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Le forme dell'esame testimoniale. Le contestazioni. La formazione ...

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“Al fine di poter valutare, come prova dei fatti in esse affermati, le dichiarazioni acquisite a<br />

seguito delle <strong>contestazioni</strong> – allorquando risultino situazioni che hanno compromesso la genuinità<br />

dell’esame <strong>testimoniale</strong> – non è richiesto che tale compromissione derivi necessariamente da un<br />

fatto attribuibile all’imputato: qualunque situazione, desumibile persino dalle stesse modalità della<br />

deposizione, può essere liberamente apprezzata dal giudice, che è soltanto tenuto ad esternare il suo<br />

convincimento con motivazione esente da vizi logici” (Cass., I, 18 giugno 1993, CP 1995, p. 369, n.<br />

295).<br />

“In virtù del generale rinvio operato dall’art. 598 c.p.p., il diritto delle parti di contestare il<br />

contenuto di una dichiarazione sulla base delle dichiarazioni precedentemente rese, e contenute nel<br />

fascicolo del P.M., deve poter essere esercitato anche nell’istruzione dibattimentale in sede di<br />

appello, a nulla rilevando che le dichiarazioni non siano nella materiale disponibilità del P.M.<br />

presso il giudice d’appello, posto che il fascicolo del P.M. di prime cure è nella disposizione<br />

giuridica di tutte le parti” (Cass. III, 3 giugno 1993, CP 1995, p. 79, n. 58).<br />

“I verbali degli interrogatori resi dall’imputato al P.M. ed al G.I.P. possono essere acquisiti<br />

integralmente al fascicolo processuale ex art. 503 qualora, per l’elevato numero di <strong>contestazioni</strong><br />

mosse all’imputato nel corso dell’esame dibattimentale, sia impossibile l’individuazione delle frasi<br />

non oggetto delle <strong>contestazioni</strong> stesse” (Cass. I, 23 giugno 1993, CP 1994, p. 3031, n. 1882).<br />

C. <strong>La</strong> <strong>formazione</strong> progressiva del fascicolo del dibattimento<br />

1) Atti che entrano nel fascicolo del dibattimento a seguito del decreto che dispone il giudizio:<br />

1/a) atti relativi alla procedibilità dell’azione penale (tra gli stessi deve essere inclusa<br />

l’attestazione, prevista dall’art. 337 comma 4 c.p.p., della data e del luogo di presentazione della<br />

querela, come pure quella dell’avvenuta identificazione del querelante: Cass., V, 16 febbraio 1993,<br />

CP 1994, p. 2766, n. 1742; nonché atti relativi all’esercizio dell’azione civile.<br />

“Il legislatore, nel consentire la possibilità di dare lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di<br />

querela ai soli fini dell’accertamento dell’esistenza della condizione di procedibilità (art. 511<br />

comma 4), ha preso in considerazione l’atto di querela esclusivamente sotto il suo aspetto formale, e<br />

cioè quale presupposto di validità del rapporto processuale; peraltro, quando per fatti o circostanze<br />

imprevedibili, risulti impossibile la ripetizione del contenuto dell’atto di querela, deve trovare<br />

applicazione l’art. 512 c.p.p., intendendosi per ‘atti assunti dalla P.G.’ non solo gli atti formati a<br />

seguito di attività diretta di tale autorità, ma anche gli atti semplicemente ricevuti dalla stessa”<br />

(Cass., V, 2 dicembre 1993, CP 1994, p. 2111, n. 1321).<br />

1/b) verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, al riguardo: L’obbligo di<br />

verbalizzazione degli atti indicati nell’art. 357 comma 2 c.p.p. non è prescritto a pena di nullità,<br />

sicché è da ritenere che, qualora la loro documentazione sia avvenuta in altro modo, essa può far<br />

parte del fascicolo del P.M., sempre che non facciano difetto i requisiti sostanziali, da individuarsi<br />

essenzialmente nella stretta contiguità spazio-temporale (compatibile con le esigenze della pratica)<br />

fra la loro redazione ed il verificarsi dei fatti che ne formano oggetto, e nella certa provenienza,<br />

attestata da apposita sottoscrizione, dal pubblico ufficiale abilitato che ne figura autore (Cass. I, 14<br />

giugno 1993, CP 1994, p. 2143, n. 1339; Cass. I, 3 febbraio 1993, CP 1994, p. 1879, n. 1147; Cass.<br />

V, 18 giugno 1991, ivi 1992, p. 92, n. 68) (fattispecie in tema di sommarie informazioni non<br />

verbalizzate, ma semplicemente sintetizzate nell’informativa di reato).<br />

– Sono stati considerati irripetibili dalla giurisprudenza:<br />

* i rilievi fotografici relativi ad un assembramento di persone integrante illecito penale;<br />

* rilievi fotografici eseguiti dalla P.G. sui veicoli coinvolti in un sinistro;

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