documento sull'erogazione delle rendite - Fondo Pensione BPA
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Allegato alla Nota Informativa<br />
FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA<br />
E DELLE SOCIETA’ CONTROLLATE<br />
DOCUMENTO SULL’EROGAZIONE DELLE RENDITE<br />
Il FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E<br />
DELLE SOCIETA’ CONTROLLATE (di seguito definito Contraente) ha stipulato in data 15<br />
novembre 2012 con Cattolica Previdenza S.p.A. (di seguito definita Delegataria) in coassicurazione<br />
con quote del 20% ciascuno con Fondiaria SAI S.p.A. ed Allianz S.p.A. (di seguito definite<br />
Coassicuratrici) apposita convenzione per l’assicurazione <strong>delle</strong> prestazioni pensionistiche<br />
complementari in forma di rendita vitalizia.<br />
Di seguito viene riportato il testo della convenzione:<br />
Art. 1 - Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate<br />
1. La Convenzione ha per oggetto l’assicurazione di rendita vitalizia immediata annua rivalutabile a<br />
favore degli Iscritti, che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche<br />
complementari previste dal Regolamento del <strong>Fondo</strong> <strong>Pensione</strong>, siano inseriti in assicurazione su<br />
indicazione del Contraente; la rendita è corrisposta all’Assicurato finché è in vita.<br />
2. Il Contraente può richiedere, in relazione al singolo Iscritto, che, in luogo della rendita di cui al<br />
comma 1, sia erogata una <strong>delle</strong> seguenti altre forme di rendita vitalizia:<br />
a. una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile (rendita reversibile); detta rendita è<br />
corrisposta all’Assicurato fino al suo decesso e, successivamente, per la quota scelta dall’Iscritto<br />
tra il 100% e il 60%, alla persona da lui designata (reversionario) - se sopravvivente all’Iscritto -<br />
fino a che tale persona è in vita;<br />
b. una rendita immediata annua rivalutabile certa e successivamente vitalizia (rendita certa); detta<br />
rendita per i primi 5 o 10 anni – a scelta dell’aderente - è corrisposta all’Iscritto o, in caso di suo<br />
decesso, alla persona da lui designata e, successivamente, all’Iscritto stesso – se sopravvivente -<br />
finché è in vita;<br />
c. una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con restituzione al beneficiario designato<br />
dall’Iscritto del montante residuo in caso di decesso dell’Iscritto medesimo;<br />
d. una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio della prestazione in caso di<br />
perdita dell’autosufficienza da parte dell’Assicurato;<br />
e. una rendita vitalizia annua rivalutabile differita; detta rendita è corrisposta all’Assicurato<br />
all’epoca stabilita, successiva all’esercizio del diritto alla prestazione.<br />
3. A scelta dell’Iscritto, da esercitarsi per il tramite del Contraente, le <strong>rendite</strong> di cui ai precedenti<br />
commi 1 e 2 potranno essere erogate – in via posticipata - in rate mensili, trimestrali, semestrali,<br />
ovvero in un unico importo complessivo annuo.<br />
4. Nelle tabelle di cui all’allegato 1.A è riportato il valore, distinto in base al sesso e all’età dell’Iscritto<br />
– e, per la forma di cui alla lettera a. del comma 2, del reversionario - all’atto della conversione in<br />
rendita, della rendita immediata – e differita - annua rivalutabile e a tasso tecnico 2%, pagabile<br />
posticipatamente, ottenibile con un premio pari a Euro 1.000.<br />
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5. La rendita sarà periodicamente adeguata, secondo quanto previsto nell’allegato 1.B alla presente<br />
Convenzione.<br />
6. La Compagnia rende disponibili presso la sede del Contraente i coefficienti di trasformazione non<br />
riportati negli allegati.<br />
Art. 2 - Premio di assicurazione<br />
1. La Compagnia si impegna a corrispondere le <strong>rendite</strong> oggetto della presente Convenzione a fronte<br />
del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.<br />
2. Il Contraente verserà il premio, corrispondente al montante da convertire in rendita, tramite bonifico<br />
bancario sul conto corrente indicato dalla Compagnia.<br />
3. La Compagnia - a fronte del pagamento di ciascun premio - rilascerà una quietanza, riportante<br />
l’indicazione degli estremi identificativi dell’aderente – ed, eventualmente, del reversionario - e<br />
l’importo della prestazione assicurata.<br />
4. Le spese di erogazione implicite nei valori di rendita sono pari all’1,25%.<br />
Art. 3 - Obblighi di comunicazione<br />
1. Il Contraente, all’atto dell’inserimento di ciascun aderente in Convenzione, si impegna a<br />
comunicare alla Compagnia i seguenti dati relativi all’aderente stesso e all’eventuale reversionario:<br />
cognome, nome, sesso, data di nascita e codice fiscale;<br />
forma di rendita prescelta;<br />
eventuale numero di annualità di rendita certa;<br />
gli eventuali beneficiari <strong>delle</strong> forme di cui alle lettere a.-b.-c. del comma 2. dell’art. 1.<br />
cognome, nome, sesso, data di nascita e codice fiscale dell’eventuale reversionario;<br />
ammontare del montante contributivo da convertire in rendita;<br />
estremi del conto corrente da accreditare;<br />
decorrenza della prestazione, che non può in ogni caso essere antecedente alla data di versamento<br />
del premio;<br />
le altre informazioni utili ai fini dell’inserimento in Convenzione.<br />
2. I dati saranno comunicati dal Contraente alla Compagnia utilizzando l’apposito tracciato reso<br />
disponibile dalla Compagnia stessa. Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e<br />
complete; l’inesatta indicazione dei dati dell’iscritto o del reversionario comporta la rettifica<br />
dell’importo della rendita.<br />
Art. 4 - Pagamento della rendita immediata<br />
1. Salvo diversa indicazione del Contraente ciascuna rendita avrà decorrenza dal giorno in cui il<br />
premio unico risulta versato alla Compagnia<br />
2. In base alla data di decorrenza di cui al comma precedente, la rendita sarà erogata secondo le<br />
modalità richieste dall’Iscritto previste dall’art. 1 comma 3.<br />
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3. L’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’Iscritto,<br />
fatto salvo quanto previsto dal comma 2 – lettere a. e b. - dell’art. 1.<br />
4. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono erogate all’Iscritto.<br />
5. Il pagamento della rendita sarà effettuato mediante bonifico bancario.<br />
6. La Compagnia si riserva di richiedere annualmente all’Assicurato il certificato di esistenza in vita<br />
o, se del caso, del reversionario.<br />
Art. 4 bis - Rendita con restituzione ai beneficiari del montante residuo<br />
1. Nel caso in cui venga scelta la forma di rendita di cui alla lettera c. del comma 2. del precedente art.<br />
1, al momento del decesso dell’aderente la Compagnia riconosce al beneficiario designato un<br />
importo pari alla differenza – se positiva - fra il premio unico versato e la somma <strong>delle</strong> rate di<br />
rendita lorde già corrisposte.<br />
2. Gli eredi e/o beneficiari danno alla Compagnia e per conoscenza al Contraente tempestiva<br />
comunicazione del decesso dell’Iscritto.<br />
3. L’importo di cui al precedente comma 1. è versato entro 30 giorni dalla data in cui il decesso<br />
dell’Iscritto è comunicato alla Compagnia.<br />
Art. 4 ter - Rendita con raddoppio della prestazione in caso di perdita dell’autosufficienza da<br />
parte dell’assicurato<br />
1. Nel caso in cui l’Iscritto opti per la forma di rendita di cui alla lettera d) del comma 2 del precedente<br />
art. 1, si applica quanto previsto dal presente articolo.<br />
2. All’Assicurato che perda l’autosufficienza dopo l’accesso alla prestazione pensionistica, la rendita<br />
sarà corrisposta in misura doppia rispetto a quella che gli sarebbe stata altrimenti riconosciuta, con<br />
effetto a partire dalla rata di rendita immediatamente successiva all’accertamento dello stato<br />
medesimo.<br />
3. Possono optare per la forma di rendita di cui al presente articolo solo gli Iscritti che rispondano ai<br />
requisiti definiti tramite il questionario sulla salute dell’Assicurato da compilare e sottoscrivere<br />
preliminarmente all’accesso alla prestazione pensionistica. Se l’Assicurato risponde<br />
affermativamente ad almeno una <strong>delle</strong> domande del suddetto questionario, tale forma di rendita non<br />
è assicurabile.<br />
4. Per stato di non autosufficienza dell'assicurato si intende l'impossibilità fisica totale e permanente a<br />
svolgere, senza l'assistenza di una terza persona, almeno 4 <strong>delle</strong> 6 ADL (Activities of daily living) di<br />
seguito specificate.<br />
a) Lavarsi: capacità di lavarsi nella vasca o nella doccia (anche entrare e uscire da) o lavarsi in<br />
modo soddisfacente in altro modo.<br />
b) Vestirsi: capacità di indossare, togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento ed,<br />
eventualmente, anche bretelle, arti artificiali o altri apparecchi protesici.<br />
c) Alimentarsi: capacità di ingerire senza aiuto il cibo preparato da altri.<br />
d) Andare in bagno: capacità di andare in bagno o comunque di mingere ed evacuare in modo da<br />
mantenere un livello di igiene personale soddisfacente.<br />
e) Mobilità: capacità di muoversi in casa da una stanza all'altra sullo stesso piano.<br />
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f) Spostarsi: capacità di passare dal letto ad una sedia a rotelle o viceversa.<br />
5. Sono inoltre equiparati alla non-autosufficienza i seguenti casi:<br />
a) la malattia di Parkinson: la diagnosi della malattia di Parkinson deve essere formulata da uno<br />
specialista neurologo (primario o aiuto) di Clinica o Istituto di Neurologia. Potrà essere richiesta la<br />
conferma della diagnosi da parte di uno o più specialisti neurologi. La diagnosi deve specificare che:<br />
− la condizione non si può controllare con la terapia farmacologica;<br />
− la condizione mostra segni di compromissione progressiva;<br />
− la valutazione <strong>delle</strong> attività della vita quotidiana conferma l’incapacità dell’Iscritto a svolgere 4 o più<br />
ADL.<br />
È coperta solo la forma idiopatica della patologia mentre sono escluse tutte le altre forme di<br />
Parkinsonismo. Per idiopatica si intende una patologia ad eziologia sconosciuta: quindi non sarà coperta<br />
alcuna forma di Parkinsonismo dovuta a cause note, come l’azione di alcuni farmaci (ad esempio<br />
neurolettici) o sostanze chimiche tossiche o di origine traumatica;<br />
b) la malattia di Alzheimer: la malattia deve essere confermata da evidenza di deterioramento<br />
progressivo della memoria e della capacità di ragionamento e di percezione, comprensione, espressione<br />
e di mettere in pratica concetti astratti (come definito dai criteri diagnostici DSM4 o NINCSNADRDA).<br />
La Compagnia si riserva la facoltà di compiere ogni verifica tramite uno o più specialisti neurologi o<br />
geriatri da essa designati;<br />
c) la perdita <strong>delle</strong> capacità mentali: la perdita <strong>delle</strong> capacità mentali viene definita come perdita della<br />
capacità di pensare, capire, ragionare o ricordare. Questa inabilità si deve manifestare con l’incapacità<br />
di badare a se stessi senza la supervisione continua da parte di un’altra persona e deve derivare da una<br />
patologia nervosa o mentale dovuta a causa organica.<br />
6. Sono esclusi i casi di perdita dell’autosufficienza dovuta a:<br />
- dolo;<br />
- partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi;<br />
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato<br />
italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell’Assicurato, alle condizioni<br />
stabilite dal competente Ministero;<br />
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra civile, tumulti e sommosse;<br />
