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I RAGIONIERI O ‘FATTORI DELLA RAGIONE’ – Può succedere che chi regge un <strong>Comune</strong> approfitti dei suoi privilegi e<br />
tragga vantaggio per se, per la famiglia, per il proprio lavoro.<br />
Per il controllo dell’operato <strong>di</strong> chi riveste cariche comunali, è quin<strong>di</strong> necessario scegliere alcune persone che, in<br />
qualità <strong>di</strong> ragionieri, rilevino con accuratezza ogni possibile fallo in cui possono incorrere i consoli e i credenderi:<br />
come appunto prevede lo statuto.<br />
L’azione dei ragionieri è pertanto <strong>di</strong>retta in modo specifico all’amministrazione. Il consiglio <strong>di</strong> credenza<br />
ogni anno nomina tre vicini, idonei, perché, sotto giuramento, controllino scrupolosamente la resa dei conti del<br />
tesoriere e <strong>di</strong> tutti coloro che hanno pendenze economiche con il <strong>Comune</strong>. La revisione dei conti da parte dei<br />
“factori dela reso” è seguita due volte all’anno: il primo <strong>di</strong> gennaio e la festa <strong>di</strong> S. Pietro. Probabilmente da qui<br />
deriva il detto “San Pietro giu<strong>di</strong>ca il vero”, che si cita quando nel gioco sorge qualche contestazione. A ogni<br />
ragioniere spettano otto sol<strong>di</strong> <strong>di</strong> salario or<strong>di</strong>nario.<br />
IL TESORIERE O MASSARO O CANEVARO – Secondo lo statuto, il “canever over maser” si impegna a “salvare tuti li<br />
<strong>di</strong>nari e tuto lo havere” del <strong>Comune</strong>, a pagare secondo lo statuto e gli or<strong>di</strong>ni ricevuti, a rendere i conti quin<strong>di</strong>ci<br />
giorni dopo la fine del suo ufficio (che è <strong>di</strong> sei mesi e per il quale percepisce tre lire imperiali) e a pagare, se<br />
debitore verso il <strong>Comune</strong>, entro altri quin<strong>di</strong>ci giorni. Il canevaro, che nello statuto è pure chiamato ‘masér’, non<br />
può rifiutare l’incarico, pena il pagamento <strong>di</strong> una lira imperiale, né può essere eletto a una carica comunale prima<br />
della scadenza <strong>di</strong> un anno dalla fine del suo ufficio (il capitolo 115° stabilisce invece in venti sol<strong>di</strong> imperiali il<br />
salario <strong>di</strong> due mesi, e in sei mesi l’intervallo tra una carica e l’altra). I libri tenuti dal tesoriere devono essere messi<br />
a <strong>di</strong>sposizione dei consoli e del consiglio <strong>di</strong> credenza tutte le volte che viene ritenuto necessario. Egli, inoltre,<br />
deve tenere al sicuro i pegni e le cose sequestrate dai consoli e provvedere al pagamento dei debiti del <strong>Comune</strong>,<br />
previo rilascio della relativa ricevuta.<br />
Nel Me<strong>di</strong>oevo l’ufficio del canevaro è molto importante e <strong>di</strong>ffuso: non c’è associazione o ente morale<br />
(Misericor<strong>di</strong>a, confraternite religiose, Comuni, confederazioni <strong>di</strong> Valle, ecc.) che non abbia fra le cariche il suo<br />
tesoriere.<br />
I CAMPIERI – Sono gli addetti alla custo<strong>di</strong>a dei terreni (o<strong>di</strong>erne guar<strong>di</strong>e campestri), che, per conto dei consoli,<br />
riscuotono le tariffe stabilite per le trasgressioni alle norme che regolano la vita dei campi. I trasgressori vengono<br />
accusati dai “campari” e denunciati ai consoli e al consiglio <strong>di</strong> credenza, mentre il notaio provvede ad annotare il<br />
loro nome, nel termine <strong>di</strong> otto giorni, nei libri del <strong>Comune</strong>. Lo statuto ne prevede cinque (uno per i forestieri più<br />
uno per ogni quartiere), eletti dall’arengo; durano in carica un anno, ognuno percepisce venticinque sol<strong>di</strong> imperiali<br />
<strong>di</strong> salario or<strong>di</strong>nario, più la metà delle condanne se il vicino è denunciato dal “campér” stesso. Lo statuto parla <strong>di</strong><br />
“campero del quarter” che il 31 <strong>di</strong>cembre <strong>di</strong> ogni anno, riceve l’or<strong>di</strong>ne dai consoli <strong>di</strong> andare in ogni famiglia per<br />
avvertire che, “al sonar dela campana del arengo”, il vicino è tenuto ad andare alla riunione.<br />
Lo statuto contiene, inoltre, per i campieri <strong>di</strong>sposizioni relative a incarichi che non si trovano in nessun altro<br />
statuto della Valle. Il capitolo 52°, infatti, sotto il titolo “Como li campari debiano portare laqua viva ala gesia<br />
per lo batesterio e altri officii”, prevede che il campiere del quartiere, il sabato santo, prima della funzione al<br />
battistero della chiesa parrocchiale (intitolata ai santi Giovanni Battista e Giorgio), debba riempire la vasca del<br />
battistero stesso, sino al segno in<strong>di</strong>cato, “de aqua de una fontana viva”. Ancora il campiere, la vigilia <strong>di</strong> Natale,<br />
l’ultimo giorno dell’anno e la vigilia dell’Epifania, dopo il suono dei vespri, deve portare nella chiesa parrocchiale<br />
due secchi d’acqua <strong>di</strong> fontana “per caduni vesperi”, affinché venga benedetta. E così benedetta, l’acqua viene<br />
“<strong>di</strong>stribuida particularmente a cadun puto over puta e vesi aver vesina da Cazenicho” (<strong>di</strong>stribuita, cioè, a tutti gli<br />
abitanti <strong>di</strong> <strong>Casnigo</strong>, in particolare ai giovani), “per fare asperges in le lor case in li <strong>di</strong>tti vigili”. Con la parola<br />
‘asperges’ (quella con la quale inizia un versetto del “Miserere”) si vuol affermare che ogni casnighese, nei tre<br />
giorni dell’anno stabiliti, deve bene<strong>di</strong>re la propria casa aspergendola con l’acqua appena benedetta.<br />
Il capitolo 52° pone un altro compito al campiere: quello <strong>di</strong> portare l’acqua benedetta <strong>di</strong>etro la croce che apre le<br />
processioni, da effettuarsi o lungo il paese, o fino a Sant’ Andrea <strong>di</strong> Cazzano, oppure per la campagna. Il capitolo<br />
53°, poi, mostra il campiere addetto a tutt’altro compito: deve infatti ricevere i pegni dei debitori del <strong>Comune</strong>.<br />
La figura <strong>di</strong> questo ufficiale del <strong>Comune</strong> si presenta, pertanto, eterogenea, capace sia <strong>di</strong> sorvegliare<br />
l’or<strong>di</strong>nato svolgimento della vita nei campi, imponendo l’osservanza delle relative <strong>di</strong>sposizioni, sia, nello<br />
stesso tempo, <strong>di</strong> ricevere le garanzie delle pendenze <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne economico che i vicini hanno con il<br />
<strong>Comune</strong>.<br />
UN RAPPRESENTANTE NELLA FEDERAZIONE DI VALGANDINO – Ai primi <strong>di</strong> gennaio <strong>di</strong> ogni anno, come previsto dallo<br />
statuto, i consoli eleggono un vicino, che sappia leggere e scrivere (homo litterato), perché rappresenti il <strong>Comune</strong><br />
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