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Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

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86<br />

CAPITOLO 1 - La Convenzione Europea del Paesaggio: prospettive ed esperienze<br />

così all’attuazione dell’art. 5 della Convenzione Europea che impegna le Parti firmatarie a “riconoscere<br />

giuridicamente <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong>”.<br />

Ma nel Codice con <strong>il</strong> concetto giuridico di «<strong>paesaggio</strong>» continua a convivere quello di «bene<br />

paesaggistico». La parte terza del Codice, infatti, è riservata ai beni paesaggistici – successivamente<br />

definiti dagli artt. 134 e 136 – che assieme ai beni culturali, disciplinati nella parte seconda<br />

del Codice, costituiscono <strong>il</strong> patrimonio culturale (art. 2). L’innesto dei beni paesaggistici nell’alveo<br />

del patrimonio culturale spiega la specificità di tali beni e la giustificazione di un regime giuridico<br />

differenziato, incentrato sul vincolo, da taluni 6 spiegato in ragione della “eccezione del patrimonio<br />

culturale”.<br />

Dunque <strong>il</strong> Codice postula una duplicità terminologica-concettuale tra <strong>paesaggio</strong> e beni paesaggistici<br />

ponendo tra essi un equ<strong>il</strong>ibrio ed una mutualità giuridica dei quali non può non tenersi<br />

conto. Così come non può non tenersi conto della logica sottesa ai due consequenziali strumenti<br />

di tutela costituiti dalla pianificazione paesistica (riferita all’intero territorio regionale) e dal<br />

vincolo (radicato sulla individuazione del bene paesaggistico).<br />

Come è stato opportunamente evidenziato in dottrina, <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o della tutela paesaggistica non<br />

consente di confondere tra di loro i distinti piani della r<strong>il</strong>evanza e della efficacia giuridica. Occorre<br />

dunque distinguere tra r<strong>il</strong>evanza giuridica paesaggistica dell’intero territorio regionale (<strong>paesaggio</strong>),<br />

ed ambito della efficacia giuridica del regime vincolistico (beni paesaggistici). Detto in altri<br />

termini: “<strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> rappresenta <strong>il</strong> contesto (continuo e integrale) di r<strong>il</strong>evanza giuridica del bene<br />

paesaggistico, mentre <strong>il</strong> bene paesaggistico rappresenta la dimensione spaziale dell’efficacia<br />

delle misure di tutela” 7 .<br />

Il Codice sembra conformarsi a questa impostazione considerando l’intero territorio regionale<br />

come “r<strong>il</strong>evante” ai fini paesaggistici attraverso la nuova pianificazione paesaggistica (cfr. artt. 135<br />

e 143 Codice) – superando così definitivamente la tutela “atomistica” o comunque separata dal<br />

più complessivo contesto territoriale degli immob<strong>il</strong>i di notevole interesse pubblico – in armonia<br />

con <strong>il</strong> senso della Convenzione Europea del Paesaggio 8 . Ma, al contempo, mantiene la tutela<br />

vincolistica dei beni paesaggistici. Anzi la rafforza. Come risulta dalla novella del Codice del<br />

2008 che ha, attraverso l’abrogazione dei commi 1 e 2 dell’art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 (art.<br />

5 del d.lgs. del 2008 di modifica del Codice), restituito al Ministero per i beni e le attività culturali,<br />

dunque allo Stato, <strong>il</strong> potere di adottare la dichiarazione di notevole interesse pubblico, in<br />

precedenza riservato alle regioni.<br />

Occorre a questo punto chiedersi se un sistema di tutela fondato sul vincolo di singole parti di<br />

territorio dichiarate di notevole interesse pubblico paesaggistico sia o meno conforme alla Convenzione<br />

Europea.<br />

La Convenzione, al riguardo, come affermato sin dal preambolo e poi, ma non solo, agli artt. 1,<br />

3, 5, sembra ruotare intorno agli assi della “salvaguardia”, della “gestione” e della “pianificazione”<br />

del <strong>paesaggio</strong>.<br />

Attraverso i concetti di salvaguardia – che ai sensi dell’art. art. 1 lett. c) ricomprende «le azioni<br />

6 G. Severini, in M.A. Sandulli (a cura di), Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, M<strong>il</strong>ano, Giuffrè, 2006. P. Carpentieri, Regime<br />

dei Vincoli e Convenzione Europea, in Gian Franco Cartei (a cura di), Convenzione Europea del Paesaggio e governo del<br />

territorio, Il Mulino, 2007.<br />

7 P. Carpentieri, Regime dei Vincoli e Convenzione Europea, in Gian Franco Cartei (a cura di), Convenzione Europea del Paesaggio<br />

e governo del territorio, Il Mulino, 2007.<br />

8 R. Priore in, La Convenzione Europea del Paesaggio: matrici politico-culturali e itinerari applicativi, in Convenzione Europea del<br />

Paesaggio e governo del territorio, cit. prima osserva come “i paesaggi considerati di eccezionale valore sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o esterico-culturale<br />

potranno continuare, con <strong>il</strong> sostegno delle norme della Convenzione, ad essere opportunamente salvaguardati<br />

tramite i vincoli che gli Stati vorranno stab<strong>il</strong>ire”. E poco oltre viene affermato dall’Autore come “si ritengano<br />

superate dalla Convenzione quelle concezioni dottrinarie secondo le quali, sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o paesaggistico, possono godere<br />

di una speciale tutela giuridica soltanto quelle aree che presentano un interesse (culturale) eccezionale (…)”.

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