- alcolismo o dipendenza da droghe, a meno che le droghe consumate non siano prescritte da un<br />
medico abilitato alla professione;<br />
- volontario rifiuto dell’Assicurato nell’osservare prescrizioni mediche;<br />
- contaminazione radioattiva o nucleare;<br />
- tentato suicidio, lesioni o malattie provocate intenzionalmente;<br />
- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota<br />
non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;<br />
- esercizio <strong>delle</strong> seguenti attività sportive: automobilismo, motociclismo, motonautica, alpinismo con<br />
scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnamento di persona esperta, speleologia senza<br />
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accompagnamento di persona esperta, pugilato, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, atletica<br />
pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bobslegh (guidoslitta), skeleton<br />
(slittino), rugby, baseball, hockey, kayak, rafting, immersione con autorespiratore, sport aerei<br />
(paracadutismo, deltaplano, parapendio, volo a vela);<br />
- disturbi mentali o del sistema nervoso non riconducibili a causa organica identificabile (sono quindi<br />
esclusi, ad esempio, stati di confusione acuta o disturbi emotivi, disturbi d'ansia, disturbi da stress o<br />
disturbi dell'umore come la depressione);<br />
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata.<br />
7. Per gli stati di non-autosufficienza non causati da infortunio la misura della rendita non viene<br />
raddoppiata se lo stato medesimo è accertato prima che sia decorso 1 anno dalla data di accesso alla<br />
prestazione pensionistica.<br />
8. La prestazione assicurata verrà corrisposta se perdura lo stato di non-autosufficienza dopo che sia<br />
trascorso il periodo di franchigia di 90 giorni. Tale termine decorre dalla data di accertamento della<br />
perdita dell’autosufficienza.<br />
9. L’Assicurato, o altre persone in sua vece, debbono comunicare alla Compagnia, tramite il<br />
Contraente, la perdita dell’autosufficienza entro 90 giorni dal momento in cui ne viene attestata la<br />
sopravvenienza. La denuncia va accompagnata dai documenti giustificativi dello stato di salute<br />
dell’Assicurato, e in particolare dal certificato del medico curante, o del medico ospedaliero, che<br />
espone lo stato di non-autosufficienza dell’Assicurato, la data della sua sopravvenienza e che<br />
precisa l’origine incidentale o patologica dell’affezione o <strong>delle</strong> affezioni.<br />
10. In caso di difficoltà di accertamento dello stato di non-autosufficienza, la Compagnia potrà<br />
richiedere, se ritenuti necessari ai fini della valutazione dello stato di non-autosufficienza, ulteriori<br />
accertamenti e tutta la documentazione sanitaria a disposizione dell’Assicurato.<br />
11. La Compagnia si riserva la facoltà di procedere annualmente ad un controllo presso l’Assicurato e in<br />
particolare di farlo esaminare da un medico di sua scelta, per la verifica dell’effettivo protrarsi dello<br />
stato di non-autosufficienza. Potrà inoltre richiedere la produzione di ogni <strong>documento</strong> che ritenga<br />
necessario per la valutazione dello stato di salute.<br />
12. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato di sottoporsi ad un controllo o di fornire i documenti<br />
richiesti, la rendita può essere corrisposta nella misura non maggiorata fino all’accertamento <strong>delle</strong><br />
condizioni di salute dell’Assicurato.<br />
13. Il pagamento della rendita assicurata in misura doppia viene del pari interrotto qualora si riscontri il<br />
venir meno dello stato di non-autosufficienza riconosciuto ai fini del diritto a tale prestazione. Nel<br />
caso si verifichi nuovamente uno stato di non-autosufficienza, la Compagnia riprenderà il<br />
pagamento della rendita raddoppiata.<br />
14. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di non-autosufficienza o sulla durata dello stato<br />
di non-autosufficienza, possono essere demandate, per iscritto, ad un Collegio di tre medici esperti<br />
in gerontologia, nominati uno per parte, dalla delegataria, dall’assicurato ed il terzo di comune<br />
accordo.<br />
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di<br />
residenza dell’Assicurato.<br />
In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del<br />
Consiglio dell’Ordine dei medici, competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio dei<br />
medici.<br />
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Ciascuna <strong>delle</strong> parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo<br />
per metà <strong>delle</strong> spese e competenze per il terzo medico.<br />
Viene fatto salvo il diritto <strong>delle</strong> parti di adire le vie giudiziali ordinarie.<br />
Art. 4 quater – Pagamento della rendita differita<br />
1. Il periodo di differimento minimo è pari a 3 anni.<br />
2. L’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’Assicurato.<br />
3. Nel caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del periodo di differimento, la Compagnia<br />
corrisponde ai Beneficiari designati un capitale pari al premio versato.<br />
4. Si applicano – fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3. – i commi 1, 4, 5 e 6 dell’art. 4.<br />
Art. 5 - Valore di riscatto<br />
1. Le <strong>rendite</strong> oggetto della presente Convenzione non ammettono valore di riscatto.<br />
Art. 6 - Decorrenza e durata<br />
1. La presente Convenzione ha durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dalle ore 00.00 del 1°<br />
gennaio 2012 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2016 e non può essere rinnovata tacitamente.<br />
Art. 7 - Tasse, bolli ed imposte<br />
1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio<br />
unico versato, sia sulla rendita convenuta, sono a carico dei beneficiari.<br />
Art. 8 - Riservatezza e segretezza<br />
1. Nello svolgimento <strong>delle</strong> attività oggetto della Convenzione, ciascuna <strong>delle</strong> Parti (per tali<br />
intendendosi il Contraente e la Compagnia) potrebbe avere accesso ad informazioni dell’altra Parte<br />
(in forma cartacea od elettronica) - relative ad attività passate, presenti o future - riguardanti<br />
l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche - incluso il know-how<br />
-; tali informazioni dovranno intendersi come riservate (di seguito: “informazioni riservate”) e ad<br />
esse si applicheranno le disposizioni del presente articolo.<br />
2. Le informazioni riservate della Parte che le rivela possono essere utilizzate dall’altra Parte solo in<br />
relazione all’esecuzione della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a proteggere la<br />
riservatezza <strong>delle</strong> informazioni riservate dell’altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la<br />
riservatezza di quelle proprie e, comunque, in nessun caso le Parti useranno meno della ragionevole<br />
diligenza nel proteggerle. L’accesso alle informazioni riservate sarà limitato – ed esse saranno<br />
utilizzate solo da – al personale della Compagnia e del Contraente, per l’uso consentito ai sensi della<br />
presente Convenzione.<br />
3. Tutte le informazioni riservate messe a disposizione nel corso dell’esecuzione della presente<br />
Convenzione, incluse eventuali loro copie, saranno restituite o distrutte al verificarsi del primo tra i<br />
seguenti eventi:<br />
(a) cessazione, per qualsiasi causa, della presente Convenzione;<br />
(b) richiesta della Parte che le ha rivelate, a meno che la Parte che le abbia ricevute non sia<br />
autorizzata a trattenerle ad altro titolo e salvo quanto diversamente previsto dalla presente<br />
Convenzione.<br />
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4. Ciascuna Parte potrà utilizzare liberamente informazioni (ivi incluse, a titolo meramente<br />
esemplificativo, idee, concetti, know-how, tecniche e metodologie)<br />
(a) precedentemente conosciute da tale Parte;<br />
(b) che siano o diventino di pubblico dominio, senza che ciò avvenga in conseguenza di violazioni<br />
della presente Convenzione.<br />
5. Salvo gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e/o dell’autorità di controllo, nonché da ordini<br />
della pubblica autorità, le Parti non riveleranno né trasferiranno le informazioni a terzi e non<br />
consentiranno che questi ne prendano conoscenza. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati e le<br />
informazioni di pubblico dominio.<br />
6. Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi continueranno a trovare applicazione anche<br />
dopo il venir meno, per qualsiasi causa, dell’efficacia della presente Convenzione.<br />
Art. 9 - Protezione dei dati personali<br />
1. Con riferimento al trattamento dei dati personali <strong>delle</strong> Parti, la Compagnia e il Contraente, in qualità<br />
di autonomi Titolari del trattamento, si informano a vicenda che:<br />
(a) il trattamento <strong>delle</strong> informazioni reciproche è necessario per predisporre e dare esecuzione alla<br />
presente Convenzione, nonché per adempiere agli obblighi di legge;<br />
(b) ciascuna Parte tratterà i dati personali dell’altra Parte, utilizzando supporti cartacei e informatici,<br />
esclusivamente per dette finalità;<br />
(c) i dati trattati rientrano nelle seguenti categorie: dati anagrafici e di indirizzo (cognome e nome o<br />
denominazione sociale, residenza e recapito o sede, numeri telefonici, indirizzi telematici, etc.),<br />
codici di identificazione, dati fiscali, coordinate bancarie ed altri dati relativi agli accordi in atto;<br />
tali dati non saranno oggetto di diffusione;<br />
(d) il trattamento dei dati personali è svolto, unicamente per le finalità sopra individuate,<br />
direttamente dagli incaricati preposti dalle Parti e da altri soggetti terzi che collaborano con le<br />
stesse; a tali soggetti vengono trasmessi solo i dati personali necessari per lo svolgimento dei<br />
compiti loro affidati;<br />
(e) ciascuna Parte, in qualità di interessato, ha diritto, ai sensi di legge, di ottenere in qualunque<br />
momento la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e di conoscerne il<br />
contenuto, l’origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l’esattezza o chiederne<br />
l’aggiornamento; qualora i dati siano trattati in violazione di legge, la Parte cui si riferiscano ha<br />
diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco; in ogni<br />
caso, ciascuna Parte può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati svolto<br />
dall’altra;<br />
(f) presso la sede di ciascuna Parte è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del<br />
trattamento designati.<br />
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali dei terzi, ivi compresi gli aderenti, la Compagnia e<br />
il Contraente, ai sensi della normativa vigente, rivestono il ruolo di autonomi Titolari del<br />
trattamento dei dati personali di interessati, i cui dati siano trattati in dipendenza della presente<br />
Convenzione.<br />
3. Ciascuna Parte si impegna, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l’altra e nello<br />
svolgimento <strong>delle</strong> conseguenti operazioni di trattamento di dati personali, ad osservare le<br />
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disposizioni del d. lgs. n. 196/2003. Le Parti, in particolare, si impegnano ad adottare le misure di<br />
sicurezza ivi previste nei trattamenti di dati personali, relativi agli interessati i cui dati siano trattati<br />
in dipendenza della presente Convenzione, comunicati dall’una all’altra Parte. Ciascuna Parte,<br />
pertanto, custodisce e controlla - anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso<br />
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento – i dati trattati, in modo<br />
da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di<br />
