Imp. Vivere in condominio - Uil
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VIVERE IN CONDOMINIO...<br />
...CHE STRESS!...
BIANCA<br />
INDICE<br />
01. PREFAZIONE 5<br />
02. COS’È UN CONDOMINIO 7<br />
03. LA COSTITUZIONE DI UN CONDOMINIO: 11<br />
a) Assembleare 13<br />
b) Giudiziale 14<br />
c) Contrattualmente 14<br />
04. L’AMMINISTRATORE: 15<br />
a) Compiti 00<br />
b) Doveri 00<br />
05. L’ASSEMBLEA: 19<br />
a) Ord<strong>in</strong>aria 00<br />
b) Straord<strong>in</strong>aria 00<br />
06. I MILLESIMI 23<br />
07. IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO 27<br />
08. LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE 37<br />
09. LE MAGGIORANZE codicistiche 41<br />
10. LA CONVIVENZA 45<br />
11. I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 53
BIANCA<br />
PREFAZIONE<br />
“...Acquistiamo un’ appartamento <strong>in</strong> condom<strong>in</strong>io o una villetta<br />
per conto nostro? Nel condom<strong>in</strong>io ci sono anche “gli altri”<br />
<strong>in</strong> villetta siamo da soli.Nel condom<strong>in</strong>io le spese sono ripartite<br />
tra molti, nella villetta sono tutte a carico nostro.”<br />
Questa é la domanda ed il problema che si pongono molte persone<br />
quando devono decidere di acquistare l’abitazione per la<br />
propria famiglia.Prima di rispondere a questa domanda dovrebbero<br />
fare questa riflessione: “vivere <strong>in</strong> condom<strong>in</strong>io o <strong>in</strong> una villetta<br />
e’ come andare <strong>in</strong> centro città col filobus o con l’auto.<br />
- Col filobus devi subire i ritardi, l’affollamento, sottostare agli orari,<br />
ecc. Ma, una volta arrivato lo lasci e non hai più problemi;<br />
- Con l’auto stai comodo, parti quando vuoi, scegli la strada che<br />
meglio di aggrada ma una volta arrivato non sai dove metterla,<br />
i parcheggi sono pieni, dove c’é posto sono parcheggi per<br />
residenti o puoi sostare solo un’ora e sono più le volte che prendi<br />
una multa che quelle che ti va bene”<br />
Per verità non é detto che i problemi del condom<strong>in</strong>io non esistono<br />
pure nelle villette, sopratutto se non sono s<strong>in</strong>gole, ma sono <strong>in</strong> Schiera<br />
e/o Raggruppate.<br />
Comunque, sia per il condom<strong>in</strong>io che per le villette a schiera e/o<br />
a gruppo, per vivere decentemente e civilmente basta accettare<br />
e rispettare poche regole.<br />
Qu<strong>in</strong>di, per aiutare tutti questi cittad<strong>in</strong>i, che decisano di vivere<br />
“<strong>in</strong> gruppo” cerchiamo - con questa nostra <strong>in</strong>iziativa - di dare<br />
loro un aiuto.
BIANCA<br />
COS’È UN CONDOMINIO
BIANCA<br />
CHE COS’È UN CONDOMINIO<br />
Si dice che c’é condom<strong>in</strong>io quando piu’ persone<br />
sono comproprietarie di parti comuni dello stesso edificio.<br />
Secondo l’art. 1117 del codice civile:<br />
“Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un<br />
edificio, se contrario non risulta dal titolo:<br />
1) Il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti ed i lastrici solari, le scale,<br />
i portoni d’<strong>in</strong>gresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili ed <strong>in</strong> genere tutte le parti dell’edificio<br />
necessarie all’uso comune;<br />
2) I locali per la port<strong>in</strong>eria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento<br />
centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi <strong>in</strong> comune;<br />
3) Le opere, le <strong>in</strong>stallazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso ed al godimento<br />
comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti ed <strong>in</strong>oltre le fognature<br />
ed i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per<br />
il riscaldamento e simili, f<strong>in</strong>o al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà<br />
esclusiva dei s<strong>in</strong>goli condom<strong>in</strong>i”.<br />
E l’articolo 1139 del codice civile, che chiude la trattazione della comunione <strong>in</strong> generale,<br />
ribadisce:<br />
Per quanto non espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione<br />
<strong>in</strong> generale (dall’art. 832 all’art. 1139 del codice civile).<br />
Quando i condom<strong>in</strong>i sono più di 4, l’assemblea nom<strong>in</strong>a un amm<strong>in</strong>istratore.<br />
Così recita l’articolo 1129 del codice civile.<br />
9
BIANCA<br />
LA COSTITUZIONE<br />
DI UN CONDOMINIO
BIANCA<br />
LA COSTITUZIONE DI UN CONDOMINIO<br />
Come abbiamo detto al punto 2, ex art. 1129 del codice civile, quando i condom<strong>in</strong>i sono<br />
più di quattro, si nom<strong>in</strong>a un amm<strong>in</strong>istratore.<br />
Come si fa a nom<strong>in</strong>are un amm<strong>in</strong>istratore?<br />
Lo si può fare con un’assemblea o tramite il giudice o contrattualmente dal costruttore/venditore.<br />
a) TRAMITE L’ASSEMBLEA<br />
Si convoca la prima assemblea costitutiva del condom<strong>in</strong>io.<br />
Come si fa a convocare l’assemblea costitutiva del condom<strong>in</strong>io?<br />
Su <strong>in</strong>iziativa di uno o più condom<strong>in</strong>i si convoca, con lettera raccomandata con ricevuta di<br />
ritorno, tutti i partecipanti al condom<strong>in</strong>io mettendo all’ord<strong>in</strong>e del giorno la nom<strong>in</strong>a dell’amm<strong>in</strong>istratore.<br />
Riunitasi l’assemblea, <strong>in</strong> prima o <strong>in</strong> seconda convocazione (poi vedremo come si costituisce<br />
regolarmente l’assemblea) si procede come segue:<br />
- Si nom<strong>in</strong>a un presidente,<br />
- Un segretario,<br />
- Si discute l’ord<strong>in</strong>e del giorno valutando i nom<strong>in</strong>ativi proposti dai vari condom<strong>in</strong>i, le loro<br />
pretese economiche, le loro referenze e professionalità, dopo di che si vota con la maggioranza<br />
degli <strong>in</strong>tervenuti che rappresentano 501/1000esimi ed il 50% + 1 dei condom<strong>in</strong>i.<br />
- Si nom<strong>in</strong>a l’amm<strong>in</strong>istratore.<br />
L’amm<strong>in</strong>istratore nom<strong>in</strong>ato convocherà la prima riunione condom<strong>in</strong>iale dove si discuterà:<br />
- Il bilancio preventivo del primo esercizio,<br />
- Le tabelle millesimali,<br />
- Il regolamento di condom<strong>in</strong>io,<br />
- L’assegnazione dei vari <strong>in</strong>carichi per le varie manutenzioni,<br />
- Ecc.<br />
Le maggioranze, per ogni s<strong>in</strong>gola delibera, verranno esplicitate più avanti.<br />
13
VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />
b) GIUDIZIALMENTE<br />
Se non si riesce a nom<strong>in</strong>are un amm<strong>in</strong>istratore <strong>in</strong> via ord<strong>in</strong>aria, come sopra <strong>in</strong>dicato, dopo<br />
i vari tentativi andati a vuoto, anche un solo condom<strong>in</strong>o si può rivolgere al giudice e chiedere<br />
la nom<strong>in</strong>a giudiziale di un amm<strong>in</strong>istratore.<br />
Qu<strong>in</strong>di si procede come al paragrafo a).<br />
c) CONTRATTUALMENTE<br />
È il caso <strong>in</strong> cui il condom<strong>in</strong>io viene già costituito con la compravendita dal costruttore.<br />
In questo caso, nell’atto, avremo <strong>in</strong>dicato il nome dell’amm<strong>in</strong>istratore e troveremo allegate<br />
anche le tabelle millesimali ed il regolamento di condom<strong>in</strong>io.<br />
Attenzione:<br />
- L’amm<strong>in</strong>istratore resta comunque <strong>in</strong> carica un anno e soggiace al r<strong>in</strong>novo nella prima<br />
assemblea di approvazione del bilancio di chiusura del primo esercizio mentre<br />
- Il regolamento potrà essere variato solo con un eguale atto notarile e<br />
- Le tabelle millesimali, comunque come vedremo, andranno sempre accettate all’unanimità.<br />
Qu<strong>in</strong>di si procede come al paragrafo a).<br />
14<br />
L’AMMINISTRATORE
BIANCA<br />
È nom<strong>in</strong>ato,<br />
come abbiamo già visto al punto 3) e come vedremo al punto 9), dall’Assemblea<br />
col voto favorevole di tanti condom<strong>in</strong>i che rappresent<strong>in</strong>o almeno 501/1000esimi dell’<strong>in</strong>tero<br />
condom<strong>in</strong>io, sia <strong>in</strong> prima che <strong>in</strong> seconda convocazione, dal Giudice su richiesta anche<br />
di un sol condom<strong>in</strong>o o dal Costruttore/Venditore.<br />
Rappresenta il Condom<strong>in</strong>io <strong>in</strong> tutte le sue vicissitud<strong>in</strong>i attive e passive:<br />
Attive: paga le fatture, sottoscrive contratti di manutenzione, di pulizia, di appalto di lavori,<br />
ecc.<br />
Passive: controversie con gli enti fornitori, contro un s<strong>in</strong>golo condom<strong>in</strong>o, <strong>in</strong> giudizio per eventuali<br />
cause, ecc.<br />
Resta <strong>in</strong> carica un anno.<br />
L’AMMINISTRATORE<br />
Al term<strong>in</strong>e di ogni anno (che non è detto debba co<strong>in</strong>cidere con l’anno solare : 1/1 - 31/12,<br />
ma può avere <strong>in</strong>izi e scadenze varie, per esempio: 1/5 - 30/4 dell’anno successivo) convoca<br />
OBBLIGATORIAMENTE (entro un lasso di tempo ragionevole, dopo la scadenza del periodo)<br />
un’Assemblea ord<strong>in</strong>aria per discutere e deliberare:<br />
- Bilancio consuntivo esercizio anno precedente,<br />
- Nom<strong>in</strong>a nuovo amm<strong>in</strong>istratore (che può essere egli stesso confermato ma se non viene<br />
confermato o è un’altra persona l’assemblea si <strong>in</strong>terrompe qui, poi vedremo come si<br />
evolve), se è confermato si prosegue con<br />
- Bilancio Preventivo nuovo esercizio,<br />
- Argomenti all’Ord<strong>in</strong>e del Giorno,<br />
- Comunicazioni dell’Amm<strong>in</strong>istratore e Varie ed eventuali.<br />
ATTENZIONE: nel discutere le “Varie ed eventuali” non si può decidere e votare nulla, ma<br />
solamente rimandare all’ord<strong>in</strong>e del giorno di una successiva assemblea gli eventuali argomenti<br />
che si vorranno discutere e/o deliberare per far <strong>in</strong> modo che tutti sappiano di che cosa<br />
si vuol parlare e non escluderli, di fatto, dalla discussione e votazione,<br />
Un comportamento diverso renderebbe nulla la deliberazione.<br />
17
VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />
Attenzione: se la conferma del vecchio amm<strong>in</strong>istratore non avviene (sia <strong>in</strong> 1ª che <strong>in</strong> 2ª convocazione)<br />
con 501 millesimi ed il 50% + 1 dei condom<strong>in</strong>i il vecchio <strong>in</strong>caricato resta nelle<br />
sue vecchie funzioni ma solo per l’ord<strong>in</strong>aria amm<strong>in</strong>istrazione.<br />
Problemi nascono se un amm<strong>in</strong>istratore così confermato si trova a gestire una successiva assemblea<br />
straord<strong>in</strong>aria dove si deve decidere su un argomento che prevede maggioranze qualificate<br />
(501 o 667 millesimi).<br />
In questo caso, prima di delegare, bisogna confermare l’amm<strong>in</strong>istratore nella carica per gestire<br />
pure la straord<strong>in</strong>aria amm<strong>in</strong>istrazione con la maggioranza qualificata di cui sopra: 501<br />
e 50% + 1% dei condom<strong>in</strong>i.<br />
18<br />
L’ASSEMBLEA
BIANCA<br />
È l’organo<br />
L’ASSEMBLEA<br />
sovrano del condom<strong>in</strong>io. Deve essere convocata dall’amm<strong>in</strong>istratore almeno una<br />
volta all’anno, <strong>in</strong> via ord<strong>in</strong>aria, per:<br />
- Approvare il bilancio consuntivo delle spese sostenute nell’esercizio f<strong>in</strong>anziario precedente,<br />
- Nom<strong>in</strong>are il nuovo amm<strong>in</strong>istratore (che può essere anche il vecchio riconfermato), se il vecchio<br />
amm<strong>in</strong>istratore non viene confermato l’assemblea term<strong>in</strong>a qui, se <strong>in</strong>vece l’amm<strong>in</strong>istratore<br />
resta quello vecchio, l’assemblea procede per<br />
- Approvare il bilancio preventivo delle spese per l’anno seguente e<br />
- Discutere e deliberare sulle problematiche condom<strong>in</strong>iali esplicitamente riportate nell’ord<strong>in</strong>e del<br />
giorno (altrimenti si ricade nella nullità di delibera come visto sopra).<br />
Ed <strong>in</strong> via straord<strong>in</strong>aria:<br />
- Quando l’amm<strong>in</strong>istratore lo ritenga necessario o<br />
- Quando ne venga fatta richiesta scritta all’amm<strong>in</strong>istrazione da un numero di condom<strong>in</strong>i che<br />
rappresent<strong>in</strong>o almeno il 20% del valore del condom<strong>in</strong>io.<br />
Come si convoca l’assemblea del condom<strong>in</strong>io:<br />
- A mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimessa a tutti i condom<strong>in</strong>i ed <strong>in</strong>quil<strong>in</strong>i<br />
(<strong>in</strong> quanto questi ultimi possono partecipare alle votazioni per specifici argomenti di loro<br />
esclusiva pert<strong>in</strong>enza come : tempi di riscaldamento, turnazioni di pulizia, illum<strong>in</strong>azione condom<strong>in</strong>iale,<br />
verifica documentazione spese di loro competenza, ecc.)<br />
- Almeno 10 giorni prima della data prefissata, per permettere a tutti di organizzarsi coi loro<br />
impegni e permettere a tutti di partecipare.<br />
Chi, nonostante tutto, non può partecipare di persona può dare delega a persona di sua fiducia<br />
la quale parteciperà all’adunanza votando per suo ord<strong>in</strong>e e conto, ed il delegante si obbligherà<br />
ad accettare tutte le decisioni prese dal delegato <strong>in</strong> suo nome.<br />
Non esiste un numero m<strong>in</strong>imo o massimo di deleghe che possono essere date ad una unica persona<br />
(se su un condom<strong>in</strong>io di 10 persone una solamente ha la delega di 6 condom<strong>in</strong>i, praticamente,<br />
decide da solo), ma questo può essere ovviato con una normazione nel regolamento del<br />
condom<strong>in</strong>io e dalla regola codicistica che prevede, oltre che al quorum dei millesimi, anche quello<br />
delle “teste” (condom<strong>in</strong>i), come vedremo a proposito delle maggioranze.<br />
Chi partecipa con delega:<br />
- Fa numero ai f<strong>in</strong>i dei millesimi e<br />
- Fa testa ai f<strong>in</strong>i del numero dei condom<strong>in</strong>i<br />
ATTENZIONE ALLE DELIBERE NULLE E/O ANNULLABILI. Vediamone alcuni esempi:<br />
DELIBERE NULLE: Esse sono sempre impugnabili a mezzo ricorso giudiziale (non hanno prescrizione<br />
di tempo) ed alcune motivazioni sono:<br />
1. Ripartizioni di spese comuni a tutti i condom<strong>in</strong>i decisa con delibera a maggioranza anziché<br />
all’unanimità (Cass. Civ. 5.1,.83 n. 5793)<br />
2. Convocazione dell’assemblea pervenuta al condom<strong>in</strong>io dopo la data della riunione (Trib. Monza,<br />
11.02.1986)<br />
21
VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />
3. Mancato <strong>in</strong>serimento dell’oggetto nellm’ord<strong>in</strong>e del giorno (Trib. Napoli, 14.10.1987)<br />
4. Ripartizione di spesa con tabella diversa da quella specifica (Pret. Bari, 17.03.1989)<br />
5. Delibera presa con voto di soggetto non evente diritto (Pret. Milano, 28.03.1990)<br />
6. Delibera a maggioranza di utilizzo di un bene comune con pregiudizio dei diritti altrui (Cass.<br />
Civ. Sez. II, 28.08.1993 n. 9130 e Trib. Milano, 26.05.1994 e Trib. Piacenza, 16.06.1997)<br />
DELUBERE ANNULLABILI: Entro 3 giorni dall’avvenuta conoscenza, sono quelle prese con alcune<br />
delle seguenti motivazioni:<br />
1. Condom<strong>in</strong>io con numero di deleghe superiore a quello massimo consentito dal Regolamento<br />
di Condom<strong>in</strong>io (Cass. Civ., 12.12.1986 n. 7402)<br />
2. Provvedimenti presi da una commissione, anche se nom<strong>in</strong>ata dall’assemblea, per l’espletamento<br />
di alcune spese (Trib. Napoli, 14.07.1987)<br />
3. Approvazione di bilanci con deleghe di condom<strong>in</strong>i all’amm<strong>in</strong>istratore (Trib. Milano, 17.07.1988)<br />
4. Seconda convocazione nello stesso giorno della prima (Trib. Napoli, 09.11.1988)<br />
5. Riscaldamento dalle 16 alle 22 anziché ripartito nella giornata - <strong>in</strong> quanto la legge dice che<br />
il riscaldamento deve essere erogato nelle ore più fredde della giornata - qu<strong>in</strong>di prime ore del<br />
matt<strong>in</strong>o ed ultime ore del pomeriggio (Giudice Conciliatore di Bari, 10.10.1989)<br />
6. Delibere prese <strong>in</strong> violazione del Regolamento del Condom<strong>in</strong>io (Cass. Civ. Sez. II, 08.06.1993<br />
n. 6403)<br />
7. Mancata <strong>in</strong>dicazione del risultato delle deliberazioni con norme e millesimi dei favorevoli e<br />
contrari (Cass. Civ. Sez. II, 19.10.1998 n. 10329)<br />
Della costituzione dell’assemblea, della nom<strong>in</strong>a del presidente e del segretario, dgli argomenti<br />
discussi e delle votazioni si redige verbale che deve essere, poi, <strong>in</strong>viato a tutti i condom<strong>in</strong>i, partecipanti<br />
all’assemblea o no.<br />
Ex Sentenza 4136 del 28/9/1977 della Cassazione, il Condom<strong>in</strong>o che lascia l’assemblea prima<br />
del term<strong>in</strong>e delle votazioni, dichiarandosi favorevole alle decisioni prese dai restanti condom<strong>in</strong>i<br />
- verbalizzando la sua decisione - partecipa al quorum delle votazioni, sommandosi i suoi millesimi<br />
a quelli della maggioranza.<br />
Ma a cosa servono se la delibera è già stata presa? Essi servono solo, <strong>in</strong> quanto si aggiungono<br />
al valore ed al numero delle teste presenti per far raggiungere i 501 millesimi ed il 50% più uno<br />
dei condom<strong>in</strong>i o i 667 millesimi ed i 2/3 dei condom<strong>in</strong>i nel caso di delibere a maggioranza<br />
“qualificata".<br />
Se l’assemblea, <strong>in</strong> prima convocazione, non raggiunge i 667 millesi della proprietà ed i 2/3 dei<br />
partecipanti al condom<strong>in</strong>io, NON È VALIDA ma può essere <strong>in</strong>detta <strong>in</strong> “2ª convocazione” (con<br />
la stessa lettura della prima) <strong>in</strong> un giorno successivo (comunque almeno dopo 24 ore) ed <strong>in</strong> questo<br />
caso è validamente costituita con la presenza di 1/3 dei millesimi delle proprietà ed 1/3 dei<br />
condom<strong>in</strong>i, ma - <strong>in</strong> questo caso - può deliberare per l’ord<strong>in</strong>aria amm<strong>in</strong>istrazione (vedi tabella<br />
delle maggioranze).<br />
22<br />
I MILLESIMI
BIANCA<br />
A i<br />
sensi e per gli effetti dell’art. 68 delle disposizioni attuative del codice civile, la tabella<br />
millesimale è parte <strong>in</strong>tegrante e sostanziale del regolamento di condom<strong>in</strong>io.<br />
La tabella millesimale altro non è che una vera e propria tabella creata ad hoc da un tecnico<br />
per quantificare le quote di partecipazione alle spese condom<strong>in</strong>iale di ciascun condom<strong>in</strong>o.<br />
Va approvata e sottoscritta all’unanimità.<br />
I MILLESIMI<br />
Tale tabella prende <strong>in</strong> considerazione diversi elementi:<br />
- La metratura dell’appartamento,<br />
- L’esposizione dello stesso,<br />
- L’areazione,<br />
- L’elevazione (un 5° piano con l’ascensore vale di più di un piano terra, o di uno stesso<br />
5º piano senza ascensore),<br />
- Ecc.<br />
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 delle disposizioni attuative del codice civile, i valori proporzionali<br />
dei vari piani o porzioni di piano (leggi millesimi) possono essere riveduti o modificati,<br />
anche nell’<strong>in</strong>teresse di un solo condom<strong>in</strong>o, nei seguenti casi:<br />
