che, secondo quanto disposto dall'art. 5 della<br />
Legge 28 marzo 2001, n. 149, "Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell’ambito delle proprie<br />
competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure<br />
di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria"; per cui nel caso in esame il<br />
cliente può presentare richiesta di assistenza ai servizi sociali del Comune in cui attualmente risiede,<br />
che valuteranno la questione e si esprimeranno in merito. Per ulteriori informazioni è possibile<br />
contattare …<br />
113.<br />
D. Ho necessità di fare il passaggio di proprietà di un'autovettura. Mi sono recato presso gli Uffici<br />
del Comune di …, dove hanno dichiarato di non poter accogliere la pratica fino alla chiusura delle<br />
elezioni amministrative, indirizzandomi verso l'ufficio dell'ACI. Un Comune può sospendere le<br />
normali attività amministrative e l’erogazione di servizi pubblici in caso di elezioni? Come posso<br />
pretendere l'erogazione del servizio da parte del Comune?<br />
R. Il Comune di … comunica che l'Ufficio elettorale svolge anche la funzione di sportello per le<br />
pratiche di passaggio di proprietà; a causa delle elezioni il servizio è stato momentaneamente<br />
sospeso per qualche giorno (fermo restando che gli sportelli dell'ACI forniscono lo stesso servizio<br />
al medesimo costo). Il servizio riprenderà lunedì 11 maggio, pertanto il cittadino si potrà recare<br />
all'ufficio … per espletare la pratica.<br />
114.<br />
D. Mi sono rivolta allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di… per un permesso di<br />
soggiorno per regolarizzare una badante (richiesta presentata a fine 2007). Mi sono state richieste<br />
delle integrazioni documentali che ho prontamente presentato, ma dopo circa due mesi mi vengono<br />
richiesti i medesimi documenti. Ho ottemperato nuovamente alla richiesta, ma ad oggi la pratica è<br />
ferma. Mi sono rivolta anche all’URP e mi sono recata più volte personalmente agli uffici<br />
competenti, ma non ho notizie.<br />
158
R. L'operatore dello Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di…, riferisce che le richieste di<br />
integrazione aggiuntiva relativa alla pratica sono state tutte inoltrate alla Direzione Provinciale del<br />
Lavoro, che tuttavia dopo averle acquisite, ha formulato una ulteriore richiesta integrativa, in<br />
riferimento al reddito dichiarato dal richiedente. Tale richiesta è stata motivata dalla insufficiente<br />
capacità di copertura relativa al pagamento degli oneri contributivi della badante, per cui si rende<br />
necessaria una dichiarazione della cliente o dei figli, nella quale essi si fanno carico<br />
dell'integrazione del reddito del richiedente, presentando copia del CUD relativo all'anno 2008 e<br />
una copia della carta d'identità. Tale documentazione, va consegnata a mano allo sportello<br />
immigrazione il mercoledì.<br />
115.<br />
D. Mia figlia ha frequentato l'Università … facoltà di …. ed è inattesa di un rimborso di circa 350<br />
euro per versamenti in eccesso relativi alle tasse universitarie corrisposte per l'anno 2006/2007. Il<br />
15 gennaio 2009 abbiamo presentato un’ulteriore richiesta all’Università, ma ad oggi non ha<br />
ricevuto nessuna risposta.<br />
R. L'ufficio ragioneria e contabilità della Facoltà di … dell'Università, riferisce che la studentessa<br />
può recarsi presso una qualsiasi filiale di Banca di Roma Unicredit, con un documento di<br />
riconoscimento e riscuotere il mandato di pagamento relativo al rimborso delle tasse universitarie<br />
anno accademico 2006/2007, n. … di euro 357,00.<br />
116.<br />
D. Chiedo conferma della possibilità di andare all'estero senza la necessità di compilare e presentare<br />
il modello E112 sulla base ad una decisione approvata dal Parlamento Europeo lo scorso 24 o 25<br />
aprile. Se si, tale provvedimento è retroattivo? E quali sono le esatte disposizioni di riferimento in<br />
materia?<br />
R. Il Parlamento Europeo ha approvato, in data 23 aprile 2009, la proposta di direttiva concernente<br />
l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera. Basata su talune<br />
sentenze della Corte di giustizia UE, la proposta della Commissione intende chiarire i diritti dei<br />
pazienti a ottenere cure in uno Stato membro diverso da quello d'origine e il livello dei rimborsi<br />
delle spese sanitarie, fissa principi comuni a tutti i sistemi sanitari dell'UE e istituisce un quadro per<br />
la cooperazione europea in settori quali il riconoscimento delle prescrizioni mediche rilasciate in<br />
altri paesi. Parallelamente, resterebbero in vigore l'attuale quadro e tutti i principi relativi al<br />
coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (compreso il diritto del paziente di essere assistito in<br />
un altro Stato membro in condizioni di parità con i residenti), nonché l'attuale tessera europea di<br />
assicurazione malattia. In riferimento al Suo quesito e alla direttiva su menzionata, è stato<br />
contattato l'Ufficio VI - Direzione Generale per i Rapporti con l'Unione Europea e per i Rapporti<br />
Internazionali (afferente al Ministero della Salute, ma distaccato presso il Ministero degli Esteri).<br />
La dott.ssa … riferisce però che è necessario acquisire maggiori informazioni sul caso di specie per<br />
poter rispondere al Suo quesito e che in linea di massima è sempre necessario il modello E112.<br />
Pertanto può inviare una e mail, dettagliando patologia e cure, alla Dirigente dell'ufficio VI, oppure<br />
telefonare direttamente al n. .... Per velocizzare i tempi di risposta, la dott.ssa … chiede che lo<br />
159
stesso quesito venga inviato anche all'URP del Ministero della Salute, attraverso la compilazione<br />
del form che troverà sul sito www.salute.gov.it (servizi/URP).<br />
117.<br />
D. Sono un cittadino della Regione del Veneto residente nella provincia di Padova e precisamente<br />
nel Comune di … più vicino all’Azienda ULSS. n. … che al ULSS. n. … Ogni volta che cerco di<br />
prenotare prestazioni mediche mi sento rispondere che non sono un cittadino della Provincia di<br />
Verona e pertanto non accettano la prenotazione come priorità. Mi chiedo: è un servizio della<br />
Regione Veneto o e un servizio Provinciale? Sulla impegnativa c’é la seguente indicazione:<br />
Servizio Sanitario Regionale. E’ corretto il comportamento dell’ULSS. n. …?<br />
R. Il Responsabile dell’URP ULSS n. … ha spiegato che si tratta di una procedura stabilita da una<br />
disposizione regionale finalizzata alla gestione dei tempi di attesa. Ogni ULSS deve assumersi la<br />
responsabilità dei tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni erogate ai propri assistiti. I codici di<br />
priorità sono quindi assegnati per gestire i tempi di attesa della prima visita ma non per i controlli.<br />
Se desidera ricevere la normativa di riferimento può inviare una richiesta scritta al Direttore<br />
generale dell’Azienda ULSS n. …<br />
C) <strong>Casi</strong> che hanno richiesto la “presa in carico” del problema del cittadino.<br />
Si tratta di casi nei quali la risoluzione o l’approfondimento del problema posto dal cittadino ha<br />
richiesto una molteplicità di contatti e di interazioni, anche con differenti Amministrazioni.<br />
Vediamo alcuni esempi.<br />
1.<br />
D. Davanti alla mia abitazione, nei pressi di un fossato c'è un sottopassaggio in cui è morto un cane.<br />
Si è generato cattivo odore. Mi sono rivolta all'Ufficio di Igiene, che ha risposto che non è di loro<br />
competenza. Mi sono rivolta ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti però non sono riusciti a tirare<br />
fuori il cane perché bloccato. A questo mi sono rivolta anche ai Vigili Urbani, che hanno richiesto il<br />
sopralluogo di un geometra per studiare la situazione. Insomma, non so più a chi rivolgermi e la<br />
situazione peggiora di giorno in giorno. Come posso risolvere il mio problema?<br />
R. Sono stati attivati numerosi contatti con la Provincia, l'ASL, l’ANAS (dato che si tratta di una<br />
strada provinciale) ed i Comuni di riferimento. La Provincia ed i Comuni congiuntamente sono<br />
intervenuti per verificare quanto denunciato. Il giorno successivo alle chiamate di Linea Amica è<br />
stata immediatamente effettuata la pulizia del fossato e della strada con relativo smaltimento dei<br />
rifiuti. Contattata la cliente ci riferisce che l’intervento è avvenuto con grande soddisfazione sua e<br />
dei cittadini della zona.<br />
160
2.<br />
D. Con la Legge finanziaria del 2006 è stato disposto che gli assegni circolari non riscossi entro 3<br />
anni confluiscono in un fondo per le vittime di frode finanziaria (Legge 23 12 2005 n. 266 art. 1<br />
comma 345x). Vorrei sapere come posso richiedere la restituzione dell'importo circolare confluito<br />
in questo fondo e se l'eventuale restituzione dell'importo può essere richiesta solo dal richiedente<br />
l'emissione dell'assegno (il debitario) oppure anche dall'intestario (creditore).<br />
R. Contattato l'URP del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ci indirizza alla segreteria del<br />
Direttore Generale Tesoro. Per ottenere il rimborso dell’assegno circolare dormiente occorre inviare<br />
una lettera di richiesta al MEF – <strong>Dipartimento</strong> del tesoro Direzione IV Via Venti Settembre 97,<br />
00187 Roma, indicando gli estremi del richiedente e dell’assegno di cui si richiede il rimborso,<br />
allegando altresì una fotocopia dello stesso. Per informazioni su chi sia abilitato a richiedere il<br />
rimborso (traente o prenditore) e per maggiori e più dettagliate informazioni sulla procedura da<br />
seguire, sono stati forniti al cliente i riferimenti telefonici specifici. Inoltre il Ministero<br />
dell’Economia e delle Finanze ha messo a disposizione, per qualsiasi richiesta di chiarimento sulla<br />
materia, l’indirizzo di posta elettronica dt.direzione4.ufficio1@tesoro.it<br />
3.<br />
D. Devo trasferire mio marito che ha subito un intervento di sostituzione di una valvola cardiaca (da<br />
9 giorni) ad un centro di riabilitazione. Il trasferimento, a parere del medico dell'ospedale, devo<br />
farlo personalmente con una macchina privata se chiedo l'ambulanza devo pagarla. Posso prendermi<br />
questa responsabilità visto il tipo d'intervento? L'ospedale non dovrebbe fare il trasferimento con<br />
una ambulanza con spese a suo carico?<br />
R. Da una ricerca sui siti di entrambi gli ospedali citati dalla cliente e nella carta dei servizi non è<br />
stato trovato nulla in merito ai trasferimenti in ambulanza a carico degli istituti ospedalieri.<br />
Contattata la ASL, non è stato possibile acquisire indicazioni in merito. È stato quindi contattato il<br />
Ministero della Salute dal quale si è appreso che il criterio di ordine generale da seguire è il<br />
seguente: se il trasferimento è disposto dall'Ospedale lo stesso è responsabile e dovrà prendersi<br />
carico del trasporto presso l'altro istituto; se invece l'Ospedale dimette il paziente non ha più nessun<br />
tipo di responsabilità. A questo punto è stato contattato l'Ospedale che ci ha indirizzato al centro di<br />
riabilitazione cardiologia. Il medico di turno ci ha riferito che in genere il trasferimento di pazienti<br />
operati al cuore avviene in ambulanza. Al paziente dopo l'intervento viene fornita una lista dei<br />
centri ospedalieri dove effettuare la riabilitazione e rispetto a questi l'Ospedale, dove è ricoverato il<br />
paziente, dovrebbe assicurare il trasferimento. Queste informazioni sono state riferite alla cliente.<br />
4.<br />
D. Mia suocera, di nazionalità dominicana, ma con regolare permesso di soggiorno, ha fatto<br />
richiesta di ricongiungimento familiare per due figli minorenni rimasti a Santo Domingo.<br />
Finalmente, dopo più di due anni di attesa la Prefettura ha rilasciato il nulla osta al<br />
ricongiungimento. Quando si è recata a Santo Domingo in Ambasciata, nel mese di giugno, non le<br />
hanno potuto rilasciare la documentazione per portare in Italia il figlio minore in quanto nei<br />
documenti inviati dalla Prefettura c'era un errore nella digitazione del codice della nazione di<br />
161
esidenza. L'Ambasciata ha inviato in Italia la prima mail con richiesta di correzione, il giorno 15<br />
giugno, con conferma di ricezione dall'Italia da parte del Ministero degli Esteri, ma a tutt'oggi la<br />
Prefettura non ha ancora risposto e anche a noi, che ci siamo recati personalmente oggi, per<br />
l'ennesima volta, non dà alcuna informazione ed è impossibile parlare con qualche funzionario che<br />
possa sbloccare la situazione dato che si tratta solo di rinviare una mail con la correzione. Non<br />
sappiamo più a chi rivolgerci per cercare di far correggere questo errore di digitazione che ci sta<br />
facendo impazzire ormai da un mese!<br />
R. L’Ufficio Immigrazione della Prefettura conferma che il problema relativo alla richiesta di<br />
rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per il figlio minore, consiste in un errore di<br />
digitazione del codice identificativo della nazione di residenza, ossia è stato associato il codice della<br />
Repubblica Democratica del Congo invece della Repubblica Domenicana; la cliente sarà<br />
ricontattata direttamente da un funzionario che le comunicherà lo sblocco della pratica.<br />
5.<br />
D. Mi trovo in una situazione di profondo disagio a causa della strada comunale di accesso alla mia<br />
abitazione. Si tratta di una strada non asfaltata, in passato era ricoperta da brecciolino, ma<br />
attualmente è ridotta ad un fondo di terra, impercorribile dopo ogni pioggia. Ho inoltrato diverse<br />
segnalazioni al Comune e ai Carabinieri, ed ho anche proposto una mia compartecipazione alle<br />
spese per la regimentazione delle acque piovane e per la sistemazione del fondo, ma non ho<br />
ottenuto alcuna risposta. Sono stato costretto a proporre un intervento in compartecipazione delle<br />
spese anche per motivi di salute (mia moglie soffre di problemi respiratori a causa della polvere).<br />
Ormai non so più a chi rivolgermi per risolvere questo problema, spero possiate aiutarmi. Ossequi.<br />
R. È stato contattato il Comune ed interloquito con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, che si è<br />
dimostrato molto disponibile nell’illustrarci la situazione problematica da evidenziata. Il Comune<br />
manifesta la volontà di risolvere il problema inerente alla strada di accesso alle abitazioni del cliente<br />
e di altri cittadini che lamentano lo stato in cui versa quella strada. Tuttavia, il problema è molto<br />
complesso e sarebbe necessario un intervento strutturale per il quale occorrerebbe un notevole<br />
investimento. L’Amministrazione purtroppo ha difficoltà economiche: le risorse finanziarie sono<br />
insufficienti anche per la semplice attività di manutenzione delle strade (che, per un piccolo<br />
Comune, è molto dispendiosa). Sono d’accordo e disponibili a realizzare un progetto facendo<br />
partecipare alle spese i cittadini ma anche questo probabilmente non è sufficiente. Al momento<br />
sono in attesa di conoscere il preventivo per la realizzazione dei lavori ed il Sindaco sta tentando di<br />
trovare dei finanziamenti. Stante a quanto ci è stato riferito, ha preso contatto con la Regione per<br />
verificare se c’è qualche possibilità. Tuttavia, occorrerà probabilmente un po’ di tempo prima di<br />
riuscire ad avviare un progetto di miglioramento della rete stradale così complesso. Linea Amica ha<br />
suggerito al Comune di contattare direttamente il Servizio Politiche Comunitarie della Giunta<br />
Regionale fornendo i riferimenti: …. Nella nuova programmazione comunitaria 2007-2013 sono<br />
infatti previsti finanziamenti destinati anche alla tutela e al miglioramento del patrimonio<br />
ambientale e culturale della regione. In particolare, fra le varie misure adottate vi sono quelle volte a<br />
razionalizzare il sistema dei trasporti e a migliorare i centri abitati rurali e le relative infrastrutture.<br />
Un programma comunitario all’interno del quale inserire un progetto di recupero ambientale e per il<br />
quale richiedere un finanziamento potrebbe essere il LIFE+ (Obiettivo 2. Politica e governance<br />
162
ambientali - Suolo: proteggere il suolo e assicurarne un utilizzo sostenibile, preservandone le<br />
funzioni, prevenendo possibili minacce e attenuandone gli effetti e ripristinando il suolo degradato).<br />
Al momento, c’è un avviso per presentare delle proposte che scade il 15 settembre 2009. E’<br />
possibile ottenere maggiori informazioni visionando la pagina web disponibile al seguente link:<br />
http://www.pore.it/Bandi/SchedaBando.aspx?idBando=588&idCanale=2&idSottoCanale=162 E’<br />
attivo inoltre un servizio di contact center, ideato per agevolare lo sviluppo delle Autonomie locali e<br />
supportarle nella realizzazione di azioni strategiche e per conoscere meglio i fondi a gestione<br />
diretta. Il numero è lo 06.67794422 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30.<br />
L’indirizzo di posta elettronica è :valrisponde@governo.it<br />
6.<br />
D. La sentenza del mio divorzio e' stata depositata nel gennaio 2008. Ad oggi, tuttavia, presso il<br />
Comune della mia città risulto ancora coniugato. Dopo solleciti fatti anche attraverso il mio<br />
Avvocato alla Cancelleria del suddetto Tribunale non è successo niente.<br />
R. Contattato telefonicamente il responsabile della Cancelleria Civile del Tribunale riferisce che<br />
l’iter prevede che qualora la sentenza di divorzio non sia stata notificata dall'Avvocato nei termini,<br />
ossia entro i 30 giorni dalla pubblicazione, decorso l'anno viene trasmessa d'ufficio all'anagrafe del<br />
Comune di residenza. Nel caso in esame ciò non è, tuttavia, ancora avvenuto. Il responsabile si<br />
impegna a seguire in prima persona la pratica del cliente e assicura che nel giro di un paio di giorni<br />
la pratica sarà evasa.<br />
7.<br />
D. Sono tunisina, ho fatto richiesta per la Carta Acquisti per mio figlio. La richiesta è stata rifiutata<br />
prima dall’INPS per mancanza requisiti ISEE, poi dall'Agenzia delle Entrate per irregolarità dei dati<br />
anagrafici, precisamente il codice fiscale. Da ricerca effettuata risulta che l'errore sia dovuto<br />
all'inserimento errato del Comune di nascita anziché il paese di nascita (Tunisia). A questo punto<br />
cosa posso fare? La carta è bloccata solo per un problema che si potrebbe risolvere con la modifica<br />
di un dato.<br />
R. Contattato il Comune di residenza, il funzionario dell'Ufficio Anagrafe riferisce che per la<br />
rettifica dello Stato estero di nascita della cliente è necessario che l’utente si rechi presso il suo<br />
ufficio per consegnare la carta d'identità e riceverne una nuova con la correzione del dato richiesto.<br />