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento<br />
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.<br />
4. La Parte, che risulti destinataria di richieste - riconducibili all’esercizio dei diritti degli interessati ai<br />
sensi dell’art. 7 del d. lgs. n. 196/2003 – aventi ad oggetto trattamenti svolti dall’altra Parte, è tenuta<br />
a:<br />
(a) informare senza ritardo l’altra Parte;<br />
(b) concordare con l’altra Parte modalità e termini della risposta;<br />
(c) assicurare rapidità e completezza alle operazioni di ricerca <strong>delle</strong> informazioni, di cui sia in<br />
possesso.<br />
Art. 10 – Foro competente.<br />
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o<br />
<strong>delle</strong> persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal contratto.<br />
Art. 11 – Clausola di coassicurazione.<br />
1. L’assicurazione di cui alla presente CONVENZIONE viene assunta in coassicurazione, esclusa ogni<br />
responsabilità solidale fra loro, tra Cattolica Previdenza S.p.A., Fondiaria-SAI S.p.A. e Allianz<br />
S.p.A., per le quote riportate nella seguente tabella:<br />
compagnia quota<br />
Cattolica Previdenza S.p.A. 60%<br />
Fondiaria-SAI S.p.A. 20%<br />
Allianz S.p.A. 20%<br />
2. Cattolica Previdenza S.p.A. assume la qualifica di DELEGATARIA e provvede all’esecuzione della<br />
presente CONVENZIONE; le altre due compagnie assumono la qualifica di coassicuratrici.<br />
3. Le comunicazioni e i pagamenti saranno validamente effettuati dal CONTRAENTE solo alla<br />
DELEGATARIA.<br />
4. Ogni impegno assunto dalla DELEGATARIA in dipendenza <strong>delle</strong> assicurazioni di cui alla presente<br />
Convenzione deve intendersi ripartito a tutti gli effetti tra le COMPAGNIIE secondo le percentuali<br />
sopra indicate.<br />
5. Ciascuna Coassicuratrice ha facoltà di recedere dalla presente CONVENZIONE.<br />
6. A tal fine, la coassicuratrice che intenda esercitare il recesso è tenuta a darne comunicazione, a<br />
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al CONTRAENTE ed alla DELEGATARIA.<br />
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7. La comunicazione di cui al precedente comma 6. deve pervenire al CONTRAENTE ed alla<br />
DELEGATARIA entro il 30 novembre dell’anno solare precedente quello a partire dal quale la<br />
coassicuratrice intenda recedere.<br />
8. Alla coassicuratrice che eserciti il recesso rimarranno in carico tutti gli obblighi riguardanti il<br />
portafoglio assicurativo in essere alla data di effetto del recesso.<br />
9. La quota di partecipazione della coassicuratrice che recede è assunta dalla DELEGATARIA.<br />
Fatta e firmata in duplice esemplare ad un solo effetto, ad uso <strong>delle</strong> Parti contraenti.<br />
Ancona – Milano, 15 novembre 2012<br />
Allegato 1.A<br />
Tabelle dei coefficienti di conversione<br />
Allegati<br />
Valori di conversione di 1.000 euro di montante contributivo netto.<br />
Allegato 1.B<br />
Clausola di rivalutazione<br />
Regolamenti <strong>delle</strong> gestioni separate<br />
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Allegato 1.A<br />
Tabella a): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di 1.000 Euro<br />
rendita vitalizia immediata annua rivalutabile non reversibile pagata<br />
in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali posticipate<br />
Rateazione annuale Rateazione<br />
semestrale<br />
Rateazione<br />
trimestrale<br />
Rateazione mensile<br />
età dell’’aderente Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine<br />
55 44,0483 40,5365 43,5625 40,1248 43,3237 39,9220 43,1659 39,7880<br />
56 45,0622 41,3447 44,5540 40,9165 44,3041 40,7057 44,1391 40,5663<br />
57 46,1380 42,2006 45,6054 41,7545 45,3437 41,5350 45,1708 41,3900<br />
58 47,2818 43,1088 46,7227 42,6435 46,4480 42,4145 46,2667 42,2633<br />
59 48,4997 44,0739 47,9115 43,5876 47,6227 43,3485 47,4321 43,1905<br />
60 49,7971 45,1005 49,1772 44,5915 48,8730 44,3412 48,6723 44,1759<br />
61 51,1784 46,1947 50,5239 45,6608 50,2029 45,3985 49,9911 45,2252<br />
62 52,6463 47,3599 51,9540 46,7989 51,6146 46,5234 51,3908 46,3415<br />
63 54,2084 48,6010 53,4746 48,0104 53,1152 47,7204 52,8782 47,5290<br />
64 55,8738 49,9260 55,0946 49,3030 54,7131 48,9972 54,4617 48,7955<br />
65 57,6512 51,3450 56,8220 50,6862 56,4163 50,3631 56,1490 50,1500<br />
66 59,5517 52,8579 58,6674 52,1600 58,2350 51,8180 57,9502 51,5924<br />
67 61,5871 54,4854 60,6417 53,7442 60,1799 53,3811 59,8758 53,1418<br />
68 63,7717 56,2362 62,7586 55,4469 62,2641 55,0606 61,9387 54,8059<br />
69 66,1205 58,1228 65,0321 57,2801 64,5012 56,8678 64,1520 56,5962<br />
70 68,6486 60,1583 67,4761 59,2560 66,9047 58,8149 66,5292 58,5245<br />
71 71,3728 62,3564 70,1062 61,3875 69,4897 60,9142 69,0846 60,6027<br />
72 74,3193 64,7355 72,9470 63,6918 72,2797 63,1825 71,8416 62,8475<br />
73 77,5238 67,3293 76,0318 66,2011 75,3071 65,6510 74,8316 65,2893<br />
74 81,0263 70,1708 79,3978 68,9462 78,6079 68,3497 78,0900 67,9578<br />
75 84,8684 73,2826 83,0836 71,9480 82,2190 71,2988 81,6526 70,8724<br />
Pagina 10 di 32
Tabella b1): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di 1.000 Euro<br />
rendita immediata annua rivalutabile certa per 5 anni e successivamente vitalizia<br />
pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali posticipate<br />
Rateazione annuale Rateazione<br />
semestrale<br />
Rateazione trimestrale Rateazione mensile<br />
età dell’’aderente Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine<br />
55 43,9845 40,5001 43,4553 40,0510 43,1954 39,8301 43,0239 39,6842<br />
56 44,9889 41,3047 44,4354 40,8376 44,1637 40,6080 43,9843 40,4563<br />
57 46,0531 42,1564 45,4733 41,6700 45,1888 41,4310 45,0011 41,2731<br />
58 47,1825 43,0595 46,5741 42,5522 46,2757 42,3030 46,0788 42,1384<br />
59 48,3821 44,0183 47,7426 43,4883 47,4290 43,2280 47,2223 43,0562<br />
60 49,6566 45,0371 48,9832 44,4824 48,6532 44,2101 48,4357 44,0304<br />
61 51,0100 46,1211 50,2996 45,5396 49,9517 45,2542 49,7224 45,0660<br />
62 52,4450 47,2741 51,6943 46,6633 51,3269 46,3638 51,0849 46,1662<br />
63 53,9683 48,5008 53,1737 47,8582 52,7851 47,5432 52,5291 47,3354<br />
64 55,5878 49,8089 54,7452 49,1313 54,3334 48,7994 54,0622 48,5805<br />
65 57,3108 51,2069 56,4156 50,4910 55,9784 50,1405 55,6906 49,9095<br />
66 59,1465 52,6965 58,1935 51,9387 57,7283 51,5679 57,4223 51,3235<br />
67 61,1043 54,2944 60,0877 53,4903 59,5919 53,0971 59,2659 52,8381<br />
68 63,1960 56,0091 62,1092 55,1538 61,5797 54,7358 61,2316 54,4606<br />
69 65,4341 57,8521 64,2698 56,9400 63,7029 56,4946 63,3305 56,2015<br />
70 67,8316 59,8354 66,5812 58,8602 65,9730 58,3844 65,5736 58,0714<br />
71 70,4021 61,9718 69,0560 60,9264 68,4019 60,4167 67,9727 60,0816<br />
72 73,1636 64,2771 71,7110 63,1532 71,0059 62,6058 70,5435 62,2460<br />
73 76,1370 66,7764 74,5652 65,5643 73,8032 64,9744 73,3037 64,5870<br />
74 79,3408 69,4919 77,6354 68,1801 76,8097 67,5424 76,2689 67,1239<br />
75 82,7896 72,4369 80,9344 71,0127 80,0375 70,3213 79,4504 69,8676<br />
Tabella b2): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di 1.000 Euro<br />
rendita immediata annua rivalutabile certa per 10 anni e successivamente vitalizia<br />
pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali posticipate<br />
Rateazione annuale Rateazione<br />
semestrale<br />
Rateazione trimestrale Rateazione<br />
mensile<br />
età dell’’aderente Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine<br />
55 43,7835 40,3966 43,2189 39,9154 42,9419 39,6791 42,7592 39,5230<br />
56 44,7537 41,1885 44,1640 40,6885 43,8748 40,4429 43,6841 40,2808<br />
57 45,7770 42,0251 45,1602 41,5047 44,8579 41,2492 44,6585 41,0805<br />
58 46,8572 42,9100 46,2111 42,3675 45,8946 42,1013 45,6859 41,9257<br />
59 47,9978 43,8467 47,3201 43,2805 46,9883 43,0027 46,7696 42,8195<br />
60 49,2020 44,8389 48,4901 44,2470 48,1417 43,9567 47,9122 43,7652<br />
61 50,4721 45,8910 49,7233 45,2712 49,3570 44,9673 49,1157 44,7670<br />
62 51,8096 47,0059 51,0209 46,3558 50,6353 46,0373 50,3814 45,8273<br />
63 53,2188 48,1876 52,3869 47,5046 51,9805 47,1701 51,7130 46,9498<br />
64 54,7047 49,4421 53,8261 48,7233 53,3971 48,3716 53,1149 48,1399<br />
65 56,2718 50,7762 55,3426 50,0184 54,8892 49,6478 54,5910 49,4037<br />
66 57,9251 52,1914 56,9410 51,3911 56,4612 51,0000 56,1457 50,7424<br />
67 59,6686 53,6995 58,6248 52,8527 58,1164 52,4390 57,7822 52,1668<br />
68 61,5050 55,3049 60,3966 54,4071 59,8571 53,9689 59,5026 53,6806<br />
69 63,4351 57,0132 62,2567 56,0595 61,6836 55,5944 61,3073 55,2885<br />
70 65,4573 58,8285 64,2034 57,8137 63,5940 57,3191 63,1941 56,9940<br />
71 67,5693 60,7540 66,2340 59,6723 65,5857 59,1456 65,1604 58,7995<br />
72 69,7705 62,7938 68,3477 61,6390 67,6575 61,0771 67,2050 60,7081<br />
73 72,0612 64,9558 70,5443 63,7208 69,8094 63,1205 69,3278 62,7265<br />
74 74,4394 67,2437 72,8220 65,9211 72,0391 65,2789 71,5263 64,8575<br />
75 76,8965 69,6514 75,1717 68,2333 74,3377 67,5455 73,7918 67,0945<br />
Pagina 11 di 32
ETÀ DEL REVERSIONARIO<br />
Tabella c1): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di 1.000 Euro<br />
rendita immediata annua rivalutabile vitalizia reversibile al 100%<br />
pagata in rate annuali posticipate<br />
iscritto di sesso maschile – reversionario di sesso femminile<br />
ETÀ DELL’ADERENTE<br />
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72<br />
38 31,06881 31,10179 31,13226 31,16045 31,18654 31,21073 31,23315 31,25392 31,27318 31,29107 31,30767 31,32309 31,33741 31,35073 31,3631 31,37458 31,38524 31,39513<br />
39 31,38654 31,42359 31,45776 31,48932 31,51849 31,54548 31,57045 31,59354 31,61493 31,63475 31,65312 31,67016 31,68597 31,70065 31,71426 31,72689 31,7386 31,74945<br />
40 31,71323 31,75494 31,79337 31,8288 31,86149 31,89168 31,91957 31,94532 31,96912 31,99114 32,01152 32,03039 32,04788 32,06408 32,07909 32,093 32,10588 32,11781<br />
41 32,04889 32,09595 32,13926 32,17914 32,21587 32,24975 32,28098 32,30977 32,33633 32,36086 32,38353 32,40448 32,42388 32,44181 32,45841 32,47378 32,48798 32,50112<br />
42 32,39344 32,44663 32,49554 32,54053 32,58193 32,62004 32,65512 32,68741 32,71714 32,74455 32,76985 32,7932 32,81475 32,83467 32,85308 32,87008 32,88579 32,9003<br />
43 32,74649 32,80668 32,86201 32,91287 32,95963 33,00261 33,04212 33,07843 33,11181 33,14253 33,17082 33,19689 33,22093 33,24311 33,26357 33,28245 33,29985 33,31592<br />
44 33,10767 33,17585 33,23853 33,29613 33,34903 33,39763 33,44224 33,48317 33,52075 33,55528 33,58701 33,61621 33,64308 33,66785 33,69064 33,71165 33,73098 33,7488<br />
45 33,47661 33,55388 33,62495 33,69027 33,75026 33,80531 33,8558 33,90208 33,9445 33,98342 34,01914 34,05195 34,08209 34,1098 34,1353 34,15873 34,18028 34,20011<br />
46 33,85258 33,94014 34,02077 34,09491 34,163 34,22548 34,28274 34,33518 34,3832 34,42719 34,46749 34,50445 34,53836 34,56947 34,59804 34,62426 34,64834 34,67045<br />
47 34,2349 34,3341 34,42557 34,50975 34,58712 34,65812 34,72318 34,78273 34,83721 34,88704 34,93266 34,97442 35,01266 35,0477 35,07982 35,10925 35,13622 35,16095<br />
48 34,62277 34,73503 34,83873 34,93433 35,02228 35,10304 35,17707 35,24481 35,30675 35,36337 35,41513 35,46245 35,50572 35,5453 35,58152 35,61465 35,64497 35,67271<br />
49 35,01527 35,14211 35,25958 35,36809 35,46809 35,56002 35,64434 35,72149 35,79206 35,85654 35,91542 35,96919 36,0183 36,06315 36,10412 36,14155 36,17575 36,20698<br />
50 35,41132 35,55439 35,68728 35,81033 35,92396 36,02861 36,1247 36,21271 36,29322 36,36677 36,43393 36,4952 36,55112 36,6021 36,64862 36,69106 36,72973 36,76503<br />
51 35,80972 35,97071 36,12075 36,26012 36,38914 36,50819 36,61772 36,71818 36,81013 36,89417 36,97091 37,04091 37,10473 37,16288 37,21586 37,26412 37,30806 37,34807<br />
52 36,20914 36,38979 36,5588 36,71632 36,86261 36,99795 37,12273 37,23737 37,34248 37,43862 37,52644 37,60657 37,67959 37,74609 37,80663 37,8617 37,91176 37,9573<br />
