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Imp. Vivere in condominio - Uil

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VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />

FAC_SIMILE DI REGOLAMENTO DI CONDOMINIO<br />

CAPO 1ª - DISPOSIZIONI GENERALI ED ELEMNTI COMUNI<br />

ART. 1 - Le norme contenute nel presente Regolamento discipl<strong>in</strong>ano il Condom<strong>in</strong>io degli alloggi<br />

del fabbricato sito <strong>in</strong> _______________ <strong>in</strong> Via ___________________<br />

ART. 2 - Sono oggetto di proprietà comune dei condom<strong>in</strong>i dell’edificio, oltre alle parti <strong>in</strong>dicate<br />

dall’Art. 1117 del Codice Civile, quant’altro serve all’uso ed al godimento comune.<br />

ART.3 - Agli effetti di Legge viene allegata al presente Regolamento, di cui forma parte <strong>in</strong>tegrante,<br />

la tabella “All. N. 1” sulla quale è riportata l’entità delle quote di comproprietà di<br />

ciascun Condom<strong>in</strong>o, espressa <strong>in</strong> Millesimi. Tale espressione Millesimale è ragguagliata a quella<br />

dell’<strong>in</strong>tero edificio sulla base dei conteggi e del prospetto redatta dall’Ing.<br />

________________________.<br />

ART. 4 - È vietato occupare i locali e gli spazi di proprietà ed uso comune con costruzioni od<br />

altro, anche se di carattere provvisorio, a meno che non si debbano eseguire lavori riguardanti<br />

gli appartamenti ed i locali dei s<strong>in</strong>goli Condom<strong>in</strong>i, nel qual caso l’occupazione deve<br />

essere limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari e non deve impedire l’uso dei<br />

detti locali e spazi da parte di altri Condom<strong>in</strong>i. Di tale occupazione va dato tempestivo avviso<br />

all’Amm<strong>in</strong>istratore ai f<strong>in</strong>i dell’osservanza dei suddetti limiti e condizioni.<br />

ART. 5 - La facoltà di sopraelevare (ove prevista) può essere esercitata dai Condom<strong>in</strong>i proprietari<br />

dell’ultimo piano o da chiunque altro Condom<strong>in</strong>o che ne acquisti la disponibilità dall’avente<br />

diritto. Analoga facoltà compete al proprietario esclusivo del lastrico solare ed al proprietario<br />

della terrazza contigua al proprio appartamento. Chi <strong>in</strong>tende sopraelevare deve<br />

presentare all’Amm<strong>in</strong>istratore del Condom<strong>in</strong>io almeno tre mesi prima della data di <strong>in</strong>izio dei<br />

lavori, copia del progetto tecnico, regolarmente approvato dagli organi competenti per l’esame<br />

ai f<strong>in</strong>i di eventuali opposizioni da parte dei Condom<strong>in</strong>i <strong>in</strong>teressati, ai sensi dell’Art. 1127<br />

del C.C. Entro breve term<strong>in</strong>e, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del suddetto<br />

progetto, l’Amm<strong>in</strong>istratore deve <strong>in</strong>vitare i Condom<strong>in</strong>i <strong>in</strong>teressati a prenderne visione.<br />

Tutte le parti della sopraelevazione che per L’Art.1117 del C.C. sono da ascrivere alle “parti<br />

comuni” del fabbricato o che comunque servano all’ uso comune, da chiunque pagate o costruite,<br />

diventano di proprietà comune. Chi sopraeleva deve corrispondere ai Condom<strong>in</strong>i dei piani<br />

sottostanti l’<strong>in</strong>dennità di cui all’ultimo comma dell’Art.1127 del C.C.<br />

ART. 6 - I Condom<strong>in</strong>i non possono apportare <strong>in</strong>novazioni ne modificazioni alle cose comuni,<br />

anche se <strong>in</strong> corrispondenza delle s<strong>in</strong>gole proprietà <strong>in</strong>dividuali, se non previa deliberazione<br />

dell’Assemblea dei Condom<strong>in</strong>i, approvata con un numero di voti che rappresenti la<br />

maggioranza dei partecipanti al Condom<strong>in</strong>io ed i due terzi del valore dell’edificio ai sensi<br />

del 5° comma dell’Art. 1136 del C.C. La violazione di questo divieto comporta l’obbligo di<br />

riduzione <strong>in</strong> prist<strong>in</strong>o delle cose modificate ed il risarcimento dei danni. Qualora le <strong>in</strong>nova-<br />

