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<strong>Comune</strong>: egli non deve dare “favore ne subsi<strong>di</strong>o” a chi fa causa al <strong>Comune</strong>.<br />
I credenderi sono eletti il primo gennaio dai vicini convocati nell’arengo, durano in carica un anno, percepiscono<br />
il salario or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> due lire imperiali per tutto l’anno, non possono essere rieletti per un anno (il cap. 115°<br />
stabilisce in sei mesi la durata della carica, in sei mesi l’intervallo <strong>di</strong> tempo che deve intercorrere tra la scadenza<br />
del mandato e l’assunzione <strong>di</strong> una nuova carica, in venti sol<strong>di</strong> imperiali il relativo salario. Il numero dei credenderi<br />
è fissato a quattro).<br />
Ogni assenza alle adunanze del consiglio <strong>di</strong> credenza è punita con quattro denari, che vengono ripartiti fra i<br />
credenderi <strong>di</strong>ligenti. Nessuno che non sia ‘credendér’ può partecipare al consiglio <strong>di</strong> credenza, ne accostarsi<br />
tanto da poterne u<strong>di</strong>re i <strong>di</strong>scorsi.<br />
GLI ESTIMATORI – In numero <strong>di</strong> due sono eletti dai consoli; durano in carica un anno, con il salario or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong><br />
sol<strong>di</strong> sei imperiali per tale periodo, oltre il compenso <strong>di</strong> un soldo per ogni intervento, e sono incaricati <strong>di</strong><br />
valutare i danni che i vicini ed il <strong>Comune</strong> possono subire. Debbono recarsi <strong>di</strong> persona sul luogo dove è stato<br />
provocato il danno e constatarlo per poterlo valutare. E’ necessaria la presenza al sopralluogo sia <strong>di</strong> chi ha subito<br />
il danno (lo ‘damnato’), sia dell’autore del danno (lo ‘damnatore’). Se il colpevole ammette le proprie<br />
responsabilità, presenti due uomini <strong>di</strong> fiducia, deve poi provvedere al risarcimento entro il termine <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci giorni.<br />
Nel caso, invece, che il colpevole non paghi, allora gli ‘extimatori’, su domanda <strong>di</strong> chi ha subito il danno, sono<br />
tenuti a “proferire le <strong>di</strong>ta extimazione in la credenza” del <strong>Comune</strong>. La decisione dei credenderi deve essere<br />
annotata dal notaio sul libro dei debiti del <strong>Comune</strong>.<br />
I CALCATORI O TERMINATORI – Tra i compiti dei consoli figura anche quello <strong>di</strong> eleggere due ‘calcatori’, che<br />
durano in carica un anno, con il salario or<strong>di</strong>nario per tale periodo <strong>di</strong> sei sol<strong>di</strong> imperiali oltre il compenso <strong>di</strong> un<br />
soldo per ogni intervento: i calcatori devono stabilire i confini tra le terre comunali e quelle appartenenti ai<br />
vicini. Sono in effetti degli ispettori e vigilano costantemente sulle proprietà terriere, in modo che il tracciato che<br />
le delimita non venga alterato me<strong>di</strong>ante lo spostamento dei termini. Infatti, quando non si scelgono elementi<br />
naturali quali punti <strong>di</strong> riferimento, nel determinare i limiti dei fon<strong>di</strong> si utilizzano pietre bislunghe, per metà infisse<br />
nel terreno, che possono essere eliminate o spostate abbastanza facilmente. Per questa ragione in quasi tutti gli<br />
statuti della Valgan<strong>di</strong>no si trovano <strong>di</strong>sposizioni relative a coloro che spostano o eliminano i termini: lo statuto <strong>di</strong><br />
<strong>Casnigo</strong> prevede che in tale caso sia inflitta una pena <strong>di</strong> cinque sol<strong>di</strong> imperiali.<br />
La presenza dei calcolatori è pertanto <strong>di</strong> notevole importanza, poiché garantisce ai citta<strong>di</strong>ni l’inviolabilità del loro<br />
patrimonio.<br />
IL NOTAIO CANCELLIERE – La figura del notaio-cancelliere (l’attuale segretario comunale) è sovente in primo<br />
piano nello svolgimento della vita del <strong>Comune</strong>. In base allo statuto, egli si impegna a scrivere tutte le entrate e le<br />
uscite del <strong>Comune</strong>, nonché “le altre scripture necessarie per el <strong>di</strong>tto comu”; a far pagare le tasse secondo le<br />
possibilità <strong>di</strong> ognuno; a non scrivere il falso, a denunciare chi lo scriva. Interviene a consigliare i consoli ed il<br />
consiglio <strong>di</strong> credenza per tutto ciò che reputa utile all’interesse del <strong>Comune</strong>. Quando egli non è pronto al servizio,<br />
i consoli devono servirsi <strong>di</strong> altro notaio, a sua spese.<br />
Dura in carica sei mesi, col salario <strong>di</strong> cinquanta sol<strong>di</strong> imperiali; per un anno non può essere eletto a una nuova<br />
carica (il capitolo 115° stabilisce invece in venti sol<strong>di</strong> imperiali il salario <strong>di</strong> due mesi, e in sei mesi l’intervallo che<br />
deve intercorrere tra la scadenza del mandato e l’assunzione <strong>di</strong> una nuova carica).<br />
Ai notai vengono affidati altri e numerosi incarichi: dalla stesura dei verbali dei consigli, alle mansioni presso i<br />
tribunali citta<strong>di</strong>ni. Fra l’altro i notai devono tenere il libro dei ban<strong>di</strong>, detto ‘bos’, e sono soggetti a numerose norme<br />
e prescrizioni. La considerazione del pubblico interesse è, però, sempre prevalente: ciò appare evidente<br />
nell’antica formula <strong>di</strong> giuramento, <strong>di</strong>retta, come è, ad impe<strong>di</strong>re che i notai si prestino alla conclusione <strong>di</strong> patti che<br />
riducano l’autorità politica del <strong>Comune</strong> o lo coinvolgano in conflitti con altri Comuni.<br />
Del collegio dei notai <strong>di</strong> Bergamo e del relativo statuto si comincia ad avere conoscenza nel 1264. Tale<br />
Collegio è uno dei più importanti della città: i notai, infatti, concorrono in modo sensibile allo sviluppo<br />
dell’or<strong>di</strong>namento dei Comuni, emancipandoli quasi dal potere dell’imperatore, con il rendere fermi e vali<strong>di</strong> gli atti<br />
della collettività tramite la stesura dei relativi documenti. Il notaio non può rivestire cariche pubbliche; con questo<br />
si fa opera <strong>di</strong> tutela professionale, perché il notaio che svolge un delicato ministero, già <strong>di</strong> per se assai<br />
complesso, e allora più che ora, non deve essere avvilito o <strong>di</strong>stratto da altre mansioni o impieghi, che ne<br />
assorbono l’attività o ne menomino il decoro. Anche l’attuale legge notarile, a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> oltre sei secoli,<br />
prescrive all’incirca le stesse norme.<br />
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