A seguito dell’emissione della nuova carta d’identità si potrà riavviare la pratica per la richiesta<br />
della carta acquisti, attualmente sospesa dal Direttore dell'Ufficio postale per le incongruenze<br />
rilevate nei dati anagrafici.<br />
8.<br />
D. Ho preso una multa in Spagna per eccesso di velocità, ma non ci sono indicazioni su come<br />
pagarla. Mi sono rivolta al Consolato italiano di Spagna a Barcellona che mi ha consigliato di<br />
rivolgermi alla Società di noleggio macchina, che contattata risponde che per alcuni paesi<br />
comunitari, tra cui la Spagna, non può occuparsi di queste procedure. Mi sono rivolta anche ai<br />
163
Vigili. In sintesi voglio pagare la multa ma non so come fare e tra pochi giorni scadranno i trenta<br />
giorni utili per farlo.<br />
R. Attraverso i dati della multa che la cliente ha inviato in copia risaliamo al sito della Direccion<br />
General De Traffico della Spagna: www.dgt.es; e verifichiamo che attraverso l’home page è<br />
possibile pagare la multa on-line seguendo il seguente percorso descritto al cliente: “home page<br />
sulla destra alla voce 'Los Mas Duscado' cliccare su: Pago de multas en internet. Successivamente<br />
cliccare su 'Pago de multas (sin certificado digital ni DNI electronico): si aprirà una schermata ove<br />
inserire alla voce NIF(codice fiscale individuo) il codice fiscale di colui che paga la multa e di<br />
seguito il numero della multa che nel suo caso e' N. Expediente …..” In alternativa, qualora l’utente<br />
incontrasse difficoltà a pagare la multa on-line internet con carta di credito, può provare attraverso il<br />
Banco Santander (banca attraverso la quale i cittadini spagnoli pagano le multe) attraverso il sito<br />
www.santander.com e/o anche la filiale italiana: www.santanderpb.it e risalire alle coordinate<br />
bancarie per il pagamento.<br />
9.<br />
D. Ho necessità di un supporto per risolvere il mio problema relativo al rilascio del visto per mia<br />
moglie, di nazionalità brasiliana. Nel mese di marzo 2009 presso il Consolato Generale d’Italia in<br />
Curitiba, Brasile, é stata depositata la documentazione relativa al mio matrimonio (io sono un<br />
cittadino italiano di nascita) avvenuto in Brasile in data …. Abbiamo fatto richiesta di trascrizione<br />
del matrimonio nel Comune di residenza italiano e richiesta di un visto per familiare al seguito di<br />
cittadino italiano (in questo caso, coniuge), ma le richieste sono state bloccate dal Consolato poiché<br />
mia moglie risultava iscritta al SIS nell’anno 2008 dopo un’espulsione amministrativa (per<br />
documentazione non in regola). Il blocco è motivato dalla necessità che la Questura comunichi al<br />
Consolato l’avvenuta cancellazione dal SIS, dato che ora mia moglie, in quanto coniuge di un<br />
cittadino italiano, ha diritto al rientro in Italia e alla cancellazione dal sistema Schengen (SIS). A<br />
questo punto il Consolato Italiano in Curitiba, Brasile, attende autorizzazione della Questura per il<br />
rilascio del visto. Senza comunicazione da parte della Questura dell’avvenuta cancellazione dal SIS,<br />
il Consolato Italiano in Curitiba, Brasile non può infatti rilasciare il visto. Secondo il D.lgs 30/2007<br />
sappiamo che il visto deve essere rilasciato entro 90 giorni (nel nostro caso ne sono passati molti di<br />
più). Contattando il Consolato Italiano in Curitiba, Brasile e la Questura non riusciamo a risolvere il<br />
nostro problema. Potete aiutarmi?<br />
R. L'Ufficio Espulsioni della sezione III della Questura territorialmente competente, contattato da<br />
Linea Amica, ha comunicato che il problema sussiste poiché la cancellazione dal SIS non avviene<br />
automaticamente, ma va richiesta contestualmente alla richiesta di visto per coniuge a seguito, che,<br />
in questo caso, va richiesto presso il Consolato Italiano a Curitiba. Tale procedura, prevede la<br />
trascrizione dell'atto di matrimonio in Italia, presso l'anagrafe del Comune di residenza del coniuge<br />
richiedente e, dopo le opportune verifiche effettuate dal Ministero dell'Interno, la Questura<br />
territorialmente competente dispone la cancellazione dal SIS. Il cliente, per avere informazioni<br />
rispetto alla stato della propria pratica, deve espletare una pratica di accesso agli atti SIS, presso la<br />
Questura competente. Riferimento normativo: Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo<br />
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello<br />
straniero", artt. 13 e 19.<br />
164
10.<br />
D. Sono andato in pensione nell'ottobre del 2007 con contratto Servizio Sanitario Nazionale (ASL).<br />
Nel 2008 è stato firmato il rinnovo del contratto nazionale per il biennio 2006/2007. Anche se<br />
sono andato in pensione prima della firma di detto contratto, mi verranno erogate comunque le<br />
somme maturate, arretrate alla data della firma del rinnovo del contratto nazionale? Mi è stato detto<br />
che il contratto nazionale é al vaglio della Corte dei Conti. Vorrei sapere se il contratto è ancora<br />
alla Corte dei Conti oppure se le ASL hanno già mandato di erogare tali somme ai loro ex<br />
dipendenti.<br />
R. E' stato contattato l'URP dell'ARAN che ha confermato che il cliente ha diritto a quanto ha<br />
maturato per gli anni 2006/2007 sino al momento in cui è andato in pensione, che il Contratto<br />
Nazionale non è al vaglio della Corte dei Conti e che pertanto le ASL dovrebbero già poter erogare<br />
le somme spettanti ai dipendenti.<br />
11.<br />
D. Chiamo per informazioni riguardo alla mia richiesta di permesso di soggiorno. La Questura<br />
territorialmente competente dice che non è pronta a causa di ritardi. A chi mi posso rivolgere e quali<br />
uffici posso contattare per avere ulteriori notizie in merito?<br />
R. Il contact center del Ministero dell'Interno indica la strada da seguire per verificare lo stato della<br />
pratica attraverso il portale dell’Immigrazione<br />
https://www.portaleimmigrazione.it/ELI2ImmigrazioneWEB/Pagine/HomePage.aspx.<br />
Fatte le opportune verifiche, la pratica risulta ancora in fase istruttoria e la medesima informazione<br />
è riportata anche sul sito della Polizia di Stato:<br />
(http://questure.poliziadistato.it/stranieri/?lang=IT&mime=1&pratica=060716418726&invia=Invia)<br />
Contattato l’Ufficio Immigrazione della Questura territorialmente competente, ci riferisce che la<br />
pratica è stata trasmessa agli uffici centrali in data 21 luglio ca. A questo punto il cliente può<br />
contattare, ma non prima della fine della settimana prossima, direttamente il Contact Center del<br />
Ministero dell'Interno 848.855.888 (costo della chiamata pari alla tariffa urbana applicata dall'<br />
operatore telefonico - attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00), oppure rivolgersi<br />
direttamente al Commissariato territorialmente competente per avere l’esito della pratica.<br />
12.<br />
D. Mia madre ha fatto domanda di accertamento dello stato di invalidità civile e visita presso la<br />
commissione legale dell'ASL … nel mese di aprile. Non ha ancora ricevuto notizie. Cercando di<br />
contattare il numero indicato (tel. …) che bisognerebbe chiamare dalle 12.30 alle 13.00, è sempre<br />
occupato. Potete aiutarmi? Grazie<br />
R. Contattato l'Ufficio Invalidità indicato è emerso che i verbali sono pronti e stanno per essere<br />
predisposti per la spedizione. È stata avvertita la cliente sollecitandola a ricontattarci nel caso di<br />
mancata ricezione della documentazione entro la fine del mese di ottobre.<br />
165
13.<br />
D. Sono un donatore AVIS regolarmente registrato presso la ASL e vorrei sapere se posso essere<br />
esente dal pagamento del ticket per tutte o parziali prestazioni sanitarie. Rimango in attesa di una<br />
Vs. cordiale risposta.<br />
R. Contattata l’ASL di competenza è stato comunicato che sono esenti gli esami richiesti<br />
contestualmente alla donazione e autorizzati appunto dal Servizio Trasfusionale a giudizio<br />
dell'idoneità alla donazione stessa. Fonte: Decreto Ministero Sanità 3 Marzo 2005 - (G.U. n. 85<br />
13/04/2005).<br />
14.<br />
D. In relazione al supermercato …, ubicato presso il Centro Commerciale …, in Via … a Roma, si<br />
richiede un tempestivo intervento al fine di verificare e adottare i provvedimenti necessari ad evitare<br />
incidenti e situazioni di pericolo per i lavoratori e clienti del supermercato. In particolare si<br />
rappresenta che la scala mobile in uso non è idonea all'uso in quanto i corrimano si bloccano. Nella<br />
giornata di ieri, una signora stava cadendo rovinosamente a terra e solo il tempestivo aiuto di alcune<br />
persone ha evitato conseguenze peggiori. Si è altresì appreso che nei giorni precedenti si erano<br />
verificati altri episodi analoghi.<br />
R. Linea Amica ha avviato un processo di coinvolgimento di varie amministrazioni per la<br />
soluzione del caso posto dallo stesso cittadino anche all’URP della Provincia di Roma. A tal fine: é<br />
stato contattato il S.PRE.S.A.L.- Servizio per la Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro -<br />
<strong>Dipartimento</strong> prevenzione della ASL, inviando, su richiesta, un fax di segnalazione del cattivo<br />
funzionamento della scala mobile; é stato contattato il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,<br />
richiedendo, sempre via fax, l'intervento. Entrambi hanno confermato la loro attivazione per un<br />
intervento sul luogo.<br />
15.<br />
D. Buongiorno, il 13/09/09 è deceduto mio padre che ha espresso la volontà in vita di essere<br />
cremato. Dopo essere stato portato in un deposito non climatizzato ancora ad oggi non è stato<br />
cremato e la giustificazione che il cimitero ci dà è che il forno è rotto e sono in attesa di ripararlo.<br />
La cassa non zincata e non sigillata ad oggi perde liquidi e la sala, aperta al pubblico, che contiene<br />
le bare che si vanno accumulando sono nello stesso stato producendo un odore nauseabondo. Vi<br />
chiedo se potete segnalare quanto accade in modo tale da far aprire un indagine in merito a tale<br />
vergogna. Certo di non risolvere il problema vi ringrazio di avermi dato la possibilità di sfogarmi e<br />
farmi credere che qualcuno possa intervenire a favore di noi cittadini.<br />
R. Linea Amica ha contattato l’URP del Comune, l’Ufficio Gestione Impianti Cimiteriali e, su<br />
indicazione di quest’ultimo, la società incaricata della gestione del servizi cimiteriali. Il referente di<br />
quest’ultima, confermando quanto sostenuto dal cittadino e cioè che il forno è effettivamente<br />
danneggiato in modo grave e non sarà riparato prima di un mese, ha detto di aver già comunicato<br />
alle famiglie dei defunti in attesa di cremazione la soluzione alternativa, ossia trasferire le salme<br />
presso altro forno. Ha comunque dato la disponibilità ad essere ricontattato direttamente dal cliente.<br />
166
16.<br />
D. Mio figlio deve sostituire la parte esterna dell'apparecchio acustico - l'impianto cocleare. Ci<br />
siamo rivolti all’ASL di appartenenza che non firma (autorizza) il cambio. Vorrei sapere se c'è una<br />
normativa che regola tali sostituzioni o se è a discrezione delle ASL in base a normativa regionale.<br />
Ne abbiamo bisogno, dato che l'impianto funziona male oramai da un anno.<br />
R. Linea Amica ha contattato la ASL, che ha verificato che si è trattato di una non adeguata<br />
comunicazione da parte della ASL stessa. In realtà la domanda di sostituzione dell'impianto<br />
cocleare non deve più essere indirizzata alla ASL ma, a seguito della nuova normativa e ai LEA<br />
(Livelli essenziali di Assistenza, sono le strutture stesse che hanno effettuato l'intervento di<br />
impianto ad essere competenti sulle successive sostituzioni. Pertanto la domanda deve essere<br />
indirizzata non alla ASL ma all'Ospedale in cui il ragazzo ha subito l'intervento chirurgico.<br />
17.<br />
D. Mia figlia studia e risiede a Londra, ha sempre ottenuto il prestito d'onore con il quale si è<br />
potuta pagare gli studi. Le manca un anno alla laurea e vorrei sapere se Comune, Provincia,<br />
Regione o lo Stato Italiano prevedono forme di aiuto di questo genere, visto che quest'anno, a causa<br />
di miei problemi di salute, è dovuta rimanere in Italia ad aiutarmi e non ha potuto fare la richiesta a<br />
Londra.<br />
R. Per quanto attiene ai "Prestiti fiduciari", l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio della<br />
Regione … ha pubblicato il bando per la concessione di prestiti fiduciari finalizzati a consentire e<br />
facilitare l’accesso al credito da parte degli studenti universitari non aventi i requisiti economici per<br />
ottenere la borsa di studio. Il prestito è destinato però solo agli studenti italiani e stranieri iscritti<br />
alle Università della Regione … che frequentano l’ultimo anno del corso di laurea triennale, gli<br />
ultimi tre anni dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, i corsi di laurea specialistica, di<br />
dottorato di ricerca e di specializzazione, con un ISEEP non superiore a € 40.000 ed in possesso dei<br />
requisiti di merito indicati nel bando di concorso. Lo studente che verrà ammesso al prestito<br />
dall’Azienda potrà rivolgersi, a propria scelta, ad uno degli Istituti bancari indicati nel bando di<br />
concorso e usufruire di un'apertura di credito su conto corrente, di durata variabile da 1 a 3 anni,<br />
prelevando su tale conto sino ad un massimo di € 4.000 per ogni anno. I prestiti fiduciari concessi<br />
dagli Istituti di credito sono assistiti da un fondo di garanzia costituito dalla Regione … e pertanto<br />
nessuna ulteriore garanzia personale può essere richiesta allo studente. A sua volta, l’URP del<br />
Ministero Affari Esteri, riferisce che il Programma relativo all’offerta di borse di studio rivolto agli<br />
studenti italiani iscritti presso Università del Regno Unito, è stato sospeso, e comunica inoltre che i<br />
bandi scaduti dell'anno accademico 2008-2009, verranno sostituiti con i nuovi, appena disponibili i<br />
relativi aggiornamenti.<br />
18.<br />
D. Il mio compagno ha la residenza a Bologna ed é domiciliato in altro Comune limitrofo. L'ASL<br />
gli ha comunicato che non ha diritto ad avere l'assistenza sanitaria nel Comune di domicilio perché<br />
non contiguo ma limitrofo a quello di residenza. Come può fare per avere diritto al medico nel<br />
Comune di domicilio?<br />
167
R. Contattata la cliente a cui viene riferito che è possibile avere l'assistenza sanitaria in un altro<br />
Comune solo per motivi di studio o lavoro. Da una ulteriore verifica è però emerso che i due<br />
Comuni (di residenza e di domicilio) appartengono alla stessa ASL. L'URP dell'ASL, contattata<br />
sulla base di questa verifica, conferma che il cittadino può chiedere il medico nel Comune di<br />
domicilio per motivi di studio, lavoro e salute (in questo caso con documentazione). A tal fine<br />
occorre recarsi presso l'Ufficio Anagrafe Sanitaria e fare la richiesta del medico compilando una<br />
semplice autocertificazione per motivi di lavoro.<br />
19.<br />
D. Chiamo per segnalare un disservizio della mia amministrazione comunale. Sono residente in via<br />
…, una strada in salita che all'altezza del civico 12 presenta una grata che è costantemente ostruita<br />
dal pietrisco proveniente da una via laterale senza nome, recentemente acquisita dal Comune.<br />
Quando piove, l'acqua e la fogna inondano la mia abitazione. Ho già avuto danni, infatti ho dovuto<br />
buttare tutto quello che custodivo in garage e ho avuto anche problemi alla macchina nuova<br />
parcheggiata nella strada. Segnalo che ho richiesto più volte un intervento, ma il Comune sembra<br />
disinteressarsi del mio problema. Chiedo un intervento presso il Centro tecnico del Comune per<br />
sollecitare la risoluzione del suo problema.<br />
R. Il funzionario del settore Lavori pubblici del Comune, contattato da Linea Amica, ha fatto<br />
presente che in seguito alla nascita di interi quartieri abusivi, il Comune si è trovato nella difficoltà<br />
di dover soddisfare una serie di servizi pubblici. I tempi per mettere in sesto le strade e le fogne non<br />
saranno brevi e pertanto consiglia all'utente di fare una segnalazione scritta al Sindaco. Riferisce<br />
inoltre nome e recapiti della società incaricata della pulizia delle strade e delle grate fognarie, con<br />
sede presso il Comune, che si impegna a sollecitare affinché risolvano il problema. Linea Amica ha<br />
provato a contattare il personale della società più volte, senza riuscire ad avere risposte e, quindi, ha<br />
contattato il Sindaco il quale ha spiegato che in bilancio è stato recentemente inserito il<br />
finanziamento per asfaltare la strada adiacente alla via indicata. La realizzazione verrà fatta nella<br />
primavera 2010. E’ stato chiesto se in tempi più rapidi fosse possibile, per lo meno, effettuare una<br />
pulizia della strada in modo da eliminare il pietrisco che ostruisce le grate fognarie e il Sindaco ha<br />
affermato che verrà fatto un sopralluogo al fine di dare una veloce risoluzione.<br />
20.<br />
D. Chiamo per segnalare che da circa 10 mesi sto provando ad avviare un Tour Operator<br />
presentando regolare richiesta al SUAP. Ho reperito tutta la modulistica necessaria dal relativo<br />
sito, dove è scaricabile il modulo B22 da compilare e presentare completo di documentazione<br />
allegata. Quando mi sono rivolta al SUAP per consegnare la pratica, mi hanno detto che non è di<br />
loro competenza ma della Provincia, segnalo che sul modulo di richiesta c'è uno "Spazio per la<br />
vidimazione da parte del SUAP", ma ciò nonostante, il SUAP ribadisce la non competenza in<br />
materia. Allora mi sono rivolta alla Provincia che mi ha confermato invece che la pratica è di<br />
competenza del SUAP. Sono ritornata nuovamente al SUAP, il quale continua a dire che non è di<br />
loro competenza e che possono accettare solo le domande accompagnate da cessioni edilizie, ma<br />
questo non si evince da nessuna comunicazione o modulistica presente sul sito del SUAP. Ho<br />
bisogno di un supporto. Grazie.<br />
168
R. Linea Amica ha contattato il coordinamento regionale dei SUAP presso l'Assessorato<br />
all'Industria della Regione. Tale ufficio, in data 8 ottobre 2009, ha recapitato una comunicazione al<br />
SUAP proprio in merito alla ricevibilità/irricevibilità del moduli B22, interpretando la normativa<br />
regionale 3/2008 nel senso che il SUAP debba ricevere tutte le procedure (anche quelle che non<br />
prevedono un endoprocedimento in capo al Comune, come nel presente caso in cui il procedimento<br />
è in capo alla Provincia) e dichiarando l'irricevibilità di tali procedure in capo ad altri Uffici (in<br />
particolar modo quelli provinciali). La comunicazione, peraltro, non è un atto impegnativo per il<br />
