Condizioni di Polizza "Capitello a Premi Unici Ricorrenti" n ... - Assidir
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Programma Sicurezza del Futuro<br />
per gli Associati<br />
CONVENZIONE LINEA FAMIGLIA<br />
SISTEMA DI INTEGRAZIONE DEL RISPARMIO<br />
Versamenti facoltativi aggiuntivi nella forma<br />
“a premi unici ricorrenti”<br />
Convenzione n. 3142<br />
Aviva Assicurazioni<br />
Vita S.p.A.<br />
Gruppo Aviva
SOMMARIO<br />
ALLEGATO 1 ALLA CONVENZIONE<br />
I. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ............................... 4<br />
ALLEGATO 2 ALLA CONVENZIONE<br />
I. DISCIPLINA DEL CONTRATTO .................................................... 7<br />
II. DEFINIZIONI .................................................................................. 8<br />
III. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE DELLA POLIZZA<br />
COLLETTIVA PER L’ASSICURAZIONE SULLA VITA NELLA<br />
FORMA DI “CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO<br />
RICORRENTE CON CONTROASSICURAZIONE E CON<br />
RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE” ................................... 9<br />
IV. CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA FORMA<br />
ASSICURATIVA DI “CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO<br />
RICORRENTE CON CONTROASSICURAZIONE E CON<br />
RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE” ................................... 16<br />
Clausola <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento automatico <strong>di</strong> scadenza ........................... 17<br />
Clausola <strong>di</strong> rivalutazione ............................................................... 17<br />
Regolamento della gestione interna separata<br />
“Gestione Speciale Riserve Polizze Vita Rivalutabili Previr” ............ 19<br />
Clausola <strong>di</strong> coassicurazione .......................................................... 24<br />
ALLEGATO 3 ALLA CONVENZIONE<br />
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’ACCENSIONE DELLE<br />
GARANZIE ASSICURATIVE ............................................................... 27<br />
ALLEGATO 4 ALLA CONVENZIONE<br />
DOCUMENTI DA PRODURRE IN CASO DI: RISCATTO, DECESSO,<br />
VARIAZIONE DEI BENEFICIARI . ........................................................ 28<br />
TABELLA 1<br />
Conversione <strong>di</strong> Capitale al termine in ren<strong>di</strong>ta vitalizia rivalutabile ....... 30<br />
INFORMATIVA SULLA PRIVACY ....................................................... 31<br />
DICHIARAZIONE DI ADESIONE-PROPOSTA<br />
DI ASSICURAZIONE SULLA VITA ..................................................... 35<br />
3 <strong>di</strong> 32
4 <strong>di</strong> 32<br />
ALLEGATO 1<br />
ALLA CONVENZIONE N. 3142<br />
I. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE<br />
1. Prestazioni della Convenzione<br />
Al termine del <strong>di</strong>fferimento della posizione assicurativa in<strong>di</strong>viduale sarà<br />
corrisposto agli Aderenti alla Convenzione, un capitale garantito dalla forma<br />
assicurativa “Capitale Differito a <strong>Premi</strong>o Unico Ricorrente con Controassicurazione<br />
e con Rivalutazione Annua del Capitale”- Tar. 41 BB; in<br />
opzione al suddetto capitale l’Aderente può richiedere la corresponsione<br />
<strong>di</strong> una ren<strong>di</strong>ta vitalizia rivalutabile.<br />
In caso <strong>di</strong> premorienza dell’Aderente nel corso del <strong>di</strong>fferimento sarà liquidato<br />
ai Benefi ciari designati l’importo resosi <strong>di</strong>sponibile, a tale data, dalla<br />
forma assicurativa in parola.<br />
2. Tassi <strong>di</strong> premio e con<strong>di</strong>zioni<br />
La forma assicurativa relativa alle prestazioni della presente Convenzione<br />
è regolata dalla <strong>Polizza</strong> (<strong>di</strong> cui all’Allegato 2) ed è stipulata applicando i<br />
tassi <strong>di</strong> premio per la forma assicurativa <strong>di</strong> cui al punto 1. PRESTAZIONI<br />
DELLA CONVENZIONE che precede.<br />
3. Contraente e Contraenti/Assicurati<br />
Contraente della <strong>Polizza</strong> (<strong>di</strong> cui all’Allegato 2) stipulata per usufruire delle<br />
prestazioni assicurative relative alla Convenzione è l’Associazione “ANTO-<br />
NIO PASTORE”che agisce in nome proprio ma per conto degli Aderenti.<br />
Contraenti/Assicurati <strong>di</strong> detta <strong>Polizza</strong>, nei limiti contrattuali ivi previsti,<br />
sono tutti i Dirigenti, Ex Dirigenti, Quadri ed Ex Quadri del Commercio,<br />
dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato soci delle<br />
Associazioni Territoriali dei Dirigenti Manageritalia, che vi abbiano esplicitamente<br />
aderito.<br />
Il Contraente si assume l’obbligo <strong>di</strong> consegnare, a coloro che in qualità <strong>di</strong><br />
Contraenti/Assicurati aderiscono alla convenzione n. 3142, le con<strong>di</strong>zioni<br />
<strong>di</strong> polizza.<br />
Detta consegna dovrà avvenire all’atto della sottoscrizione, da parte del<br />
Contraente/Assicurato, della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> Adesione-Proposta <strong>di</strong> assicurazione<br />
sulla vita.<br />
4. Limiti <strong>di</strong> età<br />
L’età del Contraente/Assicurato all’ingresso in Assicurazione è compresa<br />
tra 20 e 85 anni, a scadenza non potrà essere superiore ai 90 anni.<br />
5. <strong>Premi</strong>o relativo alla forma assicurativa della Convenzione<br />
A fronte della forma assicurativa, il Contraente/Assicurato effettuerà dei<br />
Versamenti Facoltativi Aggiuntivi a <strong>Premi</strong>o Unico Ricorrente relativi alla<br />
posizione assicurativa a lui stesso intestata nell’ambito della Convenzione.<br />
I Versamenti Facoltativi Aggiuntivi a <strong>Premi</strong>o Unico Ricorrente, potranno<br />
essere a scelta dello stesso Contraente/Assicurato <strong>di</strong> Euro 1.240,00, o<br />
<strong>di</strong> Euro 2.480,00 o <strong>di</strong> Euro 3.720,00 sud<strong>di</strong>visi in rate trimestrali <strong>di</strong> importo<br />
pari a:
– Euro 310,00 per Versamenti Facoltativi Aggiuntivi a <strong>Premi</strong>o Unico<br />
Ricorrente <strong>di</strong> Euro 1.240,00;<br />
– Euro 620,00 per Versamenti Facoltativi Aggiuntivi a <strong>Premi</strong>o Unico<br />
Ricorrente <strong>di</strong> Euro 2.480,00;<br />
– Euro 930,00 per Versamenti Facoltativi Aggiuntivi a <strong>Premi</strong>o Unico<br />
Ricorrente <strong>di</strong> Euro 3.720,00;<br />
scadenti rispettivamente al 31 Dicembre, il 31 Marzo, il 30 Giugno ed il 30<br />
Settembre <strong>di</strong> ogni anno.<br />
Nel caso <strong>di</strong> ingresso del Contraente/Assicurato nella Convenzione in date<br />
<strong>di</strong>verse dalle scadenze soprain<strong>di</strong>cate, il Contraente/Assicurato potrà scegliere<br />
<strong>di</strong> versare:<br />
– un premio corrispondente alla rata trimestrale intera relativa al periodo<br />
imme<strong>di</strong>atamente precedente la data <strong>di</strong> ingresso;<br />
– un premio corrispondente alla rata trimestrale intera relativa al periodo<br />
imme<strong>di</strong>atamente successivo alla data <strong>di</strong> ingresso.<br />
Il Contraente/Assicurato per il tramite dell’Associazione ha facoltà <strong>di</strong><br />
variare ad ogni ricorrenza annuale della data <strong>di</strong> decorrenza della sua<br />
posizione assicurativa l’importo del premio all’interno delle tre fasce <strong>di</strong><br />
premio unico ricorrente in<strong>di</strong>cate nel presente articolo e l’ammontare del<br />
nuovo importo costituisce il nuovo premio per la residua durata del <strong>di</strong>fferimento.<br />
6. Effi cacia della garanzia assicurativa<br />
La garanzia, relativa alle singole posizioni assicurative, avrà effi cacia dal<br />
giorno in cui il Contraente della Convenzione, per il tramite <strong>di</strong> “ASSIDIR<br />
S.r.l.” avrà trasmesso alla Società Delegataria i premi versatigli dai Contraenti/Assicurati.<br />
7. Interme<strong>di</strong>ario<br />
L’Associazione “Antonio Pastore” si è rivolta alla spettabile “ASSIDIR S.r.l”<br />
– Via Stoppani, 6 – Milano, quale agente assicurativo, per l’espletamento<br />
degli oneri relativi alla gestione della presente Convenzione.<br />
8. Collegio arbitrale<br />
Ogni controversia che possa insorgere tra le Parti che hanno stipulato<br />
la Convenzione in relazione all’interpretazione ed all’applicazione operativa:<br />
– delle presenti Disposizioni <strong>di</strong> Carattere Generale;<br />
– delle Disposizioni <strong>di</strong> Carattere Generale della <strong>Polizza</strong> sulla Vita nella<br />
forma <strong>di</strong> “Capitale Differito a <strong>Premi</strong>o Unico Ricorrente con Controassicurazione<br />
e con Rivalutazione Annua del Capitale”- Tar. 41 BB<br />
(Allegato 2);<br />
5 <strong>di</strong> 32
6 <strong>di</strong> 32<br />
sarà deferita ad un Collegio <strong>di</strong> Arbitri che si pronuncerà in modo rituale. Il<br />
Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri così nominati:<br />
– uno dalla Parte che abbia richiesto la convocazione del Collegio contemporaneamente<br />
a tale richiesta ed all’accettazione dell’incarico da<br />
parte del proprio Arbitro;<br />
– uno dall’altra Parte, entro 30 giorni dalla comunicazione della suddetta<br />
richiesta, con la contemporanea accettazione dell’incarico del proprio<br />
Arbitro;<br />
– il terzo Arbitro sarà nominato entro 30 giorni d’accordo tra i due Arbitri<br />
<strong>di</strong> Parte, sempre con la contemporanea accettazione dell’incarico.<br />
Per tutto quanto non previsto al riguardo si fa espresso riferimento alle<br />
norme dell’arbitrato contenute negli articoli 806 e seguenti del c.p.c. così<br />
come mo<strong>di</strong>fi cati dalla Legge 25/1994.<br />
Sede dell’Arbitrato: Milano.
