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Le forme dell'esame testimoniale. Le contestazioni. La formazione ...

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2) A seguito della sentenza 3 giugno 1992 n. 255 della Corte Costituzionale: acquisibilità nel<br />

fascicolo per il dibattimento, e conseguente piena utilizzabilità.<br />

3) A seguito della legge 7 agosto 1992 n. 356:<br />

* acquisibilità, e possibilità di essere valutata come prova, se sussistono altri elementi di prova<br />

che ne confermano l’attendibilità (art. 500 comma 4) (efficacia potenzialmente completa);<br />

** acquisibilità e possibilità di essere valutata come prova, anche in assenza di<br />

“corroboration”, quando risultano turbative della testimonianza (art. 500 comma 5) (efficacia<br />

direttamente completa);<br />

*** acquisibilità e idoneità a costituire prova, quando è stata assunta dal giudice dell’udienza<br />

preliminare (art. 500 comma 6) (efficacia iperbolicamente completa);<br />

**** efficacia limitata alla valutazione della credibilità delle dichiarazioni dibattimentali,<br />

quando non è affiancata da altri elementi di prova, e non si versa in alcuna delle ipotesi di cui ai<br />

commi 5 e 6 (art. 500 comma 3) (efficacia parziale).<br />

– Possibile dissociazione degli effetti: anche le dichiarazioni che non possono essere acquisite<br />

al fascicolo per il dibattimento possono essere sempre utilizzate per contestare le difformità, e per<br />

operare l’efficacia indiretta sulle dichiarazioni dibattimentali (cfr. infra Corte Cost. 28 novembre<br />

1994 n. 407).<br />

– Dichiarazioni utilizzabili per le <strong>contestazioni</strong>: quelle rese precedentemente dalla persona<br />

esaminata (testimone, perito, consulente tecnico, imputato, altra parte privata, imputato ai sensi<br />

dell’art. 210), e contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero.<br />

Utilizzabilità ai fini delle <strong>contestazioni</strong> (quanto all’imputato) di tutte le dichiarazioni da lui rese<br />

in precedenza. Acquisibilità al fascicolo per il dibattimento delle sole dichiarazioni alle quali il<br />

difensore aveva diritto di assistere, assunte o dal P.M., o dalla polizia giudiziaria per delega, o dal<br />

G.I.P. in sede di convalida, interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, dell’imputato<br />

nell’udienza preliminare. Conseguente esclusione (e limitata utilizzazione ai soli fini della<br />

contestazione, con mera efficacia indiretta) delle dichiarazioni spontanee rese alla P.G. ex art. 350<br />

comma 7; delle dichiarazioni rese in sede di presentazione spontanea, assunta ex art. 374 comma 1;<br />

delle dichiarazioni rese dall’imputato (e per quanto occorra, anche dal coimputato) prima di<br />

assumere la qualità di persona sottoposta alle indagini, e perciò senza l’assistenza del difensore.<br />

Utilizzabilità anche se le dichiarazioni sono state rese in altro procedimento, purché acquisite al<br />

fascicolo del P.M., quale formato ex art. 433.<br />

– Giurisprudenza costituzionale<br />

“Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost., la questione di legittimità<br />

costituzionale dell’art. 500 comma 4 c.p.p., nella parte in cui subordina all’esistenza di altri<br />

elementi di prova, capaci di confermarne l’attendibilità, l’utilizzabilità come prove delle<br />

dichiarazioni precedentemente rese dal testimone nel corso delle indagini preliminari, ed utilizzate<br />

nel dibattimento per le <strong>contestazioni</strong>” (Corte Cost. 16 giugno 1994 n. 241).<br />

“Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 500 commi 1 e 4 c.p.p.,<br />

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente che, per contestare il<br />

contenuto della deposizione <strong>testimoniale</strong>, le parti possano servirsi della denuncia scritta presentata<br />

dal testimone all’autorità giudiziaria, con successiva eventuale acquisizione al fascicolo per il<br />

dibattimento” (Corte Cost., 28 novembre 1994 n. 407).<br />

– Giurisprudenza di legittimità.

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