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NOZIONE E CAUSA

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CAPITOLO PRIMO<br />

<strong>NOZIONE</strong> E <strong>CAUSA</strong><br />

SOMMARIO: 1. Nozione e caratteri della vendita. – 2. “Sottotipi” di vendita e<br />

“variazioni”, nella legge e nella prassi. – 3. La causa. Prestazioni aggiuntive. – 4.<br />

Contratti affini: assegnazione di alloggi; concessione di vendita; franchising; factoring.<br />

– 5. (Segue): Appalto, permuta, locazione, leasing, donazione. – 6. (Segue):<br />

Vendite di cose inutili e di aziende in perdita. Vendite a scopo di garanzia,<br />

a scopo di conferimento societario e con finalità solutoria.<br />

1. Nozione e caratteri della vendita.<br />

Tra i contratti di alienazione diretti a realizzare uno scambio di beni,<br />

il più diffuso nella pratica degli affari è sicuramente la compravendita 1 .<br />

1<br />

La bibliografia in tema di vendita è sterminata; non potendo citare tutte le<br />

opere generali in materia, ci limitiamo a ricordare le più importanti.<br />

Tra le opere apparse sotto il codice del 1865, possono segnalarsi: T. CUTURI,<br />

Della vendita, della cessione e della permuta 2<br />

, Napoli-Torino, 1919; F. DEGNI, La<br />

compravendita, Padova, 1939; A. DE GREGORIO, voce Vendita, in Nuovo Dig. it.,<br />

XII, 2, Torino, 1940, p. 880 ss.; C. GASCA, Trattato della compravendita, (2 voll.),<br />

Roma, s.d.; E. GIANTURCO, Contratti speciali, II, La compravendita, Napoli, 1905;<br />

G. GORLA, La compravendita e la permuta, nel Trattato di dir. civ. it. diretto da<br />

Vassalli, Torino, 1937; E. PACIFICI MAZZONI, Trattato della vendita, in Codice civile<br />

italiano commentato, XII-XIII, Torino, 1929-1930; A. RAMELLA, La vendita nel diritto<br />

moderno (2 voll.), Milano, 1920; L. TARTUFARI e E. SOPRANO, Della vendita e<br />

del riporto 6 , in Il codice di commercio commentato coordinato da Bolaffio, Rocco e<br />

Vivante, III, Torino, 1936; C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, IV, Le obbligazioni<br />

(contratti e prescrizione), Milano, 1935.<br />

Tra le opere di carattere generale pubblicate successivamente all’emanazione<br />

del codice civile del 1942, si vedano: P. GRECO, La compravendita e altri contratti,<br />

Milano, 1947; L. LORDI, Della vendita, nel Commentario al cod. civ. diretto da<br />

D’Amelio e Finzi, Libro delle obbligazioni, II, 1, Firenze, 1947; A. DE MARTINI,<br />

Profili della vendita commerciale e del contratto estimatorio, Milano, 1950; M. AL-<br />

LARA, La vendita (corso univ.), Torino, 1958; SALV. ROMANO, Vendita. Contratto<br />

estimatorio, nel Trattato di dir. civ. diretto da Grosso e Santoro Passarelli, Milano,<br />

1960; R. LUZZATTO, La compravendita, ediz. postuma a cura di Persico, Torino,<br />

1961; D. RUBINO, La compravendita 2 , nel Trattato di dir. civ. e comm. diretto da Cicu<br />

e Messineo, Milano, 1971; C.M. BIANCA, La vendita e la permuta 2<br />

, nel Trattato


2<br />

Capitolo Primo § 1<br />

È anche il più importante fra tutti gli schemi contrattuali (nominati e<br />

innominati), sia per la rilevanza della sua funzione economica, sia, ancora,<br />

per il valore paradigmatico che assume nell’ambito della teoria<br />

dei contratti, sia, infine, per la ricchezza e la varietà di atteggiamenti, di<br />

sottotipi, di clausole e di regole che presenta 2 .<br />

di dir. civ. it. diretto da Vassalli, Torino, 1993; dello stesso A., voce Vendita (diritto<br />

vigente), in Noviss. Dig. it., XX, Torino, 1975, p. 605 ss.; P. GRECO e G. COTTINO,<br />

Della vendita 2 , nel Commentario del cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Art. 1470-<br />

1547, Bologna-Roma, 1981; G.B. FERRI, La vendita in generale (La vendita in generale.<br />

Le obbligazioni del venditore. Le obbligazioni del compratore), nel Trattato di<br />

dir. priv. diretto da Rescigno, 11, Torino, 1984, pp. 179-256; il contributo è stato<br />

ripreso e aggiornato dall’A. nel saggio dal titolo La compravendita come negozio di<br />

scambio, in (G.B. FERRI e C. ANGELICI), Studi sull’autonomia dei privati, Torino,<br />

1997, pp. 162-249, saggio che è confluito nella 2 a<br />

ed. del vol. 11 del Trattato di dir.<br />

priv. diretto da Rescigno,Torino, 2000, p. 483 ss.; B. CARPINO, La vendita (La vendita<br />

con patto di riscatto. La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La<br />

vendita di eredità), in Trattato di dir. priv. diretto da Rescigno, 11, Torino, 1984,<br />

pp. 257-355; G.B. FERRI e F. BOCCHINI, La vendita, in Trattato di dir. priv., dir. da<br />

Rescigno, vol. 11, 2 a<br />

ed., Torino, 2000, pp. 481-745; G. MIRABELLI, Dei singoli contratti<br />

3 , nel Commentario del cod. civ. della Utet, Libro IV, Tomo 3, Torino, 1991;<br />

G. BONFANTE, La vendita, nel Trattato di dir. comm. e di dir. pubbl. dell’ec. diretto<br />

da Galgano, XVI, Contratti commerciali a cura di Cottino, Padova, 1991; F. GAL-<br />

GANO, voce Vendita (Diritto privato), in Enc. dir., XLVI, Milano, 1993, p. 484 ss.;<br />

F. MACARIO, voce Vendita (Profili generali), in Enc. giur. Treccani, XXXII, Roma,<br />

1994; A. LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, I, nel Trattato di dir. priv. dir. da Iudica<br />

e Zatti, Milano, 1995, pp. 3-190; G. COTTINO, Diritto commerciale 2 , II, 2, Contratti<br />

commerciali, Padova, 1996, pp. 2-49; A. LUMINOSO, voce Vendita, in Dig.<br />

disc. priv.-Sez. Civ., XIX, Torino, 1999, p. 607 ss.; O. CAGNASSO e G. COTTINO,<br />

