NOZIONE E CAUSA
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CAPITOLO PRIMO<br />
<strong>NOZIONE</strong> E <strong>CAUSA</strong><br />
SOMMARIO: 1. Nozione e caratteri della vendita. – 2. “Sottotipi” di vendita e<br />
“variazioni”, nella legge e nella prassi. – 3. La causa. Prestazioni aggiuntive. – 4.<br />
Contratti affini: assegnazione di alloggi; concessione di vendita; franchising; factoring.<br />
– 5. (Segue): Appalto, permuta, locazione, leasing, donazione. – 6. (Segue):<br />
Vendite di cose inutili e di aziende in perdita. Vendite a scopo di garanzia,<br />
a scopo di conferimento societario e con finalità solutoria.<br />
1. Nozione e caratteri della vendita.<br />
Tra i contratti di alienazione diretti a realizzare uno scambio di beni,<br />
il più diffuso nella pratica degli affari è sicuramente la compravendita 1 .<br />
1<br />
La bibliografia in tema di vendita è sterminata; non potendo citare tutte le<br />
opere generali in materia, ci limitiamo a ricordare le più importanti.<br />
Tra le opere apparse sotto il codice del 1865, possono segnalarsi: T. CUTURI,<br />
Della vendita, della cessione e della permuta 2<br />
, Napoli-Torino, 1919; F. DEGNI, La<br />
compravendita, Padova, 1939; A. DE GREGORIO, voce Vendita, in Nuovo Dig. it.,<br />
XII, 2, Torino, 1940, p. 880 ss.; C. GASCA, Trattato della compravendita, (2 voll.),<br />
Roma, s.d.; E. GIANTURCO, Contratti speciali, II, La compravendita, Napoli, 1905;<br />
G. GORLA, La compravendita e la permuta, nel Trattato di dir. civ. it. diretto da<br />
Vassalli, Torino, 1937; E. PACIFICI MAZZONI, Trattato della vendita, in Codice civile<br />
italiano commentato, XII-XIII, Torino, 1929-1930; A. RAMELLA, La vendita nel diritto<br />
moderno (2 voll.), Milano, 1920; L. TARTUFARI e E. SOPRANO, Della vendita e<br />
del riporto 6 , in Il codice di commercio commentato coordinato da Bolaffio, Rocco e<br />
Vivante, III, Torino, 1936; C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, IV, Le obbligazioni<br />
(contratti e prescrizione), Milano, 1935.<br />
Tra le opere di carattere generale pubblicate successivamente all’emanazione<br />
del codice civile del 1942, si vedano: P. GRECO, La compravendita e altri contratti,<br />
Milano, 1947; L. LORDI, Della vendita, nel Commentario al cod. civ. diretto da<br />
D’Amelio e Finzi, Libro delle obbligazioni, II, 1, Firenze, 1947; A. DE MARTINI,<br />
Profili della vendita commerciale e del contratto estimatorio, Milano, 1950; M. AL-<br />
LARA, La vendita (corso univ.), Torino, 1958; SALV. ROMANO, Vendita. Contratto<br />
estimatorio, nel Trattato di dir. civ. diretto da Grosso e Santoro Passarelli, Milano,<br />
1960; R. LUZZATTO, La compravendita, ediz. postuma a cura di Persico, Torino,<br />
1961; D. RUBINO, La compravendita 2 , nel Trattato di dir. civ. e comm. diretto da Cicu<br />
e Messineo, Milano, 1971; C.M. BIANCA, La vendita e la permuta 2<br />
, nel Trattato
2<br />
Capitolo Primo § 1<br />
È anche il più importante fra tutti gli schemi contrattuali (nominati e<br />
innominati), sia per la rilevanza della sua funzione economica, sia, ancora,<br />
per il valore paradigmatico che assume nell’ambito della teoria<br />
dei contratti, sia, infine, per la ricchezza e la varietà di atteggiamenti, di<br />
sottotipi, di clausole e di regole che presenta 2 .<br />
di dir. civ. it. diretto da Vassalli, Torino, 1993; dello stesso A., voce Vendita (diritto<br />
vigente), in Noviss. Dig. it., XX, Torino, 1975, p. 605 ss.; P. GRECO e G. COTTINO,<br />
Della vendita 2 , nel Commentario del cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Art. 1470-<br />
1547, Bologna-Roma, 1981; G.B. FERRI, La vendita in generale (La vendita in generale.<br />
Le obbligazioni del venditore. Le obbligazioni del compratore), nel Trattato di<br />
dir. priv. diretto da Rescigno, 11, Torino, 1984, pp. 179-256; il contributo è stato<br />
ripreso e aggiornato dall’A. nel saggio dal titolo La compravendita come negozio di<br />
scambio, in (G.B. FERRI e C. ANGELICI), Studi sull’autonomia dei privati, Torino,<br />
1997, pp. 162-249, saggio che è confluito nella 2 a<br />
ed. del vol. 11 del Trattato di dir.<br />
priv. diretto da Rescigno,Torino, 2000, p. 483 ss.; B. CARPINO, La vendita (La vendita<br />
con patto di riscatto. La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La<br />
vendita di eredità), in Trattato di dir. priv. diretto da Rescigno, 11, Torino, 1984,<br />
pp. 257-355; G.B. FERRI e F. BOCCHINI, La vendita, in Trattato di dir. priv., dir. da<br />
Rescigno, vol. 11, 2 a<br />
ed., Torino, 2000, pp. 481-745; G. MIRABELLI, Dei singoli contratti<br />
3 , nel Commentario del cod. civ. della Utet, Libro IV, Tomo 3, Torino, 1991;<br />
G. BONFANTE, La vendita, nel Trattato di dir. comm. e di dir. pubbl. dell’ec. diretto<br />
da Galgano, XVI, Contratti commerciali a cura di Cottino, Padova, 1991; F. GAL-<br />
GANO, voce Vendita (Diritto privato), in Enc. dir., XLVI, Milano, 1993, p. 484 ss.;<br />
F. MACARIO, voce Vendita (Profili generali), in Enc. giur. Treccani, XXXII, Roma,<br />
1994; A. LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, I, nel Trattato di dir. priv. dir. da Iudica<br />
e Zatti, Milano, 1995, pp. 3-190; G. COTTINO, Diritto commerciale 2 , II, 2, Contratti<br />
commerciali, Padova, 1996, pp. 2-49; A. LUMINOSO, voce Vendita, in Dig.<br />
disc. priv.-Sez. Civ., XIX, Torino, 1999, p. 607 ss.; O. CAGNASSO e G. COTTINO,<br />
Contratti commerciali, nel Trattato di dir. comm. dir. da Cottino, IX, Padova, 2000,<br />
pp. 1-103; A.M. MUSY e S. FERRERI, La vendita, in Trattato di dir. civ. diretto da<br />
Sacco, Torino, 2006.<br />
Con specifico riguardo alle opere generali contenenti prevalentemente materiali e<br />
indicazioni di giurisprudenza (oltre che di dottrina), v. L. GARDANI CONTURSI LISI, La<br />
compravendita 2<br />
, in Giur. sist. civ. e comm. fondata da Bigiavi, Torino, 1985; AA.VV.,<br />
Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza 3 , a cura di Perlingieri, Libro<br />
IV, Tomo 1, artt. 1173-1537, Napoli, 2010; AA.VV., Commentario al codice civile diretto<br />
da Cendon, IV, Art. 1173-1654, Torino, 1991; AA.VV., Rassegna di giurisprudenza<br />
sul codice civile diretta da Ruperto e Sgroi, Libro IV, Tomo IV, artt. 1470-1570,<br />
Milano, 1994 (e successivi aggiornamenti dal 1998 e dal 2001); A. LEPRI, La compravendita<br />
immobiliare, Milano, 1993; AA.VV., La vendita, a cura di Bin, voll. I-IV, Padova,<br />
1994-1996 (l’opera prevede un quinto volume sul preliminare di vendita, non<br />
ancora pubblicato) [del vol. I è stata pubblicata la seconda edizione nel 1999];<br />
AA.VV., Codice della vendita 2 , a cura di V. Buonocore e A. Luminoso, Milano, 2005.<br />
Per indicazioni bibliografiche sulla vendita di beni di consumo, v. infra, spec. §<br />
65 nota 118.<br />
2<br />
Così, già D. RUBINO, La compravendita, cit., p. 1; G.B. FERRI, La vendita in generale,<br />
cit., p. 184. Sul punto v., infra, § 2.
