Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA
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Riconquistare <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />
di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un <strong>paesaggio</strong>, giustificate<br />
dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento<br />
umano» - e di identificazione dei “propri paesaggi, sull’insieme del proprio territorio”<br />
- richiamato, dall’art. 6 C, comma 1, lett. a i) tra le “misure specifiche” - è possib<strong>il</strong>e concludere<br />
che <strong>il</strong> regime vincolistico previsto dal nostro ordinamento in materia di tutela del <strong>paesaggio</strong> non<br />
è in contrasto con le previsioni della Convenzione Europea. Il che sembra avvalorato dalla disposizione<br />
di chiusura di cui all’art. 6 E che lascia libertà ad ogni Parte circa gli “strumenti di intervento<br />
volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi”.<br />
Attraverso <strong>il</strong> riconoscimento giuridico del <strong>paesaggio</strong> e la consequenziale r<strong>il</strong>evanza del territorio<br />
ai fini paesaggistici, tramonta come si è già detto, in armonia con la Convenzione Europea, <strong>il</strong> sistema<br />
di tutela fondato esclusivamente sul vincolo di singole parti del territorio che ha da sempre<br />
caratterizzato la tutela paesaggistica del nostro paese: dalla legge n. 411 del 1905, di tutela<br />
della pineta di Ravenna, al 1922, al 1939 e fino alla legge Galasso del 1985. A quasi trent’anni di<br />
distanza si concretizzano così le intuizioni del Predieri 9 che nella voce “<strong>paesaggio</strong>” dell’Enciclopedia<br />
del Diritto parlò per la prima volta di <strong>paesaggio</strong> come “forma del territorio” superando<br />
così la questione dei vincoli solo su particolari beni riconosciuti per <strong>il</strong> loro valore intrinseco come<br />
“beni paesaggistici” oggetto di specifica ed isolata tutela, per estendere la “r<strong>il</strong>evanza paesaggistica”<br />
a tutto <strong>il</strong> territorio.<br />
La scelta legislativa, operata nel Codice, pare dunque riassumib<strong>il</strong>e sottolineando, da un lato, che<br />
i singoli beni r<strong>il</strong>evano in quanto parti costitutive del <strong>paesaggio</strong>, e, dall’altro, che la preservazione<br />
degli stessi ha importanza in quanto costituisce tutela del <strong>paesaggio</strong> stesso. Con ciò la salvaguardia<br />
del singolo bene rimane un’esigenza fondamentale, tanto perché <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> e i singoli valori sono<br />
inscindib<strong>il</strong>i (al punto che <strong>il</strong> primo sparisce o si modifica se ne vengono estinti o modificati i<br />
secondi), quanto perché la tutela del singolo bene è, per definizione, tutela del <strong>paesaggio</strong>.<br />
Coerentemente, <strong>il</strong> Codice, sancendo la r<strong>il</strong>evanza giuridica del territorio ai fini paesaggistici, afferma<br />
la centralità della pianificazione paesaggistica, vista come tutela dinamica del <strong>paesaggio</strong>.<br />
A riprova di ciò, appare dunque opportuno soffermarsi sugli aspetti più significativi dei piani paesaggistici<br />
introdotti dal Codice, e dalle sue successive modifiche, in quanto, come si è affermato<br />
in dottrina, la nuova pianificazione paesaggistica costituisce una vera e propria “rivoluzione copernicana”<br />
10 in materia di tutela del <strong>paesaggio</strong>. Infatti, volendo proseguire sulla scia della suggestiva<br />
metafora dottrinaria, è intorno all’asse del piano paesaggistico che ruota tutto <strong>il</strong> nuovo<br />
sistema sul <strong>paesaggio</strong>. Più in particolare, i contenuti del piano paesaggistico sono r<strong>il</strong>evanti rispetto:<br />
a) ai vincoli paesistici;<br />
b) all’autorizzazione paesaggistica;<br />
c) alla natura (vincolante o obbligatoria) del parere del soprintendentente in sede di r<strong>il</strong>ascio<br />
dell’autorizzazione paesaggistica;<br />
d) alla sovraordinazione ai piani, programmi, progetti ad incidenza territoriale, compresi i piani<br />
delle aree naturali protette.<br />
Ciascuno dei punti merita un approfondimento.<br />
Sub a): rispetto ai vincoli paesistici <strong>il</strong> piano ha la quadruplice funzione: 1) di localizzarli sul territorio<br />
regionale; 2) di porli ex novo. Si tratta dei così detti “vincoli del terzo tipo di fonte pianificatoria”,<br />
ora previsti dai nuovi 11 artt. 134, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. d). È questa la<br />
9 A. Predieri, Paesaggio, in Enciclopedia del diritto, vol. XXXI, M<strong>il</strong>ano, Giuffrè 1981; Id., Significato della norma costituzionale<br />
sulla tutela del <strong>paesaggio</strong>, in Urbanistica, tutela del <strong>paesaggio</strong>, espropriazione, M<strong>il</strong>ano, 1969.<br />
10 P. Urbani, La costruzione del piano paesaggistico, in G. Cugurra, E. Ferrari, G. Pagliari (a cura di), Urbanistica e <strong>paesaggio</strong>,<br />
Napoli, 2006.<br />
11 Per comodità espositiva i riferimenti normativi sono compiuti in relazione al testo del Codice come risultante a seguito<br />
della novella del 2008.<br />
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