Contratti commerciali, nel Trattato di dir. comm. dir. da Cottino, IX, Padova, 2000,<br />

pp. 1-103; A.M. MUSY e S. FERRERI, La vendita, in Trattato di dir. civ. diretto da<br />

Sacco, Torino, 2006.<br />

Con specifico riguardo alle opere generali contenenti prevalentemente materiali e<br />

indicazioni di giurisprudenza (oltre che di dottrina), v. L. GARDANI CONTURSI LISI, La<br />

compravendita 2<br />

, in Giur. sist. civ. e comm. fondata da Bigiavi, Torino, 1985; AA.VV.,<br />

Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza 3 , a cura di Perlingieri, Libro<br />

IV, Tomo 1, artt. 1173-1537, Napoli, 2010; AA.VV., Commentario al codice civile diretto<br />

da Cendon, IV, Art. 1173-1654, Torino, 1991; AA.VV., Rassegna di giurisprudenza<br />

sul codice civile diretta da Ruperto e Sgroi, Libro IV, Tomo IV, artt. 1470-1570,<br />

Milano, 1994 (e successivi aggiornamenti dal 1998 e dal 2001); A. LEPRI, La compravendita<br />

immobiliare, Milano, 1993; AA.VV., La vendita, a cura di Bin, voll. I-IV, Padova,<br />

1994-1996 (l’opera prevede un quinto volume sul preliminare di vendita, non<br />

ancora pubblicato) [del vol. I è stata pubblicata la seconda edizione nel 1999];<br />

AA.VV., Codice della vendita 2 , a cura di V. Buonocore e A. Luminoso, Milano, 2005.<br />

Per indicazioni bibliografiche sulla vendita di beni di consumo, v. infra, spec. §<br />

65 nota 118.<br />

2<br />

Così, già D. RUBINO, La compravendita, cit., p. 1; G.B. FERRI, La vendita in generale,<br />

cit., p. 184. Sul punto v., infra, § 2.


§ 1 Nozione e causa 3<br />

La compravendita è disciplinata fondamentalmente dal codice civile<br />

(artt. 1470-1547) e, limitatamente alla vendita di beni di consumo, dal<br />

codice del consumo (artt. 128-135); è inoltre contemplata o, secondo i<br />

casi, regolata, in relazione a profili particolari, da numerose leggi speciali<br />

e da disposizioni di fonte comunitaria.<br />

La definizione legislativa è contenuta nell’art. 1470 c.c.: «La vendita<br />

è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa<br />

o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo».<br />

In tal modo, il legislatore del 1942 ha superato le ambiguità normative<br />

e i contrasti dottrinali originati dal sistema previgente, nel quale, accanto<br />

a norme che sembravano presupporre la natura squisitamente obbligatoria<br />

di tale contratto (si veda, in particolare, l’art. 1447 c.c. 1865),<br />

esistevano norme che invece ne proponevano l’efficacia traslativa (si<br />

veda l’art. 1448 c.c. 1865).<br />

Venute meno le incertezze del passato, nessuno dubita più, anche alla<br />

luce della disposizione di carattere generale di cui all’art. 1376 c.c., nel<br />

quale viene enunciata la regola del consenso traslativo, che la vendita<br />

concreti un contratto consensuale e traslativo 3 . Consensuale, in quanto si<br />

perfeziona e produce i suoi effetti con il realizzarsi dell’accordo delle<br />

parti, senza bisogno della consegna della cosa, della iscrizione in pubblici<br />

registri 4 o del pagamento del prezzo; traslativo, in quanto produce sempre<br />

il trasferimento del diritto e mai un’obbligazione di “dare” in senso<br />

tecnico a carico del venditore, ossia di compiere un successivo negozio di<br />

puro trasferimento del diritto in favore del compratore (come invece<br />

prevedono i sistemi di diritto tedesco).<br />

3<br />

Sul processo storico che (dal sistema fondato sulla traditio, attraverso la prassi<br />

notarile della clausola di spossessamento e del costituto possessorio implicito) ha<br />

condotto all’accoglimento, prima nel codice francese (art. 1138) e poi nel nostro<br />

codice del 1865 (art. 1125), del principio dell’efficacia traslativa del consenso, v.,<br />

in particolare, C.M. BIANCA, La vendita e la permuta, cit., p. 82 ss.; R. SACCO (e G.<br />

DE NOVA), Il contratto, I, nel Trattato di dir. civ. diretto da Sacco, Torino, 1993, p.<br />

718 ss.<br />

4<br />

V. L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F. BUSNELLI, U. NATOLI, Diritto civile, 3,<br />

Obbligazioni e contratti, Torino, 1989, p. 307. Quanto rilevato nel testo non esclude<br />

tuttavia che l’autonomia privata possa dare vita a vendite reali o anche subordinare<br />

l’effetto traslativo al pagamento del prezzo o alla ripetizione del consenso per<br />

atto pubblico (v. infra, §§ 8, 36).<br />

Va appena ricordato che nella regione Trentino-Alto Adige, nelle provincie di<br />

Trieste e Gorizia e nel comune di Cortina d’Ampezzo vige il regime dell’intavolazione<br />

(v. r.d. 28 marzo 1929 n. 499, contenente disposizioni relative ai libri<br />

fondiari nei territori delle nuove provincie) e che quindi la proprietà e gli altri diritti<br />

reali su beni immobili, in deroga all’art. 1376 c.c., non si acquistano per atto<br />

tra vivi se non con la iscrizione del diritto nel libro fondiario (v. spec. artt. 2 e 12<br />

r.d. n. 499, cit.).<br />

Definizione<br />

legislativa<br />

La vendita<br />

come contratto<br />

essenzialmente<br />

traslativo


Vendita e<br />

obbligazione<br />

di “dare”<br />

Derogabilità<br />

dell’art. 1376<br />

4<br />

Capitolo Primo § 1<br />

A questo riguardo va posto l’interrogativo se il contratto con cui gli<br />

interessati, nel predisporre un assetto di interessi che contempla lo<br />

scambio di cosa contro prezzo, convenissero il sorgere di un mero obbligo<br />

di compiere un successivo atto traslativo del diritto sia da ammettere,<br />

e in caso affermativo se possa essere ricondotto allo schema legislativo<br />

della vendita (nonostante faccia difetto, appunto, uno dei suoi<br />

effetti giuridici essenziali, ossia l’effetto traslativo).<br />

Il problema è di stabilire se le parti possano derogare al principio<br />

dell’efficacia traslativa del consenso consacrato nell’art. 1376 c.c., e in<br />

caso affermativo se il relativo programma negoziale (che contempli un<br />

successivo atto di trasferimento della proprietà in funzione di un corrispettivo<br />