§ 1 Nozione e causa 3<br />
La compravendita è disciplinata fondamentalmente dal codice civile<br />
(artt. 1470-1547) e, limitatamente alla vendita di beni di consumo, dal<br />
codice del consumo (artt. 128-135); è inoltre contemplata o, secondo i<br />
casi, regolata, in relazione a profili particolari, da numerose leggi speciali<br />
e da disposizioni di fonte comunitaria.<br />
La definizione legislativa è contenuta nell’art. 1470 c.c.: «La vendita<br />
è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa<br />
o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo».<br />
In tal modo, il legislatore del 1942 ha superato le ambiguità normative<br />
e i contrasti dottrinali originati dal sistema previgente, nel quale, accanto<br />
a norme che sembravano presupporre la natura squisitamente obbligatoria<br />
di tale contratto (si veda, in particolare, l’art. 1447 c.c. 1865),<br />
esistevano norme che invece ne proponevano l’efficacia traslativa (si<br />
veda l’art. 1448 c.c. 1865).<br />
Venute meno le incertezze del passato, nessuno dubita più, anche alla<br />
luce della disposizione di carattere generale di cui all’art. 1376 c.c., nel<br />
quale viene enunciata la regola del consenso traslativo, che la vendita<br />
concreti un contratto consensuale e traslativo 3 . Consensuale, in quanto si<br />
perfeziona e produce i suoi effetti con il realizzarsi dell’accordo delle<br />
parti, senza bisogno della consegna della cosa, della iscrizione in pubblici<br />
registri 4 o del pagamento del prezzo; traslativo, in quanto produce sempre<br />
il trasferimento del diritto e mai un’obbligazione di “dare” in senso<br />
tecnico a carico del venditore, ossia di compiere un successivo negozio di<br />
puro trasferimento del diritto in favore del compratore (come invece<br />
prevedono i sistemi di diritto tedesco).<br />
3<br />
Sul processo storico che (dal sistema fondato sulla traditio, attraverso la prassi<br />
notarile della clausola di spossessamento e del costituto possessorio implicito) ha<br />
condotto all’accoglimento, prima nel codice francese (art. 1138) e poi nel nostro<br />
codice del 1865 (art. 1125), del principio dell’efficacia traslativa del consenso, v.,<br />
in particolare, C.M. BIANCA, La vendita e la permuta, cit., p. 82 ss.; R. SACCO (e G.<br />
DE NOVA), Il contratto, I, nel Trattato di dir. civ. diretto da Sacco, Torino, 1993, p.<br />
718 ss.<br />
4<br />
V. L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F. BUSNELLI, U. NATOLI, Diritto civile, 3,<br />
Obbligazioni e contratti, Torino, 1989, p. 307. Quanto rilevato nel testo non esclude<br />
tuttavia che l’autonomia privata possa dare vita a vendite reali o anche subordinare<br />
l’effetto traslativo al pagamento del prezzo o alla ripetizione del consenso per<br />
atto pubblico (v. infra, §§ 8, 36).<br />
Va appena ricordato che nella regione Trentino-Alto Adige, nelle provincie di<br />
Trieste e Gorizia e nel comune di Cortina d’Ampezzo vige il regime dell’intavolazione<br />
(v. r.d. 28 marzo 1929 n. 499, contenente disposizioni relative ai libri<br />
fondiari nei territori delle nuove provincie) e che quindi la proprietà e gli altri diritti<br />
reali su beni immobili, in deroga all’art. 1376 c.c., non si acquistano per atto<br />
tra vivi se non con la iscrizione del diritto nel libro fondiario (v. spec. artt. 2 e 12<br />
r.d. n. 499, cit.).<br />
Definizione<br />
legislativa<br />
La vendita<br />
come contratto<br />
essenzialmente<br />
traslativo
Vendita e<br />
obbligazione<br />
di “dare”<br />
Derogabilità<br />
dell’art. 1376<br />
4<br />
Capitolo Primo § 1<br />
A questo riguardo va posto l’interrogativo se il contratto con cui gli<br />
interessati, nel predisporre un assetto di interessi che contempla lo<br />
scambio di cosa contro prezzo, convenissero il sorgere di un mero obbligo<br />
di compiere un successivo atto traslativo del diritto sia da ammettere,<br />
e in caso affermativo se possa essere ricondotto allo schema legislativo<br />
della vendita (nonostante faccia difetto, appunto, uno dei suoi<br />
effetti giuridici essenziali, ossia l’effetto traslativo).<br />
Il problema è di stabilire se le parti possano derogare al principio<br />
dell’efficacia traslativa del consenso consacrato nell’art. 1376 c.c., e in<br />
caso affermativo se il relativo programma negoziale (che contempli un<br />
successivo atto di trasferimento della proprietà in funzione di un corrispettivo<br />
pecuniario) possa essere inquadrato all’interno del modello legale<br />
della vendita.<br />
Sul primo punto, se è vero che la dottrina – sebbene attualmente in<br />
prevalenza favorevole alla derogabilità dell’art. 1376 – è divisa 5 , è anche<br />
vero che la giurisprudenza, seguita dalla dominante dottrina, ammette<br />
da tempo la figura del contratto preliminare ad effetti (totalmente)<br />
anticipati che sembra concretare una sequenza procedimentale (atipica)<br />
scandita dalla presenza di un contratto ad effetti puramente obbligatori<br />
(dal quale, oltre alle obbligazioni di consegna della cosa e di pagamento<br />
del prezzo, sorge l’obbligazione di compiere un atto di puro trasferimento<br />
del diritto) e di un successivo negozio traslativo di esecuzione<br />
del primo (c.d. pagamento traslativo), con causa esterna 6 .<br />
5<br />
Sulla portata del principio consensualistico e sul problema della sua derogabilità<br />
nonché sulle applicazioni dell’obbligazione di “dare” (in senso stretto) – ossia<br />
di compiere un negozio di puro trasferimento – nel nostro sistema positivo, v., fra<br />
gli altri, G. PORTALE, Principio consensualistico e conferimento di beni in società, in<br />
Riv. soc., 1970, p. 913 ss.; A. CHIANALE, Obbligazione di dare e trasferimento della<br />
