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REGOLAMENTO DEL FONDO PENSIONE ... - Laborfonds

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) In particolare il datore di lavoro è tenuto ad indicare il trimestre riferito all’ultimo versamento della<br />

contribuzione a <strong>Laborfonds</strong> per l’aderente.<br />

Adempimenti e comunicazioni dell’aderente<br />

Comunicazione di contributi non dedotti<br />

a) La comunicazione dei contributi non dedotti deve essere inviata in originale al Fondo compilando<br />

l’apposita modulistica, pubblicata sul sito internet del Fondo e comunque disponibile presso la sede del<br />

Fondo stesso. La comunicazione può essere effettuata, anche tramite fac-simile predisposto dal Centro<br />

Autorizzato Assistenza Fiscale (CAAF) presso cui si è presentata la dichiarazione dei redditi, o altro<br />

documento dal quale risultino le generalità dell’aderente, il riferimento al Fondo, l’anno in cui è stata<br />

versata la contribuzione, l’importo non dedotto.<br />

b) Non è necessario inviare una comunicazione in caso di completa deduzione dei contributi versati.<br />

c) Non sono ammesse comunicazioni dei contributi non dedotti prive di importo e con rinvio alla<br />

documentazione allegata (tipicamente: copia dichiarazione dei redditi).<br />

d) Non sono ammesse comunicazioni cumulative indicanti importi relativi a diversi anni.<br />

e) Per ciò che riguarda la deducibilità della contribuzione si rinvia al “Documento sul regime fiscale”,<br />

pubblicato sul sito internet del Fondo e comunque disponibile presso la sede del Fondo stesso.<br />

Designazione del beneficiario in caso di premorienza<br />

a) La designazione del beneficiario in caso di premorienza può essere fatta in qualsiasi momento con<br />

dichiarazione scritta . Equivale a designazione l’attribuzione del diritto al riscatto per premorienza fatta<br />

nelle disposizioni mortis causa a favore di un determinato soggetto (persona fisica o giuridica). In<br />

generale sono da considerare validi tutti gli atti di designazione disposti in forma scritta purché<br />

caratterizzati da assoluta certezza della provenienza dall’aderente e della data di effettuazione della<br />

designazione.<br />

b) La designazione è revocabile, esclusivamente da parte dell’aderente, nelle stesse forme con le quali è<br />

stata formulata. Il Fondo pensione non considera valida una revoca tacita delle precedenti designazioni<br />

attraverso l’indicazione di ulteriori nuovi beneficiari; l’effetto di revoca si realizza solamente attraverso<br />

una dichiarazione di revoca esplicita delle precedenti designazioni.<br />

In assenza di revoca esplicita, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 4 “procedure relative al<br />

riscatto per decesso”.<br />

Certificato di esistenza in vita<br />

a) I soggetti ai quali viene erogata una rendita (aderenti o relativi beneficiari/reversionari) sono tenuti ad<br />

inviare annualmente alla Compagnia di assicurazione individuata dal Fondo un certificato di esistenza in vita,<br />

come previsto dalla Convenzione sottoscritta tra il Fondo stesso e la Compagnia di assicurazioni incaricata<br />

dell’erogazione delle rendite.<br />

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