REGOLAMENTO DEL FONDO PENSIONE ... - Laborfonds
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- la posizione previdenziale dell’aderente, durante la fase di accumulo, ovvero nel periodo durante il<br />
quale si costituiscono le riserve che serviranno per la erogazione delle prestazioni pensionistiche<br />
complementari o al pagamento delle somme oggetto di riscatto totale o parziale, non è aggredibile<br />
da parte dei creditori dell’aderente né disponibile da parte dell’aderente stesso;<br />
- le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie sono<br />
sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni<br />
pensionistiche pubbliche;<br />
- i riscatti e le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre<br />
esigenze dell’aderente sono cedibili, sequestrabili e pignorabili senza vincoli.<br />
5. La notifica di un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e del TFR, collegato ad<br />
un determinato rapporto di lavoro, riguarda le somme dovute dal Fondo con riferimento alla sola<br />
posizione accesa presso lo stesso in virtù del medesimo rapporto di lavoro; gli effetti di tale notifica non<br />
possono, quindi, estendersi alle prestazioni maturate a seguito di una nuova adesione che trovi titolo in<br />
un successivo e diverso rapporto di lavoro, se non espressamente previsto nelle clausole contrattuali.<br />
6. In presenza di notifiche relative a diversi contratti di finanziamento e di richiesta, da parte dell’aderente,<br />
di riscatto, prestazione o anticipazione, il Fondo risolve il conflitto fra i diversi aventi diritto allo stesso<br />
credito, vale a dire tra i diversi istituti che hanno erogato prestiti all’aderente, stabilendo la prevalenza<br />
della cessione di credito notificata per prima al Fondo.<br />
7. Di seguito vengono chiarite le modalità di erogazione di prestazioni, anticipazioni e riscatti in presenza di<br />
notifiche relative a contratti di finanziamento.<br />
Prestazioni pensionistiche complementari e anticipazioni per spese sanitarie<br />
1. L’aderente in sede di presentazione della richiesta, allega il benestare alla liquidazione della società di<br />
finanziamento in forma scritta. Il Fondo, verificati i requisiti per la richiesta e riscontrata la presenza di<br />
una notifica relativa ad un contratto di finanziamento, chiede all’Istituto mutuante il credito residuo (nel<br />
frattempo infatti il credito potrebbe essere estinto anche attraverso la cessione del quinto dello<br />
stipendio). In alternativa l’aderente stesso, in sede di presentazione della richiesta può allegare il<br />
benestare, in forma scritta, della società alla liquidazione.<br />
2. Se il credito non è stato estinto, essendo le prestazioni pensionistiche e le anticipazioni di che trattasi<br />
sottoposte agli stessi limiti di cedibilità delle pensioni di base, il Fondo, nel caso in cui non siano<br />
concordate modalità diverse di pagamento del debito residuo, liquida all’Istituto mutuante il quinto della<br />
prestazione, o dell’anticipazione, fino alla soddisfazione del credito residuo.<br />
3. Nell’eventualità in cui il debito non sia estinto il Fondo, attraverso l’invio di apposita comunicazione,<br />
provvede ad informare l’aderente della situazione relativa al contratto di finanziamento ed agli effetti<br />
dello stesso rispetto alla prestazione richiesta.<br />
4. Il pagamento degli importi netti disinvestiti è effettuato sia all’aderente che all’istituto mutuante per le<br />
quote di rispettiva competenza.<br />
Riscatti e anticipazioni per acquisto e ristrutturazione prima casa e per altre esigenze<br />
1. L’aderente in sede di presentazione della richiesta, allega il benestare alla liquidazione della società di<br />
finanziamento in forma scritta. Il Fondo, verificati i requisiti per la richiesta e riscontrata la presenza di<br />
una notifica relativa ad un contratto di finanziamento, chiede all’Istituto mutuante il credito residuo (nel<br />
frattempo infatti il credito potrebbe essere estinto anche attraverso la cessione del quinto dello<br />
stipendio). In alternativa l’aderente stesso, in sede di presentazione della richiesta può allegare il<br />
benestare, in forma scritta, della società alla liquidazione.<br />
2. Se il credito non è stato estinto il Fondo può liquidare all’Istituto mutuante anche l’intero importo dovuto<br />
all’aderente a titolo di riscatto/anticipazione, fino all’ammontare del credito residuo, essendo le somme<br />
dovute per riscatto/anticipazione cedibili senza vincoli.<br />
3. Nell’eventualità in cui il debito non sia estinto, il Fondo, attraverso l’invio di apposita comunicazione,<br />
provvede ad informare l’aderente della situazione relativa al contratto di finanziamento ed agli effetti<br />
dello stesso rispetto al riscatto/all’anticipazione.<br />
4. Il pagamento degli importi netti disinvestiti è effettuato sia all’aderente che all’istituto mutuante per le<br />
quote di rispettiva competenza.<br />
Trasferimenti verso altra forma pensionistica complementare<br />
1. Il Fondo, verificati i requisiti per la richiesta e riscontrata la presenza di una notifica relativa ad un<br />
contratto di finanziamento, informa l’Istituto mutuante circa la necessità di rinotificare il contratto di<br />
finanziamento al Fondo cessionario.<br />
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