pecuniario) possa essere inquadrato all’interno del modello legale<br />

della vendita.<br />

Sul primo punto, se è vero che la dottrina – sebbene attualmente in<br />

prevalenza favorevole alla derogabilità dell’art. 1376 – è divisa 5 , è anche<br />

vero che la giurisprudenza, seguita dalla dominante dottrina, ammette<br />

da tempo la figura del contratto preliminare ad effetti (totalmente)<br />

anticipati che sembra concretare una sequenza procedimentale (atipica)<br />

scandita dalla presenza di un contratto ad effetti puramente obbligatori<br />

(dal quale, oltre alle obbligazioni di consegna della cosa e di pagamento<br />

del prezzo, sorge l’obbligazione di compiere un atto di puro trasferimento<br />

del diritto) e di un successivo negozio traslativo di esecuzione<br />

del primo (c.d. pagamento traslativo), con causa esterna 6 .<br />

5<br />

Sulla portata del principio consensualistico e sul problema della sua derogabilità<br />

nonché sulle applicazioni dell’obbligazione di “dare” (in senso stretto) – ossia<br />

di compiere un negozio di puro trasferimento – nel nostro sistema positivo, v., fra<br />

gli altri, G. PORTALE, Principio consensualistico e conferimento di beni in società, in<br />

Riv. soc., 1970, p. 913 ss.; A. CHIANALE, Obbligazione di dare e trasferimento della<br />

proprietà, Milano, 1990; F. FERRARI, Principio consensualistico e Abstraktionprinzip:<br />

un’indagine comparativa, in Contratto e impresa, 1992, p. 889 ss.; C.M. BIANCA, Il<br />

principio del consenso traslativo, in Diritto privato, I, Il trasferimento in proprietà,<br />

Padova, 1995, p. 5 ss.; G. FURGIUELE, Il contratto con effetti reali fra procedimento<br />

e fattispecie, ibidem, p. 83 ss.; P.M. VECCHI, Il principio consensualistico. Radici storiche<br />

e realtà applicativa, Torino, 1999, p. 38 ss.; E. RUSSO, Vendita e consenso traslativo,<br />

in Codice civile-Commentario diretto da Schlesinger-Busnelli, Art. 1470, Milano,<br />

2010; v. pure G. GABRIELLI, Il contratto preliminare, Milano, 1970, p. 96 ss.<br />

Tutti tendenzialmente favorevoli alla derogabilità della regola consensualistica.<br />

6<br />

Sul preliminare c.d. ad esecuzione – interamente – anticipata, v. infra, § 127.<br />

In merito alla configurazione del preliminare ad esecuzione anticipata di cui s’è<br />

fatto cenno nel testo, v. A. LENER, Contratto “preliminare”, esecuzione anticipata del<br />

“definitivo” e rapporto intermedio, in Foro it., 1977, I, c. 669; R. DE MATTEIS, La<br />

contrattazione preliminare ad effetti anticipati, Padova, 1991; G. PALERMO, Contratto<br />

preliminare, Padova, 1991; v. pure A. LUMINOSO, I contratti traslativi atipici, Milano,<br />

2007, p. 26 ss.


§ 1 Nozione e causa 5<br />

Qualora si ammetta la derogabilità della regola di cui all’art. 1376,<br />

rimarrebbe da stabilire se l’operazione negoziale cui gli interessati, nel<br />

predisporre un assetto di interessi che contempla lo scambio di cosa<br />

contro prezzo, convengano il sorgere di un mero obbligo di “dare”, ossia<br />

di compiere un distinto atto traslativo del diritto, possa essere ricondotta<br />

al tipo legale della vendita. Le risposte date dalla dottrina non<br />

sono univoche.<br />

Alcuni studiosi ritengono che né il primo né il secondo negozio della<br />

sequenza sia qualificabile in termini di vendita mancando nel primo<br />

uno degli effetti giuridici essenziali di questo contratto, ossia l’effetto<br />

traslativo, e nel secondo negozio l’obbligazione di prezzo, anch’essa<br />

necessaria per l’integrazione del tipo 7 ; altri autori configurano un procedimento<br />

traslativo atipico, contrassegnato, nella sua sintesi, da una<br />

funzione di scambio di cosa contro prezzo 8 ; altri studiosi ancora sono<br />

dell’avviso che non vi siano ostacoli a configurare una vendita, più precisamente<br />

una vendita obbligatoria in senso stretto, nella quale cioè<br />

l’effetto traslativo sia la conseguenza di un ulteriore successivo atto di<br />

trasferimento della proprietà 9 ; altri autori e la prevalente giurisprudenza,<br />

infine, identificano un ordinario contratto preliminare (c.d. “puro”<br />

o “classico”) con il quale le parti si limitano ad anticipare le obbligazioni<br />

(di consegna e/o di prezzo) della vendita, senza tuttavia alterare i<br />

profili strutturali e funzionali del preliminare 10 .<br />

Verosimilmente, si tratta di una sequenza o combinazione negoziale,<br />

legalmente atipica, con causa (unitaria) di vendita, composta da un<br />

contratto (atipico) ad effetti obbligatori e da un negozio esecutivo di<br />

puro trasferimento con causa esterna.<br />

7<br />

Cfr. A. LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità immobiliare e garanzie, in<br />

A. Luminoso e G. Palermo, La trascrizione del contratto preliminare. Regole e dogmi,<br />

Padova, 1998, pp. 13 ss. e 96 ss.<br />

8<br />

V. R. DE MATTEIS, La contrattazione preliminare, cit., p. 170 ss.; A. LUMINOSO,<br />

I contratti traslativi atipici, cit., p. 27.<br />

9<br />

F. GAZZONI, Trascrizione del preliminare di vendita e obbligo di dare, in Riv.<br />

not., 1997, p. 23 ss.; A. DI MAJO, La «normalizzazione» del preliminare, in Corriere<br />

giur., 1997, p. 131 s.; P.M. VECCHI, Il principio ecc., cit., p. 52 s. Sotto il codice abrogato,<br />

in un ordine di idee analogo, v. G. GORLA, La compravendita ecc., cit., p.<br />

3 ss. In senso contrario, v. P. GRECO e G. COTTINO, Della vendita ecc., cit., p. 8.<br />

10<br />

V. in tal senso, C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 2000, p.<br />

181 s. Per la giurisprudenza cfr. Cass. 19 aprile 2000 n. 5132; Cass. S.U. 7 luglio<br />

2004 n. 12505, in Foro it., 2004, I, c. 3038; Cass. 1 marzo 2010 n. 4863, in Giust.<br />

civ., 2010, I, p. 1375 ss.; Cass. 1 marzo 2010 n. 4863, in Riv. not., 2010, II, p.<br />