ALLEGATO 2<br />
ALLA CONVENZIONE N. 3142<br />
POLIZZA COLLETTIVA PER L’ASSICURAZIONE SUL-<br />
LA VITA NELLA FORMA DI “CAPITALE DIFFERITO A<br />
PREMIO UNICO RICORRENTE CON CONTROASSICU-<br />
RAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPI-<br />
TALE” – TAR. 41 BB<br />
I. DISCIPLINA DEL CONTRATTO<br />
Il presente contratto <strong>di</strong> assicurazione è <strong>di</strong>sciplinato, oltre che dalle norme<br />
legislative in materia, dalle:<br />
– Disposizioni <strong>di</strong> carattere Generale della <strong>Polizza</strong> Collettiva per l’Assicurazione<br />
sulla Vita nella forma <strong>di</strong> “Capitale Differito a <strong>Premi</strong>o Unico<br />
Ricorrente con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del<br />
Capitale”;<br />
– <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> Speciali <strong>di</strong> Assicurazione per la forma assicurativa <strong>di</strong> “Capitale<br />
Differito a <strong>Premi</strong>o Unico Ricorrente con Controassicurazione e con<br />
Rivalutazione Annua del Capitale”;<br />
– Clausola <strong>di</strong> Differimento Automatico <strong>di</strong> Scadenza;<br />
– Clausola <strong>di</strong> Rivalutazione;<br />
– Regolamento Gestione Speciale “Previr”;<br />
e dalla<br />
– Clausola <strong>di</strong> Coassicurazione.<br />
7 <strong>di</strong> 32
8 <strong>di</strong> 32<br />
II. DEFINIZIONI<br />
Alle seguenti espressioni è convenzionalmente attribuito il signifi cato qui<br />
precisato:<br />
ADERENTE<br />
ASSICURANDO: colui che chiede <strong>di</strong> poter aderire alla Convenzione;<br />
CONTRAENTE/<br />
ASSICURATO: la persona sulla cui vita è stipulato il Contratto;<br />
ASSICURAZIONE: garanzia prestata con il Contratto <strong>di</strong> Assicurazione;<br />
BENEFICIARI: coloro ai quali spettano le somme assicurate;<br />
CONSUMATORE: Contraente, Contraente/Assicurato, Benefi ciario o chiunque avanzi un<br />
giu<strong>di</strong>zio contro la Società;<br />
CONTRAENTE: persona fi sica o giuri<strong>di</strong>ca che stipula il Contratto <strong>di</strong> Assicurazione;<br />
POLIZZA: documento che prova l’esistenza del Contratto <strong>di</strong> Assicurazione;<br />
PREMIO: l’importo dovuto dal “Contraente” alle “Società Coassicuratrici”;<br />
RISERVA<br />
MATEMATICA: l’importo accantonato dalle “Società Coassicuratrici” per far fronte in futuro<br />
ai loro obblighi contrattuali;<br />
SOCIETÀ: le Società Coassicuratrici;<br />
SOCIETÀ<br />
COASSICURATRICI: Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. e Assicurazioni Generali S.p.A.;<br />
SOCIETÀ<br />
DELEGATARIA: Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.;<br />
INTERMEDIARIO: “ASSIDIR S.r.l.” – Agente <strong>di</strong> Assicurazione.
III. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE DELLA PO-<br />
LIZZA COLLETTIVA PER L’ASSICURAZIONE SULLA<br />
VITA NELLA FORMA DI “CAPITALE DIFFERITO A<br />
PREMIO UNICO RICORRENTE CON CONTROASSICU-<br />
RAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPI-<br />
TALE”<br />
1. Obblighi della Società<br />
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla <strong>Polizza</strong>, dagli allegati<br />
e dalle Appen<strong>di</strong>ci rilasciate dalla Società stessa.<br />
2. Accensione della Garanzia - Adesione alla polizza per l’Assicurazione<br />
sulla vita e documentazione relativa<br />
L’adesione alla <strong>Polizza</strong> per l’Assicurazione sulla Vita deve essere formulata<br />
me<strong>di</strong>ante la presentazione, da parte dell’Aderente/Assicurando, della<br />
“Dichiarazione <strong>di</strong> Adesione Proposta <strong>di</strong> Assicurazione sulla Vita” - Versamenti<br />
Facoltativi Aggiuntivi a <strong>Premi</strong> <strong>Unici</strong> “Ricorrenti” - <strong>Capitello</strong> - costituita<br />
da una scheda anagrafi ca contenente le generalità dell’Aderente/<br />
Assicurando, la designazione dei Benefi ciari cui spettano le somme assicurate<br />
sia in caso <strong>di</strong> vita sia in caso <strong>di</strong> decesso del Contraente/Assicurato<br />
stesso e l’entità dell’importo <strong>di</strong> premio scelto.<br />
Per tutti gli Assicurati già in garanzia con la precedente polizza collettiva<br />
per l’Assicurazione sulla Vita compresa nella Convenzione “Antonio Pastore<br />
3113”, il <strong>di</strong>ritto alla presente garanzia è acquisito automaticamente,<br />
senza necessità <strong>di</strong> invio <strong>di</strong> alcuna ulteriore documentazione.<br />
3. Conclusione del contratto – Entrata in vigore dell’Assicurazione<br />
Il Contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia<br />
ricevuto, da parte della Società, il Certifi cato <strong>di</strong> Assicurazione o altra comunicazione<br />
scritta del proprio assenso e comunque il trentesimo giorno<br />
successivo al pagamento del premio.<br />
4. Certifi cato <strong>di</strong> Assicurazione - Termine del <strong>di</strong>fferimento<br />
A conferma della vali<strong>di</strong>tà dell’adesione e della conclusione del contratto<br />
sarà emesso dalla Società Delegataria per ciascun Contraente/Assicurato,<br />
entro trenta giorni dalla data <strong>di</strong> effetto della garanzia assicurativa un<br />
Certifi cato <strong>di</strong> Assicurazione.<br />
Il termine or<strong>di</strong>nario del periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento è fi ssato per ciascun Contraente/Assicurato:<br />
a. al compimento del 65°anno per i Contraenti/Assicurati con età, alla<br />
data <strong>di</strong> ingresso in assicurazione inferiore o uguale a 60 anni;<br />
b. al termine <strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> durata quinquennale dalla data <strong>di</strong> ingresso<br />
in assicurazione, per i Contraenti/Assicurati con età all’ingresso superiore<br />
ai 60 anni.<br />
9 <strong>di</strong> 32
10 <strong>di</strong> 32<br />
In caso <strong>di</strong> permanenza in Convenzione oltre i termini sopra fi ssati, il termine<br />
or<strong>di</strong>nario del periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento potrà essere prorogato secondo le<br />
modalità previste nella Clausola <strong>di</strong> Differimento Automatico <strong>di</strong> Scadenza.<br />
5 Dichiarazione del Contraente e del Contraente/Assicurato<br />
Decorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’Assicurazione o dalla sua riattivazione,<br />
la <strong>Polizza</strong> è incontestabile per reticenze o <strong>di</strong>chiarazioni erronee<br />
rese dal Contraente e dal Contraente/Assicurato nella “Dichiarazione <strong>di</strong><br />
Adesione Proposta <strong>di</strong> Assicurazione”e negli altri documenti, salvo il caso<br />
che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifi ca<br />
del capitale e della ren<strong>di</strong>ta assicurata in base all’età vera dell’Assicurato,<br />
quando quella denunciata risulti errata.<br />
6. Pagamento del <strong>Premi</strong>o<br />
Le rate <strong>di</strong> premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite.<br />
A giustifi cazione del mancato pagamento del premio, il Contraente/Assicurato<br />
non può, in alcun caso, opporre l’eventuale mancato invio <strong>di</strong> avvisi <strong>di</strong> scadenza<br />
o l’esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.<br />
È ammessa una <strong>di</strong>lazione <strong>di</strong> trenta giorni senza oneri <strong>di</strong> interessi.<br />
7. Prestazioni garantite dalla polizza per l’Assicurazione sulla vita<br />
In caso <strong>di</strong> vita del Contraente/Assicurato al termine del <strong>di</strong>fferimento, sarà<br />
liquidato agli aventi <strong>di</strong>ritto il capitale maturato fi nale pari al capitale garantito<br />
dalla forma <strong>di</strong> “Capitale Differito a <strong>Premi</strong>o Unico Ricorrente con Controassicurazione<br />
e Rivalutazione annua del Capitale” determinato in base<br />
all’età del Contraente/Assicurato, alla durata al momento del versamento<br />
del premio ed utilizzando, secondo le <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> Speciali <strong>di</strong> Assicurazione,<br />
il ren<strong>di</strong>mento ottenuto dall’apposita Gestione Separata.<br />
L’età del Contraente/Assicurato e la durata sono espressi in anni, mesi e<br />
giorni.<br />
In opzione al suddetto capitale, il Contraente/Assicurato potrà richiedere la<br />
corresponsione <strong>di</strong> una ren<strong>di</strong>ta vitalizia annualmente rivalutabile in base a<br />
quanto previsto all’Art.5 Opzioni delle <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> Speciali <strong>di</strong> Assicurazione.<br />
In caso <strong>di</strong> premorienza del Contraente/Assicurato nel corso del <strong>di</strong>fferimento<br />
sarà liquidato ai Benefi ciari designati l’importo resosi <strong>di</strong>sponibile,<br />
a tale data, dalla forma assicurativa in parola e consistente in un capitale<br />
pari ai <strong>Premi</strong> <strong>Unici</strong> Ricorrenti versati, rivalutati fi no alla data del decesso.<br />
7 bis. Prescrizione<br />
Ai sensi dell’articolo 2952 del Co<strong>di</strong>ce Civile, i <strong>di</strong>ritti derivanti dai contratti<br />
<strong>di</strong> assicurazione sulla vita si prescrivono in <strong>di</strong>eci anni dal giorno in cui si<br />
è verifi cato il fatto su cui i <strong>di</strong>ritti stessi si fondano, fatte salve specifi che<br />
<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> Legge. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile<br />
far valere alcun <strong>di</strong>ritto sulle somme derivanti dal presente Contratto <strong>di</strong><br />
Assicurazione. Le Imprese <strong>di</strong> Assicurazione in base alla Legge 266 del 23<br />
<strong>di</strong>cembre 2005 e successive mo<strong>di</strong>fi cazioni ed integrazioni, sono obbligate<br />
a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo istituito<br />
dal Ministero dell’Economica e delle Finanze.
