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REGOLAMENTO DEL FONDO PENSIONE ... - Laborfonds

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- la posizione previdenziale dell’aderente, durante la fase di accumulo, ovvero nel periodo durante il<br />

quale si costituiscono le riserve che serviranno per la erogazione delle prestazioni pensionistiche<br />

complementari o al pagamento delle somme oggetto di riscatto totale o parziale, non è aggredibile<br />

da parte dei creditori dell’aderente né disponibile da parte dell’aderente stesso;<br />

- le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie sono<br />

sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni<br />

pensionistiche pubbliche;<br />

- i riscatti e le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre<br />

esigenze dell’aderente sono cedibili, sequestrabili e pignorabili senza vincoli.<br />

5. La notifica di un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e del TFR, collegato ad<br />

un determinato rapporto di lavoro, riguarda le somme dovute dal Fondo con riferimento alla sola<br />

posizione accesa presso lo stesso in virtù del medesimo rapporto di lavoro; gli effetti di tale notifica non<br />

possono, quindi, estendersi alle prestazioni maturate a seguito di una nuova adesione che trovi titolo in<br />

un successivo e diverso rapporto di lavoro, se non espressamente previsto nelle clausole contrattuali.<br />

6. In presenza di notifiche relative a diversi contratti di finanziamento e di richiesta, da parte dell’aderente,<br />

di riscatto, prestazione o anticipazione, il Fondo risolve il conflitto fra i diversi aventi diritto allo stesso<br />

credito, vale a dire tra i diversi istituti che hanno erogato prestiti all’aderente, stabilendo la prevalenza<br />

della cessione di credito notificata per prima al Fondo.<br />

7. Di seguito vengono chiarite le modalità di erogazione di prestazioni, anticipazioni e riscatti in presenza di<br />

notifiche relative a contratti di finanziamento.<br />

Prestazioni pensionistiche complementari e anticipazioni per spese sanitarie<br />

1. L’aderente in sede di presentazione della richiesta, allega il benestare alla liquidazione della società di<br />

finanziamento in forma scritta. Il Fondo, verificati i requisiti per la richiesta e riscontrata la presenza di<br />

una notifica relativa ad un contratto di finanziamento, chiede all’Istituto mutuante il credito residuo (nel<br />

frattempo infatti il credito potrebbe essere estinto anche attraverso la cessione del quinto dello<br />

stipendio). In alternativa l’aderente stesso, in sede di presentazione della richiesta può allegare il<br />

benestare, in forma scritta, della società alla liquidazione.<br />

2. Se il credito non è stato estinto, essendo le prestazioni pensionistiche e le anticipazioni di che trattasi<br />

sottoposte agli stessi limiti di cedibilità delle pensioni di base, il Fondo, nel caso in cui non siano<br />

concordate modalità diverse di pagamento del debito residuo, liquida all’Istituto mutuante il quinto della<br />

prestazione, o dell’anticipazione, fino alla soddisfazione del credito residuo.<br />

3. Nell’eventualità in cui il debito non sia estinto il Fondo, attraverso l’invio di apposita comunicazione,<br />

provvede ad informare l’aderente della situazione relativa al contratto di finanziamento ed agli effetti<br />

dello stesso rispetto alla prestazione richiesta.<br />

4. Il pagamento degli importi netti disinvestiti è effettuato sia all’aderente che all’istituto mutuante per le<br />

quote di rispettiva competenza.<br />

Riscatti e anticipazioni per acquisto e ristrutturazione prima casa e per altre esigenze<br />

1. L’aderente in sede di presentazione della richiesta, allega il benestare alla liquidazione della società di<br />

finanziamento in forma scritta. Il Fondo, verificati i requisiti per la richiesta e riscontrata la presenza di<br />

una notifica relativa ad un contratto di finanziamento, chiede all’Istituto mutuante il credito residuo (nel<br />

frattempo infatti il credito potrebbe essere estinto anche attraverso la cessione del quinto dello<br />

stipendio). In alternativa l’aderente stesso, in sede di presentazione della richiesta può allegare il<br />

benestare, in forma scritta, della società alla liquidazione.<br />

2. Se il credito non è stato estinto il Fondo può liquidare all’Istituto mutuante anche l’intero importo dovuto<br />

all’aderente a titolo di riscatto/anticipazione, fino all’ammontare del credito residuo, essendo le somme<br />

dovute per riscatto/anticipazione cedibili senza vincoli.<br />

3. Nell’eventualità in cui il debito non sia estinto, il Fondo, attraverso l’invio di apposita comunicazione,<br />

provvede ad informare l’aderente della situazione relativa al contratto di finanziamento ed agli effetti<br />

dello stesso rispetto al riscatto/all’anticipazione.<br />

4. Il pagamento degli importi netti disinvestiti è effettuato sia all’aderente che all’istituto mutuante per le<br />

quote di rispettiva competenza.<br />

Trasferimenti verso altra forma pensionistica complementare<br />

1. Il Fondo, verificati i requisiti per la richiesta e riscontrata la presenza di una notifica relativa ad un<br />

contratto di finanziamento, informa l’Istituto mutuante circa la necessità di rinotificare il contratto di<br />

finanziamento al Fondo cessionario.<br />

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