1) Quando risulta che sono conseguenza di un errore;<br />
2) Quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, <strong>in</strong> conseguenza della sopraelevazione<br />
di nuovi piani, di espropriazione parziale o di <strong>in</strong>novazioni di vasta portata,<br />
è notevolmente alterato il rapporto orig<strong>in</strong>ario tra i valori dei s<strong>in</strong>goli piani o porzioni<br />
di piano (ad esempio: per l’<strong>in</strong>stallazione di un ascensore nel vano scale – vedi esempio<br />
sopra <strong>in</strong> merito alla elevazione).<br />
Ciò anche se la modifica viene fatta da un solo condom<strong>in</strong>o e quel solo condom<strong>in</strong>o deve provvedere,<br />
a proprie spese, alla rettifica della tabella millesimale.<br />
25
BIANCA<br />
IL REGOLAMENTO<br />
DI CONDOMINIO
BIANCA<br />
È il vangelo del condom<strong>in</strong>io.<br />
È il codice civile e penale dei comportamenti dei condom<strong>in</strong>i.<br />
State molto attenti alla sua stesura.<br />
Prevedete e regolamentate<br />
- il logico e naturale,<br />
- il prevedibile e possibile e<br />
- l’imprevedibile e l’impossibile.<br />
Poi, chiunque, sfruttando le pieghe della legge, la carenza di normazione o <strong>in</strong>terpretazioni<br />
a lui favorevoli, potrà sempre rimproverarvi:<br />
“Ma nel regolamento non è previsto, la legge me lo permette, io lo faccio anche se a voi non<br />
sta bene…”<br />
E voi dovete “<strong>in</strong>goiare il rospo” o avventurarvi <strong>in</strong> spiacevoli, lunghe e costose controversie<br />
legali (che non vi consigliamo).<br />
Richiamate sempre, oltre a quello che avete regolamentato, con la formula:<br />
“… per tutto quanto nel presente regolamento non previsto e regolamentato, si farà riferimento<br />
al codice civile e penale, alle leggi ord<strong>in</strong>arie ed a quelle speciali <strong>in</strong> materia di condom<strong>in</strong>io<br />
nonché al regolamento di polizia urbana …”<br />
tutto quello che può essere sfuggito alla normazione.<br />
(vedi fac simile allegato)<br />
IL REGOLAMENTO<br />
29
VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />
FAC_SIMILE DI REGOLAMENTO DI CONDOMINIO<br />
CAPO 1ª - DISPOSIZIONI GENERALI ED ELEMNTI COMUNI<br />
ART. 1 - Le norme contenute nel presente Regolamento discipl<strong>in</strong>ano il Condom<strong>in</strong>io degli alloggi<br />
del fabbricato sito <strong>in</strong> _______________ <strong>in</strong> Via ___________________<br />
ART. 2 - Sono oggetto di proprietà comune dei condom<strong>in</strong>i dell’edificio, oltre alle parti <strong>in</strong>dicate<br />
dall’Art. 1117 del Codice Civile, quant’altro serve all’uso ed al godimento comune.<br />
ART.3 - Agli effetti di Legge viene allegata al presente Regolamento, di cui forma parte <strong>in</strong>tegrante,<br />
la tabella “All. N. 1” sulla quale è riportata l’entità delle quote di comproprietà di<br />
ciascun Condom<strong>in</strong>o, espressa <strong>in</strong> Millesimi. Tale espressione Millesimale è ragguagliata a quella<br />
dell’<strong>in</strong>tero edificio sulla base dei conteggi e del prospetto redatta dall’Ing.<br />
________________________.<br />
ART. 4 - È vietato occupare i locali e gli spazi di proprietà ed uso comune con costruzioni od<br />
altro, anche se di carattere provvisorio, a meno che non si debbano eseguire lavori riguardanti<br />
gli appartamenti ed i locali dei s<strong>in</strong>goli Condom<strong>in</strong>i, nel qual caso l’occupazione deve<br />
essere limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari e non deve impedire l’uso dei<br />
detti locali e spazi da parte di altri Condom<strong>in</strong>i. Di tale occupazione va dato tempestivo avviso<br />
all’Amm<strong>in</strong>istratore ai f<strong>in</strong>i dell’osservanza dei suddetti limiti e condizioni.<br />
ART. 5 - La facoltà di sopraelevare (ove prevista) può essere esercitata dai Condom<strong>in</strong>i proprietari<br />
dell’ultimo piano o da chiunque altro Condom<strong>in</strong>o che ne acquisti la disponibilità dall’avente<br />
diritto. Analoga facoltà compete al proprietario esclusivo del lastrico solare ed al proprietario<br />
della terrazza contigua al proprio appartamento. Chi <strong>in</strong>tende sopraelevare deve<br />
presentare all’Amm<strong>in</strong>istratore del Condom<strong>in</strong>io almeno tre mesi prima della data di <strong>in</strong>izio dei<br />
lavori, copia del progetto tecnico, regolarmente approvato dagli organi competenti per l’esame<br />
ai f<strong>in</strong>i di eventuali opposizioni da parte dei Condom<strong>in</strong>i <strong>in</strong>teressati, ai sensi dell’Art. 1127<br />
del C.C. Entro breve term<strong>in</strong>e, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del suddetto<br />
progetto, l’Amm<strong>in</strong>istratore deve <strong>in</strong>vitare i Condom<strong>in</strong>i <strong>in</strong>teressati a prenderne visione.<br />
Tutte le parti della sopraelevazione che per L’Art.1117 del C.C. sono da ascrivere alle “parti<br />
comuni” del fabbricato o che comunque servano all’ uso comune, da chiunque pagate o costruite,<br />
diventano di proprietà comune. Chi sopraeleva deve corrispondere ai Condom<strong>in</strong>i dei piani<br />
sottostanti l’<strong>in</strong>dennità di cui all’ultimo comma dell’Art.1127 del C.C.<br />
ART. 6 - I Condom<strong>in</strong>i non possono apportare <strong>in</strong>novazioni ne modificazioni alle cose comuni,<br />
anche se <strong>in</strong> corrispondenza delle s<strong>in</strong>gole proprietà <strong>in</strong>dividuali, se non previa deliberazione<br />
dell’Assemblea dei Condom<strong>in</strong>i, approvata con un numero di voti che rappresenti la<br />
maggioranza dei partecipanti al Condom<strong>in</strong>io ed i due terzi del valore dell’edificio ai sensi<br />
del 5° comma dell’Art. 1136 del C.C. La violazione di questo divieto comporta l’obbligo di<br />
riduzione <strong>in</strong> prist<strong>in</strong>o delle cose modificate ed il risarcimento dei danni. Qualora le <strong>in</strong>nova-<br />
30<br />
IL REGOLAMENTO<br />
zioni o modificazioni come sopra approvate import<strong>in</strong>o una spesa molto gravosa od abbiano<br />
carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni ed all’importanza dell’edificio e<br />
consistano <strong>in</strong> opere suscettibili di Utilizzazione separata, i Condom<strong>in</strong>i che non <strong>in</strong>tendono trarne<br />
vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l’utilizzazione separata<br />
non è possibile, l’<strong>in</strong>novazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei Condom<strong>in</strong>i<br />
che l’hanno deliberata od accettata <strong>in</strong>tendano sopportarne <strong>in</strong>tegralmente la spesa. I Condom<strong>in</strong>i<br />
ed i loro eredi o aventi causa possono <strong>in</strong> qualunque tempo partecipare ai vantaggi dell’<strong>in</strong>novazione<br />
o modificazione suscettibile di utilizzazione separata, contribuendo nelle spese di<br />
esecuzione e di manutenzione delle opere nella misura del beneficio che ne ricevono, ai term<strong>in</strong>i<br />
dell’Art.1123 del C.C.<br />
ART. 7 - Ogni Condom<strong>in</strong>o è obbligato ad eseguire nel proprio alloggio e locali le riparazioni<br />
occorrenti che, non eseguite, possano danneggiare le parti comuni o le proprietà dei s<strong>in</strong>goli<br />
Condom<strong>in</strong>i. Egli deve consentire, a richiesta dell’Amm<strong>in</strong>istratore e previo congruo preavviso,<br />
l’accesso nell’<strong>in</strong>terno degli alloggi e dei locali di sua proprietà perché si possa procedere<br />
alle opportune ispezioni riguardanti i lavori da farsi od <strong>in</strong> corso di esecuzione sulle parti<br />
comuni del fabbricato, tanto nell’<strong>in</strong>teresse del s<strong>in</strong>golo Condom<strong>in</strong>o che dell’<strong>in</strong>tero Condom<strong>in</strong>io.<br />
CAPO 2°<br />
RIPARTIZIONE DELLE SPESE<br />
ART. 8 - Ciascun Condom<strong>in</strong>o deve contribuire alle spese di conservazione e di manutenzione<br />
ord<strong>in</strong>aria e straord<strong>in</strong>aria delle parti comuni nonché alle spese di amm<strong>in</strong>istrazione del fabbricato<br />
ed a quelle riguardanti le <strong>in</strong>novazioni ed il funzionamento del servizio comune <strong>in</strong> proporzione<br />
al valore millesimale della sua proprietà. Le spese di manutenzione e ricostruzione<br />
delle scale, dei soffitti, delle volte, dei solai e dei lastrici solari di uso esclusivo si ripartiscono<br />
secondo le regole degli Art. 1124 -1125 -1126 del C.C. Le spese riguardanti le parti comuni<br />
dest<strong>in</strong>ate a servire i Condom<strong>in</strong>i <strong>in</strong> misura diversa, sono ripartite <strong>in</strong> proporzione dell’uso<br />
che ciascuno può farne. Nel caso vi siano più scale, cortili, lastrici solari, opere od impianti<br />
dest<strong>in</strong>ati a servire una parte dell’<strong>in</strong>tero edificio, le spese sono a carico del gruppo dei<br />
Condom<strong>in</strong>i che ne trae utilità.<br />
ART. 9 - Le eventuali spese di riparazione o ricostruzione delle pavimentazioni dei marciapiedi<br />
fronteggianti i prospetti dell’edificio comune, per la quota parte che i Regolamenti Comunali<br />
pongono a carico dei Condom<strong>in</strong>i dell’edificio stesso, sono ripartite per 1/4 fra gli alloggi e<br />
locali a piano terreno aventi accesso diretto sulla strada e per 3/4, fra tutti i rimanenti alloggi<br />
e locali dei piani superiori.<br />
ART. 10 - Le spese causate da colpa del Condom<strong>in</strong>o o da persone e cose di cui egli debba<br />
rispondere a norma di legge, sono a carico del Condom<strong>in</strong>o stesso.<br />
ART. 11 - Le spese per i servizi di pulizie ed illum<strong>in</strong>azione degli androni, delle scale, dei cortili<br />
ed altre parti comuni, sono ripartite <strong>in</strong> parti uguali tra tutti i Condom<strong>in</strong>i.<br />
31
VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />
ART. 12 - Le spese per il consumo dell’acqua per usi comuni, è ripartita fra i condom<strong>in</strong>i degli<br />
alloggi e dei locali vari <strong>in</strong> base ai millesimali di proprietà.<br />
ART. 13 - Le spese relative all’esercizio ed alla manutenzione dell’impianto dell’ascensore<br />
sono ripartite fra i Condom<strong>in</strong>i dei vari piani <strong>in</strong> quote proporzionalmente decrescenti dall’alto<br />
verso il basso, secondo le aliquote percentuali risultanti da apposita tabella millesimale,<br />
da approvare a norma del successivo Art. 25 e che farà parte <strong>in</strong>tegrante del regolamento<br />
di Condom<strong>in</strong>io; esistendo più ascensori, tale ripartizione è eseguita separatamente<br />
per ciascun ascensore.<br />
ART. 14 - Le spese per la manutenzione dell’impianto comune del riscaldamento, esclusa quella<br />
riguardante le parti esistenti nei s<strong>in</strong>goli alloggi - che restano <strong>in</strong>teramente a carico dei rispettivi<br />
proprietari - nonché le spese di esercizio, sono ripartite - senza facoltà di sottrarvisi r<strong>in</strong>unciando<br />
al riscaldamento - fra i Condom<strong>in</strong>i i cui alloggi e locali usufruiscono del medesimo<br />
impianto, con i criteri di ripartizione che saranno stabiliti dall’Assemblea e risultanti da apposita<br />
tabella millesimale, da approvare a norma del successivo Art. 15 e che farà parte <strong>in</strong>tegrante<br />
del regolamento di Condom<strong>in</strong>io.<br />
CAPO 3ª - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI<br />
ART. 15 - L’Assemblea dei Condom<strong>in</strong>i si riunisce <strong>in</strong> via ord<strong>in</strong>aria una volta all’anno entro 60<br />
giorni dalla chiusura dell’esercizio f<strong>in</strong>anziario e, <strong>in</strong> via straord<strong>in</strong>aria, ogni volta che<br />
l’Amm<strong>in</strong>istratore lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 2 Condom<strong>in</strong>i che<br />
rappresent<strong>in</strong>o 1/6 del valore dell’edificio ai term<strong>in</strong>i dell’Art. 66 di attuazione del C.C. (R..D.<br />
30/3/1942 – N. 318). La convocazione è fatta mediante avviso da <strong>in</strong>viarsi per lettera raccomandata<br />
A.R. a ciascun Condom<strong>in</strong>o almeno 10 gg. prima della data fissata. L’avviso deve<br />
contenere l’<strong>in</strong>dicazione del luogo, giorno ed ora dell’adunanza, l’ord<strong>in</strong>e del giorno e la data<br />
dell’eventuale adunanza <strong>in</strong> seconda convocazione da stabilirsi il giorno successivo alla prima<br />
adunanza e, <strong>in</strong> ogni caso, non oltre 10 giorni dalla prima. L’Assemblea è regolarmente costituita<br />
<strong>in</strong> prima convocazione quando tutti i Condom<strong>in</strong>i sono stati <strong>in</strong>vitati alla riunione e quando<br />
gli <strong>in</strong>tervenuti - <strong>in</strong> proprio o per delega - rappresentano i 2/3 dei partecipanti al<br />
Condom<strong>in</strong>io ed i 2/3 del valore dell’<strong>in</strong>tero edificio (prima convocazione). Sono valide le deliberazioni<br />
approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza (metà più uno)<br />
degli <strong>in</strong>tervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.<br />
Salvo diversa previsione dell’Art. 1136 del Codice Civile o Leggi Speciali.<br />
In seconda convocazione, l’Assemblea delibera validamente con un numero di voti che rappresenti<br />
almeno 1/3 dei partecipanti al Condom<strong>in</strong>io od almeno 1/3 del valore dell’edificio.<br />
I convenuti all’assemblea nom<strong>in</strong>ano, di volta <strong>in</strong> volta, un Presidente ed un Segretario scelti,<br />
di massima, fra i partecipanti al Condom<strong>in</strong>io, escluso l’Amm<strong>in</strong>istratore, salvo diversa previsione<br />
dell’Art. 1136 del Codice Civile e/o Leggi Speciali.<br />
Delle deliberazioni dell’Assemblea è redatto verbale. Ai Condom<strong>in</strong>i verrà <strong>in</strong>viata copia<br />
32<br />
IL REGOLAMENTO<br />
del verbale delle decisioni prese <strong>in</strong> Assemblea entro 15 giorni dalla data di svolgimento<br />
della medesima.<br />
ART. 16 - Ogni Condom<strong>in</strong>o può <strong>in</strong>tervenire all’Assemblea anche a mezzo di rappresentante,<br />
il quale deve essere munito di procura o di delega scritta anche <strong>in</strong> calce all’avviso di convocazione<br />
e non può rappresentare più di tre Condom<strong>in</strong>i. Qualora una quota di Condom<strong>in</strong>io<br />
appartenga <strong>in</strong> proprietà <strong>in</strong>divisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante<br />
<strong>in</strong> Assemblea da designarsi dagli <strong>in</strong>teressati. In difetto di tale designazione, vi provvederà,<br />
per sorteggio, il Presidente dell’Assemblea. I s<strong>in</strong>goli Condom<strong>in</strong>i debbono astenersi dal<br />
partecipare a deliberazioni che abbiano per oggetto cose o servizi alla cui conservazione o<br />
gestione non abbiano <strong>in</strong>teresse o per i quali esistano rapporti di forniture o lavori tra essi e<br />
il Condom<strong>in</strong>io. Il Condom<strong>in</strong>o, che sia Amm<strong>in</strong>istratore, deve astenersi dalle deliberazioni relative<br />
al conto della sua gestione.<br />
CAPO 4º - AMMINI STRATORE<br />
ART. 17 - L’Amm<strong>in</strong>istrazione e la sorveglianza del fabbricato sono affidate ad un Amm<strong>in</strong>istratore<br />
quando il numero dei Condom<strong>in</strong>i sia uguale o superiore a quattro. L’Amm<strong>in</strong>istratore è nom<strong>in</strong>ato<br />
annualmente dall’Assemblea dei Condom<strong>in</strong>i la quale delibera validamente, sia <strong>in</strong> prima<br />
che <strong>in</strong> seconda convocazione, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli<br />
<strong>in</strong>tervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio (o diversa maggioranza prevista dell’Art.<br />
1136 del Codice Civile e/o Leggi Speciali). All’Amm<strong>in</strong>istratore spetta un compenso nella misura<br />
stabilita dalla suddetta Assemblea.<br />
ART. 18 - L’Amm<strong>in</strong>istratore ha la rappresentanza legale del Condom<strong>in</strong>io a norma dell’Art.<br />
1131 del C.C.<br />
ART. 19 - L’esercizio f<strong>in</strong>anziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Nei preventivi delle<br />
spese annuali e nei rendiconti, le spese saranno classificate, oltre che per la dest<strong>in</strong>azione,<br />
anche secondo il criterio di ripartizione. L’Amm<strong>in</strong>istratore deve tenere copia dei preventivi e<br />
dei rendiconti a disposizione di ogni Condom<strong>in</strong>o almeno 10 giorni prima di quello fissato<br />
per l’Assemblea e per lo stesso periodo deve tenere a disposizione dei Condom<strong>in</strong>i documenti<br />
e giustificativi di spesa.<br />
ART. 20 - Le quote risultanti dallo stato di ripartizione approvato dall’Assemblea devono essere<br />
versate dai Condom<strong>in</strong>i entro 20 giorni dalla data di scadenza di ogni rata. In mancanza,<br />
l’Amm<strong>in</strong>istratore può, ai term<strong>in</strong>i dell’Art.63 delle “Disposizioni di Attuazione del C.C.” (R.D.<br />
30 marzo 1942 N. 318), ottenere decreto di <strong>in</strong>giunzione immediatamente esecutivo nonostante<br />
opposizione. I suddetti provvedimenti sono adottati senza alcun pregiudizio per tutti<br />
gli altri Condom<strong>in</strong>i.<br />
ART. 21 - Per provvedere alle opere di manutenzione straord<strong>in</strong>aria e ad ogni altra esigenza<br />
urgente ed imprevedibile sarà costituito tra i Condom<strong>in</strong>i un fondo di riserva nella misura e<br />
con le modalità stabilite dall’Assemblea.<br />
33
VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />
CAPO 5º - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE<br />
ART. 22 - Gli appartamenti dell’edificio sono dest<strong>in</strong>ati esclusivamente ad uso di civile abitazione.<br />
Ogni diverso uso deve essere consentito dall’Assemblea con la maggioranza stabilita<br />
dal 2° comma dell’Art. 1136 del C.C. L’Assemblea può stabilire un Regolamento <strong>in</strong>terno<br />
per quanto concerne i rapporti di convivenza fra gli abitanti dell’edificio siano essi Condom<strong>in</strong>i<br />
od Inquil<strong>in</strong>i. È fatto divieto di sovracaricare i pavimenti dei propri ambienti e terrazze, di far<br />
ristagnare sui pavimenti stessi acque che possono causare <strong>in</strong>filtrazioni nei solai nonchè manomettere,<br />
senza autorizzazione, gli impianti comuni.<br />
ART. 23 - L’Amm<strong>in</strong>istratore ha la facoltà di procedere ai lavori di manutenzione straord<strong>in</strong>aria<br />
dello stabile che non siano deliberate dal Condom<strong>in</strong>io, recuperando le spese <strong>in</strong> applicazione<br />
dell’ultimo comma dell’Art.18 del D.P.R. 2/1959, a carico dei Condom<strong>in</strong>i <strong>in</strong>teressati,<br />
<strong>in</strong> proporzione dei valori millesimali delle s<strong>in</strong>gole proprietà.<br />
ART. 24 - Il Condom<strong>in</strong>io è tenuto a provvedere all’Assicurazione del fabbricato contro i danni<br />
dell’<strong>in</strong>cendio, dello scoppio del gas, della caduta del fulm<strong>in</strong>e e danni a terzi.<br />
ART. 25 - Al passaggio dell’amm<strong>in</strong>istrazione da un professionista ad un altro il nuovo<br />
Amm<strong>in</strong>istratore dovrà al più presto, e comunque non oltre il 90° giorno dal suddetto passaggio,<br />
<strong>in</strong>dire una nuova Assemblea per fare approvare la sua nom<strong>in</strong>a ed il bilancio preventivo.<br />
