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Imp. Vivere in condominio - Uil

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VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />

CAPO 5º - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE<br />

ART. 22 - Gli appartamenti dell’edificio sono dest<strong>in</strong>ati esclusivamente ad uso di civile abitazione.<br />

Ogni diverso uso deve essere consentito dall’Assemblea con la maggioranza stabilita<br />

dal 2° comma dell’Art. 1136 del C.C. L’Assemblea può stabilire un Regolamento <strong>in</strong>terno<br />

per quanto concerne i rapporti di convivenza fra gli abitanti dell’edificio siano essi Condom<strong>in</strong>i<br />

od Inquil<strong>in</strong>i. È fatto divieto di sovracaricare i pavimenti dei propri ambienti e terrazze, di far<br />

ristagnare sui pavimenti stessi acque che possono causare <strong>in</strong>filtrazioni nei solai nonchè manomettere,<br />

senza autorizzazione, gli impianti comuni.<br />

ART. 23 - L’Amm<strong>in</strong>istratore ha la facoltà di procedere ai lavori di manutenzione straord<strong>in</strong>aria<br />

dello stabile che non siano deliberate dal Condom<strong>in</strong>io, recuperando le spese <strong>in</strong> applicazione<br />

dell’ultimo comma dell’Art.18 del D.P.R. 2/1959, a carico dei Condom<strong>in</strong>i <strong>in</strong>teressati,<br />

<strong>in</strong> proporzione dei valori millesimali delle s<strong>in</strong>gole proprietà.<br />

ART. 24 - Il Condom<strong>in</strong>io è tenuto a provvedere all’Assicurazione del fabbricato contro i danni<br />

dell’<strong>in</strong>cendio, dello scoppio del gas, della caduta del fulm<strong>in</strong>e e danni a terzi.<br />

ART. 25 - Al passaggio dell’amm<strong>in</strong>istrazione da un professionista ad un altro il nuovo<br />

Amm<strong>in</strong>istratore dovrà al più presto, e comunque non oltre il 90° giorno dal suddetto passaggio,<br />

<strong>in</strong>dire una nuova Assemblea per fare approvare la sua nom<strong>in</strong>a ed il bilancio preventivo.<br />

ART. 26 - L’Amm<strong>in</strong>istratore, sulla base delle spese documentate e sostenute povvederà a compilare<br />

il rendiconto per il periodo dalla data di <strong>in</strong>izio dell’esercizio f<strong>in</strong>anziario f<strong>in</strong>o alla sua<br />

naturale scadenza. Gli eventuali conguagli a debito dovranno essere Saldati entro il 20° giorno<br />

dalla comunicazione del rendiconto ai Condom<strong>in</strong>i, i crediti restano <strong>in</strong> conto esercizio seguente<br />

sulla 1º rata.<br />

ART. 27 - Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si r<strong>in</strong>via alle disposizioni<br />

del C.C., delle Leggi Speciali e del regolamento di Polizia Urbana.<br />

ART. 28 - Il presente regolamento, approvato dall’Assemblea, diviene esecutivo dalla data<br />

del _________________<br />

DISPOSIZIONI PER I CONDOMINI<br />

Art. 1 - È fatto divieto ai Condom<strong>in</strong>i di tenere nelle aree, nei solai, nelle cant<strong>in</strong>e ed altri locali<br />

di proprietà comune o personale, animali da cortile, da colombaia ecc.<br />

È altresì fatto divieto di lasciare liberi animali domestici come cani, gatti, ecc., <strong>in</strong> quanto questi<br />

contribuiscono a rendere poco igienici gli androni, le scale, i corridoi ed altri locali di libero<br />

accesso a tutti i Condom<strong>in</strong>i e possono spaventare persone e/o bamb<strong>in</strong>i.<br />

Art. 2 - È fatto divieto di esporre davanti al portonc<strong>in</strong>o di <strong>in</strong>gresso dell’abitazione recipienti<br />

di qualsiasi genere, se non ermeticamente chiusi ed <strong>in</strong> special modo i recipienti per immondizie,<br />

di gettare dalle f<strong>in</strong>estre o terrazzi oggetti di qualsiasi natura, <strong>in</strong>volucri contenenti<br />

immondizie, scuotere tovaglie, ecc., i quali potrebbero arrecare danni a quanti possono tro-<br />

34<br />

IL REGOLAMENTO<br />

varsi nel sottostante spazio di comune o <strong>in</strong>dividuale proprietà.<br />

