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11.06.2013 Views

3. I Difensori del Vincolo e Promotore di Giustizia (cfr. Allegato n. 1) Il Titolare dell’ufficio di Difensore del Vincolo è stato Mons. Felice Posa. Con lui hanno collaborato egregiamente come sostituti tre sacerdoti e cinque laici. Nel 2004 ha iniziato a collaborare anche il sac. Luigi Lazzari della Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva. L’opera del Difensore del Vincolo è importante perché deve svolgere il suo compito di proporre ed esporre tutto quello che ragionevolmente può addursi contro la nullità del matrimonio, specialmente nella fase dibattimentale. Per il nostro organico, essendo alto il numero delle cause, è necessaria qualche unità in più perché molte volte i Difensori del vincolo in carica (titolare e sostituti) non sempre riescono ad essere tempestivi nel presentare le “Animadversiones pro vinculo”. Mons. Felice Posa durante l’anno 2003 ha ricoperto l’incarico di Promotore di Giustizia, ma quando ciò è risultato incompatibile, perché impegnato come “difensore del vincolo”, l’incarico di Promotore di Giustizia Aggiunto è stato svolto da don Ignazio Pansini. 4. I Patroni Stabili (cfr. Allegato n. 6) Affinché, specialmente a livello periferico, si possano avere notizie chiare sul prezioso servizio reso dai patroni stabili a vantaggio dei fedeli che ne abbiano bisogno, mi permetto ricordare chi è il patrono stabile. Ecco come si esprime il can. 1490: “In ciascun tribunale si costituiscano, per quanto è possibile, patroni stabili, stipendiati dallo stesso tribunale, che esercitino l’incarico di avvocati o procuratori nelle cause soprattutto matrimoniali per le parti che di preferenza desiderino sceglierli”. Le Norme della CEI del 18/3/1 997 danno queste indicazioni: Art. 6, § 2: “A tali patroni stabili i fedeli possono rivolgersi per ottenere consulenza canonica circa la loro situazione matrimoniale e per avvalersi del loro patrocinio avanti il Tribunale regionale presso il quale prestano il loro servizio… Per potersi avvalere del patrocinio di un patrono stabile, la parte che ne abbia interesse deve farne richiesta scritta e motivata al Preside del Collegio giudicante. Questi accoglie la richiesta tenuto conto delle ragioni addotte e delle effettive disponibilità di servizio”. § 3: “Il patrono stabile non riceve alcun compenso dai fedeli, né per la consulenza, né per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio”. 23

23 Nel nostro Tribunale hanno l’incarico di Patroni stabili l’avv. Antonio Lia e l’avv. Paolo Stefanì. Essi, secondo quanto stabilito dal Regolamento del nostro Tribunale, hanno assicurato la presenza, almeno una volta al mese nelle sedi delle Diocesi dei capoluoghi di provincia in un apposito ufficio delle rispettive Curie. In particolare l’avv. Lia: il terzo mercoledì del mese presso la Curia di Taranto e il quarto mercoledì del mese presso la Curia di Lecce; l’avv. Stefanì: il primo mercoledì del mese presso la Curia di Foggia e il secondo mercoledì del mese presso la Curia di Brindisi. Negli altri giorni, durante le ore d’ufficio, sono a disposizione presso la sede del Tribunale in Bari. Oltre a quanto è indicato nel prospetto (Allegato n. 6) circa il numero delle cause introdotte dai patroni stabili durante il 2003, rendo noto che essi hanno svolto consulenze: n. 110 a Bari, n. 38 a Foggia, n. 14 a Brindisi, n. 31 a Taranto, n. 48 a Lecce. Posso attestare che l’avv. Lia e l’avv. Stefanì hanno svolto il loro lavoro con competenza e passione pastorale. Dato il numero alto di richieste, molto probabilmente si prevede, per il nostro Tribunale, d’intesa con gli organi della C.E.I., la possibilità di un terzo patrono stabile. 5. I patroni di fiducia Negli Allegati n. 7 e n. 8 sono elencati gli avvocati iscritti all’albo del nostro Tribunale, ammessi dall’Ecc.mo Moderatore e quante cause ogni avvocato ha introdotto nel 2003. Oltre a coloro che hanno conseguito il diploma di avvocati rotali sono elencati quelli che hanno la Laurea in Diritto Canonico e quelli che hanno conseguito il titolo accademico di Licenza in Diritto Canonico. Questi ultimi sono stati ammessi “ad biennium” per dar loro la possibilità di conseguire anche il dottorato. Per opportuna retta informazione mi permetto ricordare che la misura degli onorari dovuti dalle parti ai patroni di fiducia è determinata dal Preside del Collegio giudicante in riferimento alla tabella stabilita, e anche quest’anno confermata, dal Consiglio Episcopale Permanente: da un minimo di €. 1.330,00 ad un massimo di €. 2.660,00 (escluso IVA e ulteriori oneri sostenuti dal patrono e che non possono essere compresi in tali onorari).

