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Le forme dell'esame testimoniale. Le contestazioni. La formazione ...

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“<strong>Le</strong>altà dell’esame” (rectius: di chi lo conduce): adesione al codice deontologico che deve<br />

ispirare il mezzo di prova, complessivamente inteso ad ottenere risposte spontanee e sincere.<br />

– Eccezioni alla conduzione dell’esame ad opera delle parti:<br />

a) esame <strong>testimoniale</strong> del minorenne (art. 498 comma 4);<br />

b) esame disposto d’ufficio ai sensi dell’art. 507 (art. 151 norme att.);<br />

c) processo di pretura (art. 567 comma 4) (sull’accordo delle parti).<br />

– Questioni processuali.<br />

Esame della stessa persona richiesto da due o più parti. Lo si effettua unitariamente. Inizia<br />

l’esame il pubblico ministero, lo si prosegue nell’ordine di cui all’art. 493 comma 2. Ogni<br />

deducente conserva la facoltà del contro-esame e le relative potestà.<br />

Possibilità di condurre l’esame al di fuori delle circostanze dedotte nella lista ex art. 468: deve<br />

ritenersi sussistente, alla luce della sempre minore specificità richiesta nella deduzione. Deve<br />

ritenersi, peraltro, che se una parte assume che il teste le serve solamente per un determinato tema<br />

di prova, e poi sostituisce il tema con un altro, l’esame su questo è inammissibile, avendo privato la<br />

controparte del diritto alla controprova, e avendola esposta a temi a sorpresa.<br />

– Giurisprudenza.<br />

“<strong>La</strong> formulazione di domande tramite il capitolato di prova si risolve in una mera ripetizione di<br />

una testimonianza predisposta nel suo complesso, e rende pertanto agevole ed unilaterale la<br />

risposta, ponendosi così in contrasto con l’art. 499 comma 3, che vieta di porre domande che<br />

tendano a suggerire le risposte” (fattispecie in tema di rigetto di ricorso avverso ordinanza e<br />

sentenza di condanna del giudice di appello, che aveva dichiarato l’inutilizzabilità delle deposizioni<br />

testimoniali rese a conferma dell’alibi dell’imputato, su capitoli di prova analitici) (Cass. I, 21<br />

gennaio 1992, CP 1993, p. 1796, n. 1070).<br />

“L’art. 499 comma 6 affida al presidente del collegio il potere di dirigere l’istruttoria<br />

dibattimentale e di stabilire caso per caso la pertinenza e l’utilità delle domande, né è sufficiente il<br />

dissenso del difensore al riguardo per qualificare come illegittimo l’intervento regolatore del<br />

presidente: infatti l’esame incrociato non può essere identificato con la libertà, scevra da ogni<br />

vincolo, di muovere domande a valutazione esclusiva della difesa”.<br />

“A chi conduce il contro-esame non possono essere inibite domande che tendono a suggerire le<br />

risposte, neppure in virtù del potere presidenziale di intervenire per assicurare la genuinità e la<br />

sincerità delle risposte, tutelate dalla regola generale di cui al comma 6 dell’art. 499” (Cass., III, 3<br />

giugno 1993, CP 1995, p. 79, n. 58).<br />

“<strong>La</strong> valutazione della pertinenza e della rilevanza delle domande, in sede di esame e di controesame,<br />

è rimessa al prudente ed insindacabile apprezzamento del presidente, o del pretore” (Cass., I,<br />

23 giugno 1993, Rv. 194, 367).<br />

“<strong>Le</strong> regole per l’esame ed il contro-esame debbono trovare applicazione anche nel caso di<br />

istruzione dibattimentale in sede di appello” (Cass. ult. cit.). Per conseguenza, solo dopo che sono<br />

stati esauriti l’esame ed il contro-esame delle parti, il presidente può rivolgere direttamente<br />

domande alle persone già esaminate (Cass., II, 22 settembre 1992, CP 1994, p. 1545, n. 928)<br />

(contra Cass., I, 30 aprile 1992, Riv. pen. 1993, p. 479).<br />

“Il giudice può ammettere i testimoni a rendere dichiarazioni spontanee integrative delle<br />

risposte date alle domande e pertinenti al tema di prova, sia nel corso dell’esame incrociato, sia in<br />

un momento successivo, quando il teste di sua iniziativa ritenga di presentarsi di nuovo a deporre, e<br />

in entrambi i casi può legittimamente utilizzarle per la <strong>formazione</strong> del proprio convincimento”<br />

(Cass., V, 9 giugno 1993, CP 1995, p. 96, n. 81).

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