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La Rendita viene inizialmente erogata attraverso un piano di riscatti parziali programmati operato sulle azioni sottostanti il contratto fino all'esaurimento del capitale investito. Se e nel momento in cui il capitale investito risulterà esaurito, la Rendita continua ad essere erogata, in caso di vita dell'Assicurato, per un ammontare costante pari all'ultimo importo raggiunto dalla Rendita stessa. Ad ogni ricorrenza annua del contratto viene effettuata una comparazione tra il Controvalore delle azioni sottostanti il contratto ed il Valore residuo del contratto per determinare l'eventuale incremento annuo della Rendita. La data di riferimento per la comparazione coincide con il ventesimo giorno precedente la data di ricorrenza annua del contratto. Il Controvalore delle azioni sottostanti il contratto è pari al numero di azioni moltiplicato per il valore unitario delle stesse, entrambi rilevati alla data di riferimento. Il Valore residuo del contratto è un valore di riferimento utilizzato per determinare l'eventuale incremento annuo della Rendita. Il Valore residuo del contratto è calcolato secondo le seguenti modalità: alla prima ricorrenza annua del contratto il Valore residuo sarà pari al Premio versato al netto delle rate di Rendita erogate fino alla data di riferimento; ad ogni ricorrenza annua successiva il Valore residuo sarà pari al Valore residuo del contratto rilevato alla ricorrenza annua precedente, al netto delle rate di Rendita erogate a partire dalla ricorrenza annua precedente fino alla data di riferimento. Ad ogni ricorrenza annua del contratto vengono comparati: il Controvalore delle azioni sottostanti il contratto e il Valore residuo del contratto. Se la differenza tra il primo valore ed il secondo è positiva: la Rendita si incrementa di un importo pari al Coefficiente di conversione moltiplicato per la differenza tra il primo valore ed il secondo. Tale incremento non potrà in ogni caso essere superiore al 10%; il Valore residuo del contratto si incrementa e diventa pari al Controvalore delle azioni sottostanti il contratto. Se la differenza tra il primo valore ed il secondo è negativa o è pari a zero: la Rendita non si incrementa; il Valore residuo del contratto non si incrementa. Qualora l'erogazione della Rendita abbia comportato il prelievo di tutte le azioni del Comparto della SICAV sottostanti il contratto, non si effettuerà più la comparazione di cui sopra e la Rendita continuerà ad essere erogata finché l'Assicurato sarà in vita, per un valore costante e pari all'ultimo importo raggiunto dalla Rendita stessa, attraverso l'entrata in vigore del meccanismo della rendita vitalizia così come descritto nella Sezione B, Paragrafo 5.1. NEUTROV - D05 pagina 20 di 34 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE
L'incremento della rata annuale della Rendita è erogato: a partire dalla stessa ricorrenza annua di contratto in cui si verifica l'incremento, se l'erogazione della Rendita è già iniziata; a partire dalla prima ricorrenza annua successiva al termine del periodo di differimento, se l'erogazione della Rendita non è iniziata. L'incremento della rata mensile della Rendita, che si ottiene dividendo l'incremento annuo della Rendita per dodici, è erogato: a partire dalla stessa ricorrenza annua di contratto in cui si verifica l'incremento, se l'erogazione della Rendita è già iniziata; a partire dalla prima ricorrenza mensile successiva al termine del periodo di differimento, se l'erogazione della Rendita non è iniziata. b) Capitale investito Il Capitale investito si riduce nel corso della durata contrattuale per effetto dei prelievi di azioni dal contratto necessari a: erogare la Rendita fintantoché ci siano azioni sottostanti il contratto attraverso un piano di riscatti parziali programmati; per tale finalità il numero di azioni da prelevare dal contratto si determina dividendo l'importo della Rendita, determinato secondo le modalità descritte nella precedente lettera a), per il valore unitario delle azioni, rilevato alla data di riferimento coincidente con l'ottavo giorno precedente la ricorrenza annua o mensile della Rendita; alimentare la Riserva tecnica necessaria a garantire: l'erogazione della Rendita una volta esaurite le azioni sottostanti il contratto (garanzia dell'investimento finanziario), attraverso l'entrata in vigore del meccanismo della rendita vitalizia così come descritto nella Sezione B, Paragrafo 5.1; la liquidazione dell'importo minimo garantito in caso di decesso dell'Assicurato (copertura assicurativa caso morte), salvo il caso in cui sia il Controvalore delle azioni sottostanti il contratto sia il Premio