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Condizioni di Polizza "Capitello a Premi Unici Ricorrenti" n ... - Assidir

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Programma Sicurezza del Futuro<br />

per gli Associati<br />

CONVENZIONE LINEA FAMIGLIA<br />

SISTEMA DI INTEGRAZIONE DEL RISPARMIO<br />

Versamenti facoltativi aggiuntivi nella forma<br />

“a premi unici ricorrenti”<br />

Convenzione n. 3142<br />

Aviva Assicurazioni<br />

Vita S.p.A.<br />

Gruppo Aviva


SOMMARIO<br />

ALLEGATO 1 ALLA CONVENZIONE<br />

I. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ............................... 4<br />

ALLEGATO 2 ALLA CONVENZIONE<br />

I. DISCIPLINA DEL CONTRATTO .................................................... 7<br />

II. DEFINIZIONI .................................................................................. 8<br />

III. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE DELLA POLIZZA<br />

COLLETTIVA PER L’ASSICURAZIONE SULLA VITA NELLA<br />

FORMA DI “CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO<br />

RICORRENTE CON CONTROASSICURAZIONE E CON<br />

RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE” ................................... 9<br />

IV. CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA FORMA<br />

ASSICURATIVA DI “CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO<br />

RICORRENTE CON CONTROASSICURAZIONE E CON<br />

RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE” ................................... 16<br />

Clausola <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento automatico <strong>di</strong> scadenza ........................... 17<br />

Clausola <strong>di</strong> rivalutazione ............................................................... 17<br />

Regolamento della gestione interna separata<br />

“Gestione Speciale Riserve Polizze Vita Rivalutabili Previr” ............ 19<br />

Clausola <strong>di</strong> coassicurazione .......................................................... 24<br />

ALLEGATO 3 ALLA CONVENZIONE<br />

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’ACCENSIONE DELLE<br />

GARANZIE ASSICURATIVE ............................................................... 27<br />

ALLEGATO 4 ALLA CONVENZIONE<br />

DOCUMENTI DA PRODURRE IN CASO DI: RISCATTO, DECESSO,<br />

VARIAZIONE DEI BENEFICIARI . ........................................................ 28<br />

TABELLA 1<br />

Conversione <strong>di</strong> Capitale al termine in ren<strong>di</strong>ta vitalizia rivalutabile ....... 30<br />

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ....................................................... 31<br />

DICHIARAZIONE DI ADESIONE-PROPOSTA<br />

DI ASSICURAZIONE SULLA VITA ..................................................... 35<br />

3 <strong>di</strong> 32


4 <strong>di</strong> 32<br />

ALLEGATO 1<br />

ALLA CONVENZIONE N. 3142<br />

I. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE<br />

1. Prestazioni della Convenzione<br />

Al termine del <strong>di</strong>fferimento della posizione assicurativa in<strong>di</strong>viduale sarà<br />

corrisposto agli Aderenti alla Convenzione, un capitale garantito dalla forma<br />

assicurativa “Capitale Differito a <strong>Premi</strong>o Unico Ricorrente con Controassicurazione<br />

e con Rivalutazione Annua del Capitale”- Tar. 41 BB; in<br />

opzione al suddetto capitale l’Aderente può richiedere la corresponsione<br />

<strong>di</strong> una ren<strong>di</strong>ta vitalizia rivalutabile.<br />

In caso <strong>di</strong> premorienza dell’Aderente nel corso del <strong>di</strong>fferimento sarà liquidato<br />

ai Benefi ciari designati l’importo resosi <strong>di</strong>sponibile, a tale data, dalla<br />

forma assicurativa in parola.<br />

2. Tassi <strong>di</strong> premio e con<strong>di</strong>zioni<br />

La forma assicurativa relativa alle prestazioni della presente Convenzione<br />

è regolata dalla <strong>Polizza</strong> (<strong>di</strong> cui all’Allegato 2) ed è stipulata applicando i<br />

tassi <strong>di</strong> premio per la forma assicurativa <strong>di</strong> cui al punto 1. PRESTAZIONI<br />

DELLA CONVENZIONE che precede.<br />

3. Contraente e Contraenti/Assicurati<br />

Contraente della <strong>Polizza</strong> (<strong>di</strong> cui all’Allegato 2) stipulata per usufruire delle<br />

prestazioni assicurative relative alla Convenzione è l’Associazione “ANTO-<br />

NIO PASTORE”che agisce in nome proprio ma per conto degli Aderenti.<br />

Contraenti/Assicurati <strong>di</strong> detta <strong>Polizza</strong>, nei limiti contrattuali ivi previsti,<br />

sono tutti i Dirigenti, Ex Dirigenti, Quadri ed Ex Quadri del Commercio,<br />

dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato soci delle<br />

Associazioni Territoriali dei Dirigenti Manageritalia, che vi abbiano esplicitamente<br />

aderito.<br />

Il Contraente si assume l’obbligo <strong>di</strong> consegnare, a coloro che in qualità <strong>di</strong><br />

Contraenti/Assicurati aderiscono alla convenzione n. 3142, le con<strong>di</strong>zioni<br />

<strong>di</strong> polizza.<br />

Detta consegna dovrà avvenire all’atto della sottoscrizione, da parte del<br />

Contraente/Assicurato, della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> Adesione-Proposta <strong>di</strong> assicurazione<br />

sulla vita.<br />

4. Limiti <strong>di</strong> età<br />

L’età del Contraente/Assicurato all’ingresso in Assicurazione è compresa<br />

tra 20 e 85 anni, a scadenza non potrà essere superiore ai 90 anni.<br />

5. <strong>Premi</strong>o relativo alla forma assicurativa della Convenzione<br />

A fronte della forma assicurativa, il Contraente/Assicurato effettuerà dei<br />

Versamenti Facoltativi Aggiuntivi a <strong>Premi</strong>o Unico Ricorrente relativi alla<br />

posizione assicurativa a lui stesso intestata nell’ambito della Convenzione.<br />

I Versamenti Facoltativi Aggiuntivi a <strong>Premi</strong>o Unico Ricorrente, potranno<br />

essere a scelta dello stesso Contraente/Assicurato <strong>di</strong> Euro 1.240,00, o<br />

<strong>di</strong> Euro 2.480,00 o <strong>di</strong> Euro 3.720,00 sud<strong>di</strong>visi in rate trimestrali <strong>di</strong> importo<br />

pari a:


– Euro 310,00 per Versamenti Facoltativi Aggiuntivi a <strong>Premi</strong>o Unico<br />

Ricorrente <strong>di</strong> Euro 1.240,00;<br />

– Euro 620,00 per Versamenti Facoltativi Aggiuntivi a <strong>Premi</strong>o Unico<br />

Ricorrente <strong>di</strong> Euro 2.480,00;<br />

– Euro 930,00 per Versamenti Facoltativi Aggiuntivi a <strong>Premi</strong>o Unico<br />

Ricorrente <strong>di</strong> Euro 3.720,00;<br />

scadenti rispettivamente al 31 Dicembre, il 31 Marzo, il 30 Giugno ed il 30<br />

Settembre <strong>di</strong> ogni anno.<br />

Nel caso <strong>di</strong> ingresso del Contraente/Assicurato nella Convenzione in date<br />

<strong>di</strong>verse dalle scadenze soprain<strong>di</strong>cate, il Contraente/Assicurato potrà scegliere<br />

<strong>di</strong> versare:<br />

– un premio corrispondente alla rata trimestrale intera relativa al periodo<br />

imme<strong>di</strong>atamente precedente la data <strong>di</strong> ingresso;<br />

– un premio corrispondente alla rata trimestrale intera relativa al periodo<br />

imme<strong>di</strong>atamente successivo alla data <strong>di</strong> ingresso.<br />

Il Contraente/Assicurato per il tramite dell’Associazione ha facoltà <strong>di</strong><br />

variare ad ogni ricorrenza annuale della data <strong>di</strong> decorrenza della sua<br />

posizione assicurativa l’importo del premio all’interno delle tre fasce <strong>di</strong><br />

premio unico ricorrente in<strong>di</strong>cate nel presente articolo e l’ammontare del<br />

nuovo importo costituisce il nuovo premio per la residua durata del <strong>di</strong>fferimento.<br />

6. Effi cacia della garanzia assicurativa<br />

La garanzia, relativa alle singole posizioni assicurative, avrà effi cacia dal<br />

giorno in cui il Contraente della Convenzione, per il tramite <strong>di</strong> “ASSIDIR<br />

S.r.l.” avrà trasmesso alla Società Delegataria i premi versatigli dai Contraenti/Assicurati.<br />

7. Interme<strong>di</strong>ario<br />

L’Associazione “Antonio Pastore” si è rivolta alla spettabile “ASSIDIR S.r.l”<br />

– Via Stoppani, 6 – Milano, quale agente assicurativo, per l’espletamento<br />

degli oneri relativi alla gestione della presente Convenzione.<br />

8. Collegio arbitrale<br />

Ogni controversia che possa insorgere tra le Parti che hanno stipulato<br />

la Convenzione in relazione all’interpretazione ed all’applicazione operativa:<br />

– delle presenti Disposizioni <strong>di</strong> Carattere Generale;<br />

– delle Disposizioni <strong>di</strong> Carattere Generale della <strong>Polizza</strong> sulla Vita nella<br />

forma <strong>di</strong> “Capitale Differito a <strong>Premi</strong>o Unico Ricorrente con Controassicurazione<br />

e con Rivalutazione Annua del Capitale”- Tar. 41 BB<br />

(Allegato 2);<br />

5 <strong>di</strong> 32


6 <strong>di</strong> 32<br />

sarà deferita ad un Collegio <strong>di</strong> Arbitri che si pronuncerà in modo rituale. Il<br />

Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri così nominati:<br />

– uno dalla Parte che abbia richiesto la convocazione del Collegio contemporaneamente<br />

a tale richiesta ed all’accettazione dell’incarico da<br />

parte del proprio Arbitro;<br />

– uno dall’altra Parte, entro 30 giorni dalla comunicazione della suddetta<br />

richiesta, con la contemporanea accettazione dell’incarico del proprio<br />

Arbitro;<br />

– il terzo Arbitro sarà nominato entro 30 giorni d’accordo tra i due Arbitri<br />

<strong>di</strong> Parte, sempre con la contemporanea accettazione dell’incarico.<br />

Per tutto quanto non previsto al riguardo si fa espresso riferimento alle<br />

norme dell’arbitrato contenute negli articoli 806 e seguenti del c.p.c. così<br />

come mo<strong>di</strong>fi cati dalla Legge 25/1994.<br />

Sede dell’Arbitrato: Milano.


