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Riconquistiamo il paesaggio - ACCA software SpA

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Riconquistare <strong>il</strong> <strong>paesaggio</strong><br />

assicurare la conservazione, <strong>il</strong> recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del <strong>paesaggio</strong><br />

indicati all’articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenz della tutela, i detti indirizzi<br />

e criteri considerano anche finalità di sv<strong>il</strong>uppo territoriale sostenib<strong>il</strong>e”- Articolo 133,<br />

comma 2, Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione<br />

del <strong>paesaggio</strong>.<br />

- “Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e<br />

ai criteri di cui al comma 2 e, nell’immediato, adeguano gli strumenti vigenti” - Articolo 133,<br />

comma 3, Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione<br />

del <strong>paesaggio</strong>.<br />

- “I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione<br />

territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali<br />

di sv<strong>il</strong>uppo economico” - Articolo 145, comma 2, Coordinamento della pianificazione paesaggistica<br />

con altri strumenti di pianificazione.<br />

- “Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogab<strong>il</strong>i da parte<br />

di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sv<strong>il</strong>uppo economico, sono cogenti<br />

per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente<br />

prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici,<br />

stab<strong>il</strong>iscono norme di salvaguardia applicab<strong>il</strong>i in attesa dell’adeguamento degli strumenti<br />

urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del<br />

<strong>paesaggio</strong>, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute<br />

negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi<br />

compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette” - Articolo 145, comma 3, Coordinamento<br />

della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione.<br />

- “I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette<br />

conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni<br />

dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini<br />

stab<strong>il</strong>iti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I<br />

limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo” - Articolo 145,<br />

comma 4, Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione.<br />

Commento L’insieme delle disposizioni introdotte nella versione del Codice 2008, rappresentano<br />

un significativo contributo all’attuazione dell’Articolo 5.d della Convenzione.<br />

Va senza dubbio sottolineata la disposizione che riconosce che qualsiasi intervento sul territorio<br />

ha delle conseguenze in termini di <strong>paesaggio</strong>; su questa base, è richiesto che qualsiasi intervento<br />

che incida sul territorio nazionale si preoccupi di salvaguardare le caratteristiche<br />

paesaggistiche dei luoghi interessati, promuovendo valori paesaggistici integrati e coerenti rispondenti<br />

a criteri di qualità e sostenib<strong>il</strong>ità.<br />

È inoltre chiaramente posta la necessità che Stato e Regioni, cooperino per definire criteri ed<br />

indirizzi relativi ai ben i paesaggistici nelle loro attività di pianificazione territoriale, anche con finalità<br />

di sv<strong>il</strong>uppo sostenib<strong>il</strong>e.<br />

Gli enti locali sono infine impegnati ad adattare i propri strumenti di pianificazione territoriale e<br />

di settore ai piani paesaggistici, che hanno quindi carattere cogente.<br />

In maniera analoga, ed a sottolineare la preminenza dell’interesse paesaggistico, gli stessi piani<br />

paesaggistici non sono derogab<strong>il</strong>i da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di<br />

sv<strong>il</strong>uppo economico.<br />

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