Art. 3 - È vietato <strong>in</strong>gombrare con materiale di qualsiasi natura gli accessi alle cant<strong>in</strong>e ed altri<br />

locali di proprietà comune; dopo le operazioni di scarico, il condom<strong>in</strong>o oltre a lasciare libero<br />

l’accesso alle cant<strong>in</strong>e stesse e/o anditi comuni, dovrà provvedere ad una accurata pulizia;<br />

<strong>in</strong> caso contrario sarà avvertito l’Amm<strong>in</strong>istratore, il quale darà provvedere alla pulizia<br />

e sistemazione degli accessi addebitando la spesa al Condom<strong>in</strong>o che ha causato il danno.<br />

Art. 4 - Ai Condom<strong>in</strong>i è fatto divieto assoluto di allacciarsi ai circuiti comuni di illum<strong>in</strong>azione,<br />

acqua, gas, ecc.<br />

Art. 5 - Gli spazi di proprietà comune, durante le ore diurne, saranno luogo sicuro di ricreazione<br />

dei bimbi del Condom<strong>in</strong>io e qu<strong>in</strong>di le auto dei Condom<strong>in</strong>i non dovranno sostare <strong>in</strong><br />

dette aree, ad eccezione dei brevi istanti per la salita e la discesa dagli automezzi.<br />

Art. 6 - I Condom<strong>in</strong>i dovranno usare tutti gli accorgimenti necessari nello stendere dalle f<strong>in</strong>estre<br />

e balconi la biancheria od altri <strong>in</strong>dumenti bagnati, <strong>in</strong> maniera da non danneggiare i Condom<strong>in</strong>i<br />

sottostanti, mentre quelli al piano terreno e/o sottostanti non terranno <strong>in</strong>gombra con cose <strong>in</strong>utili<br />

od altro, per lungo periodo, l’area vuota antistante la propria f<strong>in</strong>estra o terrazzo.<br />

Art. 7 - È fatto divieto, specie nelle ore notturne (dalle 22.00 alle 07.00 del giorno dopo) e<br />

nel periodo di riposo pomeridiano - dalle ore 14 alle ore 16 - di produrre rumori molesti con<br />

voci, auto, moto od altro e tenere gli apparecchi radiotelevisivi, fonografi ecc. ad alto volume,<br />

camm<strong>in</strong>are con scarpe “pesanti” o tacchi rumorosi, ecc.<br />

Art. 8 - La buona conservazione del giard<strong>in</strong>o e delle piante situate nel giard<strong>in</strong>o Condom<strong>in</strong>ale<br />

è affidata alla buona educazione dei Condom<strong>in</strong>i stessi; qualora i bamb<strong>in</strong>i dei Condom<strong>in</strong>i<br />

deturpassero il giard<strong>in</strong>o, le piante o quanto altro forma oggetto d’ornamento di esso,<br />

l’Amm<strong>in</strong>istratore si <strong>in</strong>caricherà della sostituzione delle parti avariate o della sostituzione totale<br />

di esse, addebitando la Spesa al Condom<strong>in</strong>o responsabile del danno.<br />

Art. 9 - Tutti i Condom<strong>in</strong>i hanno l’obbligo, per evitare l’accesso nello stabile di estranei, mal<strong>in</strong>tenzionati<br />

ed animali randagi, di chiudere sempre il portone di accesso dello stabile stesso.<br />

Inoltre i Condom<strong>in</strong>i che usano il lastricato o terrazzo comune, dovranno curare la chiusura<br />

del portone di accesso.<br />

Art. 10 - I ragazzi, per i loro svaghi, possono sostare nel cortile, evitando possibilmente le<br />

prime ore pomeridiane; agli stessi è fatto divieto assoluto di fare giochi rumorosi di qualsiasi<br />

genere e natura ed <strong>in</strong> special modo il gioco del calcio. È vietato tenere assembramenti di<br />

persone nell’atrio del portone per giochi od altro.<br />

Art. 11 - Tutti i Condom<strong>in</strong>i che adornano f<strong>in</strong>estre o balconi con vasi di fiori od altro, debbono<br />

assicurarli, con mezzi idonei, al muro o al davanzale, evitando così cadute dei medesimi<br />

oggetti nei sottostanti spazi, dove potrebbero trovarsi persone e cose, recando danni alle<br />

stesse.<br />

Art. 12 - I Condom<strong>in</strong>i hanno l’obbligo, quando si manifestano danni alla proprietà comune<br />

od al proprio alloggio, di avvertire l’Amm<strong>in</strong>istratore con la massima sollecitud<strong>in</strong>e.<br />

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