ART. 26 - L’Amm<strong>in</strong>istratore, sulla base delle spese documentate e sostenute povvederà a compilare<br />
il rendiconto per il periodo dalla data di <strong>in</strong>izio dell’esercizio f<strong>in</strong>anziario f<strong>in</strong>o alla sua<br />
naturale scadenza. Gli eventuali conguagli a debito dovranno essere Saldati entro il 20° giorno<br />
dalla comunicazione del rendiconto ai Condom<strong>in</strong>i, i crediti restano <strong>in</strong> conto esercizio seguente<br />
sulla 1º rata.<br />
ART. 27 - Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si r<strong>in</strong>via alle disposizioni<br />
del C.C., delle Leggi Speciali e del regolamento di Polizia Urbana.<br />
ART. 28 - Il presente regolamento, approvato dall’Assemblea, diviene esecutivo dalla data<br />
del _________________<br />
DISPOSIZIONI PER I CONDOMINI<br />
Art. 1 - È fatto divieto ai Condom<strong>in</strong>i di tenere nelle aree, nei solai, nelle cant<strong>in</strong>e ed altri locali<br />
di proprietà comune o personale, animali da cortile, da colombaia ecc.<br />
È altresì fatto divieto di lasciare liberi animali domestici come cani, gatti, ecc., <strong>in</strong> quanto questi<br />
contribuiscono a rendere poco igienici gli androni, le scale, i corridoi ed altri locali di libero<br />
accesso a tutti i Condom<strong>in</strong>i e possono spaventare persone e/o bamb<strong>in</strong>i.<br />
Art. 2 - È fatto divieto di esporre davanti al portonc<strong>in</strong>o di <strong>in</strong>gresso dell’abitazione recipienti<br />
di qualsiasi genere, se non ermeticamente chiusi ed <strong>in</strong> special modo i recipienti per immondizie,<br />
di gettare dalle f<strong>in</strong>estre o terrazzi oggetti di qualsiasi natura, <strong>in</strong>volucri contenenti<br />
immondizie, scuotere tovaglie, ecc., i quali potrebbero arrecare danni a quanti possono tro-<br />
34<br />
IL REGOLAMENTO<br />
varsi nel sottostante spazio di comune o <strong>in</strong>dividuale proprietà.<br />
Art. 3 - È vietato <strong>in</strong>gombrare con materiale di qualsiasi natura gli accessi alle cant<strong>in</strong>e ed altri<br />
locali di proprietà comune; dopo le operazioni di scarico, il condom<strong>in</strong>o oltre a lasciare libero<br />
l’accesso alle cant<strong>in</strong>e stesse e/o anditi comuni, dovrà provvedere ad una accurata pulizia;<br />
<strong>in</strong> caso contrario sarà avvertito l’Amm<strong>in</strong>istratore, il quale darà provvedere alla pulizia<br />
e sistemazione degli accessi addebitando la spesa al Condom<strong>in</strong>o che ha causato il danno.<br />
Art. 4 - Ai Condom<strong>in</strong>i è fatto divieto assoluto di allacciarsi ai circuiti comuni di illum<strong>in</strong>azione,<br />
acqua, gas, ecc.<br />
Art. 5 - Gli spazi di proprietà comune, durante le ore diurne, saranno luogo sicuro di ricreazione<br />
dei bimbi del Condom<strong>in</strong>io e qu<strong>in</strong>di le auto dei Condom<strong>in</strong>i non dovranno sostare <strong>in</strong><br />
dette aree, ad eccezione dei brevi istanti per la salita e la discesa dagli automezzi.<br />
Art. 6 - I Condom<strong>in</strong>i dovranno usare tutti gli accorgimenti necessari nello stendere dalle f<strong>in</strong>estre<br />
e balconi la biancheria od altri <strong>in</strong>dumenti bagnati, <strong>in</strong> maniera da non danneggiare i Condom<strong>in</strong>i<br />
sottostanti, mentre quelli al piano terreno e/o sottostanti non terranno <strong>in</strong>gombra con cose <strong>in</strong>utili<br />
od altro, per lungo periodo, l’area vuota antistante la propria f<strong>in</strong>estra o terrazzo.<br />
Art. 7 - È fatto divieto, specie nelle ore notturne (dalle 22.00 alle 07.00 del giorno dopo) e<br />
nel periodo di riposo pomeridiano - dalle ore 14 alle ore 16 - di produrre rumori molesti con<br />
voci, auto, moto od altro e tenere gli apparecchi radiotelevisivi, fonografi ecc. ad alto volume,<br />
camm<strong>in</strong>are con scarpe “pesanti” o tacchi rumorosi, ecc.<br />
Art. 8 - La buona conservazione del giard<strong>in</strong>o e delle piante situate nel giard<strong>in</strong>o Condom<strong>in</strong>ale<br />
è affidata alla buona educazione dei Condom<strong>in</strong>i stessi; qualora i bamb<strong>in</strong>i dei Condom<strong>in</strong>i<br />
deturpassero il giard<strong>in</strong>o, le piante o quanto altro forma oggetto d’ornamento di esso,<br />
l’Amm<strong>in</strong>istratore si <strong>in</strong>caricherà della sostituzione delle parti avariate o della sostituzione totale<br />
di esse, addebitando la Spesa al Condom<strong>in</strong>o responsabile del danno.<br />
Art. 9 - Tutti i Condom<strong>in</strong>i hanno l’obbligo, per evitare l’accesso nello stabile di estranei, mal<strong>in</strong>tenzionati<br />
ed animali randagi, di chiudere sempre il portone di accesso dello stabile stesso.<br />
Inoltre i Condom<strong>in</strong>i che usano il lastricato o terrazzo comune, dovranno curare la chiusura<br />
del portone di accesso.<br />
Art. 10 - I ragazzi, per i loro svaghi, possono sostare nel cortile, evitando possibilmente le<br />
prime ore pomeridiane; agli stessi è fatto divieto assoluto di fare giochi rumorosi di qualsiasi<br />
genere e natura ed <strong>in</strong> special modo il gioco del calcio. È vietato tenere assembramenti di<br />
persone nell’atrio del portone per giochi od altro.<br />
Art. 11 - Tutti i Condom<strong>in</strong>i che adornano f<strong>in</strong>estre o balconi con vasi di fiori od altro, debbono<br />
assicurarli, con mezzi idonei, al muro o al davanzale, evitando così cadute dei medesimi<br />
oggetti nei sottostanti spazi, dove potrebbero trovarsi persone e cose, recando danni alle<br />
stesse.<br />
Art. 12 - I Condom<strong>in</strong>i hanno l’obbligo, quando si manifestano danni alla proprietà comune<br />
od al proprio alloggio, di avvertire l’Amm<strong>in</strong>istratore con la massima sollecitud<strong>in</strong>e.<br />
35
VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />
Art. 13 - IIl parcheggio delle auto nel garage condom<strong>in</strong>iale dovrà avvenire: ciascuno nel proprio<br />
posto assegnato dentro le righe gialle limitanti lo spazio di ciascuno ed <strong>in</strong> modo tale da<br />
permetter le manovre di entrata ed uscita delle auto degli altri condom<strong>in</strong>i. È fatto divieto di<br />
parcheggiare a ridosso delle portiere delle auto degli altri condom<strong>in</strong>i impedendone l’apertura,<br />
o con la punta dell’auto fuori dalle righe del posto assegnato restr<strong>in</strong>gendo, di fatto, lo<br />
spazio per le manovre agli altri.<br />
36<br />
LA RIPARTIZIONE<br />
DELLE SPESE
BIANCA<br />
A vviene<br />
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE<br />
sempre secondo le tabelle millesimali. Su delibera dell’assemblea presa con<br />
501/1000esimi che rappresentano la MAGGIORANZA dei condom<strong>in</strong>i +1, che può<br />
essere deciso di ripartire una spesa diversamente da quanto previsto dalla tabella millesimale,<br />
senza con ciò modificarla (perché ne prevederebbe la sua nuova stesura – qu<strong>in</strong>di costi<br />
– e la nuova approvazione di tutti).<br />
Normalmente le spese che danno più problemi per la ripartizione sono:<br />
- La luce delle scale,<br />
- Il rifacimento del frontal<strong>in</strong>o dei balconi,<br />
- La riparazione delle colonne di scarico.<br />
Vediamole una ad una.<br />
LA LUCE DELLE SCALE.<br />
Normalmente viene ripartita <strong>in</strong> base alla tabella “scala”, qu<strong>in</strong>di 50% <strong>in</strong> base alla percorrenza<br />
e 50% <strong>in</strong> base alla quadratura dell’appartamento, ma <strong>in</strong> tutti i palazzi, ormai, esiste<br />
“il temporizzatore“ che accende la luce ed, automaticamente, la spegne dopo un certo lasso<br />
di tempo.<br />
Se questo lasso di tempo permette solo di fare un piano, e cioè, chi abita al terzo piano deve<br />
accendere la luce tre volte, è giusto che la ripartizione avvenga <strong>in</strong> base ai millesimi della<br />
“scala”, ma se il temporizzatore è tarato <strong>in</strong> modo che a chi lo accende da luce per un periodo<br />
sufficiente a raggiungere l’ultimo piano, <strong>in</strong>dipendentemente dal piano dove effettivamente<br />
abita, se qualcuno lo chiede, può pretendere che la spesa sia ripartita <strong>in</strong> parti uguali tra tutti.<br />
IL RIFACIMENTO DEL FRONTALINO DEI BALCONI.<br />
Normalmente i frontal<strong>in</strong>i sono parte condom<strong>in</strong>iale.<br />
Il s<strong>in</strong>golo condom<strong>in</strong>o non può permettersi di alterarne la struttura e colore, perché fa parte<br />
della facciata.<br />
Quando si rompe la spesa è a carico del condom<strong>in</strong>io, ma se il danno è causato dall’arrug<strong>in</strong>imento<br />
del supporto di sostegno della balausta del balcone (che è estensione dell’appartamento)<br />
allora la spesa è a carico del condom<strong>in</strong>o che “ha causato il danno per mancata<br />
manutenzione del manufatto”.<br />
LA RIPARAZIONE DELLE COLONNE DI SCARICO.<br />
Normalmente le colonne di scarico sono condom<strong>in</strong>iali.<br />
Ma, molto spesso, riguardano solo alcuni condom<strong>in</strong>i (normalmente quelli che si trovano uno<br />
sotto l’altro); <strong>in</strong> questo caso, se ben accertato da un tecnico, è possibile ripartire la spesa tra<br />
tutti coloro che effettivamente usufruiscono della colonna ma, attenzione, LA PARTE COMU-<br />
NE DI ADDUZIONE O SCARICO DELLE ACQUE CHIARE O LURIDE VA RIPARTITA FRA TUTTI<br />
IN BASE AI MILLESIMI DI PROPRIETÁ.<br />
39
BIANCA<br />
LE MAGGIORANZE<br />
CODICISTICHE
BIANCA<br />
SCHEMA PER IL CALCOLO DELLE MAGGIORANZE OCCORRENTI<br />
VALIDITÀ DELLE DELIBERE<br />
PER LE INNOVAZIONI ECC. (2)<br />
VALIDITÀ DELLE DELIBERE<br />
SU MATERIE SPECIALI (1)<br />
VALIDITÀ DELLE DELIBERE<br />
SU MATERIE ORDINARIE<br />
REGOLARE COSTITUZIONE<br />
DELL’ASSEMBLEA<br />
MINIMI RICHIESTI<br />
MINIMI RICHIESTI<br />
MINIMI RICHIESTI<br />
MINIMI RICHIESTI<br />
NUMERO VALORE<br />
(COND.) (MILLES.)<br />
NUMERO VALORE<br />
(COND.) (MILLES.)<br />
NUMERO VALORE<br />
(COND.) (MILLES.)<br />
NUMERO VALORE<br />
(COND.) (MILLES.)<br />
LE MAGGIORANZE<br />
MAGGIORANZA<br />
PARTECIPANTI AL 2/3<br />
CONDOMINIO<br />
MAGGIORANZA 1/2<br />
INTERVENUTI<br />
MAGGIORANZA 1/2<br />
INTERVENUTI<br />
2/3<br />
2/3 C<br />
PARTECIPANTI<br />
AL<br />
CONDOMINIO<br />
43<br />
ID. ID. I.D.<br />
1/3 PIÙ UNO DEI<br />
PARTECIPANTI AL I.D.<br />
CONDOMINIO<br />
1/3<br />
PARTECIPANTI AL 1/3<br />
CONDOMINIO<br />
1/3<br />
1/3 ID. ID.<br />
2º Convocazione 1º Convocazione<br />
(1) Nom<strong>in</strong>a e revoca dell’amm<strong>in</strong>istratore (art.1136); liti attive e passive riguardanti materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amm<strong>in</strong>istratore<br />
(art.1136); riparazioni straord<strong>in</strong>arie dell’edificio di notevole entità (art.1136); ricostruzione dell’edificio per<br />
una parte <strong>in</strong>feriore ai 3/4 del suo valore (art.1136 e 12 comma art.1128); formazione e revisione del regolamento di condom<strong>in</strong>io<br />
(art.1138, 32 comma); scioglimento del condom<strong>in</strong>io attuabile senza modifiche od opere (art.61 DD.AA. cod. civ.).<br />
(2) Innovazioni (art.1120); costituzione di ipoteca per garantire le somme mutuate per la ricostruzione e per il miglioramento<br />
della cosa comune (art.1108, 4° comma); scioglimento del condom<strong>in</strong>io quando la divisione non sia attuabile senza modificare<br />
lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra condom<strong>in</strong>i (art.62<br />
DD.AA. cod. civ.).
BIANCA<br />
LA CONVIVENZA
BIANCA<br />
LA CONVIVENZA<br />
Come abbiamo detto all’<strong>in</strong>izio:<br />
“<strong>Vivere</strong> <strong>in</strong> condom<strong>in</strong>io è come andare <strong>in</strong> centro città <strong>in</strong> filobus anzichè <strong>in</strong> auto privata.<br />
Col filobus devi sottostare agli orari, ai ritardi, all’affollamento, ecc. ma quando sei arrivato<br />
lo lasci e non ci pensi più.<br />
Con l’auto privata parti quando vuoi, stai comodo, ma quando sei arrivato non sai dove metterla.”<br />
Qu<strong>in</strong>di vivere <strong>in</strong> condom<strong>in</strong>io vuol dire:<br />
condividere delle stesse cose con altri e si spende meno, ma non si è da soli.<br />
Nel palazzo vivono altre famiglie che non sono “piume” o “mute” e non è detto che siano<br />
sempre e solo gli altri a far rumore, disturbare e non rispettare il regolamento.<br />
Qualcuno ha detto:<br />
“vedi la pagliuzza nell’occhio del tuo nemico ma non vedi la trave che hai nel tuo”.<br />
CHE FARE ?<br />
1) Vivete civilmente, usate tanta pazienza ed educazione e rispettatevi reciprocamente;<br />
2) Fate un buon regolamento di condom<strong>in</strong>io e rispettatelo.<br />
Normalmente la causa delle liti nei condom<strong>in</strong>i sono sempre le stesse:<br />
- i rumori,<br />
- gli animali,<br />
- gli scuotimenti dei tappeti, degli stracci della polvere e/o delle tovaglie,<br />
- i gocciolii per l’asciugatura della biancheria e/o dei panni <strong>in</strong> genere,<br />
- i posti auto,<br />
- i lavori,<br />
- il riscaldamento,<br />
- l’uso delle parti comuni.<br />
Comunque non è detto che non ce ne siano altre.<br />
In questa trattazione approfondiremo quelle sopra menzionate.<br />
I RUMORI<br />
Chi vive <strong>in</strong> casa, per il rispetto degli altri, del regolamento di condom<strong>in</strong>io e delle leggi <strong>in</strong> materia,<br />
è bene che non camm<strong>in</strong>i con zoccoli di legno, scarpe pesanti o tacchi a spillo; gli apparecchi<br />
audiovisivi vanno tenuti a volume moderato (non si può pretendere di tenerli a tutto<br />
volume <strong>in</strong> modo da sentire la musica <strong>in</strong> tutto l’appartamento ovunque ci si trovi).<br />
47
VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />
Le attività quotidiane vanno fatte durante il periodo previsto dai regolamenti di Polizia<br />
Urbana, normalmente dalle 7 alle 14 e dalle 16 alle 22 (negli altri periodi si deve rispettare<br />
il riposo altrui).<br />
Chi vuole ascoltare o suonare strumenti, normalmente rumorosi, è bene che li munisca, ove<br />
possibile, di cuffie, o <strong>in</strong>sonorizzi gli ambienti dove li usa, se ciò non è fattibile deve sapere<br />
che, ex legge 447/95, i rumori non possono superare i 5 decibel di “fondo” durante il giorno<br />
ed i 3 decibel “di fondo” durante la notte - altrimenti si <strong>in</strong>corre nelle sanzioni dell’art. 844<br />
del Codice Civile e 659 del Codice Penale.<br />
Ma chi decide o determ<strong>in</strong>a che i rumori superano i limiti di legge e/o della “normale sopportabilità”?<br />
La ASL Territoriale o l’ARPAM.<br />
GLI ANIMALI<br />
Ove permesso dal regolamento di condom<strong>in</strong>io, chi detiene animali <strong>in</strong> casa è bene che li “educhi”<br />
a non guaire o abbaiare <strong>in</strong>opportunamente (ad ogni apertura o chiusura di porta o f<strong>in</strong>estra,<br />
o ad ogni rumore proveniente dalle scale fatto da chi scende o sale, ecc.)<br />
Quando escono devono essere accompagnati, tenuti al gu<strong>in</strong>zaglio, muniti di museruola e<br />
non devono spaventare i condom<strong>in</strong>i e, soprattutto, i bamb<strong>in</strong>i.<br />
Se sporcano il “padrone” deve provvedere a pulire e dis<strong>in</strong>fettare.<br />
Non possono essere lasciati liberi di vagare nelle parti comuni del condom<strong>in</strong>io senza custodia.<br />
GLI SCUOTIMENTI<br />
È ammesso scuotere tappeti e/o stracci per la polvere fuori delle f<strong>in</strong>estre ma, NON È AMMES-<br />
SO IMMETTERE IMMONDIZIE NEI BALCONI, FINESTRE, PARAPETTI E SULLA BIANCHERIA<br />
(stesa ad asciugare) ALTRUI.<br />
Tali comportamenti sono sanzionati dal sopramenzionato Art. 844 del Codice Penale.<br />
Qu<strong>in</strong>di evitare di scuotere tovaglie con avanzi di cibo, tappeti con immondizia depositata<br />
sopra e/o altre cose diverse dalla polvere.<br />
L’ASCIUGATURA DEL BUCATO.<br />
Chi stende biancheria o altri <strong>in</strong>dumenti è bene che provveda a non togliere la luce agli appartamenti<br />
sottostanti disponendoli per tutta la loro lunghezza ma ripiegati, anche se ci vorrà un<br />
po’ di più ad asciugarsi.<br />
Chi ha necessità di stendere il bucato è bene che si assicuri che non goccioli e, soprattutto,<br />
che non ci sia già dell’altro bucato sottostante steso ad asciugare.<br />
Per evitare che altri condom<strong>in</strong>i non possano esercitare il diritto di “scior<strong>in</strong>amento dei panni”<br />
e bene che il bucato appena asciugato venga ritirato.<br />
48<br />
LA CONVIVENZA<br />
Se nel regolamento di condom<strong>in</strong>io sono previste delle turnazioni è bene rispettarle, altrimenti<br />
bisogna chiedere il permesso a chi spetta il diritto a stendere (sappiate poi che dovrete restituire<br />
il favore).<br />
Non fate i pignoli e/o dispetti, prima o poi potrebbe toccare a voi.<br />
I POSTI AUTO<br />
È BENE REGOLAMENTARE LA SOSTA NELLA CORTE COMUNE O NEL GARAGE CON-<br />
DOMINIALE COL “REGOLAMENTO DI CONDOMINIO” RISPETTANDO LE QUOTE DI “PAR-<br />
CAMENTO”: 20 Mq per autovettura (come previsto dal nulla osta dei Vigili del Fuoco per le<br />
norme ant<strong>in</strong>cendio).<br />
Evitate di adibire a sosta le aree sottostanti le f<strong>in</strong>estre e/o balconi dei condom<strong>in</strong>i dei primi<br />
piani, per non <strong>in</strong>coraggiare i mal<strong>in</strong>tenzionati ad usare il tetto dell’auto come trampol<strong>in</strong>o per<br />
accedere alle proprietà private.<br />
Non parcheggiare le auto troppo vic<strong>in</strong>o o fuori dal vostro spazio, danneggerete le manovre<br />
ed il diritto di parcheggio agli altri.<br />
I LAVORI.<br />
È bene che le ristrutturazioni vengano portate a conoscenza dell’amm<strong>in</strong>istratore e/o del condom<strong>in</strong>io<br />
direttamente per preparare i condom<strong>in</strong>i a sopportare, per il tempo strettamente necessario,<br />
rumori fuori del normale, polvere, scuotimenti e disagi vari.<br />
Durante il periodo dei lavori cercate di tenere le parti comuni il più pulite possibili.<br />
Poi, una volta f<strong>in</strong>iti i lavori, fate fare - a vostre spese - una pulizia approfondita delle parti<br />
<strong>in</strong>sozzate da una ditta a ciò specializzata.<br />
IL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO.<br />
…”Con questo impianto io ho la casa che è sempre un gelo!”<br />
…”Io <strong>in</strong>vece crepo dal caldo e devo aprire le f<strong>in</strong>estre”.<br />
“Chiudi le valvole per far andare l’acqua calda ai piani sopra che hanno freddo”<br />
“…e bravo, io allora perché pago il riscaldamento”<br />
“A me il riscaldamento dalle 6 alle 22, con l’<strong>in</strong>tervallo nell’ora di pranzo, è troppo, esco alla<br />
matt<strong>in</strong>a alle 7 e rientro alle 18, non mi serve,”<br />
“Per me, che resto <strong>in</strong> casa ferma tutto il giorno, è troppo poco”<br />
“Ma più di 12 ore di riscaldamento, per legge, non se ne possono avere.”; e così via.<br />
Purtroppo questa è una triste realtà. E sono sempre le stesse argomentazioni che portano, <strong>in</strong><br />
ogni riunione del condom<strong>in</strong>io, a litigare per il riscaldamento centralizzato.<br />
COSA FARE.<br />
Dire:<br />
- ricalcoliamo la superficie radiante <strong>in</strong> ogni appartamento,<br />
49
VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />
- cambiamo la caldaia,<br />
- coibentiamo le pareti,<br />
- ecc.<br />
sono tutti dei palliativi; è difficile che un impianto centralizzato riesca ad essere perfettamente<br />
equilibrato ed accontentare tutti.<br />