53 36,60811 36,81019 37,00003 37,17765 37,34317 37,49679 37,63882 37,76962 37,88972 37,99979 38,10041 38,19225 38,27597 38,3522 38,42155 38,48458 38,54181 38,59382<br />
54 37,00514 37,23038 37,44295 37,64265 37,82949 38,00354 38,16495 38,31401 38,45123 38,5772 38,69255 38,79794 38,89406 38,98162 39,06125 39,13359 39,19923 39,2588<br />
55 37,39875 37,64888 37,88604 38,10989 38,32019 38,51689 38,69997 38,86961 39,02621 39,17034 39,30257 39,42359 39,5341 39,63481 39,72645 39,80968 39,88518 39,95364<br />
56 37,78751 38,06414 38,32773 38,57773 38,81372 39,03539 39,24257 39,43524 39,61372 39,77845 39,92999 40,06898 40,1961 40,31211 40,41774 40,51372 40,60079 40,6797<br />
57 38,16991 38,47455 38,76636 39,04453 39,30837 39,55739 39,79119 40,00951 40,21251 40,40056 40,57407 40,73364 40,8799 41,0136 41,13553 41,24643 41,34706 41,43829<br />
58 38,54455 38,87858 39,20022 39,50846 39,80237 40,08113 40,3441 40,59079 40,82117 41,0354 41,23379 41,41681 41,58504 41,7392 41,88003 42,00832 42,12487 42,2306<br />
59 38,91001 39,27459 39,62758 39,96767 40,29369 40,60454 40,89928 41,17714 41,43782 41,6813 41,90768 42,11729 42,31062 42,48831 42,65102 42,79955 42,9347 43,05745<br />
60 39,26494 39,66104 40,04663 40,42019 40,78025 41,12543 41,45448 41,76628 42,06027 42,3362 42,59387 42,83348 43,05529 43,25985 43,44777 43,61972 43,77656 43,91923<br />
61 39,60819 40,03654 40,4558 40,8642 41,26006 41,64169 42,0075 42,356 42,68636 42,99795 43,29039 43,56358 43,81756 44,05271 44,2695 44,4685 44,65048 44,81644<br />
62 39,9385 40,39957 40,85325 41,29765 41,73079 42,15074 42,55555 42,94338 43,31302 43,66359 43,99429 44,30475 44,59476 44,86444 45,11405 45,34406 45,55507 45,74801<br />
63 40,2549 40,74888 41,23749 41,71872 42,19036 42,65025 43,09608 43,52564 43,93742 44,3301 44,7026 45,05412 45,38417 45,69254 45,97924 46,24452 46,48881 46,71295<br />
64 40,55679 41,08364 41,60743 42,12602 42,63712 43,13828 43,62693 44,10047 44,55701 44,99494 45,41269 45,80914 46,18339 46,53485 46,86323 47,16846 47,45074 47,71074<br />
65 40,84379 41,40322 41,96215 42,51843 43,06963 43,61313 44,14609 44,66556 45,16936 45,65545 46,1219 46,56713 46,98981 47,38897 47,76388 48,11412 48,43955 48,74061<br />
Pagina 12 di 32
ETÀ DEL REVERSIONARIO<br />
Tabella c2): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di 1.000 Euro<br />
rendita immediata annua rivalutabile vitalizia reversibile al 100%<br />
pagata in rate annuali posticipate<br />
iscritto di sesso femminile – reversionario di sesso maschile<br />
ETÀ DELL’ADERENTE<br />
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72<br />
38 32,0965 32,1718 32,2417 32,3065 32,3666 32,4223 32,4737 32,5212 32,5650 32,6054 32,6425 32,6767 32,7081 32,7370 32,7636 32,7879 32,8102 32,8307<br />
39 32,4124 32,4966 32,5750 32,6478 32,7154 32,7780 32,8359 32,8893 32,9386 32,9841 33,0259 33,0644 33,0997 33,1322 33,1620 33,1894 33,2144 33,2373<br />
40 32,7326 32,8269 32,9148 32,9966 33,0725 33,1429 33,2081 33,2683 33,3239 33,3752 33,4224 33,4657 33,5056 33,5422 33,5758 33,6066 33,6347 33,6605<br />
41 33,0564 33,1618 33,2603 33,3520 33,4374 33,5166 33,5900 33,6579 33,7206 33,7784 33,8317 33,8806 33,9257 33,9670 34,0049 34,0396 34,0714 34,1004<br />
42 33,3832 33,5009 33,6112 33,7141 33,8099 33,8991 33,9818 34,0584 34,1291 34,1944 34,2546 34,3100 34,3609 34,4077 34,4505 34,4898 34,5257 34,5585<br />
43 33,7121 33,8434 33,9666 34,0819 34,1896 34,2898 34,3830 34,4694 34,5493 34,6231 34,6912 34,7539 34,8116 34,8645 34,9131 34,9576 34,9983 35,0354<br />
44 34,0421 34,1882 34,3257 34,4547 34,5755 34,6881 34,7931 34,8905 34,9807 35,0642 35,1413 35,2123 35,2777 35,3378 35,3929 35,4434 35,4896 35,5318<br />
45 34,3719 34,5342 34,6873 34,8314 34,9666 35,0931 35,2111 35,3209 35,4228 35,5172 35,6045 35,6849 35,7591 35,8273 35,8899 35,9473 35,9998 36,0478<br />
46 34,7004 34,8802 35,0504 35,2111 35,3622 35,5040 35,6366 35,7603 35,8752 35,9819 36,0807 36,1719 36,2560 36,3335 36,4047 36,4699 36,5297 36,5843<br />
47 35,0266 35,2252 35,4139 35,5926 35,7613 35,9199 36,0687 36,2078 36,3374 36,4579 36,5697 36,6731 36,7686 36,8566 36,9376 37,0119 37,0800 37,1422<br />
48 35,3491 35,5678 35,7764 35,9747 36,1625 36,3397 36,5063 36,6626 36,8085 36,9445 37,0709 37,1880 37,2964 37,3964 37,4886 37,5733 37,6509 37,7219<br />
49 35,6665 35,9067 36,1367 36,3560 36,5645 36,7620 36,9483 37,1235 37,2876 37,4409 37,5837 37,7163 37,8393 37,9530 38,0578 38,1543 38,2429 38,3240<br />
50 35,9778 36,2406 36,4932 36,7352 36,9661 37,1855 37,3933 37,5893 37,7735 37,9461 38,1074 38,2574 38,3968 38,5259 38,6452 38,7552 38,8563 38,9490<br />
51 36,2816 36,5680 36,8446 37,1107 37,3656 37,6088 37,8400 38,0588 38,2651 38,4591 38,6408 38,8102 38,9682 39,1148 39,2505 39,3759 39,4912 39,5972<br />
52 36,5766 36,8877 37,1894 37,4809 37,7614 38,0301 38,2866 38,5302 38,7608 38,9783 39,1827 39,3739 39,5526 39,7189 39,8732 40,0160 40,1476 40,2687<br />
53 36,8619 37,1983 37,5261 37,8443 38,1518 38,4477 38,7314 39,0019 39,2589 39,5022 39,7317 39,9470 40,1488 40,3372 40,5125 40,6750 40,8252 40,9636<br />
54 37,1362 37,4986 37,8534 38,1994 38,5353 38,8599 39,1725 39,4720 39,7576 40,0290 40,2860 40,5280 40,7555 40,9686 41,1673 41,3521 41,5233 41,6814<br />
55 37,3988 37,7875 38,1699 38,5445 38,9100 39,2649 39,6082 39,9385 40,2549 40,5568 40,8438 41,1151 41,3710 41,6115 41,8366 42,0465 42,2414 42,4219<br />
56 37,6489 38,0641 38,4745 38,8786 39,2746 39,6610 40,0365 40,3996 40,7489 41,0836 41,4032 41,7065 41,9938 42,2647 42,5191 42,7570 42,9787 43,1845<br />
57 37,8860 38,3277 38,7664 39,2002 39,6276 40,0466 40,4558 40,8533 41,2375 41,6074 41,9622 42,3002 42,6218 42,9262 43,2132 43,4825 43,7342 43,9686<br />
58 38,1099 38,5777 39,0445 39,5085 39,9677 40,4202 40,8642 41,2976 41,7187 42,1260 42,5184 42,8941 43,2530 43,5942 43,9170 44,2213 44,5066 44,7731<br />
59 38,3202 38,8137 39,3084 39,8024 40,2937 40,7802 41,2601 41,7308 42,1904 42,6371 43,0696 43,4857 43,8850 44,2662 44,6285 44,9713 45,2941 45,5967<br />
60 38,5169 39,0354 39,5574 40,0811 40,6045 41,1254 41,6417 42,1507 42,6502 43,1383 43,6131 44,0721 44,5148 44,9394 45,3449 45,7301 46,0943 46,4372<br />
61 38,7000 39,2426 39,7912 40,3441 40,8993 41,4545 42,0075 42,5556 43,0961 43,6269 44,1461 44,6505 45,1393 45,6106 46,0627 46,4943 46,9041 47,2915<br />
62 38,8696 39,4352 40,0095 40,5908 41,1771 41,7663 42,3560 42,9434 43,5256 44,1005 44,6656 45,2174 45,7551 46,2760 46,7783 47,2600 47,7196 48,1561<br />
63 39,0262 39,6137 40,2125 40,8212 41,4378 42,0603 42,6864 43,3130 43,9374 44,5570 45,1694 45,7705 46,3593 46,9328 47,4885 48,0242 48,5378 49,0279<br />
64 39,1703 39,7784 40,4006 41,0354 41,6813 42,3362 42,9980 43,6636 44,3301 44,9949 45,6555 46,3073 46,9492 47,5778 48,1902 48,7836 49,3555 49,9038<br />
65 39,3026 39,9300 40,5741 41,2338 41,9077 42,5939 43,2904 43,9943 44,7026 45,4127 46,1219 46,8255 47,5222 48,2081 48,8800 49,5346 50,1689 50,7801<br />
Pagina 13 di 32
ETÀ DEL REVERSIONARIO<br />
Tabella d1): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di 1.000 Euro<br />
rendita immediata annua rivalutabile vitalizia reversibile al 60%<br />
pagata in rate annuali posticipate<br />
iscritto di sesso maschile – reversionario di sesso femminile<br />
ETÀ DELL’ADERENTE<br />
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72<br />
38 35,22005 35,50112 35,78809 36,08143 36,38143 36,68816 37,00119 37,31976 37,64394 37,97403 38,30991 38,65175 38,99957 39,35351 39,71354 40,07931 40,45038 40,82728<br />
39 35,46423 35,75187 36,04533 36,34515 36,65161 36,96481 37,28434 37,60941 37,94016 38,27683 38,61936 38,96793 39,32257 39,68343 40,05047 40,42335 40,80166 41,1859<br />
40 35,71365 36,00836 36,30883 36,61561 36,929 37,2491 37,57556 37,90755 38,24524 38,58891 38,9385 39,29419 39,65601 40,02417 40,39859 40,77898 41,16489 41,55687<br />
41 35,96818 36,27055 36,57858 36,89283 37,21368 37,54121 37,87506 38,21445 38,55955 38,91065 39,26771 39,63095 40,0004 40,37627 40,75852 41,14681 41,54074 41,94087<br />
42 36,22766 36,53831 36,85452 37,17686 37,50572 37,84123 38,18304 38,53035 38,88337 39,2424 39,60743 39,97869 40,35622 40,74026 41,13079 41,52746 41,92989 42,33863<br />
43 36,49166 36,81128 37,13633 37,46742 37,80494 38,14904 38,49938 38,85519 39,21668 39,58419 39,95771 40,3375 40,72363 41,11634 41,51563 41,92117 42,33257 42,7504<br />
44 36,75978 37,08913 37,42376 37,76432 38,1112 38,46457 38,82413 39,18907 39,55963 39,93621 40,31881 40,7077 41,10297 41,5049 41,9135 42,32845 42,74932 43,17679<br />
45 37,03166 37,37155 37,71658 38,06739 38,4244 38,78782 39,15731 39,53209 39,91245 40,29877 40,6911 41,08972 41,49477 41,90653 42,32504 42,74997 43,18096 43,61862<br />
46 37,30666 37,65797 38,01425 38,37616 38,74415 39,11843 39,49867 39,88408 40,27497 40,67178 41,07455 41,48361 41,8991 42,32136 42,75042 43,18598 43,62768 44,07619<br />
47 37,58421 37,94784 38,3163 38,69026 39,07017 39,45621 39,84807 40,24499 40,64727 41,05537 41,46938 41,88966 42,31635 42,74982 43,19017 43,63709 44,09021 44,55024<br />
48 37,8636 38,24053 38,62217 39,00918 39,40198 39,80078 40,20528 40,61466 41,02926 41,44958 41,87572 42,30807 42,74683 43,19235 43,64478 44,10382 44,56914 45,04146<br />
49 38,14415 38,5354 38,93127 39,33237 39,73916 40,1518 40,56998 40,99289 41,42086 41,85442 42,29368 42,73908 43,19082 43,64933 44,11473 44,5868 45,06518 45,55067<br />
50 38,42506 38,83165 39,24284 39,65918 40,0811 40,50873 40,94177 41,37937 41,82185 42,26977 42,72329 43,18281 43,64862 44,12114 44,60054 45,08662 45,57903 46,0786<br />
51 38,70542 39,12843 39,55603 39,98877 40,42704 40,87094 41,32009 41,77361 42,23189 42,69542 43,16437 43,63925 44,12027 44,60797 45,10251 45,60368 46,11122 46,62598<br />
52 38,9843 39,42477 39,86993 40,32029 40,77615 41,23761 41,7042 42,17503 42,65043 43,13093 43,6167 44,10823 44,60581 45,10995 45,62087 46,13838 46,66224 47,19337<br />
53 39,2607 39,71964 40,18347 40,65266 41,12742 41,60778 42,09324 42,58282 43,07679 43,57573 44,07979 44,58942 45,10498 45,62698 46,15569 46,69094 47,23244 47,78123<br />
54 39,53364 40,012 40,49563 40,98482 41,4798 41,98047 42,48624 42,99608 43,51021 44,02917 44,55307 45,08244 45,61756 46,15899 46,70703 47,2615 47,82218 48,39009<br />
55 39,80216 40,30087 40,80532 41,31574 41,83221 42,3546 42,88224 43,41391 43,94984 44,49052 45,03602 45,58684 46,14325 46,70586 47,27496 47,85036 48,43188 49,0206<br />
56 40,06536 40,58524 41,11148 41,64424 42,18353 42,72907 43,28007 43,83525 44,39472 44,95892 45,52785 46,10203 46,68167 47,26736 47,85942 48,45766 49,06188 49,67325<br />
57 40,32235 40,8641 41,41304 41,96923 42,53255 43,10264 43,6786 44,25895 44,84374 45,43335 46,02771 46,62723 47,23216 47,84308 48,4602 49,08338 49,71243 50,34855<br />
58 40,5723 41,13653 41,70894 42,2895 42,87803 43,47403 44,07644 44,68365 45,29562 45,91262 46,53446 47,16153 47,794 48,43235 49,07687 49,72735 50,38356 51,04674<br />
59 40,81442 41,40155 41,99807 42,60388 43,21866 43,84181 44,47215 45,10791 45,74888 46,39523 47,04673 47,7036 48,36597 49,03423 49,70866 50,38896 51,0749 51,76773<br />
60 41,04793 41,65829 42,2794 42,91114 43,55307 44,20455 44,86418 45,53003 46,20181 46,87956 47,56287 48,25186 48,94658 49,64739 50,35438 51,06727 51,7857 52,51101<br />
61 41,27228 41,906 42,55201 43,2102 43,88007 44,56083 45,25101 45,94846 46,65278 47,36388 48,08118 48,80472 49,53437 50,27039 51,01283 51,76125 52,51528 53,27614<br />
62 41,4868 42,14382 42,81489 43,49986 44,1982 44,90906 45,63081 46,36122 47,09965 47,84593 48,59934 49,35976 50,12693 50,90094 51,68175 52,46883 53,2616 54,06135<br />
63 41,69103 42,37116 43,06723 43,7791 44,50627 45,24781 46,00201 46,76646 47,54045 48,32363 49,11516 49,91473 50,72193 51,53675 52,35896 53,18785 54,02279 54,8649<br />
64 41,88478 42,58764 43,3085 44,04727 44,80343 45,57602 46,36333 47,16276 47,97354 48,7952 49,62671 50,46767 51,31743 52,17587 53,0426 53,91668 54,79732 55,6856<br />
65 42,06794 42,79309 43,53837 44,3038 45,0889 45,89278 46,71362 47,54878 48,39739 49,2589 50,13214 51,01657 51,9114 52,81628 53,73063 54,65338 55,5835 56,52191<br />
Pagina 14 di 32
ETÀ DEL REVERSIONARIO<br />
Tabella d2): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di 1.000 Euro<br />
