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Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

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Riconquistare <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />

1 e 5 della Costituzione.<br />

Come ricordato, l’Articolo 117, comma 1 prevede che: “La potestà legislativa è esercitata dallo<br />

Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento<br />

comunitario e dagli obblighi internazionali”.<br />

L’Articolo 117, comma 5 precisa che: “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,<br />

nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti<br />

normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali<br />

e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stab<strong>il</strong>ite da legge dello<br />

Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza”.<br />

Ai sensi dell’Articolo 116 della stessa Costituzione, per Repubblica, devono intendersi i Comuni,<br />

le Province, le Città metropolitane, le Regioni e dallo Stato.<br />

4.3. Osservazioni conclusive<br />

Dal confronto tra le disposizioni del Testo Unico del 1999 e le tre versioni del Codice (2004,<br />

2006, 2008 – fondate a loro volta sulla legge delega del 2002), si può desumere che almeno per<br />

quanto riguarda l’attuazione dei principi della Convenzione la legislazione italiana ha compiuto<br />

dei progressi importanti. Tuttavia, si nutre qualche dubbio rispetto al fatto che <strong>il</strong> Codice vigente<br />

sia riuscito in fin dei conti a garantire uno specifico regime di protezione giuridica per i paesaggi<br />

che, ald<strong>il</strong>à della loro r<strong>il</strong>evanza pubblica, non sono considerati beni paesaggistici. Oltre che dall'esame<br />

delle disposizioni del Codice, <strong>il</strong> suddetto dubbio è sostenuto anche dall’avviso che sia<br />

quantomeno diffic<strong>il</strong>e dare attuazione ai principi della Convenzione attraverso l’adeguamento di<br />

una normativa concepita per tutelare solo i beni paesaggistici. Il rischio è infatti che l’integrazione<br />

di nuovi e rivoluzionari concetti in un testo legislativo fondato su una impostazione giuridica<br />

che trova i suoi riferimenti concettuali in f<strong>il</strong>osofie risalenti al periodo storico che ha preceduto<br />

la seconda guerra mondiale possa oggi condurre a forzature e qualche confusione. Sotto questo<br />

prof<strong>il</strong>o, anche al fine di rispettare le esigenze relative alla tutela dei beni paesaggistici (che rimangono<br />

del tutto attuali) sarebbe auspicab<strong>il</strong>e che in riferimento al nuovo concetto di <strong>paesaggio</strong><br />

proposto dalla Convenzione, venga introdotta in Italia una nuova disciplina, completamente separata<br />

da quella – <strong>il</strong> Codice – che offre un regime giuridico di protezione al <strong>paesaggio</strong> con riguardo<br />

a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visib<strong>il</strong>e dell’identità<br />

nazionale, in quanto espressione di valori culturali.<br />

Se malgrado tutto <strong>il</strong> legislatore italiano intendesse continuare ad ut<strong>il</strong>izzare <strong>il</strong> Codice esistente<br />

come unico strumento legislativo di recepimento dei principi della Convenzione (nonostante la<br />

definizione di <strong>paesaggio</strong> e la delimitazione dell’oggetto della disciplina introdotte all’Articolo 131),<br />

sarebbe allora auspicab<strong>il</strong>e introdurre nel Codice, innanzitutto, qualche modifica rispetto ai concetti<br />

generali. Coerentemente all’Articolo 9, comma 2, della Costituzione tali modifiche dovrebbero<br />

consentire di stab<strong>il</strong>ire innanzitutto che <strong>il</strong> patrimonio culturale è costituito dai beni culturali<br />

e dal <strong>paesaggio</strong>, precisando che questo ultimo, quando di notevole e superiore interesse pubblico,<br />

forma dei beni paesaggistici, da salvaguardare, gestire e/o pianificare sotto la responsab<strong>il</strong>ità<br />

delle autorità centrali dello Stato, senza escludere dall’azione amministrativa gli enti territoriali<br />

interessati. In linea con questa proposta, la parte terza del Codice, coerentemente con <strong>il</strong> titolo<br />

del Codice (denominato appunto “dei beni culturali e del <strong>paesaggio</strong>”), dovrebbe essere denominata<br />

“Paesaggio” e non “Beni paesaggistici”. Va da sé che la definizione del termine <strong>paesaggio</strong><br />

dovrebbe infine coincidere con quella espressa dalla Convenzione.<br />

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