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Untitled - Comune di Casnigo

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una qualsiasi forma <strong>di</strong> appoggio da parte degli abitanti.<br />

Lo statuto prevede inoltre forti pene per chi rompe le botti, i recipienti, i mobili e gli utensili della taverna:<br />

evidentemente sono frequenti le risse provocate da coloro che hanno ecceduto nel bere. L’orario <strong>di</strong> apertura della<br />

taverna è rigorosamente stabilito: dall’Ave Maria del mattino fino a quella della sera.<br />

Gli statuti <strong>di</strong> Bergamo prescrivono che i tavernieri possano vendere il vino soltanto dopo che il <strong>Comune</strong> ha<br />

stabilito il prezzo (mensura) a mezzo dei (per <strong>Casnigo</strong>) ‘furnidori’ e non possono rifiutarsi <strong>di</strong> dare il vino in quantità<br />

che superi lo staio, cioè, come <strong>di</strong>remmo oggi, deve essere superato il limite massimo della ven<strong>di</strong>ta al minuto,<br />

limite che in misure o<strong>di</strong>erne sarebbe <strong>di</strong> litri 42,6.<br />

Il taverniere deve rendere i conti quin<strong>di</strong>ci giorni dopo la scadenza del suo incarico (4) .<br />

IL MULINO – Poiché l’agricoltura rappresenta la maggiore attività economica del comune rurale, grande<br />

importanza hanno i mulini.<br />

Nell’antichità esistevano alcuni mulini ad acqua, ma è nel Me<strong>di</strong>oevo che essi hanno una <strong>di</strong>ffusione generale,<br />

sostituendo i mulini a bestia e a mano. Soltanto il signore può sostenere le spese della installazione <strong>di</strong> un mulino,<br />

essendo del resto necessaria la proprietà <strong>di</strong> un corso d’acqua. Dal X secolo, egli obbliga i concessionari delle<br />

sue terre, nonché tutti gli uomini sottomessi al suo potere e alla sua giustizia a servirsi <strong>di</strong> tale mulino <strong>di</strong>etro<br />

pagamento: si tratta del <strong>di</strong>ritto del mulino, come esiste il <strong>di</strong>ritto del forno, del frantoio, ecc.<br />

Il Me<strong>di</strong>oevo conosce due tipi <strong>di</strong> proprietà dei mulini: il mulino signorile che, come detto, appartiene in proprio<br />

al signore del feudo, del quale costituisce una delle sorgenti <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to, e il mulino privato. Chi, privato o<br />

istituzione religiosa, vuole costruire un mulino, riceve dal signore proprietario del fondo un’area da tenere<br />

perpetuamente, con la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> costruirvi un mulino con tutti i suoi annessi e <strong>di</strong> pagare l’affitto annuale in<br />

denaro o in natura.<br />

La retribuzione <strong>di</strong> un mugnaio per la macinatura dei cereali è sempre consistita in una determinata quota –<br />

parte della farina, ricavata da tale operazione. Questo “<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> molitura” corrisponde, come forma <strong>di</strong> pagamento,<br />

a un periodo dell’economia rurale in cui, essendo raro il contante, il conta<strong>di</strong>no preferisce lasciare una parte del<br />

suo prodotto, anche se questa parte rappresenta un compenso esagerato. Per questo le <strong>di</strong>scussioni sono<br />

sempre state estremamente vive tra i mugnai e i loro clienti, considerata l’arbitrarietà inerente a questo genere <strong>di</strong><br />

compenso, molto <strong>di</strong>fficile da controllare, poiché il volume e la densità della farina sono sottoposti a molteplici<br />

variazioni, derivanti dalla qualità, dalla varietà, dalla secchezza del grano, dall’umi<strong>di</strong>tà dell’aria, dalla regolarità del<br />

peso.<br />

L’importanza e la delicatezza dell’attività del mugnaio emergono chiaramente dalle numerose norme presenti al<br />

riguardo degli statuti comunali. A <strong>Casnigo</strong>, i mugnai, con i loro <strong>di</strong>pendenti, devono giurare <strong>di</strong> conservare e<br />

custo<strong>di</strong>re bene e in buona fede il grano, la biada e la farina dei clienti; <strong>di</strong> non profittare a proprio vantaggio e<br />

<strong>di</strong> restituire la farina macinata al più presto, in buone con<strong>di</strong>zioni e senza calo, salvo quello dovuto alla<br />

macinazione.<br />

Per questo ogni mugnaio della città e del suo territorio deve tenere, bene esposta, una misura <strong>di</strong> capacità, detta<br />

‘stopello’, <strong>di</strong> ferro o <strong>di</strong> rame, con il bollo del <strong>Comune</strong> e saldamente assicurata al muro con una catena (5) . Accanto<br />

allo ‘stopello’, il mugnaio può tenere anche un ‘sestario’ <strong>di</strong> legno o <strong>di</strong> ferro, bollato anch’esso, dalla capacità <strong>di</strong><br />

ventiquattro ‘stopelli’ (6) . Come compenso il mugnaio può prelevare sulla farina ben macinata un stopello per ogni<br />

sestario.<br />

In caso <strong>di</strong> deficienza, il cliente è autorizzato a prendersi come pegno l’asino o altro animale o un mobile<br />

qualunque del mugnaio, e a portarlo ai giu<strong>di</strong>ci delle vettovaglie, denunciando con giuramento la frode patita.<br />

Al mugnaio è proibito mettere nella farina o nel grano elementi estranei, così come gli è proibito inumi<strong>di</strong>re farina<br />

e sacchi.<br />

Il conta<strong>di</strong>no è sempre stato <strong>di</strong>ffidente nei confronti del mugnaio che lui, il più delle volte, non può scegliere e<br />

che vede arricchirsi agevolmente a sue spese e con il prodotto del suo faticoso lavoro. E’ pertanto giustificata e<br />

comprensibile la preoccupazione <strong>di</strong> regolare il più rigidamente possibile l’attività del mugnaio.<br />

A <strong>Casnigo</strong>, le stesse norme valgono per l’incanto della taverna e dei mulini. Siccome lo statuto parla<br />

sempre <strong>di</strong> mulini, è evidente che a <strong>Casnigo</strong> ne esistevano più <strong>di</strong> uno (7) . Nello statuto si legge che i consoli<br />

ogni mese devono visitare i mulini per controllare che tutto sia secondo le norme statuarie; il ‘molinér’ ha l’obbligo<br />

della manutenzione del mulino, <strong>di</strong> tenere gli utensili elencati nello statuto stesso (‘boni sedazi’, ‘bono cruel’,<br />

‘vaselli’, ecc.), <strong>di</strong> non ospitare persone, <strong>di</strong> macinare prima ai vicini poi ai forestieri, <strong>di</strong> mettere, da aprile a ottobre,<br />

quando trasporta grano o farina, il ‘cavagnolo’ (museruola) agli animali che trasportano granaglie e farina, per<br />

evitare che gli stessi mangino l’erba dei prati fiancheggianti le strade.<br />

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