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Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

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Riconquistare <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />

di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un <strong>paesaggio</strong>, giustificate<br />

dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento<br />

umano» - e di identificazione dei “propri paesaggi, sull’insieme del proprio territorio”<br />

- richiamato, dall’art. 6 C, comma 1, lett. a i) tra le “misure specifiche” - è possib<strong>il</strong>e concludere<br />

che <strong>il</strong> regime vincolistico previsto dal nostro ordinamento in materia di tutela del <strong>paesaggio</strong> non<br />

è in contrasto con le previsioni della Convenzione Europea. Il che sembra avvalorato dalla disposizione<br />

di chiusura di cui all’art. 6 E che lascia libertà ad ogni Parte circa gli “strumenti di intervento<br />

volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi”.<br />

Attraverso <strong>il</strong> riconoscimento giuridico del <strong>paesaggio</strong> e la consequenziale r<strong>il</strong>evanza del territorio<br />

ai fini paesaggistici, tramonta come si è già detto, in armonia con la Convenzione Europea, <strong>il</strong> sistema<br />

di tutela fondato esclusivamente sul vincolo di singole parti del territorio che ha da sempre<br />

caratterizzato la tutela paesaggistica del nostro paese: dalla legge n. 411 del 1905, di tutela<br />

della pineta di Ravenna, al 1922, al 1939 e fino alla legge Galasso del 1985. A quasi trent’anni di<br />

distanza si concretizzano così le intuizioni del Predieri 9 che nella voce “<strong>paesaggio</strong>” dell’Enciclopedia<br />

del Diritto parlò per la prima volta di <strong>paesaggio</strong> come “forma del territorio” superando<br />

così la questione dei vincoli solo su particolari beni riconosciuti per <strong>il</strong> loro valore intrinseco come<br />

“beni paesaggistici” oggetto di specifica ed isolata tutela, per estendere la “r<strong>il</strong>evanza paesaggistica”<br />

a tutto <strong>il</strong> territorio.<br />

La scelta legislativa, operata nel Codice, pare dunque riassumib<strong>il</strong>e sottolineando, da un lato, che<br />

i singoli beni r<strong>il</strong>evano in quanto parti costitutive del <strong>paesaggio</strong>, e, dall’altro, che la preservazione<br />

degli stessi ha importanza in quanto costituisce tutela del <strong>paesaggio</strong> stesso. Con ciò la salvaguardia<br />

del singolo bene rimane un’esigenza fondamentale, tanto perché <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> e i singoli valori sono<br />

inscindib<strong>il</strong>i (al punto che <strong>il</strong> primo sparisce o si modifica se ne vengono estinti o modificati i<br />

secondi), quanto perché la tutela del singolo bene è, per definizione, tutela del <strong>paesaggio</strong>.<br />

Coerentemente, <strong>il</strong> Codice, sancendo la r<strong>il</strong>evanza giuridica del territorio ai fini paesaggistici, afferma<br />

la centralità della pianificazione paesaggistica, vista come tutela dinamica del <strong>paesaggio</strong>.<br />

A riprova di ciò, appare dunque opportuno soffermarsi sugli aspetti più significativi dei piani paesaggistici<br />

introdotti dal Codice, e dalle sue successive modifiche, in quanto, come si è affermato<br />

in dottrina, la nuova pianificazione paesaggistica costituisce una vera e propria “rivoluzione copernicana”<br />

10 in materia di tutela del <strong>paesaggio</strong>. Infatti, volendo proseguire sulla scia della suggestiva<br />

metafora dottrinaria, è intorno all’asse del piano paesaggistico che ruota tutto <strong>il</strong> nuovo<br />

sistema sul <strong>paesaggio</strong>. Più in particolare, i contenuti del piano paesaggistico sono r<strong>il</strong>evanti rispetto:<br />

a) ai vincoli paesistici;<br />

b) all’autorizzazione paesaggistica;<br />

c) alla natura (vincolante o obbligatoria) del parere del soprintendentente in sede di r<strong>il</strong>ascio<br />

dell’autorizzazione paesaggistica;<br />

d) alla sovraordinazione ai piani, programmi, progetti ad incidenza territoriale, compresi i piani<br />

delle aree naturali protette.<br />

Ciascuno dei punti merita un approfondimento.<br />

Sub a): rispetto ai vincoli paesistici <strong>il</strong> piano ha la quadruplice funzione: 1) di localizzarli sul territorio<br />

regionale; 2) di porli ex novo. Si tratta dei così detti “vincoli del terzo tipo di fonte pianificatoria”,<br />

ora previsti dai nuovi 11 artt. 134, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. d). È questa la<br />

9 A. Predieri, Paesaggio, in Enciclopedia del diritto, vol. XXXI, M<strong>il</strong>ano, Giuffrè 1981; Id., Significato della norma costituzionale<br />

sulla tutela del <strong>paesaggio</strong>, in Urbanistica, tutela del <strong>paesaggio</strong>, espropriazione, M<strong>il</strong>ano, 1969.<br />

10 P. Urbani, La costruzione del piano paesaggistico, in G. Cugurra, E. Ferrari, G. Pagliari (a cura di), Urbanistica e <strong>paesaggio</strong>,<br />

Napoli, 2006.<br />

11 Per comodità espositiva i riferimenti normativi sono compiuti in relazione al testo del Codice come risultante a seguito<br />

della novella del 2008.<br />

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