ALLEGATO 2<br />

ALLA CONVENZIONE N. 3142<br />

POLIZZA COLLETTIVA PER L’ASSICURAZIONE SUL-<br />

LA VITA NELLA FORMA DI “CAPITALE DIFFERITO A<br />

PREMIO UNICO RICORRENTE CON CONTROASSICU-<br />

RAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPI-<br />

TALE” – TAR. 41 BB<br />

I. DISCIPLINA DEL CONTRATTO<br />

Il presente contratto <strong>di</strong> assicurazione è <strong>di</strong>sciplinato, oltre che dalle norme<br />

legislative in materia, dalle:<br />

– Disposizioni <strong>di</strong> carattere Generale della <strong>Polizza</strong> Collettiva per l’Assicurazione<br />

sulla Vita nella forma <strong>di</strong> “Capitale Differito a <strong>Premi</strong>o Unico<br />

Ricorrente con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del<br />

Capitale”;<br />

– <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> Speciali <strong>di</strong> Assicurazione per la forma assicurativa <strong>di</strong> “Capitale<br />

Differito a <strong>Premi</strong>o Unico Ricorrente con Controassicurazione e con<br />

Rivalutazione Annua del Capitale”;<br />

– Clausola <strong>di</strong> Differimento Automatico <strong>di</strong> Scadenza;<br />

– Clausola <strong>di</strong> Rivalutazione;<br />

– Regolamento Gestione Speciale “Previr”;<br />

e dalla<br />

– Clausola <strong>di</strong> Coassicurazione.<br />

7 <strong>di</strong> 32


8 <strong>di</strong> 32<br />

II. DEFINIZIONI<br />

Alle seguenti espressioni è convenzionalmente attribuito il signifi cato qui<br />

precisato:<br />

ADERENTE<br />

ASSICURANDO: colui che chiede <strong>di</strong> poter aderire alla Convenzione;<br />

CONTRAENTE/<br />

ASSICURATO: la persona sulla cui vita è stipulato il Contratto;<br />

ASSICURAZIONE: garanzia prestata con il Contratto <strong>di</strong> Assicurazione;<br />

BENEFICIARI: coloro ai quali spettano le somme assicurate;<br />

CONSUMATORE: Contraente, Contraente/Assicurato, Benefi ciario o chiunque avanzi un<br />

giu<strong>di</strong>zio contro la Società;<br />

CONTRAENTE: persona fi sica o giuri<strong>di</strong>ca che stipula il Contratto <strong>di</strong> Assicurazione;<br />

POLIZZA: documento che prova l’esistenza del Contratto <strong>di</strong> Assicurazione;<br />

PREMIO: l’importo dovuto dal “Contraente” alle “Società Coassicuratrici”;<br />

RISERVA<br />

MATEMATICA: l’importo accantonato dalle “Società Coassicuratrici” per far fronte in futuro<br />

ai loro obblighi contrattuali;<br />

SOCIETÀ: le Società Coassicuratrici;<br />

SOCIETÀ<br />

COASSICURATRICI: Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. e Assicurazioni Generali S.p.A.;<br />

SOCIETÀ<br />

DELEGATARIA: Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.;<br />

INTERMEDIARIO: “ASSIDIR S.r.l.” – Agente <strong>di</strong> Assicurazione.


III. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE DELLA PO-<br />

LIZZA COLLETTIVA PER L’ASSICURAZIONE SULLA<br />

VITA NELLA FORMA DI “CAPITALE DIFFERITO A<br />

PREMIO UNICO RICORRENTE CON CONTROASSICU-<br />

RAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPI-<br />

TALE”<br />

1. Obblighi della Società<br />

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla <strong>Polizza</strong>, dagli allegati<br />

e dalle Appen<strong>di</strong>ci rilasciate dalla Società stessa.<br />

2. Accensione della Garanzia - Adesione alla polizza per l’Assicurazione<br />

sulla vita e documentazione relativa<br />

L’adesione alla <strong>Polizza</strong> per l’Assicurazione sulla Vita deve essere formulata<br />

me<strong>di</strong>ante la presentazione, da parte dell’Aderente/Assicurando, della<br />

“Dichiarazione <strong>di</strong> Adesione Proposta <strong>di</strong> Assicurazione sulla Vita” - Versamenti<br />

Facoltativi Aggiuntivi a <strong>Premi</strong> <strong>Unici</strong> “Ricorrenti” - <strong>Capitello</strong> - costituita<br />

da una scheda anagrafi ca contenente le generalità dell’Aderente/<br />

Assicurando, la designazione dei Benefi ciari cui spettano le somme assicurate<br />

sia in caso <strong>di</strong> vita sia in caso <strong>di</strong> decesso del Contraente/Assicurato<br />

stesso e l’entità dell’importo <strong>di</strong> premio scelto.<br />

Per tutti gli Assicurati già in garanzia con la precedente polizza collettiva<br />

per l’Assicurazione sulla Vita compresa nella Convenzione “Antonio Pastore<br />

3113”, il <strong>di</strong>ritto alla presente garanzia è acquisito automaticamente,<br />

senza necessità <strong>di</strong> invio <strong>di</strong> alcuna ulteriore documentazione.<br />

3. Conclusione del contratto – Entrata in vigore dell’Assicurazione<br />

Il Contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia<br />

ricevuto, da parte della Società, il Certifi cato <strong>di</strong> Assicurazione o altra comunicazione<br />

scritta del proprio assenso e comunque il trentesimo giorno<br />

successivo al pagamento del premio.<br />

4. Certifi cato <strong>di</strong> Assicurazione - Termine del <strong>di</strong>fferimento<br />

A conferma della vali<strong>di</strong>tà dell’adesione e della conclusione del contratto<br />

sarà emesso dalla Società Delegataria per ciascun Contraente/Assicurato,<br />

entro trenta giorni dalla data <strong>di</strong> effetto della garanzia assicurativa un<br />

Certifi cato <strong>di</strong> Assicurazione.<br />

Il termine or<strong>di</strong>nario del periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento è fi ssato per ciascun Contraente/Assicurato:<br />

a. al compimento del 65°anno per i Contraenti/Assicurati con età, alla<br />

data <strong>di</strong> ingresso in assicurazione inferiore o uguale a 60 anni;<br />

b. al termine <strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> durata quinquennale dalla data <strong>di</strong> ingresso<br />

in assicurazione, per i Contraenti/Assicurati con età all’ingresso superiore<br />

ai 60 anni.<br />

9 <strong>di</strong> 32


10 <strong>di</strong> 32<br />

In caso <strong>di</strong> permanenza in Convenzione oltre i termini sopra fi ssati, il termine<br />

or<strong>di</strong>nario del periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento potrà essere prorogato secondo le<br />

modalità previste nella Clausola <strong>di</strong> Differimento Automatico <strong>di</strong> Scadenza.<br />

5 Dichiarazione del Contraente e del Contraente/Assicurato<br />

Decorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’Assicurazione o dalla sua riattivazione,<br />

la <strong>Polizza</strong> è incontestabile per reticenze o <strong>di</strong>chiarazioni erronee<br />

rese dal Contraente e dal Contraente/Assicurato nella “Dichiarazione <strong>di</strong><br />

Adesione Proposta <strong>di</strong> Assicurazione”e negli altri documenti, salvo il caso<br />

che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifi ca<br />

del capitale e della ren<strong>di</strong>ta assicurata in base all’età vera dell’Assicurato,<br />

quando quella denunciata risulti errata.<br />

6. Pagamento del <strong>Premi</strong>o<br />

Le rate <strong>di</strong> premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite.<br />

A giustifi cazione del mancato pagamento del premio, il Contraente/Assicurato<br />

non può, in alcun caso, opporre l’eventuale mancato invio <strong>di</strong> avvisi <strong>di</strong> scadenza<br />

o l’esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.<br />

È ammessa una <strong>di</strong>lazione <strong>di</strong> trenta giorni senza oneri <strong>di</strong> interessi.<br />

7. Prestazioni garantite dalla polizza per l’Assicurazione sulla vita<br />

In caso <strong>di</strong> vita del Contraente/Assicurato al termine del <strong>di</strong>fferimento, sarà<br />

liquidato agli aventi <strong>di</strong>ritto il capitale maturato fi nale pari al capitale garantito<br />

dalla forma <strong>di</strong> “Capitale Differito a <strong>Premi</strong>o Unico Ricorrente con Controassicurazione<br />

e Rivalutazione annua del Capitale” determinato in base<br />

all’età del Contraente/Assicurato, alla durata al momento del versamento<br />

del premio ed utilizzando, secondo le <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> Speciali <strong>di</strong> Assicurazione,<br />

il ren<strong>di</strong>mento ottenuto dall’apposita Gestione Separata.<br />

L’età del Contraente/Assicurato e la durata sono espressi in anni, mesi e<br />

giorni.<br />

In opzione al suddetto capitale, il Contraente/Assicurato potrà richiedere la<br />

corresponsione <strong>di</strong> una ren<strong>di</strong>ta vitalizia annualmente rivalutabile in base a<br />

quanto previsto all’Art.5 Opzioni delle <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> Speciali <strong>di</strong> Assicurazione.<br />

In caso <strong>di</strong> premorienza del Contraente/Assicurato nel corso del <strong>di</strong>fferimento<br />

sarà liquidato ai Benefi ciari designati l’importo resosi <strong>di</strong>sponibile,<br />

a tale data, dalla forma assicurativa in parola e consistente in un capitale<br />

pari ai <strong>Premi</strong> <strong>Unici</strong> Ricorrenti versati, rivalutati fi no alla data del decesso.<br />

7 bis. Prescrizione<br />

Ai sensi dell’articolo 2952 del Co<strong>di</strong>ce Civile, i <strong>di</strong>ritti derivanti dai contratti<br />

<strong>di</strong> assicurazione sulla vita si prescrivono in <strong>di</strong>eci anni dal giorno in cui si<br />

è verifi cato il fatto su cui i <strong>di</strong>ritti stessi si fondano, fatte salve specifi che<br />

<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> Legge. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile<br />

far valere alcun <strong>di</strong>ritto sulle somme derivanti dal presente Contratto <strong>di</strong><br />

Assicurazione. Le Imprese <strong>di</strong> Assicurazione in base alla Legge 266 del 23<br />

<strong>di</strong>cembre 2005 e successive mo<strong>di</strong>fi cazioni ed integrazioni, sono obbligate<br />

a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo istituito<br />

dal Ministero dell’Economica e delle Finanze.


