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) Altri costi previsti dallo Statuto della SICAV<br />

Su ciascun Comparto della SICAV gravano inoltre i seguenti costi:<br />

gli oneri dovuti alla banca depositaria per l'incarico svolto ed alle sue banche<br />

corrispondenti;<br />

i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Comparto (ad<br />

es. i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);<br />

le spese di pubblicazione del valore unitario delle azioni e dei prospetti periodici<br />

del Comparto; i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli<br />

derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti (ad es. gli<br />

avvisi inerenti la liquidazione del Comparto);<br />

le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti<br />

della legge o delle disposizioni di vig<strong>il</strong>anza;<br />

le spese di revisione della contab<strong>il</strong>ità e dei rendiconti del Comparto, ivi compreso<br />

quello finale di liquidazione;<br />

gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Comparto e per le spese connesse (ad es.<br />

le spese di istruttoria);<br />

le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Comparto;<br />

gli oneri fiscali di pertinenza del Comparto;<br />

<strong>il</strong> contributo di vig<strong>il</strong>anza che la SICAV è tenuta a versare annualmente alle autorità<br />

preposte al controllo;<br />

gli altri oneri previsti dallo Statuto della SICAV.<br />

20. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE<br />

La Società si riserva la facoltà di concedere agevolazioni finanziarie a favore<br />

dell'Investitore-Contraente, in termini di sconti sugli oneri di cui al Paragrafo 19.1.2<br />

della presente Sezione C, fino all'intero ammontare degli stessi.<br />

21. REGIME FISCALE<br />

E' riportato di seguito <strong>il</strong> trattamento fiscale applicato al contratto.<br />

Detrazione fiscale dei premi<br />

Allianz Invest4Life non dà diritto alla detrazione del premio di cui al DPR 917/1986.<br />

Tassazione delle prestazioni assicurate<br />

I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.<br />

Le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di<br />

decesso dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.<br />

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni:<br />

erogazione di una prestazione in forma di capitale: le somme liquidate per riscatto<br />

totale sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva (imposta sostitutiva)<br />

nella misura del 12,50% della differenza (plusvalenza) tra <strong>il</strong> capitale maturato e<br />

l'ammontare dei premi versati (al netto dei riscatti parziali);<br />

NEUTROV - D05 pagina 26 di 34 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE

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