11.06.2013 Views

1 Prime pagine ok.indd - accademia degli intronati

1 Prime pagine ok.indd - accademia degli intronati

1 Prime pagine ok.indd - accademia degli intronati

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

«Abere non potuero neque carta neque breve» 31<br />

struttura del breve in alcuni elementi essenziali, come la presentazione<br />

dei fatti avvenuti, la presenza di testimoni giuranti, quella di un giudice<br />

e <strong>degli</strong> avvocati, pur lasciando trasparire la non dimestichezza di<br />

professione, tanto che poneva in maggior evidenza chi di norma era meno<br />

esposto nella documentazione – gli avvocati, generalmente presentati con<br />

l’abate se non addirittura omessi – e viceversa, nemmeno segnalava la<br />

presenza di rappresentanti monastici della parte abbaziale che è quanto<br />

meno probabile ritenere partecipi dell’azione tramandataci dall’insolito<br />

breve 62 .<br />

CDA 215 si offre quale esemplare cerniera tra diverse culture: da<br />

una parte c’è la cultura giuridica laica, nella veste del giudice presente<br />

all’atto dei conti e, forse, del redattore della versione “giuridica” del<br />

breve, intermedia tra V e B. Dall’altra, la cultura del monastero, luogo<br />

formalizzate: un’attestazione che potrebbe essere risultata in seguito utile al monastero, pochi decenni<br />

dopo, di fronte alla profonda mutazione dei rapporti tra conti e monastero, con i primi sempre più in<br />

un ruolo di sopraffazione e di contraddizione del ruolo di difensori/avvocati di esso. La realizzazione<br />

diretta da parte di un membro del monastero sia formale sia grafica dell’esemplare V di CDA 215,<br />

nonostante tutti i limiti che ne abbiamo evidenziato, doveva apparire sufficientemente attendibile,<br />

seguendo Kurze, anche a un professionista notarile – forse lo stesso Almingo iudex – che ricalcava<br />

V per la redazione di un esemplare intermedio tra V e B le cui divergenze, senz’altro apprezzabili e<br />

consistenti ma che non palesano modifiche in senso migliorativo della strutturazione complessiva,<br />

dei periodi e dei formulari, potrebbero appunto far pensare che la realizzazione monastica possa aver<br />

avuto anche l’autenticazione di un funzionario scrittore professionistico. La frase finale che si è già<br />

sopra ricordata, spia forse di una conclusione “aperta” dell’azione giuridica compiuta di cui il pezzo<br />

è testimone sia pur non pienamente attendibile, con la ricognizione delle terre, potrebbe spiegare le<br />

ragioni per cui la pergamena ci è giunta non nella redazione di un professionista della documentazione<br />

– anche accettando che possa esserci stata – ma solo nei suoi esemplari di mano monastica: è importante<br />

notare che, se redazione notarile ci fu, seguendo la ricostruzione di Kurze che appare legittima ma<br />

anche da porre nuovamente a discussione, questa accolse la seppur non lineare redazione monastica<br />

ma con qualche elemento di cui purtroppo possiamo solo sapere l’esistenza attraverso il rigo lasciato<br />

parzialmente bianco di B: qualcosa suggerì la distruzione dell’esemplare notarile? Senza contare che<br />

certamente una versione notarile dovrebbe aver aggiunto altri periodi per dare autenticazione giuridica<br />

al pezzo, a partire da una qualche forma di sottoscrizione del redattore.<br />

62 Un breve che potremmo supporre – anche per la ipotizzabile, sebbene oggi non più esistente,<br />

ulteriore redazione notarile – abbia avuto un valore legale anche se in una forma non pienamente<br />

rispondente né a V né a B, almeno per quanto concerne l’oggetto specifico dell’altercatio.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!