1375 ss.<br />

Modelli<br />

traslativi<br />

atipici<br />

Le costruzioni<br />

della dottrina


La vendita<br />

come contratto<br />

ad effetti reali<br />

Onerosità e<br />

corrispettività<br />

Commutatività<br />

e aleatorietà<br />

Sottospecie<br />

di vendita<br />

6<br />

Capitolo Primo § 2<br />

Seguendo la terminologia del codice (art. 1376 c.c.), sembra doversi<br />

affermare che la vendita è contratto ad effetti reali, ossia un contratto<br />

nel quale l’effetto (finale) traslativo non è intermediato da un precedente<br />

effetto (strumentale) di natura obbligatoria – ossia da una obbligazione<br />

di “dare” in senso tecnico –. L’effetto traslativo, di norma, è cronologicamente<br />

immediato, si verifica cioè automaticamente al perfezionarsi<br />

dell’accordo contrattuale; vi sono tuttavia ipotesi (v. infra, § 36)<br />

nelle quali il trasferimento è eventuale ed è rinviato al verificarsi di altri<br />

(determinati) fatti od atti. Anche in siffatte ipotesi – di vendita ad efficacia<br />

traslativa mediata – il contratto integra uno schema negoziale traslativo,<br />

rimanendo perciò netta, anche in questi casi, la differenza con<br />

la vendita (essenzialmente obbligatoria) degli ordinamenti di area germanica<br />

e con la vendita romana 11 .<br />

Anche in relazione alle ipotesi di c.d. vendita obbligatoria deve<br />

quindi parlarsi di contratto ad effetti reali. Alcuni autori riservano tuttavia<br />

questo nome ai soli contratti con effetti traslativi (o finali, in genere)<br />

cronologicamente immediati.<br />

Emerge dalla definizione legislativa sopra ricordata che la vendita è<br />

contratto non solo a titolo oneroso, ma anche a prestazioni corrispettive,<br />

costituendo l’attribuzione traslativa la controprestazione dell’attribuzione<br />

pecuniaria, e viceversa.<br />

Come si vedrà meglio più avanti, se, di massima, la vendita è contratto<br />

commutativo, non mancano peraltro figure che assumono carattere<br />

aleatorio 12 , la cui riconducibilità allo schema legislativo dell’art.<br />

1470 ss. c.c. è tuttavia controversa. Il fenomeno riguarda specialmente<br />

la c.d. emptio spei (art. 1472, comma 2), la vendita a rischio e pericolo<br />

del compratore (art. 1488, comma 2), la vendita di eredità (art. 1542<br />

ss.) e la vendita di aspettativa (v. infra, § 46).<br />

2. “Sottotipi” di vendita e “variazioni”, nella legge e nella prassi.<br />

Abbiamo già notato che la vendita si segnala, oltre che per la sua<br />

importanza, anche per la varietà delle clausole e degli atteggiamenti con<br />

cui si presenta. Questo dato merita qualche ulteriore considerazione.<br />

Già la disciplina codicistica della compravendita si presenta particolarmente<br />

ricca, non ispirandosi ad un modello unitario ma articolando-<br />

11<br />

Su di essa v. M. TALAMANCA, voce Vendita, in Enc. dir., XLVI, Milano, 1993,<br />

p. 303 ss.; V. ARANGIO RUIZ, La compravendita in diritto romano, voll. I e II, Napoli,<br />

1952-1954.<br />

12<br />

V., in generale, M. ALLARA, La vendita, cit., p. 155.


§ 2 Nozione e causa 7<br />

si in varie sottospecie. Sull’originario nucleo codicistico si sono poi inseriti<br />

nuovi elementi che hanno accresciuto la complessità delle regole<br />

in tema di vendita fino al punto, secondo taluno, di stravolgerne la fisionomia<br />

mettendone in discussione la stessa tipicità della causa 13 .<br />

Quanto all’originario impianto codicistico, il disegno legislativo – sicuramente<br />

inadeguato e carente – sembra poggiare su tre distinti sottotipi<br />

di vendita: la vendita di cose mobili (artt. 1510-1536), la vendita di cose<br />

immobili (artt. 1537-1541) e la vendita di eredità (artt. 1542-1547) 14 .<br />

Lo stesso codice prevede peraltro, nella medesima sedes materiae,<br />

un’ampia serie di figure di vendita cui dedica regole particolari: vendita<br />

di cose future (art. 1472), vendita di cosa altrui (artt. 1478-1480), vendita<br />

con patto di riscatto (artt. 1500-1509), vendita con trasporto (art.<br />

1510), vendita con riserva di gradimento (art. 1520), vendita a prova<br />

(art. 1521), vendita su campione e su tipo di campione (art. 1522), vendita<br />

con riserva della proprietà (artt. 1523-1526), vendita su documenti<br />

(artt. 1527-1530), vendita a termine di titoli di credito (artt. 1531-<br />

1536). Accanto a queste figure va ricordata la vendita di beni di consumo,<br />

la cui disciplina era stata inizialmente inserita (dal d.lgs. 2 febbraio<br />

2002 n. 24, attuativo della direttiva n. 44/1989/CE) nel codice civile<br />

– precisamente agli artt. dal 1519 bis al 1519 nonies –, disciplina che<br />

successivamente è stata trasferita, pressoché inalterata nei suoi contenuti,<br />

nel codice del consumo (approvato con d.lgs. 6 settembre 2005 n.<br />

206), agli artt. da 128 a 135.<br />

La rilevata complessità della disciplina codicistica fa intravedere la<br />

possibilità di enucleare, all’interno dell’unitario tipo contrattuale della<br />

vendita, una pluralità di figure. Possibilità che si accresce alla luce delle<br />

novità introdotte dalle leggi speciali successive al codice e dalla prassi<br />

delle contrattazioni, dalle quali emerge una variegata gamma di sottospecie<br />

di vendita – che chiameremo convenzionalmente “vendite speciali”<br />

– e di “variazioni” attinenti ora ai soggetti, ora all’oggetto del contratto,<br />

ora alle modalità della contrattazione, ora al luogo o al tempo<br />

dell’esecuzione del contratto 15 .<br />

13<br />

V. sul punto G. SANTINI, Il commercio, Bologna, 1979, passim, spec. p. 247<br />

ss.; G. COTTINO, Diritto commerciale 2<br />

, II, 2, cit., p. 4; F. MACARIO, voce Vendita,<br />

cit., p. 5.<br />

14<br />

Cfr. L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F. BUSNELLI, U. NATOLI, Diritto Civile,<br />