E ALLORA PULSIAMO e CONTABILIZZIAMO il CALORE.<br />
IL SISTEMA PULSANTE<br />
È il sistema col quale, per impianti che erogano il giusto calore, si fanno 2 ore di riscaldamento<br />
ed 1 (quando è più freddo) o 2 ore (quando è più caldo) d’<strong>in</strong>tervallo: Es. Riscaldamento<br />
dalle 06.00 alle 08.00; dalle 09.00 alle 11.00; dalle 12.00 alle 14.00; dalle 15.00 alle 17.00;<br />
dalle 18.,00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 23.00.<br />
LA CONTABILIZZAZIONE<br />
È una procedura mediante la quale ogni radiatore viene fornito di valvola termostatica ed<br />
un contatore elettronico collegati ad una central<strong>in</strong>a.<br />
La valvola termostatica, tarata manualmente da ogni condom<strong>in</strong>o, mantiene la temperatura<br />
scelta per ogni ambiente (quando si esce o si va <strong>in</strong> ferie per un lungo periodo, la si può azzerare<br />
e, del riscaldamento, per quel periodo, non se ne usufruisce e non si paga);<br />
Il contatore elettronico quantificherà la massa di acqua calda usufruita e la sua temperatura<br />
(un conto è usare 100 litri di acqua a 80 gradi ed un altro è utilizzare la stessa quantità d‘acqua<br />
a 50 gradi) ed <strong>in</strong> base ad un apposito programma di Computer ripartirà la spesa per il riscaldamento<br />
a seconda dell’effettivo utilizzo del calore richiesto alla caldaia del riscaldamento<br />
centralizzato. La central<strong>in</strong>a tarata dal condom<strong>in</strong>io comanda pure le ore di riscaldamento a<br />
mezzo onde radio a bassa potenza (max. 12 ore), senza vedere fili volanti <strong>in</strong> giro per l’appartamento<br />
o rompere i muri per fare le “tracce”.<br />
È ovvio, questo lavoro la Ditta che gestirà la Contabilizzazione non lo fa gratis, ma ciò nonostante,<br />
si risparmia.<br />
Come?<br />
1) L’ IVA passa dal 20% al 10%;<br />
2) I piani <strong>in</strong>termedi, che normalmente hanno caldo, avranno la temperatura a loro più gradevole<br />
e consona e pagheranno meno,<br />
3) I piani bassi (con locali aperti sottostanti) ed i piani alti e più esposti - soprattutto a Nord -<br />
(normalmente sempre freddi) avranno quel caldo che non hanno mai avuto e, forse, pagheranno<br />
la stessa quota degli anni precedenti (perché il maggior utilizzo d’acqua calda verrà<br />
recuperato con l’abbassamento dell’aliquota IVA).<br />
Ognuno potrà chiedere il riscaldamento quando più gli <strong>in</strong>teressa nelle 12 ore previste per<br />
legge, e quanto ne vorrà (max 20°) <strong>in</strong> ogni s<strong>in</strong>gola stanza.<br />
50<br />
LA CONVIVENZA<br />
Ma quanto costa questo lavoro? Non conviene fare tutti il riscaldamento autonomo?<br />
La contabilizzazione costa circa 1.000 Euro ad appartamento per l’<strong>in</strong>stallazione delle apparecchiature<br />
più la spesa annua per i calcoli di riparto che farà la Ditta.<br />
L’impianto autonomo costa molto di più (circa 3.000 - 3.500 Euro ad appartamento) e non<br />
è detto che possa sempre essere fatto; <strong>in</strong>fatti, nei condom<strong>in</strong>i dove non esistono le canne fumarie<br />
per ogni s<strong>in</strong>golo appartamento, se ne dovrebbe fare una nuova per ognuno, che scarichi<br />
ad almeno 2,5 metri distante da ogni apertura civile o sopra il colmo del tetto e fare tutte<br />
queste canne fumarie esterne deturperebbe la facciata e, recenti sentenze, ne hanno <strong>in</strong>ibito<br />
l’<strong>in</strong>stallazione (il foro sul muro vic<strong>in</strong>o alla f<strong>in</strong>estra non è più regolare).<br />
Di poi fare l’impianto autonomo, se non si vuol passare i tubi sotto il pavimento (distruggendoli<br />
e rifacendoli, perché sofracaricare i solai con un altro pavimento non è consentito) per<br />
il quale è necessario un progetto firmato da un tecnico, si potrebbe fare l’impianto ad anello<br />
ma girando lungo le pareti si rischia di <strong>in</strong>contrare le colonne che non possono essere ne<br />
“carotate” ne “scarnite” per cui i tubi devono, forzatamente girare all’esterno - rendendosi,<br />
così, antiesteticamente visibili.<br />
“Ma se mettiamo le termovalvole, con l’acqua calcarea che abbiamo, dopo pochi anni non<br />
funzionano più”.<br />
Basta munire l’impianto del termosifone, dove la quantità d’acqua è quantitativamente limitata,<br />
di un decalcificatore, <strong>in</strong> basso nel locale caldaia.<br />
LE PARTI COMUNI.<br />
Sono identificate - come già più sopra detto - dall’Art. 1117 del Codice Civile e/o da documento<br />
idoneo (contratto, regolamento di condom<strong>in</strong>io, ecc.)<br />
Tutti possono usufruirne.<br />
Nessuno può abusarne (facendosele proprie - occupando anditi, androni, terrazzi e quant’altro<br />
con masserizie private) o appropriarsene anche di una piccola parte.<br />
Chi le usa deve permetterne lo stesso uso ad ognuno degli altri partecipanti al condom<strong>in</strong>io.<br />
Nessuno può impedire anche ad un solo condom<strong>in</strong>o con pochissimi millesimi di proprietà,<br />
di fruire <strong>in</strong> tutto o <strong>in</strong> parte della cosa comune (cambiandole la dest<strong>in</strong>azione, modificandone<br />
la composizione, impedendogliene l’uso o quant’altro).<br />
Se si vuol apportare delle modifiche (per esempio: pavimento del terrazzo comune da calpestabile<br />
ed agibile <strong>in</strong> gress a non più calpestabile ed <strong>in</strong>agibile <strong>in</strong> gomma), elim<strong>in</strong>are (per<br />
esempio: abolire l’impianto dell’ascensore o del riscaldamento centrale), costituire un uso esclusivo<br />
per un condom<strong>in</strong>o o quant’altro su una parte comune OCCORRE DECIDERLO ED<br />
ACCETTARLO ALL’UNANIMITÁ E CON LO STESSO TITOLO CON CUI È STATO COSTITUI-<br />
TO (DELIBERA ASSEMBLEARE, CONTRATTO, ECC.).<br />
51
BIANCA<br />
I RIFERIMENTI NORMATIVI<br />
E DI LEGGE
BIANCA<br />
I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI<br />
CODICE CIVILE<br />
TITOLO II<br />
DELLA PROPRIETA'<br />
CAPO I<br />
Disposizioni generali<br />
Art. 832 - Contenuto del diritto - Il proprietario<br />
ha diritto di godere e disporre delle<br />
cose <strong>in</strong> modo pieno ed esclusivo, entro i limiti<br />
e con l'osservanza degli obblighi stabiliti<br />
dall'ord<strong>in</strong>amento giuridico.<br />
Art. 833 - Atti d'emulazione - Il proprietario<br />
non può fare atti i quali non abbiano altro<br />
scopo che quello di nuocere o recare molestia<br />
ad altri.<br />
CAPO II<br />
Della proprietà fondiaria<br />
SEZIONE I<br />
Disposizioni generali<br />
Art. 840 - Sottosuolo e spazio sovrastante<br />
al suolo - La proprietà del suolo si estende<br />
al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene,<br />
e il proprietario può fare qualsiasi escavazione<br />
od opera che non rechi danno al vic<strong>in</strong>o.<br />
Questa disposizione non si applica a<br />
quanto forma oggetto delle leggi sulle<br />
m<strong>in</strong>iere, cave e torbiere (826). Sono del<br />
pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi<br />
sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle<br />
opere idrauliche e da altre leggi speciali<br />
(Cod. Nav. 714 e seguenti). Il proprietario<br />
del suolo non può opporsi ad attività di<br />
terzi che si svolgano a tale profondità nel<br />
sottosuolo o a tale altezza nello spazio<br />
sovrastante, che egli non abbia <strong>in</strong>teresse ad<br />
escluderle (Cod. Nav. 823).<br />
Art. 841 - Chiusura del fondo - Il propri-<br />
55<br />
etario può chiudere <strong>in</strong> qualunque tempo il<br />
fondo (1054, 1064).<br />
Art. 843 Accesso al fondo - Il proprietario deve<br />
permettere l'accesso e il passaggio nel suo<br />
fondo, sempre che ne venga riconosciuta la<br />
necessita, al f<strong>in</strong>e di costruire o riparare un muro<br />
o altra opera propria del vic<strong>in</strong>o oppure<br />
comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta<br />
un'adeguata <strong>in</strong>dennità. Il proprietario deve<br />
parimenti permettere l'accesso a chi vuole<br />
riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente<br />
o l'animale che vi si sia riparato<br />
sfuggendo alla custodia. Il proprietario<br />
può impedire l'accesso consegnando la cosa<br />
o l'animale (896, 924; Cod. Pen. 637).<br />
Art. 844 - Immissioni - Il proprietario di un<br />
fondo non può impedire le immissioni di<br />
fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli<br />
scuotimenti e simili propagazioni derivanti<br />
dal fondo del vic<strong>in</strong>o, se non superano la normale<br />
tollerabilità, avuto anche riguardo alla<br />
condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674).<br />
Il proprietario può chiudere <strong>in</strong> qualunque<br />
tempo il fondo (1054, 1064).<br />
SEZIONE VI<br />
Delle distanze nelle costruzioni,<br />
piantagioni e scavi dei muri,<br />
fossi e siepi <strong>in</strong>terposti tra i fondi<br />
Art. 873 - Distanze nelle costruzioni - Le<br />
costruzioni su fondi f<strong>in</strong>itimi, se non sono unite<br />
o aderenti, devono essere tenute a distanza<br />
non m<strong>in</strong>ore di tre metri. Nei regolamenti<br />
locali può essere stabilita una distanza maggiore.<br />
Art. 874 - Comunione forzosa del muro sul<br />
conf<strong>in</strong>e - Il proprietario di un fondo cont<strong>in</strong>guo<br />
al muro altrui può chiederne la comu-
VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />
nione (2932) per tutta l'altezza o per parte<br />
di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione<br />
della sua proprietà. Per ottenere la<br />
comunione deve pagare la metà del valore<br />
del muro, o della parte di muro resa comune,<br />
e la metà del valore del suolo su cui il muro<br />
è costruito. Deve <strong>in</strong>oltre eseguire le opere che<br />
occorrono per non danneggiare il vic<strong>in</strong>o.<br />
Art. 875 - Comunione forzosa del muro che<br />
non è sul conf<strong>in</strong>e - Quando il muro si trova<br />
a una distanza dal conf<strong>in</strong>e m<strong>in</strong>ore di un<br />
metro e mezzo ovvero a distanza m<strong>in</strong>ore<br />
della metà di quella stabilita dai regolamenti<br />
locali, il vic<strong>in</strong>o può chiedere la comunione<br />
del muro soltanto allo scopo di fabbricare<br />
contro il muro stesso, pagando, oltre il valore<br />
della metà del muro, il valore del suolo<br />
da occupare con la nuova fabbrica, salvo<br />
che il proprietario preferisca estendere il suo<br />
muro s<strong>in</strong>o al conf<strong>in</strong>e. Il vic<strong>in</strong>o che <strong>in</strong>tende<br />
domandare la comunione deve <strong>in</strong>terpellare<br />
preventivamente il proprietario se preferisca<br />
di estendere il muro al conf<strong>in</strong>e o di procedere<br />
alla sua demolizione. Questi deve manifestare<br />
la propria volontà entro il term<strong>in</strong>e<br />
(2964) di giorni qu<strong>in</strong>dici e deve procedere<br />
alla costruzione o alla demolizione entro sei<br />
mesi dal giorno <strong>in</strong> cui ha comunicato la<br />
risposta.<br />
Art. 880 - Presunzione di comunione del<br />
muro divisorio - Il muro che serve di divisione<br />
tra edifici si presume comune f<strong>in</strong>o<br />
alla sua sommità e, <strong>in</strong> caso di altezze<br />
<strong>in</strong>eguali, f<strong>in</strong>o al punto <strong>in</strong> cui uno degli edifici<br />
com<strong>in</strong>cia ad essere più alto.<br />
Si presume parimenti comune il muro che<br />
serve di divisione tra cortili, giard<strong>in</strong>i e orti<br />
o tra rec<strong>in</strong>ti nei campi.<br />
56<br />
Art. 886 - Costruzione del muro di c<strong>in</strong>ta -<br />
Ciascuno può costr<strong>in</strong>gere il vic<strong>in</strong>o a contribuire<br />
per metà nella spesa di costruzione<br />
dei muri di c<strong>in</strong>ta che separano le rispettive<br />
case, i cortili e i giard<strong>in</strong>i posti negli abitati.<br />
L'altezza di essi, se non è diversamente<br />
determ<strong>in</strong>ata dai regolamenti locali o dalla<br />
convenzione, deve essere di tre metri.<br />
Art. 889 - Distanze per pozzi, cisterne,<br />
fosse e tubi - Chi vuole aprire pozzi, cisterne,<br />
fosse di latr<strong>in</strong>a o di concime presso<br />
il conf<strong>in</strong>e, anche se su questo si trova un muro<br />
divisorio, deve osservare la distanza di<br />
almeno due metri tra il conf<strong>in</strong>e e il punto più<br />
vic<strong>in</strong>o del perimetro <strong>in</strong>terno delle opere predette.Per<br />
i tubi d'acqua pura o lurida, per<br />
quelli di gas e simili e loro diramazioni<br />
deve osservarsi la distanza di almeno un<br />
metro dal conf<strong>in</strong>e. Sono salve <strong>in</strong> ogni caso<br />
le disposizioni dei regolamenti locali.<br />
Art. 890 - Distanze per fabbriche e depositi<br />
nocivi o pericolosi - Chi presso il conf<strong>in</strong>e,<br />
anche se su questo si trova un muro divisorio,<br />
vuole fabbricare forni, cam<strong>in</strong>i, magazz<strong>in</strong>i<br />
di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie<br />
umide o esplodenti o <strong>in</strong> altro modo nocive,<br />
ovvero impiantare macch<strong>in</strong>ari, per i quali può<br />
sorgere pericolo di danni, deve osservare le<br />
distanze stabilite dai regolamenti e, <strong>in</strong> mancanza,<br />
quelle necessarie a preservare i fondi<br />
vic<strong>in</strong>i da ogni danno alla solidità, salubrità<br />
e sicurezza (Cod. Pen. 675).<br />
SEZIONE VII<br />
Delle luci e delle vedute<br />
Art. 900 Specie di f<strong>in</strong>estre - Le f<strong>in</strong>estre o<br />
altre aperture sul fondo del vic<strong>in</strong>o sono di<br />
due specie: luci, quando danno passaggio<br />
I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI<br />
alla luce e all'aria, ma non permettono di<br />
affacciarsi sul fondo del vic<strong>in</strong>o; vedute o<br />
prospetti quando permettono di affacciarsi<br />
e di guardare di fronte, obliquamente o<br />
lateralmente.<br />
Art. 901 Luci - Le luci che si aprono sul<br />
fondo del vic<strong>in</strong>o devono: 1) essere munite<br />
di un'<strong>in</strong>ferriata idonea a garantire la sicurezza<br />
del vic<strong>in</strong>o e di una grata fissa <strong>in</strong> metallo<br />
le cui maglie non siano maggiori di tre<br />
centimetri quadrati;2) avere il lato <strong>in</strong>feriore<br />
a un'altezza non m<strong>in</strong>ore di due metri e<br />
mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo<br />
al quale si vuole dare luce e aria, se esse<br />
sono al piano terreno, e non m<strong>in</strong>ore di due<br />
metri, se sono ai piani superiori; 3) avere<br />
il lato <strong>in</strong>feriore a un'altezza non m<strong>in</strong>ore di<br />
due metri e mezzo dal suolo del fondo vic<strong>in</strong>o,<br />
a meno che si tratti di locale che sia <strong>in</strong><br />
tutto o <strong>in</strong> parte a livello <strong>in</strong>feriore al suolo del<br />
vic<strong>in</strong>o e la condizione dei luoghi non consenta<br />
di osservare l'altezza stessa.<br />
Art. 902 - Apertura priva dei requisiti prescritti<br />
per le luci - L'apertura che non ha i<br />
caratteri di veduta o di prospetto è considerata<br />
come luce, anche se non sono state<br />
osservate le prescrizioni <strong>in</strong>dicate dall'art.<br />
901. Il vic<strong>in</strong>o ha sempre il diritto di esigere<br />
che essa sia resa conforme alle prescrizioni<br />
dell'articolo predetto.<br />
Art. 903 - Luci nel muro proprio o nel muro<br />
comune - Le luci possono essere aperte dal<br />
proprietario del muro contiguo al fondo<br />
altrui. Se il muro è comune (874 e seguenti)<br />
nessuno dei proprietari può aprire luci<br />
senza il consenso dell'altro; ma chi ha<br />
sopraelevato il muro comune può aprirle<br />
nella maggiore altezza a cui il vic<strong>in</strong>o non<br />
57<br />
abbia voluto contribuire (885).<br />
Art. 904 - Diritto di chiudere le luci - La presenza<br />
di luci <strong>in</strong> un muro non impedisce al<br />
vic<strong>in</strong>o di acquistare la comunione del muro<br />
medesimo né di costruire <strong>in</strong> aderenza (874<br />
e seguenti) . Chi acquista la comunione del<br />
muro non può chiudere le luci se ad esso<br />
non appoggia il suo edificio.<br />
Art. 905 - Distanza per l'apertura di vedute<br />
dirette e balconi - Non si possono aprire<br />
vedute dirette verso il fondo chiuso o non<br />
chiuso e neppure sopra il tetto del vic<strong>in</strong>o,<br />
se tra il fondo di questo e la faccia esteriore<br />
del muro <strong>in</strong> cui si aprono le vedute<br />
dirette non vi e la distanza di un metro e<br />
mezzo. Non si possono parimenti costruire<br />
balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari<br />
e simili, muniti di parapetto che permetta di<br />
affacciarsi sul fondo del vic<strong>in</strong>o, se non vi e<br />
la distanza di un metro e mezzo tra questo<br />
fondo e la l<strong>in</strong>ea esteriore di dette opere. Il<br />
divieto cessa allorquando tra i due fondi vic<strong>in</strong>i<br />
vi e una via pubblica.<br />
Art. 906 - Distanza per l'apertura di vedute<br />
laterali od oblique - Non si possono aprire<br />
vedute laterali od oblique sul fondo del vic<strong>in</strong>o<br />
se non si osserva la distanza di settantac<strong>in</strong>que<br />
centimetri, la quale deve misurarsi<br />
dal più vic<strong>in</strong>o lato della f<strong>in</strong>estra o dal<br />
più vic<strong>in</strong>o sporto.<br />
Art. 907 - Distanza delle costruzioni dalle<br />
vedute - Quando si e acquistato il diritto di<br />
avere vedute dirette verso il fondo vic<strong>in</strong>o<br />
(1027 e seguenti), il proprietario di questo<br />
non può fabbricare a distanza m<strong>in</strong>ore di tre<br />
metri, misurata a norma dell'art. 905. Se la<br />
veduta diretta forma anche veduta obliqua,<br />
la distanza di tre metri deve pure osservar-
VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />
si dai lati della f<strong>in</strong>estra da cui la veduta obliqua<br />
si esercita. Se si vuole appoggiare la<br />
nuova costruzione al muro <strong>in</strong> cui sono le dette<br />
vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi<br />
almeno a tre metri sotto la loro soglia.<br />
TITOLO VI<br />
DELLE SERVITU' PREDIALI<br />
CAPO I<br />
Disposizioni generali<br />
Art. 1027 - Contenuto del diritto - La servitù<br />
prediale consiste nel peso imposto sopra un<br />
fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente<br />
a diverso proprietario (1072, 1100).<br />
Art. 1028 - Nozione dell'utilità - L'utilità può<br />
consistere anche nella maggiore comodità<br />
o amenità del fondo dom<strong>in</strong>ante. Può del pari<br />
essere <strong>in</strong>erente alla dest<strong>in</strong>azione <strong>in</strong>dustriale<br />
del fondo (1073 e seguente).<br />
Art. 1029 - Servitù per vantaggio futuro -<br />
È ammessa la costituzione di una servitù per<br />
assicurare a un fondo un vantaggio futuro.<br />
È ammessa altresì a favore o a carico di un<br />
edificio da costruire o di un fondo da<br />
acquistare, ma <strong>in</strong> questo caso la costituzione<br />
non ha effetto se non dal giorno <strong>in</strong> cui l'edificio<br />
è costruito o il fondo è acquistato (1472).<br />
Art. 1030 - Prestazioni accessorie - Il proprietario<br />
del fondo servente non e tenuto a<br />
compiere alcun atto per rendere possibile<br />
l'esercizio della servitù da parte del titolare,<br />
salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti<br />
(1069 e seguente, 1090 e seguente).<br />
Art. 1031 - Costituzione delle servitù - Le<br />
servitù prediali possono essere costituite<br />
