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Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

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di valorizzazione, estensib<strong>il</strong>i anche alla restante parte del territorio che, pur non essendo propriamente<br />

parlando un bene paesaggistico, costituisce nondimeno a tutti gli effetti <strong>paesaggio</strong> giuridicamente<br />

r<strong>il</strong>evante come sfondo di riferimento e di inserimento dei beni paesaggistici”.<br />

Non si può non tenere conto del fatto che nel sistema giuridico italiano la pianificazione paesaggistica<br />

può alternativamente realizzarsi, sin dalla legge Galasso, o attraverso <strong>il</strong> piano paesaggistico<br />

“puro” ovvero attraverso <strong>il</strong> piano ibrido urbanistico territoriale con speciale considerazione<br />

dei valori paesaggistici. In quest’ultimo si ha <strong>il</strong> cumulo tra poteri urbanistici e poteri paesaggistici.<br />

È dunque in sede di pianificazione che si assiste al maggior avvicinamento tra le costituzionalmente<br />

distinte materie del <strong>paesaggio</strong> e del governo del territorio (art. 117 Cost.).<br />

La Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 367/2007, è stata nuovamente chiamata a<br />

pronunciarsi sui rapporti tra <strong>paesaggio</strong> e governo del territorio. La Corte in tale decisione ha<br />

affermato che “la tutela ambientale e paesaggistica gravando su un bene complesso ed unitario,<br />

considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto (sentt. nn. 151/1986,<br />

641/1987, 182 e 183/2006), e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque<br />

costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza<br />

concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali<br />

e ambientali. In sostanza vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi:<br />

quello alla conservazione del <strong>paesaggio</strong>, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio,<br />

affidato anche alle Regioni”.<br />

Conseguentemente, e in armonia con la decisione della Corte costituzionale appena annotata,<br />

la riforma del Codice del 2008 ha meglio definito, rectius chiarito, la distinzione tra la disciplina<br />

paesaggistica – che non può che riguardare esclusivamente i beni paesaggistici – rispetto alla disciplina<br />

urbanistica relativa a tutto <strong>il</strong> restante territorio. Con i consequenziali rapporti, e riparto<br />

di competenze, tra Stato (Ministero per i Beni e le Attività culturali, Sovrintendenze) e Regione<br />

nell’ambito della pianificazione paesaggistica.<br />

Ci si riferisce, in particolare, alle nuove formulazioni:<br />

a) dell’art. 135, comma 1, terzo periodo, laddove prevede che “l’elaborazione dei piani paesaggistici<br />

avviene congiuntamente tra Ministero e Regioni, limitatamente ai beni paesaggistici<br />

di cui all’art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo art. 143”;<br />

b) dell’art. 143, comma 2, secondo cui <strong>il</strong> piano paesaggistico – non approvato dalla regione entro<br />

<strong>il</strong> termine indicato dall’accordo con <strong>il</strong> Ministero per i Beni e le Attività culturali e <strong>il</strong> Ministero<br />

dell’Ambiente per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani –<br />

è approvato in via sostitutiva con decreto dei Ministro dei Beni culturali, sentito quello dell’Ambiente,<br />

“limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1”;<br />

c) dell’art. 143, comma 3, <strong>il</strong> quale prevede che <strong>il</strong> parere del soprintendente nel procedimento<br />

di r<strong>il</strong>ascio dell’autorizzazione paesaggistica è sempre vincolante (con le eccezioni di cui al<br />

successivo comma 4 e art. 145, comma 5) “in relazione agli interventi da eseguirsi nell’ambito<br />

dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1”;<br />

Anche alla luce di tali ultime considerazioni – che evidenziano la distinzione tra disciplina paesaggistica,<br />

concernente i beni paesaggistici, e disciplina urbanistica, concernente <strong>il</strong> restante territorio<br />

regionale – non può che giungersi alla conclusione di non ritenere compatib<strong>il</strong>e con <strong>il</strong> sistema<br />

giuridico italiano l’equazione <strong>paesaggio</strong>- territorio che la Convenzione Europea postula all’art. 2<br />

laddove, nel definire <strong>il</strong> proprio ambito di applicazione, si riferisce a tutto <strong>il</strong> territorio, riguardando<br />

gli “spazi naturali, rurali, urbani e periurbani”.<br />

16 P. Carpentieri, Regime dei Vincoli e Convenzione Europea, cit.<br />

Riconquistare <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />

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