8. Riscatto<br />
La Società, su richiesta scritta del Contraente/Assicurato, consente, qualora<br />
sia trascorso almeno un anno dalla stipula del Contratto, la risoluzione<br />
dello stesso, pagando, come prezzo del riscatto, l’importo determinabile<br />
secondo i criteri contenuti nell’Art.4 Riscatto delle <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> Speciali<br />
<strong>di</strong> Assicurazione.<br />
9. Rivalutazione dei capitali garantiti dalla forma assicurativa <strong>di</strong> “Capitale<br />
Differito a <strong>Premi</strong>o Unico Ricorrente con contro-assicurazione e<br />
con rivalutazione annua del capitale”<br />
La rivalutazione annuale delle singole posizioni assicurative avverrà al<br />
31 Dicembre <strong>di</strong> ogni anno in base e secondo le norme contenute nella<br />
“Clausola <strong>di</strong> Rivalutazione”.<br />
La rivalutazione sarà applicata:<br />
a. per un anno intero, relativamente ai capitali già acquisiti e rivalutati fi no<br />
all’anniversario precedente;<br />
b. in pro-rata temporis per i capitali assicurati con i premi versati nel corso<br />
dell’anno con riferimento al periodo intercorrente tra la data del versamento<br />
ed il successivo 31 Dicembre.<br />
All’atto della liquidazione della posizione assicurativa del Contraente/Assicurato,<br />
per scadenza, decesso o riscatto, intervenuti in data non coincidente<br />
con il 31 Dicembre, si procederà ad una rivalutazione <strong>di</strong> raccordo<br />
pro-rata temporis con riferimento al periodo decorso dalla data dell’ultima<br />
rivalutazione effettuata, alla data <strong>di</strong> liquidazione.<br />
Analogamente si procederà per la rivalutazione dei capitali assicurati con<br />
i premi versati nel corso dell’anno <strong>di</strong> liquidazione.<br />
Il tasso annuo <strong>di</strong> rivalutazione da applicare a tal fi ne sarà quello ultimo<br />
conosciuto.<br />
10. Determinazione del Tasso <strong>di</strong> Ren<strong>di</strong>mento Me<strong>di</strong>o da attribuire aiContraenti/Assicurati<br />
Al fi ne <strong>di</strong> ottenere un unico Tasso <strong>di</strong> Ren<strong>di</strong>mento Me<strong>di</strong>o da attribuire ai<br />
Contraenti/Assicurati, le Società Coassicuratrici allineeranno i propri ren<strong>di</strong>menti<br />
retrocessi relativi agli investimenti delle Gestioni Speciali.<br />
Tale Tasso <strong>di</strong> Ren<strong>di</strong>mento Me<strong>di</strong>o da attribuire ai Contraenti/Assicurati<br />
sarà determinato rapportando la somma dei singoli red<strong>di</strong>ti attribuiti da<br />
ciascuna delle Società Coassicuratrici al termine del relativo periodo annuale<br />
<strong>di</strong> gestione dell’esercizio considerato alla somma <strong>di</strong> tali singoli red<strong>di</strong>ti<br />
attribuiti, ciascuno <strong>di</strong>viso per il proprio tasso <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento retrocesso<br />
nel medesimo anno.<br />
Per red<strong>di</strong>to attribuito è da intendersi quello ottenuto, da ciascuna delleSocietà<br />
Coassicuratrici, in base alla seguente formula (FORMULA DI HARDY):<br />
RA =<br />
TR (RM1 + RM2)<br />
2 + TR<br />
dove: RA è il Red<strong>di</strong>to Attribuito; TR è il Tasso Retrocesso nell’anno <strong>di</strong><br />
gestione dell'esercizio considerato; RM1 è la Riserva Matematica al 30<br />
11 <strong>di</strong> 32
12 <strong>di</strong> 32<br />
<strong>di</strong> settembre dell'anno precedente aumentato o <strong>di</strong>minuito del conguaglio<br />
dell'anno precedente; RM2 è la Riserva Matematica al 30 <strong>di</strong> settembre<br />
dell'anno considerato calcolata al tasso retrocesso.<br />
Pertanto il tasso <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento me<strong>di</strong>o da attribuire ai Contraenti/Assicurati<br />
sarà relativo ai ren<strong>di</strong>menti delle Gestioni Speciali “Previr”.<br />
11. Informativa perio<strong>di</strong>ca<br />
La Società trasmette, entro sessanta giorni dalla chiusura <strong>di</strong> ogni anno<br />
solare, ad ogni Contraente/Assicurato l’estratto conto annuale della singola<br />
adesione, contenente le seguenti informazioni:<br />
a) cumulo dei Versamenti Facoltativi Aggiuntivi a <strong>Premi</strong>o Unico Ricorrente<br />
versati dalla conclusione del Contratto alla data <strong>di</strong> riferimento dell’estratto<br />
conto precedente e valore della prestazione maturata alla data<br />
<strong>di</strong> riferimento dell’estratto conto precedente;<br />
b) valore della prestazione maturata (capitale assicurato) alla data <strong>di</strong> riferimento<br />
dell’estratto conto;<br />
c) valore <strong>di</strong> riscatto maturato alla data <strong>di</strong> riferimento dell’estratto conto;<br />
d) relativamente alla Gestione Interna Separata “GESTIONE SPECIALE<br />
RISERVE POLIZZE VITA RIVALUTABILI PREVIR”:<br />
– tasso annuo <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento fi nanziario realizzato;<br />
– ren<strong>di</strong>mento minimo trattenuto dalla Società;<br />
– tasso annuo <strong>di</strong> rivalutazione delle prestazioni.<br />
12. Durata della polizza<br />
La presente <strong>Polizza</strong> è stipulata per una durata <strong>di</strong> 6 anni e sei mesi ed<br />
è prorogata per un anno e così successivamente, a meno che non sia<br />
<strong>di</strong>sdettata da una delle Parti, con preavviso <strong>di</strong> almeno sei mesi, a mezzo<br />
lettera raccomandata.<br />
Resta tuttavia inteso che le prestazioni garantite in base ai versamenti<br />
effettuati dal Contraente per le posizioni che siano in vigore alla data della<br />
<strong>di</strong>sdetta rimarranno in essere alle con<strong>di</strong>zioni della presente <strong>Polizza</strong>.<br />
Le Parti convengono espressamente che, qualora nel periodo <strong>di</strong> vigore<br />
della <strong>Polizza</strong> le con<strong>di</strong>zioni contrattuali non risultassero più compatibili per<br />
sopravvenuta mo<strong>di</strong>fi ca o sostituzione a seguito <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni dell’organo<br />
<strong>di</strong> controllo o per legge, si procederà ai necessari adeguamenti per quanto<br />
concerne le forme assicurative da prestare in relazione ai premi versati<br />
in epoca successiva alla suddetta mo<strong>di</strong>fi ca o sostituzione.<br />
13. Cessione – Pegno – Vincolo<br />
Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno<br />
o comunque vincolare le somme assicurate.<br />
Tali atti <strong>di</strong>ventano effi caci soltanto quando la Società, a seguito <strong>di</strong> comunicazione<br />
scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale<br />
<strong>di</strong> <strong>Polizza</strong> o su Appen<strong>di</strong>ce.<br />
Nel caso <strong>di</strong> pegno o vincolo, l’operazione <strong>di</strong> riscatto richiede l’assensoscritto<br />
del cre<strong>di</strong>tore o vincolatario.
