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REGOLAMENTO DEL FONDO PENSIONE ... - Laborfonds

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distinta avviene entro L’ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento. L’assegnazione delle quote alla<br />

posizione individuale avviene nel mese successivo con valore quota del mese di riconciliazione. I<br />

versamenti e le distinte pervenuti dopo la data di riconciliazione vengono regolarmente memorizzati a<br />

sistema ma in tal caso l’assegnazione delle quote alla posizione individuale avviene con il valore della<br />

quota del mese successivo. In caso di tardiva o errata effettuazione del versamento e/o in caso di errato<br />

o tardivo invio ovvero errato contenuto della distinta, il Fondo non garantisce l’assegnazione delle quote<br />

alla posizione individuale con il valore della quota del mese in cui il versamento della contribuzione si è<br />

reso disponibile al Fondo stesso.<br />

8. Contestualmente all’esecuzione del bonifico a favore della Compagnia di assicurazioni incaricata<br />

dell’erogazione della rendita, il Fondo provvede ad inviare all’aderente una lettera con la quale viene<br />

comunicato l’importo del premio unico.<br />

9. Per ogni ulteriore dettaglio relativo alla rendita si rinvia alla “Convenzione di erogazione in rendita” ed al<br />

“Documento sulle rendite” pubblicati sul sito internet del Fondo e comunque disponibile presso la sede<br />

del Fondo stesso.<br />

10. Per ciò che riguarda la tassazione delle prestazioni in forma di rendita si rinvia al “Documento sul regime<br />

fiscale”, pubblicato sul sito internet del Fondo e comunque disponibile presso la sede del Fondo stesso.<br />

Procedure relative al riscatto totale della posizione individuale<br />

1. La richiesta di riscatto totale ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. b), c), d), dello Statuto 9 deve contenere<br />

l’indicazione:<br />

- dei dati anagrafici relativi all’aderente;<br />

- della località di residenza;<br />

- della cessazione del rapporto di lavoro;<br />

- in caso di invalidità della cessazione o meno del rapporto di lavoro;<br />

- della modalità di pagamento.<br />

2. Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:<br />

- in caso di inoccupazione dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale si autocertifica<br />

l’inoccupazione superiore a 48 mesi;<br />

- in caso di invalidità certificazione da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (servizio di<br />

medicina legale dell’ASL) che comprovi i requisiti richiesti.<br />

3. Ai fini del calcolo delle ritenute fiscali, il Fondo considera la motivazione della cessazione del rapporto di<br />

lavoro indicata dal datore di lavoro nell’apposito modulo di cessazione. Il Fondo non effettua alcuna<br />

verifica in merito alla veridicità di quanto comunicato.<br />

4. La richiesta di riscatto totale acquista validità dal giorno in cui è pervenuta al Fondo. Qualora la richiesta<br />

non sia completa, il Fondo farà riferimento alla data di ricevimento dell’ultimo documento necessario<br />

integrativo della stessa.<br />

5. Il Fondo, ricevuta la richiesta di riscatto, provvede a verificarne i requisiti, che sono:<br />

- cessazione di tutti i contratti collegati all’aderente;<br />

- completezza della documentazione e dei dati richiesti;<br />

- sussistenza delle condizioni di perdita dei requisiti 10 .<br />

6. In caso di documentazione mancante o incompleta il Fondo comunica all’aderente la necessità di<br />

integrare la richiesta.<br />

9 Il riscatto dell’intera posizione è ammesso nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di<br />

un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi.<br />

Tale facoltà non è esercitabile nel quinquennio precedente alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni complementari,<br />

poiché in tal caso vi è il diritto per l’aderente di accedere anticipatamente alla prestazione pensionistica.<br />

Ai sensi dell’art. 14, c. 5. del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 l’aderente può chiedere il riscatto totale della posizione individuale anche<br />

nei casi di perdita dei requisiti per le seguenti cause:<br />

- dimissioni, licenziamento, fine rapporto di lavoro a termine;<br />

- trasferimento sede di lavoro all’esterno della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol;<br />

- passaggio alla qualifica di dirigente;<br />

- mobilità, fallimento, chiusura degli stabilimenti;<br />

- pensionamento con meno di cinque anni di iscrizione al Fondo.<br />

10 La Commissione di Vigilanza ha precisato con deliberazione del 17/09/2009 che non può ritenersi realizzata la “perdita dei requisiti di<br />

partecipazione” in caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un’operazione di trasferimento di ramo d’azienda, assistita dalla<br />

pattuizione, formalizzata in apposito accordo collettivo, dell’impegno del nuovo datore di lavoro di continuare la contribuzione alle forme<br />

pensionistiche collettive d’iscrizione dei lavoratori.<br />

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