Comune (SUAP), visto che la Regione ha un mero compito istituzionale. Il SUAP, contattato da<br />
Linea Amica, si è reso comunque disponibile a ricevere il modulo B22.<br />
21.<br />
D. Nel mese di giugno ho frequentato un corso organizzato da una Agenzia interinale, per conto del<br />
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Secondo la circolare del Ministero, il<br />
corso è pagato dai fondi europei, che solo a conclusione del corso sarebbero stati accreditati sul<br />
conto da parte dell'Inps. Sono passati ormai 3 mesi e dei soldi non si è visto nulla. Il corso che ho<br />
frequentato si è svolto a … dove risiedo. Vorrei informazioni su quando potrò ricevere questo<br />
importo.<br />
R. Può rivolgersi direttamente all'Ufficio Prestazioni dell'INPS di ... che, da noi contattato, riferisce<br />
che il giorno 18 di ogni mese riceve una lista da parte dell'INPS regionale con i nominativi delle<br />
persone a cui dovrà essere erogato il pagamento dell'indennizzo. L'ultima lista faceva riferimento ai<br />
corsi svolti il 1 giugno 2009 ed è quindi presumibile che la prossima lista contenga il suo<br />
nominativo.<br />
22.<br />
D. Salve, ho 50 anni e da qualche anno sono rimasta sola, avendo perso i genitori mentre la mia<br />
unica sorella vive lontano, in un’altra regione. Ho diversi problemi di salute che non mi rendono<br />
completamente autonoma, per questo motivo ho lasciato la casa che avevo in affitto, non potendo<br />
permettermi la badante, ed ho fatto una scelta un pò forzata. Ho deciso di vivere in un residenza per<br />
anziani, dove la vita è “piatta”. Vi chiedo di aiutarmi nella ricerca di altre strutture dove posso<br />
trovare assistenza e persone della mia età. Spero che si apra una nuova strada per poter vivere<br />
meglio.<br />
R. Con la collaborazione del referente URP del Comune di residenza, aderente al network di Linea<br />
Amica, si sono ottenute informazioni riguardo ai centri sociali per anziani della città. Sono state<br />
contattate la cliente e l’assistente sociale che la segue da quando risiede nella residenza per anziani<br />
e sono state verificate le motivazioni per la richiesta di trasferimento in un’altra struttura<br />
residenziale, preferibilmente in un’altra regione italiana.<br />
Sono emersi problemi di adattamento nella RSA di attuale residenza e forse il desiderio di<br />
avvicinarsi all’unico parente rimasto. Con la collaborazione dei servizi sociali del Comune, e tenuto<br />
conto delle limitazioni relative alla territorialità dell’erogazione dei servizi socio-assitenziali, è stata<br />
avviata una ricerca per reperire eventuali disponibilità di accoglienza in residenze assistenziali di<br />
169
altre regioni italiane, che ha portato ad individuare una struttura nella Regione … maggiormente<br />
rispondente alle esigenze della cliente.<br />
23.<br />
D. Sono un ex maresciallo della Polizia di Stato andato in pensione nel marzo 2004. Nell’aprile<br />
2004 ha fatto domanda per la pensione privilegiata ed, appartenendo alla categoria A, avevo diritto<br />
ad essere inserito con priorità. Ma sono passati 5 anni e non mi hanno fatto sapere nulla in merito al<br />
decreto prefettizio. Mi sono recato presso la Corte dei Conti per avere delle informazioni a riguardo<br />
e mi hanno riferito che ancora non era stato emesso il decreto. Ritengo che 5 anni siano eccessivi e<br />
vorrei che la situazione fosse presto risolta.<br />
R. L’approfondimento e la soluzione del problema ha richiesto una molteplicità e reiterazione di<br />
contatti con: la Corte dei Conti di Roma (competente per le pensioni militari), la Corte dei Conti<br />
territorialmente competente, la Ragioneria Provinciale, il Ministero dell’Interno (Direzione per il<br />
trattamento previdenziale degli appartenenti alla polizia di stato), la Prefettura territorialmente<br />
competente. Sulla base del lavoro congiunto è stato quindi possibile sbloccare la situazione. Il<br />
cliente ci ha ricontattato per informarci che, grazie al supporto di Linea Amica, aveva ricevuto<br />
comunicazione scritta dalla Prefettura che il decreto di pensione ordinaria era stato emesso e inviato<br />
al Ministero dell'Interno. Nel giro di 30 giorni il cliente riceverà una comunicazione contenente<br />
anche i riferimenti relativi agli invii del decreto agli altri enti di competenza. La lavorazione presso<br />
questi enti dovrebbe durare un altro mese.<br />
24.<br />
D. Ho un problema connesso alla manutenzione della caldaia dell'immobile dove risiedo che<br />
appartiene ad un ente pubblico. Ho contatto sia il Call Center che gli uffici, ma nessuno mi presta<br />
assistenza, nonostante paghi regolarmente la bolletta del gas e il canone abitativo. Cosa devo fare<br />
visto che da aprile ho fatto la richiesta e ho paura di rimanere al freddo questo inverno?<br />
R. Linea Amica ha contattato il Call Center ed esposto la richiesta della cliente di intervento per<br />
sostituzione valvole scarico caldaia. L'ente ci ha riferito che si metteranno prontamente in contatto<br />
telefonico con la cliente per fissare un appuntamento per la sostituzione di cui sopra. Contattata la<br />
cliente che riferisce dell’intervento del tecnico.<br />
25.<br />
D. Sono quasi 3 anni che sono in attesa dell’esito di una domanda di risarcimento danni per epatite<br />
C. Ho fatto la domanda, ho fatto la visita, ho fatto ricorso (perché l'avevano respinta), adesso sto<br />
aspettando la risposta al ricorso. Ho chiamato direttamente gli uffici di Roma ma non riesco ad<br />
avere notizie. Vi chiedo, pertanto, di aiutarmi a sapere dopo 3 anni a che punto è la mia pratica.<br />
R. Linea Amica ha contattato la Direzione Generale competente. Dalla verifica è emerso che il<br />
ricorso della cittadina è da settembre all'Ufficio medico legale per il parere. Si è, quindi, in attesa di<br />
una risposta per emanare il decreto del Capo <strong>Dipartimento</strong>.<br />
170
26.<br />
D. Sono un non vedente dalla nascita e ho fatto domanda per la legge 104 a gennaio 2009 presso la<br />
USL ... In maggio ho effettuato la visita e successivamente non ho saputo più nulla. Contattando la<br />
USL mi hanno informato che la mia pratica è sospesa perché non riescono a leggere tutta la<br />
documentazione. È mai possibile?<br />
R. Linea Amica ha contattato l'Ufficio invalidi della USL che ha assicurato che è stata riconosciuta<br />
la legge 104 con comma di gravità. Il ritardo è stato determinato dalla richiesta della Commissione<br />
INPS, cui era stata inoltrata la pratica, di effettuare una ulteriore visita. Tuttavia la stessa USL,<br />
conoscendo direttamente la situazione, ha certificato che il ragazzo è non vedente dalla nascita e che<br />
quindi non c'era bisogno di ulteriori accertamenti. L'INPS ha quindi riconosciuto l'handicap e ha<br />
rinviato tutto alla USL. Quest'ultima ha provveduto a inviare la certificazione al domicilio<br />
dell'interessato ma, purtroppo, la raccomandata è tornata indietro. Ha quindi provveduto subito a<br />
rinviarla, una settimana fa.<br />
27.<br />
D. Vorrei ricevere informazioni sugli assegni di cura per gli anziani che vengono assistiti in casa,<br />
nella provincia di Novara, Comune di ... Grazie.<br />
R. Linea Amica ha contattato il Servizio Sociale competente territorialmente che ha riferito che i<br />
requisiti per ottenere il servizio sono i seguenti:<br />
Età superiore ai 65 anni, non autosufficiente;<br />
Residenza;<br />
Invalidità civile al 100% con Indennità di Accompagnamento;<br />
Persona di riferimento che avvalli il progetto assistenziale;<br />
ISEE non superiore a quanto determinato annualmente dal Consiglio d’Amministrazione;<br />
Persona non ricoverata in struttura residenziale.<br />
Decorrenza: dal mese successivo alla presentazione della domanda (previo accoglimento).<br />
Durata: secondo il progetto individualizzato predisposto dal Servizio Sociale Professionale e fino<br />
alla permanenza dei requisiti richiesti.<br />
Per ottenere il servizio occorre presentare richiesta su apposito modulo, da ritirare presso<br />
l’Assistente Sociale del territorio di riferimento, e sottoscrivere il progetto assistenziale da parte<br />
della persona di riferimento. L'Assistente Sociale si è dichiarato disponibile a fornire tutto il<br />
supporto informativo del caso e fissare eventualmente un appuntamento.<br />
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale Professionale (tel. …) nei<br />
seguenti orari: martedì 10:30 – 12:30; mercoledì 16:30 - 17:30; giovedì 14 - 15; venerdì 10:30 –<br />
12:30.<br />
28.<br />
D. Mio figlio è gravemente disabile. Ho inoltrato la domanda per la compensazione sulla fornitura<br />
dell'energia elettrica (il bonus sociale) a febbraio 2008 al Comune di … Visto che le bollette<br />
continuavano ad arrivare mi sono insospettita e ho chiamato sia l'Enel che l'Autorità Garante (che<br />
non avevano mai comunicato nulla) e mi hanno detto che era stato trascritto in maniera errata il<br />
171
numero POD sulla domanda e che non è più possibile correggerlo. E’ necessario inoltrare una<br />
nuova richiesta. Vorrei sapere cosa fare.<br />
R. L’URP del Comune, contattato Linea Amica, ha verificato che, per motivi tecnici, non è<br />
possibile effettuare la correzione nel sistema utilizzato (SGATE). Il Call Center dedicato a dare<br />
supporto ai Comuni sulle modalità di funzionamento e di utilizzo del Sistema SGATE, contattato a<br />
sua volta, riferisce che solo il Comune può richiedere il supporto del Call Center. Questa<br />
informazione viene riferita all’URP che poco dopo richiama per riferire che, dalla verifica effettuata<br />
tramite il Call Center, il sistema di gestione SGATE solo a partire da metà dicembre consentirà la<br />
modifica necessaria per l'attivazione del bonus gas. Pertanto il cittadino potrà recarsi presso i loro<br />
uffici a metà del prossimo mese per verificare l’effettuazione della modifica. In alternativa è<br />
possibile procedere all’inoltro di una nuova domanda, perdendo però in questo caso la retroattività.<br />
29.<br />
D. Sono l’Amministratore di Unico di una società che distribuisce prodotti farmaceutici con due<br />
magazzini, in due Comuni. A settembre ho depositato tutta la documentazione necessaria per la<br />
vendita degli stupefacenti (Legge 309) al Ministero della Salute, in merito ad uno dei due<br />
magazzini. Ad oggi non ho avuto risposta, e sto pagando decine di dipendenti per non fare niente.<br />
Nello stesso mese di settembre l'ASL mi ha dato l'autorizzazione alla vendita dei medicinali (Legge<br />
209). Segnalo che si tratta di un iter burocratico complicato, che ha tempi lunghissimi, infatti è<br />
previsto che i NAS debbano spedire la pratica completa via posta, dopo il sopralluogo fatto i primi<br />
di novembre, che poi il Ministero della Salute deve autorizzare. Vorrei sapere a che punto è la mia<br />
pratica.<br />
R. Linea Amica ha fatto un’opportuna verifica con l'Ufficio Sezione Operazioni del Comando<br />
Carabinieri per la Tutela della Salute. Dopo un’attenta verifica è risultato che la pratica del cliente è<br />
stata lavorata dall’Ufficio e trasmessa ai NAS a metà dicembre.<br />
30.<br />
D. Il Tribunale ha sentenziato il mio passaggio dal livello C1 al livello C2 con sentenza del maggio<br />
2009. Sono trascorsi più di 120 giorni e non è ancora pervenuto il nuovo inquadramento e sono<br />
preoccupato perchè non so come muovermi, visto che deve essere emanato un decreto dal Ministero<br />
dell’Istruzione. Potete aiutarmi?<br />
R. Linea Amica ha contattato l’Ufficio competente del Ministero. Dalla verifica è emerso che il<br />
decreto di inquadramento che, in esecuzione della sentenza del Tribunale, riconosce la categoria C2<br />
è stato già predisposto ed è attualmente nella fase di approvazione degli organi di controllo. Il<br />
cliente può rivolgersi direttamente a tale Ufficio per eventuali ulteriori informazioni.<br />
31.<br />
D. Ho un problema con la Provincia. Tre anni fa è stato distribuito un bollettino, da pagare una<br />
tantum alla Provincia, per tutti coloro che avevano una caldaia e sempre nello stesso anno (2006),<br />
un tecnico ha effettuato anche il controllo della caldaia inoltrando tutta la documentazione<br />
172
(controllo caldaia più versamento) alla stessa Provincia. Dopo tre anni, mi è giunta una<br />
comunicazione dalla stessa Provincia che in base al controllo effettuato nel 2006 il tiraggio della<br />
caldaia risultava non essere in regola, in quanto inferiore a 3 pascal di depressione, con l’invito a<br />
risolvere l’anomalia. Circa due mesi fa è stato effettuato un nuovo controllo sulla caldaia da parte di<br />
un tecnico dell'Eni, che non ha riscontrato anomalie. Ho provato a chiedere alla Provincia se tale<br />
ulteriore controllo potesse essere preso in considerazione, o comunque cosa avrei potuto fare per<br />
regolarizzare l’anomalia riscontrata nel 2006. Vorrei sapere se posso evitare una nuova verifica e<br />
una nuova spesa, che ritengo inutile dato che ho appena fatto una verifica.<br />
R. Linea Amica ha contattato la Sezione Impianti Termici della Provincia. Da una prima verifica<br />
fatta sull’elenco dei manutentori caldaie, pubblicato sul sito web della Provincia, non risultava il<br />
nominativo del tecnico che ha effettuato l’ultimo controllo sulla caldaia della cliente. Di<br />
conseguenza quest’ultimo controllo non poteva ritenersi valido. Tuttavia, l’Ufficio competente ha<br />
effettuato ulteriori verifiche, rintracciando tutta la documentazione, in base alle quali il problema è<br />
stato risolto. Entrambi i controlli effettuati sulla caldaia sono validi e quindi la cliente non deve<br />
effettuare nessun ulteriore controllo.<br />
32.<br />
D. Nel mese di giugno nel Comune di … è stata eliminata la pensilina dell'autobus dove i bambini<br />
dell'asilo aspettano lo scuola bus. Ho già reclamato presso il Comune ottenendo rassicurazione<br />
dell’installazione della pensilina entro natale ma ad oggi ciò non si è verificato.<br />
R. Ricontattata il cliente per maggiori informazioni sulla localizzazione precisa della pensilina, la<br />
segnalazione è stata successivamente inoltrata al Comune che l’ha accolta con grande disponibilità<br />
Successivamente il cliente ha chiamato per ringraziare e comunicare che la pensilina era stata<br />
installata.<br />
33.<br />
D. Ho un problema col Comune in cui risiedo dal '96: il garage condominiale ha una entrata stretta<br />
e, nonostante ci sia un divieto di sosta con rimozione e passo carrabile rilasciato nel ’94, spesso si<br />
trovano macchine posteggiate dinanzi al passo carrabile. A causa di una ristrutturazione del palazzo,<br />
hanno tolto i dissuasori di sosta e così le macchine parcheggiano rendendo difficile l’accesso al<br />
garage da parte dei condomini. Il condominio ha mandato lettere al Sindaco, all'Assessore alla<br />
viabilità, al Comandante dei vigili urbani e al Difensore civico del Comune ma non abbiamo<br />
ricevuto alcuna risposta.<br />
R. Il problema è stato segnalato al Comune e, a seguito di contatti telefonici con l'assessore ai<br />
trasporti e alle infrastrutture, è stato risolto. Il Comune ha infatti inserito, a risoluzione del problema<br />
della richiedente, n. 40 paletti parapedonali nelle vie oggetto della segnalazione.<br />
In data 03/03/2009 è pervenuto fax di conferma della risoluzione del problema da parte<br />
dell'Assessorato alla Sicurezza del Comune.<br />
173
34.<br />
D. Ho ricevuto una multa di € 2.000 relativa all'ICI, a seguito di cambio di residenza nel 2005. In<br />
realtà ho sempre pagato regolarmente l'ICI nel periodo 2005-2009 e ritengo di aver subito un<br />
abuso, perché la multa sarebbe motivata da una mancata comunicazione. Ho assunto informazioni<br />
ma mi è stato semplicemente comunicato che il pagamento della sanzione poteva essere rateizzato.<br />
R. Il cliente, contattato, ha confermato che non ha mai comunicato con dichiarazione ICI o con<br />
comunicazione al Comune, come da regolamento comunale art.5 "comunicazione dei contribuenti"<br />
tuttora vigente, di aver acquistato l'immobile nel 2005, pur pagando l’ICI. Il Comune ha<br />
riconosciuto la validità dei pagamenti ICI dal 2005 al 2008 e ha provveduto allo sgravio dalla<br />
cartella esattoriale. Rimane quindi da pagare la sanzione per omessa comunicazione pari a € 300,00<br />
per ogni intestatario. Il totale da pagare è quindi di € 600,00 e non € 2.000 e per questo importo non<br />
è applicabile la rateizzazione.<br />
35.<br />
D. Ho venduto la mia automobile nel 1992 (effettuando regolare trascrizione PRA e passaggio di<br />
proprietà). Nel 2004 ho ricevuto una contravvenzione emessa dal Comune di .... Ho mandato una<br />
raccomandata con la documentazione attestante il passaggio di proprietà e ho ricevuto una nuovo<br />
verbale con la richiesta di pagamento della multa del 2004 più gli interessi maturati. Ho spedito, a<br />
gennaio 2009, una nuova raccomandata AR al Comune allegando la documentazione relativa a<br />
passaggio di proprietà, estratto dell'ACI, estratto della Motorizzazione e del PRA. Ad oggi non ho<br />
ricevuto nessuna risposta.<br />
R. Dopo una ricerca tra i diversi uffici del Comune, l'ufficio preposto ha confermato il mancato<br />
inserimento della raccomandata nel loro sistema di protocollo informatico e ha assicurato che<br />
effettuerà una ricerca all'ufficio protocollo.<br />
Dopo ulteriori contatti e verifiche è stato possibile rintracciare la raccomandata, istruire la pratica e<br />
inviare al cliente l’attestato di sgravio. L’effettivo invio è stato confermato a Linea Amica.<br />
36.<br />
D. “Desidererei sapere se un responsabile di una struttura pubblica (nel caso ASL) può rifiutarsi di<br />
rilasciare il certificato di "idoneità al lavoro" (serve per essere assunti) in quanto, secondo l'esimio,<br />
non ha più valenza legale, essendo stato vietato dal decreto Brunetta (a suo dire). La grande<br />
scortesia che accompagna tali personaggi dovrebbe essere stroncata, soprattutto perché non so come<br />
fare fronte alla richiesta del datore di lavoro (devo rinunciare all'assunzione?). A vs. richiesta posso<br />
fare nomi e luoghi.”<br />
R. Sulla base di ulteriori informazioni acquisite dal cliente è stato contattato l’URP del Ministero<br />
della Salute che ha confermato che la questione è di competenza delle Regioni. E’ stata quindi<br />
contattata l'ASL della Regione, che ha confermato che il certificato viene rilasciato dal Distretto<br />
Sanitario di residenza. Queste informazioni, insieme ai riferimenti puntuali dei distretti sanitari di<br />
competenza, sono stati comunicati al cliente.<br />
174
37.<br />
D. La signora è una dipendente della <strong>Pubblica</strong> Istruzione a Milano. Ha fatto richiesta per avere la<br />
