Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA
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Riconquistare <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />
Indipendentemente dalla condivisione dell’interpretazione dell’Articolo 117 della Costituzione<br />
sopra proposta, andrebbe in ogni caso evitato che in futuro le pubbliche responsab<strong>il</strong>ità relativamente<br />
al <strong>paesaggio</strong> siano attribuite, come è ora <strong>il</strong> caso, in funzione della posizione che le autorità<br />
competenti occupano nel quadro dell’ordinamento nazionale. Come specificato nella recente<br />
Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri riguardante<br />
le linee guida per l’attuazione della Convenzione 35 “Landscape action is a combination of protection,<br />
management and planning conducted over one and the same territory: certain parts and features<br />
can be protected, others, particularly processes, should be managed and st<strong>il</strong>l others should be<br />
intentionally adapted”. La combinazione di misure di conservazione, gestione e valorizzazione/innovazione<br />
è quasi sempre necessaria: separare le funzioni degli enti pubblici rispetto a queste<br />
misure significa ignorare la complessità del <strong>paesaggio</strong> e le sue forze evolutive.<br />
Sarebbe quindi più indicato articolare le responsab<strong>il</strong>ità legislative (ed amministrative) degli enti<br />
che compongono la Repubblica italiana in funzione dei livelli di interesse paesaggistico (nazionale,<br />
regionale, locale) espressi da ogni singolo territorio piuttosto che in funzione di gerarchie istituzionali<br />
o del tipo di azione da realizzare.<br />
In questa prospettiva, alla luce della nozione di <strong>paesaggio</strong> stab<strong>il</strong>ita dalla Convenzione 36 , sul piano<br />
dell’interpretazione della Costituzione andrebbe rimessa in discussione l’idea che la tutela (interpretata<br />
nel senso di salvaguardia / conservazione) del <strong>paesaggio</strong> debba essere necessariamente<br />
ricollegata alla “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, riservando tale<br />
competenza – in applicazione dell’Articolo 117, secondo comma, lettera s) – unicamente alla<br />
potestà legislativa dello Stato. In linea con questa opinione, appare altrettanto scorretto separare<br />
la valorizzazione del <strong>paesaggio</strong> dalla tutela, facendola coincidere - in riferimento all’Articolo<br />
117, terzo comma - con “la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali”.<br />
La seconda strada percorrib<strong>il</strong>e con riferimento alla questione della ripartizione delle competenze<br />
rispetto al <strong>paesaggio</strong>, è quella di avviare un dibattito politico in vista della riforma dell’Articolo<br />
117. Una tale riforma – da realizzare al momento opportuno e con le dovute garanzie -<br />
consentirebbe all’ordinamento italiano (già provvisto di una norma fondamentale come l’Articolo<br />
9, comma 2) di disporre finalmente di un chiaro riferimento costituzionale anche per quanto<br />
riguarda la ripartizione delle competenze con riguardo al <strong>paesaggio</strong>.<br />
Coerentemente a quanto proposto rispetto ad una nuova possib<strong>il</strong>e interpretazione dell’Articolo<br />
117, la riforma in questione dovrebbe consentire che <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> diventi oggetto di funzioni<br />
legislative concorrenti. In questo modo, sulla base di ineludib<strong>il</strong>i principi generali fissati dallo<br />
Stato (anche riferiti a beni ed aree specifici, considerati di interesse paesaggistico nazionale), le<br />
regioni potrebbero finalmente approntare leggi in grado di governare la complessità della dimensione<br />
paesaggistica dei propri territori nel rispetto delle loro identità e diversità: rendendo<br />
possib<strong>il</strong>e la necessaria integrazione di misure di salvaguardia, gestione e riassetto; avviando sistemi<br />
di co-pianificazione capaci di responsab<strong>il</strong>izzare gli enti locali rispetto al governo di una delle<br />
risorse più importanti del territorio; permettendo infine l’imprescindib<strong>il</strong>e coinvolgimento delle<br />
popolazioni, sempre più interessate ai processi decisionali pubblici che riguardano la dimensione<br />
paesaggistica dei loro contesti di vita quotidiana.<br />
35 Documento adottato dal Comitato dei Ministri <strong>il</strong> 6 febbraio 2008 in occasione della riunione n° 1017 dei Delegati dei<br />
Ministri.<br />
36 Secondo questa nozione, <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> non può essere raccordato esclusivamente a beni o valori culturali, al patrimonio<br />
storico e artistico, e tanto meno alle sole bellezze naturali. Ai sensi della Legge 14/2006 di ratifica ed esecuzione della<br />
Convenzione, <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> deve essere invece considerato un bene di natura omnicomprensiva che integra fattori soggettivi<br />
ed oggettivi (naturali e culturali) complessi ed essere riferito all’intero territorio nazionale. Questo bene deve<br />
essere oggetto di politiche e progetti e non solo di vincoli riferiti ad un numero limitato di aree.<br />
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