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REGOLAMENTO DEL FONDO PENSIONE ... - Laborfonds

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necessari per l’ultimo versamento della contribuzione trimestrale tramite bonifico bancario o modello<br />

F24/F24EP, ai contatti intercorsi con società di finanziamento eventualmente coinvolte nella<br />

liquidazione, ovvero alle operazioni di accredito degli interventi del Fondo di garanzia INPS<br />

(relativamente a precedenti adesioni riconducibili al settore privato) e delle somme accantonate a titolo<br />

di provvidenze della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol. Si rammenta, inoltre, che in caso<br />

di adesione su base collettiva la riconciliazione del versamento con la distinta avviene entro l’ultimo<br />

giorno lavorativo del mese di riferimento. L’assegnazione delle quote alla posizione individuale avviene<br />

nel mese successivo con valore quota del mese di riconciliazione. I versamenti e le distinte pervenuti<br />

dopo la data di riconciliazione vengono regolarmente memorizzati a sistema ma in tal caso<br />

l’assegnazione delle quote alla posizione individuale avverrà con il valore della quota del mese<br />

successivo. In caso di tardiva o errata effettuazione del versamento e/o in caso di errato o tardivo invio<br />

ovvero errato contenuto della distinta, il Fondo non garantisce l’assegnazione delle quote alla posizione<br />

individuale con il valore della quota del mese in cui il versamento della contribuzione si è reso disponibile<br />

al Fondo stesso.<br />

8. Per ciò che riguarda la tassazione delle prestazioni in forma di capitale si rinvia al “Documento sul<br />

regime fiscale”, pubblicato sul sito internet del Fondo e comunque disponibile presso la sede del Fondo<br />

stesso.<br />

Procedure relative alla prestazione pensionistica complementare in forma periodica (rendita)<br />

1. La richiesta di prestazione in forma di periodica (di seguito denominata brevemente: “rendita”) come<br />

previsto dall’allegato allo Statuto del Fondo deve contenere l’indicazione:<br />

- dei dati anagrafici relativi all’aderente;<br />

- della località di residenza;<br />

- della data in cui sono maturati i requisiti per il pensionamento;<br />

- della modalità di erogazione;<br />

- della tipologia di rendita;<br />

- della frequenza di erogazione della rendita;<br />

- della modalità di pagamento;<br />

- del tasso tecnico;<br />

- dell’eventuale reversionario/beneficiario della rendita ed i relativi dati anagrafici e di residenza;<br />

- dell’eventuale percentuale di reversibilità (da scegliere tra: 50%, 75%, 100%).<br />

2. La richiesta di rendita acquista validità dal giorno in cui è pervenuta al Fondo. Qualora la richiesta non<br />

sia completa il Fondo fa riferimento alla data di ricevimento dell’ultimo documento necessario integrativo<br />

della stessa.<br />

3. In caso di documentazione mancante o incompleta il Fondo comunica all’aderente la necessità di<br />

integrare la richiesta.<br />

4. Qualora il datore di lavoro non comunichi la cessazione del rapporto di lavoro , l’aderente può fornire<br />

copia del CUD o della busta paga comprovanti la data di cessazione del rapporto di lavoro, dando<br />

indicazione della motivazione della cessazione mediante dichiarazione sostitutiva.<br />

5. Il Fondo provvede, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, ad inviare all’aderente una lettera di<br />

conferma del ricevimento della stessa.<br />

6. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti alla richiesta con tempestività e comunque entro il<br />

termine massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta stessa corredata della documentazione<br />

completa. Per tutte le richieste pervenute entro il giorno 20 di ogni mese risultati corrette e complete,<br />

ovvero risultanti corrette e complete di eventuali integrazioni entro il giorno 20 di ogni mese, l’importo<br />

disinvestito è quello risultante al primo giorno di valorizzazione immediatamente successivo. Si ricorda<br />

che i giorni di valorizzazione coincidono con l’ultimo giorno di ogni mese.<br />

7. Eventuali ritardi rispetto alla tempistica standard possono essere ricondotti ad anomalie contributive<br />

(gestite come previsto dal successivo paragrafo “Situazioni di inadempimento contributivo”), ai periodi<br />

necessari per l’ultimo versamento della contribuzione trimestrale tramite bonifico bancario o modello<br />

F24/F24EP, ai contatti intercorsi con società di finanziamento eventualmente coinvolte nella<br />

liquidazione, ovvero alle operazioni di accredito degli interventi del Fondo di garanzia INPS<br />

(relativamente a precedenti adesioni riconducibili al settore privato) s e delle somme accantonate a titolo<br />

di provvidenze della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol. Si rammenta, inoltre, che in caso<br />

di adesione su base collettiva la riconciliazione del versamento con la distinta avviene entro l’ultimo<br />

giorno lavorativo del mese di riferimento. L’assegnazione delle quote sulla posizione individuale avviene<br />

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