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Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

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Riconquistare <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />

zioni amministrative siano tra loro interdipendenti per cui <strong>il</strong> fatto che i compiti connessi alla pianificazione<br />

paesaggistica siano stati trasferiti alle Regioni sin dal 1972 costituirebbe un limite all’esercizio<br />

della potestà normativa dello Stato. La richiamata sentenza n. 367/2007 della Corte<br />

costituzionale ci induce a ritenere non corretti tali assunti.<br />

Non può tuttavia non osservarsi come un distorto concetto giuridico di <strong>paesaggio</strong> – considerato<br />

come uno dei prof<strong>il</strong>i del governo del territorio, con conseguente equivalenza tra l’interesse<br />

pubblico preordinato alla tutela del <strong>paesaggio</strong> e interesse pubblico finalizzato al governo del<br />

territorio – continui ad essere alla base di alcuni recenti ricorsi di legittimità costituzionale contro<br />

leggi regionali promossi dallo Stato 22 .<br />

La innegab<strong>il</strong>e asimmetria tra la Convenzione Europea, secondo la quale <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> è tutto <strong>il</strong><br />

territorio e di conseguenza costituzionalmente attratto nella materia del governo del territorio,<br />

e quelle del nostro ordinamento, che si riferisce a limitate e definite categorie di beni (artt. 134,<br />

136 del Codice) e, dunque, a porzioni territorialmente limitate, impone all’interprete una delicata<br />

attività ermeneutica - come d’altra parte richiede, in generale, <strong>il</strong> diritto internazionale di<br />

fonte pattizia - di adeguamento ai principi e alla tradizione giuridica del diritto interno. A tale<br />

proposito deve evidenziarsi come <strong>il</strong> legislatore del 2008 abbia opportunamente novellato l’art.<br />

132 del Codice (“Convenzioni internazionali”) aggiungendo un secondo comma che, ribadendo<br />

un ordine tra le fonti, sembra sgombrare <strong>il</strong> campo da qualsiasi dubbio circa la fonte del diritto<br />

prevalente in tema di ripartizione delle competenze in materia di <strong>paesaggio</strong>. È infatti detto<br />

che essa “è stab<strong>il</strong>ita in conformità dei principi costituzionali, anche con riguardo all’applicazione<br />

della Convenzione Europea del Paesaggio”.<br />

In conclusione, e riprendendo <strong>il</strong> racconto di Senofonte con <strong>il</strong> quale si è iniziato questo lavoro,<br />

possiamo dire che la Convenzione Europea “persuade” laddove adeguatamente calata nella tradizione<br />

giuridica italiana in materia di tutela del <strong>paesaggio</strong> di cui è espressione <strong>il</strong> Codice. Il quale,<br />

a sua volta, rappresenta una adeguata traduzione in diritto italiano dei principi della Convenzione.<br />

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio costituisce, infatti, specie dopo la novella del 2008,<br />

un condivisib<strong>il</strong>e punto di equ<strong>il</strong>ibrio tra i distinti concetti giuridici di “Paesaggio” e “Bene paesaggistico”<br />

e, consequenzialmente, tra quelli di “pianificazione paesaggistica” (ex artt. 135 e 143 Codice)<br />

e “vincolo paesaggistico”.<br />

Conclusasi la fase delle riforme normative, due in soli quattro anni, la prossima impegnativa sfida<br />

per la tutela del <strong>paesaggio</strong> italiano dovrà compiersi sul terreno della elaborazione di una adeguata,<br />

razionale, condivisa e lungimirante pianificazione paesaggistica. Una pianificazione da<br />

compiersi secondo i parametri del nuovo art. 143 del Codice, <strong>il</strong> quale, significativamente, affida<br />

(comma 1, lett. c)) al piano anche <strong>il</strong> compito di individuare “ulteriori contesti (diversi dai beni<br />

paesaggistici di cui all’art. 136) da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di ut<strong>il</strong>izzazione”.<br />

Il che significa, solo per fare un esempio fra i tanti, che <strong>il</strong> piano dovrà tenere conto anche<br />

dei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC) i quali, pur non essendo strictu sensu beni paesaggistici,<br />

dovranno essere adeguatamente considerati in quanto incidono nel contesto territoriale<br />

(continuo ed integrale) di “r<strong>il</strong>evanza giuridica del bene paesaggistico” cioè <strong>il</strong> “<strong>paesaggio</strong>”.<br />

Il piano paesaggistico diverrà dunque sempre più <strong>il</strong> luogo di elezione nel quale comporre i diversi<br />

e spesso confliggenti interessi: <strong>paesaggio</strong>, ambiente, sv<strong>il</strong>uppo economico, energia, infra-<br />

22 Cfr. ricorso n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21-2-2007 (Prima serie speciale n. 8), con cui <strong>il</strong> Presidente del<br />

Consiglio ricorre contro la legge della Regione Calabria 24 novembre 2006, n. 14, art. 2, comma 1, ottavo capoverso, e<br />

art. 4, comma 1, tredicesimo capoverso. Interessante notare come la legge regionale de qua anziché riferirsi alla nozione<br />

di <strong>paesaggio</strong> ex art. 131 del Codice scelga di recepire la Convenzione Europea del Paesaggio; ricorso n. 9, pubblicato<br />

sulla gazzetta Ufficiale del 12-3-2008 (Prima serie speciale n. 12), con cui <strong>il</strong> presidente del Consiglio ricorre contro<br />

la legge della Regione Bas<strong>il</strong>icata 26 novembre 2007, n. 21, art. 21.<br />

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