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Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

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CAPITOLO 1 - La Convenzione Europea del Paesaggio: prospettive ed esperienze<br />

Non può infatti non concordarsi con quella parte della dottrina 16 la quale – non ritenendo applicab<strong>il</strong>e<br />

nell’ordinamento giuridico italiano <strong>il</strong> s<strong>il</strong>logismo, pure affermato da altri Autori 17 , secondo<br />

cui ai sensi della Convenzione Europea «tutto <strong>il</strong> territorio è <strong>paesaggio</strong>» - evidenzia come “in<br />

campo giuridico dire che tutto è <strong>paesaggio</strong> significa negare un’autonoma ragion d’essere alla nozione<br />

giuridica di <strong>paesaggio</strong>, poiché si elude la possib<strong>il</strong>ità stessa di un regime speciale dei beni,<br />

che è e resta <strong>il</strong> proprium della materia della tutela del <strong>paesaggio</strong>. Dire che «tutto è <strong>paesaggio</strong>»<br />

va bene, ma solo su un piano naturalistico, descrittivo, pregiuridico; comunque fuori dal diritto”.<br />

Vi è poi un’altra ragione per la quale non è possib<strong>il</strong>e mutuare nel nostro ordinamento l’equazione<br />

<strong>paesaggio</strong>-territorio. Infatti, dire che tutto <strong>il</strong> territorio è <strong>paesaggio</strong> conduce all’equazione<br />

<strong>paesaggio</strong>-urbanistica e, conseguentemente, sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o vincolistico, a due inconc<strong>il</strong>iab<strong>il</strong>i conclusioni:<br />

a) tutti i vincoli sul territorio sono di natura paesistica; ovvero b) non ci sono vincoli<br />

paesistici ma solo vincoli urbanistici.<br />

Entrambe tali conclusioni sono, anzitutto, sconfessate da quella consolidata giurisprudenza costituzionale<br />

e amministrativa che ha, nel tempo, delineato i distinti caratteri e le differenti nature<br />

dei due vincoli in esame. Basti dire in questa sede 18 , che <strong>il</strong> vincolo paesistico, a differenza di<br />

quello urbanistico, ha natura dichiarativa e non costitutiva e secondariamente non è indennizzab<strong>il</strong>e<br />

in quanto non può parlarsi di compressione al contenuto del diritto di proprietà poiché<br />

tale diritto “è nato con <strong>il</strong> corrispondente limite e con quel limite vive” 19 .<br />

L’insostenib<strong>il</strong>ità degli assunti sopra esposti appare ben colta e sintetizzata da quell’indirizzo del<br />

Consiglio di Stato, secondo cui sono ascrivib<strong>il</strong>i tra i vincoli ricognitivi unicamente quelli costituiti<br />

“autonomamente in virtù di leggi speciali, e soggetti a peculiari discipline (vincoli m<strong>il</strong>itari, idrogeologici,<br />

forestali, di parco, paesistici)”; quelli, invece, “che sorgono direttamente ed originariamente<br />

per effetto della previsione da parte dello strumento urbanistico” debbono qualificarsi vincoli<br />

costitutivi, la cui natura giuridica è quella di “prescrizioni aventi natura squisitamente urbanistica”<br />

20 .<br />

Nel solco dell’esigenza di sgombrare <strong>il</strong> campo da equivoche sovrapposizioni tra urbanistica e<br />

<strong>paesaggio</strong>, appare opportuno evidenziare in questa sede come <strong>il</strong> legislatore del 2008 abbia opportunamente<br />

eliminato i così detti “vincoli urbanistici con funzioni paesaggistiche”, i quali, come<br />

colto in dottrina 21 , presentavano seri problemi applicativi e di legittimità. Fino alla riforma del<br />

2008, infatti, l’art. 145, comma 4, consentiva agli enti territoriali, in sede di conformazioni e adeguamento<br />

degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni del piano paesaggistico,<br />

di introdurre “le ulteriori previsioni conformative (…) ut<strong>il</strong>i ad assicurare l’ottimale<br />

salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani”.<br />

Le Regioni italiane hanno sempre difeso l’equazione <strong>paesaggio</strong>-territorio enunciata nella Convenzione<br />

Europea, al fine di rivendicare propri poteri in materia di <strong>paesaggio</strong>. In particolare, nel<br />

parere sullo schema di decreto legislativo sulla prima riforma della parte III del Codice – poi<br />

d.lgs. n. 157/2006, formulato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 26<br />

gennaio 2006 – la “concezione integrale del <strong>paesaggio</strong>”, posta dalla Convenzione Europea, è stata<br />

<strong>il</strong> presupposto per sostenere: a) che la pianificazione paesaggistica, trasferita alle Regioni fin<br />

dal d.P.R. n. 8/1972, rientra nei poteri propri delle Regioni; b) che la disciplina legislativa e le fun-<br />

17 R. Priore, Verso l’applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio in Italia, in «Aedon», rivista di arti e diritto on line,<br />

n. 3, 2005, www.aedon.mulino.it; dello stesso Autore, La Convenzione Europea del Paesaggio: matrici politico-culturali e itinerari<br />

applicativi, in Convenzione Europea del Paesaggio e governo del territorio, cit.<br />

18 Per approfondimenti sul tema si rinvia a G.F. Cartei, La disciplina dei vincoli paesaggistici: regime dei beni ed esercizio della<br />

funzione amministrativa, cit.; Id, in G. Cugurra, E. Ferrari, G. Pagliari (a cura di), cit.<br />

19 Corte cost. sent. n. 56/1968, in Giur. cost. 1968, 860 ss.<br />

20 Cons. Stato, Sez. IV, 25 settembre 2002, n. 4907.<br />

21 G. F. Cartei, La disciplina dei vincoli paesaggistici: regime dei beni ed esercizio della funzione amministrativa, cit.

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