3, Obbligazioni e contratti, cit., p. 305. Per considerazioni critiche sull’impianto codicistico<br />

della vendita, v. A. LUMINOSO, La vendita e i contratti di alienazione, in<br />

Riv. dir. civ., 2006, p. 305 s.<br />

15<br />

V. G. SANTINI, op. loc. ultt. citt.; F. MACARIO, op. loc. ultt. citt. (il quale parla<br />

di una «gamma variegata di “tipi economici”»).<br />

“Variazioni” del<br />

tipo-vendita<br />

e vendite<br />

speciali


Vendite<br />

speciali<br />

Frammentazione<br />

del tipo-vendita<br />

8<br />

Capitolo Primo § 2<br />

Di qui un primo fenomeno costituito dal «costante aumento del<br />

numero degli “statuti” particolari delle vendite, variabili in funzione<br />

dei beni che ne formano oggetto e della qualifica delle parti contraenti»,<br />

dal quale è scaturita una «frammentazione del tipo contrattuale<br />

“vendita” in una serie di sottotipi tra loro variamente differenziati» 16 ,<br />

ciascuno munito di una disciplina legislativa sua propria.<br />

Sebbene non si possa affermare con sicurezza, nei singoli casi, di<br />

trovarsi di fronte a veri e propri “sottotipi” anziché a semplici “variazioni”<br />

del tipo ovvero a mere clausole tipiche 17 , certo è che codice e<br />

leggi speciali delineano una varietà di sottospecie di vendita che danno<br />

vita ad altrettante figure di “vendite speciali”. Per limitarci alle più importanti,<br />

ricorderemo: la vendita con riserva della proprietà (art. 1523<br />

ss. c.c.); la vendita con patto di riscatto (art. 1500 ss. c.c.); la vendita su<br />

documenti (art. 1527 ss. c.c.); la vendita a termine di titoli di credito<br />

(art. 1531 ss. c.c.); la vendita a corpo e a misura di immobili (art. 1537<br />

ss. c.c.); la vendita di beni mobili (art. 1510 ss. c.c.) e, all’interno di<br />

questa, la vendita di beni di consumo (art. 128 ss. cod. cons.); la vendita<br />

di eredità (art. 1542 ss. c.c.); la vendita di azienda (art. 2556 ss. c.c.);<br />

la vendita di multiproprietà (artt. 69-81 cod. cons.); le vendite al consumatore;<br />

le vendite dell’imprenditore (o c.d. commerciali) 18 ; e la vendita<br />

di immobili da costruire (d.lgs. 20 giugno 2005 n. 122)<br />

Il fenomeno investe anche il preliminare di vendita che, soprattutto a<br />

seguito della recente disciplina sulla trascrizione (art. 2645 bis c.c.),<br />

presenta anch’esso una varietà di modelli che vanno dal preliminare<br />

c.d. puro al preliminare c.d. ad effetti anticipati, dal preliminare eseguibile<br />

in forma specifica (ex art. 2932 c.c.) al preliminare sfornito di<br />

siffatta tutela (c.d. “debole”), dal preliminare non trascrivibile al preliminare<br />

soggetto a trascrizione 19 .<br />

L’altro fenomeno è quello della frammentazione del tipo contrattuale<br />

della vendita in una miriade di atteggiamenti, figure e modelli – introdotti<br />

dal codice civile, dalle leggi speciali o dalla prassi – ciascuno<br />

dei quali si presenta con speciali caratteristiche e “variazioni” concer-<br />

16<br />

Così G. ALPA, Istituzioni di diritto privato, Torino, 1994, p. 960. Individua<br />

sottotipi di vendita all’interno della disciplina codicistica, anche E. ROPPO, Istituzioni<br />

di diritto privato, Bologna, 1994, p. 577 s.<br />

17<br />

Sono note le difficoltà che dottrina e giurisprudenza incontrano tanto nel fissare<br />

i criteri per la individuazione del tipo (contrattuale) quanto nel tracciare la<br />

linea di demarcazione tra tipo, sottotipo e variazioni dello schema legale: su tali<br />

problemi, v., DE NOVA, Il tipo contrattuale, Padova, 1974; E. GABRIELLI, Il contratto<br />

e le sue classificazioni, in Riv. dir. civ., 1997, I, p. 705 ss., spec. pp. 713-718.<br />

18<br />

Su tali figure v. infra, spec. cap. V.<br />

19<br />

V. infra, cap. VIII.


§ 2 Nozione e causa 9<br />

nenti, a seconda dei casi, i contenuti negoziali, le tecniche di contrattazione<br />

o la fattispecie formativa del contratto.<br />

Per quanto attiene alle modalità della contrattazione sono venute a<br />

consolidarsi tecniche del tutto particolari, quali, ad esempio, le vendite<br />

“per automatico”, “a self service”, “cash-and-charry”, la vendita all’asta<br />

o in borsa, la vendita “salvo approvazione della casa”, la vendita “con<br />

riserva di gradimento”, la vendita per corrispondenza o su catalogo, la<br />

vendita a domicilio, la vendita mediante l’uso di apparecchi informatici<br />

o telematici, per telefono o per televisione, ed altre ancora.<br />

Ricca è pure la fioritura, sul tronco della compravendita, di “variazioni”<br />

caratterizzate dall’inserzione nel contratto di particolari clausole<br />

socialmente o legalmente tipiche, tra le quali possono ricordarsi la<br />

clausola “a prova”, la clausola di “esclusiva”, la clausola “su campione”,<br />

la clausola “a prezzo imposto”, lo sterminato numero di clausole<br />

“franco”, CIF, FOB, e via dicendo, alle quali possono aggiungersi le<br />

numerose clausole, forgiate dalla prassi, concernenti il tempo, il luogo<br />

e le modalità sia della consegna della merce che del pagamento del<br />

prezzo 20 .<br />

Lo scenario normativo ha subìto una ulteriore metamorfosi per il<br />

concorso di altri fattori di data più recente che hanno arricchito le regole<br />

che presiedono alla disciplina dei contenuti della vendita e dei procedimenti<br />

di formazione della stessa. Queste fonti ulteriori della disciplina<br />

della vendita sono costituite dagli usi mercantili, dai codici associativi di<br />

comportamento, dalle condizioni generali di contratto (individuali e collettive),<br />

