REGOLAMENTO DEL FONDO PENSIONE ... - Laborfonds
REGOLAMENTO DEL FONDO PENSIONE ... - Laborfonds
REGOLAMENTO DEL FONDO PENSIONE ... - Laborfonds
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
dalla contribuzione, la stessa è prelevata in un’unica soluzione con l’assegnazione di novembre,<br />
annullando il numero corrispondente di quote (per controvalore) in possesso dell'aderente.<br />
Contribuzione alternativa a quella minima<br />
1. Gli aderenti al Fondo possono scegliere una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto<br />
dal contratto collettivo con incrementi/decrementi progressivi, a scaglioni, dell’1%, salvo diverse<br />
disposizioni contrattuali. La decorrenza della variazione, salvo diverse disposizioni delle fonti istitutive è<br />
dal primo gennaio dell’anno successivo alla richiesta presentata al datore di lavoro. Il versamento del<br />
contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.<br />
Decorrenza della contribuzione<br />
1. Nel caso di riattivazione della contribuzione per i dipendenti stagionali, supplenti, assunti a tempo<br />
determinato, con successiva riassunzione da parte dello stesso datore di lavoro, l’obbligo di<br />
contribuzione decorre dalla data di decorrenza comunicata al Fondo dal datore di lavoro tramite modulo<br />
predisposto ad hoc.<br />
Contribuzione aggiuntiva tramite bonifico bancario/F24/F24EP<br />
1. Ai sensi delle previsioni dell’art. 8 dello Statuto del Fondo, l’aderente può altresì effettuare una<br />
contribuzione aggiuntiva. Tale contribuzione viene effettuata direttamente dall’aderente tramite bonifico<br />
bancario/F24/F24EP (per le regole di compilazione del modello F24/F24EP si rimanda alla “Guida alla<br />
compilazione” disponibile sul sito del Fondo), utilizzando i modelli predisposti dal Fondo e disponibili sul<br />
sito di <strong>Laborfonds</strong>.<br />
2. In caso di versamento tramite bonifico bancario, nella causale del bonifico devono essere indicati il<br />
codice fiscale dell’aderente che effettua il versamento e la descrizione “XINDIVX”.<br />
3. La riconciliazione del versamento con la posizione dell’aderente avviene entro l’ultimo giorno lavorativo<br />
del mese in cui lo stesso si è reso disponibile al Fondo. L’assegnazione delle quote alla posizione<br />
individuale avviene nel mese successivo con valore quota del mese di riconciliazione. I bonifici pervenuti<br />
dopo la data di riconciliazione vengono regolarmente memorizzati a sistema ma, in tal caso,<br />
l’assegnazione delle quote alla posizione individuale avviene con il valore della quota del mese<br />
successivo. In caso di errata effettuazione del versamento, il Fondo non garantisce l’assegnazione delle<br />
quote alla posizione individuale con il valore della quota del mese in cui il versamento si è reso<br />
disponibile al Fondo stesso. L’importo del versamento deve essere indicato al centesimo di Euro. Entro il<br />
termine annualmente previsto per l’invio della certificazione utile ai fini della dichiarazione dei redditi, il<br />
Fondo attesta, mediante apposita comunicazione all’aderente, l’importo della contribuzione aggiuntiva<br />
pervenuta nell’anno precedente.<br />
4. Qualora l’aderente abbia versato una contribuzione non dedotta dal proprio reddito imponibile, dovrà<br />
comunicarne il relativo ammontare al Fondo, sotto la propria responsabilità ed entro i termini previsti<br />
dalla normativa vigente in materia.<br />
Contribuzione per reintegro delle somme anticipate tramite bonifico bancario<br />
1. E’ previsto dalla normativa di riferimento che le somme corrisposte dal Fondo all’aderente per<br />
anticipazioni possano essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento. Tale versamento<br />
contributivo ha lo scopo di ricostruire la posizione individuale esistente all’atto dell’anticipazione. Il<br />
reintegro può avvenire in un’unica soluzione o mediante versamenti periodici tramite bonifico bancario,<br />
utilizzando il modulo predisposto dal Fondo. Nella causale del bonifico deve essere indicato il codice<br />
fiscale dell’aderente che effettua il versamento e la descrizione “XREX”. La riconciliazione del bonifico<br />
con la posizione dell’aderente avviene entro l’ultimo giorno lavorativo del mese in cui lo stesso si è reso<br />
disponibile al Fondo. L’assegnazione delle quote alla posizione individuale avviene nel mese successivo<br />
con valore quota del mese di riconciliazione. I bonifici pervenuti dopo la data di associazione vengono<br />
regolarmente memorizzati a sistema, ma, in tal caso, l’assegnazione delle quote alla posizione<br />
individuale avviene con il valore della quota del mese successivo. In caso di errata effettuazione del<br />
15