14. Benefi ciari<br />
Il Contraente designa il Benefi ciario e può in qualsiasi momento revocare<br />
o mo<strong>di</strong>fi care tale designazione.<br />
La designazione del Benefi ciario non può essere revocata o mo<strong>di</strong>fi cata<br />
nei seguenti casi:<br />
a. dopo che il Contraente ed il Benefi ciario abbiano <strong>di</strong>chiarato per iscritto<br />
alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere <strong>di</strong> revoca e l’accettazione<br />
del benefi cio;<br />
b. dopo la morte del Contraente;<br />
c. dopo che, verifi catosi l’evento previsto, il Benefi ciario abbia comunicato<br />
per iscritto alla Società <strong>di</strong> volersi avvalere del benefi cio.<br />
In tali casi, le operazioni <strong>di</strong> riscatto, pegno o vincolo <strong>di</strong> <strong>Polizza</strong> richiedono<br />
l’assenso scritto del Bene fi ciario.<br />
La designazione dei Benefi ciari e le eventuali revoche e mo<strong>di</strong>fi che <strong>di</strong> essa<br />
devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche e mo<strong>di</strong>fi che<br />
sono effi caci anche se contenute nel testamento del Contraente/Assicurato,<br />
purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifi co<br />
riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Benefi ciari la<br />
specifi ca attribuzione delle somme, relative a tali polizze, fatta nel testamento<br />
(a favore <strong>di</strong> determinati soggetti).<br />
15. Cessione dei benefi ci<br />
Il Contraente rinuncia a favore dei singoli Contraenti/Assicurati alla designazione<br />
benefi ciaria <strong>di</strong> cui al precedente punto 14.<br />
Pertanto:<br />
a. in caso <strong>di</strong> vita del Contraente/Assicurato al termine del <strong>di</strong>fferimento,<br />
il benefi cio del capitale liquidabile spetterà al Contraente/Assicurato<br />
stesso o ad altra persona da lui designata;<br />
b. in caso <strong>di</strong> premorienza del Contraente/Assicurato, il benefi cio spetterà<br />
ai Benefi ciari in<strong>di</strong>cati dallo stesso o, in mancanza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazione, agli<br />
ere<strong>di</strong> legittimi o testamentari.<br />
16. Pagamento delle prestazioni<br />
Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati<br />
alla stessa i documenti necessari a verifi care l’effettiva esistenza<br />
dell’obbligo <strong>di</strong> pagamento e ad in<strong>di</strong>viduare gli aventi <strong>di</strong>ritto.<br />
È comunque necessario un documento <strong>di</strong> riconoscimento valido del Contraente/Assicurato<br />
che può essere consegnato sin dal momento della<br />
stipulazione del Contratto e che, in <strong>di</strong>fetto, verrà richiesto dalla Società<br />
Delegataria allo stesso successivamente alla stipulazione.<br />
Oltre alla richiesta da effettuarsi su apposito modulo, per i pagamenti conseguenti<br />
al riscatto, la Società richiederà:<br />
– Certifi cato <strong>di</strong> nascita del Contraente/Assicurato in carta semplice o,<br />
in alternativa, autocertifi cazione <strong>di</strong> nascita corredata da fotocopia <strong>di</strong> un<br />
valido documento <strong>di</strong> identità.<br />
13 <strong>di</strong> 32
14 <strong>di</strong> 32<br />
In caso <strong>di</strong> decesso del Contraente/Assicurato, gli aventi <strong>di</strong>ritto alla prestazione<br />
dovranno inviare al Contraente la seguente documentazione:<br />
a. Richiesta <strong>di</strong> indennizzo redatta e sottoscritta da parte dei Benefi ciari;<br />
b. certifi cato <strong>di</strong> morte del Contraente/Assicurato;<br />
c. atto notorio (e non <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva rilasciata dal Comune) e<br />
nel caso in cui esista una <strong>di</strong>sposizione testamentaria, produrre anche<br />
copia autenticata del testamento.<br />
Nel caso in cui non esista testamento, l’atto notorio deve essere comunque<br />
presentato e da esso deve risultare, oltre all’in<strong>di</strong>cazione degli ere<strong>di</strong><br />
legittimi la <strong>di</strong>chiarazione che l’assicurato non ha lasciato testamento;<br />
d. dati anagrafi ci / fi scali dei Benefi ciari;<br />
e. decreto del Giu<strong>di</strong>ce Tutelare - qualora fra i Benefi ciari esistano dei minori<br />
- con il quale si autorizzi Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., in qualità<br />
<strong>di</strong> Delegataria, a liquidare quanto dovuto alla persona designata e secondo<br />
le modalità previste dallo stesso Giu<strong>di</strong>ce, sollevando le Imprese<br />
<strong>di</strong> Assicurazione da qualsiasi ingerenza che possa derivare dal reimpiego<br />
della somma spettante al minore stesso;<br />
f. ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.<br />
Verifi catasi la scadenza o la risoluzione del Contratto, la Società esegue i<br />
pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dal ricevimento<br />
della documentazione, previa consegna dell’originale <strong>di</strong> <strong>Polizza</strong> e<br />
delle eventuali Appen<strong>di</strong>ci. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi<br />
moratori, a partire dal termine stesso a favore dei Benefi ciari.<br />
Ogni pagamento può essere effettuato presso la Sede della Società.<br />
17. Imposte<br />
Le imposte relative alla presente <strong>Polizza</strong> sono a carico del Contraente e<br />
dei Contraenti/Assicurati.<br />
18. Foro competente<br />
Foro competente è esclusivamente quello del luogo <strong>di</strong> residenza o domicilio<br />
elettivo dell’Investitore contraente o delle persone fi siche che intendono<br />
far valere i <strong>di</strong>ritti derivanti dal Contratto. In caso <strong>di</strong> controversia è<br />
possibile a<strong>di</strong>re l’Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria oltre alla facoltà <strong>di</strong> esperire il tentativo<br />
<strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione previsto dal D.Lgs n. 28 del 4.3.2010, ove possibile, rivolgendosi<br />
ad un Organismo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione imparziale iscritto nell’apposito<br />
registro presso il Ministero <strong>di</strong> Giustizia.<br />
19. Revoca della proposta<br />
Nella fase che precede la conclusione del contratto, l’Aderente/Assicurando<br />
ha sempre la facoltà <strong>di</strong> revocare la Dichiarazione <strong>di</strong> Adesione-Proposta<br />
<strong>di</strong> assicurazione sulla vita me<strong>di</strong>ante lettera raccomandata A/R inviata al<br />
recapito qui precisato:
Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.<br />
Via A. Scarsellini, 14<br />
20161 Milano.<br />
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione la Società rimborsa<br />
all’Aderente/Assicurando le somme eventualmente versate.<br />
20. Diritto <strong>di</strong> recesso<br />
Il Contraente/Assicurato ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recedere dal contratto entro 30 giorni<br />
dalla data <strong>di</strong> conclusione dello stesso. Il recesso deve essere esercitato<br />
me<strong>di</strong>ante lettera raccomandata A/R in<strong>di</strong>rizzata ad:<br />
Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.<br />
Via A. Scarsellini, 14<br />
20161 Milano.<br />
Il recesso ha effetto <strong>di</strong> liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione<br />
derivante dal contratto, dalle ore 24 del giorno <strong>di</strong> spe<strong>di</strong>zione della comunicazione<br />
del recesso quale risulta dal timbro postale <strong>di</strong> invio.<br />
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione <strong>di</strong> recesso la Società<br />
rimborsa al Contraente/Assicurato il premio versato, previa consegna<br />
dell’originale <strong>di</strong> polizza e delle appen<strong>di</strong>ci.<br />
15 <strong>di</strong> 32
16 <strong>di</strong> 32<br />
IV. CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA<br />
FORMA ASSICU RATIVA DI “CAPITALE DIFFERITO A<br />
PREMIO UNICO RICORRENTE CON CONTROASSICU-<br />
RAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPI-<br />
TALE”<br />
ART. 1 Prestazioni assicurate<br />
In caso <strong>di</strong> vita del Contraente/Assicurato al termine del periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento,<br />
sarà corrisposto agli aventi <strong>di</strong>ritto un capitale rivalutato in opzione<br />
al suddetto capitale, il Contraente/Assicurato può richiedere la corresponsione<br />
<strong>di</strong> una ren<strong>di</strong>ta vitalizia rivalutabile come <strong>di</strong>sposto al successivo Articolo<br />
5 - Opzioni.<br />
In caso <strong>di</strong> morte del Contraente/Assicurato prima della scadenza del Contratto<br />
sarà corrisposto ai Benefi ciari designati un capitale pari ai <strong>Premi</strong><br />
<strong>Unici</strong> “Ricorrenti”versati rivalutati fi no alla data del decesso.<br />
ART. 2 Rivalutazione delle prestazioni<br />
Al 31.12 <strong>di</strong> ogni anno il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale<br />
precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute<br />
nella Clausola <strong>di</strong> Rivalutazione.<br />
Il capitale sarà rivalutato con le stesse modalità anche al termine del <strong>di</strong>fferimento.<br />
ART. 3 Rischio <strong>di</strong> morte<br />
Il rischio <strong>di</strong> morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza<br />
limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti <strong>di</strong> professione del<br />
Contraente/Assicurato.<br />
ART. 4 Riscatto<br />
Su esplicita richiesta del Contraente/Assicurato il Contratto può essere<br />
riscattato qualora sia trascorso almeno un anno dalla data della sua stipulazione<br />
e fi no al termine del <strong>di</strong>fferimento.<br />
Il valore <strong>di</strong> riscatto è fatto pari all’ammontare della Riserva Matematica.<br />
ART. 5 Opzioni<br />
Su richiesta del Contraente/Assicurato, da effettuarsi entro il termine del<br />
<strong>di</strong>fferimento, il capitale assicurato, rivalutato, da corrispondere in caso <strong>di</strong><br />
sopravvivenza del Contraente/Assicurato a quella data, potrà essere convertito<br />
in una delle seguenti forme <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>ta vitalizia rivalutabile pagabile<br />
a scelta dell’interessato in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali<br />
o mensili:<br />
a. ren<strong>di</strong>ta annua vitalizia rivalutabile da corrispondere vita natural durante<br />
del Contraente/Assicurato;<br />
b. ren<strong>di</strong>ta annua vitalizia rivalutabile da corrispondere in modo certo nei<br />
primi cinque o <strong>di</strong>eci anni e successivamente, fi nché il Contraente/Assicurato<br />
sia in vita;
c. ren<strong>di</strong>ta annua vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente<br />
a favore del sopravvivente designato.<br />
La ren<strong>di</strong>ta annua vitalizia <strong>di</strong> opzione sarà rivalutata ad ogni successiva<br />
ricorrenza del Contratto <strong>di</strong> Assicurazione nella misura prevista dalla Clausola<br />
<strong>di</strong> Rivalutazione.<br />
Non è ammesso il riscatto durante il periodo <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento della ren<strong>di</strong>ta.<br />
I coeffi cienti per la determinazione delle ren<strong>di</strong>te annue d’opzione, sono<br />
quelli che risulteranno in vigore all’epoca <strong>di</strong> conversione del capitale in<br />
ren<strong>di</strong>ta; i coeffi cienti attualmente in vigore per la ren<strong>di</strong>ta vitalizia <strong>di</strong> cui alla<br />
lettera a. sono quelli riportati nella Tabella 1 che segue.<br />
Entro il 1° Gennaio <strong>di</strong> ogni anno la Società Delegataria comunicherà all’Interme<strong>di</strong>ario<br />
i suddetti coeffi cienti che saranno in vigore nell’anno in corso.<br />
