Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA
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Riconquistare <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />
1 e 5 della Costituzione.<br />
Come ricordato, l’Articolo 117, comma 1 prevede che: “La potestà legislativa è esercitata dallo<br />
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento<br />
comunitario e dagli obblighi internazionali”.<br />
L’Articolo 117, comma 5 precisa che: “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,<br />
nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti<br />
normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali<br />
e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stab<strong>il</strong>ite da legge dello<br />
Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza”.<br />
Ai sensi dell’Articolo 116 della stessa Costituzione, per Repubblica, devono intendersi i Comuni,<br />
le Province, le Città metropolitane, le Regioni e dallo Stato.<br />
4.3. Osservazioni conclusive<br />
Dal confronto tra le disposizioni del Testo Unico del 1999 e le tre versioni del Codice (2004,<br />
2006, 2008 – fondate a loro volta sulla legge delega del 2002), si può desumere che almeno per<br />
quanto riguarda l’attuazione dei principi della Convenzione la legislazione italiana ha compiuto<br />
dei progressi importanti. Tuttavia, si nutre qualche dubbio rispetto al fatto che <strong>il</strong> Codice vigente<br />
sia riuscito in fin dei conti a garantire uno specifico regime di protezione giuridica per i paesaggi<br />
che, ald<strong>il</strong>à della loro r<strong>il</strong>evanza pubblica, non sono considerati beni paesaggistici. Oltre che dall'esame<br />
delle disposizioni del Codice, <strong>il</strong> suddetto dubbio è sostenuto anche dall’avviso che sia<br />
quantomeno diffic<strong>il</strong>e dare attuazione ai principi della Convenzione attraverso l’adeguamento di<br />
una normativa concepita per tutelare solo i beni paesaggistici. Il rischio è infatti che l’integrazione<br />
di nuovi e rivoluzionari concetti in un testo legislativo fondato su una impostazione giuridica<br />
che trova i suoi riferimenti concettuali in f<strong>il</strong>osofie risalenti al periodo storico che ha preceduto<br />
la seconda guerra mondiale possa oggi condurre a forzature e qualche confusione. Sotto questo<br />
prof<strong>il</strong>o, anche al fine di rispettare le esigenze relative alla tutela dei beni paesaggistici (che rimangono<br />
del tutto attuali) sarebbe auspicab<strong>il</strong>e che in riferimento al nuovo concetto di <strong>paesaggio</strong><br />
proposto dalla Convenzione, venga introdotta in Italia una nuova disciplina, completamente separata<br />
da quella – <strong>il</strong> Codice – che offre un regime giuridico di protezione al <strong>paesaggio</strong> con riguardo<br />
a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visib<strong>il</strong>e dell’identità<br />
nazionale, in quanto espressione di valori culturali.<br />
Se malgrado tutto <strong>il</strong> legislatore italiano intendesse continuare ad ut<strong>il</strong>izzare <strong>il</strong> Codice esistente<br />
come unico strumento legislativo di recepimento dei principi della Convenzione (nonostante la<br />
definizione di <strong>paesaggio</strong> e la delimitazione dell’oggetto della disciplina introdotte all’Articolo 131),<br />
sarebbe allora auspicab<strong>il</strong>e introdurre nel Codice, innanzitutto, qualche modifica rispetto ai concetti<br />
generali. Coerentemente all’Articolo 9, comma 2, della Costituzione tali modifiche dovrebbero<br />
consentire di stab<strong>il</strong>ire innanzitutto che <strong>il</strong> patrimonio culturale è costituito dai beni culturali<br />
e dal <strong>paesaggio</strong>, precisando che questo ultimo, quando di notevole e superiore interesse pubblico,<br />
forma dei beni paesaggistici, da salvaguardare, gestire e/o pianificare sotto la responsab<strong>il</strong>ità<br />
delle autorità centrali dello Stato, senza escludere dall’azione amministrativa gli enti territoriali<br />
interessati. In linea con questa proposta, la parte terza del Codice, coerentemente con <strong>il</strong> titolo<br />
del Codice (denominato appunto “dei beni culturali e del <strong>paesaggio</strong>”), dovrebbe essere denominata<br />
“Paesaggio” e non “Beni paesaggistici”. Va da sé che la definizione del termine <strong>paesaggio</strong><br />
dovrebbe infine coincidere con quella espressa dalla Convenzione.<br />
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