REGOLAMENTO DEL FONDO PENSIONE ... - Laborfonds
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datore di lavoro se previste dagli accordi istitutivi del Fondo stesso, subordinatamente al versamento del<br />
contributo a proprio carico, il comparto d’investimento al quale è stato automaticamente devoluto il TFR,<br />
la possibilità di effettuare la scelta di un diverso comparto d’investimento. Infine vengono precisate le<br />
diverse modalità attraverso le quali è possibile prendere visione della Nota Informativa, dello Statuto e<br />
del Progetto Esemplificativo Standardizzato.<br />
2. Alla lettera di conferma vengono inoltre allegati i moduli necessari affinché l’aderente possa esercitare le<br />
scelte di sua competenza e l’informativa al trattamento dei dati personali.<br />
Adesione al Fondo ed effetti sul rapporto associativo<br />
1. Ai sensi delle previsioni dell’art. 33 dello Statuto del Fondo per “data di adesione” si intende il giorno in<br />
cui il datore di lavoro ha apposto la propria firma ed il timbro aziendale, ove richiesto, sul modulo di<br />
adesione correttamente compilato. In mancanza della data viene considerata come valida la data in cui il<br />
modulo è pervenuto al Fondo. L’efficacia dell’adesione del lavoratore decorre comunque dalla data in cui<br />
al Fondo perviene il modulo di adesione debitamente compilato. Prima di tale evento il lavoratore non<br />
risulta associato e, pertanto, il Fondo non può accettare contribuzioni di alcun genere riferibili a tale<br />
soggetto.<br />
Passaggio all’adesione collettiva<br />
1. Il lavoratore che abbia i requisiti necessari per aderire al Fondo sulla base di accordi collettivi o<br />
aziendali, ha la facoltà di versare – tramite il datore di lavoro, in aggiunta al trattamento di fine rapporto,<br />
un contributo a suo carico. In tal caso, se gli accordi o contratti collettivi lo prevedono, ha diritto al<br />
versamento dei contributi a carico del datore di lavoro. L’aderente “tacito” dovrà in tal caso seguire la<br />
procedura di adesione prevista per l’adesione su base collettiva.<br />
Richiesta di annullamento adesione tacita<br />
1. Nel caso in cui si intenda richiedere l'annullamento dell'adesione tacita e il conseguente rimborso del<br />
TFR devoluto al Fondo, a seguito di errori imputabili al datore di lavoro, è necessario che al Fondo<br />
pervenga la seguente documentazione:<br />
- la richiesta di annullamento dell'adesione tacita inoltrata dal datore di lavoro,<br />
- la dichiarazione di assenso all’annullamento da parte del lavoratore sottoscritta in originale, che potrà<br />
pervenire in calce alla nota del datore (di cui al punto precedente) ovvero con lettera separata,<br />
- copia del Modulo TFR1/TFR2, firmata dal lavoratore e per ricevuta dal datore, debitamente datata.<br />
Gli importi da restituire sono rimborsati al controvalore della posizione individuale al primo giorno utile di<br />
valorizzazione successivo al ricevimento della richiesta di annullamento, completa in ogni sua parte. Nel<br />
caso in cui il TFR versato sia superiore al controvalore disinvestito, a causa di una diminuzione del<br />
valore della quota, nessuna richiesta di reintegro della parte mancante sarà soddisfatta da parte del<br />
Fondo. L’aderente dovrà eventualmente rivalersi sul proprio datore di lavoro.<br />
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