CLAUSOLA DI DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA<br />
Il Contraente/Assicurato se in vita, almeno un mese prima del termine or<strong>di</strong>nario<br />
del periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento, può richiedere che la liquidazione del<br />
capitale, pagabile alla predetta scadenza, venga <strong>di</strong>fferito <strong>di</strong> ulteriori 5 anni:<br />
a. senza corresponsione <strong>di</strong> ulteriori premi.<br />
Durante il periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento automatico, il capitale assicurato, invigore,<br />
viene rivalutato secondo le con<strong>di</strong>zioni previste dalla “Clausola<br />
<strong>di</strong> Rivalutazione”;<br />
b. con pagamento <strong>di</strong> ulteriori premi unici.<br />
In tal caso le nuove prestazioni assicurate sono determinate sommando<br />
a quelle maturate alla scadenza inizialmente pattuita e <strong>di</strong>fferite al<br />
nuovo termine, senza pagamento <strong>di</strong> ulteriori premi, le prestazioni relative<br />
ai nuovi versamenti previsti, determinate in base all’età raggiunta<br />
dal Contraente/Assicurato. Il periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento dovrà essere pari<br />
a cinque anni.<br />
Qualora l'Assicurato non richieda esplicitamente <strong>di</strong> attivare tale <strong>di</strong>fferimento,<br />
la liquidazione del capitale pagabile alla scadenza del contratto,<br />
si intenderà posta automaticamente in <strong>di</strong>fferimento per un anno, e così al<br />
termine <strong>di</strong> ogni periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento annuale.<br />
Il Contraente/Assicurato può interrompere, in qualsiasi momento, il <strong>di</strong>fferimento<br />
automatico della scadenza del contratto e risolvere lo stesso<br />
riscuotendo un importo pari al capitale maturato, nei termini <strong>di</strong> cui sopra,<br />
all’ultima data <strong>di</strong> rivalutazione, rivalutato pro-rata temporis per il periodo<br />
intercorrente fra l’ultimo 31.12 e la data <strong>di</strong> richiesta dell’interruzione.<br />
Qualora durante il periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento intervenga il decesso del Contraente/Assicurato,<br />
la Società corrisponderà, agli aventi <strong>di</strong>ritto, un importo<br />
pari al capitale maturato all’ultima data <strong>di</strong> rivalutazione che precede la<br />
data <strong>di</strong> decesso, rivalutato (pro-rata temporis) per il periodo intercorso fra<br />
l’ultimo 31.12 e la data <strong>di</strong> decesso.<br />
È facoltà durante il periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferimento automatico richiedere, entro il<br />
31 Dicembre <strong>di</strong> ogni anno, che il capitale maturato a tale data sia converti-<br />
17 <strong>di</strong> 32
18 <strong>di</strong> 32<br />
to in una delle ren<strong>di</strong>te vitalizie previste dall’Art. 5 Opzioni delle <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong><br />
Speciali <strong>di</strong> Assicurazione.<br />
Il <strong>di</strong>fferimento automatico o la sua interruzione possono essere esercitati,<br />
dal Contraente/Assicurato, anche limitatamente ad una parte del capitale.<br />
CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE<br />
La suddetta forma assicurativa fa parte <strong>di</strong> una speciale categoria <strong>di</strong> assicurazioni<br />
sulla vita alla quale la Società riconoscerà una rivalutazione<br />
annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso<br />
in<strong>di</strong>cate. A tal fi ne le Società Coassicuratrici gestiranno, secondo<br />
quanto previsto dal Regolamento PREVIR, attività <strong>di</strong> importo non inferiore<br />
alle relative Riserve Matematiche.<br />
A. Misura della rivalutazione<br />
La Società <strong>di</strong>chiara entro il 31/12 <strong>di</strong> ciascun anno il ren<strong>di</strong>mento annuo da<br />
attribuire ai Contraenti/Assicurati, determinato in base a quanto stabilito<br />
al punto 10. Determinazione del tasso <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento me<strong>di</strong>o da attribuire<br />
ai Contraenti/Assicurati delle Disposizioni <strong>di</strong> carattere Generale della <strong>Polizza</strong><br />
per l’Assicurazione sulla vita.<br />
Il ren<strong>di</strong>mento retrocesso da ciascuna Società Coassicuratrice si ottiene<br />
moltiplicando il ren<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> cui al punto 3. del Regolamento relativo alla<br />
Gestione Speciale “Previr” per l’aliquota <strong>di</strong> partecipazione <strong>di</strong> volta in volta<br />
fi ssata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 97%.<br />
Resta comunque stabilito che il ren<strong>di</strong>mento minimo trattenuto da ciascuna<br />
Società Coassicuratrice, risultante dalla <strong>di</strong>fferenza tra il ren<strong>di</strong>mento<br />
percentuale della gestione Previr <strong>di</strong>chiarato da ciascuna delle Società Coassicuratrici<br />
e il ren<strong>di</strong>mento retrocesso ai Contraenti/Assicurati, non potrà<br />
essere inferiore, per ogni Società Coassicuratrice allo 0,50%.<br />
La misura annua <strong>di</strong> rivalutazione è uguale al ren<strong>di</strong>mento attribuito.<br />
È comunque garantita la misura annua minima <strong>di</strong> rivalutazione del 2%.<br />
B. Rivalutazione del capitale assicurato<br />
Al 31/12 <strong>di</strong> ogni anno il Contratto viene rivalutato me<strong>di</strong>ante aumento, a<br />
totale carico della Società, della “Riserva Matematica”costituitasi a tale<br />
epoca.<br />
Tale aumento viene determinato secondo la misura <strong>di</strong> rivalutazione fi ssata,<br />
a norma del punto A. entro il 31/12 che precede il suddetto anniversario.<br />
Da tale anniversario il capitale assicurato per il caso <strong>di</strong> sopravvivenza del<br />
Contraente/Assicurato al termine del <strong>di</strong>fferimento ed il capitale liquidabile<br />
per il caso <strong>di</strong> sua premorienza vengono aumentati nella stessa misura e<br />
quin<strong>di</strong> il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall’origine per<br />
i nuovi importi assicurati Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione<br />
viene applicata alle garanzie in essere, comprensive <strong>di</strong> quelle derivanti da<br />
precedenti rivalutazioni.
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARA-<br />
TA “GESTIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVA-<br />
LUTABILI PREVIR”<br />
Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA “GE-<br />
STIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVALUTABILI PREVIR”<br />
Il presente Regolamento <strong>di</strong>sciplina il portafoglio <strong>di</strong> investimenti, gestito separatamente<br />
dagli altri attivi detenuti dall’Impresa <strong>di</strong> Assicurazione, denominato<br />
“GESTIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVALUTABILI<br />
PREVIR”, <strong>di</strong> seguito per brevità PREVIR.<br />
Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>di</strong><br />
Assicurazione.<br />
La Gestione Separata è denominata in Euro.<br />
Art. 2 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO<br />
La Gestione PREVIR ha come obiettivo l’ottenimento <strong>di</strong> un ren<strong>di</strong>mento<br />
lordo coerente con l’andamento dei tassi <strong>di</strong> interesse obbligazionari area<br />
Euro, in un’ottica <strong>di</strong> me<strong>di</strong>o periodo nel rispetto dell’equilibrio tecnico tra remunerazione<br />
minima garantita agli assicurati e red<strong>di</strong>tività degli attivi, tenendo<br />
in considerazione la durata me<strong>di</strong>a delle passività e degli investimenti<br />
della gestione.<br />
Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente<br />
nelle seguenti attività con i limiti quantitativi <strong>di</strong> cui alla Tabella riportata<br />
nell’Articolo 4 ed i limiti qualitativi <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cati:<br />
- Titoli obbligazionari <strong>di</strong> emittenti governativi o sovranazionali, titoli obbligazionari<br />
<strong>di</strong> emittenti corporate, comprese le obbligazioni strutturate <strong>di</strong><br />
cre<strong>di</strong>to che prevedano almeno il rimborso del capitale a scadenza, con<br />
un rating maggiore o uguale a Investment Grade. Nel comparto obbligazionario<br />
sono ricompresi anche gli investimenti nel mercato monetario,<br />
quali a titolo esemplifi cativo, obbligazioni <strong>di</strong> emittenti governativi e corporate<br />
a breve termine, depositi bancari e certifi cati <strong>di</strong> deposito (obbligazionario<br />
governativo ed obbligazionario corporate).<br />
- L’acquisto <strong>di</strong> titoli obbligazionari corporate non Investment Grade è ammesso<br />
in misura residuale.Titoli azionari quotati sui principali mercati<br />
regolamentati europei ed internazionali;<br />
- Investimenti Alternativi e altro quali: OICR non armonizzati, fon<strong>di</strong> mobiliari<br />
chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fon<strong>di</strong> riservati e<br />
speculativi, partecipazioni in società immobiliari, quote <strong>di</strong> OICR immobiliari<br />
o immobili nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa <strong>di</strong> settore.<br />
L’area geografi ca <strong>di</strong> riferimento prevalente è l’Area Euro e, in misura residuale<br />
altri paesi dell’Area OCSE.<br />
Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti fi nanziari derivati sia con<br />
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20 <strong>di</strong> 32<br />
fi nalità <strong>di</strong> copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fi ne <strong>di</strong> pervenire<br />
ad una gestione effi cace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle<br />
<strong>di</strong>sposizioni normative vigenti in materia. L’utilizzo <strong>di</strong> strumenti derivati non<br />
deve comportare la violazione <strong>di</strong> eventuali limiti <strong>di</strong> investimento previsti per<br />
gli attivi sottostanti.<br />
Non è esclusa la possibilità <strong>di</strong> investire in parti <strong>di</strong> OICR o in altri strumenti<br />
fi nanziari emessi da controparti <strong>di</strong> cui all’art. 5 del Regolamento IVASS n.<br />
25, in misura non superiore al 10% dell’ammontare delle riserve tecniche<br />
della gestione separata alla chiusura dell’esercizio precedente.<br />
Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> mercato<br />
applicate da controparti terze sugli stessi mercati.<br />
Art. 3 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA<br />
L’Impresa <strong>di</strong> Assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo<br />
quanto in<strong>di</strong>cato nella seguente tabella:<br />
Obbligazionario<br />
governativo (*)<br />
Obbligazionario<br />
Corporate (**)<br />
Titoli <strong>di</strong> Stato AAA e Supranational ≥ 0% ≤ 50%<br />
Titoli <strong>di</strong> stato italiano ≥ 50% ≤ 95%<br />
Altri titoli <strong>di</strong> stato<br />
con rating maggiore, uguale A-<br />
≥ 0% ≤ 30%<br />
Titoli Corporate ≥ 0% ≤ 30%<br />
Azionario (**) Azionario ≥ 0% ≤ 5%<br />
Investimenti<br />
Alternativi/Altro<br />
Investimenti alternativi ≥ 0% ≤ 4%<br />
Immobiliari ≥ 0% ≤ 5%<br />
Derivati e strutturati ≥ 0% ≤ 10%<br />
(*) Nel comparto Obbligazionario Governativo non sono previsti investimenti<br />
in quote <strong>di</strong> OICR.<br />
(**) Il limite <strong>di</strong> investimento in<strong>di</strong>cato si realizza attraverso investimenti <strong>di</strong>retti<br />
o attraverso l’acquisto <strong>di</strong> OICR armonizzati.<br />
Art. 4 VALORE DELLA GESTIONE E SPESE<br />
L’Impresa <strong>di</strong> Assicurazione investe le attività della Gestione Separata seIl<br />
valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore<br />
alle riserve matematiche, costituite dall’Impresa, al fi ne <strong>di</strong> adempiere agli<br />
obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili<br />
in base ai ren<strong>di</strong>menti realizzati dalla gestione stessa.<br />
Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative<br />
all’attività <strong>di</strong> verifi ca contabile effettuata dalla società <strong>di</strong> revisione e quelle
effettivamente sostenute per l’acquisto e la ven<strong>di</strong>ta delle attività della gestione<br />
Separata. Non sono consentite altre forme <strong>di</strong> prelievo, in qualsiasi<br />
modo effettuate.<br />
Art. 5 RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE<br />
Il periodo <strong>di</strong> osservazione per la determinazione del tasso me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento<br />
della Gestione Separata è annuale e decorre dal 30 settembre.<br />
Il ren<strong>di</strong>mento della Gestione Separata benefi cia <strong>di</strong> eventuali utili derivanti<br />
dalla retrocessione <strong>di</strong> commissioni o <strong>di</strong> altri proventi ricevuti dall’Impresa<br />
in virtù <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione<br />
Separata.<br />
Il tasso me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento della Gestione Separata, relativo al periodo<br />
<strong>di</strong> osservazione <strong>di</strong> cui sopra, è determinato rapportando il risultato<br />
fi nanziario della Gestione Separata alla giacenza me<strong>di</strong>a delle attività della<br />
gestione Separata.<br />
Il valore <strong>di</strong> iscrizione nel libro mastro <strong>di</strong> una attività <strong>di</strong> nuova acquisizione<br />
è pari al prezzo <strong>di</strong> acquisto. Il trasferimento <strong>di</strong> attività dal patrimonio<br />
dell’impresa alla gestione separata avviene al valore <strong>di</strong> mercato rilevato<br />
alla data <strong>di</strong> immissione delle attività nella gestione separata.<br />
Il risultato fi nanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi<br />
fi nanziari <strong>di</strong> competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi<br />
degli scarti <strong>di</strong> emissione e <strong>di</strong> negoziazione <strong>di</strong> competenza, dagli utili realizzati<br />
e dalle per<strong>di</strong>te sofferte nel periodo <strong>di</strong> osservazione, al netto delle<br />
spese sostenute per l’acquisto e la ven<strong>di</strong>ta delle attività della Gestione e<br />
per l’attività <strong>di</strong> verifi ca contabile ed al lordo delle ritenute <strong>di</strong> acconto fi scale.<br />
Gli utili e le per<strong>di</strong>te da realizzo sono determinati con riferimento al valore<br />
<strong>di</strong> iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione.<br />
La giacenza me<strong>di</strong>a delle attività della Gestione Separata è pari alla somma<br />
delle giacenze me<strong>di</strong>e nel periodo <strong>di</strong> osservazione dei depositi in numerario,<br />
degli investimenti e <strong>di</strong> ogni altra attività della Gestione Separata.<br />
La giacenza me<strong>di</strong>a è determinata in base al valore <strong>di</strong> iscrizione nel libro<br />
mastro della Gestione Separata.<br />
Art. 6 CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE<br />
La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certifi cazione da parte<br />
<strong>di</strong> una Società <strong>di</strong> Revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa<br />
vigente.<br />
Il presente Regolamento potrà essere mo<strong>di</strong>fi cato per essere adeguato alla<br />
normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte <strong>di</strong> mutati criteri<br />
gestionali, con esclusione, in tale ultimo caso, <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fi che meno favorevoli<br />
per il Contraente.<br />
21 <strong>di</strong> 32
22 <strong>di</strong> 32<br />
CLAUSOLA DI COASSICURAZIONE<br />
La presente <strong>Polizza</strong> per l'Assicurazione sulla Vita dei Dirigenti, Ex Dirigenti,<br />
Quadri ed Ex Quadri del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi<br />
del Terziario avanzato soci delle Associazioni Territoriali dei Dirigenti<br />
Manageritalia, nella forma <strong>di</strong> “Capitale Differito a <strong>Premi</strong>o Unico Ricorrente<br />
con Controassicurazione e con Rivalutazione annua del capitale” – Tar. 41<br />
BB viene assunta in coassicurazione tra le seguenti Imprese autorizzate<br />
all’esercizio delle Assicurazioni sulla Vita esclusa ogni responsabilità solidale<br />
fra loro, nelle misure percentuali per ciascuna <strong>di</strong> esse in<strong>di</strong>cate:<br />
– Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. in qualità <strong>di</strong> Delegataria nella misura del<br />
57,14 %;<br />
– Assicurazioni Generali S.p.A. in qualità <strong>di</strong> Coassicuratrice nella misura<br />
del 42,86%;<br />
Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., nella sua qualità <strong>di</strong> Delegataria, provvederà<br />
all'intera gestione della Convenzione anche per conto <strong>di</strong> Assicurazioni Generali<br />
S.p.A..<br />
Le Società Coassicuratrici convengono che ad “ASSIDIR S.r.l.” vengano<br />
demandati i compiti <strong>di</strong> cui al punto 7. INTERMEDIARIO delle Disposizioni<br />
<strong>di</strong> Carattere Generale (Allegato 1) alla presente Convenzione.<br />
Le Società Coassicuratrici convengono inoltre che con riferimento al punto<br />
10. DETERMINAZIONE DEL TASSO DI RENDIMENTO MEDIO DA<br />
ATTRIBUIRE AI CONTRAENTI/ASSICURATI delle Disposizioni <strong>di</strong> Carattere<br />
Generale della <strong>Polizza</strong> (Allegato 2) ed al fi ne <strong>di</strong> riportare le Riserve<br />
Matematiche <strong>di</strong> ciascuna delle Società Coassicuratrici stesse all'effettivo<br />
ammontare derivante dall'impegno <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarare a favore dei Contraenti/<br />
Assicurati un unico Tasso <strong>di</strong> Ren<strong>di</strong>mento Me<strong>di</strong>o da Attribuire, tra le Società<br />
Coassicuratrici venga operata una compensazione delle Riserve Matematiche<br />
in base all'applicazione <strong>di</strong> quanto segue:<br />
“Premesso che il red<strong>di</strong>to me<strong>di</strong>o attribuito <strong>di</strong> ciascuna Società Coassicuratrice<br />
si ottiene moltiplicando il proprio red<strong>di</strong>to attribuito per il rapporto tra il<br />
Tasso <strong>di</strong> Ren<strong>di</strong>mento Me<strong>di</strong>o da Attribuire ed il proprio tasso <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento<br />
retrocesso, entro il 31.12 <strong>di</strong> ogni esercizio verrà redatto un conto <strong>di</strong> gestione<br />
comune delle Riserve Matematiche derivanti dalle singole gestioni<br />
PREVIR e dove verranno iscritte:<br />
– in entrata <strong>di</strong> detto conto, con valuta 31.12 dell'anno considerato, per<br />
quelle Società Coassicuratrici che hanno ottenuto un tasso <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento<br />
retrocesso superiore al Tasso <strong>di</strong> Ren<strong>di</strong>mento Me<strong>di</strong>o da Attribuire<br />
<strong>di</strong> cui al punto 10 delle Disposizioni <strong>di</strong> Carattere Generale della<br />
<strong>Polizza</strong> per l'Assicurazione sulla vita dei Dirigenti, Ex Dirigenti, Quadri<br />
ed Ex Quadri del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi,<br />
del Terziario avanzato soci delle Associazioni Territoriali dei Dirigenti<br />
Manageritalia, un importo pari alla <strong>di</strong>fferenza tra il proprio red<strong>di</strong>to attribuito<br />
ed il red<strong>di</strong>to me<strong>di</strong>o attribuito;
– in uscita, con valuta 31.12, per quelle Società Coassicuratrici che<br />
hanno ottenuto un tasso <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento retrocesso inferiore al Tasso<br />
<strong>di</strong> Ren<strong>di</strong>mento Me<strong>di</strong>o da Attribuire un importo pari alla <strong>di</strong>fferenza tra il<br />
red<strong>di</strong>to me<strong>di</strong>o attribuito ed il proprio red<strong>di</strong>to attribuito.<br />
Le Società Coassicuratrici che hanno conseguito un saldo negativo dovranno<br />
ricevere con valuta 31.12 dalle Società Coassicuratrici che hanno<br />
conseguito un saldo positivo un conguaglio pari al saldo negativo<br />
stesso.<br />
Al 31 <strong>di</strong>cembre dell'esercizio successivo le Società Coassicuratrici che<br />
avranno benefi ciato del conguaglio dovranno corrispondere alle Società<br />
Coassicuratrici che hanno versato il conguaglio un importo pari all'interesse<br />
calcolato sul conguaglio ricevuto per il periodo <strong>di</strong> un anno ad un<br />
tasso pari al 5% del Tasso <strong>di</strong> Ren<strong>di</strong>mento Me<strong>di</strong>o da Attribuire".<br />
Le “Società Coassicuratrici” hanno la facoltà <strong>di</strong> recedere dalla Convenzione.<br />
A tal fi ne l’Impresa Assicuratrice recedente è tenuta a comunicare il proprio<br />
recesso, a mezzo lettera raccomandata, al Contraente ed alle restanti<br />
“Società Coassicuratrici”, compresa la Società Delegataria.<br />
Tale comunicazione <strong>di</strong> recesso dovrà essere effettuata entro il 30.11<br />
dell’anno ed avrà effetto dalle ore 24.00 del 31.12 dello stesso anno.<br />
All’Impresa Assicuratrice recedente rimarranno in carico tutti gli obblighi<br />
riguardanti il portafoglio assicurativo in essere alla data <strong>di</strong> effetto del recesso,<br />
nonché i sinistri avvenuti entro le ore 24.00 della data <strong>di</strong> effetto del<br />
recesso, ancorché denunciati successivamente a tale data.<br />
L’Impresa Assicuratrice recedente sarà tenuta a trasferire le riserve matematiche<br />
delle prestazioni maturate, rivalutate fi no alla data <strong>di</strong> effetto del<br />
recesso, entro 30 giorni da tale data, alle restanti “Società Coassicuratrici”<br />
alle quali è stata assegnata una quota <strong>di</strong> partecipazione alla Convenzione<br />
3142, le quali si obbligano ad assorbire la quota <strong>di</strong> partecipazione e le<br />
riserve matematiche dell’Impresa recedente proporzionalmente alle loro<br />
quote, ricalcolate rapportandole al totale delle quote residue.<br />
Il trasferimento delle riserve matematiche dell’Impresa Assicuratrice recedente<br />
dovrà essere attuato me<strong>di</strong>ante la corresponsione in contanti,<br />
alle restanti “Società Coassicuratrici” <strong>di</strong> cui al capoverso precedente,<br />
del valore delle riserve matematiche rivalutate alla data <strong>di</strong> effetto del<br />
recesso.<br />
Qualora il recesso venga esercitato dalla Società Delegataria, decade<br />
l’obbligo per le “Società Coassicuratrici” <strong>di</strong> assorbire le Riserve matematiche<br />
della Recedente. In tale circostanza alla Recedente rimarranno in<br />
carico tutti gli obblighi e i <strong>di</strong>ritti derivanti dall’attività <strong>di</strong> Delega. Nel caso in<br />
cui le “Società Coassicuratrici”, scelgano <strong>di</strong> assorbire le Riserve matematiche<br />
suddette, con accordo tra le Parti, si procederà obbligatoriamente<br />
23 <strong>di</strong> 32
24 <strong>di</strong> 32<br />
alla designazione <strong>di</strong> una nuova Società Delegataria, tra le restanti “Società<br />
Coassicuratrici”, che dovrà ricevere il gra<strong>di</strong>mento del Contraente.<br />
Nel caso in cui il recesso venga esercitato contemporaneamente da tutte<br />
le “Società Coassicuratrici”, non si effettuerà il trasferimento delle Riserve<br />
matematiche e la Società Delegataria sarà tenuta a mantenere il suo ruolo<br />
in relazione alle Riserve matematiche in essere.
