Imp. Vivere in condominio - Uil

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11.06.2013 Views

VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS! CAPO 5º - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE ART. 22 - Gli appartamenti dell’edificio sono destinati esclusivamente ad uso di civile abitazione. Ogni diverso uso deve essere consentito dall’Assemblea con la maggioranza stabilita dal 2° comma dell’Art. 1136 del C.C. L’Assemblea può stabilire un Regolamento interno per quanto concerne i rapporti di convivenza fra gli abitanti dell’edificio siano essi Condomini od Inquilini. È fatto divieto di sovracaricare i pavimenti dei propri ambienti e terrazze, di far ristagnare sui pavimenti stessi acque che possono causare infiltrazioni nei solai nonchè manomettere, senza autorizzazione, gli impianti comuni. ART. 23 - L’Amministratore ha la facoltà di procedere ai lavori di manutenzione straordinaria dello stabile che non siano deliberate dal Condominio, recuperando le spese in applicazione dell’ultimo comma dell’Art.18 del D.P.R. 2/1959, a carico dei Condomini interessati, in proporzione dei valori millesimali delle singole proprietà. ART. 24 - Il Condominio è tenuto a provvedere all’Assicurazione del fabbricato contro i danni dell’incendio, dello scoppio del gas, della caduta del fulmine e danni a terzi. ART. 25 - Al passaggio dell’amministrazione da un professionista ad un altro il nuovo Amministratore dovrà al più presto, e comunque non oltre il 90° giorno dal suddetto passaggio, indire una nuova Assemblea per fare approvare la sua nomina ed il bilancio preventivo. ART. 26 - L’Amministratore, sulla base delle spese documentate e sostenute povvederà a compilare il rendiconto per il periodo dalla data di inizio dell’esercizio finanziario fino alla sua naturale scadenza. Gli eventuali conguagli a debito dovranno essere Saldati entro il 20° giorno dalla comunicazione del rendiconto ai Condomini, i crediti restano in conto esercizio seguente sulla 1º rata. ART. 27 - Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del C.C., delle Leggi Speciali e del regolamento di Polizia Urbana. ART. 28 - Il presente regolamento, approvato dall’Assemblea, diviene esecutivo dalla data del _________________ DISPOSIZIONI PER I CONDOMINI Art. 1 - È fatto divieto ai Condomini di tenere nelle aree, nei solai, nelle cantine ed altri locali di proprietà comune o personale, animali da cortile, da colombaia ecc. È altresì fatto divieto di lasciare liberi animali domestici come cani, gatti, ecc., in quanto questi contribuiscono a rendere poco igienici gli androni, le scale, i corridoi ed altri locali di libero accesso a tutti i Condomini e possono spaventare persone e/o bambini. Art. 2 - È fatto divieto di esporre davanti al portoncino di ingresso dell’abitazione recipienti di qualsiasi genere, se non ermeticamente chiusi ed in special modo i recipienti per immondizie, di gettare dalle finestre o terrazzi oggetti di qualsiasi natura, involucri contenenti immondizie, scuotere tovaglie, ecc., i quali potrebbero arrecare danni a quanti possono tro- 34 IL REGOLAMENTO varsi nel sottostante spazio di comune o individuale proprietà. Art. 3 - È vietato ingombrare con materiale di qualsiasi natura gli accessi alle cantine ed altri locali di proprietà comune; dopo le operazioni di scarico, il condomino oltre a lasciare libero l’accesso alle cantine stesse e/o anditi comuni, dovrà provvedere ad una accurata pulizia; in caso contrario sarà avvertito l’Amministratore, il quale darà provvedere alla pulizia e sistemazione degli accessi addebitando la spesa al Condomino che ha causato il danno. Art. 4 - Ai Condomini è fatto divieto assoluto di allacciarsi ai circuiti comuni di illuminazione, acqua, gas, ecc. Art. 5 - Gli spazi di proprietà comune, durante le ore diurne, saranno luogo sicuro di ricreazione dei bimbi del Condominio e quindi le auto dei Condomini non dovranno sostare in dette aree, ad eccezione dei brevi istanti per la salita e la discesa dagli automezzi. Art. 6 - I Condomini dovranno usare tutti gli accorgimenti necessari nello stendere dalle finestre e balconi la biancheria od altri indumenti bagnati, in maniera da non danneggiare i Condomini sottostanti, mentre quelli al piano terreno e/o sottostanti non terranno ingombra con cose inutili od altro, per lungo periodo, l’area vuota antistante la propria finestra o terrazzo. Art. 7 - È fatto divieto, specie nelle ore notturne (dalle 22.00 alle 07.00 del giorno dopo) e nel periodo di riposo pomeridiano - dalle ore 14 alle ore 16 - di produrre rumori molesti con voci, auto, moto od altro e tenere gli apparecchi radiotelevisivi, fonografi ecc. ad alto volume, camminare con scarpe “pesanti” o tacchi rumorosi, ecc. Art. 8 - La buona conservazione del giardino e delle piante situate nel giardino Condominale è affidata alla buona educazione dei Condomini stessi; qualora i bambini dei Condomini deturpassero il giardino, le piante o quanto altro forma oggetto d’ornamento di esso, l’Amministratore si incaricherà della sostituzione delle parti avariate o della sostituzione totale di esse, addebitando la Spesa al Condomino responsabile del danno. Art. 9 - Tutti i Condomini hanno l’obbligo, per evitare l’accesso nello stabile di estranei, malintenzionati ed animali randagi, di chiudere sempre il portone di accesso dello stabile stesso. Inoltre i Condomini che usano il lastricato o terrazzo comune, dovranno curare la chiusura del portone di accesso. Art. 10 - I ragazzi, per i loro svaghi, possono sostare nel cortile, evitando possibilmente le prime ore pomeridiane; agli stessi è fatto divieto assoluto di fare giochi rumorosi di qualsiasi genere e natura ed in special modo il gioco del calcio. È vietato tenere assembramenti di persone nell’atrio del portone per giochi od altro. Art. 11 - Tutti i Condomini che adornano finestre o balconi con vasi di fiori od altro, debbono assicurarli, con mezzi idonei, al muro o al davanzale, evitando così cadute dei medesimi oggetti nei sottostanti spazi, dove potrebbero trovarsi persone e cose, recando danni alle stesse. Art. 12 - I Condomini hanno l’obbligo, quando si manifestano danni alla proprietà comune od al proprio alloggio, di avvertire l’Amministratore con la massima sollecitudine. 35

VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS! Art. 13 - IIl parcheggio delle auto nel garage condominiale dovrà avvenire: ciascuno nel proprio posto assegnato dentro le righe gialle limitanti lo spazio di ciascuno ed in modo tale da permetter le manovre di entrata ed uscita delle auto degli altri condomini. È fatto divieto di parcheggiare a ridosso delle portiere delle auto degli altri condomini impedendone l’apertura, o con la punta dell’auto fuori dalle righe del posto assegnato restringendo, di fatto, lo spazio per le manovre agli altri. 36 LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE

VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />

Art. 13 - IIl parcheggio delle auto nel garage condom<strong>in</strong>iale dovrà avvenire: ciascuno nel proprio<br />

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permetter le manovre di entrata ed uscita delle auto degli altri condom<strong>in</strong>i. È fatto divieto di<br />

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LA RIPARTIZIONE<br />

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