11.06.2013 Views

Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

96<br />

CAPITOLO 1 - La Convenzione Europea del Paesaggio: prospettive ed esperienze<br />

Anche se, dopo oltre 35 anni, di queste linee fondamentali di assetto del territorio non se ne<br />

è vista neanche la proposta, rimane pur sempre significativa l’intenzione del legislatore, secondo<br />

cui la conservazione dell’assetto territoriale è un dovere imprescindib<strong>il</strong>e ai fini della tutela<br />

paesistica. Capovolgendo la frase, ciò sta a significare che un corretto governo del <strong>paesaggio</strong><br />

non può non tener conto degli elementi strutturali del territorio sul quale ricade.<br />

Allo stesso tempo, però, veniva inclusa la pianificazione paesistica, di cui alla legge n. 1497/39, all’interno<br />

della materia “urbanistica”, facendo così dubitare che la tutela del <strong>paesaggio</strong> potesse<br />

essere considerata una “sottomateria” della prima.<br />

L’equivoco fu immediatamente sciolto, dacché la Corte Costituzionale si affrettò ad affermare<br />

con la sentenza n. 141/72 “la separazione dell’urbanistica in senso proprio … dalla problematica<br />

concernente la conservazione e valorizzazione delle bellezze naturali d’insieme”. Aggiungendo inoltre<br />

che le “bellezze naturali ambientali, … a rigore riconducib<strong>il</strong>i o meno alla categoria dei beni culturali,<br />

sul piano della protezione, vanno tenute distinte dai beni tutelati mediante la disciplina<br />

urbanistica”.<br />

Il tema si ripropose con <strong>il</strong> d.P.R. n. 616/77, con l’inclusione del governo delle località individuate<br />

dalla legge n. 1497/39 all’interno della materia dell’urbanistica. Ma anche in questa occasione la<br />

Corte Costituzionale – sentenza n. 239/82 – ebbe a ribadire che le materie urbanistica e protezione<br />

del <strong>paesaggio</strong> sono separate.<br />

È interessante osservare, inoltre, che l’art. 82, del d.P.R. n. 616/77 - che chiama le regioni a concorrere<br />

nel governo del vincolo delle località di cui alla legge n. 1497/39 - è titolato “beni ambientali”.<br />

La nuova qualificazione di queste località segna un’ulteriore emancipazione dalla stretta<br />

connotazione culturale ed edonistica, la nozione di bene <strong>paesaggio</strong> dunque si “contamina” con<br />

elementi che possiamo definire di carattere scientifico, quale è indubbiamente <strong>il</strong> contenuto del<br />

concetto di ambiente.<br />

Dobbiamo, tuttavia, ammettere che una piena consapevolezza di ciò non risultava ancora matura<br />

nella giurisprudenza, se è vero - come è vero - che la citata sentenza del 1982 ha affermato<br />

che la nozione di <strong>paesaggio</strong> accolta dalla Costituzione … accomuna la tutela del <strong>paesaggio</strong><br />

a quella del patrimonio storico ed artistico e detta <strong>il</strong> suo precetto, come già ha r<strong>il</strong>evato parte della<br />

dottrina, ai fini di proteggere e migliorare i beni (culturali) suddetti e contribuire così all’elevazione intellettuale<br />

della collettività.<br />

Pertanto, nonostante l’introduzione di nuove terminologie e la riflessione circa la collocazione<br />

sistematica della materia sembrava resistere ancora un radicato concetto del <strong>paesaggio</strong> come<br />

elemento identitario della cultura nazionale.<br />

Pochi anni dopo, tuttavia, la Corte Costituzionale veniva a discostarsi da un’impostazione basata<br />

sull’immedesimazione stretta tra <strong>paesaggio</strong> ed elemento antropico facendo emergere anche<br />

<strong>il</strong> fattore fisico e materiale del <strong>paesaggio</strong>, ossia <strong>il</strong> territorio. Nella sentenza n. 359/85, infatti,<br />

si dichiara che la disciplina costituzionale del <strong>paesaggio</strong> qual è stab<strong>il</strong>ita nell’art. 9 Cost.. … erige <strong>il</strong><br />

valore estetico-culturale riferito (anche) alla forma del territorio a valore primario dell’ordinamento.<br />

L’aggiunta di quell’inciso - (anche) - apre ad una diversa lettura: si ammette esplicitamente che<br />

<strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> è strutturato attraverso diverse componenti e una di queste è rappresentata dal<br />

territorio. Da ciò deriva una r<strong>il</strong>evante conseguenza: l’azione di tutela del <strong>paesaggio</strong> non dipende<br />

solo da fattori culturali, ma anche dalla conservazione delle componenti naturali che strutturano<br />

un dato territorio.<br />

La stessa sentenza 3 si pone all’attenzione del lettore per <strong>il</strong> fatto che colloca la tutela del pae-<br />

3 Invero, su questo aspetto anticipata dalla sentenza della Corte Cost. n. 94/85.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!