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Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

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Riconquistare <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />

Indipendentemente dalla condivisione dell’interpretazione dell’Articolo 117 della Costituzione<br />

sopra proposta, andrebbe in ogni caso evitato che in futuro le pubbliche responsab<strong>il</strong>ità relativamente<br />

al <strong>paesaggio</strong> siano attribuite, come è ora <strong>il</strong> caso, in funzione della posizione che le autorità<br />

competenti occupano nel quadro dell’ordinamento nazionale. Come specificato nella recente<br />

Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri riguardante<br />

le linee guida per l’attuazione della Convenzione 35 “Landscape action is a combination of protection,<br />

management and planning conducted over one and the same territory: certain parts and features<br />

can be protected, others, particularly processes, should be managed and st<strong>il</strong>l others should be<br />

intentionally adapted”. La combinazione di misure di conservazione, gestione e valorizzazione/innovazione<br />

è quasi sempre necessaria: separare le funzioni degli enti pubblici rispetto a queste<br />

misure significa ignorare la complessità del <strong>paesaggio</strong> e le sue forze evolutive.<br />

Sarebbe quindi più indicato articolare le responsab<strong>il</strong>ità legislative (ed amministrative) degli enti<br />

che compongono la Repubblica italiana in funzione dei livelli di interesse paesaggistico (nazionale,<br />

regionale, locale) espressi da ogni singolo territorio piuttosto che in funzione di gerarchie istituzionali<br />

o del tipo di azione da realizzare.<br />

In questa prospettiva, alla luce della nozione di <strong>paesaggio</strong> stab<strong>il</strong>ita dalla Convenzione 36 , sul piano<br />

dell’interpretazione della Costituzione andrebbe rimessa in discussione l’idea che la tutela (interpretata<br />

nel senso di salvaguardia / conservazione) del <strong>paesaggio</strong> debba essere necessariamente<br />

ricollegata alla “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, riservando tale<br />

competenza – in applicazione dell’Articolo 117, secondo comma, lettera s) – unicamente alla<br />

potestà legislativa dello Stato. In linea con questa opinione, appare altrettanto scorretto separare<br />

la valorizzazione del <strong>paesaggio</strong> dalla tutela, facendola coincidere - in riferimento all’Articolo<br />

117, terzo comma - con “la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali”.<br />

La seconda strada percorrib<strong>il</strong>e con riferimento alla questione della ripartizione delle competenze<br />

rispetto al <strong>paesaggio</strong>, è quella di avviare un dibattito politico in vista della riforma dell’Articolo<br />

117. Una tale riforma – da realizzare al momento opportuno e con le dovute garanzie -<br />

consentirebbe all’ordinamento italiano (già provvisto di una norma fondamentale come l’Articolo<br />

9, comma 2) di disporre finalmente di un chiaro riferimento costituzionale anche per quanto<br />

riguarda la ripartizione delle competenze con riguardo al <strong>paesaggio</strong>.<br />

Coerentemente a quanto proposto rispetto ad una nuova possib<strong>il</strong>e interpretazione dell’Articolo<br />

117, la riforma in questione dovrebbe consentire che <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> diventi oggetto di funzioni<br />

legislative concorrenti. In questo modo, sulla base di ineludib<strong>il</strong>i principi generali fissati dallo<br />

Stato (anche riferiti a beni ed aree specifici, considerati di interesse paesaggistico nazionale), le<br />

regioni potrebbero finalmente approntare leggi in grado di governare la complessità della dimensione<br />

paesaggistica dei propri territori nel rispetto delle loro identità e diversità: rendendo<br />

possib<strong>il</strong>e la necessaria integrazione di misure di salvaguardia, gestione e riassetto; avviando sistemi<br />

di co-pianificazione capaci di responsab<strong>il</strong>izzare gli enti locali rispetto al governo di una delle<br />

risorse più importanti del territorio; permettendo infine l’imprescindib<strong>il</strong>e coinvolgimento delle<br />

popolazioni, sempre più interessate ai processi decisionali pubblici che riguardano la dimensione<br />

paesaggistica dei loro contesti di vita quotidiana.<br />

35 Documento adottato dal Comitato dei Ministri <strong>il</strong> 6 febbraio 2008 in occasione della riunione n° 1017 dei Delegati dei<br />

Ministri.<br />

36 Secondo questa nozione, <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> non può essere raccordato esclusivamente a beni o valori culturali, al patrimonio<br />

storico e artistico, e tanto meno alle sole bellezze naturali. Ai sensi della Legge 14/2006 di ratifica ed esecuzione della<br />

Convenzione, <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> deve essere invece considerato un bene di natura omnicomprensiva che integra fattori soggettivi<br />

ed oggettivi (naturali e culturali) complessi ed essere riferito all’intero territorio nazionale. Questo bene deve<br />

essere oggetto di politiche e progetti e non solo di vincoli riferiti ad un numero limitato di aree.<br />

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