8. Riscatto<br />

La Società, su richiesta scritta del Contraente/Assicurato, consente, qualora<br />

sia trascorso almeno un anno dalla stipula del Contratto, la risoluzione<br />

dello stesso, pagando, come prezzo del riscatto, l’importo determinabile<br />

secondo i criteri contenuti nell’Art.4 Riscatto delle <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> Speciali<br />

<strong>di</strong> Assicurazione.<br />

9. Rivalutazione dei capitali garantiti dalla forma assicurativa <strong>di</strong> “Capitale<br />

Differito a <strong>Premi</strong>o Unico Ricorrente con contro-assicurazione e<br />

con rivalutazione annua del capitale”<br />

La rivalutazione annuale delle singole posizioni assicurative avverrà al<br />

31 Dicembre <strong>di</strong> ogni anno in base e secondo le norme contenute nella<br />

“Clausola <strong>di</strong> Rivalutazione”.<br />

La rivalutazione sarà applicata:<br />

a. per un anno intero, relativamente ai capitali già acquisiti e rivalutati fi no<br />

all’anniversario precedente;<br />

b. in pro-rata temporis per i capitali assicurati con i premi versati nel corso<br />

dell’anno con riferimento al periodo intercorrente tra la data del versamento<br />

ed il successivo 31 Dicembre.<br />

All’atto della liquidazione della posizione assicurativa del Contraente/Assicurato,<br />

per scadenza, decesso o riscatto, intervenuti in data non coincidente<br />

con il 31 Dicembre, si procederà ad una rivalutazione <strong>di</strong> raccordo<br />

pro-rata temporis con riferimento al periodo decorso dalla data dell’ultima<br />

rivalutazione effettuata, alla data <strong>di</strong> liquidazione.<br />

Analogamente si procederà per la rivalutazione dei capitali assicurati con<br />

i premi versati nel corso dell’anno <strong>di</strong> liquidazione.<br />

Il tasso annuo <strong>di</strong> rivalutazione da applicare a tal fi ne sarà quello ultimo<br />

conosciuto.<br />

10. Determinazione del Tasso <strong>di</strong> Ren<strong>di</strong>mento Me<strong>di</strong>o da attribuire aiContraenti/Assicurati<br />

Al fi ne <strong>di</strong> ottenere un unico Tasso <strong>di</strong> Ren<strong>di</strong>mento Me<strong>di</strong>o da attribuire ai<br />

Contraenti/Assicurati, le Società Coassicuratrici allineeranno i propri ren<strong>di</strong>menti<br />

retrocessi relativi agli investimenti delle Gestioni Speciali.<br />

Tale Tasso <strong>di</strong> Ren<strong>di</strong>mento Me<strong>di</strong>o da attribuire ai Contraenti/Assicurati<br />

sarà determinato rapportando la somma dei singoli red<strong>di</strong>ti attribuiti da<br />

ciascuna delle Società Coassicuratrici al termine del relativo periodo annuale<br />

<strong>di</strong> gestione dell’esercizio considerato alla somma <strong>di</strong> tali singoli red<strong>di</strong>ti<br />

attribuiti, ciascuno <strong>di</strong>viso per il proprio tasso <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento retrocesso<br />

nel medesimo anno.<br />

Per red<strong>di</strong>to attribuito è da intendersi quello ottenuto, da ciascuna delleSocietà<br />

Coassicuratrici, in base alla seguente formula (FORMULA DI HARDY):<br />

RA =<br />

TR (RM1 + RM2)<br />

2 + TR<br />

dove: RA è il Red<strong>di</strong>to Attribuito; TR è il Tasso Retrocesso nell’anno <strong>di</strong><br />

gestione dell'esercizio considerato; RM1 è la Riserva Matematica al 30<br />

11 <strong>di</strong> 32


12 <strong>di</strong> 32<br />

<strong>di</strong> settembre dell'anno precedente aumentato o <strong>di</strong>minuito del conguaglio<br />

dell'anno precedente; RM2 è la Riserva Matematica al 30 <strong>di</strong> settembre<br />

dell'anno considerato calcolata al tasso retrocesso.<br />

Pertanto il tasso <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento me<strong>di</strong>o da attribuire ai Contraenti/Assicurati<br />

sarà relativo ai ren<strong>di</strong>menti delle Gestioni Speciali “Previr”.<br />

11. Informativa perio<strong>di</strong>ca<br />

La Società trasmette, entro sessanta giorni dalla chiusura <strong>di</strong> ogni anno<br />

solare, ad ogni Contraente/Assicurato l’estratto conto annuale della singola<br />

adesione, contenente le seguenti informazioni:<br />

a) cumulo dei Versamenti Facoltativi Aggiuntivi a <strong>Premi</strong>o Unico Ricorrente<br />

versati dalla conclusione del Contratto alla data <strong>di</strong> riferimento dell’estratto<br />

conto precedente e valore della prestazione maturata alla data<br />

<strong>di</strong> riferimento dell’estratto conto precedente;<br />

b) valore della prestazione maturata (capitale assicurato) alla data <strong>di</strong> riferimento<br />

dell’estratto conto;<br />

c) valore <strong>di</strong> riscatto maturato alla data <strong>di</strong> riferimento dell’estratto conto;<br />

d) relativamente alla Gestione Interna Separata “GESTIONE SPECIALE<br />

RISERVE POLIZZE VITA RIVALUTABILI PREVIR”:<br />

– tasso annuo <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento fi nanziario realizzato;<br />

– ren<strong>di</strong>mento minimo trattenuto dalla Società;<br />

– tasso annuo <strong>di</strong> rivalutazione delle prestazioni.<br />

12. Durata della polizza<br />

La presente <strong>Polizza</strong> è stipulata per una durata <strong>di</strong> 6 anni e sei mesi ed<br />

è prorogata per un anno e così successivamente, a meno che non sia<br />

<strong>di</strong>sdettata da una delle Parti, con preavviso <strong>di</strong> almeno sei mesi, a mezzo<br />

lettera raccomandata.<br />

Resta tuttavia inteso che le prestazioni garantite in base ai versamenti<br />

effettuati dal Contraente per le posizioni che siano in vigore alla data della<br />

<strong>di</strong>sdetta rimarranno in essere alle con<strong>di</strong>zioni della presente <strong>Polizza</strong>.<br />

Le Parti convengono espressamente che, qualora nel periodo <strong>di</strong> vigore<br />

della <strong>Polizza</strong> le con<strong>di</strong>zioni contrattuali non risultassero più compatibili per<br />

sopravvenuta mo<strong>di</strong>fi ca o sostituzione a seguito <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni dell’organo<br />

<strong>di</strong> controllo o per legge, si procederà ai necessari adeguamenti per quanto<br />

concerne le forme assicurative da prestare in relazione ai premi versati<br />

in epoca successiva alla suddetta mo<strong>di</strong>fi ca o sostituzione.<br />

13. Cessione – Pegno – Vincolo<br />

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno<br />

o comunque vincolare le somme assicurate.<br />

Tali atti <strong>di</strong>ventano effi caci soltanto quando la Società, a seguito <strong>di</strong> comunicazione<br />

scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale<br />

<strong>di</strong> <strong>Polizza</strong> o su Appen<strong>di</strong>ce.<br />

Nel caso <strong>di</strong> pegno o vincolo, l’operazione <strong>di</strong> riscatto richiede l’assensoscritto<br />

del cre<strong>di</strong>tore o vincolatario.


14. Benefi ciari<br />

Il Contraente designa il Benefi ciario e può in qualsiasi momento revocare<br />

o mo<strong>di</strong>fi care tale designazione.<br />

La designazione del Benefi ciario non può essere revocata o mo<strong>di</strong>fi cata<br />

nei seguenti casi:<br />

a. dopo che il Contraente ed il Benefi ciario abbiano <strong>di</strong>chiarato per iscritto<br />

alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere <strong>di</strong> revoca e l’accettazione<br />

del benefi cio;<br />

b. dopo la morte del Contraente;<br />

c. dopo che, verifi catosi l’evento previsto, il Benefi ciario abbia comunicato<br />

per iscritto alla Società <strong>di</strong> volersi avvalere del benefi cio.<br />

In tali casi, le operazioni <strong>di</strong> riscatto, pegno o vincolo <strong>di</strong> <strong>Polizza</strong> richiedono<br />

l’assenso scritto del Bene fi ciario.<br />

La designazione dei Benefi ciari e le eventuali revoche e mo<strong>di</strong>fi che <strong>di</strong> essa<br />

devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche e mo<strong>di</strong>fi che<br />

sono effi caci anche se contenute nel testamento del Contraente/Assicurato,<br />

purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifi co<br />

riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Benefi ciari la<br />

specifi ca attribuzione delle somme, relative a tali polizze, fatta nel testamento<br />

(a favore <strong>di</strong> determinati soggetti).<br />

15. Cessione dei benefi ci<br />

Il Contraente rinuncia a favore dei singoli Contraenti/Assicurati alla designazione<br />

benefi ciaria <strong>di</strong> cui al precedente punto 14.<br />

Pertanto:<br />

a. in caso <strong>di</strong> vita del Contraente/Assicurato al termine del <strong>di</strong>fferimento,<br />

il benefi cio del capitale liquidabile spetterà al Contraente/Assicurato<br />

stesso o ad altra persona da lui designata;<br />

b. in caso <strong>di</strong> premorienza del Contraente/Assicurato, il benefi cio spetterà<br />

ai Benefi ciari in<strong>di</strong>cati dallo stesso o, in mancanza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazione, agli<br />

ere<strong>di</strong> legittimi o testamentari.<br />

16. Pagamento delle prestazioni<br />

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati<br />

alla stessa i documenti necessari a verifi care l’effettiva esistenza<br />

dell’obbligo <strong>di</strong> pagamento e ad in<strong>di</strong>viduare gli aventi <strong>di</strong>ritto.<br />

È comunque necessario un documento <strong>di</strong> riconoscimento valido del Contraente/Assicurato<br />

che può essere consegnato sin dal momento della<br />

stipulazione del Contratto e che, in <strong>di</strong>fetto, verrà richiesto dalla Società<br />