proprietà, Milano, 1990; F. FERRARI, Principio consensualistico e Abstraktionprinzip:<br />
un’indagine comparativa, in Contratto e impresa, 1992, p. 889 ss.; C.M. BIANCA, Il<br />
principio del consenso traslativo, in Diritto privato, I, Il trasferimento in proprietà,<br />
Padova, 1995, p. 5 ss.; G. FURGIUELE, Il contratto con effetti reali fra procedimento<br />
e fattispecie, ibidem, p. 83 ss.; P.M. VECCHI, Il principio consensualistico. Radici storiche<br />
e realtà applicativa, Torino, 1999, p. 38 ss.; E. RUSSO, Vendita e consenso traslativo,<br />
in Codice civile-Commentario diretto da Schlesinger-Busnelli, Art. 1470, Milano,<br />
2010; v. pure G. GABRIELLI, Il contratto preliminare, Milano, 1970, p. 96 ss.<br />
Tutti tendenzialmente favorevoli alla derogabilità della regola consensualistica.<br />
6<br />
Sul preliminare c.d. ad esecuzione – interamente – anticipata, v. infra, § 127.<br />
In merito alla configurazione del preliminare ad esecuzione anticipata di cui s’è<br />
fatto cenno nel testo, v. A. LENER, Contratto “preliminare”, esecuzione anticipata del<br />
“definitivo” e rapporto intermedio, in Foro it., 1977, I, c. 669; R. DE MATTEIS, La<br />
contrattazione preliminare ad effetti anticipati, Padova, 1991; G. PALERMO, Contratto<br />
preliminare, Padova, 1991; v. pure A. LUMINOSO, I contratti traslativi atipici, Milano,<br />
2007, p. 26 ss.
§ 1 Nozione e causa 5<br />
Qualora si ammetta la derogabilità della regola di cui all’art. 1376,<br />
rimarrebbe da stabilire se l’operazione negoziale cui gli interessati, nel<br />
predisporre un assetto di interessi che contempla lo scambio di cosa<br />
contro prezzo, convengano il sorgere di un mero obbligo di “dare”, ossia<br />
di compiere un distinto atto traslativo del diritto, possa essere ricondotta<br />
al tipo legale della vendita. Le risposte date dalla dottrina non<br />
sono univoche.<br />
Alcuni studiosi ritengono che né il primo né il secondo negozio della<br />
sequenza sia qualificabile in termini di vendita mancando nel primo<br />
uno degli effetti giuridici essenziali di questo contratto, ossia l’effetto<br />
traslativo, e nel secondo negozio l’obbligazione di prezzo, anch’essa<br />
necessaria per l’integrazione del tipo 7 ; altri autori configurano un procedimento<br />
traslativo atipico, contrassegnato, nella sua sintesi, da una<br />
funzione di scambio di cosa contro prezzo 8 ; altri studiosi ancora sono<br />
dell’avviso che non vi siano ostacoli a configurare una vendita, più precisamente<br />
una vendita obbligatoria in senso stretto, nella quale cioè<br />
l’effetto traslativo sia la conseguenza di un ulteriore successivo atto di<br />
trasferimento della proprietà 9 ; altri autori e la prevalente giurisprudenza,<br />
infine, identificano un ordinario contratto preliminare (c.d. “puro”<br />
o “classico”) con il quale le parti si limitano ad anticipare le obbligazioni<br />
(di consegna e/o di prezzo) della vendita, senza tuttavia alterare i<br />
profili strutturali e funzionali del preliminare 10 .<br />
Verosimilmente, si tratta di una sequenza o combinazione negoziale,<br />
legalmente atipica, con causa (unitaria) di vendita, composta da un<br />
contratto (atipico) ad effetti obbligatori e da un negozio esecutivo di<br />
puro trasferimento con causa esterna.<br />
7<br />
Cfr. A. LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità immobiliare e garanzie, in<br />
A. Luminoso e G. Palermo, La trascrizione del contratto preliminare. Regole e dogmi,<br />
Padova, 1998, pp. 13 ss. e 96 ss.<br />
8<br />
V. R. DE MATTEIS, La contrattazione preliminare, cit., p. 170 ss.; A. LUMINOSO,<br />
I contratti traslativi atipici, cit., p. 27.<br />
9<br />
F. GAZZONI, Trascrizione del preliminare di vendita e obbligo di dare, in Riv.<br />
not., 1997, p. 23 ss.; A. DI MAJO, La «normalizzazione» del preliminare, in Corriere<br />
giur., 1997, p. 131 s.; P.M. VECCHI, Il principio ecc., cit., p. 52 s. Sotto il codice abrogato,<br />
in un ordine di idee analogo, v. G. GORLA, La compravendita ecc., cit., p.<br />
3 ss. In senso contrario, v. P. GRECO e G. COTTINO, Della vendita ecc., cit., p. 8.<br />
10<br />
V. in tal senso, C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 2000, p.<br />
181 s. Per la giurisprudenza cfr. Cass. 19 aprile 2000 n. 5132; Cass. S.U. 7 luglio<br />
2004 n. 12505, in Foro it., 2004, I, c. 3038; Cass. 1 marzo 2010 n. 4863, in Giust.<br />
civ., 2010, I, p. 1375 ss.; Cass. 1 marzo 2010 n. 4863, in Riv. not., 2010, II, p.<br />
1375 ss.<br />
Modelli<br />
traslativi<br />
atipici<br />
Le costruzioni<br />
della dottrina
La vendita<br />
come contratto<br />
ad effetti reali<br />
Onerosità e<br />
corrispettività<br />
Commutatività<br />
e aleatorietà<br />
Sottospecie<br />
di vendita<br />
6<br />
Capitolo Primo § 2<br />
Seguendo la terminologia del codice (art. 1376 c.c.), sembra doversi<br />
affermare che la vendita è contratto ad effetti reali, ossia un contratto<br />
nel quale l’effetto (finale) traslativo non è intermediato da un precedente<br />
effetto (strumentale) di natura obbligatoria – ossia da una obbligazione<br />
di “dare” in senso tecnico –. L’effetto traslativo, di norma, è cronologicamente<br />
immediato, si verifica cioè automaticamente al perfezionarsi<br />
dell’accordo contrattuale; vi sono tuttavia ipotesi (v. infra, § 36)<br />
nelle quali il trasferimento è eventuale ed è rinviato al verificarsi di altri<br />
(determinati) fatti od atti. Anche in siffatte ipotesi – di vendita ad efficacia<br />
traslativa mediata – il contratto integra uno schema negoziale traslativo,<br />
rimanendo perciò netta, anche in questi casi, la differenza con<br />
la vendita (essenzialmente obbligatoria) degli ordinamenti di area germanica<br />
e con la vendita romana 11 .<br />
