Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA
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CAPITOLO 1 - La Convenzione Europea del Paesaggio: prospettive ed esperienze<br />
Non può infatti non concordarsi con quella parte della dottrina 16 la quale – non ritenendo applicab<strong>il</strong>e<br />
nell’ordinamento giuridico italiano <strong>il</strong> s<strong>il</strong>logismo, pure affermato da altri Autori 17 , secondo<br />
cui ai sensi della Convenzione Europea «tutto <strong>il</strong> territorio è <strong>paesaggio</strong>» - evidenzia come “in<br />
campo giuridico dire che tutto è <strong>paesaggio</strong> significa negare un’autonoma ragion d’essere alla nozione<br />
giuridica di <strong>paesaggio</strong>, poiché si elude la possib<strong>il</strong>ità stessa di un regime speciale dei beni,<br />
che è e resta <strong>il</strong> proprium della materia della tutela del <strong>paesaggio</strong>. Dire che «tutto è <strong>paesaggio</strong>»<br />
va bene, ma solo su un piano naturalistico, descrittivo, pregiuridico; comunque fuori dal diritto”.<br />
Vi è poi un’altra ragione per la quale non è possib<strong>il</strong>e mutuare nel nostro ordinamento l’equazione<br />
<strong>paesaggio</strong>-territorio. Infatti, dire che tutto <strong>il</strong> territorio è <strong>paesaggio</strong> conduce all’equazione<br />
<strong>paesaggio</strong>-urbanistica e, conseguentemente, sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o vincolistico, a due inconc<strong>il</strong>iab<strong>il</strong>i conclusioni:<br />
a) tutti i vincoli sul territorio sono di natura paesistica; ovvero b) non ci sono vincoli<br />
paesistici ma solo vincoli urbanistici.<br />
Entrambe tali conclusioni sono, anzitutto, sconfessate da quella consolidata giurisprudenza costituzionale<br />
e amministrativa che ha, nel tempo, delineato i distinti caratteri e le differenti nature<br />
dei due vincoli in esame. Basti dire in questa sede 18 , che <strong>il</strong> vincolo paesistico, a differenza di<br />
quello urbanistico, ha natura dichiarativa e non costitutiva e secondariamente non è indennizzab<strong>il</strong>e<br />
in quanto non può parlarsi di compressione al contenuto del diritto di proprietà poiché<br />
tale diritto “è nato con <strong>il</strong> corrispondente limite e con quel limite vive” 19 .<br />
L’insostenib<strong>il</strong>ità degli assunti sopra esposti appare ben colta e sintetizzata da quell’indirizzo del<br />
Consiglio di Stato, secondo cui sono ascrivib<strong>il</strong>i tra i vincoli ricognitivi unicamente quelli costituiti<br />
“autonomamente in virtù di leggi speciali, e soggetti a peculiari discipline (vincoli m<strong>il</strong>itari, idrogeologici,<br />
forestali, di parco, paesistici)”; quelli, invece, “che sorgono direttamente ed originariamente<br />
per effetto della previsione da parte dello strumento urbanistico” debbono qualificarsi vincoli<br />
costitutivi, la cui natura giuridica è quella di “prescrizioni aventi natura squisitamente urbanistica”<br />
20 .<br />
Nel solco dell’esigenza di sgombrare <strong>il</strong> campo da equivoche sovrapposizioni tra urbanistica e<br />
<strong>paesaggio</strong>, appare opportuno evidenziare in questa sede come <strong>il</strong> legislatore del 2008 abbia opportunamente<br />
eliminato i così detti “vincoli urbanistici con funzioni paesaggistiche”, i quali, come<br />
colto in dottrina 21 , presentavano seri problemi applicativi e di legittimità. Fino alla riforma del<br />
2008, infatti, l’art. 145, comma 4, consentiva agli enti territoriali, in sede di conformazioni e adeguamento<br />
degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni del piano paesaggistico,<br />
di introdurre “le ulteriori previsioni conformative (…) ut<strong>il</strong>i ad assicurare l’ottimale<br />
salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani”.<br />
Le Regioni italiane hanno sempre difeso l’equazione <strong>paesaggio</strong>-territorio enunciata nella Convenzione<br />
Europea, al fine di rivendicare propri poteri in materia di <strong>paesaggio</strong>. In particolare, nel<br />
parere sullo schema di decreto legislativo sulla prima riforma della parte III del Codice – poi<br />
d.lgs. n. 157/2006, formulato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 26<br />
gennaio 2006 – la “concezione integrale del <strong>paesaggio</strong>”, posta dalla Convenzione Europea, è stata<br />
<strong>il</strong> presupposto per sostenere: a) che la pianificazione paesaggistica, trasferita alle Regioni fin<br />
dal d.P.R. n. 8/1972, rientra nei poteri propri delle Regioni; b) che la disciplina legislativa e le fun-<br />
17 R. Priore, Verso l’applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio in Italia, in «Aedon», rivista di arti e diritto on line,<br />
n. 3, 2005, www.aedon.mulino.it; dello stesso Autore, La Convenzione Europea del Paesaggio: matrici politico-culturali e itinerari<br />
applicativi, in Convenzione Europea del Paesaggio e governo del territorio, cit.<br />
18 Per approfondimenti sul tema si rinvia a G.F. Cartei, La disciplina dei vincoli paesaggistici: regime dei beni ed esercizio della<br />
funzione amministrativa, cit.; Id, in G. Cugurra, E. Ferrari, G. Pagliari (a cura di), cit.<br />
19 Corte cost. sent. n. 56/1968, in Giur. cost. 1968, 860 ss.<br />
20 Cons. Stato, Sez. IV, 25 settembre 2002, n. 4907.<br />
21 G. F. Cartei, La disciplina dei vincoli paesaggistici: regime dei beni ed esercizio della funzione amministrativa, cit.