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camminare insieme - Diocesi Altamura - Gravina - Acquaviva delle ...

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11<br />

Art. 6<br />

1. I provvedimenti amministrativi da adottarsi a norma della legislazione<br />

statale vigente che abbiano ad oggetto beni culturali di cui all’art.<br />

2, comma 1, sono assunti dal competente organo del Ministero, previo<br />

accordo, relativamente alle esigenze di culto, con il vescovo diocesano<br />

competente per territorio.<br />

2. Gli scavi e le ricerche archeologiche da effettuarsi in edifici di culto<br />

rientranti fra i beni culturali di cui all’art. 2, comma 1, sono programmati<br />

ed eseguiti, nel rispetto della normativa statale vigente, previo<br />

accordo, relativamente alle esigenze di culto, tra gli organi ministeriali<br />

e quelli ecclesiastici territorialmente competenti. Qualora l’accordo<br />

non sia raggiunto a livello locale o regionale e in presenza di<br />

rilevanti questioni di principio, si procede ai sensi dell’art. 2, comma<br />

5, ultimo periodo.<br />

3. Per l’accesso e la visita alle aree archeologiche sottostanti o connesse<br />

a edifici di culto di cui al comma precedente si applicano le disposizioni<br />

di cui all’art. 2, comma 7.<br />

4. In relazione ai beni culturali mobili di cui all’art. 2, comma 1, già in<br />

proprietà di diocesi o parrocchie estinte o provenienti da edifici di<br />

culto ridotti all’uso profano dall’autorità ecclesiastica competente e<br />

che non possano essere mantenuti nei luoghi e nelle sedi di originaria<br />

collocazione o di attuale conservazione, il soprintendente competente<br />

per materia e territorio valuta, d’accordo con il vescovo diocesano,<br />

l’opportunità del deposito dei beni stessi presso altri edifici aperti al<br />

culto, qualora gli stessi siano idonei a garantirne la conservazione,<br />

ovvero presso musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza,<br />

o musei pubblici presenti nel territorio.<br />

5. Nel caso di calamità naturali che coinvolgano beni culturali di cui<br />

all’art. 2, comma 1, il vescovo diocesano trasmette al soprintendente<br />

competente per materia e per territorio ogni utile informazione ai<br />

fini del sollecito accertamento dei danni e argomentate valutazioni<br />

circa le priorità di intervento, legate alle esigenze di culto; gli organi<br />

ministeriali ed ecclesiastici competenti si accordano poi per garan-

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