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Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

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ti distintivi dell’italianità, come un fattore di vanto e di orgoglio nazionale ut<strong>il</strong>e per contribuire<br />

a superare eventuali rigurgiti di separatismo, mai del tutto sopiti.<br />

Tale funzione, del resto, si può dire essere figlia anche dell’impostazione in quel momento riconosciuta<br />

alla tutela del <strong>paesaggio</strong>. Il <strong>paesaggio</strong>, infatti, era inserito all’interno di una disciplina<br />

tesa alla tutela di quei luoghi, che evocavano momenti artistici, storici e culturali della “civ<strong>il</strong>tà italiana”.<br />

Una scenografia immanente ed identitaria.<br />

2. La Legge n. 1497 del 29 giugno 1939<br />

Nel 1948, quando fu emanata la Costituzione Italiana, era in vigore la Legge n. 1497/39, che per<br />

molti anni ha sostanziato <strong>il</strong> proclama del citato art. 9. Questa legge all’art. 1 recita: Sono soggette<br />

alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:<br />

1. le cose immob<strong>il</strong>i che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;<br />

2. le v<strong>il</strong>le, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico<br />

o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;<br />

3. i complessi di cose immob<strong>il</strong>i che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e<br />

tradizionale;<br />

4. le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere,<br />

accessib<strong>il</strong>i al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.<br />

Pur non facendo alcun riferimento esplicito al <strong>paesaggio</strong>, era la disciplina contenuta in questa<br />

legge che ne dettava le modalità di governo. I principi su cui si basava erano dati, in particolare,<br />

dall’individuazione del luogo e dall’apposizione del vincolo, ponendone a capo della loro amministrazione<br />

l’allora Ministro per l’educazione nazionale.<br />

Ne derivava, pertanto, che <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> non era tutelato come contesto territoriale, ma trovava<br />

una forma di protezione mediata, tramite l’individuazione di frammenti di <strong>paesaggio</strong>. E tali<br />

elementi erano connessi a fattori edonistici (quadri naturali, <strong>il</strong> continuo richiamo alla bellezza)<br />

e/o a fattori artistici o storici.<br />

Tale puntualità territoriale permaneva, nonostante la previsione di piani paesistici 2 . Infatti, da una<br />

parte veniva disposta la facoltà di redigere tali piani, dall’altra erano i piani stessi, connessi all’individuazione<br />

della singola località.<br />

3. I Decreti del Presidente della Repubblica n. 8/72 e n. 616/77<br />

Riconquistare <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />

Con la nascita delle regioni a statuto ordinario si pose <strong>il</strong> complesso conflitto – ancora oggi non<br />

del tutto appianato – della ripartizione delle competenze tra le stesse e lo Stato centrale. Negli<br />

anni settanta furono emanati alcuni decreti presidenziali, che risposero a questa esigenza. Tali<br />

atti normativi non potevano non riguardare, tra le tante materie, anche quella della tutela del<br />

<strong>paesaggio</strong> e, al fine del presente scritto, è di interesse cogliere alcuni particolari spunti.<br />

Innanzitutto si ricorda <strong>il</strong> comma 7, dell’art. 9, del d.P.R. n. 8/72 che al punto 1 stab<strong>il</strong>isce che su<br />

proposta del Ministro per i lavori pubblici siano identificate le linee fondamentali dall’assetto del<br />

territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi statali o<br />

di r<strong>il</strong>evanza nazionale, alla tutela paesistica, ambientale ed ecologica del territorio ed alla difesa e<br />

conservazione del suolo; così come si dovesse procedere alla periodica verifica della coerenza di<br />

tali linee con gli obiettivi della programmazione economica nazionale.<br />

2 L’art. 5, della medesima legge, stab<strong>il</strong>isce che <strong>il</strong> Ministro per l’educazione nazionale ha facoltà di disporre un piano territoriale<br />

paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l’elenco medesimo,<br />

al fine di impedire che le aree di quelle località siano ut<strong>il</strong>izzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.<br />

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