da provvedimenti amministrativi e regolamenti di autorità statali<br />

“indipendenti” e regionali nonché dal diritto comunitario e internazionale<br />

(direttive e regolamenti comunitari, convenzioni internazionali, lex<br />

mercatoria o regole oggettive del commercio internazionale).<br />

Sotto quest’ultimo profilo va anzi segnalata la «internazionalizzazione»<br />

della vendita di cose mobili, la quale resta assoggettata alla disciplina<br />

di svariate convenzioni internazionali ed in particolare alla disciplina<br />

di diritto uniforme della Convenzione di Vienna del 1980, che<br />

presenta non poche e non lievi differenze rispetto alla disciplina del<br />

codice civile 21 .<br />

I fenomeni più sopra segnalati mostrano l’intersecarsi di un processo<br />

di frantumazione e di un processo di erosione del modello codicisti-<br />

20<br />

Su queste clausole ritorneremo nel corso del lavoro, in occasione dell’esame<br />

dei singoli istituti.<br />

21<br />

Il fenomeno è segnalato, in termini generali, da G. ALPA, Istituzioni ecc., cit.,<br />

p. 960; G. COTTINO, Diritto commerciale, cit., p. 5. Sulla vendita internazionale v.<br />

infra, cap. XI.<br />

“Variazioni”<br />

relative alle<br />

modalità di<br />

contrattazione<br />

“Variazioni”<br />

relative al<br />

contenuto<br />

Le nuove<br />

fonti della<br />

disciplina<br />

Internazionalizzazione<br />

della vendita<br />

Erosione<br />

del modello<br />

codicistico ...


... e<br />

modificazione<br />

delle regole<br />

del mercato ...<br />

... e diffusione<br />

delle c.d.<br />

vendite<br />

allo scoperto<br />

Inadeguatezza<br />

della disciplina<br />

legale<br />

10<br />

Capitolo Primo § 2<br />

co della vendita 22 , le cui origini vanno però ricercate, oltre che nei fattori<br />

più sopra ricordati, anche in altre cause.<br />

Devono essere innanzi tutto ricordate le profonde modificazioni subite<br />

dal mercato e dalle sue regole 23 , e segnatamente i mutamenti delle<br />

tecniche di collocazione dei prodotti e i nuovi sistemi di integrazione<br />

industriale e commerciale, dai quali hanno tratto linfa gli schemi negoziali<br />

comunemente noti come “contratti di distribuzione” 24 .<br />

Degni di nota sono anche i mutamenti legati alla produzione in serie<br />

dei beni che hanno determinato la progressiva prevalenza, rispetto alla<br />

vendita di cosa presente, della vendita di cose generiche tra piazze diverse<br />

ed operatori distanti tra loro, nella quale l’effetto reale è differito<br />

nel tempo e il regime dei rischi è profondamente diverso da quello prefigurato<br />

negli artt. 1470 e 1465 c.c. 25 .<br />

Le considerazioni che precedono mettono anche in luce l’attuale inadeguatezza<br />

della disciplina legale della vendita rispetto alle moderne esigenze<br />

degli scambi e della contrattazione. Siffatta inadeguatezza dipende,<br />

in parte, da un obiettivo invecchiamento della disciplina legislativa 26 e, in<br />

parte, dalla persistenza di vuoti normativi che investono interi settori economici,<br />

cui il legislatore italiano – a differenza di altri ordinamenti europei<br />

ed extraeuropei – si è mostrato insensibile. Basti pensare alla mancanza,<br />

nel nostro Paese, di una organica disciplina ad hoc per la contrattazione<br />

immobiliare ed in particolare per la negoziazione di case di abitazione,<br />

di aree e costruzioni facenti parte di lottizzazioni, per la alieniazione<br />

di cose da trasportare, la commercializzazione di beni informatici,<br />

di beni culturali e di entità biologiche provenienti dal corpo umano.<br />

A colmare alcune di queste carenze sta provvedendo, sia pure in<br />

modo disorganico, specie negli ultimi tempi, soprattutto la disciplina di<br />

22<br />

Sui profili indicati nel testo, v., in particolare, G. COTTINO, op. loc. ultt. citt.;<br />

G. ALPA, op. loc. ultt. citt.<br />

23<br />

Sul tema, v. in generale gli scritti di N. IRTI, raccolti nel volume, L’ordine giuridico<br />

del mercato, Bari, 1998. Cfr. pure F. VASSALLO PALEOLOGO, Mercato, disciplina<br />

dei contratti e riforme legislative, Padova, 1996.<br />

24<br />

Sul fenomeno in parola v., in particolare, R. PARDOLESI, voce Contratti di distribuzione,<br />

in Enc. giur. Treccani, IX, Roma, 1988; G. VETTORI, Anomalie e tutela<br />

nei rapporti di distribuzione tra imprese, Milano, 1983; G. SANTINI, Il commercio,<br />

cit., p. 117 ss.; G. COTTINO, Diritto commerciale 8 , cit., p. 4 s.; A. LUMINOSO, in Manuale<br />

di diritto commerciale, a cura di Buonocore, Torino, 2009, pp. 895 s., 939 ss.<br />

25 2<br />

Su tale profilo, v. P. GRECO e G. COTTINO, Della vendita , cit., p. 15 s.; G.<br />

BONFANTE, Il contratto di vendita, cit., p. 19.<br />

26<br />

Così G. BONFANTE, op. ult. cit., p. 19, secondo il quale «non si tratta … di<br />

apportare semplici ritocchi, ma è l’architettura generale del contratto che probabilmente<br />

va ripensata».


§ 2 Nozione e causa 11<br />

derivazione comunitaria, come, ad esempio, la normativa dettata in materia<br />

di contratti attributivi di multiproprietà immobiliare (d.lgs. 9 novembre<br />

1998 n. 427, di attuazione della direttiva 94/47 CE), la disciplina<br />

sulle garanzie nelle vendite dei beni di consumo (direttiva<br />

1999/44/CE, recepita dall’Italia con d.lgs. 2 febbraio 2002 n. 24) 27 , le<br />

regole – peraltro non di fonte comunitaria – introdotte a tutela degli<br />

acquirenti di immobili da costruire (d.lgs. 20 giugno 2005 n. 122) 28 e da<br />

ultimo le disposizioni, in materia di contrattazione abitativa, intese a<br />

rendere più sicuro l’acquisto dell’abitazione principale specie nelle ipotesi<br />

di fallimento del venditore o del promittente venditore [v. artt. 67,<br />

comma 3, lett. c) e 72, comma 8, legge fall., e artt. 9 e 10, d.lgs. n.<br />

122/2005] 29 .<br />

Alle segnalate manchevolezze – cui se ne dovrebbero aggiungere altre<br />

ancora in relazione, ad esempio, alla disciplina di raccordo tra regole<br />

della vendita, da una parte, e regole di diritto urbanistico-edilizio,<br />

regole sulla tutela contro l’inadempimento contrattuale e regole sulla<br />

realizzazione coattiva dei diritti, dall’altra – soltanto in parte hanno potuto<br />

supplire l’opera creatrice della giurisprudenza e le sollecitazioni<br />

della dottrina, che comunque hanno svolto, dal ’42 sino ad oggi, un<br />

ruolo importante sebbene non sufficiente a conferire alla disciplina sulla<br />

vendita quella modernità di cui gli operatori pratici e teorici sentono<br />

oggi il bisogno 30 .<br />

Anche alla luce delle considerazioni che precedono trova spiegazione<br />

il fenomeno, caratteristico del nostro sistema contrattuale, quale è<br />

venuto a delinearsi a partire dagli anni ’70, costituito dalla differenziazione<br />

e dal distacco dal tronco della vendita di nuove figure negoziali<br />

atipiche la cui nascita è legata anche alle trasformazioni dei sistemi di<br />

distribuzione e alla evoluzione delle tecniche di collocazione dei prodotti<br />