ALLEGATO 3<br />
ALLA CONVENZIONE N. 3142<br />
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’ACCENSIONE<br />
DELLE GARANZIE ASSICURATIVE<br />
Il documento occorrente per l’adesione alla <strong>Polizza</strong> per l’Assicurazione<br />
sulla vita nella forma <strong>di</strong> “Capitale Differito a <strong>Premi</strong>o Unico Ricorrente con<br />
Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale” - Tar. 41<br />
BB per tutti i Dirigenti, Ex Dirigenti, Quadri ed Ex Quadri del Commercio,<br />
dei Trasporti, dei Servizi, del Turismo, del Terziario avanzato soci delle<br />
Associazioni Territoriali dei Dirigenti Manageritalia, è la Dichiarazione <strong>di</strong><br />
Adesione Proposta <strong>di</strong> Assicurazione sulla Vita - Versamenti Facoltativi<br />
Aggiuntivi a premi unici “Ricorrenti” - <strong>Capitello</strong> - costituito da una scheda<br />
anagrafi ca contenente le generalità ed il domicilio del singolo Aderente/<br />
Assicurando, la designazione dei Benefi ciari, cui spettano le somme assicurate<br />
in caso <strong>di</strong> vita o <strong>di</strong> premorienza del Contraente/Assicurato stesso e<br />
l’entità del premio ricorrente trimestrale che si intende versare.<br />
L’Aderente/Assicurando dovrà compilare personalmente la Dichiarazione<br />
<strong>di</strong> Adesione Proposta <strong>di</strong> Assicurazione sulla Vita - Versamenti Facoltativi<br />
Aggiuntivi a premi unici “Ricorrenti” - <strong>Capitello</strong> -, datarla e sottoscriverla.<br />
L’Associazione “Antonio Pastore” e Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. convengono<br />
che “ASSIDIR S.r.l.” nella sua qualità <strong>di</strong> Interme<strong>di</strong>ario, curerà<br />
l’invio della <strong>di</strong>chiarazione al singolo Aderente/Assicurando nonché la ritrasmissione<br />
della stessa, una volta ricevutola, debitamente compilata<br />
dall’Aderente/Assicurando, ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., Delegataria<br />
della presente Convenzione.<br />
25 <strong>di</strong> 32
26 <strong>di</strong> 32<br />
ALLEGATO 4<br />
ALLA CONVENZIONE N. 3142<br />
DOCUMENTI DA PRODURRE IN CASO DI:<br />
A. RISCATTO<br />
B. DECESSO<br />
C. VARIAZIONE DEI BENEFICIARI<br />
I Contraenti/Assicurati, o gli aventi <strong>di</strong>ritto, per usufruire delle prestazioni relative<br />
alla forma assicurativa della presente Convenzione nonché delle opzioni<br />
previste dalla stessa forma assicurativa devono necessariamente produrre,<br />
per il buon fi ne delle stesse, la documentazione prevista dalle con<strong>di</strong>zioni contrattuali<br />
e qui <strong>di</strong> seguito analiticamente riportata a seconda dei casi.<br />
A. RISCATTO<br />
Per il caso previsto dal presente punto A. dovrà essere trasmessa, a cura<br />
del Contraente/Assicurato, all’Associazione “Antonio Pastore”:<br />
a. Domanda <strong>di</strong> Liquidazione pre<strong>di</strong>sposta dall’Associazione “Antonio Pastore”,<br />
in qualità <strong>di</strong> Contraente della Convenzione, compilata e sottoscritta<br />
dal Contraente/Assicurato;<br />
b. Certifi cato <strong>di</strong> nascita in carta semplice o, in alternativa, autocertifi cazione<br />
<strong>di</strong> nascita corredata da fotocopia <strong>di</strong> un valido documento d’identità.<br />
L’Associazione “Antonio Pastore”, avvalendosi <strong>di</strong> “ASSIDIR S.r.l.” nella<br />
sua qualità <strong>di</strong> Interme<strong>di</strong>ario, previo controllo <strong>di</strong> tutta la documentazione<br />
raccolta, provvederà ad inviare la stessa a Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.<br />
nella sua qualità <strong>di</strong> Delegataria.<br />
B. DECESSO<br />
In caso <strong>di</strong> decesso del Contraente/Assicurato, gli aventi <strong>di</strong>ritto alla prestazione<br />
dovranno inviare all’Associazione “Antonio Pastore” la seguente<br />
documentazione:<br />
a. richiesta <strong>di</strong> indennizzo redatta e sottoscritta da parte dei Benefi ciari;<br />
b. certifi cato <strong>di</strong> morte dell’Assicurato;
c. atto notorio (e non <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva rilasciata dal Comune) e<br />
nel caso in cui esista una <strong>di</strong>sposizione testamentaria, produrre anche<br />
copia autenticata del testamento.<br />
Nel caso in cui non esista testamento, l’atto notorio deve essere comunque<br />
presentato e da esso deve risultare, oltre all’in<strong>di</strong>cazione degli ere<strong>di</strong><br />
legittimi la <strong>di</strong>chiarazione che l’assicurato non ha lasciato testamento;<br />
d. dati anagrafi ci / fi scali dei Benefi ciari;<br />
e. decreto del Giu<strong>di</strong>ce Tutelare - qualora fra i benefi ciari esistano dei minori<br />
- con il quale si autorizzi Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., in qualità<br />
<strong>di</strong> Delegataria, a liquidare quanto dovuto alla persona destinata e secondo<br />
le modalità previste dallo stesso Giu<strong>di</strong>ce, sollevando le Imprese<br />
<strong>di</strong> Assicurazione da qualsiasi ingerenza che possa derivare dal reimpiego<br />
della somma spettante al minore stesso;<br />
f. ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dalla<br />
Società.<br />
L’Associazione “Antonio Pastore”, avvalendosi <strong>di</strong> “ASSIDIR S.r.l.” nella sua<br />
qualità <strong>di</strong> Interme<strong>di</strong>ario previo controllo <strong>di</strong> tutta la documentazione raccolta,<br />
provvederà ad inviare la stessa ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. nella<br />
sua qualità <strong>di</strong> Delegataria.<br />
C. VARIAZIONE DEI BENEFICIARI<br />
È facoltà del Contraente/Assicurato richiedere la revoca dei Benefi ciari<br />
precedentemente designati.<br />
A tal fi ne il Contraente/Assicurato dovrà inoltrare esplicita richiesta all’Associazione<br />
“Antonio Pastore” che trasmetterà allo stesso l’apposito modulo<br />
<strong>di</strong> Variazione dei Benefi ciari, contenente:<br />
a. le generalità del Contraente/Assicurato;<br />
b. la designazione dei nuovi Benefi ciari.<br />
Il modulo <strong>di</strong> Variazione dei Benefi ciari dovrà essere compilato personalmente<br />
dal Contraente/Assicurato datato e sottoscritto.<br />
L’Associazione “Antonio Pastore”, avvalendosi <strong>di</strong> “ASSIDIR S.r.l.” nella<br />
sua qualità <strong>di</strong> Interme<strong>di</strong>ario, curerà l’invio del modulo al Contraente/Assicurato,<br />
nonché la ritrasmissione dello stesso, una volta ricevutolo debitamente<br />
compilato dal Contraente/Assicurato, ad Aviva Assicurazioni Vita<br />
S.p.A. nella sua qualità <strong>di</strong> Delegataria ed infi ne l’Interme<strong>di</strong>ario invierà al<br />
Contraente/Assicurato l’apposita Appen<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> variazione emessa dalla<br />
stessa Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. a chiusura e conferma dell’intera<br />
operazione.<br />
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28 <strong>di</strong> 32<br />
TABELLA 1<br />
CONVERSIONE DI CAPITALE AL TERMINE IN RENDITA VITALIZIA<br />
RIVALUTABILE<br />
Valori <strong>di</strong> conversione <strong>di</strong> 1.000,00 Euro <strong>di</strong> capitale al termine in ren<strong>di</strong>ta<br />
annua vitalizia imme<strong>di</strong>ata rivalutabile<br />
Età alla<br />
conversione<br />
(*)<br />
65<br />
66<br />
67<br />
68<br />
69<br />
70<br />
71<br />
72<br />
73<br />
74<br />
75<br />
76<br />
77<br />
78<br />
79<br />
80<br />
Frazionamento della ren<strong>di</strong>ta pagabile in rate posticipate<br />
Annuale Semestrale Trimestrale Mensile<br />
46,485<br />
47,867<br />
49,336<br />
50,907<br />
52,589<br />
54,392<br />
56,326<br />
58,402<br />
60,638<br />
63,059<br />
65,690<br />
68,554<br />
71,677<br />
75,078<br />
78,774<br />
82,779<br />
46,020<br />
47,388<br />
48,843<br />
50,398<br />
52,063<br />
53,848<br />
55,763<br />
57,818<br />
60,032<br />
62,428<br />
65,033<br />
67,868<br />
70,960<br />
74,327<br />
77,986<br />
81,951<br />
45,788<br />
47,149<br />
48,596<br />
50,143<br />
51,800<br />
53,576<br />
55,481<br />
57,526<br />
59,728<br />
62,113<br />
64,705<br />
67,526<br />
70,602<br />
73,952<br />
77,592<br />
81,537<br />
45,555<br />
46,910<br />
48,349<br />
49,889<br />
51,537<br />
53,304<br />
55,199<br />
57,234<br />
59,425<br />
61,798<br />
64,376<br />
67,183<br />
70,243<br />
73,576<br />
77,199<br />
81,123<br />
(*) Età dell'Assicurato al momento della conversione determinata per anni<br />
interi, trascurando la frazione d'anno inferiore ai sei mesi e computando<br />
come anno intero la frazione superiore ai sei mesi. Tale età dovrà<br />
essere mo<strong>di</strong>fi cata in <strong>di</strong>pendenza dell'anno <strong>di</strong> nascita dell'Assicurato,<br />
in base alla tabella seguente:<br />
Anno <strong>di</strong> nascita Mo<strong>di</strong>fi che<br />
da a<br />
dell’età<br />
– 1926 +3<br />
1927 1939 +2<br />
1940 1948 +1<br />
1949 1960 0<br />
1961 1970 -1<br />
1971 -2
INFORMATIVA SULLA PRIVACY<br />
INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO<br />
30/06/2003 N.196<br />
Con la presente, l’Associazione Antonio Pastore (nel prosieguo in<strong>di</strong>cata<br />
come “l’Associazione”) con sede in Milano, Via Stoppani 6, Aviva Assicurazioni<br />
Vita S.p.A., con sede in Milano, Via A. Scarsellini 14 (nel<br />
prosieguo in<strong>di</strong>cata come “l’Impresa”), in qualità <strong>di</strong> contitolari dei trattamenti<br />
e Assi<strong>di</strong>r S.r.l. con sede in Milano, Via Stoppani 6 (nel prosieguo<br />
in<strong>di</strong>cato come “Assi<strong>di</strong>r”), in qualità <strong>di</strong> titolare autonomo dei trattamenti,<br />
come previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali, Decreto Legislativo<br />
196 del 30 Giugno 2003 (nel prosieguo il “Co<strong>di</strong>ce”), La informano<br />
