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nella federazione <strong>di</strong> Valgan<strong>di</strong>no e ne sostenga le ragioni (‘le reson’).<br />
I JUSDICENTI (arbitri, arbitratori, commissari) – All’inizio <strong>di</strong> gennaio, i consoli eleggono “quatro <strong>di</strong>screti e iusti<br />
homini”, uno dei quali almeno deve saper leggere e scrivere, chiamati ‘arbitratori’ o ‘arbitri’ o ‘commessari’, che<br />
per un anno hanno la funzione <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ci “sopra ogni lite, questione e controversia (...) jnfra luno e laltro e da<br />
vesino a vesino, e da fradel a fradel, e da parent a parent e da comu a vesi”.<br />
LA VITA ECONOMICA<br />
Un altro importante aspetto è ampiamente trattato dallo statuto: la VITA ECONOMICA. Aspetto che non considera i<br />
rapporti economici con i Comuni viciniori e con la città. Nemmeno comprende i confini comunali entro i quali deve<br />
essere rispettato lo statuto; la loro delimitazione, infatti, è oggetto <strong>di</strong> altri atti ufficiali. Sono, però, opportuni alcuni<br />
cenni riguardanti tali confini comunali.<br />
I CONFINI DEL COMUNE – Nella prima metà del secolo XIII il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Bergamo prende una serie <strong>di</strong><br />
provve<strong>di</strong>menti per giungere a un miglioramento del suo territorio, in modo <strong>di</strong> riaffermare l’autorità citta<strong>di</strong>na su tutto<br />
il contado, facendo scomparire le precedenti <strong>di</strong>visioni, dalle quali traevano forza i potenti casati che avevano<br />
esercitato quasi incontrastati la loro azione su <strong>di</strong> esso. Era necessario che i confini dei Comuni fossero<br />
stabilmente definiti e posti per scritto in modo chiaro e preciso onde poter <strong>di</strong>rimere eventuali contestazioni<br />
per oneri imposti o per danni da risarcire.<br />
Ciascun <strong>Comune</strong> doveva determinare per scritto i confini del proprio territorio, con i così detti termini,<br />
anche per una ragione <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico. Infatti i Comuni, entro i cui confini fosse avvenuto un omici<strong>di</strong>o,<br />
dovevano versare alla città <strong>di</strong> Bergamo l’ingente somma <strong>di</strong> cento lire imperiali se entro cinque giorni non<br />
avessero consegnato nelle mani della giustizia l’autore o gli autori del delitto. E’ facile immaginare a quanti<br />
espe<strong>di</strong>enti si sarà fatto ricorso pur <strong>di</strong> levarsi una responsabilità tanto grave: non ultimo quello <strong>di</strong> negare che la<br />
terra su cui era avvenuto il delitto apparteneva al <strong>Comune</strong> incriminato.<br />
I provve<strong>di</strong>menti necessari a definire i confini, in modo che siano incontestabili, sono presi nel periodo tra il<br />
1230 ed il 1233, considerato che nessun documento attestante l’avvenuta esecuzione porta una data anteriore al<br />
1234. Solitamente sono i consoli che procedono all’operazione <strong>di</strong> riconoscere o <strong>di</strong> delimitare con segni<br />
visibili e con riferimenti naturali, visto che non esistono mappe topografiche, i confini del loro territorio,<br />
con l’aiuto dei calcatori e in presenza <strong>di</strong> vicini come testimoni. Si usano come termini, in montagna, croci<br />
scolpite nella roccia, quando non è possibile colcolare altri segni ben visibili; al piano, nei punti principali del<br />
territorio, si usano cippi <strong>di</strong> pietra bislunga per metà interrati, sotto i quali si <strong>di</strong>spongono due cocci <strong>di</strong> coppo<br />
detti “testimoni”. Questa pratica è <strong>di</strong> origine romana.<br />
Tali confini rimangono quasi immutati nel tempo, salvo piccoli ritocchi apportati nel 1392, anno in cui si<br />
effettua una revisione generale dei confini dei nostri Comuni, come attestano numerose carte relative alla<br />
ratifica delle linee <strong>di</strong> separazione: revisione che per alcuni Comuni più attardati si compie nel 1395 se non<br />
ad<strong>di</strong>rittura nel 1406.<br />
La Biblioteca Civica A. Mai <strong>di</strong> Bergamo conserva gli atti relativi ai “confini <strong>di</strong> varie terre del Bergamasco”, redatti<br />
per la massima parte nel 1456 e pochi altri negli anni seguenti, per <strong>di</strong>sposizione della Repubblica <strong>di</strong> Venezia.<br />
Purtroppo mancano sia l’atto relativo a <strong>Casnigo</strong>, sia gli atti relativi ai Comuni confinanti.<br />
I BENI COMUNALI – Una volta raggiunta la piena autonomia nei confronti del feudatario, il <strong>Comune</strong> si presenta<br />
come una vera e propria persona giuri<strong>di</strong>ca; perciò può possedere beni immobili che, considerati alla stessa<br />
stregua dei beni privati, possono essere venduti, scambiati o donati in caso <strong>di</strong> necessità o per opportunità. Perciò<br />
le terre, delle quali un tempo i vicini avevano il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> sfruttamento secondo la consuetu<strong>di</strong>ne, appartengono in<br />
seguito al <strong>Comune</strong>, cioè a un ente posto al <strong>di</strong> sopra dei singoli in<strong>di</strong>vidui. Essere “vicino” è qualità essenziale per<br />
godere i benefici dei beni comunali, ma bisogna pure sopportare i pesi inerenti a tale con<strong>di</strong>zione (3) .<br />
Lo statuto proibisce <strong>di</strong> fare buche, <strong>di</strong> mettere sassi o legna tagliata, <strong>di</strong> gettare acqua o <strong>di</strong> deviarla per le strade,<br />
nelle piazze, nei ‘cluzali’ (sono i sentieri e i viottoli comunali; ancora oggi a <strong>Casnigo</strong> si <strong>di</strong>ce ‘cl¬giàl’), <strong>di</strong> spostare i<br />
segni dei confini delle terre comunali, <strong>di</strong> fare strame nei ‘brugali’, (altro termine tuttora in uso per in<strong>di</strong>care una<br />
località <strong>di</strong> <strong>Casnigo</strong>), specie oltre il torrente Romna, dall’inizio <strong>di</strong> aprile a Natale (il torrente Romna è il più<br />
importante corso d’acqua della Valgan<strong>di</strong>no), <strong>di</strong> vendere legna o “altro del Comu ali extranei”.<br />
Chi danneggia beni comunali per rissa, incen<strong>di</strong>o e altro deve risarcire subito il danno arrecato: se non ha sol<strong>di</strong>,<br />
devono pagare per lui “li soy parenti plu proximi, overo la sua parentella in fina al quarto grado”. (Ai nostri giorni<br />
dunque risponderebbe del danno anche il cugino!).<br />
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