Delegataria allo stesso successivamente alla stipulazione.<br />

Oltre alla richiesta da effettuarsi su apposito modulo, per i pagamenti conseguenti<br />

al riscatto, la Società richiederà:<br />

– Certifi cato <strong>di</strong> nascita del Contraente/Assicurato in carta semplice o,<br />

in alternativa, autocertifi cazione <strong>di</strong> nascita corredata da fotocopia <strong>di</strong> un<br />

valido documento <strong>di</strong> identità.<br />

13 <strong>di</strong> 32


14 <strong>di</strong> 32<br />

In caso <strong>di</strong> decesso del Contraente/Assicurato, gli aventi <strong>di</strong>ritto alla prestazione<br />

dovranno inviare al Contraente la seguente documentazione:<br />

a. Richiesta <strong>di</strong> indennizzo redatta e sottoscritta da parte dei Benefi ciari;<br />

b. certifi cato <strong>di</strong> morte del Contraente/Assicurato;<br />

c. atto notorio (e non <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva rilasciata dal Comune) e<br />

nel caso in cui esista una <strong>di</strong>sposizione testamentaria, produrre anche<br />

copia autenticata del testamento.<br />

Nel caso in cui non esista testamento, l’atto notorio deve essere comunque<br />

presentato e da esso deve risultare, oltre all’in<strong>di</strong>cazione degli ere<strong>di</strong><br />

legittimi la <strong>di</strong>chiarazione che l’assicurato non ha lasciato testamento;<br />

d. dati anagrafi ci / fi scali dei Benefi ciari;<br />

e. decreto del Giu<strong>di</strong>ce Tutelare - qualora fra i Benefi ciari esistano dei minori<br />

- con il quale si autorizzi Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., in qualità<br />

<strong>di</strong> Delegataria, a liquidare quanto dovuto alla persona designata e secondo<br />

le modalità previste dallo stesso Giu<strong>di</strong>ce, sollevando le Imprese<br />

<strong>di</strong> Assicurazione da qualsiasi ingerenza che possa derivare dal reimpiego<br />

della somma spettante al minore stesso;<br />

f. ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.<br />

Verifi catasi la scadenza o la risoluzione del Contratto, la Società esegue i<br />

pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dal ricevimento<br />

della documentazione, previa consegna dell’originale <strong>di</strong> <strong>Polizza</strong> e<br />

delle eventuali Appen<strong>di</strong>ci. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi<br />

moratori, a partire dal termine stesso a favore dei Benefi ciari.<br />

Ogni pagamento può essere effettuato presso la Sede della Società.<br />

17. Imposte<br />

Le imposte relative alla presente <strong>Polizza</strong> sono a carico del Contraente e<br />

dei Contraenti/Assicurati.<br />

18. Foro competente<br />

Foro competente è esclusivamente quello del luogo <strong>di</strong> residenza o domicilio<br />

elettivo dell’Investitore contraente o delle persone fi siche che intendono<br />

far valere i <strong>di</strong>ritti derivanti dal Contratto. In caso <strong>di</strong> controversia è<br />

possibile a<strong>di</strong>re l’Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria oltre alla facoltà <strong>di</strong> esperire il tentativo<br />

<strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione previsto dal D.Lgs n. 28 del 4.3.2010, ove possibile, rivolgendosi<br />

ad un Organismo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione imparziale iscritto nell’apposito<br />

registro presso il Ministero <strong>di</strong> Giustizia.<br />

19. Revoca della proposta<br />

Nella fase che precede la conclusione del contratto, l’Aderente/Assicurando<br />

ha sempre la facoltà <strong>di</strong> revocare la Dichiarazione <strong>di</strong> Adesione-Proposta<br />

<strong>di</strong> assicurazione sulla vita me<strong>di</strong>ante lettera raccomandata A/R inviata al<br />

recapito qui precisato:


Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.<br />

Via A. Scarsellini, 14<br />

20161 Milano.<br />

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione la Società rimborsa<br />

all’Aderente/Assicurando le somme eventualmente versate.<br />

20. Diritto <strong>di</strong> recesso<br />

Il Contraente/Assicurato ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recedere dal contratto entro 30 giorni<br />

dalla data <strong>di</strong> conclusione dello stesso. Il recesso deve essere esercitato<br />

me<strong>di</strong>ante lettera raccomandata A/R in<strong>di</strong>rizzata ad:<br />

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.<br />

Via A. Scarsellini, 14<br />

20161 Milano.<br />

Il recesso ha effetto <strong>di</strong> liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione<br />

derivante dal contratto, dalle ore 24 del giorno <strong>di</strong> spe<strong>di</strong>zione della comunicazione<br />

del recesso quale risulta dal timbro postale <strong>di</strong> invio.<br />

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione <strong>di</strong> recesso la Società<br />

rimborsa al Contraente/Assicurato il premio versato, previa consegna<br />

dell’originale <strong>di</strong> polizza e delle appen<strong>di</strong>ci.<br />

15 <strong>di</strong> 32


16 <strong>di</strong> 32<br />

IV. CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA<br />

FORMA ASSICU RATIVA DI “CAPITALE DIFFERITO A<br />

PREMIO UNICO RICORRENTE CON CONTROASSICU-<br />

RAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPI-<br />

TALE”<br />

ART. 1 Prestazioni assicurate<br />

In caso <strong>di</strong> vita del Contraente/Assicurato al termine del periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento,<br />

sarà corrisposto agli aventi <strong>di</strong>ritto un capitale rivalutato in opzione<br />

al suddetto capitale, il Contraente/Assicurato può richiedere la corresponsione<br />

<strong>di</strong> una ren<strong>di</strong>ta vitalizia rivalutabile come <strong>di</strong>sposto al successivo Articolo<br />

5 - Opzioni.<br />

In caso <strong>di</strong> morte del Contraente/Assicurato prima della scadenza del Contratto<br />

sarà corrisposto ai Benefi ciari designati un capitale pari ai <strong>Premi</strong><br />

<strong>Unici</strong> “Ricorrenti”versati rivalutati fi no alla data del decesso.<br />

ART. 2 Rivalutazione delle prestazioni<br />

Al 31.12 <strong>di</strong> ogni anno il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale<br />

precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute<br />

nella Clausola <strong>di</strong> Rivalutazione.<br />

Il capitale sarà rivalutato con le stesse modalità anche al termine del <strong>di</strong>fferimento.<br />

ART. 3 Rischio <strong>di</strong> morte<br />

Il rischio <strong>di</strong> morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza<br />

limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti <strong>di</strong> professione del<br />

Contraente/Assicurato.<br />

ART. 4 Riscatto<br />

Su esplicita richiesta del Contraente/Assicurato il Contratto può essere<br />

riscattato qualora sia trascorso almeno un anno dalla data della sua stipulazione<br />

e fi no al termine del <strong>di</strong>fferimento.<br />

Il valore <strong>di</strong> riscatto è fatto pari all’ammontare della Riserva Matematica.<br />

ART. 5 Opzioni<br />

Su richiesta del Contraente/Assicurato, da effettuarsi entro il termine del<br />

<strong>di</strong>fferimento, il capitale assicurato, rivalutato, da corrispondere in caso <strong>di</strong><br />

sopravvivenza del Contraente/Assicurato a quella data, potrà essere convertito<br />

in una delle seguenti forme <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>ta vitalizia rivalutabile pagabile<br />

a scelta dell’interessato in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali<br />

o mensili:<br />

a. ren<strong>di</strong>ta annua vitalizia rivalutabile da corrispondere vita natural durante<br />

del Contraente/Assicurato;<br />

b. ren<strong>di</strong>ta annua vitalizia rivalutabile da corrispondere in modo certo nei<br />

primi cinque o <strong>di</strong>eci anni e successivamente, fi nché il Contraente/Assicurato<br />

sia in vita;


c. ren<strong>di</strong>ta annua vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente<br />

a favore del sopravvivente designato.<br />

La ren<strong>di</strong>ta annua vitalizia <strong>di</strong> opzione sarà rivalutata ad ogni successiva<br />

ricorrenza del Contratto <strong>di</strong> Assicurazione nella misura prevista dalla Clausola<br />

<strong>di</strong> Rivalutazione.<br />

Non è ammesso il riscatto durante il periodo <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento della ren<strong>di</strong>ta.<br />

I coeffi cienti per la determinazione delle ren<strong>di</strong>te annue d’opzione, sono<br />

quelli che risulteranno in vigore all’epoca <strong>di</strong> conversione del capitale in<br />

ren<strong>di</strong>ta; i coeffi cienti attualmente in vigore per la ren<strong>di</strong>ta vitalizia <strong>di</strong> cui alla<br />

lettera a. sono quelli riportati nella Tabella 1 che segue.<br />

Entro il 1° Gennaio <strong>di</strong> ogni anno la Società Delegataria comunicherà all’Interme<strong>di</strong>ario<br />

i suddetti coeffi cienti che saranno in vigore nell’anno in corso.<br />

CLAUSOLA DI DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA<br />

Il Contraente/Assicurato se in vita, almeno un mese prima del termine or<strong>di</strong>nario<br />

del periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento, può richiedere che la liquidazione del<br />

capitale, pagabile alla predetta scadenza, venga <strong>di</strong>fferito <strong>di</strong> ulteriori 5 anni:<br />

a. senza corresponsione <strong>di</strong> ulteriori premi.<br />

Durante il periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento automatico, il capitale assicurato, invigore,<br />

viene rivalutato secondo le con<strong>di</strong>zioni previste dalla “Clausola<br />

<strong>di</strong> Rivalutazione”;<br />

b. con pagamento <strong>di</strong> ulteriori premi unici.<br />

In tal caso le nuove prestazioni assicurate sono determinate sommando<br />

a quelle maturate alla scadenza inizialmente pattuita e <strong>di</strong>fferite al<br />

nuovo termine, senza pagamento <strong>di</strong> ulteriori premi, le prestazioni relative<br />

ai nuovi versamenti previsti, determinate in base all’età raggiunta<br />

dal Contraente/Assicurato. Il periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento dovrà essere pari<br />

a cinque anni.<br />

Qualora l'Assicurato non richieda esplicitamente <strong>di</strong> attivare tale <strong>di</strong>fferimento,<br />

la liquidazione del capitale pagabile alla scadenza del contratto,<br />

si intenderà posta automaticamente in <strong>di</strong>fferimento per un anno, e così al<br />

termine <strong>di</strong> ogni periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento annuale.<br />

Il Contraente/Assicurato può interrompere, in qualsiasi momento, il <strong>di</strong>fferimento<br />

automatico della scadenza del contratto e risolvere lo stesso<br />

riscuotendo un importo pari al capitale maturato, nei termini <strong>di</strong> cui sopra,<br />

all’ultima data <strong>di</strong> rivalutazione, rivalutato pro-rata temporis per il periodo<br />

intercorrente fra l’ultimo 31.12 e la data <strong>di</strong> richiesta dell’interruzione.<br />

