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Imp. Vivere in condominio - Uil

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VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />

ART. 12 - Le spese per il consumo dell’acqua per usi comuni, è ripartita fra i condom<strong>in</strong>i degli<br />

alloggi e dei locali vari <strong>in</strong> base ai millesimali di proprietà.<br />

ART. 13 - Le spese relative all’esercizio ed alla manutenzione dell’impianto dell’ascensore<br />

sono ripartite fra i Condom<strong>in</strong>i dei vari piani <strong>in</strong> quote proporzionalmente decrescenti dall’alto<br />

verso il basso, secondo le aliquote percentuali risultanti da apposita tabella millesimale,<br />

da approvare a norma del successivo Art. 25 e che farà parte <strong>in</strong>tegrante del regolamento<br />

di Condom<strong>in</strong>io; esistendo più ascensori, tale ripartizione è eseguita separatamente<br />

per ciascun ascensore.<br />

ART. 14 - Le spese per la manutenzione dell’impianto comune del riscaldamento, esclusa quella<br />

riguardante le parti esistenti nei s<strong>in</strong>goli alloggi - che restano <strong>in</strong>teramente a carico dei rispettivi<br />

proprietari - nonché le spese di esercizio, sono ripartite - senza facoltà di sottrarvisi r<strong>in</strong>unciando<br />

al riscaldamento - fra i Condom<strong>in</strong>i i cui alloggi e locali usufruiscono del medesimo<br />

impianto, con i criteri di ripartizione che saranno stabiliti dall’Assemblea e risultanti da apposita<br />

tabella millesimale, da approvare a norma del successivo Art. 15 e che farà parte <strong>in</strong>tegrante<br />

del regolamento di Condom<strong>in</strong>io.<br />

CAPO 3ª - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI<br />

ART. 15 - L’Assemblea dei Condom<strong>in</strong>i si riunisce <strong>in</strong> via ord<strong>in</strong>aria una volta all’anno entro 60<br />

giorni dalla chiusura dell’esercizio f<strong>in</strong>anziario e, <strong>in</strong> via straord<strong>in</strong>aria, ogni volta che<br />

l’Amm<strong>in</strong>istratore lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 2 Condom<strong>in</strong>i che<br />

rappresent<strong>in</strong>o 1/6 del valore dell’edificio ai term<strong>in</strong>i dell’Art. 66 di attuazione del C.C. (R..D.<br />

30/3/1942 – N. 318). La convocazione è fatta mediante avviso da <strong>in</strong>viarsi per lettera raccomandata<br />

A.R. a ciascun Condom<strong>in</strong>o almeno 10 gg. prima della data fissata. L’avviso deve<br />

contenere l’<strong>in</strong>dicazione del luogo, giorno ed ora dell’adunanza, l’ord<strong>in</strong>e del giorno e la data<br />

dell’eventuale adunanza <strong>in</strong> seconda convocazione da stabilirsi il giorno successivo alla prima<br />

adunanza e, <strong>in</strong> ogni caso, non oltre 10 giorni dalla prima. L’Assemblea è regolarmente costituita<br />

<strong>in</strong> prima convocazione quando tutti i Condom<strong>in</strong>i sono stati <strong>in</strong>vitati alla riunione e quando<br />

gli <strong>in</strong>tervenuti - <strong>in</strong> proprio o per delega - rappresentano i 2/3 dei partecipanti al<br />

Condom<strong>in</strong>io ed i 2/3 del valore dell’<strong>in</strong>tero edificio (prima convocazione). Sono valide le deliberazioni<br />

approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza (metà più uno)<br />

degli <strong>in</strong>tervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.<br />

Salvo diversa previsione dell’Art. 1136 del Codice Civile o Leggi Speciali.<br />

In seconda convocazione, l’Assemblea delibera validamente con un numero di voti che rappresenti<br />

almeno 1/3 dei partecipanti al Condom<strong>in</strong>io od almeno 1/3 del valore dell’edificio.<br />

I convenuti all’assemblea nom<strong>in</strong>ano, di volta <strong>in</strong> volta, un Presidente ed un Segretario scelti,<br />

di massima, fra i partecipanti al Condom<strong>in</strong>io, escluso l’Amm<strong>in</strong>istratore, salvo diversa previsione<br />

dell’Art. 1136 del Codice Civile e/o Leggi Speciali.<br />

Delle deliberazioni dell’Assemblea è redatto verbale. Ai Condom<strong>in</strong>i verrà <strong>in</strong>viata copia<br />

