Imp. Vivere in condominio - Uil
Imp. Vivere in condominio - Uil
Imp. Vivere in condominio - Uil
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />
CAPO 5º - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE<br />
ART. 22 - Gli appartamenti dell’edificio sono dest<strong>in</strong>ati esclusivamente ad uso di civile abitazione.<br />
Ogni diverso uso deve essere consentito dall’Assemblea con la maggioranza stabilita<br />
dal 2° comma dell’Art. 1136 del C.C. L’Assemblea può stabilire un Regolamento <strong>in</strong>terno<br />
per quanto concerne i rapporti di convivenza fra gli abitanti dell’edificio siano essi Condom<strong>in</strong>i<br />
od Inquil<strong>in</strong>i. È fatto divieto di sovracaricare i pavimenti dei propri ambienti e terrazze, di far<br />
ristagnare sui pavimenti stessi acque che possono causare <strong>in</strong>filtrazioni nei solai nonchè manomettere,<br />
senza autorizzazione, gli impianti comuni.<br />
ART. 23 - L’Amm<strong>in</strong>istratore ha la facoltà di procedere ai lavori di manutenzione straord<strong>in</strong>aria<br />
dello stabile che non siano deliberate dal Condom<strong>in</strong>io, recuperando le spese <strong>in</strong> applicazione<br />
dell’ultimo comma dell’Art.18 del D.P.R. 2/1959, a carico dei Condom<strong>in</strong>i <strong>in</strong>teressati,<br />
<strong>in</strong> proporzione dei valori millesimali delle s<strong>in</strong>gole proprietà.<br />
ART. 24 - Il Condom<strong>in</strong>io è tenuto a provvedere all’Assicurazione del fabbricato contro i danni<br />
dell’<strong>in</strong>cendio, dello scoppio del gas, della caduta del fulm<strong>in</strong>e e danni a terzi.<br />
ART. 25 - Al passaggio dell’amm<strong>in</strong>istrazione da un professionista ad un altro il nuovo<br />
Amm<strong>in</strong>istratore dovrà al più presto, e comunque non oltre il 90° giorno dal suddetto passaggio,<br />
<strong>in</strong>dire una nuova Assemblea per fare approvare la sua nom<strong>in</strong>a ed il bilancio preventivo.<br />
ART. 26 - L’Amm<strong>in</strong>istratore, sulla base delle spese documentate e sostenute povvederà a compilare<br />
il rendiconto per il periodo dalla data di <strong>in</strong>izio dell’esercizio f<strong>in</strong>anziario f<strong>in</strong>o alla sua<br />
naturale scadenza. Gli eventuali conguagli a debito dovranno essere Saldati entro il 20° giorno<br />
dalla comunicazione del rendiconto ai Condom<strong>in</strong>i, i crediti restano <strong>in</strong> conto esercizio seguente<br />
sulla 1º rata.<br />
ART. 27 - Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si r<strong>in</strong>via alle disposizioni<br />
del C.C., delle Leggi Speciali e del regolamento di Polizia Urbana.<br />
ART. 28 - Il presente regolamento, approvato dall’Assemblea, diviene esecutivo dalla data<br />
del _________________<br />
DISPOSIZIONI PER I CONDOMINI<br />
Art. 1 - È fatto divieto ai Condom<strong>in</strong>i di tenere nelle aree, nei solai, nelle cant<strong>in</strong>e ed altri locali<br />
di proprietà comune o personale, animali da cortile, da colombaia ecc.<br />
È altresì fatto divieto di lasciare liberi animali domestici come cani, gatti, ecc., <strong>in</strong> quanto questi<br />
contribuiscono a rendere poco igienici gli androni, le scale, i corridoi ed altri locali di libero<br />
accesso a tutti i Condom<strong>in</strong>i e possono spaventare persone e/o bamb<strong>in</strong>i.<br />
Art. 2 - È fatto divieto di esporre davanti al portonc<strong>in</strong>o di <strong>in</strong>gresso dell’abitazione recipienti<br />
di qualsiasi genere, se non ermeticamente chiusi ed <strong>in</strong> special modo i recipienti per immondizie,<br />
di gettare dalle f<strong>in</strong>estre o terrazzi oggetti di qualsiasi natura, <strong>in</strong>volucri contenenti<br />
immondizie, scuotere tovaglie, ecc., i quali potrebbero arrecare danni a quanti possono tro-<br />
34<br />
IL REGOLAMENTO<br />
varsi nel sottostante spazio di comune o <strong>in</strong>dividuale proprietà.<br />