fascia stipendiale in seguito a un trasferimento da Roma a Milano. La pratica, di cui ha fatto<br />
richiesta 5 anni fa, non è stata ancora inviata al provveditorato di Milano, quindi non risulta<br />
l'aggiornamento dello stipendio (che nel corso del tempo è cambiato per aver maturato anzianità di<br />
servizio). Perchè da 5 anni non le hanno cambiato la fascia di appartenenza? Può sapere che fine ha<br />
fatto la sua pratica? Si è già rivolta a: uffici amministrativi, sindacati, provveditorato di Milano<br />
(dove le hanno detto che non è mai arrivata la pratica da Roma). Dalla segreteria di Roma le hanno<br />
risposto che la pratica la stanno vedendo (da 5 anni). Quindi il problema parte dagli uffici di Roma?<br />
R. Dopo alcune verifiche la cliente è stata indirizzata al Caposervizio dell'Ufficio Ricostruzione<br />
Carriere dell'Ufficio Scolastico Provinciale (USP) di Roma, …, che, - come riportato alla cliente -<br />
dopo alcune ricerche, ha riferito di aver trovato il fascicolo della signora, sebbene solo per una parte<br />
della carriera (il periodo della scuola materna) e che lo stesso sarà tempestivamente inviato all'USP<br />
di Milano. E' stato inoltre comunicato che la pratica è stata girata al Sig. …, 06 …, che la signora<br />
può contattare direttamente per farsi comunicare numero di protocollo e modalità di prosieguo del<br />
percorso per l'altra parte del fascicolo.<br />
38.<br />
D. Mia madre ha oltre 90 anni ed è invalida al 100%. Dal 2006, dopo un ricovero in ospedale, la<br />
Comunità Montana le ha assegnato un contributo di 600 euro, poi a gennaio 2008 la quota è passata<br />
a 310 euro. A marzo 2008, fatta la domanda per l'assegno di cura, le hanno detto che le<br />
spetterebbero 465 euro per l'assegno di cura, purchè prenda un'assistente fissa. L’importo non è<br />
però tale da consentire la copertura della spesa per un'assistente fissa. Nel frattempo percepisce 232<br />
euro (il reddito annuo della madre è di 7mila euro).<br />
R. E' stato contattato il responsabile del servizio socio assistenziale della Comunità di … A seguito<br />
di un esame della situazione, successivamente alla segnalazione di Linea Amica, gli uffici della<br />
Comunità ... hanno verificato la possibilità di attivare un progetto assistenziale in collaborazione<br />
con il Comune. Il progetto prevede, come richiesto dal cliente, l'assistenza per tre ore giornaliere e<br />
verrebbe fornito direttamente da una cooperativa del Comune. E' stato fatto presente al cliente che<br />
questo servizio, pagato direttamente dalla Comunità montana, è però incompatibile con il bonus che<br />
attualmente percepisce. Inoltre il responsabile del servizio ha anticipato che è in discussione alla<br />
Regione una delibera di Giunta che rivede, aumentandoli, gli importi degli assegni di cura e dei<br />
buoni famiglia. Al cliente sono stati forniti tutti i recapiti per ogni ulteriore chiarimento e/o<br />
informazione.<br />
39.<br />
D. La Sig.ra …, quasi totalmente cieca, riconosciuta invalida al 100% non usufruisce dell'assegno<br />
di accompagnamento; il suo medico curante valutando che gli spetta, anche a causa delle sue<br />
condizioni precarie, ha istruito una pratica per ottenerlo. Nel precisare che a causa che la suddetta<br />
non ha parenti, dorme e mangia presso la mia abitazione e unitamente a mia moglie provvediamo ad<br />
ogni sua esigenza. Il 6/8/2008 fu presentata la domanda con allegato la diagnosi del Dott. … nella<br />
175
quale è chiaramente indicato che le visite dovranno essere fatte presso l'abitazione del sottoscritto.<br />
In data 12/8/2008 avvenne la prima visita ortopedica, in data 19/08/2008 la visita neurologica e in<br />
data 10/09/2008 quella cardiologa. Manca quella della commissione per la definizione. Nel mese di<br />
novembre/2008 il dott. … si recava per la suddetta visita ma erroneamente bussò il citofono della<br />
suddetta Sig.ra … e non ottenendo risposta andò via. Mi recai nei giorni successivi a parlare, per<br />
due volte, con la Commissione e precisai che nella pratica è indicato che la visita deve svolgersi<br />
presso il sottoscritto, successivamente inviai raccomandata a mano sollecitando la visita, per ben<br />
due volte il Dott. … fissò il giorno e l'ora ma lo attendemmo inutilmente. In data 21/01/2009<br />
segnalai alla Procura della Repubblica la situazione. Ogni documento è a Vs. disposizione se<br />
richiesto. Abbiamo superato abbondantemente i sei mesi e non si conosce la data nella quale potrà<br />
avvenire la suddetta visita. Ritengo che questo medico non onora certamente la sua professione. Ho<br />
segnalato in occasione della telefonata che il suddetto (questo mi è stato riferito da un suo collega)<br />
lavora presso l'ospedale … ha due studi privati ed è un politico. Mi chiedo, com'è possibile dare un<br />
incarico ad una persona del genere? In attesa di cortese riscontro porgo distinti saluti<br />
R. Si è provveduto a segnalare il caso alla ASL Ce2, Medicina legale - Commissione Invalidi tel. ...,<br />
Il funzionario ha fatto presente che la pratica della Signora non risultava “rientrata”, poichè le visite<br />
domiciliari vengono gestite direttamente dai medici. Si è provveduto inoltre a segnalare la<br />
documentazione che il Sig. … ha riferito, comprese le due lettere di segnalazione con protocollo<br />
ASL che erano state consegnate a mano dallo stesso. La pratica sarà sottoposta al Presidente della<br />
Commissione Dott. … E' stato inoltre fissato un appuntamento per il Sig. … con il Presidente della<br />
Commissione stessa, il giorno …, alle ore 15.00, giorno in cui si riunisce la Commissione.<br />
40.<br />
D. Gentili signori, voglio segnalare l'impossibilità di contattare telefonicamente la Motorizzazione<br />
Civile di …. Ho fatto richiesta per l'esame della patente A. Purtroppo lavoro fuori … e non sono<br />
riuscito ad eseguire l'esame nel periodo di validità del foglio rosa che è in prossimità di scadenza.<br />
Da due settimane sto cercando inutilmente di telefonare agli Uffici della Motorizzazione per<br />
richiedere le eventuali modalità di rinnovo. Dopo il primo centralino che dice di indirizzarmi<br />
all'ufficio patenti, ottengo solo lunghe attese al telefono senza parlare con nessuno.<br />
Ormai credo che l'unica alternativa sia prendere un giorno di ferie, spendere in carburante e tempo,<br />
fare un'inutile fila all'ufficio per chiedere una banale informazione. Spero che la mia segnalazione<br />
sia di aiuto al miglioramento dell'efficienza. Grazie<br />
R. Dopo numerosi tentativi, è stato contattato l'Ufficio preposto della Motorizzazione di …e fornito<br />
al cittadino il riferimento diretto della persona preposta al servizio. Nel frattempo è stato segnalato<br />
alla Motorizzazione - <strong>Dipartimento</strong> terrestre (tel. 06 41581) il disservizio riscontrato.<br />
L'utente soddisfatto del Servizio ha inviato la seguente mail:<br />
“Volevo segnalare l'ottimo funzionamento di questo servizio (Linea Amica). Ad una mia<br />
segnalazione di ieri è stato immediatamente ed efficacemente dato un seguito con l'ottenimento<br />
delle informazioni richieste. Grazie, buon lavoro.”<br />
176
41.<br />
D. Non so bene a chi sto scrivendo. Indirizzo la presente, a caldo, a chi di competenza. Da<br />
domattina certamente mi attiverò meglio. Sono pensionato INPDAP, anni 63, con 35 anni di<br />
servizio all'Università di …. Costretto ad andare in pensione perchè il contesto mal sopportava la<br />
mia voglia di lavorare. Cedolino gennaio 2008 €1.025 netti, gennaio 2009 € 1.006. Sorpresa<br />
Febbraio 2009 conguaglio fiscale -512,30 = netto € 458,20!!!!!!! Non potevano rateizzare questo<br />
conguaglio fiscale (se dovuto) in rapporto a quanto percepito!!!! Non ma la sento di umiliarmi a<br />
chiedere un prestito alla mia unica figlia (35 anni) che fortunatamente ha un ottimo lavoro e da<br />
domani mi attiverò per risolvere il problema della mia sopravvivenza. Grazie PATRIA, GOVERNI<br />
E STATO ITALIANO. CHIEDO CHE QUALCUNO MI AIUTI A CHE QUESTA MIA<br />
PERVENGA CHI DI DOVERE, ANCHE SUGGERENDOMI I DIVERSI INDIRIZZI A CUI<br />
SEGNALARE CIO' Grazie SONO QUASI CERTO CHE NON AVRO' ALCUNA RISPOSTA Al<br />
Ministro e Chiar.mo Prof. un cordiale saluto Alla mal parata mi rimarrebbe di pulire i vetri ai<br />
semafori se la "organizzazione" me lo permetterà!!!!!<br />
R. (fornita da INPDAP) Il conguaglio fiscale, che ha come termine ultimo stabilito dall'Agenzia<br />
delle Entrate, fa parte di quelle lavorazioni "massive", che nell'anno in corso ha riguardato circa<br />
350.000 pensioni Inpdap. Il resoconto di tutta la situazione reddituale, compreso quanto dovuto a<br />
titolo di Irpef, sarà riportato nel CUD che verrà trasmesso a tutti i pensionati entro il mese prossimo.<br />
L'importo totale da trattenere a titolo di conguaglio fiscale di 693 euro, dei quali nel mese di<br />
febbraio ne sono stati trattenuti 512 euro, in quanto importo massimo consentito al fine di erogare il<br />
minimo INPS garantito. La differenza di 181 euro circa sarà trattenuta con la prossima rata utile, ad<br />
esclusione di marzo.<br />
42.<br />
D. Nel 2007 ho avviato l'iter per risolvere la questione relativa a fumi prodotti dalla canna fumaria<br />
di una pizzeria ubicata sotto la mia abitazione. Mi sono rivolto alla ASL che ha accertato l'esistenza<br />
di emissioni abbondanti di fumo e ha passato la pratica all'ARPA (Agenzia Regionale Protezione<br />
dell'Ambiente), la quale non ha dato seguito a questa istanza. Ho inviato lettere al Sindaco, alla<br />
Procura della Repubblica, ai Carabinieri del N.O.E. (Nucleo Operativo Ecologico). Dopo un anno,<br />
nell'agosto 2008, l'ARPA ha effettuato un sopralluogo e ha stabilito che l'emissione dei fumi non è<br />
a norma. Ho richiesto la visione degli atti interni ma l'ARPA ha risposto che la pratica è di<br />
competenza della Procura. Nel frattempo la pizzeria è stata venduta e ad oggi continuo a vivere il<br />
disagio dell'emissione dei fumi all'interno della mia abitazione. Vorrei sapere cosa si può fare per<br />
avere notizie della pratica e nel caso sollecitarla.<br />
R. E’ stato contattato il CRIA (Centro Regionale Inquinamento Atmosferico) dell’ARPA per<br />
sollecitare una risposta all'ASL. Il CRIA sostiene di non aver mai ricevuto una richiesta da parte<br />
dell'ASL, ma di essere intervenuti su richiesta del NOE. E' stato chiesto all'ASL di inviare via fax<br />
la richiesta fatta nel luglio 2007 all’ARPA che invierà formale risposta. Il funzionario dell'ASL ha<br />
assicurato che chiuderà la pratica a breve, mettendo in mora la pizzeria dato che ricorrono le<br />
condizioni tecniche e igieniche per farlo. Queste informazioni sono state riferite alla cliente, la<br />
quale porterà all'ASL tutta la documentazione in suo possesso, invitandola a ricontattare Linea<br />
Amica qualora il problema non dovesse risolversi entro breve tempo.<br />
177
43.<br />
D. Ho bisogno di aiuto per i miei genitori, che sono malati e non trovano lavoro e fanno fatica ad<br />
andare avanti. Credo che abbiano diritto ad un aiuto ma gli assistenti sociali mi hanno risposto che<br />
hanno i fondi bloccati. Aiutatemi per favore<br />
R. Linea Amica ha preliminarmente approfondito la situazione: il padre di 52 anni, operato al cuore,<br />
ha perso il lavoro a dicembre, la madre percepisce una pensione minima di 200 euro al mese. La<br />
figlia si è rivolta agli assistenti sociali ma le hanno detto che i fondi sono bloccati.<br />
Come prima cosa sono state fornite via mail tutte le informazioni su: a) Bonus Famiglia, b) Bonus<br />
Energia, c) sussidi di disoccupazione. Successivamente è stato contattato l'URP dei Servizi Sociali<br />
del Comune che ha fornito i riferimenti dell'assistente sociale. Quest'ultima ha dichiarato di<br />
occuparsi di anziani e non di adulti e ha fornito ulteriori nominativi e numeri di telefono di<br />
funzionari comunali. Dopo numerosi tentativi è stato possibile parlare con un funzionario che ha<br />
confermato di essere a conoscenza dei problemi della famiglia assicurandoci che il Comune sta<br />
attivando le procedure possibili per aiutare la famiglia e, pur non potendo fornire assicurazioni su<br />
tempi e azioni, rassicura sulla effettiva presa in carico del caso. Linea Amica ha riferito queste<br />
informazioni alla cliente, accertando allo stesso tempo il ricevimento della mail con le informazioni<br />
sui diversi sussidi attivabili.<br />
44.<br />
D. Dovrei effettuare una indagine medica denominata Vesciculodeferentografia (in realtà é una<br />
radiografia con mezzo di contrasto). Ho contattato quasi tutti i centri della Regione Campania ma<br />
non ho trovato nessun centro che lo faccia. Dove posso effettuare tale indagine?<br />
R. Dopo ricerche sul web e molteplici contatti telefonici effettivamente in Campania non<br />
risulterebbe nessuna struttura che faccia questo esame. Poiché nel corso della ricerca sono stati<br />
trovati due articoli su questo argomento scritti da un medico dell'Ospedale San Gallicano di Roma<br />
Linea Amica ha quindi provato a contattare la Struttura di Diagnostica per Immagini di questo<br />
Ospedale per poi cercare nuovamente sul sito web del Policlinico II di Napoli – Reparto Urologia,<br />
dove però non effettuano questo esame specifico. Infine, approfondendo ulteriormente la ricerca<br />
sulle strutture del Policlinico II è stato individuato il <strong>Dipartimento</strong> assistenziale Diagnostica per<br />
Immagini e Radioterapia, che contattato ha suggerito di rivolgersi direttamente al responsabile del<br />
Reparto di Radiologia Vascolare ed Interventistica. Quest'ultimo ha confermato di essere uno dei<br />
pochi specialisti in Italia a fare questo esame e ha autorizzato Linea Amica a fornire i suoi recapiti<br />
al cittadino, che, informato, si è dichiarato molto soddisfatto.<br />
45.<br />
D. Poliomelitica dall'età di 13 mesi, sono in pensione dopo 40 anni di lavoro ho inoltrato domanda<br />
di aggravamento e l’ASL mi ha riconosciuto (nel 1995) a seguito della regolare visita, un’invalidità<br />
al 100% e il diritto all’accompagnamento. Ad oggi, dopo numerosi solleciti, ricorsi, non ho ancora<br />
ricevuto nulla.<br />
178
R. Dopo una serie di verifiche con il MEF e le ASL, il funzionario dell’ufficio invalidi dell’ASL di<br />
… ha preso in carico, con grande sensibilità, il problema contattando la cliente il giorno stesso e<br />
rendendosi disponibile per espletare le pratiche necessarie per l'ottenimento dell'accompagnamento.<br />
La cliente è stata contattata nuovamente da Linea Amica è ha espresso grande soddisfazione sul<br />
servizio che le ha consentito di risolvere i suoi problemi dopo oltre 10 anni.<br />
46.<br />
D. A dicembre 2008, ho effettuato la visita medica per determinare la percentuale di invalidità. Non<br />
ho ancora notizie in merito e l’ASL di competenza non ha informazioni circa la mia pratica.<br />
R. Da una verifica è risultato che il problema è collegato alla soppressione della ASL di riferimento<br />
e all'inglobamento nella nuova ASP. Linea Amica ha quindi contattato la ASL che ha riferito che il<br />
verbale della Signora è stato trasmesso alla sede INPS di competenza. L'INPS ha confermato che la<br />
pratica è in lavorazione e che la cliente verrà contattata fra non meno di quattro mesi. Queste<br />
informazioni sono state fornite alla cliente insieme ai recapiti telefonici utili.<br />
47.<br />
D. Nel 2007 mi sono trasferito a Torino cambiando la mia residenza. Ad oggi riscontro che agli<br />
uffici della Motorizzazione non è ancora pervenuta la documentazione relativa al cambio di<br />
residenza che consente la modifica dei dati sulla patente di guida. Mi sono rivolto agli uffici del<br />
Comune di Torino ma comunque non ho risolto il problema.<br />
R. Il problema, come emerso dalla verifica effettuata, è connesso alla compatibilità tra il sistema<br />
operativo del Comune e quello degli Uffici centrali della Motorizzazione per quanto riguarda l'invio<br />
dei dati relativi ai cambi di residenza. Una volta riscontrate queste difficoltà (circa due mesi fa) il<br />
Comune ha optato per una nuova procedura che prevede l'invio dei dati via mail dalle circoscrizioni<br />
all'anagrafe centrale. Dall'anagrafe centrale (più precisamente dall'ufficio procedure) si procede ad<br />
inviare - via posta - la documentazione. Per risolvere provvisoriamente il problema la circoscrizione<br />
può predisporre un nuovo duplicato della patente che consentirà di circolare per 6 mesi, inviando<br />
nuovamente via mail i dati all'ufficio procedure affinché vengano trasmessi alla Motorizzazione.<br />
Linea Amica ha riferito queste informazioni al cliente invitandolo a mettersi in contatto con gli<br />
uffici della Circoscrizione.<br />
48.<br />
D. Invalido al 60% ho fatto richiesta di aggravamento invalidità nel luglio 2008 presso l’ASL …,<br />
ma non ho avuto ancora nessuna risposta.<br />
R. Dopo una serie di verifiche con l’Ufficio Invalidi Civili ASL, è emerso che il cliente era stato<br />
convocato per la visita ed era risultato assente. È risultato che la convocazione era stata inviata al<br />
vecchio indirizzo del cliente anche se nella domanda di aggravamento era indicato quello nuovo. Il<br />
responsabile dell'Ufficio, accortosi del disguido, si è impegnato a richiamare il cliente e a<br />
convocarlo a breve.<br />
179
49.<br />
D. Nella casa di mia madre, che ha 92 anni e una invalidità al 100%, c'è stata una interruzione<br />
dell'acqua diretta. Chiedo che venga riattivato il servizio e di conoscere possibilmente il motivo<br />
dell’interruzione.<br />
R. Contattato il Comune e successivamente la Società che gestisce il servizio (acquedotto,<br />
fognature e depurazione). Dopo avere verificato che nella zona indicata di residenza della cliente<br />
non vi sono lavori in corso che giustifichino l'interruzione dell'erogazione la Società ha assicurato<br />
l'immediato invio di un tecnico per le verifiche ed il ripristino del servizio.<br />
50.<br />
D. Ho fatto una richiesta alla Regione Campania nel 2004 per un bando di concorso riguardante<br />
l'acquisto della prima casa per giovani coppie. So di essere in graduatoria sia perché mi è stato<br />
comunicato in passato sia perché ho sostenuto alcune spese notarili. Vorrei conoscere esattamente la<br />
coda delle liquidazioni visto che non ho più avuto alcun tipo di informazione. Sembra, infatti, che<br />
la Regione abbia stanziato i soldi previsti, e li abbia trasferiti al Comune di … (sezione …) e che<br />
qui si sia verificato un problema che ha fatto sì che la Ragioneria mettesse in stallo le pratiche. Ho<br />
più volte contattato gli Uffici competenti ed ora richiedo il vostro supporto.<br />
R. Dopo numerose verifiche e contatti con l’URP del Comune di riferimento, l’Ufficio<br />