Anche in relazione alle ipotesi di c.d. vendita obbligatoria deve<br />
quindi parlarsi di contratto ad effetti reali. Alcuni autori riservano tuttavia<br />
questo nome ai soli contratti con effetti traslativi (o finali, in genere)<br />
cronologicamente immediati.<br />
Emerge dalla definizione legislativa sopra ricordata che la vendita è<br />
contratto non solo a titolo oneroso, ma anche a prestazioni corrispettive,<br />
costituendo l’attribuzione traslativa la controprestazione dell’attribuzione<br />
pecuniaria, e viceversa.<br />
Come si vedrà meglio più avanti, se, di massima, la vendita è contratto<br />
commutativo, non mancano peraltro figure che assumono carattere<br />
aleatorio 12 , la cui riconducibilità allo schema legislativo dell’art.<br />
1470 ss. c.c. è tuttavia controversa. Il fenomeno riguarda specialmente<br />
la c.d. emptio spei (art. 1472, comma 2), la vendita a rischio e pericolo<br />
del compratore (art. 1488, comma 2), la vendita di eredità (art. 1542<br />
ss.) e la vendita di aspettativa (v. infra, § 46).<br />
2. “Sottotipi” di vendita e “variazioni”, nella legge e nella prassi.<br />
Abbiamo già notato che la vendita si segnala, oltre che per la sua<br />
importanza, anche per la varietà delle clausole e degli atteggiamenti con<br />
cui si presenta. Questo dato merita qualche ulteriore considerazione.<br />
Già la disciplina codicistica della compravendita si presenta particolarmente<br />
ricca, non ispirandosi ad un modello unitario ma articolando-<br />
11<br />
Su di essa v. M. TALAMANCA, voce Vendita, in Enc. dir., XLVI, Milano, 1993,<br />
p. 303 ss.; V. ARANGIO RUIZ, La compravendita in diritto romano, voll. I e II, Napoli,<br />
1952-1954.<br />
12<br />
V., in generale, M. ALLARA, La vendita, cit., p. 155.
§ 2 Nozione e causa 7<br />
si in varie sottospecie. Sull’originario nucleo codicistico si sono poi inseriti<br />
nuovi elementi che hanno accresciuto la complessità delle regole<br />
in tema di vendita fino al punto, secondo taluno, di stravolgerne la fisionomia<br />
mettendone in discussione la stessa tipicità della causa 13 .<br />
Quanto all’originario impianto codicistico, il disegno legislativo – sicuramente<br />
inadeguato e carente – sembra poggiare su tre distinti sottotipi<br />
di vendita: la vendita di cose mobili (artt. 1510-1536), la vendita di cose<br />
immobili (artt. 1537-1541) e la vendita di eredità (artt. 1542-1547) 14 .<br />
Lo stesso codice prevede peraltro, nella medesima sedes materiae,<br />
un’ampia serie di figure di vendita cui dedica regole particolari: vendita<br />
di cose future (art. 1472), vendita di cosa altrui (artt. 1478-1480), vendita<br />
con patto di riscatto (artt. 1500-1509), vendita con trasporto (art.<br />
1510), vendita con riserva di gradimento (art. 1520), vendita a prova<br />
(art. 1521), vendita su campione e su tipo di campione (art. 1522), vendita<br />
con riserva della proprietà (artt. 1523-1526), vendita su documenti<br />
(artt. 1527-1530), vendita a termine di titoli di credito (artt. 1531-<br />
1536). Accanto a queste figure va ricordata la vendita di beni di consumo,<br />
la cui disciplina era stata inizialmente inserita (dal d.lgs. 2 febbraio<br />
2002 n. 24, attuativo della direttiva n. 44/1989/CE) nel codice civile<br />
– precisamente agli artt. dal 1519 bis al 1519 nonies –, disciplina che<br />
successivamente è stata trasferita, pressoché inalterata nei suoi contenuti,<br />
nel codice del consumo (approvato con d.lgs. 6 settembre 2005 n.<br />
206), agli artt. da 128 a 135.<br />
La rilevata complessità della disciplina codicistica fa intravedere la<br />
possibilità di enucleare, all’interno dell’unitario tipo contrattuale della<br />
vendita, una pluralità di figure. Possibilità che si accresce alla luce delle<br />
novità introdotte dalle leggi speciali successive al codice e dalla prassi<br />
delle contrattazioni, dalle quali emerge una variegata gamma di sottospecie<br />
di vendita – che chiameremo convenzionalmente “vendite speciali”<br />
– e di “variazioni” attinenti ora ai soggetti, ora all’oggetto del contratto,<br />
ora alle modalità della contrattazione, ora al luogo o al tempo<br />
dell’esecuzione del contratto 15 .<br />
13<br />
V. sul punto G. SANTINI, Il commercio, Bologna, 1979, passim, spec. p. 247<br />
ss.; G. COTTINO, Diritto commerciale 2<br />
, II, 2, cit., p. 4; F. MACARIO, voce Vendita,<br />
cit., p. 5.<br />
14<br />
Cfr. L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F. BUSNELLI, U. NATOLI, Diritto Civile,<br />
3, Obbligazioni e contratti, cit., p. 305. Per considerazioni critiche sull’impianto codicistico<br />
della vendita, v. A. LUMINOSO, La vendita e i contratti di alienazione, in<br />
Riv. dir. civ., 2006, p. 305 s.<br />
15<br />
V. G. SANTINI, op. loc. ultt. citt.; F. MACARIO, op. loc. ultt. citt. (il quale parla<br />
di una «gamma variegata di “tipi economici”»).<br />
“Variazioni” del<br />
tipo-vendita<br />
e vendite<br />
speciali
Vendite<br />
speciali<br />
Frammentazione<br />
del tipo-vendita<br />
8<br />
Capitolo Primo § 2<br />
Di qui un primo fenomeno costituito dal «costante aumento del<br />
numero degli “statuti” particolari delle vendite, variabili in funzione<br />
dei beni che ne formano oggetto e della qualifica delle parti contraenti»,<br />
dal quale è scaturita una «frammentazione del tipo contrattuale<br />
“vendita” in una serie di sottotipi tra loro variamente differenziati» 16 ,<br />
ciascuno munito di una disciplina legislativa sua propria.<br />
Sebbene non si possa affermare con sicurezza, nei singoli casi, di<br />
trovarsi di fronte a veri e propri “sottotipi” anziché a semplici “variazioni”<br />
del tipo ovvero a mere clausole tipiche 17 , certo è che codice e<br />