Qualora durante il periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento intervenga il decesso del Contraente/Assicurato,<br />

la Società corrisponderà, agli aventi <strong>di</strong>ritto, un importo<br />

pari al capitale maturato all’ultima data <strong>di</strong> rivalutazione che precede la<br />

data <strong>di</strong> decesso, rivalutato (pro-rata temporis) per il periodo intercorso fra<br />

l’ultimo 31.12 e la data <strong>di</strong> decesso.<br />

È facoltà durante il periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento automatico richiedere, entro il<br />

31 Dicembre <strong>di</strong> ogni anno, che il capitale maturato a tale data sia converti-<br />

17 <strong>di</strong> 32


18 <strong>di</strong> 32<br />

to in una delle ren<strong>di</strong>te vitalizie previste dall’Art. 5 Opzioni delle <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong><br />

Speciali <strong>di</strong> Assicurazione.<br />

Il <strong>di</strong>fferimento automatico o la sua interruzione possono essere esercitati,<br />

dal Contraente/Assicurato, anche limitatamente ad una parte del capitale.<br />

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE<br />

La suddetta forma assicurativa fa parte <strong>di</strong> una speciale categoria <strong>di</strong> assicurazioni<br />

sulla vita alla quale la Società riconoscerà una rivalutazione<br />

annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso<br />

in<strong>di</strong>cate. A tal fi ne le Società Coassicuratrici gestiranno, secondo<br />

quanto previsto dal Regolamento PREVIR, attività <strong>di</strong> importo non inferiore<br />

alle relative Riserve Matematiche.<br />

A. Misura della rivalutazione<br />

La Società <strong>di</strong>chiara entro il 31/12 <strong>di</strong> ciascun anno il ren<strong>di</strong>mento annuo da<br />

attribuire ai Contraenti/Assicurati, determinato in base a quanto stabilito<br />

al punto 10. Determinazione del tasso <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento me<strong>di</strong>o da attribuire<br />

ai Contraenti/Assicurati delle Disposizioni <strong>di</strong> carattere Generale della <strong>Polizza</strong><br />

per l’Assicurazione sulla vita.<br />

Il ren<strong>di</strong>mento retrocesso da ciascuna Società Coassicuratrice si ottiene<br />

moltiplicando il ren<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> cui al punto 3. del Regolamento relativo alla<br />

Gestione Speciale “Previr” per l’aliquota <strong>di</strong> partecipazione <strong>di</strong> volta in volta<br />

fi ssata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 97%.<br />

Resta comunque stabilito che il ren<strong>di</strong>mento minimo trattenuto da ciascuna<br />

Società Coassicuratrice, risultante dalla <strong>di</strong>fferenza tra il ren<strong>di</strong>mento<br />

percentuale della gestione Previr <strong>di</strong>chiarato da ciascuna delle Società Coassicuratrici<br />

e il ren<strong>di</strong>mento retrocesso ai Contraenti/Assicurati, non potrà<br />

essere inferiore, per ogni Società Coassicuratrice allo 0,50%.<br />

La misura annua <strong>di</strong> rivalutazione è uguale al ren<strong>di</strong>mento attribuito.<br />

È comunque garantita la misura annua minima <strong>di</strong> rivalutazione del 2%.<br />

B. Rivalutazione del capitale assicurato<br />

Al 31/12 <strong>di</strong> ogni anno il Contratto viene rivalutato me<strong>di</strong>ante aumento, a<br />

totale carico della Società, della “Riserva Matematica”costituitasi a tale<br />

epoca.<br />

Tale aumento viene determinato secondo la misura <strong>di</strong> rivalutazione fi ssata,<br />

a norma del punto A. entro il 31/12 che precede il suddetto anniversario.<br />

Da tale anniversario il capitale assicurato per il caso <strong>di</strong> sopravvivenza del<br />

Contraente/Assicurato al termine del <strong>di</strong>fferimento ed il capitale liquidabile<br />

per il caso <strong>di</strong> sua premorienza vengono aumentati nella stessa misura e<br />

quin<strong>di</strong> il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall’origine per<br />

i nuovi importi assicurati Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione<br />

viene applicata alle garanzie in essere, comprensive <strong>di</strong> quelle derivanti da<br />

precedenti rivalutazioni.


REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARA-<br />

TA “GESTIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVA-<br />

LUTABILI PREVIR”<br />

Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA “GE-<br />

STIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVALUTABILI PREVIR”<br />

Il presente Regolamento <strong>di</strong>sciplina il portafoglio <strong>di</strong> investimenti, gestito separatamente<br />

dagli altri attivi detenuti dall’Impresa <strong>di</strong> Assicurazione, denominato<br />

“GESTIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVALUTABILI<br />

PREVIR”, <strong>di</strong> seguito per brevità PREVIR.<br />

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>di</strong><br />

Assicurazione.<br />

La Gestione Separata è denominata in Euro.<br />

Art. 2 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO<br />

La Gestione PREVIR ha come obiettivo l’ottenimento <strong>di</strong> un ren<strong>di</strong>mento<br />

lordo coerente con l’andamento dei tassi <strong>di</strong> interesse obbligazionari area<br />

Euro, in un’ottica <strong>di</strong> me<strong>di</strong>o periodo nel rispetto dell’equilibrio tecnico tra remunerazione<br />

minima garantita agli assicurati e red<strong>di</strong>tività degli attivi, tenendo<br />

in considerazione la durata me<strong>di</strong>a delle passività e degli investimenti<br />

della gestione.<br />

Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente<br />

nelle seguenti attività con i limiti quantitativi <strong>di</strong> cui alla Tabella riportata<br />

nell’Articolo 4 ed i limiti qualitativi <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cati:<br />

- Titoli obbligazionari <strong>di</strong> emittenti governativi o sovranazionali, titoli obbligazionari<br />

<strong>di</strong> emittenti corporate, comprese le obbligazioni strutturate <strong>di</strong><br />

cre<strong>di</strong>to che prevedano almeno il rimborso del capitale a scadenza, con<br />

un rating maggiore o uguale a Investment Grade. Nel comparto obbligazionario<br />

sono ricompresi anche gli investimenti nel mercato monetario,<br />

quali a titolo esemplifi cativo, obbligazioni <strong>di</strong> emittenti governativi e corporate<br />

a breve termine, depositi bancari e certifi cati <strong>di</strong> deposito (obbligazionario<br />

governativo ed obbligazionario corporate).<br />

- L’acquisto <strong>di</strong> titoli obbligazionari corporate non Investment Grade è ammesso<br />

in misura residuale.Titoli azionari quotati sui principali mercati<br />

regolamentati europei ed internazionali;<br />

- Investimenti Alternativi e altro quali: OICR non armonizzati, fon<strong>di</strong> mobiliari<br />

chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fon<strong>di</strong> riservati e<br />

speculativi, partecipazioni in società immobiliari, quote <strong>di</strong> OICR immobiliari<br />

o immobili nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa <strong>di</strong> settore.<br />

L’area geografi ca <strong>di</strong> riferimento prevalente è l’Area Euro e, in misura residuale<br />

altri paesi dell’Area OCSE.<br />

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti fi nanziari derivati sia con<br />

19 <strong>di</strong> 32


20 <strong>di</strong> 32<br />

fi nalità <strong>di</strong> copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fi ne <strong>di</strong> pervenire<br />

ad una gestione effi cace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle<br />

<strong>di</strong>sposizioni normative vigenti in materia. L’utilizzo <strong>di</strong> strumenti derivati non<br />

deve comportare la violazione <strong>di</strong> eventuali limiti <strong>di</strong> investimento previsti per<br />

gli attivi sottostanti.<br />

Non è esclusa la possibilità <strong>di</strong> investire in parti <strong>di</strong> OICR o in altri strumenti<br />

fi nanziari emessi da controparti <strong>di</strong> cui all’art. 5 del Regolamento IVASS n.<br />

25, in misura non superiore al 10% dell’ammontare delle riserve tecniche<br />

della gestione separata alla chiusura dell’esercizio precedente.<br />

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> mercato<br />

applicate da controparti terze sugli stessi mercati.<br />

Art. 3 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA<br />

L’Impresa <strong>di</strong> Assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo<br />

quanto in<strong>di</strong>cato nella seguente tabella:<br />

Obbligazionario<br />

governativo (*)<br />

Obbligazionario<br />

Corporate (**)<br />

Titoli <strong>di</strong> Stato AAA e Supranational ≥ 0% ≤ 50%<br />

Titoli <strong>di</strong> stato italiano ≥ 50% ≤ 95%<br />

Altri titoli <strong>di</strong> stato<br />

con rating maggiore, uguale A-<br />

≥ 0% ≤ 30%<br />

Titoli Corporate ≥ 0% ≤ 30%<br />

Azionario (**) Azionario ≥ 0% ≤ 5%<br />

Investimenti<br />

Alternativi/Altro<br />

Investimenti alternativi ≥ 0% ≤ 4%<br />

Immobiliari ≥ 0% ≤ 5%<br />

Derivati e strutturati ≥ 0% ≤ 10%<br />

(*) Nel comparto Obbligazionario Governativo non sono previsti investimenti<br />

in quote <strong>di</strong> OICR.<br />

(**) Il limite <strong>di</strong> investimento in<strong>di</strong>cato si realizza attraverso investimenti <strong>di</strong>retti<br />

o attraverso l’acquisto <strong>di</strong> OICR armonizzati.<br />

Art. 4 VALORE DELLA GESTIONE E SPESE<br />

L’Impresa <strong>di</strong> Assicurazione investe le attività della Gestione Separata seIl<br />

valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore<br />

alle riserve matematiche, costituite dall’Impresa, al fi ne <strong>di</strong> adempiere agli<br />

obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili<br />

in base ai ren<strong>di</strong>menti realizzati dalla gestione stessa.<br />

Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative<br />

all’attività <strong>di</strong> verifi ca contabile effettuata dalla società <strong>di</strong> revisione e quelle


effettivamente sostenute per l’acquisto e la ven<strong>di</strong>ta delle attività della gestione<br />

Separata. Non sono consentite altre forme <strong>di</strong> prelievo, in qualsiasi<br />

modo effettuate.<br />

Art. 5 RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE<br />

Il periodo <strong>di</strong> osservazione per la determinazione del tasso me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento<br />

della Gestione Separata è annuale e decorre dal 30 settembre.<br />

Il ren<strong>di</strong>mento della Gestione Separata benefi cia <strong>di</strong> eventuali utili derivanti<br />

dalla retrocessione <strong>di</strong> commissioni o <strong>di</strong> altri proventi ricevuti dall’Impresa<br />

in virtù <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione<br />

Separata.<br />

Il tasso me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento della Gestione Separata, relativo al periodo<br />