Assegnazione Immobili e la Ragioneria Generale è stato possibile approfondire la situazione della<br />
pratica della cliente. La richiesta di contributo, a cui la cliente ha diritto, è stata registrata dalla<br />
Ragioneria nel settembre 2008, le erogazioni seguono l'ordine cronologico e attualmente l'Ufficio<br />
sta lavorando le pratiche della fine del 2007. Queste informazioni, unitamente al numero dell’atto,<br />
sono state riferite alla cliente.<br />
51.<br />
D. Mio padre del cliente è residente a l'Aquila, ma al momento la sua casa è inagibile. Le sue<br />
condizioni di salute sono precarie pertanto, prima di portarlo a …, presso la mia abitazione, mi sono<br />
recato all'ospedale di … dove gli sono stati prescritti alcuni farmaci. Vorrei sapere se queste<br />
prescrizioni mediche sono valide anche presso le farmacie della Regione Lazio, nonostante siano di<br />
pertinenza della Regione Abruzzo.<br />
R. Linea Amica ha contattato sia l’Ares Lazio sia la Federazione Italiana Medici Generici dai quali<br />
si è appreso che la Regione Lazio ha dato disposizione ai Medici generici di validare, con<br />
l'apposizione di una semplice sigla, anche le prescrizioni mediche “ricette” firmate dal Servizio<br />
sanitario regionale abruzzese, in modo da renderle fruibili anche nel Lazio.<br />
52.<br />
D. Non riesco ad avere una voltura dal Catasto di …, sezione Catasto edilizio urbano, da circa 27<br />
anni. Si tratta di un'unità immobiliare sita nel Comune di …, l'atto di vendita originario, da …. a<br />
mia sorella, è avvenuto nel 1982 e mia sorella è deceduta nel … Nel 1990 si è proceduto alla<br />
divisione della proprietà con mio cognato e all’aggiornamento della voltura catastale. Nelle volture<br />
180
che ho richiesto nell’anno 1987 e nell’anno 1994 risulta ancora il precedente proprietario<br />
dell’immobile. Mi sono già recato più volte agli sportelli del Catasto urbano ed in particolare al<br />
momento dell’ultima richiesta, fatta nel 2007, mi è stato comunicato che i lunghi tempi di attesa<br />
sono dovuti ad arretrati e che l’aggiornamento delle pratiche ha dato priorità allo smaltimento delle<br />
pratiche degli anni più recenti. Non riesco ad avere telefonicamente notizie, che mi sono necessarie<br />
perché avrei intenzione di vendere l’immobile.<br />
R. Dopo numerose telefonate al Comune Linea Amica ha potuto mettersi in contatto con il<br />
funzionario che si occupa della pratica. Per favorire una veloce risoluzione del problema, su<br />
richiesta dell’Ing. … del Comune, che si è mostrato disponibile ad approfondire la questione anche<br />
attraverso un appuntamento presso il Comune, è necessario un contatto diretto con il cliente. Il<br />
cliente è stato contattato dal Comune ed è stato concordato un appuntamento al fine di verificare lo<br />
stato della pratica. Il cliente ha richiamato Linea Amica per esprime ringraziamento.<br />
53.<br />
D. Nel 2008 ho fatto richiesta, tramite il Comune di …, di trasferire dal Brasile la residenza della<br />
mia compagna, iscritta all'AIRE; i documenti ancora non arrivano, non riesco a capire perché:<br />
l'AIRE dice che non li ha ricevuti, il mio Comune afferma di averli spediti non una ma due volte<br />
Cosa posso fare? La ringrazio anticipatamente per una gentile risposta<br />
R. Per rilasciare il certificato di residenza alla cliente, il Comune deve ricevere i documenti che<br />
sono stati presentati all'AIRE, nel gennaio 2009. I vigili hanno verificato l’effettiva presenza della<br />
signora all’indirizzo da lei indicato nella richiesta di residenza, constatando lo stato di effettiva<br />
convivenza.<br />
Dopo un susseguirsi di telefonate al Comune ed all’AIRE è stato appurato il motivo del blocco della<br />
pratica: nel passaporto della signora, che ha cittadinanza italiana, è riportato solo il cognome<br />
paterno, mentre il certificato di cittadinanza rilasciato dal consolato italiano in Brasile, richiesto dal<br />
Comune, riporta anche il cognome della madre della signora insieme al cognome paterno. Quindi il<br />
nome presente sul certificato di cittadinanza italiana è il doppio cognome (paterno e materno) e per<br />
l'AIRE fa fede questo riferimento anagrafico. Sulla base di queste informazioni la signora ed il suo<br />
convivente hanno chiesto al Comune di richiedere all'AIRE di apportare la correzione, ma non<br />
hanno ricevuto risposta positiva.<br />
E' stato quindi contattato l'ufficio anagrafe di … che ha comunicato che la richiesta è stata inviata<br />
nel marzo 2009 all’Ufficio cancellazione anagrafiche di … e che da questo ufficio è stata rinviata<br />
nel mese di aprile al Comune presso cui la signora ha chiesto la residenza. E' pertanto ipotizzabile<br />
che entro fine mese la situazione sarà risolta. Queste informazioni sono state riferite al cliente.<br />
54.<br />
D. Buongiorno, mia suocera si è recata momentaneamente in visita alla figlia residente in un altro<br />
Comune dove è stata colta da dolori alla schiena. Per tali dolori lo specialista ASL (in assistenza<br />
provvisoria) le ha prescritto un busto ortopedico. Dopo aver contattato l’ASL, sembra che tale<br />
ausilio possa essere concesso solo dalla ASL di residenza. Avendo tutt'ora forti dolori e senza avere<br />
ancora ottenuto l'ausilio richiesto dal medico, come può mia suocera tornare nel suo Comune per<br />
181
fare le pratiche ASL? In altre parole mi chiedo se in questa era informatica bisogna ancora spostare<br />
le persone invece che i documenti. Vi prego di verificare quanto da me esposto e fornire, se c'è,una<br />
soluzione praticabile da una persona di 86 anni e malata. Grazie infinite.<br />
R. Linea Amica ha contattato il Responsabile dell'Ufficio protesi e ausili della ASL di residenza,<br />
che ha precisato che la ASL che ha prescritto il busto ortopedico deve richiedere via fax, al numero<br />
..., l'autorizzazione alla consegna del busto all'ufficio competente della ASL di residenza. L'ufficio<br />
della ASL di residenza, dietro fattura, sosterrà la relativa spesa. Ha inoltre fornito i recapiti<br />
telefonici degli Uffici ausili e protesi presso i singoli municipi che fanno capo alla ASL per potere<br />
verificare se sia stata effettuata la suddetta richiesta di autorizzazione.<br />
55.<br />
D. Mi occupo della pratica di invalidità della sig.ra … che ha presentato domanda di invalidità<br />
nell'ottobre 2007 (visita domiciliare effettuata il nel settembre 2008). Nel mese di gennaio 2009 la<br />
pratica è stata trasmessa dall'Ufficio invalidità alla Commissione medica dell'INPS. E' stata inoltrata<br />
nuovamente nel mese di marzo 2009 alla ASL. Attendiamo il decreto e l'erogazione economica.<br />
Vista l'età della richiedente (101 anni) chiediamo di verificare la pratica, se sia giusto attendere così<br />
tanto.<br />
R. Linea Amica ha contattato l'Ufficio invalidi della Prefettura di … il Dirigente dell'Ufficio ha<br />
preso in carico la questione e ha richiesto di prendere contatti diretti con il nipote della signora per<br />
acquisire ulteriori e necessarie informazioni. Due giorni dopo il cliente ha ricontattato Linea Amica<br />
per comunicare che l’ASL di riferimento ha inviato copia del verbale di accertamento della<br />
invalidità della signora Anche il Dirigente della Prefettura ha contattato Linea Amica per segnalare<br />
l’avvenuto colloquio con il cliente assicurando che la pratica sarà evasa nel più breve tempo<br />
possibile.<br />
56.<br />
D. Mi sono già rivolto a Linea Amica per un problema con il Bonus famiglia. Vi richiamo per<br />
riferire che ha ricevuto una raccomandata dall'INPS sull'oggetto Bonus famiglia, in cui mi è stato<br />
comunicato che “la richiesta per il periodo di imposta 2007 non può essere accolta, l'Istituto in<br />
qualità di sostituto d'imposta non può più intervenire a modificare le domande già acquisite e<br />
liquidate, relative all'anno fiscale 2007. Si informa peraltro che la circolare 2/E del 3 /2/2009<br />
emanata dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate prevede al punto 4 della richiesta<br />
Bonus Straordinario per il periodo di imposta 2007 che la domanda potrà essere presentata per via<br />
telematica direttamente all'Agenzia delle Entrate entro il 30/04/2009. Al punto 5, che un soggetto<br />
che percepisce somme non spettanti deve provvedere a restituirle entro il termine di presentazione<br />
della dichiarazione dei redditi." Cosa posso fare?<br />
R. Linea Amica ha contattato INPS che ha ammesso l'errore relativo all'erogazione del bonus, ma<br />
non potendo intervenire ha invitato il cittadino a seguire la procedura presso l'Agenzia delle Entrate.<br />
Il cittadino è riuscito a inviare stamani per via telematica all'Agenzia delle Entrate la nuova richiesta<br />
di Bonus, il cui termine scadeva oggi, attraverso il CAF, fermo restando che appena sarà possibile,<br />
182
sempre attraverso il CAF, effettuerà il rimborso della somma ricevuta per via telematica con la<br />
dichiarazione dei redditi. Il cliente ringrazia tutti per l'interessamento.<br />
57.<br />
D. Buongiorno. L'anno scorso ho mandato la e-mail sotto indicata a chi di competenza per risolvere<br />
il mio problema, credendo che non si ripetesse più, come mi avevano promesso. Quest’anno<br />
purtroppo sta succedendo la stessa cosa. Siccome non rispondono alle mie e-mail, ho deciso di<br />
chiedere aiuto a voi, inoltrando, magari, a chi sia “ministerialmente” competente per risolvere il<br />
problema, visto che a livello provinciale e regionale, la cosa non si risolve. "Buongiorno, Vorrei<br />
esporle un problema che è da un po' che sussiste. Io sono affetto da talassemia maior e come tale<br />
percepisco l'indennizzo della 210. Questa mi viene erogata dall'ASL … di …. Tutti gli anni i<br />
bimestri di gennaio -febbraio - marzo -aprile arrivano in ritardo. L'anno passato il 13 Aprile mi<br />
vennero pagati i quattro mesi. Ad oggi 23 Aprile, non mi è ancora pervenuto niente. Il referente<br />
dell'ASL la Dr.ssa … mi riferì l'anno passato che il ritardo dipende dai conteggi, quest’anno<br />
invece, che devono firmare la delibera. Potrei sapere chi, deve firmare la delibera? Questo ritardo<br />
mi crea tutti gli anni dei disagi economici, visto che io dipendo da questo indennizzo. Se voi non<br />
potete aiutarmi, vi prego di inoltrare la mia e-mail a chi di competenza. Cordiali saluti" Vorrei<br />
chiedervi anche, visto che quando ho avuto bisogno di voi, mi avete aiutato, a chi dovrei rivolgermi<br />
per cambiare l'Ente erogatore della Legge 210 dall'ASL di … al Ministero della Sanità. I miei amici<br />
che ricevono dal Ministero non hanno mai problemi, io invece sì, come ho descritto sopra. Vi<br />
ringrazio. Cordiali saluti.<br />
R. E’ stato contattato l'Ufficio di Medicina Legale della ASL di …, tel. … e si è appreso che la<br />
tranche di marzo e aprile dell'indennizzo a valere sulla Legge 210/1992 verrà erogato il 5 maggio<br />
2009. Il cliente è stato informato che le delibere per l'erogazione degli indennizzi sono a firma del<br />
Direttore della ASL di …. ma che competente per l'erogazione è la ASL di …. (Sig. …, tel . …). E'<br />
stato inoltre comunicato che il Ministero della Salute ha competenza a gestire le pratiche sulla<br />
Legge 210 solo per le Regioni a statuto speciale, mentre per le Regioni a statuto ordinario sono<br />
competenti le ASL territoriali.<br />
58.<br />
D. Gentile Linea Amica vi ho già contattato una volta e mi avete risposto, ma purtroppo il mio<br />
problema non si risolve. Adesso vorrei conoscere, se possibile, i centri riabilitativi che effettuano<br />
terapia ortottica, ovviamente nei pressi di … perché nel centro di …(che mio figlio già frequenta)<br />
non c'e' la figura dell'ortottista. Vi prego aiutatemi. Ringrazio infinitamente.<br />
R. Dopo alcune verifiche si è riscontrato che la Seconda Università di Napoli e nello specifico il<br />
<strong>Dipartimento</strong> di Oftalmologia è specializzato in Ortottica. Linea Amica ha parlato personalmente<br />
con la Dott. ssa…., ortottista, che risponde al numero … (dalle 8.30 alle 14) disponibile a fornire il<br />
suo aiuto. Il cliente dovrà contattarla con tutta la documentazione medica di suo figlio. Sono stati<br />
forniti anche i recapiti telefonici e gli orari di ricevimento del reparto.<br />
183
59.<br />
D. Conduco un'azienda agricola e da diversi mesi lungo una complanare che percorro per<br />
raggiungere la mia azienda, si verificano copiosi scarichi di materiale edile, immondizia ed eternit.<br />
Ho provveduto a inviare più di sei mesi fa comunicazioni con raccomandate A/R ad Anas S.p.a.<br />
Compartimento di …, Comune di … - Ufficio Ambiente, Regione … - Ufficio Demanio, Polizia<br />
Municipale di … - Nucleo Ecologia, Corpo Forestale dello Stato, Comando dei Carabinieri per la<br />
Tutela dell'Ambiente - Comando di …, ARPA di …. Di queste segnalazioni conservo copia, ho<br />
ricevuto solo risposta dall'ANAS che dice essere competenza del Comune di … la rimozione dei<br />
rifiuti, da tutti gli altri destinatari non ho ricevuto alcuna risposta. Vorrei sottolineare che la<br />
situazione é molto grave, ci sono montagne di rifiuti che ingombrano la complanare stessa e i<br />
terreni agricoli. In attesa di indicazioni per la risoluzione del problema porgo distinti saluti.<br />
R. La strada in questione è una complanare della strada statale n. … il cliente ha confermato di non<br />
aver ricevuto alcuna risposta dalle istituzioni a cui si è rivolto, gli è stato semplicemente risposto<br />
che il mancato intervento è dovuto alla mancanza di fondi. Per la verifica e la risoluzione del<br />
problema sono stati contattati: 1. il Comando di NOE di … al quale non risulta nessuna<br />
segnalazione relativa alla strada in questione. Il Comando invita il cittadino a contattarli<br />
direttamente; 2. il Comune di … - Settore Ambiente. che dichiara di essere perfettamente al<br />
corrente della questione e che verranno effettuati ulteriori sopralluoghi nonostante le difficoltà<br />
economiche.<br />
60.<br />
D. Sono madre di un bambino a cui il 18 gennaio 2006 è stata diagnosticata al Policlinico di … la<br />
leucemia linfoblastica. Nel maggio 2007 gli viene riconosciuta l’invalidità civile dalla ASL …. La<br />
ASL comunica che entro 18 mesi bisogna fare la revisione della richiesta di invalidità come da<br />
prassi, pratica necessaria per continuare a percepire la pensione. Nel mese di agosto del 2008 viene<br />
inviata la pratica alla ASL n. … con la richiesta di revisione. Il bambino fa la visita per la<br />
revisione presso la commissione invalidi civili presso la ASL n. … effettuata dalla Commissione<br />
invalidi di … il 30 gennaio nel 2009. Dopo la visita i medici hanno fatto la relazione ematologica<br />
inviandola all'ASL n. … di … l'11 marzo 2009, data in cui è stata protocollata. La Commissione<br />
non ha però ancora predisposto il certificato di revisione indispensabile per il pagamento della<br />
pensione da parte dell'INPS. In sostanza dall'agosto 2008 al bambino è stata sospeso il pagamento<br />
della pensione di invalidità e la famiglia è costretta ad affrontare problemi economici molto gravosi<br />
(il bambino ha subito il trapianto di midollo). Chiedo un sollecito immediato data la gravità della<br />
situazione.<br />
R. Il Responsabile dell’Ufficio Invalidità Civile dell'ASL di …, ricostruisce la pratica della cliente:<br />
l’ASL ha inviato la pratica all'INPS come non revisionabile, ma l’INPS ha richiesto nuova<br />
documentazione (inviata dal cittadino a marzo 2009); da allora la Commissione medica si è riunita<br />
solo una volta e tale pratica non era nell’elenco delle pratiche in esame: la definizione avverrà nella<br />
prossima riunione di Commissione prevista il 14 maggio. Da 18 maggio in poi la cliente può<br />
chiamare il dott. … al cellulare … e/o inviare richiesta di verbale provvisorio via fax al numero ….<br />
184
61.<br />
D. Ho frequentato un Master finanziato dal Ministero dell'Istruzione presso il … c/o Università ...<br />
AA 2005-2006 dal settembre 2005 a maggio 2006 vincendo una borsa di studio del valore di<br />
10.000 euro. Ad oggi ho ricevuto solo 5.000 euro in tranche da 1.000 euro l'una (l'ultima tranche<br />
risale ad ottobre 2007). Il Ministero risponde che i pagamenti sono bloccati poiché l’Ente attuatore<br />
del Master non ha concluso le rendicontazioni. Cosa posso fare per recuperare i restanti 5.000 Euro<br />
che mi spettano?<br />
R. Il Responsabile FSE - Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca del<br />
MIUR comunica che il MIUR sta cercando di chiudere la rendicontazione del soggetto attuatore …<br />
per riconoscere ai formandi le borse di studio che ancora non risultano erogate totalmente o in parte.<br />
Il MIUR sollecita, a più riprese, l'ente attuatore a presentare il rendiconto delle spese sostenute ma<br />
la documentazione, ancorché presentata parzialmente, non è stata interamente prodotta. Si apprende<br />
che l'attenzione del MIUR sulla vicenda è molto alta. Il Responsabile del MIUR contattato precisa,<br />
inoltre che il rapporto instauratosi tra formando e il soggetto attuatore … (soggetto di diritto<br />
privato) continua a sussistere e che quindi saranno esaudite le richieste della cliente.<br />
62.<br />
D. Sono laureato in biologia e ho frequentato uno stage post laurea di un anno presso l'Università di<br />
… e l'Asl 2 di …, in base ad una convenzione tra i due enti, stage da svolgersi nei 18 mesi<br />
successivi alla laurea. Lo stage prevedeva, inizialmente, il riconoscimento di 50 CFU (crediti<br />
formativi) che l’Università di … ha dichiarato che mi sarebbero stati riconosciuti.<br />
Successivamente, tuttavia, l’Università non intende riconosce i crediti previsti inizialmente dal<br />
bando.<br />
R. La Segreteria della Facoltà di Scienze biologiche dell'Università di … comunica che in merito<br />
alla richiesta di attribuzione di 50 crediti formativi universitari del cliente relativi allo stage presso<br />
l'ASL 2 di … nei 18 mesi successivi alla laurea, il Consiglio di Facoltà ha espresso parere negativo,<br />
sostenendo che i CFU vengono riconosciuti solo ai laureandi. Ci si è rivolti anche all’URP del<br />
MIUR che chiede di essere contattato direttamente dal cliente, dal lunedì al venerdì 10,00 - 13,00 /<br />
15.00 - 16,00, al n. ….<br />
63.<br />
D. Ho ricevuto 3 “cartelle pazze” emesse da …: la prima fa riferimento ad una multa del gennaio<br />
2001 relativa ad autovettura di proprietà, ma demolita nel luglio 2003. Questa multa risulta essere<br />
stata notificata presso la mia residenza nel 2006, ma non l’ho ricevuta. Le altre due cartelle sono<br />
dell’INPS. Mi sono rivolto al Giudice di Pace, il quale dichiara di non poter intervenire finché non<br />
venga notificata la cartella esattoriale. La documentazione da me presentata è infatti un semplice<br />