31 . I cosiddetti “contratti nuovi” (e così, in particolare, la conces-<br />

27<br />

Entrambe le direttive comunitarie concernono i soli rapporti tra professionisti<br />

e consumatori e la seconda riguarda non solo la vendita ma tutti i contratti di<br />

fornitura di beni mobili. Sul d.lgs. n. 427 del 1998 v. infra, § 60, e sul d.lgs. n. 24<br />

del 2002, v. infra, § 65 e cap. VI, sez. II.<br />

28<br />

Sulle regole di cui al d.lgs. n. 122/2005, v. infra, cap. XI.<br />

29<br />

Sulle norme testé richiamate nel testo, cfr. per quelle introdotte dalla recente<br />

riforma della disciplina fallimentare (adottata negli anni 2005-2007), v. infra, cap.<br />

IX, mentre sugli artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 122/2005, v. infra, cap. X, §§ 143 e 144.<br />

30<br />

Per un quadro di sintesi sulla disciplina vigente relativa alla vendita e agli altri<br />

contratti di alienazione e per l’indicazione di suggerimenti e proposte ai fini di<br />

una eventuale novellazione del codice, v. A. LUMINOSO, La vendita e i contratti di<br />

alienazione, cit., p. 306 ss.<br />

31<br />

V. G. COTTINO, Diritto commerciale, cit., p. 4.<br />

Il fiorire dei<br />

“contratti<br />

nuovi”


Vendita<br />

e servizi<br />

La causa<br />

Scambio tra<br />

alienazione<br />

di un diritto<br />

e prezzo<br />

12<br />

Capitolo Primo § 3<br />

sione di vendita, il franchising, il leasing e il factoring) hanno occupato<br />

spazi in passato coperti dalla vendita, e in alcuni settori merceologici<br />

stanno soppiantando l’antico contratto 32 . Se questo è avvenuto, ciò è<br />

dovuto, almeno in parte, anche al mancato ammodernamento della normativa<br />

sulla vendita.<br />

Un ultimo fenomeno deve essere richiamato prima di lasciare queste<br />

osservazioni di carattere generale. Ci riferiamo alla sempre maggiore<br />

rilevanza che va assumendo la materia dei servizi rispetto a quella del<br />

commercio (ossia dello scambio dei beni). Non si tratta soltanto di sottolineare<br />

la maggiore contiguità che sono venuti ad assumere i tipi della<br />

vendita e dell’appalto soprattutto in relazione alle vendite di beni prodotti<br />

in serie (cfr. art. 128 cod. cons. e d.lgs. n. 122/2005), ma soprattutto<br />

di mettere in luce la diffusione del collegamento tra vendita (specialmente<br />

di macchinari) e servizi “pre-vendita” e servizi “dopo-vendita”,<br />

nel quadro di un contratto unitario o nell’ottica di un collegamento<br />

negoziale 33 .<br />

3. La causa. Prestazioni aggiuntive.<br />

In base ad un tradizionale insegnamento, la funzione pratica della vendita<br />

è quella dello scambio di un bene verso un corrispettivo pecuniario 34 .<br />

A stretto rigore la determinazione dell’elemento causale della vendita<br />

presupporrebbe la risoluzione della vexata quaestio intorno alla nozione<br />

e definizione generale della causa 35 , che – come è noto – rappresenta<br />

tuttora uno dei passaggi più ardui della teoria del negozio 36 . Tuttavia,<br />

con riguardo alla vendita, indipendentemente dalle diverse concezioni<br />

seguite, la dottrina perviene pressoché concordemente ad enucleare<br />

la nozione causale sopra riportata, prendendo le mosse dalla indiscussa<br />

premessa che la funzione negoziale riguarda comunque gli interessi<br />

che il contratto regola, delineandone in sintesi l’assetto, di guisa<br />

32<br />

Cfr. G. DE NOVA, I contratti nuovi, Torino, 1990; V. BUONOCORE, I contratti<br />

d’impresa, in AA.VV., Contratti d’impresa, a cura di Buonocore e Luminoso, Milano,<br />

1993, p. 42 ss. Sulle figure contrattuali ricordate nel testo, v. infra, § 4.<br />

33<br />

Su questo fenomeno, v., in particolare, G. SANTINI, Il commercio, cit., p. 351<br />

ss.; dello stesso A., I servizi, Bologna, 1987, spec. p. 147 ss.; G. COTTINO, Diritto<br />

commerciale, cit., p. 4 s.<br />

34<br />

Cfr. D. RUBINO, La compravendita, cit., p. 3, C.M. BIANCA, La vendita ecc.,<br />

cit., p. 22 s.; Cass. 28 gennaio 1953 n. 230.<br />

35<br />

V. per tutti M. GIORGIANNI, voce Causa (dir. priv.), in Enc. dir., VI, Milano,<br />

1960, p. 547 ss.; E. NAVARRETTA, La causa e le prestazioni isolate, Milano, 2000.<br />

36<br />

Così G.B. FERRI, La compravendita come negozio di scambio, cit., p. 183.