coattivamente (853, 1032 e seguenti) o<br />
volontariamente (1058 e seguenti). Possono<br />
anche essere costituite per usucapione o<br />
58<br />
per dest<strong>in</strong>azione del padre di famiglia (1061<br />
e seguente).<br />
SEZIONE IV<br />
Del passaggio coattivo<br />
Art. 1052 - Passaggio coattivo a favore di<br />
fondo non <strong>in</strong>tercluso -<br />
Le disposizioni dell'articolo precedente si<br />
possono applicare anche se il proprietario<br />
del fondo ha un accesso alla via pubblica,<br />
ma questo è <strong>in</strong>adatto o <strong>in</strong>sufficiente ai bisogni<br />
del fondo e non può essere ampliato. Il<br />
passaggio può essere concesso dall'autorità<br />
giudiziaria (2908) solo quando questa<br />
riconosce che la domanda risponde alle<br />
esigenze dell'agricoltura o della <strong>in</strong>dustria.<br />
CAPO IV<br />
Delle servitù acquistate per usucapione<br />
e per dest<strong>in</strong>azione del padre di famiglia<br />
Art. 1061 - Servitù non apparenti - Le<br />
servitù non apparenti non possono acquistarsi<br />
per usucapione (1158, att. 158) o per<br />
dest<strong>in</strong>azione del padre di famiglia (1062).<br />
Non apparenti sono le servitù quando non<br />
si hanno opere visibili e permanenti dest<strong>in</strong>ate<br />
al loro esercizio.<br />
Art. 1062 - Dest<strong>in</strong>azione del padre di<br />
famiglia -La dest<strong>in</strong>azione del padre di<br />
famiglia ha luogo quando consta, mediante<br />
qualunque genere di prova (2697 e<br />
seguente), che due fondi, attualmente divisi,<br />
sono stati posseduti dallo stesso proprietario,<br />
e che questi ha posto o lasciato le<br />
cose nello stato dal quale risulta la servitù.<br />
Se i due fondi cessarono di appartenere allo<br />
stesso proprietario, senza alcuna disposizione<br />
relativa alla servitù, questa s'<strong>in</strong>tende<br />
I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI<br />
stabilita attivamente e passivamente a favore<br />
e sopra ciascuno dei fondi separati.<br />
CAPO V<br />
Dell'esercizio delle servitù<br />
Art. 1064 - Estensione del diritto di servitù<br />
- Il diritto di servitù comprende tutto ciò che<br />
è necessario per usarne. Se il fondo viene<br />
chiuso (841), il proprietario deve lasciarne<br />
libero e comodo l'<strong>in</strong>gresso a chi ha un diritto<br />
di servitù che renda necessario il passaggio<br />
per il fondo stesso.<br />
Art. 1065 - Esercizio conforme al titolo o<br />
al possesso - Colui che ha un diritto di<br />
servitù non può usarne se non a norma del<br />
suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio<br />
circa l'estensione e le modalità di esercizio,<br />
la servitù deve ritenersi costituita <strong>in</strong> guisa da<br />
soddisfare il bisogno del fondo dom<strong>in</strong>ante<br />
col m<strong>in</strong>or aggravio del fondo servente.<br />
Art. 1066 - Possesso delle servitù - Nelle<br />
questioni di possesso delle servitù si ha<br />
riguardo alla pratica dell'anno antecedente<br />
e, se si tratta di servitù esercitate a <strong>in</strong>tervalli<br />
maggiori di un anno, si ha riguardo alla<br />
pratica dell'ultimo godimento.<br />
Art. 1067 - Divieto di aggravare o dim<strong>in</strong>uire<br />
l'esercizio della servitù - Il proprietario del<br />
fondo dom<strong>in</strong>ante non può fare <strong>in</strong>novazioni<br />
che rendano più gravosa la condizione del<br />
fondo servente. Il proprietario del fondo<br />
servente non può compiere alcuna cosa che<br />
tenda a dim<strong>in</strong>uire l'esercizio della servitù o<br />
a renderlo più <strong>in</strong>comodo.<br />
Art. 1069 - Opere sul fondo servente - Il<br />
proprietario del fondo dom<strong>in</strong>ante, nel fare<br />
le opere necessarie per conservare la servitù,<br />
deve scegliere il tempo e il modo che siano<br />
59<br />
per recare m<strong>in</strong>ore <strong>in</strong>comodo al proprietario<br />
del fondo servente. Egli deve fare le opere<br />
a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito<br />
dal titolo o dalla legge (1030).<br />
Se però le opere giovano anche al fondo<br />
servente, le spese sono sostenute <strong>in</strong> proporzione<br />
dei rispettivi vantaggi.<br />
CAPO VI<br />
Dell'est<strong>in</strong>zione delle servitù<br />
Art. 1073 - Est<strong>in</strong>zione per prescrizione - La<br />
servitù si est<strong>in</strong>gue per prescrizione quando<br />
non se ne usa per venti anni (2934 e seguenti).<br />
Il term<strong>in</strong>e decorre dal giorno <strong>in</strong> cui si è<br />
cessato di esercitarla; ma, se si tratta di<br />
servitù negativa o di servitù per il cui esercizio<br />
non è necessario il fatto dell'uomo, il<br />
term<strong>in</strong>e decorre dal giorno <strong>in</strong> cui si è verificato<br />
un fatto che ne ha impedito l'esercizio.<br />
Nelle servitù che si esercitano a <strong>in</strong>tervalli,<br />
il term<strong>in</strong>e decorre dal giorno <strong>in</strong> cui la servitù<br />
si sarebbe potuta esercitare e non ne fu<br />
ripreso l'esercizio. Agli effetti dell'est<strong>in</strong>zione<br />
si computa anche il tempo per il quale la<br />
servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.<br />
Se il fondo dom<strong>in</strong>ante appartiene a più<br />
persone <strong>in</strong> comune, l'uso della servitù fatto<br />
da una di esse impedisce l'est<strong>in</strong>zione riguardo<br />
a tutte. La sospensione o l'<strong>in</strong>terruzione<br />
della prescrizione (2941 e seguenti) a vantaggio<br />
di uno dei comproprietari giova<br />
anche agli altri.<br />
TITOLO VII<br />
DELLA COMUNIONE<br />
CAPO I<br />
Della comunione <strong>in</strong> generale<br />
Art. - 1100 Norme regolatrici - Quando la
VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />
proprietà o altro diritto reale spetta <strong>in</strong><br />
comune a più persone, se il titolo o la legge<br />
(Cod. Nav. 258 e seguenti, 872 e seguenti)<br />
non dispone diversamente, si applicano<br />
le norme seguenti (2711).<br />
Art. - 1101 Quote dei partecipanti - Le<br />
quote dei partecipanti alla comunione si<br />
presumono uguali.<br />
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi<br />
quanto nei pesi della comunione, è <strong>in</strong><br />
proporzione delle rispettive quote.<br />
Art. - 1102 Uso della cosa comune - Ciascun<br />
partecipante può servirsi della cosa comune,<br />
purché non ne alteri la dest<strong>in</strong>azione e non<br />
impedisca agli altri partecipanti di farne<br />
parimenti uso secondo il loro diritto. A tal<br />
f<strong>in</strong>e può apportare a proprie spese le modificazioni<br />
necessarie per il migliore godimento<br />
della cosa. Il partecipante non può<br />
estendere il suo diritto sulla cosa comune <strong>in</strong><br />
danno degli altri partecipanti, se non compie<br />
atti idonei a mutare il titolo del suo possesso<br />
(1164).<br />
Art. - 1103 Disposizioni della quota -<br />
Ciascun partecipante può disporre del suo<br />
diritto e cedere ad altri il godimento della<br />
cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche<br />
costituite da uno dei partecipanti si osservano<br />
le disposizioni contenute nel capo IV<br />
del titolo III del libro VI (2825).<br />
Art. 1104 - Obblighi dei partecipanti -<br />
Ciascun partecipante deve contribuire nelle<br />
spese necessarie per la conservazione e<br />
per il godimento della cosa comune e nelle<br />
spese deliberate dalla maggioranza a norma<br />
delle disposizioni seguenti, salva la facoltà<br />
di liberarsene con la r<strong>in</strong>unzia al suo diritto<br />
(882). La r<strong>in</strong>unzia non giova al parteci-<br />
60<br />
pante che abbia anche tacitamente approvato<br />
la spesa. Il cessionario (1260) del partecipante<br />
e tenuto <strong>in</strong> solido (1292 e seguenti)<br />
con il cedente a pagare i contributi da<br />
questo dovuti e non versati.<br />
Art. 1105 - Amm<strong>in</strong>istrazione - Tutti i partecipanti<br />
hanno diritto di concorrere nell'amm<strong>in</strong>istrazione<br />
della cosa comune (1106).<br />
Per gli atti di ord<strong>in</strong>aria amm<strong>in</strong>istrazione le<br />
deliberazioni della maggioranza dei partecipanti,<br />
calcolata secondo il valore delle<br />
loro quote, sono obbligatorie per la m<strong>in</strong>oranza<br />
dissenziente. Per la validità delle<br />
deliberazioni della maggioranza si richiede<br />
che tutti i partecipanti siano stati preventivamente<br />
<strong>in</strong>formati dell'oggetto della deliberazione.<br />
Se non si prendono i provvedimenti<br />
necessari per l'amm<strong>in</strong>istrazione della cosa<br />
comune o non si forma una maggioranza,<br />
ovvero se la deliberazione adottata non<br />
viene eseguita, ciascun partecipante può<br />
ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa<br />
provvede <strong>in</strong> camera di consiglio e può anche<br />
nom<strong>in</strong>are un amm<strong>in</strong>istratore (872).<br />
Art. 1106 - Regolamento della comunione<br />
e nom<strong>in</strong>a di amm<strong>in</strong>istratore - Con la maggioranza<br />
calcolata nel modo <strong>in</strong>dicato dall'articolo<br />
precedente, può essere formato un<br />
regolamento per l'ord<strong>in</strong>aria amm<strong>in</strong>istrazione<br />
e per il miglior godimento della cosa<br />
comune. Nello stesso modo l'amm<strong>in</strong>istrazione<br />
può essere delegata ad uno o più<br />
partecipanti, o anche a un estraneo, determ<strong>in</strong>andosi<br />
i poteri e gli obblighi dell'amm<strong>in</strong>istratore.<br />
Art. 1107 - <strong>Imp</strong>ugnazione del regolamento<br />
- Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può<br />
impugnare davanti all'autorità giudiziaria<br />
I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI<br />
il regolamento della comunione entro trenta<br />
giorni (2964) dalla deliberazione che lo<br />
ha approvato. Per gli assenti il term<strong>in</strong>e<br />
decorre dal giorno <strong>in</strong> cui e stata loro comunicata<br />
la deliberazione. L'autorità giudiziaria<br />
decide con unica sentenza sulle opposizioni<br />
proposte (1109). Decorso il term<strong>in</strong>e <strong>in</strong>dicato<br />
dal comma precedente senza che il regolamento<br />
sia stato impugnato, questo ha<br />
effetto anche per gli eredi e gli aventi causa<br />
dai s<strong>in</strong>goli partecipanti.<br />
Art. 1108 - Innovazioni e altri atti eccedenti<br />
l'ord<strong>in</strong>aria amm<strong>in</strong>istrazione -Con deliberazione<br />
della maggioranza dei partecipanti<br />
che rappresenti almeno due terzi del valore<br />
complessivo della cosa comune, si<br />
possono disporre tutte le <strong>in</strong>novazioni dirette<br />
al miglioramento della cosa o a renderne<br />
più comodo o redditizio il godimento, purché<br />
esse non pregiudich<strong>in</strong>o il godimento di<br />
alcuno dei partecipanti e non import<strong>in</strong>o<br />
una spesa eccessivamente gravosa. Nello<br />
stesso modo si possono compiere gli altri atti<br />
eccedenti l'ord<strong>in</strong>aria amm<strong>in</strong>istrazione, sempre<br />
che non risult<strong>in</strong>o pregiudizievoli all'<strong>in</strong>teresse<br />
di alcuno dei partecipanti. È necessario<br />
il consenso di tutti i partecipanti per<br />
gli atti di alienazione o di costituzione di diritti<br />
reali sul fondo comune e per le locazioni<br />
di durata superiore a nove anni.L'ipoteca<br />
può essere tuttavia consentita dalla maggioranza<br />
<strong>in</strong>dicata dal primo comma, qualora<br />
abbia lo scopo di garantire la restituzione<br />
delle somme mutate per la ricostruzione o<br />
per il miglioramento della cosa comune.<br />
Art. 1109 - <strong>Imp</strong>ugnazione delle deliberazioni<br />
- Ciascuno dei componenti la m<strong>in</strong>oranza<br />
dissenziente può impugnare davan-<br />
61<br />
ti all'autorità giudiziaria le deliberazioni<br />
della maggioranza: l) nel caso previsto dal<br />
secondo comma dell'art. 1105, se la deliberazione<br />
e gravemente pregiudizievole alla<br />
cosa comune; 2) se non è stata osservata<br />
la disposizione del terzo comma dell'art.<br />
1105; 3) se la deliberazione relativa a <strong>in</strong>novazioni<br />
o ad altri atti eccedenti l'ord<strong>in</strong>aria<br />
amm<strong>in</strong>istrazione e <strong>in</strong> contrasto con le norme<br />
del primo e del secondo comma dell'art.<br />
1108 (1137-2).<br />
L'impugnazione deve essere proposta, sotto<br />
pena di decadenza (2964 e seguenti), entro<br />
trenta giorni dalla deliberazione. Per gli<br />
assenti il term<strong>in</strong>e decorre dal giorno <strong>in</strong> cui<br />
è stata loro comunicata la deliberazione. In<br />
pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria<br />
può ord<strong>in</strong>are la sospensione del provvedimento<br />
deliberato.<br />
Art. 1110 - Rimborso di spese - Il partecipante<br />
che, <strong>in</strong> caso di trascuranza degli altri<br />
partecipanti o dell'amm<strong>in</strong>istratore, ha<br />
sostenuto spese necessarie per la conservazione<br />
della cosa comune, ha diritto al<br />
rimborso.<br />
Art. 1111 - Scioglimento della comunione<br />
- Ciascuno dei partecipanti può sempre<br />
domandare lo scioglimento della comunione<br />
(1506); l'autorità giudiziaria può stabilire<br />
una congrua dilazione, <strong>in</strong> ogni caso<br />
non superiore a c<strong>in</strong>que anni, se l'immediato<br />
scioglimento può pregiudicare gli <strong>in</strong>teressi<br />
degli altri (717). Il patto di rimanere <strong>in</strong><br />
comunione per un tempo non maggiore di<br />
dieci anni è valido e ha effetto anche per<br />
gli aventi causa dai partecipanti. Se e stato<br />
stipulato per un term<strong>in</strong>e maggiore di questo<br />
si riduce a dieci anni. Se gravi circostanze
VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />
lo richiedono, l'autorità giudiziaria può<br />
ord<strong>in</strong>are lo scioglimento della comunione<br />
prima del tempo convenuto.<br />
Art. 1112 - Cose non soggette a divisione<br />
- Lo scioglimento della comunione non può<br />
essere chiesto quando si tratta di cose che,<br />
se divise, cesserebbero di servire all'uso a<br />
cui sono dest<strong>in</strong>ate.<br />
Art. 1113 - Intervento nella divisione e<br />
opposizione - I creditori e gli aventi causa<br />
da un partecipante possono <strong>in</strong>tervenire nella<br />
divisione a proprie spese, ma non possono<br />
impugnare la divisione già eseguita, a meno<br />
che abbiano notificato un'opposizione<br />
(2646) anteriormente alla divisione stessa<br />
e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione<br />
revocatoria o dell'azione surrogatoria<br />
(2900 e seguenti). Nella divisione che<br />
ha per oggetto beni immobili, l'opposizione,<br />
per l'effetto <strong>in</strong>dicato dal comma precedente,<br />
deve essere trascritta prima della trascrizione<br />
dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione<br />
giudiziale, prima della trascrizione<br />
della relativa domanda. Devono essere chiamati<br />
a <strong>in</strong>tervenire, perché la divisione abbia<br />
effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e<br />
coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile<br />
<strong>in</strong> virtù di atti soggetti a trascrizione<br />
e trascritti prima della trascrizione dell'atto<br />
di divisione o della trascrizione della<br />
domanda di divisione giudiziale (2646,<br />
2685, 2825). Nessuna ragione di prelevamento<br />
<strong>in</strong> natura per crediti nascenti dalla<br />
comunione può opporsi contro le persone<br />
<strong>in</strong>dicate dal comma precedente, eccetto le<br />
ragioni di prelevamento nascenti da titolo<br />
anteriore alla comunione medesima, ovvero<br />
da collazione (737 e seguenti).<br />
62<br />
Art. 1114 - Divisione <strong>in</strong> natura - La divisione<br />
ha luogo <strong>in</strong> natura, se la cosa può<br />
essere comodamente divisa <strong>in</strong> parti corrispondenti<br />
alle quote dei partecipanti (718<br />
e seguenti).<br />
Art. 1115 - Obbligazioni solidali dei partecipanti<br />
- Ciascun partecipante può esigere<br />
che siano est<strong>in</strong>te le obbligazioni <strong>in</strong> solido<br />
(1292) contratte per la cosa comune, le<br />
quali siano scadute o scadano entro l'anno<br />
dalla domanda di divisione. La somma<br />
per est<strong>in</strong>guere le obbligazioni si preleva<br />
dal prezzo di vendita della cosa comune,<br />
e, se la divisione ha luogo <strong>in</strong> natura, si procede<br />
alla vendita di una congrua frazione<br />
della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.<br />
Il partecipante che ha pagato il<br />
debito <strong>in</strong> solido e non ha ottenuto rimborso<br />
concorre nella divisione per una maggiore<br />
quota corrispondente al suo diritto verso<br />
gli altri condividenti.<br />
Art. 1116 - Applicabilità delle norme sulla<br />
divisione ereditaria - Alla divisione delle cose<br />
comuni si applicano le norme sulla divisione<br />
dell'eredità (713 e seguenti, 757 e<br />
seguenti), <strong>in</strong> quanto non siano <strong>in</strong> contrasto<br />
con quelle sopra stabilite.<br />
CAPO II<br />
Del condom<strong>in</strong>io negli edifici<br />
Art. 1117 - Parti comuni dell'edificio -<br />
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari<br />
dei diversi piani o porzioni di piani<br />
di un edificio, se il contrario non risulta dal<br />
titolo: l) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni,<br />
i muri maestri, i tetti e i lastrici<br />
solari, le scale, i portoni d'<strong>in</strong>gresso, i vestiboli,<br />
gli anditi, i portici, i cortili e <strong>in</strong> genere<br />
I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI<br />
tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso<br />
comune; 2) i locali per la port<strong>in</strong>eria e per<br />
l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per<br />
il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e<br />
per altri simili servizi <strong>in</strong> comune; 3) le opere,<br />
le <strong>in</strong>stallazioni, i manufatti di qualunque<br />
genere che servono all'uso e al godimento<br />
comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne,<br />
gli acquedotti e <strong>in</strong>oltre le fognature<br />
e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua,<br />
per il gas, per l'energia elettrica, per<br />
il riscaldamento e simili, f<strong>in</strong>o al punto di diramazione<br />
degli impianti ai locali di proprietà<br />
esclusiva dei s<strong>in</strong>goli condom<strong>in</strong>i.<br />
Art. 1118 - Diritti dei partecipanti sulle<br />
cose comuni - Il diritto di ciascun condom<strong>in</strong>o<br />
sulle cose <strong>in</strong>dicate dall'articolo precedente<br />
e proporzionato al valore del piano o<br />
porzione di piano che gli appartiene, se il<br />
titolo non dispone altrimenti. Il condom<strong>in</strong>o<br />
non può, r<strong>in</strong>unziando al diritto sulle cose<br />
anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese<br />
per la loro conservazione (1104).<br />
Art. 1119 - Indivisibilità - Le parti comuni<br />
dell'edificio non sono soggette a divisione,<br />
a meno che la divisione possa farsi senza<br />
rendere più <strong>in</strong>comodo l'uso della cosa a ciascun<br />
condom<strong>in</strong>o.<br />
Art. 1120 - Innovazioni - I condom<strong>in</strong>i, con<br />
la maggioranza <strong>in</strong>dicata dal qu<strong>in</strong>to comma<br />
dell'art. 1136, possono disporre tutte le<br />