rendita immediata annua rivalutabile vitalizia reversibile al 60%<br />
pagata in rate annuali posticipate<br />
iscritto di sesso femminile – reversionario di sesso maschile<br />
ETÀ DELL’ADERENTE<br />
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72<br />
38 35,0125 35,3049 35,6024 35,9054 36,2145 36,5298 36,8521 37,1810 37,5165 37,8591 38,2097 38,5666 38,9325 39,3071 39,6904 40,0825 40,4830 40,8922<br />
39 35,2372 35,5388 35,8454 36,1575 36,4755 36,7998 37,1310 37,4687 37,8129 38,1644 38,5238 38,8895 39,2643 39,6478 40,0401 40,4413 40,8510 41,2695<br />
40 35,4635 35,7750 36,0914 36,4132 36,7409 37,0748 37,4155 37,7628 38,1165 38,4774 38,8463 39,2214 39,6057 39,9988 40,4008 40,8117 41,2313 41,6596<br />
41 35,6907 36,0128 36,3397 36,6720 37,0101 37,3543 37,7053 38,0628 38,4267 38,7978 39,1768 39,5621 39,9566 40,3599 40,7722 41,1935 41,6236 42,0625<br />
42 35,9185 36,2520 36,5901 36,9336 37,2829 37,6383 38,0004 38,3689 38,7438 39,1258 39,5158 39,9121 40,3175 40,7318 41,1552 41,5877 42,0290 42,4793<br />
43 36,1462 36,4917 36,8420 37,1975 37,5589 37,9262 38,3003 38,6807 39,0674 39,4613 39,8631 40,2711 40,6883 41,1145 41,5498 41,9943 42,4477 42,9101<br />
44 36,3730 36,7314 37,0945 37,4630 37,8372 38,2174 38,6043 38,9976 39,3971 39,8037 40,2182 40,6389 41,0689 41,5078 41,9559 42,4133 42,8796 43,3552<br />
45 36,5981 36,9701 37,3470 37,7292 38,1172 38,5112 38,9119 39,3189 39,7322 40,1525 40,5807 41,0151 41,4587 41,9114 42,3733 42,8445 43,3248 43,8144<br />
46 36,8209 37,2072 37,5986 37,9954 38,3981 38,8069 39,2224 39,6442 40,0723 40,5073 40,9503 41,3994 41,8578 42,3253 42,8020 43,2881 43,7834 44,2880<br />
47 37,0405 37,4419 37,8486 38,2610 38,6793 39,1039 39,5352 39,9729 40,4168 40,8677 41,3267 41,7916 42,2660 42,7494 43,2421 43,7443 44,2557 44,7766<br />
48 37,2561 37,6734 38,0962 38,5249 38,9598 39,4011 39,8494 40,3040 40,7650 41,2330 41,7090 42,1911 42,6826 43,1832 43,6932 44,2127 44,7415 45,2799<br />
49 37,4670 37,9007 38,3404 38,7863 39,2387 39,6978 40,1640 40,6368 41,1160 41,6023 42,0968 42,5973 43,1072 43,6264 44,1550 44,6933 45,2408 45,7981<br />
50 37,6724 38,1231 38,5803 39,0442 39,5151 39,9930 40,4782 40,9703 41,4690 41,9749 42,4891 43,0094 43,5393 44,0785 44,6273 45,1857 45,7535 46,3311<br />
51 37,8717 38,3398 38,8151 39,2978 39,7880 40,2855 40,7909 41,3035 41,8229 42,3498 42,8852 43,4267 43,9781 44,5388 45,1093 45,6895 46,2792 46,8788<br />
52 38,0640 38,5500 39,0439 39,5460 40,0562 40,5744 41,1010 41,6352 42,1766 42,7258 43,2838 43,8482 44,4225 45,0065 45,6003 46,2040 46,8174 47,4408<br />
53 38,2488 38,7529 39,2659 39,7879 40,3188 40,8586 41,4073 41,9643 42,5289 43,1018 43,6839 44,2726 44,8716 45,4805 46,0994 46,7285 47,3674 48,0166<br />
54 38,4255 38,9478 39,4802 40,0225 40,5748 41,1368 41,7086 42,2894 42,8784 43,4764 44,0840 44,6986 45,3240 45,9596 46,6056 47,2620 47,9284 48,6053<br />
55 38,5937 39,1343 39,6861 40,2491 40,8232 41,4081 42,0038 42,6093 43,2240 43,8483 44,4829 45,1250 45,7785 46,4427 47,1176 47,8033 48,4994 49,2062<br />
56 38,7531 39,3118 39,8831 40,4670 41,0632 41,6714 42,2917 42,9229 43,5642 44,2161 44,8791 45,5504 46,2337 46,9283 47,6343 48,3515 49,0794 49,8185<br />
57 38,9035 39,4801 40,0707 40,6754 41,2939 41,9259 42,5713 43,2289 43,8979 44,5785 45,2713 45,9733 46,6882 47,4151 48,1541 48,9051 49,6673 50,4411<br />
58 39,0448 39,6388 40,2485 40,8739 41,5148 42,1707 42,8417 43,5263 44,2237 44,9341 45,6580 46,3921 47,1403 47,9016 48,6758 49,4627 50,2616 51,0728<br />
59 39,1770 39,7880 40,4163 41,0621 41,7252 42,4051 43,1018 43,8139 44,5404 45,2815 46,0376 46,8053 47,5884 48,3858 49,1974 50,0226 50,8608 51,7121<br />
60 39,3001 39,9274 40,5739 41,2397 41,9246 42,6283 43,3508 44,0906 44,8467 45,6192 46,4085 47,2110 48,0306 48,8659 49,7168 50,5827 51,4628 52,3569<br />
61 39,4142 40,0572 40,7211 41,4063 42,1126 42,8398 43,5879 44,3554 45,1413 45,9457 46,7690 47,6073 48,4647 49,3396 50,2318 51,1406 52,0649 53,0047<br />
62 39,5196 40,1774 40,8581 41,5618 42,2889 43,0390 43,8123 44,6073 45,4230 46,2596 47,1173 47,9923 48,8885 49,8045 50,7397 51,6934 52,6643 53,6525<br />
63 39,6166 40,2884 40,9848 41,7064 42,4535 43,2258 44,0237 44,8459 45,6912 46,5598 47,4523 48,3645 49,3004 50,2586 51,2384 52,2389 53,2588 54,2979<br />
64 39,7056 40,3905 41,1018 41,8403 42,6065 43,4002 44,2221 45,0707 45,9451 46,8457 47,7729 48,7226 49,6989 50,7002 51,7260 52,7751 53,8461 54,9387<br />
65 39,7870 40,4841 41,2094 41,9639 42,7481 43,5623 44,4072 45,2815 46,1844 47,1164 48,0782 49,0654 50,0824 51,1277 52,2004 53,2996 54,4237 55,5721<br />
Pagina 15 di 32
Tabella e): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di 1.000 Euro<br />
rendita vitalizia annua rivalutabile con restituzione del montante residuo in caso di decesso dell’iscritto<br />
pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali posticipate<br />
Rateazione Rateazione Rateazione Rateazione<br />
annuale<br />
semestrale trimestrale<br />
mensile<br />
età<br />
dell’’aderente<br />
Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine<br />
55 41,7570 39,1875 41,25048 38,76333 40,99918 38,55372 40,83241 38,41426<br />
56 42,5564 39,8844 42,02107 39,43965 41,75837 39,22094 41,58503 39,07647<br />
57 43,3938 40,6149 42,83629 40,15335 42,56066 39,92461 42,37692 39,77274<br />
58 44,2767 41,3837 43,68442 40,89758 43,39411 40,65874 43,20268 40,50104<br />
59 45,2006 42,1909 44,58228 41,68515 44,27933 41,43462 44,07540 41,26807<br />
60 46,1799 43,0425 45,51939 42,50712 45,19604 42,24437 44,98298 42,07098<br />
61 47,2015 43,9371 46,51009 43,37858 46,17181 43,10349 45,94874 42,91941<br />
62 48,2921 44,8847 47,54974 44,29036 47,18669 43,99898 46,94767 43,80682<br />
63 49,4244 45,8791 48,64510 45,25728 48,26440 44,95255 48,01383 44,74960<br />
64 50,6371 46,9395 49,80449 46,27343 49,39360 45,94734 49,12332 45,73245<br />
65 51,9055 48,0485 51,01964 47,34940 50,58770 47,00733 50,30367 46,78198<br />
66 53,2592 49,2362 52,32058 48,48845 51,85151 48,11992 51,54329 47,87727<br />
67 54,6896 50,4832 53,67358 49,68937 53,17920 49,30157 52,85449 49,04632<br />
68 56,2075 51,8173 55,13402 50,97625 54,60309 50,55501 54,24814 50,27794<br />
69 57,8326 53,2332 56,65513 52,32082 56,08355 51,87600 55,70862 51,58354<br />
70 59,5414 54,7366 58,29366 53,77042 57,68856 53,29939 57,28592 52,97908<br />
71 61,4018 56,3585 60,02229 55,29628 59,35454 54,77958 58,91722 54,44028<br />
72 63,3341 58,0587 61,86817 56,92941 61,15936 56,38062 60,69541 56,02044<br />
73 65,4549 59,9081 63,84905 58,68354 63,05958 58,07491 62,54347 57,67585<br />
74 67,6827 61,8717 65,93772 60,53154 65,09695 59,88220 64,54768 59,45670<br />
75 70,1101 63,9827 68,23025 62,54738 67,28377 61,84597 66,66635 61,36891<br />
Tabella f): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di 1.000 Euro<br />
rendita vitalizia annua rivalutabile con raddoppio della prestazione in caso di non autosufficienza<br />
dell’iscritto pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali posticipate<br />
Rateazione Rateazione Rateazione Rateazione<br />
annuale<br />
semestrale trimestrale<br />
mensile<br />
età<br />
dell’’aderente<br />
Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine<br />
55 39,8626 36,9646 39,36008 36,53210 39,11356 36,31963 38,95093 36,17935<br />
56 40,6651 37,6131 40,14052 37,16390 39,88327 36,94330 39,71360 36,79766<br />
57 41,5157 38,3001 40,96719 37,83287 40,69833 37,60347 40,52107 37,45209<br />
58 42,4191 39,0295 41,84475 38,54275 41,56335 38,30387 41,37785 38,14626<br />
59 43,3801 39,8049 42,77751 39,29699 42,48247 39,04787 42,28802 38,88353<br />
60 44,4025 40,6299 43,76933 40,09904 43,45946 39,83881 43,25529 39,66718<br />
61 45,4894 41,5091 44,82287 40,95333 44,49685 40,68102 44,28214 40,50147<br />
62 46,6422 42,4448 45,93933 41,86194 45,59579 41,57650 45,36960 41,38835<br />
63 47,8666 43,4409 47,12420 42,82857 46,76157 42,52881 46,52290 42,33132<br />
64 49,1698 44,5041 48,38416 43,85950 48,00070 43,54416 47,74840 43,33644<br />
65 50,5579 45,6418 49,72490 44,96187 49,31861 44,62945 49,05144 44,41055<br />
66 52,0376 46,8529 51,15273 46,13436 50,72146 45,78327 50,43798 45,55217<br />
67 53,6178 48,1536 52,67577 47,39242 52,21703 47,02076 51,91564 46,77623<br />
68 55,3088 49,5504 54,30365 48,74209 53,81465 48,34776 53,49353 48,08839<br />
69 57,1248 51,0554 56,04976 50,19491 55,52727 49,77549 55,18435 49,49973<br />
70 59,0724 52,6753 57,91991 51,75691 57,36033 51,30965 56,99327 51,01572<br />
71 61,1646 54,4211 59,92596 53,43836 59,32525 52,96015 58,93144 52,64607<br />
72 63,4208 56,3072 62,08593 55,25250 61,43933 54,73981 61,01568 54,40326<br />
73 65,8698 58,3616 64,42668 57,22585 63,72857 56,67440 63,27148 56,31265<br />
74 68,5441 60,6119 66,97843 59,38436 66,22210 58,78905 65,72729 58,39876<br />
75 71,4773 63,0783 69,77203 61,74654 68,94954 61,10150 68,41195 60,67891<br />
Pagina 16 di 32
Tabella g1): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di 1.000 Euro<br />
rendita differita annua rivalutabile vitalizia pagata in rate annuali posticipate - assicurato di sesso<br />
maschile<br />
ETÀ<br />
Anni di differimento<br />
3 4 5 6 7 8 9 10<br />
55 50,18 52,51 55,01 57,68 60,55 63,63 66,95 70,52<br />
56 51,48 53,92 56,54 59,34 62,36 65,60 69,10 72,88<br />
57 52,85 55,42 58,16 61,11 64,29 67,71 71,41 75,41<br />
58 54,32 57,01 59,90 63,00 66,35 69,96 73,88 78,13<br />
59 55,88 58,70 61,74 65,01 68,55 72,38 76,54 81,06<br />
60 57,54 60,51 63,71 67,17 70,91 74,97 79,40 84,22<br />
61 59,31 62,44 65,82 69,48 73,45 77,77 82,48 87,63<br />
62 61,20 64,50 68,08 71,96 76,18 80,78 85,81 91,33<br />
63 63,22 66,72 70,51 74,63 79,12 84,03 89,41 95,35<br />
64 65,38 69,09 73,12 77,50 82,29 87,55 93,34 99,76<br />
65 67,71 71,64 75,92 80,60 85,73 91,38 97,64 104,61<br />
66 70,20 74,39 78,95 83,96 89,47 95,57 102,36 109,93<br />
67 72,89 77,35 82,23 87,61 93,56 100,17 107,55 115,78<br />
68 75,79 80,55 85,80 91,60 98,05 105,23 113,24 122,16<br />
69 78,92 84,04 89,70 95,98 102,98 110,77 119,45 129,12<br />
70 82,33 87,85 93,98 100,79 108,38 116,82 126,20 136,68<br />
71 86,06 92,03 98,67 106,06 114,26 123,38 133,55 144,98<br />
72 90,15 96,62 103,81 111,79 120,65 130,51 141,58 154,12<br />
73 94,63 101,63 109,40 118,00 127,57 138,30 150,43 164,31<br />
74 99,53 107,09 115,45 124,73 135,12 146,86 160,27 175,75<br />
75 104,86 112,99 122,00 132,06 143,42 156,37 171,30 188,51<br />
Pagina 17 di 32
ETÀ<br />
Tabella g2): valori della rendita annua ottenibile con un premio netto di 1.000 Euro<br />
rendita differita annua rivalutabile vitalizia pagata in rate annuali posticipate - assicurato di sesso<br />
femminile<br />
Anni di differimento<br />
3 4 5 6 7 8 9 10<br />
55 45,75 47,72 49,81 52,05 54,44 57,00 59,75 62,71<br />
56 46,78 48,83 51,02 53,36 55,87 58,56 61,46 64,57<br />
57 47,87 50,01 52,31 54,77 57,40 60,24 63,28 66,57<br />
58 49,03 51,28 53,68 56,26 59,04 62,02 65,24 68,73<br />
59 50,26 52,62 55,15 57,86 60,78 63,94 67,35 71,06<br />
60 51,58 54,06 56,72 59,58 62,66 66,00 69,63 73,57<br />
61 52,99 55,59 58,39 61,41 64,69 68,23 72,09 76,28<br />
62 54,50 57,24 60,19 63,39 66,86 70,64 74,74 79,23<br />
63 56,10 59,00 62,13 65,53 69,22 73,24 77,62 82,44<br />
64 57,83 60,90 64,22 67,83 71,76 76,05 80,76 85,96<br />
65 59,69 62,94 66,48 70,32 74,52 79,12 84,21 89,83<br />
66 61,70 65,15 68,91 73,02 77,52 82,49 87,98 94,08<br />
67 63,86 67,54 71,55 75,96 80,81 86,18 92,13 98,75<br />
68 66,19 70,12 74,43 79,18 84,42 90,24 96,70 103,91<br />
69 68,72 72,93 77,58 82,70 88,39 94,70 101,74 109,58<br />
70 71,48 76,02 81,03 86,58 92,75 99,62 107,27 115,82<br />
71 74,50 79,40 84,82 90,85 97,55 105,02 113,35 122,70<br />
72 77,81 83,11 88,99 95,54 102,82 110,95 120,06 130,34<br />
73 81,44 87,19 93,58 100,69 108,61 117,48 127,49 138,84<br />
74 85,43 91,67 98,61 106,33 114,97 124,71 135,75 148,36<br />
75 89,82 96,58 104,12 112,54 122,01 132,74 144,99 158,94<br />
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VALORI DI CONVERSIONE DI 1.000 EURO DI MONTANTE CONTRIBUTIVO NETTO<br />
INVESTITO IN UNA RENDITA ANNUA RIVALUTABILE<br />