§ 3 Nozione e causa 13<br />

che nella causa si riassume tutta l’operazione economica oggettivamente<br />

perseguita dalle parti con il concreto contratto 37 .<br />

Il nucleo centrale della vendita è costituito da un’operazione economica<br />

di scambio tra alienazione del bene e prezzo, che costituisce la ragione<br />

del riconoscimento – in termini di meritevolezza degli interessi<br />

perseguiti – del negozio da parte dell’ordinamento e, al tempo stesso,<br />

ragione giustificativa delle attribuzioni che ne derivano.<br />

Nel quadro dei contratti di scambio, la tipizzazione legislativa della<br />

vendita muove dalla specifica natura delle attribuzioni patrimoniali oggetto<br />

di scambio, che sono costituite, da un lato, dall’alienazione di un<br />

diritto e, dall’altro, dal prezzo, ossia da un corrispettivo in moneta. Il<br />

prezzo non può non consistere in danaro, perché in caso diverso si è fuori<br />

dallo schema della vendita 38 ; il prezzo, inoltre, non può essere meramente<br />

simbolico 39 .<br />

Non deve però pensarsi che qualunque contratto il quale abbia ad<br />

oggetto uno scambio tra un bene ed un prezzo concreti sempre una<br />

compravendita. Perché si abbia compravendita è necessario che l’assetto<br />

di interessi programmato si esaurisca in siffatto scambio, mentre<br />

nei casi in cui esso si inserisca in una operazione più articolata si tratterà<br />

di una figura tipologica differente. Si pensi, ad esempio, a contratti<br />

come l’estimatorio, il riporto, il factoring, il franchising, la concessione<br />

di vendita ed anche il leasing, i quali programmano tutti quanti, in varia<br />

guisa, lo scambio tra un bene ed un corrispettivo pecuniario, ma non<br />

sono tuttavia riconducibili al modello della compravendita 40 .<br />

Il riconoscimento del tipo negoziale direttamente da parte del legislatore,<br />

se risolve il problema della meritevolezza degli interessi (art.<br />

1322 c.c.) perseguiti con la vendita, ne apre invece altri. In particolare,<br />

37<br />

Ancora G.B. FERRI, La compravendita ecc., cit., p. 185; in giurisprudenza, negli<br />

stessi termini, v. Cass. 8 maggio 2006 n. 10490.<br />

38<br />

La dottrina è del tutto concorde; in senso conforme si esprime la giurisprudenza:<br />

v. Cass. 26 gennaio 1963 n. 106; Cass. 13 marzo 1980 n. 1695, in Riv. not.,<br />

1980, p. 950.<br />

39<br />

In caso di pattuizione di un prezzo privo di valore reale (e perciò meramente<br />

apparente o simbolico) il concreto contratto, di massima, integra un diverso tipo<br />

negoziale e più spesso il tipo donativo (v., per tutti, C.M. BIANCA, La vendita ecc.,<br />

cit., p. 69). Secondo la giurisprudenza prevalente, invece, in queste ipotesi e in<br />

quelle in cui il prezzo, nella comune intenzione delle parti, è programmaticamente<br />

destinato a non essere pagato, il contratto di vendita sarebbe nullo per mancanza<br />

di un elemento essenziale (v. Cass. 28 agosto 1993 n. 9144, in Foro it., 1994, I, c.<br />

2489, con nota di Caringella). V. pure infra, § 5.<br />

40<br />

Per maggiori indicazioni sul punto, v. A. LUMINOSO, I contratti tipici e atipici,<br />

cit., spec. pp. 213 ss., 281 ss., 293 ss., 386 ss. V. pure il paragrafo seguente.<br />

Scambio tra<br />

bene e prezzo<br />

in altri tipi<br />

contrattuali


Prestazioni<br />

aggiuntive<br />

Vendita<br />

e servizi<br />

accessori<br />

14<br />

Capitolo Primo § 3<br />

quello della sussunzione delle concrete fattispecie negoziali nello schema<br />

legislativo e quello della distinzione della vendita da altre figure contrattuali<br />

che con essa potrebbero confondersi 41 .<br />

Poiché, come si è visto, nello scambio tra trasferimento di un diritto<br />

e prezzo trova espressione l’essenza funzionale della vendita, entrambi i<br />

problemi andranno risolti utilizzando lo stesso criterio, ossia accertando<br />

se il significato economico della concreta operazione negoziale corrisponda<br />

al tipo descritto di scambio.<br />

Così, in caso di prestazioni aggiuntive, si dovrà verificare se le stesse<br />

abbiano carattere accessorio rispetto a quelle tipiche della vendita, in<br />

quanto integrative o strumentali (come quando consistano, ad esempio,<br />

in attività di modifica della cosa venduta, d’installazione, montaggio,<br />

recapito, ecc.), o invece alterino la valenza economica dello scambio<br />

che caratterizza la vendita (come quando, ad esempio, la prestazione<br />

pecuniaria venga integrata da una prestazione di dare o di fare autonoma<br />

rispetto alla prima), nel qual caso le previsioni pattizie saranno<br />

da considerare incompatibili con il tipo-vendita (v. pure infra, § 30).<br />

In queste ultime ipotesi, debordandosi dallo schema funzionale della<br />

vendita, il concreto negozio o integrerà il modello di un diverso contratto<br />

nominato o darà vita ad un contratto atipico e sovente ad un negozio misto<br />

(con conseguente necessità di ricostruirne la relativa disciplina) 42 .<br />

Abbiamo già avuto modo di accennare che, soprattutto nelle vendite<br />

c.d. commerciali, è frequente la previsione di prestazioni, più spesso<br />

consistenti in un “facere”, a carico del venditore 43 . Di tale fenomeno<br />

costituiscono esempio paradigmatico i servizi offerti dal venditoreproduttore<br />

o dal venditore-commerciante, i quali si impegnano sovente<br />

ad una serie di prestazioni che precedono, accompagnano o seguono la<br />

conclusione del contratto; prestazioni denominate abitualmente servizi<br />

“pre-vendita” e servizi “dopo-vendita” 44 .<br />

41<br />

Sul punto, cfr. C.M. BIANCA, La vendita ecc., cit., p. 22 ss. Sulla questione v.,<br />

in generale, G. DE NOVA, Il tipo contrattuale, Padova, 1974, spec. p. 84 ss. Con<br />

specifico riguardo alla vendita, v. G.B. FERRI, La compravendita come negozio di<br />

scambio ecc., cit., p. 183 ss.<br />

42<br />

In ordine ai criteri per la determinazione della disciplina dei contratti misti –<br />

criteri che, come è noto, fanno capo alle teorie comunemente note come dell’assorbimento,<br />

della combinazione e dell’applicazione analogica – v., per tutti, A. CA-<br />

TAUDELLA, La donazione mista, Milano, 1970, spec. p. 67 ss. (dello stesso A., I contratti.<br />

Parte generale 3 , Torino, 2009, p. 194 s.); M. COSTANZA, Il contratto atipico,<br />

Milano, 1981.<br />

43<br />

V. sul punto G. COTTINO, Diritto commerciale, cit., p. 5; G. BONFANTE, Il<br />

contratto di vendita, cit., p. 52 s.<br />

44<br />

Cfr. G. SANTINI, Il commercio, cit., p. 351 ss., il quale osserva che dal livello

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