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Untitled - Comune di Casnigo

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data quantità, proporzionata al numero dei suoi membri e dei suoi animali, ovvero al suo estimo.<br />

A <strong>Casnigo</strong> i consoli eleggono due uomini che devono procedere al censimento <strong>di</strong> tutti gli abitanti dai sei anni in<br />

su e <strong>di</strong> tutti gli animali pascolanti sul territorio del <strong>Comune</strong>, esclusi quelli da basto “li quali numaratio xi fatta fiza<br />

fato lo computo dela quantitat del sal da fir levato e del precio”.<br />

Pare che la tassa del sale risalga al principio del secolo XIII, quando i comuni perdono la propria autonomia:<br />

allora il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> percepirla passa allo Stato. A rendere più proficua questa ren<strong>di</strong>ta, oltre a rincarare <strong>di</strong> quando in<br />

quando il prezzo del sale, a volte si aggiunge anche un dazio per ogni carico, o almeno per quelle partite che<br />

vengono trasportate fuori del luogo dove è il magazzino.<br />

Il sale è il prodotto che viene maggiormente tassato e per i più <strong>di</strong>versi motivi, compreso il pagamento <strong>di</strong> spese<br />

per costruire fortificazioni.<br />

[pp. 71-73]<br />

LA PARROCCHIA – Fin dall’età longobarda (VI sec.) è norma costante, nel <strong>di</strong>ritto ecclesiastico, che a ogni<br />

parrocchia sia assegnata una dote: la legge civile non interviene a regolare questa materia. Più tar<strong>di</strong> (IX sec.) la<br />

legislazione carolingia, che frequentemente e minutamente si occupa delle questioni ecclesiastiche, fissa un<br />

minimo <strong>di</strong> appannaggio per ogni parrocchia, oltre ai proventi delle decime e a quelli delle donazioni, alle quali il<br />

legislatore non ha ancora pensato, come invece accade più tar<strong>di</strong>, <strong>di</strong> porre un freno. Non si può affermare, per<br />

quanto riguarda il periodo relativo allo statuto <strong>di</strong> <strong>Casnigo</strong>, che esista una specie <strong>di</strong> consiglio parrocchiale, riunito<br />

sotto la presidenza del prete. In qualche atto solenne compiuto dal parroco in nome dell’amministrazione della<br />

chiesa, c’è sicura traccia che i parrocchiani vantano dei <strong>di</strong>ritti, o per lo meno accampano pretese, sullo stesso<br />

patrimonio ecclesiastico, mentre non mancano casi in cui il parroco agisce in nome <strong>di</strong> tutto il popolo.<br />

Non si può negare, stando a documenti non riguardanti la Bergamasca, che esista una certa continuità<br />

d’interessi tra i fedeli e la loro chiesa parrocchiale. Non va trascurato il fatto che gli interessi religiosi accomunano<br />

tutti gli abitanti <strong>di</strong> un <strong>Comune</strong>, e che si sente il bisogno <strong>di</strong> stringersi intorno alla chiesa così che questa <strong>di</strong>viene il<br />

centro degli interessi <strong>di</strong> ogni paese.<br />

I parrocchiani, secondo il principio della libera elezione prevalso nell’or<strong>di</strong>namento gerarchico della<br />

chiesa fin dai primi tempi del Cristianesimo, hanno il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> eleggersi il proprio parroco (salvo il <strong>di</strong>ritto<br />

del vescovo <strong>di</strong> confermare l’elezione) o <strong>di</strong> prendere parte all’elezione in quelle parrocchie <strong>di</strong>rettamente <strong>di</strong>pendenti<br />

da un qualsiasi signore, laico o ecclesiastico.<br />

Questo <strong>di</strong>ritto d’elezione da parte <strong>di</strong> un signore è inerente alla qualifica <strong>di</strong> patrono oltre che <strong>di</strong> parrocchiano; è<br />

naturale che il signore, che ha costruito e dotato una chiesa, non voglia rinunciare a quel <strong>di</strong>ritto d’elezione. In<br />

realtà, più che un <strong>di</strong>ritto, il partecipare all’elezione del parroco è considerato, nell’età precomunale e comunale,<br />

dai signori del contado come una loro benevola concessione: usarla in conflitto con i patroni è certo una delle<br />

tante forze <strong>di</strong> ribellione delle classi rurali.<br />

E’ soltanto nel corso del XIII secolo che il principio dell’elezione popolare si afferma con l’affermarsi del nuovo<br />

<strong>di</strong>ritto comunale. In questo modo si vengono a fissare delle norma quasi generali per l’elezione, delle quali una<br />

delle più costanti è questa: i parrocchiani eleggono un loro procuratore che il giorno stesso della sua nomina,<br />

nella chiesa parrocchiale e alla presenza delle autorità ecclesiastiche, elegge il parroco e prega il decano<br />

d’invitare l’eletto ad accettare. Se egli accetta, dopo qualche giorno si presenta alla pieve, da cui <strong>di</strong>pende la<br />

parrocchia rurale, e implora dal pievano la conferma dell’avvenuta elezione e l’investitura <strong>di</strong> tutti i <strong>di</strong>ritti spirituali e<br />

temporali inerenti al suo grado. Nello statuto <strong>di</strong> <strong>Casnigo</strong> il capitolo de<strong>di</strong>cato all’elezione del parroco porta il<br />

titolo: ‘Del modo <strong>di</strong> affirmar el preyte e deli patti’.<br />

E’ da osservare che mentre il manoscritto del XV sec. parla <strong>di</strong> “alcuno sacerdote o preyte per gratia de<br />

affirmatio”, la versione del XVIII sec. intende “arciprete”.<br />

Che quel “preyte” si debba intendere come ‘arciprete’ lo si deduce anche dal fatto che il 10 giugno 1460 (tale<br />

data rappresenta un termine da cui muovere anche per la datazione dello statuto) il vescovo <strong>di</strong> Bergamo,<br />

Giovanni Barozzi (1449-1464), erigeva la chiesa <strong>di</strong> <strong>Casnigo</strong> in arcipresbiterale (chi la presiedeva godeva<br />

dunque del titolo <strong>di</strong> ‘arciprete’), col <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ritirare <strong>di</strong>rettamente gli olii santi dalla cattedrale <strong>di</strong> Bergamo,<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuirli poi alle parrocchie <strong>di</strong> Barzizza, Cazzano e Leffe, con l’obbligo per i parroci <strong>di</strong> queste <strong>di</strong><br />

essere presenti alle funzioni solenni che si tenevano nella chiesa <strong>di</strong> <strong>Casnigo</strong> nella vigilia e nella festa del<br />

patrono (S. Giovanni Battista); con tale atto il vescovo <strong>di</strong> Bergamo poneva fine a una lunga contesa tra la<br />

parrocchia <strong>di</strong> <strong>Casnigo</strong> e quella <strong>di</strong> Gan<strong>di</strong>no circa il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuire gli olii santi (il riconoscimento <strong>di</strong><br />

tale <strong>di</strong>ritto implicava quello della preminenza).<br />

L’atto del Barozzi si fondava sul riconoscimento che la chiesa <strong>di</strong> <strong>Casnigo</strong> era stata e continuava a<br />

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