sollecito di pagamento, in merito al quale il Giudice non ha possibilità d'intervento. Come devo<br />
comportarmi, visto che l'unico documento in mio possesso è questo sollecito?<br />
R. Da una verifica effettuata è emerso che, poiché non è stato possibile notificare l'atto<br />
personalmente né al debitore né a soggetti terzi abilitati, esso è stato depositato nella Casa<br />
Comunale con affissione di un Avviso di deposito nell'albo del Comune di residenza e contestuale<br />
185
suo invio al debitore tramite raccomandata a/r, con invito al ritiro dell'atto. E' importante sapere che<br />
la notifica si perfeziona: - per il mittente, ai fini dei calcoli relativi alla decadenza e alla<br />
prescrizione, nel momento in cui l'atto viene consegnato al messo notificatore o alle poste; - per il<br />
destinatario/debitore, ai fini del calcolo del termine utile per contestare o pagare, conta la data di<br />
ricezione (in sua mano o in quella di terzi abilitati) oppure la data in cui si compie la giacenza<br />
presso la casa comunale o l'ufficio postale, stante la corretta notifica dei relativi avvisi. Presso gli<br />
sportelli … non è possibile richiedere copia della cartella. Presso gli sportelli è possibile richiedere<br />
il dettaglio riepilogativo della cartella stessa, che viene normalmente accettato dai Giudici di Pace.<br />
È indispensabile che il cliente, per verificare quali sono le azioni ulteriormente esperibili, si rechi in<br />
Via … (dalle ore 10 alle ore 12) per parlare con il Giudice di turno (stanza …), facendo presente<br />
che la notifica della cartella si è perfezionata, ma materialmente non l'ha mai ricevuta e quindi è<br />
impossibilitato a presentarne copia e/o originale.<br />
186
2. Parte seconda: <strong>Casi</strong> <strong>significativi</strong><br />
I casi 3 individuati in questa sezione sono relativi alle domande pervenute dai cittadini ritenute<br />
significative o rilevanti in base a diverse caratteristiche.<br />
Essi possono essere così suddivisi:<br />
A) Quesiti che evidenziano una richiesta di semplificazione e/o<br />
digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni<br />
In questa sezione vengono riportate alcune esigenze manifestate direttamente dai cittadini<br />
nell’ottica di dare un contributo concreto al miglioramento del rapporto tra cittadini e<br />
Amministrazioni Pubbliche attraverso misure di semplificazione e di riduzione del cosiddetto<br />
digital divide. Si tratta di casi riguardanti richieste di snellimento di adempimenti/procedure<br />
amministrative, applicazione di norme di semplificazione, problemi riconducibili al digital divide.<br />
1.<br />
Buongiorno, per la prima volta dopo 28 anni di lavoro, mi sono trovata davanti ad un problema.<br />
Sono stata operata nel mio ospedale di zona e dopo le dimissioni dallo stesso il medico di famiglia<br />
mi ha rilasciato un certificato "rosa" per un ulteriore periodo di malattia da inviare nelle 48 ore<br />
successive alla mia sede INPS. Non potendo camminare, ho la pancia bucherellata, è sorto il<br />
problema dell'invio del certificato all'INPS. E' possibile che nel 2009 dove tutto viaggia tramite<br />
internet, non è ancora prevista una modalità di scambio di documenti più veloce?<br />
2.<br />
Sono in possesso di un account di posta elettronica certificata. Posso inviare il certificato medico<br />
che attesta la malattia attraverso il mio account? Ho contattato l'INPS di … dove, un impiegato mi<br />
ha informata dell'impossibilità di utilizzare della posta elettronica certificata per l'invio del<br />
certificato medico.<br />
3.<br />
Il cliente ha riscontrato notevoli difficoltà nella consultazione del formato telematico della gazzetta<br />
ufficiale, il sistema non consente di fare la ricerca per parola. In particolare, le difficoltà si<br />
verificano quando si attiva una ricerca testuale all'interno di documenti in formato PDF scaricati sul<br />
PC o all'interno del motore di ricerca GuriTel e non si ottengono tutte le corrispondenze. Il<br />
3 I casi contenuti in questa seconda parte, vengono riportati a titolo esemplificativo, senza indicare le risposte che<br />
comunque sono state fornite sui singoli quesiti.<br />
187
problema sembra essere determinato dal fatto che alcuni file in PDF sono in realtà generati da file in<br />
formato “immagine” anziché in formato “testo”. Il cliente ha segnalato e ha scritto diverse mail alla<br />
Gazzetta ufficiale, al <strong>Dipartimento</strong> della <strong>Funzione</strong> <strong>Pubblica</strong>, al MIUR e al CINECA di Bologna ma<br />
non hanno risolto il problema.<br />
4.<br />
Si segnala che per la trasmissione telematica degli adempimenti fiscali chi non è in possesso di un<br />
PC è costretto a rivolgersi ad un intermediario. La procedura prevista dalla normativa attuale non<br />
garantisce inoltre il rispetto dell'autonomia prevista dalla Legge 212/2000 e mette in dubbio la<br />
garanzia della tutela dei dati personali forniti agli intermediari ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla<br />
privacy (che potrebbero essere un elemento di conoscenza per i malintenzionati). Si suggerisce<br />
quindi di autorizzare le Poste e i Comuni al ruolo di intermediari per la trasmissione telematica<br />
degli adempimenti fiscali a condizione che vengano predisposti dal contribuente. Anche perché in<br />
presenza di un'eventuale truffa telematica da parte degli intermediari stessi, il cittadino attualmente<br />
non sa contro chi agire; mentre se la truffa telematica venisse fatta tramite operatore postale o<br />
comunale il contribuente potrebbe essere garantito dall'ente gestore della trasmissione e quindi<br />
avere un soggetto su cui rivalersi.<br />
5.<br />
Quando le notifiche di atti giudiziari saranno con e-mail?<br />
6.<br />
La mancanza di sanzioni impedisce l'introduzione del Codice dell'Amministrazione Digitale nei<br />
piccoli Comuni. Inoltre la mancata definizione dei profili e l'inquadramento degli uffici URP non dà<br />
agli stessi la necessaria forza per rompere i vecchi meccanismi.<br />
7.<br />
Molte anagrafi dei Comuni in Italia hanno difficoltà di compilare Formulari internazionali.....<br />
Alcuni esempi: 1. formulari compilati a mano con calligrafia appropriata 2. al posto della data di<br />
matrimonio in molti casi viene messo gli anni che si avevano il giorno del matrimonio 3. spesso si<br />
trasmettono i certificati per il tramite del Consolato italiano, al posto di inviarlo direttamente al<br />
Comune tedesco. Nel sito di un Comune dovrebbe trovarsi anche un riferimento ai contatti con i<br />
vari comuni in Europa. Formulari in più lingue, frasi e argomentazioni di maggiore uso e utilizzo.<br />
Si dovrebbe arrivare che su specifiche argomentazioni e richieste i Comuni in Europa riescano a<br />
dialogare e a scambiarsi informazioni, a richiedere ed emettere documenti nella forma diretta.<br />
Creiamo l'Europa amministrativa più da vicino. Facciamo in modo che un impiegato comunale di<br />
un Comune in Europa dialoghi con i sistemi virtuali. Questo discorso vale anche per i Consolati<br />
presenti in Europa: creiamo il consolato virtuale, chiudiamo i consolati presenti in Europa,<br />
investiamo quei costi in migliori investimenti.<br />
188
8.<br />
La validità del D.U.R.C. (INPS/INAIL) a 30 giorni è troppo ridotta. Dal giorno della ricezione per<br />
posta, il termine medio di validità si riduce sempre a 10 - 12 gg. Questo ostacola indicibilmente i<br />
tempi di pagamento già biblici della P.A. Perché non si permette di scaricarlo via internet?<br />
9.<br />
Egregio Ministro mi chiamo …, sono un ragazzo tetraplegico ed abito a … in provincia di Ravenna.<br />
Le scrivo per denunciare una situazione di disagio in cui mi trovo da molto tempo. Per le mie<br />
condizioni fisiche, sono costretto a rimanere in casa durante tutto il periodo invernale. L'unico<br />
mezzo che mi consente di rompere la solitudine è la connessione ad internet. Potrei chattare e<br />
vedermi in webcam con gli amici, scoprire le bellezze del mondo, ma non posso farlo perché il mio<br />
paese non è coperto dalla linea digitale Adsl. Non ritengo giusto che in una società dove la<br />
multimedialità dovrebbe essere fonte di aggregazione sociale, di evasione e di divertimento, molte<br />
persone non ne possano usufruire. Volevo chiederle come posso risolvere questo problema. La<br />
ringrazio se cortesemente vuole rispondere alla mia e-mail. Distinti saluti”.<br />
10.<br />
Lavoro nella scuola (nella Segreteria) da più di 30 anni. Colgo l'occasione della Linea Amica per<br />
suggerire la semplificazione di alcuni lavori e conseguente risparmio di tempo e denaro per la PA.<br />
Di seguito descrivo le operazioni necessarie per la gestione giuridica, economica, previdenziale e<br />
fiscale di un supplente.<br />
Gestione giuridica: individuazione, contratto di lavoro, chiusura del rapporto di lavoro, registrazione<br />
agli atti, certificati di servizio per l'inserimento in graduatorie immissioni in ruolo ecc.<br />
Gestione economica: pagamento del compenso ed eventuale arretrati a seguito di rinnovi<br />
contrattuali.<br />
Gestione previdenziale e fiscale: Operazione - Descrizione - Destinatario mandato di pagamento -<br />
Per il versamento IRPEF attraverso modello F24 - Alla Tesoreria Agenzia delle Entrate mandato di<br />
pagamento - Per il versamento dell'add.le comunale attraverso il modello F24 - Alla Tesoreria<br />
Comuni di residenza mandato di pagamento - Per il versamento delle ritenute e contributi<br />
pensionistici, attraverso bonifico bancario - Alla Tesoreria - INPDAP mandato di pagamento - Per<br />
il versamento delle ritenute Fondo Garanzia, attraverso bonifico bancario - Alla Tesoreria - INPDAP<br />
mandato di pagamento - Per il versamento delle ritenute e contributi relativi al TFR (trattamento di<br />
fine rapporto), attraverso bonifico bancario - Alla Tesoreria – INPDAP mandato di pagamento - Per<br />
il versamento dell'IRAP, attraverso il modello F24 - Alla Regione mandato di pagamento - Per il<br />
versamento dell'addizionale regionale, attraverso bonifico bancario - Alla Regione mandato di<br />
pagamento - Per il versamento del contributo DS (disoccupazione), attraverso il modello F24 -<br />
All'INPS Compilazione del DM10 - Denuncia mensile dei dati di servizio e compensi pagati ai<br />
dipendenti supplenti brevi e annuali, ai fini della disoccupazione (DS) - All'INPS Compilazione E-<br />
MENS - Denuncia mensile dei dati di servizio e compensi pagati ai dipendenti supplenti brevi e<br />
189
annuali, ai fini della disoccupazione (DS) - All'INPS Compilazione del mod. 86/88, per la<br />
disoccupazione con requisiti ridotti (scadenza 31 marzo), insieme con un certificato di servizio -<br />
Viene consegnato al supplente - All'INPS Compilazione del modello, per la disoccupazione con<br />
requisiti interi (scadenza fine anno scolastico a giugno) insieme con un certificato di servizio - Dal<br />
01/01/2009, non dovrebbe essere più necessario, perché l'INPS ha già i dati. Vedremo in giugno -<br />
All'INPS Compilazione DMA - Denuncia mensile dei dati di servizio e compensi pagati ai<br />
dipendenti supplenti brevi, ai fini della pensione, del trattamento di fine rapporto (TFR) e Fondo<br />
Garanzia - All'INPDAP Compilazione mod. TFR1 Denuncia periodica (alla fine di un servizio<br />
continuativo di 16 giorni al minimo - nello stesso mese) affinché il dipendente supplente breve o<br />
annuale possa percepire il TFR - All'INPDAP...”<br />
(mail interrotta per superamento dei 3.000 caratteri disponibili)<br />
11.<br />
Ricopro la funzione di geometra presso il Servizio Edilizia Privata del Comune di … e ai sensi<br />
della normativa relativa alla certificazione energetica, i progettisti devono redigere il fascicolo<br />
(molto voluminoso) relativo alle verifiche di Legge sia per la produzione che alla dispersione di<br />
calore degli ambienti abitativi. Tale documento rappresenta per l'Ufficio un mero deposito agli<br />
archivi in quanto attualmente non é sindacabile. Mi chiedevo se si potesse modificare la normativa<br />
vigente circa la redazione di tale elaborato; ad esempio con la stampa delle sole verifiche e la<br />
consegna di un documento digitale relativo al calcolo dettagliato delle strutture e quant'altro<br />
previsto dalla Legge. Questo per evitare, innanzitutto, l'impiego di molta carta su tutto il territorio<br />
italiano, poi per semplificare l'archiviazione della stessa presso l'Ufficio Tecnico; infatti, anni or<br />
sono le pratiche edilizie erano estremamente esigue; oggi sono voluminosissime, ingombranti e, per<br />
chi archivia e preleva, molto pesanti. Altro caso simile è la verifica sismica delle strutture degli<br />
edifici che il Genio Civile acquisisce; si tratta sempre di almeno un centinaio di fogli per ogni<br />
calcolo. Che cosa ne pensa? Gradirei avere conferma dell'avvenuta ricezione e lettura di questa mia<br />
lettera e, in caso la stessa debba essere indirizzata altrove, l'eventuale indirizzo all'interessato.<br />
Distinti saluti.<br />
B) Quesiti che evidenziano necessità di interventi normativi<br />
Sono qui esposti i quesiti che i cittadini hanno proposto a Linea Amica nell’ottica di dare un<br />
contributo concreto al miglioramento del rapporto tra cittadini e Amministrazioni Pubbliche<br />
attraverso misure volte a suggerire l’emanazione di nuove norme e/o regolamenti al fine di<br />
disciplinare determinate fattispecie non previste.<br />
Non poco frequenti sono stati i casi riguardanti l’applicazione del D.L. n. 185 del 29 novembre<br />
2008 art. 1 –Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza c.d.<br />
“Bonus famiglia”. L’incongruenza segnalata dai cittadini riguarda, in particolare, l’applicazione<br />
del “Bonus famiglia” del valore di 1000 Euro previsto in caso di nucleo familiare con portatore di<br />
190
handicap. Inoltre, altri quesiti fanno riferimento alla mancata adozione di decreti attuativi<br />
necessari per usufruire di agevolazioni e/o contributi previsti da leggi o decreti legislativi; si tratta<br />
delle agevolazioni previste per i nati nel 2009, per l'utilizzazione del Fondo Vittime Amianto e per<br />
l'utilizzo degli interventi anti-crisi disposti a favore dei lavoratori precari.<br />
1.<br />
D. Il comma 132 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n. 244)<br />
prevede un esonero dal pagamento del canone RAI per tutti coloro che abbiano compiuto almeno 75<br />
anni d’età ed abbiano un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro<br />
516,46 per tredici mensilità. Il testo della disposizione è il seguente: “Nel limite massimo di 500.000<br />
euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un<br />
reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità,<br />
senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni<br />
esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata<br />
una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo<br />
compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa. Con decreto del Ministro<br />
dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al<br />
presente comma”.<br />
Alla data odierna non risulta essere ancora emanato dal Ministero dell'Economia il relativo decreto<br />
di attuazione.<br />
2.<br />
D. Nel Decreto c.d. “Milleproroghe”, Decreto Legge 248/07, art. 29, convertito dalla Legge<br />
14/2009 prevedeva tra le agevolazioni per la rottamazione e l'acquisto di auto tra le altre, anche il<br />
rimborso dell'abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico applicabile solo in caso di<br />
rottamazione senza sostituzione, e non spettante nel caso di acquisto di un veicolo nuovo od usato<br />
entro tre anni dalla rottamazione stessa. Infatti se alla rottamazione non segue un riacquisto è<br />
possibile ottenere - qualora non si sia intestatari di alcun veicolo registrato - il rimborso<br />
dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del Comune di residenza per tre anni<br />
oppure, in alternativa, un contributo di 800 euro per aderire alla fruizione dei servizi di "carsharing"<br />
(condivisione degli autoveicoli), ambedue usufruibili secondo modalità che dovevano<br />
essere stabilite da decreti interministeriali. Ebbene, le modalità attuative del rimborso<br />
dell'abbonamento al trasporto pubblico, previsto fin dal Gennaio 2007, non sono in realtà mai state<br />
emanate. Le uniche precisazioni sono quelle del decreto c.d. “Bersani Bis” (Decreto Legge 7/07<br />
convertito nella legge 40/07) che ha chiarito che è rimborsabile sia l'abbonamento di trasporto<br />
pubblico nell'ambito del Comune di residenza o domicilio sia quello nell'ambito del Comune ove è<br />
ubicata la sede di lavoro.<br />
3.<br />
D. Sono beneficiario della Legge 104/1992. L'art. 3, comma 3 di tale legge recita: “Qualora la<br />
minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da<br />
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera<br />
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni<br />
191
iconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici".<br />
Ora mi chiedo e Vi chiedo perché non ho la priorità, nella prenotazione delle visite mediche,<br />
recitata nel suddetto articolo che viene invece concessa a chi è invalido civile? Mi sono rivolto<br />
all’ASL di competenza senza ottenere nulla, mi sono rivolto al Tribunale del malato e mi hanno<br />
rimandato al Patronato, dal Patronato mi hanno consigliato di rivolgermi ad un legale. Forse non è<br />
chiara l’interpretazione dell’articolo. Non sarebbe il caso di emanare una Circolare Ministeriale o<br />
un Regolamento al fine di dare chiarezza sull’interpretazione di tale articolo ed al fine di poter<br />
ottenere le agevolazioni previste ai beneficiari di tale norma?<br />
4.<br />
Dimoro da Giugno del 2008 all'estero con il mio nucleo familiare per lavoro, come ufficialmente<br />
comunicato - con preventiva apposita istanza - al mio Comune di residenza. Quindi la mia residenza<br />
è a ..., e ho cambiato solo il mio domicilio. Ho diritto ad uno sconto del 10% dell’imposta da pagare<br />
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) riferita a quest'anno, ma me l’hanno negata in<br />
quanto per ottenere tale sconto i requisiti richiesti sono: avere la residenza all'estero oppure essere<br />
iscritti all'AIRE. Solo che, essendo dipendente dell’Ambasciata, non posso iscrivermi all’AIRE.<br />
Non si potrebbe emanare un regolamento al fine di regolare fattispecie come questa?<br />
5.<br />
D. Volevo segnalarvi che non è stato ancora emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei<br />
Ministri previsto dall’art. 76 comma 6 del D.L. 112/2008, da emanarsi entro novanta giorni<br />
dall'entrata in vigore del decreto legge. Il suddetto decreto entrava in vigore il giorno stesso della<br />