leggi speciali delineano una varietà di sottospecie di vendita che danno<br />
vita ad altrettante figure di “vendite speciali”. Per limitarci alle più importanti,<br />
ricorderemo: la vendita con riserva della proprietà (art. 1523<br />
ss. c.c.); la vendita con patto di riscatto (art. 1500 ss. c.c.); la vendita su<br />
documenti (art. 1527 ss. c.c.); la vendita a termine di titoli di credito<br />
(art. 1531 ss. c.c.); la vendita a corpo e a misura di immobili (art. 1537<br />
ss. c.c.); la vendita di beni mobili (art. 1510 ss. c.c.) e, all’interno di<br />
questa, la vendita di beni di consumo (art. 128 ss. cod. cons.); la vendita<br />
di eredità (art. 1542 ss. c.c.); la vendita di azienda (art. 2556 ss. c.c.);<br />
la vendita di multiproprietà (artt. 69-81 cod. cons.); le vendite al consumatore;<br />
le vendite dell’imprenditore (o c.d. commerciali) 18 ; e la vendita<br />
di immobili da costruire (d.lgs. 20 giugno 2005 n. 122)<br />
Il fenomeno investe anche il preliminare di vendita che, soprattutto a<br />
seguito della recente disciplina sulla trascrizione (art. 2645 bis c.c.),<br />
presenta anch’esso una varietà di modelli che vanno dal preliminare<br />
c.d. puro al preliminare c.d. ad effetti anticipati, dal preliminare eseguibile<br />
in forma specifica (ex art. 2932 c.c.) al preliminare sfornito di<br />
siffatta tutela (c.d. “debole”), dal preliminare non trascrivibile al preliminare<br />
soggetto a trascrizione 19 .<br />
L’altro fenomeno è quello della frammentazione del tipo contrattuale<br />
della vendita in una miriade di atteggiamenti, figure e modelli – introdotti<br />
dal codice civile, dalle leggi speciali o dalla prassi – ciascuno<br />
dei quali si presenta con speciali caratteristiche e “variazioni” concer-<br />
16<br />
Così G. ALPA, Istituzioni di diritto privato, Torino, 1994, p. 960. Individua<br />
sottotipi di vendita all’interno della disciplina codicistica, anche E. ROPPO, Istituzioni<br />
di diritto privato, Bologna, 1994, p. 577 s.<br />
17<br />
Sono note le difficoltà che dottrina e giurisprudenza incontrano tanto nel fissare<br />
i criteri per la individuazione del tipo (contrattuale) quanto nel tracciare la<br />
linea di demarcazione tra tipo, sottotipo e variazioni dello schema legale: su tali<br />
problemi, v., DE NOVA, Il tipo contrattuale, Padova, 1974; E. GABRIELLI, Il contratto<br />
e le sue classificazioni, in Riv. dir. civ., 1997, I, p. 705 ss., spec. pp. 713-718.<br />
18<br />
Su tali figure v. infra, spec. cap. V.<br />
19<br />
V. infra, cap. VIII.
§ 2 Nozione e causa 9<br />
nenti, a seconda dei casi, i contenuti negoziali, le tecniche di contrattazione<br />
o la fattispecie formativa del contratto.<br />
Per quanto attiene alle modalità della contrattazione sono venute a<br />
consolidarsi tecniche del tutto particolari, quali, ad esempio, le vendite<br />
“per automatico”, “a self service”, “cash-and-charry”, la vendita all’asta<br />
o in borsa, la vendita “salvo approvazione della casa”, la vendita “con<br />
riserva di gradimento”, la vendita per corrispondenza o su catalogo, la<br />
vendita a domicilio, la vendita mediante l’uso di apparecchi informatici<br />
o telematici, per telefono o per televisione, ed altre ancora.<br />
Ricca è pure la fioritura, sul tronco della compravendita, di “variazioni”<br />
caratterizzate dall’inserzione nel contratto di particolari clausole<br />
socialmente o legalmente tipiche, tra le quali possono ricordarsi la<br />
clausola “a prova”, la clausola di “esclusiva”, la clausola “su campione”,<br />
la clausola “a prezzo imposto”, lo sterminato numero di clausole<br />
“franco”, CIF, FOB, e via dicendo, alle quali possono aggiungersi le<br />
numerose clausole, forgiate dalla prassi, concernenti il tempo, il luogo<br />
e le modalità sia della consegna della merce che del pagamento del<br />
prezzo 20 .<br />
Lo scenario normativo ha subìto una ulteriore metamorfosi per il<br />
concorso di altri fattori di data più recente che hanno arricchito le regole<br />
che presiedono alla disciplina dei contenuti della vendita e dei procedimenti<br />
di formazione della stessa. Queste fonti ulteriori della disciplina<br />
della vendita sono costituite dagli usi mercantili, dai codici associativi di<br />
comportamento, dalle condizioni generali di contratto (individuali e collettive),<br />
da provvedimenti amministrativi e regolamenti di autorità statali<br />
“indipendenti” e regionali nonché dal diritto comunitario e internazionale<br />
(direttive e regolamenti comunitari, convenzioni internazionali, lex<br />
mercatoria o regole oggettive del commercio internazionale).<br />
Sotto quest’ultimo profilo va anzi segnalata la «internazionalizzazione»<br />
della vendita di cose mobili, la quale resta assoggettata alla disciplina<br />
di svariate convenzioni internazionali ed in particolare alla disciplina<br />
di diritto uniforme della Convenzione di Vienna del 1980, che<br />
presenta non poche e non lievi differenze rispetto alla disciplina del<br />
codice civile 21 .<br />
I fenomeni più sopra segnalati mostrano l’intersecarsi di un processo<br />
di frantumazione e di un processo di erosione del modello codicisti-<br />
20<br />
Su queste clausole ritorneremo nel corso del lavoro, in occasione dell’esame<br />
dei singoli istituti.<br />
21<br />
Il fenomeno è segnalato, in termini generali, da G. ALPA, Istituzioni ecc., cit.,<br />
p. 960; G. COTTINO, Diritto commerciale, cit., p. 5. Sulla vendita internazionale v.<br />
infra, cap. XI.<br />
“Variazioni”<br />
relative alle<br />
modalità di<br />
contrattazione<br />
“Variazioni”<br />
relative al<br />
contenuto<br />
Le nuove<br />
fonti della<br />
disciplina<br />
Internazionalizzazione<br />
della vendita<br />
Erosione<br />
del modello<br />
codicistico ...
