12.06.2013 Views

Le forme dell'esame testimoniale. Le contestazioni. La formazione ...

Le forme dell'esame testimoniale. Le contestazioni. La formazione ...

Le forme dell'esame testimoniale. Le contestazioni. La formazione ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

* il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, limitatamente allo stato della<br />

documentazione fiscale, e comunque nella parte in cui contiene constatazione di fatti; con<br />

esclusione della parte in cui contiene valutazioni degli operanti, accertamenti tecnici, dichiarazioni<br />

di terzi o dell’indagato;<br />

* verbali di inventario allegati alle relazioni del curatore fallimentare;<br />

* il verbale degli ispettori del lavoro, quando contenga la descrizione di cose, di tracce o di<br />

luoghi suscettibili di modifica nel tempo, per eventi naturali o per comportamenti umani;<br />

* l’autopsia disposta dal P.M. con l’osservanza delle <strong>forme</strong> di cui all’art. 360;<br />

* l’individuazione di persona (ma vi è contrasto, in quanto l’atto di individuazione può essere<br />

sempre rinnovato, attraverso una ricognizione);<br />

* i rilievi fotografici sulla persona; le rilevazioni antropometriche;<br />

* la consulenza tecnica disposta dal P.M. ai sensi dell’art. 360 c.p.p., quando l’indagato non si<br />

sia avvalso della facoltà di richiedere incidente probatorio;<br />

* il verbale di prelevamento di campioni per analisi (ma la questione è controversa: il prelievo<br />

viene compiuto prima dell’insorgere di indizi di reità a carico di un soggetto, e quindi non è attuato<br />

con l’osservanza delle garanzie previste dal codice, ai sensi dell’art. 220 disp. att.; pertanto non può<br />

dirsi compiuto dalla P.G. nel regime di garanzia dettato dal codice, e si ritiene debbe ricondursi<br />

piuttosto alla categoria degli atti extra-processuali, sottoposti alla disciplina propria dei documenti);<br />

* il verbale delle analisi dei campioni prelevati (se conformi al disposto dell’art. 223 disp. att.);<br />

* il verbale di sequestro, con esclusione della parte riproducente dichiarazioni di terzi;<br />

* il verbale di perquisizione, personale o reale;<br />

* il verbale di ispezione locale, personale o reale effettuata dalla P.G. di propria iniziativa o per<br />

delega;<br />

* le attività di pedinamento e di appostamento, se adeguatamente verbalizzate;<br />

* i verbali delle operazioni di predisposizione degli impianti di ascolto e di controllo delle<br />

conversazioni telefoniche e delle loro registrazioni.<br />

Sono stati esclusi dalla nozione di atti irripetibili:<br />

* gli accertamenti tecnici “distruttivi”, cioè gli accertamenti effettuati dalla P.G., che rendono<br />

non più ripetibile l’accertamento stesso per esaurimento del campione o per distruzione dell’oggetto<br />

(art. 117 disp. att.): in tale evenienza la P.G. deve investire della questione il P.M., affinché questi<br />

valuti se procedere ex art. 360 c.p.p.;<br />

* le sommarie trascrizioni del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate;<br />

* gli atti, od il contenuto parziale degli atti, indicati per esclusione nella sezione degli atti<br />

considerati irripetibili.<br />

Sulla nozione di “atti non ripetibili” (e la differenza rispetto a quella di “atti non rinviabili”)<br />

cfr.:<br />

– artt. 360 c.p.p., 117 e 223 disp. att..<br />

– “Sono atti non ripetibili quelli mediante i quali la polizia giudiziaria prende diretta cognizione<br />

di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale, e suscettibili,<br />

per loro stessa natura, di subire modificazioni, o addirittura di scomparire in tempi più o meno<br />

brevi” (Cass. I, 14 giugno 1993, cit.).<br />

1/c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero (vale, tendenzialmente,<br />

quanto detto sub 1/b);<br />

1/d) i verbali degli atti assunti nell’incidente probatorio e di quelli assunti all’estero a seguito di<br />

rogatoria (quanto a questi ultimi, si precisa che la relativa lettura deve considerarsi ammissibile solo<br />

in quanto la stessa sia ammissibile in relazione al contenuto degli atti ed alle modalità di<br />

acquisizione);<br />

1/e) il certificato del casellario giudiziale e gli altri documenti indicati nell’art. 236;<br />

1/f) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!