Art. 3 - È vietato <strong>in</strong>gombrare con materiale di qualsiasi natura gli accessi alle cant<strong>in</strong>e ed altri<br />
locali di proprietà comune; dopo le operazioni di scarico, il condom<strong>in</strong>o oltre a lasciare libero<br />
l’accesso alle cant<strong>in</strong>e stesse e/o anditi comuni, dovrà provvedere ad una accurata pulizia;<br />
<strong>in</strong> caso contrario sarà avvertito l’Amm<strong>in</strong>istratore, il quale darà provvedere alla pulizia<br />
e sistemazione degli accessi addebitando la spesa al Condom<strong>in</strong>o che ha causato il danno.<br />
Art. 4 - Ai Condom<strong>in</strong>i è fatto divieto assoluto di allacciarsi ai circuiti comuni di illum<strong>in</strong>azione,<br />
acqua, gas, ecc.<br />
Art. 5 - Gli spazi di proprietà comune, durante le ore diurne, saranno luogo sicuro di ricreazione<br />
dei bimbi del Condom<strong>in</strong>io e qu<strong>in</strong>di le auto dei Condom<strong>in</strong>i non dovranno sostare <strong>in</strong><br />
dette aree, ad eccezione dei brevi istanti per la salita e la discesa dagli automezzi.<br />
Art. 6 - I Condom<strong>in</strong>i dovranno usare tutti gli accorgimenti necessari nello stendere dalle f<strong>in</strong>estre<br />
e balconi la biancheria od altri <strong>in</strong>dumenti bagnati, <strong>in</strong> maniera da non danneggiare i Condom<strong>in</strong>i<br />
sottostanti, mentre quelli al piano terreno e/o sottostanti non terranno <strong>in</strong>gombra con cose <strong>in</strong>utili<br />
od altro, per lungo periodo, l’area vuota antistante la propria f<strong>in</strong>estra o terrazzo.<br />
Art. 7 - È fatto divieto, specie nelle ore notturne (dalle 22.00 alle 07.00 del giorno dopo) e<br />
nel periodo di riposo pomeridiano - dalle ore 14 alle ore 16 - di produrre rumori molesti con<br />
voci, auto, moto od altro e tenere gli apparecchi radiotelevisivi, fonografi ecc. ad alto volume,<br />
camm<strong>in</strong>are con scarpe “pesanti” o tacchi rumorosi, ecc.<br />
Art. 8 - La buona conservazione del giard<strong>in</strong>o e delle piante situate nel giard<strong>in</strong>o Condom<strong>in</strong>ale<br />
è affidata alla buona educazione dei Condom<strong>in</strong>i stessi; qualora i bamb<strong>in</strong>i dei Condom<strong>in</strong>i<br />
deturpassero il giard<strong>in</strong>o, le piante o quanto altro forma oggetto d’ornamento di esso,<br />
l’Amm<strong>in</strong>istratore si <strong>in</strong>caricherà della sostituzione delle parti avariate o della sostituzione totale<br />
di esse, addebitando la Spesa al Condom<strong>in</strong>o responsabile del danno.<br />
Art. 9 - Tutti i Condom<strong>in</strong>i hanno l’obbligo, per evitare l’accesso nello stabile di estranei, mal<strong>in</strong>tenzionati<br />
ed animali randagi, di chiudere sempre il portone di accesso dello stabile stesso.<br />
Inoltre i Condom<strong>in</strong>i che usano il lastricato o terrazzo comune, dovranno curare la chiusura<br />
del portone di accesso.<br />
Art. 10 - I ragazzi, per i loro svaghi, possono sostare nel cortile, evitando possibilmente le<br />
prime ore pomeridiane; agli stessi è fatto divieto assoluto di fare giochi rumorosi di qualsiasi<br />
genere e natura ed <strong>in</strong> special modo il gioco del calcio. È vietato tenere assembramenti di<br />
persone nell’atrio del portone per giochi od altro.<br />
Art. 11 - Tutti i Condom<strong>in</strong>i che adornano f<strong>in</strong>estre o balconi con vasi di fiori od altro, debbono<br />
assicurarli, con mezzi idonei, al muro o al davanzale, evitando così cadute dei medesimi<br />
oggetti nei sottostanti spazi, dove potrebbero trovarsi persone e cose, recando danni alle<br />
stesse.<br />
Art. 12 - I Condom<strong>in</strong>i hanno l’obbligo, quando si manifestano danni alla proprietà comune<br />
od al proprio alloggio, di avvertire l’Amm<strong>in</strong>istratore con la massima sollecitud<strong>in</strong>e.<br />
35