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necessaria e conveniente al <strong>di</strong>tto comu o ali soj homini” (cap. 78°). E’ naturale che queste <strong>di</strong>sposizioni abbiano<br />
inasprito i rapporti fra le comunità, anche quelle più vicine tra loro, creando tensioni che durarono nel tempo.<br />
L’ARENGO – E’ l’assemblea <strong>di</strong> tutti i citta<strong>di</strong>ni che godono dei loro <strong>di</strong>ritti politici. E’, cioè, l’organo supremo della<br />
vita del <strong>Comune</strong>.<br />
A <strong>Casnigo</strong> sono obbligati a parteciparvi “tuti li vesini da Cazenich padri de familia” appena u<strong>di</strong>to il segno “del<br />
arengo” dato con il suono della campana doppia in due volte. Il fatto che la partecipazione al pubblico arengo sia<br />
limitata ai padri <strong>di</strong> famiglia significa che è solo l’uomo che rappresenta la famiglia, non avendo la donna la<br />
possibilità <strong>di</strong> intervenire e <strong>di</strong> partecipare alla <strong>di</strong>scussione delle questioni pubbliche.<br />
Dopo che tutti sono riuniti nell’arengo, il ‘campér’ (campiere) provvede all’appello nominale <strong>di</strong> tutti gli obbligati a<br />
partecipare: vengono subito allontanati coloro che non hanno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> presenziare. Ogni partecipante è obbligato<br />
a <strong>di</strong>re il proprio parere e non può essere interrotto fino al termine del suo intervento. Le delibere sono prese a<br />
maggioranza <strong>di</strong> due terzi dei partecipanti. Sono imme<strong>di</strong>atamente puniti coloro che <strong>di</strong>cono ingiurie: lo statuto<br />
stabilisce le pene per chiunque <strong>di</strong>ca ingiurie o parole “desoneste” a qualcuno dei presenti, o lo accusi <strong>di</strong> mentire.<br />
Nell’assemblea, poi, all’inizio <strong>di</strong> gennaio e <strong>di</strong> luglio <strong>di</strong> ogni anno, il ‘nodér’ (notaio) è incaricato <strong>di</strong> dare lettura<br />
dello statuto e delle “altre scripture” importanti del <strong>Comune</strong>, specie <strong>di</strong> quelle che ne precisano i confini: in tal<br />
modo tutti i vicini sono messi al corrente della vita comunale, svoltasi nei precedenti sei mesi. Dopo tale lettura, i<br />
consoli esortano tutti i Casnighesi a serbare buoni costumi e a intervenire alle esequie per i defunti. A questo<br />
proposito è espressamente stabilito che bisogna cessare i lavori in campagna “fina tanto chel corpo del morto<br />
sera sepelito” secondo la “usanza <strong>di</strong> nostri predecessori”, perché la morte “e comune a caduno” (cap. 43°).<br />
Accanto all’arengo (da considerare nel senso o<strong>di</strong>erno <strong>di</strong> ‘consiglio generale’) c’è il consiglio particolare,<br />
al quale sono obbligati a partecipare i ‘consoli’, i ‘credenderi’, il ‘nodér’, i ‘campér’, interrompendo ognuno, se<br />
necessario, le “sue fazende”. Devono ascoltare “sotto silenzio” le relazioni, nonché i pareri <strong>di</strong> ogni partecipante.<br />
Tutto è registrato dal Notaio.<br />
I CONSOLI – La prima organizzazione comunale è rappresentata da un organo esecutivo, elettivo, collegiale,<br />
temporaneo chiamato consolato. In numero variabile da due a do<strong>di</strong>ci, i consoli sono considerati una <strong>di</strong>retta<br />
continuazione dei consoli romani, oppure degli scabini germanici, o una trasformazione del consiglio<br />
vescovile, o una derivazione dei “boni homines”. Si ritiene che il consolato sia sorto a Roma nel 1083 per opera<br />
<strong>di</strong> Enrico IV e della citta<strong>di</strong>nanza. Da Roma l’istituzione si sarebbe rapidamente <strong>di</strong>ffusa in tutta Italia per spirito <strong>di</strong><br />
imitazione e per il favore imperiale. Il fatto è che, prima o poi, nello spazio <strong>di</strong> venti o trent’anni, fra l’XI e il XII<br />
secolo, tutti i Comuni hanno i loro consoli.<br />
Secondo lo statuto (cap. 13°), in un giorno <strong>di</strong> festa, otto giorni prima della scadenza del loro ufficio, i consoli<br />
convocano i ‘credenderi’ che provvedono alla elezione <strong>di</strong> quattro vicini a “officiali e rectori del <strong>di</strong>tto comu” (due<br />
consoli, un tesoriero, un notaio); i due eletti consoli durano in carica sei mesi. Scaduto il loro mandato, dovrà<br />
passare un anno prima che possano essere eletti a cariche comunali. Ad ogni console spettano due lire imperiali<br />
<strong>di</strong> salario per i sei mesi <strong>di</strong> carica (il capitolo 115° stabilisce venti sol<strong>di</strong> imperiali per due mesi <strong>di</strong> carica e riduce a<br />
sei mesi il tempo che deve trascorrere tra la scadenza del mandato e l’assunzione <strong>di</strong> una nuova carica). Chi non<br />
accetta la carica è condannato a pagare al <strong>Comune</strong> una lira imperiale. Debbono amministrare “fidelmente e<br />
senza inganno” i beni del <strong>Comune</strong>, procurare cose utili e vantaggiose per tutti i vicini, <strong>di</strong>fendere <strong>Casnigo</strong>,<br />
mantenere in vigore “li statuti e or<strong>di</strong>ni del <strong>di</strong>to comu - scriti qui et in altri libri”. Al termine del loro mandato,<br />
i consoli sono anche tenuti a pagare i debiti e a riscuotere i cre<strong>di</strong>ti del <strong>Comune</strong>: in caso contrario debbono pagare<br />
un quarto dei cre<strong>di</strong>ti non riscossi dal <strong>Comune</strong>. Dalla loro amministrazione devono rispondere ai ‘credenderi’.<br />
I CONSIGLIERI DI CREDENZA (CREDENDERI) – Il consiglio <strong>di</strong> credenza, istituito all’epoca del <strong>Comune</strong>, è formato da<br />
persone che devono occuparsi delle cose pubbliche più delicate, con la gestione dell’erario e le relazioni con gli<br />
altri Comuni. Etimologicamente il termine deriva dal latino “credere” (nel senso <strong>di</strong> confidare, affidare alla<br />
<strong>di</strong>screzione) e ben esprime la funzione primaria <strong>di</strong> questo importante organo collegiale, che corrisponde,<br />
all’incirca, all’attuale consiglio comunale. Il consiglio <strong>di</strong> credenza mantiene il collegamento tra il potere<br />
deliberativo, esercitato dall’assemblea dei vicini, e il potere esecutivo, esercitato dai consoli.<br />
Lo statuto prevede sei ‘credenderi’ componenti il consiglio <strong>di</strong> credenza, che si impegnano a far dare agli eletti<br />
alle cariche pubbliche tutto ciò che è ritenuto utile, a non permettere che venga dato più <strong>di</strong> quanto ragionevole o<br />
stabilito dallo statuto, a sorvegliare l’operato dei consoli, dei campieri, del tesoriere, del notaio, i quali devono<br />
rispondere ai credenderi <strong>di</strong> ogni trasgressione, ammanco o inesattezza.<br />
Ma c’è un ultimo impegno morale da parte del ‘credendér’, che <strong>di</strong>mostra quanto sia tenuto in considerazione il<br />
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