Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA
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CAPITOLO 1 - La Convenzione Europea del Paesaggio: prospettive ed esperienze<br />
disposizione chiave per comprendere la centralità della nuova pianificazione paesaggistica e <strong>il</strong> radicale<br />
mutamento di rapporto tra vincolo e piano, in quanto ora è <strong>il</strong> piano a creare <strong>il</strong> vincolo 12 .<br />
Tale tipologia di vincoli si aggiunge ai tradizionali vincoli provvedimentali singolari (art. 143, comma<br />
1, lett. b)) e a quelli ex lege (art. 143, comma 1, lett. c)) 13 ; 3) di dar loro un contenuto precettivo,<br />
se ne sono privi nei casi di vincoli ex art. 142 (“Aree tutelate per legge”) o ante 2004.<br />
Con tale previsione <strong>il</strong> legislatore consente di «vestire», attraverso contenuti prescrittivi, i vincoli<br />
sinora «nudi». Infatti, da sempre, e fino al 2004, la dichiarazione di notevole interesse pubblico<br />
si limitava alla individuazione territoriale dell’area vincolata e all’assoggettamento delle<br />
trasformazioni a previa autorizzazione. La progressiva sostituzione dei vincoli «nudi» con quelli<br />
«vestiti» fa sì che <strong>il</strong> provvedimento di vincolo non sia più meramente procedurale ma dovrà<br />
contenere una disciplina di merito ordinata alla tutela e alla valorizzazione (limitatamente ai beni<br />
ex art. 142 Codice) di quegli specifici beni. Ciò comporterà inevitab<strong>il</strong>mente una drastica riduzione,<br />
rispetto al passato, della discrezionalità dell’amministrazione procedente 14 in sede di<br />
r<strong>il</strong>ascio dell’autorizzazione paesaggistica; 4) di inserire armonicamente nel tessuto pianificatorio<br />
le prescrizioni ove si tratti di vincoli così detti «vestiti» (art. 140, comma 2, Codice). Anche ciò<br />
limiterà significativamente la discrezionalità dei pianificatori.<br />
Sub b): è rimessa ad una scelta del pianificatore, conformemente a quanto previsto dall’art. 143,<br />
commi 4, 5, 6 e 7 del Codice, la individuazione delle aree nelle quali gli interventi modificativi<br />
non sono subordinati al r<strong>il</strong>ascio dell’autorizzazione paesaggistica;<br />
Sub c): ai sensi dell’art. 146, comma 5, del Codice, <strong>il</strong> parere della sovrintendenza sull’istanza di<br />
autorizzazione paesaggistica è sempre vincolante. Assume natura obbligatoria, e non vincolante,<br />
a due condizioni: 1) all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici; 2)<br />
che vi sia stata la positiva verifica, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali su richiesta<br />
della Regione, circa l’adeguamento al piano degli strumenti urbanistici;<br />
Sub d): secondo quanto previsto dall’art. 145, comma 3, del Codice, le previsioni del piano paesaggistico<br />
sono sovraordinate rispetto agli altri piani, programmi, progetti, ora anche quelli di sv<strong>il</strong>uppo<br />
economico, compresi i piani delle aree naturali protette relativamente ai soli prof<strong>il</strong>i di tutela<br />
del <strong>paesaggio</strong>.<br />
Dall’analisi dei contenuti del piano paesaggistico e, in particolare, dell’art. 143 del Codice che lo<br />
disciplina, non può non convenirsi con chi 15 ha opportunamente r<strong>il</strong>evato come da esso “emerge<br />
che la considerazione integrale del territorio regionale fatta dal piano si articola al suo interno<br />
in previsioni di efficacia paesaggistica, presupponenti <strong>il</strong> vincolo paesaggistico, e in previsioni<br />
12 Come si è osservato in dottrina - (P. Carpentieri, Regime dei Vincoli e Convenzione Europea, cit.) - fino al Codice del 2004<br />
la giurisprudenza amministrativa ha sempre impostato <strong>il</strong> rapporto tra vincolo e piano paesaggistico sull’idea della priorità<br />
logico-giuridica e della preminenza gerarchica del vincolo rispetto al piano affermando che <strong>il</strong> vincolo costituisce <strong>il</strong><br />
presupposto del piano sia sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o diacronico e procedimentale, che dal punto di vista gerarchico e sostanziale<br />
e che l’adozione del piano attiene ad una fase successiva che presuppone la dichiarazione di interesse paesaggistico, la<br />
quale è quindi destinata a permanere, risultando ulteriormente disciplinata l’operatività del vincolo paesaggistico esistente,<br />
sicchè <strong>il</strong> piano è presentato come strumento di attuazione e specificazione del contenuto precettivo del vincolo.<br />
Ex multis, Cons. Stato, Sez. II, parere n. 548 del 20 maggio 1998; Sez. VI, 19 giugno 2001, n. 3242; Sez. IV, luglio 2003, n.<br />
4531; Sez. VI, 22 agosto 2003, n. 4766.<br />
13 In dottrina, in particolare G.F. Cartei, La disciplina dei vincoli paesaggistici: regime dei beni ed esercizio della funzione amministrativa,<br />
in «Riv. giur. ed.», II, 2006; Id, in G. Cugurra, E. Ferrari, G. Pagliari (a cura di), cit., si sono sollevati dubbi circa la<br />
legittimità costituzionale della formulazione anteriore alla novella del Codice del 2008 in quanto, si affermava, non dettava<br />
alcun criterio per l’individuazione e la disciplina d’uso dei beni paesaggistici creati dal piano. Il che appariva in chiaro<br />
contrasto con l’art. 42 Cost. che, invece, impone una previa determinazione legislativa dei modi di godimento e dei<br />
limiti alla proprietà privata. Come si è detto tali dubbi devono ritenersi superati.<br />
14 Le Regioni hanno generalmente delegato i Comuni al r<strong>il</strong>ascio dell’autorizzazione paesaggistica. A tale proposito merita<br />
rinviare alla nuova formulazione del 2008 dell’art. 146, comma 6, con la quale si è tentato di mitigare gli effetti di un perverso<br />
meccanismo che vede una medesima autorità amministrativa r<strong>il</strong>asciare sia <strong>il</strong> titolo ab<strong>il</strong>itativo ed<strong>il</strong>izio sia l’autorizzazione<br />
paesaggistica.<br />
15 P. Carpentieri, Regime dei Vincoli e Convenzione Europea, cit.