... e<br />
modificazione<br />
delle regole<br />
del mercato ...<br />
... e diffusione<br />
delle c.d.<br />
vendite<br />
allo scoperto<br />
Inadeguatezza<br />
della disciplina<br />
legale<br />
10<br />
Capitolo Primo § 2<br />
co della vendita 22 , le cui origini vanno però ricercate, oltre che nei fattori<br />
più sopra ricordati, anche in altre cause.<br />
Devono essere innanzi tutto ricordate le profonde modificazioni subite<br />
dal mercato e dalle sue regole 23 , e segnatamente i mutamenti delle<br />
tecniche di collocazione dei prodotti e i nuovi sistemi di integrazione<br />
industriale e commerciale, dai quali hanno tratto linfa gli schemi negoziali<br />
comunemente noti come “contratti di distribuzione” 24 .<br />
Degni di nota sono anche i mutamenti legati alla produzione in serie<br />
dei beni che hanno determinato la progressiva prevalenza, rispetto alla<br />
vendita di cosa presente, della vendita di cose generiche tra piazze diverse<br />
ed operatori distanti tra loro, nella quale l’effetto reale è differito<br />
nel tempo e il regime dei rischi è profondamente diverso da quello prefigurato<br />
negli artt. 1470 e 1465 c.c. 25 .<br />
Le considerazioni che precedono mettono anche in luce l’attuale inadeguatezza<br />
della disciplina legale della vendita rispetto alle moderne esigenze<br />
degli scambi e della contrattazione. Siffatta inadeguatezza dipende,<br />
in parte, da un obiettivo invecchiamento della disciplina legislativa 26 e, in<br />
parte, dalla persistenza di vuoti normativi che investono interi settori economici,<br />
cui il legislatore italiano – a differenza di altri ordinamenti europei<br />
ed extraeuropei – si è mostrato insensibile. Basti pensare alla mancanza,<br />
nel nostro Paese, di una organica disciplina ad hoc per la contrattazione<br />
immobiliare ed in particolare per la negoziazione di case di abitazione,<br />
di aree e costruzioni facenti parte di lottizzazioni, per la alieniazione<br />
di cose da trasportare, la commercializzazione di beni informatici,<br />
di beni culturali e di entità biologiche provenienti dal corpo umano.<br />
A colmare alcune di queste carenze sta provvedendo, sia pure in<br />
modo disorganico, specie negli ultimi tempi, soprattutto la disciplina di<br />
22<br />
Sui profili indicati nel testo, v., in particolare, G. COTTINO, op. loc. ultt. citt.;<br />
G. ALPA, op. loc. ultt. citt.<br />
23<br />
Sul tema, v. in generale gli scritti di N. IRTI, raccolti nel volume, L’ordine giuridico<br />
del mercato, Bari, 1998. Cfr. pure F. VASSALLO PALEOLOGO, Mercato, disciplina<br />
dei contratti e riforme legislative, Padova, 1996.<br />
24<br />
Sul fenomeno in parola v., in particolare, R. PARDOLESI, voce Contratti di distribuzione,<br />
in Enc. giur. Treccani, IX, Roma, 1988; G. VETTORI, Anomalie e tutela<br />
nei rapporti di distribuzione tra imprese, Milano, 1983; G. SANTINI, Il commercio,<br />
cit., p. 117 ss.; G. COTTINO, Diritto commerciale 8 , cit., p. 4 s.; A. LUMINOSO, in Manuale<br />
di diritto commerciale, a cura di Buonocore, Torino, 2009, pp. 895 s., 939 ss.<br />
25 2<br />
Su tale profilo, v. P. GRECO e G. COTTINO, Della vendita , cit., p. 15 s.; G.<br />
BONFANTE, Il contratto di vendita, cit., p. 19.<br />
26<br />
Così G. BONFANTE, op. ult. cit., p. 19, secondo il quale «non si tratta … di<br />
apportare semplici ritocchi, ma è l’architettura generale del contratto che probabilmente<br />
va ripensata».
