Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA
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di valorizzazione, estensib<strong>il</strong>i anche alla restante parte del territorio che, pur non essendo propriamente<br />
parlando un bene paesaggistico, costituisce nondimeno a tutti gli effetti <strong>paesaggio</strong> giuridicamente<br />
r<strong>il</strong>evante come sfondo di riferimento e di inserimento dei beni paesaggistici”.<br />
Non si può non tenere conto del fatto che nel sistema giuridico italiano la pianificazione paesaggistica<br />
può alternativamente realizzarsi, sin dalla legge Galasso, o attraverso <strong>il</strong> piano paesaggistico<br />
“puro” ovvero attraverso <strong>il</strong> piano ibrido urbanistico territoriale con speciale considerazione<br />
dei valori paesaggistici. In quest’ultimo si ha <strong>il</strong> cumulo tra poteri urbanistici e poteri paesaggistici.<br />
È dunque in sede di pianificazione che si assiste al maggior avvicinamento tra le costituzionalmente<br />
distinte materie del <strong>paesaggio</strong> e del governo del territorio (art. 117 Cost.).<br />
La Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 367/2007, è stata nuovamente chiamata a<br />
pronunciarsi sui rapporti tra <strong>paesaggio</strong> e governo del territorio. La Corte in tale decisione ha<br />
affermato che “la tutela ambientale e paesaggistica gravando su un bene complesso ed unitario,<br />
considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto (sentt. nn. 151/1986,<br />
641/1987, 182 e 183/2006), e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque<br />
costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza<br />
concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali<br />
e ambientali. In sostanza vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi:<br />
quello alla conservazione del <strong>paesaggio</strong>, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio,<br />
affidato anche alle Regioni”.<br />
Conseguentemente, e in armonia con la decisione della Corte costituzionale appena annotata,<br />
la riforma del Codice del 2008 ha meglio definito, rectius chiarito, la distinzione tra la disciplina<br />
paesaggistica – che non può che riguardare esclusivamente i beni paesaggistici – rispetto alla disciplina<br />
urbanistica relativa a tutto <strong>il</strong> restante territorio. Con i consequenziali rapporti, e riparto<br />
di competenze, tra Stato (Ministero per i Beni e le Attività culturali, Sovrintendenze) e Regione<br />
nell’ambito della pianificazione paesaggistica.<br />
Ci si riferisce, in particolare, alle nuove formulazioni:<br />
a) dell’art. 135, comma 1, terzo periodo, laddove prevede che “l’elaborazione dei piani paesaggistici<br />
avviene congiuntamente tra Ministero e Regioni, limitatamente ai beni paesaggistici<br />
di cui all’art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo art. 143”;<br />
b) dell’art. 143, comma 2, secondo cui <strong>il</strong> piano paesaggistico – non approvato dalla regione entro<br />
<strong>il</strong> termine indicato dall’accordo con <strong>il</strong> Ministero per i Beni e le Attività culturali e <strong>il</strong> Ministero<br />
dell’Ambiente per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani –<br />
è approvato in via sostitutiva con decreto dei Ministro dei Beni culturali, sentito quello dell’Ambiente,<br />
“limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1”;<br />
c) dell’art. 143, comma 3, <strong>il</strong> quale prevede che <strong>il</strong> parere del soprintendente nel procedimento<br />
di r<strong>il</strong>ascio dell’autorizzazione paesaggistica è sempre vincolante (con le eccezioni di cui al<br />
successivo comma 4 e art. 145, comma 5) “in relazione agli interventi da eseguirsi nell’ambito<br />
dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1”;<br />
Anche alla luce di tali ultime considerazioni – che evidenziano la distinzione tra disciplina paesaggistica,<br />
concernente i beni paesaggistici, e disciplina urbanistica, concernente <strong>il</strong> restante territorio<br />
regionale – non può che giungersi alla conclusione di non ritenere compatib<strong>il</strong>e con <strong>il</strong> sistema<br />
giuridico italiano l’equazione <strong>paesaggio</strong>- territorio che la Convenzione Europea postula all’art. 2<br />
laddove, nel definire <strong>il</strong> proprio ambito di applicazione, si riferisce a tutto <strong>il</strong> territorio, riguardando<br />
gli “spazi naturali, rurali, urbani e periurbani”.<br />
16 P. Carpentieri, Regime dei Vincoli e Convenzione Europea, cit.<br />
Riconquistare <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />
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