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Cosa ci sta succedendo? - Associazione Culturale Orizzonti

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pag. 18 N. 10 SETTEMBRE 2009<br />

DIMENTICATO DI PAGARE LE TASSE? ECCO I RIMEDI<br />

a cura del Dott. Spartaco Capac<strong>ci</strong>oli<br />

Certamente può capitare a tutti di dimenticarsi<br />

di pagare una rata delle imposte sul<br />

reddito, il bollettino ICI, l’impo<strong>sta</strong> di registro,<br />

l’iva ed altre imposte ancora. Nessuna preoccupazione,<br />

con un piccolo supplemento si possono<br />

sanare queste “dimenticanze”. Infatti il D.Lgs.<br />

18/12/1997 n. 472 all’articolo 13 prevede l’istituto<br />

del ravvedimento operoso una procedura<br />

volta alla regolarizzazione di omissioni ed irregolarità<br />

commesse dai contribuenti. La motivazione<br />

che sottende all’utilizzo di questo strumento è<br />

quella, da parte dell’Amministrazione Finanziaria,<br />

di dirimere contenziosi futuri con i contribuenti al<br />

fine di ridurre i costi dell’accertamento e allo stesso<br />

tempo, attraverso una riduzione delle<br />

sanzioni, incentivare la spontanea regolarizzazione<br />

delle violazioni commesse.<br />

Si capisce quindi che que<strong>sta</strong> possibilità è<br />

concessa solo a condizione che vi sia la<br />

spontanea volontà del contribuente di regolarizzare<br />

la propria situazione. Infatti al<br />

contribuente è fatto divieto di ravvedersi<br />

nelle seguenti ipotesi: 1) se un Uffi<strong>ci</strong>o, o<br />

altro ente impositore, abbia con<strong>sta</strong>tato la<br />

violazione; 2) a seguito di accessi, ispezioni<br />

o verifiche; 3) in presenza di attività<br />

amministrativa di accertamento. Vi è un termine<br />

temporale oltre il quale non <strong>ci</strong> si può sanare il mancato<br />

versamento, individuato dalla scadenza della<br />

presentazione della dichiarazione relativa all’anno<br />

in cui la violazione è <strong>sta</strong>ta commessa; se non è<br />

previ<strong>sta</strong> alcuna dichiarazione il termine ultimo per il<br />

ravvedimento è fissato in un anno dal termine originario<br />

di scadenza. Si possono sanare tutti i mancati<br />

versamenti relativi alle imposte dirette (Ires, Ire,<br />

Irap, addizionali ecc.), alle imposte indirette (Iva),<br />

ai tributi locali (I<strong>ci</strong>, diritti camerali), alle imposte di<br />

registro, ipotecarie e cata<strong>sta</strong>li.<br />

Al fine di individuare il costo che dovremo sostenere<br />

si distingue il ravvedimento “breve” che si ha<br />

quando il pagamento avviene entro 30 giorni dalla<br />

data di scadenza originaria e il ravvedimento<br />

“lungo” che si ha quando il pagamento avviene<br />

entro il termine di presentazione della dichiarazione<br />

cui l’impo<strong>sta</strong> non pagata si riferisce (oppure un<br />

anno dalla data di scadenza originaria dei relativi<br />

tributi se non c’è l’obbligo dichiarativo). Le sanzioni<br />

sono <strong>sta</strong>te notevolmente ridotte dal decreto anti-<br />

crisi del 29 novembre 2008<br />

che per il ravvedimento “lungo” passano da 1/5 a<br />

1/10 delle sanzioni previste per legge e addirittura<br />

a 1/12 in caso di ravvedimento “breve”. Sono inoltre<br />

dovuti gli interessi legali sui tributi non pagati<br />

per il periodo di tempo che va dal termine<br />

di scadenza dei tributi oggetto del ravvedimento<br />

fino giorno in cui avviene il versamento.<br />

Possiamo fare un esempio pratico<br />

sull’entità delle somme dovute in caso di<br />

versamento tardivo. Supponiamo di aver<br />

dovuto pagare, senza poi farlo, un acconto<br />

sull’impo<strong>sta</strong> sul reddito delle persone fisiche<br />

di 1000 euro con scadenza originaria il 16<br />

giugno scorso. Poiché la sanzione per tale<br />

impo<strong>sta</strong> è del 30% abbiamo la possibilità di<br />

avvaler<strong>ci</strong> del ravvedimento lungo e pagare<br />

una sanzione ridotta del 3%; pertanto se de<strong>ci</strong>diamo<br />

di pagare il prossimo 16 ottobre, oltre ai 1000<br />

euro dovuti, dobbiamo pagare una sanzione di 30<br />

euro (con il codice 8901) oltre ad euro 10 a titolo di<br />

interessi (con il codice 8901) per un totale di euro<br />

1040. Il contribuente potrà effettuare il versamento<br />

attraverso l’utilizzo dei modelli F24 o F23 a seconda<br />

del tributo da regolarizzare, e quindi recarsi presso<br />

banche, uffi<strong>ci</strong> po<strong>sta</strong>li o concessionari. Il modello<br />

F24 è previsto per le imposte sui redditi e relative<br />

imposte sostitutive, I.V.A., I.R.A.P., e impo<strong>sta</strong> sugli<br />

intrattenimenti, mentre per gli altri tributi, occorre<br />

compilare il mod. F23 con indicazione dell’anno cui<br />

si riferisce la violazione, gli estremi dell’atto e la<br />

causale “SZ”. Nel caso in cui siano dovuti interessi,<br />

questi ultimi verranno indicati cumulativamente<br />

con il tributo o per alcuni separatamente.<br />

In base all’art. 17 del D.Lgs 241/97 il contribuente<br />

può effettuare la compensazione delle somme<br />

dovute per il ravvedimento operoso (sanzioni comprese)<br />

con i crediti d’impo<strong>sta</strong>.<br />

Dott. Spartaco Capac<strong>ci</strong>oli

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