<strong>di</strong> osservazione <strong>di</strong> cui sopra, è determinato rapportando il risultato<br />

fi nanziario della Gestione Separata alla giacenza me<strong>di</strong>a delle attività della<br />

gestione Separata.<br />

Il valore <strong>di</strong> iscrizione nel libro mastro <strong>di</strong> una attività <strong>di</strong> nuova acquisizione<br />

è pari al prezzo <strong>di</strong> acquisto. Il trasferimento <strong>di</strong> attività dal patrimonio<br />

dell’impresa alla gestione separata avviene al valore <strong>di</strong> mercato rilevato<br />

alla data <strong>di</strong> immissione delle attività nella gestione separata.<br />

Il risultato fi nanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi<br />

fi nanziari <strong>di</strong> competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi<br />

degli scarti <strong>di</strong> emissione e <strong>di</strong> negoziazione <strong>di</strong> competenza, dagli utili realizzati<br />

e dalle per<strong>di</strong>te sofferte nel periodo <strong>di</strong> osservazione, al netto delle<br />

spese sostenute per l’acquisto e la ven<strong>di</strong>ta delle attività della Gestione e<br />

per l’attività <strong>di</strong> verifi ca contabile ed al lordo delle ritenute <strong>di</strong> acconto fi scale.<br />

Gli utili e le per<strong>di</strong>te da realizzo sono determinati con riferimento al valore<br />

<strong>di</strong> iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione.<br />

La giacenza me<strong>di</strong>a delle attività della Gestione Separata è pari alla somma<br />

delle giacenze me<strong>di</strong>e nel periodo <strong>di</strong> osservazione dei depositi in numerario,<br />

degli investimenti e <strong>di</strong> ogni altra attività della Gestione Separata.<br />

La giacenza me<strong>di</strong>a è determinata in base al valore <strong>di</strong> iscrizione nel libro<br />

mastro della Gestione Separata.<br />

Art. 6 CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE<br />

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certifi cazione da parte<br />

<strong>di</strong> una Società <strong>di</strong> Revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa<br />

vigente.<br />

Il presente Regolamento potrà essere mo<strong>di</strong>fi cato per essere adeguato alla<br />

normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte <strong>di</strong> mutati criteri<br />

gestionali, con esclusione, in tale ultimo caso, <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fi che meno favorevoli<br />

per il Contraente.<br />

21 <strong>di</strong> 32


22 <strong>di</strong> 32<br />

CLAUSOLA DI COASSICURAZIONE<br />

La presente <strong>Polizza</strong> per l'Assicurazione sulla Vita dei Dirigenti, Ex Dirigenti,<br />

Quadri ed Ex Quadri del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi<br />

del Terziario avanzato soci delle Associazioni Territoriali dei Dirigenti<br />

Manageritalia, nella forma <strong>di</strong> “Capitale Differito a <strong>Premi</strong>o Unico Ricorrente<br />

con Controassicurazione e con Rivalutazione annua del capitale” – Tar. 41<br />

BB viene assunta in coassicurazione tra le seguenti Imprese autorizzate<br />

all’esercizio delle Assicurazioni sulla Vita esclusa ogni responsabilità solidale<br />

fra loro, nelle misure percentuali per ciascuna <strong>di</strong> esse in<strong>di</strong>cate:<br />

– Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. in qualità <strong>di</strong> Delegataria nella misura del<br />

57,14 %;<br />

– Assicurazioni Generali S.p.A. in qualità <strong>di</strong> Coassicuratrice nella misura<br />

del 42,86%;<br />

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., nella sua qualità <strong>di</strong> Delegataria, provvederà<br />

all'intera gestione della Convenzione anche per conto <strong>di</strong> Assicurazioni Generali<br />

S.p.A..<br />

Le Società Coassicuratrici convengono che ad “ASSIDIR S.r.l.” vengano<br />

demandati i compiti <strong>di</strong> cui al punto 7. INTERMEDIARIO delle Disposizioni<br />

<strong>di</strong> Carattere Generale (Allegato 1) alla presente Convenzione.<br />

Le Società Coassicuratrici convengono inoltre che con riferimento al punto<br />

10. DETERMINAZIONE DEL TASSO DI RENDIMENTO MEDIO DA<br />

ATTRIBUIRE AI CONTRAENTI/ASSICURATI delle Disposizioni <strong>di</strong> Carattere<br />

Generale della <strong>Polizza</strong> (Allegato 2) ed al fi ne <strong>di</strong> riportare le Riserve<br />

Matematiche <strong>di</strong> ciascuna delle Società Coassicuratrici stesse all'effettivo<br />

ammontare derivante dall'impegno <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarare a favore dei Contraenti/<br />

Assicurati un unico Tasso <strong>di</strong> Ren<strong>di</strong>mento Me<strong>di</strong>o da Attribuire, tra le Società<br />

Coassicuratrici venga operata una compensazione delle Riserve Matematiche<br />

in base all'applicazione <strong>di</strong> quanto segue:<br />

“Premesso che il red<strong>di</strong>to me<strong>di</strong>o attribuito <strong>di</strong> ciascuna Società Coassicuratrice<br />

si ottiene moltiplicando il proprio red<strong>di</strong>to attribuito per il rapporto tra il<br />

Tasso <strong>di</strong> Ren<strong>di</strong>mento Me<strong>di</strong>o da Attribuire ed il proprio tasso <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento<br />

retrocesso, entro il 31.12 <strong>di</strong> ogni esercizio verrà redatto un conto <strong>di</strong> gestione<br />

comune delle Riserve Matematiche derivanti dalle singole gestioni<br />

PREVIR e dove verranno iscritte:<br />

– in entrata <strong>di</strong> detto conto, con valuta 31.12 dell'anno considerato, per<br />

quelle Società Coassicuratrici che hanno ottenuto un tasso <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento<br />

retrocesso superiore al Tasso <strong>di</strong> Ren<strong>di</strong>mento Me<strong>di</strong>o da Attribuire<br />

<strong>di</strong> cui al punto 10 delle Disposizioni <strong>di</strong> Carattere Generale della<br />

<strong>Polizza</strong> per l'Assicurazione sulla vita dei Dirigenti, Ex Dirigenti, Quadri<br />

ed Ex Quadri del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi,<br />

del Terziario avanzato soci delle Associazioni Territoriali dei Dirigenti<br />

Manageritalia, un importo pari alla <strong>di</strong>fferenza tra il proprio red<strong>di</strong>to attribuito<br />

ed il red<strong>di</strong>to me<strong>di</strong>o attribuito;


– in uscita, con valuta 31.12, per quelle Società Coassicuratrici che<br />

hanno ottenuto un tasso <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento retrocesso inferiore al Tasso<br />

<strong>di</strong> Ren<strong>di</strong>mento Me<strong>di</strong>o da Attribuire un importo pari alla <strong>di</strong>fferenza tra il<br />

red<strong>di</strong>to me<strong>di</strong>o attribuito ed il proprio red<strong>di</strong>to attribuito.<br />

Le Società Coassicuratrici che hanno conseguito un saldo negativo dovranno<br />

ricevere con valuta 31.12 dalle Società Coassicuratrici che hanno<br />

conseguito un saldo positivo un conguaglio pari al saldo negativo<br />

stesso.<br />

Al 31 <strong>di</strong>cembre dell'esercizio successivo le Società Coassicuratrici che<br />

avranno benefi ciato del conguaglio dovranno corrispondere alle Società<br />

Coassicuratrici che hanno versato il conguaglio un importo pari all'interesse<br />

calcolato sul conguaglio ricevuto per il periodo <strong>di</strong> un anno ad un<br />

tasso pari al 5% del Tasso <strong>di</strong> Ren<strong>di</strong>mento Me<strong>di</strong>o da Attribuire".<br />

Le “Società Coassicuratrici” hanno la facoltà <strong>di</strong> recedere dalla Convenzione.<br />

A tal fi ne l’Impresa Assicuratrice recedente è tenuta a comunicare il proprio<br />

recesso, a mezzo lettera raccomandata, al Contraente ed alle restanti<br />

“Società Coassicuratrici”, compresa la Società Delegataria.<br />

Tale comunicazione <strong>di</strong> recesso dovrà essere effettuata entro il 30.11<br />

dell’anno ed avrà effetto dalle ore 24.00 del 31.12 dello stesso anno.<br />

All’Impresa Assicuratrice recedente rimarranno in carico tutti gli obblighi<br />

riguardanti il portafoglio assicurativo in essere alla data <strong>di</strong> effetto del recesso,<br />

nonché i sinistri avvenuti entro le ore 24.00 della data <strong>di</strong> effetto del<br />

recesso, ancorché denunciati successivamente a tale data.<br />

L’Impresa Assicuratrice recedente sarà tenuta a trasferire le riserve matematiche<br />

delle prestazioni maturate, rivalutate fi no alla data <strong>di</strong> effetto del<br />

recesso, entro 30 giorni da tale data, alle restanti “Società Coassicuratrici”<br />

alle quali è stata assegnata una quota <strong>di</strong> partecipazione alla Convenzione<br />

3142, le quali si obbligano ad assorbire la quota <strong>di</strong> partecipazione e le<br />

riserve matematiche dell’Impresa recedente proporzionalmente alle loro<br />

quote, ricalcolate rapportandole al totale delle quote residue.<br />

Il trasferimento delle riserve matematiche dell’Impresa Assicuratrice recedente<br />

dovrà essere attuato me<strong>di</strong>ante la corresponsione in contanti,<br />

alle restanti “Società Coassicuratrici” <strong>di</strong> cui al capoverso precedente,<br />

del valore delle riserve matematiche rivalutate alla data <strong>di</strong> effetto del<br />

recesso.<br />

Qualora il recesso venga esercitato dalla Società Delegataria, decade<br />

l’obbligo per le “Società Coassicuratrici” <strong>di</strong> assorbire le Riserve matematiche<br />

della Recedente. In tale circostanza alla Recedente rimarranno in<br />

carico tutti gli obblighi e i <strong>di</strong>ritti derivanti dall’attività <strong>di</strong> Delega. Nel caso in<br />

cui le “Società Coassicuratrici”, scelgano <strong>di</strong> assorbire le Riserve matematiche<br />

suddette, con accordo tra le Parti, si procederà obbligatoriamente<br />

23 <strong>di</strong> 32


24 <strong>di</strong> 32<br />

alla designazione <strong>di</strong> una nuova Società Delegataria, tra le restanti “Società<br />

Coassicuratrici”, che dovrà ricevere il gra<strong>di</strong>mento del Contraente.<br />

Nel caso in cui il recesso venga esercitato contemporaneamente da tutte<br />

le “Società Coassicuratrici”, non si effettuerà il trasferimento delle Riserve<br />

matematiche e la Società Delegataria sarà tenuta a mantenere il suo ruolo<br />

in relazione alle Riserve matematiche in essere.


