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Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

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Riconquistare <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />

Il <strong>paesaggio</strong> nella Convenzione Europea e nel Codice dei Beni culturali<br />

e del Paesaggio: tra compatib<strong>il</strong>ità e divergenze<br />

C’è un dialogo classico tra Alcibiade e Pericle, riferito da Senofonte 1 , che appare ut<strong>il</strong>e ricordare<br />

per avviare la riflessione. Il discepolo chiede al maestro: che cosa è la legge? Pericle risponde: ciò<br />

che l’assemblea ha deciso e messo per iscritto. Anche la sopraffazione, decisa e messa per iscritto?<br />

No, questa non sarebbe legge. È legge solo quella che riesce a “persuadere” tutti quanti.<br />

Occorre chiederci: la Convenzione Europea del Paesaggio “persuade” se calata nel quadro e<br />

nella tradizione giuridica italiana in materia di tutela del <strong>paesaggio</strong>?<br />

Sarà questa la domanda che animerà <strong>il</strong> presente lavoro e alla quale si tenterà di rispondere.<br />

La Convenzione Europea del Paesaggio – sottoscritta a Firenze <strong>il</strong> 20 ottobre del 2000 e successivamente<br />

ratificata con la legge n. 14 del 9 gennaio 2006 – ha avuto senza dubbio <strong>il</strong> merito<br />

di riavviare in Italia <strong>il</strong> dibattito sul tema “<strong>paesaggio</strong>”. Come dimostrano la “Prima conferenza nazionale<br />

per <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong>” dell’ottobre del 1999 e l’accordo Stato-Regioni sull’esercizio dei poteri<br />

in materia di <strong>paesaggio</strong> del 2001 2 . Ed ha influenzato, in modo significativo, la elaborazione del<br />

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. n. 42/2004 e successive modifiche del 2006 3 e<br />

2008, di seguito Codice) e, in particolare, della sua parte III.<br />

Solo con <strong>il</strong> Codice <strong>il</strong> legislatore italiano provvede infatti alla definizione giuridica di <strong>paesaggio</strong> (art.<br />

131 4 ), e a sancirne la sua autonomia rispetto ai concetti di “bellezze naturali” della legge n. 1497<br />

del 1939 (e ancor prima dalla legge n. 778 del 1922), o di “beni ambientali” della legge n. 431<br />

del 1985, come trasfusi nel Testo unico del 1999 (d.lgs. n. 490) 5 . Il punto merita un maggiore approfondimento.<br />

La legislazione di tutela antecedente alla Costituzione si è sempre ispirata ad un modello “estetico-storico-naturalistico”:<br />

art. 1 legge n. 778 del 1922 “Sono dichiarate soggette a speciale protezione<br />

le cose immob<strong>il</strong>i (…) a causa della loro bellezza naturale e della loro particolare relazione<br />

con la storia civ<strong>il</strong>e e letteraria”; art. 1 della legge n. 1497 del 1939 “Sono soggette alla presente<br />

legge a causa del loro interesse pubblico: 1) le cose immob<strong>il</strong>i che hanno cospicui caratteri di bellezza<br />

naturale (…); 2) le v<strong>il</strong>le, i giardini e i parchi che (…) si distinguono per la loro non comune<br />

bellezza (…); 3) i complessi di cose immob<strong>il</strong>i che compongono un caratteristico aspetto<br />

avente valore estetico e tradizionale; 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali<br />

(…)”.<br />

La legge “Galasso” del 1985 potenzia i vincoli estesi ex lege a intere zone geografiche definite<br />

secondo un criterio morfologico-ubicazionale e rafforza la pianificazione paesaggistica divenuta<br />

obbligatoria ed estesa anche al nuovo modello ibrido del piano urbanistico-territoriale con specifica<br />

considerazione dei valori paesaggistici. L’interesse ambientale costituisce <strong>il</strong> punto di riferimento<br />

per una diversa concezione dell’oggetto e della tecnica di tutela: l’interesse estetico si<br />

trasforma nell’interesse alla preservazione ambientale; la conservazione non riguarda più singoli<br />

beni, ma aree e zone; la tutela si proietta sul piano.<br />

Si è, poco sopra, detto del merito che la Convenzione Europea ha avuto affinché <strong>il</strong> legislatore<br />

italiano definisse giuridicamente, all’art. 131 del Codice, <strong>il</strong> concetto di Paesaggio, provvedendo<br />

1 Memorab<strong>il</strong>i, I 2,40-46.<br />

2 Accordo concluso <strong>il</strong> 19 apr<strong>il</strong>e 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001.<br />

3 La riforma del 2006 si è avuta con <strong>il</strong> D.Lgs. 157 del 24 marzo 2006; la riforma del 2008 con D.Lgs 26 marzo 2008 N.63.<br />

4 La novella al Codice del 2008 ha correttamente rubricato l’art. 131 “Paesaggio” ed eliminato la limitazione a “parti del<br />

territorio”.<br />

5 Conformemente all’art. 2 della Convenzione Europea costituisce <strong>paesaggio</strong> anche quello degradato (cfr. art. 135, comma<br />

4, lett. c).<br />

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