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, vale a dire il 25 giugno 2008.<br />
Il problema è relativo al contenuto di cui al comma 7 dello stesso articolo nel quale è previsto:<br />
“Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza<br />
delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni<br />
di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale”.<br />
6.<br />
D. Buongiorno, sono in servizio presso l'Ambasciata italiana a … e per tale ragione rivesto lo status<br />
diplomatico. Ho trasferito negli Stati Uniti la mia autovettura del 1994 regolarmente iscritta al PRA<br />
italiano e di cui pago il bollo, e circolo negli USA con targa diplomatica ma senza aver iscritto<br />
l'auto al PRA USA, anche perché non sarebbe possibile. Desidero acquistare una nuova auto in<br />
Italia ed usufruire degli incentivi alla rottamazione. Ho già restituito, tramite consolato, le targhe al<br />
PRA italiano e mi accingo a rottamare l’auto negli USA. Il dipartimento di Stato, a questo<br />
proposito, mi rilascerà un attestato di avvenuta rottamazione presso un demolitore da loro<br />
autorizzato, che sarà tradotto in italiano e spedito, tramite consolato, al PRA e al concessionario. Il<br />
concessionario mi ha riferito che non è possibile accedere al beneficio dell’incentivo perché l’auto<br />
deve essere rottamata in Italia presso un demolitore autorizzato e teme di non ricevere la<br />
restituzione della somma dallo Stato. Sinceramente mi sembra assurdo che io debba spedire l’auto<br />
in Italia per rottamarla. Lo spirito della norma è quello di svecchiare il “parco auto” e assicurarsi<br />
che la demolizione venga effettuata da centri autorizzati finché non ci siano truffe o danni<br />
all’ambiente derivanti dallo smaltimento dei rifiuti. Io sto demolendo un’auto del 1994 per<br />
192
acquistarne una nuova e sto effettuando la rottamazione migliore possibile, in quanto lascio i<br />
“rottami” in America.<br />
Attualmente il D.Lgs. 22/97 detto anche "Decreto Ronchi" norma la demolizione (articolo 46 -<br />
veicoli a motore), intendendo che il veicolo debba essere consegnato ad “un centro di raccolta per la<br />
messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi<br />
degli articoli 27 e 28 dello stesso decreto”. Il centro di raccolta, al momento del ritiro dell'auto, deve<br />
rilasciare un attestato "di presa in carico" che solleva l'automobilista da quanto può eventualmente<br />
accadere dopo la consegna, e in cui siano indicati altresì gli estremi dell'autorizzazione del<br />
demolitore, richiesta e concessa ai sensi del decreto legge 5 febbraio 1997, n. 22.<br />
Potete chiedere un parere agli uffici competenti del Ministero delle Economie e Finanze,<br />
<strong>Dipartimento</strong> delle Finanze, al fine di procedere ad una verifica della normativa in essere che<br />
necessita di ulteriori dettagli, soprattutto relativi alla tempistica della radiazione del veicolo dai<br />
registri del PRA e della successiva demolizione?<br />
7.<br />
D. Sono un neolaureato in Medicina e Chirurgia, sono in procinto di iscrivermi alla II sessione<br />
dell'esame di stato di abilitazione. Nella mia università (Milano Bicocca) l'iscrizione prevede un<br />
contributo di rimborso spese di € 450. L'università di Brescia ne prevede € 100, Udine € 200, La<br />
Sapienza € 189. E potrei continuare. Ogni Università fissa una proprio contributo di rimborso spese.<br />
Per me € 450 sono davvero tanti, sono uno studente a tempo pieno, neolaureato. E' assurdo che vi<br />
sia disparità tra i costi, dato che si tratta di un Esame di Stato, e come tale dovrebbe essere<br />
equiparabile in tutta la Nazione.<br />
Perché la mia Università chiede un contributo così oneroso, rispetto alle altre? Al contributo<br />
universitario vanno poi aggiunti altri € 49,50 di tassa governativa. Ciò è previsto dall’O.M. del<br />
MIUR del 17 febbraio 2009 dove all’art. 3, lett. b) si prevede: “I richiedenti sono inoltre tenuti a<br />
versare il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell’art. 5 della legge 24 dicembre<br />
1993, n. 537”. Siccome si tratta di un esame obbligatorio per poter praticare l'esercizio della<br />
professione di medico, capisco l’autonomia finanziaria degli atenei, ma credo sia preferibile avere<br />
una maggiore uniformità nelle tasse. Non si potrebbe fare un regolamento che almeno riduca tali<br />
divergenze?<br />
8.<br />
Sono un invalido civile 100% (affetto da talassemia con le relative complicanze) iscritto al<br />
collocamento provinciale per disabili di …. Nel frattempo, come da richiesta effettuata alla A.S.L…<br />
(diagnosi funzionale), vengo convocato e mi presento a visita medica per sottopormi ad<br />
accertamento ai fini del collocamento mirato al lavoro dei disabili. Attualmente sono assunto dal<br />
01/12/2005 con lavoro part-time presso un’azienda come disabile. Nonostante la mia situazione sono<br />
continuamente in cerca di un lavoro migliore, a tempo pieno e dopo numerosi tentativi ho avuto<br />
delle grandi opportunità, che nel momento in cui mi veniva chiesto, tramite documentazione, se la<br />
mia patologia poteva essere compatibile con la mansione che dovevo andare a coprire, il tutto<br />
svaniva in pochissime parole. A tutt’oggi, dal 30.03.2007, in mio possesso non vi è alcuna<br />
documentazione che attesti la compatibilità o meno, delle mansioni che un eventuale azienda<br />
sarebbe disponibile ad affidarmi, la mancanza di una certificazione mi ha precluso a tutt’oggi di<br />
193
effettuare alcuni colloqui di lavoro e in altri di veder svanire dopo invii di curriculum vitae, selezioni<br />
e colloqui prospettive di assunzione a tempo pieno e che avrebbe corrisposto ad una situazione<br />
economica più dignitosa ed alle mie aspirazioni lavorative.<br />
9.<br />
Il cliente ha un'autoscuola avviata sulla base della norma del D.L. Bersani, convertito in Legge<br />
40/2007 che prevedeva che l'attività di autoscuola potesse essere intrapresa con semplice denuncia di<br />
inizio attività. Il cliente avrebbe voluto far acquisire al figlio l’abilitazione per svolgere l’attività di<br />
istruttore di guida per conto della Scuola guida e non ricorrere ad istruttori esterni. La legge 40/2007<br />
(art. 10 c. 5) ha previsto l'emanazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, di un<br />
Decreto del Ministero dei Trasporti per la definizione dei requisiti e delle modalità per accedere ai<br />
corsi per acquisire la qualifica di insegnante o istruttore di guida, ma ad oggi, il Decreto non è stato<br />
ancora emanato e, quindi, coloro che, come il cliente, sono in attesa di poter acquisire la qualifica di<br />
istruttore non hanno potuto acquisirla e sono tuttora costretti a ricorrere a istruttori esterni, con<br />
aggravio dei costi di gestione dell'autoscuola. Il cliente segnala anche il fatto che, nelle more<br />
dell'emanazione del Decreto, non si è nemmeno consentito di dar luogo alla vecchia procedura in<br />
vigore prima della L. 40/07.<br />
10.<br />
Il cliente è insegnante (dipendente pubblico) e chiede se i permessi previsti dalla Legge 104 possono<br />
essere applicati anche nel caso di coppie conviventi. Il cliente ha necessità di usufruire di tali<br />
permessi per accudire la propria compagna (convivente) che soffre di una grave malattia.<br />
11.<br />
Il cliente è in attesa di rinnovo della patente di guida scaduta in data 13/02/09. In attesa che la<br />
patente venga rinnovata vorrebbe noleggiare una “mini-vettura” di cilindrata 50. Si è rivolto a due<br />
diverse agenzie e gli è stato risposto che in caso di patente scaduta non è possibile concedere in fitto<br />
una macchina di cilindrata 50. Rileva che tale possibilità è viceversa ammessa (art.116 comma 1 ter<br />
del Codice della Strada) in caso di sospensione della patente. Il cliente sottolinea l’incongruenza di<br />
tale norma.<br />
12.<br />
Sono portatore di handicap e ho a carico mia moglie. Ho richiesto il bonus famiglia del valore di<br />
1000 Euro (Bonus previsto in caso di un nucleo familiare con portatore di handicap) ma non mi è<br />
stato concesso con la seguente motivazione: per poter accedere al bonus di 1.000 euro, fermo<br />
restando il limite reddituale complessivo previsto di 35.000 euro, il componente “portatore di<br />
handicap”, compreso nel nucleo del soggetto richiedente, può essere il coniuge se fiscalmente a<br />
carico, un figlio a carico o altro familiare a carico ma non può essere il richiedente.<br />
13.<br />
Sono invalido civile al 100%, unico componente del nucleo familiare e percepisco circa 594 euro di<br />
pensione di invalidità. Ho fatto domanda per il bonus famiglia che non mi è stato riconosciuto.<br />
194
14.<br />
Buongiorno. Ho saputo che sono stati stanziati 25 milioni per un fondo di credito per i nuovi nati.<br />
Come posso usufruire di tali agevolazioni? So che le modalità per rendere operativa la disposizione<br />
(i requisiti, la modulistica) dovevano essere contenute in un decreto del Ministro del Lavoro, della<br />
Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da<br />
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (cioè entro la fine del mese di<br />
febbraio). Ad oggi, il decreto attuativo non risulta ancora emanato. C'è il rischio di perdere questa<br />
agevolazione?<br />
15.<br />
Vorrei, se possibile, avere risposta alle seguenti domande: 1) Quando sarà disponibile il Fondo<br />
vittime amianto istituito presso INAIL? (art.1 commi da 241 a 246 legge finanziaria 2008) 2) Con<br />
quale criterio sarà erogato agli aventi diritto? 3) Sarà necessario presentare domanda oppure<br />
procederà l'INAIL in automatico?<br />
A quanto mi risulta, il Regolamento attuativo relativo al Fondo Vittime dell'Amianto non risulta ad<br />
oggi pubblicato.<br />
16.<br />
Alla scadenza dei miei 4 anni di apprendistato, non mi è stato rinnovato il contratto e così da aprile<br />
mi ritrovo senza lavoro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 13 marzo u.s. un pacchetto di<br />
interventi anticrisi per i lavoratori precari. Ho chiamato più volte l'INPS che non mi ha saputo dare<br />
delle risposte sostenendo che il decreto non è chiaro e non sanno come muoversi. Cosa posso fare?<br />
17.<br />
Buonasera, vorrei sottoporvi le seguenti domande:<br />
1) l'indennità di disoccupazione straordinaria per i collaboratori a progetto prevista dai recenti<br />
provvedimenti legislativi è già operativa?<br />
2) a quali enti bisogna rivolgersi per presentare la domanda?<br />
3) che tempi sono previsti per l'erogazione del contributo di sostegno al reddito?<br />
4) di che entità è il contributo?<br />
Grazie<br />
18.<br />
Ho avuto notizia di un bonus per i precari di cui ha sentito parlare alla TV dal Ministro Sacconi che<br />
dovrebbe ammontare a 1.300 €. Esiste un sussidio economico per chi come me non ha lavoro ed è<br />
un precario? Ho lavorato nel 2008 con un contratto a tempo determinato di 5 o 6 mesi e poi come<br />
CO.CO.PRO.<br />
19.<br />
Sono una donna separata consensualmente, ma non ancora divorziata. Convivo con un nuovo<br />
compagno ma presso l’anagrafe comunale sono registrati due distinti stati di famiglia. So che al<br />
195
momento non esiste alcuna normativa che disciplini diritti e doveri che intercorrono tra persone<br />
conviventi. Ritengo tuttavia che alcuni obblighi dovrebbero essere previsti, soprattutto in caso di<br />
malattia - problemi economici sfratto ecc..<br />
20.<br />
Ho 85 anni e sono pensionato. Per sostenere le spese per la ristrutturazione della palazzo in cui vivo<br />
ho dovuto richiedere un finanziamento di 10.000 euro, credendo di poter usufruire della detrazione<br />
fiscale del 36% per la ristrutturazione, ma ho appreso che non potrò usufruire dello sgravio poiché<br />
senza reddito e quindi non tenuto a fare la dichiarazione dei redditi. Percepisco una pensione di<br />
circa 486,80 euro mensili e vivo in una casa popolare. So che la detrazione fiscale si applica sui<br />
redditi dichiarati, ma voglio evidenziare il mio caso di pensionato indigente che non può usufruire<br />
di “aiuti statali” perché ha un reddito insufficiente.<br />
Voglio sottoporre al legislatore il mio problema che potrebbe riguardare anche altri nelle mie<br />
medesime condizioni. Il legislatore deve farsi carico di questi casi, simili al mio.<br />
21.<br />
Mio fratello ha invalidità al 100% in quanto non vedente. Ha fatto la visita di rinnovo per<br />
l'invalidità civile i primi di marzo e da allora non ha più saputo nulla. Ho cercato di ricostruire l'iter<br />
della pratica e ho verificato che i tempi previsti per la conclusione dell'iter sono fissati in 9 mesi.<br />
Infatti, dopo la visita, il verbale deve essere spedito dalla ASL all’INPS che ha 60 giorni di tempo<br />
per confermare il verbale o sospenderlo e procedere a proprie verifiche. Successivamente il verbale<br />
torna alla ASL che lo trasmette al cittadino e lo invia all’ente concessorio (Regione, ASL oppure<br />
Comune) che ha tempo 180 giorni per concedere le provvidenze economiche. Il decreto di<br />
concessione viene nuovamente inviato all’INPS che provvede all’erogazione della provvidenza<br />
economica e agli arretrati (che decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda).<br />
22.<br />
Mia madre (80 anni) ha avuto la possibilità di pagare la TARSU ridotta in quanto in possesso dei<br />
requisiti previsti. Per ottenere questa agevolazione è stato necessario presentare alcuni documenti,<br />
tra i quali lo stato di famiglia (già in possesso del Comune) che ho dovuto richiedere all'ufficio a<br />
fianco a quello in cui ho presentato la suddetta documentazione. Preciso che tutti gli uffici sono<br />
informatizzati. Il problema è che non c'è una legge nazionale che ne regolamenti l'uso, la materia è<br />
demandata al Regolamento relativo all'accesso e all'uso della rete informatica e telematica dell'ente.<br />
C) Esigenza di interventi (normativi o regolamentari) a tutela di categorie<br />
deboli<br />
Il primo caso fa riferimento alla mancata adozione da parte del Governo Italiano della<br />
Raccomandazione 98/376/CE, relativa all'adozione da parte di tutti gli Stati membri del<br />
Contrassegno Europeo per i Disabili, un contrassegno unico per il parcheggio e la circolazione per<br />
disabili in Europa. Com'è noto si tratta di atti comunitari non vincolanti con i quali gli organi<br />
comunitari rivolgono consigli e suggerimenti, caldeggiando l'adozione di provvedimenti da parte<br />
196
degli Stati membri, delle altre istituzioni comunitarie o dei soggetti di diritto interno degli Stati<br />
membri allo scopo di tenere un determinato comportamento corrispondente ad interessi comuni.<br />
Pochissimi sono i Paesi (Spagna e Austria) che hanno adottato la Raccomandazione indicata e ciò<br />
non favorisce la circolazione delle persone con disabilità.<br />
I successivi tre quesiti fanno riferimento alla insufficienza o assenza di regole che favoriscano<br />
corsie preferenziali agli sportelli per disabili, anziani, invalidi e comunque soggetti in condizioni<br />
particolari.<br />
1.<br />
Sono un invalido civile e mi trovo all'estero, dove non posso usufruire delle aree di parcheggio<br />
riservate ai diversamente abili, perché il permesso arancione (concessione H) vale solo in Italia!<br />
Perché l'Italia non ha ottemperato agli obblighi comunitari? Qui in Spagna c'è un'attenzione a "noi"<br />
che in Italia non ci sogniamo nemmeno. L'Italia è stata richiamata per tale inadempienza? o forse<br />
noi, diversamente abili, siamo cittadini di serie B?<br />
2.<br />
Presso l'ambulatorio della USL Roma/..., sono stati posti dei cartelli - principalmente sulla porta di<br />
ingresso della stanza adibita per i prelievi - ove tra l'altro sono identificati i cittadini cui spetta,<br />
giustamente, la precedenza per eseguire gli esami clinici. Tale agevolazione viene stabilita<br />
rilevandola dal codice di esenzione posto sulla ricetta medica e precisamente C01 e C02. Tali codici<br />
sicuramente sanciscono una invalidità civile del 100%. Ho fatto rilevare al responsabile di tale<br />
struttura che tale agevolazione doveva anche essere sancita per il codice S01- invalidità militare. Mi<br />
sono sentito rispondere che tale codice non era valido. Ho fatto presente l'accaduto al Dirigente da<br />
cui dipendono gli uffici, a mezzo lettera/fax, ma nulla è cambiato né ho ricevuto una risposta.<br />
3.<br />
Lavoro presso l'ASL di … e vorrei sapere se esiste una normativa che preveda una corsia<br />
preferenziale ad uno sportello pubblico per una donna incinta o un disabile.<br />
4.<br />
Sono disabile e vivo a Foggia. Vorrei sapere se esiste una legge per quanto riguarda le corsie<br />
preferenziali per i disabili agli sportelli della <strong>Pubblica</strong> Amministrazione, per pratiche, pagamenti,<br />
informazioni, ecc. Se esiste, perché a Foggia non vi sono sportelli con la scritta per disabili? Se<br />
invece non esiste la legge perché non ci date una mano a proporla al legislatore?<br />
197
D) Quesiti che evidenziano difficoltà di applicazione di norme o regolamenti.<br />
In questa sezione si riportano alcuni casi ricorrenti sottoposti a Linea Amica, che riguardano:<br />
- l’applicazione della Legge 133/2008 (legge di conversione del decreto Brunetta n.<br />
112/2008) e circolari interpretative del Ministro per la <strong>Pubblica</strong> Amministrazione, in<br />
particolar modo concernenti:<br />
i criteri per il collocamento a riposo del personale della <strong>Pubblica</strong> Amministrazione<br />
prossimo al compimento dei limiti di età (art. 72 e circolare n. 10/2008). A questa<br />
tematica si riferiscono i primi 3 casi di seguito riportati;<br />
le assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche<br />
amministrazioni ex Legge 104 (art. 71 e circolare applicativa n. 8/2008). A questa<br />
tematica si riferiscono i 7 casi successivi, tra i quali numerosi riguardano problemi<br />
connessi al riconoscimento di “terapie salvavita”.<br />
- l’applicazione di alcune leggi in materia ambientale: la Legge 447/95 (che stabilisce i<br />
principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo<br />
dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione) e il<br />
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “ Norme in materia ambientale”. Si tratta di<br />
difficoltà di applicazione della normativa da parte di alcune Amministrazioni locali e degli<br />
adempimenti delle prescrizioni legislative previste da D.Lgs. 152/2006 da parte dei<br />
cittadini.<br />
- l’interpretazione del termine “effettivo servizio”, previsto dall'art. 6 comma 3 della legge<br />
15/200;<br />
- il lentissimo scorrimento di una graduatoria di concorso pubblico a 184 posti di Vigile del<br />