ALLEGATO 3<br />

ALLA CONVENZIONE N. 3142<br />

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’ACCENSIONE<br />

DELLE GARANZIE ASSICURATIVE<br />

Il documento occorrente per l’adesione alla <strong>Polizza</strong> per l’Assicurazione<br />

sulla vita nella forma <strong>di</strong> “Capitale Differito a <strong>Premi</strong>o Unico Ricorrente con<br />

Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale” - Tar. 41<br />

BB per tutti i Dirigenti, Ex Dirigenti, Quadri ed Ex Quadri del Commercio,<br />

dei Trasporti, dei Servizi, del Turismo, del Terziario avanzato soci delle<br />

Associazioni Territoriali dei Dirigenti Manageritalia, è la Dichiarazione <strong>di</strong><br />

Adesione Proposta <strong>di</strong> Assicurazione sulla Vita - Versamenti Facoltativi<br />

Aggiuntivi a premi unici “Ricorrenti” - <strong>Capitello</strong> - costituito da una scheda<br />

anagrafi ca contenente le generalità ed il domicilio del singolo Aderente/<br />

Assicurando, la designazione dei Benefi ciari, cui spettano le somme assicurate<br />

in caso <strong>di</strong> vita o <strong>di</strong> premorienza del Contraente/Assicurato stesso e<br />

l’entità del premio ricorrente trimestrale che si intende versare.<br />

L’Aderente/Assicurando dovrà compilare personalmente la Dichiarazione<br />

<strong>di</strong> Adesione Proposta <strong>di</strong> Assicurazione sulla Vita - Versamenti Facoltativi<br />

Aggiuntivi a premi unici “Ricorrenti” - <strong>Capitello</strong> -, datarla e sottoscriverla.<br />

L’Associazione “Antonio Pastore” e Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. convengono<br />

che “ASSIDIR S.r.l.” nella sua qualità <strong>di</strong> Interme<strong>di</strong>ario, curerà<br />

l’invio della <strong>di</strong>chiarazione al singolo Aderente/Assicurando nonché la ritrasmissione<br />

della stessa, una volta ricevutola, debitamente compilata<br />

dall’Aderente/Assicurando, ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., Delegataria<br />

della presente Convenzione.<br />

25 <strong>di</strong> 32


26 <strong>di</strong> 32<br />

ALLEGATO 4<br />

ALLA CONVENZIONE N. 3142<br />

DOCUMENTI DA PRODURRE IN CASO DI:<br />

A. RISCATTO<br />

B. DECESSO<br />

C. VARIAZIONE DEI BENEFICIARI<br />

I Contraenti/Assicurati, o gli aventi <strong>di</strong>ritto, per usufruire delle prestazioni relative<br />

alla forma assicurativa della presente Convenzione nonché delle opzioni<br />

previste dalla stessa forma assicurativa devono necessariamente produrre,<br />

per il buon fi ne delle stesse, la documentazione prevista dalle con<strong>di</strong>zioni contrattuali<br />

e qui <strong>di</strong> seguito analiticamente riportata a seconda dei casi.<br />

A. RISCATTO<br />

Per il caso previsto dal presente punto A. dovrà essere trasmessa, a cura<br />

del Contraente/Assicurato, all’Associazione “Antonio Pastore”:<br />

a. Domanda <strong>di</strong> Liquidazione pre<strong>di</strong>sposta dall’Associazione “Antonio Pastore”,<br />

in qualità <strong>di</strong> Contraente della Convenzione, compilata e sottoscritta<br />

dal Contraente/Assicurato;<br />

b. Certifi cato <strong>di</strong> nascita in carta semplice o, in alternativa, autocertifi cazione<br />

<strong>di</strong> nascita corredata da fotocopia <strong>di</strong> un valido documento d’identità.<br />

L’Associazione “Antonio Pastore”, avvalendosi <strong>di</strong> “ASSIDIR S.r.l.” nella<br />

sua qualità <strong>di</strong> Interme<strong>di</strong>ario, previo controllo <strong>di</strong> tutta la documentazione<br />

raccolta, provvederà ad inviare la stessa a Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.<br />

nella sua qualità <strong>di</strong> Delegataria.<br />

B. DECESSO<br />

In caso <strong>di</strong> decesso del Contraente/Assicurato, gli aventi <strong>di</strong>ritto alla prestazione<br />

dovranno inviare all’Associazione “Antonio Pastore” la seguente<br />

documentazione:<br />

a. richiesta <strong>di</strong> indennizzo redatta e sottoscritta da parte dei Benefi ciari;<br />

b. certifi cato <strong>di</strong> morte dell’Assicurato;


c. atto notorio (e non <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva rilasciata dal Comune) e<br />

nel caso in cui esista una <strong>di</strong>sposizione testamentaria, produrre anche<br />

copia autenticata del testamento.<br />

Nel caso in cui non esista testamento, l’atto notorio deve essere comunque<br />

presentato e da esso deve risultare, oltre all’in<strong>di</strong>cazione degli ere<strong>di</strong><br />

legittimi la <strong>di</strong>chiarazione che l’assicurato non ha lasciato testamento;<br />

d. dati anagrafi ci / fi scali dei Benefi ciari;<br />

e. decreto del Giu<strong>di</strong>ce Tutelare - qualora fra i benefi ciari esistano dei minori<br />

- con il quale si autorizzi Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., in qualità<br />

<strong>di</strong> Delegataria, a liquidare quanto dovuto alla persona destinata e secondo<br />

le modalità previste dallo stesso Giu<strong>di</strong>ce, sollevando le Imprese<br />

<strong>di</strong> Assicurazione da qualsiasi ingerenza che possa derivare dal reimpiego<br />

della somma spettante al minore stesso;<br />

f. ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dalla<br />

Società.<br />

L’Associazione “Antonio Pastore”, avvalendosi <strong>di</strong> “ASSIDIR S.r.l.” nella sua<br />

qualità <strong>di</strong> Interme<strong>di</strong>ario previo controllo <strong>di</strong> tutta la documentazione raccolta,<br />

provvederà ad inviare la stessa ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. nella<br />

sua qualità <strong>di</strong> Delegataria.<br />

C. VARIAZIONE DEI BENEFICIARI<br />

È facoltà del Contraente/Assicurato richiedere la revoca dei Benefi ciari<br />

precedentemente designati.<br />

A tal fi ne il Contraente/Assicurato dovrà inoltrare esplicita richiesta all’Associazione<br />

“Antonio Pastore” che trasmetterà allo stesso l’apposito modulo<br />

<strong>di</strong> Variazione dei Benefi ciari, contenente:<br />

a. le generalità del Contraente/Assicurato;<br />

b. la designazione dei nuovi Benefi ciari.<br />

Il modulo <strong>di</strong> Variazione dei Benefi ciari dovrà essere compilato personalmente<br />

dal Contraente/Assicurato datato e sottoscritto.<br />

L’Associazione “Antonio Pastore”, avvalendosi <strong>di</strong> “ASSIDIR S.r.l.” nella<br />

sua qualità <strong>di</strong> Interme<strong>di</strong>ario, curerà l’invio del modulo al Contraente/Assicurato,<br />

nonché la ritrasmissione dello stesso, una volta ricevutolo debitamente<br />

compilato dal Contraente/Assicurato, ad Aviva Assicurazioni Vita<br />

S.p.A. nella sua qualità <strong>di</strong> Delegataria ed infi ne l’Interme<strong>di</strong>ario invierà al<br />

Contraente/Assicurato l’apposita Appen<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> variazione emessa dalla<br />

stessa Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. a chiusura e conferma dell’intera<br />

operazione.<br />

27 <strong>di</strong> 32


28 <strong>di</strong> 32<br />

TABELLA 1<br />

CONVERSIONE DI CAPITALE AL TERMINE IN RENDITA VITALIZIA<br />

RIVALUTABILE<br />

Valori <strong>di</strong> conversione <strong>di</strong> 1.000,00 Euro <strong>di</strong> capitale al termine in ren<strong>di</strong>ta<br />

annua vitalizia imme<strong>di</strong>ata rivalutabile<br />

Età alla<br />

conversione<br />

(*)<br />

65<br />

66<br />

67<br />

68<br />

69<br />

70<br />

71<br />

72<br />

73<br />

74<br />

75<br />

76<br />

77<br />

78<br />

79<br />

80<br />

Frazionamento della ren<strong>di</strong>ta pagabile in rate posticipate<br />

Annuale Semestrale Trimestrale Mensile<br />

46,485<br />

47,867<br />

49,336<br />

50,907<br />

52,589<br />

54,392<br />

56,326<br />

58,402<br />

60,638<br />

63,059<br />

65,690<br />

68,554<br />

71,677<br />

75,078<br />

78,774<br />

82,779<br />

46,020<br />

47,388<br />

48,843<br />

50,398<br />

52,063<br />

53,848<br />

55,763<br />

57,818<br />

60,032<br />

62,428<br />

65,033<br />

67,868<br />

70,960<br />

74,327<br />

77,986<br />

81,951<br />

45,788<br />

47,149<br />

48,596<br />

50,143<br />

51,800<br />

53,576<br />

55,481<br />

57,526<br />

59,728<br />

62,113<br />

64,705<br />

67,526<br />

70,602<br />

73,952<br />

77,592<br />

81,537<br />

45,555<br />

46,910<br />

48,349<br />

49,889<br />

51,537<br />

53,304<br />

55,199<br />

57,234<br />

59,425<br />

61,798<br />

64,376<br />

67,183<br />

70,243<br />

73,576<br />

77,199<br />

81,123<br />

(*) Età dell'Assicurato al momento della conversione determinata per anni<br />

interi, trascurando la frazione d'anno inferiore ai sei mesi e computando<br />

come anno intero la frazione superiore ai sei mesi. Tale età dovrà<br />

essere mo<strong>di</strong>fi cata in <strong>di</strong>pendenza dell'anno <strong>di</strong> nascita dell'Assicurato,<br />

in base alla tabella seguente:<br />

Anno <strong>di</strong> nascita Mo<strong>di</strong>fi che<br />

da a<br />

dell’età<br />

– 1926 +3<br />

1927 1939 +2<br />

1940 1948 +1<br />

1949 1960 0<br />

1961 1970 -1<br />

1971 -2


INFORMATIVA SULLA PRIVACY<br />

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO<br />

30/06/2003 N.196<br />

Con la presente, l’Associazione Antonio Pastore (nel prosieguo in<strong>di</strong>cata<br />

come “l’Associazione”) con sede in Milano, Via Stoppani 6, Aviva Assicurazioni<br />