in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali, ivi inclusi dati defi niti come<br />
“sensibili” ai sensi del Co<strong>di</strong>ce (in via meramente esemplifi cativa, dati<br />
sullo stato generale <strong>di</strong> salute, adesione ad un sindacato, informazioni<br />
relative ad origini razziali, presenza <strong>di</strong> persone portatrici <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap nel<br />
nucleo familiare, etc…).<br />
A. Modalità e fi nalità del trattamento<br />
1 I Suoi dati saranno trattati per fi nalità assicurative, che richiedono necessariamente,<br />
tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio<br />
d’Europa REC (2002), che i dati siano trattati per: pre<strong>di</strong>sposizione<br />
e stipulazione <strong>di</strong> polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione<br />
dei sinistri; liquidazioni per altre cause; prestazioni a scadenza; riassicurazione;<br />
coassicurazione; prevenzione e in<strong>di</strong>viduazione delle fro<strong>di</strong><br />
assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ritti dell’assicuratore; adempimento <strong>di</strong> altri specifi ci obblighi <strong>di</strong> legge<br />
o contrattuali; analisi <strong>di</strong> nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo<br />
interno; attività statistiche; nonché per l’espletamento degli obblighi<br />
contrattuali attinenti alla gestione della polizza assicurativa stipulata in<br />
forza della Convenzione “Antonio Pastore n. 3142” sottoscritta dall’Associazione”<br />
e dall’ “Impresa”, della cui gestione operativa “Assi<strong>di</strong>r” è<br />
stata incaricata, in qualità <strong>di</strong> titolare autonomo.<br />
2 I Suoi Dati sensibili saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti<br />
richiesti da tutte le norme <strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> contratto connessi e necessari<br />
nell’ambito del suo contratto assicurativo <strong>di</strong> cui al precedente<br />
punto 1.<br />
Il trattamento dei Dati è svolto <strong>di</strong>rettamente dai contitolari e dal titolare<br />
autonomo ovvero da soggetti esterni ad essi, debitamente istruiti ai sensi<br />
del “Co<strong>di</strong>ce”.<br />
B. Ambito <strong>di</strong> circolazione e comunicazione dei dati<br />
Potranno avere accesso alle informazioni che La riguardano i <strong>di</strong>pendenti<br />
dei contitolari e del titolare autonomo che ne abbiano necessità per l’esecuzione<br />
delle loro mansioni o in virtù della posizione che ricoprono, per il<br />
cui trattamento sono stati nominati incaricati.<br />
29 <strong>di</strong> 32
30 <strong>di</strong> 32<br />
Tali soggetti, in relazione alla loro mansione, avranno accesso solo ai<br />
Dati pertinenti con tale mansione, escludendo cioè che tutti i <strong>di</strong>pendenti<br />
dei contitolari e del titolare autonomo abbiano libero accesso a tutti i suoi<br />
Dati.<br />
I contitolari e il titolare autonomo potranno comunicare i Dati che la riguardano,<br />
per le fi nalità attinenti all’esercizio dell’attività istituzionale ed<br />
assicurativa:<br />
– alle Pubbliche Amministrazioni, o ad altri pubblici uffi ci (quali, ad esempio,<br />
uffi ci giu<strong>di</strong>ziari, forza pubblica, etc), per lo svolgimento delle funzioni<br />
istituzionali nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;<br />
– alle Autorità e agli Organi <strong>di</strong> Vigilanza (ad esempio IVASS), secondo<br />
quanto <strong>di</strong>sposto da norme <strong>di</strong> legge;<br />
– a società <strong>di</strong> servizi informatici o <strong>di</strong> archiviazione, servizi bancari per<br />
l’effettuazione <strong>di</strong> pagamenti, servizi <strong>di</strong> trasmissione e <strong>di</strong> imbustamento,<br />
trasporto e smistamento delle comunicazioni. I Dati comunicati a questi<br />
soggetti non avranno natura sensibile.<br />
C. Esercizio dei <strong>di</strong>ritti<br />
Lei potrà esercitare i Suoi <strong>di</strong>ritti ai sensi dell’articolo 7 del Co<strong>di</strong>ce (<strong>di</strong> seguito<br />
riportato):<br />
1. L’interessato ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ottenere la conferma dell’esistenza o meno <strong>di</strong><br />
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la<br />
loro comunicazione in forma intelligibile.<br />
2 L’interessato ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ottenere l’in<strong>di</strong>cazione<br />
a) dell’origine dei dati personali;<br />
b) delle fi nalità e modalità’ del trattamento;<br />
c) della logica applicata in caso <strong>di</strong> trattamento effettuato con l’ausilio <strong>di</strong><br />
strumenti elettronici;<br />
d) degli estremi identifi cativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante<br />
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;<br />
e) dei soggetti o delle categorie <strong>di</strong> soggetti ai quali i dati personali possono<br />
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in<br />
qualità <strong>di</strong> rappresentante designato nel territorio dello Stato, <strong>di</strong> responsabili<br />
o incaricati.<br />
3 L’interessato ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ottenere:<br />
a) l’aggiornamento, la rettifi cazione ovvero, quando vi ha interesse,<br />
l’integrazione dei dati;<br />
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei<br />
dati trattati in violazione <strong>di</strong> legge, compresi quelli <strong>di</strong> cui non è necessaria<br />
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono<br />
stati raccolti o successivamente trattati;<br />
c) l’attestazione che le operazioni <strong>di</strong> cui alle lettere a) e b) sono state<br />
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,<br />
<strong>di</strong> coloro ai quali i dati sono stati comunicati o <strong>di</strong>ffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un<br />
impiego <strong>di</strong> mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al <strong>di</strong>ritto<br />
tutelato.<br />
4 L’interessato ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> opporsi, in tutto o in parte:<br />
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,<br />
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;<br />
b) al trattamento <strong>di</strong> dati personali che lo riguardano a fi ni <strong>di</strong> invio <strong>di</strong><br />
materiale pubblicitario o <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta o per il compimento <strong>di</strong><br />
ricerche <strong>di</strong> mercato o <strong>di</strong> comunicazione commerciale.”<br />
Le richieste ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere inoltrate<br />
presso le se<strong>di</strong> dei contitolari e del titolare autonomo.<br />
Ulteriori informazioni in or<strong>di</strong>ne al trattamento e alla comunicazione<br />
dei dati personali potranno essere richieste all’uffi cio del Responsabile<br />
del trattamento dei dati personali presso la sede del titolare<br />
autonomo, dell'Associazione Antonio Pastore e per quanto riguarda<br />
Aviva Assicurazioni Vita a:<br />
Servizio Privacy - Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.<br />
Via A. Scarsellini, 14<br />
20161 Milano<br />
tel. 02.2775.447<br />
fax 02.2775.474<br />
e.mail: privacy_vita@avivaitalia.it.<br />
D. Conferimento dei dati e conseguenze<br />
Il conferimento dei Dati, inclusi quelli sensibili, richiesti dalla legge o nel<br />
corso della esecuzione e gestione del contratto stipulato con Lei, ha natura<br />
obbligatoria e la mancanza <strong>di</strong> tale conferimento potrebbe compromettere<br />
il corretto adempimento degli obblighi inerenti al Suo rapporto con<br />
“l’Associazione” con “l’Impresa” e “Assi<strong>di</strong>r”.<br />
Il trattamento dei Dati da parte dei contitolari e del titolare autonomo avverrà<br />
in piena conformità alla informativa fornita e alla normativa in vigore<br />
in materia <strong>di</strong> tutela dei dati personali.<br />
31 <strong>di</strong> 32
32 <strong>di</strong> 32<br />
NDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO<br />
1 - In<strong>di</strong>care il relativo co<strong>di</strong>ce:<br />
01) Manageritalia Ancona<br />
02) Manageritalia Bari<br />
03) Manageritalia Bologna<br />
04) Manageritalia Firenze<br />
05) Manageritalia Genova<br />
06) Manageritalia Milano<br />
07) Manageritalia Napoli<br />
08) Manageritalia Padova<br />
09) Manageritalia Palermo<br />
10) Manageritalia Roma<br />
11) Manageritalia Torino<br />
12) Manageritalia Trieste<br />
13) Manageritalia Trento<br />
14) Manageritalia Venezia<br />
15) Manageritalia Verona<br />
2 - In<strong>di</strong>care la matricola del Fondo <strong>di</strong> provenienza Mario Negri<br />
Data ultimo aggiornamento 31 marzo 2013
Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.<br />
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano<br />
www.avivaitalia.it<br />
Tel. +39 02 2775.1<br />
Fax +39 02 2775.204<br />
Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. è una società del Gruppo Aviva<br />
Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale<br />
Sociale Euro 49.721.776,00 (i.v.) R.E.A. <strong>di</strong> Milano 1254313 Iscrizione al Registro<br />
delle Imprese <strong>di</strong> Milano, Co<strong>di</strong>ce Fiscale e Partita IVA 08869370158 Società<br />
soggetta a <strong>di</strong>rezione e coor<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> Aviva Italia Hol<strong>di</strong>ng S.p.A. Impresa<br />
autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero<br />
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27/12/1988 (Gazzetta<br />
Ufficiale n. 3 del 04/01/1989) Iscrizione all’Albo delle Imprese <strong>di</strong> Assicurazione<br />
n. 1.00079 Iscrizione all’albo dei gruppi assicurativi n. 038.00004<br />
Linea <strong>di</strong> prodotti assicurativi in esclusiva per<br />
Mod. 70068 - - ed. 03/2013