Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA
Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA
Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ti distintivi dell’italianità, come un fattore di vanto e di orgoglio nazionale ut<strong>il</strong>e per contribuire<br />
a superare eventuali rigurgiti di separatismo, mai del tutto sopiti.<br />
Tale funzione, del resto, si può dire essere figlia anche dell’impostazione in quel momento riconosciuta<br />
alla tutela del <strong>paesaggio</strong>. Il <strong>paesaggio</strong>, infatti, era inserito all’interno di una disciplina<br />
tesa alla tutela di quei luoghi, che evocavano momenti artistici, storici e culturali della “civ<strong>il</strong>tà italiana”.<br />
Una scenografia immanente ed identitaria.<br />
2. La Legge n. 1497 del 29 giugno 1939<br />
Nel 1948, quando fu emanata la Costituzione Italiana, era in vigore la Legge n. 1497/39, che per<br />
molti anni ha sostanziato <strong>il</strong> proclama del citato art. 9. Questa legge all’art. 1 recita: Sono soggette<br />
alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:<br />
1. le cose immob<strong>il</strong>i che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;<br />
2. le v<strong>il</strong>le, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico<br />
o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;<br />
3. i complessi di cose immob<strong>il</strong>i che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e<br />
tradizionale;<br />
4. le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere,<br />
accessib<strong>il</strong>i al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.<br />
Pur non facendo alcun riferimento esplicito al <strong>paesaggio</strong>, era la disciplina contenuta in questa<br />
legge che ne dettava le modalità di governo. I principi su cui si basava erano dati, in particolare,<br />
dall’individuazione del luogo e dall’apposizione del vincolo, ponendone a capo della loro amministrazione<br />
l’allora Ministro per l’educazione nazionale.<br />
Ne derivava, pertanto, che <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> non era tutelato come contesto territoriale, ma trovava<br />
una forma di protezione mediata, tramite l’individuazione di frammenti di <strong>paesaggio</strong>. E tali<br />
elementi erano connessi a fattori edonistici (quadri naturali, <strong>il</strong> continuo richiamo alla bellezza)<br />
e/o a fattori artistici o storici.<br />
Tale puntualità territoriale permaneva, nonostante la previsione di piani paesistici 2 . Infatti, da una<br />
parte veniva disposta la facoltà di redigere tali piani, dall’altra erano i piani stessi, connessi all’individuazione<br />
della singola località.<br />
3. I Decreti del Presidente della Repubblica n. 8/72 e n. 616/77<br />
Riconquistare <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />
Con la nascita delle regioni a statuto ordinario si pose <strong>il</strong> complesso conflitto – ancora oggi non<br />
del tutto appianato – della ripartizione delle competenze tra le stesse e lo Stato centrale. Negli<br />
anni settanta furono emanati alcuni decreti presidenziali, che risposero a questa esigenza. Tali<br />
atti normativi non potevano non riguardare, tra le tante materie, anche quella della tutela del<br />
<strong>paesaggio</strong> e, al fine del presente scritto, è di interesse cogliere alcuni particolari spunti.<br />
Innanzitutto si ricorda <strong>il</strong> comma 7, dell’art. 9, del d.P.R. n. 8/72 che al punto 1 stab<strong>il</strong>isce che su<br />
proposta del Ministro per i lavori pubblici siano identificate le linee fondamentali dall’assetto del<br />
territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi statali o<br />
di r<strong>il</strong>evanza nazionale, alla tutela paesistica, ambientale ed ecologica del territorio ed alla difesa e<br />
conservazione del suolo; così come si dovesse procedere alla periodica verifica della coerenza di<br />
tali linee con gli obiettivi della programmazione economica nazionale.<br />
2 L’art. 5, della medesima legge, stab<strong>il</strong>isce che <strong>il</strong> Ministro per l’educazione nazionale ha facoltà di disporre un piano territoriale<br />
paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l’elenco medesimo,<br />
al fine di impedire che le aree di quelle località siano ut<strong>il</strong>izzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.<br />
95