Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA
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CAPITOLO 1 - La Convenzione Europea del Paesaggio: prospettive ed esperienze<br />
Allo scopo di individuare, sul piano amministrativo, le autorità legittimate ad esercitare le proprie<br />
competenze in materia di <strong>paesaggio</strong> rispetto, come richiesto dalle nuove regole europee,<br />
ad ogni parte del territorio nazionale (cfr. Articolo 2 della Convenzione), potrebbe essere d’aiuto<br />
definire i diversi livelli di interesse pubblico paesaggistico con riferimento all’intero territorio<br />
della Nazione. In questo modo, oltre ai beni paesaggistici, vale a dire i beni e le aree che oggi sono<br />
considerati di interesse paesaggistico nazionale, potrebbero essere individuate delle parti di<br />
territorio la cui dimensione paesaggistica è di interesse regionale, provinciale o semplicemente comunale.<br />
Rispetto a questi territori, le autorità territoriali competenti potrebbero/dovrebbero<br />
esercitare le proprie competenze amministrative nel quadro di una leale collaborazione interistituzionale,<br />
nel rispetto di principi generali fissati dalle autorità responsab<strong>il</strong>i della difesa di interessi<br />
superiori. Quale espressione di una eventuale politica nazionale del <strong>paesaggio</strong>, la determinazione<br />
dei livelli di interesse pubblico paesaggistico potrebbe essere oggetto di un documento cartografico<br />
specifico. Tale documento dovrebbe provvedere all’individuazione rispetto all’intero territorio<br />
nazionale di precisi ambiti e beni paesaggistici, definendone <strong>il</strong> livello di interesse pubblico<br />
(internazionale, nazionale, regionale, locale); su questa base, potrebbero essere individuate le<br />
pubbliche autorità della Repubblica competenti ad esercitare i propri poteri, ciascuna in funzione<br />
dei livelli sopramenzionati.<br />
L’esercizio delle funzioni amministrative, rappresenta <strong>il</strong> momento cruciale del processo di attuazione<br />
della Convenzione. Attraverso <strong>il</strong> loro esercizio può essere infatti realizzato <strong>il</strong> processo<br />
decisionale pubblico finalizzato all’intervento materiale sulla dimensione paesaggistica del territorio<br />
prescritto dall’Articolo 6. Considerato che ai sensi della Convenzione <strong>il</strong> valore del <strong>paesaggio</strong><br />
deve essere democraticamente determinato attraverso la partecipazione delle popolazioni<br />
interessate, le autorità dello Stato, siano queste centrali o periferiche, dovrebbero essere chiamate<br />
ad esercitare direttamente le proprie competenze (sempre che non si realizzi una delega<br />
di funzioni in capo alle regioni ed una subdelega agli enti locali) solo nei casi in cui <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />
individuato presenta un interesse nazionale. In tutti gli altri casi, in applicazione del principio di<br />
sussidiarietà, i titolari delle funzioni amministrative in materia di <strong>paesaggio</strong> dovrebbero essere gli<br />
enti locali e le regioni, ut<strong>il</strong>izzando gli strumenti della pianificazione definiti dalla legge (sia statale<br />
che regionale). La delega di funzioni, la co-pianificazione e le attività di controllo esercitate in via<br />
amministrativa e giurisdizionale dovrebbero garantire quella leale collaborazione più volte indicata<br />
dal giudice costituzionale in riferimento al tema del <strong>paesaggio</strong>. In applicazione dell’Articolo<br />
5.d. e delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale, le azioni di salvaguardia,<br />
gestione, riassetto dei paesaggi applicate ai sensi dell’Articolo 6 dovrebbero essere<br />
integrate attraverso l’inclusione dell’interesse paesaggistico nelle politiche, nei piani e nei progetti,<br />
pubblici e privati, suscettib<strong>il</strong>i di incidere su tale interesse.<br />
Sul piano della legislazione, <strong>il</strong> Codice vigente rappresenta indubbiamente un altro passo avanti<br />
nel processo di adeguamento della normativa nazionale alla Convenzione.<br />
Tuttavia, come messo in evidenza, ald<strong>il</strong>à dei buoni propositi e dei progressi effettivamente compiuti,<br />
si ritiene che attraverso la novella <strong>il</strong> legislatore italiano non sia ancora riuscito a recepire<br />
in maniera compiuta i principi del trattato internazionale in questione nell’ordinamento nazionale.<br />
Questo non stupisce, giacché è ovvio che l’integrazione di una normativa europea della<br />
portata della Convenzione – che obbliga ad un ripensamento della materia sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o sia<br />
culturale che dei rapporti istituzionali - deve necessariamente, per non rischiare di essere controproducente,<br />
avvenire in maniera progressiva e graduale.<br />
Malgrado le ambiguità segnalate rispetto alla questione della definizione di <strong>paesaggio</strong> (aggravate<br />
dalle lacune della Costituzione con riferimento alla questione delle competenze), <strong>il</strong> nuovo<br />
Codice ha comunque contribuito ad intaccare la datata concezione che afferma che <strong>il</strong> paesag-