<strong>in</strong>novazioni dirette al miglioramento o all'uso<br />
più comodo o al maggior rendimento<br />
delle cose comuni (1108). Sono vietate le<br />
<strong>in</strong>novazioni che possano recare pregiudizio<br />
alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato,<br />
che ne alter<strong>in</strong>o il decoro architettonico<br />
o che rendano talune parti comuni dell'ed-<br />
63<br />
ificio <strong>in</strong>servibili all'uso o al godimento anche<br />
di un solo condom<strong>in</strong>o.<br />
Art. 1121 - Innovazioni gravose o voluttuarie<br />
- Qualora l'<strong>in</strong>novazione importi una<br />
spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario<br />
rispetto alle particolari condizioni e<br />
all'importanza dell'edificio, e consista <strong>in</strong><br />
opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione<br />
separata, i condom<strong>in</strong>i che non<br />
<strong>in</strong>tendono trarne vantaggio sono esonerati<br />
da qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione<br />
separata non è possibile, l'<strong>in</strong>novazione<br />
non è consentita, salvo che la<br />
maggioranza dei condom<strong>in</strong>i che l'ha deliberata<br />
o accettata <strong>in</strong>tenda sopportarne <strong>in</strong>tegralmente<br />
la spesa. Nel caso previsto dal<br />
primo comma i condom<strong>in</strong>i e i loro eredi o<br />
aventi causa possono tuttavia, <strong>in</strong> qualunque<br />
tempo, partecipare ai vantaggi dell'<strong>in</strong>novazione,<br />
contribuendo nelle spese di esecuzione<br />
e di manutenzione dell'opera.<br />
Art. 1122 - Opere sulle parti dell'edificio<br />
di proprietà comune - Ciascun condom<strong>in</strong>o,<br />
nel piano o porzione di piano di sua proprietà,<br />
non può eseguire opere che rech<strong>in</strong>o<br />
danno alle parti comuni dell'edificio.<br />
Art. 1123 - Ripartizione delle spese - Le<br />
spese necessarie per la conservazione e<br />
per il godimento delle parti comuni dell'edificio,<br />
per la prestazione dei servizi nell'<strong>in</strong>teresse<br />
comune e per le <strong>in</strong>novazioni<br />
deliberate dalla maggioranza sono sostenute<br />
dai condom<strong>in</strong>i <strong>in</strong> misura proporzionale al<br />
valore della proprietà di ciascuno, salvo<br />
diversa convenzione (1104, att. 68 e seguenti).<br />
Se si tratta di cose dest<strong>in</strong>ate a servire i<br />
condom<strong>in</strong>i <strong>in</strong> misura diversa, le spese sono<br />
ripartite <strong>in</strong> proporzione dell'uso che ciascuno
VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />
può farne. Qualora un edificio abbia più<br />
scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti<br />
dest<strong>in</strong>ati a servire una parte dell'<strong>in</strong>tero fabbricato,<br />
le spese relative alla loro manutenzione<br />
sono a carico del gruppo di condom<strong>in</strong>i<br />
che ne trae utilità (att. 63).<br />
Art. 1124 - Manutenzione e ricostruzione<br />
delle scale - Le scale sono mantenute e<br />
ricostruite dai proprietari dei diversi piani<br />
a cui servono. La spesa relativa è ripartita<br />
tra essi, per metà <strong>in</strong> ragione del valore dei<br />
s<strong>in</strong>goli piani o porzioni di piano, e per l'altra<br />
metà <strong>in</strong> misura proporzionale all'altezza<br />
di ciascun piano dal suolo (att. 68 e<br />
seguenti). Al f<strong>in</strong>e del concorso nella metà<br />
della spesa, che è ripartita <strong>in</strong> ragione del<br />
valore, si considerano come piani le cant<strong>in</strong>e,<br />
i palchi morti, le soffitte o camere a tetto<br />
e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà<br />
comune.<br />
Art. 1125 - Manutenzione e ricostruzione<br />
dei soffitti, delle volte e dei solai - Le spese<br />
per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti,<br />
delle volte e dei solai sono sostenute <strong>in</strong><br />
parti eguali dai proprietari dei due piani<br />
l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico<br />
del proprietario del piano superiore la<br />
copertura del pavimento e a carico del proprietario<br />
del piano <strong>in</strong>feriore l'<strong>in</strong>tonaco, la<br />
t<strong>in</strong>ta e la decorazione del soffitto.<br />
Art. 1126 - Lastrici solari di uso esclusivo<br />
- Quando l'uso dei lastrici solari o di una<br />
parte di essi non è comune a tutti i condom<strong>in</strong>i,<br />
quelli che ne hanno l'uso esclusivo<br />
sono tenuti a contribuire per un terzo nella<br />
spesa delle riparazioni o ricostruzioni del<br />
lastrico; gli altri due terzi sono a carico di<br />
tutti i condom<strong>in</strong>i dell'edificio o della parte<br />
64<br />
di questo a cui il lastrico solare serve, <strong>in</strong> proporzione<br />
del valore del piano o della<br />
porzione di piano di ciascuno (att. 68 e<br />
seguenti).<br />
Art. 1127 - Costruzione sopra l'ultimo<br />
piano dell'edificio - Il proprietario dell'ultimo<br />
piano dell'edificio può elevare nuovi<br />
piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti<br />
dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi<br />
è proprietario esclusivo del lastrico solare.<br />
La sopraelevazione non è ammessa se le<br />
condizioni statiche dell'edificio non la consentono.<br />
I condom<strong>in</strong>i possono altresì opporsi<br />
alla sopraelevazione, se questa pregiudica<br />
l'aspetto architettonico dell'edificio<br />
ovvero dim<strong>in</strong>uisce notevolmente l'aria o la<br />
luce dei piani sottostanti. Chi fa la sopraelevazione<br />
deve corrispondere agli altri condom<strong>in</strong>i<br />
un'<strong>in</strong>dennità pari al valore attuale<br />
dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica,<br />
diviso per il numero dei piani, ivi<br />
compreso quello da edificare, e detratto<br />
l'importo della quota a lui spettante. Egli e<br />
<strong>in</strong>oltre tenuto a ricostruire il lastrico solare<br />
di cui tutti o parte dei condom<strong>in</strong>i avevano<br />
il diritto di usare.<br />
Art. 1128 - Perimento totale o parziale<br />
dell'edificio - Se l'edificio perisce <strong>in</strong>teramente<br />
o per una parte che rappresenti i tre quarti<br />
del suo valore, ciascuno dei condom<strong>in</strong>i può<br />
richiedere la vendita all'asta del suolo e dei<br />
materiali, salvo che sia stato diversamente<br />
convenuto. Nel caso di perimento di una<br />
parte m<strong>in</strong>ore, l'assemblea dei condom<strong>in</strong>i<br />
delibera circa la ricostruzione delle parti<br />
comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto a<br />
concorrervi <strong>in</strong> proporzione dei suoi diritti<br />
sulle parti stesse. L'<strong>in</strong>dennità corrisposta<br />
I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI<br />
per l'assicurazione relativa alle parti comuni<br />
e dest<strong>in</strong>ata alla ricostruzione di queste.<br />
Il condom<strong>in</strong>o che non <strong>in</strong>tende partecipare<br />
alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a<br />
cedere (2932) agli altri condom<strong>in</strong>i i suoi diritti,<br />
anche sulle parti di sua esclusiva proprietà,<br />
secondo la stima che ne sarà fatta,<br />
salvo che non preferisca cedere i diritti stessi<br />
ad alcuni soltanto dei condom<strong>in</strong>i.<br />
Art. 1129 - Nom<strong>in</strong>a e revoca dell'amm<strong>in</strong>istratore<br />
- Quando i condom<strong>in</strong>i sono più di<br />
quattro, l'assemblea nom<strong>in</strong>a un amm<strong>in</strong>istratore.<br />
Se l'assemblea non provvede, la<br />
nom<strong>in</strong>a è fatta dall'autorità giudiziaria, su<br />
ricorso di uno o più condom<strong>in</strong>i.<br />
L'amm<strong>in</strong>istratore dura <strong>in</strong> carica un anno e<br />
può essere revocato <strong>in</strong> ogni tempo dall'assemblea.<br />
Può altresì essere revocato dall'autorità<br />
giudiziaria, su ricorso di ciascun condom<strong>in</strong>o,<br />
oltre che nel caso previsto dall'ultimo<br />
comma dell'art. 1131, se per due anni non<br />
ha reso il conto della sua gestione, ovvero<br />
se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità<br />
(att. 64). La nom<strong>in</strong>a e la cessazione<br />
per qualunque causa dell'amm<strong>in</strong>istratore<br />
dall'ufficio sono annotate <strong>in</strong> apposito registro<br />
(att. 71).<br />
Art. 1130 Attribuzioni dell'amm<strong>in</strong>istratore<br />
- L'amm<strong>in</strong>istratore deve: 1) eseguire le deliberazioni<br />
dell'assemblea dei condom<strong>in</strong>i e<br />
curare l'osservanza del regolamento di condom<strong>in</strong>io;<br />
2) discipl<strong>in</strong>are l'uso delle cose comuni<br />
e la prestazione dei servizi nell'<strong>in</strong>teresse<br />
comune, <strong>in</strong> modo che ne sia assicurato il<br />
miglior godimento a tutti i condom<strong>in</strong>i; 3)<br />
riscuotere i contributi ed erogare le spese<br />
occorrenti per la manutenzione ord<strong>in</strong>aria<br />
65<br />
delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio<br />
dei servizi comuni; 4) compiere gli atti<br />
conservativi dei diritti <strong>in</strong>erenti alle parti comuni<br />
dell'edificio. Egli, alla f<strong>in</strong>e di ciascun anno,<br />
deve rendere il conto della sua gestione.<br />
Art. 1131 - Rappresentanza - Nei limiti delle<br />
attribuzioni stabilite dall'articolo precedente<br />
o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento<br />
di condom<strong>in</strong>io o dall'assemblea,<br />
l'amm<strong>in</strong>istratore ha la rappresentanza dei<br />
partecipanti e può agire <strong>in</strong> giudizio sia contro<br />
i condom<strong>in</strong>i sia contro i terzi. Può essere<br />
convenuto <strong>in</strong> giudizio per qualunque azione<br />
concernente le parti comuni dell'edificio; a<br />
lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità<br />
amm<strong>in</strong>istrativa che si riferiscono allo stesso<br />
oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento<br />
abbia un contenuto che esorbita<br />
dalle attribuzioni dell'amm<strong>in</strong>istratore, questi<br />
e tenuto a darne senza <strong>in</strong>dugio notizia<br />
all'assemblea dei condom<strong>in</strong>i.<br />
L'amm<strong>in</strong>istratore che non adempie a<br />
quest'obbligo può essere revocato (att. 64)<br />
ed è tenuto al risarcimento dei danni.<br />
Art. 1132 - Dissenso dei condom<strong>in</strong>i rispetto<br />
alle liti - Qualora l'assemblea dei condom<strong>in</strong>i<br />
abbia deliberato di promuovere una<br />
lite o di resistere a una domanda, il condom<strong>in</strong>o<br />
dissenziente, con atto notificato<br />
all'amm<strong>in</strong>istratore, può separare la propria<br />
responsabilità <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e alle conseguenze<br />
della lite per il caso di soccombenza. L'atto<br />
deve essere notificato entro trenta giorni<br />
(2964) da quello <strong>in</strong> cui il condom<strong>in</strong>o ha<br />
avuto notizia della deliberazione.<br />
Il condom<strong>in</strong>o dissenziente ha diritto di rivalsa<br />
per ciò che abbia dovuto pagare alla<br />
parte vittoriosa. Se l'esito della lite è stato
VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />
favorevole al condom<strong>in</strong>io, il condom<strong>in</strong>o dissenziente<br />
che ne abbia tratto vantaggio è<br />
tenuto a concorrere nelle spese del giudizio<br />
che non sia stato possibile ripetere dalla<br />
parte soccombente.<br />
Art. 1133 - Provvedimenti presi dall'amm<strong>in</strong>istratore<br />
- I provvedimenti presi dall'amm<strong>in</strong>istratore<br />
nell'ambito dei suoi poteri<br />
sono obbligatori per i condom<strong>in</strong>i. Contro i<br />
provvedimenti dell'amm<strong>in</strong>istratore e ammesso<br />
ricorso all'assemblea, senza pregiudizio<br />
del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi<br />
e nel term<strong>in</strong>e previsti dall'art. 1137.<br />
Art. 1134 - Spese fatte dal condom<strong>in</strong>o - Il condom<strong>in</strong>o<br />
che ha fatto spese per le cose comuni<br />
senza autorizzazione dell'amm<strong>in</strong>istratore o<br />
dell'assemblea non ha diritto al rimborso,<br />
salvo che si tratti di spesa urgente (1110).<br />
Art. 1135 - Attribuzioni dell'assemblea<br />
dei condom<strong>in</strong>i - Oltre a quanto e stabilito<br />
dagli articoli precedenti, l'assemblea dei<br />
condom<strong>in</strong>i provvede (att. 66): 1) alla conferma<br />
dell'amm<strong>in</strong>istratore e dell'eventuale<br />
sua retribuzione; 2) all'approvazione del preventivo<br />
delle spese occorrenti durante l'anno<br />
e alla relativa ripartizione tra i condom<strong>in</strong>i;<br />
3) all'approvazione del rendiconto<br />
annuale dell'amm<strong>in</strong>istratore e all'impiego del<br />
residuo attivo della gestione; 4) alle opere<br />
di manutenzione straord<strong>in</strong>aria, costituendo,<br />
se occorre, un fondo speciale.<br />
L'amm<strong>in</strong>istratore non può ord<strong>in</strong>are lavori di<br />
manutenzione straord<strong>in</strong>aria, salvo che rivestano<br />
carattere urgente, ma <strong>in</strong> questo caso<br />
deve riferirne nella prima assemblea.<br />
Art. 1136 - Costituzione dell'assemblea e<br />
validità delle deliberazioni - L'assemblea è<br />
regolarmente costituita con l'<strong>in</strong>tervento di<br />
66<br />
tanti condom<strong>in</strong>i che rappresent<strong>in</strong>o i due<br />
terzi del valore dell'<strong>in</strong>tero edificio e i due<br />
terzi dei partecipanti al condom<strong>in</strong>io (att.<br />
67 e seguenti). Sono valide le deliberazioni<br />
approvate con un numero di voti che rappresenti<br />
la maggioranza degli <strong>in</strong>tervenuti e<br />
almeno la metà del valore dell'edificio. Se<br />
l'assemblea non può deliberare per mancanza<br />
di numero, l'assemblea di seconda<br />
convocazione delibera <strong>in</strong> un giorno successivo<br />
a quello della prima e <strong>in</strong> ogni caso,<br />
non oltre dieci giorni dalla medesima; la<br />
deliberazione è valida se riporta un numero<br />
di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti<br />
al condom<strong>in</strong>io e almeno un terzo del<br />
valore dell'edificio. Le deliberazioni che<br />
concernono la nom<strong>in</strong>a e la revoca dell'amm<strong>in</strong>istratore<br />
o le liti attive e passive relative<br />
a materie che esorbitano dalle<br />
attribuzioni dell'amm<strong>in</strong>istratore medesimo,<br />
nonché le deliberazioni che concernono la<br />
ricostruzione dell'edificio o riparazioni straord<strong>in</strong>arie<br />
di notevole entità devono essere<br />
sempre prese con la maggioranza stabilita<br />
dal secondo comma. Le deliberazioni<br />
che hanno per oggetto le <strong>in</strong>novazioni previste<br />
dal primo comma dell'art. 1120 devono<br />
essere sempre approvate con un numero di<br />
voti che rappresenti la maggioranza dei<br />
partecipanti al condom<strong>in</strong>io e i due terzi del<br />
valore dell'edificio. L'assemblea non può<br />
deliberare, se non consta che tutti i condom<strong>in</strong>i<br />
sono stati <strong>in</strong>vitati alla riunione. Delle<br />
deliberazioni dell'assemblea si redige<br />
processo verbale da trascriversi <strong>in</strong> un registro<br />
tenuto dall'amm<strong>in</strong>istratore. NOTE<br />
Deroghe alle maggioranze previste dagli<br />
artt. 1120 e 1136 sono previste nelle seguen-<br />
I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI<br />
ti leggi: Legge 9 gennaio 1989 n. 13, art.<br />
2 (elim<strong>in</strong>azione delle barriere architettoniche);<br />
Legge 24 marzo 1989 n. 122,<br />
art. 9 (realizzazione dei parcheggi nei condom<strong>in</strong>i);<br />
Legge 2 gennaio 1991 n 10, art.<br />
26 (contenimento dei consumi energetici);<br />
Legge 17 febbraio 1992 n. 127, art 15<br />
(recupero del patrimonio edilizio).<br />
Art. 1138 - Regolamento di condom<strong>in</strong>io -<br />
Quando <strong>in</strong> un edificio il numero dei condom<strong>in</strong>i<br />
e superiore a dieci, deve essere formato<br />
un regolamento, il quale contenga le<br />
norme circa l'uso delle cose comuni e la<br />
ripartizione delle spese, secondo i diritti e<br />
gli obblighi spettanti a ciascun condom<strong>in</strong>o,<br />
nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio<br />
e quelle relative all'amm<strong>in</strong>istrazione<br />
(att. 68 e seguenti, 155)Ciascun condom<strong>in</strong>o<br />
può prendere l'<strong>in</strong>iziativa per la formazione<br />
del regolamento di condom<strong>in</strong>io o<br />
per la revisione di quello esistente. Il regolamento<br />
deve essere approvato dall'assemblea<br />
con la maggioranza stabilita dal<br />
secondo comma dell'art. 1136 e trascritto<br />
nel registro <strong>in</strong>dicato dall'ultimo comma dell'art.<br />
1129 (att. 71). Esso può essere impugnato<br />
a norma dell'art. 1107. Le norme del<br />
regolamento non possono <strong>in</strong> alcun modo<br />
menomare i diritti di ciascun condom<strong>in</strong>o,<br />
quali risultano dagli atti di acquisto e dalle<br />
convenzioni, e <strong>in</strong> nessun caso possono<br />
derogare alle disposizioni degli artt. 1118<br />
secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131,<br />
1132, 1136 e 1137 (att. 72, 155).<br />
Art. 1139 - R<strong>in</strong>vio alle norme sulla comunione<br />
- Per quanto non è espressamente previsto da<br />
questo capo (att. 156) si osservano le norme<br />
sulla comunione <strong>in</strong> generale (att. 61-72).<br />
67<br />
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE<br />
DEL CODICE CIVILE<br />
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE<br />
Art. 61 - Qualora un edificio o un gruppo<br />
di edifici appartenenti per piani o porzioni<br />
di piano a proprietari diversi si possa dividere<br />
<strong>in</strong> parti che abbiano le caratteristiche di edifici<br />
autonomi, il condom<strong>in</strong>io può essere sciolto<br />
e i comproprietari di ciascuna parte<br />
possono costituirsi <strong>in</strong> condom<strong>in</strong>io separato.<br />
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea<br />
con la maggioranza prescritta dal secondo<br />
comma dell'art. 1136 del codice, o e disposto<br />
dall'autorità giudiziaria su domanda<br />
di almeno un terzo dei comproprietari di<br />
quella parte dell'edificio della quale si chiede<br />
la separazione.<br />
Art. 62 - La disposizione del primo comma<br />
dell'articolo precedente si applica anche se<br />
restano <strong>in</strong> comune con gli orig<strong>in</strong>ari partecipanti<br />
alcune delle cose <strong>in</strong>dicate dall'art.<br />
1117 del codice. Qualora la divisione non<br />
possa attuarsi senza modificare lo stato delle<br />
cose e occorrano opere per la sistemazione<br />
diversa dei locali o delle dipendenze tra i condom<strong>in</strong>i,<br />
lo scioglimento del condom<strong>in</strong>io deve<br />
essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza<br />
prescritta dal qu<strong>in</strong>to comma dell'art.<br />
1136 del codice stesso.<br />
Art. 63 - Per la riscossione dei contributi <strong>in</strong><br />
base allo stato di ripartizione approvato<br />
dall'assemblea (Cod. Civ. 1123), l'amm<strong>in</strong>istratore<br />
può ottenere decreto di <strong>in</strong>giunzione<br />
immediatamente esecutivo, nonostante<br />
opposizione (Cod. Proc. Civ. 642).Chi<br />
subentra nei diritti di un condom<strong>in</strong>io e obbligato,<br />
solidalmente con questo (Cod. Civ.
VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />
1292 e seguenti), al pagamento dei contributi<br />
relativi all'anno <strong>in</strong> corso e a quello<br />
precedente.In caso di mora (Cod. Civ. 1219)<br />
nel pagamento dei contributi, che si sia protratta<br />
per un semestre, l'amm<strong>in</strong>istratore, se il<br />
regolamento di condom<strong>in</strong>io ne contiene l'autorizzazione,<br />
può sospendere al condom<strong>in</strong>o<br />
moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che<br />
sono suscettibili di godimento separato.<br />
Art. 64 - Sulla revoca dell'amm<strong>in</strong>istratore, nei<br />
casi <strong>in</strong>dicati dal terzo comma dell'art. 1129<br />
e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice,<br />
il tribunale provvede <strong>in</strong> camera di consiglio,<br />
con decreto motivato, sentito l'amm<strong>in</strong>istratore<br />
medesimo.Contro il provvedimento del tribunale<br />
può essere proposto reclamo alla<br />
corte d'appello nel term<strong>in</strong>e di dieci giorni dalla<br />
notificazione (Cod. Proc. Civ. 137).<br />
Art. 65 - Quando per qualsiasi causa manca<br />
il legale rappresentante dei condom<strong>in</strong>i, chi<br />
<strong>in</strong>tende <strong>in</strong>iziare o proseguire una lite contro<br />
i partecipanti a un condom<strong>in</strong>io può<br />
richiedere la nom<strong>in</strong>a di un curatore speciale<br />
ai sensi dell'art. 80 Cod. Proc. Civ.Il curatore<br />
speciale deve senza <strong>in</strong>dugio convocare<br />
l'assemblea dei condom<strong>in</strong>i per avere<br />
istruzioni sulla condotta della lite.<br />
Art. 66 - L'assemblea, oltre che annualmente<br />
<strong>in</strong> via ord<strong>in</strong>aria per le deliberazioni<br />
<strong>in</strong>dicate dall'art. 1135 del codice, può<br />
essere convocata <strong>in</strong> via straord<strong>in</strong>aria dall'amm<strong>in</strong>istratore<br />
quando questi lo ritiene<br />
necessario o quando ne è fatta richiesta da<br />
almeno due condom<strong>in</strong>i che rappresent<strong>in</strong>o<br />
un sesto del valore dell'edificio. Decorsi<br />
<strong>in</strong>utilmente dieci giorni dalla richiesta, i<br />
detti condom<strong>in</strong>i possono provvedere direttamente<br />
alla convocazione.In mancanza<br />
68<br />
dell'amm<strong>in</strong>istratore, l'assemblea tanto ord<strong>in</strong>aria<br />
quanto straord<strong>in</strong>aria può essere convocata<br />
a <strong>in</strong>iziativa di ciascun condom<strong>in</strong>o.<br />
L'avviso di convocazione deve essere comunicato<br />
ai condom<strong>in</strong>i almeno c<strong>in</strong>que giorni<br />
prima della data fissata per l'adunanza.<br />
Art. 67 - Ogni condom<strong>in</strong>o può <strong>in</strong>tervenire<br />
all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.<br />
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio<br />
appartenga <strong>in</strong> proprietà <strong>in</strong>divisa<br />
a più persone, queste hanno diritto a un solo<br />
rappresentante nella assemblea, che è designato<br />
dai comproprietari <strong>in</strong>teressati; <strong>in</strong><br />
mancanza provvede per sorteggio il presidente.L'usufruttuario<br />
di un piano o porzione<br />
di piano dell'edificio esercita il diritto di<br />
voto negli affari che attengono all'ord<strong>in</strong>aria<br />
amm<strong>in</strong>istrazione e al semplice godimento<br />
delle cose e dei servizi comuni.<br />
Nelle deliberazioni che riguardano <strong>in</strong>novazioni,<br />
ricostruzioni od opere di manutenzione<br />
straord<strong>in</strong>aria delle parti comuni dell'edificio<br />
il diritto di voto spetta <strong>in</strong>vece al<br />
proprietario.<br />
Art. 68 - Per gli effetti <strong>in</strong>dicati dagli artt.<br />
1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il<br />
regolamento di condom<strong>in</strong>io deve precisare<br />
il valore proporzionale di ciascun piano o<br />
di ciascuna porzione di piano spettante <strong>in</strong><br />
proprietà esclusiva ai s<strong>in</strong>goli condom<strong>in</strong>i<br />
(69).I valori dei piani o delle porzioni di<br />
piano, ragguagliati a quello dell'<strong>in</strong>tero edificio,<br />
devono essere espressi <strong>in</strong> millesimi <strong>in</strong><br />
apposita tabella allegata al regolamento<br />
di condom<strong>in</strong>io.<br />
Nell'accertamento dei valori medesimi non<br />
si tiene conto del canone locatizio, dei miglio-<br />
I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI<br />
ramenti e dello stato di manutenzione di ciascun<br />
piano o di ciascuna porzione di piano.<br />
Art. 69 - I valori proporzionali dei vari<br />
piani o porzioni di piano possono essere<br />
riveduti o modificati, anche nell'<strong>in</strong>teresse<br />
di un solo condom<strong>in</strong>o, nei seguenti<br />
casi:1.quando risulta che sono conseguenza<br />
di un errore;2.quando, per le mutate<br />
condizioni di una parte dell'edificio, <strong>in</strong> conseguenza<br />
della sopraelevazione di nuovi<br />
piani, di espropriazione parziale o di <strong>in</strong>novazioni<br />
di vasta portata, è notevolmente<br />
alterato il rapporto orig<strong>in</strong>ario tra i valori dei<br />
s<strong>in</strong>goli piani o porzioni di piano.<br />
Art. 70 - Per le <strong>in</strong>frazioni al regolamento<br />
di condom<strong>in</strong>io può essere stabilito, a titolo<br />
di sanzione, il pagamento di una somma f<strong>in</strong>o<br />
a lire cento. La somma è devoluta al fondo<br />
di cui l'amm<strong>in</strong>istratore dispone per le spese<br />
ord<strong>in</strong>arie.<br />
Art. 71 - Il registro <strong>in</strong>dicato dal quarto<br />
comma dell'art. 1129 e dal terzo comma<br />
dell'art. 1138 del codice è tenuto presso l'associazione<br />
professionale dei proprietari di<br />
fabbricati.<br />
CODICE PENALE<br />
Libro primo<br />
Titolo VI:<br />
DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ<br />
PUBBLICA<br />
Capo I:<br />
DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO<br />
MEDIANTE VIOLENZA<br />
Art.433-Attentati alla sicurezza degli<br />
impianti di energia elettrica e del gas<br />
69<br />
ovvero delle pubbliche comunicazioni-<br />
Chiunque attenta alla sicurezza delle offic<strong>in</strong>e,<br />
delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi<br />
dest<strong>in</strong>ati alla produzione o alla trasmissione<br />
di energia elettrica o di gas, per la illum<strong>in</strong>azione<br />
o per le <strong>in</strong>dustrie, è punito, qualora<br />
dal fatto derivi pericolo alla pubblica<br />
<strong>in</strong>columità, con la reclusione da uno a c<strong>in</strong>que<br />
anni. La stessa pena si applica a chi attenta<br />
alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni<br />
telegrafiche, qualora dal fatto derivi<br />
pericolo per la pubblica <strong>in</strong>columità. Se dal<br />
fatto deriva un disastro, la pena è della<br />
reclusione da tre a dieci anni.<br />
Libro secondo<br />
DEI DELITTI IN PARTICOLARE<br />
Titolo XII:<br />
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA<br />
Capo II:<br />
DEI DELITTI CONTRO L'ONORE<br />
Art. 594 - Ingiuria - Chiunque offende<br />
l'onore o il decoro di una persona presente<br />
è punito con la reclusione f<strong>in</strong>o a sei mesi o<br />
con la multa f<strong>in</strong>o a lire un milione. Alla<br />
stessa pena soggiace chi commette il fatto<br />
mediante comunicazione telegrafica o telefonica,<br />
o con scritti o disegni, diretti alla persona<br />
offesa. La pena è della reclusione f<strong>in</strong>o<br />
a un anno o della multa f<strong>in</strong>o a lire due milioni,<br />
se l'offesa consiste nell'attribuzione di<br />
un fatto determ<strong>in</strong>ato. Le pene sono aumentate<br />
qualora l'offesa sia commessa <strong>in</strong> presenza<br />
di più persone.<br />
Art. 595 - Diffamazione - Chiunque, fuori<br />
dei casi <strong>in</strong>dicati nell'articolo precedente,
VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />
comunicando con più persone, offende l'altrui<br />
reputazione, è punito con la reclusione<br />
f<strong>in</strong>o a un anno o con la multa f<strong>in</strong>o a lire due<br />
milioni. Se l'offesa consiste nell'attribuzione<br />
di un fatto determ<strong>in</strong>ato, la pena è della<br />
reclusione f<strong>in</strong>o a due anni, ovvero della<br />
multa f<strong>in</strong>o a lire quattro milioni. Se l'offesa<br />
è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi<br />
altro mezzo di pubblicità, ovvero <strong>in</strong> atto<br />
pubblico, la pena è della reclusione da sei<br />
mesi a tre anni o della multa non <strong>in</strong>feriore<br />
a lire un milione.<br />
Se l'offesa è recata a un Corpo politico,<br />
amm<strong>in</strong>istrativo o giudiziario, o ad una sua<br />
rappresentanza, o ad una Autorità costituita<br />
<strong>in</strong> collegio, le pene sono aumentate.<br />
Capo III:<br />
DEI DELITTI CONTRO<br />
LA LIBERTÀ INDIVIDUALE<br />
Sezione III:<br />
DEI DELITTI CONTRO<br />
LA LIBERTÀ MORALE<br />
Art. 610 - Violenza privata - Chiunque, con<br />
violenza o m<strong>in</strong>accia, costr<strong>in</strong>ge altri a fare,<br />
tollerare od omettere qualche cosa è punito<br />
con la reclusione f<strong>in</strong>o a quattro anni. La<br />
pena è aumentata se concorrono le condizioni<br />
prevedute dall'articolo 339.<br />
Sezione IV:<br />
DEI DELITTI CONTRO LA INVIOLABILITÀ<br />
DEL DOMICILIO<br />
Art. 614 - Violazione di domicilio -<br />
Chiunque si <strong>in</strong>troduce nell'abitazione altrui,<br />
o <strong>in</strong> un altro luogo di privata dimora, o<br />
nelle appartenenze di essi, contro la volontà<br />
espressa o tacita di chi ha il diritto di<br />
escluderlo, ovvero vi s'<strong>in</strong>troduce clandesti-<br />
70<br />
namente o con <strong>in</strong>ganno, è punito con la<br />
reclusione f<strong>in</strong>o a tre anni. Alla stessa pena<br />
soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro<br />
l'espressa volontà di chi ha diritto di<br />
escluderlo, ovvero vi si trattiene clandest<strong>in</strong>amente<br />
o con <strong>in</strong>ganno. Il delitto è punibile<br />
a querela della persona offesa. La pena è<br />
da uno a c<strong>in</strong>que anni, e si procede d'ufficio,<br />
se il fatto è commesso con violenza<br />
sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole<br />
è palesemente armato.<br />
Art. 615 - Violazione di domicilio commessa<br />
da un pubblico ufficiale - Il pubblico<br />
ufficiale, che, abusando dei poteri <strong>in</strong>erenti<br />
alle sue funzioni, s'<strong>in</strong>troduce o si trattiene<br />
nei luoghi <strong>in</strong>dicati nell'articolo precedente,<br />
è punito con la reclusione da uno a c<strong>in</strong>que<br />
anni. Se l'abuso consiste nell'<strong>in</strong>trodursi nei<br />
detti luoghi senza l'osservanza delle formalità<br />
prescritte dalla legge, la pena è della<br />
reclusione f<strong>in</strong>o a un anno.<br />
Art. 615 bis - Interferenze illecite nella vita<br />
privata - Chiunque, mediante l'uso di strumenti<br />
di ripresa visiva o sonora, si procura<br />
<strong>in</strong>debitamente notizie o immag<strong>in</strong>i att<strong>in</strong>enti<br />
alla vita privata svolgentesi nei luoghi <strong>in</strong>dicati<br />
nell'articolo 614, è punito con la reclusione<br />
da sei mesi a quattro anni. Alla stessa<br />
pena soggiace, salvo che il fatto costituisca<br />
più grave reato, chi rivela o diffonde mediante<br />
qualsiasi mezzo d'<strong>in</strong>formazione al<br />
pubblico le notizie o le immag<strong>in</strong>i, ottenute<br />
nei modi <strong>in</strong>dicati nella prima parte di questo<br />
articolo. I delitti sono punibili a querela<br />
della persona offesa; tuttavia si procede<br />
d'ufficio e la pena è della reclusione da<br />
uno a c<strong>in</strong>que anni se il fatto è commesso da<br />
un pubblico ufficiale o ad un <strong>in</strong>caricato di<br />
I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI<br />
un pubblico servizio, con abuso dei poteri<br />
o con violazione dei doveri <strong>in</strong>erenti alla<br />
funzione o servizio, o da chi esercita anche<br />
abusivamente la professione d'<strong>in</strong>vestigatore<br />
privato (1).<br />
(1) Articolo aggiunto dalla L. 8 aprile 1974,<br />
n. 98.<br />
Art. 615 ter - Accesso abusivo ad un sistema<br />
<strong>in</strong>formatico o telematico - Chiunque<br />
abusivamente si <strong>in</strong>troduce <strong>in</strong> un sistema<br />
<strong>in</strong>formatico o telematico protetto da misure<br />
di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la<br />
volontà espressa o tacita di chi ha il diritto<br />
di escluderlo, è punito con la reclusione<br />
f<strong>in</strong>o a tre anni. La pena è della reclusione<br />
da uno a c<strong>in</strong>que anni: 1) se il fatto è commesso<br />
da un pubblico ufficiale o da un <strong>in</strong>caricato<br />
di un pubblico servizio, con abuso dei<br />
poteri o con violazione dei doveri <strong>in</strong>erenti<br />
alla funzione o al servizio, o da chi esercita<br />
anche abusivamente la professione di<br />
<strong>in</strong>vestigatore privato, o con abuso della<br />
qualità di operatore del sistema; 2) se il<br />
colpevole per commettere il fatto usa violenza<br />
sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente<br />
armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione<br />
o il danneggiamento del sistema o<br />
l'<strong>in</strong>terruzione totale o parziale del suo funzionamento,<br />
ovvero la distruzione o il danneggiamento<br />
dei dati, delle <strong>in</strong>formazioni o<br />
dei programmi <strong>in</strong> esso contenuti. Qualora<br />
i fatti di cui ai commi primo e secondo<br />
riguard<strong>in</strong>o sistemi <strong>in</strong>formatici o telematici di<br />
<strong>in</strong>teresse militare o relativi all'ord<strong>in</strong>e pubblico<br />
o alla sicurezza pubblica o alla sanità<br />
o alla protezione civile o comunque di<br />
<strong>in</strong>teresse pubblico, la pena è, rispettivamente,<br />
della reclusione da uno a c<strong>in</strong>que<br />
71<br />
anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto<br />
dal primo comma il delitto è punibile a<br />
querela della persona offesa; negli altri casi<br />
si procede d'ufficio (1). (1)Articolo aggiunto<br />
dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.<br />
Art. 615 quater - Detenzione e diffusione<br />
abusiva di codici di accesso a sistemi <strong>in</strong>formatici<br />
o telematici - Chiunque, al f<strong>in</strong>e di<br />
procurare a sé o ad altri un profitto o di<br />
arrecare ad altri un danno, abusivamente<br />
si procura, riproduce, diffonde, comunica<br />
o consegna codici, parole chiave o altri<br />
mezzi idonei all'accesso ad un sistema <strong>in</strong>formatico<br />
o telematico, protetto da misure di<br />
sicurezza, o comunque fornisce <strong>in</strong>dicazioni<br />
o istruzioni idonee al predetto scopo, è<br />
punito con la reclusione s<strong>in</strong>o ad un anno e<br />
con la multa s<strong>in</strong>o a lire dieci milioni.<br />
La pena è della reclusione da uno a due anni<br />
e della multa da lire dieci milioni a venti milioni<br />
se ricorre taluna delle circostanze di cui<br />
ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo<br />
617 quater (1).<br />
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre<br />
1993, n. 547.<br />
Art. 615 qu<strong>in</strong>quies - Diffusione di programmi<br />
diretti a danneggiare o <strong>in</strong>terrompere<br />
un sistema <strong>in</strong>formatico - Chiunque<br />
diffonde, comunica o consegna un programma<br />
<strong>in</strong>formatico da lui stesso o da altri<br />
redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento<br />
di un sistema <strong>in</strong>formatico o<br />
telematico, dei dati o dei programmi <strong>in</strong> esso<br />
contenuti o ad esso pert<strong>in</strong>enti, ovvero l'<strong>in</strong>terruzione,<br />
totale o parziale, o l'alterazione<br />
del suo funzionamento, è punito con la<br />
reclusione s<strong>in</strong>o a due anni e con la multa<br />
s<strong>in</strong>o a lire venti milioni (1). (1)Articolo
VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />
aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993,<br />
n. 547.<br />
Sezione V:<br />
DEI DELITTI CONTRO LA INVIOLABILITÀ<br />
DEI SEGRETI<br />
Art. 616 - Violazione, sottrazione e soppressione<br />
di corrispondenza - Chiunque<br />
prende cognizione del contenuto di una<br />
corrispondenza chiusa, a lui non diretta,<br />
ovvero sottrae o distrae, al f<strong>in</strong>e di prendere<br />
o di farne da altri prendere cognizione,<br />
una corrispondenza chiusa o aperta, a lui<br />
non diretta, ovvero, <strong>in</strong> tutto o <strong>in</strong> parte, la distrugge<br />
o sopprime, è punito, se il fatto non<br />
è preveduto come reato da altra disposizione<br />
di legge, con la reclusione f<strong>in</strong>o a un<br />
anno o con la multa da lire sessantamila a<br />
un milione. Se il colpevole, senza giusta<br />
causa, rivela, <strong>in</strong> tutto o <strong>in</strong> parte, il contenuto<br />
della corrispondenza, è punito, se dal fatto<br />
deriva nocumento ed il fatto medesimo non<br />
costituisce un più grave reato, con la reclusione<br />
f<strong>in</strong>o a tre anni. Il delitto è punibile a<br />
querela della persona offesa. Agli effetti<br />
delle disposizioni di questa sezione, per<br />
"corrispondenza" si <strong>in</strong>tende quella epistolare,<br />
telegrafica, telefonica, <strong>in</strong>formatica o<br />
telematica ovvero effettuata con ogni altra<br />
forma di comunicazione a distanza (1). (1)<br />
Comma così sostituito dall'art. 5, L. 23<br />
dicembre 1993, n. 547.<br />
Art. 619 - Violazione, sottrazione e soppressione<br />
di corrispondenza commesse da<br />
persona addetta al servizio delle poste, dei<br />
telegrafi e dei telefoni - L'addetto al servizio<br />
delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il<br />
quale, abusando di tale qualità, commette<br />
alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte<br />
72<br />
dell'articolo 616, è punito con la reclusione<br />
da sei mesi a tre anni. Se il colpevole, senza<br />
giusta causa, rivela, <strong>in</strong> tutto o <strong>in</strong> parte, il contenuto<br />
della corrispondenza, è punito, qualora<br />
il fatto non costituisca un più grave reato,<br />
con la reclusione da sei mesi a c<strong>in</strong>que anni<br />
e con la multa da lire sessantamila a un milione.<br />
Titolo XIII:<br />
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO<br />
Capo I:<br />
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO<br />
MEDIANTE VIOLENZA ALLE COSE<br />
O ALLE PERSONE<br />
Art. 627 - Sottrazione di cose comuni - Il<br />
comproprietario, socio o coerede che, per<br />
procurare a sé o ad altri un profitto, s’impossessa<br />
della cosa comune, sottraendola<br />
a chi la detiene, è punito, a querela della<br />
persona offesa, con la reclusione f<strong>in</strong>o a due<br />
anni o con la multa da lire quarantamila(euro<br />
20,66) a quattrocentomila<br />
(euro206,58).<br />
Non è punibile chi commette il fatto su cose<br />
fungibili, se il valore di esse non eccede la<br />
quota a lui spettante.<br />
Art. 631- Usurpazione - Chiunque, per<br />
appropriarsi, un tutto <strong>in</strong> parte, dell’altrui<br />
cosa immobile, ne rimuove o altera i term<strong>in</strong>i<br />
è punito, a querela della persona offesa<br />
con la reclusione f<strong>in</strong>o a tre anni e con la<br />
multa f<strong>in</strong>o a lire quattrocentomila (euro<br />
206,58).<br />
Art. 634 - Turbativa violenta del possesso<br />
di cose immobili - Chiunque, turba con violenza<br />
alla persona o con m<strong>in</strong>accia, l’altrui<br />
pacifico possesso di cose immobili, è punito<br />
con la reclusione f<strong>in</strong>o a due anni e con<br />
I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI<br />
la multa da lire duecentomila (euro103,29)<br />
a seicentomila (euro309,87).<br />
Il fatto si considera compiuto con violenza<br />
o m<strong>in</strong>accia quando è commesso da più di<br />
dieci persone.<br />
Art. 635 - Danneggiamento - Chiunque<br />
distrugge, disperde, deteriora o rende, <strong>in</strong><br />
tutto o un parte, <strong>in</strong>servibili cose mobili o<br />
immobili altrui è punito, a querela della<br />
persona offesa, con la reclusione f<strong>in</strong>o a un<br />
anno o con la multa f<strong>in</strong>o a lire seicentomila<br />
(euro309,87).La pena è della reclusione<br />
da sei mesi a tre anni e si procede d’ufficio,<br />
se il fatto è commesso:1) con violenza<br />
alla persona o con m<strong>in</strong>accia;2) da datori<br />
di lavoro <strong>in</strong> occasione di serrate, o da lavoratori<br />
<strong>in</strong> occasione di sciopero. 3) su edifici<br />
pubblici o dest<strong>in</strong>ati a uso pubblico o all’esercizio<br />
di un culto, o su altre delle cose<br />
<strong>in</strong>dicate nel n. 7) dell’art. 625;4) sopra<br />
opere dest<strong>in</strong>ate all’irrigazione;5) sopra<br />
piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi,<br />
o su boschi selve o foreste, ovvero su vivai<br />
forestali dest<strong>in</strong>ati al rimboschimento.<br />
Art. 635-bis - Danneggiamento di sistemi<br />
<strong>in</strong>formatici e telematici - Chiunque distrugge,<br />
deteriora o rende, <strong>in</strong> tutto o <strong>in</strong> parte,<br />
<strong>in</strong>servibili sistemi <strong>in</strong>formatici o telematici<br />
altrui, ovvero programmi, <strong>in</strong>formazioni o dati<br />
altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca<br />
più grave reato, con la reclusione da sei mesi<br />
a tre anni.Se ricorre una o più delle circostanze<br />
di cui al secondo comma dell’art.<br />
635, ovvero se il fatto è commesso con<br />
abuso della qualità di operatore del sistema,<br />
la pena è della reclusione da uno a<br />
quattro anni.<br />
Art. 636 - Introduzione o abbandono di ani-<br />
73<br />
mali nel fondo altrui e pascolo abusivo -<br />
Chiunque <strong>in</strong>troduce o abbandona animali<br />
un gregge o <strong>in</strong> mandria nel fondo altrui è<br />
punito con la multa da lire ventimila (euro<br />
10,33) a duecentomila (euro 103,29).Se l’<strong>in</strong>troduzione<br />
o l’abbandono di animali, anche<br />
non raccolti <strong>in</strong> gregge o <strong>in</strong> mandria, avviene<br />
per farli pascolare nel fondo altrui, la pena<br />
è della reclusione f<strong>in</strong>o a un anno o della<br />
multa da lire quarantamila (euro 20,66) a<br />
quattrocentomila (euro 206,58).Qualora il<br />
pascolo avvenga, ovvero dalla <strong>in</strong>troduzione<br />
o dall’abbandono degli animali il fondo sia<br />
stato danneggiato, il colpevole è punito con<br />
la reclusione f<strong>in</strong>o a due anni e con la multa<br />
da lire centomila (euro 51,65) a un milione<br />
(euro 516,46).Il delitto è punibile a querela<br />
della persona offesa.<br />
Art. 639 - Deturpamento e imbrattamento<br />
di cose altrui - Chiunque, fuori dei casi<br />
preveduti dall’art. 635, deturpa o imbratta<br />
cose mobili o immobili altrui è punito, a<br />