3. I Difensori del Vincolo e Promotore di Giustizia (cfr. Allegato n. 1)<br />

Il Titolare dell’ufficio di Difensore del Vincolo è stato Mons. Felice<br />

Posa. Con lui hanno collaborato egregiamente come sostituti tre sacerdoti<br />

e cinque laici. Nel 2004 ha iniziato a collaborare anche il sac. Luigi<br />

Lazzari della <strong>Diocesi</strong> di <strong>Altamura</strong>-<strong>Gravina</strong>-<strong>Acquaviva</strong>.<br />

L’opera del Difensore del Vincolo è importante perché deve svolgere<br />

il suo compito di proporre ed esporre tutto quello che ragionevolmente<br />

può addursi contro la nullità del matrimonio, specialmente nella fase dibattimentale.<br />

Per il nostro organico, essendo alto il numero <strong>delle</strong> cause, è necessaria<br />

qualche unità in più perché molte volte i Difensori del vincolo in<br />

carica (titolare e sostituti) non sempre riescono ad essere tempestivi nel<br />

presentare le “Animadversiones pro vinculo”.<br />

Mons. Felice Posa durante l’anno 2003 ha ricoperto l’incarico di<br />

Promotore di Giustizia, ma quando ciò è risultato incompatibile, perché<br />

impegnato come “difensore del vincolo”, l’incarico di Promotore di<br />

Giustizia Aggiunto è stato svolto da don Ignazio Pansini.<br />

4. I Patroni Stabili (cfr. Allegato n. 6)<br />

Affinché, specialmente a livello periferico, si possano avere notizie<br />

chiare sul prezioso servizio reso dai patroni stabili a vantaggio dei fedeli<br />

che ne abbiano bisogno, mi permetto ricordare chi è il patrono stabile.<br />

Ecco come si esprime il can. 1490: “In ciascun tribunale si costituiscano,<br />

per quanto è possibile, patroni stabili, stipendiati dallo stesso tribunale,<br />

che esercitino l’incarico di avvocati o procuratori nelle cause soprattutto<br />

matrimoniali per le parti che di preferenza desiderino sceglierli”.<br />

Le Norme della CEI del 18/3/1 997 danno queste indicazioni:<br />

Art. 6, § 2: “A tali patroni stabili i fedeli possono rivolgersi per ottenere<br />

consulenza canonica circa la loro situazione matrimoniale e per avvalersi<br />

del loro patrocinio avanti il Tribunale regionale presso il quale prestano<br />

il loro servizio… Per potersi avvalere del patrocinio di un patrono stabile,<br />

la parte che ne abbia interesse deve farne richiesta scritta e motivata al<br />

Preside del Collegio giudicante. Questi accoglie la richiesta tenuto conto<br />

<strong>delle</strong> ragioni addotte e <strong>delle</strong> effettive disponibilità di servizio”.<br />

§ 3: “Il patrono stabile non riceve alcun compenso dai fedeli, né per<br />

la consulenza, né per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio”.<br />

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