Imp. Vivere in condominio - Uil

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11.06.2013 Views

VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS! za;*porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;*piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50x1,60 m.c) L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche: *cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza; *porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto; *piattaforma minima di ditribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40x1,40 m. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata, purché dotata di sistema per l'apertura automatica. In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec. L'arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima + 2 cm.Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1,10 e 1,40 m; per ascensori dei tipo a), b) e c) la bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno cm 35 dalla porta della cabina.Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra i 1,10 m e 1,30 m e una luce d'emergenza con autonomia minima di h. 3.I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: 78 in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille.Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile, l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico. (Articolo 8.1.12 DM n. 236/1989). I PARCHEGGI PERTINENZIALI Legge del 24 Marzo 1989, n°122 Art. 9 - 1) I proprietari d’immobili possono realizare nel sottosuolo degli stessi, ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unita immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle Regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. 2) L’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, l’istanza per l’autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il Sindaco stesso non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla data della richiesta. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio. 3) Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI con la maggioranza prevista dall’Art. 1136, secondo comma, del Codice Civile. Resta fermo quanto disposto dagli Articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del Codice Civile. 4) I Comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o d’imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell’ambito del programma urbano dei parcheggi (P.U.P.), la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza d’immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipulazione di una convenzione nella quale siano previsti:a.)La durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore ai novant’anni; b.)Il dimensionamento dell’opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione; c. )I tempi previsti per la prog- 79 ettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e l’esecuzione dei lavori; d.)I tempi e le modalità per la verifica dello stato d’attuazione, nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti. 5) I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE Legge 308/82, Art. 26-8 V° L’Assemblea del condominio può assumere decisioni per innovazioni che tendano ad adottare sistemi a termoregolazione e contabilizzazione del calore col conseguente scopo di ridurre i consumi di combustibile a maggioranza dei partecipanti dell’assemblea in deroga agli Artt. 1120 e 1136 del Codice Civile (sian in 1ª che in 2ª convocazione). Così ha sentenziato il Tribunale di Roma (Sez. V - 11.12.200 N. 39236).

VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS! 80

VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />

za;*porta con luce netta m<strong>in</strong>ima di 0,80 m<br />

posta sul lato corto;*piattaforma m<strong>in</strong>ima di<br />

distribuzione anteriormente alla porta della<br />

cab<strong>in</strong>a di 1,50x1,60 m.c) L'ascensore <strong>in</strong><br />

caso di adeguamento di edifici preesistenti,<br />

ove non sia possibile l'<strong>in</strong>stallazione di cab<strong>in</strong>e<br />

di dimensioni superiori, può avere le<br />

seguenti caratteristiche: *cab<strong>in</strong>a di dimensioni<br />

m<strong>in</strong>ime di 1,20 m di profondità e 0,80<br />

m di larghezza; *porta con luce netta m<strong>in</strong>ima<br />

di 0,75 m posta sul lato corto; *piattaforma<br />

m<strong>in</strong>ima di ditribuzione anteriormente alla<br />

porta della cab<strong>in</strong>a di 1,40x1,40 m. Le porte<br />

di cab<strong>in</strong>a e di piano devono essere del tipo<br />

a scorrimento automatico. Nel caso di<br />

adeguamento la porta di piano può essere<br />

del tipo ad anta <strong>in</strong>cernierata, purché dotata<br />

di sistema per l'apertura automatica. In<br />

tutti i casi le porte devono rimanere aperte<br />

per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura<br />

non deve essere <strong>in</strong>feriore a 4 sec. L'arresto<br />

ai piani deve avvenire con autolivellamento<br />

con tolleranza massima + 2 cm.Lo stazionamento<br />

della cab<strong>in</strong>a ai piani di fermata<br />

deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera<br />

di comando <strong>in</strong>terna ed esterna deve<br />

avere i bottoni ad una altezza massima<br />

compresa tra 1,10 e 1,40 m; per ascensori<br />

dei tipo a), b) e c) la bottoniera <strong>in</strong>terna<br />

deve essere posta su una parete laterale ad<br />

almeno cm 35 dalla porta della<br />

cab<strong>in</strong>a.Nell'<strong>in</strong>terno della cab<strong>in</strong>a, oltre il<br />

campanello di allarme, deve essere posto<br />

un citofono ad altezza compresa tra i 1,10<br />

m e 1,30 m e una luce d'emergenza con<br />

autonomia m<strong>in</strong>ima di h. 3.I pulsanti di<br />

comando devono prevedere la numerazione<br />

<strong>in</strong> rilievo e le scritte con traduzione <strong>in</strong> Braille:<br />

