Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA
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CAPITOLO 1 - La Convenzione Europea del Paesaggio: prospettive ed esperienze<br />
così all’attuazione dell’art. 5 della Convenzione Europea che impegna le Parti firmatarie a “riconoscere<br />
giuridicamente <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong>”.<br />
Ma nel Codice con <strong>il</strong> concetto giuridico di «<strong>paesaggio</strong>» continua a convivere quello di «bene<br />
paesaggistico». La parte terza del Codice, infatti, è riservata ai beni paesaggistici – successivamente<br />
definiti dagli artt. 134 e 136 – che assieme ai beni culturali, disciplinati nella parte seconda<br />
del Codice, costituiscono <strong>il</strong> patrimonio culturale (art. 2). L’innesto dei beni paesaggistici nell’alveo<br />
del patrimonio culturale spiega la specificità di tali beni e la giustificazione di un regime giuridico<br />
differenziato, incentrato sul vincolo, da taluni 6 spiegato in ragione della “eccezione del patrimonio<br />
culturale”.<br />
Dunque <strong>il</strong> Codice postula una duplicità terminologica-concettuale tra <strong>paesaggio</strong> e beni paesaggistici<br />
ponendo tra essi un equ<strong>il</strong>ibrio ed una mutualità giuridica dei quali non può non tenersi<br />
conto. Così come non può non tenersi conto della logica sottesa ai due consequenziali strumenti<br />
di tutela costituiti dalla pianificazione paesistica (riferita all’intero territorio regionale) e dal<br />
vincolo (radicato sulla individuazione del bene paesaggistico).<br />
Come è stato opportunamente evidenziato in dottrina, <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o della tutela paesaggistica non<br />
consente di confondere tra di loro i distinti piani della r<strong>il</strong>evanza e della efficacia giuridica. Occorre<br />
dunque distinguere tra r<strong>il</strong>evanza giuridica paesaggistica dell’intero territorio regionale (<strong>paesaggio</strong>),<br />
ed ambito della efficacia giuridica del regime vincolistico (beni paesaggistici). Detto in altri<br />
termini: “<strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> rappresenta <strong>il</strong> contesto (continuo e integrale) di r<strong>il</strong>evanza giuridica del bene<br />
paesaggistico, mentre <strong>il</strong> bene paesaggistico rappresenta la dimensione spaziale dell’efficacia<br />
delle misure di tutela” 7 .<br />
Il Codice sembra conformarsi a questa impostazione considerando l’intero territorio regionale<br />
come “r<strong>il</strong>evante” ai fini paesaggistici attraverso la nuova pianificazione paesaggistica (cfr. artt. 135<br />
e 143 Codice) – superando così definitivamente la tutela “atomistica” o comunque separata dal<br />
più complessivo contesto territoriale degli immob<strong>il</strong>i di notevole interesse pubblico – in armonia<br />
con <strong>il</strong> senso della Convenzione Europea del Paesaggio 8 . Ma, al contempo, mantiene la tutela<br />
vincolistica dei beni paesaggistici. Anzi la rafforza. Come risulta dalla novella del Codice del<br />
2008 che ha, attraverso l’abrogazione dei commi 1 e 2 dell’art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 (art.<br />
5 del d.lgs. del 2008 di modifica del Codice), restituito al Ministero per i beni e le attività culturali,<br />
dunque allo Stato, <strong>il</strong> potere di adottare la dichiarazione di notevole interesse pubblico, in<br />
precedenza riservato alle regioni.<br />
Occorre a questo punto chiedersi se un sistema di tutela fondato sul vincolo di singole parti di<br />
territorio dichiarate di notevole interesse pubblico paesaggistico sia o meno conforme alla Convenzione<br />
Europea.<br />
La Convenzione, al riguardo, come affermato sin dal preambolo e poi, ma non solo, agli artt. 1,<br />
3, 5, sembra ruotare intorno agli assi della “salvaguardia”, della “gestione” e della “pianificazione”<br />
del <strong>paesaggio</strong>.<br />
Attraverso i concetti di salvaguardia – che ai sensi dell’art. art. 1 lett. c) ricomprende «le azioni<br />
6 G. Severini, in M.A. Sandulli (a cura di), Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, M<strong>il</strong>ano, Giuffrè, 2006. P. Carpentieri, Regime<br />
dei Vincoli e Convenzione Europea, in Gian Franco Cartei (a cura di), Convenzione Europea del Paesaggio e governo del<br />
territorio, Il Mulino, 2007.<br />
7 P. Carpentieri, Regime dei Vincoli e Convenzione Europea, in Gian Franco Cartei (a cura di), Convenzione Europea del Paesaggio<br />
e governo del territorio, Il Mulino, 2007.<br />
8 R. Priore in, La Convenzione Europea del Paesaggio: matrici politico-culturali e itinerari applicativi, in Convenzione Europea del<br />
Paesaggio e governo del territorio, cit. prima osserva come “i paesaggi considerati di eccezionale valore sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o esterico-culturale<br />
potranno continuare, con <strong>il</strong> sostegno delle norme della Convenzione, ad essere opportunamente salvaguardati<br />
tramite i vincoli che gli Stati vorranno stab<strong>il</strong>ire”. E poco oltre viene affermato dall’Autore come “si ritengano<br />
superate dalla Convenzione quelle concezioni dottrinarie secondo le quali, sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o paesaggistico, possono godere<br />
di una speciale tutela giuridica soltanto quelle aree che presentano un interesse (culturale) eccezionale (…)”.