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IL REGOLAMENTO<br />

zioni o modificazioni come sopra approvate import<strong>in</strong>o una spesa molto gravosa od abbiano<br />

carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni ed all’importanza dell’edificio e<br />

consistano <strong>in</strong> opere suscettibili di Utilizzazione separata, i Condom<strong>in</strong>i che non <strong>in</strong>tendono trarne<br />

vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l’utilizzazione separata<br />

non è possibile, l’<strong>in</strong>novazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei Condom<strong>in</strong>i<br />

che l’hanno deliberata od accettata <strong>in</strong>tendano sopportarne <strong>in</strong>tegralmente la spesa. I Condom<strong>in</strong>i<br />

ed i loro eredi o aventi causa possono <strong>in</strong> qualunque tempo partecipare ai vantaggi dell’<strong>in</strong>novazione<br />

o modificazione suscettibile di utilizzazione separata, contribuendo nelle spese di<br />

esecuzione e di manutenzione delle opere nella misura del beneficio che ne ricevono, ai term<strong>in</strong>i<br />

dell’Art.1123 del C.C.<br />

ART. 7 - Ogni Condom<strong>in</strong>o è obbligato ad eseguire nel proprio alloggio e locali le riparazioni<br />

occorrenti che, non eseguite, possano danneggiare le parti comuni o le proprietà dei s<strong>in</strong>goli<br />

Condom<strong>in</strong>i. Egli deve consentire, a richiesta dell’Amm<strong>in</strong>istratore e previo congruo preavviso,<br />

l’accesso nell’<strong>in</strong>terno degli alloggi e dei locali di sua proprietà perché si possa procedere<br />

alle opportune ispezioni riguardanti i lavori da farsi od <strong>in</strong> corso di esecuzione sulle parti<br />

comuni del fabbricato, tanto nell’<strong>in</strong>teresse del s<strong>in</strong>golo Condom<strong>in</strong>o che dell’<strong>in</strong>tero Condom<strong>in</strong>io.<br />

CAPO 2°<br />

RIPARTIZIONE DELLE SPESE<br />

ART. 8 - Ciascun Condom<strong>in</strong>o deve contribuire alle spese di conservazione e di manutenzione<br />

ord<strong>in</strong>aria e straord<strong>in</strong>aria delle parti comuni nonché alle spese di amm<strong>in</strong>istrazione del fabbricato<br />

ed a quelle riguardanti le <strong>in</strong>novazioni ed il funzionamento del servizio comune <strong>in</strong> proporzione<br />

al valore millesimale della sua proprietà. Le spese di manutenzione e ricostruzione<br />

delle scale, dei soffitti, delle volte, dei solai e dei lastrici solari di uso esclusivo si ripartiscono<br />

secondo le regole degli Art. 1124 -1125 -1126 del C.C. Le spese riguardanti le parti comuni<br />

dest<strong>in</strong>ate a servire i Condom<strong>in</strong>i <strong>in</strong> misura diversa, sono ripartite <strong>in</strong> proporzione dell’uso<br />

che ciascuno può farne. Nel caso vi siano più scale, cortili, lastrici solari, opere od impianti<br />

dest<strong>in</strong>ati a servire una parte dell’<strong>in</strong>tero edificio, le spese sono a carico del gruppo dei<br />

Condom<strong>in</strong>i che ne trae utilità.<br />

ART. 9 - Le eventuali spese di riparazione o ricostruzione delle pavimentazioni dei marciapiedi<br />

fronteggianti i prospetti dell’edificio comune, per la quota parte che i Regolamenti Comunali<br />

pongono a carico dei Condom<strong>in</strong>i dell’edificio stesso, sono ripartite per 1/4 fra gli alloggi e<br />

locali a piano terreno aventi accesso diretto sulla strada e per 3/4, fra tutti i rimanenti alloggi<br />

e locali dei piani superiori.<br />

ART. 10 - Le spese causate da colpa del Condom<strong>in</strong>o o da persone e cose di cui egli debba<br />

rispondere a norma di legge, sono a carico del Condom<strong>in</strong>o stesso.<br />

ART. 11 - Le spese per i servizi di pulizie ed illum<strong>in</strong>azione degli androni, delle scale, dei cortili<br />

ed altre parti comuni, sono ripartite <strong>in</strong> parti uguali tra tutti i Condom<strong>in</strong>i.<br />

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