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Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

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CAPITOLO 1 - La Convenzione Europea del Paesaggio: prospettive ed esperienze<br />

sere collegato a singoli elementi distintivi (architettonici, storici o evocativi), bensì a categorie<br />

strutturali del territorio.<br />

Gli effetti di questa legge sono notevoli. Basti pensare che mentre con <strong>il</strong> modello originario della<br />

legge del 1939, l’individuazione di un’area da sottoporre al vincolo avveniva all’interno di procedimento<br />

attivato dall’amministrazione deputata alla gestione dello stesso, con la legge “Galasso”<br />

l’individuazione veniva operata da amministrazioni differenti da quelle preposte alla tutela del<br />

vincolo - ad esempio i parchi e le riserve naturali venivano individuate allora dal Ministro dell’agricoltura,<br />

se non addirittura l’individuazione veniva a dipendere da accadimenti naturali - come<br />

<strong>il</strong> territorio interessato da aree boscate o da corsi d’acqua.<br />

Il concetto di <strong>paesaggio</strong>, dunque, viene ad incorporare sempre più l’elemento fisico e rimodella<br />

quello soggettivo, supera gli angusti confini territoriali imposti dal legislatore del 1939 e<br />

“introduce una tutela del <strong>paesaggio</strong> improntata a integralità e globalità, vale a dire implicante<br />

una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce e in attuazione del<br />

valore estetico-culturale 4 ”.<br />

Questo superamento costituisce una vera e propria rivoluzione, poiché l’apposizione di vincoli<br />

generalizzati necessariamente impongono un ripensamento riguardo alle modalità di amministrazione<br />

dei medesimi. Si passa dalla tutela di interessi puntiformi e differenziati a quella di<br />

categorie geografiche di aree. Il paradigma culturale connesso alla prima è sicuramente più pregnante<br />

rispetto a quello che invece investe un’area vasta, riguardo alla quale la pianificazione diviene<br />

strumento irrinunciab<strong>il</strong>e.<br />

A tale conclusione si giunge anche attraverso la nuova funzione riconosciuta alla sanzione penale<br />

a tutela del vincolo, che censura non più la lesione del bene protetto, bensì <strong>il</strong> pericolo che<br />

ciò si possa verificare. Di nuovo la Corte Costituzionale interviene dichiarando che non può …<br />

ritenersi irrazionale che vengano sottoposte a sanzione penale tutte le modifiche e alterazioni attuate<br />

mediante opere non autorizzate, indipendentemente dalla presenza e dalla entità di un danno<br />

paesistico concretamente sussistente nel caso specifico. Infatti, come viene affermato dalla<br />

giurisprudenza ordinaria di legittimità, <strong>il</strong> reato previsto dall’art. 1-sexies impugnato ha carattere formale<br />

e di pericolo, proprio perché <strong>il</strong> vincolo posto su certe parti del territorio nazionale ha una funzione<br />

prodromica al suo governo. 5<br />

L’anticipazione della sanzionab<strong>il</strong>ità dei comportamenti rappresenta una ancora più forte sollecitazione<br />

rivolta alle amministrazioni preposte alla tutela del <strong>paesaggio</strong> a partecipare proattivamente<br />

al governo del territorio, alla determinazione di indirizzi, alla definizione di programmi di<br />

azione e a partecipare alle pianificazioni settoriali.<br />

Dalla Corte viene, inoltre, colto un altro r<strong>il</strong>evante aspetto: quello relativo all’unitarietà del bene.<br />

Viene osservato come la legge “Galasso” invece di sottoporre a protezione soltanto alcuni<br />

beni, singolarmente individuati, abbia introdotto vincoli paesaggistici generalizzati, in relazione alle<br />

categorie elencate dall’art. 1, demandando poi alle regioni di provvedere per la redazione di piani<br />

paesistici e di piani urbanistico-territoriali, sulla base dei quali possono essere disposte discipline differenziate.<br />

La ratio della scelta sta nella valutazione che l’integrità ambientale è un bene unitario,<br />

che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella<br />

sua interezza.<br />

La giurisprudenza costituzionale, dunque, indica chiaramente come la tutela del <strong>paesaggio</strong> debba<br />

essere perseguita attraverso un visione complessiva del valore da proteggere e che l’unita-<br />

4 Corte Cost. sentenza n. 151/86.<br />

5 Corte Cost. n. 67/92.

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