§ 2 Nozione e causa 11<br />
derivazione comunitaria, come, ad esempio, la normativa dettata in materia<br />
di contratti attributivi di multiproprietà immobiliare (d.lgs. 9 novembre<br />
1998 n. 427, di attuazione della direttiva 94/47 CE), la disciplina<br />
sulle garanzie nelle vendite dei beni di consumo (direttiva<br />
1999/44/CE, recepita dall’Italia con d.lgs. 2 febbraio 2002 n. 24) 27 , le<br />
regole – peraltro non di fonte comunitaria – introdotte a tutela degli<br />
acquirenti di immobili da costruire (d.lgs. 20 giugno 2005 n. 122) 28 e da<br />
ultimo le disposizioni, in materia di contrattazione abitativa, intese a<br />
rendere più sicuro l’acquisto dell’abitazione principale specie nelle ipotesi<br />
di fallimento del venditore o del promittente venditore [v. artt. 67,<br />
comma 3, lett. c) e 72, comma 8, legge fall., e artt. 9 e 10, d.lgs. n.<br />
122/2005] 29 .<br />
Alle segnalate manchevolezze – cui se ne dovrebbero aggiungere altre<br />
ancora in relazione, ad esempio, alla disciplina di raccordo tra regole<br />
della vendita, da una parte, e regole di diritto urbanistico-edilizio,<br />
regole sulla tutela contro l’inadempimento contrattuale e regole sulla<br />
realizzazione coattiva dei diritti, dall’altra – soltanto in parte hanno potuto<br />
supplire l’opera creatrice della giurisprudenza e le sollecitazioni<br />
della dottrina, che comunque hanno svolto, dal ’42 sino ad oggi, un<br />
ruolo importante sebbene non sufficiente a conferire alla disciplina sulla<br />
vendita quella modernità di cui gli operatori pratici e teorici sentono<br />
oggi il bisogno 30 .<br />
Anche alla luce delle considerazioni che precedono trova spiegazione<br />
il fenomeno, caratteristico del nostro sistema contrattuale, quale è<br />
venuto a delinearsi a partire dagli anni ’70, costituito dalla differenziazione<br />
e dal distacco dal tronco della vendita di nuove figure negoziali<br />
atipiche la cui nascita è legata anche alle trasformazioni dei sistemi di<br />
distribuzione e alla evoluzione delle tecniche di collocazione dei prodotti<br />
31 . I cosiddetti “contratti nuovi” (e così, in particolare, la conces-<br />
27<br />
Entrambe le direttive comunitarie concernono i soli rapporti tra professionisti<br />
e consumatori e la seconda riguarda non solo la vendita ma tutti i contratti di<br />
fornitura di beni mobili. Sul d.lgs. n. 427 del 1998 v. infra, § 60, e sul d.lgs. n. 24<br />
del 2002, v. infra, § 65 e cap. VI, sez. II.<br />
28<br />
Sulle regole di cui al d.lgs. n. 122/2005, v. infra, cap. XI.<br />
29<br />
Sulle norme testé richiamate nel testo, cfr. per quelle introdotte dalla recente<br />
riforma della disciplina fallimentare (adottata negli anni 2005-2007), v. infra, cap.<br />
IX, mentre sugli artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 122/2005, v. infra, cap. X, §§ 143 e 144.<br />
30<br />
Per un quadro di sintesi sulla disciplina vigente relativa alla vendita e agli altri<br />
contratti di alienazione e per l’indicazione di suggerimenti e proposte ai fini di<br />
una eventuale novellazione del codice, v. A. LUMINOSO, La vendita e i contratti di<br />
alienazione, cit., p. 306 ss.<br />
31<br />
V. G. COTTINO, Diritto commerciale, cit., p. 4.<br />
Il fiorire dei<br />
“contratti<br />
nuovi”
Vendita<br />
e servizi<br />
La causa<br />
Scambio tra<br />
alienazione<br />
di un diritto<br />
e prezzo<br />
12<br />
Capitolo Primo § 3<br />
sione di vendita, il franchising, il leasing e il factoring) hanno occupato<br />
spazi in passato coperti dalla vendita, e in alcuni settori merceologici<br />
stanno soppiantando l’antico contratto 32 . Se questo è avvenuto, ciò è<br />
dovuto, almeno in parte, anche al mancato ammodernamento della normativa<br />
sulla vendita.<br />
Un ultimo fenomeno deve essere richiamato prima di lasciare queste<br />
osservazioni di carattere generale. Ci riferiamo alla sempre maggiore<br />
rilevanza che va assumendo la materia dei servizi rispetto a quella del<br />
commercio (ossia dello scambio dei beni). Non si tratta soltanto di sottolineare<br />
la maggiore contiguità che sono venuti ad assumere i tipi della<br />
vendita e dell’appalto soprattutto in relazione alle vendite di beni prodotti<br />
in serie (cfr. art. 128 cod. cons. e d.lgs. n. 122/2005), ma soprattutto<br />
di mettere in luce la diffusione del collegamento tra vendita (specialmente<br />
di macchinari) e servizi “pre-vendita” e servizi “dopo-vendita”,<br />
nel quadro di un contratto unitario o nell’ottica di un collegamento<br />
negoziale 33 .<br />
3. La causa. Prestazioni aggiuntive.<br />
In base ad un tradizionale insegnamento, la funzione pratica della vendita<br />
è quella dello scambio di un bene verso un corrispettivo pecuniario 34 .<br />
A stretto rigore la determinazione dell’elemento causale della vendita<br />
presupporrebbe la risoluzione della vexata quaestio intorno alla nozione<br />
e definizione generale della causa 35 , che – come è noto – rappresenta<br />
tuttora uno dei passaggi più ardui della teoria del negozio 36 . Tuttavia,<br />
con riguardo alla vendita, indipendentemente dalle diverse concezioni<br />
seguite, la dottrina perviene pressoché concordemente ad enucleare<br />
la nozione causale sopra riportata, prendendo le mosse dalla indiscussa<br />
premessa che la funzione negoziale riguarda comunque gli interessi<br />
che il contratto regola, delineandone in sintesi l’assetto, di guisa<br />
32<br />
Cfr. G. DE NOVA, I contratti nuovi, Torino, 1990; V. BUONOCORE, I contratti<br />
d’impresa, in AA.VV., Contratti d’impresa, a cura di Buonocore e Luminoso, Milano,<br />
1993, p. 42 ss. Sulle figure contrattuali ricordate nel testo, v. infra, § 4.<br />
33<br />
Su questo fenomeno, v., in particolare, G. SANTINI, Il commercio, cit., p. 351<br />
ss.; dello stesso A., I servizi, Bologna, 1987, spec. p. 147 ss.; G. COTTINO, Diritto<br />
commerciale, cit., p. 4 s.<br />
34<br />
Cfr. D. RUBINO, La compravendita, cit., p. 3, C.M. BIANCA, La vendita ecc.,<br />
cit., p. 22 s.; Cass. 28 gennaio 1953 n. 230.<br />
35<br />
V. per tutti M. GIORGIANNI, voce Causa (dir. priv.), in Enc. dir., VI, Milano,<br />
1960, p. 547 ss.; E. NAVARRETTA, La causa e le prestazioni isolate, Milano, 2000.<br />
36<br />
Così G.B. FERRI, La compravendita come negozio di scambio, cit., p. 183.