querela della persona offesa (120-126),<br />
con la multa f<strong>in</strong>o a lire duecentomila (euro<br />
103,29).<br />
Capo III<br />
DISPOSIZIONI COMUNI<br />
AI CAPI PRECEDENTI<br />
Art. 649 - Non punibilità e querela della<br />
persona offesa, per fatti commessi a danno<br />
di congiunti - Non è punibile chi ha commesso<br />
alcuno dei fatti preveduti da questo Titolo<br />
<strong>in</strong> danno:1) del coniuge non legalmente<br />
separato ;2) di un ascendente o discendente<br />
o di un aff<strong>in</strong>e <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea retta ovvero dell’adottante<br />
o dell’adottato;3) di un fratello<br />
o di una sorella che con lui convivano.I fatti<br />
preveduti da questo Titolo sono punibili a
VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />
querela della persona offesa (c.p.120-126),<br />
se commessi a danno del coniuge legalmente<br />
separato, ovvero del fratello o della<br />
sorella che non convivano con l’autore del<br />
fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’aff<strong>in</strong>e<br />
<strong>in</strong> secondo grado con lui conviventi.<br />
LIBRO III<br />
DELLE CONTRAVVENZIONI<br />
IN PARTICOLARE<br />
TITOLO I<br />
DELLE CONTRAVVENZIONI<br />
DI POLIZIA<br />
CAPO I<br />
DELLE CONTRAVVENZIONI<br />
CONCERNENTI LA POLIZIA<br />
DI SICUREZZA<br />
SEZIONE I<br />
Delle contravvenzioni concernenti l’ord<strong>in</strong>e<br />
pubblico e la tranquillità pubblica<br />
Art. 657 - Computo della custodia cautelare<br />
e delle pene espiate senza titolo - 1.<br />
Il pubblico m<strong>in</strong>istero, nel determ<strong>in</strong>are la<br />
pena detentiva da eseguire, computa il periodo<br />
di custodia cautelare subita per lo stesso<br />
o per altro reato, anche se la custodia è<br />
ancora <strong>in</strong> corso (2853). Allo stesso modo<br />
procede <strong>in</strong> caso di applicazione provvisoria<br />
di una misura di sicurezza detentiva<br />
(312, 313), se questa non è stata applicata<br />
def<strong>in</strong>itivamente.2. Il pubblico m<strong>in</strong>istero<br />
computa altresì il periodo di pena detentiva<br />
espiata per un reato diverso, quando la<br />
relativa condanna è stata revocata, quando<br />
per il reato è stata concessa amnistia o<br />
quando è stato concesso <strong>in</strong>dulto, nei limiti<br />
dello stesso. 3. Nei casi previsti dai commi<br />
1 e 2, il condannato può chiedere al pub-<br />
74<br />
blico m<strong>in</strong>istero che i periodi di custodia<br />
cautelare e di pena detentiva espiata, operato<br />
il ragguaglio, siano computati per la<br />
determ<strong>in</strong>azione della pena pecuniaria o<br />
della sanzione sostitutiva da eseguire; nei<br />
casi previsti dal comma 2, può altresì<br />
chiedere che le sanzioni sostitutive espiate<br />
siano computate nelle sanzioni sostitutive da<br />
eseguire per altro reato. 4. In ogni caso<br />
sono computate soltanto la custodia cautelare<br />
subita o le pene espiate dopo la commissione<br />
del reato per il quale deve essere determ<strong>in</strong>ata<br />
la pena da eseguire.5. Il pubblico m<strong>in</strong>istero<br />
provvede con decreto, che deve essere<br />
notificato al condannato e al suo difensore.<br />
Art. 659 - Disturbo delle occupazioni o<br />
del riposo delle persone - Chiunque, mediante<br />
schiamazzi o rumori, ovvero abusando<br />
di strumenti sonori o di segnalazioni<br />
acustiche, ovvero suscitando o non impedendo<br />
strepiti di animali, disturba le occupazioni<br />
o il riposo delle persone, ovvero gli<br />
spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici,<br />
è punito con l’arresto f<strong>in</strong>o a tre mesi o<br />
con l’ammenda f<strong>in</strong>o a lire seicentomila (euro<br />
309,87) (657, 660, 703).Si applica l’ammenda<br />
da lire duecentomila (euro 103,29)<br />
a un milione (euro 516,46) a chi esercita<br />
una professione o un mestiere rumoroso<br />
contro le disposizioni della legge o le prescrizioni<br />
dell’Autorità.<br />
Art. 660 - Molestia o disturbo alle persone<br />
- Chiunque, <strong>in</strong> un luogo pubblico o aperto<br />
al pubblico, ovvero col mezzo del telefono,<br />
per petulanza o per altro biasimevole motivo,<br />
reca a taluno molestia o disturbo è punito<br />
con l’arresto f<strong>in</strong>o a sei mesi o con l’ammenda<br />
f<strong>in</strong>o a lire un milione (euro 516,46).<br />
I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI<br />
S.S 2<br />
Delle contravvenzioni concernenti la<br />
vigilanza sui mezzi di pubblicità<br />
Art. 664 - Distruzione <strong>in</strong> deterioramento<br />
di affissioni - Chiunque stacca, lacera o<br />
rende comunque <strong>in</strong>servibili o illeggibili scritti<br />
o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili<br />
o da quelle ecclesiastiche, è punito con<br />
l’ammenda f<strong>in</strong>o a lire seicentomila (euro<br />
309,87) (c.p.345).Se si tratta di scritti o<br />
disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi<br />
e nei modi consentiti dalla legge o<br />
dall’Autorità, la pena è dell’ammenda f<strong>in</strong>o<br />
a lire duecentomila (euro 103,29).<br />
SEZIONE II<br />
Delle contravvenzioni concernenti<br />
l’<strong>in</strong>columità pubblica<br />
S.S 1<br />
Delle contravvenzioni concernenti<br />
l’<strong>in</strong>columità delle persone nei luoghi di<br />
pubblico transito o nelle abitazioni<br />
Art. 672 - Omessa custodia e mal governo<br />
di animali - Chiunque lascia liberi, o non<br />
custodisce con le debite cautele, animali<br />
pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia<br />
a persona <strong>in</strong>esperta, è punito con la<br />
sanzione amm<strong>in</strong>istrativa del pagamento di<br />
una somma di denaro da lire c<strong>in</strong>quantamila<br />
(euro 25,82) a lire c<strong>in</strong>quecentomila (euro<br />
258,23).Alla stessa sanzione soggiace:1)<br />
chi, nei luoghi aperti, abbandona a sé stessi<br />
animali da tiro, da soma o da corsa, o li<br />
lascia comunque senza custodia, anche se<br />
non siano disciolti, o li attacca o conduce<br />
<strong>in</strong> modo da esporre a pericolo l’<strong>in</strong>columità<br />
pubblica, ovvero li affida a persona <strong>in</strong>esperta;2)<br />
chi aizza o spaventa animali, <strong>in</strong><br />
75<br />
modo da mettere <strong>in</strong> pericolo l’<strong>in</strong>columità<br />
delle persone.<br />
Art. 674 - Getto pericoloso di cose -<br />
Chiunque getta o versa, <strong>in</strong> un luogo di pubblico<br />
transito o <strong>in</strong> un luogo privato ma di<br />
comune o di altrui uso, cose atte a offendere<br />
o imbrattare o molestare persone, ovvero,<br />
nei casi non consentiti dalla legge, provoca<br />
emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti<br />
a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto<br />
f<strong>in</strong>o a un mese o con l’ammenda f<strong>in</strong>o a lire<br />
quattrocentomila (euro 206,58).<br />
Art. 675 - Collocamento pericoloso di cose<br />
- Chiunque, senza le debite cautele, pone<br />
o sospende cose, che, cadendo <strong>in</strong> un luogo<br />
di pubblico transito, o <strong>in</strong> un luogo privato<br />
ma di comune o di altrui uso, possano<br />
offendere o imbrattare o molestare persone,<br />
è punito con l’ammenda f<strong>in</strong>o a lire duecentomila<br />
(euro 103,29).<br />
Art. 676 - Rov<strong>in</strong>a di edifici o di altre<br />
costruzioni - Chiunque ha avuto parte nel<br />
progetto o nei lavori concernenti un edificio<br />
o un’altra costruzione, che poi, per sua<br />
colpa, rov<strong>in</strong>i, è punito con l’ammenda non<br />
<strong>in</strong>feriore a lire duecentomila (euro 103,29)<br />
(c.p.434, 449, 677).Se dal fatto è derivato<br />
pericolo alle persone, la pena è dell’arresto<br />
f<strong>in</strong>o a sei mesi ovvero dell’ammenda<br />
non <strong>in</strong>feriore a lire seicentomila (euro<br />
309,87).<br />
Art. 677 - Omissione di lavori <strong>in</strong> edifici o<br />
costruzioni che m<strong>in</strong>acciano rov<strong>in</strong>a - Il proprietario<br />
di un edificio o di una costruzione<br />
che m<strong>in</strong>acci rov<strong>in</strong>a ovvero chi è per lui<br />
obbligato alla conservazioneo alla vigilanza<br />
dell’edificio o della costruzione, il quale<br />
omette di provvedere ai lavori necessari
VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />
per rimuovere il pericolo è punito con l’ammenda<br />
non <strong>in</strong>feriore a lire duecentomila<br />
(euro 103,29).Alla stessa pena soggiace<br />
chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere<br />
il pericolo cagionato dall’avvenuta rov<strong>in</strong>a<br />
di un edificio o di una costruzione.Se<br />
dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti<br />
deriva pericolo per le persone, la pena<br />
è dell’arresto f<strong>in</strong>o a sei mesi o dell’ammenda<br />
non <strong>in</strong>feriore a lire seicentomila<br />
(euro 309,87).<br />
SEZIONE III<br />
Delle contravvenzioni concernenti la<br />
prevenzione di talune specie di reati<br />
S.S 4<br />
Delle contravvenzioni concernenti la<br />
prevenzione di delitti contro la vita e<br />
l’<strong>in</strong>columità <strong>in</strong>dividuale<br />
Art. 703 - Accensioni ed esplosioni pericolose<br />
- Chiunque, senza la licenza<br />
dell’Autorità, <strong>in</strong> un luogo abitato o nelle<br />
sue adiacenze, o lungo una pubblica via o<br />
<strong>in</strong> direzione di essa spara armi (c.p.704)<br />
da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia<br />
razzi, o <strong>in</strong>nalza aerostati con fiamme,<br />
o <strong>in</strong> genere, fa accensioni o esplosioni pericolose,<br />
è punito con l’ammenda f<strong>in</strong>o a lire<br />
duecentomila (euro 103,29) Se il fatto è<br />
commesso <strong>in</strong> un luogo ove sia adunanza o<br />
concorso di persone, la pena è dell’arresto<br />
f<strong>in</strong>o a un mese.<br />
LEGGI SPECIALI<br />
PRINCIPALI CONTENUTI<br />
DELLA LEGGE n. 13 del 09/01/1989<br />
<strong>Imp</strong>one il rispetto delle prescrizioni tecniche<br />
necessarie a garantire l'accessibilità, l'a-<br />
76<br />
dattabilità e la visitabilità per la costruzione<br />
di nuovi edifici e per la ristrutturazione degli<br />
esistenti, compresi quelli di edilizia residenziale<br />
pubblica, sovvenzionata ed<br />
agevolata (articolo 1).Prevede la concessione<br />
di contributi a fondo perduto per la realizzazione<br />
delle opere direttamente f<strong>in</strong>alizzate<br />
all'elim<strong>in</strong>azione delle barriere architettoniche<br />
negli edifici già esistenti all’entrata<br />
<strong>in</strong> vigore della legge, anche se adibiti a<br />
centri o istituti residenziali per l'assistenza<br />
alle persone disabili. Tali contributi sono<br />
cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo<br />
al condom<strong>in</strong>io, al centro o istituto o al portatore<br />
di handicap (articolo 9, comma<br />
1).Hanno diritto ai contributi i portatori di<br />
menomazioni o limitazioni funzionali permanenti,<br />
ivi compresa la cecità, ovvero<br />
quelle relative alla deambulazione e alla<br />
mobilità, coloro i quali abbiano a carico<br />
soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto<br />
22 dicembre 1986, n. 917, nonché i<br />
condom<strong>in</strong>i ove risiedano le suddette categorie<br />
di beneficiari (articolo 9, comma 3).Gli<br />
<strong>in</strong>terventi d’elim<strong>in</strong>azione delle barriere<br />
architettoniche, nonché la realizzazione di<br />
percorsi attrezzati e l'<strong>in</strong>stallazione di dispositivi<br />
di segnalazione atti a favorire la<br />
mobilità dei ciechi all'<strong>in</strong>terno degli edifici privati<br />
sono approvati dall'assemblea del condom<strong>in</strong>io<br />
con le maggioranze previste dall'articolo<br />
1136, secondo e terzo comma, del<br />
codice civile. Nel caso <strong>in</strong> cui il condom<strong>in</strong>io<br />
resp<strong>in</strong>ga la richiesta d’esecuzione dei lavori,<br />
o non deliberi entro tre mesi dal ricevimento<br />
della stessa, il portatore di handicap, o chi<br />
ne esercita la tutela o la potestà, può <strong>in</strong>stallare<br />
a proprie spese servoscala, nonché<br />
I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI<br />
strutture mobili facilmente rimovibili e può<br />
modificare l'ampiezza delle porte d'accesso,<br />
al f<strong>in</strong>e di rendere più agevole l'accesso<br />
agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei<br />
garages (articolo 2).Gli <strong>in</strong>teressati debbono<br />
presentare domanda al s<strong>in</strong>daco del comune<br />
<strong>in</strong> cui è sito l'immobile, con l'<strong>in</strong>dicazione delle<br />
opere da realizzare e della spesa prevista,<br />
entro il 1° marzo di ciascun anno. I s<strong>in</strong>daci,<br />
entro trenta giorni dalla comunicazione<br />
delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano<br />
i contributi agli <strong>in</strong>teressati (articolo<br />
11). Per gli <strong>in</strong>terventi su immobili soggetti<br />
al v<strong>in</strong>colo della legge 29 giugno 1939, n.<br />
1497 le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione<br />
si devono esprimere entro<br />
novanta giorni dalla presentazione dello<br />
domanda ed entro centoventi giorni per<br />
quelli su immobili v<strong>in</strong>colati ai sensi della<br />
legge 1° giugno 1939, n. 1089; l’eventuale<br />
mancata pronuncia equivale ad assenso<br />
(articoli 4 e 5).La realizzazione degli<br />
<strong>in</strong>terventi <strong>in</strong> zone antisismiche, prevenzione<br />
degli <strong>in</strong>cendi ed <strong>in</strong>fortuni, non è soggetta<br />
all'autorizzazione dell'articolo 18 della<br />
legge 2 febbraio 1974, n. 64 (articolo 6).<br />
ASCENSORE<br />
L'ascensore deve avere una cab<strong>in</strong>a di dimensioni<br />
m<strong>in</strong>ime tali da permettere l'uso da<br />
parte di una persona su sedia a ruote. Le<br />
porte di cab<strong>in</strong>a e di piano devono essere<br />
del tipo automatico e di dimensioni tali da<br />
permettere l'accesso alla sedia a ruote.Il<br />
sistema di apertura delle porte, deve essere<br />
dotato di idoneo meccanismo (come cellula<br />
fotoelettrica, costole mobili) per l'arresto<br />
e l'<strong>in</strong>versione della chiusura <strong>in</strong> caso di<br />
77<br />
ostruzione del vano porta.I tempi di apertura<br />
e chiusura delle porte devono assicurare<br />
un agevole e comodo accesso alla persona<br />
su sedia a ruote. Lo stazionamento della<br />
cab<strong>in</strong>a ai piani di fermata deve avvenire con<br />
porte chiuse. La bottoniera di comando<br />
<strong>in</strong>terna ed esterna deve avere il comando<br />
più alto ad un'altezza adeguata alla persona<br />
su sedia a ruote ed essere idonea ad<br />
un uso agevole da parte dei non vedenti.<br />
Nell'<strong>in</strong>terno della cab<strong>in</strong>a devono essere<br />
posti un citofono, un campanello d'allarme,<br />
un segnale lum<strong>in</strong>oso che confermi l'avvenuta<br />
ricezione all'esterno della chiamata di<br />
allarme, una luce di emergenza.Il ripiano<br />
di fermata, anteriormente alla porta della<br />
cab<strong>in</strong>a deve avere una profondità tale da<br />
contenere una sedia a ruote e consentirne<br />
le manovre necessarie all'accesso. Deve<br />
essere garantito un arresto ai piani che<br />
renda complanare il pavimento della cab<strong>in</strong>a<br />
con quello del pianerottoloDeve essere<br />
prevista la segnalazione sonora dell'arrivo<br />
al piano e un dispositivo lum<strong>in</strong>oso per segnalare<br />
ogni eventuale stato di<br />
allarme.(Articolo 4.1.12 DM n. 236/1989).<br />
a) Negli edifici di nuova edificazione, non<br />
residenziali, l'ascensore deve avere le<br />
seguenti caratteristiche:*cab<strong>in</strong>a di dimensioni<br />
m<strong>in</strong>ime di 1,40 m di profondità e 1,10 m<br />
di larghezza;*porta con luce netta m<strong>in</strong>ima<br />
di 0,80 m posta sul lato corto;*piattaforma<br />
m<strong>in</strong>ima di distribuzione anteriormente alla<br />
porta della cab<strong>in</strong>a di 1,50x1,50 m.b) Negli<br />
edifici di nuova edificazione residenziali<br />
l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:*cab<strong>in</strong>a<br />
di dimensioni m<strong>in</strong>ime di<br />
1,30 m di profondità e 0,95 m di larghez-
VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />
za;*porta con luce netta m<strong>in</strong>ima di 0,80 m<br />
posta sul lato corto;*piattaforma m<strong>in</strong>ima di<br />
distribuzione anteriormente alla porta della<br />
cab<strong>in</strong>a di 1,50x1,60 m.c) L'ascensore <strong>in</strong><br />
caso di adeguamento di edifici preesistenti,<br />
ove non sia possibile l'<strong>in</strong>stallazione di cab<strong>in</strong>e<br />
di dimensioni superiori, può avere le<br />
seguenti caratteristiche: *cab<strong>in</strong>a di dimensioni<br />
m<strong>in</strong>ime di 1,20 m di profondità e 0,80<br />
m di larghezza; *porta con luce netta m<strong>in</strong>ima<br />
di 0,75 m posta sul lato corto; *piattaforma<br />
m<strong>in</strong>ima di ditribuzione anteriormente alla<br />
porta della cab<strong>in</strong>a di 1,40x1,40 m. Le porte<br />
di cab<strong>in</strong>a e di piano devono essere del tipo<br />
a scorrimento automatico. Nel caso di<br />
adeguamento la porta di piano può essere<br />
del tipo ad anta <strong>in</strong>cernierata, purché dotata<br />
di sistema per l'apertura automatica. In<br />
tutti i casi le porte devono rimanere aperte<br />
per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura<br />
non deve essere <strong>in</strong>feriore a 4 sec. L'arresto<br />
ai piani deve avvenire con autolivellamento<br />
con tolleranza massima + 2 cm.Lo stazionamento<br />
della cab<strong>in</strong>a ai piani di fermata<br />
deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera<br />
di comando <strong>in</strong>terna ed esterna deve<br />
avere i bottoni ad una altezza massima<br />
compresa tra 1,10 e 1,40 m; per ascensori<br />
dei tipo a), b) e c) la bottoniera <strong>in</strong>terna<br />
deve essere posta su una parete laterale ad<br />
almeno cm 35 dalla porta della<br />
cab<strong>in</strong>a.Nell'<strong>in</strong>terno della cab<strong>in</strong>a, oltre il<br />
campanello di allarme, deve essere posto<br />
un citofono ad altezza compresa tra i 1,10<br />
m e 1,30 m e una luce d'emergenza con<br />
autonomia m<strong>in</strong>ima di h. 3.I pulsanti di<br />
comando devono prevedere la numerazione<br />
<strong>in</strong> rilievo e le scritte con traduzione <strong>in</strong> Braille:<br />
78<br />
<strong>in</strong> adiacenza alla bottoniera esterna deve<br />
essere posta una placca di riconoscimento<br />
di piano <strong>in</strong> caratteri Braille.Si deve prevedere<br />
la segnalazione sonora dell'arrivo al piano<br />
e, ove possibile, l'<strong>in</strong>stallazione di un sedile<br />
ribaltabile con ritorno automatico. (Articolo<br />
8.1.12 DM n. 236/1989).<br />
I PARCHEGGI PERTINENZIALI<br />
Legge del 24 Marzo 1989, n°122<br />
Art. 9 - 1) I proprietari d’immobili possono<br />
realizare nel sottosuolo degli stessi, ovvero<br />
nei locali siti al piano terreno dei fabbricati,<br />
parcheggi da dest<strong>in</strong>are a pert<strong>in</strong>enza delle<br />
s<strong>in</strong>gole unita immobiliari, anche <strong>in</strong> deroga<br />
agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti<br />
edilizi vigenti. Restano <strong>in</strong> ogni caso fermi<br />
i v<strong>in</strong>coli previsti dalla legislazione <strong>in</strong> materia<br />
paesaggistica ed ambientale ed i poteri<br />
attribuiti dalla medesima legislazione alle<br />
Regioni e ai M<strong>in</strong>isteri dell’ambiente e per i<br />
beni culturali ed ambientali da esercitare<br />
motivatamente nel term<strong>in</strong>e di 90 giorni.<br />
2) L’esecuzione delle opere e degli <strong>in</strong>terventi<br />
previsti dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione<br />
gratuita. Qualora si tratti di <strong>in</strong>terventi<br />
conformi agli strumenti urbanistici ed<br />
ai regolamenti edilizi vigenti, l’istanza per<br />
l’autorizzazione del S<strong>in</strong>daco ad eseguire i<br />
lavori si <strong>in</strong>tende accolta qualora il S<strong>in</strong>daco<br />
stesso non si pronunci nel term<strong>in</strong>e di 60<br />
giorni dalla data della richiesta. In tal caso<br />
il richiedente può dar corso ai lavori dando<br />
comunicazione al S<strong>in</strong>daco del loro <strong>in</strong>izio.<br />
3) Le deliberazioni che hanno per oggetto<br />
le opere e gli <strong>in</strong>terventi di cui al comma 1<br />
sono approvate dall’assemblea del condom<strong>in</strong>io,<br />
<strong>in</strong> prima o <strong>in</strong> seconda convocazione,<br />
I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI<br />
con la maggioranza prevista dall’Art. 1136,<br />
secondo comma, del Codice Civile. Resta<br />
fermo quanto disposto dagli Articoli 1120,<br />
secondo comma, e 1121, terzo comma,<br />
del Codice Civile.<br />
4) I Comuni, previa determ<strong>in</strong>azione dei criteri<br />
di cessione del diritto di superficie e su<br />
richiesta dei privati <strong>in</strong>teressati o d’imprese<br />
di costruzione o di società anche cooperative,<br />
possono prevedere, nell’ambito del<br />
programma urbano dei parcheggi (P.U.P.),<br />
la realizzazione di parcheggi da dest<strong>in</strong>are<br />
a pert<strong>in</strong>enza d’immobili privati su aree<br />
comunali o nel sottosuolo delle stesse. La costituzione<br />
del diritto di superficie è subord<strong>in</strong>ata<br />
alla stipulazione di una convenzione<br />
nella quale siano previsti:a.)La durata della<br />
concessione del diritto di superficie per un<br />
periodo non superiore ai novant’anni; b.)Il<br />
dimensionamento dell’opera ed il piano<br />
economico-f<strong>in</strong>anziario previsti per la sua<br />
realizzazione; c. )I tempi previsti per la prog-<br />
79<br />
ettazione esecutiva, la messa a disposizione<br />
delle aree necessarie e l’esecuzione dei lavori;<br />
d.)I tempi e le modalità per la verifica dello<br />
stato d’attuazione, nonché le sanzioni previste<br />
per gli eventuali <strong>in</strong>adempimenti.<br />
5) I parcheggi realizzati ai sensi del presente<br />
articolo non possono essere ceduti separatamente<br />
dall’unità immobiliare alla quale<br />
sono legati da v<strong>in</strong>colo pert<strong>in</strong>enziale.<br />
LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE<br />
Legge 308/82, Art. 26-8 V°<br />
L’Assemblea del condom<strong>in</strong>io può assumere<br />
decisioni per <strong>in</strong>novazioni che tendano ad<br />
adottare sistemi a termoregolazione e contabilizzazione<br />
del calore col conseguente<br />
scopo di ridurre i consumi di combustibile a<br />
maggioranza dei partecipanti dell’assemblea<br />
<strong>in</strong> deroga agli Artt. 1120 e 1136 del Codice<br />
Civile (sian <strong>in</strong> 1ª che <strong>in</strong> 2ª convocazione).<br />
Così ha sentenziato il Tribunale di Roma<br />
(Sez. V - 11.12.200 N. 39236).
VIVERE IN CONDOMINIO ... CHE STRESS!<br />
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