1. Nelle tabelle a), b1), b2), c1), c2), d1), d2), e), f), g1) e g2) sopra riportate è indicato il valore,<br />
distinto in base al sesso e all’età dell’aderente – e, per la rendita reversibile, all’età del reversionario;<br />
per la rendita differita, al periodo di differimento – all’atto della conversione, della rendita annua<br />
rivalutabile - pagata in rate posticipate - ottenibile con un premio di 1.000 Euro. In particolare, sono<br />
indicati:<br />
a. nella tabella a), i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile non reversibile<br />
pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali;<br />
b. nelle tabelle b1) e b2), i valori della rendita immediata annua rivalutabile certa per 5 anni e 10<br />
anni e successivamente vitalizia pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali;<br />
c. nelle tabelle c1) e c2), i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile al<br />
100% pagata in rate annuali;<br />
d. nelle tabelle d1) e d2), i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile al<br />
60% pagata in rate annuali;<br />
e. nella tabella e), i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con restituzione del<br />
montante residuo in caso di decesso dell’iscritto pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e<br />
annuali;<br />
f. nella tabella f), i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio della<br />
prestazione in caso di non autosufficienza dell’iscritto pagata in rate mensili, trimestrali,<br />
semestrali e annuali;<br />
g. nelle tabelle g1) e g2), i valori della rendita vitalizia differita annua rivalutabile pagata in rate<br />
annuali.<br />
2. Il valore della rendita annua iniziale si ottiene moltiplicando il montante contributivo versato dal<br />
Contraente quale premio unico per il coefficiente relativo al sesso, all’età dell’assicurato (e, per la<br />
forma di rendita reversibile, all’età del reversionario; per la forma di rendita differita, al periodo di<br />
differimento) e alla rateazione, riportato nella tabella corrispondente alla tipologia di rendita<br />
prescelta, dividendo quindi il risultato per 1.000. Nelle tabelle a), b1), b2) e ed f) è riportato anche il<br />
valore della rendita annua per rateazioni diverse da quella annuale; il valore della rendita di ciascuna<br />
rata si ottiene dividendo il valore della rendita annua per il numero di rate da corrispondere<br />
nell’anno.<br />
3. Ai fini della determinazione dell’età dell’iscritto - e, in caso, del reversionario - utilizzata per<br />
l’individuazione del relativo coefficiente, si farà riferimento all’età effettiva, calcolata alla data di<br />
decorrenza della rendita, eventualmente arrotondandola all’età intera immediatamente successiva o<br />
immediatamente precedente, a seconda che, rispettivamente, la frazione di anno decorsa dal<br />
compleanno sia o meno superiore a sei mesi. L’età così determinata va rettificata sommando<br />
algebricamente alla stessa il fattore correttivo (shift) riportato nella seguente tabella in<br />
corrispondenza del sesso e dell’anno di nascita dell’iscritto (e, in caso, del reversionario).<br />
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Maschi Femmine<br />
Anno di nascita Shift Anno di nascita Shift<br />
Fino al 1925 3 Fino al 1927 3<br />
Dal 1926 al 1938 2 Dal 1928 al 1940 2<br />
Dal 1939 al 1947 1 Dal 1941 al 1949 1<br />
Dal 1948 al 1960 0 Dal 1950 al 1962 0<br />
Dal 1961 al 1970 - 1 Dal 1963 al 1972 - 1<br />
Oltre il 1970 - 2 Oltre il 1973 - 2<br />
4. Per l’elaborazione dei valori di conversione è stato utilizzato un tasso tecnico del 2%.<br />
5. Le spese di erogazione implicite nei valori di rendita sono pari all’1,25%.<br />
6. Le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei valori di conversione sono costituite dalla<br />
tavola IPS55 proiettata e selezionata per impegni immediati differenziata per sesso, con regola di<br />
age shifting differenziata per sesso.<br />
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CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE<br />
Allegato 1.B<br />
Rivalutazione <strong>delle</strong> prestazioni. Modalità e misura dell’adeguamento della rendita.<br />
1. Ad ogni anniversario della decorrenza, la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario<br />
viene rivalutata in base ai rendimenti conseguiti dalle gestioni interne separate denominate<br />
“Gestione Previdenza Più” (istituita da Cattolica Previdenza S.p.A.), “Fondicoll“ (istituita da<br />
Fondiaria-SAI S.p.A.) e “Vitariv” (istituita da Allianz S.p.A.) – il cui Regolamento è riportato nel<br />
presente allegato - nella misura e con le modalità di seguito indicate.<br />
2. Le Compagnie calcolano mensilmente il rendimento annuo <strong>delle</strong> gestioni separate, determinato<br />
con i criteri indicati nel Regolamento.<br />
3. Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione della rendita, si assume il rendimento annuale<br />
rilevato il terzo mese precedente a quello di ricorrenza.<br />
4. Il rendimento da attribuire ai fini della rivalutazione è determinato sommando il rendimento<br />
conseguito da ciascuna gestione separata moltiplicato per la quota assunta in coassicurazione dalla<br />
compagnia che l’ha istituita.<br />
5. La misura annua di rivalutazione si ottiene:<br />
- sottraendo dal 100% del rendimento annuo determinato ai sensi dei precedenti commi 3. e 4.<br />
una ritenzione dello 0,80% e il tasso annuo minimo garantito di interesse, fissato nella misura<br />
del 2%, e già riconosciuto nel calcolo del valore di conversione;<br />
- scontando il risultato per il periodo di un anno in base al suddetto tasso annuo minimo<br />
garantito di interesse.<br />
6. Il valore della rivalutazione della rendita assicurata si ottiene moltiplicando la misura di<br />
rivalutazione per la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario.<br />
7. Nel caso la misura annua di rivalutazione risultasse non positiva, sarà posta pari a zero, non<br />
assegnando, quindi, per il periodo considerato, alcuna rivalutazione aggiuntiva rispetto alla misura<br />
del tasso annuo di interesse minimo garantito già riconosciuto nel calcolo del valore di<br />
conversione.<br />
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REGOLAMENTO DELLE GESTIONI SEPARATE DENOMINATE “GESTIONE<br />
PREVIDENZA PIÙ”, “FONDICOLL” E “VITARIV”<br />
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ”<br />
1 Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella <strong>delle</strong> altre attività di<br />
Cattolica Previdenza S.p.A., che viene contraddistinta con il nome “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ”.<br />
La gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in<br />
particolare secondo quanto previsto dal Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011.<br />
2 La valuta di denominazione della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” è in Euro.<br />
3 All’inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di “GESTIONE PREVIDENZA<br />
PIÙ” realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.<br />
4 Obiettivi e politiche di investimento:<br />
a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli<br />
strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti<br />
previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:<br />
titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le<br />
obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili<br />
sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio;<br />
azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di<br />
capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del<br />
portafoglio;<br />
organismi di investimento collettivi (OICR): gli investimenti in organismi di investimento<br />
collettivi del risparmio (fondi comuni e SICAV, inclusi fondi chiusi di private equity e hedge<br />
fund):<br />
– fondi azionari: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni,<br />
OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del<br />
20% del portafoglio);<br />
– fondi obbligazionari e monetari (considerati congiuntamente): il limite è pari al 40% del<br />
valore investibile nel comparto obbligazionario;<br />
– fondi bilanciati: per convenzione si ritiene che gli investimenti sottostanti siano equamente<br />
divisi tra la componente azionaria e quella obbligazionaria; si fa pertanto riferimento ai<br />
limiti fissati per le classi di investimento identificate;<br />
– hedge fund e fondi di private equity: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni<br />
(complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non<br />
possono superare la soglia del 20% del portafoglio);<br />
immobili e fondi immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.<br />
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La scelta <strong>delle</strong> categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti<br />
limitazioni:<br />
aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da<br />
soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da<br />
soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun<br />
portafoglio come sopra identificato;<br />
valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito<br />
l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.<br />
Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel<br />
medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi<br />
che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.<br />
Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato<br />
livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni <strong>delle</strong> passività e<br />
tenendo conto <strong>delle</strong> garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.<br />
Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla<br />
base <strong>delle</strong> previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di<br />
posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell’analisi<br />
dell’affidabilità degli emittenti.<br />
La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull’analisi di dati macroeconomici (ciclo<br />
economico, andamento dei tassi di interesse e <strong>delle</strong> valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo<br />
studio dei fondamentali <strong>delle</strong> singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e<br />
posizionamento sul mercato).<br />
b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di<br />
appartenenza della Compagnia.<br />
c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o<br />
prodotti strutturati al fine di:<br />
salvaguardare il valore <strong>delle</strong> attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;<br />
ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.<br />
L’eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto <strong>delle</strong> condizioni per<br />
l’utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura <strong>delle</strong> riserve tecniche.<br />
5 La gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La<br />
gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.<br />
6 Il valore <strong>delle</strong> attività gestite non sarà inferiore all’importo <strong>delle</strong> riserve matematiche costituite per<br />
le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione<br />
“GESTIONE PREVIDENZA PIÙ”.<br />
7 Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall’adeguamento<br />
dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere<br />
effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per<br />
l’assicurato.<br />
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8 Sulla gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” possono gravare unicamente le spese relative<br />
all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per<br />
l’acquisto e la vendita <strong>delle</strong> attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo,<br />