78<br />

<strong>in</strong> adiacenza alla bottoniera esterna deve<br />

essere posta una placca di riconoscimento<br />

di piano <strong>in</strong> caratteri Braille.Si deve prevedere<br />

la segnalazione sonora dell'arrivo al piano<br />

e, ove possibile, l'<strong>in</strong>stallazione di un sedile<br />

ribaltabile con ritorno automatico. (Articolo<br />

8.1.12 DM n. 236/1989).<br />

I PARCHEGGI PERTINENZIALI<br />

Legge del 24 Marzo 1989, n°122<br />

Art. 9 - 1) I proprietari d’immobili possono<br />

realizare nel sottosuolo degli stessi, ovvero<br />

nei locali siti al piano terreno dei fabbricati,<br />

parcheggi da dest<strong>in</strong>are a pert<strong>in</strong>enza delle<br />

s<strong>in</strong>gole unita immobiliari, anche <strong>in</strong> deroga<br />

agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti<br />

edilizi vigenti. Restano <strong>in</strong> ogni caso fermi<br />

i v<strong>in</strong>coli previsti dalla legislazione <strong>in</strong> materia<br />

paesaggistica ed ambientale ed i poteri<br />

attribuiti dalla medesima legislazione alle<br />

Regioni e ai M<strong>in</strong>isteri dell’ambiente e per i<br />

beni culturali ed ambientali da esercitare<br />

motivatamente nel term<strong>in</strong>e di 90 giorni.<br />

2) L’esecuzione delle opere e degli <strong>in</strong>terventi<br />

previsti dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione<br />

gratuita. Qualora si tratti di <strong>in</strong>terventi<br />

conformi agli strumenti urbanistici ed<br />

ai regolamenti edilizi vigenti, l’istanza per<br />

l’autorizzazione del S<strong>in</strong>daco ad eseguire i<br />

lavori si <strong>in</strong>tende accolta qualora il S<strong>in</strong>daco<br />

stesso non si pronunci nel term<strong>in</strong>e di 60<br />

giorni dalla data della richiesta. In tal caso<br />

il richiedente può dar corso ai lavori dando<br />

comunicazione al S<strong>in</strong>daco del loro <strong>in</strong>izio.<br />

3) Le deliberazioni che hanno per oggetto<br />

le opere e gli <strong>in</strong>terventi di cui al comma 1<br />

sono approvate dall’assemblea del condom<strong>in</strong>io,<br />

<strong>in</strong> prima o <strong>in</strong> seconda convocazione,<br />

I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI<br />

con la maggioranza prevista dall’Art. 1136,<br />

secondo comma, del Codice Civile. Resta<br />

fermo quanto disposto dagli Articoli 1120,<br />

secondo comma, e 1121, terzo comma,<br />

del Codice Civile.<br />

4) I Comuni, previa determ<strong>in</strong>azione dei criteri<br />

di cessione del diritto di superficie e su<br />

richiesta dei privati <strong>in</strong>teressati o d’imprese<br />

di costruzione o di società anche cooperative,<br />

possono prevedere, nell’ambito del<br />

programma urbano dei parcheggi (P.U.P.),<br />

la realizzazione di parcheggi da dest<strong>in</strong>are<br />

a pert<strong>in</strong>enza d’immobili privati su aree<br />

comunali o nel sottosuolo delle stesse. La costituzione<br />

del diritto di superficie è subord<strong>in</strong>ata<br />

alla stipulazione di una convenzione<br />

nella quale siano previsti:a.)La durata della<br />

concessione del diritto di superficie per un<br />

periodo non superiore ai novant’anni; b.)Il<br />

dimensionamento dell’opera ed il piano<br />

economico-f<strong>in</strong>anziario previsti per la sua<br />

realizzazione; c. )I tempi previsti per la prog-<br />

79<br />

ettazione esecutiva, la messa a disposizione<br />

delle aree necessarie e l’esecuzione dei lavori;<br />

d.)I tempi e le modalità per la verifica dello<br />

stato d’attuazione, nonché le sanzioni previste<br />

per gli eventuali <strong>in</strong>adempimenti.<br />

5) I parcheggi realizzati ai sensi del presente<br />

articolo non possono essere ceduti separatamente<br />

dall’unità immobiliare alla quale<br />

sono legati da v<strong>in</strong>colo pert<strong>in</strong>enziale.<br />

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE<br />

Legge 308/82, Art. 26-8 V°<br />

L’Assemblea del condom<strong>in</strong>io può assumere<br />

decisioni per <strong>in</strong>novazioni che tendano ad<br />

adottare sistemi a termoregolazione e contabilizzazione<br />

del calore col conseguente<br />

scopo di ridurre i consumi di combustibile a<br />

maggioranza dei partecipanti dell’assemblea<br />

<strong>in</strong> deroga agli Artt. 1120 e 1136 del Codice<br />

Civile (sian <strong>in</strong> 1ª che <strong>in</strong> 2ª convocazione).<br />

Così ha sentenziato il Tribunale di Roma<br />

(Sez. V - 11.12.200 N. 39236).

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