Fuoco bandito nel 1998;<br />
- l’incongruenza esistente tra la disposizione di cui all'art. 16 della Legge 68/99 e il D.M. 42<br />
del 8 aprile 2009;<br />
- l'incoerenza tra quanto previsto dalla Legge e quanto attuato dai Comuni riguardo<br />
l’applicazione dell'art. 31 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge 6/08/2008 n. 133<br />
“Durata e rinnovo della carta d'identità”.<br />
1.<br />
Vorrei segnalare l’incongruenza esistente tra la disposizione di cui all'art. 16 della Legge 68/99 e il<br />
D.M. 42 del 8 aprile 2009.<br />
In particolare, la Legge 68/99 del 12 marzo 99, all'art. 16 prevede testualmente che l'assunzione dei<br />
disabili iscritti nell'elenco delle categorie protette dell'ufficio provinciale del lavoro possa avvenire<br />
a prescindere dallo stato di disoccupazione.<br />
Al contrario, il D.M. 42 del 8 aprile 2009 emanato per l'aggiornamento/permanenza nelle<br />
graduatorie ad esaurimento del personale docente per gli AA.SS. 2009/2010 e 2010/2011, all'art. 1<br />
comma 5 prevede lo stato di disoccupazione alla scadenza dei termini per la presentazione della<br />
domanda.<br />
198
Si tratta, in effetti, di una contraddizione normativa che può essere sanata solo con un intervento<br />
normativo che ammetta l’eccezione del caso. Il D.M. citato – inferiore nella gerarchia delle fonti –<br />
appare come in contrasto con la norma di riferimento (L. 68/1999 come correttamente citato).<br />
2.<br />
Vorrei segnalare l'incoerenza tra quanto previsto dalla Legge e quanto attuato dai Comuni riguardo<br />
l’applicazione dell'art. 31 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge 6/08/2008 n. 133 “Durata e<br />
rinnovo della carta d'identità”.<br />
Mentre la Legge prevede la proroga della validità della carta di identità da 5 a 10 anni, senza<br />
riferimento a particolari procedure, i Comuni prevedono la necessità di recarsi personalmente agli<br />
sportelli di una delle sedi dei Servizi Anagrafici di Zona. La procedura adottata dai Comuni trova<br />
fondamento in Circolari del Ministero dell'Interno, in particolare nella n. 12 del 27/10/08, che<br />
chiarisce i dubbi interpretativi ed operativi rappresentati dai Comuni nell'applicazione dell'art. 31<br />
del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito nella Legge n. 133 e stabilisce che la proroga di validità<br />
della carta d'identità debba essere certificata mediante l'apposizione del timbro da parte del Comune<br />
e che il cittadino può presentare personalmente la richiesta di attestazione della proroga o delegare<br />
una persona diversa purché munita di delega e di documento di riconoscimento dell'intestatario<br />
come previsto dall'art. 38 del DPR 445/2000. Questa procedura contrasta, a mio parere, con<br />
l’obiettivo di semplificazione perseguito dalla Legge e, più in generale, di informatizzazione<br />
amministrativa.<br />
3.<br />
Oggetto: Decreto 112/08 Art. 72. - Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età<br />
per il collocamento a riposo - Comma 3. “Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente<br />
spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto,<br />
per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove<br />
durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato,<br />
opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale,<br />
associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della<br />
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro<br />
dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente<br />
decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo e' elevata dal cinquanta al<br />
settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi<br />
del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere<br />
utilizzati per nuove finalità”.<br />
Qual'é la procedura complessiva che deve seguire sia il dipendente pubblico che l'associazione di<br />
volontariato?<br />
4.<br />
Sono un funzionario di Polizia Municipale e il 1 aprile p.v. avrò raggiunto 40 anni di contribuzione,<br />
di cui 38 anni presso un Ente Locale e 2 anni come apprendista e già ricongiunti (ex articolo 2 della<br />
legge 29 del 1979), pertanto se ho compreso bene il senso dell'art. 72 della L. 133/08<br />
199
l'Amministrazione di appartenenza può risolvere il mio rapporto di lavoro da quella data? Distinti<br />
saluti.<br />
5.<br />
Oggetto: <strong>Dipartimento</strong> <strong>Funzione</strong> <strong>Pubblica</strong> - Circolare n. 10/2008 su esonero retribuito dal servizio<br />
(art 72 Legge 133/08). Sul Vs. sito leggo "La norma è applicabile solo alle pubbliche<br />
amministrazioni dello Stato, escluso la scuola; non si applica a regioni ed enti locali.". Quesito:<br />
la norma si applica alle Camere di Commercio? Vi ringrazio per la vostra cortese risposta.<br />
6.<br />
Sono dipendente pubblica presso un Ente di ricerca. Per gravissimi motivi di salute devo assentarmi<br />
dal lavoro per le cure. So dell'esistenza di un elenco di terapie salvavita che consente di assentarsi<br />
dal lavoro senza la decurtazione della giornata, vorrei avere l'elenco di queste terapie.<br />
7.<br />
Soffro di una distonia da torsione idiopatica malattia rara e invalidante. Perché la mia malattia non è<br />
contemplata nella nuova legge del Ministro Brunetta? Perché non mi riconoscono la Legge 104 art. 3<br />
dato che comunque in un modo o in un altro riesco ad andare a lavorare? Già mi sento una nullità<br />
perché non sono più in grado di vivere una vita normale. Cosa devo fare? Chiedere la dispensa dal<br />
lavoro in modo che la mia depressione diventi qualcosa di irreparabile?<br />
8.<br />
Sono un insegnante affetto da … (patologia che necessita di chemio mensile e di continui esami<br />
vari…). Sul posto di lavoro ho diritto ad assentarmi (quando mi sottopongo a chemio o a esami)<br />
senza subire la decurtazione di cui alla Legge 112 del 2008 (Brunetta)? Se la risposta è affermativa,<br />
datemi, cortesemente, un rimando normativo preciso al quale io possa far riferimento quando<br />
presento domanda al mio Dirigente.<br />
9.<br />
Al fine di evitare spiacevoli contenziosi con i dipendenti, chiediamo di conoscere la corresponsione<br />
dell'indennità per assistenza a disabili ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo<br />
2001 n.151, dobbiamo liquidare mensilmente anche un dodicesimo della tredicesima mensilità?<br />
10.<br />
Le nuove disposizioni sui 3 giorni di permesso (Legge 104) per assistere un parente invalido<br />
possono essere concesse al lavoratore (Ministero Difesa) che per motivi di lavoro si è trasferito (solo<br />
domicilio) a più di 100 km dalla residenza dell'invalido?<br />
11.<br />
Sono un cittadino del Comune di …; ho un problema con l'applicazione della Legge 447/95 art. 8<br />
comma 4. Seppur recepita dalla Provincia autonoma in caso di semplice riattivazione (come previsto<br />
dal DPR 447/98) di una attività potenzialmente rumorosa, non viene chiesta dal Comune di … la<br />
200
valutazione preventiva di impatto acustico prevista nell'articolo 8 comma 4, alcuni esperti del<br />
settore fra cui il dott. … mi dice via mail che nell'ambito dello sportello unico per le attività<br />
produttive va richiesta via mail a …. cosa devo fare spendere soldi con un Avvocato, o rassegnarmi<br />
ad una situazione di dominio degli amministratori locali? Ho tentato anche di chiedere via mail<br />
informazioni all'ARPA di Trento, ma non si degnano nemmeno di rispondere. In attesa di una<br />
eventuale risposta o interessamento porgo distinti saluti.<br />
12.<br />
Il cliente è titolare di una Tintoria con 16 dipendenti. Secondo la Legge - entro il 2010 - l'azienda<br />
dovrebbe rispettare i parametri di emissione previsti e ciò comporta il passaggio dall'attuale uso<br />
dell'olio combustibile denso, al metano o altro combustibile. Il problema è relativo a due<br />
disposizioni normative: il D.Lgs 152/06 che fissa i parametri in relazione alla tipologia di<br />
combustibile e il D.Lgs 164 del 2000 (distribuzione gas). Il cliente voleva acquistare una caldaia per<br />
bruciare l'olio combustibile denso che rientrasse nei parametri previsti dalla legge, ma dalle analisi di<br />
mercato fatte è emerso che non ce ne sono in commercio. Il cliente ha quindi acquistato una caldaia<br />
a metano e ha attivato le regolari procedure di richiesta di allaccio della tintoria alla rete del metano.<br />
A seguito delle richieste è emerso che per allacciare la tintoria alla rete metano è necessario<br />
predisporre una tubatura ad alta pressione e non una ad uso civile a bassa pressione e nella zona<br />
della tintoria non c’è, al momento, possibilità di allaccio a tubatura ad alta pressione. Il cliente ha<br />
sollecitato il Sindaco per la soluzione del problema il quale a sua volta si è rivolto alla Società<br />
Italgas, Concessionaria del servizio.<br />
Il risultato è - riferisce il cliente - che sulla base della Concessione tra Comune ed Italgas una parte<br />
del costo della rete (tubatura) è a carico dell’Italgas, l’altra è a carico di aziende o abitazioni<br />
interessate. In particolare, l’accordo con l'Italgas prevede che per ogni unità abitativa l'Italgas<br />
assicuri il costo relativo ad un metro e mezzo di tubatura mentre il rimanente costo in base alla<br />
lunghezza del tubo sia a carico di aziende o condomini.<br />
Il Comune potrebbe provvedere direttamente alla infrastrutturazione della rete (tubatura) ma non è<br />
interessato in quanto il D.Lgs 164 prevede che la proprietà delle opere realizzate fino al 2010 venga<br />
trasferita alle società concessionarie.<br />
Il cliente lamenta che la Legge richiede la regolarizzazione entro il 2010, ma non tiene conto, però<br />
della difficoltà relative alla concreta applicazione delle norme stesse.<br />
13.<br />
Sono un dipendente di ruolo del Comune di … e ritengo che la Determinazione del Dirigente con la<br />
quale vengo collocato coattivamente a riposo dal 01.10.2009 sia in contrasto con la nuova<br />
riformulazione dell’art. 72 comma 11, del D.L.112/2008, così come modificato dall’art. 6 comma 3)<br />
della Legge 04.03.2009, n.15.<br />
Detta nuova norma prevede, tra l’altro, che il Servizio Militare non debba considerarsi “effettivo<br />
servizio” quindi il periodo per il collocamento a riposo coattivo deve intendersi prolungato dopo<br />
tale data, ovvero, dopo anni 1, mesi 2, giorni 24, giusta Determinazione INPDAP di<br />
riconoscimento n...<br />
Cosa devo fare per avere annullata la Determinazione dirigenziale?<br />
201
Auspico che il Ministro emani Circolari applicative del comma 3), dell’art.6, della Legge<br />
04.03.2009, n.15, in modo tale che tutti gli Enti possano adeguarsi.<br />
14.<br />
Sono uno dei 1200 idonei rimasti in attesa da nove anni del concorso pubblico a 184 posti di Vigile<br />
del Fuoco bandito nel 1998. Con il “Decreto mille proroghe” 2009 è stata autorizzata la proroga<br />
della validità della nostra graduatoria per il nono anno consecutivo ai sensi dell’art. 5 L.14/2009, ma<br />
ad oggi l’amministrazione rimanda il tutto all’ufficio legislativo. Abbiamo, già da tempo, costituito<br />
un Comitato per far valere i nostri diritti sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, che recita: “Agli<br />
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso pubblico”. Stando al parere<br />
emesso dal <strong>Dipartimento</strong> della <strong>Funzione</strong> <strong>Pubblica</strong> (UPPA n°2/08), sussiste il vincolo, più volte<br />
ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, di garantire l’adeguato accesso dall’esterno (mediante<br />
concorso) in misura non inferiore al 50% dei posti utilizzati, configurandosi, infatti, la<br />
stabilizzazione, come progressione verticale. Purtroppo, anche di questo non abbiamo riscontro,<br />
visto che per l’anno 2008 ci sono state 1300 assunzioni, ma solo 52 della nostra graduatoria, le altre<br />
provenienti dalla graduatoria della stabilizzazione dei precari.<br />
E) <strong>Casi</strong> ricorrenti di richieste di delucidazione e/o supporto<br />
Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti relativi in particolare modo:<br />
• all’applicazione dell’art. 71 della Legge 133/2008 e Circolare applicativa n. 8/2008 del<br />
Ministro per la <strong>Pubblica</strong> Amministrazione e l’Innovazione<br />
• alle procedure richieste per l’attivazione o la ricarica della Carta acquisti c.d. Social Card<br />
prevista nel D.L. n. 112 del 2008 convertito dalla Legge 133/2008.<br />
1.<br />
Sono assente dal lavoro per una patologia depressiva. Chiedo cortesemente di sapere se sono<br />
obbligata a rispettare le fasce di reperibilità, inoltre in servizio usufruivo dei permessi della Legge<br />
104 per l'assistenza di mia madre disabile essendo figlia unica. Come mi devo comportare per<br />
poterla accompagnare a visite, accertamenti e per l'assistenza? Ringrazio e porgo cordiali saluti.<br />
2.<br />
Mia madre ha ricevuto la Social Card da circa tre mesi. Ad oggi non ha ancora ricevuto il codice<br />
PIN. Rivolgendosi al numero verde preposto ha potuto constatare che al momento la card non é<br />
stata caricata. Vorrei sapere come fare ad ottenere il PIN.<br />
202
3.<br />
La Social Card è scarica da gennaio. L’INPS ha confermato la sussistenza dei requisiti ed assicurato<br />
che entro la metà del mese verrà ricaricata. Ad oggi (fine mese) la carta è ancora vuota. Cosa posso<br />
fare?<br />
4.<br />
Ho ricevuto la Social card a dicembre, carica dei 120 €, ma da marzo non ho ricevuto nessuna<br />
ricarica. Mi sono rivolta al numero verde 800 666 888 e alle Poste senza ricevere nessuna<br />
delucidazione in merito. Come mai?<br />
5.<br />
La Social card richiesta a dicembre e ricevuta a febbraio ad oggi ancora non risulta caricata. Cosa<br />
posso fare?<br />
F) <strong>Casi</strong> che evidenziano una difficoltà nell’applicazione di procedure che<br />
mettono in relazione più Enti appartenenti a diversi livelli amministrativi.<br />
I primi cinque casi sono relativi alle richieste di rimborso spettante ai cittadini a seguito di<br />
versamento delle somme dovute a titolo di “oblazione per condono edilizio”. Si evidenzia la<br />
difficoltà dei cittadini nel rintracciare lo stato delle pratiche.<br />
Un altro caso mette in evidenza una criticità relativa al procedimento di proroga della validità<br />
della carta d’identità elettronica ai sensi dell’art. 31 della Legge 133/2008, in particolare il non<br />
riconoscimento in alcuni paesi esteri del documento di proroga della validità della carta d’identità<br />
rilasciato dai Comuni in forma cartacea da allegare al documento elettronico. I cittadini che<br />
devono recarsi in alcuni paesi (Egitto, Turchia, Tunisia, Croazia, Macedonia, Bulgaria e Svizzera)<br />
in possesso di una carta d’identità elettronica, prorogata a 10 anni secondo l’attuale procedura,<br />
devono necessariamente esibire un altro documento di riconoscimento idoneo.<br />
1.<br />
Oggetto: Istanza di rimborso delle somme versate a titolo di oblazione per condono edilizio - ex<br />
art.32 del D.L. n.269 del 30.09.2003 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.326 del<br />
24.11.2003.<br />
In data 16 Ottobre 2007 ho inoltrato all' Agenzia delle Entrate di … richiesta di rimborso di EUR<br />
2.828,00 quale differenza tra l'importo dovuto di EUR 1897,00 e l'importo erroneamente pagato di<br />
EUR 4725,00. In data 03.10.2008 ho ricevuto una lettera dall'Agenzia delle Entrate di …con la<br />
quale mi si comunicava che la pratica era stata trasferita al competente Ministero delle Infrastrutture<br />
e dei Trasporti Via … con nota, della Agenzia delle Entrate di … stessa, n. … del 03/10/2008<br />
inviata con raccomandata n. ...<br />
Ora sono trascorsi un anno e mezzo dalla mia richiesta di rimborso!!! Mi potete aiutare a risolvere il<br />
problema ed a farmi avere rapidamente il rimborso del suddetto ammontare indebitamente da me<br />
pagato? Ringrazio anticipatamente per l'interessamento.<br />
203
2.<br />
Buongiorno! Ho aderito all'ultimo condono edilizio ed ho ottenuto tutte le carte necessarie che<br />
comprovano il buon esito dell'operazione. E' risultato però che ho effettuato versamenti sul conto<br />
corrente postale numero 255000 intestato alle poste italiane con la causale "oblazione per condono<br />
edilizio" per un importo superiore a quanto in realtà fosse dovuto. Ho già chiesto al Comune di<br />
residenza ma mi hanno detto che non è di loro competenza. A chi devo rivolgermi e quale<br />
procedura devo seguire per richiedere il rimborso?<br />
Grazie.<br />
3.<br />
Ho diritto all'ultimo condono edilizio del dic. 2004, domanda effettuata al Comune di … nel<br />
dicembre 2004 con protocollo n. … Ho versato sul conto corrente 25500 intestato a Poste italiane<br />
per pagare l'oblazione (oneri accessori) per il condono, in 3 rate una cifra più alta rispetto a quanto<br />
dovevo. Solo con il rilascio della concessione in sanatoria (n. … del maggio 2008) è risultata la<br />
differenza in eccesso. Mi sono già rivolto al Comune che mi risponde che non è di competenza e<br />
poi all'Agenzia dell'Entrate (fine 2008) che risponde non era chiaro di chi fosse la competenza e di<br />
aspettare e che forse era del Ministero Infrastrutture e Trasporti. A questo punto non so a chi<br />
rivolgermi.<br />
4.<br />
Devo percepire un rimborso di circa 1182 euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per<br />
una somma versata in più a titolo di oblazione su un condono edilizio del 2004. Vorrei sapere il<br />
tempo di erogazione, ovvero una data precisa.<br />
5.<br />
Scusate il disturbo, volevo sottoporvi il seguente quesito: nel dicembre 2004 ho pagato per errore un<br />
condono edilizio di Euro 1,598.00, nel giugno 2005 ho presentato la domanda di rimborso presso la<br />
locale Agenzia delle Entrate la quale mi ha confermato ad ottobre 2008 di aver girato la pratica al<br />
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per le politiche abitative Via<br />
Nomentana 2 00161 ROMA. Come posso fare per recuperare quanto pagato erroneamente?<br />
Premetto che sia il Comune di … (…) che la Regione … hanno già provveduto a istruire le pratiche<br />
per la restituzione di loro competenza. Grato della Vs. gentile collaborazione ed in attesa di un Vs.<br />
riscontro, porgo i miei più distinti saluti.<br />
6.<br />
Mi è scaduta la carta di identità elettronica e mi è stato consegnato un certificato, che ne attesta la<br />
proroga. Devo recarmi in Svizzera ma ho saputo che il documento di proroga della carta d’identità<br />
elettronica non è accettata. Come posso fare? Non sarebbe più facile rilasciare una nuova carta<br />
d'identità (anziché la proroga) che eviterebbe inutili lungaggini e spese per chi ad esempio non ha<br />
un passaporto?<br />
204