Vita S.p.A., con sede in Milano, Via A. Scarsellini 14 (nel<br />

prosieguo in<strong>di</strong>cata come “l’Impresa”), in qualità <strong>di</strong> contitolari dei trattamenti<br />

e Assi<strong>di</strong>r S.r.l. con sede in Milano, Via Stoppani 6 (nel prosieguo<br />

in<strong>di</strong>cato come “Assi<strong>di</strong>r”), in qualità <strong>di</strong> titolare autonomo dei trattamenti,<br />

come previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali, Decreto Legislativo<br />

196 del 30 Giugno 2003 (nel prosieguo il “Co<strong>di</strong>ce”), La informano<br />

in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali, ivi inclusi dati defi niti come<br />

“sensibili” ai sensi del Co<strong>di</strong>ce (in via meramente esemplifi cativa, dati<br />

sullo stato generale <strong>di</strong> salute, adesione ad un sindacato, informazioni<br />

relative ad origini razziali, presenza <strong>di</strong> persone portatrici <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap nel<br />

nucleo familiare, etc…).<br />

A. Modalità e fi nalità del trattamento<br />

1 I Suoi dati saranno trattati per fi nalità assicurative, che richiedono necessariamente,<br />

tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio<br />

d’Europa REC (2002), che i dati siano trattati per: pre<strong>di</strong>sposizione<br />

e stipulazione <strong>di</strong> polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione<br />

dei sinistri; liquidazioni per altre cause; prestazioni a scadenza; riassicurazione;<br />

coassicurazione; prevenzione e in<strong>di</strong>viduazione delle fro<strong>di</strong><br />

assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ritti dell’assicuratore; adempimento <strong>di</strong> altri specifi ci obblighi <strong>di</strong> legge<br />

o contrattuali; analisi <strong>di</strong> nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo<br />

interno; attività statistiche; nonché per l’espletamento degli obblighi<br />

contrattuali attinenti alla gestione della polizza assicurativa stipulata in<br />

forza della Convenzione “Antonio Pastore n. 3142” sottoscritta dall’Associazione”<br />

e dall’ “Impresa”, della cui gestione operativa “Assi<strong>di</strong>r” è<br />

stata incaricata, in qualità <strong>di</strong> titolare autonomo.<br />

2 I Suoi Dati sensibili saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti<br />

richiesti da tutte le norme <strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> contratto connessi e necessari<br />

nell’ambito del suo contratto assicurativo <strong>di</strong> cui al precedente<br />

punto 1.<br />

Il trattamento dei Dati è svolto <strong>di</strong>rettamente dai contitolari e dal titolare<br />

autonomo ovvero da soggetti esterni ad essi, debitamente istruiti ai sensi<br />

del “Co<strong>di</strong>ce”.<br />

B. Ambito <strong>di</strong> circolazione e comunicazione dei dati<br />

Potranno avere accesso alle informazioni che La riguardano i <strong>di</strong>pendenti<br />

dei contitolari e del titolare autonomo che ne abbiano necessità per l’esecuzione<br />

delle loro mansioni o in virtù della posizione che ricoprono, per il<br />

cui trattamento sono stati nominati incaricati.<br />

29 <strong>di</strong> 32


30 <strong>di</strong> 32<br />

Tali soggetti, in relazione alla loro mansione, avranno accesso solo ai<br />

Dati pertinenti con tale mansione, escludendo cioè che tutti i <strong>di</strong>pendenti<br />

dei contitolari e del titolare autonomo abbiano libero accesso a tutti i suoi<br />

Dati.<br />

I contitolari e il titolare autonomo potranno comunicare i Dati che la riguardano,<br />

per le fi nalità attinenti all’esercizio dell’attività istituzionale ed<br />

assicurativa:<br />

– alle Pubbliche Amministrazioni, o ad altri pubblici uffi ci (quali, ad esempio,<br />

uffi ci giu<strong>di</strong>ziari, forza pubblica, etc), per lo svolgimento delle funzioni<br />

istituzionali nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;<br />

– alle Autorità e agli Organi <strong>di</strong> Vigilanza (ad esempio IVASS), secondo<br />

quanto <strong>di</strong>sposto da norme <strong>di</strong> legge;<br />

– a società <strong>di</strong> servizi informatici o <strong>di</strong> archiviazione, servizi bancari per<br />

l’effettuazione <strong>di</strong> pagamenti, servizi <strong>di</strong> trasmissione e <strong>di</strong> imbustamento,<br />

trasporto e smistamento delle comunicazioni. I Dati comunicati a questi<br />

soggetti non avranno natura sensibile.<br />

C. Esercizio dei <strong>di</strong>ritti<br />

Lei potrà esercitare i Suoi <strong>di</strong>ritti ai sensi dell’articolo 7 del Co<strong>di</strong>ce (<strong>di</strong> seguito<br />

riportato):<br />

1. L’interessato ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ottenere la conferma dell’esistenza o meno <strong>di</strong><br />

dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la<br />

loro comunicazione in forma intelligibile.<br />

2 L’interessato ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ottenere l’in<strong>di</strong>cazione<br />

a) dell’origine dei dati personali;<br />

b) delle fi nalità e modalità’ del trattamento;<br />

c) della logica applicata in caso <strong>di</strong> trattamento effettuato con l’ausilio <strong>di</strong><br />

strumenti elettronici;<br />

d) degli estremi identifi cativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante<br />

designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;<br />

e) dei soggetti o delle categorie <strong>di</strong> soggetti ai quali i dati personali possono<br />

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in<br />

qualità <strong>di</strong> rappresentante designato nel territorio dello Stato, <strong>di</strong> responsabili<br />

o incaricati.<br />

3 L’interessato ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ottenere:<br />

a) l’aggiornamento, la rettifi cazione ovvero, quando vi ha interesse,<br />

l’integrazione dei dati;<br />

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei<br />

dati trattati in violazione <strong>di</strong> legge, compresi quelli <strong>di</strong> cui non è necessaria<br />

la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono<br />

stati raccolti o successivamente trattati;<br />

c) l’attestazione che le operazioni <strong>di</strong> cui alle lettere a) e b) sono state<br />

portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,<br />

<strong>di</strong> coloro ai quali i dati sono stati comunicati o <strong>di</strong>ffusi, eccettuato il


caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un<br />

impiego <strong>di</strong> mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al <strong>di</strong>ritto<br />

tutelato.<br />

4 L’interessato ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> opporsi, in tutto o in parte:<br />

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,<br />

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;<br />

b) al trattamento <strong>di</strong> dati personali che lo riguardano a fi ni <strong>di</strong> invio <strong>di</strong><br />

materiale pubblicitario o <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta o per il compimento <strong>di</strong><br />

ricerche <strong>di</strong> mercato o <strong>di</strong> comunicazione commerciale.”<br />

Le richieste ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere inoltrate<br />

presso le se<strong>di</strong> dei contitolari e del titolare autonomo.<br />

Ulteriori informazioni in or<strong>di</strong>ne al trattamento e alla comunicazione<br />

dei dati personali potranno essere richieste all’uffi cio del Responsabile<br />

del trattamento dei dati personali presso la sede del titolare<br />

autonomo, dell'Associazione Antonio Pastore e per quanto riguarda<br />

Aviva Assicurazioni Vita a:<br />

Servizio Privacy - Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.<br />

Via A. Scarsellini, 14<br />

20161 Milano<br />

tel. 02.2775.447<br />

fax 02.2775.474<br />

e.mail: privacy_vita@avivaitalia.it.<br />

D. Conferimento dei dati e conseguenze<br />

Il conferimento dei Dati, inclusi quelli sensibili, richiesti dalla legge o nel<br />

corso della esecuzione e gestione del contratto stipulato con Lei, ha natura<br />

obbligatoria e la mancanza <strong>di</strong> tale conferimento potrebbe compromettere<br />

il corretto adempimento degli obblighi inerenti al Suo rapporto con<br />

“l’Associazione” con “l’Impresa” e “Assi<strong>di</strong>r”.<br />

Il trattamento dei Dati da parte dei contitolari e del titolare autonomo avverrà<br />

in piena conformità alla informativa fornita e alla normativa in vigore<br />

in materia <strong>di</strong> tutela dei dati personali.<br />

31 <strong>di</strong> 32


32 <strong>di</strong> 32<br />

NDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO<br />

1 - In<strong>di</strong>care il relativo co<strong>di</strong>ce:<br />

01) Manageritalia Ancona<br />

02) Manageritalia Bari<br />

03) Manageritalia Bologna<br />

04) Manageritalia Firenze<br />

05) Manageritalia Genova<br />

06) Manageritalia Milano<br />

07) Manageritalia Napoli<br />

08) Manageritalia Padova<br />

09) Manageritalia Palermo<br />

10) Manageritalia Roma<br />

11) Manageritalia Torino<br />

12) Manageritalia Trieste<br />

13) Manageritalia Trento<br />

14) Manageritalia Venezia<br />

15) Manageritalia Verona<br />

2 - In<strong>di</strong>care la matricola del Fondo <strong>di</strong> provenienza Mario Negri<br />

Data ultimo aggiornamento 31 marzo 2013


Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.<br />

Via A. Scarsellini 14 20161 Milano<br />

www.avivaitalia.it<br />

Tel. +39 02 2775.1<br />

Fax +39 02 2775.204<br />

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. è una società del Gruppo Aviva<br />

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale<br />

Sociale Euro 49.721.776,00 (i.v.) R.E.A. <strong>di</strong> Milano 1254313 Iscrizione al Registro<br />

delle Imprese <strong>di</strong> Milano, Co<strong>di</strong>ce Fiscale e Partita IVA 08869370158 Società<br />

soggetta a <strong>di</strong>rezione e coor<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> Aviva Italia Hol<strong>di</strong>ng S.p.A. Impresa<br />

autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero<br />

dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27/12/1988 (Gazzetta<br />

Ufficiale n. 3 del 04/01/1989) Iscrizione all’Albo delle Imprese <strong>di</strong> Assicurazione<br />

n. 1.00079 Iscrizione all’albo dei gruppi assicurativi n. 038.00004<br />

Linea <strong>di</strong> prodotti assicurativi in esclusiva per<br />

Mod. 70068 - - ed. 03/2013

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