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REGOLAMENTO DEL FONDO PENSIONE ... - Laborfonds

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2. I dati relativi a data e causale di cessazione sono necessari per ritenere valida la comunicazione. In caso<br />

di mancata indicazione dell’ultimo versamento il Fondo considera come ultimo il trimestre all’interno del<br />

quale è avvenuta la cessazione. In caso di versamenti successivi alla liquidazione delle prestazioni<br />

all’aderente cessato, il Fondo non accetta contribuzione riferita all’aderente stesso e successiva al<br />

trimestre indicato.<br />

3. In caso di decesso dell’aderente, anche in presenza di comunicazione da parte dell’azienda, il Fondo<br />

non si attiva al fine dell’individuazione di eventuali aventi diritto.<br />

Comunicazione dell’ultimo versamento in caso trasferimento volontario<br />

1. Il datore di lavoro è tenuto a completare lo spazio ad esso riservato nella richiesta di trasferimento<br />

dell’aderente ad altra forma pensionistica complementare qualora lo stesso sia classificabile come<br />

trasferimento volontario e, dunque, decorso il periodo minimo di iscrizione pari a tre anni.<br />

2. In particolare il datore di lavoro è tenuto ad indicare il trimestre riferito all’ultimo versamento della<br />

contribuzione a <strong>Laborfonds</strong> per l’aderente.<br />

Adempimenti e comunicazioni dell’aderente<br />

Comunicazione di contributi non dedotti<br />

1. La comunicazione dei contributi non dedotti deve essere inviata in originale al Fondo compilando<br />

l’apposita modulistica pubblicata sul sito internet del Fondo e comunque disponibile presso la sede del<br />

Fondo stesso. La comunicazione può essere effettuata, anche tramite fac-simile predisposto dal Centro<br />

Autorizzato Assistenza Fiscale (CAAF) presso cui si è presentata la dichiarazione dei redditi, o altro<br />

documento dal quale risultino le generalità dell’aderente, il riferimento al Fondo, l’anno in cui è stata<br />

versata la contribuzione, l’importo non dedotto.<br />

2. Non è necessario inviare una comunicazione in caso di completa deduzione dei contributi versati.<br />

3. Non sono ammesse comunicazioni dei contributi non dedotti prive di importo e con rinvio alla<br />

documentazione allegata (tipicamente: copia dichiarazione dei redditi).<br />

4. Non sono ammesse comunicazioni cumulative indicanti importi relativi a diversi anni.<br />

5. Per ciò che riguarda la deducibilità della contribuzione si rinvia al “Documento sul regime fiscale”,<br />

pubblicato sul sito internet del Fondo e comunque disponibile presso la sede del Fondo stesso.<br />

Designazione del beneficiario in caso di premorienza<br />

1. La designazione del beneficiario in caso di premorienza può essere fatta in qualsiasi momento con<br />

dichiarazione scritta . Equivale a designazione l’attribuzione del diritto al riscatto per premorienza fatta<br />

nel testamento a favore di un determinato soggetto (persona fisica o giuridica). In generale sono da<br />

considerare validi tutti gli atti di designazione disposti in forma scritta purché caratterizzati da assoluta<br />

certezza della provenienza dall’aderente e della data di effettuazione della designazione.<br />

2. La designazione è revocabile, esclusivamente da parte dell’aderente, nelle stesse forme con le quali è<br />

stata formulata. Il Fondo pensione non considera valida una revoca tacita delle precedenti designazioni<br />

attraverso l’indicazione di ulteriori nuovi beneficiari; l’effetto di revoca si realizza solamente attraverso<br />

una dichiarazione di revoca esplicita delle precedenti designazioni.<br />

Certificato di esistenza in vita<br />

1. I soggetti ai quali viene erogata una rendita (aderenti o relativi beneficiari/reversionari) sono tenuti ad<br />

inviare annualmente alla Compagnia di assicurazione incaricata dell’erogazione della rendita un<br />

certificato di esistenza in vita, come previsto dalla Convenzione sottoscritta tra il Fondo e la Compagnia.<br />

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