versato al netto delle rate di Rendita erogate siano pari o inferiori a zero. Il costo della garanzia dell'investimento finanziario e della copertura assicurativa caso morte, nonché il calcolo del numero di azioni da prelevare, sono indicati nella Sezione C, Paragrafi 19.1.3 e 19.1.4 della presente Parte I; amministrare i contratti: il relativo costo ed il calcolo del numero di azioni da prelevare è indicato nella Sezione C, Paragrafo 19.3, lettera a) della presente Parte I. Alla data di redazione del presente Prospetto, gli attivi dei Comparti della SICAV sono investiti in OICR esenti da imposizione fiscale italiana; pertanto, sui Comparti medesimi, non maturerà alcun credito d'imposta. Tuttavia, qualora i Comparti della SICAV investano in OICR soggetti ad imposizione fiscale, gli eventuali crediti d'imposta maturati verranno reinvestiti nel Comparto di competenza e pertanto andranno a beneficio dell'Investitore-Contraente. Per l'illustrazione dei costi complessivamente gravanti sul capitale maturato si rinvia alla Sezione C, Paragrafo 19. NEUTROV - D05 pagina 21 di 34 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE
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L'incremento della rata annuale della Rendita è erogato:<br />
a partire dalla stessa ricorrenza annua di contratto in cui si verifica l'incremento, se<br />
l'erogazione della Rendita è già iniziata;<br />
a partire dalla prima ricorrenza annua successiva al termine del periodo di<br />
differimento, se l'erogazione della Rendita non è iniziata.<br />
L'incremento della rata mens<strong>il</strong>e della Rendita, che si ottiene dividendo l'incremento<br />
annuo della Rendita per dodici, è erogato:<br />
a partire dalla stessa ricorrenza annua di contratto in cui si verifica l'incremento, se<br />
l'erogazione della Rendita è già iniziata;<br />
a partire dalla prima ricorrenza mens<strong>il</strong>e successiva al termine del periodo di<br />
differimento, se l'erogazione della Rendita non è iniziata.<br />
b) Capitale investito<br />
Il Capitale investito si riduce nel corso della durata contrattuale per effetto dei prelievi<br />
di azioni dal contratto necessari a:<br />
erogare la Rendita fintantoché ci siano azioni sottostanti <strong>il</strong> contratto attraverso un<br />
piano di riscatti parziali programmati; per tale finalità <strong>il</strong> numero di azioni da<br />
prelevare dal contratto si determina dividendo l'importo della Rendita, determinato<br />
secondo le modalità descritte nella precedente lettera a), per <strong>il</strong> valore unitario delle<br />
azioni, r<strong>il</strong>evato alla data di riferimento coincidente con l'ottavo giorno precedente la<br />
ricorrenza annua o mens<strong>il</strong>e della Rendita;<br />
alimentare la Riserva tecnica necessaria a garantire:<br />
l'erogazione della Rendita una volta esaurite le azioni sottostanti <strong>il</strong> contratto<br />
(garanzia dell'investimento finanziario), attraverso l'entrata in vigore del<br />
meccanismo della rendita vitalizia così come descritto nella Sezione B, Paragrafo<br />
5.1;<br />
la liquidazione dell'importo minimo garantito in caso di decesso dell'Assicurato<br />
(copertura assicurativa caso morte), salvo <strong>il</strong> caso in cui sia <strong>il</strong> Controvalore delle<br />
azioni sottostanti <strong>il</strong> contratto sia <strong>il</strong> Premio versato al netto delle rate di Rendita<br />
erogate siano pari o inferiori a zero.<br />
Il costo della garanzia dell'investimento finanziario e della copertura assicurativa<br />
caso morte, nonché <strong>il</strong> calcolo del numero di azioni da prelevare, sono indicati nella<br />
Sezione C, Paragrafi 19.1.3 e 19.1.4 della presente Parte I;<br />
amministrare i contratti: <strong>il</strong> relativo costo ed <strong>il</strong> calcolo del numero di azioni da<br />
prelevare è indicato nella Sezione C, Paragrafo 19.3, lettera a) della presente Parte<br />
I.<br />
Alla data di redazione del presente Prospetto, gli attivi dei Comparti della SICAV sono<br />
investiti in OICR esenti da imposizione fiscale italiana; pertanto, sui Comparti<br />
medesimi, non maturerà alcun credito d'imposta.<br />
Tuttavia, qualora i Comparti della SICAV investano in OICR soggetti ad imposizione<br />
fiscale, gli eventuali crediti d'imposta maturati verranno reinvestiti nel Comparto di<br />
competenza e pertanto andranno a beneficio dell'Investitore-Contraente.<br />
Per l'<strong>il</strong>lustrazione dei costi complessivamente gravanti sul capitale maturato si rinvia<br />
alla Sezione C, Paragrafo 19.<br />
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