12.06.2013 Views

REGOLAMENTO DEL FONDO PENSIONE ... - Laborfonds

REGOLAMENTO DEL FONDO PENSIONE ... - Laborfonds

REGOLAMENTO DEL FONDO PENSIONE ... - Laborfonds

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

6. Eventuali ritardi rispetto alla tempistica standard possono essere ricondotti ad anomalie contributive<br />

(gestite come previsto dal successivo paragrafo “Situazioni di inadempimento contributivo”), ai tempi<br />

necessari per l’ultimo versamento della contribuzione trimestrale tramite bonifico bancario o modello<br />

F24/F24EP, ai contatti intercorsi con società di finanziamento eventualmente coinvolte nella<br />

liquidazione, ovvero alle operazioni di accredito degli interventi del Fondo di garanzia INPS e delle<br />

somme accantonate a titolo di provvidenze della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol. Si<br />

rammenta, inoltre, che in caso di adesione su base collettiva la riconciliazione del versamento con la<br />

distinta avviene entro l’ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento. L’assegnazione delle quote alla<br />

posizione individuale avviene nel mese successivo con valore quota del mese di riconciliazione. I<br />

versamenti e le distinte pervenuti dopo la data di riconciliazione vengono regolarmente memorizzati a<br />

sistema ma in tal caso l’assegnazione delle quote alla posizione individuale avviene con il valore della<br />

quota del mese successivo. In caso di tardiva o errata effettuazione del versamento e/o in caso di errato<br />

o tardivo invio ovvero errato contenuto della distinta, il Fondo non garantisce l’assegnazione delle quote<br />

alla posizione individuale con il valore della quota del mese in cui il versamento della contribuzione si è<br />

reso disponibile al Fondo stesso.<br />

7. Per ciò che riguarda la tassazione delle prestazioni in forma di capitale si rinvia al “Documento sul<br />

regime fiscale”, pubblicato sul sito internet del Fondo e comunque disponibile presso la sede del Fondo.<br />

Procedure relative alla prestazione pensionistica complementare in forma periodica (rendita)<br />

1. La richiesta di prestazione in forma di periodica (di seguito denominata brevemente: “rendita”) ai sensi<br />

dell’art. 10 dello Statuto 8 deve contenere l’indicazione:<br />

- dei dati anagrafici relativi all’aderente;<br />

- della località di residenza;<br />

- della data in cui sono maturati i requisiti per il pensionamento;<br />

- della modalità di erogazione;<br />

- della tipologia di rendita;<br />

- della frequenza di erogazione della rendita;<br />

- della modalità di pagamento;<br />

- del tasso tecnico;<br />

- dell’eventuale reversionario/beneficiario della rendita ed i relativi dati anagrafici e di residenza.<br />

- dell’eventuale percentuale di reversibilità (da scegliere tra: 50%, 75%, 100%).<br />

2. La richiesta di rendita acquista validità dal giorno in cui è pervenuta al Fondo. Qualora la richiesta non<br />

sia completa, si fa riferimento alla data di ricevimento dell’ultimo documento integrante la stessa.<br />

3. In caso di documentazione mancante o incompleta il Fondo comunica all’aderente la necessità di<br />

integrare la richiesta.<br />

4. Qualora il datore di lavoro non comunichi la cessazione del rapporto di lavoro, l’aderente può fornire<br />

copia del CUD o della busta paga comprovanti la data di cessazione del rapporto di lavoro, dando<br />

indicazione della motivazione della cessazione mediante dichiarazione sostitutiva..<br />

5. Il Fondo provvede, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, ad inviare all’aderente una lettera di<br />

conferma del ricevimento della stessa.<br />

6. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti alla richiesta con tempestività e comunque entro il<br />

termine massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta, corredata della documentazione completa. Per<br />

tutte le richieste pervenute entro il giorno 20 di ogni mese risultati corrette e complete, ovvero risultanti<br />

corrette e complete di eventuali integrazioni entro il giorno 20 di ogni mese, l’importo disinvestito è quello<br />

risultante al primo giorno di valorizzazione immediatamente successivo. Si ricorda che i giorni di<br />

valorizzazione coincidono con l’ultimo giorno di ogni mese.<br />

7. Eventuali ritardi rispetto alla tempistica standard possono essere ricondotti ad anomalie contributive<br />

(gestite come previsto dal successivo paragrafo “Situazioni di inadempimento contributivo”), ai tempi<br />

necessari per l’ultimo versamento della contribuzione trimestrale tramite bonifico bancario o modello<br />

F24/F24EP, ai contatti intercorsi con società di finanziamento eventualmente coinvolte nella<br />

liquidazione, ovvero alle operazioni di accredito degli interventi del Fondo di garanzia INPS e delle<br />

somme accantonate a titolo di provvidenze della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol. Si<br />

rammenta, inoltre, che in caso di adesione su base collettiva la riconciliazione del versamento con la<br />

8 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle<br />

prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme<br />

pensionistiche complementari.<br />

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!