§ 3 Nozione e causa 13<br />
che nella causa si riassume tutta l’operazione economica oggettivamente<br />
perseguita dalle parti con il concreto contratto 37 .<br />
Il nucleo centrale della vendita è costituito da un’operazione economica<br />
di scambio tra alienazione del bene e prezzo, che costituisce la ragione<br />
del riconoscimento – in termini di meritevolezza degli interessi<br />
perseguiti – del negozio da parte dell’ordinamento e, al tempo stesso,<br />
ragione giustificativa delle attribuzioni che ne derivano.<br />
Nel quadro dei contratti di scambio, la tipizzazione legislativa della<br />
vendita muove dalla specifica natura delle attribuzioni patrimoniali oggetto<br />
di scambio, che sono costituite, da un lato, dall’alienazione di un<br />
diritto e, dall’altro, dal prezzo, ossia da un corrispettivo in moneta. Il<br />
prezzo non può non consistere in danaro, perché in caso diverso si è fuori<br />
dallo schema della vendita 38 ; il prezzo, inoltre, non può essere meramente<br />
simbolico 39 .<br />
Non deve però pensarsi che qualunque contratto il quale abbia ad<br />
oggetto uno scambio tra un bene ed un prezzo concreti sempre una<br />
compravendita. Perché si abbia compravendita è necessario che l’assetto<br />
di interessi programmato si esaurisca in siffatto scambio, mentre<br />
nei casi in cui esso si inserisca in una operazione più articolata si tratterà<br />
di una figura tipologica differente. Si pensi, ad esempio, a contratti<br />
come l’estimatorio, il riporto, il factoring, il franchising, la concessione<br />
di vendita ed anche il leasing, i quali programmano tutti quanti, in varia<br />
guisa, lo scambio tra un bene ed un corrispettivo pecuniario, ma non<br />
sono tuttavia riconducibili al modello della compravendita 40 .<br />
Il riconoscimento del tipo negoziale direttamente da parte del legislatore,<br />
se risolve il problema della meritevolezza degli interessi (art.<br />
1322 c.c.) perseguiti con la vendita, ne apre invece altri. In particolare,<br />
37<br />
Ancora G.B. FERRI, La compravendita ecc., cit., p. 185; in giurisprudenza, negli<br />
stessi termini, v. Cass. 8 maggio 2006 n. 10490.<br />
38<br />
La dottrina è del tutto concorde; in senso conforme si esprime la giurisprudenza:<br />
v. Cass. 26 gennaio 1963 n. 106; Cass. 13 marzo 1980 n. 1695, in Riv. not.,<br />
1980, p. 950.<br />
39<br />
In caso di pattuizione di un prezzo privo di valore reale (e perciò meramente<br />
apparente o simbolico) il concreto contratto, di massima, integra un diverso tipo<br />
negoziale e più spesso il tipo donativo (v., per tutti, C.M. BIANCA, La vendita ecc.,<br />
cit., p. 69). Secondo la giurisprudenza prevalente, invece, in queste ipotesi e in<br />
quelle in cui il prezzo, nella comune intenzione delle parti, è programmaticamente<br />
destinato a non essere pagato, il contratto di vendita sarebbe nullo per mancanza<br />
di un elemento essenziale (v. Cass. 28 agosto 1993 n. 9144, in Foro it., 1994, I, c.<br />
2489, con nota di Caringella). V. pure infra, § 5.<br />
40<br />
Per maggiori indicazioni sul punto, v. A. LUMINOSO, I contratti tipici e atipici,<br />
cit., spec. pp. 213 ss., 281 ss., 293 ss., 386 ss. V. pure il paragrafo seguente.<br />
Scambio tra<br />
bene e prezzo<br />
in altri tipi<br />
contrattuali
Prestazioni<br />
aggiuntive<br />
Vendita<br />
e servizi<br />
accessori<br />
14<br />
Capitolo Primo § 3<br />
quello della sussunzione delle concrete fattispecie negoziali nello schema<br />
legislativo e quello della distinzione della vendita da altre figure contrattuali<br />
che con essa potrebbero confondersi 41 .<br />
Poiché, come si è visto, nello scambio tra trasferimento di un diritto<br />
e prezzo trova espressione l’essenza funzionale della vendita, entrambi i<br />
problemi andranno risolti utilizzando lo stesso criterio, ossia accertando<br />
se il significato economico della concreta operazione negoziale corrisponda<br />
al tipo descritto di scambio.<br />
Così, in caso di prestazioni aggiuntive, si dovrà verificare se le stesse<br />
abbiano carattere accessorio rispetto a quelle tipiche della vendita, in<br />
quanto integrative o strumentali (come quando consistano, ad esempio,<br />
in attività di modifica della cosa venduta, d’installazione, montaggio,<br />
recapito, ecc.), o invece alterino la valenza economica dello scambio<br />
che caratterizza la vendita (come quando, ad esempio, la prestazione<br />
pecuniaria venga integrata da una prestazione di dare o di fare autonoma<br />
rispetto alla prima), nel qual caso le previsioni pattizie saranno<br />
da considerare incompatibili con il tipo-vendita (v. pure infra, § 30).<br />
In queste ultime ipotesi, debordandosi dallo schema funzionale della<br />
vendita, il concreto negozio o integrerà il modello di un diverso contratto<br />
nominato o darà vita ad un contratto atipico e sovente ad un negozio misto<br />
(con conseguente necessità di ricostruirne la relativa disciplina) 42 .<br />
Abbiamo già avuto modo di accennare che, soprattutto nelle vendite<br />
c.d. commerciali, è frequente la previsione di prestazioni, più spesso<br />
consistenti in un “facere”, a carico del venditore 43 . Di tale fenomeno<br />
costituiscono esempio paradigmatico i servizi offerti dal venditoreproduttore<br />
o dal venditore-commerciante, i quali si impegnano sovente<br />
ad una serie di prestazioni che precedono, accompagnano o seguono la<br />
conclusione del contratto; prestazioni denominate abitualmente servizi<br />
“pre-vendita” e servizi “dopo-vendita” 44 .<br />
41<br />
Sul punto, cfr. C.M. BIANCA, La vendita ecc., cit., p. 22 ss. Sulla questione v.,<br />
in generale, G. DE NOVA, Il tipo contrattuale, Padova, 1974, spec. p. 84 ss. Con<br />
specifico riguardo alla vendita, v. G.B. FERRI, La compravendita come negozio di<br />
scambio ecc., cit., p. 183 ss.<br />
42<br />
In ordine ai criteri per la determinazione della disciplina dei contratti misti –<br />
criteri che, come è noto, fanno capo alle teorie comunemente note come dell’assorbimento,<br />
della combinazione e dell’applicazione analogica – v., per tutti, A. CA-<br />
TAUDELLA, La donazione mista, Milano, 1970, spec. p. 67 ss. (dello stesso A., I contratti.<br />
Parte generale 3 , Torino, 2009, p. 194 s.); M. COSTANZA, Il contratto atipico,<br />
Milano, 1981.<br />
43<br />
V. sul punto G. COTTINO, Diritto commerciale, cit., p. 5; G. BONFANTE, Il<br />
contratto di vendita, cit., p. 52 s.<br />
44<br />
Cfr. G. SANTINI, Il commercio, cit., p. 351 ss., il quale osserva che dal livello