in qualsiasi modo effettuate.<br />
9 Il rendimento della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” beneficia di eventuali utili derivanti<br />
dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con<br />
soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.<br />
10 Il tasso medio di rendimento annuo della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” si ottiene<br />
rapportando il risultato finanziario della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ”, di competenza del<br />
periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” nello<br />
stesso periodo.<br />
Nel risultato finanziario della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ”, al lordo <strong>delle</strong> ritenute di<br />
acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell’esercizio – comprensivi degli<br />
scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di<br />
competenza della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ”, comprensivi degli utili e dei proventi di<br />
cui al precedente punto 9.<br />
Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario,<br />
solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.<br />
Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione <strong>delle</strong><br />
corrispondenti attività nella gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” e cioè al prezzo di acquisto per<br />
i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione “GESTIONE<br />
PREVIDENZA PIÙ” per i beni già di proprietà della Compagnia.<br />
Per valore medio della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” si intende la somma della giacenza<br />
media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli<br />
investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione “GESTIONE<br />
PREVIDENZA PIÙ”.<br />
La consistenza media annua dei titoli e <strong>delle</strong> altre attività viene determinata in base al valore di<br />
iscrizione nella gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” ai fini della determinazione del rendimento<br />
annuo della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ”.<br />
L’esercizio di “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” da sottoporre a certificazione coincide con l’anno<br />
solare.<br />
Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione “GESTIONE<br />
PREVIDENZA PIÙ” sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.<br />
11 È ammessa la possibilità di fusione della gestione “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” con altre<br />
gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:<br />
a) rispetto <strong>delle</strong> disposizioni previste dall’art. 5, comma 6 del Regolamento Isvap n. 38, dal<br />
Provvedimento Isvap n. 2472 del 10 novembre 2006 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e<br />
successive eventuali modifiche;<br />
b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nella fusione;<br />
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c) le caratteristiche <strong>delle</strong> gestioni separate oggetto di fusione siano similari;<br />
d) le politiche di investimento <strong>delle</strong> gestioni separate oggetto di fusione siano omogenee;<br />
e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i<br />
Contraenti;<br />
f) l'operazione di fusione non comporti modifiche del regolamento della gestione “GESTIONE<br />
PREVIDENZA PIÙ” in senso meno favorevole ai Contraenti;<br />
g) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione <strong>delle</strong> gestioni separate.<br />
In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione<br />
“GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che<br />
rilevino per gli stessi, in particolare precisando:<br />
i) le motivazioni dell’operazione di fusione;<br />
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento <strong>delle</strong> gestioni separate interessate<br />
alla fusione e sul regime <strong>delle</strong> commissioni;<br />
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione della fusione;<br />
iv) la composizione sintetica <strong>delle</strong> gestioni separate interessate alla fusione.<br />
La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione<br />
patrimoniale cui è collegato il presente contratto derivante dall’operazione di fusione, che costituirà<br />
parte integrante del contratto medesimo.<br />
Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di<br />
trasferimento del contratto, senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per<br />
iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia <strong>delle</strong> modifiche<br />
che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento<br />
indirizzata alla Compagnia.<br />
La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla<br />
scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato,<br />
verrà considerata comunque valida.<br />
Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle<br />
nuove condizioni.<br />
12 La gestione di “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” è annualmente sottoposta a certificazione da<br />
parte di una Società di revisione iscritta all’albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale<br />
attesta la rispondenza di “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” al presente regolamento. In particolare,<br />
sono certificati la corretta valutazione <strong>delle</strong> attività attribuite a “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ”, il<br />
rendimento medio di “GESTIONE PREVIDENZA PIÙ” realizzato nell’esercizio, quale descritto al<br />
punto 10, e l’adeguatezza dell’ammontare <strong>delle</strong> attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia<br />
sulla base <strong>delle</strong> riserve matematiche.<br />
13 Il presente regolamento è parte integrante <strong>delle</strong> Condizioni di Assicurazione.<br />
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Art. 1<br />
REGOLAMENTO DELLA “GESTIONE SPECIALE FONDICOLL”<br />
(in breve “FONDICOLL”)<br />
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella <strong>delle</strong> altre attività<br />
della Società, contraddistinta con il nome “Gestione Speciale FONDICOLL”, in breve “FONDICOLL”<br />
(di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del<br />
Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38.<br />
Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante <strong>delle</strong> Condizioni contrattuali.<br />
Art. 2<br />
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’euro.<br />
Art. 3<br />
L’attuazione <strong>delle</strong> politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi<br />
provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.<br />
Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività,<br />
la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio,<br />
tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa.<br />
La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del<br />
comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l’utilizzo di altre attività<br />
ammissibili ai sensi della normativa vigente.<br />
Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata<br />
media finanziaria <strong>delle</strong> obbligazioni in portafoglio, in funzione <strong>delle</strong> prospettive dei tassi di interesse e,<br />
a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.<br />
Di seguito si evidenziano le tipologie d’investimento maggiormente significative tra cui si intendono<br />
investire le risorse.<br />
Titoli di debito<br />
Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o<br />
appartenenti all’Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da<br />
organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);<br />
Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato<br />
regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o<br />
enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o appartenenti<br />
all’Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione<br />
debitamente autorizzata);<br />
Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto<br />
obbligazionario).<br />
Titoli di capitale<br />
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Azioni negoziate su mercati regolamentati;<br />
Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario).<br />
Investimenti monetari<br />
Depositi bancari;<br />
Pronti contro termine;<br />
Fondi monetari.<br />
Al fine di contenere l’esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i<br />
seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.<br />
Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che<br />
l’esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.<br />
Complessivamente l’esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al<br />
100%.<br />
I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor’s o equivalente, superiore o uguale<br />
all’investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor’s, Moody’s e<br />
Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di<br />
affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all’emittente degli strumenti finanziari stessi. I titoli<br />
corporate con rating assegnato da Standard & Poor’s inferiore all’investment grade o assente, possono<br />
essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario.<br />
Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da<br />
società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del<br />
portafoglio obbligazionario.<br />
Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di<br />
capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l’esposizione non<br />
dovrà essere superiore al 35% del portafoglio.<br />
Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore<br />
al 10% del portafoglio.<br />
Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti<br />
non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato<br />
nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 5% del portafoglio.<br />
E’ prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 20% del<br />
portafoglio.<br />
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le<br />
caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto <strong>delle</strong> condizioni previste dalla normativa vigente in<br />
materia di attivi a copertura <strong>delle</strong> riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un’efficace gestione del<br />
portafoglio, sia di ridurre la rischiosità <strong>delle</strong> attività finanziarie presenti nella gestione stessa.<br />
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La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si<br />
impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’art. 5<br />
del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.<br />
Nell’ambito della politica d’investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di<br />
investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.<br />
La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti<br />
finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27<br />
maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:<br />
Art. 4<br />
Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR):fino ad un massimo del 5%;<br />
Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;<br />
Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l’impresa detenga più del 50% del capitale<br />
sociale: fino ad un massimo del 2%.<br />
Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all’esercizio annuale della<br />
Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1° ottobre di ciascun anno<br />
fino al successivo 30 settembre.<br />
Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene<br />
rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo di<br />
osservazione, alla giacenza media <strong>delle</strong> attività della Gestione Separata stessa.<br />
Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti<br />
dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza,<br />
dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono<br />
anche quelli specificati al successivo art. 7. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in<br />
considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di<br />
osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto <strong>delle</strong> spese di cui al successivo art. 6 ed al lordo<br />
<strong>delle</strong> ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al<br />
valore di iscrizione <strong>delle</strong> corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo<br />
di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella<br />
Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società.<br />
La giacenza media <strong>delle</strong> attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel<br />
periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione<br />
degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività<br />
della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e <strong>delle</strong> altre attività è determinata in base<br />
al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.<br />
Art. 4bis<br />
Inoltre, all’inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata<br />
realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso<br />
medio di rendimento realizzato nel periodo di osservazione coincidente con l’esercizio relativo alla<br />
certificazione, è quello stesso determinato ai sensi del precedente Art.4. Il tasso medio di rendimento<br />
realizzato in ciascuno degli altri periodi si determina con le medesime modalità, rapportando il risultato<br />
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finanziario della Gestione Separata di competenza del periodo considerato, alla giacenza media <strong>delle</strong><br />
attività della Gestione Separata stessa.<br />
Art. 5<br />
Il valore <strong>delle</strong> attività gestite non potrà essere inferiore all’importo <strong>delle</strong> riserve matematiche costituite<br />
per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione <strong>delle</strong><br />
prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata.<br />
Art. 6<br />
Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata<br />
dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita <strong>delle</strong> attività della<br />
Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.<br />
Art. 7<br />
Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di<br />
commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili<br />
al patrimonio della Gestione Separata.<br />
Art. 8<br />
La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione,<br />
iscritta all’Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata<br />
stessa al presente regolamento.<br />
Art. 9<br />
Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell’adeguamento dello stesso alla normativa<br />
primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo<br />
caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.<br />
La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con<br />
altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune<br />
nell’interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l’operazione di<br />
incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell’operazione<br />
stessa.<br />
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REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA VITARIV<br />
Allianz S.p.A. ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella <strong>delle</strong><br />
altre attività della Società, caratterizzata dai seguenti elementi:<br />
a) la denominazione della gestione separata è VITARIV;<br />
b) la valuta di denominazione della gestione separata è l’Euro;<br />
c) il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione<br />
separata è annuale e decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell’anno successivo.<br />
All’interno del periodo di osservazione è prevista anche la determinazione di dodici tassi di<br />
rendimento mensili, ciascuno dei quali è calcolato con riferimento al periodo di tempo che decorre<br />
dal primo fino all’ultimo giorno del mese di calendario;<br />
d) l’obiettivo della gestione separata è di ottimizzare gli investimenti in coerenza con gli impegni<br />
contrattuali e di conseguire un rendimento annuo tendenzialmente stabile.<br />
Le scelte di investimento sono effettuate sulla base <strong>delle</strong> previsioni sull’evoluzione dei tassi di<br />
interesse, considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti<br />
e su diverse classi di attività, nonché sulla base dell’analisi dell’affidabilità degli emittenti, sempre<br />
nel rispetto degli impegni assunti da Allianz S.p.A. con riferimento ai contratti collegati alla<br />
gestione separata.<br />
Le attività in cui vengono investite le risorse sono selezionate in coerenza con le disposizioni<br />
previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura <strong>delle</strong> riserve tecniche.<br />
In particolare:<br />
i. le risorse della gestione separata sono investite prevalentemente in strumenti finanziari di natura<br />
obbligazionaria (titoli obbligazionari e OICR armonizzati di tipo obbligazionario) anche fino al<br />
100% del patrimonio della gestione stessa. I titoli obbligazionari sono selezionati<br />
prevalentemente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo<br />
societario con merito creditizio rientrante nel c.d. “investment grade”, secondo le scale di<br />
valutazione attribuite da primarie agenzie di rating.<br />
L’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria (titoli azionari e OICR armonizzati di<br />
tipo azionario) è residuale, fino ad un massimo del 25% del patrimonio della gestione separata.<br />
L’area geografica di riferimento è prevalentemente l’Area Euro.<br />
L’investimento nel comparto immobiliare (diretto o tramite fondi immobiliari) non sarà<br />
superiore al 20% del patrimonio della gestione separata e gli investimenti c.d. alternativi, in<br />
fondi azionari e obbligazionari non armonizzati e in fondi speculativi, non saranno<br />
complessivamente superiori al 10% del patrimonio della gestione separata.<br />
I depositi bancari rappresentano un investimento residuale non superiore al 10% della gestione;<br />
ii. i limiti di investimento in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da società del gruppo<br />
di appartenenza di Allianz S.p.A. sono i seguenti:<br />
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OICR armonizzati istituiti, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di<br />
Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 50% del patrimonio della gestione separata;<br />
Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza di Allianz<br />
S.p.A.: fino ad un massimo del 30% del patrimonio della gestione separata.<br />
Per tutelare gli assicurati da possibili situazioni di conflitto di interesse, Allianz S.p.A. pone in<br />
essere operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, evitando di<br />
attuare operazioni che possano produrre effetti negativi per la sua solvibilità o che possano<br />
arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati o degli altri aventi diritto a prestazioni<br />
assicurative;<br />
iii. le risorse della gestione separata possono essere investite in strumenti finanziari derivati con lo<br />
scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio;<br />
e) la gestione separata è aperta a tutte le tipologie di polizze a prestazioni rivalutabili e a tutti i<br />
segmenti di clientela;<br />
f) il valore <strong>delle</strong> attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche<br />
costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione<br />
stessa;<br />
g) il presente Regolamento può essere modificato a seguito dell’adeguamento dello stesso alla<br />
normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione,<br />
in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l’assicurato;<br />
h) le spese che gravano sulla gestione separata sono unicamente quelle relative all’attività di verifica<br />
contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la<br />
vendita <strong>delle</strong> attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in<br />
qualsiasi modo effettuate;<br />
i) il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di<br />
commissioni o di altri proventi ricevuti da Allianz S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e<br />
riconducibili al patrimonio della gestione;<br />
j) il tasso medio di rendimento della gestione separata relativo al periodo di osservazione è<br />
determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media <strong>delle</strong><br />
attività della gestione stessa.<br />
Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza<br />
conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di<br />
competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili<br />
realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi<br />
ricevuti da Allianz S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della<br />
gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del<br />
risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato<br />
finanziario è calcolato al netto <strong>delle</strong> spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita <strong>delle</strong><br />
attività, per l’attività di verifica contabile ed al lordo <strong>delle</strong> ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le<br />
perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione <strong>delle</strong> corrispondenti<br />
attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività<br />
di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.<br />
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La giacenza media <strong>delle</strong> attività della gestione separata è pari alla somma <strong>delle</strong> giacenze medie nel<br />
periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della<br />
gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e <strong>delle</strong> altre<br />
attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.<br />
I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere<br />
modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione<br />
separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei<br />
criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione<br />
separata.<br />
Il tasso medio di rendimento della gestione separata relativo a ciascun periodo mensile all’interno<br />
del periodo di osservazione è calcolato con gli stessi criteri di cui sopra, ponendo come base<br />
temporale di calcolo lo specifico mese di calendario;<br />
k) la gestione separata è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta<br />
nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente;<br />
l) Allianz S.p.A., qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza<br />
anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale della gestione separata, al fine di<br />
perseguire l’interesse dei contraenti e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà<br />
procedere alla scissione della gestione separata VITARIV o alla fusione della stessa con una o più<br />
gestioni separate istituite dalla Società aventi sia analoghe caratteristiche che omogenee politiche di<br />
investimento, senza alcun onere o spesa per i contraenti. In tali eventualità, la Società invierà ai<br />
contraenti <strong>delle</strong> polizze a prestazioni rivalutabili collegate ai rendimenti realizzati dalla gestione<br />
separata VITARIV una tempestiva comunicazione e, qualora sia necessario redigere un nuovo<br />
Regolamento, copia dello stesso;<br />
m) il presente Regolamento è parte integrante <strong>delle</strong> Condizioni di assicurazione.<br />
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