Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA
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Sul piano tecnico, appare urgente potenziare le capacità degli uffici pubblici (soprattutto degli<br />
enti locali) con riferimento alla pianificazione, alla progettazione paesaggistica e, più in generale,<br />
all’importanza del <strong>paesaggio</strong> quale risorsa economica di r<strong>il</strong>ievo nazionale.<br />
Tutto questo dovrebbe essere accompagnato da programmi ed iniziative pubbliche di vasta portata<br />
che consentano di elevare la coscienza e l’attenzione dei cittadini per la dimensione paesaggistica<br />
del territorio, mettendo in luce l’importanza di tale dimensione sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o del benessere<br />
individuale e collettivo, del rafforzamento delle identità e dello sv<strong>il</strong>uppo economico. Nei capitoli<br />
successivi verranno sinteticamente esplorate alcune vie per raggiungere questi risultati.<br />
5.2. Paesaggio e Diritto<br />
Nella Parte III, ci si è riferiti all’opportunità di interpretare l’Articolo 9, comma 2, della Costituzione<br />
conformemente al dettato della Convenzione. Seppure fondamentale, si ritiene che una<br />
rinnovata interpretazione dell’articolo sopraccitato non sia tuttavia sufficiente per creare le basi<br />
per un’adeguata attuazione della Convenzione in Italia.<br />
Affinché in questo paese <strong>il</strong> trattato in questione possa essere compiutamente rispettato è necessario<br />
affrontare anche <strong>il</strong> nodo della ripartizione delle competenze, attualmente disciplinato<br />
dall’Articolo 117 della stessa Costituzione. A fronte delle lacune di tale articolo (cfr. Parte III, capitolo<br />
5) nel fare riferimento alla nozione di <strong>paesaggio</strong> ratificata a livello internazionale, due appaiono<br />
le strade percorrib<strong>il</strong>i (alternativamente oppure una dopo l’altra):<br />
La prima strada consiste nel riesaminare l’Articolo 117, in vista di una possib<strong>il</strong>e, nuova, interpretazione<br />
dei suoi contenuti. In proposito, P. Carpentieri ritiene che in controtendenza con la tradizione<br />
storica del nostro Paese, che ha sempre conservato allo Stato un’attribuzione, anche<br />
amministrativa, autonoma e propria nella materia, si è affacciata la tesi che la tutela del <strong>paesaggio</strong><br />
e dei beni paesaggistico-ambientali sia rifluita nel quarto comma dell’articolo 117 della Costituzione,<br />
nell’attribuzione residuale alla potestà legislativa (e, quindi, regolamentare e amministrativa, salva la<br />
sussidiarietà verticale ai livelli territoriali più bassi) delle regioni, con estromissione dello Stato.<br />
All’autore citato sembra preferib<strong>il</strong>e la tesi che assegna la tutela del <strong>paesaggio</strong> alla competenza<br />
legislativa esclusiva dello Stato, ritenendo tale attribuzione implicita nella locuzione “tutela dell’ambiente,<br />
dell’ecosistema e dei beni culturali” di cui alla lettera s) del secondo comma dell’articolo 117,<br />
anche se tale interpretazione sconta una non condivisib<strong>il</strong>e d<strong>il</strong>atazione della nozione di “ambiente” e<br />
rischia di ingenerare confusione tra i prof<strong>il</strong>i – che vanno, invece, mantenuti ben distinti – dell’ambiente<br />
e del <strong>paesaggio</strong>.<br />
Viene inoltre ricordata la tesi intermedia secondo la quale, in materia di tutela del <strong>paesaggio</strong> e dei<br />
beni ambientali, <strong>il</strong> nuovo titolo quinto della Costituzione avrebbe operato quel salto logico che l’ordinamento<br />
regionale del 1977 (d.P.R. n. 616) e del 1998 (d.lg. 112) non aveva voluto fare, consistente<br />
nella riconduzione del <strong>paesaggio</strong> e della tutela dei beni paesaggistico-ambientali all’area (asseritamente)<br />
loro propria del governo del territorio e della pianificazione urbanistica. Al riguardo, l’autore<br />
osserva che tale tesi, pur contenendo elementi di verità e toccando un punto delicato nella tematica<br />
in esame – <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> ha nel territorio <strong>il</strong> suo sostrato materiale - non appare convincente e pecca<br />
di riduzionismo, poiché non corrisponde all’articolo 9 della Costituzione, nel quale <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong> è<br />
strettamente raccordato al patrimonio culturale, si discosta dalla tradizione prevalente della nostra<br />
esperienza giuridica e omette di considerare la connotazione intrinsecamente culturale del <strong>paesaggio</strong><br />
e del bene paesaggistico-ambientale, che ne determina l’autonomia e la differenza concettuale<br />
e giuridica rispetto alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema da una lato, e rispetto al governo del<br />
territorio e all’urbanistica, dall’altro (…) 34 .<br />
34 P. Carpentieri in Rivista trimestrale di diritto pubblico, cit.<br />
Riconquistare <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />
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