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IL REGOLAMENTO<br />

del verbale delle decisioni prese <strong>in</strong> Assemblea entro 15 giorni dalla data di svolgimento<br />

della medesima.<br />

ART. 16 - Ogni Condom<strong>in</strong>o può <strong>in</strong>tervenire all’Assemblea anche a mezzo di rappresentante,<br />

il quale deve essere munito di procura o di delega scritta anche <strong>in</strong> calce all’avviso di convocazione<br />

e non può rappresentare più di tre Condom<strong>in</strong>i. Qualora una quota di Condom<strong>in</strong>io<br />

appartenga <strong>in</strong> proprietà <strong>in</strong>divisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante<br />

<strong>in</strong> Assemblea da designarsi dagli <strong>in</strong>teressati. In difetto di tale designazione, vi provvederà,<br />

per sorteggio, il Presidente dell’Assemblea. I s<strong>in</strong>goli Condom<strong>in</strong>i debbono astenersi dal<br />

partecipare a deliberazioni che abbiano per oggetto cose o servizi alla cui conservazione o<br />

gestione non abbiano <strong>in</strong>teresse o per i quali esistano rapporti di forniture o lavori tra essi e<br />

il Condom<strong>in</strong>io. Il Condom<strong>in</strong>o, che sia Amm<strong>in</strong>istratore, deve astenersi dalle deliberazioni relative<br />

al conto della sua gestione.<br />

CAPO 4º - AMMINI STRATORE<br />

ART. 17 - L’Amm<strong>in</strong>istrazione e la sorveglianza del fabbricato sono affidate ad un Amm<strong>in</strong>istratore<br />

quando il numero dei Condom<strong>in</strong>i sia uguale o superiore a quattro. L’Amm<strong>in</strong>istratore è nom<strong>in</strong>ato<br />

annualmente dall’Assemblea dei Condom<strong>in</strong>i la quale delibera validamente, sia <strong>in</strong> prima<br />

che <strong>in</strong> seconda convocazione, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli<br />

<strong>in</strong>tervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio (o diversa maggioranza prevista dell’Art.<br />

1136 del Codice Civile e/o Leggi Speciali). All’Amm<strong>in</strong>istratore spetta un compenso nella misura<br />

stabilita dalla suddetta Assemblea.<br />

ART. 18 - L’Amm<strong>in</strong>istratore ha la rappresentanza legale del Condom<strong>in</strong>io a norma dell’Art.<br />

1131 del C.C.<br />

ART. 19 - L’esercizio f<strong>in</strong>anziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Nei preventivi delle<br />

spese annuali e nei rendiconti, le spese saranno classificate, oltre che per la dest<strong>in</strong>azione,<br />

anche secondo il criterio di ripartizione. L’Amm<strong>in</strong>istratore deve tenere copia dei preventivi e<br />

dei rendiconti a disposizione di ogni Condom<strong>in</strong>o almeno 10 giorni prima di quello fissato<br />

per l’Assemblea e per lo stesso periodo deve tenere a disposizione dei Condom<strong>in</strong>i documenti<br />

e giustificativi di spesa.<br />

ART. 20 - Le quote risultanti dallo stato di ripartizione approvato dall’Assemblea devono essere<br />

versate dai Condom<strong>in</strong>i entro 20 giorni dalla data di scadenza di ogni rata. In mancanza,<br />

l’Amm<strong>in</strong>istratore può, ai term<strong>in</strong>i dell’Art.63 delle “Disposizioni di Attuazione del C.C.” (R.D.<br />

30 marzo 1942 N. 318), ottenere decreto di <strong>in</strong>giunzione immediatamente esecutivo nonostante<br />

opposizione. I suddetti provvedimenti sono adottati senza alcun pregiudizio per tutti<br />

gli altri Condom<strong>in</strong>i.<br />

ART. 21 - Per provvedere alle opere di manutenzione straord<strong>in</strong>aria e ad ogni altra esigenza<br />

urgente ed imprevedibile sarà costituito tra i Condom<strong>in</strong>i un fondo di riserva nella misura e<br />

con le modalità stabilite dall’Assemblea.<br />

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